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domenica 22 luglio 2012

Cassazione Penale, Sezioni Unite n. 16/2000 del 21-06-2000

Cassazione Penale, Sezioni Unite n. 16/2000 del 21-06-2000; Tammaro.
PROVA PENALE Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento intercettazioni telefoniche e registrazioni
Cassazione penale , sez. un., 21 giugno 2000, n. 16
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Magistrati
Dott. Giuseppe        CONSOLI -        - Presidente -
Dott. Brunello        DELLA PENNA      - Componente -
Dott. Mauro Domenico  LOSAPIO          - Componente -
Dott. Luciano         DI NOTO          - Componente -
Dott. Mariano         BATTISTI         - Componente -
Dott. Giovanni        DE ROBERTO       - Componente -
Dott. Pietro Antonio  SIRENA           - Componente -
Dott. Giovanni        CANZIO           - Componente Relatore -
Dott. Aniello         NAPPI            - Componente -
ha pronunziato la seguente
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da:
 nato il 22 agosto 1961 a Boscoreale avverso la sentenza della
Corte d'appello di Salerno in data 24 Febbraio 1999.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta  dal  consigliere  dott.
Giovanni Canzio;
Udito il pubblico ministero, in persona dell'Avvocato Generale  dott.
Antonio Leo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatto
1. - Con sentenza del 24 Febbraio 1999 la corte d'appello di Salerno confermava quella 27 Febbraio 1998 del g.i.p. dei locale tribunale con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, veniva dichiarato colpevole del delitto di cui agli articoli 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 100 mila di multa.
In riferimento alla vicenda della rapina eseguita poco prima delle ore 11.50 del 21 giugno 1996 in danno dell'ufficio P.R.A. di Salerno, i giudici di merito hanno ritenuto provato che il , agendo dall'interno dell'ufficio dove aveva sbrigato una pratica relativa al trasferimento di proprietà di un veicolo, previo accordo con i due autori materiali della rapina, avesse deliberatamente lasciato aperta la porta secondaria di tale ufficio dopo l'orario di chiusura, permettendo così l'accesso dei complici nei locali.
La mattina del 21 giugno 1996 il , coadiutore dell'agenzia di pratiche automobilistiche di cui era titolare la moglie, si recava presso il P.R.A. di Salerno per ritirare un certificato, ricevuto il quale alle ore 11,01 si tratteneva ancora senza plausibili ragioni per allontanarsi dagli uffici dopo avere fatto una telefonata con un cellulare quando era terminato l'orario di apertura al pubblico e non vi erano in sala altri utenti; egli usciva non dalla porta riservata al pubblico già chiusa, ma da un'altra porta secondaria apribile solo dall'interno e dotata di un sistema automatico di chiusura dalla quale entravano subito dopo due uomini a volto scoperto, dei quali uno teneva i dipendenti sotto la minaccia di una pistola, e l'altro, poggiata sul banco una cartella di colore aragosta, s'impossessava di lire 33 milioni custoditi in cassa.
I giudici di merito valorizzavano come indizi certi, univoci e convergenti fortemente indicativi del rapporto esistente tra l'imputato, nel ruolo di basista, e gli ignoti autori materiali della rapina le seguenti circostanze di fatto: il , operante presso l'omonima agenzia automobilistica e abituale frequentatore dell'ufficio, s'era trattenuto senza alcuna plausibile ragione negli uffici del P.R.A. dalle ore 11,01 fino all'ora di chiusura per l'ingresso al pubblico, uscendo per ultimo qualche minuto prima della rapina, dopo avere fatto una telefonata con un cellulare, dalla porta secondaria a chiusura automatica da lui neutralizzata per consentire l'ingresso dei rapinatori; dall'esame dei tabulati documentanti il traffico telefonico tra il cellulare nella disponibilità del emergeva che questi aveva effettuato due telefonato, una alle ore 11,27 interpretata come un segnale ai rapinatori l'altra alle ore 11,52 immediatamente dopo la rapina, dirette al cellulare di una persona che si trovava nella stessa zona dello città ove era ubicato l'ufficio del P.R.A., rimanendo entrambi gli utenti in continuo contatto fino alle ore 11.37 per poi allontanarsi velocemente da Salerno, la grafia delle annotazioni scritte su taluni fogli della cartella abbandonata dal rapinatore era riconducibile all'imputato secondo le risultanze, di una consulenza grafica; le dichiarazioni da lui rese come persona informata dei fatti agli agenti di polizia il giorno successivo alla rapina - di non possedere un cellulare e di essere rimasto nella città di Salerno nelle ore immediatamente successive alla rapina incontrandosi con un congiunto - erano state smentite dai successivi controlli investigativi, si che trattavasi di alibi falso. La certezza, la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi dimostravano pienamente la fondatezza della ipotesi accusatoria e, in considerazione delle modalità dei fatto e della personalità dell'imputato, le attenuanti generiche erano sconosciute solo equivalenti alle contestate aggravanti.
La corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva quanto alle eccezioni in rito: che era da disattendere l'eccezione di nullità della consulenza grafica espletata dal consulente del p.m. in mancanza di un saggio grafico dell'imputato, osservando che l'indagine era stata comunque condotta su scritti provenienti certamente - come ammesso in sede d'interrogatorio di garanzia - dal medesimo, taluni acquisiti dal cugino e altri sequestrati all'atto della notifica dell'ordinanza coercitiva; che non erano inutilizzabili le dichiarazioni rilasciate dal alla polizia giudiziaria. quale persona informata dei fatti posto che queste erano state rese il giorno successivo alla rapina in assenza di qualsivoglia elemento di sospetto nei suoi confronti, mentre solo successivamente, a seguito dello sviluppo delle indagini mediante il controllo dei tabulati e la comparazione grafica, erano sorti indizi a suo carico; che, pertanto, correttamente tali dichiarazioni erano state utilizzate come prova nel giudizio abbreviato, sotto il profilo della falsità dell'alibi, anche perché l'inutilizzabilità non era stata dedotta prima di formulare la richiesta di giudizio abbreviato; che per la stessa ragione non poteva essere accolta l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati della Telecom, fondata sulla mancanza di autorizzazione del giudice.
2. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto;
1) la violazione dell'articolo 63 Cpp. in quanto erano state utilizzate a carico del - per evidenziare il fallimento dell'alibi - le dichiarazioni da lui rese in veste di persona informata sui fatti, sia perché in un quel momento egli doveva considerarsi sostanzialmente indagato, sia perché, avendo egli successivamente assunto, tale condizione, di esse non poteva essere fatta alcuna utilizzazione a suo carico;
2) l'inutilizzabilità dei tabulati della Telecom in quanto acquisiti senza la prescritta autorizzazione del giudice, in violazione degli articoli 267 e 271 Cpp in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, deducibile anch'essa nel giudizio abbreviato in forza della generale previsione dell'articolo 191 Cpp;
3) la manifesta illogicità detta motivazione, sotto il profilo dei denunziati vizi di nullità e inutilizzabilità della consulenza grafica in relazione agli articoli 335 Cpp. e 75 disp. att., in quanto l'atto probatoria era stato espletato omettendo il prelievo di un saggio grafico dell'imputato e senza che si fosse immediatamente provveduto all'iscrizione dei ricorrente nel registro degli indagati; 4) Il vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria, poiché, esclusa la valenza del tabulati telefonici e delle dichiarazioni rese dal quale persona informata sui fatti, il quadro probatorio emergente dalle residuo risultanze processuali - il rinvenimento della cartellina abbandonata da uno dei rapinatori, recanti scritture non univocamente riconducibili alla grafia del , era inidoneo a fondare con cortezza l'affermazione di colpevolezza dell'imputato,
5) il vizio di motivazione in punto di bilanciamento delle circostanze e di applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
3. - Il ricorso, assegnato alla seconda Sezione penale della Corte di cassazione, è dato rimesso da quest'ultima alle Sezioni Unite con ordinanza del 27 ottobre 1999, sul rilievo dell'esistenza del contrasto intepretativo manifestatosi in ordine alle questioni sollevate dal ricorrente con il primo e con il secondo motivo di gravame: da un lato, se sia consentito dedurre nel giudizio abbreviato eccezioni di inutilizzabilità di elementi probatori; dall'altro, se l'acquisizione dei tabulati relativi ai dati esterni alle conversazioni telefoniche richieda l'applicazione della disciplina delle intercettazioni ed in particolare dell'articolo 267 Cpp.
