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ALTALEX NEWS


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martedì 12 febbraio 2013

Diagnosi preimpianto va consentita anche a coppie fertili. Cedu boccia Legge 40

Diagnosi preimpianto va consentita anche a coppie fertili. Cedu boccia Legge 40
Corte Europea Diritti dell'Uomo , sezione grande, decisione 11.02.2013 (Gianni Baldini)
La Grande Chambre EDU conferma la sua precedente decisione sulla Legge 40/04. Questa volta la pronuncia è inappellabile incidendo in maniera definitiva su un altro aspetto essenziale della legge (che finora era stato affrontato solo con una isolata ordinanza dal Tribunale dei Salerno nel 2010): la questione dei requisiti per l'accesso alla PMA. Infatti se dopo le numerose ordinanze dei tribunali di merito (trib. Cagliari e trib. Firenze 2007 e TAR Lazio 2008) e infine della Corte costituzionale 2009, non vi sono più, almeno in punto di diritto, dubbi sulla legittimità della diagnosi genetica per impianto (PGD per le coppie sterili/infertili), la questione rimaneva ancora controversa per le coppie che sterili non sono posto che, all'art. 5 la L. 40/04 statuisce come inderogabile la presenza di uno stato di sterilità/infertilità come condizione che la coppia deve avere per l'accesso alla tecnica.
Accogliendo le ragioni dei Sig.ri Pavan e delle Associazioni di pazienti, secondo i Giudici europei tale limite viola il "il diritto al rispetto della vita privata e familiare" (art. 8Convenzione) in quanto incide su una scelta personalissima dell'individuo che lo Stato non si può arrogare il diritto di compiere. La censura della Corte che ricordiamo rilevava la violazione del principio di uguaglianza (art. 14 CEDU "divieto di discriminazione") posto che un'altra legge, la 194/78 sull'interruzione di gravidanza, consente l'aborto terapeutico (in caso di patologie del feto, tra cui la stessa fibrosi cistica, accertate mediante diagnosi prenatali quali amniocentesi/villocentesi) determinandosi un'ingiustificata discriminazione tra queste coppie e quelle cui precludendosi la possibilità di PGD viene di fatto impedito di operare preventivamente e con minori danni (alla salute della madre e del concepito in dipendenza del suo stadio di sviluppo) una scelta che comunque con oneri morali e materiali ben maggiori la coppia è legittimata a compiere successivamente.
Non c’è chi non veda in tutto ciò un evidente violazione di elementari principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Altro elemento da sottolineare è che si tratta della prima volta in assoluto che la Legge 40/04 viene espressamente censurata per contrasto con la legge 194/78 che ricordiamo essere norma ordinaria ma a "contenuto costituzionalmente necessario oltre che vincolato".
Con il rigetto del ricorso presentato dal governo italiano, si apre sul fronte interno un nuovo capitolo di scontro che, è facile prevedere, analogamente a quanto avvenuto con riguardo alla PMA eterologa, approderà ben presto anche nelle nostre aule di tribunale che verosimilmente investiranno del problema ancora una volta la Corte Costituzionalechiamata a pronunciarsi sulla conformità agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. del divieto di accesso alle tecniche per i soggetti fertili ma affetti da patologia genetica trasmissibile alla prole, cui la Legge 40/04, allo stato, in maniera del tutto irragionevole, lascia solo la 'crudele' scelta di concepire un figlio malato salvo poi la possibilità di optare per l'aborto terapeutico.
Ma vi anche un ‘altra possibilità che si presenta ai giudici: dato il valore sub costituzionali delle pronuncie della Corte EDU e la loro efficacia diretta sugli ordinamenti interni, i tribunali nazionali potrebbero, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, applicare direttamente la sentenza.
Non da oggi avevamo sostenuto con forza tale argomento nei vari ricorsi presentati a partire dal 2005. Solo oggi però con tutta la sua autorevolezza la CEDU riprende la questione e la pone al centro del proprio ragionamento di censura della Legge 40/04 con ogni effetto conseguenziale su altre questioni che rimangono aperte: eterologa, divieto assoluto di sperimentazione sull'embrione, irrevocabilità del consenso, tutte questioni pendenti alla Corte Costituzionale dopo l’ordinanza del tribunale di Firenze del 7 dicembre scorso).
(Altalex, 12 febbraio 2013. Nota di Gianni Baldini)


Procreazione: Tribunale Firenze rinvia di nuovo Legge 40 a Consulta
Tribunale Firenze, ordinanza 07.12.2012
(ASCA) - Firenze, 12 dic - Il Tribunale di Firenze ha rinviato la Legge 40/04 sulla procreazione assistita alla Consulta. Lo comunica l'avvocato Gianni Baldini, legale di una coppia fiorentina, spiegando che la questione di costituzionalita' sollevata riguarda l'articolo 13, sul divieto di ricerca scientifica sull'embrione (sovrannumerario, malato o abbandonato) finalizzata alla tutela della salute individuale e collettiva e l'articolo 6 sulla irrevocabilita' del consenso del paziente dopo la fecondazione dell'ovocita.
La coppia, aveva, in particolare, manifestato l'intenzione di non procedere al trattamento di Pma dopo aver appreso che solo un embrione risultava sano e di ''media qualita''' e avevano chiesto di poter donare a fini scientifici gli embrioni non utilizzati. Secondo il legale, il Tribunale di Firenze ritiene fondata la questione di legittimita' costituzionale ''perche' il bilanciamento operato tra valori e diritti costituzionalmente rilevanti risulta irrazionale, illogico, irragionevole''.
In particolare ''riguardo al necessario consenso informato del soggetto: e' irrazionale, illogico e irragionevole non consentire, al pari di qualsiasi altro trattamento sanitario che non sia un TSO ovvero che si collochi in una situazione di urgenza per la vita o la salute del paziente, prevedere l'irrevocabilita' del consenso circa l'avvio e la prosecuzione dello stesso''.
Per quanto riguarda la ricerca, afferma l'avvocato Baldini, ''se rientra nella discrezionalita' legislativa prevedere la prevalenza del diritto alla vita e allo sviluppo dell'embrione rispetto alla ricerca e alla salute individuale e collettiva nell'ipotesi di creazione di embrioni da destinare esclusivamente alla ricerca, in maniera del tutto diversa si pone la questione ove gli embrioni da utilizzare per la ricerca finalizzata alla tutela della salute siano quelli crioconservati e residuati a trattamenti di PMA, malati, abbandonati e destinati all'autodistruzione certa per estinzione nel volgere di qualche anno''.

SCHEDA PROVVEDIMENTO E SINTESI DELLA VICENDA
a cura di Gianni Baldini
Tribunale di Firenze
Ord. ex art. 700 c.p.c. 7-12 dic. 2012
(Giudice: Dr.ssa Patrizia Pompei)
Ricorrenti: XXXXX XXXXX con Avv. XXXX XXXXX
***
IN FATTO
Dopo aver ottenuto (a seguito del ricorso in via incidentale presentato al Tribunale di Firenze nel luglio 2008 che aveva portato il Giudice a sollevare la q.l.c. dell’art. 14 della l. 40/04), la declaratoria di incostituzionalità degi commi 2 e 3 dell’art. 14 della l. 40/04 da parte della Consulta, risultati senza esito positivi i tentativi di PMA i Sig.ri XXXXXXXXXXXXXX si rivolgevano nuovamente al centro XXXXX srl di Firenze al fine di procedere al Trattamento di PMA con preventiva diagnosi genetica di pre-impianto nel gennaio 2009. In ossequio a quanto previsto dalla legge venivano prodotti solo 3 embrioni che sottoposti all’esame di PGD risultavano tutti affetti dalla patologia genetica dell’esostosi inducendo la Sig.ra XXXX a non procedere al trasferimento nel proprio utero. Nell’ottobre 2009 la Sig.ra XXXXXX si rivolgeva nuovamente al centro XXXXX Srl per un nuovo ciclo di PMA. A tal scopo venivano prodotti n. 10 embrioni. Dall’esame genetico di pre impianto emergeva come su 4 embrioni non era stato possibile eseguire l’esame del DNA per cause tecniche, 5 risultavano affetti dalla patologia dell’esostosi e 1 soltanto risultava sano (cfr. cartella clinica Centro XXXXX). I Sig.ri XXXXX e XXXXX dato il numero ridotto di embrioni certamente non affetti dalla patologia (n. 1) da trasferire e considerato che si trattava di materiale di media qualità, comunicavano al centro la loro intenzione di non procedere al trattamento di PMA. Il Centro XXXXX in forza del disposto di cui all’art. 6 comma III u.p. rispondeva evidenziando l’impossibilità di dar corso a tale richiesta atteso che “La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo”. In un colloquio con gli odierni ricorrenti fu rappresentato dai responsabili del Centro Medico che la violazione di tale previsione anche se priva di specifica sanzione avrebbe potuto dar luogo, a non meglio precisati provvedimenti coercitivi nei confronti della donna, da parte dell’autorità giudiziaria. La Sig.ra XXXXX si determinava di effettuare il trattamento di PMA utilizzando 1 solo embrione. Degli altri 9 (di cui 4 non biopsabili e 4 malati) veniva giocoforza, a cura del centro, disposta la crioconservazione. Il tentativo risultava infruttuoso. La Sig.ra XXXXX assumeva informazioni circa la possibilità di destinare gli i embrioni soprannumerari risultati affetti dalla patologia ad attività mediche diagnostiche e di ricerca scientifica connesse alla propria patologia genetica. Veniva rappresentato anche in questo caso che in forza del disposto di cui all’art. 13 della L. 40/04 ciò risultava assolutamente vietato.
Anche in considerazione del fatto che la Sig.ra XXXXX ha intenzione di ripetere il trattamento di PMA entro il prossimo mese di ottobre presso l’odierno convenuto, vista la pregressa esperienza intende riservarsi all’esito della indagine genetica di pre-impianto e alla qualità degli embrioni prodotti di decidere se sottoporsi o meno al successivo trasferimento nel proprio utero del materiale genetico prodotto ovvero di destinare a fini di ricerca il medesimo, o ancora di procedere alla sua crioconservazione. Risulta del tutto evidente oltre alla pertinenza e rilevanza anche l’attualità del diritto azionato nel giudizio de quo atteso che 4 degli 8 embrioni crioconservati, di cui non è stato possibile conoscere lo stato di salute non sono stati trasferiti per l’opposizione della Sig.ra XXXXX a procedere in tal senso.

****


IN DIRITTO

A) Divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso (artt. 13 c.1,2,3,4, Legge 40/04)
VS
Artt 9,32,33 1°comma Cost.


LE PREVISIONI DI LEGGE
Le disposizioni di cui agli artt. 13 della legge 40/04 prevedono una intangibilità assoluta dell’embrione umano priva di deroghe o eccezioni di qualsiasi natura. Nessun rilievo viene attribuito alla specifica condizione in cui il materiale genetico si trova (ad esempio embrioni soprannumerari o residuati al trattamento di PMA; materiale genetico prodotto e crioconservato presso la banca del seme prima dell’approvazione della legge; etc) né tantomeno alla circostanza che l’intervento sia finalizzato al perseguimento di altri interessi costituzionalmente rilevanti riconducibili ai soggetti coinvolti nella vicenda: salute, libertà procreativa come aspetto del più ampio concetto di libertà personale, autodeterminazione e consenso informato, libertà di ricerca scientifica, etc.
L’attività di ricerca e sperimentazione sull’embrione è consentita solo “…per finalità terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso”. La disposizione non sembra ammettere nessun compromesso, non consente nessuna sintesi fra le diverse esigenze espresse dagli interessi coinvolti. Così, come risulta dal dettato letterale della norma, qualsiasi intervento sul materiale genetico anche nelle ipotesi in cui ciò si renda necessario per tutelare la salute della donna o il diritto di essere adeguatamente informata suo e della coppia al fine di determinarsi in piena consapevolezza e responsabilità rispetto all’opzione procreativa, risulta precluso.

