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sabato 28 luglio 2012

Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012

Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012

Sanatoria e reati ostativi - Illeggittimità costituzionale dell’automatismo ostativo dei reati di cui agli art 380 e 381 cpp. Mancata previsione della valutazione concreta della pericolosità sociale

depositata in cancelleria il 6 luglio 2012

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012
[ lunedì 9 luglio 2012 estratto da http://www.meltingpot.org/articolo17926.html 

domenica 22 luglio 2012

Cass. pen., Sez. un., 29.03.2012 (dep. 13.07.2011), n. 27996

Le Sezioni unite sull’eccezione di incompetenza per territorio nel giudizio abbreviato
16 Luglio 2012
Cass. pen., Sez. un., 29.03.2012 (dep. 13.07.2011), n. 27996, Pres. Lupo, Est. Siotto, ric. Forcelli (sono ammissibili nel giudizio abbreviato le questioni sulla competenza territoriale, salva la necessità, in caso di innesto del rito nell'udienza preliminare, che le eccezioni siano state già proposte e respinte nel corso dell'udienza stessa)

[Guglielmo Leo]

1. Le Sezioni unite, con una netta presa di posizione, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale da tempo in corso a proposito delle questioni di competenza territoriale proponibili nell'ambito del giudizio abbreviato. E l'hanno fatto accreditando l'orientamento favorevole all'ammissibilità che era stato espresso, ed ampiamente giustificato, da una delle decisioni più recenti sul tema, già pubblicata[1] ed adesivamente commentata[2] in questa Rivista.

2. La Corte si è preoccupata anzitutto di verificare la tenuta delle proposizioni che in qualche modo, e piuttosto confusamente, avevano sostenuto la tesi della inammissibilità mediante riferimenti agli « effetti negoziali » della domanda di accesso al rito speciale.
È vero - si è osservato - che deve ritenersi preclusa, nel giudizio abbreviato, la deduzione e la rilevazione di vizi « non assoluti », e dunque delle nullità a carattere relativo od intermedio, oltre che delle cd. inutilizzabilità relative o fisiologiche. Ed è vero che l'orientamento (per vero non del tutto stabilizzato, specie riguardo alle nullità concernenti atti probatori) si fonda per un verso sulla portata abdicativa della richiesta e per l'altro sul carattere disponibile degli interessi tutelati dalle norme presidiate mediante la sanzione processuale. Le questioni riguardanti la competenza per territorio condividono, con quelle evocate, il connotato della disponibilità, ma non la qualità dell'interesse presidiato dalle norme relative. Le connessioni tra locus commissi delicti (criterio principe di determinazione della competenza territoriale) e principio del giudice naturale erano già state svelate dalla giurisprudenza costituzionale[3]. Dalle analogie tra apparati sanzionatori (la violazione delle norme sulla competenza territoriale ripete, sotto il profilo dei rimedi processuali, la struttura delle nullità a carattere intermedio) non può desumersi una sorta di indifferenza dell'oggetto delle regole prese in considerazione, dato appunto che la disciplina della competenza concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente rilevante ad essere giudicati dal giudice naturale, e non semplicemente la conformità di determinati atti processuali al relativo modello legale. Una soluzione interpretativa idonea - come quella censurata - ad imporre (almeno in certi casi) l'alternativa tra diritto di accesso al rito (propriamente qualificato quale « diritto », ancora una volta, dalla giurisprudenza costituzionale) e diritto al giudice naturale risulterebbe incompatibile, in sostanza, con diversi parametri costituzionali.
Nella stessa prospettiva d'una presunta « abdicazione » connessa alla domanda di giudizio abbreviato si inseriva l'argomento fondato sulle sanatorie generali di cui all'art. 183 del codice di rito. Rapidamente, le Sezioni unite liquidano la questione, dando per scontato che la legge limita l'effetto sanante, sul piano della rinuncia ad eccepire, alle manifestazioni di volontà concretate « espressamente ». Una connotazione certo non riferibile alla mera domanda di essere giudicati mediante il rito speciale, alla quale neanche potrebbe connettersi un significato di « accettazione degli effetti », non foss'altro perché - si aggiunge qui per inciso - la spiegazione darebbe per dimostrato ciò che dovrebbe dimostrare. Dunque la Corte si limita ad osservare che la rinuncia a far valere la sanzione processuale, quando maturi per facta concludentia, deve essere inoppugnabilmente desumibile dal comportamento dell'interessato, ciò che non può dirsi « a maggior ragione » quanto alle questioni di competenza territoriale (si avverte qui, forse, uno sforzo di armonizzazione con alcune delle motivazioni correnti sul terreno parallelo della rilevazione delle nullità).

