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ALTALEX NEWS


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mercoledì 4 luglio 2012

UE: legittimo vendere software usato

UE: legittimo vendere software usato

 
UE: legittimo vendere software usato
La Corte di Giustizia Europea è recentemente intervenuta per fare chiarezza sulle normative che regolano il principio di esaurimento del diritto d'autore, leggi che di fatto consentirebbero a chi ha acquistato software proprietario di rivenderlo come un qualsaisi oggetto di seconda mano.
Software usato
Nello specifico, la Corte si sarebbe espressa in merito ad una diatriba legale che vedeva coinvolti il colosso dei database Oracle e usedSoft, quest'ultimo è un gruppo operante in Germania che ha come suo core business la vendita on line di applicazioni usate.
Secondo il pronunciamento del giudice, vendere software di seconda mano sarebbe assolutamente lecito, il venditore dovrà però rispettare i termini di licenza e commercializzare dell'applicazione tenendo conto del numero massimo di utilizzatori previsti per copia.
Non sarà naturalmente possibile rivendere le copie effettuate per uso privato, inoltre, il produttore non potrà intervenire se non per questioni inerenti violazioni di licenza riconoscendo, nel contempo, l'esaurimento del proprio diritto d'autore all'atto della vendita.

mercoledì 16 marzo 2011

Cassazione penale 3674/2011

Cassazione penale 3674/2011
Il giornalista non deve fare processi: ciò spetta ai giudici!
Il giornalista non deve suggestionare il lettore in chiave colpevolista.A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività.13.2.2011
Cassazione, sez. V Penale, 27.10.2010 – 1.2.2011, n. 3674
Svolgimento del processo
Con sentenza 21.9.09, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza S.5.06 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.T.C. per morte dell'imputato, ha confermato, nei confronti di G.H.P., la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di diffamazione in danno di B.S.. Il difensore del G. H. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:1. violazione di legge in riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, per mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca. La corte di appello ha riconosciuto la fondatezza della tesi difensiva, secondo cui sulla corrispondenza tra quanto narrato (le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il finanziere Ra.) e quanto accaduto non incide la circostanza che tali dichiarazioni fossero contenute in un processo verbale segretato. Ha ugualmente riconosciuto che il controllo sulla veridicità della notizia non deve estendersi alla veridicità di quanto riferito dal collaboratore di giustizia, ma solo alla corrispondenza tra il suo contenuto e il testo dell'articolo. Da queste premesse non ha tratto la logica conclusione sulla evidenza della prova che il fatto contestato non costituisce reato, per esercizio della scriminante del diritto di cronaca. Ha invece rilevato che nell'articolo erano contenute considerazioni tratte da altre dichiarazioni di altri soggetti, coinvolti nell'inchiesta, sui presunti finanziamenti della mafia al gruppo Fininvest. Tali ulteriori considerazioni apparirebbero dirette ad avvalorare la credibilità del dichiarante, realizzando la funzione di riscontro,che deve essere rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Secondo il ricorrente, questo ragionamento è auto-contraddittorio: il diritto di cronaca si esercita anche informando i lettori che, nell'ambito della medesima inchiesta, vi sono altre dichiarazioni che sono da mettere in relazione con la prima già riportata. Posto che queste altre dichiarazioni sono state fedelmente riportate, la prova della verità dei fatti deve considerarsi evidente,di qui l'evidenza della causa di giustificazione, così come prescrive l'art. 129 c.p.p., comma 2. 2. vizio di motivazione : la corte non ha spiegato le ragioni per cui riportare fedelmente le dichiarazioni di Ra. costituisce esercizio del diritto di cronaca e,invece, riportare fedelmente altre dichiarazioni o l'aver riferito il contenuto di altri documenti (dettagliatamente elencati e depositati nel presente procedimento) esclude la configurabilità della scriminante, quanto meno sotto il profilo della "prova evidente".L'illogicità della motivazione emerge anche dalla mancanza di giudizio sui singoli passaggi dell'articolo e dalla mancanza di indicazione di alcuno dei profili diffamatori delle sue affermazioni.Motivi della decisioneIl ricorso non merita accoglimento.L'esimente invocata nel presente processo è quella rientrante nell'esercizio del diritto di informare i cittadini sull'andamento degli accertamenti giudiziali a carico di altri consociati, cioè il diritto di cronaca giudiziaria. E' interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penale e civili, conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all'illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati, in un determinato momento storico.Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata. E' diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria. In pendenza di indagini di polizia giudiziaria e di accertamenti giudiziali nei confronti di un cittadino, non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di antigiuridicità.Va comunque precisato che la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all'indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento. Rientra cioè nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. E' quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni "a futura memoria", l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione.E' quindi pienamente condivisibile la decisione della sentenza impugnata, laddove, nel caso in esame, esclude l'evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca, istituzionalmente riconosciuto a fini informativi di fatti già accaduti: il giornalista ha integrato le dichiarazioni della fonte conoscitiva con altri dati di riscontro, realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. E' quindi pienamente conforme alle risultanze processuali e a una loro razionale valutazione la conclusione della corte di merito, secondo cui il testo pubblicato non può ritenersi un'asettica riproduzione di dichiarazioni - a prescindere della loro riservatezza - del Ra., ma un articolato discorso che, comprendendo altri dati storici, tende inequivocabilmente a sostenere la verità del contenuto di queste, a fronte di indagini in corso proprio per l'accertamento di questa verità.A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività.L'assenza di verità dei fatti narrati - finanziamenti di provenienza mafiosa all'ascendente manager dell'informazione e del trattenimento televisivi- comporta l'evidente carica diffamatoria della narrazione e la totale assenza di evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

mercoledì 19 gennaio 2011

Confessioni religiose e sette sataniche: profili di tutela dell’ordine pubblico

Confessioni religiose e sette sataniche: profili di tutela dell’ordine pubblico
Articolo di Gianmichele Pavone 06.12.2005