IL RAGIONAMENTO ACCOLTO DAL GIUDICE
Sul punto il giudice ha fatto proprio il ragionamento dei ricorrenti. Per il giudicante un conto è stabilire il divieto di ogni forma di selezione a scopo eugenetico di gameti ed embrioni ovvero di produrre embrioni esclusivamente finalizzati alla ricerca e alla sperimentazione o ancora ad essere utilizzati in trattamenti finalizzati alla predeterminazione di caratteristiche genetiche o alla clonazione, altra è impedire sempre e comunque (fuori dai casi di pregiudizio per la salute della donna), la crioconservazione del materiale prodotto, la selezione fra embrioni portatori della specifica patologia e non finalizzati al trasferimento nell’utero della donna, la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, la possibilità per la gestante, acquisite le informazioni inerenti lo stato di salute dell’embrione, di rifiutare il trasferimento ovvero di revocare il consenso all’attuazione dello stesso, a maggior ragione quando questo risultasse affetto dalla specifica grave patologia che l’intervento era chiamato a scongiurare ovvero determinasse seri rischi per la salute della stessa gestante. Per non parlare del divieto assoluto anche per i generanti, di destinare gli embrioni residuati e/o soprannumerari alla ricerca medica anziché condannarli all’autodistruzione per estinzione.
Analogamente può affermarsi con riguardo al divieto assoluto previsto a carico di ricercatori e scienziati di condurre sugli embrioni anche se soprannumerari, abbandonati o comunque inidonei ad essere utilizzati per un ulteriore trasferimento e quindi avviati naturalmente all’autodistruzione, ricerche cliniche finalizzate all’avanzamento medico nella cura di rilevanti patologie. L’equiparazione affermata al comma 3, lett. b) fra embrione e gamete pare poi del tutto irragionevole rendendo sostanzialmente impossibile tout court la ricerca medica su materiale genetico umano totipotente. La completa negazione delle esigenze individuali e collettive sottese all’attività di ricerca scientifica proprio in quei settori quali la terapia genica e l’impiego delle cellule staminali embrionali, che a torto o a ragione la comunità medico scientifica ritiene fra i più promettenti per la cura di numerose e gravi patologie, costituisce un ulteriore e importante limite della disposizione in esame. Nessuna mediazione pare dunque prospettabile fra esigenze di tutela dell’embrione e libertà, pur entro precisi e rigorosi limiti, della ricerca scientifica in ambito biomedico anche se espressamente finalizzata alla tutela della salute collettiva.
Se a ciò si aggiungono le difficoltà e le incertezze sul piano interpretativo derivanti dalla mancata definizione dell’oggetto di tutela, l’embrione, e dall’uso di termini qualificatori erroneamente impiegati come sinonimi in difetto di equivalenza di significato (ovulo fecondato, nascituro, feto, concepito) il quadro risulta sicuramente bisognoso di una chiarificazione.
Secondo il Giudice per le ragioni sopra evidenziate non manifestatamene infondata risulta la questione di legittimità costituzionale degli artt.13 c.1,2,3, l. 40/04 per contrasto con gli artt. 9-32-33, 1 comma, Cost.

B) Divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo ex art. 6, comma 3, L. 40/04.
VS
Art. 2, 13, 32 1 e 2 ° c, Cost.

LE PREVISIONi DELLA LEGGE 40/04 E IL TSO
Secondo il Giudice la previsione della impossibilità di revoca della volontà da parte della paziente, configura una ipotesi che pur se priva in fatto e diritto dei presupposti tipici della figura –tutela della salute dello stesso paziente ovvero della salute collettiva- nonchè dell’indicazione dei mezzi di coercizione utilizzabili in caso di rifiuto, risulta assimilabile al TSO o trattamento sanitario obbligatorio
Anche se la disposizione risulta sicuramente ridotta nella sua portata per effetto della sentenza della Corte cost. 151/09 che nel pronunciare l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 c.3 ha stabilito come in tutti i casi “il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”, rimane fermo il principio che in tutti gli altri casi il consenso non possa essere revocato.
In altri termini la scelta del legislatore di tutelare i diritti dell’embrione allo sviluppo e alla nascita, è ritenuta in tutti i casi prevalente rispetto alla volontà della madre di non procedere all’impianto. Si tratterebbe di una fattispecie che pur in assenza dei presupposti legittimanti il TSO, realizzerebbe una vistosa deroga ai principi di libertà e non vincolatività/obbligatorietà cui sono sottoposte tutte le disposizioni inerenti il potere del soggetto in ordine al compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi alla propria integrità psico-fisica che ,come noto, a prescindere da qualsiasi valutazione sulle ragioni subiettive o motivazioni personali , consentono di principio, sempre e comunque, senza necessità di fornire alcuna giustificazione, al medesimo di mutare la propria volontà, revocando il consenso precedentemente prestato al medico rispetto al trattamento sanitario. Ciò vale, come ricordato, per gli atti inerenti l’integrità psico-fisica satisfattivi, latu sensu, di interessi propri (intervento medico finalizzato alla tutela della salute del paziente) che di interessi altrui (ad esempio espianto di organi in favore di terzi).
Alla luce di quanto sopra non si comprende la ragione in forza della quale ciò debba essere negato nel caso di specie, configurandosi il trattamento di PMA come intervento medico finalizzato alla soluzione di uno stato patologico proprio (sterilità/infertilità).

LE DEROGHE INTRODOTTE DALLA SENT CORTE COST 151/09 E LA RILEVANZAAUTONOMA DEL CONSENSO DI CUI ALL’ART. 6 L. 40/04
Se è pur vero che “è stata introdotta una vistosa deroga al principio generale del divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, demandando al medico la scelta dal carattere strettamente tecnico/scientifico, di non procedere all’impianto per salvaguardare la salute della donna”, altrettanto vero è che si tratta di una scelta demandata al medico (e non al diretto interessato) che deciderà sul presupposto del pericolo per la salute della donna (escludendosi peraltro l’operare di altre possibili ragioni).
Dunque, rispetto ai principi fondamentali in materia di consenso informato quale condizione di legittimità nel/del trattamento sanitario (cfr. ex multis: a livello normativo: art. 3 Carta dei Diritti fondamentali dell’UE; art. 32 , 2 comma Cost.; art. 5 Conv. Oviedo; oltre che numerose leggi speciali; a livello giurisprudenziale: Corte Cost. 438/08; Cass. 10014/94; Cass. 364/97; Cass. 7027/2011; Cass. 5444/06; Cass. 26972/08; Cass. 10741/2009; Cass. 2847/2010; Cass. 16543/2011) la modifica introdotta dalla Consulta con la richiamata sent 151/09 non ha nessuna incidenza.
Fuori dai casi di pericolo per la salute della donna accertato dal medico, questa, non potrebbe in nessun caso per altre ragioni revocare il consenso al trattamento di PMA. In positivo, ciò significa che la stessa sarebbe obbligata a procedere al trattamento. Né l’affermazione risulta meno grave per il fatto che si tratta di norma sprovvista di sanzione, posto che in linea di principio la portata della disposizione introduce un vulnus nel sistema, sistema che, come già visto risulta ben definito entro le coordinate stabilite dalle pronunce delle Supreme magistrature secondo le quali “la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute (…)” (Corte Cost. 482/08); “Il diritto al consenso informato, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza (…) Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza per escluderlo che l'intervento absque pactis sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto(…),” (Cass, Sez III, 28 luglio 2011, n. 16543); “ Il consenso informato deve essere presente sia nella fase di formazione del consenso, sia nella fase antecedente che in quella di esecuzione del contratto, riconducibile (come in altri settori) alla clausola generale di buona fede del nostro ordinamento civilistico ex artt. 1175, 1337, 1375 c.c.” (Cass 10741/2009).
Alla luce di quanto precede come può ammettersi che fuori dai casi medicalmente accertati di pericolo per la salute del paziente, questi non possa revocare il consenso al proseguimento del trattamento sanitario di PMA?
Ulteriore contraddizione può essere individuata anche nell’ipotesi in cui fosse il marito a revocare la volontà dopo la fecondazione dell’ovulo ovvero in tale lasso di tempo lo stesso dovesse decedere. In assenza di espresse previsioni in proposito, la donna dovrebbe comunque sottoporsi al trattamento, non potendo rientrare tale ipotesi né fra le cause di forza maggiore precisate all’art. 14 c. 3 –cause temporanee e prevedibili- né fra i gravi motivi di ordine sanitario di cui all’art. 6 comma 4.
Per le ragioni sopra evidenziate non manifestatamene infondata risulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma. 3, L. 40/04 per contrasto con gli artt. 2, 13, 32 Cost.


C) Irragionevolezza ed illogicità dell’art. 13 comma 1,2,3, e 6 3° c u.c. L. 40/04
VS
-Artt. 2,3, 9,13,31,32,33 1°c Cost.

IL BILANCIAMENTO COSTITUZIONALE TRA INTERESSI DELLA MADRE E DEL CONCEPITO
Le specifiche modalità con le quali la L. 40/04 ha riconosciuto espressamente la soggettività giuridica dell’embrione, nell’affermare in termini assoluti la preminenza degli interessi alla salute allo sviluppo, e quindi alla vita, dello stesso da vita ad un programma normativo del tutto estraneo all’assetto di valori e principi costituzionali codificati o meglio all’interpretazione e al bilanciamento che la Corte Costituzionale, senza oscillazioni significative, ha fornito a partire dal 1975 di tali principi e valori (a partire da Sent. 27/75 e da ultimo con la sent. 151/09). Come è noto, la suprema Corte partendo dal dato normativo della Carta, attraverso un’operazione di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti è pervenuta ad un giudizio, espressione dell’assetto gerarchico di principi e interessi voluto dagli estensori del 1948, secondo il quale “pur sussistendo una tutela costituzionale del concepito - secondo quanto puo' dedursi dagli artt. 31, secondo comma, e 2 della Costituzione - che di per se' giustifica l'intervento protettivo da parte del legislatore penale-, detto interesse puo' venire in collisione con altri beni che godono pur essi di tutela costituzionale, cui spetta adeguata protezione”. In tal caso, ovvero in ipotesi di conflitto con il diritto alla vita o alla salute della madre, il Giudice delle leggi ha statuito che "non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare”. Tale giudizio è stato ribadito anche successivamente in varie occasioni: sent. Corte c. 26/81 ,35/97 e 514/02.
Su tali assunti si fonda anche la più volte citata sentenza Corte cost. 151/09 con la quale è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 14 c. 2 e 3 della L. 40/04 nella parte in cui imponeva una condotta terapeutica unica al medico (produzione di massimo 3 embrioni e obbligo di contemporaneo trasferimento) e nella parte in cui non subordinava il trasferimento degli embrioni alla esclusione di qualsiasi pregiudizio per la salute della donna. Ciò conferma in maniera in equivoca la validità della sintesi cui si accede mediante l’opera di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti secondo la quale la tutela della salute della vita e dei diritti fondamentali (in specie all’autodeterminazione, alla procreazione cosciente e responsabile, al consenso informato) della donna nel conflitto con analoghi interessi dell’embrione devono ritenersi in tutti i casi prevalenti.
Tutta la legislazione ordinaria, e lo stesso formante giurisprudenziale di merito e legittimità, risulta conforme e coerente con tale orientamento riconoscendo, attraverso una pluralità di norme e pronunce, dignità autonoma alla vita umana nascente – viene stabilita a tal fine la tutelabilità di importanti situazioni giuridiche riconducibili a interessi di natura patrimoniale e personale del nascituro- nei limiti di compatibilità consentiti dalla preminente e necessaria tutela dei corrispondenti diritti della madre.
Coerentemente con l’assunto, la protezione della vita pre-natale, sul piano giuridico ha continuato ad esprimersi attraverso la tecnica della “tutela”, della dignità umana del concepito e quindi di tutte le specifiche situazioni allo stesso riferibili ritenute meritevoli, e non certo mediante l’attribuzione di “diritti soggettivi” immediatamente e genericamente azionabili da questo anche nei confronti dei genitori.
Le leggi 405/75 sui consultori familiari e 194/78 sull’interruzione volontaria della gravidanza rappresentano in tal senso il faticoso punto di sintesi cui è pervenuta l’operazione di bilanciamento e composizione degli interessi sopra descritti. In entrambi i casi l’articolo di apertura della legge individua fra gli scopi prioritari della norma quello di tutelare “la vita umana fin dall’inizio” ovvero il “prodotto del concepimento”.

