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ALTALEX NEWS


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sabato 11 dicembre 2010

Sostanze stupefacenti, pastore, transumanza, sopra soglia, legittimità

Sostanze stupefacenti, pastore, transumanza, sopra soglia, legittimità
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 19.03.2009 n° 12146

Sostanze stupefacenti – pastore – transumanza – sopra soglia – legittimità [d.P.R. n. 309 del 1990]
E’ legittimo che un pastore che va in transumanza, porti con sé una quantità di sostanze stupefacenti sopra soglia. (1-11)
(1) In tema di differenze tra droghe leggere e pesanti, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 04.03.2009 n° 9874).(2) In tema di offensività delle sostanze stupefacenti, si veda Cassazione penale , sez. IV, sentenza 14.01.2009 n° 1222.(3) In materia di coltivazione di sostanza stupefacenti e di pericolo del pericolo, si veda Cassazione penale, SS.UU., sentenza 10.07.2008 n° 28605.(4) Con riferimento alle sostanze stupefacenti, caso Le iene e test antidroga somministrati ai politici, si veda Cassazione penale 23086/2008. (5) In materia di sostanze stupefacenti ed uso personale, si veda Cassazione penale 17899/2008.(6) In materia di sostanze stupefacenti ed avvocato, si veda Cassazione penale 9166/2008.(7) In materia di fumus commissi delicti e possesso di sostanze stupefacenti, si veda Cassazione penale 2217/2008.(8) In materia di sostanze stupefacenti e coltivazione, si veda Cassazione penale 871/2008.(9) In materia di legittimità della coltivazione domestica, si veda Cassazione penale 40362/2007.(10) In materia di spaccio di sostanze stupefacenti e lista delle droghe, si veda Cassazione penale 19056/2007.(11) In materia di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale, si veda Cassazione penale SS.UU. 21832/2007.
Tra i contributi più recenti della dottrina sul tema delle sostanze stupefacenti, si vedano:- Portelli, L'attività meramente informativa via internet in materia di sostanze stupefacenti non è reato, in Diritto dell'Internet, 2008, n. 3, IPSOA, p. 273;- Mancuso, Appunti sulla competenza in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti, in Cassazione penale, 2007, n. 10, GIUFFRÈ, p. 3734;- Di Bitonto, Quali garanzie per la deposizione del tossicodipendente cessionario di sostanze stupefacenti?, in Cassazione penale, 2007, n. 11, GIUFFRÈ, p. 4067;- Zaina, La nuova disciplina delle sostanze stupefacenti, MAGGIOLI, 2006; - Leo, Sul momento consumativo delle fattispecie di acquisto e vendita di sostanze stupefacenti, in Diritto penale e processo, 2005, n. 2, IPSOA, p. 168.
(Fonte: Altalex Massimario 13/2009. Cfr. nota di Carlo Alberto Zaina)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 19 marzo 2009, n. 12146
...omissis...
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica di trento ricorre per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale (art.73 dpr 309/90), avverso la sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di **** In ordine al delitto di cui all’art.73, comma 1-bis dpr 309/90 come modificato dalla Legge 49/06.
Il **** era stato chiamato a rispndere dell'illecita detenzione di gr. 38,376 di sostanza stupefacente (hashish e marijuana) contenere gr. 1,28 di principio attivo pari al 3,4% da cui potevano essere ricavate 53,1 dosi giornaliere. La sostanza stupefacente era stata rinvenuta nel corso di un controllo casuale nell'autovettura del ****, non suddivisa in dosi preconfezionati, ma contenuta per la maggior parte (gr. 31,725) in un involucro e, per il resto, in vasetti contenenti i rimanenti frammenti, alcuni dei quali mescolati con tabacco.
Il giudice di merito ha ritenuto che le circostanze in cui la droga fu trovata e le modalità della sua conservazione rendevano credibile l'imputato, che giustificò la detenzione come volta a precostituirsi una scorta, per esclusivo uso personale, da utilizzare nei mesi seguenti in cui avrebbe curato la transumanza di greggi di pecore.
In sintesi il giudice trentino ha ritenuto che, pur essendo stato superato il dato quantitativo, previsto dalla tabella ministeriale, va prosciolto l'imputato che allega la detenzione per uso personale, se manca la prova da parte dell'accusa sulla finalità non personale della detenzione.
2. Rileva il ricorrente che la sentenza è errata in punto di diritto, avendo il giudice omesso di considerare il mutamento del quadro normativo per effetto dell'entrata in vigore della legge 49/2006 che, in presenza di superamento della soglia quantitativa fissata nella specifica tabella, "ricollega la sanzione penale ad un'apparenza di destinazione desunta dagli elementi positivamente descritti dal legislatore.
"Appare del tutto ragionevole ritenere - aggiunge il ricorrente - [...] se non si vuole opinare che il legislatore utilizzi le parole solo a scopo didattico, che la legge abbia comunque, previsto una presunzione legale (meglio: un'apparenza) di uso, non esclusivamente personale, obbligando il PM prima e il giudice dopo, a ritenere che lo stupefacente appare destinato ad uso non solamente personale e, conseguentemente ad affermare la responsabilità, laddove, sotto la previgente normativa il PM doveva fornire la prova positiva di uso non esclusivamente personale.".
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Evidenzia, innanzitutto, il Collegio che, negli attuali ordinamenti costituzionali, il principio di materialità costituisce un requisito sostanziale di legittimità del diritto penale. Nessun rilievo può pertanto attribuirsi ad un'"apparenza" che non si concreti in manifestazione di realtà effettiva. In coerenza, dunque, con il dovere costituzionale di bandire ogni prospettiva di cosiddetto "diritto penale dell'apparenza", questa Corte - dopo l'approvazione della legge 21 febbraio 2006 n. 49, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 - ha reiteratamente affermato che la modificazione introdotta dall'art. 4-bis, secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale", al di là dell'infelice verbo utilizzato, non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che , in base al combinato disposto degli artt. 73 e 75 dPR n. 309 del 1990, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'"uso personale" (cfr. Cass. 6 n. 17899/08, PM c/Cortucci).
In realtà la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei confronti dell'imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, Né un'inversione dell'onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 della Costituzione.
I parametri indicati nella fattispecie per apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale" (quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell'azione) costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che già in passato venivano impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta. Tali parametri non vanno considerati singolarmente e isolatamente, sicché non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi (in ipotesi, il superamento quantitativo dei limiti tabellarmente previsti) affinché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante: pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere un uso non esclusivamente personale (cfr. Cass 6, n. 17899/08, rv 239932; n. 19788/08; rv 239963; n. 27330/2008, rv 240526; n. 40575, rv. 241522).
È stato pure che ribadito che la valutazione sul punto del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 606.l lett. e cod. proc. pen. (Cass n. 44419/2008, ced 241604; n. 19788/2008, rv 239923).
3.2. Tanto premesso il Collegio osserva che nella specie il giudice del merito, attenendosi a tali principi di diritto e con motivazione fondata sulla modalità di detenzione delle sostanze e sulle circostanze dell'azione, ha valutato come plausibile la tesi difensiva di precostituzione di scorta per uso personale da parte dell'imputato, abituale assuntore di droghe "leggere", al fine di consumo personale nel lungo periodo di permanenza solitaria in campagna e in montagna, ove doveva recarsi per le atività connesse alla transumanza di greggi di pecore.
Queste considerazioni non sono neppure sindacabili in questa sede, non essendo state censurate nell'atto di impugnazione, limitato alla violazione dell'art. 73 dpr 309/90, insussistente per le ragioni innanzi indicate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 12 febbraio 2009.
...omissis...
