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lunedì 15 maggio 2017
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mercoledì 2 maggio 2012
Errata segnalazione come cattivo pagatore: la banca risponde a titolo di colpa
Errata segnalazione come cattivo pagatore: la banca risponde a titolo di colpa
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 22.11.2011 n° 24650 (Paolo Fortina)
http://www.altalex.com/index.php?idu=108063&cmd5=90ccb63eedaa8e8f0566596a94157526&idnot=17905
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
V.G. e R.A., elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita 232, presso l'avv. T.E., rappresentati e difesi dall'avv. G.R. giusta delega in atti;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 29.9.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito l'avv. P. per la Banca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso aderendo alla relazione.
In particolare il tribunale decideva nel senso indicato, avendo riscontrato una mancanza di prova in ordine ad un comportamento doloso della convenuta finalizzato ad arrecare un danno ingiusto all'attore, e la statuizione veniva censurata dal V., che rilevava come ai fini dell'eventuale affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente l'esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso (primo motivo), lamentando inoltre l'errata statuizione sulle spese processuali (secondo motivo).
Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendo manifestamente fondato il primo motivo (restando così assorbito il secondo) sia sotto il profilo della rappresentata sufficienza di un comportamento colposo della banca, sia sotto l'aspetto del denunciato vizio motivazionale, non avendo il giudice del merito indicato alcuno degli elementi di fatto posti a base della sua decisione”.
Tali rilievi, ai quali hanno aderito il Procuratore Generale ed il ricorrente, sono condivisi nel merito dal Collegio, che tuttavia precisa che tre risultano essere i motivi di impugnazione; che con il primo infatti era stata denunciata la nullità della sentenza perché non siglata nelle singole facciate, doglianza che appare infondata rilevando unicamente a tal fine la sottoscrizione del provvedimento; che per il secondo ed il terzo motivo, espressamente considerati dal relatore, valgono le condivise conclusioni ivi formulate alle quali si rinvia. Ne consegue che il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, che provvedere ad una nuova delibazione della domanda tenendo conto dell'esistenza degli eventuali elementi di colpa ravvisabili nel comportamento dei dipendenti della banca, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

estratto da: http://www.leggioggi.it/2012/06/26/le-responsabilita-delle-banche-per-protesto-illegittimo/
La sentenza: Corte di Cassazione, Sez. I, 31 maggio 2012, nr. 8787
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
(Omissis...)
FATTO
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2000, S.E., S.S. e Se.El. convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Viterbo la B.M.P.S. s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del
protesto di quattro assegni tratti sul conto corrente n. (OMISSIS), ad essi cointestato presso la filiale di
Viterbo della predetta banca, facenti parte di un libretto di cui era stato denunciato lo smarrimento in data
condizioni generali di conto corrente, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta l’esibizione dei titoli protestati e respinte le altre istanze
istruttorie, con sentenza del 13 ottobre 2003, il Tribunale di Viterbo rigettava la domanda degli attori e
compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza proponevano appello i S. con atto notificato alla B.M.P.S. il 30 gennaio 2004.
Si costituiva la banca appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 730/10, rigettava l’appello.
Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione i S. sulla base di tre motivi illustrati con memoria.
Il B.M.P.S. non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, deducendo una erronea interpretazione della giurisprudenza di
questa Corte da parte del giudice di seconde cure, assumono che la responsabilità della banca trattaria non
poteva essere esclusa per addebitare la stessa esclusivamente al pubblico ufficiale che aveva elevato il
protesto.
Con il secondo motivo lamentano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio che
aveva elevato il protesto in quanto litisconsorte necessario.
Con il terzo motivo lamentano la mancata ammissione della prova testimoniale.
Il primo motivo è fondato.
La Corte d’appello ha invero correttamente riconosciuto in conformità ai principi affermati da questa Corte
(Cass. 16617/10) che il protesto dei titoli doveva essere elevato nei confronti dei firmatari degli stessi che
avevano illecitamente acquisito il carnet d’assegni, posto che le firme degli stessi risultavano leggibili, e non
già nei confronti dei ricorrenti, titolari del conto.
Ha peraltro escluso la responsabilità della banca ritenendo che l’unico responsabile dovesse ritenersi il
notaio che aveva elevato il protesto.
Tale assunto è erroneo. Nel caso di specie in cui le firme apposte sugli assegni non risultano apocrife, ma
indicano nomi diversi da quelli dei titolari del conto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "se
all’esito dell’esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità
documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l’istituto di
credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell’assegno (L. n. 349 del 1973, art. 63,
comma 1, n. 4 e art. 1) perchè è stato denunciato come rubato, ma ha l’obbligo di precisare chiaramente al
pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il
cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno (ovvero che a nome di quest’ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa: Cass. 6006/2003), e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun
rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ ultimo ad obbligarsi in nome e per
conto di quegli ( R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 6 e 15: Cass. 18910/2004). Diversamente il
comportamento dell’istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del
correntista sul bollettino dei protesti (L. n. 77 del 1955, art. 2), con l’ulteriore conseguenza di aver fatto
conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a
tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente
responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (Cass. 2936/1974, 18316/2 007). Quanto
poi al pubblico ufficiale, sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo se
ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve (Cass. 2821/1971), sulla corrispondenza tra la firma di traenza e
il nome del titolare del conto corrente, poichè nell’adempimento dei suoi obblighi di status a lui
personalmente incombe dirigere la compilazione dell’atto - L. n. 89 del 1913, art. 47 - con perizia e diligenza
professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all’emissione dell’assegno"
(Cass. 16617/10).