Circa il primo problema, rileva la Sezione remittente che la corte d'appello ha disatteso le eccezioni di inutilizzabilità, affermando che non è invocabile nel rito abbreviato tale sanzione, e meno che la questione non sia sollevata prima della richiesta del procedimento speciale, con conseguente accettazione del rischio che il rito non sia ammesso per difetto del requisito della definibilità del giudizio allo stato degli atti, secondo un orientamento giurisprudenziale ispirato all'intento "non irragionevole" di evitare che, "stante anche il concorrente divieto di ulteriori acquisizioni probatorie", il procedimento sia "esposto al rischio di strumentalizzazioni insidiose". Peraltro, seguendo tale impostazione, risulterebbero sacrificati i principi sanciti dall'articolo 191 Cpp, e di ciò si sarebbe fatto carico l'opposto indirizzo, secondo cui il giudice può bensì utilizzare tutti gli atti di indagine, ma a condizione che essi siano stati "legittimamente" acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.
Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva la Sezione remittente che esso ripropone la questione della riconducibilità dei tabulati telefonici nell'area della previsione dell'articolo 266-bis Cpp, e quindi della necessità dell'intervento autorizzatorio o di convalida del giudice ai fini della acquisizione dei tabulati a noma dell'articolo 267 Cpp, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite, 13 luglio 1998, . I persistenti dubbi sull'esattezza di tale soluzione, stante anche il diverso orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 281 dei 1998, secondo la quale l'acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni telefoniche non è retta dalla disciplina dell'intercettazione dei flussi informatici o telematici, ma da quella di cui all'articolo 256 Cpp, rendevano opportuno sottoporre nuovamente l'esame della questione alle Sezioni Unite,
Il Primo, Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.
Diritto
1 - La prima questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire se sia consentito all'imputato dedurre nel corso dei giudizio abbreviato eccezioni riguardanti la validità e l'utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari, quando esso non siano state sollevate prima della richiesta di accesso al rito semplificato, accettando in tal modo il rischio di vedersi esclusa l'opzione inquisitoria qualora il giudice, accogliendo la relativa eccezione, ritenga il processo non definibile allo stato degli atti. Il controllo ermeneutico dovrà innanzi tutto svolgersi alla stregua della previgente disciplina codicistica - articolo 439 ss. Cpp, propria dei tempo di celebrazione del giudizio de quo, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata di essa desumibilmente dai plurimi interventi, anche additivi, della Corte costituzionale, per verificarne quindi il risultato alla stregua delle rilevanti innovazioni normative apportate all'istituto del giudizio abbreviato prima dagli articoli 27-31 della legge n. 479 del 1999 - cosiddetta legge Carotti - e poi dal successivo d.l. n. 82 del 2000, convertito con modificazioni in legge n. 144 del 2000.
Sul tema della deducibilità e della rilevabilità del vizio d'inutilizzabilità dell'atto probatorio nel giudizio abbreviato si contrappongono due indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità.
Da un lato ai sostiene che, una volta introdotto il rito abbreviato, non possono porsi questioni d'invalidità o d'inutilità degli atti probatori su cui la decisione devo fondarsi, poiché essa comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove, in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto, ai sensi del previgente articolo 440 comma 1 Cpp, di poter decidere allo stato degli atti. Dì talché, sarebbe onere dell'interessato di eccepire preliminarmente tali vizi accettando la tal modo il rischio che, per la rilevato invalidità o inutilizzabilità di alcuno degli elementi probatori, il processo possa essere considerato non definibile allo stato degli atti e la richiesta respinta dal giudice (sull'inutilizzabilità, cfr. Cass. Sez. II, 27 maggio 1999, , rv, 214250; Sez. I, 14 aprile 1999, , rv. 213460; Sez. II, 10 marzo 1998, , rv, 210590; Sez. I. 8 gennaio 1997, rv. 206791; Sez. I, 5 settembre 1993, , rv. 196517, ed altro conformi; v. altresì, sulla nullità di ordine generale di cui all'articolo 178 lett. c) Cpp., Cass", Sez. IV, 11 novembre 1994, , rv. 201551, e sulla nullità relativa, Cass., Sez. VI, 11 giugno 1997, , rv. 209736).
Si è affermato, in, senso contrario, che nel giudizio abbreviato il giudice non può valutare nè porre a fondamento della decisione gli atti probatori viziati da nullità o inutilizzabilità assolute, non risultando il principio della rilevabilità di ufficio nonché della insanabilità di queste situazioni patologiche derogato, nè espressamente nè implicitamente, da alcuna norma, e dovendosi escludere l'incompatibilità del rito speciale con il precetto che le concerne, di guisa che, il giudice, fatta eccezione per i casi di inutilizzabilità "fisiologica" prevista solo per il dibattimento, non può utilizzare prove affette da inutilizzabilità "patologi"', quella cioè inerenti agli atti probatori assunti contro legem il cui impiego è vietato in modo assoluto dall'articolo 191 Cpp (Cass., Sez. V, 21 ottobre 1999, , rv. 214723; Sez. I, 8 ottobre 1998, , Sez. V. 12 novembre 1994, ; cui adde, per l'identico rilievo in tema di nullità assoluta, anch'essa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex articolo 179 Cpp, Cass., Sez. VI, 15 febbraio 1993, , rv. 194538).
2. - Le Sezioni Unite, premesso che la prima tesi interpretativa, secondo la quale la richiesta del giudizio abbreviato di parte dell'imputato comporta, unitamente alla rinunzia al diritto alla prova e all'accettazione degli atti d'indagine come supporto logico della decisione, anche l'abdicazione dei diritto di eccepire le più gravi patologie degli atti probatori in forza di una pretesa sanatoria dei vizio, collide innanzi tutto con la formulazione letterale della disciplina positiva, che delinea il fenomeno dell'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita e quello della nullità assoluta dell'atto in termini di radicale insanabilità e rilevabilità anche di ufficio "in ogni stato e grado del procedimento" (articoli 179 e 191 comma 2 Cpp) - forme di invalidità entrambe sottratte quindi al potere dispositivo o negoziale delle parti -, condividono l'opposto, più rigoroso, indirizzo giurisprudenziale per le seguenti ragioni di ordine logico - sistematico.
Il giudizio abbreviato, nei caratteri essenziali delineati dal previgente regime di cui agli articoli 438 e ss. Cpp, corrisponde ad un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale "sul rito" a mezzo dei quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così, consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, ), È evidente tuttavia che tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere - dovere del giudice di essere anche in quel giudice speciale garante della legalità del procedimento probatorio.