Depositato in cancelleria il 19 marzo 2009

Coltivazione di sostanze stupefacenti, pericolo del pericolo, salute collettiva

Coltivazione di sostanze stupefacenti, pericolo del pericolo, salute collettiva
Cassazione penale , SS.UU., sentenza 10.07.2008 n° 28605


Coltivazione di sostanze stupefacenti – pericolo del pericolo – sussistenza – legittimità – irrilevanza [d.p.r. 309/1990]
La condotta di coltivazione (punibile fino dal momento di messa a dimora dei semi) si caratterizza, rispetto agli altri delitti in materia di stupefacenti, quale fattispecie contraddistinta da una notevole "anticipazione" della tutela penale e dalla valutazione di un "pericolo del pericolo", cioè del pericolo, derivante dal possibile esito positivo della condotta, della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla normativa in materia di stupefacenti. In tale prospettiva, anche qualora si ritenga che la salvaguardia immediata della "salute individuale" costituisca, all'esito del referendum abrogativo del 1993, un aspetto della tutela penale in parte ridimensionato, la pericolosità della condotta di coltivazione si correla, nella valutazione della Corte Costituzionale, alle esigenze di tutela della "salute collettiva" connesse alla valorizzazione del "pericolo di spaccio" derivante dalla capacità della coltivazione, attraverso l'aumento dei quantitativi di droga, di incrementare le occasioni di cessione della stessa ed il mercato degli stupefacenti fuori del controllo dell'autorità.
La "salute collettiva" è bene giuridico primario che, anche secondo l'elaborazione dottrinale, legittima sicuramente il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo concreto.
Deve ritenersi vietata, pertanto, qualunque forma di coltivazione delle piante stupefacenti indicate nella tabella I - non necessariamente connotata (poiché la legge non lo prevede) da aspetti di imprenditorialità ovvero dalle caratteristiche proprie della coltivazione "tecnico-agraria" - fatta eccezione soltanto per quella "per scopi scientifici, sperimentali e didattici" assentibile con autorizzazione in favore di "istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca". (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(1) Si veda l’ordinanza di rimessione Cassazione penale 10495/2008.(2) Con riferimento alle sostanze stupefacenti, caso Le iene e test antidroga somministrati ai politici, si veda Cassazione penale 23086/2008. (3) In materia di sostanze stupefacenti ed uso personale, si veda Cassazione penale 17899/2008.(4) In materia di sostanze stupefacenti ed avvocato, si veda Cassazione penale 9166/2008.(5) In materia di fumus commissi delicti e possesso di sostanze stupefacenti, si veda Cassazione penale 2217/2008.(6) In materia di sostanze stupefacenti e coltivazione, si veda Cassazione penale 871/2008.(7) In materia di legittimità della coltivazione domestica, si veda Cassazione penale 40362/2007.(8) In materia di spaccio di sostanze stupefacenti e lista delle droghe, si veda Cassazione penale 19056/2007.(9) In materia di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale, si veda Cassazione penale SS.UU. 21832/2007.
Tra i contributi più recenti della dottrina sul tema delle sostanze stupefacenti, si vedano:- Portelli, L'attività meramente informativa via internet in materia di sostanze stupefacenti non è reato, in Diritto dell'Internet, 2008, n. 3, IPSOA, p. 273;- Mancuso, Appunti sulla competenza in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti, in Cassazione penale, 2007, n. 10, GIUFFRÈ, p. 3734;- Di Bitonto, Quali garanzie per la deposizione del tossicodipendente cessionario di sostanze stupefacenti?, in Cassazione penale, 2007, n. 11, GIUFFRÈ, p. 4067;- Zaina, La nuova disciplina delle sostanze stupefacenti, MAGGIOLI, 2006; - Leo, Sul momento consumativo delle fattispecie di acquisto e vendita di sostanze stupefacenti, in Diritto penale e processo, 2005, n. 2, IPSOA, p. 168.
(Fonte: Altalex Massimario 27/2008. Cfr. nota di Carlo Alberto Zaina)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Sentenza 10 luglio 2008, n. 28605
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D. S. V., nato a C. il ***
avverso la sentenza 5.12.2003 della Corte di Appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale dr. Vitaliano Esposito, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2003, ha confermato la sentenza resa in data 25.3.2003 dal Tribunale di Vigevano in composizione monocratica, che aveva dichiarato D.S. V. colpevole del reato di cui:
– all’art. 73, commi I e 4, del D.P.R. n. 309/1990 [perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltivava n. 7 piante di cannabis indica con titolo medio dello 0,21% pari a grammi 2,13 di principio attivo puro - acc. in Candia Lomellina il 3 1.8.2001] e lo aveva condannato ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 e previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed curo mille di multa, disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Le piante tratte in sequestro erano risultate di cannabis e l’imputato aveva ammesso il fatto, precisando che il raccolto era destinato al suo esclusivo uso personale.
In punto di diritto, la Corte meneghina ha osservato che il reato contestato ha natura di reato di pericolo, alla cui configurabilità non osta l’eventuale insufficiente grado di tossicità del raccolto (precisando, peraltro, che nel caso di specie “la sostanza era idonea ed aveva efficacia drogante anche se nel momento del sequestro le piante non erano in piena maturazione”), né la dimensione ridotta (domestica) della coltivazione (”tale reato non può essere escluso nel caso di coltivazione limitata in quanto trattasi di reato di pericolo che si perfeziona con la coltivazione volontariamente attuata dall’imputato per consumo proprio e torse di altri in quanto non è provato che tòsse solo destinata ad uso personale. Non può considerarsi semplice detenzione per uso personale in quanto trattasi di coltivazione destinata anche a terzi, anche se di modesta quantità”).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo:
– inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale [art. 606 comma primo, lett. c) c.p.p.].
Il ricorrente, in particolare, prospetta che la condotta accertata non costituirebbe una “coltivazione” in senso tecnico, perché rudimentale e limitata ad un numero esiguo di piante con destinazione all’uso personale, in difetto della prova (che sarebbe stato onere del P.M. fornire) di una destinazione diversa, e comunque che la totale assenza di principio attivo rinvenuto nella sostanza sequestrata farebbe escludere la sussistenza del reato contestato.
Tali rilievi indurrebbero a ritenere l’inidoneità della condotta accertata a porre in pericolo il bene tutelato penalmente dal D.P.R. n. 309 del 1990, sicché residuerebbe il mero illecito amministrativo ex art. 75 dello stesso D.P.R.
Il coordinatore dell’Ufficio esame preliminare dei ricorsi ha rilevato che, in merito alla configurabilità del delitto contestato all’imputato, sussiste un persistente contrasto giurisprudenziale e, conseguentemente, ha trasmesso il ricorso al Primo Presidente a norma dell’art. 618 c.p.p.
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione controversa sottoposta all’esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire “se la condotta di coltivazione di piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia penalmente rilevante anche quando sia realizzata per destinazione del prodotto ad uso personale “.
2. In relazione a tale questione esiste effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
2.1 L’orientamento prevalente ritiene che la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti sia penalmente illecita, quale che sia la destinazione del raccolto.
La destinazione ad uso personale non può assumere alcun rilievo, sia perché difetta il nesso di immediatezza della coltivazione con l’uso personale, sia perché non può determinarsi a priori la potenzialità della sostanza stupefacente ricavabile (vedi Cass., Sez. IV, 23.3.2006, n. 10 I 38. Colantoni).
In tal senso - all’esito del referendum abrogativo del 1993 - si è pronunciata, per la prima volta, la Sez. IV con la sentenza 5.5.1995, n. 913, P.G. in proc. Paoli, affermando il principio secondo il quale “l’attività di coltivazione costituisce reato a prescindere dall’uso che il coltivatore intende fare della sostanza ricavabile, dal momento che la coltivazione e la detenzione costituiscono due condotte del tutto distinte e l’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in applicazione dell’esito del referendum, non fa alcun riferimento all’attività di coltivazione” (principio ribadito dalla stessa Sez. VI con le sentenze 5.1.1997, n. 100, Garcea e 5.4.2000, n. 4209, P.G. in proc. Reile).
Ai tini della verifica circa la sussistenza del reato di coltivazione abusiva non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità o la quantità di sostanza drogante da esse estraibile, poiché la previsione incriminatrice è rivolta a vietare la produzione di specie vegetali idonee a produrre l’agente psicotropo, indipendentemente dal principio attivo estraibile (Cass., Sez. IV, 29.9.2004, n. 46529, Aspri ed altro).
La modesta estensione della coltivazione, la qualità delle piante ed il loro grado di tossicità possono al più rilevare solo ai fini della considerazione della gravità del reato e della commisurazione della pena (vedi Cass.: Sez. IV, 6.2.2004, n. 4836, Felsini e Sez. VI, 9.6.2004, n. 31472, De Rimini).