Pertanto sia l’azienda di credito, sia il notaio, sono responsabili, in solido tra loro (Cass. 11103/1998); dei
danni che possono essere derivati dall’erronea elevazione del protesto.
Il motivo va quindi accolto.
Il secondo motivo è invece infondato.
Invero nel caso di specie di verte in tema di responsabilità solidale per concorso nel fatto illecito e la
giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tema di obbligazione solidale passiva,
poichè fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio
necessario per cui non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quelli non chiamati in
giudizio (ex plurimis Cass.; 14700/10; Cass. 24425/06; Cass. 379/05; Cass. 2590/62).
Nel caso di specie nessuna integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio doveva essere disposta.
Quanto al terzo motivo,va premesso che la sentenza impugnata contiene una duplice ratio decidendi. Dopo
avere,infatti, escluso la responsabilità della banca trattarla (questione esaminata con il primo motivo di
ricorso) ha poi affermato che in ogni caso,i ricorrenti non avevano fornito la prova di aver subito danno
dagli erronei protesti.
In relazione a tale affermazione i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione delle prove richieste.
La doglianza risulta fondata.
Invero i capitoli di prova (il cui testo è integralmente riportato nel ricorso) appaiono rilevanti in quanto volti
a dimostrare l’esistenza del pregiudizio subito per effetto dell’erronea elevazione dei protesti. Gli stessi
(collegati con missive già prodotte in atti di cui si chiede sostanzialmente la conferma) vertono infatti su mancate concessioni di linee di credito da parte di banche, mancati finanziamenti,mancato accordo sulla
costituzione di un ATI, rifiuto da parte di operatori commerciali di effettuare vendite di materiali etc..
In tal senso la motivazione fornita dalla Corte d’appello per definire le prove testimoniali scarsamente
concludenti ai fini del decidere non appare adeguata.
Si sostiene, in particolare, da parte della sentenza che non risultava rilevante che nei capitoli venisse
specificato che gli odierni ricorrenti avevano rappresentato ai potenziali contraenti che si trattava di assegni
rubati riempiti e sottoscritti da terzi poichè non risultava che alle missive dei terzi, in relazione alle quali si
chiedeva la prova per testi, gli odierni ricorrenti avessero risposto per iscritto e poichè non risultava che
essi avessero sollecitato la banca affinchè si attivasse presso i terzi in questione per chiarire le ragioni dei
protesti.
Tali circostanze invero si riferiscono ad attività dei ricorrenti che sarebbero state volte ad eliminare o
ridurre gli effetti negativi dei protesti ma non rilevano in alcun modo ai fini della dimostrazione o della
esclusione della esistenza di danni derivanti dai protesti che si sarebbero comunque già in precedenza
prodotti.
Va inoltre soggiunto che, in relazione alla richiesta di danni non patrimoniali, questa Corte ha già avuto
modo di affermare in altre occasioni, che il protesto ove illegittimamente sollevato, deve ritenersi del tutto
idoneo a provocare un danno anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato
come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora
l’illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il
danno, da ritenersi "in re ipsa", andrà senz’altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l’onere di
fornire la prova della sua esistenza. (Cass. 18316/07).
Ovviamente nella diversa ipotesi ricorrente anche nel caso di specie in cui sia dedotta specificamente una
lesione della reputazione commerciale per effetto dell’illegittimità del protesto, quest’ultima costituirà
semplice indizio dell’esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri
elementi della situazione cui inerisce (Cass. 5 novembre 1998, n. 11103; Cass. 18316/07).
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione che si atterrà nel decidere ai principi di diritto dianzi enunciati e che provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012
reperita all'indirizzo http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_civile_sez._i_31_maggio_2012_n._8787.pdf
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 22 novembre 2011, n. 24650
Cassazione civile Sez. VI, Ord., 22-11-2011, n. 24650REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:V.G. e R.A., elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita 232, presso l'avv. T.E., rappresentati e difesi dall'avv. G.R. giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Banca P. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Del Governo Vecchio 118, presso l'avv. F. G., rappresentata e difesa dall'avv. P. G. giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata n. 323 del 16.11.2009.Udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 29.9.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito l'avv. P. per la Banca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso aderendo alla relazione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il relatore designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: “V.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l'intimata, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, aveva rigettato la domanda risarcitoria contro la Banca Popolare Sant'Angelo, in relazione all'avvenuta segnalazione all'EURISC del mancato pagamento di tre rate di un contratto di mutuo, che viceversa erano state regolarmente versate.In particolare il tribunale decideva nel senso indicato, avendo riscontrato una mancanza di prova in ordine ad un comportamento doloso della convenuta finalizzato ad arrecare un danno ingiusto all'attore, e la statuizione veniva censurata dal V., che rilevava come ai fini dell'eventuale affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente l'esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso (primo motivo), lamentando inoltre l'errata statuizione sulle spese processuali (secondo motivo).
Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendo manifestamente fondato il primo motivo (restando così assorbito il secondo) sia sotto il profilo della rappresentata sufficienza di un comportamento colposo della banca, sia sotto l'aspetto del denunciato vizio motivazionale, non avendo il giudice del merito indicato alcuno degli elementi di fatto posti a base della sua decisione”.
Tali rilievi, ai quali hanno aderito il Procuratore Generale ed il ricorrente, sono condivisi nel merito dal Collegio, che tuttavia precisa che tre risultano essere i motivi di impugnazione; che con il primo infatti era stata denunciata la nullità della sentenza perché non siglata nelle singole facciate, doglianza che appare infondata rilevando unicamente a tal fine la sottoscrizione del provvedimento; che per il secondo ed il terzo motivo, espressamente considerati dal relatore, valgono le condivise conclusioni ivi formulate alle quali si rinvia. Ne consegue che il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, che provvedere ad una nuova delibazione della domanda tenendo conto dell'esistenza degli eventuali elementi di colpa ravvisabili nel comportamento dei dipendenti della banca, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.Le responsabilità delle banche per protesto illegittimo
Cassazione, il correntista-cliente necessita di una protezione ad hoc. Sulla banca incombe un dovere di protezione nei confronti del cliente
Con atto di citazione, Caio, Tizio e Sempronio convengono in giudizio, dinanzi al tribunale, la Banca s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del protesto di quattro assegni tratti sul conto corrente nr. x, ad essi cointestato presso una filiale della predetta banca. Gli assegni facevano infatti parte di un libretto smarrito e dunque illecitamente utilizzati da ignoti.
Gli attori, in sede giudiziale, deducono l’erroneità dei quattro protesti: più specificatamente, dichiarano che gli assegni sono stati smarriti e la firma di traenza risulta essere apocrifa. In tal senso, gli attori medesimi aggiungono che l’elevazione dei protesti andava condotta, da subito, nei confronti dei soggetti che avevano firmato i titoli risultando la loro firma leggibile.
L’istituto di credito, convenuto, si costituisce assumendo la correttezza dei protesti dei titoli smarriti ed evidenziando che i correntisti non hanno custodito i moduli con la dovuta diligenza, come prescritto nelle condizioni generali di conto corrente e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Il tribunale incaricato rigetta, così, la domanda degli attori e compensa le spese processuali.
In sede d’appello, la Corte conferma la pronuncia di primo grado e rigetta anch’essa il ricorso.
Avverso quest’ultima sentenza, i medesimi ricorrenti propongono la loro domanda in Cassazione: la quale cassa! la medesima sentenza con rinvio alla Corte d’appello, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto enunciati e che provvederà anche alla liquidazione delle spese.
Ebbene, il protesto è un atto pubblico mediante il quale viene accertato, in modo formale, da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un assegno (inadempimento inerente l’assegno). Il protesto risulta essere indispensabile perché consente a chi ha presentato l’assegno e non abbia ricevuto il pagamento di potere agire per via giudiziaria per ottenere la somma riportata nel titolo di credito (…).
Sotto il profilo tecnico-normativo, il Regio Decreto del 21 dicembre 1933, nr. 1736, ‘’Dispozioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione (…)’’, ora Legge nr. 349 del 1973, all’art. 63 prevede che “il protesto deve contenere: 1) la data; 2) il nome del richiedente; 3) l’indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite; 4) l’oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna; 5) la sottoscrizione del notaio o dell’ufficiale giudiziario o del segretario comunale. Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell’assegno bancario. Per più assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato“.
Nella prassi, in caso di assegno protestato, gli istituti di credito corrono ai ripari: rilasciando una dichiarazione in cui si attesta l’avvenuta presentazione dell’assegno nel rispetto dei tempi utili, ma che il medesimo non è stato pagato. In tali circostanze, tale dichiarazione non è sufficiente, poichè gli istituti di credito sono chiamati ad effettuare ulteriori ed indispensabili verifiche. Si pensi all’importanza dell’esame esterno della firma di traenza: “se all’esito di quest’ultimo esame è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositata presso la banca correntista, l’istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell’assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha l’obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno (Cass. 6006/2003)”.
Da parte dell’istituto di credito dovrà, inoltre, essere appurato che “tra il titolare del conto corrente ed il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli (Cass. 18919/2004)”. Se, in relazione ad un eventuale protesto, la banca omette le previe e necessarie verifiche si instaurerà da parte della medesima una mera violazione del dovere di correttezza e buona fede: un esempio è cristallizzato nel caso di specie, ovvero “nell’indicazione erronea al notaio dei nominativi degli attori poi protestati”.
Quanto poi al pubblico ufficiale, nell’adempimento dei suoi obblighi di status, “a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell’atto-precetto, ex Legge nr. 89 del 1913, art. 47, con perizia e diligenza professionale, ex art. 1176.2 c.c., per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all’emissione dell’assegno” (Cass. 16617/2010).
