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ALTALEX NEWS


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lunedì 21 settembre 2009

Stalking: il nuovo reato di “atti persecutori”

Stalking: il nuovo reato di “atti persecutori
Articolo di Alberto Barbazza, Elisa Gazzetta 30.04.2009

dal sito web http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=45847
Il reato di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., è conforme costituzionale al canone costituzionale di tassatività? E' una delle domande che si pongono Alberto Barbazza ed Elisa Gazzetta in un primo commento alla nuove norme approvate con il c.d. "decreto sicurezza". reato atti persecutori stalking Alberto Barbazza Elisa Gazzetta
Il nuovo reato di “atti persecutori”
di Alberto Barbazza ed Elisa Gazzetta
Sommario: Inquadramento generale - Concorso di reati - Il problema della tenuta del principio di tassatività.
Inquadramento generale
Lo stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”, espressione con cui si è tradotto il termine di origine anglosassone to stalk, (letteralmente “fare la posta”), con il quale si vuol far riferimento a quelle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona.
Il reato in oggetto è stato inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale.
La condotta tipica è costituita dalla reiterazione di minacce o di molestie e la peculiarità della ripetizione di dette condotte porta ad affermare che si tratti di reato abituale, mentre, nonostante la presenza del reato di cui all’art. 612 c.p. tra gli elementi costitutivi, sembra da escludersi la configurabilità degli atti persecutori quale reato complesso. Invero, prima facie parrebbe configurarsi la fattispecie del reato complesso “speciale”, dato dalla “fusione in posizione paritetica di due reati in altro e differente reato”1, tuttavia, ad una più attenta analisi, si può osservare che, con il termine “molestia”, il legislatore pare riferirsi alla condotta in sé considerata e non tanto, sulla falsariga della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., al risultato della condotta medesima. Ne consegue che, aderendo a quella parte della dottrina2 che esclude dall’ambito dell’art. 84 c.p. i casi di reato complesso “in senso lato” (la cui genesi deriva non già dall’unione di più reati, ma da un modello base a cui si aggiungono ulteriori elementi di per sé non costituenti reato), se ne deve desumere la non riferibilità dell’art. 612 bis a detto istituto.
I comportamenti di minacce e di molestie devono poi determinare nella persona offesa un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine, oppure costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
Peraltro, il fatto che le condotte reiterate debbano produrre alternativamente uno degli eventi di cui sopra porta a concludere (vista l’intrinseca natura dei medesimi), che ulteriore elemento costitutivo della fattispecie sia dato dal fatto che le molestie o le minacce debbano succedersi in un lasso di tempo non meglio precisato, ma sufficiente perché detti eventi si producano.
La fattispecie mira senza dubbio a tutelare la libertà morale, come facoltà del soggetto di autodeterminarsi. Infatti, tra i vari eventi che la condotta tipica può causare vi è l’alterazione delle proprie abitudini di vita, la quale può essere vista come una particolare ipotesi di violenza privata.
Tuttavia, riteniamo che venga tutelato l’ulteriore bene giuridico dell’incolumità individuale, quantomeno allorquando le minacce o le molestie provochino il “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, che, se inteso quale patologia medicalmente accertabile, comporta la lesione del bene salute.
In ordine alla natura giuridica, si configura un reato di danno, richiedendosi la lesione effettiva del bene giuridico protetto (o dei beni giuridici protetti nel caso in cui si opti per un reato plurioffensivo). Non è stata accolta, infatti, la versione della Commissione Giustizia della Camera dei deputati che configurava l’illecito come reato di pericolo concreto, in quanto ciò avrebbe comportato un’eccessiva estensione dell’operatività del reato, con il rischio di incriminare fatti inoffensivi.
Inoltre, in base a quanto affermato, pare potersi concludere per la configurabilità di un reato di evento3, per la consumazione del quale il legislatore richiede la realizzazione alternativa di una delle tre situazioni sopra esposte. Pare trattarsi, peraltro, di reato di evento a forma libera, in quanto, benché ad una prima lettura possa sembrare che la fattispecie in questione debba realizzarsi soltanto mediante le condotte di minaccia o molestia, è pur vero che le medesime possono concretarsi in una molteplicità di forme non aprioristicamente individuabili.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, avendo cura di precisare che – qualificandosi lo stalking quale reato d’evento – il soggetto dovrà anche rappresentarsi e volere uno degli eventi descritti dalla norma.
Dubbi, invero, potrebbero sussistere in ordine alla possibilità di configurare gli atti persecutori in presenza di dolo eventuale, posto che, in tal caso, il soggetto, pur ammettendo che si rappresenti ed accetti la concreta possibilità di realizzare la condotta tipica, pare ostico si configuri altresì il rischio di verificazione di uno degli eventi descritti dalla norma incriminatrice; in altri termini, l’introduzione della locuzione “in modo da cagionare”, pare restringa l’operatività del momento soggettivo alla situazione corrispondente ad un’assoluta omogeneità tra il momento rappresentativo e quello volitivo in capo al soggetto4.
Non si vede poi motivo per negare la figura del tentativo, purché possa dimostrarsi che gli atti diretti in modo non equivoco a cagionare il delitto si siano verificati in numero tale da soddisfare il requisito della reiterazione richiesto per la configurazione dello stesso.
Concorso di reati
L’introduzione del reato di atti persecutori porta ad analizzare i rapporti con i reati che con esso possono concorrere.
L’attenzione va innanzitutto al reato di minaccia di cui all’art. 612 c.p., il quale deve considerarsi assorbito in quello di atti persecutori, venendo a configurare una delle condotte incriminate.
In relazione a quello di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., il concorso va risolta in base al criterio di specialità, posto che – come già sopra evidenziato – l’alterazione delle abitudini di vita può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata.
Discorso più complesso è da riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., in quanto, esclusa la configurabilità del reato complesso, le molestie individuate nell’art 612 bis costituiscono il genus rispetto a quelle del 660 c.p., per l’integrazione del quale sono richiesti ulteriori requisiti che vengono a restringerne l’ambito applicativo.