Ancora la IV Sezione, con la sentenza 5.2.2001, n. 4928, Croce, ha osservato che il differente trattamento riservato alla coltivazione rispetto alla mera detenzione si fonda sulla Valutazione di maggiore pericolosità ed offensività insita nell’essere la coltivazione, la produzione e la fabbricazione di sostanze stupefacenti (sempre penalmente sanzionate ancorché non qualificate da una precisa finalità di commercio) attività che sono tutte rivolte alla creazione di nuove disponibilità, con conseguente pericolo di circolazione e diffusione delle droghe nel territorio nazionale e rischio per la pubblica salute e incolumità.
Il legislatore - delimitando i confini della liceità giuridica in base al criterio dell’impiego dello stupefacente per il proprio esclusivo bisogno soltanto a quelle determinate forme di condotta che sono menzionate nell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 (le quali, se connotate dal fine di uso personale della sostanza, restano fuori dal campo di repressione penale) - non ha voluto sottrarre alla generale disciplina proibizionistica il fatto di chi, invece, coltiva e fabbrica la droga e ciò allo scopo di colpire, in vista della tutela di superiori interessi collettivi, una delle fonti di produzione delle sostanze, indipendentemente dall’accertamento dell’esclusività della destinazione all’uso personale che alle stesse venga data, per l’immanente pericolo, non altrimenti controllabile, di dilatazione e propagazione del degenerativo ed antisociale fenomeno delle tossicomanie.
Alla stregua delle considerazioni anzidette è stata disattesa la tesi della equiparabilità della c.d. “coltivazione domestica” alla detenzione per uso personale, poiché le due condotte sono “antologicamente distinte sul piano della stessa materialità” ed è stato affermato che, stante la natura di reato di pericolo del conciato delitto, la coltivazione, intesa in senso ampio, purché idonea alla produzione di sostanze con effetti stupefacenti, si differenzia nettamente dalle condotte colpite da sanzioni di natura amministrativa, indicate nell’art. 75.
Tali affermazioni sono state comunque “temperate” - tenuto conto delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza costituzionale, di cui si darà conto di seguito -dalla specificazione che, ove la sostanza ricavabile dalla coltivazione sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, ben può il giudice di merito escludere l’offensività in concreto e ritenere la condotta non punibile (cosi Cass., Sez. IV: 13.4.2001, n. 15688, Vicini; 7.11.2002, n. 37253, Cantini; 30.5.2003, n. 23842, Morrone; 6.2.2004, n. 4836, Felsini; 8.3.2006, n. 8142, P.G. in proc. Fanfani; nonché Sez. VI, 6.6.2005, n. 20938, Bortoletto).
Sempre la IV Sezione, con la sentenza 10.6.2005, n. 22037, Gallob, ha rilevato che, pure alla stregua del letterale disposto dell’art. 26 del D.P.R. n. 309/1990, non è dato distinguere tra una coltivazione “di tipo tecnico-agrario” ed una coltivazione “domestica”. Viene osservato, al riguardo, che è vero che l’art. 27 dello stesso D.P.R. fa riferimento anche alle “particelle catastali” ed alla “superficie del terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione”, ed i successivi artt. 28, 29 e 30 richiamano, oltre che le modalità di vigilanza, raccolta e produzione delle “coltivazioni autorizzate” e le eccedenze di produzione “sulle quantità consentite”, le sanzioni in caso di mancata autorizzazione; tali prescrizioni, però, riguardano la “autorizzazione alla coltivazione” e sono indicative, cioè, dei requisiti richiesti per ottenere detta autorizzazione. Del tutto configgente con la rado normativa sarebbe la conclusione che, in mancanza della prescritta autorizzazione, concedibile solo in presenza dei requisiti indicati dalla legge, sarebbe in ogni caso consentita la coltivazione di piante di sostanze stupefacenti, quale che sia la loro quantità, purché non messe a dimora in un terreno identificabile nelle sue particelle catastali e secondo le altre prescrizioni al riguardo indicate dalla legge.
L’orientamento maggioritario, di cui si è dato conto dianzi, è stato ribadito -successivamente all’entrata in vigore dalla legge 21.2.2006, n. 49 (di conversione del D.L. 30.12.2005, n. 272) - dalla Sez. IV, con le sentenze 7.12.2006, n. 40295, Quaquero ed altro; 10.1.2008, n. 871, Costa e dalla Sez. VI, con le sentenze 23.3.2007, n. 12328, P.G. in proc. Fiorillo; 24.5.2007, n. 20426, Casciano; 28.9.2007, n. 35796, Franchellucci).
2.2 Un diverso (e minoritario) orientamento, affermatosi nella giurisprudenza più recente, ritiene, al contrario, che la c.d. “coltivazione domestica” non interi gli estremi della fattispecie tipica della “coltivazione” oggetto di incriminazione nell’ambito dell’art. 73, comma primo, del D.P.R. n. 309 del 1990, ma costituisca species del più ampio genus (di chiusura) della “detenzione”, di cui al 1° comma del successivo art. 75, risultando conseguentemente depenalizzata se finalizzata all’esclusivo uso personale, e ciò anche alla luce del regime normativo introdotto dalla legge n. 49 del 2006.
La prima affermazione di principio in tal senso si rinviene in Cass. Sez. VI, 30.5.1994, n. 6347, Polisena, secondo la quale “una volta abrogato il divieto dell’uso personale di sostanze stupefacenti … ed una volta che il discrimine fra gli illeciti penale ed amministrativo resta fissato soltanto nella destinazione della sostanza al consumo personale, l’esigenza di evitare irragionevoli disparità di trattamento per condotte [caratterizzate] dal medesimo fine e quindi di interpretare l’art. 75 in senso conforme alla Costituzione impone in modo più stringente di estendere tale discrimine anche alla coltivazione. E tale risultato può essere agevolmente realizzato attraverso un’interpretazione estensiva dell’espressione “comunque detiene” di cui al testo del primo comma dell’art. 75, in modo da comprendervi anche quelle attività che, come appunto la coltivazione, implichino comunque la detenzione della sostanza stupefacente prodotta” (principio affermato in relazione alla detenzione-coltivazione di due piantine di canapa indiana).
Nel medesimo senso si pose Cass. Sez. VI, 13.9.1994, n. 3353, Gabriele, caratterizzata inoltre dal tentativo di precisare la nozione normativa di “coltivazione”. Tale decisione ritenne la manitèsta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal D.P.R. n. 171 del I993, nella parte in cui affermava la non punibilità del tossicodipendente per detenzione, acquisto ed importazione della sostanza stupefacente per uso personale, e ne prevedeva invece la punizione nel caso che si fosse procurato la droga mediante coltivazione domestica, osservando che l’ipotesi normativa di coltivazione evocherebbe, in realtà, la disponibilità di un terreno ed una serie di attività dei destinatari delle norme sulla coltivazione (preparazione del terreno, semina, governo dello sviluppo delle piante, ubicazione dei locali destinati alla custodia del prodotto ecc.), quali si evincono dagli artt. 27 e 28 del D.P.R. n. 309 del 1990. Cosi intesa la coltivazione di sostanze stupefacenti e psicotrope penalmente rilevante, considerata la diversità dei presupposti ed avuto riguardo alla complessa attività svolta dal tossicodipendente per procurarsi la droga -qualunque sia il fine cui essa è rivolta - si ritenne ragionevole la diversità della disciplina normativa ad essa riservata rispetto alle altre ipotesi singolarmente contemplate dall’art. 75, relativamente alle quali è stata esclusa l’illiceità penale delle condotte, quando la droga sia destinata all’uso personale.
L’orientamento, dopo l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 360 del 1995, fu abbandonato per oltre un decennio, ed è stato solo recentemente riproposto, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, da Cass., Sez. VI, 10.5.2007, n. 17983, Notaro, le cui argomentazioni sono state richiamate da quattro successive decisioni conformi della stessa Sezione (3.8.2007, n. 31968, P.M. in proc. Satta; 31.10.2007, n. 40362, P.G. in proc. Mantovani; 6. I 1.2007, n. 40712, Nicolotti ed altro; 19.11.2007, n. 42650, P.G. in proc. Piersanti).