3. Sempre mantenendosi sul piano generale, le Sezioni unite hanno smantellato anche argomenti fondati sulla peculiare struttura del rito. Abbandonata per vero l'osservazione per cui l'eccezione di incompetenza rallenta la progressione di un giudizio che il legislatore ha voluto rapido e snello (argomento che potrebbe legittimare, se avesse un peso effettivo, ogni scelta di compressione dei requisiti minimi di legalità e compatibilità costituzionale), la Corte ha valutato il rilievo per cui, nel giudizio abbreviato, manca « il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari », tra le quali deve annoverarsi la questione di competenza[4]. Proprio le caratteristiche di speditezza del rito - si è osservato - sono alla base della mancanza, nella regolazione positiva, di un preciso riferimento alle « formalità di apertura »: « formalità » che per altro non possono certo mancare, quanto meno con riferimento alla verifica di regolare costituzione delle parti (o, potremmo aggiungere, riguardo a questioni di competenza funzionale, che attengono ad una disciplina presidiata da nullità assoluta).

4. Non v'è dunque alcuna ragione plausibile, sul piano generale, per escludere che nel giudizio abbreviato l'imputato ponga in discussione la competenza territoriale del giudice che procede. D'altra parte - e con questo le Sezioni unite vengono al caso, loro sottoposto, del cd. abbreviato atipico - l'udienza di apertura del giudizio speciale rappresenta la prima occasione di contraddittorio, dopo il promovimento dell'azione penale mediante richiesta del giudizio immediato o del decreto penale di condanna, nella quale l'imputato può contestare le opzioni compiute in punto di individuazione del giudice competente. Se davvero l'ordinanza di introduzione del rito segnasse una soglia preclusiva, si determinerebbe quella situazione di « costrizione alla rinuncia » della quale già si è detto, dovendo l'imputato decidere se far valere il proprio diritto al giudice naturale (in tal caso lasciando scadere i termini per la richiesta di abbreviato) oppure il proprio diritto di accesso ad un modulo processuale segnato dalla riduzione sostanziale del trattamento sanzionatorio (nel qual caso perderebbe, secondo l'orientamento risultato soccombente, la possibilità di eccepire in punto di competenza).

5. La ratio che sottende al giudizio di compatibilità appena espresso è congruente con la precisazione che le Sezioni unite hanno operato riguardo all'unica e parziale preclusione dell'eccezione di incompetenza, concernente il giudizio abbreviato che si innesta nella udienza preliminare.
In effetti, il comma 2 dell'art. 21 c.p.p. stabilisce che l'eccezione in discorso debba essere formulata « prima della conclusione dell'udienza preliminare », e non v'è dubbio circa il fatto che detta udienza venga chiusa dal provvedimento giudiziale che dispone procedersi con il rito abbreviato. Al di là del tenore letterale della norma, poi, resta chiara la simmetria assicurata dalla preclusione. Se nei suoi confronti si procede mediante richiesta di rinvio a giudizio, l'imputato ha a disposizione una prima ed unica occasione di contraddittorio nella quale proporre la sua tesi in punto di competenza, cioè, appunto, la udienza preliminare. Qualora il pubblico ministero eserciti la scelta, in larga parte discrezionale, di procedere mediante rito immediato (o decreto penale), l'eccezione resta parimenti riservata alla prima ed unica occasione di contraddittorio, cioè, come rilevato, l'udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a fini di celebrazione del rito. Logica che corrisponde, del resto, alla disciplina dettata nel citato comma 2 dell'art. 21, sia pure con riguardo alle questioni proponibili nella sede dibattimentale.
Esattamente si nota, dalle Sezioni unite, che l'orientamento dalle stesse disatteso implicava una ingiustificata disparità di trattamento, a parità delle residue condizioni, tra imputato per il quale il pubblico ministero scelga di procedere con richiesta di rinvio a giudizio (ammesso ad eccepire sulla competenza nell'udienza preliminare) ed imputato perseguito mediante un rito speciale (escluso dalla possibilità di eccepire, se non previa rinuncia all'abbreviato).