Deve tuttavia precisarsi che, affinché sia integrato il delitto di atti persecutori, è necessaria una reiterazione delle condotte tale da produrre effetti perduranti nel tempo. Questo porta a ritenere che le incriminazioni di minaccia, molestia e violenza privata continueranno a sussistere quale autonoma ipotesi di incriminazione nell’ipotesi di singolo episodio oppure di più episodi che non diano luogo ad effetti che si protraggono nel tempo, essendo proprio il carattere della serialità elemento fondamentale della fattispecie in esame.
Un ulteriore problema di concorso di reati si pone nell’ipotesi in cui siano integrate, da un lato, la violenza privata aggravata o la minaccia aggravata e, dall’altro, il reato di stalking. Ci si chiede, infatti, se la violenza privata o la minaccia aggravate vengano comunque assorbite negli atti persecutori o se piuttosto, debba ammettersi un concorso di reati, anche considerando che, la fattispecie astratta di cui all’art. 612 bis potrebbe non includere le forme aggravate dei reati di cui al 610 e 612 c.p..
Infine, deve prendersi in considerazione la clausola di sussidiarietà “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato” con cui si apre l’art. 612-bis c.p., introdotta nonostante alcune perplessità iniziali da parte della Commissione Giustizia dettate dall’esigenza di non vanificare l’applicazione del reato in questione attraverso l’assorbimento in reati più gravi. Sul punto, deve sottolinearsi come talvolta non sia da escludere il concorso tra questi ultimi e gli atti persecutori, rendendo inoperativa la clausola di riserva. Tale situazione può verificarsi allorché l’illecito più grave venga a punire penalmente soltanto una parte della condotta dell’agente oppure non esaurisca l’intero disvalore penale del fatto5.
Il problema della tenuta del principio di tassatività
Con il dichiarato fine di “assicurare una maggior tutela della sicurezza della collettività a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale”, il legislatore ha ritenuto di anticipare le disposizioni già approvate dalla Camera dei Deputati in data 29 gennaio 2009.
Sin dal primo approccio alla lettura del d.l. 11/2009 occorre chiedersi se il Governo non si sia fatto trasportare dall’onda emotiva legata ai recenti fatti di cronaca nella scelta di privare il Parlamento della sua funzione di produzione normativa. D’altro canto si deve riconoscere come “le cronache giornalistiche e televisive hanno fortemente inciso sulla rappresentazione di una realtà che imponeva una tempestiva attenzione da parte del legislatore”6.
La domanda risulta in particolar modo fondata qualora ci si appresti ad indagare l’art. 612 bis c.p. sotto il profilo della sua conformità costituzionale al canone di tassatività: il d.l. 11/2009 (il cui art. 7 recepisce per intero il testo risultante dall’approvazione della Camera), limitando il dibattito parlamentare, ha strozzato il confronto fiorito attorno alla compatibilità fra il reato di atti persecutori ed il principio di sufficiente determinatezza della fattispecie penale, implicitamente contenuto nell’art. 25 Costituzione.
Dall’osservazione dei lavori della Commissione Giustizia della Camera, emerge il nucleo della problematica che i deputati hanno dovuto affrontare (e che, invero, costituisce il nodo gordiano del principio di tassatività stessa): ricercare “l’ideale grado di determinatezza della fattispecie”7, raggiungere la tassatività sufficiente a bilanciare le diverse finalità che confluiscono all’interno della disposizione.
Basti ricordare che, come già sopra si è evidenziato, se nella formulazione definitiva il neo introdotto art. 612 bis c.p. dà la schiusa ad un reato di danno, tale aspetto lo si deve alle modifiche apportate durante il dibattito in aula, in quanto la configurazione originaria della disposizione presentata al plenum dalla Commissione Giustizia prevedeva la configurazione del reato quale fattispecie di pericolo in concreto.
La decisione di posporre la soglia di punibilità appare opportuna, ma non incide su quello che costituisce, a nostro avviso, il vero punctum pruriens della norma: la necessità di verificare se sia sufficiente a mettere al riparo la norma da censure di illegittimità costituzionale la notevole ampiezza delle condotte di minaccia e di molestia;l’indeterminatezza del concetto di reiterazione della condotta e la tipizzazione degli eventi che si producono in conseguenza della condotta stessa.
Per quanto attiene il primo punto, è stato rilevato che le condotte tipizzate ripropongono una “terminologia che vanta una robusta tradizione interpretativa”8, così da guidare efficacemente gli operatori nella prassi applicativa riguardante il reato di nuovo conio in commento.
Per quanto attiene la reiterazione della condotta, il Governo, per perseguire il fine di colmare la lacuna di tutela presente nell’ordinamento, non ha apposto vincoli temporali entro i quali ricondurre la ripetizione delle condotte tipizzate. L’uso dell’espressione “condotte reiterate” nell’art. 612 bis, riecheggia la definizione utilizzata in relazione al reato abituale (in particolare, nel caso dell’articolo in commento si tratta di un reato necessariamente abituale, nel quale “il fatto costitutivo, se non ripetuto non può integrare a tale titolo il reato”9). Questo espone la norma introdotta dal d.l. 11/2009 alle medesime critiche opposte alle fattispecie di abitualità necessaria: la mancata indicazione del “numero di episodi necessario per integrare la serie minima arreca a tali figure un indubbio coefficiente di indeterminatezza, così da aprire a problemi di compatibilità con l’art. 25, 2° comma, Cost.”10.
Infine, per quanto riguarda la tipizzazione degli eventi, pare opportuno scindere l’analisi per ciascuno degli eventi indicati.
Relativamente alla costrizione del soggetto passivo all’ “alterazione delle proprie abitudini di vita”, è d’uopo evidenziare l’opportuna scelta del legislatore che ha recepito la versione del testo posteriormente alle modifiche introdotte dalla Camera, la quale ha ritenuto di sopprimere il riferimento alle “scelte di vita” da affiancare alle abitudini di vita, concetto considerato eccessivamente indeterminato.
La decisione di mantenere il temine “abitudini di vita” non pare contrastare con il canone di tassatività, anche alla luce della possibilità di accertare probatoriamente tali alterazioni esterne.