Può pertanto convenirsi che nel giudizio abbreviato non rileva l'inutilizzabilità cosiddetta "fisiologica" della prova, funzionale cioè ai peculiari connotati del processo accusatorio in forza dei quali il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'articolo 526 Cpp, con i correlati divieti di lettura di cui all'articolo 514 (Cass. Sez. Un., 1 ottobre 1991, , rv. 188581, seguita da conforme e costante giurisprudenza delle Sezioni semplici). In tal caso il vizio - sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti d'indagine compiuti senza le forme del contraddittorio dibattimentale, cosi paralizzando l'operatività dell'ordinario regime d'impermeabilità della fase dibattimentale agli elementi di prova raccolti nella fase procedimentale delle indagini preliminari.
E parimenti non rilevano nel rito alternativo le ipotesi d'inutilizzabilità "relativa" stabilite dal legislatore in via esclusiva "nel dibattimento", quali, ad esempio, quelle previste dall'articolo 350 comma 7 Cpp per le dichiarazioni spontanee rese alla p.g. dall'indagato (cft., ex plurimis, Cass., Sez. IV, 31 gennaio 1997, , rv. 207872; Sez. IV, 19 novembre 1996, , ry. 207147), dall'articolo 360 comma 5 Cpp per l'accertamento tecnico non ripetibile eseguito dal p.m. in difetto delle condizioni indicate e dall'articolo 403 comma 1 Cpp per l'incidente probatorio cui non abbia partecipato il difensore dell'imputato.
Deve al contrario attribuirsi piena rilevanza nel giudizio abbreviato alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.
Nell'affermare esplicitamente questo principio in riferimento, ad alcune situazioni (Cass., Sez. Un., 13 luglio 1998, , e Sez. Un., 23 febbraio 2000, , in tema di tabulati telefonici, Sez. Un., 25 marzo 1998, , e Sez. Un., 25 marzo 1999, , sulle modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione; Sez. Un., 20 novembre 1996, , e Sez. Un., 27 marzo 1996, , sulle conseguenze della mancata allegazione al g.i.p. o al tribunale della libertà dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; Sez. Un., 27 marzo 1996, , sulla perquisizione invalida e sul conseguente sequestro di corpo del reato o di cose pertinenti al reato), queste Sezioni Unite hanno peraltro sottolineato come nel descritto fenomeno rientrano tanto le prove oggettivamente vietate quanto le prove comunque formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (C. cost., n. 34 del 1973).
In questo caso la disciplina normativa costruisce il divieto di utilizzazione della prova in termini di operatività assoluta: l'inosservanza del divieto non è affatto sanabile in virtù della mera richiesta dell'imputato di accesso al rito alternativo ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'articolo 191 Cpp; costituisce, come error in procedendo, motivo autonomo e autosufficiente di censura della decisione mediante il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606 lett. e) Cpp, proponibile anche in via immediata ex art. 569 comma 3 Cpp; può essere rilevato dal giudice di legittimità oltre il devolutum a norma dell'articolo 609 comma 2 Cpp e addirittura nel giudizio di rinvio dopo annullamento ex articolo 627 comma 4 Cpp, a differenza della nullità anche assoluta e dell'inammissibilità, beninteso salvo che sul punto non si sia formato il giudicato parziale secondo il disposto dell'articolo 624 comma 1 Cpp.
La soluzione ermeneutica prospettate da queste Sezioni Unite appare coerente, sotto il profilo letterale e logico - sistematico, con l'obbligo d'interpretazione restrittiva di norme processuali, la cui surrettizia disapplicazione potrebbe altrimenti svuotare di contenuti, nell'ambito dei riti alternativi di matrice negoziale, il fondamentale principio di legalità della prova: quest'ultima intesa come risultato conoscitivo che il giudice, dopo avere selezionato i dati acquisiti secondo le regole del procedimento probatorio, pone, con determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, a fondamento della decisione, sia essa la pronuncia conclusiva del dibattimento o quella che definisce il procedimento speciale ovvero anche quella incidentale in tema di libertà personale.
Essa si salda inoltre con la ricostruzione pressoché unanimemente proposta dalla dottrina, con l'autorevole indicazione della Corte costituzionale contraria ad una pretesa efficacia sanante della richiesta di giudizio abbreviato in ordine agli eventuali difetti d'imparzialità del giudice (C. cost., n. 155 del 1996) e con l'argomento testuale, pure fortemente icastico, tratto dalla meno recente sentenza delle Sezioni Unite, 1 ottobre 1991, Sini, secondo cui "...nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è ovviamente inapplicabile il divieto sancito dall'articolo 526 c.p.p. (inutilizzabilità di prove diverso da quelle ivi acquisite), vigendo invece il principio della decisione "allo stato degli atti" stabilito dall'articolo 440 comma 1 Cpp, che non altrimenti può essere inteso se non come facoltà di utilizzazione di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, l'unico disponibile in detto giudizio..."
Intendendosi ovviamente per tali tutti e soltanto quegli atti probatori non affetti da gravi e irreversibili patologie, quali l'inutilizzabilità e la nullità assolute, caratterizzate da insanabilità e rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Mette conto d'altra pane di osservare che i termini del problema circa gli effetti pregiudizievoli dell'accertata invalidità o inutilizzabilità del materiale probatorio sul presupposto della definibilità del processo allo stato degli atti, quando questa fosse già stata positivamente valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 440 comma 1 Cpp, si presentavano particolarmente controversi in un contesto normativo - quello codicistico originario - , nel quale non solo non era consentito allo stesso giudice di revocare l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato con la conseguente regressione del procedimento nell'alveo del giudizio ordinario (C. cost., n. 318 del 1992; Cass., Sez. V, 22 febbraio 1999, , rv. 212930; Sez. II, 10 marzo 1998, , cit.; Sez. I, 27 maggio 1996, , rv, 205683, ed altre conformi), ma non era neppure ammessa una limitata integrazione probatoria, per essere il rito alternativo costruito positivamente come giudizio "a prova contratta". Di talché, il giudice, rilevata l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto probatorio, era chiamato a decidere nel merito della regiudicanda prescindendo da quelle prove irrimediabilmente viziate.
La questione si pone tuttavia oggi in termini assai meno rigidi a seguito delle profonde innovazioni normative apportate all'istituto dagli articoli 27-31 della legge n. 479 del 1999, perché, da un lato, la definibilità del processo allo stato degli atti non si configura più come condizione di ammissibilità della richiesta e, dall'altro, il giudice, pur dovendo decidere nel merito senza tenere conto di quel materiale probatorio affetto dal rilevato vizio di nullità o di inutilizzabilità ha comunque il potere di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422: il modulo dell'integrazione probatoria officiosa, in caso d'indecidibilità allo stato degli atti, è infatti espressamente contemplato dall'articolo 441 comma 5 Cpp, sost. dall'articolo 291 legge n. 479 cit.
E anche l'esplicito richiamo dell'articolo 438 comma 5 Cpp, novellato dall'articolo 271 legge n. 479 del 1999, al giudice perché tenga conto, nel delibare l'ammissibilità e la rilevanza dell'integrazione probatoria (se "necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento") cui l'imputato abbia eventualmente condizionato la richiesta del rito speciale degli "atti già acquisiti ed utilizzabili" appare coerente con la suesposta tesi interpretativa.
3. - Ma, nonostante l'astratto dispiegarsi della tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente le censure mosse agli specifici atti d'indagine asseritamente inficiati dal vizio d'inutilizzabilità, non colgono in concreto nel segno.