CONFESSIONI RELIGIOSE E SETTE SATANICHE
Profili di tutela dell’ordine pubblico
di Gianmichele Pavone
1- Introduzione al problema
Riguardo al satanismo potremmo parlare per delle ore, perché è una questione analizzabile su più fronti, ma cercherò di limitare la mia analisi agli aspetti che più rilevano in questa sede.
Innanzitutto ci troviamo dinanzi ad un fenomeno che è in continua evoluzione e resta per lo più sconosciuto.
Stiamo assistendo infatti in questi anni all’incalzare di una religiosità post-moderna alimentata da un crescente disagio sociale.
Le stesse religioni storiche guardano al ritorno del magico e del miracoloso con disincanto, liquidando tale questione come superstizione popolare.
Vero è invece che occorre un approccio sistematico e razionale del fenomeno, che va analizzato in ogni suo punto.
Sono all’ordine del giorno esempi di efferata violenza come nel caso delle “Bestie di Satana” così come vi sono molteplici delitti di matrice satanica fatti passare per episodi circoscritti di follia, commettendo in alcuni casi il grave errore di sottovalutare dettagli e simbologie rilevanti a causa di una scarsa conoscenza del fenomeno.
2- Il satanismo e le varie classificazioni
Definire il satanismo e circoscriverlo non è un’impresa semplice perché tale termine ha avuto ed ha più significati a seconda dell’evoluzione storica e del contesto sociale in cui attecchisce.
Possiamo delimitare tre macro settori: un satanismo organizzato, un satanismo giovanile ed un para-satanismo.
Il primo è il satanismo della tradizione, dei c.d. “grandi vecchi”. Ad esso si possono ricondurre le chiese sataniche più grandi ed affermate, in particolare la “Chiesa di Satana”, fondata in america dal padre del satanismo moderno Anton La Vey le cui ramificazioni si estendono in tutto il mondo, anche da noi a Torino.
Tale chiesa ha partorito poi al suo interno il “Tempio di Set” di Michael Aquino (ex socio di La Vey), avente sede italiana a Napoli, la “First Satanic Church”, con a capo una figlia di La Vey (un’altra “milita” nel Tempio di Set) e La “First Church of Satan” che ha come guida Daemon Egan.
Non deve sorprenderci sapere che in Italia, soltanto a Roma hanno sede altre tre organizzazioni similari: “Setta del Laterano”, “Orgasmo Nero” e “Chiesa Nera Luciferina”.
Il secondo settore è invece quello del satanismo giovanile.
Giovanile è un’espressione impropria ma rende l’idea su questa tipologia di ritualità fai da te, i cui consumatori sono per lo più giovani, soliti all’ascolto di un certo tipo di musica (“rock satanico” o “black metal”), e veicolata grazie ad internet ed alle sue enormi potenzialità.
Potenzialità rilevanti anche per il giurista che voglia condurre un indagine ab esterno, magari non invischiandosi necessariamente in un’adesione sotto le mentite spoglie di adepto.
Dall’analisi dei newsgroups (i gruppi di discussione), dei forum e delle chat emerge un panorama complesso, fatto di soggetti liberi di attingere materiale informativo e liberi di reinterpretarlo a modo proprio, un po’ per credo un po’ per moda, solitamente privi di rigide gerarchie e organizzazioni, slegati quindi dal controllo dei “grandi vecchi”.
E’ per questo motivo che il noto sociologo Massimo Introvigne parla a tal proposito di “balordi” o “cani sciolti”, commettendo in tal modo, a mio avviso una grave leggerezza.
Il responsabile del CESNUR (Centro studi nuove religioni) infatti, ritiene che tale tipologia di satanismo sia solo frutto di una condizione di disagio giovanile che va affrontata sul piano educativo, familiare, religioso e che di conseguenza non costituisce un pericolo per la società. Invece è proprio tale disorganizzazione ed autonomia a rendere il satanismo giovanile più pericoloso ed ingestibile, diversamente da quanto accade con i movimenti satanici noti, affermati e osservabili dalle forze dell’ordine.
Per ultimo abbiamo un c.d. para-satanismo, un settore composito nel quale possiamo inserire l’insieme di ritualità stratificate nel folklore malavitoso (come lo scempio dei cadaveri dei rivali), ma anche i comportamenti di soggetti che utilizzano i gruppi satanici per dare sfogo alle proprie pulsioni orgiastiche sadomaso o feticiste, in alcuni casi legate anche all’impiego di cadaveri.
Dal punto di vista ideologico, invece, il quadro si complica, potendo parlare di:
Satanismo razionale: L’adorazione di Satana è vista come anticonformismo e ribellione.
Satanismo occultista: E’ il satanismo classico che si oppone al cristianesimo rovesciandone le simbologie (messe nere, croci capovolte…).
Luciferismo: Si ricollega alle teorie manichee o gnostiche e vede satana come uno dei due opposti del mondo, necessario quanto dio.
Satanismo acido: Le convinzioni religiose sono per lo più una copertura per l’uso di stupefacenti e per le perversioni più disparate.
3- Problematica individuazione di un modello e pericoli concreti
Il problema è capire quale sia l’approccio giuridico più soddisfacente.
Uno dei pilastri su cui si basa la democrazia, d’altronde, è dato dall’equilibrio tra tutela della libertà religiosa e tutela del cittadino; quest’ultima messa a repentaglio da una vasta gamma di reati: dall’istigazione all’omicidio alla violenza sessuale, dalla truffa alla profanazione di cimiteri.
Taluni reati possono essere commessi ai danni dell’adepto:
Truffa
Minacce
Violenza morale
Estorsione
Sequestro di persona
Sfruttamento
Lesioni
Abusi sessuali
Pedofilia
Spaccio di stupefacenti
Induzione al suicidio
Con riguardo all’istigazione al suicidio, in particolare, va messa in evidenza l’esistenza di un gruppo religioso chiamato “Chiesa dell’Eutanasia”, che loda il suicidio come esigenza per ripristinare l’equilibrio con il mondo, con la natura selvaggia, personificata in Satana, non più in grado di sopportare la crescita smisurata della popolazione.
Capeggiata da tale “Scott La Morte”, tale chiesa ordina di non procreare, professa l’aborto e la sodomia e fornisce gratuitamente pillole per interrompere la gravidanza, oltre a fornire assistenza telefonica diretta per chiunque scegliesse di morire.
Inoltre su internet è a disposizione di chiunque una guida al suicidio, che descrive dettagliatamente le più svariate tecniche per togliersi la vita.
Altri reati possono essere commessi dagli adepti stessi a danno di altri “confratelli” o di soggetti esterni alla setta:
(gli stessi su menzionati)
Reati familiari
Detenzione e spaccio di stupefacenti
Profanazione di cimiteri
Danneggiamenti
Furti comuni e furto d’informazioni
Maltrattamento di animali
Molto spesso le difficoltà maggiori si rinvengono soprattutto sul piano probatorio, essendo spesso lo stesso soggetto quantomeno consenziente o addirittura vittima e carnefice di sé stesso (come nel caso delle scarnificazioni rituali, dell’autolesionismo, del vampirismo).
4- Definizione di “religione”
Nel nostro ordinamento non abbiamo una definizione di religione e già questo è un problema.
Nella Costituzione, tra l’altro, si parla di “confessione religiosa” all’articolo 8 e di “professione di fede” all’articolo 19, ma mai di “religione” tout court.
Per la tendenza diffusa, religione è la fede in un essere perfetto e soprannaturale che voglia il bene degli uomini, ma alcune credenze non vedono l’esistenza di un essere supremo.
Un criterio orientativo è dato dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza numero 195 del 1993 indica come indici dai quali desumere la natura di confessione religiosa:
la sussistenza di un’intesa con lo Stato ex art 8 Cost
precedenti riconoscimenti pubblici
autoqualificazione come confessione religiosa nello statuto (criterio che, si badi bene, deve operare salvo prova contraria e smentite da parte delle autorità che eventualmente dovessero accertarne l’infondatezza)
comune considerazione
Ma di fondo resta che la religione serve a fornire risposte ai quesiti esistenziali dell’uomo, gestendo, quindi, le relazioni tra terreno e trascendente.
5- Approccio al problema a livello europeo
Questa ondata di misticismo post-moderno ha trovato come contraltare rapporti e dossier ufficiali altalenanti, dal repressivo al tollerante, in tutti i paesi d’Europa, raggruppabili però all’interno di due tipologie caratterizzate da modalità distinte di approccio al problema.
Una prima tipologia, rilevabile in Francia, Belgio e Austria, da voce soprattutto alle organizzazioni anti-setta più che agli specialisti, prendendo posizioni dure e generalizzando anche su argomenti delicatissimi come il concetto di manipolazione mentale.
La seconda tipologia è riscontrabile in Germania, Italia, Svizzera e soprattutto Svezia.
Emerge un atteggiamento più maturo: si prende atto della difficoltà di dare definizioni di “setta” e “religione”, si utilizza una pluralità di fonti, non lasciando quindi il monopolio alle organizzazioni anti-setta, e, cosa importantissima, si incentivano ulteriori ricerche e studi sul problema.
Stesso orientamento ha avuto anche il Consiglio D’Europa, che si è occupato dell’argomento in due Risoluzioni nel 1992 e nel 1996, suggerendo di prevedere un’informazione maggiore favorendo l’integrazione ma anche, alla luce di ulteriori fatti di sangue, di non concedere automaticamente lo status di confessione religiosa.
Con la medesima finalità informativa nel 1987 è nato in Italia il G.R.I.S. (all’epoca “Gruppo di ricerca e informazione sulle sette”, ora chiamato “Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa”), la cui attività tuttavia si svolge in sordina.
6- Situazione italiana
In Italia costituisce tutt’ora punto di riferimento ufficiale il Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’aprile 1998 che, pur inquadrabile nella tipologia più evoluta di approccio alla tematica è stato ed è tutt’ora criticato da molti.
Tale dossier è stato redatto con la paura che, approssimandosi il nuovo millennio, alcune sette particolarmente ispirate si spingessero a gesti estremi. E’ quindi facile individuarvi un messaggio di fondo allarmistico e per certi versi persecutorio nello stesso titolo “Sette Religiose”.
Nel dossier è riportato un sommario censimento dei “nuovi movimenti religiosi” e dei “nuovi movimenti magici” e, in particolare, in questa seconda categoria sono elencati otto gruppi di matrice satanica per ognuno dei quali si riportano poche righe circa voci non verificate, fonti indirette e segnalazioni anonime.
Il pericolo è in realtà per lo più ideologico e sono soprattutto le religioni storiche a fare ostracismo.
Dopo la pubblicazione di tale documento, infatti, non sono stati registrati episodi criminali rilevanti ascrivibili ai gruppi enumerati nella “lista di proscrizione”, in molti sono stati processati e poi assolti.
Una delle più grandi organizzazioni in Italia, “I Bambini di Satana”, ad esempio, è stata processata e condannata solo per una violazione in materia tributaria, una leggerezza alla Al Capone possiamo definirla, essendosi reso responsabile il capo spirituale di tale gruppo (Marco Dimitri ex guardia giurata) di mancata fatturazione per i compensi percepiti in relazione a dei rituali ai quali assistevano i suoi adepti.
7- Individuazione di una soluzione e conclusioni
Allora quale soluzione adottare per quanto riguarda le sette sataniche?
Capite bene che ci muoviamo su un campo minato, dovendo, come ho già detto, bilanciare da un lato la libertà religiosa e dall’altro la tutela del cittadino, due valori parimenti importantissimi.
C’è chi ha provato a configurare un reato di tipo associativo (come nel caso di Scientology, Corte di Cassazione 13-10-97), ma è stato un tentativo vano.
Si può chiamare comunque a rispondere ogni singolo membro per qualsivoglia reato.
In particolare la tutela dei minori contro violenze e sfruttamenti di tipo sessuale è assicurata dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'."
Altri tentativi di legislazione speciale in materia di sette giacciono in parlamento a causa delle evidenti difficoltà che incontrano e della semplicistica trattazione del problema: il disegno di legge 800 del novembre 2001, sulla manipolazione psicologica e la più recente proposta di legge 3770 presentata nel marzo del 2003, che si prefigge la tutela contro i reati commessi dalle sette introducendo la nuova figura di reato di "abuso di rituale esoterico-satanista", equiparando le sette sataniche alle associazioni segrete.
Il nostro codice penale inoltre è ispirato al principio di laicità: non viene calcolato l’ammontare della pena con maggiore o minore rigidità a seconda della maggiore o minore importanza o diffusione della confessione religiosa.
Come hanno evidenziato alcuni sociologi e criminologi, non basta esporre un modello deviante per cagionare come conseguenza diretta il comportamento deviato del soggetto.
Ogni individuo, infatti, conserva, grazie al cielo, una cospicua capacità decisionale, eccezion fatta naturalmente per chi ha una personalità debole e instabile ed è più sensibile ai condizionamenti.
Dobbiamo quindi sforzarci di affrontare il problema con un approccio tollerante e multireligioso oltre che multietnico, perché a questo ci porta il progresso e la comunicazione globale.
Certamente il riconoscimento va concesso solo dopo un vaglio attento e scrupoloso, ma il riconoscimento, cosa che comunque non è detto che tutti i gruppi satanici vogliano, porterebbe tali sette alla luce del sole sottoponendole al controllo delle forze dell’ordine e dell’opinione pubblica e ponendo il cittadino al riparo da ogni abuso e illegalità, che invece, volente o nolente, subisce in questa situazione attuale nella quale il c.d. “sommerso” ha quanto mai dimensioni rilevanti e dannose.
_____________________________Fonti di riferimento
- Sette religiose e movimenti magici in Italia, a cura de Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Polizia e Prevenzione; ed “Sapere 2000”, Roma 2001
- a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=2007" Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'.", Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998
- Proposta di legge “Misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci del "culto”, Camera dei Deputati n°3770, Atti Parlamentari XIV legislatura, presentata 11 marzo 2003
- Arona D. e Panizza G. M., “Satana ti vuole”, Milano 1995.
- G.Ballario, “Il satanismo giovanile cresce su internet”, La Stampa, 6 Giugno 2004
- R.Botta, “Manuale di dir Ecclesiastico”, Torino 1998
- C.Cardia, “Principi di diritto ecclesiastico”, Giappichelli, Torino 2002
- N.Colaianni, “Libertà religiosa nella Costituzione Italiana”, postfazione a Dossier Ministero Interno in testo suddetto, 2001
- N.Colaianni, “Tutela della personalità e diritti della coscienza”, Cacucci, Bari 2004
- G.Cosco., “Il ritorno di Satana”, Udine 1995.
- G.Cosco, “Politica, magia e satanismo”, Udine 1997.
- M.C.Del Re, “Riti e crimini del satanismo”, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, 1994.
- A. M.Di Nola, “Il diavolo”, Roma 1987.
- G.Fasano, “Cinquemila devoti nell’Italia satanista”, Corriere della Sera, 6 Giugno 2004
- G.Ferrari, “I nuovi movimenti religiosi, un fenomeno in crescita”, Jesus mensile di cultura
e attualità religiosa. N. 9, Settembre 1998
- M.Introvigne, “Le nuove religioni”, Milano 1989
- M.Introvigne, “Il cappello del mago, i nuovi movimenti magici dallo spiritismo al satanismo”, Milano 1990
- M.Introvigne, “Indagine sul satanismo”, Milano 1994.
- M.Introvigne, “Rapporti parlamentari e governativi sulle sette in europa occidentale, 1996-1999”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica n°2, Agosto 1999
- M.Introvigne, “Quelli che la messa la fanno nera”, L’espresso, anno XLIX, n. 50, 11 dicembre 2003, p. 128
- M.Introvigne, “La resistibile seduzione dell’occulto”, La Stampa, 26 Aprile 2002
- M.Introvigne, “Chiese e cimiteri profanati: il baby satanismo fai-da-te”,Il Giornale, 13 giugno 2004
- M.Introvigne, “Balordi o satanisti?”, Famiglia Cristiana, anno LXXIV, n. 40, 3 ottobre 2004
- E.Lévi, “Storia della magia”, Orsa maggiore ed, 1993
- A.Menegotto, “La sociologia del demonio”, il Domenicale, anno 2, numero 21, 24 maggio
2003
- A.Motilla, “Desprogramacion y libertad religiosa (a proposito de la sentenzia del tribunal europeo de derechos humanos Riera Blume v. Espana, de 14 de octubre de 1999)”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica n°3, Dicembre 2002
- E.Percivaldi, “Non cediamo alla voga anticattolica, Intervista al professor Massimo Introvigne”, La padania 27 Aprile 2005
- T.Jones, “Satanismo fai-da-te, Intervista a Massimo Introvigne, direttore del Centro studi sulle nuove religioni di Torino”, www.cesnur.org , 2004
- M.Strano, “Manuale di criminologia delle sette”, www.criminologia.org , 2004
- M.Strano, V.Gotti, R.Medici, P.Germani, “Le sette sataniche su internet, una ricerca esplorativa”, www.criminologia.org , 2001
- “Sette sataniche: viaggio nel mondo dell'occulto”, www.poliziadistato.it , 2005
- “Dossier Sette”, www.alternativamente.net
- www.cesnur.org