Più dettagliatamente, il notaio, nell’esercizio della sua professione, “è tenuto alla verifica della corrispondenza tra lo specimen e la firma di traenza”. Tale verifica rientra nei doveri di normale attenzione e diligenza, esulando dai casi di cui all’art. 2236 c.c., norma quest’ultima dettata unicamente in materia di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. “Il notaio possiede, quindi, il potere/dovere’ di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestare’’ (Trib. Di Napoli, Sez. dist. Marano, 06/04/07) . Pertanto, “sia l’azienda di credito, sia il notaio sono responsabili in solido tra loro (Cass. 11103/98) dei danni che possono essere derivati dall’erronea elevazione del protesto”.
Recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. I, 31 maggio 2012, nr. 8787, ha affermato che “il comportamento dell’istituto di credito costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (Legge nr. 77 del 1955, art. 2), con l’ulteriore conseguenza di aver fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (…)”. Quanto poi al pubblico ufficiale, “sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo laddove questo abbia omesso di vigilare, anche per colpa lieve, sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente (…)”. In tale circostanza fattuale, la Corte di Cassazione aggiunge che “i relativi capitoli di prova appaiono rilevanti in quanto volti a dimostrare l’esistenza del pregiudizio subito per effetto dell’erronea elevazione dei protesti”.
“In relazione alla richiesta dei danni non patrimoniali, il protesto, dove illegittimamente sollevato, deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno, anche!, sotto il profilo della lesione del diritto all’onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l’illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo del diritto della persona, come quello alla reputazione, il danno da ritenersi “in re ipsa”, andrà senz’altro risarcito senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova della sua esistenza (…)” (Cass. 18316/07).
Insomma, dopo avere richiamato il quadro normativo-giurisprudenziale in materia, si potrebbe affermare cheil correntista-cliente necessita, sicuramente, di una protezione ad hoc. Sulla banca trattaria-mandataria, in primis, incombe un dovere di protezione nei confronti del cliente. In un rapporto fiduciario-privatistico, come quello tra istituto di credito e cliente, è necessario, quindi, “dare spazio e voce” al principio di buona fede contrattuale , ex art. 1375 c.c., tra le parti. D’altro canto, sul piano pubblicistico, il protesto svolge una funzione incidentale di tipo riparatorio-sanzionatoria. A questo punto ci si domanda: le due funzioni, privatistica da una parte e pubblicistica dall’altra, risultano essere nella prassi inconciliabili? Nei confronti del cliente-mandante si concretizza un vuoto di tutela e non un suo necessario rafforzamento, nonostante le due peculiari fasi (privatistica-pubblicistica)?
…Una risposta costruttiva a tali quesiti si potrebbe individuare sotto il profilo privatistico-generale: l’art. 1710 c.c. potrebbe, sicuramente, arrivare a configurare in capo alla banca-mandataria un dovere allargato-compatibile di collaborazione, che imponga alla medesima di effettuare a favore del cliente tutte le verifiche del caso.
La sentenza: Corte di Cassazione, Sez. I, 31 maggio 2012, nr. 8787
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
(Omissis...)
FATTO
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2000, S.E., S.S. e Se.El. convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Viterbo la B.M.P.S. s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del
protesto di quattro assegni tratti sul conto corrente n. (OMISSIS), ad essi cointestato presso la filiale di
Viterbo della predetta banca, facenti parte di un libretto di cui era stato denunciato lo smarrimento in data
28-2-1997, e dunque illecitamente utilizzati da ignoti. Gli attori deducevano la erroneità dei protesti, elevati
nei loro confronti nel periodo tra il 10-3-1999 ed il 23-4-1999, nei quali si dichiarava che l’assegno era stato
smarrito e la firma di traenza era apocrifa, sostenendo che i protesti avrebbero dovuto essere elevati nei
confronti dei soggetti che avevano firmato i titoli risultando la loro firma leggibile;
lamentavano, quindi, di avere subito gravissimi danni a seguito dei detti protesti, e, in particolare: che la C.
S.p.a. aveva revocato il fido a S.E. che per rientrare aveva dovuto subito versare lire 100.000.000;
l’interruzione della trattativa avviata per l’instaurazione di un rapporto con la Cr. SIM finalizzato ad un
affidamento di lire 200.000.000 presso il C.B.; il mancato finanziamento per l’acquisto di una autobetoniera
da G.B.; la mancata partecipazione ad una associazione temporanea di impresa con la ottenere dilazioni di
pagamento.
Si costituiva la banca convenuta assumendo la correttezza del protesti dei titoli smarriti e ricordando che i
correntisti non avevano custodito i moduli con la dovuta diligenza, come prescritto dall’art.3 dellecondizioni generali di conto corrente, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta l’esibizione dei titoli protestati e respinte le altre istanze
istruttorie, con sentenza del 13 ottobre 2003, il Tribunale di Viterbo rigettava la domanda degli attori e
compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza proponevano appello i S. con atto notificato alla B.M.P.S. il 30 gennaio 2004.
Si costituiva la banca appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 730/10, rigettava l’appello.
Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione i S. sulla base di tre motivi illustrati con memoria.