3.1. - Il secondo tema d'indagine consiste nello stabilire se la disciplina prevista dall'articolo 267 Cpp concernente le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche sia applicabile anche in materia di acquisizione di tabulati telefonici.
Ma in ordine a tale questione queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2000 n. 6, ) hanno offerto una recente risposta ermeneutica, in termini di disomogeneità delle due categorie concettuali, pienamente condivisa dal Collegio.
Si è infatti affermato, in piena coerenza con l'interpretazione data anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) che per l'acquisizione dei dati "esterni" relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - , archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, "è sufficiente il decreto motivato del pubblico ministero, giustificato dalla limitata invasività dell'atto", secondo lo schema delineato dall'articolo 256 Cpp "eterointegrato dal precetto del secondo comma dell'articolo 15 Cost.", aggiungendosi che il provvedimento "consente al p.m. di acquisire a fini investigativi e probatori materiale informatico costituito dai dati precisati, purché dia corretta ragione del privilegio che fa prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati" e che, "pur se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero del controllo su detto provvedimento, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, o nell'udienza preliminare ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione".
Fermi dunque gli approdi interpretativi cui sono giunte le Sezioni Unite, nel caso in esame non ricorre il denunciato vizio di inutilizzabilità, posto che dagli atti risulta che i tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze cellulari nella disponibilità del furono acquisiti dalla squadra mobile della Questura di Salerno a seguito di decreti adeguatamente motivati del pubblico ministero in date 23 agosto1996 e 8 novembre 1996.
3.2. - Parimenti infondate si palesano le eccezioni di nullità ed inutilizzabilità delle risultanze della consulenza grafica in mancanza di un saggio grafico dell'imputato, poiché è stato già posto in rilievo dal giudice di merito, con motivazione puntuale e logicamente corretta anche in ordine all'attendibilità dell'accertamento - perciò incensurabile in sede di legittimità -, che l'indagine comparativa è stata condotta su scritture provenienti con assoluta certezza dall'imputato (che ne aveva ammesso l'autenticità in sede d'interrogatorio di garanzia), talune acquisite dal cugino e altre sequestrato all'atto della notifica dell'ordinanza coercitiva: tra le scritture di comparazione e quelle riportate nei fogli della cartella abbandonata da uno dei rapinatori nell'ufficio del P.R.A. è stata riscontrata piena compatibilità stilistica, genografica, strutturale e d'interpretazione gestuale, nonché inequivoca corrispondenza di tono e contenuto.
Non esiste, d'altra parte, alcuna norma di diritto positivo che pretenda (neppure nei procedimenti per delitti di falsità in atti: articolo 75 disp. att. Cpp), per la validità della perizia grafica, il rilascio da parte dell'imputato di una scrittura di comparazione alla presenza del perito.
Quanto all'eccepita inutilizzabilità della medesima consulenza grafica in conseguenza della denunziata iscrizione tardiva del nel registro degli indagati, eseguita solo dopo il deposito della relazione del consulente, deve ribadirsi il principio giurisprudenziale ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale l'omessa annotazione della notitia criminis sul registro previsto dall'articolo 335 Cpp, con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'articolo 407 Cpp, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. Presupponendo l'obbligo d'iscrizione che a carico di una persone emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, ne consegue che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è comunque sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 27 marzo 1999, , rv. 214866, Sez. I 11 marzo 1999, , rv. 213827, Sez. V, 26 maggio 1998, , rv. 211968; Sez. I, 27 marzo 1998, ; rv. 210545, e numerose altre conformi).
3.3. - Il ricorrente si duole inoltre dell'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia. giudiziaria quale persona informata sui fatti e, quindi, senza le garanzie difensive: le dichiarazioni rese dal come persona informata dei fatti agli agenti di polizia il giorno successivo alla rapina - di non possedere un cellulare e di essere rimasto nella città di Salerno nelle ore immediatamente successive alla rapina incontrandosi con un congiunto -, siccome smentite dai successivi controlli investigativi, erano state invero valutate dal giudice di merito come prova a carico sotto il profilo dell'alibi falso.
Il motivo di ricorso si fonda su una duplice considerazione: una di fatto. affermandosi che in realtà, nel momento in cui il Tammaro era stato sentito, già esistevano indizi a suo carico, il che evoca il disposto del comma 2 dell'articolo 63 Cpp; l'altra di diritto, assumendosi sia pure genericamente che, una volta acquisita da parte di tale soggetto la qualità di indagato (e poi di imputato) non potevano essere utilizzate a suo carico le dichiarazioni dal medesimo rese, sia pure in un precedente e separato atto di indagine quale persona informata sui fatti, e ciò in ossequio alla previsione dell'ultimo periodo di cui al comma 1 della, medesima norma che così recita: "Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese".
La quaestio facti, non può essere esaminata in questa sede di legittimità, risolvendosi essa nella verifica circa la congruità della motivazione resa sul punto dal giudice di merito, il quale ha puntualmente argomentato sulla circostanza che alcun dato investigativo collegava ancora la persona del ai rapinatori quando fu sentito il giorno successivo alla rapina, siccome identificato dagli impiegati come l'utente che era uscito per ultimo dall'ufficio del P.R.A, poco prima dell'arrivo dei rapinatori; mentre, solo successivamente, a seguito dello sviluppo delle indagini mediante il controllo dei tabulati telefonici e la comparazione grafica, erano sorti concreti indizi a suo carico,
Quanto al secondo profilo, rileva il Collegio che, nel caso in esame, non viene in realtà in discussione il problema interpretativo se l'inutilizzabilità, contro la persona che le ha rese, delle "precedenti dichiarazioni" autoindizianti presupponga che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale - in senso sostanziale che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito, a prescindere da eventuali sviluppi investigativi che modifichino, in una fase successiva o in un diverso grado di giudizio, la situazione di tale soggetto, il quale (ad esempio, in conseguenza della diversa qualificazione del fatto) da originario testimone diventi imputato.
Modificazione questa che, secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione, non
potrebbe inficiare gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento procedimentale in base al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del tempus regit actom (Cass., Sez. VI, 19 novembre 1997, , rv, 210083; Sez. VI, 1 luglio 1997, , rv.209747; Sez. VI, 6 novembre 1996, , rv. 207505).
Vero è, invece, che non era consentito al giudice di merito di inferire dalle dichiarazioni rese dal alla Polizia il giorno successivo alla rapina in qualità di persona informata dei fatti - non di indagato - "un ulteriore elemento indiziante" a suo carico in termini di alibi "falso", per l'ontologica contraddizione esistente tra le due figure giuridiche della testimonianza e dell'alibi.
La prova d'alibi è, per definizione, la classica prova contraria o negativa, di tipo indiretto, la
quale, al fine d'inficiare la fondatezza dell'ipotesi ricostruttiva dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato prospettata dall'accusa in ordine al fatto descritto nell'imputazione, mira a confermare un'asserzione che nega il fatto principale, dimostrando autonomamente l'esistenza di un fatto diverso, che per il principio logico di alternatività si palesi incompatibile col primo.
L'addebito di falsità dell'alibi, considerato nella suo intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta, presuppone dunque concettualmente che un soggetto, al quale sia contestato un fatto criminoso, si difenda dall'accusa e che la prova contraria da lui offerta mediante le dichiarazioni difensive, sottoposta a verifica, risulti falsa.