sabato 1 gennaio 2011

Provider e Responsabilità: il caso di Lasciate che i bimbi


Access provider: "soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematica".
Service provider: "soggetto che, una volta avvenuto l'accesso in rete, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali la posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc".
Content provider: "operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computers alla rete".
(Definizioni tratte dalla sentenza del Tribunale di Bologna n. 3331 del 14 giugno 2004)
Tribunale Civile di Bologna
Giudice Unico Dott.ssa Ferrigno
Sentenza 14 giugno 2001 n. 3331
Venendo al merito, la dott.ssa M. ha svolto le funzioni di P.M. nel procedimento penale promosso, davanti al Tribunale di Bologna, nei confronti di Marco D., di Piergiorgio B., e di altri adepti della setta satanica "I bambini di satana", imputati di reati gravissimi, tra cui il sequestro di persona e la violenza carnale in danno di minori.Il procedimento si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati e la decisione è stata confermata in sede di gravame (v. sentenza Trib. Bologna n.210/97 prodotta da Roberto B.).La vicenda ha avuto ampio eco sulla stampa e, nel 1997, la Castelvecchi Editoria pubblicò il libro di Luther B. "Lasciate che i bimbi - Pedofilia. un pretesto per la caccia alle streghe", che nel capitolo di 32 pagg. dal titolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura!" affronta, con taglio critico, la vicenda giudiziaria di Marco D. e degli altri adepti alla setta. Allo stile asciutto della cronaca giornalistica si alterna quello personale dell'autore dello scritto volto alla critica dell'attività giudiziaria che portò alla formulazione dell'accusa a carico degli imputati.Ciò posto, si tratta di verificare se i passi del libro, indicati in citazione, rientrino nel legittimo esercizio de1 diritto di cronaca e di critica giudiziaria come sostenuto dalle società convenute e dal B., o, invece, costituiscano illecita violazione della reputazione, e dell'identità personale della dott.ssa M..E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e quindi non comportare responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, qualora ricorrano tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di diligente lavoro di ricerca; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (requisito c.d. della continenza) (v. per tutte la nota sentenza della S.C. n.5259/84).
Meno ristretti sono i limiti del diritto di critica che costituisce un'ulteriore forma di estrinsecazione della libertà di pensiero, riconosciuta e protetta, quale diritto fondamentale, dall'art. 21 Cost..
La critica, a differenza della cronaca, che è esposizione obiettiva di fatti allo scopo di informare il lettore, consiste in una attività essenzialmente valutativa volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da altri.
All'esercizio del diritto di critica può, dunque, essere naturalmente connessa anche una valenza aggressiva nei confronti del suo destinatario e ad esso mal si attaglia il requisito della verità, in quanto un'opinione difficilmente può essere accertata come vera o falsa.
Tuttavia, la critica, per essere legittima, deve trarre spunto da fatti veri, e non artatamente manipolati per sostenere la stessa tesi critica.
E' poi pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che anche il diritto di critica, che ben può riguardare l'attività giudiziaria, è soggetto al limite della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell'interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, il rispetto del limite si concretizza nella correttezza del linguaggio, nel mancato uso di espressioni contumeliose, nel divieto di accostamenti suggestivi. L'interesse del soggetto criticato alla tutela del proprio onore, comporta, infatti, che la critica al suo operato o alle opinioni da lui espresse debba essere misurata e quindi dotata della minor efficacia lesiva possibile, rispetto al legittimo risultato di valutazione o di censura che si intenda perseguire.
Occorre, quindi, analizzare, alla luce dei principi sopra esposti, i singoli passi del libro "Lasciate che i bimbi" denunciati dall'attrice come lesivi del suo onore e della sua immagine professionale, e che sono i seguenti:
a) il processo contro il gruppo bolognese dei Bambini di Satana rappresenterebbe "una delle più vaste campagne repressive e giustizialiste degli ultimi anni: una caccia alle streghe, come a Salem (Massachusset) 1692";b) Lucia M. occuperebbe "la prima fila dei fomentatori d'odio e degli strateghi della tensione" (pag.39);c) sarebbe "personaggio assetato di protagonismo e di luci della ribalta" (pag.24);d) "rilascia interviste e dichiarazioni allarmistiche un giorno sì e l'altro pure" (pag.39) per "dare l'idea di una Bologna sotto assedio alla mercé di satanismi in libertà pronti a sabotare la sua inchiesta. Questo affinché i media la rappresentino come una prode Giovanna d'Arco" (pag.42);e) come P.M. sarebbe stata pronta "ad incanalare e strumentalizzare" il rancore sentimentale dell'ex fidanzata di uno degli imputati per farle "vomitare un fiume in piena di particolari incredibili" (pag.30) ad indurre la stessa teste a simulare un malore durante il dibattimento per impedire alla difesa di interrogarla (pag. 50) a shockare e strumentalizzare un bambino per indurlo a dire di essere stato vittima di atti di libidine durante una messa nera (pag.48, 30, 31);f) essa attrice verrebbe calunniosamente definita "magistrato arrivista" (pag.30) "personaggio odioso ed insopportabile" (pag.43) "Torquemada" (pag.43) sino all'invettiva finale "via alla poubelle de l'histoire! M., odiosa e gracchiante viceprocuratora ha regalato al mondo uno dei più gravi atti di persecuzione giudiziaria e culturale della storia delle sottoculture giovanili. Voleva diventare la Di Pietro dell'intolleranza religiosa, ma non si è accorta che già tramontava l'epoca in cui le masse applaudivano adoranti le manie di protagonismo dei magistrati. Anche ella è destinata al suddetto luogo di trotzkiana memoria" (pag. 106 ? par. "il caso è chiuso").
Orbene, per quanto concerne il presupposto che le notizie e gli argomenti trattati nel libro rivestano interesse pubblico, nulla quaestio.
In merito agli altri presupposti, il B. e le società convenute contestano la valenza lesiva dei passi sopra riportati sul rilievo che l'attrice avrebbe artatamente collegato "parole , frasi" e "periodi" del testo, in maniera tale da farli erroneamente apparire come riferiti alla sua persona, mentre invece, gli stessi passi, se correttamente letti nel foro contesto, evidenzierebbero l'assenza di ogni intento denigratorio della sua immagine, umana e professionale.In ordine al passo sub a) assumono, in particolare, che la frase tra virgolette non farebbe riferimento al processo contro i Bambini di Satana ed alla dott.ssa M., bensì a tutti gli episodi riportati nel i libro. La frase rappresenterebbe, in sostanza, la presentazione della tesi dell'autore secondo cui la recente emersione, in molti paesi e non solo in Italia, dell'allarme sociale sul tema della pedofilia, avrebbe costituito il pretesto per scatenare alcune ingiustificate "cacce alle streghe" proiettando sul mostro (il presunto pedofilo) tutte le angosce collettive di una società insicura ed inquieta, e ciò indipendentemente dalla reale necessità di proteggere l'infanzia dai possibili abusi degli adulti.L'assunto non può essere condiviso.E' vero che nel passo in oggetto non viene fatto espresso riferimento alla dott.ssa M., ma tuttavia, costituendo il suo operato nell'ambito del processo penale in questione, il tema di uno dei capitoli del libro, non può porsi in dubbio che la predetta venga presa come esempio emblematico di quel teorema sulla "caccia alle streghe" delineato nell'introduzione dell'opera. E tale intento dell'autore è reso del tutto evidente nei passi riportati sub a), b), c), g), ed e) ove si legge, ed il riferimento è esplicito e testuale, che la dott.ssa M. occupa "la prima fila dei fomentatori d'odio e degli strateghi della tensione", è "personaggio assetato di protagonismo e di luci della ribalta", "magistrato arrivista" che unitamente a preti e pennivendoli avrebbe "incanalato e strumentalizzato" il rancore della teste chiave "Simonetta" ex fidanzata di uno degli imputati, "proprio come la caccia alle streghe di Salem" (che l'epiteto "magistrato arrivista" sia riferito, alla pag. 30 del libro, all'attrice non è da porsi in dubbio, riferendosi l'autore a coloro i quali hanno dato via all'inchiesta sui Bambini di Satana).Contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute e dal B. i passi riportati, proprio se letti nel loro contesto, effettivamente descrivono la dott.ssa M. come facente parte di un asserito complotto tra la Curia di Bologna, gli organi di informazione e le autorità inquirenti, volto alla demonizzazione ed alla repressione di ogni devianza sociale o sessuale. E'pertanto chiaro l'intento dell'autore di fornire un'immagine dell'attrice come magistrato che ha esercitato l'azione penale non a tutela del pubblico interesse per perseguire fatti gravissimi, ma per fini repressivi e per motivi di personale tornaconto (per apparire quale prode "Giovanna d'Arco" - sub d -) estranei alla sua funzione. La dott.ssa M. viene, addirittura, definita come "odiosa e