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Visualizzazione post con etichetta ordine di allontanamento dello straniero. Mostra tutti i post
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giovedì 9 agosto 2012

cittadino UE giustificata per reati sessuali

09/08/2012 -

La Corte di giustizia europea dice sì all’espulsione del colpevole di reati sessuali

La violenza sessuale ai danni di un minore può giustificare l’allontanamento di un cittadino dell’Unione anche se ha soggiornato nello Stato membro ospitante per più di 10 anni.
Il caso
Un cittadino italiano, trasferitosi in Germania nel lontano 1987, viene condannato dal tribunale di Colonia a 7 anni e 6 mesi di carcere per abuso sessuale, atti di violenza sessuale e stupro ai danni di una bambina. A seguito della condanna, le autorità tedesche hanno dichiarato la perdita del diritto di ingresso e di soggiorno dell’imputato nel territorio tedesco, intimandogli di lasciarlo, pena l’espulsione verso l’Italia. La questione, visto il ricorso presentato dall’imputato, viene rimessa dai giudici tedeschi alla Corte di Giustizia europea. L’allontanamento deve essere una misura conforme al principio di proporzionalità. La Corte UE nella sentenza depositata il 22 maggio 2012, causa C-348/09, precisa che l’allontanamento dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Perciò, occorre limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in base al grado d’integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro, dell’età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine. D’altra parte - si legge in sentenza - è vero anche che «gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione [e di soggiorno] di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica».
In più, è necessario, ai fini dell’espulsione del reo, che il comportamento personale rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.
I «motivi imperativi di pubblica sicurezza» giustificano l’allontanamento. In sostanza, i Giudici comunitari sostengono che deve sussistere una minaccia reale e sufficientemente grave che riguardi un interesse fondamentale della collettività. Nello specifico, «motivi imperativi di pubblica sicurezza possono sussistere solo qualora l’interessato sia stato condannato per uno o più reati dolosi, con sentenza passata in giudicato, ad una pena detentiva o ad una pena rieducativa per minori di almeno cinque anni o qualora siano state disposte misure di custodia cautelare in occasione dell’ultima condanna definitiva, nel caso in cui venga messa in causa la sicurezza della Repubblica federale di Germania o l’interessato costituisca una minaccia terroristica».
Nel caso di specie, l’imputato ha agito con particolare determinazione criminosa al momento dei fatti e ha inflitto alla sua vittima una «sofferenza infinita», sottoponendola ad abusi per lunghi anni (circa 11).
La violenza sessuale rientra tra i «motivi imperativi di pubblica sicurezza». Tali reati – secondo la Corte – possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza», atti a giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni.
Deve sussistere il pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia, la Corte di Giustizia sottolinea che «qualsiasi provvedimento di allontanamento è subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all’interessato, l’esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento.
Il giudice dovrà valutare caso per caso. «Prima di adottare una decisione di allontanamento– conclude la Corte - lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dell’importanza dei suoi legami con il paese d’origine».

lunedì 28 marzo 2011

Inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento: la Cassazione rinvia gli atti alla Corte di giustizia

Cass. pen., sez. I, u.p. 8.3.2011 (dep. 18.3.2011), n. 11050, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, Ric. Ngagne (inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento: la Cassazione rinvia gli atti alla Corte di giustizia)

Depositata l’ordinanza della Corte di cassazione di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per l’interpretazione della ‘direttiva rimpatri’[Guglielmo Leo]


La Prima sezione penale della Corte di cassazione ha depositato il provvedimento deliberato in data 8 marzo 2011, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l’interpretazione di numerose disposizioni della Direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatrio degli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all’Unione. Ecco in particolare i quesiti formulati dalla nostra Corte: a) se l’art. 7, par. 1 e 4; l’art. 8, par. 1, 3 e 4; l’art. 15, par. 1, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l’ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non è possibile dare corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; b) se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, deve essere quindi interpretato nel senso che è precluso allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento; c) se l’art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva 2008/115/CE, può essere interpretato, anche alla luce dell’art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall’art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; d) se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere all’inverso interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi sono d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non è oggettivamente possibile o non è più possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo “considerando”, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva 2008/115, dell’art. 5 della Convenzione EDU, è possibile affermare che l’art. 7, par. 1 e 4, l’art. 8, par. 1, 3 e 4, l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principî che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva é giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.

Il testo del provvedimento è qui allegato e può essere scaricato in formato PDF.

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