E, poiché nel caso in esame nessun dato investigativo collegava ancora la persona del ai rapinatori quando fu sentito dalla polizia il giorno successivo alla rapina, si che egli in quel momento rivestiva la posizione processuale, in senso sostanziale, di persona informata dei fatti, in quelle originarie dichiarazioni non poteva legittimamente configurarsi da parte dei giudice di merito la prova d'alibi "falso", cioè quello rivelatosi mendace e sintomatico - a differenza di quello "fallito" - del tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità, da utilizzare, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, come ulteriore elemento indiziante sfavorevole a carico del dichiarante, divenuto in seguito agli sviluppi investigativi imputato.
Mette conto peraltro di osservare, all'esito del controllo sul menzionato atto probatorio, che, pur essendo stato concretamente utilizzato sotto il profilo del non corretto addebito all'imputato di avere esibito un alibi falso, esso risulta affatto innocuo e subvalente ai fini della deliberazione, altri e ben più pregnanti essendo stati gli elementi di prova, obiettivamente rilevanti ed essenziali, per la formazione del convincimento e per le conseguenti scelto decisionali dei giudice di merito.
Queste Sezioni Unite hanno infatti affermato il principio per il quale la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nega struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazione nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 1998, ).
Il che non è certamente avvenuto, nel caso in esame, nel quale il ragionamento giudiziale sulla valutazione analitica e complessiva di gravità, precisione e concordanza degli indizi di reità -specificatamente identificati nella premessa in fatto - risulta ancorato ad un solido quadro probatorio e resiste comunque all'elisione dei dato viziato.
4. - Esclusa quindi ogni rilevanza della pretesa inutilizzabilità o nudità degli atti di indagine posti dal giudice di merito a fondamento della decisione di condanna all'esito del giudizio abbreviato, restano da esaminare le censure di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione complessiva delle prove di responsabilità.
La corte distrettuale ha peraltro efficacemente evidenziato, con completezza e puntualità di riferimenti, gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la consapevole partecipazione del alla vicenda criminosa de qua, di talché le deduzioni del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano prive di pregio alcuno.
Ed invero, il ricorrente, pur denunziando formalmente la violazione dell'articolo 192 comma 2 Cpp, non svolge una critica logico - deduttiva della valutazione dei molteplici e convergenti indizi, che sarebbe stata compiuta con palese inosservanza di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma piuttosto offre una propria diversa verità processuale, la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio.
Esula infatti dai poteri di questa Corte la rilettura, della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità dei discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (Cass., Sez, Un., 24 dicembre 1999, Spina; Sez. Un., 30.4.1997, ).
Quanto infine alle doglianze riguardanti l'adeguatezza della pena e il negativo apprezzamento di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, appare assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito circa i connotati di allarmante gravità della rapina - accuratamente preparata e commessa con armi, nel centro cittadino. in luogo frequentato da più persone -, che rendevano l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
Di talché le invero generiche censure del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano manifestamente infondate.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M
La Corte suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio il 21 giugno 2000.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 giugno 2000

giovedì 24 settembre 2009

Dibattimento, prova penale, perizia, presupposti per l’ammissibilità

Dibattimento, prova penale, perizia, presupposti per l’ammissibilità
Tribunale Genova, ordinanza 07.07.2008
http://www.altalex.com/index.php?idu=108063&cmd5=90ccb63eedaa8e8f0566596a94157526&idnot=47188

Nel processo penale in cui è stata resa la superiore ordinanza, sono stati imputati, a vario titolo, il direttore strutturale dei lavori, il direttore di cantiere, il progettista strutturale dell’opera, il collaudatore in corso d’opera, per una serie di gravi reati (omicidio colposo, lesioni colpose crollo di costruzioni) conseguenti al crollo, avvenuto nel 2003, di un noto edificio genovese realizzato per un evento previsto per l’anno successivo.
Nel collasso in questione ha perso la vita un operaio, e altri sono rimasti feriti.
Il dibattimento è stato caratterizzato da una forte contrapposizione dialettica fra i vari giudicabili e i loro consulenti, giunta sino alla richiesta di espletare una perizia, la cui necessità non è stata ritenuta dal decidente per le ragioni su esposte.
L’istituto della perizia secondo il pre-vigente codice di rito
Giova quivi muovere da una premessa di carattere generale. Ogni considerazione di natura tecnica afferisce al codice di rito del 1930, sicché, di seguito, non si preciserà che la narrativa riguarda il precedente sistema,dovendo tale aspetto, d’ora in avanti, ritenersi implicito.
L’istituto della perizia è stato inserito, dal legislatore, nel CAPO III (Dei periti e dei consulenti tecnici) del LIBRO SECONDO che il codice di procedura penale ha intitolato: DELL’ISTRUZIONE.
La prima norma da esaminare è rappresentata dall’art. 314 del c.p.p., dedicata alla facoltà del giudice di procedere a perizia.
Estrema è la chiarezza della disposizione che fornisce, al preposto alla statuizione, questo strumento nel caso in cui si debba svolgere un’indagine per la quale necessitino particolari cognizioni di determinate scienze o arti. In guisa, le palesi esclusioni normative inflettono i temi dell’abitualità, della professionalità nel reato, della tendenza a delinquere, del carattere e della personalità dell’imputato, nonché delle qualità psichiche svincolate da patologie.
La perizia è disposta d’ufficio ma può, in alternativa, essere richiesta, all’istruttore, dalle parti interessate.
Il sistema faculta il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, ad incaricare uno o più periti di compiere una nuova indagine, sia pur vincolata agli stessi quesiti sottoposti ai precedenti esperti.
Interessante è osservare l’evoluzione della giurisprudenza all’uopo.
Per la suprema Corte di cassazione, è vietato sostituire l’indagine tecnica con altro mezzo quando vi siano i presupposti per disporre la perizia (sez. VI, 12.10.1979, Perciabosco) alla cui ammissione il giudice è obbligato per la decisione nel caso debba procedere ad indagini espletabili solo avvalendosi di cognizioni di scienze ed arti (sez. V, 25.02.1977, Marzollo), pur potendo escludere, insindacabilmente in punto legittimità, il mezzo istruttorio mediante adeguata e logica motivazione (sez. I, 27.11.1978, Manco).
In alternativa alla perizia si pone la valutazione del peritus peritorum che attinga alle proprie conoscenze per giudicare e per coerentemente motivare (sez. IV, 25.10.1971, Furnari), così come nel caso di attività collegiale dalla quale sortisca un contrasto fra essenziali circostanze individuate dagli esperti (Cass. 10.07.1948, Grande).
Gli articoli 315 e 315-bis regolamentano il profilo dell’incapacità dei periti e quello della loro incompatibilità e ricusabilità. Le disposizioni in argomento non abbisognano di alcun corredo interpretativo, dedotta la loro estrema chiarezza.
La rubrica dell’art. 320 del c.p.p. attiene al compimento della perizia del giudice e non riguarda altri aspetti (ad esempio, quelli della polizia giudiziaria);il successivo art. 323 prevede la facoltà delle parti private di nominare consulenti tecnici che, nell’alveo vincolante della CTU, possono presentare od inoltrare osservazioni o riserve al giudice, sino a domandare di esaminare la persona o la cosa oggetto della perizia (ibidem art. 324 del codice di rito).
Il complesso tema della prova,già in costanza del pre-vigente sistema, verte sul confronto di due aspetti che, talvolta, possono assumere, soltanto apparentemente, la prevalenza dell‘uno sull‘altro: il libero convincimento del giudice e la perizia.