gracchiante viceprocuratora" e la si accusa dio aver regalato al mondo uno dei più gravi casi di persecuzione giudiziaria (…) e ciò perché voleva diventare la Di Pietro dell'intolleranza religiosa" (sub.G) tant'è che la sua persona viene persino accostata, in maniera suggestiva, a quella del grande inquisitore Torquemada (pag. 43).Cose che esulano sicuramente dai limiti di una corretta analisi critica dell'attività giudiziaria.Basti dire l'operato dell'attrice non viene giudicato erroneo o arbitrario sulla base di una ragionevole valutazione di fatti veri. Ed infatti la tesi dell'autore, secondo cui la dott.ssa Musi avrebbe perseguito scopi antitetici a quelli giurisdizionali per dare sfogo a manie di protagonismo, viene esposta senza il benché minimo supporto motivazionale, il che è sicuro indice di una volontà di mera aggressione libellistica.Per quanto riguarda, invece, il passo sub D), ove si legge che la dott.ssa M. "rilascia interviste e dichiarazioni allarmistiche un giorno si e l'altro pure", lo stesso non sembra travalicare i limiti del diritto di cronaca e di critica in quanto l'autore, sia pure in maniera colorita, riferisce un fatto non del tutto lontano dal vero. E'infatti documentato in causa che l'attrice ebbe molti contatti con la stampa in merito all'andamento delle indagini ed alla ritenuta fondatezza della sua ipotesi accusatoria.Parimenti non lesivi appaiono alcuni dei passi sub E). A pag. 31 si legge "Nei mesi successivi Simonetta (teste chiave dell'accusa) vomiterà un fiume di particolari sempre meno credibili, tra cui l'omicidio rituale di un immigrato africano, ucciso a coltellate e quello di un bimbo rom (…)". L'autore si riferisce, dunque, esclusivamente alla teste "Simonetta", a suo parere assolutamente inattendibile, ma non accusa l'attrice di avere indotto la predetta a fare quelle rivelazioni che portarono all'apertura dell'inchiesta. Come pure non risponde al vero che l'autore abbia sostenuto che la dott.ssa M. avrebbe indotto "Simonetta" a simulare un malore durante il dibattimento, ed avrebbe shockato il piccolo Federico di soli due anni per portarlo a riferire particolari agghiaccianti sulle presunte violenze subite.A pag. 50 l'autore si limita, infatti, a riferire dello svenimento, in aula, della teste con conseguente interruzione del suo controesame da parte della difesa, mentre a pag. 30 informa che, con il proseguire dell'inchiesta, nell'opinione pubblica iniziò ad insinuarsi il dubbio che il piccolo Federico non fosse credibile per essere "shockato e strumentalizzato".Quanto sopra esposto non vale, tuttavia, a ridurre l'efficacia lesiva del libro "Lasciate che i bimbi", ed, in particolare, del capitolo dedicato al processo in questione e del paragrafo "Il caso è chiuso", pagg. 105?107. Non è infatti contestabile che la lettura complessiva di quelle parti dell'opera, in considerazione dei toni, degli argomenti e delle espressioni ingiuriose adottate, offra un'immagine dell'attrice quale sorta di braccio secolare della nuova inquisizione, magistrato privo di equilibrio e professionalità, dedito al conseguimento della propria notorietà a scapito dei diritti di libertà e di giustizia delle persone inquisite. Il che supera chiaramente i limiti della serena ed obiettiva esposizione di fatti e della corretta valutazione dell'operato della dott.ssa M., concretizzando una indebita lesione della sua reputazione professionale e della sua identità personale. Privo di pregio è il riferimento del B. e delle società convenute al diritto di critica satirica.Per satira si intendono quelle forme di espressione volte alla critica di personaggi noti al pubblico o di episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare ilarità che renda palese il carattere dell'inverosimiglianza e dell'esagerazione. Il che non ricorre nel caso di specie ove si consideri che la rappresentazione dei fatti che emerge dall'opera in questione, esula dai confini di una interpretazione forzata, buffa o maliziosa di un accadimento reale per divenire, invece, allusione gratuita a circostanze prive del benché minimo riscontro oggettivo (legame tra l'attrice, e la nuova inquisizione).Il carattere offensivo del libro "Lasciate che i Bimbi" non poteva non essere palese al suo autore il che è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato di diffamazione.Da ciò consegue la responsabilità civile dell'editore, società Castelvecchi, ai sensi degli artt. 2059 c.c., 185 c.p. e 11 L.n.47/48 per i danni cagionati all'attrice.La dott.ssa M. lamenta, altresì, la portata denigratoria di due testi brevi, rinvenibili sul sito internet gestito dalla società Cybercore s.a.s.: il primo intitolato "I Carlini di Satana", in cui si insisterebbe sul suo atteggiamento persecutorio nei confronti degli imputati ("Lucia M. e il Tribunale del riesame vogliono comunque gli imputati in galera"), ed il secondo intitolato "La verità è elettrica, e si diffonde, si diffonde, si diffonde" contenente le osservazioni "a caldo" di B. dopo la prima udienza del processo i Bambini di Satana, in cui verrebbero svolti gli argomenti e le tesi poi ampiamente esposti nel libro "Lasciate che i Bimbi".L'assunto può essere condiviso solo per quanto riguarda tale secondo scritto.
Le frasi di cui la dott.ssa M. si duole sono le seguenti "Cazzo, tutto questo è già successo, questo processo è la fotocopia di quelli svolti negli USA negli anni '80, stesse cazzate, stesse testimonianze, stessi errori da parte di psichiatri, preti ed assistenti sociali, stessa cecità di inquirenti e giornalisti. Ognuno di quei casi ebbe origine dalla mentalità disturbata di una Simonetta, e dal fraintendimento dei farfugliamenti pre verbali di un Federico trasformato dalla Lucia M. di turno in una crociata contro i fantasmi" ...."nelle ricostruzioni della vicenda si insinua il dubbio - e anche qualcosa di più - che Simonetta sia inattendibile, neurolabile e manovrata da Lucia M., che il piccolo Federico sia shockato e strumentalizzato" ... "Repubblica ha poi intervistato D. (che per una volta si è difeso bene e ha puntato l'indice contro il GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione sulle Sette ? n.d.r. da pag.24 "Lasciale che i bimbi"); la M. si è incazzata di brutto e dichiarato all'ANSA che D. non ha il diritto di rilasciare interviste! Segnale premonitore di un esaurimento nervoso?)".Evidente, anche in questo caso, è l'intento denigratorio dell'autore del testo, come è chiara la sua volontà di fare apparire l'attrice come simbolo dell'intolleranza religiosa e sociale, e di screditarne l'operato descrivendola come magistrato privo dì equilibrio, e persona tesa solo al perseguimento del proprio intento vessatorio nei confronti degli imputati.
Non altrettanto può dirsi del brano "I Carlini di Satana ovvero: un anno di canditi allo Zolfo".In questa occasione Luther B. ha illustrato, in chiave critica, le modalità con cui il quotidiano "Il Resto del Carlino" ha seguito lo sviluppo dell'inchiesta sui Bambini di Satana, ed il riferimento diretto all'attrice, laddove si legge "Ma Lucia M. e il Tribunale del riesame vogliono comunque gli imputati in galera (…)" non appare superare i limiti del diritto di cronaca in quanto l'autore, sia pure con toni aspri e con espressioni prive di rigore tecnico giuridico; ha riferito un fatto vero e cioè che il P.M. nel corso delle indagini chiese l'applicazione agli imputati della misura cautelare della custodia in carcere.Tanto premesso in fatto, si tratta ora di accertare se le società convenute siano o meno responsabili della diffusione telematica degli scritti lesivi dell'onore e della reputazione dell'attrice.
A tale proposito la società 2008 Comunicazione sostiene che quale service provider con accesso alla rete internet, essa si era limitata ad ospitare, in apposita diectory, il materiale immesso da Luther B., al quale aveva offerto gratuitamente lo spazio sul proprio sito "per affinità culturale e di area, trattandosi di una delle voci più originali ed indipendenti della scena italiana"; e che pertanto, non avendo il service províder alcun potere e dovere di controllo sul materiale ospitato e redatto da altri, andrebbe esclusa ogni sua responsabilità, per i fatti di causa, essendo la figura del service províder paragonabile a quella dell'edicolante o del libraio, rispetto ai quali non incombe alcun onere di valutazione e/o censura del materiale posto in vendita.Analoghe difese svolge la Cybercore, in merito anche alla non equiparabilità della posizione del service provider a quella dell'editore. La stessa ha inoltre eccepito l'assenza di qualunque profilo di colpa a proprio carico, essendosi limitata a riprodurre, in via telematica, articoli gia pubblicati sulla rivista "Zero in condotta" che; all'epoca, non erano stati oggetto di alcun provvedimento giudiziario di natura sanzionatoria o cautelare.Orbene, la responsabilità del provider (dall'inglese "fornitore") può essere esaminata sotto diversi profili, e cioè con riguardo alla violazione del diritto d'autore, del diritto alla riservatezza, alla diffamazione, o alla violazione delle norme in materia di concorrenza sleale ecc..La soluzione delle questioni di cui si discute non può prescindere dall'esame dei compiti e delle funzioni espletate dai c.d. operatori della rete internet.Tali soggetti possono così essere classíficati: "access provider" (fornitore di