Il B.M.P.S. non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, deducendo una erronea interpretazione della giurisprudenza di
questa Corte da parte del giudice di seconde cure, assumono che la responsabilità della banca trattaria non
poteva essere esclusa per addebitare la stessa esclusivamente al pubblico ufficiale che aveva elevato il
protesto.
Con il secondo motivo lamentano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio che
aveva elevato il protesto in quanto litisconsorte necessario.
Con il terzo motivo lamentano la mancata ammissione della prova testimoniale.
Il primo motivo è fondato.
La Corte d’appello ha invero correttamente riconosciuto in conformità ai principi affermati da questa Corte
(Cass. 16617/10) che il protesto dei titoli doveva essere elevato nei confronti dei firmatari degli stessi che
avevano illecitamente acquisito il carnet d’assegni, posto che le firme degli stessi risultavano leggibili, e non
già nei confronti dei ricorrenti, titolari del conto.
Ha peraltro escluso la responsabilità della banca ritenendo che l’unico responsabile dovesse ritenersi il
notaio che aveva elevato il protesto.
Tale assunto è erroneo. Nel caso di specie in cui le firme apposte sugli assegni non risultano apocrife, ma
indicano nomi diversi da quelli dei titolari del conto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "se
all’esito dell’esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità
documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l’istituto di
credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell’assegno (L. n. 349 del 1973, art. 63,
comma 1, n. 4 e art. 1) perchè è stato denunciato come rubato, ma ha l’obbligo di precisare chiaramente al
pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il
cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno (ovvero che a nome di quest’ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa: Cass. 6006/2003), e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun
rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ ultimo ad obbligarsi in nome e per
conto di quegli ( R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 6 e 15: Cass. 18910/2004). Diversamente il
comportamento dell’istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del
correntista sul bollettino dei protesti (L. n. 77 del 1955, art. 2), con l’ulteriore conseguenza di aver fatto
conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a
tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente
responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (Cass. 2936/1974, 18316/2 007). Quanto
poi al pubblico ufficiale, sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo se
ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve (Cass. 2821/1971), sulla corrispondenza tra la firma di traenza e
il nome del titolare del conto corrente, poichè nell’adempimento dei suoi obblighi di status a lui
personalmente incombe dirigere la compilazione dell’atto - L. n. 89 del 1913, art. 47 - con perizia e diligenza
professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all’emissione dell’assegno"
(Cass. 16617/10).
Pertanto sia l’azienda di credito, sia il notaio, sono responsabili, in solido tra loro (Cass. 11103/1998); dei
danni che possono essere derivati dall’erronea elevazione del protesto.
Il motivo va quindi accolto.
Il secondo motivo è invece infondato.
Invero nel caso di specie di verte in tema di responsabilità solidale per concorso nel fatto illecito e la
giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tema di obbligazione solidale passiva,
poichè fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio
necessario per cui non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quelli non chiamati in
giudizio (ex plurimis Cass.; 14700/10; Cass. 24425/06; Cass. 379/05; Cass. 2590/62).
Nel caso di specie nessuna integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio doveva essere disposta.
Quanto al terzo motivo,va premesso che la sentenza impugnata contiene una duplice ratio decidendi. Dopo
avere,infatti, escluso la responsabilità della banca trattarla (questione esaminata con il primo motivo di
ricorso) ha poi affermato che in ogni caso,i ricorrenti non avevano fornito la prova di aver subito danno
dagli erronei protesti.
In relazione a tale affermazione i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione delle prove richieste.
La doglianza risulta fondata.
Invero i capitoli di prova (il cui testo è integralmente riportato nel ricorso) appaiono rilevanti in quanto volti
a dimostrare l’esistenza del pregiudizio subito per effetto dell’erronea elevazione dei protesti. Gli stessi
(collegati con missive già prodotte in atti di cui si chiede sostanzialmente la conferma) vertono infatti su mancate concessioni di linee di credito da parte di banche, mancati finanziamenti,mancato accordo sulla
costituzione di un ATI, rifiuto da parte di operatori commerciali di effettuare vendite di materiali etc..
In tal senso la motivazione fornita dalla Corte d’appello per definire le prove testimoniali scarsamente
concludenti ai fini del decidere non appare adeguata.
Si sostiene, in particolare, da parte della sentenza che non risultava rilevante che nei capitoli venisse
specificato che gli odierni ricorrenti avevano rappresentato ai potenziali contraenti che si trattava di assegni
rubati riempiti e sottoscritti da terzi poichè non risultava che alle missive dei terzi, in relazione alle quali si
chiedeva la prova per testi, gli odierni ricorrenti avessero risposto per iscritto e poichè non risultava che
essi avessero sollecitato la banca affinchè si attivasse presso i terzi in questione per chiarire le ragioni dei
protesti.
Tali circostanze invero si riferiscono ad attività dei ricorrenti che sarebbero state volte ad eliminare o
ridurre gli effetti negativi dei protesti ma non rilevano in alcun modo ai fini della dimostrazione o della
esclusione della esistenza di danni derivanti dai protesti che si sarebbero comunque già in precedenza
prodotti.