Ogni strumento per accertare il fatto,se non vietato dalla legge,assurge a (valido) presupposto per un giudizio legittimo; talché, l’elencazione, pre-costituita,dei mezzi di prova è puramente indicativa, rispetto alla centralità del libero convincimento del giudice che si rintraccia nella motivazione della decisione; almeno allorquando essa non sia la sintesi di postulati di natura esclusivamente assertiva.
La libertà - nella fase valutativa-decisionale - può anche segnare il superamento del contenuto della prova legale, purché costituisca l’apprezzamento delle effettive risultanze processuali.
Sicché, una perizia disattesa può anche appalesarsi come un coerente antecedente logico, il segnale di una statuizione che, con coerenza, ne svilisca la portata ed il valore.
La metamorfosi cognitiva che si risolve nell’elisione di un principio che, geneticamente, appartiene all’hortus clausus della scelta.
Il rischio. L’abuso del diritto. Cenni
Quanto alla decisione del tribunale di Genova in commento, è pacifico come la richiesta di espletare una perizia a dibattimento in corso (e quasi in esaurimento),al di là dell’imprescindibile diritto delle parti,possa rappresentare, in concreto, anche se in via mediata, un’iniziativa che favorisce il maturare della prescrizione del reato;soprattutto in caso di evento risalente nel tempo.
Pertanto, sul più generale tema della ragionevole durata del processo (indipendentemente dalle cause che generano il suo protrarsi), si impone una riflessione globale,anche in ossequio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e, in particolar modo, alla circolare del C.S.M. del 6.7.2000.
L'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, entrata in vigore, nel nostro ordinamento, soltanto nel 1955, sancisce «il diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta».
La proposizione, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati dai sistemi europei tanto di civil law che di common law, ha trovato un ulteriore riconoscimento nell'art. 111 Cost., nel quale, tra l'altro, si è ritenuto di ribadire che «La legge assicura la ragionevole durata del processo in condizioni di parità tra leparti e di imparzialità e terzietà del giudice».
E' stato condivisibilmente sostenuto come - in ordine alla durata del processo - sia innegabile che essa (durata), vista in negativo, costituisca – a posteriori - tanto un pregiudizio ingiusto per la parte vittoriosa, quanto - nel corso del processo - un inevitabile, riprovevole pedaggio che la parte privata deve ingiustamente scontare in conseguenza di iniziative processuali delle parti di natura dilatoria, pretestuosa e strumentale.
Perciò, ponendosi il problema della qualità effettivamente democratica dei rapporti tra cittadini e Stato e avuto riguardo, non secondariamente, alla tempestività della risposta istituzionale alla richiesta di giustizia,sinonimo di unica e concreta garanzia di effettività dei diritti, la giurisprudenza della Corte europea ha, in questi decenni, sempre più efficacemente elaborato i criteri fondamentali in materia di ragionevole durata del processo, affermando che la realizzazione dell’equo processo costituisce un vero e proprio obbligo di risultato per il singolo Stato, e che - ai fini della cd. valutazione globale per l’accertamento di un'infrazione all'art. 6 della Convenzione - deve aversi riguardo alla complessità del giudizio, al comportamento delle parti, al comportamento del giudice e degli organi di cancelleria, parametri mediante i quali valutare il lasso temporale complessivo intercorso tra la data di inizio della vertenza e la sua naturale conclusione.
Pur senza finalità esaustive, quanto al comportamento del giudice, sono state approfondite le dinamiche attinenti alle udienze di mero rinvio, ai rinvii su istanza delle parti ed alla durata delle attività peritali, significativamente affermandosi, rispetto a tali dati, addirittura l'irrilevanza della disorganizzazione dell’ufficio giudiziario, indipendentemente dalle sue cause.
Segnatamente, si è dedotto come, quanto alle udienze di mero rinvio, il principio dispositivo nell'ordinamento processuale italiano investa l'an ma non anche il quomodo, disponendo il giudice dei poteri di conduzione espressamente riconosciutigli dal codice di rito.
Analogamente, quanto all'espletamento della ctu,si è riaffermata la responsabilità dello Stato in caso di mancata tempestiva sostituzione del perito che ritardi nel deposito della relazione, anche in tal caso dovendosi imputare il conseguente ritardo - non sanzionato - all'organo giurisdizionale.
I richiami alla effettività dei diritti di giustizia, già presenti sin dal 1980 nel massimario,sono sempre più attuali nelle decisioni di condanna dell'Italia, tanto da assumere, dal 1985 in poi, una frequenza statistica inquietante per sistematicità e puntualità: lo Stato italiano è divenuto il principale accusato dalla Corte, tanto da rilevarsi, negli ambienti delle istituzioni europee, come il crescente numero di ricorsi provenienti dalla patria del diritto destasse fondate preoccupazioni per l’effetto paralizzante che tale carico di lavoro sortisce sui lavori della suddetta Corte, la quale è chiamata a pronunciarsi, in maniera quasi esclusiva, su mere questioni di calcolo connesso alla lunghezza dei processi.
Un unico dato per tutti: nella nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa si legge come, dall'inizio del 2000, sino al 15 febbraio dello stesso anno, siano stati depositati 741 (settecentoquarantuno) ricorsi contro l'Italia e come, nel medesimo periodo, il comitato dei ministri e la Corte europea abbiano rispettivamente pronunciato 110 (centodieci) decisioni e 74 (settantaquattro) sentenze con un onere complessivo pari a 4,8 miliardi.
Situazione critica, tanto più grave alla luce dei recenti orientamenti del Giudice europeo, che, con un salto di qualità in funzione marcatamente punitiva, ha evidenziato il carattere patologico assunto, nel nostro Paese, dalle violazioni sulla durata del processo, rilevando la Corte l'insorgere di una pratica sistematica ed ontologicamente incompatibile con la Convenzione.
La svolta giurisprudenziale è destinata ad incidere concretamente sulle future decisioni europee, sia in ordine alle regole dell'onere della prova per l'accertamento della violazione nel caso singolo, sia in merito all'applicazione delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi per esaurimento dei rimedi interni.
È necessario, infatti, rilevare come, in Italia, l'esistenza di una pratica in contrasto con la Convenzione - per irragionevole durata dei processi - implichi una vera e propria presunzione di colpevolezza dello Stato italiano ogniqualvolta venga sollevata una siffatta questione, con l’aggravamento della posizione del convenuto, chiamato a dimostrare come, nel caso di specie, non si sia verificata nessuna violazione; vieppiù, dovendosi considerare come, attraverso tale formula, si sia apprezzata una forte ed evidente semplificazione del profilo motivazionale delle sentenze di condanna dell’Italia, con grave compromissione del diritto di difesa interno,soccombente (con inimmaginabili conseguenze pecuniarie) dinanzi alla Grande Camera.
La nuova formulazione della norma: verso una discrezionalità vincolata
Il comma 1 dell’art. 220 c.p.p., rubricato «oggetto della perizia», dispone che «la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche».
Va premesso che il transito dalla disposizione del codice abrogato a quella attualmente vigente si è sviluppato con l’intervento della L. 18 giugno 1955, n. 517, la quale ha modificato profondamente il testo originario dell’art. 314 c.p.p., pur lasciandone inalterata la rubrica - «facoltà del giudice di procedere a perizia» -. Il mutamento si è sostanziato nel sostituire, alla facoltà di disporre il mezzo istruttorio, l’obbligo di disposizione in presenza di certi, determinati presupposti. Il giudice, infatti, già dal 1955, «dispone la perizia con ordinanza».