IL BILANCIAMENTO IRRAGIONEVOLE DI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI OPERATO DALLA L. 40/04: RIC. SCIENTIFICA-SALUTE INDIVIDUALE E COLLETTIVA-CONSENSO INFORMATO vs VITA DELL’EMBRIONE
La legge 40/04, attraverso il sistema di disposizioni sopra individuate nell’assicurare una tutela prevalente all’embrione, -peraltro in violazione dello stesso art. 1, comma 1, della l. 40/04 ove si prevede che la legge si propone di assicurare i “…diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”- ridisegna la gerarchia dei principi e dei valori costituzionali in ambito procreativo operando un bilanciamento fra interessi costituzionalmente rilevanti che perviene, ad esiti opposti a quelli appena descritti. Seppur nello specifico ambito della PMA e della ricerca scientifica su materiale embrionale umano, l’interesse alla salute e allo sviluppo di quest’ultimo viene ritenuto prevalente rispetto ai corrispondenti interessi della madre nonché a quelli della ricerca scientifica senza possibilità di deroghe o mediazioni.
E ciò che è più irragionevole è la rigidità della previsione che non consente la possibilità di graduare i contenuti in dipendenza della specificità delle situazioni nel caso concreto. Così l’intangibilità dell’embrione e la conseguenze impossibilità di un suo utilizzo per altri fini costituzionalmente rilevanti -salute collettiva ex art. 32 cost e/o ricerca scientifica ex art. 9 cost- non consente di distinguere tra le ipotesi di produzione finalizzata a scopi di ricerca da quella di destinazione a tale scopo degli embrioni residuati e soprannumerari destinati alla crioconservazione sino all’autodistruzione per estinzione (in massimo 10 anni) anche contro la volontà dei disponenti!
Analogamente del tutto irragionevole risulta anteporre gli interessi al trasferimento in utero dell’ovulo fecondato rispetto alla volontà contraria del soggetto ricevente, la madre, qualunque sia la ragione dell’intervenuto mutamento di volontà (salute, stato personale, relazione di coppia, differenti valutazioni sulla vicenda, timori relativi al trattamento sanitario, etc).
Alla luce delle considerazione che precedono il giudice ha ritenuto non manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1,2,3, e 6 c. 3 u.c. L. 40/04 attesa l’irragionevolezza e l’illogicità di tali disposizioni rispetto agli artt. 2,3, 9, 13,31,32, 33 1 c. Cost.
****
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il Tribunale di Firenze ritiene dunque fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 6 c. 3 e 13 c. 1 della L. 40/04 perché il bilanciamento operato tra valori e diritti costituzionalmente rilevanti risulta irrazionale, illogico irragionevole:
A) Infatti con riguardo al necessario Consenso informato del soggetto: è irrazionale, illogico e irragionevole non consentire, al pari di qualsiasi altro trattamento sanitario che non sia un TSO ovvero che si collochi in una situazione di urgenza per la vita o la salute del paziente, prevedere l’irrevocabilità del consenso circa l’avvio e la prosecuzione dello stesso. In omaggio al principio che vuole il consenso informato come la sintesi tra 2 diritti fondamentali, la salute e l’autodeterminazione, esso costituisce condizione di legittimità del trattamento e come tale è liberamente revocabile in qualsiasi momento. La previsione, nel trattamento di PMA, della sua irrevocabilità dopo la fecondazione dell’ovocita, dunque a circa metà del trattamento, è dunque contraria ai principi di cui agli art. 2, 13, 32 Cost;
B) Il bilanciamento tra libertà della ricerca connessa alla tutela della salute individuale e/o collettiva (art. 9, 32 Cost) e la tutela della vita, sviluppo e salute dell’embrione abbandonato o malato, comunque non più impiegabile per finalità procreative, previsto dall’art. 13 della L. 40/04 è del tutto irragionevole e illogico. Infatti se rientra nella discrezionalità legislativa prevedere la prevalenza del diritto alla vita e allo sviluppo dell’embrione rispetto alla ricerca e alla salute individuale e collettiva nell’ipotesi di creazione di embrioni da destinare esclusivamente alla ricerca, in maniera del tutto diversa si pone la questione ove gli embrioni da utilizzare per la ricerca finalizzata alla tutela della salute siano quelli crioconservati e residuati a trattamenti di PMA,malati, abbandonati e destinati all’autodistruzione certa per estinzione nel volgere di qualche anno. In tal caso il divieto di utilizzo, a maggior ragione nell’ipotesi di precisa indicazione dei generanti, per finalità costituzionalmente rilevanti quali la ricerca finalizzata alla tutela della salute degli stessi pazienti o collettiva, risulterebbe del tutto illogico e irragionevole.
C) Il giudice rileva poi come le situazioni sopra descritte risultino aggravate dalla contradditoria definizione del concetto di embrione che in contrasto con la definizione offerta dalla scienza medica di ‘organismo pluricellulare autonomo dai progenitori’ (quindi entità umana oltre il 3° giorno dal concepimento) viene qualificato talvolta come ovocita fecondato, talaltra come concepito o nascituro con ogni effetto consequenziale circa l’incertezza sull’applicazione dei divieti previsti dall’art. 13 ovvero i limiti di cui all’art. 6 della legge 40/04.

Corte EDU e legge 40/2004: contrario all'art. 8 Cedu il divieto, per una coppia fertile portatrice sana di fibrosi cistica, di accedere alla diagnosi pre-impianto degli embrioni (ma il Governo fa ricorso alla Grande Chambre)
29 Novembre 2012
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 28 agosto 2012, ric. n. 54270/10, Costa e Pavan c. Italia

[Alessandra Verri]

Segnaliamo ai lettori che, nella giornata di ieri, 28 novembre 2012, la stampa ha dato notizia del ricorso alla Grande Chambre della Corte EDU, da parte del Governo italiano, avverso la sentenza resa nelo scorso mese di agosto dalla stessa Corte, di seguito schedata da Alessandra Verri (clicca qui per accedere al relativo comunicato del governo).


1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte EDU torna a pronunciarsi in relazione alla legge italiana sulla fecondazione assistita (l. n. 40/2004), affermandone il contrasto con l'art. 8 CEDU nella parte in cui vieta ad una coppia fertile, ma portatrice sana di fibrosi cistica, di accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni.
2. Il caso trae origine da un ricorso contro la Repubblica italiana proposto da due cittadini italiani, la signora R. C. ed il signor W. P. I ricorrenti, dopo la nascita della loro figlia, nel 2006, apprendevano di essere portatori di fibrosi cistica, dal momento che la bambina ne era affetta. Nel corso di una seconda gravidanza i ricorrenti, venendo a sapere che il feto aveva contratto la malattia, decidevano di interrompere la gravidanza stessa. In seguito, dopo l'inizio di una nuova gravidanza, i ricorrenti facevano richiesta di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (di seguito "PMA") e alla diagnosi genetica pre-impianto (di seguito "DPI"). Tale accesso veniva tuttavia negato in quanto, ai sensi della l. n. 40 del 2004, tali tecniche sono riservate solo alle coppie sterili o infertili e, in virtù di un decreto del 11 aprile 2008 del Ministero della Salute, alle coppie di paesi meno sviluppati, nel caso in cui l'uomo abbia contratto malattie virali sessualmente trasmissibili (come il virus HIV, l'epatite B e C), al fine di consentire loro di procreare figli senza il rischio di trasmissione di tali malattie virali alla donna e/o al feto.
3. Il Governo italiano sostiene la mancanza di status di vittima dei ricorrenti, in quanto non hanno fatto alcuna richiesta formale per effettuare la DPI e non hanno, pertanto, ottenuto alcun rifiuto. Secondo il Governo, il loro ricorso costituirebbe un actio popularis ed essi non avrebbero esaurito le vie di ricorso interne.
In proposito, per la Corte EDU non si può validamente contestare che i ricorrenti non abbiano presentato una domanda per ottenere un provvedimento autorizzativo della DPI, dal momento che, come riconosce esplicitamente lo stesso Governo italiano, lo stesso è espressamente vietato dalla legge.
Nel merito, invocando l'art. 8 Cedu, i ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il Governo osserva, al riguardo, che i ricorrenti fanno valere, in sostanza, un "diritto ad avere un bambino sano", che non è protetto in quanto tale dalla Convenzione europea. Pertanto, la censura dei ricorrenti sarebbe inammissibile ratione materiae. Inoltre, il divieto di accesso alla DPI sarebbe una misura prevista dalla legge, che persegue uno scopo legittimo, vale a dire la tutela di altri diritti e della morale, meritevoli di protezione in una società democratica. In particolare, lo Stato, sostiene il Governo, ha preso in considerazione la salute del bambino e della donna, nonché la dignità e la libertà di coscienza di medici contro il rischio di eugenetica. Infine, in mancanza di armonizzazione a livello europeo, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio margine di apprezzamento su questioni morali, etiche e sociali.
I ricorrenti, viceversa, sostengono che "il diritto al rispetto della decisione di diventare o non diventare un genitore", soprattutto nel senso genetico del termine, entra nel concetto del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 Cedu. Pertanto, lo Stato deve astenersi da qualsiasi interferenza nella scelta del singolo di diventare o meno genitore di un bambino, ed è onere dello Stato mettere in atto misure per garantire che la scelta possa avvenire liberamente.
La Corte europea rileva anzitutto che, al fine di stabilire la compatibilità ratione materiae della censura sollevata dai ricorrenti con riferimento l'art. 8 Cedu, è essenziale definire l'ambito del reclamo.
Sotto questo profilo, rispetto all'asserzione del Governo secondo cui i ricorrenti lamenterebbero la violazione di un presunto "diritto ad avere un bambino sano", la Corte ha rilevato che il diritto da loro rivendicato è limitato alla possibilità di accedere a specifiche tecniche di diagnosi genetica. Essa ricorda che la nozione di "vita privata", ai sensi dell'art. 8 Cedu, è un concetto ampio che comprende, vari diritti, fra cui figura anche quello di vedere rispettata la decisione di diventare o non diventare un genitore. Inoltre, sempre a norma dell'art. 8 Cedu, la Corte ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti di vedere rispettata la loro decisione di diventare genitori genetici e ha concluso che l'applicazione dell'articolo in questione si ha anche per l'accesso alla tecnica di procreazione artificiale eterologa per la fecondazione in vitro.
Con specifico riguardo, poi, alla conformità con l'art. 8 Cedu del divieto previsto dalla legge n. 40, per la Corte europea si tratta diun'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare, che non può ritenersi giustificata - come asserito invece dal Governo italiano - dalla necessità di tutelare la salute dei "bambini" e della donna, nonché la dignità e la libertà di coscienza di medici contro il rischio di eugenetica. Ad avviso dei giudici europei, infatti, la tutela di tali interessi non può ritenersi coerente con la possibilità, esplicitamente prevista dalla legge italiana,  di effettuare un aborto terapeutico quando il feto sia malato, considerato ciò che esso comporta sia per il feto, il cui sviluppo è ovviamente più avanzato di quello di un embrione, sia per i genitori, in particolare per la donna.
A giudizio della Corte EDU il sistema legislativo italiano in questo ambito non è coerente: esso impedisce di effettuare l'impianto di embrioni, qualora i genitori siano portatori sani di una malattia genetica; ma consente loro di interrompere la gravidanza qualora il feto risulti colpito dalla malattia stessa. Essa, mette inoltre in evidenza come il sistema italiano comporti, da un lato, uno stato di ansia dei ricorrenti i quali non sono in grado di effettuare la diagnosi genetica pre-impianto e, dall'altro lato, uno stato di sofferenza derivante dalla scelta dolorosa di fare, se necessario, un aborto terapeutico. In conclusione, la Corte EDU ritiene che l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare sia stata, nel caso di specie, sproporzionata e, quindi, conclude per la violazione dell'art. 8 Cedu.
Invocando l'art. 14 Cedu, i ricorrenti lamentavano, inoltre, di essere stati discriminati rispetto alle coppie sterili o infertili o ai soggetti affetti da malattie virali sessualmente trasmissibili (come il virus HIV e la epatite B e C). La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, la discriminazione consiste nel fatto di trattare in modo diverso, senza una giustificazione obiettiva e ragionevole, persone in un dato soggetto in situazioni simili. Nel caso di specie, a suo avviso, essendo il divieto di accesso alle tecniche di diagnosi generalizzate, tale lamentela è infondata e, pertanto, non ricevibile.