6. Sempre all'art. 21, comma 2, c.p.p. si connette un'ultima affermazione delle Sezioni unite, estranea all'oggetto specifico della sentenza ma indispensabile a fini di ricostruzione del sistema La norma, nella sua prima parte, introduce la preclusione di cui già si è detto: se l'imputato, nell'udienza preliminare, chiede il giudizio abbreviato senza eccepire previamente circa la competenza territoriale del giudice, non potrà proporre quella eccezione, per la prima volta, nell'ambito del giudizio speciale. Il che del resto è ragionevole, perché vale ad impedire che l'imputato lucri un'ordinanza di accoglimento della sua domanda presso il giudice da lui stesso ritenuto incompetente. La seconda parte della norma giustifica invece l'ulteriore affermazione della Corte: se proposta e respinta nel corso dell'udienza preliminare, l'eccezione può essere reiterata nel giudizio abbreviato. La soluzione consente l'indispensabile sindacato sulla decisione giudiziale, inserendola nel contesto delle questioni risolte con la sentenza conclusiva della fase, e dunque riproponibili mediante la relativa impugnazione.
Un ultimo rilievo. Per quanto forse più pertinenti al tema loro devoluto, le Sezioni unite non hanno ritenuto di approfondire le interferenze tra il principio accolto e l'arresto raggiunto mediante la decisione, relativamente recente, sull'oggetto del provvedimento assunto dal giudice per le indagini preliminari dopo il decreto di giudizio immediato, allorquando considera ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato e fissa dunque una udienza camerale[5]. Come si ricorderà, dovendo identificare il provvedimento introduttivo del rito a fini di applicazione della disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare, la Corte aveva stabilito che detto provvedimento non consta del citato decreto di fissazione dell'udienza, ma della ordinanza di accoglimento che il giudice della udienza camerale adotta dopo un completo sviluppo del contraddittorio in merito ai presupposti utili per l'innesco del rito. V'è da chiedersi, allora, se l'eccezione di incompetenza territoriale sia ugualmente proponibile dopo l'avvio del procedimento abbreviato, come testualmente si afferma nell'odierno provvedimento delle Sezioni unite, o se piuttosto vi sia qualche ragione utile ad imporre (od anche solo a consentire) che la questione sia posta nella peculiare occasione di contraddittorio che si apre, a norma dell'art. 458 c.p.p., prima del procedimento medesimo.


[1] Cass. Pen., sez. I, 5 luglio 2011, n. 34686, Bega. In seguito, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756, Ciancimino, in C.E.D. Cass., n. 251196: « La questione di competenza per territorio può essere utilmente eccepita con la richiesta di giudizio abbreviato, o con questa utilmente riproposta per il caso che sia stata già prima dedotta, dal momento che la richiesta di giudizio abbreviato non implica accettazione della competenza del giudice che procede ».
[2] G. LEO, Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede.
[3] Può citarsi soprattutto Corte cost., 5 aprile 2006, n. 168: «deve riconoscersi che il predicato della "naturalità" assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della "fisiologica" allocazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse - come la rimessione - l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel processo in "quel" luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella - più che tradizionale - per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati ».
[4] Così soprattutto Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33519, Acampora e altro, in C.E.D. Cass., n. 234392. Tra le molte altre, in seguito, Cass., sez. I, 18 settembre 2009, n. 38388, in Cass. pen. 2011, 1073, con nota di I. BOIANO, L'incompetenza territoriale nel giudizio abbreviato. Per ulteriori riferimenti dottrinali si rinvia a G. LEO, Novità dalla Cassazione, cit.
[5] Cass., Sez. un., 28 aprile 2011, n. 30200, P.m. in proc. Ohonba, edita in questa Rivista con nota di G. LEO, Le Sezioni Unite sulla decorrenza dei termini di custodia per la fase del giudizio abbreviato conseguente al decreto di giudizio immediato (ed al decreto penale di condanna).


estratto da http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/1636-le_sezioni_unite_sull___eccezione_di_incompetenza_per_territorio_nel_giudizio_abbreviato/