La sentenza n. 17983/07, Notaro, nel riepilogare l’evoluzione storica della normativa del settore, ha evidenziato che, nell’originaria formulazione del T.U. sugli stupefacenti n. 309/1990, l’art. 75 sanzionava come illecito amministrativo la condotta di chiunque, per farne uso personale, “importava, acquistava o comunque deteneva” sostanze stupetàcenti, senza menzionare la condotta di coltivazione, in quanto quella normativa ricollegava la destinazione all’uso personale al non superamento della “dose media giornaliera”, dato quantitativo ontologicamente incompatibile con il concetto di coltivazione. Una volta espunto però, dal D.P.R. 5.6.1993, n. 171, all’esito del referendum abrogativo del 1993, il ritèrimento alla “dose media giornaliera”, deve ritenersi possibile far rientrare la coltivazione c.d. domestica (per il solo consumo personale) nell’ambito della detenzione pura e semplice riconducibile all’espressione “comunque detiene” tuttora presente nella vigente previsione di cui al 1 ° comma dell’art. 75.
L’analisi storicizzata dell’espressione “o comunque detiene” conduce a ritenere che essa si riferisca ad un comportamento descrittivo formulato in termini di sintesi, dato che tutte le 5 condotte previste dall’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 sembrano comunque presupporre una forma di detenzione.
Il D.L. 30.12.2005, n. 272, convertito dalla legge 21.2.2006, n. 49, ha adottato un modello repressivo apparentemente in grado di sottrarre la coltivazione dal regime di chi comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’art. 14 [opportunamente 'rimodernata' con la previsione alla lettera a), n. 6, fra l'altro, proprio della cannabis indica, e dei prodotti da essa ottenuti, nonché dei tetraidrocannabinoli, dei loro analoghi naturali, delle sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco- tossicologico; v. anche il n. 7 della stessa lettera a)]; ma ciò non deve far trascurare che l’art. 75, comma I , reiterando l’espressione “o comunque detiene”, consente di ricomprendere nel lessico di genere anche la coltivazione, come sintesi di tutte le condotte richiamate dall’art. 73 nel suo integrale contesto, ben potendosi ritenere compatibile con l’attuale regime una coltivazione che “per le altre circostanze dell’azione”, appare destinata ad un uso non esclusivamente personale.
D’altro canto — sempre secondo la sentenza Notaro - il regime dell’equiparazione quoud poenam della repressione delle attività illecite concernenti gli stupefacenti (vedi il richiamo dell’art. 73 all’art. 14) conduce ad escludere che un legislatore (non tanto razionale, quanto) ragionevole possa aver previsto la pena da anni sei di reclusione ed curo 26.000,00 di multa ad anni venti (li reclusione ed curo 260.000,00 di multa [nella compresenza delle circostanze richieste dall'art. 73, comma 5, per la configurazione dei "fatti di lieve entità", da un anno di reclusione ed curo 3.000,00 di multa ad anni sei di reclusione ed curo 26.000,00 di multa] per la coltivazione di un numero circoscritto di piante di marijuana (dotate di effetto drogante) per chi non intenda fare commercio del risultato della coltivazione, ma coltivi la cannabis per uso personale (consumo voluttuario o curativo, studio, etc.).
Viene ripresa la distinzione tra la nozione di “coltivazione c.d. domestica” e quella di “coltivazione in senso tecnico” (che si afferma dover assumere rilievo anche a seguito della legge n. 49 del 2006): la prima configurabile quando il soggetto agente mette a dimora, in vasi detenuti nella propria abitazione, alcune piantine di sostanze stupefacenti. Tale condotta rientrerebbe nel più ampio genus della detenzione, con la conseguenza che, ove si accerti la destinazione esclusiva del prodotto all’uso personale della sostanza, essa risulterebbe depenalizzata.
Un solido fondamento di tale assunto viene individuato nella disciplina amministrativa complementare (artt. 26 e segg. del D.P.R. n. 309 del 1990) che regola le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale alla “coltivazione” e le modalità con le quali tale attività può essere lecitamente svolta: il concetto tecnico-giuridico di “coltivazione” di piante contenenti principi attivi di sostanze stupefacenti penalmente rilevante comprenderebbe soltanto la coltivazione in senso tecnico-agrario ovvero imprenditoriale, che è caratterizzata da una serie di presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la presenza di locali destinati alla raccolta dei prodotti, laddove, al contrario, la coltivazione c.d. domestica rientrerebbe nell’ambito della nozione di “detenzione”.
Rileva ancora la sentenza n. 17983/07 che la conclusione contraria - che fa ricadere in ogni caso le condotte di “coltivazione” nell’area del penalmente rilevante, negando l’autonomo rilievo della nozione di detenzione-coltivazione - non fa che trasferire un dato di inferenza probatoria (quale è quello della destinazione della sostanza stupefacente) nella ratio del precetto, “tanto da assegnare al contesto di scoperta forza dirimente ai fini della identificazione della fattispecie”. Ed infatti, sul presupposto che la detenzione per uso personale è penalmente irrilevante, il tema probatorio costituito dall’uso personale finisce col coincidere con la stessa struttura della norma, nel senso che, una volta accertato l’uso personale, la sua forza esimente è affidata al contesto in cui il fatto è accertato. Nel caso in cui il prodotto della coltivazione sia stato già raccolto, viene meno il pericolo astratto della condotta di coltivazione, fino a consentire l’utilizzazione di strumenti di verifica del pericolo effettivo, e se, invece, la coltivazione è ancora in corso, tale accertamento resta precluso, perché del tutto irrilevante ai tini dell’identificazione dell’ipotesi di reato e della sua punibilità. Se poi solo una parte di quanto coltivato è stato raccolto, per questa sola parte cessa il pericolo del pericolo ed è possibile verificare, con il pericolo concreto, anche il pericolo astratto per la salute, secondo un canone del tutto inidoneo a discriminare la detenzione per il consumo personale dall’esito della coltivazione, come tale non punibile, dalla detenzione-coltivazione di quanto ancora non raccolto, come tale punibile. L’irragionevolezza di siffatte conseguenze finirebbe col dipendere dalla scelta di affidare la definizione del fatto al momento in cui si apprende la notitia criminis”.
3. La Corte Costituzionale, con la decisione n. 443 del 1994, dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 72, 73 e 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, come modificati dal D.P.R. n. 171/1993 (che aveva recepito l’esito della precedente consultazione referendaria, sopprimendo il riferimento al concetto di “dose media giornaliera” quale parametro fisso ed inderogabile, sintomatico della destinazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope all’uso personale), sollevata per la prospettata violazione dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza della nonna penale incriminatrice, nella parte in cui le disposizioni anzidette non escludevano la illiceità penale delle condotte di coltivazione o .fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all’uso personale proprio.
Rilevò in quell’occasione il Giudice delle leggi che il remittente [anche quella volta il G.I.P. del Tribunale di Savona] aveva del tutto omesso la previa verifica della possibilità di una esegesi adeguatrice delle norme impugnate, non essendosi posto il problema “se, proprio alla luce, e nel quadro del riferito ius superveniens, l’operata depenalizzazione della condotta di chi … comunque detiene sia già interpretativamente estensibile alle condotte di chi coltiva e fabbrica (le sostanze in oggetto per il fine indicato) quale previste dalla normativa denunciata); ciò “a .fortiori quando, come nella specie, i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali già risultino orientati proprio nel senso della interpretazione conforme al precetto costituzionale”.
Venne suggerita così la possibilità di ritenere che le condotte di coltivazione per uso personale potessero essere sottratte, unitamente a quelle di importazione, acquisto o detenzione per il medesimo fine, alla sfera dell’illiceità penale.
Questa Corte di Cassazione, però, solo qualche mese dopo tale decisione - con le sentenze della IV Sezione 4.12.1993, n. 11138, Gagliardi e 5.5.1995, n. 913, P.G. in proc. Paoli - ritenne di non adeguarsi a tale interpretazione adeguatrice, argomentando essenzialmente sulla natura di reato di pericolo della “coltivazione” e sulla non assimilabilità della coltivazione stessa alla “detenzione”, così contrastando le aperture che avevano invece caratterizzato la giurisprudenza di merito.