Va inoltre soggiunto che, in relazione alla richiesta di danni non patrimoniali, questa Corte ha già avuto
modo di affermare in altre occasioni, che il protesto ove illegittimamente sollevato, deve ritenersi del tutto
idoneo a provocare un danno anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato
come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora
l’illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il
danno, da ritenersi "in re ipsa", andrà senz’altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l’onere di
fornire la prova della sua esistenza. (Cass. 18316/07).
Ovviamente nella diversa ipotesi ricorrente anche nel caso di specie in cui sia dedotta specificamente una
lesione della reputazione commerciale per effetto dell’illegittimità del protesto, quest’ultima costituirà
semplice indizio dell’esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri
elementi della situazione cui inerisce (Cass. 5 novembre 1998, n. 11103; Cass. 18316/07).
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione che si atterrà nel decidere ai principi di diritto dianzi enunciati e che provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012
reperita all'indirizzo http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_civile_sez._i_31_maggio_2012_n._8787.pdf
sabato 1 gennaio 2011
Provider e Responsabilità: il caso di Lasciate che i bimbi
Access provider: "soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematica".
Service provider: "soggetto che, una volta avvenuto l'accesso in rete, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali la posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc".
Content provider: "operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computers alla rete".
(Definizioni tratte dalla sentenza del Tribunale di Bologna n. 3331 del 14 giugno 2004)
(Definizioni tratte dalla sentenza del Tribunale di Bologna n. 3331 del 14 giugno 2004)
Tribunale Civile di Bologna
Giudice Unico Dott.ssa Ferrigno
Sentenza 14 giugno 2001 n. 3331
Venendo al merito, la dott.ssa M. ha svolto le funzioni di P.M. nel procedimento penale promosso, davanti al Tribunale di Bologna, nei confronti di Marco D., di Piergiorgio B., e di altri adepti della setta satanica "I bambini di satana", imputati di reati gravissimi, tra cui il sequestro di persona e la violenza carnale in danno di minori.Il procedimento si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati e la decisione è stata confermata in sede di gravame (v. sentenza Trib. Bologna n.210/97 prodotta da Roberto B.).La vicenda ha avuto ampio eco sulla stampa e, nel 1997, la Castelvecchi Editoria pubblicò il libro di Luther B. "Lasciate che i bimbi - Pedofilia. un pretesto per la caccia alle streghe", che nel capitolo di 32 pagg. dal titolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura!" affronta, con taglio critico, la vicenda giudiziaria di Marco D. e degli altri adepti alla setta. Allo stile asciutto della cronaca giornalistica si alterna quello personale dell'autore dello scritto volto alla critica dell'attività giudiziaria che portò alla formulazione dell'accusa a carico degli imputati.Ciò posto, si tratta di verificare se i passi del libro, indicati in citazione, rientrino nel legittimo esercizio de1 diritto di cronaca e di critica giudiziaria come sostenuto dalle società convenute e dal B., o, invece, costituiscano illecita violazione della reputazione, e dell'identità personale della dott.ssa M..E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e quindi non comportare responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, qualora ricorrano tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di diligente lavoro di ricerca; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (requisito c.d. della continenza) (v. per tutte la nota sentenza della S.C. n.5259/84).
Meno ristretti sono i limiti del diritto di critica che costituisce un'ulteriore forma di estrinsecazione della libertà di pensiero, riconosciuta e protetta, quale diritto fondamentale, dall'art. 21 Cost..
La critica, a differenza della cronaca, che è esposizione obiettiva di fatti allo scopo di informare il lettore, consiste in una attività essenzialmente valutativa volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da altri.
All'esercizio del diritto di critica può, dunque, essere naturalmente connessa anche una valenza aggressiva nei confronti del suo destinatario e ad esso mal si attaglia il requisito della verità, in quanto un'opinione difficilmente può essere accertata come vera o falsa.
Tuttavia, la critica, per essere legittima, deve trarre spunto da fatti veri, e non artatamente manipolati per sostenere la stessa tesi critica.
E' poi pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che anche il diritto di critica, che ben può riguardare l'attività giudiziaria, è soggetto al limite della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell'interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, il rispetto del limite si concretizza nella correttezza del linguaggio, nel mancato uso di espressioni contumeliose, nel divieto di accostamenti suggestivi. L'interesse del soggetto criticato alla tutela del proprio onore, comporta, infatti, che la critica al suo operato o alle opinioni da lui espresse debba essere misurata e quindi dotata della minor efficacia lesiva possibile, rispetto al legittimo risultato di valutazione o di censura che si intenda perseguire.
