“Perché
non partecipi a concorsi, contest, challenge o mostre nel campo dell’arte?”
di
Amalia Lamanna
Spesso
clienti, amici e parenti mi chiedono perché non partecipo a concorsi, contest,
challenge o mostre nel campo dell’arte. Chi segue il mio lavoro
capirà presto il perché, dato che i problemi che sto per descrivere sono comuni
a moltissimi bandi analoghi.
L'ultimo bando che ho
avuto modo di analizzare in questi termini è il bando di concorso per artisti "NEXT ART AI Award" (Hoban Cultural
Foundation). Parlo di questo quindi solo perché è l’ultimo in termini temporali
che mi è stato chiesto di analizzare. Vi allego il link https://next-art-ai.com/en/apply/overview
L'ente
organizzatore è la Hoban Cultural Foundation (호반문화재단), una fondazione di interesse
pubblico costituita nel 2004 in Corea del Sud (dato che come spiegherò in
seguito è rilevante per la legge applicabile e il foro competente, su cui
tornerò dopo). Dunque è un concorso per artisti organizzato da un ente serio e
affidabile. Questo è un elemento che conta perché quanto più l’ente è affidabile
tanto più i contenuti del bando evidenziano problematiche comuni ad altri
contest organizzati da enti seri e affidabili.
Cosa
emerge dal regolamento?
1. obbligo di disclosure
Il regolamento impone, sia in fase di invio (sez. 05)
sia — con portata più ampia — per le opere premiate (sez. 06), la trasmissione
di:
- strumenti
AI e relative versioni;
- prompt
principali
utilizzati;
- elenco
di tutte le risorse e gli strumenti di modifica impiegati;
- per le
opere vincitrici, eventualmente anche file originali in alta
risoluzione o in formati/specifiche aggiuntive.
Questo non è un dettaglio procedurale accessorio: è un
criterio di valutazione vero e proprio ("Idoneità della descrizione,
dell'interpretazione e dei materiali di supporto", 10% del punteggio del
turno finale), quindi non è aggirabile con una descrizione generica —
l'organizzatore si aspetta chiarezza e sincerità sul processo produttivo.
Ora,
qualunque digital creator ad un certo punto personalizza i propri strumenti,
oggi con AI molti strumenti sono anche realizzabili in vibe coding, ad es. i
file .cube (LUT) personalizzati, la libreria di componenti "master",
gli strumenti di normalizzazione colore etc. sono elementi che possono essere qualificati
come possibile know-how riservato ex artt. 98-99 CPI. La tutela del segreto
industriale/commerciale presuppone, tra i requisiti cumulativi di legge in UE,
che le informazioni siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate
a mantenerle segrete. Il regolamento in esame non contiene alcuna
clausola di riservatezza a carico dell'organizzatore, alcun NDA, né limitazioni
sull'uso interno che la Fondazione potrebbe fare delle informazioni ricevute
(prompt, elenco risorse, eventuali file originali): la disclosure richiesta, comporterebbe
una comunicazione a un terzo non vincolato da obblighi di riservatezza, con il
rischio — indipendentemente dall'esito del concorso — di perdita del
carattere di segretezza che è presupposto stesso della tutela ex art.
98 CPI. La sua decisione di proporre una propria eventuale candidatura al
contest va operata in termini coerenti con la strategia di protezione che si
intende impostare per i propri lavori e in proporzione al piano del rischio giuridico
correlato.
2. Il regime di sfruttamento previsto per le opere: portata e ambiguità
Vanno distinte tre situazioni, che il regolamento non tiene sufficientemente separate:
a) Opere che superano la fase preliminare ma non
vincono ("finaliste"). La sez. 06 stabilisce che le opere selezionate per la
seconda fase "saranno rese pubbliche e potranno essere votate
online", con possibilità (non obbligo: "potranno essere
inserite") di apposizione di filigrana/avviso. Questa è già di per sé un
atto di comunicazione al pubblico dell'opera, che richiede una legittimazione
dall'autore. Il regolamento non contiene però una clausola esplicita di
licenza per questa fase — la licenza esplicita (sez. 06, primo alinea) è
testualmente riferita solo alle "opere vincitrici". C'è quindi
un'ambiguità tra le due previsioni: la partecipazione al concorso
verosimilmente implica un consenso implicito alla pubblicazione in fase di voto
pubblico, ma la portata di questo consenso (durata, finalità, possibilità di
rimozione) non è specificata. Prima di sottoporre qualunque opera sarebbe il
caso di richiedere per iscritto all'organizzatore chiarimenti su questo punto,
o quantomeno di verificare l'esistenza di un documento di "Terms &
Conditions" più esteso rispetto alla pagina "apply/overview" .
Le pagine che ho consultato (neppure in forma prontamente agevole) non conteneva
un equivalente dell'informativa privacy né eventuali termini d'uso generali del
sito, che potrebbero esistere e contenere clausole ulteriori, che però io non
sono riuscita a trovare.
b) Opere vincitrici. Per queste, l'organizzatore e l'ente ospitante si
riservano il diritto di riprodurre, esporre, trasmettere, distribuire e
utilizzare le opere, online e offline, per finalità non commerciali
(promozione, eventi, archiviazione), con possibilità di modifica/adattamento a
condizione di non alterarne sostanzialmente l'integrità. Questa clausola è
compatibile con l'art. 20 l. 633/1941 (diritto morale all'integrità
dell'opera), che resta quindi presumibilmente azionabile secondo la legge
italiana per l'autore, sebbene l'effettiva tutelabilità pratica in Corea in
caso di violazione sia tutt'altro che scontata (v. punto 4).
c) Titolarità residua. Il regolamento non contiene una
clausola espressa che dichiari la titolarità dei diritti d'autore in capo al
candidato per l'intera durata e per ogni utilizzo: la licenza descritta alla
lettera b) è configurabile come non esclusiva e limitata, ma l'assenza di una
clausola di riserva esplicita ("tutti i diritti non espressamente concessi
restano al candidato") è una lacuna che, da avvocato, suggerirei di non
dare per scontata mediante interpretazione a contrario, e di richiedere sempre
in forma scritta e accettata in termini espliciti.