Molto più problematiche, in quanto nella prassi troveranno prevedibili ricadute sul versante psicologico del soggetto, si presentano le restanti due forme di evento: il “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al m medesimo legata da relazione affettiva” e, soprattutto, il “perdurante e grave stato di ansia e di paura”.
Relativamente al primo punto, se a prima vista la terminologia impiegata non pare originare conflitti con il rispetto del principio di tassatività, è invece da condividere la preoccupazione di quanti rilevano come l’espressa previsione che il timore sia “fondato” evochi una “ valutazione sull’idoneità ex ante della condotta a suscitare timore in una persona normale”11. Invero, se tale impostazione ben si conciliava con l’originaria versione della norma quale reato di pericolo, presenta varie ombre nella configurazione attuale quale reato di danno, necessitando di un accertamento ex post al fine di verificare se “l’evento concreto realizzi il pericolo tipicamente o generalmente connesso all’azione delittuosa”12, così da evitare l’incriminazione di comportamenti in concreto inidonei ad offendere i beni giuridici tutelati.
E’ soprattutto in relazione al “perdurante e grave stato di ansia e di paura”, che la mancanza di sufficiente tipizzazione evidenzia il rischio concreto di illegittimità della fattispecie.
Nei primi commenti si ritiene che per soddisfare il requisito di determinatezza debba “ritenersi che la formula normativa intenda riferirsi a forme patologiche caratterizzate dallo stress e specificamente riconoscibili proprio come conseguenza del tipo di comportamenti incriminati, le quali, sebbene non compiutamente codificate, trovano riscontro nella letteratura medica”13.
Tale impostazione del problema sembra condivisibile, in quanto deve ritenersi che il legislatore, con i termini “ansia” e “paura”, abbia inteso richiamare un elemento normativo di carattere extragiuridico, il quale comporta che il “parametro di riferimento diventi inevitabilmente incerto”14. Nel caso de quo, tuttavia, l’incertezza viene limitata mediante il riferimento alla scienza medica, la quale sola sarà in grado di dare concretezza di significato ai termini impiegati. La medicina legale ha da tempo individuato non solo i parametri alla stregua dei quali riconoscere da un punto di vista medico le condotte di stalking, ma anche i possibili danni che in astratto possono essere sofferti dalla vittima di atti persecutori15.
In conclusione, ed in attesa delle prime pronunce giurisprudenziali in materia che sole potranno far luce sulle concrete dinamiche e problematiche applicative, sembra potersi salvare l’art. 612 bis dalle preoccupazioni di coloro che considerano gli eventi descritti nella norma non “sufficientemente delimitati” e mancanti di adeguata tipizzazione, e che il reato sia fondato su fatti troppo generici e non misurabili oggettivamente16.
______________
1 R. Garofoli, Manuale di diritto penale, parte generale, Giuffrè 2007.
2 R. Garofoli, Manuale di diritto penale, op. cit..
3 R. Bricchetti, L. Pistorelli, in Guida al Diritto, n. 10 del 7 marzo 2009.
4 R. Garofoli, Manuale di diritto penale, op.cit..
5 R. Bricchetti, L. Pistorelli, op. cit..
6 E. Marzaduri, in Guida al Diritto, n. 10 del 7 marzo 2009.
7 R. Garofoli, Manuale di diritto penale, op. cit..
8 R. Bricchetti, L. Pistorelli, op. cit..
9 M. Petrone, in Dig. Disc. Pen., UTET 2000.
10 M. Petrone, op. cit..
11 R. Bricchetti, L. Pistorelli, op. cit..
12 G. Fiandaca, E. Musco, Dir. Penale, parte generale, Zanichelli 2007.
13 R. Bricchetti, L. Pistorelli, op. cit..
14 G. Fiandaca, E. Musco, op. cit..
15 Cfr. diffusamente sul punto, G. Benedetto, M. Zampi, M. Ricci Messori, M. Cingolati, Stalking: aspetti giuridici e medico-legali, in Riv. it. medicina legale, 2008, 1, 127.
16 Cfr. Il Sole 24 Ore, giovedì 26 febbraio 2009, n. 56.
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Atti persecutori, stalking, elementi strutturarli, applicazione

Atti persecutori, stalking, elementi strutturarli, applicazione
Tribunale Bari, sentenza 06.04.2009


dal sito web http://www.altalex.com/index.php?idnot=45983
Atti persecutori – stalking – elementi strutturarli – applicazione [art. 612 bis c.p.]
Perché sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori è necessario:
il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati;
i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia;
occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita.
In dottrina, si vedano:- BARBAZZA, GAZZETTA, Stalking: il nuovo reato di “atti persecutori”.- DI SABATINO, Dal mobbing allo stalking allo straining, in La Responsabilità Civile, 2007, 02;- BONA, Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti, in Danno e Responsabilità, 2004, 11, 1049.
(Fonte: Altalex Massimario 18/2009) atti persecutori stalking elementi strutturarli
Tribunale del riesame di Bari
Sentenza 6 aprile 2009
IL TRIBUNALE DEL RIESAME
riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dr. A. MARRONE - Presidente -
Dr. A. MASTRORILLI - Giudice rel. -
Dr. A. PILIEGO - Giudice - per decidere sul riesame proposto in data 26.3.2009 nell'interesse di M. A., avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 13.3.2009 con la quale il Gip aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cp. Fatti commessi in Foggia;
Uditi il relatore e il difensore all'udienza camerale odierna,
esaminati gli atti,
OSSERVA
Il riesame è infondato e va rigettato.
Il M. è stato attinto dall'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia applicativa della misura della custodia cautelare predetta in quanto gravemente indiziato del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. come introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11.
Va brevemente premesso che, come emerge anche dalla lettura dei lavori parlamentari, ed in particolare delle schede dell'Ufficio Studi del Dipartimento Giustizia, il fenomeno dello stalking - termine derivato dall'esperienza giuridica dei Paesi di common-law e recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni - è individuato nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche).
Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore. Per meglio comprendere la nuova fattispecie di reato occorre fare brevi riferimenti al diritto comparato, ed in particolare ai paesi di common law che sono da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking.