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Pare necessario ricordare anche la precedente sentenza della Cass Pem SS. UU. n. 16/2000 ivi reperibile al link http://amalialamanna.blogspot.it/2012/07/cassazione-penale-sezioni-unite-n.html

venerdì 6 luglio 2012

Immigrati, chi denuncia lo sfruttatore potrà avere i permesso di soggiorno

Immigrati, chi denuncia lo sfruttatore
potrà avere il permesso di soggiorno

Il governo adotta norme con profonde innovazioni per la nuova legge sull'immigrazione. In particolare quella per combattere il caporalato che premia la denuncia con la regolarizzazione. Norma transitoria per i datori di lavoro per mettersi in regola

di VLADIMIRO POLCHI
ROMA – Pene più severe per chi assume e sfrutta un immigrato irregolare. Permesso di soggiorno per sei mesi allo straniero vittima di "grave sfruttamento" che denuncia il suo datore di lavoro. Due norme che promettono di migliorare la vita dei migranti. Ma è la terza, la norma transitoria, che annuncia di rivoluzionare il destino di molti: la sanatoria per chi mette in regola il dipendente extracomunitario, stipulando finalmente un contratto alla luce del sole. E' questo il risultato del decreto legislativo che il Consiglio dei ministri oggi ha approvato in via definitiva.

Via libera alla direttiva europea. Il decreto approvato su proposta del ministro per gli Affari europei e del ministro del Lavoro, recepisce finalmente la normativa comunitaria in materia: la direttiva europea (2009/52/CE) sulle "norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Nel nostro Paese impiegare chi non è in regola col permesso di soggiorno è già un reato previsto dalla legge Bossi-Fini e punito con l'arresto da tre mesi a un anno e una multa di cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato. Ora le pene si fanno più severe: sanzioni aumentate, in particolare, se i lavoratori occupati sono più di tre, se sono minori in età non lavorativa o se sono sottoposti a condizioni di "pericolo".

Il permesso a chi denuncia. Non
solo: l'immigrato, vittima di casi di "grave sfruttamento", che denuncia il suo datore di lavoro, potrà avere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabili. E ancora: il decreto nei fatti potrebbe dare il via libera a una piccola sanatoria. Una norma transitoria permette, infatti, al datore di lavoro di "pentirsi" (entro una finestra temporale che si aprirà dopo la pubblicazione delle nuove norme) e denunciare i propri dipendenti irregolari. Stipulando contratti di lavoro e, dunque, avviando anche in questo modo il processo di regolarizzazione.

La regolarizzazione. Il ministro Andrea Riccardi qualche mese fa, ha infatti espresso l'opinione che fosse necessario accompagnare l'applicazione delle nuove norme con una breve fase transitoria che preveda la possibilità di un "ravvedimento operoso" per il datore di lavoro, permettendo allo stesso di adeguarsi in tempi congrui alla nuova disciplina, previo pagamento di una somma, per evitare sanzioni più gravi. Le Commissioni parlamentari della Camera (24 maggio 2012) e del Senato della Repubblica (4 e 5 giugno 2012) nel formulare il loro parere sullo schema di decreto legislativo hanno espresso a larga maggioranza la volontà di prevedere questa fase transitoria. I tecnici dei Ministeri interessati stanno ora lavorando per ultimare i dettagli. Si parla di una sanzione intorno ai 1.000 euro, oltre ai mancati pagamenti degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali.
estratto da http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/07/06/news/legge_immigrazione-38627182/?ref=fbpr

lunedì 31 agosto 2009

Regolarizzazione colf e badanti, il software da scaricare

Regolarizzazione colf e badanti, il software da scaricare

Sul sito del Ministero dell'Interno è presente tutto l'occorrente per inoltro telematico delle domande per colf e badanti: il software da scaricare, il manuale per l'utente, tutte le istruzioni per il Modello EM, la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari. Ecco tutti i link utili:
- Il software da scaricare: clicca qui
- Il manuale utente: clicca qui
- Le istruzioni per il Modello EM: clicca qui
- Il Modello F24 e istruzioni per il versamento del contributo: clicca qui
- FAQ: le risposte alle domande più frequenti: clicca qui


http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/canalecittadino/grubrica.asp?ID_blog=268&ID_articolo=32&ID_sezione=&sezione=

mercoledì 15 luglio 2009

Badanti, 500 euro per metterle in regola Ogni famiglia potrà regolarizzare una colf e due badanti.