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estratto da http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/24-/-/1885-corte_edu_e_legge_40_2004__contrario_all_art__8_cedu_il_divieto__per_una_coppia_fertile_portatrice_sana_di_fibrosi_cistica__di_accedere_alla_diagnosi_pre_impianto_degli_embrioni__ma_il_governo_fa_ricorso_alla_grande_chambre/

Il tribunale di Cagliari riconosce per la prima volta il “diritto” di accesso alla diagnosi genetica preimpianto ad una coppia talassemica.
10 Dicembre 2012
Nota ad ordinanza Trib. Cagliari 9 novembre 2012 n. 5925

[Alessandra Verri]

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1. Nell'ordinanza che si annota e che può essere letta in allegato il giudice cagliaritano torna ad occuparsi di una fra le più dibattute e controverse questioni di tutta la disciplina in tema di procreazione assistita, ossia se sia consentito agli aspiranti genitori conoscere preventivamente lo stato di salute dell'embrione mediante la procedura della diagnosi genetica preimpianto [1].
Con una pronuncia che potremmo definire storica il giudice di merito riconosce per la prima volta un vero e proprio diritto per le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili al nascituro, di ottenere, nell'ambito dell'intervento di procreazione medicalmente assistita,l'esame clinico e diagnostico degli embrioni ed il trasferimento in utero dei soli embrioni sani o portatori sani delle patologie di cui le stesse risultano affette.


2. Questi i fatti all'origine della pronuncia. Una coppia di coniugi, di cui uno affetto da talassemia major e l'altro portatore sano della stessa patologia e quindi con un rischio del 50% di generare un figlio affetto anch'esso dalla medesima patologia, chiede al Presidio Ospedaliero Microcitemico dell'Asl di Cagliari di poter effettuare un' indagine clinica e diagnostica sull'embrione.
Di fronte al rifiuto di  quest'ultimo  di eseguire le indagini cliniche e diagnostiche sull'embrione e trasferire solo gli embrioni sani o portatori sani delle patologie da cui i ricorrenti risultano affetti, gli stessi decidono di ricorrere in via cautelare ex art. 700 c.p.c. al Tribunale civile, affinché questi accerti il loro diritto ad ottenere l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita ed ordini alla struttura medica convenuta di procedere agli accertamenti genetici richiesti.
L'azienda sanitaria locale di Cagliari, costituitasi in giudizio, chiede, invece, il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato, eccependo, in primo luogo, la sussistenza di un divieto normativo della diagnosi preimpianto, dal momento che la legge n. 40 del 2004 consente unicamente interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche terapeutiche dirette alla tutela della salute e dello sviluppo dell'embrione stesso e impedisce, invece, quelli aventi come finalità il solo accertamento di eventuali gravi malattie genetiche da cui fosse affetto (come appunto la beta talassemia), nonché, in secondo luogo, la mancanza di strutture idonee e di risorse umane necessarie per poter eseguire l'esame diagnostico sugli embrioni.

3. Nel merito si deve preliminarmente osservare come la magistratura italiana abbia assunto nel tempo diversi orientamenti in merito alla questione dell'ammissibilità della diagnosi genetica preimpianto sull'embrione creato in vitro, in quanto nessuna norma incriminatrice della legge 40/2004 considera espressamente questa fattispecie. Da un lato, infatti, la legge contiene un generale divieto di sperimentazione sugli embrioni umani derogabile soltanto nei casi in cui la ricerca clinica e sperimentale sull'embrione sia volta alla tutela della salute o allo sviluppo di quel singolo embrione (art. 13 comma 1 e 2), nonché  la proibizione di selezionare gli embrioni a scopo eugenetico (art. 13, comma 3 lett. b), dall'altro lato, prevede, invece, che chi intenda sottoporsi alla procreazione medicalmente assistita possa essere informato, su richiesta, in merito non solo al numero degli embrioni prodotto, ma anche al loro stato di salute (art. 14 comma 5). Questo conflitto è stato risolto in un primo tempo Linee guida del 2004, in cui si prevedeva che le indagini di cui all'art. 14 comma 5 potessero essere solo di tipo "osservazionale", escludendo così la possibilità di eseguire la diagnosi genetica preimpianto.
Di fronte all'ambiguità del dato normativo, la giurisprudenza sia civile che amministrativa, dopo una prima fase orientata in senso negativo relativamente alla praticabilità della diagnosi genetica preimpianto[2], si è in seguito assestata lunga una comune linea favorevole.
La pronuncia del giudice cagliaritano costituisce così solo l'ultima tappa di una lungo e articolato iter giurisprudenziale, iniziato con la pronuncia del Tribunale di Cagliari del 2007[3] e proseguito con  un'ordinanza del Tribunale di Firenze[4] ed una sentenza del Tar del Lazio[5], per poi culminare con  la storica sentenza del 2009 della Corte costituzionale[6], che, individuando come parametri costituzionali di riferimento gli artt. 3 e 32 Cost., ha rimosso definitivamente gli ostacoli che ancora si frapponevano alla possibilità di praticare la diagnosi genetica preimpianto: ossia, il divieto contenuto nel comma 2 dell'art. 14 di produrre un numero di embrioni superiore a tre per ogni ciclo di trattamento[7], il divieto di crioconservare gli embrioni, nonché l'obbligo di trasferire contemporaneamente tutti gli embrioni prodotti[8].
I principi affermati dalla Consulta sono poi stati fatti propri e valorizzati da due recenti pronunce del giudice ordinario. Nella prima di esse il Tribunale di Bologna[9] ha ammesso la diagnosi genetica preimpianto e ha consentito la crioconservazione degli embrioni senza la necessità dello stato di forza maggiore della donna, mentre nella seconda il Tribunale di Salerno[10] ha fatto un passo ulteriore,  ammettendo alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche coppie a rischio di trasmissione di malattie genetiche, che non si troverebbero però in stato di sterilità o infertilità[11].
Nell'ordinanza in commento, infine, per la prima volta si afferma espressamente per le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili al nascituro l'esistenza di un vero e proprio diritto di ottenere, nell'ambito dell'intervento di procreazione medicalmente assistita, l'esame clinico e diagnostico degli embrioni ed il trasferimento in utero solo degli embrioni sani o portatori sani delle patologie di cui le stesse risultano affette.


4. Queste le principali argomentazioni addotte dal Tribunale di Cagliari a sostegno del proprio assunto.
Innanzitutto, secondo questo giudice, la diagnosi genetica preimpianto deve considerarsi pienamente ammissibile al fine di assicurare la compatibilità della legge n. 40 del 2004 con i principi del nostro ordinamento giuridico. Premesso, infatti, che la procreazione medicalmente assistita rappresenta un trattamento medico, come si desume, oltre che dai protocolli dell'Organizzazione mondiale della Sanità, dalla stessa legge 40/2004, che ammette il ricorso alla procreazione assistita qualora non vi siano altri metodi tera­peutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità, e prevede l'applicazione delle tecniche di procreazione assistita solo in apposite strutture autorizzate, «il consenso informato costituisce un vero e proprio diritto della persona che svolge la funzione di sintesi dei due diritti fondamentali all'autodeterminazione  ed alla salute», come si ricava dall'art. 6 della l. 40/2004[12].
Il consenso informato diviene così, nell'iter argomentativo della pronuncia, il passaggio fondamentale dal quale desumere la liceità dell'accertamento diagnostico. Nell'ambito della procedura del consenso informato la coppia ha, infatti, « diritto a ricevere una completa informativa funzionale ad una procreazione libera e consapevole e la diagnosi preimpianto possiede come scopo proprio quello di consentire alla donna una decisione informata e consapevole in ordine al trasferimento degli embrioni formati ovvero al rifiuto di detto trasferimento. All'interno di tale prospettiva, la diagnosi preimpianto dovrà pertanto accertare le condizioni di salute dell'embrione che siano legate da uno stretto nesso eziologico con l'integrità psicofisica della donna, con evidenti analogie con le disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1978, n. 194, contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza».
Ulteriore passaggio fondamentale è rappresentato, poi, dalbilanciamento tra l'interesse del concepito e quello della donna. Il giudice cagliaritano, dopo aver escluso che costituisca ostacolo all'ammissibilità della diagnosi preimpianto il dato letterale contenuto nell'art. 13 della legge n. 40 del 2004, nel quale il bilanciamento è operato tra l'integrità dell'embrione e l'interesse della collettività alla ricerca clinica e sperimentale, con una discrezionale prevalenza della prima, pone l'accento sul disposto del successivo art. 14, nel quale la salute della donna e la autodeterminazione consapevole prevalgono sull'interesse alla integrità dell'embrione. Ne consegue che « l'ammissibilità del trasferimento in utero dei soli embrioni sani o portatori sani della patologia non è funzionale  ad un ipotetico "diritto ad avere un figlio sano", ossia a pratiche eugenetiche, ma  è volti a scongiurare il rischio di un grave pericolo per la salute psico-fisica della donna, anche in relazione ad importanti anomalie del concepito, nell'ambito del principio di autoresponsabilità della donna  di valutare gli effetti della malattia dell'embrione  sulla propria salute»[13].
Un altro argomento a favore dell'accoglimento del ricorso è offerto, infine, dalla recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, pronunciata il 28 agosto 2012 nel caso Costa e Pavan contro I'Italia, nel quale i ricorrenti, portatori sani di fibrosi cistica, avevano ri­chiesto di poter accedere alla fecondazione assistita e alla diagnosi preim­pianto, pur non essendo una coppia sterile, presupposto richiesto dalla leg­ge n. 40 del 2004.
In quell'occasione la Corte di Strasburgo aveva ritenuto che il divieto di accesso alla diagnosi preimpianto, ritenuta dal Governo italiano applicabile a qualsiasi categoria di persone, costituisse una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo[14]. Il nostro ordinamento, infatti, impedendo di effettuare l'impianto di embrioni, qualora i genitori siano portatori sani di una malattia genetica, ma consentendo loro di praticare un aborto terapeutico qualora il feto risulti colpito dalla malattia stessa, dimostra di non essere coerente, tenuto anche conto in particolare delle conseguenze che questo comporta sia per il feto, il cui sviluppo è certamente assai più avanzato di quello di un embrione, sia per la donna.
Il giudice di Cagliari ritiene così che «la Corte di Strasburgo abbia sostanzialmente posto in evidenza che alla possibilità di eseguire diagnosi prenatali, al fine di tutelare la salute della donna, consegua necessariamente, a pena di incoerenza del sistema, l'ammissibilità sempre per il medesimo scopo, della diagnosi preimpianto, che appare [...] indispensabile per il fermarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa, riconosciuta dallo stesso art. 6 della legge n. 40 del 2004 [relativo al consenso informato]». La liceità della diagnosi preimpianto, in questa ricostruzione, rappresenterebbe «la logica conseguenza del diritto ad una adeguata informazione», fondamento dell'espressione di un libero consenso.
Accertato dunque il diritto alla prestazione medica, il giudice cagliaritano dispone che, qualora la struttura sanitaria pubblica tenuta all'erogazione del servizio si trovasse nell'impossibilità di erogarla tempestivamente in forma diretta, debba ritenersi che tale prestazione possa essere erogata in forma indiretta, mediante il ricorso ad altre strutture, anche eventualmente private.