In generale, pur considerate le differenze fra i vari ordinamenti, l'approccio utilizzato nei paesi di common law è così sintetizzabile: si prevede una norma penale che dà una definizione dello stalking “minimale”, cui sono connesse pene non troppo elevate; allo scattare della fattispecie (o di un fumus della realizzazione della stessa), la vittima può richiedere all'autorità di emanare un restraining order (o injunction), con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il restraining order scatta un'aggravante del reato, e qui le sanzioni divengono più pesanti; spesso le misure penali sono affiancate da sanzioni interdittive o civili, o da trattamenti M. - psicologici (non previsti, invece, nel nostro ordinamento).
In assenza della previsione nel nostro codice penale di una specifica fattispecie di reato, il fenomeno dello stalking viene generalmente ricondotto al reato contravvenzionale di molestie (art. 660 c.p.), del tutto inidoneo a colpire lo stalker e a prevenire la possibile escalation dei suoi atti persecutori, mentre le fattispecie più gravi (ad esempio, violenza privata o i reati contro la vita o l'incolumità individuale, quali maltrattamenti) sono applicabili solo nei casi in cui la situazione è già precipitata e dunque la risposta è del tutto tardiva. Risultano, in particolare, puniti ai sensi dell'art. 660 c.p. i comportamenti che, non integrando alcun delitto specifico contro la libertà sessuale in quanto non idonei a coartare la volontà della vittima, risultino tuttavia molesti nei confronti di essa. L'interesse tutelato dall'art. 660c.p., peraltro, è tradizionalmente individuato nell'ordine pubblico, considerato nel suo particolare aspetto della pubblica tranquillità: nella dimensione generale dell'interesse tutelato trovano ragione la procedibilità d'ufficio per la contravvenzione e la conseguente attuazione della tutela penale a prescindere dalla volontà della persona molestata o disturbata. Al fine, quindi, di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti ed insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l'incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore tale per tali beni, si è inserita la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 612 bis cp. Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Inoltre, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita.
Nel caso di specie, le persone offese, tale B. R. e M. F., rispettivamente moglie (separata) e figlia del prevenuto, con una prima denuncia del 24.2.2009 denunciavano che il marito, scarcerato il 22.2.2009 dopo avere espiato una pena detentiva per il reato di maltrattamenti in famiglia ed altro, nel corso del processo le aveva più volte minacciate che appena uscito dal carcere le avrebbe uccise.
Verso le 22,00 del 24.2.2009 aveva suonato insistentemente al citofono chiedendo di poter salire, ingenerando nelle due, alla luce del comportamento pregresso, un timore di qualche rappresaglia. Le stesse chiamavano quindi la Polizia che interveniva ma non trovava più nessuno. Successivamente, verso le 24,00, suonava nuovamente il citofono, la B. rispondeva e riconosceva la voce del marito che le diceva “preparati a morire” e dopo ciò si allontanava.
Ancora, la mattina del 25.2.2009, la figlia F. trovava alcune telefonate fatte verso le 2,00 dall'utenza del prevenuto.
Va ulteriormente precisato che, con decreto dell'8.2.2009, il Giudice civile del Tribunale di Foggia aveva disposto l'allontanamento del M. dalla casa familiare, ravvisando seri pericoli per l'incolumità di moglie e figlia dello stesso.
Ancora, il 27.2.2009 in sede di sit la B., oltre a confermare quanto oggetto delle precedenti denunce, riferiva che verso le 14 del giorno prima la figlia aveva notato dai vetri il padre che guardava verso l'abitazione e le chiedeva come avrebbe fatto ad andare all'Università visto che temeva per la sua incolumità.
In quell'occasione il M. era rimasto a guardare verso l'abitazione per circa sue ore.
Il giorno successivo di mattina la B. notava nuovamente il marito in macchina sempre sotto casa delle denuncianti che scendevano dal portone e si infilavano velocemente in macchina per andare via e il giorno dopo ancora sempre dai vetri della finestra alle otto di mattina la B. lo notava 'appostato' al solito posto che osservava l'abitazione.
Le dichiarazioni venivano sostanzialmente confermate dalla figlia del prevenuto, M. F..
Al fine di meglio comprendere lo stato di ansia e timore che la condotta del M. ha ingenerato nelle congiunte, e da esse rappresentato, occorre brevemente ricordare che in data 21.12.2006 il M. era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti nei confronti di moglie e figlia, concretizzatisi in violenze verbali e fisiche.
Inoltre, già in quella sede veniva dato risalto ad un comportamento 'persecutorio' del ricorrente che in diverse occasioni minacciava moglie e figlia di morte e di incendiare e le assillava con continue telefonate e con atteggiamenti molesti (quali colpire con pugni il portone di casa, inseguirle a bordo della sua autovettura, minacciando di mali ingiusti entrambe, colpire con pugni fino a danneggiare l'auto della moglie).
Per tali reati il M. veniva in seguito condannato con sentenza del Tribunale di Bari confermata in sede di Appello e scontava la pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione cessata, come già detto, il 22.2.2009, giorno a partire dal quale sono cominciati nuovamente gli atti persecutori denunciati dalle persone offese.
Con successiva denuncia dell'11.3.2009 la B. riferiva, ancora, che il giorno prima, mentre tornava a casa in auto, notava il M. che si apprestava ad aprire la maniglia dell'auto e, vedendo che non riusciva ad aprire la portiera, iniziava a dare violenti pugni sul vetro del finestrino e a proferire insulti e minacce di morte. La B. chiamava il 113 e a quel punto il M. scappava via per tornare ad avvicinarsi e tirare sassi. Poco dopo sopraggiungeva una volante della Polizia che notava i segni dei pugni sul finestrino.
La B., in sede di denuncia, si dichiarava certa che prima o poi il marito sarebbe riuscito ad ammazzarla. Le dichiarazioni venivano confermate dalle annotazioni di servizio del 10.3.2009.
Ritiene il Collegio che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati contestati. Va premesso che, come affermato da Cass. n. 39366 del 26/10/2006: in tema di misure cautelari, il richiamo ad opera del comma primo bis dell'art. 273 cod. proc. pen. dei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., non comporta la necessità che le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro in elementi esterni, così che esse possono ancora costituire da sole fonte di prova quando siano ritenute dal giudice, secondo il suo libero e motivato apprezzamento, attendibili sul piano oggetto e su quello soggettivo (fattispecie in tema di misura cautelare personale).
Nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa, già di per sé precise e circostanziate, sono state confermate dalla figlia e dalle annotazioni di Polizia degli agenti intervenuti in seguito alle chiamate di soccorso da parte della B. che, pur non avendo mai trovato il M. sui posti, chiaramente allontanatosi, comunque davano atto delle richieste di intervento da parte della B..
Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa risultano attendibili anche alla luce del comportamento pregresso del M., che ha determinato la sua condanna per maltrattamenti e l'ingiunzione da parte del giudice civile ad allontanarsi dall'abitazione coniugale, oltre che la separazione personale dei coniugi, nel quale già emergeva una condotta, oltre che lesiva della incolumità personale della moglie, comunque persecutoria nei confronti della stessa e della figlia.
Quello che connota il reato in oggetto, distinguendolo dai maltrattamenti, è infatti, come già detto, la circostanza che le condotte del denunciato, sono reiterate e ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti. Alla luce delle reiterate minacce, riferite dalla B., anche durante il precedente processo e la promessa di “fargliela pagare” non appena uscito dal carcere, le condotte di appostamento, continue telefonate, minacce e aggressioni fisiche alla vettura non possono none essere lette come “atti persecutori” tali da ingenerare nelle vittime uno stato di continua paura per sé stesse e da doversi continuamente “guardare alle spalle” così modificando le proprie normali abitudini di vita.
In sede di interrogatorio di garanzia, infine, il M. si è limitato a negare tutte le circostanze denunciate senza fornire versioni alternative se non la pervicace volontà della B. di farlo rimanere in carcere, volontà persecutoria che non appare verosimile anche alla luce di tutti gli elementi evidenziati.
A tal fine non rileva neanche la “diffida" fatta dal M. appena uscito dal carcere presso gli uffici di Polizia a che la moglie non gli si avvicinasse, posto che nessuna valenza probatoria può avere tale dichiarazione di volontà rispetto ai fatti concreti e circostanziati riferiti coerentemente da moglie e figlia e confermati dalle annotazioni di polizia.
Ritiene il Collegio che, alla luce di tutte le circostanze, permangano gravi esigenze cautelari nei confronti del ricorrente che legittimano la misura della custodia cautelare in carcere, avendo il prevenuto dimostrato in più occasioni una totale mancanza di autocontrollo che sconsiglia anche l'applicazione della misura meno affittiva della detenzione domiciliare.
Ne consegue che il riesame va rigettato con la conferma dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Letto l'art. 309 cpp:
rigetta la richiesta di riesame proposta da M. A. contro l'ordinanza del Gip del Tribunale di Foggia del 13.3.2009 e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Bari, 6.4.2009.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6 APRILE 2009.

Stalking, minaccia, molestie e maltrattamenti in famiglia. Differenze

Stalking, minaccia, molestie e maltrattamenti in famiglia. Differenze
(Tribunale di Napoli, sez. IV, ordinanza del 30.06.2009)
di Angela Chiacchio
(Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 9/2009)
Il quesito:
Quali sono gli elementi che caratterizzano il reato di stalking rispetto alle minacce e alle molestie e rispetto al delitto di maltrattamenti in famiglia?
Il caso
I. è sposata da circa dieci anni con S.
Il loro rapporto, fin dal fidanzamento, è sempre stato turbato dalla violenza e dalla prepotenza del marito. Dal matrimonio sono nati due bambini, di dieci e quattro anni.
Nel corso della vita coniugale I. è stata più volte percossa, a seguito di litigi causati dai più futili motivi e molto spesso dinanzi ai bambini. In una di queste circostanze, il marito le ha rotto il timpano, costringendola ad un delicato intervento chirurgico. Un’altra volta le ha rotto il dito e più volte le ha tirato i capelli, staccandole anche una ciocca.
I., nel marzo del 2009, decide allora di separarsi dal marito violento e va a vivere a casa dei suoi genitori. S., però non accetta la decisione della moglie di procedere alla separazione legale e inizia a perseguitarla. S., infatti, pedina la ex moglie, controlla, anche tramite terzi, i suoi movimenti, si reca dove lei lavora inveendo contro di lei davanti ai colleghi, le telefona ossessivamente chiedendo contezza del contenuto delle telefonate, la minaccia ed ingiuriava di continuo, anche per strada.
I, esasperata dal comportamento ossessivo del marito lo denuncia.
L’accusa che viene mossa a S., è di maltrattamenti in famiglia e di stalking per le condotte tenute dal marzo del 2009. Il p.m chiede, pertanto, di nei confronti di S., la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da I. in qualità di persona offesa
Inquadramento della problematica
La problematica posta all’attenzione del Giudice per le indagini preliminari può essere sintetizzata nei seguenti termini:
Quali sono gli elementi che caratterizzano il reato di stalking rispetto alle minacce e alle molestie? In quale rapporto si pone tale fattispecie criminosa rispetto al delitto di maltrattamenti in famiglia?
La normativa
Codice penale
Art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
Art. 612 - Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila. Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. Le pena è aumentate se la violenza o la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico (esempio. frase non sai chi sono io?), o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
Art. 612 bis - Atti Persecutori
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
La decisione del G.I.P.
In sintesi, la risposta del Giudice per le indagini preliminari è stata la seguente:
preliminarmente, nell’ordinanza cautelare, il G.I.P ha ricordato che perché sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori introdotta dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, è necessario il ripetersi di una condotta di minaccia o di molestia. Le condotte, inoltre, debbono produrre l’effetto di provocare disagi psichici (un perdurante e grave stato di ansia o di paura) ovvero timore per la propria incolumità e quella delle persone care o ancora una alterazione delle proprie abitudini di vita.
relativamente alla differenza tra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 612-bis e le molestie e le minacce ha ritenuto che il quid pluris che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie, in sintesi, è costituito da due elementi:
a) la reiterazione delle condotte, sicché l’illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali;
b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.