accesso) "service provider" (fornitore di servizi) e "content provider" (fornitore di contenuti).Il termine access provider individua il soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematica. Il compito dell'access provider è per lo più quello di accertare l'identità dell'utente che richiede il servizio, di acquisirne i suoi dati anagrafici e, quindi, di trasmettere la richiesta all'Autorithy Italiana affinché provveda all'apertura del relativo sito Web. L'access provider può anche limitarsi a concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore.Service provider è invece quel soggetto che, una volta avvenuto l'accesso in rete, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali la posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.Content provider è, infine, l'operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computers alla rete.Content províder è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine "web" immesse in rete dal proprio cliente.Accertate, in via del tutto esemplificativa, le funzioni delle diverse figure di providers, funzioni che possono essere svolte anche da un unico soggetto, occorre stabilire se sia configurabile o meno la responsabilità di tali operatori per gli illeciti commessi in via telematica.Per quanto concerne la figura dell'access e del service provider, sia la dottrina che la giurisprudenza tendono ad escluderla, equiparando il provider ad un latore di informazioni, al quale non può addossarsi alcuna responsabilità per il fatto che il servizio da lui fornito (l'accesso alla rete internet), secondo l'impegno contrattualmente assunto, venga poi diretto dall'utente al perseguimento di scopi contrari alla legge o lesivi di diritti altrui (in tal senso: Trib. Cuneo 23.6.97, Milano Finanza Editori s.p.a./STS Servizi Telematici di Borsa, LRC).
Diversa è la posizione del content provider, il quale - generalmente viene invece riconosciuto responsabile per le violazioni di legge commesse mediante il materiale immesso in rete, e tale orientamento va condiviso.Ed invero, non può porsi in dubbio che il caricamento di un'opera nella memoria del computer collegato in rete costituisca riproduzione, e che la trasmissione da un computer ad un altro costituisca diffusione a distanza. La responsabilità del content provider, per il contenuto lesivo degli scritti resi conoscibili a terzi, trova, pertanto, la propria fonte nel divieto del neminen laedere sancito dall'art. 2043 c.c..Come è stato infatti osservato, il soggetto che produce o che gestisce l'informazione, a causa del ruolo che riveste, non può ritenersi esonerato dal dovere di controllo sulla legittimità delle informazioni immesse sul proprio sito, obbligo di controllo che rientra nel più ampio dovere di diligenza professionale che incombe su ogni operatore economico, quale componente del rischio d'impresa.Ma vi è di più. Il proprietario di un canale di comunicazione ed il gestore del sito internet recante messaggi "on line" sono stati correttamente equiparati agli organi di stampa in quanto, anch'essi, al pari degli organi di stampa, riproducono un'opera. o uno scritto rendendoli accessibili ad un pubblico di lettori (In tal senso si è espresso Trib. Napoli, ord. 8.8.97 est. Schisano, M. Cirino Pomicino s.p.a./ Geredil s.a.s. ed altri; sul tema anche Trib. Cuneo, ord. 23.6.97 già citata).
Da ciò consegue la possibilità di applicare, in via analogica, al content provider la norma dell'art.11 L. n.47/48 secondo la quale "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore".D'altro canto, diversamente argomentando, si otterrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la tutela di diritti violati on líne e quelli violati con altri mezzi di diffusione (off line) venendosi, inoltre, a riconoscere la possibilità di esercizio, senza alcun controllo, di un'attività che può essere fonte di danni di rilevante entità per il numero potenzialmente assai elevato dei destinatari dell'informazione telematica.Né può ritenersi, come sostenuto dalle società convenute, che la prospettata estensione dell'applicabilità del citato art. 11, si porrebbe in contrasto con il divieto di interpretazione analogica delle norme penali. L'opinione sopra esposta attiene esclusivamente ai riflessi civilistici del fatto reato e non porta ad estendere, in via analogica, al content provider la responsabilità penale che l'art. 596 bis c.p. pone in capo all'editore per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Va ora verificato il ruolo, in concreto, svolto dalle società convenute.
Come si è detto, la 2008 Comunicazione assume di aver assunto la veste di mero service provider, per essersi limitata a concedere; attraverso la creazione della relativa apposita directory, uno "spazio autogestito al suo interno al movimento Luther B.".Sennonché tale assunto difensivo è rimasto privo del benché minimo riscontro ove si consideri che la suddetta società non ha neppure indicato il soggetto con il quale avrebbe instaurato il rapporto posto a fondamento delle proprie difese, atteso che, come è pacifico, il nome Luther B. non identifica una persona fisica e neanche una persona giuridica. Né tanto meno ha provato il contenuto degli accordi asseritamente conclusi con l'utilizzatore della sua directory.Ciò che risulta è unicamente la diffusione del libro "Lasciate che i bimbi" tramite il sito gestito dalla 2008 Comunicazione s.a.s. il che, in mancanza di elementi in contrario, porta a ritenere provato il diretto contributo della detta società alla pubblicazione dell'opera via internet.L'opinione che la 2008 Comunicazione s.a.s. abbia promosso l'opera e non si sia limitata a concedere a terzi solo l'uso del proprio spazio sulla rete, trova conferma anche nel fatto, peraltro pacifico, che la stessa ebbe a pubblicizzare gli scritti di Luther B., ponendo in luce il rilevante numero di accessi alla directory in questione.Analoga è la posizione della società Cybercore non essendo contestato che detta società abbia dato diretta diffusione all'articolo diffamatorio "La verità è elettrica, e si diffonde, si diffonde, si diffonde" pubblicato a suo dire sulla rivista Zero in condotta, tant'è che allo stesso si accedeva, come è pacifico, attraverso una voce dell'indice della "home page" del suo sito, consultando la rubrica "Pedofilia: Sex on line prende posizione".Le esposte considerazioni portano, dunque, a ritenere non solo l'editore Castelvecchi ma anche le altre società convenute, responsabili del danno morale causato all'attrice con gli scritti di Luther B..
La risarcibilità dei danni lamentati non potrebbe, comunque, essere esclusa anche nel caso che si volesse in ipotesi negare la sussistenza del delitto di diffamazione ritenendosi configurabile solo una lesione dell'identità personale, risarcimento non solo dei danni in senso strettamente patrimoniali, ma di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, con la conseguenza che alla lesione di diritti di rilevanza costituzionale segue la sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione, indipendentemente dagli eventuali effetti patrimoniali che la stessa possa comportare.In tal senso si è infatti pronunciata la più recente giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che tende a dare ingresso alla tutela dei diritti fondamentali della persona nel sistema della responsabilità civile, ed al collegare il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, al verificarsi di ogni comportamento lesivo dei beni giuridici tutelati in via primaria, sulla base di un concetto della patrimonialità del danno in senso ampio, comprensivo, cioè, non solo del valore d'uso delle energie umane ma anche delle singole qualità personali (sul tema: Cass. n.7713/00, n. 11103/98, n. 2576/96, n. 8286/96, Trib. Verona 26.2.96 est. D'Ascola). La quasi contemporaneità della diffusione delle esternazioni diffamatorie di Luther B., l'identità del soggetto danneggiato e dell'interesse leso, consente di individuare un danno unico non rilevando, in contrario, che le singole condotte illecite abbiano influito, nel senso, non solo di porsi come concause, ma anche di determinare un pregiudizio complessivamente maggiore di quello che la singola condotta avrebbe posto in essere, non escludendo siffatte caratteristiche la sostanziale unicità dell'evento lesivo (tra le tante: Cass.5944/97).