Occorre, quindi, analizzare, alla luce dei principi sopra esposti, i singoli passi del libro "Lasciate che i bimbi" denunciati dall'attrice come lesivi del suo onore e della sua immagine professionale, e che sono i seguenti:
a) il processo contro il gruppo bolognese dei Bambini di Satana rappresenterebbe "una delle più vaste campagne repressive e giustizialiste degli ultimi anni: una caccia alle streghe, come a Salem (Massachusset) 1692";b) Lucia M. occuperebbe "la prima fila dei fomentatori d'odio e degli strateghi della tensione" (pag.39);c) sarebbe "personaggio assetato di protagonismo e di luci della ribalta" (pag.24);d) "rilascia interviste e dichiarazioni allarmistiche un giorno sì e l'altro pure" (pag.39) per "dare l'idea di una Bologna sotto assedio alla mercé di satanismi in libertà pronti a sabotare la sua inchiesta. Questo affinché i media la rappresentino come una prode Giovanna d'Arco" (pag.42);e) come P.M. sarebbe stata pronta "ad incanalare e strumentalizzare" il rancore sentimentale dell'ex fidanzata di uno degli imputati per farle "vomitare un fiume in piena di particolari incredibili" (pag.30) ad indurre la stessa teste a simulare un malore durante il dibattimento per impedire alla difesa di interrogarla (pag. 50) a shockare e strumentalizzare un bambino per indurlo a dire di essere stato vittima di atti di libidine durante una messa nera (pag.48, 30, 31);f) essa attrice verrebbe calunniosamente definita "magistrato arrivista" (pag.30) "personaggio odioso ed insopportabile" (pag.43) "Torquemada" (pag.43) sino all'invettiva finale "via alla poubelle de l'histoire! M., odiosa e gracchiante viceprocuratora ha regalato al mondo uno dei più gravi atti di persecuzione giudiziaria e culturale della storia delle sottoculture giovanili. Voleva diventare la Di Pietro dell'intolleranza religiosa, ma non si è accorta che già tramontava l'epoca in cui le masse applaudivano adoranti le manie di protagonismo dei magistrati. Anche ella è destinata al suddetto luogo di trotzkiana memoria" (pag. 106 ? par. "il caso è chiuso").
Orbene, per quanto concerne il presupposto che le notizie e gli argomenti trattati nel libro rivestano interesse pubblico, nulla quaestio.
In merito agli altri presupposti, il B. e le società convenute contestano la valenza lesiva dei passi sopra riportati sul rilievo che l'attrice avrebbe artatamente collegato "parole , frasi" e "periodi" del testo, in maniera tale da farli erroneamente apparire come riferiti alla sua persona, mentre invece, gli stessi passi, se correttamente letti nel foro contesto, evidenzierebbero l'assenza di ogni intento denigratorio della sua immagine, umana e professionale.In ordine al passo sub a) assumono, in particolare, che la frase tra virgolette non farebbe riferimento al processo contro i Bambini di Satana ed alla dott.ssa M., bensì a tutti gli episodi riportati nel i libro. La frase rappresenterebbe, in sostanza, la presentazione della tesi dell'autore secondo cui la recente emersione, in molti paesi e non solo in Italia, dell'allarme sociale sul tema della pedofilia, avrebbe costituito il pretesto per scatenare alcune ingiustificate "cacce alle streghe" proiettando sul mostro (il presunto pedofilo) tutte le angosce collettive di una società insicura ed inquieta, e ciò indipendentemente dalla reale necessità di proteggere l'infanzia dai possibili abusi degli adulti.L'assunto non può essere condiviso.E' vero che nel passo in oggetto non viene fatto espresso riferimento alla dott.ssa M., ma tuttavia, costituendo il suo operato nell'ambito del processo penale in questione, il tema di uno dei capitoli del libro, non può porsi in dubbio che la predetta venga presa come esempio emblematico di quel teorema sulla "caccia alle streghe" delineato nell'introduzione dell'opera. E tale intento dell'autore è reso del tutto evidente nei passi riportati sub a), b), c), g), ed e) ove si legge, ed il riferimento è esplicito e testuale, che la dott.ssa M. occupa "la prima fila dei fomentatori d'odio e degli strateghi della tensione", è "personaggio assetato di protagonismo e di luci della ribalta", "magistrato arrivista" che unitamente a preti e pennivendoli avrebbe "incanalato e strumentalizzato" il rancore della teste chiave "Simonetta" ex fidanzata di uno degli imputati, "proprio come la caccia alle streghe di Salem" (che l'epiteto "magistrato arrivista" sia riferito, alla pag. 30 del libro, all'attrice non è da porsi in dubbio, riferendosi l'autore a coloro i quali hanno dato via all'inchiesta sui Bambini di Satana).Contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute e dal B. i passi riportati, proprio se letti nel loro contesto, effettivamente descrivono la dott.ssa M. come facente parte di un asserito complotto tra la Curia di Bologna, gli organi di informazione e le autorità inquirenti, volto alla demonizzazione ed alla repressione di ogni devianza sociale o sessuale. E'pertanto chiaro l'intento dell'autore di fornire un'immagine dell'attrice come magistrato che ha esercitato l'azione penale non a tutela del pubblico interesse per perseguire fatti gravissimi, ma per fini repressivi e per motivi di personale tornaconto (per apparire quale prode "Giovanna d'Arco" - sub d -) estranei alla sua funzione. La dott.ssa M. viene, addirittura, definita come "odiosa e gracchiante viceprocuratora" e la si accusa dio aver regalato al mondo uno dei più gravi casi di