Si tratta, quindi, di un delitto di danno e di evento, sebbene la norma, richiedendo la determinazione di uno stato di ansia “grave” o di un “fondato” timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto sembra evocare una valutazione di idoneità ex ante della condotta.
Il dolo richiesto è generico e deve necessariamente ricomprendere anche la rappresentazione dell’evento quale conseguenza della reiterata abituale voluta dal suo autore.
Nel caso di specie, sussiste un grave quadro indiziario del reato citato. A partire dal mese di marzo del 2009, dal momento in cui ha deciso di lasciare il marito e di andare a vivere dai genitori, infatti, I. ha subito una serie di condotte reiterate di minaccia e di molestia che le hanno cagionato un perdurante e grave stato di ansia o di paura e le hanno ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria e del figlio.
relativamente al rapporto tra la fattispecie delittuosa dello stalking e il reato di maltrattamenti in famiglia, il G.I.P. ha precisato che in linea generale il reato di cui all’art. 612-bis non può concorrere con quello di maltrattamenti, nel quale gli atti persecutori sono assorbiti.
Al riguardo ha osservato che il reato di atti persecutori appare incompatibile con quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), da un lato perché lo stalking si manifesta prevalentemente al di fuori dei rapporti di convivenza, dall’altro perché il reato non si concretizza in un maltrattamento fisico della vittima ma esclusivamente psicologico.
Nel caso in esame, tuttavia, deve ritenersi la concorrenza tra di due illeciti, ravvisandosi maltrattamenti nella condotta tenuta dall’indagato fino al marzo 2009, epoca in cui la persona offesa si è allontanata dall’abitazione e il reato di cui all’art. 612 bis nelle condotte successive a questa data.
Il G.I.P., pertanto, dispone nei confronti di S., la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da I. in qualità di persona offesa.

Il quid pluris che caratterizza il reato di atti persecutori rispetto alle minacce ed alle molestie, in sintesi, è costituito da due elementi:
a) la reiterazione delle condotte, sicché l’illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali;
b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita. Si tratta, quindi, di un delitto di danno e di evento, sebbene la norma, richiedendo la determinazione di uno stato di ansia “grave” o di un “fondato” timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto sembra evocare una valutazione di idoneità ex ante della condotta.
Il dolo richiesto è generico e deve necessariamente ricomprendere anche la rappresentazione dell’evento quale conseguenza della reiterata abituale voluta dal suo autore. (1)
(1) In tema di elementi strutturali nel reato di atti persecutori, si veda Tribunale Bari, sentenza 06.04.2009.
In dottrina, si vedano:- BARBAZZA, GAZZETTA, Stalking: il nuovo reato di “atti persecutori”.- DI SABATINO, Dal mobbing allo stalking allo straining, in La Responsabilità Civile, 2007, 02;- BONA, Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti, in Danno e Responsabilità, 2004, 11, 1049.
Tribunale di Napoli Sezione IV Sentenza 30 giugno 2009
TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEZIONE QUARTA
ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA
(art. 282 ter c.p.p.)
Il Giudice per le indagini preliminari dott. Luigi Giordano;
Letta la richiesta del Pubblico Ministero pervenuta il 19 giugno 2009 di applicazione della misura della custodia cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p. nei confronti di C. S., nato a N. il ******
in ordine ai seguenti reati:
a) del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. perché, non accettando la decisione di I. F. di procedere alla separazione legale, la pedinava, controllava, anche tramite terzi, i suoi movimenti, si recava sul posto di lavoro della medesima inveendo contro di lei davanti ai colleghi, le telefonava ossessivamente chiedendo contezza del contenuto delle telefonate, la minacciava ed ingiuriava di continuo, anche per strada; con tali reiterate e costanti condotte procurando alla I. un perdurante e grave stato di ansia ed il fondato timore di aggressioni gravi alla propria incolumità.
In N. dal marzo 2009 ad oggi; condotta in atto
b) del delitto di cui all’art. 572 c.p. perché, picchiandola ed ingiuriandola di continuo, anche quando la stessa era in stato interessante ed anche alla presenza dei figli minori, sottoponeva la medesima ad un regime di vita intollerabilmente vessatorio.
In N., sino al marzo 2009
c) del delitto di cui agli artt. 81, 574, c.p. perchè, in diverse occasioni, sottraeva il figlio minore G. di anni dieci alla potestà genitoriale della madre che sapeva di averlo mandato a scuola.
In N., sino al 27.5.2009, ultimo episodio
d) del delitto di cui agli artt. 612 cpv, 614 ultimo comma perché, dopo aver ripetutamente minacciato di morte la I., la seguiva sino a casa dei genitori ed ivi prendeva a calci il cancello posto avanti la porta, buttandolo giù, e facendo ingresso nella predetta abitazione.
In N. il 29.3.2009
OSSERVA
I gravi indizi di colpevolezza.
1. Con denuncia presentata in data 11 giugno 2009, I. F. ha riferito di essere sposata da circa dieci anni con C.S.. Il rapporto, fin dal fidanzamento, è sempre stato turbato dalla violenza e dalla prepotenza del coniuge. Dal matrimonio sono nati due bambini, di dieci e quattro anni. Nel corso della vita coniugale è stata più volte percossa, a seguito di litigi causati dai più futili motivi e molto spesso dinanzi ai bambini. In una di queste circostanze, il marito le ha rotto il timpano, costringendola ad un delicato intervento chirurgico. Un’altra volta le ha rotto il dito e più volte le ha tirato i capelli, staccandola anche una ciocca
Ella ha precisato: “L'ultimo episodio, risalente al 29.03.2009, si è concluso con la sua decisione di cacciarmi di casa a seguito di un ennesimo litigio. Io, esasperata da questi comportamenti, ho colto l'occasione e mi sono subito trasferita a casa dei miei genitori, dove tutt’ora risiedo con i miei due bambini. Durante la discussione mio marito mi ha apostrofato con volgarità di ogni sorta: "vattenn, mi hai fatt nu bucchin, sei una puttana e una bucchina". Giunti a questo punto, io feci per andare a preparare un borsone dove mettere le cose necessarie per andare via mentre lui continuava a minacciarmi urlando: “Ti ammazzo, t'aggia accirer”. Questa scesa si è svolta alla presenza dei figli. Le urla e le minacce sono state udite da più persone all’interno del palazzo, ma anche nel vicinato al punto che addirittura i genitori della denunciante, che abitano a pochi metri da noi, sentendo quanto stava accadendo, si sono allarmati. Il padre, in particolare, ha cercato di intervenire per riportare la calma, ma è stato invitato dall’indagato a non intromettersi in questa vicenda. La I. ha aggiunto che, a questo punto: “Dopo poco che ero andata via, però, mio marito, con una furia incontenibile si presenta nel palazzo dove abitano i miei genitori, riesce a varcare la soglia di ingresso fino a giungere al cancello che consente di entrare in casa, lo butta giù con un calcio e, incurante della violazione del domicilio dei miei genitori, incomincia ad inveire contro di me perpetrando le minacce di morte che mi aveva fatto in precedenza. Fortunatamente, in quel momento in casa dei miei genitori c'erano anche i miei fratelli che sono riusciti a braccarlo, ma ciononostante, è riuscito ugualmente a raggiungermi e a farmi cadere in terra con una spinta. A seguito delle urla e del trambusto causato dalla sua aggressione, sono giunti sul luogo molti dei condomini che, unitamente ai miei fratelli, sono riusciti a portarlo via, ma mio marito, divincolandosi dalla presa, ha sferrato un pugno contro un vetro, rompendolo”.