Il legislatore delegato con l. 16 febbraio 1987, n. 81, all’emanazione del nuovo codice di procedura penale si è mosso sulla linea della discrezionalità vincolata del giudice nell’ammissione della perizia.
Sulla scorta della fondamentale prescrizione del comma 1 dell’art. 12 delle preleggi, secondo cui «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», si rileva come già il dato testuale stimoli una prima riflessione, di carattere strettamente linguistico.
Alla necessità di particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il nuovo dettato sostituisce lo svolgimento di indagini o l’acquisizione di valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. L’aggettivazione è più ampia, comprendendo le specifiche competenze tecniche, mentre individua con miglior precisione la fruibilità delle perizie artistiche, introdotte nel nostro sistema normativo con L. 20.11.1971, n. 1062, «Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte». Nell'ambito di tale ultimo genere di indagini, necessariamente implicanti giudizi di tipo estetico, si dà ingresso a valutazioni legate a parametri socio-culturali in continua evoluzione.
Ma la modifica importante sta nel servirsi dell’espressione «è ammessa quando occorre», per delimitare il campo dell’attività dispositiva della perizia da parte del Giudice di merito. Da un lato, è chiaro come, «quando occorre», la perizia non può non essere ammessa. Dall'altro, si registra evidente il passaggio dal piano delle necessità a quello delle utilità, e, quindi, dell’opportunità.
L'opzione legislativa, quindi, in continuità con quella del 1955, propende per la discrezionalità vincolata del giudice nella scelta del mezzo di prova de quo. Di tale discrezionalità, peraltro, vanno adeguatamente precisati i limiti e le caratteristiche.
Per affrontare tale riflessione non si può prescindere dalla considerazione del contesto giuridico-culturale nel quale la norma s’innesta, contesto che prende il nome di rito cd. adversary, come processo di parti che mira a coniugare garantismo e speditezza dell’accertamento.
In questo quadro, della compresenza e del necessario equilibrio fra tutela e stimolo del contraddittorio e riconoscimento del ruolo attivo delle parti, da un lato, e necessità di fruire di un processo di durata ragionevolmente breve, dall’altro, va intesa l’interpretazione della discrezionalità del giudice nell’ammettere la perizia d’ufficio.
Due aspetti, dei molti caratterizzanti il rito accusatorio, sembrano più rilevanti in questa sede.
Il primo riguarda l'eccezionale importanza dell'elemento probatorio, fondamento principe della decisione e, quando il fatto probando sia connesso a verità tecnico-scientifiche, tanto più incisivo sul libero convincimento del giudice.
Il secondo concerne la pluralità degli strumenti a disposizione nel processo per acquisire il contributo tecnico-scientifico, con un deciso potenziamento del ruolo delle parti e, con esse, dei loro consulenti.
Sotto quest'ultimo profilo, alla figura del giudice peritus peritorum delineata dal codice Rocco si contrappone l'imponenza del ruolo partecipativo delle parti, e la tendenza alla valorizzazione della collaborazione paritaria. Rileva, in proposito, il disposto del comma 2 dell'art. 226 c.p.p., secondo il quale il giudice, prima di formulare i quesiti da sottoporre agli esperti, è tenuto a sentire il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti. Con il che è evidente che l'istituto in parola nasce e vive, almeno potenzialmente, nella collaborazione e partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo.
I criteri guida della discrezionalità vincolata
L’ordinanza in commento si misura con i due principi/criteri guida che s’impongono all’attenzione del giudice nella decisione se avvalersi o meno di propri - in quanto da esso nominati - esperti per verificare un determinato tema di prova.
Il primo di essi consiste nella necessità di colmare la lacuna conoscitivo-informativa, e di adoperarsi al massimo per ottenere ogni elemento utile al fine di giungere a una decisione completa e motivata sulla base di criteri più vicini possibile alla certezza, in settori nei quali il progresso scientifico, tecnico o artistico consente di avvalersi di strumenti cognitivi specifici.
Il secondo è principio di rango costituzionale, che impone di negare ingresso nel processo a tutte le attività non necessarie, a tutela della ragionevole durata del giudizio.
Il decidente genovese affronta il problema dell'ammissibilità della perizia verificando quanta parte dell'attività processuale sia stata dedicata a fornire materiale conoscitivo sui quesiti da risolvere e se, nell'acquisizione di tali elementi, sia stato lasciato il giusto spazio al contraddittorio fra le parti. Infine, se i dati acquisiti agli atti lascino ancora non definiti problemi tecnico-scientifici sottesi al quesito formulato. Nel caso negativo, osserva il giudice, occorre speditamente negare accesso alla perizia e proseguire il processo, in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Il preposto, nel caso di specie, ha disatteso la richiesta di disporre perizia «accertato che dell'evento passato si possiede ogni dato conoscitivo che legittimamente appartiene a questo processo e che essi - i dati conoscitivi - esauriscono quanto è necessario per decidere».
Il Tribunale, pertanto, ha considerato se i dati conoscitivi a sua disposizione fino a quel momento fossero stati idonei a fornire una soluzione ai problemi tecnico-scientifici sottopostigli. Si tratta, in sostanza, di una verifica ex-ante di "decidibilità".
I suddetti dati conoscitivi possono trovare fonte nell’ambito del cd. "notorio", ma soprattutto proverranno dall’attività espletata dai consulenti delle parti, e offerta al giudice sotto la forma di relazioni, documenti, modelli, rappresentazioni, nonché dall’audizione dei consulenti stessi che si sottoposti ad esame ed a contro-esame.
Tale ultima attività, di chiarificazione, discussione, ragionamento e dibattito sulle prospettazioni tecnico-scientifiche avanzate dalle parti, consente al decidente (e alle parti stesse) di fruire di una versione del materiale tecnico fondante la decisione già sottoposta alla lente del contraddittorio.
Se, verificata l’esaustività del materiale conoscitivo, il giudice ritiene possibile dare soluzione al quesito, il secondo principio summenzionato interviene a imporre la non disposizione della perizia ed il rapido proseguire nelle fasi processuali.
Sembra, pertanto, che le parti siano investite di un ruolo fondamentale nella decisione sull’ammissibilità di un mezzo istruttorio che,nella giurisprudenza costante, è «sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito».
Quanto più i contraddittori si attiveranno per fornire al decidente materiale conoscitivo esaustivo, adeguato, e chiaramente comprensibile, tanto più egli sarà costretto a negare ingresso alla perizia d’ufficio, e a decidere sulla base di quanto da esse stesse prospettato.
Conclusioni
Da quanto sopra accennato, sembra potersi concludere che il giudice, nel decidere, vincolatamene, se ammettere o meno la perizia, è soggetto a due imperativi fondamentali: il primo gli impone l'ammissione, quando i dati acquisiti al processo non consentano la soluzione di tutti i quesiti probatori; il secondo muove in senso opposto, per negare la perizia e proseguire oltre, al fine di evitare che la durata degli accertamenti e, con essa, del processo, divenga irragionevole.
I due anzidetti postulati, peraltro, non sembrano dotati della stesa forza vincolante.
Mentre a presidio della ragionevole durata del processo la CGE ha sanzionato lo Stato italiano in innumerevoli occasioni - si veda, in punto, il par. 3 - il dettato codicistico, che prescrive la disposizione della perizia, continua a non essere corredato da alcuna sanzione.