Avranno il permesso di soggiorno da 300 a 500mila stranieri
Badanti, 500 euro per metterle in regola Ogni famiglia potrà regolarizzare una colf e due badanti.
La norma riguarda chi è arrivato prima del 30 giugno.

Due pagine e mezza per un articolo di legge diviso in tredici commi. È questo il testo provvisorio del provvedi­mento per la «regolarizzazione selettiva» di colf e badanti, che sarà presentato in Parlamento come emendamento al decreto anticrisi. Ecco cosa prevede la bozza, che nell’iter legislativo po­trà comunque subire correzioni, e quello che devono fare le fa­miglie.La «tassa» L’intervento con­cordato dai ministri Roberto Maroni e Maurizio Sacconi tec­nicamente è una «re­golarizzazione contri­butiva ». I datori di la­voro italiani, comuni­tari o anche extraco­munitari (ma regolar­mente presenti in Ita­lia da almeno 5 anni, i cosiddetti «lun­go-soggiornanti»), potranno regolarizza­re colf e badanti che lavorano alle proprie dipendenze in nero. Per farlo, dovranno denunciare la «sussi­stenza del rapporto di lavoro», versando un contributo forfettario che per ora è stato fis­sato in 500 euro, cifra che corrisponde a tre mensilità di contribu­ti. Una sorta di tassa di emersione. L’auto­denuncia esclude le «sanzioni penali, civili e ammini­strative connesse al rapporto di lavoro irregolare». Viene quindi sanato il pregresso.Le domande Per i lavoratori comunitari, la domanda va presentata all’Inps, che incasserà il contributo forfet­tario. Per gli extracomunitari, in­vece, la domanda va inoltrata al­lo sportello unico per l’immigra­zione competente per territorio, che prima di dare il via libera de­ve acquisire il parere della que­stura. La regolarizzazione anche in questo caso sana il pregresso, escludendo così le sanzioni pena­li, civili e amministrative legate al rapporto di lavoro e al soggior­no illegale. E riguarda solo ed esclusivamente «attività di assi­stenza al datore di lavoro stesso o ai componenti della propria fa­miglia affetti da patologie o han­dicap che ne limitano l’autosuffi­cienza, ovvero lavoro domestico di sostegno al bisogno familia­re ». Cioè appunto badanti e colf. Ogni famiglia potrà regolarizzare al massimo una colf e due badan­ti. La regolarizzazione prevede la formalizzazione del rapporto di lavoro, con il pagamento, a favo­re del dipendente, di contributi previdenziali, ferie e Tfr e tutte le altre voci previste dai contratti di categoria, disponibili presso l’Inps. Le domande, secondo la bozza provvisoria del testo, an­dranno presentate fra il 1˚ e il 30 settembre di quest’anno (salvo slittamenti legati ad eventuali in­toppi dell’iter parlamentare).I requisiti Sono ammessi alla regolarizza­zione colf e badanti in servizio prima del 30 giugno 2009 (la nor­ma in questo senso ha un effetto retroattivo). Il datore di lavoro dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la data di inizio del rapporto. Non sono dunque richieste «prove» particolari del­­l’effettiva sussistenza del vincolo di lavoro, basta la dichiarazione del datore. Il testo fissa però alcu­ni paletti. Eccoli. Non sono am­messi alla regolarizzazione i citta­dini extracomunitari colpiti da provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggior­no; sono esclusi quelli che han­no segnalazioni, in base agli ac­cordi internazionali, che ne impe­discano l’ingresso sul territorio dello Stato (quelli che nel gergo delle questure sono indicati co­me «indesiderati» e «inammissi­bili »); e ancora tutti quelli che hanno riportato condanne per uno qualsiasi dei reati previsti negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per i quali è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (dal furto alla violenza sessuale, dal sac­cheggio alla rapina, dalla pedo­pornografia ai reati di terrori­smo ed eversione, dalla corruzio­ne alla truffa e altri ancora).Quelli del click day A oggi risultano in sospeso ol­tre 300 mila domande di assun­zione di colf e badanti extraco­munitari presentate dalle fami­glie per via telematica (nei cosid­detti «click day»). La procedura, precisano dal ministero dell’In­terno, è indipendente rispetto al­la regolarizzazione selettiva. I da­tori di lavoro