Dal mese di marzo in poi, dunque, la denunciante vive con i genitori, presso i quali ha condotto anche i due bambini (“che ho ritenuto di dover portare con me in quanto, se lasciati al padre, avrebbero vissuto in una situazione di totale abbandono, senza, però, impedire a mio marito di vederli ogni qual volta lo desideri”).
La denuncia, quindi, prosegue con l’illustrazione dei problemi sorti nella gestione del rapporto con i figli ed in particolare con il bambino di dieci anni.
La I. ha manifestato la sua ferma intenzione di chiudere ogni rapporto con il marito, sottolineando che l’attuazione di questa decisione è resa complicata anzitutto dal fatto che abitano a pochi metri di distanza e, soprattutto, dai suoi comportamenti che spingono nella direzione di un ricongiungimento. Ella ha riferito: “Non si contano, infatti, gli sms che mi invia quotidianamente in cui mi invita a ripensarci e a ritornare con lui, le telefonate che mi giungono dalla sua utenza mobile e talvolta anche da numeri anonimi in cui controlla le mie mosse, mi chiede cosa stia facendo in quel preciso momento proprio allo scopo di monitorare i miei comportamenti e i miei spostamenti. Ma vi è di più: dopo che io ho preso, ogni tanto, a non rispondere alle chiamate anonime e a quelle provenienti dalla sua utenza, di recente ha cominciato a telefonarmi dal numero di cellulare del bambino in modo da avere la sicurezza di poter interloquire con me”.
Il marito, infatti, ha sviluppato un sentimento di gelosia nei suoi confronti assolutamente asfissiante, sostenendo che alla base della decisione della moglie di allontanarsi non ci fossero i dissapori e i contrasti fisici e verbali che hanno sempre caratterizzato il loro rapporto, ma una presunta e infondata relazione con un altro uomo.
Recentemente, la sua gelosia lo ha portato addirittura a ricattare la moglie, minacciando di possedere delle fotografie che immortalerebbero la donna con altri uomini e di cui era entrato misteriosamente in possesso.
Ulteriori difficoltà e contrasti sono avvenuti sul luogo di lavoro della donna, dove il marito si è recato compiendo una “scenata”.
Il giorno 27.05.2009, ultimo giorno di scuola, infine, il marito ha prelevato il figlio dalla scuola, non riportandolo neppure a sera ed inducendola a sporgere una denuncia querela.
2. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la deposizione della persona offesa dal reato può essere assunta come fonte di convincimento al pari di ogni altro mezzo di prova. Il Giudice, peraltro, è tenuto a compiere un esame sull’attendibilità intrinseca del dichiarante, oggettiva e soggettiva, che deve essere particolarmente penetrante e rigoroso, in special modo nei casi in cui fossero carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto delle affermazioni della vittima. Le dichiarazioni della persona offesa possono anche essere assunte da sole come fonte di prova (cfr., Corte di Cassazione 28 febbraio 1992, Simula; da ultimo, Corte di Cassazione 29 maggio – 22 agosto 2001 n. 31400, Cipolli; Corte di cassazione 16 febbraio – 15 maggio 2001 n. 19683).
Non è necessario, in ogni caso, verificare la sussistenza di riscontri esterni, non essendo applicabile il canone di valutazione stabilito dall’art. 192 c.p.p. (cfr., tra le altre, Corte di cassazione 17 marzo 1997 n. 2540).
La deposizione della parte offesa, nonostante sia portatrice di un interesse antagonista di quello dell’imputato, pertanto, non necessita di riscontri oggettivi e non può essere valutata con un criterio differente da quello utilizzato per una persona estranea, nonostante sia sempre necessario un controllo di credibilità e di attendibilità, particolarmente presentante solo ove il suo contenuto sia contrastato da più elementi di prova (Cass. 28 novembre 2002 – 23 gennaio 2003 n. 3162).
Il giudizio di attendibilità del testimone o della persona offesa, inoltre, correttamente può essere circoscritto solo ad una parte della sua deposizione. In tema di prova testimoniale, infatti, trova applicazione il principio della “scindibilita” della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa (cfr. Corte di cassazione 6 luglio 1998 n. 7900; Corte di cassazione 25 luglio 1991 n. 8123; Corte di cassazione 3 novembre 1992 n. 10625). Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione e deve anche chiarire i motivi per i quali il giudizio espresso non si risolve in un complessivo contrasto logico – giuridico della prova (Cass. 22 aprile 1998, Martello).
3. Nel caso di specie, le dettagliate accuse della I. risultano pienamente credibili. La donna, infatti, ha fornito un racconto coerente e ragionevole. Ella ha collegato le gravi condotte di molestia alla decisione da lei assunta di procedere alla separazione legale ed alla conseguente non accettazione di tale decisione da parte del coniuge. Ha quindi riferito una serie di episodi di violenza e di condotte di persecuzione in atto con dovizia di particolari.