Venne dunque riproposta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal D.P.R. n. 171/1993, sollevata in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 360 del 1995 - alla luce dell’interpretazione restrittiva fornita da questa Corte di legittimità - ne dichiarò l’infondatezza.
La Consulta ritenne la questione non fondata, evidenziando l’insussistenza della denunciata disparità di trattamento in ragione della non comparabilità della condotta delittuosa di “coltivazione”, prevista dall’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, con alcuna di quelle allegate dal giudice remittente come tertia comparationis ed argomentò, in particolare, che “la detenzione, l’acquisto e l’importazione di sostanze stupefacenti per uso personale rappresentano condotte collegate immediatamente e direttamente all’uso stesso, e ciò rende non irragionevole un atteggiamento meno rigoroso del legislatore nei confronti di chi, ponendo in essere una condotta direttamente antecedente al consumo, ha già operato una scelta che, ancorché valutata sempre in termini di illiceità, l’ordinamento non intende contrastare nella più rigida forma della sanzione penale, venendo in rilievo, in un contesto emergenziale di contingente aggravamento delle conseguenze delle tossicodipendenze, il rischio alla salute dell’assuntore ove ogni condotta immediatamente antecedente al consumo fosse assoggettata a sanzione penale. Invece, nel caso della coltivazione manca questo nesso di immediatezza con l’uso personale e ciò giustifica un possibile atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all’approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Per altro verso la scelta della non criminalizzazione del consumo in sé (che rappresenta una nota costante di tale disciplina di settore, pur nelle alterne formulazioni ispirate a maggiore o minor rigore) implica necessariamente anche, in qualche misura, la non rilevanza penale di comportamenti immediatamente precedenti, essendo di norma la detenzione (spesso l’acquisto, talvolta l’importazione) l’antecedente ultimo dell’assunzione. La linea di confine di queste condotte che, per il fatto di approssimarsi all’area di non illiceità penale (quella del consumo), si giovano di riflesso di una valutazione di maggiore tolleranza, è stata segnata prima dalla modica quantità, poi dalla dose media giornaliera, infine dall’uso personale; ma si tratta pur sempre di una sorta di cintura protettiva del nucleo centrale (id est il consumo) per evitare il rischio che l’assunzione di sostanze stupefacenti - che il legislatore ha ritenuto da ultimo di contrastare appunto con la comminatoria di sanzioni solo amministrative per le condotte ritenute più immediatamente antecedenti - possa indirettamente risultare di fatto assoggettata a sanzione penale. La coltivazione invece è esterna a quest’area contigua al consumo e ciò già di per sé rende ragione sufficiente di una disciplina differenziata. Né va taciuto che la stessa destinazione ad uso personale si presta ad essere apprezzata in termini diversi nelle situazioni qui comparate. Infatti nella detenzione, acquisto ed importazione il quantitativo di sostanza stupefacente è certo e determinato e consente, unitamente ad altri elementi attinenti alle circostanze soggettive ed oggettive della condotta, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza. Invece, nel caso della coltivazione, non è apprezzabile ex ante con sufficiente grado di certezza la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo più o meno ampio della coltivazione in atto, sicché anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate, e la correlata valutazione della destinazione della sostanza stessa ad uso personale, piuttosto che a spaccio, risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili; e ciò ridonda in maggiore pericolosità della condotta stessa, anche perché - come ha rilevato la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione - l’attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili”.
La sentenza n. 360 del 1995 evidenziò altresì che la persistente illiceità penale della coltivazione, anche qualora univocamente destinata all’uso personale ed indipendentemente dalla quantità di principio attivo prodotto, resisteva anche alla verifica condotta (ex artt. 25 e 27 Cost.) alla stregua del principio di offensività, rilevando che “la verifica del rispetto del principio dell’offensività come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore ordinario nel perseguire penalmente condotte segnate da un giudizio di disvalore implica la ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilità del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussumibili. Operata questa astrazione degli elementi essenziali del delitto in esame, risulta una condotta (quella di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti) che ben può valutarsi come pericolosa, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga; tanto più che - come già rilevato - l’attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo, connotato dalla necessaria offensività proprio perché non è irragionevole la valutazione prognostica sottesa alla astratta fattispecie criminosa - di attentato al bene giuridico protetto. E - come già questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sentenze n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991; ma cfr. anche sentenza n. 62 del 1986) - non è incompatibile con il principio di offensività la configurazione di reati di pericolo presunto; né nella specie è irragionevole od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore nella sua discrezionalità, della pericolosità connessa alla condotta di coltivazione. Diverso profilo è quello dell’offensività specifica della singola condotta in concreto accertata; ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato (come nel caso -prospettato dal giudice rimettente - della coltivazione in atto, e senza previsione di ulteriori sviluppi, di un’unica pianta da cui possa estrarsi il principio attivo della sostanza stupefacente in misura talmente esigua da essere insufficiente, ove assunto, a determinare un apprezzabile stato stupefacente), viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest’ultima implica di riflesso la necessitò che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.). La mancanza dell’offensività in concreto della condotta dell’agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario (sentenze n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991 già citate)”.
Pur dopo avere ammesso espressamente la configurabilità della condotta di “coltivazione” anche in relazione alla coltivazione domestica di un’unica pianta, la Corte costituzionale precisò che “costituisce poi questione meramente interpretativa, rimessa altresì al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione di coltivazione che, sotto altro profilo, incide anch’essa sulla linea di confine del penalmente illecito”.
Alle valutazioni svolte nella sentenza n. 360 del 1995 si sono poi riportate le successive decisioni in tema (ordinanze n. 150 e n. 414 del 1996), in difetto di argomenti nuovi o di nuovi profili di censura.
Con la sentenza n. 296 del 1996, la Corte costituzionale ha avuto ancora modo di evidenziare che dal novero delle condotte contemplate dall’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, il successivo art. 75 ne estrapola tre - l’importazione, l’acquisto e la detenzione - per riferirle ad una finalità specifica dell’agente, che è quella di fiume uso personale. Per effetto dell’esito referendario “le tre condotte contemplate dall’art. 75, ove finalizzate all’uso personale, sono state interamente attratte nell’area dell’illecito amministrativo, divenendo estranee all’area del penalmente rilevante; in tal modo è risultata anche in parte modificata la stessa strategia di (confermato) contrasto della diffusione della droga nel senso che è stata isolata la posizione del tossicodipendente (e anche del tossicofilo) rendendo tale soggetto destinatario soltanto di sanzioni amministrative - significative peraltro del perdurante disvalore attribuito alla attività di assunzione di sostanze stupefacenti - ma non anche di sanzione penale. Ciò però non sulla base soggettiva dell’autore della condotta, quasi si trattasse di una immunità personale, bensì sulla base oggettiva della condotta stessa (quale specificata nell’art. 75 nelle tre ipotesi suddette) e dell’elemento teleologico (della destinazione della droga ad uso personale). In tal modo — come questa Corte ha già puntualizzato (sentenza n. 360 del 1995) - ne risulta tracciata una cintura protettiva del consumo, volta ad evitare il rischio che l’assunzione di sostanze stupefacenti possa indirettamente risultare di fatto assoggettata a sanzione penale. In quest’area di rispetto ricadono comportamenti immediatamente precedenti essendo di norma la detenzione (spesso l’acquisto, talvolta l’importazione) l’antecedente ultimo dell’assunzione; ed è l’elemento teleologico della destinazione della droga all’uso personale ad assicurare (secondo id quod plerumque accidit) tale nesso di immediatezza. Ove invece non ricorra l’elemento oggettivo (di una delle tre condotte tipizzate nell’art. 75 cit.) o quello teleologico (appena ricordato) si ricade nell’area dell’illecito penale. Ciò anche nell’ipotesi di una condotta, quale quella della coltivazione di piante da cui si possono estrarre i principi attivi di sostanze stupefacenti al fine di fare uso personale delle stesse, che si approssima notevolmente a tale cintura protettiva, ma ne rimane pur sempre all’esterno, mancando la puntuale e rigorosa identificazione di uno dei due requisiti prescritti: condotta questa la cui perdurante rilevanza penale è stata ritenuta proprio per tale ragione non illegittima da questa Corte nella citata sentenza n. 360 del 1995″.