Venendo alla determinazione del quantum, il danno subito dall'attrice nelle sue diverse componenti, va liquidato equitativamente, all'attualità, nella somma di £.80.000.000, comprensiva di rivalutazione ed interessi: somma che appare adeguata alla situazione di grave sofferenza e disagio conseguente alla divulgazione degli scritti lesivi della sua reputazione professionale e della sua identità personale.Pur ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2055 c.c., la suddetta somma non può essere posta a carico delle società convenute, in via tra loro solidale, mancando una espressa richiesta di parte attrice in tal senso.Considerata la portata lesiva delle diverse condotte appare equo porre l'importo come sopra liquidato a carico della Società Castelvecchi Editore e della 2008 Comunicazione s.a.s. nella misura di £.30.000.000 ciascuna, ponendo a carico della Cybercore solo la restante parte di £ 20.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.Va invece respinta la richiesta di liquidazione della riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. n.47/49 aderendo, questo Giudice, all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la menzionata norma, avendo funzione sostanzialmente sanzionatoria, è applicabile solo dal Giudice penale (Cass.pen. V, 20.11.90, Andreolli).La società Castelvecchi va condannata al ritiro dal commercio ed alla distruzione delle copie dell'Opera "Lasciate che i bimbi" attualmente presenti presso le librerie del territorio nazionale e presso la propria sede.La società Castelvecchi potrà continuare la pubblicazione dell'opera solo previa eliminazione del capitolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura" e del paragrafo "il caso D. è chiuso".La società 2008 Comunicazione va condannata alla cancellazione del suddetto capitolo e paragrafo dal sito www.2mila8.it.La società Cybercore va, a sua volta, condannata alla cancellazione dal sito www.Sexonline.cybercore.com/tortuga/satsta8.hmt., di quella parte dell'articolo "La verità è elettrica, e si diffonde, si diffonde, si díffonde", sopra riportata tra virgolette e di cui l'attrice si duole.
Venendo all'esame della domanda proposta dalla società Castelvecchi, la stessa chiede che sia dichiarato l'obbligo solidale di Roberto B., quale autore del libro "Lasciate che i Bimbi" e ciò ai sensi dell'art. 11 L. 47/48 " statuendo, con riguardo all'avversaria domanda di pagamento dell'intero, in ordine alla ripetizione dovuta".Come riportato in narrativa, il B. contesta di essere l'autore dell'opera in questione, assumendo di aver sottoscritto il contratto di edizione in atti, non in nome proprio, ma quale mandatario con rappresentanza del movimento collettivo "Luther B.".Precisa che Luther B. è un "nome multiplo" che identifica una collettività transnazionale i cui componenti comunicano tra foro prevalentemente via internet e che lo statuto ideologico ed i referenti culturali del Luther Blísset? Project sono di complessa identificazione: si possono riconoscere linguaggi tipici della sinistra sociale antagonista, tematiche riprese da recenti movimenti culturali, come il situazionismo, stili ironici e beffardi da tempo propri della sinistra giovanile.Deduce, altresì, che la società Castelvecchi era a conoscenza della natura collettiva ed impersonale dell'opera in esame avendo, già in passato, pubblicato il saggio Mind lnvaders sotto lo stesso marchio ed avendo, in più occasioni, anche pubbliche, dì essere pienamente al corrente del movimento in questione ed anche di condividerne gli scopi. Dal che l'infondatezza del suo assunto di avere concluso il contratto di edizione ritenendo che Luther B. fosse lo pseudonimo di esso B..Eccepisce, inoltre, il B., che non avendo la Castelvecchi ancora effettuato alcun valido pagamento per il titolo dedotto, mancherebbero i presupposi per l'esercizio dell'azione di regresso proposta nei suoi confronti.Tali tesi difensive non possono essere condivise. Secondo quanto sostiene il B. poiché l'opera "Lasciate che i bimbi" ha natura collettiva ed impersonale, come ogni produzione attriB.bile a Luther B., egli non potrebbe risponderne avendo sottoscritto il contratto di edizione in nome e per conto del suddetto movimento culturale.Ebbene, anche volendo ritenere, come è peraltro pacifico in causa, che effettivamente l'eponimo Luther B. identifichi una collettività di persone, non può porsi in dubbio che dell'opera generatrice del danno di cui si discute dovrebbe rispondere la suddetta "collettività", e per essa, quindi, i suoi singoli componenti trattandosi, per quel che sembra, di un'associazione di persone.Orbene, tenuto conto del suo comportamento e dell'attività da lui svolta nella vicenda in esame, si ravvisano fondati motivi di ritenere che il B. facesse parte di quella collettività e ne condividesse gli scopi, tant'è che non ha indicato alcun'altra e diversa ragione per la quale sarebbe stato indotto a farsi portatore delle idee del gruppo.Ma anche volendo prescindere da tale rilievo, occorre osservare che, contrariamente da quanto assume il B., egli ha sottoscritto in proprio il contratto di edizione in atti; qualificandosi espressamente come "autore" del libro, senza spendere il nome del suddetto movimento, ma chiedendo unicamente all'editore di inserire "il nome dell'Autore (e cioè il suo, n.d.r.) in copertina e nel frontespizio" con la "dicitura ? Luther B." (v. doc.2 Castelvecchi). Legittima è dunque la pretesa della società Castelvecchi a che il B. venga dichiarato corresponsabile dei danni in oggetto, ai sensi dell'art. 11 L.n.47/48.
Per quanto riguarda poi l'azione di regresso, il fatto che la società Castelvecchi non abbia ancora soddisfatto le pretese risarcitorie dell'attrice, non esclude che la stessa abbia interesse e titolo all'accertamento dell'obbligo "solidale dell'autore Roberto B." ed alla statuizione, "con riguardo all'avversaria domanda attrice di pagamento dell'intero, in ordine alla ripetizione dovuta", dovendo tale domanda essere interpretata quale richiesta della Castelvecchi di essere tenuta indenne per quella parte di somme che sarà chiamata a versare in eccesso, rispetto alla quota di sua spettanza.Ciò posto, gli elementi acquisiti portano a ritenere che il B. e la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s..r.l. abbiano concorso in parti uguali alla produzione dell'evento lesivo.Roberto B. va pertanto condannato a tenere indenne la suddetta società, nei limiti del 50% di quanto essa verrà a pagare all'attrice per il titolo dedotto, per capitale, interessi e spese. A norma dell'art. 120 c.p.c., quale contributo alla riparazione del danno, va disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per una sola volta, a cura e spese delle società convenute, sui quotidiani "La Repubblica" ed "il Resto del Carlino", cronaca di Bologna, limitatamente ai capi che riguardano le società convenute, con esclusione di quelli relativi al chiamato in causa B. nei cui confronti parte attrice non ha spiegato alcuna domanda.Si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra il B. e la Castelvecchi.Le spese tra le altre parti seguono la soccombenza e vanno 38 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo:1) dichiara che il capitolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura" (pag.19-50) ed il paragrafo "li caso Dimitrí è chiuso" (pag. 105-107) contenuti nel libro "Lasciate che i bimbi - Pedofilia: un pretesto per la caccia alle streghe" di Luther B., edito dalla società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l., e diffuso via Internet dalla società 2008 Comunicazione s.a.s. al Sito www.2mila8.it, sono lesivi della reputazione e dell'identità personale dell'attrice Lucia M.;2) dichiara che l'articolo "La verità è elettrica e si diffonde, si diffonde, si diffonde ", diffuso via internet dalla società Cybercore s.r.l. al sito Sex on line (indirizzo: www.Sexonline..cybercore.com/tortuga/satsta8.htrm) è lesivo della reputazione e dell'identità personale dell'attrice nella parte indicata in parte motiva;3) liquida i danni, subiti da Lucia M., per la causale di cui sopra, nella somma complessiva di £.80.000.000 e condanna le società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l., Cybercore s.a.s, e 2008 Comunicazione s.a.s. al pagamento, a favore dell'attrice M., del suddetto importo ma ciascuna rispettivamente nei limiti, di £.30.000.000, di £.30.000.000 e di £.20.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;4) condanna la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l. al ritiro dal commercio ed alla distruzione delle copie dell'opera "Lasciate che i bimbi", attualmente presenti presso le librerie del territorio nazionale e presso la propria sede;5) la detta società potrà continuare !a pubblicazione dell'opera solo previa eliminazione del capitolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura" e del paragrafo "il caso D. è chiuso";6) condanna la società 2008 Comunicazione s.a.s. a cancellare il capitolo ed il paragrafo di cui sopra dal sito www.2mila8.it;7) condanna la società Cybercore s.r.l. alla cancellazione dal sito www.Sexonline..cybercore.com/tortuga/satsta8.htrm, di quella parte dell'articolo "La verità è elettrica, e si dìffonde, si diffonde, si diffonde" riportata tra virgolette in parte motiva;8) dichiara che Roberto B. ha concorso, in misura paritaria con la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.rl., a cagionare il danno in oggetto e conseguentemente condanna il B. a tenere indenne la detta società di quanto la stessa verrà a corrispondere all'attrice per il titolo dedotto, per capitale, interessi e spese, nel limite del 50%;9) condanna le società convenute, in solido tra loro, al rimborso a favore della M., delle spese di lite che liquida in complessive £.11.780.000, di cui £.1.980.000 per esborsi e spese generali, £.2.800.000 per diritti e £.7.000.000 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA;10) dichiara interamente compensate le spese tra la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l. ed il chiamato in causa Roberto B.;11) ordina alle società convenute, a loro cura e spese ed in solido fra loro, la pubblicazione della sentenza per estratto, sui quotidiani, con le modalità e limitatamente alle parti secondo quanto precisato in motivazione.
Cosi deciso in Bologna il 14 giugno 2001 dal sito web http://www.altalex.com/index.php?idnot=1167