Di questo racconto colpiscono i toni equilibrati e la preoccupazione della tutela dei figli, continuamente esposti alle aggressioni ed incursioni paterne e, addirittura, nel caso del figlio maschio, anche alla formazione scolastica.
4. Il Pubblico Ministero ha ipotizzato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato in ordine al reato di cui all’art. 612 bis c.p. in relazione alle condotte tenute dal marzo 2009 e tuttora in atto.
Perché sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori introdotta dal d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, invero, è necessario il ripetersi di una condotta di minaccia o di molestia. Le condotte, inoltre, debbono produrre l’effetto di provocare disagi psichici (un perdurante e grave stato di ansia o di paura) ovvero timore per la propria incolumità e quella delle persone care o ancora una alterazione delle proprie abitudini di vita.
Il quid pluris che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie, in sintesi, è costituito da due elementi:
a) la reiterazione delle condotte, sicché l’illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali;
b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita. Si tratta, quindi, di un delitto di danno e di evento, sebbene la norma, richiedendo la determinazione di uno stato di ansia “grave” o di un “fondato” timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto sembra evocare una valutazione di idoneità ex ante della condotta.
Il dolo richiesto è generico e deve necessariamente ricomprendere anche la rappresentazione dell’evento quale conseguenza della reiterata abituale voluta dal suo autore.
5. Nel caso di specie, sussiste un grave quadro indiziario del reato citato. La persona offesa, infatti, ha raccontato di aver subito una serie di atti che possono essere definiti persecutori a partire dal mese di marzo del 2009. Dal momento in cui ella si è determinata a lasciare il domicilio familiare ed a tornare presso i genitori, la persona offesa ha subito una serie di condotte reiterate di minaccia e di molestia che le hanno cagionato un perdurante e grave stato di ansia o di paura e le hanno ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria e del figlio. Gli atti sono stati compiuti per mezzo del telefono, di minacce verbali, di violenze, di ricatti. I comportamenti di sorveglianza della vittima posti in essere dall’indagato sono stati intrusivi e reiterati (ad esempio, con continue telefonate, sms, pedinamenti – “se mi incontra personalmente mi bracca” - o fotografie) e tali da turbare le normali condizioni di vita della persona offesa, generando in lei uno stato di soggezione e di disagio emotivo anche sul luogo di lavoro, al punto da costringerla a modificare le sue intenzioni o le sue abitudini di vita (“… fa di tutto per impedirmi di muovermi e mi costringe a rientrare a casa per non incorrere in conseguenze più gravi … spesso esco di casa solo se è inevitabile proprio per evitare di incontrarlo e di dovergli rendere conto delle mie mosse e dei miei spostamenti …”).
6. La fattispecie descritta dall’art. 612 bis c.p. prevede una clausola espressa di sussidiarietà. Deve ritenersi, in linea generale, che detto reato non possa concorrere con quello di maltrattamenti, nel quale gli atti persecutori sono assorbiti.
Nel caso in esame, peraltro, deve ritenersi la concorrenza tra di due illeciti, ravvisandosi maltrattamenti nella condotta tenuta dall’indagato fino al marzo 2009, epoca in cui la persona offesa si è allontanata dall’abitazione e il reato di cui all’art. 612 bis nelle condotte successive a questa data. La denunciante, infatti, ha raccontato di una serie di fatti, avvenuti dall’inizio del rapporto con il coniuge e proseguiti fino al marzo 2009, di molestie, di minacce, di ingiurie e di percosse che appaiono assorbite dal reato di cui all’art. 572 c.p. e di almeno due gravi fatti di lesioni (rottura del timpano e di un dito) che, se per un verso la giurisprudenza tende a ritenere in concorso formale con i maltrattamenti, per altro verso sono altamente sintomatici del clima di violenza esistente nella famiglia.
Le esigenze cautelari
7. Ricorrono le esigenze cautelari:
- di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., in quanto, per le specifiche modalità e circostanze del fatto (desumibili dall’aggressività mostrata in più occasioni dall’indagato), per la personalità e per il comportamento complessivamente tenuto (privo della minima considerazione e rispetto dei diritti fondamentali della ragazza), vi è il concreto pericolo che egli perseveri nell'azione delittuosa ma, soprattutto, che la stessa sortisca epiloghi peggiori di quelli attuali;
- di cui alla lettera a) dell’art. 274 c.p.p., perché le indagini da compiere potrebbero essere gravemente pregiudicate ove le condotte dell’indagato non fossero limitate.
La misura cautelare maggiormente idonea ad evitare l’ulteriore prosieguo delle suindicate condotte possa, allo stato, essere, quella di cui l'art. 282-ter c.p.p. nei termini di cui ai commi l, 2, 3 del c.p.p., ossia
l) il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (abitazione e pressi della stessa, luogo di lavoro, abitazione dei genitori);
2) il divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da prossimi congiunti della medesima, tra i quali anche i figli, o da persone a lei legate da relazione affettiva, anche amicale;
3) il divieto di comunicare con la persona offesa e con le persone di cui al punto 2). Il giudicante si riserva, all’esito dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p., di disciplinare l’eventuale rapporto dell’indagato con i figli.
Tanto premesso,
Letti gli artt. 272 e ss. c.p.p..
DISPONE
Nei confronti di C. S. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa I. F. e, per l’effetto, prescrive a C.S.
1) di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza di almeno 100 metri da tali luoghi o dalla persona offesa;
2) di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa tra i quali anche i figli, riservandosi, all’esito dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p., di disciplinare l’eventuale rapporto dell’indagato con i figli o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza di almeno 100 metri da tali luoghi ovvero da tali persone.
3) di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone sub 2).
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
Dispone che la presente ordinanza dopo l’esecuzione venga depositata unitamente agli atti allegati alla richiesta del P.M. presso la cancelleria di questo ufficio e che, a cura della cancelleria, venga dato avviso ai difensori in occasione della notifica dell’avviso dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p..
Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M. in sede che ha richiesto la misura per l’esecuzione.
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Napoli, il 30 giugno 2009
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Luigi Giordano

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