4. Tenuto conto delle argomentazioni del Giudice delle leggi dianzi compendiate ed a fronte dei due orientamenti della giurisprudenza di legittimità dianzi illustrati, ritengono queste Sezioni Unite di affermare il principio secondo il quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale.
Valgono, al riguardo, le seguenti considerazioni:
a) Devono ribadirsi anzitutto gli argomenti svolti dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 360 del 1995, con riferimento alla mancanza di nesso di immediatezza tra la coltivazione e l’uso personale ed alla impossibilità di determinare “ex ante” la potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione, così da rendere ipotetiche e comunque meno affidabili le valutazioni in merito alla destinazione della droga all’uso personale piuttosto che alla cessione.
Non appaiono condivisibili, in proposito, le riflessioni della sentenza Notaro (n. 17983/07), che considerano “improprie” le argomentazioni anzidette, perché perverrebbero “ad una scelta ermeneutica … sulla base di un assetto interpretativo non proprio corrispondente agli effettivi risultati cui era giunta la giurisprudenza ordinaria”, per di più in contrasto con le conclusioni della stessa giurisprudenza costituzionale “in tema di differenza tra reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto”.
La Corte Costituzionale, infatti - come si è illustrato dianzi, al paragrafo 3 - tenne ben presente, al momento della decisione, sia la esistenza di un orientamento giurisprudenziale orientato a ritenere la coltivazione per uso personale depenalizzata all’esito del referendum del 1993 ed assoggettabile pertanto alle sole sanzioni amministrative, sia la diversa interpretazione restrittiva privilegiata da questa Corte di Cassazione..
Quanto poi alla valutazione della esposizione a pericolo degli interessi oggetto di tutela, la giurisprudenza costituzionale è ferma nel ritenere che i reati di pericolo presunto non sono astrattamente incompatibili con il principio di offensività.
La condotta di coltivazione (punibile lino dal momento di messa a dimora dei semi) si caratterizza, rispetto agli altri delitti in materia di stupefacenti, quale fattispecie contraddistinta da una notevole “anticipazione” della tutela penale e dalla valutazione di un “pericolo del pericolo”, cioè del pericolo, derivante dal possibile esito positivo della condotta, della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla normativa in materia di stupefacenti. In tale prospettiva, anche qualora si ritenga che la salvaguardia immediata della “salute individuale” costituisca, all’esito del referendum abrogativo del 1993, un aspetto della tutela penale in parte ridimensionato, la pericolosità della condotta di coltivazione si correla, nella valutazione della Corte Costituzionale, alle esigenze di tutela della “salute collettiva” connesse alla valorizzazione del “pericolo di spaccio” derivante dalla capacità della coltivazione, attraverso l’aumento dei quantitativi di droga, di incrementare le occasioni di cessione della stessa ed il mercato degli stupefacenti fuori del controllo dell’autorità.
La “salute collettiva” è bene giuridico primario che, anche secondo l’elaborazione dottrinale, legittima sicuramente il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo concreto.
Questa Corte Suprema, inoltre, a Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite, 21.9.1998, Kremi), ha rilevato che i beni oggetto di tutela penale da parte delle fattispecie incriminatrici previste dall’art. 73 del T.U. n. 309/1990 sono individuabili, oltre che nella salute pubblica, anche nella sicurezza e nell’ordine pubblico (in tal senso si è pure espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 333/1991), nonché nella salvaguardia delle giovani generazioni, e può sicuramente affermarsi che l’implemento del mercato degli stupefacenti costituisce anche causa di turbativa per l’ordine pubblico e di allarme sociale.
h) Va evidenziato poi che la condotta di “coltivazione”, anche dopo l’intervento normativo del 2006, non è stata richiamata nell’art. 73, comma !bis, né nell’art. 75, comma 1, ma solo nel comma I dell’art. 73 del novellato D.P.R. n. 309/1990.
Il legislatore, pertanto, ha voluto attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale, quali che siano le caratteristiche della coltivazione e quale che sia il quantitativo di principio attivo ricavabile dalle parti delle piante da stupefacenti.
Imprescindibile è, al riguardo, il rispetto delle garanzie di riserva di legge e di tassatività, tenuto conto che il c.d. problema della droga presenta il pericolo effettivo che la carica ideologica ad esso inerente, in senso vuoi libertario vuoi conservatore e repressivo, induca a risolverlo con schemi di ampliamento e dilatazione ovvero per contro riduttivi. Deve essere pertanto circoscritta al legislatore e ad esso soltanto la responsabilità delle scelte circa i limiti, gli strumenti, le forme di controllo da adottare.
c) E’ agevole ricavare dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 (ed in claris non fit interpretatio) l’esclusione dal regime dell’uso personale di tutte le altre condotte previste dall’art. 73, ad eccezione dell’importazione. acquisto o comunque della detenzione; vale a dire le condotte di chiunque “coltiva, produce, fabbrica, raffina, vende, offre o mette in vendita a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualsiasi scopo”.
Il precedente art. 28, del resto, prevede espressamente l’assoggettabilità alle sanzioni anche penali stabilite per la .ffibbricazione illecita di chiunque, senza essere autorizzato, “coltiva le piante indicate nell’art. 36″.
d) Arbitraria deve ritenersi la distinzione tra “coltivazione in senso tecnico-agrario” ovvero “imprenditoriale” e “coltivazione domestica” ed essa non è legittimata dal dato letterale della norma, che non prevede alcuna specificazione del termine lessicale. L’art. 26 del D.P.R. n. 309/1990 (sotto il capo “Della coltivazione e produzioni vietate”) pone il divieto generale ed assoluto di coltivare le piante comprese nella tabella I di cui all’art. 14 (fra le quali è annoverata anche la cannahis indica), salvo il potere del Ministro della salute di autorizzare “istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione delle piante … per scopi scientifici, sperimentali e didattici”.
Deve ritenersi vietata, pertanto, qualunque forma di coltivazione delle piante stupefacenti indicate nella tabella l - non necessariamente connotata (poiché la legge non lo prevede) da aspetti di imprenditorialità ovvero dalle caratteristiche proprie della coltivazione “tecnico-agraria” — fatta eccezione soltanto per quella “per scopi scientifici, sperimentali e didattici” assentibile con autorizzazione in favore di “istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca”.
Il fatto che nei successivi artt. 27-29 e 30 d.P.R. n. 309 del 1990 siano previste norme particolari per la concessione delle autorizzazioni alla coltivazione (quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti) non può essere interpretato nel senso che le attività di coltivazione che non abbiano requisiti siffatti non siano soggette ad autorizzazione, e quindi siano lecite, ma solo che l’autorizzazione, per usi di ricerca o didattici, può essere concessa esclusivamente in presenza di questi elementi, sicché mai potrebbe essere autorizzata una coltivazione domestica per uso personale.
e) Qualsiasi tipo di coltivazione è caratterizzato da un dato essenziale e distintivo rispetto alle fattispecie di detenzione, che è quello di contribuire ad accrescere (in qualunque entità), pure se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la quantità di sostanza stupefacente esistente, sì da meritare un trattamento sanzionatorio diverso e più grave. La coltivazione, inoltre, presenta la peculiarità ulteriore di dare luogo ad un processo produttivo astrattamente capace di “autoalimentarsi” attraverso la riproduzione dei vegetali. Con tali affermazioni non si opera “una confusione del fine nella struttura del precetto penale” né si accentra l’esame sul profilo teleologico, per poi pervenire, proprio attraverso di esso, alla ricostruzione strutturale della coltivazione (come viene contestato nella sentenza Notaro), ma si dà esclusivamente conto della rullo del diverso trattamento sanzionatorio, in un contesto normativo nel quale neppure appaiono condivisibili le considerazioni svolte nella sentenza medesima circa la “indeterminatezza della natura dell’offesa”.
Nel caso, poi, in cui il coltivato (o parte di esso) sia stato raccolto, la successiva detenzione del prodotto della coltivazione per finalità di uso personale non comporta la sopravvenuta irrilevanza penale della precedente condotta di coltivazione, con inammissibile “assorbimento” nella fattispecie amministrativa dell’illecito penale, che è autonomo anche sotto il profilo temporale.