5. A proposito dell'intervento della Corte Edu, va segnalata la decisione di pochi giorni fa da parte del nostro Governo[15] di presentare, proprio allo scadere del termine previsto, istanza di rinvio davanti alla Grande Camera CEDU, per il riesame della sentenza emessa in primo grado dalla seconda sezione della Corte Edu.
L'iniziativa del governo italiano è stata motivata con la «necessità di salvaguardare l'integrità e la validità del sistema giudiziario nazionale, e non riguarda il merito delle scelte normative adottate dal Parlamento né eventuali nuovi interventi legislativi»; nella nota del governo si legge inoltre: «la domanda di rinvio... si è resa necessaria in quanto l'originaria istanza è stata avanzata direttamente alla Corte europea per i diritti dell'uomo senza avere prima esperito, come richiede la Convenzione, tutte le vie di ricorso interne e senza tenere nella necessaria considerazione il margine di apprezzamento che ogni Stato conserva nell'adottare la propria legislazione, soprattutto rispetto a criteri di coerenza interni allo stesso ordinamento»[16].
Fin troppo palese il tentativo del nostro governo di salvare l'"insalvabile", aggrappandosi a supposti vizi procedurali, per cercare di scongiurare il progressivo e ormai inarrestabile scardinamento del divieto di effettuare la diagnosi genetica preimpanto ad opera della giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale.
 





[1] La diagnosi genetica preimpianto è una tecnica diagnostica che può essere utilizzata su alcune cellule prelevate da un embrione in vitro per individuare i geni responsabili di talune patologie ereditarie. Essa consiste nel prelievo di uno o due blastomeri, che vengono poi analizzati, da un embrione di sei-otto cellule, a circa tre giorni dall'avvenuta fecondazione. Le malattie per le quali tale pratica è eseguita sono numerose, fra cui si segnalano la talassemia e la fibrosi cistica.
[2] Trib. Cagliari ordinanza 16 luglio 2005, in Riv. it. Med. Leg., 2006, p. 648 ss., che ha rigettato la richiesta di un provvedimento d'urgenza in relazione alla diagnosi preimpianto, ritenendo che l'art. 13 della legge contenesse un divieto in tal senso. Anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tale previsione, ha pronunciato un'ordinanza di manifesta inammissibilità della questione.
[3] Trib. Cagliari sentenza 22 settembre 2007, in Corriere del merito, 2008, p. 313 ss., che ha accolto una richiesta di diagnosi preimpianto, sollevando al contempo una eccezione di illegittimità costituzionale della disciplina contenuta nell'art. 13 l. 40/2004, ritenendo che dovesse prevalere il diritto alla salute della donna dotato di rango costituzionale ex art. 32 Cost.
[4] Trib. Firenze, ordinanza 12 luglio 2008, in Foro it., 2008, 3354 ss., il quale ha ritenuto che le disposizioni contenute nell'art. 13 l.40/2004 relative alla ricerca e sperimentazione sugli embrioni non riguardassero in nessun modo le indagini preimpianto e il richiamo contenuto nella legge si giustificasse solo con riferimento alla disposizione che prevede che coloro che intendano avvalersi della procreazione assistita possano essere informati sullo stato di salute degli embrioni.
[5] Tar Lazio, sez. III quater, sentenza 21 gennaio 2008, n. 398, inGuida al diritto, 2008, fasc.6, p. 60 ss., che ha annullato in quanto illegittima per eccesso di potere la previsione delle Linee guida secondo la quale «ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale». In attuazione di questa pronuncia sono state emanate nel 2008 le nuove Linee Guida che non contengono più la disposizione dichiarata illegittima.
[6] Corte costituzionale sentenza 8 maggio 2009, n. 151, in  Riv. it. dir. proc. pen, 2009, n. 928, con nota di DOLCINI, Embrioni nel numero"strettamente necessario": il bisturi della Corte costituzionale sulla legge n. 40 del 2004, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 963 s.
[7] Per poter eseguire un'indagine genetica preimpianto è necessario che si sia prodotto un numero di embrioni relativamente elevato. Per i motivi e l'analisi di tale problematica cfr. ampiamente DOLCINI,ibidem.
[8] Tale obbligo contenuto nell'art. 14, comma 3 era derogabile soltanto in caso di «grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione».
[9] Trib. Bologna decreto 29 giugno 2009, in Famiglia e diritto 2009, 1854 ss.
[10] Trib. Salerno ordinanza 9 gennaio 2010, in Guida al dir., 2010, fasc. 9, 62 ss.
[11] Su alcune ambiguità presenti nell'ordinanza del Tribunale di Salerno in merito alla nozione di infertilità, cfr. Dolcini, La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici, in Rodotà, Zatti (a cura di),Trattato di biodiritto, Il governo del corpo, 2011, t. II, 1576.
[12] L'art. 6 della legge n. 40 del 2004 prescrive che «prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di pro­creazione medicalmente assistita, il medico informa in maniera dettaglia­ta i soggetti (...) sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione del­le tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stes­se derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro (.....) nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà' consapevole e consapevolmente espressa».
[13] Cfr.  Corte cost., ord. num. 76 del 07/03/1996 e n. 389 del 23/03/1988.
[14] A norma dell'art. 8 CEDU «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui».
[15] Secondo il nostro Governo « la domanda di rinvio si è resa necessaria in quanto l'originaria istanza è stata avanzata direttamente alla Corte europea per i diritti dell'uomo senza avere prima esperito - come richiede la Convenzione - tutte le vie di ricorso interne e senza tenere nella necessaria considerazione il margine di apprezzamento che ogni Stato conserva nell'adottare la propria legislazione, soprattutto rispetto a criteri di coerenza interni allo stesso ordinamento. La Corte ha deciso di non rispettare la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, ritenendo che il sistema giudiziario italiano non offrisse sufficienti garanzie».
[16] Si ricordi che secondo quanto ribadito dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2011, qualora si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, poiché le norme della CEDU integrano, quali "norme interposte", il parametro costituzionale e­spresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli "obbli­ghi internazionali", il giudice comune deve verificare anzitutto la pratica­bilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Conven­zione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione. Nella fattispecie in esame, secondo il giudice cagliaritano, tale interpretazione adeguatrice della norma interna è certamente possibile «in quanto le norme della Convenzione, nel significato attribuito dalla Corte di Strasburgo con la re­cente pronuncia, peraltro non definitiva (cfr. Corte cost. sentenze n. 348 e 349 del 2007 e, successivamente, n. 39 del 2008 e 311 del 2009 sino alle sentenze nn. 187 e 196 del 2010, n. 78 del 2012 ed alla recente ordinanza n. 150 del 2012), appaiono conformi alla nostra Carta, nella lettura offerta anche dalla più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009, laddove ha esaminato il bilanciamento tra gli interessi contrapposti».



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lunedì 4 febbraio 2013

IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA INTERNA ED INTERNAZIONALE IN MATERIA DI DIAGNOSI PREIMPIANTO



DIRITTI UMANI E BIODIRITTO: IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA INTERNA ED INTERNAZIONALE IN MATERIA DI DIAGNOSI PREIMPIANTO
di Germano Rossini  (dottore di ricerca in bioetica e filosofia del diritto)


(SEMINARIO IN MATERIA DI BIODIRITTO TENUTO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PADOVA IL 7-12-2012 – relazione riassuntiva)