Se, peraltro, kelsenianamente, l'imperatività di una norma non consiste nel suo prescrivere un comportamento, ma nella sua coattività, ovvero nel fatto che,alla mancata osservanza di quanto prescritto,deve seguire una sanzione (fondamento logico della normatività), le due spinte non sembrano operare ad armi pari. Tanto più che l'espressione «quando occorre», come già ricordato, pertinente alla sfera dell'opportunità, lascia uno spazio di valutazione piuttosto ampio, a fortiori quando il giudice si trovi a dover verificare se gli strumenti conoscitivi acquisiti gli consentano di decidere.
Tali valutazioni, riferite alla sola sfera del decidente, sembrano ben difficilmente sindacabili. Va altresì tenuto presente, in punto, che l'orientamento costante in giurisprudenza, confermato anche di recente, ha chiarito come «la perizia, per il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, 1º comma, lett. d), c.p.p., in quanto giudizio di fatto che,se sorretto da adeguata motivazione è,insindacabile in cassazione» (Cass., sez. IV, 22 gennaio 2007, in Foro It., Rep. 2007, voce Cassazione penale, n. 33).
Così, anche Cass., sez. VI, 7 luglio 2003, in Foro it., Rep. 2004, voce Perizia penale, n. 2, sulla stessa linea ha statuito che «la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche; ne consegue che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, il convincimento del giudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l’accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare».
(Altalex, 10 settembre 2009. Nota di Giuseppe Maria Gallo e Francesca Bartolini, già pubblicata su Archivio della Nuova Procedura Penale n° 3/2009 (maggio-giugno).
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BIBLIOGRAFIA NOTEVOLE
Amodio E. - Perizia e consulenza tecnica nel quadro probatorio del nuovo processo penale, in Cass. Pen., 1989, pp. 170 ss.
Bielli D. - Periti e consulenti nel nuovo processo penale, in Giust. Pen., 1991, pp. 66 ss.
Calcagni C. - Ruolo del consulente tecnico nel nuovo processo penale, in Giust. Pen., 1992, pp. 558 ss.
Carini C. - Accertamenti tecnici, in Il diritto-Enc. Giur., Milano, 2007, vol. I, p. 18.
Conte M., Loforti R. - Gli accertamenti tecnici nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2006.
Conti C. - Perizia e consulenza tecnica, in Il diritto-Enc. Giur., Milano, 2007, vol. XI, p. 123.
De Cataldo Neuburger L. (a cura di) - La prova scientifica nel processo penale, Padova, 2007.
Gianfrotta F. - Oggetto della perizia, sub art. 220, in Comm. al nuovo c.p.p., coordinato da Chiavario M., Torino, 1990.
Scalfati A. – voce Perizia, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1997, vol. XXIII. dibattimento prova penale perizia Giuseppe Maria Gallo Francesca Bartolini
Tribunale di Genova
Ordinanza 7 luglio 2008
(Est. Mazza)
ORDINANZA
Il Giudice …
Quanto alla richiesta di procedersi a perizia sulla “causa del crollo” avanzata dalle difese di X e A, indifferente la difesa di B, contrarie le altre parti tutte
Osserva
la formulazione del comma primo dell’art. 220 codice procedura penale “la perizia è ammessa quando occorre” richiama l’attenzione sulla discrezionalità vincolata del giudice all’esito dell’accertamento presupposto … la perizia deve essere disposta una volta che il giudice abbia verificato la sussistenza del presupposto di ammissibilità dell’incombente … costituito dall’esistenza di un determinato tema di prova per la cui adeguata verifica occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche scientifiche o artistiche … nella gnoseologia accusatoria il perito è organo utile alle parti prima ancora che al giudice in quanto apporta le premesse indispensabili al contraddittorio, e contribuisce a razionalizzare il convincimento del giudice, evitando che questi si giovi di elementi completamente ignoti alle parti o faccia riferimento ad incerte ed evanescenti regole di esperienza …
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’art. 220 comma primo non sancisce un obbligo assoluto ed incondizionato del giudice di avvalersi dell’ausilio di persone esperte nei vari rami della tecnica, della scienza o dell’arte …
Nel caso siano stati esaminati consulenti tecnici di parte è lecito desumere dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti elementi di prova e di giudizio ed è il ragionevole convincimento espresso dal giudice che afferma l’esistenza o l’inesistenza di elementi tali da escludere la situazione che l’accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare …
Ancora una volta … è evidente che la questione per il giudice, al fine di stabilire se disporre o meno perizia, è constatare se i dati conoscitivi offerti dalle consulenze di parte siano tali da consentire la soluzione dei problemi tecnico scientifici sottesi al quesito formulato. Nel caso affermativo (se consentono la soluzione) v’è obbligo di non disporre perizia ed in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, se conclusi gli incombenti istruttori, dichiarare chiuso il dibattimento e senza indugio passare alle conclusioni. Nel caso negativo (se non consentono la soluzione) v’è obbligo di disporre con sollecitudine perizia. Invero è la lettera della legge che ha sostituito il modale “può disporre” del codice del 1930 con l’assertivo “è ammessa” a fondare la correlazione tra i due obblighi, di disporre o di non disporre,in esito all’accertamento della sufficienza dei dati conoscitivi acquisiti. Delle ventidue udienze del processo, sette (più in parte una ottava) sono state esclusivamente dedicate ad approfondire in ogni sua sfaccettatura tecnica,in pieno e vivo contraddittorio, il tema per cui si chiede perizia: le cause del crollo,altre dodici alla ricostruzione dei fatti, tre alle questioni preliminari. In altri termini tutte le parti hanno avuto modo direttamente e con l’ausilio dei loro consulenti tecnici … di fornire dati conoscitivi e proporre la interpretazione di questi e dei fatti depositando altresì documentazione e scritti valutativi che si sono raccolti in diversi faldoni; i consulenti di ogni parte a loro volta sono stati sottoposti a controesame ed il contraddittorio è stato ricco, prolungato ed esauriente. Gli imputati che hanno ritenuto di sottoporsi ad esame sono stati invitati a procedere ed hanno proceduto … ad esporre liberamente anche questioni tecniche come consulenti di loro stessi. Accertata così la quantità e la qualità dei contributi frutto del contraddittorio, la loro comprensibilità giacché le parti si sono studiate di rendere le loro tesi utili al giudice presentandole anche con mezzi multimediali, modelli plastici, esperimenti in aula di fisica … si deve solo ancora esaminare se effettivamente tanta copia e tanta scienza è funzionale alla soluzione del quesito, ovvero per quanto oggi appare vi siano aporie irresolubili per la soluzione delle quali occorra un salto scientifico tecnico. Non pare che allo stato emergano aporie irresolubili, dell’evento passato si possiede ogni dato conoscitivo che legittimamente appartiene a questo processo ed essi esauriscono quanto è necessario per decidere; di esso evento si danno essenzialmente due diverse cause ed esse sono ampiamente spiegate ed illustrate …
Per tali motivi,
non accoglie la richiesta e dispone procedersi oltre…
quanto alla richiesta di procedersi a perizia sulle differenze fra (testuale) “il progetto genovese ed il progetto spagnolo” avanzata dalla difesa dell’imputato Y, richiamata la parte illustrativa del sopra esteso provvedimento di non accoglimento della richiesta di perizia sulle cause del crollo, considerato che in atti vi sono sufficienti elementi che consentono di pervenire, ove utile alla decisione,alla individuazione degli specifici apporti di ogni figura tecnica coinvolta nel fatto e/o nel processo, e dunque anche dell’imputato Y, non accoglie la richiesta e dispone procedersi oltre.

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