5. Residua un’ultima notazione circa la necessità, in ogni caso, della verifica -demandata al giudice del merito dell’offensività specifica della singola condotta in concreto accertata.
Il principio di offensività - in forza del quale non è concepibile un reato senza offesa (”nullum crimen sine iniuria”) - secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, opera su due piani, “rispettivamente, della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore (li prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto), e dell’applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fiato di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato” (così testualmente Corte Cost. n. 265/05 e, in senso conforme, vedi pure le decisioni nn. 360/95, 263/00, 519/00, 354/02).
Nella specie la Corte Costituzionale, come già si è detto, con la sentenza n. 360 del 1995, ha ritenuto che la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fOttispecie criminosa astratta.
In ossequio, però, al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, spetterà al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all’agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensivo.
La condotta è “inoffensiva” soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell’offesa), sicché, con riferimento allo specifico caso in esame, la “offensività” non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.
6. Per tutte le argomentazioni dianzi svolte, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite,
visti gli arti. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 24 april2 2008.

Stupefacenti, detenzione e trasporto al fine di spaccio, determinazione della pena

Stupefacenti, detenzione e trasporto al fine di spaccio, determinazione della pena
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 17.04.2008 n° 16176
dal sito http://www.altalex.com/index.php?idstr=322&idnot=43305
Stupefacenti - detenzione e trasporto al fine di spaccio - determinazione della pena - minimo edittale - rilevanza -ius superveniens - rilevanza [art. 73, dpr 309/90; L. 49/2006]
In tema di spaccio stupefacenti, il giudice nel determinare la pena da applicare, deve tener conto dello ius superveniens, che ha portato la pena detentiva minima a sei anni, in luogo degli otto anni precedentemente previsti. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1)Sulla detenzione di stupefacenti e fattispecie di lieve entità, si veda Cassazione penale 34778/2008.(2)Sulla coltivazione di sostanze spufecacenti, si veda Cassazione penale SS.UU. 28605/2008 e l’ordinanza di rimessione Cassazione penale 10495/2008.(3) Con riferimento alle sostanze stupefacenti, caso Le iene e test antidroga somministrati ai politici, si veda Cassazione penale 23086/2008.(4) In materia di sostanze stupefacenti ed uso personale, si veda Cassazione penale 17899/2008.(5) In materia di sostanze stupefacenti ed avvocato, si veda Cassazione penale 9166/2008.(6) In materia di fumus commissi delicti e possesso di sostanze stupefacenti, si veda Cassazione penale 2217/2008.(7) In materia di sostanze stupefacenti e coltivazione, si veda Cassazione penale 871/2008.(8) In materia di legittimità della coltivazione domestica, si veda Cassazione penale 40362/2007.(9) In materia di spaccio di sostanze stupefacenti e lista delle droghe, si veda Cassazione penale 19056/2007.(10) In materia di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale, si veda Cassazione penale SS.UU. 21832/2007.
Tra i contributi più recenti della dottrina sul tema delle sostanze stupefacenti, si vedano:- Portelli, L'attività meramente informativa via internet in materia di sostanze stupefacenti non è reato, in Diritto dell'Internet, 2008, n. 3, IPSOA, p. 273;- Mancuso, Appunti sulla competenza in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti, in Cassazione penale, 2007, n. 10, GIUFFRÈ, p. 3734;- Di Bitonto, Quali garanzie per la deposizione del tossicodipendente cessionario di sostanze stupefacenti?, in Cassazione penale, 2007, n. 11, GIUFFRÈ, p. 4067;- Zaina, La nuova disciplina delle sostanze stupefacenti, MAGGIOLI, 2006;- Leo, Sul momento consumativo delle fattispecie di acquisto e vendita di sostanze stupefacenti, in Diritto penale e processo, 2005, n. 2, IPSOA, p. 168.
(Fonte: Altalex Massimario 35/2008. Cfr. nota di Carlo Alberto Zaina)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 2-17 aprile 2008, n. 16176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/04/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere – N. 600
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere – N. 20209/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.J., nato a ***;
avverso la sentenza in data 12 gennaio 2006 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Pecorella Gaetano, cha ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 14 marzo 2005, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, e applicata la diminuente del rito, condannava M.J. alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 36.000 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere, in concorso con B.A., detenuto a fini di spaccio 73 involucri di eroina, per un complessivo peso netto di kg. 35, occultati all'interno di un doppio fondo ricavato in un'autovettura Passat con targa macedone, le cui chiavi erano detenute dal B. (in ***).
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena ad anni otto ed Euro 32.000 di multa.
Rilevava, tra l'altro, la Corte di appello che la responsabilità penale dell'imputato era dimostrata dal servizio di osservazione effettuato davanti all'albergo "***" di via *** da militari della Guardia di Finanza, che aveva permesso di accertare l'incontro tra il M. e un soggetto poi identificato in B.A., e il successivo reperimento in via *** di un'autovettura recante un doppio-fondo contenente il quantitativo di stupefacente di cui alla imputazione. Nel corso del contatto tra i due, il B. veniva udito dire al M. " ***" e consegnargli un biglietto, che, all'esito della perquisizione personale si riscontrava recare il nome di un esercizio commerciale sito in via del ***.
Da documenti trovati in possesso del B. si ricavava inoltre che il medesimo aveva traghettato l'autovettura da *** e da qui l'aveva condotta a Milano percorrendo l'autostrada. inoltre, nei giorni precedenti tale incontro, erano state intercettate numerose telefonate intercorse tra il M. e altri soggetti, con le quali si esprimeva la necessità che egli si recasse a Milano per prendere contatti con il B..
Il complesso di tali elementi induceva nella Corte di appello il convincimento che non potesse darsi credito al racconto del M., secondo cui egli, su invito di un conoscente, tale Be., si era recato da *** a *** per incontrarsi con il B. solo per consegnargli Euro 200,00 e per aiutarlo a rintracciare un'autovettura, essendo all'oscuro della presenza in essa della droga.
Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Gaetano Pecorella, che deduce:
1. Inosservanza della L. n. 203 del 1991, art. 13, e dell'art. 191 c.p.p., commi 1 e 2, e relativo vizio di motivazione, in relazione al fatto che, nell'ambito della speciale procedura di cui alla citata L. n. 203 del 1991, art. 13, le intercettazioni sono state disposte autonomamente d'urgenza dal pubblico ministero, facoltà non prevista da detta norma, che riserva il potere di autorizzare le intercettazioni solo al giudice, conferendolo al Pubblico Ministero solo con riferimento alle eventuali proroghe.
2. Inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 1, art. 270 c.p.p., comma 2 e art. 191 c.p.p., commi 1 e 2 e relativo vizio di motivazione, in relazione alle eccezioni concernenti la mancanza delle registrazioni delle intercettazione effettuate in altro procedimento, la mancata acquisizione dei relativi verbali e delle trascrizioni e la inutilizzabilità a fini probatori dei c.d. brogliacci di ascolto.
E' stato affermato dalle Sezioni unite che il mancato deposito dei verbali e delle trascrizioni nel diverso procedimento determina la inutilizzabilità dei risultati di esse (sent. 17 novembre 2004, Esposito).
Nel caso in esame non solo tale deposito non è stato effettuato ma manca alcuna indicazione della stessa loro esistenza nel procedimento ad quem, e a tale mancanza non potevano sopperire i c.d. brogliacci di ascolto, che intanto potevano essere utilizzati come prova in quanto i relativi verbali fossero comunque stati acquisiti. in ogni caso i c.d. "brogliacci" erano parziali, essendo stati acquisiti solo quelli alle telefonate "ritenute utili"; e inoltre mancavano del tutto le relative trascrizioni.
3. Inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 56 c.p., art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p., comma 1 e relativo vizio di motivazione.
L'imputazione a carico del M. concerneva l'illecita detenzione, in concorso con il B., di 72 involucri pari a circa 3 5 kg. di eroina, occultati in un'autovettura; mentre egli è stato condannato per la ritenuta esistenza di un accordo tra i due e altri soggetti non identificati volto alla ricezione dal B. di 38 kg. lordi di eroina, fatto dunque del tutto diverso da quello contestato relativamente al quale l'imputato non ha avuto possibilità di difendersi.