OBIETTIVO DEL SEMINARIO
Obiettivo principale del seminario è di mostrare che i principi e le norme fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (nonché la relativa concretizzazione giurisprudenziale di questi principi e norme), trasponibili nei diritti umani garantiti dalle convenzioni internazionali ― per esempio, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ― non sono trasgredibili e/o aggirabili mediante principi e norme incongruenti e/o incoerenti con detti principi e norme fondamentali, anche se questa trasgressione sia operata mediante disposizioni legislative e/o ministeriali.
Inoltre, si può notare che le tipologie di argomenti utilizzate abitualmente dagli interpreti giudiziali, dai giudici, per giungere alle loro conclusioni, sono caratterizzate da una certa tradizionalità e ragionevolezza (per esempio, i giudici utilizzano ampiamente l’argomento della coerenza, per cui occorre trattare similmente i casi simili, e diversamente i casi diversi, per risultare coerenti, e quindi ragionevoli); cosicché fuoriuscire da queste tipologie argomentative, magari utilizzando argomentazioni contraddistinte da irragionevolezza e/o fallacie logiche, risulta una modalità di argomentare non persuasiva ed infine inefficace per i medesimi giudici.
In particolare, il dibattito giurisprudenziale, italiano ed internazionale, riguardante la legittimità o meno dell’uso della diagnosi genetica preimpianto, preimplantation genetic diagnosis (d’ora in poi indicata con PGD) conferma le tesi appena esposte.
LA DIAGNOSI PREIMPIANTO E LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA PRIMA DELLA LEGGE 40 DEL 2004
Preliminarmente è opportuno precisare che con procreazione medicalmente assistita (d’ora in poi indicata con PMA), in estrema sintesi, si intende fare riferimento a quelle tecniche biomediche che consentono di produrre embrioni al di fuori del corpo della donna, cosicché, nel successivo impianto degli embrioni, risulta tendenzialmente agevole il processo procreativo, e tendenzialmente più agevole rispetto a quanto avviene senza fare ricorso a dette tecniche. Mentre con PGD si intende quel procedimento diagnostico/terapeutico per cui prima dell’eventuale impianto in utero degli embrioni è possibile sapere se questi sono affetti da alcune gravi malattie genetiche. La PGD consente allora di selezionare gli embrioni (differenziando gli embrioni sani da quelli malati) e, per tutelare la salute della donna aspirante madre, consente alla donna di rifiutare, qualora così decida, l’impianto degli embrioni risultati malati all’esito della PGD. Questa metodologia diagnostica, si può ancora notare, è simile, sotto il profilo della finalità, alla diagnosi prenatale (attuata essenzialmente mediante l’ecografia, la villocentesi, l’amniocentesi) in quanto ha il fine di diagnosticare la salute del nascituro; seppur, sotto il profilo della tecnica, è differente, anche in quanto si attua al di fuori del corpo della donna. Quindi, qualora la donna per tutelare la propria salute, decidesse di non far impiantare nel proprio corpo embrioni risultati malati all’esito della PGD, non si sottoporrebbe ad alcun intervento medico sul proprio corpo; mentre, a gravidanza già instaurata, qualora la donna per tutelare la propria salute, decidesse di non far proseguire lo sviluppo del feto risultato malato all’esito della diagnosi prenatale, si dovrebbe sottoporrebbe all’intervento medico, caratterizzato da una certa invasività, dell’interruzione di gravidanza, consentito in Italia dalla legge 194/1978.  
Prima dell’entrata in vigore della legge 40/2004, che disciplina in Italia la PMA, la PGD era ordinariamente praticata  e considerata pienamente legittima, inoltre le tecniche di PMA erano rese accessibili anche per le coppie non interessate da problematiche procreative; in particolare ricorrevano alle tecniche di PMA, e di qui alla PGD, le coppie interessate da problematiche genetiche, ancorché non interessate da problematiche riproduttive, in quanto tali coppie hanno un forte rischio, un rischio ben superiore al rischio medio, di procreare figli gravemente malati (della stessa patologia genetica da cui sono interessate).
Comunque, la PGD, prima dell’entrata in vigore della legge 40/2004, era considerata pienamente legittima sulla base dei seguenti rilievi giuridici.
- Si riscontrava l’assenza di disposizioni normative da cui fosse desumibile l’espresso divieto di effettuare la PGD. Siccome in qualsiasi ordinamento vige, almeno implicitamente, quella che vari teorici del diritto indicano come la regola generale esclusiva, per cui tutto ciò che non è vietato è permesso, la PGD era permessa.
- La Costituzione all’art. 32, c.1 indica la salute come un diritto fondamentale, inoltre, per il comma 2, nessuno può essere obbligato a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario, se non sulla base di una normativa legislativa, la quale non può violare il rispetto della persona umana, e l’obbligo di sottoporsi ad un certo trattamento sanitario, per consolidata interpretazione del dettato costituzionale, può aversi solo quando si abbia un pericolo per la salute pubblica (es. in caso di epidemia di una grave malattia infettiva si potrebbe legittimamente obbligare la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, attuando un trattamento sanitario obbligatorio, TSO). Sulla base dell’art. 32, c.2, la giurisprudenza ha poi elaborato, a partire dagli anni 90, l’istituto giuridico del consenso informato, per cui prima di sottoporsi a qualsiasi trattamento sanitario, ed in ogni singola fase di questo, il paziente ha diritto ad essere informato adeguatamente, dal personale sanitario, sulla natura del medesimo trattamento sanitario, sulle sue possibili conseguenze, sui rischi ecc. Pertanto, nella situazione che stiamo esaminando, nell’ambito del trattamento sanitario costituito dalla PMA, la paziente donna aspirante madre aveva il diritto di conoscere, per quanto consentito dalla biomedicina, attraverso la PGD, lo stato di salute degli embrioni da impiantare nel suo utero; così come da tempo è considerato pienamente legittimo per la donna gestante conoscere lo stato di salute del feto molto prima di approssimarsi alla fase fisiologica del parto.
- L’ordinamento giuridico si autolimita, non detta norme alla scienza ed alla biomedicina. La comunità scientifica, costituisce, per quanto attiene in senso stretto al suo ambito di interesse scientifico, biomedico in particolare, un proprio insieme di regole scientifiche, che potremmo indicare come ordinamento biomedico, non disciplinato a suo volta dal diritto, le quali disciplinano l’ambito in cui in senso stretto la biomedicina viene praticata. Dunque il diritto non detta regole alla medicina, al modo di operare della medicina (come ha stabilito, fra l’altro, la Corte costituzionale in sue due sentenze: 282/2202; 338/2003), salvo che mediante la medicina si vengano, o si possano venire, a ledere beni fondamentali tutelati dal diritto, salvo che la medicina su determinate questioni mediche non abbia interesse a dettare regole. Pertanto, siccome la PGD, sulla base del parere positivo unanime della comunità scientifica, era ordinariamente utilizzata (previo consenso della paziente aspirante madre) nella pratica della PMA, allora era da ritenersi pienamente legittima.
LA LEGGE 40 DEL 2004 E I SUOI DIFFERENTI SISTEMI NORMATIVI, L’UNO CONTRARIO, L’ALTRO FAVOREVOLE ALLA LEGITTIMITÀ DELLA PGD
Dalle disposizioni della legge 40 si possono desumere due differenti sistemi normativi, l’uno che depone implicitamente per l’illegittimità della PGD, l’altro contrariamente per la sua legittimità. Si tratta di un esempio (purtroppo abbastanza frequente) di una legislazione compromissoria, una legislazione di mera formula (usando un espressione del teorico del diritto G.Tarello) per cui i contrasti politici esistenti nell’ambito parlamentare vengono riportati, in via compromissoria, sul piano legislativo, lasciando ai giudici la responsabilità di decidere (interpretando il dettato legislativo) i contrasti irrisolti. Comunque, le disposizioni della legge 40 che depongono per l’illegittimità della PGD sono le seguenti.
Art. 13, c. 3, lett. b È vietata “ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni”. 
A questa disposizione si può essenzialmente attribuire questo significato normativo: si presume che qualsiasi attività di selezione degli embrioni sia di tipo eugenetico, e dunque qualsiasi attività di selezione degli embrioni (anche se volta a tutelare la salute della donna aspirante madre) va vietata. E siccome la PGD, mediante cui si possono avere dati importanti sulla salute degli embrioni, costituisce una metodologia utile alla selezione degli embrioni la medesima PGD va vietata. 
Con questa disposizione, come con le altre disposizioni che depongono per l’illegittimità della selezione embrionaria e della PGD il legislatore si rifà alla ratio del dovere del caso, per cui la PMA, anche denominata procreazione artificiale, per essere legittimamente attuata, deve tendere a mimare, per quanto possibile, il fenomeno della procreazione naturale. Dunque, poiché nel fenomeno procreativo naturale, allo stadio iniziale dell’instaurarsi della gravidanza, non si attua una selezione artificiale del nascituro, allo stesso modo non deve avvenire una selezione artificiale, possibile con l’ausilio della PGD, nell’ambito della PMA. Ancora si può osservare, relativamente alla disposizione di cui all’art.13, c.3, lett. b, che al termine selezione si accosta il termine eugenetica, attribuendo evidentemente all’eugenetica una caratterizzazione fortemente negativa. Ma va rilevato questo: l’eugenetica, in base al disegno teorico che aveva di questa il suo teorizzatore Galton sul finire dell’ottocento, indicava la disciplina volta al miglioramento della specie umana mediante la selezione genetica, al di fuori di ogni disegno degenerato. Ma successivamente, soprattutto in considerazione di imposizioni politiche degenerate, che intendevano rifarsi per l’appunto all’eugenetica , si è associato il termine ad un fenomeno contrario alla dignità umana. Nel periodo attuale con l’eugenetica, rectius con la genetica che si occupa di PMA, per lo più si cerca, senza l’imposizione di nessuna autorità, bensì con la scelta consapevole dei soggetti aspiranti genitori, di selezionare gli embrioni esenti da gravi malattie (genetica terapeutica). Ed infine si può notare che implicitamente la disposizione di cui all’art. 13, c. 3, lett. b, viene ispirata dall’argomento del pendio scivoloso, per cui all’accadere di una certo evento E, potenzialmente pericoloso,  necessariamente accadrà l’evento Z, sommamente degenerato. Giungere da E a Z non è, in realtà, in alcun modo necessitato, tuttavia l’uso dell’argomento suggerisce, fallacemente sul piano logico, che le cose stiano così. Quindi, con l’argomento del pendio scivoloso, applicato alla disposizione di cui all’art. 13, c. 3, lett. b, si suggerisce implicitamente che, qualora si permettesse un solo evento di selezione embrionaria (selezione eugenetica), e l’uso della PGD, si perverrebbe infine ad una situazione catastrofica e degenerata; dunque occorre vietare la pratica della selezione embrionaria e l’impiego della PGD. L’argomento del pendio scivoloso (traducibile anche con espressioni del tipo: “se permettiamo questo ma dove andremo a finire!”), seppur ampiamente utilizzato nel dibattito bioetico, non risulta certo persuasivo per i giuristi, neppure quando questi si occupano di questioni biogiuridiche.

Le disposizioni di seguito riportate formano un combinato disposto (artt. 6, c.3; 14, c.2, c.3), un insieme di disposizioni, o frammenti di disposizioni, fra loro congruenti, da cui è derivabile un univoco significato normativo.
Art. 6, c. 3 “La volontà [dei soggetti aspiranti genitori] può essere revocata [… ] fino al momento della fecondazione dell'ovulo”. 
Art. 14, c.2 Le tecniche di PMA devono consentire la produzione di embrioni nel numero strettamente necessario ad “un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”.
Art. 14, c. 3 “Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”, trasferimento che infine andrà comunque effettuato.
Le disposizioni sopra riportate formano, come si è detto, un combinato disposto dal quale deriva un univoco significato normativo enunciabile in questa maniera: la donna, che ha già dato l’assenso alle procedure previste per la PMA, non può più revocare detto assenso; dunque l’embrione/gli embrioni prodotti (al massimo tre) deve/devono essere impiantato/i (in un’unica soluzione) nel suo corpo. Qualora sorgessero problematiche di salute per la donna si può temporaneamente rinviare l’impianto, ma infine l’impianto deve essere eseguito.
In sostanza, la donna aspirante madre dato l’assenso alla produzione degli embrioni nel massimo di tre si deve comunque sia sottoporre all’impianto embrionario. Dunque si viene a costituire un trattamento sanitario obbligatorio, un TSO, rivolto alla donna; ingiustificato sul piano costituzionale, in quanto, come abbiamo sopra rilevato per consolidata interpretazione dell’art. 32, c. 2 Cost., un TSO può essere giustificato/legittimato soltanto quando si abbia un grave pericolo per la salute pubblica, e nel caso della PMA non si vede dove stia il pericolo sanitario per la collettività.
Evidentemente il fine che caratterizza il combinato disposto, obbligando la donna all’impianto, consiste nell’evitare la selezione embrionaria e la PGD, e dunque implicitamente vietarle.

Art. 14, c.2 “È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni …”.
La disposizione vietando l’eliminazione e la crioconservazione degli embrioni (la conservazione a temperature molto basse degli embrioni per un tempo indeterminato) vieta anche, implicitamente, la selezione embrionaria e la PGD (funzionale alla selezione). 
Art. 13, c. 2 “La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”. 
Il significato normativo desumibile dalla disposizione depone per l’illegittimità della PGD, in quanto non essendo disponibili, almeno attualmente, terapie volte a curare l’embrione, allora la PGD del medesimo embrione va vietata.
Art. 4, c. 1 “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”.
Il significato normativo, la norma giuridica desumibile dalla disposizione consente l’accesso alla PMA solo alle coppie interessate da problematiche procreative. Apparentemente la norma non riguarda la PDG. In realtà, siccome la norma esclude implicitamente dalla PMA, e dunque anche dalla PGD, le coppie interessate da patologie genetiche, ma fertili, una categoria particolarmente interessata alla PGD (essendo di fatto, almeno attualmente, la PGD l’unica metodologia efficace per evitare di avere figli interessati dalla stessa patologia di cui gli aspiranti genitori sono portatori), la stessa norma risulta implicitamente sfavorevole all’uso della PGD.
Inoltre, le Linee guida emanate nel 2004 dal Ministero della Salute, per disciplinare l’attuazione della legge 40, stabilendo all’ art. 13, c. 3, lett. d, che “[o]gni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro […] dovrà essere di tipo osservazionale” (osservazionale, cioè osservazione mediante microscopio; tecnica diagnostica ritenuta inefficace dalla comunità scientifica) implicitamente pone un’interpretazione ufficiale della legge contraria alla legittimità della PGD.