3. Onere di manleva e rischio di
responsabilità per diritti di terzi
La sez. 06 pone integralmente a carico del candidato
la responsabilità per qualsiasi violazione di diritti di terzi (autore, IP,
immagine, pubblicità) relativa a qualsiasi elemento incluso nell'opera —
comprese font, musica, testo. Questo punto comporta la necessità di verificare
puntualmente:
- che non
compaiano volti di persone reali identificabili (incluse riproduzioni
fotografiche stock, anche se in origine acquisite con licenza royalty-free;
- che gli
elementi generati con AI provengano da strumenti il cui ToS non sollevi
dubbi sulla titolarità dell'output;
- l'assenza
di derivazione da opere di pubblico dominio non correttamente qualificate
come tali (eventuali riferimenti a opere di pubblico dominio vanno
documentati come tali nella descrizione richiesta).
4. Un punto specifico ad alto
rischio: licenze d'uso commerciale degli strumenti AI
Tra le condotte espressamente qualificate come
"cattiva condotta" (sez. 06) figura la mancata acquisizione di
licenze che consentano l'uso commerciale di tutti gli elementi utilizzati,
"inclusi strumenti di intelligenza artificiale generativa". Questa
clausola è potenzialmente la più insidiosa. La maggior parte degli artisti
digitali crea sfruttando molte versioni gratuite ( applicazioni come di
Meta AI, Manus, Claude e Gemini anche in versione gratuita possono essere
facilmente utilizzate insieme), le licenze spesso in merito sono lacunose
proprio sulla titolarità/sfruttabilità commerciale dell'output. Se il piano
gratuito dello strumento effettivamente impiegato per l'opera candidata non
attribuisce espressamente all'utente una licenza d'uso commerciale sull'output,
la partecipazione al concorso — che pure è gratuita e non a scopo di lucro
diretto — potrebbe tecnicamente ricadere nella fattispecie di "cattiva
condotta" come definita dal regolamento, con conseguenze previste testualmente:
revoca del premio, recupero delle somme, azioni civili e/o penali, esclusione
da futuri programmi della Fondazione. Quindi, prima di qualunque invio, è
importante verificare puntualmente — non genericamente — la clausola sui
diritti di output nel ToS versione consumer/gratuita dello specifico strumento
usato per l'opera che eventualmente si sceglierà di presentare.
5. Legge applicabile, foro
competente e "definitività" delle decisioni
Nel regolamento che mi è stato sottoposto non trovo
riportata alcuna clausola su legge applicabile o foro competente. Sarebbe il
caso di richiedere il regolamento integrale – se esiste in una versione più
ampia di quella pubblicata alla pagina "apply/overview". Considerato
che l'organizzatore è una fondazione coreana, è ragionevole attendersi (salvo
diversa previsione nei documenti integrali) l'applicazione della legge
sudcoreana e un foro coreano per eventuali controversie: questo rende in
concreto poco esperibile un'azione di tutela per un autore italiano in caso di
violazione della clausola di integrità dell'opera o di uso improprio in sede di
voto pubblico. È inoltre espressamente previsto che l'esito della valutazione
sia "definitivo e non soggetto ad appello" — clausola di per sé
lecita per un concorso a premio gratuito e non vincolante sotto il profilo
della responsabilità civile per fatti diversi dalla mera valutazione di merito
(es. violazioni della clausola di integrità dell'opera, o trattamento scorretto
dei dati personali, resterebbero azionabili in via generale, ma con i limiti pratici
appena indicati).
6. Profilo fiscale trasversale
Il premio è corrisposto "al netto delle imposte e
degli oneri pubblici applicabili": questo lascia presumere una ritenuta
alla fonte coreana su premi corrisposti a soggetti non residenti. L’eventuale
vincitore italiano potrebbe trovarsi a rischio di doppia imposizione/credito
d'imposta. Quindi, per stare tranquilli potrebbe essere meglio fare una
verifica chiedendo un parere all’ADE.
7. Conclusione operativa
Prima di procedere alla candidatura suggerirei, in
ordine di priorità di:
- reperire
il regolamento integrale/Termini & Condizioni del sito (non solo la
pagina "apply/overview"), per verificare legge applicabile, foro
competente e l'esatta portata della licenza in fase di voto pubblico per i
soli finalisti;
- verificare
puntualmente i termini di servizio del piano gratuito dello strumento AI
effettivamente usato per l'opera che si intende candidare, con riguardo
specifico alla licenza d'uso commerciale dell'output;
- accertarsi
che nell'opera non compaiano volti reali identificabili non coperti da
consenso, né elementi la cui provenienza (stock, pubblico dominio) non sia
agevolmente documentabile nella descrizione richiesta;
- predisporre
comunque una versione "minima" della documentazione di processo
(prompt, strumenti, risorse) limitata all’opera da candidare, valutando di
evitare qualunque riferimento incrociato a materiali, LUT o asset della
libreria "master" condivisi con altre opere realizzate dallo
stesso artista e su cui vuole mantenere i segreti di know-how.
Il
presente contributo ha finalità informativa generale e non costituisce parere
legale su un caso specifico; ogni situazione va valutata alla luce del
regolamento integrale del singolo bando e delle circostanze concrete.