mercoledì 1 dicembre 2010

Diritto di accesso al testo di un sms: ecco i limiti

Diritto di accesso al testo di un sms: ecco i limiti
TAR Campania-Napoli, sez. VI, sentenza 15.11.2010 n° 24405

Non può essere azionato il diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990 per conoscere il contenuto di un SMS telefonico quando le comunicazioni avvengono tra altri soggetti”.
Il Tar Campania sede di Napoli ha respinto il ricorso per l’accesso (art. 22 e ss. della L. 241/1990) al contenuto del testo di un messaggio, cd “sms” (Short Messaging Service) nei confronti del gestore di pubblico servizio T.I.M..
L’sms se pur inviato sull’utenza della ricorrente costituiva la forma di comunicazione avvenuta tra altri soggetti, la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette (art. 15, Cost.), eventuali limitazioni sono consentite esclusivamente nell’ambito del procedimento penale, esercitabile nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici, telematici e di telecomunicazioni) o in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli att. 266 e ss. c.p.p..
Nel caso in questione, l’istanza di accesso, era stata inoltrata per consentire eventuali azioni giudiziarie e nuovi sviluppi processuali, in una vicenda giudiziaria conseguita ad un grave fatto omicidiario nei confronti del figlio della ricorrente, conclusosi con una sentenza di condanna definitiva di anni nove e mesi sei di reclusione. La povera vittima aveva ricevuto un sms dal suo aggressore sull’utenza intestata alla ricorrente, un elemento di prova informatica che non era stata acquisita dalla polizia giudiziaria.
L’esperienza dimostra che ciò accade per una sorta di sottovalutazione della delicatezza delle attività che si stanno compiendo, che spesso si traduce in comportamenti che possono pregiudicare l’utilizzabilità e il valore probatorio delle informazioni, sia nella fase delle indagini, sia in quella del dibattimento.
Negli ultimi anni si è registrata una vera e propria proliferazione di file, tabulati telefonici (call data record) o altri “oggetti digitali” presentati come prove nei processi penali. Questo ha indotto il pubblico ministero e il difensore (più il secondo che il primo, per la verità) a porsi il problema dei limiti di ammissibilità degli elementi di prova informatica raccolti dalla polizia giudiziaria. Non sempre quest’ultima opera in modo da consentire alla difesa di verificare a posteriori la genuinità di quanto viene presentato al processo.
Come è anche vero, che in altri casi proprio l’inosservanza da parte della polizia giudiziaria dei più elementari requisiti tecnici in fase di acquisizione degli elementi di prova informatica, ha consentito di far escludere dalle indagini del materiale già acquisito al fascicolo del pubblico ministero, o di annullare un sequestro probatorio.
(Altalex, 1° dicembre 2010. Nota di Cesira Cruciani)
T.A.R. Campania - Napoli Sezione VI
Sentenza 15 novembre 2010, n. 24405