Invece le disposizioni della legge 40 che depongono per la legittimità della PGD sono le seguenti.
Art. 14, c.5 “I soggetti [donna e uomo, i quali abbiano il diritto di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita] sono informati […], su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”.
Gli aspiranti genitori hanno il diritto di conoscere lo stato di salute degli embrioni che si andranno eventualmente ad impiantare nel corpo della donna aspirante madre. Attualmente l’unica metodologia efficace per conoscere lo stato di salute degli embrioni, sapere se gli embrioni sono affetti da alcune gravi malattie genetiche, risulta essere la PGD, pertanto la PGD è consentita. Si tratta di una disposizione espressione dell’istituto giuridico del consenso informato, cosicché la donna che si sottopone al trattamento terapeutico della PMA, conosciuto attraverso la PGD lo stato di salute degli embrioni, può decidere se farseli impiantare o meno.
Art. 6, c. 1 “in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico [… deve informare] in maniera dettagliata i soggetti [gli aspiranti genitori] sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti […] Le informazioni […] devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa”.
L’art. 6, c.1 della legge è esplicitamente espressione del consenso informato, titolo dato alla disposizione. Le informazioni da fornire alla donna possono implicitamente includere il referto della PGD.
Art. 14, c. 2 “… fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194”.
La disposizione, confermando la non abrogazione della legge 194/1978, disciplinante l’interruzione volontaria di gravidanza, implicitamente legittima la selezione embrionaria (in quanto la l. 194 consente la selezione dei feti, per tutelare la salute della donna); pertanto, per risultare coerente, la l. 40 deve permettere la selezione degli embrioni, e di qui, la PGD, funzionale alla selezione.
Inoltre, nella legge 40 non è presente alcuna disposizione dove sia esplicitamente stabilito il divieto di effettuare la PGD. Dunque, in base alla regola generale esclusiva, presente in ogni ordinamento giuridico, ancorché non statuita (secondo quanto rileva la teoria del diritto più accreditata), per cui tutto ciò che non viene vietato è permesso, la PGD è permessa. Poi, in base al principio di stretta legalità (previsto dall’art. 1 del Codice penale, “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, non vi può essere reato, né sanzione correlata, in assenza di una disposizione di legge che li preveda, nullum crimen, nulla poena sine lege), si può desumere che la PGD sia permessa, in quanto non si ha nella legge 40 alcuna disposizione che ne preveda l’effettuazione come un reato, né una pena a questo correlato.
LA GIURISPRUDENZA ITALIANA (ALCUNE PRONUNCE GIUDIZIALI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE) RIGUARDANTE LA DIAGNOSI PREIMPIANTO
La legge 40 viene emessa il 19-2-2004 e già il 3-5-2004 il tribunale di Catania emette la prima pronuncia giudiziale in materia di PGD. L’azione giudiziale viene instaurata da una coppia interessata da patologie riproduttive e genetiche, la quale chiede che siano legittimamente impiantati nell’utero della donna solo gli embrioni risultati sani all’esito della PDG. Questa situazione dei ricorrenti al tribunale di Catania essenzialmente accomuna tutti i soggetti che hanno instaurato contenziosi giudiziali attinenti la PDG, almeno prima dell’ordinanza del Tribunale di Salerno del 2010, di cui diremo più avanti.
Il giudice si pronuncia per l’illegittimità della PGD e della selezione embrionaria e fonda la sua decisione principalmente sulle disposizioni di cui agli artt. 6, c.3 e 14, c.2, le quali (con l’art. 14, c.3) formano un combinato disposto, secondo cui la donna, che ha già dato l’assenso alle procedure previste per la PMA, non può più revocare detto assenso; dunque l’embrione/gli embrioni prodotti (al massimo tre) deve/devono essere impiantato/i (in un’unica soluzione) nel suo corpo (si veda sopra il nostro commento alle disposizioni di legge citate). Si tratta di un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) previsto dalla legge e tanto basta al giudice del foro catanese per ritenerlo legittimo, non rilevando l’incostituzionalità del dettato legislativo, mancando primariamente il pericolo per la salute pubblica, per giustificare la normativa.
Ed il giudice espressamente dichiara che per giungere alla sua decisione si è rifatto al canone interpretativo dell’intenzione del legislatore, connesso con l’argomento ad popolum. Ma, va rilevato, l’intenzione del legislatore costituisce un canone interpretativo non attendibile, infatti l’intenzione del legislatore risulta essere non sostanzialmente rintracciabile, come chiave di lettura delle disposizioni di legge, soprattutto in quanto i testi di legge sono il prodotto di più redattori e di più intenzioni. Inoltre, l’argomento ad popolum, cioè l’attribuire validità alla decisione della maggioranza, a prescindere dai suoi contenuti, oltre ad essere scorretto sul piano logico (il fatto che la maggioranza ha preso una certa decisione non comporta per ciò stesso che questa sia corretta), sul piano giuridico-legislativo non risulta essere un argomento incontrovertibile. Infatti quel che viene deciso dalla maggioranza parlamentare con il risultato dell’emanazione legislativa, seppur formalmente corretto può essere sostanzialmente scorretto/invalido sul piano dei contenuti normativi; cioè, la legge seppur formalmente corretta e valida può però essere invalida sul piano dei contenuti normativi, qualora questi contrastino con le norme ed i principi superiori dell’ordinamento, con i principi costituzionali.
Successivamente, dopo alcune pronunce giudiziali interlocutorie, il Tribunale di Cagliari emette la prima pronuncia che legittima nettamente l’uso della PGD, la sentenza del 24-9-2007.
Per giungere alla sua decisione il giudice (come egli stesso attesta nella pronuncia) fa rifermento al canone ermeneutico dell’interpretazione costituzionalmente orientata. Secondo questo canone il giudice, dati più significati normativi ad un testo legislativo, riferibile ad un certo caso concreto, di questi significati vanno disapplicati quei significati normativi che contrastano con le norme ed i principi costituzionali, mentre vanno applicati quei significati normativi che sono in sintonia con le norme ed i principi costituzionali (norme e principi che sono anche trasponibili nelle Convenzioni internazionali poste a tutela dei diritti umani).
In questo modo il giudice, nell’ottica del canone ermeneutico dell’interpretazione costituzionalmente orientata, rileva che da alcune disposizioni della legge sono desumibili norme incostituzionali, le seguenti.
L’art. 13, c.2, per cui la ricerca clinica sull’embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso. Siccome, almeno attualmente, non è possibile curare l’embrione, allora la PGD va vietata. Si tratta di una disposizione che implicitamente nega l’accesso alla PGD, ma l’interesse degli aspiranti genitori a conoscere lo stato do salute dell’embrione da impiantare è costituzionalmente rilevante, allora il divieto implicito di cui all’art. 13, c. 2, risulta illegittimo e da disapplicare.
L’art. 13, c. 3, lett. b, per cui viene vietata ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni. Presumere che qualsiasi forma di selezione sia di tipo eugenetico è errato; infatti la PGD (funzionale alla selezione) costituisce uno strumento diagnostico ordinariamente utilizzato per conoscere lo stato di salute degli embrioni (su richiesta degli aspiranti genitori) e tutelare la salute (psicologica) della donna nell’effettuazione dell’impianto (dunque la PGD non costituisce uno strumento di pianificazione generalizzata ed eugenetica delle nascite). In particolare, la disposizione vietando di fatto la selezione embrionaria, e l’impiego della PGD nella selezione, non tiene nella dovuta considerazione la salute della donna, bene di primaria rilevanza costituzionale. Dunque la disposizione, intesa come divieto generalizzato di praticare la selezione embrionaria e la PGD, va disapplicata.
Gli artt. 6, c.3; 14, c.2 e c. 3, cioè il combinato disposto normativo da questi derivato, per cui si prevede l’obbligo di impianto di tutti gli embrioni prodotti nel massimo di tre (e quindi si nega implicitamente la legittimità della PGD e della selezione embrionaria), dopo che la donna aspirante madre abbia dato l’assenso a sottoporsi alle tecniche di PMA, va disapplicato. In particolare, la tutela del bene salute della donna, primariamente tutelato sul piano costituzionale impedisce che si possa legittimamente procedere all’impianto, qualora il detto bene sia posto in serio pericolo.
Ma il giudice rileva pure che nella legge 40 sono presenti disposizioni dalle quali derivano norme pienamente in sintonia con le norme ed i principi costituzionali e queste sono le norme di legge che andranno applicate.
Nello specifico l’art. 14, c. 5, secondo cui i “soggetti [donna e uomo, i quali abbiano il diritto di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita] sono informati […], su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero” e l’art. 6, c.1 che si richiama all’istituto del consenso informato, vanno applicati, quando gli aspiranti genitori richiedano l’effettuazione della PGD.
Infine, sempre per dichiarare legittimo l’uso della PGD, il giudice del foro di Cagliari rileva che nel testo della legge non è presente alcuna disposizione dove sia esplicitamente stabilito il divieto di effettuare la PGD e una sanzione per chi la effettui. Dunque, in base al principio di stretta legalità,  previsto dal Codice penale, per il quale non vi può essere né crimine, né sanzione in assenza di una disposizione di legge che li preveda, nullum crimen, nulla poena sine lege, si può desumere che la PGD sia permessa, in quanto non si ha nella legge 40 alcuna disposizione che la preveda come reato, né una sanzione per chi la pratichi.
Comunque, in seguito all’emanazione di questa sentenza, alcuni giudici che si occupano della legittimità della PGD e della selezione embrionaria investono la Corte costituzionale della non manifesta infondatezza dell’incostituzionalità di alcune disposizioni della legge 40, le quali vengono sottoposte al giudizio di costituzionalità della Corte.
Le disposizioni (che più in dettaglio si sono commentate sopra) sono le seguenti.  
L’art. 14, c. 2, per cui le procedure di PMA devono condurre a sottoporre la donna aspirante madre ad “un unico e contemporaneo impianto [degli embrioni], comunque non superiore a tre”.
L’art. 14, c. 3, secondo il quale per causa di forza maggiore relativa alla salute della donna il trasferimento degli embrioni può essere rimandato temporaneamente (ma infine deve essere effettuato).
L’art. 14, c. 1, che stabilisce il divieto di crioconservazione degli embrioni.
L’art. 6, c. 3, che dispone l’irrevocabilità del consenso della donna all’impianto degli embrioni avvenuta la fecondazione.
Di qui la Corte costituzionale perverrà ad emanare la sentenza 151 del 2009, con la quale, per concorde parere di giurisprudenza e dottrina, perviene a legittimare (implicitamente) l’uso della PGD, in base ai rilievi che seguono.
La sentenza si incentra soprattutto sull’esame del comma 2 dell’art. 14.
La disposizione è antinomica. Da un lato prevale l’esigenza della cura della donna; vale il principio secondo cui la donna soggetto autonomo deve essere tutelata massimamente, mentre l’embrione minimamente (si veda sent. Corte Cost. 27/1975 e legge 194/1978); si ammette infatti la possibilità di dispersione degli embrioni: se ne possono produrre sino a tre. Dall’altro lato si prescinde dalla ratio della cura, anzi si va contro la cura (efficace) della donna; vale il principio per cui la donna-soggetto e l’embrione vanno tutelati ugualmente (limite dei tre embrioni prodotti); inoltre la cura dovrebbe essere dettata solo dal medico e dalla situazione specifica del paziente. L’unico e contemporaneo impianto degli embrioni comporta in effetti il rischio di gravidanze trigemellari, la non elevata possibilità di successo della PMA ed il rischio della iperstimolazione ovarica. Quindi, le ragioni per cui la Consulta procede a dichiarare illegittima parte della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 14, si possono ulteriormente specificare nella maniera che segue.
La disposizione è antinomica, irragionevole: da una parte si sostiene una cosa, dall’altra se ne sostiene un’altra. Il significato normativo della disposizione poi risulta essere irragionevole anche perché tratta similmente situazioni dissimili; il significato normativo della disposizione viola il principio della ragionevolezza come universalizzabilità per cui: occorre trattare similmente situazioni simili, mentre occorre trattare differentemente situazioni differenti per risultare ragionevoli. “La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili”. Sent. Corte Cost. 151/2009.
Inoltre, la disposizione legislativa non deve dettare regole alla scienza, alla biomedicina, come la giurisprudenza costituzionale ha già sottolineato. La giurisprudenza costituzionale ha in effetti “ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali” Sent. Corte Cost. 151/2009. (E, si può ancora notare che, secondo l’ordinamento biomedico, affinché le procedure di impianto e selezione embrionaria siano realmente efficaci occorre produrre ordinariamente almeno sei embrioni da impiantare, questo per evitare il rischio di iperstimolazione ovarica, avere un certo successo nel rinvenire embrioni idonei all’impianto ecc. Seppur, ovviamente, ogni situazione va esaminata singolarmente, essendo tutti i pazienti diversi e le situazioni terapeutiche diverse.)
Pertanto, sulla base delle argomentazioni appena esposte la Corte costituzionale dichiara illegittima parte della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 14, dove si prevede un unico e contemporaneo impianto (degli embrioni), comunque non superiore a tre.
Di qui la Corte costituzionale, basandosi sulla rilevanza primaria del bene salute della donna, perviene a dichiarare parzialmente illegittima la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 14, cosicché, per causa di forza maggiore relativa alla salute della donna il trasferimento degli embrioni può essere rimandato, anche a tempo indeterminato, e potrà avvenire solo senza pregiudicare la salute della donna.
Mentre dichiara legittimo l’art. 14, c. 1, che stabilisce il divieto di crioconservazione degli embrioni, ma derogabile. Cioè, quando la tutela della salute della donna lo richieda è possibile crioconservare gli embrioni: è possibile allora selezionare gli embrioni, previa effettuazione della PGD.
Infine, inspiegabilmente, la Corte dichiara legittimo l’art. 6, c. 3 (che dispone l’irrevocabilità del consenso della donna all’impianto degli embrioni avvenuta la fecondazione) lasciando aperte rilevanti problematiche.