che ancora aspetta­no una risposta alla domanda in­viata per via telematica possono quindi decidere di continuare ad attendere, perché la procedura - assicurano dal ministero del Welfare - continuerà ad andare avanti. Altrimenti, se il lavorato­re da assumere possiede i requisi­ti e se, come succede nella mag­gioranza dei casi, è già in Italia come irregolare, i datori potran­no procedere con la «regolarizza­zione selettiva», pagando il con­tributo previsto. Il ministero dell’Interno addi­rittura auspica che più persone possibile optino per la «regola­rizzazione selettiva», per decon­gestionare la procedura del cli­ck day, che riguarda non solo colf e badanti, ma anche lavora­tori di altri settori. Inoltre i tem­pi di attesa per le domande pre­sentate con il click day allo stato attuale restano molto incerti, mentre la regolarizzazione selet­tiva, almeno nelle intenzioni del governo, dovrebbe procedere più velocemente. Ovviamente dovranno aspettare la risposta dalla prefettura tutti i datori di lavoro regolari, ovvero coloro che hanno fatto domanda di as­sunzione di uno straniero che ancora non è in Italia.I numeri Secondo stime non ufficiali dei ministeri competenti, la re­golarizzazione potrebbe riguar­dare almeno 300 mila persone, ma sindacati e associazioni di as­sistenza agli immigrati parlano di una platea di destinatari di al­meno 500 mila persone. Tutta l’operazione dovrebbe portare nelle casse dell’Inps almeno 150 milioni di euro, anche se il costo amministrativo, fra personale, adeguamento software e spese varie, dovrebbe assorbire buona parte di questo «tesoretto». A re­gime, la regolarizzazione avrà comunque effetti benefici per Inps e fisco: ogni mese saranno versati solo di contributi previ­denziali oltre 45 milioni di euro, mentre il gettito fiscale annuale è stimato intorno a 400 milioni di euro all’anno.Il rebus dei tempi Quanto tempo ci vorrà per ot­tenere la regolarizzazione? Secon­do i ministeri competenti, nel ca­so dei lavoratori italiani o comu­nitari, «sarà questione di pochi giorni». Tecnicamente sarebbe possibile anche a vista, «ma diffi­cilmente accadrà». Per i lavorato­ri extracomunitari i tempi invece sono più lunghi, perché su ogni singola domanda le questure do­vranno fornire «il parere sull’in­sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggior­no ». In ogni caso, una volta pre­sentata la domanda, datore e la­voratore devono attendere la convocazione presso lo sportello unico dell’immigrazione «per la stipula del contratto di soggior­no e per la presentazione della ri­chiesta del permesso di soggior­no per lavoro subordinato». Tem­po totale? «La stima è impossibi­le, varierà da città a città», dico­no dal Viminale. Il testo stesso dell’articolo di legge, almeno nel­la stesura attuale, non fissa dei termini obbligatori per ultimare le procedure.I nodi irrisolti Per ammissione degli stessi tecnici dei ministeri, la regolariz­zazione presenta ancora degli aspetti problematici. A comincia­re dalla questione dei controlli sull’effettiva sussistenza dei rap­porti di lavoro al 30 giugno 2009. In teoria, il datore di lavo­ro, dichiarando il falso, potreb­be regolarizzare persone entrate successivamente in Italia. «Ma non abbiamo strumenti di verifi­ca », alzano le mani dalla questu­ra di Roma. Paolo Foschi11 luglio 2009

giovedì 9 luglio 2009

Badanti: regolarizzazione selettiva

Badanti: regolarizzazione selettiva
Datori di lavoro stranieri dovranno essere lungo- soggiornanti

2009-07-09 22:48
(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Arriva la regolarizzazione per colf e badanti e per datori di lavoro stranieri. L'intesa e' stata raggiunta tra i ministri Sacconi e Maroni. I dettagli sono ancora in corso di definizione. 'Regolarizzazione selettiva dei rapporti di lavoro domestico' potrebbe essere la definizione della norma che comprende colf e badanti. Per quanto riguarda i datori di lavoro stranieri, per loro la regolarizzazione sara' selettiva in quanto dovranno essere lungo-soggiornanti. dal sito http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/topnews/news/2009-07-09_109398288.html

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