Quando il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l’interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico, né ad atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 non può essere azionato.
Se l'sms costituisce una una forma di comunicazione avvenuta tra soggetti diversi dall'intestatario dell'utenza interessata, prevale il loro diritto alla segretezza e libertà, salvo le limitazioni consentite nel procedimento penale secondo le forme degli artt. 254 e 254 bis c.p.p.
(Fonte: Massimario.it - 41/2010. Cfr. nota di Cesira Cruciani)
T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione VI
Sentenza 15 novembre 2010, n. 24405
N. 24405/2010 REG.SEN.
N. 03919/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3919 del 2010, proposto da: Elena ***, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M. Girardi sito in Napoli alla via Lomonaco, 3;
contro
Tim Telecom Italia Mobile S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. non costituita;
nei confronti di
Raffaele ***, Giuseppe *** non costituiti;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti notificata in data 10.05.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. La ricorrente, *** Elena, ha richiesto alla società di telecomunicazioni, T.I.M. (Telecom Italia Mobile), l’accesso al testo di un messaggio di testo, cd. “sms” (Short Messaging Service), inviato il 25.06.2005 alle ore 23.29 dall’utenza cellulare in uso a *** Raffaele all’indirizzo del cellulare in uso al figlio *** Ferdinando e intestato a lei medesima.
1.2. L’*** esponeva che nel corso della serata del 25.06.2005, il *** Raffaele uccideva il figlio *** Ferdinando e che la conoscenza dell’sms in questione le consentirebbe di azionare ulteriori “sviluppi processuali” nella vicenda giudiziaria che è conseguita al grave fatto omicidario, conclusosi con Sentenza definitiva di condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione in danno del menzionato *** Raffaele.
1.3. La società intimata non dava alcun seguito all’istanza della ricorrente, notificata in data 10.05.2010, determinando, così, la formazione del silenzio-diniego di cui all’art. 25 co. 4 della L. 241/1990, impugnato in questa sede.
DIRITTO
2.1. Il ricorso è infondato.
2.2. Sebbene, infatti, la T.I.M. rientri tra i soggetti passivi del diritto di accesso quale “gestore di pubblico servizio” (art. 23 L. 241/1990) e gli sms possano assumere astrattamente la qualificazione di “documento” ai sensi dell’art. 22 lett. D L. 241/1990), difettano altri presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3.1. In primo luogo, infatti, la citata lettera d) dell’art. 22 L. 241/1990 richiede che il documento di cui si chiede l’ostensione “concerna” attività di pubblico interesse, e, coerentemente, l’art. 22 lett. e) prevede che i soggetti di diritto privato, qual è la società per azioni, T.I.M., rientrino tra i soggetti obbligati all’ostensione solo limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
3.2. Nel caso di specie, il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l’interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico né ad atti “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi” (v. C.d.S. sez. VI, Sent. n. 1119 – 9 marzo 2007; Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 04 febbraio 2010 , n. 108; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 27 ottobre 2008 , n. 1849).
4.1. Sotto altro profilo, va detto che l’sms in questione, pur inviato a un’utenza intestata a *** Elena, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, costituisce una forma di comunicazione avvenuta tra altri soggetti (*** Ferdinando e *** Raffaele) la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette, salvo le possibili limitazioni, mediante atto motivato dall’Autorità Giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 Cost.). Le “limitazioni” a cui si è appena fatto riferimento sono consentite esclusivamente nell’ambito del procedimento penale e devono essere esercitate nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni) o, in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli artt. 266 e ss. c.p.p..
4.2. In tal senso, il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 non può essere azionato per conoscere il contenuto di comunicazioni avvenute tra altri soggetti.
5.1. La disamina che precede dimostra l’infondatezza del ricorso; la peculiarità e novità della questione integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Luca Cestaro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/11/2010

giovedì 15 ottobre 2009

Cass. SS. UU. Sentenza n. 35490 ud. 28/05/2009

Cass. SS. UU. Sentenza n. 35490 ud. 28/05/2009 - deposito del 15/09/2009

SENTENZA - CAUSA DI ESTINZIONE REATO – RESPONSABILITA’ –PROVA CONTRADDITTORIA O INSUFFICIENTE - – OBBLIGO DECLARATORIA ESTINZIONE – LIMITI
La Sez. Un. hanno affermato che all’esito del giudizio dibattimentale il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Tale principio di diritto ha però due temperamenti
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1504

mercoledì 27 maggio 2009

Via libera alle pubblicazioni in internet copiate. Limiti all'utilizzo di testi e immagini in Internet

Via libera alle pubblicazioni in internet copiate
Valentina Frediani tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=175

“1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”
Avete letto bene: non è una bufala, ma quanto inserito dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Siamo “in territorio di diritto d’autore” e chi l’ha scritto è il legislatore!
Il 21 dicembre 2007, tra le 20 e le 21, mentre molti stavano per addentare una buona fetta di panettone, la VII Commissione del Senato della Repubblica, approvava il Disegno di legge S1861, recante le Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
Un vero e proprio colpo di scena passato in sordina!!!! Da una prima lettura, in molti esulteranno pensando ad una vera e propria rivoluzione per il diritto d’autore, considerando l’incredibile abbattimento di barriere normative sino ad ieri presenti in rete…
In realtà questa disposizione confonde, a parere di chi legge, ancor maggiormente la situazione. Anzitutto il concetto di “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate” è di una “tristezza unica”: la rete serve per far evolvere, non per reprimere le opere e tradurle in musiche o immagini incomprensibili e “rovinate” per rientrare in un dettato normativo… Secondariamente i concetti di “uso didattico” o “scientifico” lasciano il tempo che trovano: sono ampi, molto discrezionali, insomma: non certi…
In terzo luogo, torna trionfante lo scopo di “lucro”: ovvero il riconoscimento della possibilità di pubblicare opere in internet solo se lo sfruttamento non si traduce in “moneta sonante (o frusciante)”.
Quindi, ricapitolando: opere protette dal diritto d’autore in condizioni ordinarie, se io le devasto totalmente, snaturandole, posso diffonderle in rete, magari scrivendo una dizione specifica di richiamo nella pagina web indicando “OPERA DEGRADATA- NESSUN DIRITTO!”.
La cosa mi dà la vaga sensazione di non corrispondere alla riforma che da sempre attendono gli autori ed i produttori, da una parte, gli utenti della rete dall’altra.
Quando si cercherà di portare le proposte e poi le leggi, nella direzione dell’incremento della distribuzione via web? Quando sarà tolto l’equo compenso per agevolare il mercato della musica ordinaria?
Permettetemi infine un’ultima osservazione: nella norma come al solito si riporta tutto a meri interessi economici, ovvero la libertà di pubblicazione è in funzione della insussistenza di motivi di lucro. Quindi, per fare un esempio: Valentina Frediani compone un brano, lo diffonde tramite il proprio sito; Tizio lo ascolta, gli piace, se lo copia sul suo sito per fini didattici e senza scopo di lucro…. Valentina Frediani non può far valere alcun diritto, perché per la normativa sopra descritta, non sussiste alcun lesione del diritto d’autore.
Concetto interessante… che magari snatura la normativa a tutela delle opere dell’ingegno… ma mica si può accontentare tutti!!!! Anche se il dubbio è che a questo giro siano stati accontentati solo alcuni… ma proprio pochi….

Limiti all'utilizzo di testi e immagini in Internet
Marco Masieri tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=164

Anche le immagini nonché i testi presenti online costituiscono oggetto di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge 633 del 1941).
In particolare per quanto riguarda le fotografie ai sensi dell'art. 2 legge 633 del 1941 costituiscono oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II della medesima legge.
Il legislatore dunque fa una distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici.
Le prime sono quelle aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno dell'autore. In altri termini al fine del riconoscimento dell'opera fotografica creativa, la tecnica dell'autore dovrà unirsi alla sua immaginazione e fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo anche nella percettibilità del fruitore finale. In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal modo realizzata.
In particolare ove si voglia riprodurre all'interno di un sito web tali fotografie caratterizzate dall'apporto creativo dell'autore sarà in ogni caso necessaria la formale autorizzazione del fotografo autore dell'opera e titolare in via esclusiva del relativo diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera medesima.
Le fotografie semplici consistono invece essenzialmente nella mera riproduzione di oggetti senza essere caratterizzate da alcun apporto creativo del fotografo. Tale tipo di fotografie sono, come sopra accennato disciplinate appositamente nel capo V del titolo II della legge sul diritto d'autore.
In proposito particolare rilevanza assume l'articolo 90 il quale prescrive infatti che ogni esemplare della “foto semplice” deve contenere: 1) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo o committente), 2) l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo (o il suo committente) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.
Ciò dunque significa che nel caso in cui una fotografia semplice ovvero volta a riprodurre un mero oggetto senza alcun apporto creativo dell'autore e presente on line, non riporti le suddette indicazioni (autore o committente e anno di produzione) sarà possibile pubblicarla all'interno del proprio sito web fatta salva l'ipotesi di malafede. E' lecito ritenere che la malafede sarà configurabile nel caso in cui si utilizzi una fotografia semplice che sebbene priva dell'indicazione dell'autore e dell'anno di produzione sia presente all'interno di un sito web che preveda espressamente che tutto il materiale ivi contenuto è protetto da copyright. In tale circostanza dunque occorrerà esaminare con attenzione la presenza o meno di tale informazione nel sito. In mancanza di tale messaggio non essendo configurabile la malafede sarà possibile riprodurre nel proprio sito la fotografia semplice senza incorrere in alcuna violazione. A questo punto si tratta di valutare se ed entro quali limiti è possibile riprodurre all'interno di un sito web testi già presenti on line.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. Ogni opera creativa, e quindi anche i testi su Internet, è automaticamente protetta da copyright per il solo fatto di essere stata creata e quindi di esistere.
In tale circostanza anche ove il sito contenente il testo che si vuole riprodurre non menziona espressamente il fatto che il materiale è protetto da copyright non sarà possibile copiare il testo senza l'espresso e formale consenso dell'autore.
L'unica eccezione prevista dalla legge è rappresentata dall'art. 70 l. 633/41 secondo cui “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. Il comma tre della medesima norma stabilisce poi che “ Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
In altri termini dunque la legge consente, sia pur con la citazione dell'autore e della fonte, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie ma anche di qualsivoglia testo dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo) ma soltanto ove ciò avvenga a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, ma non a scopo di lucro ovvero per uno scopo di carattere commerciale.

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LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

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