Inoltre, tale supposto accordo sarebbe stato concluso in un momento in cui sia la droga sia il M. si trovavano materialmente in Italia; sicchè, non avendo l'imputato preso parte alla condotta di importazione, la sua attività non ha superato la soglia del tentativo in quanto egli non ha potuto aiutare il destinatario della droga a recuperare materialmente la sostanza a causa dell'intervento delle forze di polizia; nè il M. aveva una qualche disponibilità della sostanza stupefacente, essendo questa nascosta in un'autovettura parcheggiata in diversa zona della città al medesimo sconosciuta.
4. Vizio della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale.
In primo luogo, incongruamente la Corte di appello osserva che i rilievi circa la mancata completa trascrizione delle intercettazioni avrebbero potuto essere superati da una richiesta difensiva volta a un accertamento peritale o dalla produzione di una consulenza di parte, dal momento che la stessa Corte afferma che non è possibile subordinare la richiesta di giudizio abbreviato all'esecuzione della trascrizione.
Inoltre, la sentenza impugnata si contraddice anche nel punto in cui, a proposito del B., rileva poco probabile che un corriere rimanga senza provvista di denaro e debba ricorrere all'aiuto di una persona estranea al gruppo che ha organizzato il trasporto dello stupefacente, e nello stesso tempo riconosce che il B. era rimasto in possesso di soli Euro 80,00.
Ancora, l'osservazione per cui era incredibile che l'imputato fosse stato contattato da un terzo estraneo all'affare concernente la droga al fine di portare al B. del denaro si scontra con il fatto che la persona che aveva contattato il M. era tale Be., un vicino di casa del B..
Non era poi affatto assurdo che il B., al fine di reperire la sua autovettura, si fosse rivolto al M., dato che quest'ultimo era stato già due volte in Italia e aveva imparato l'italiano.
5. inosservanza dell'art. 62 bis c.p., art. 69 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e relativo vizio di motivazione.
Dato che il criterio della gravità del fatto era stato utilizzato per stabilire la pena-base e la sussistenza della ingente quantità di sostanza stupefacente, ad esso non poteva essere fatto riferimento anche al fine di stabilire una mera equivalenza tra l'aggravante e le attenuanti generiche.
Inoltre, proprio la riconosciuta appartenenza del M. a una rispettabile famiglia albanese doveva condurre a un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante.
Con motivi nuovi, il medesimo difensore, con riferimento alla determinazione della pena, fa riferimento alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto il minimo edittale da otto anni a sei anni di reclusione, che impone una riduzione della pena, fissata dalla Corte di appello partendo dalla pena-base di anni dodici.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che tutti i motivi, ad eccezione di quello ex novo dedotto con riferimento alla incidenza dello jus superveniens recato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, appaiono infondati.
In primo luogo, non vi è alcun plausibile dato ermeneutico dal quale trarre la invero paradossale conclusione prospettata dal ricorrente per cui proprio in tema di indagini per reati di criminalità organizzata, e cioè per i più inquietanti fenomeni criminosi, il legislatore abbia posto un ostacolo al generale potere del pubblico ministero di attivare le operazioni di intercettazione qualora ricorrano casi di urgenza, previsione che risponde del resto a esigenze pratiche facilmente comprensibili.
Non può dunque che confermarsi l'esattezza della sentenza della Sez. 1, 12 novembre 1997, Cuomo, a torto criticata nel ricorso, con argomenti fondati su dati letterali privi di consistenza logica.
In secondo luogo, il ricorrente non si può lamentare della mancata allegazione agli atti del procedimento a suo carico dei verbali e delle trascrizioni relative alla intercettazioni.
Egli ha optato per il giudizio abbreviato, e quindi ha accettato (anche) come fonti di prova i c.d. "brogliacci" di ascolto, ritenendo di non instare per una richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'acquisizione dei relativi verbali e delle trascrizioni.
Ergo, non deducendo in ricorso alcun motivo di sospetto sulla corrispondenza al vero dei "brogliacci", egli ne sopporta le conseguenze in termini di utilizzabilità probatoria.
E' il caso di precisare che la regola per cui in un "altro procedimento" debbano essere fatti confluire i verbali e le trascrizioni delle intercettazioni (Sez. un., 17 novembre 2004, Esposito), ex art. 270 c.p.p., non si può applicare nel giudizio abbreviato. I "brogliacci" di ascolto sono documenti legittimamente acquisiti nell'attività investigativa, al pari di ogni altro atto di indagine, e l'opzione per il rito abbreviato vale proprio a conferire valore di prova (autorizzandolo a livello costituzionale l'art. 111 Cost., comma 5) ad atti che, in uno scenario dibattimentale, non potrebbero come tali essere valutati (v., tra le altre, Cass., sez. 6, 13 febbraio 2008, Bianchino).
Non si vede come possa predicarsi una immutazione del fatto ritenuto in sentenza rispetto alla imputazione. Il M. è stato tratto a giudizio per rispondere, in concorso con altri, della detenzione dell'ingente quantitativo di droga occultato nell'autovettura reperita in ***, via del ***. Ed è questo che è stato per l'appunto accertato, dato che la sentenza ineccepibilmente attribuisce all'imputato un ruolo di presa in consegna della eroina importata in Italia dal B., sulla base di un accordo criminoso che presupponeva appunto un concorso morale nello svolgimento di tutta l'operazione. Ne deriva che il M., al pari del B. e degli altri complici, "deteneva" in senso penalistico la droga, dato che ne aveva la disponibilità, in accordo con i correi, rivestendo solo materialmente un ruolo di ricettore della stessa.
Le critiche mosse alla valutazione delle prove a carico del M. appaiono introdurre una diversa interpretazione del significato e della portata degli elementi probatori non esaminabile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione diffusa, puntuale e pienamente condivisibile sotto il profilo logico-giuridico offerta dalla sentenza impugnata, nella quale si è posto in risalto che il contatto in strada tra l'imputato e il B., l'indicazione da questo datagli in un inglese facilmente comprensibile ***) e la consegna di un biglietto in cui era scritto un indirizzo di via del *** (luogo ove venne rinvenuta parcheggiata l'autovettura portata in Italia dal B. con il doppio fondo in cui era occultato il rilevante quantitativo di eroina) altro non potevano implicare che un coinvolgimento del M. nella presa in consegna della droga; circostanze, queste, che di per sè escludevano la plausibilità della tesi difensiva secondo cui l'imputato, non si sa a quale titolo e sulla base di quale interesse personale, si sarebbe limitato a portare al B. la somma di Euro 200,00, essendo questo rimasto privo di soldi.
Manifestamente infondato appare poi il motivo sulla comparazione, espressa in termini di equivalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante, atteso che la Corte di appello legittimamente ha fatto riferimento al riguardo al notevole peso dell'aggravante speciale della ingente quantità della sostanza stupefacente; dato, questo, che rendeva irrilevante l'appartenenza del M. "a una rispettabile famiglia albanese", peraltro meramente enunciata dalla difesa.
Va peraltro tenuto conto dello jus superveniens rappresentato dallaL. 21 febbraio 2006, n. 49 in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, che ha portato la pena detentiva relativa alla fattispecie in esame a sei anni, in luogo degli otto anni precedentemente previsti.
E' vero che i giudici di merito non hanno applicato la pena della reclusione nel minimo, ma nella dosimetria della pena il giudice ha il compito di stabilire una sanzione che, pur ritenuta congrua, in termini assoluti, al caso concreto, normalmente tiene conto, nell'ambito dei limiti edittali, anche di quello minimo.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata su tale punto, dovendo altra sezione della Corte di appello di Milano stabilire quale sia la pena detentiva congrua nel caso di specie avuto riguardo anche al parametro della pena minima fissato dalla nuova norma; fermo restando che non può essere fissato in via astratta alcun vincolo al giudice del rinvio acchè, all'esito di tale nuova valutazione, la pena debba essere effettivamente ridotta (v., in analogo senso, Cass., sez. 4, 17 ottobre 2006, Durante).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2010.

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