Successivamente, dopo una pronuncia che conferma la legittimità della selezione embrionaria e della PGD (ord. Bologna, 26-9-2009), il tribunale di Salerno il 9-1-2010 emette un’ordinanza, che pone un “salto di qualità” rispetto alle pronunce giudiziali emesse in precedenza, soprattutto per le caratteristiche della coppia ricorrente, alla quale viene concesso di praticare legittimamente la PGD e la selezione embrionaria. Infatti la coppia ricorrente è dichiaratamente interessata da patologie genetiche, ma non interessata da stati patologici sul piano procreativo.
In particolare poi il giudice giunge alla sua decisione sulla base delle seguenti considerazioni.
Il diritto a procreare, alla scelte consapevoli intorno alla procreazione, dunque anche il diritto a non procreare, costituiscono “diritti fondamentali costituzionalmente tutelati”. Il permettere l’accesso alle tecniche di PMA per le coppie interessate da problematiche procreative costituisce una specificazione del diritto a procreare, rimuovendo gli ostacoli patologici alla procreazione, e a procreare consapevolmente, consentendo l’uso della PGD (come attesta la decisione della Corte Cost. 151/2009). Quindi, siccome le patologie genetiche riguardanti gli aspiranti genitori costituiscono un serio ostacolo alla procreazione (come le patologie riproduttive), ed alla procreazione consapevole, se si vuol essere coerenti, ragionevoli, trattare similmente situazioni simili, in base al principio di uguaglianza, principio fondamentale statuito all’art. 3 della Costituzione, occorrerà consentire di accedere alla PMA, e di qui anche alla PGD, anche alle coppie interessate unicamente da patologie genetiche.
Il giudice, inoltre, nota che nelle Linee Guida alla legge 40, quelle emanate nel 2008, oltre ad eliminare (per effetto della sent. del Tar 398/2008) la disposizione contenuta nelle Linee Guida del 2004, per cui ogni indagine sull’embrione dovrà essere osservazionale (per cui si ammette la legittimità dell’uso della PGD), si assimila la condizione delle coppie interessate da HIV ed epatite B e C, stante l’elevato rischio di contagio per i nascituri, alle coppie interessate da problemi riproduttivi (il rischio di infezione costituisce un serio ostacolo alla procreazione) al fine di accedere alle tecniche di PMA. Dunque anche alle coppie interessate unicamente da patologie genetiche, le quali hanno un elevato rischio di trasmettere la malattia di cui sono portatori ai nascituri, va attribuita la possibilità di accedere alla PMA e di praticare la PDG, in base al principio di uguaglianza come ragionevolezza.

In seguito, il 28-8-2012 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) emette una sentenza con la quale legittima l’uso della PGD e l’accesso alle tecniche di PMA per una coppia di ricorrenti, dichiaratamente interessata da patologie genetiche, ma non interessata da stati patologici sul piano procreativo; pertanto il caso è simile a quello su cui si è pronunciato il tribunale di Salerno (ord. 9-1-2010).
In particolare, la CEDU perviene alla sua decisione ritenendo che lo Stato italiano, mediante talune disposizioni della legge 40/2004, abbia contravvenuto all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per il quale: 
“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare [...]. 
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria […] alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Di seguito esponiamo gli aspetti emersi nel contenzioso che sono stati determinanti per la Corte europea nell’emettere la sua sentenza.
Il Governo italiano, parte resistente nel contenzioso, eccepisce alla coppia essenzialmente che il ricorso (in riferimento all’art.8 della Convenzione) risulta irricevibile ratione materiae, sulla base della materia tutelata dalla Convenzione: la norma desumibile dalla Convenzione non tutela il diritto al figlio sano (diritto, secondo il Governo italiano, reclamato dalla coppia). Inoltre, sempre il Governo, rileva che, qualora la Corte non accogliesse questa preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso, il divieto di praticare la PGD costituisce una previsione di legge, volta a tutelare i diritti della collettività (si presume il diritto alla salute collettiva) e della morale collettiva. Il divieto, inoltre, costituisce una misura posta a tutela di derive eugenetiche: in questa maniera, facendo riferimento all’eugenetica, il Governo italiano utilizza nel suo eccepire anche l’argomento del pendio scivoloso (sull’eugenetica e sul pendio scivoloso si veda sopra).
Ma la CEDU ritiene che i rilievi del Governo sulla ricevibilità del ricorso siano inappropriati.
Innanzitutto, perché la PGD non costituisce un metodo per avere un figlio sicuramente sano, bensì, molto più limitatamente, una diagnosi con scopi terapeutici, volta soltanto ad evitare la nascita di un figlio affetto da una serie di gravi malattie genetiche. Dunque la PGD, nel ragionamento effettuato dalla Corte, risulta essere esclusivamente una terapia, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche l’unica, per evitare alla coppia ricorrente l’eventuale nascita di un figlio ammalato della medesima patologia di cui la coppia è portatrice. E sul punto la Corte richiama una serie di documenti di organi consultivi del Consiglio d’Europa i quali attestano che la comunità scientifica consiglia, per evitare di avere una gravidanza indesiderata, l’effettuazione della PGD; quindi la CEDU si rifà nel suo argomentare alla validità delle regole dell’ordinamento biomedico, nelle questioni che attengono strettamente a tale ordinamento. Inoltre la Corte rileva che la scelta terapeutica dei ricorrenti attiene propriamente alla vita privata di questi, notando poi che il concetto di vita privata, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, risulta essere un concetto ampio che può ben ricomprendere le scelte terapeutiche in materia procreativa, come la scelta di effettuare la PGD nell’ambito delle tecniche di PMA. E tale scelta dei ricorrenti, attinente la loro vita privata, non riguarda la collettività, non può mettere in pericolo la collettività in nessun modo, sia sul piano della salute che della morale; pertanto il ricorso è da ritenersi pertinente alla materia che concerne l’art. 8 della Convenzione e da accogliere.
Inoltre, per giustificare la propria decisione, in ordine al legittimo uso della PGD anche per le coppie interessate da patologie genetiche ma dichiaratamente non interessate da problematiche procreative, la CEDU rileva che se la coppia dei ricorrenti si attenesse alle indicazioni del Governo italiano in materia di procreazione (cioè instaurare la gravidanza per via naturale, senza effettuare la selezione embrionaria) si potrebbero avrebbe conseguenze negative sulla salute della coppia e della donna in particolare. “Le conseguenze di un tale sistema sul diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti sono evidenti. Per tutelare il loro diritto a mettere al mondo un figlio non affetto dalla malattia di cui sono portatori sani, l’unica possibilità offerta ai ricorrenti è iniziare una gravidanza secondo natura e procedere a interruzioni mediche della gravidanza qualora l’esame prenatale dovesse rivelare che il feto è malato”. (sent. CEDU, 28-8-2012) La CEDU impiega l’argomento del comune senso di equità, o giustizia, per cui una norma è da ritenersi invalida qualora la sua applicazione conduca a conseguenze manifestamente contrarie al comune senso di giustizia.
E ancora la CEDU rileva che, in materia di autonomia procreativa per una coppia nella situazione dei ricorrenti, il sistema legislativo italiano manca di coerenza: da un lato consente l’effettuazione della diagnosi prenatale e un’eventuale interruzione di gravidanza per tutelare la salute della donna, soprattutto sulla base della legge 194/1978; mentre dall’altro non consente l’accesso alla PMA, l’effettuazione della PGD e la possibilità di selezione embrionaria per tutelare, in particolare, la salute della donna. Dunque, stante “l’incoerenza del sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto […] la Corte ritiene che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare sia stata sproporzionata. Pertanto, l’articolo 8 della Convenzione è stato violato nel caso di specie”. In questo modo l’argomento della coerenza come ragionevolezza (per cui occorre trattare similmente i casi simili per risultare ragionevoli) da riferirsi nello specifico al settore dell’ordinamento disciplinante l’autonomia in ambito procreativo, costituisce la ratio decidenti (il motivo della decisione) principale utilizzato dalla Corte per addivenire alla propria decisione.

Ora, sia detto a completamento del commento alla sentenza appena effettuato, il Governo italiano, non condividendo la decisione della CEDU, si è appellato alla Grande Camera (organo giudiziale gerarchicamente sovraordinato rispetto alla CEDU) da cui si attende prossimamente il pronunciamento definitivo sulla questione appena presentata.   



La sentenza del 28-8-2012 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è rinvenibile (tradotta dal francese) sul sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it.
Per la versione in lingua francese cfr su questo blog http://amalialamanna.blogspot.it/2012/08/fecondazione-legge-40-incoerente-la.html


Per approfondimenti sulla tematica si rimanda, fra gli altri, a: 
G. Baldini, Diagnosi genetica pre-impianto nell’evoluzione normativo-giurisprudenziale, articolo del 12-3-2012, consultabile sul sito: www.altalex.com/in;
G. Rossini, È legittimo predire e selezionare l’uomo. Argomenti pro e contro la legittimità della diagnosi genetica preimpianto, Roma, Aracne, 2011.

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