persecuzione giudiziaria (…) e ciò perché voleva diventare la Di Pietro dell'intolleranza religiosa" (sub.G) tant'è che la sua persona viene persino accostata, in maniera suggestiva, a quella del grande inquisitore Torquemada (pag. 43).Cose che esulano sicuramente dai limiti di una corretta analisi critica dell'attività giudiziaria.Basti dire l'operato dell'attrice non viene giudicato erroneo o arbitrario sulla base di una ragionevole valutazione di fatti veri. Ed infatti la tesi dell'autore, secondo cui la dott.ssa Musi avrebbe perseguito scopi antitetici a quelli giurisdizionali per dare sfogo a manie di protagonismo, viene esposta senza il benché minimo supporto motivazionale, il che è sicuro indice di una volontà di mera aggressione libellistica.Per quanto riguarda, invece, il passo sub D), ove si legge che la dott.ssa M. "rilascia interviste e dichiarazioni allarmistiche un giorno si e l'altro pure", lo stesso non sembra travalicare i limiti del diritto di cronaca e di critica in quanto l'autore, sia pure in maniera colorita, riferisce un fatto non del tutto lontano dal vero. E'infatti documentato in causa che l'attrice ebbe molti contatti con la stampa in merito all'andamento delle indagini ed alla ritenuta fondatezza della sua ipotesi accusatoria.Parimenti non lesivi appaiono alcuni dei passi sub E). A pag. 31 si legge "Nei mesi successivi Simonetta (teste chiave dell'accusa) vomiterà un fiume di particolari sempre meno credibili, tra cui l'omicidio rituale di un immigrato africano, ucciso a coltellate e quello di un bimbo rom (…)". L'autore si riferisce, dunque, esclusivamente alla teste "Simonetta", a suo parere assolutamente inattendibile, ma non accusa l'attrice di avere indotto la predetta a fare quelle rivelazioni che portarono all'apertura dell'inchiesta. Come pure non risponde al vero che l'autore abbia sostenuto che la dott.ssa M. avrebbe indotto "Simonetta" a simulare un malore durante il dibattimento, ed avrebbe shockato il piccolo Federico di soli due anni per portarlo a riferire particolari agghiaccianti sulle presunte violenze subite.A pag. 50 l'autore si limita, infatti, a riferire dello svenimento, in aula, della teste con conseguente interruzione del suo controesame da parte della difesa, mentre a pag. 30 informa che, con il proseguire dell'inchiesta, nell'opinione pubblica iniziò ad insinuarsi il dubbio che il piccolo Federico non fosse credibile per essere "shockato e strumentalizzato".Quanto sopra esposto non vale, tuttavia, a ridurre l'efficacia lesiva del libro "Lasciate che i bimbi", ed, in particolare, del capitolo dedicato al processo in questione e del paragrafo "Il caso è chiuso", pagg. 105?107. Non è infatti contestabile che la lettura complessiva di quelle parti dell'opera, in considerazione dei toni, degli argomenti e delle espressioni ingiuriose adottate, offra un'immagine dell'attrice quale sorta di braccio secolare della nuova inquisizione, magistrato privo di equilibrio e professionalità, dedito al conseguimento della propria notorietà a scapito dei diritti di libertà e di giustizia delle persone inquisite. Il che supera chiaramente i limiti della serena ed obiettiva esposizione di fatti e della corretta valutazione dell'operato della dott.ssa M., concretizzando una indebita lesione della sua reputazione professionale e della sua identità personale. Privo di pregio è il riferimento del B. e delle società convenute al diritto di critica satirica.Per satira si intendono quelle forme di espressione volte alla critica di personaggi noti al pubblico o di episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare ilarità che renda palese il carattere dell'inverosimiglianza e dell'esagerazione. Il che non ricorre nel caso di specie ove si consideri che la rappresentazione dei fatti che emerge dall'opera in questione, esula dai confini di una interpretazione forzata, buffa o maliziosa di un accadimento reale per divenire, invece, allusione gratuita a circostanze prive del benché minimo riscontro oggettivo (legame tra l'attrice, e la nuova inquisizione).Il carattere offensivo del libro "Lasciate che i Bimbi" non poteva non essere palese al suo autore il che è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato di diffamazione.Da ciò consegue la responsabilità civile dell'editore, società Castelvecchi, ai sensi degli artt. 2059 c.c., 185 c.p. e 11 L.n.47/48 per i danni cagionati all'attrice.La dott.ssa M. lamenta, altresì, la portata denigratoria di due testi brevi, rinvenibili sul sito internet gestito dalla società Cybercore s.a.s.: il primo intitolato "I Carlini di Satana", in cui si insisterebbe sul suo atteggiamento persecutorio nei confronti degli imputati ("Lucia M. e il Tribunale del riesame vogliono comunque gli imputati in galera"), ed il secondo intitolato "La verità è elettrica, e si diffonde, si diffonde, si diffonde" contenente le osservazioni "a caldo" di B. dopo la prima udienza del processo i Bambini di Satana, in cui verrebbero svolti gli argomenti e le tesi poi ampiamente esposti nel libro "Lasciate che i Bimbi".L'assunto può essere condiviso solo per quanto riguarda tale secondo scritto.
Le frasi di cui la dott.ssa M. si duole sono le seguenti "Cazzo, tutto questo è già successo, questo processo è la fotocopia di quelli svolti negli USA negli anni '80, stesse cazzate, stesse testimonianze, stessi errori da parte di psichiatri, preti ed assistenti sociali, stessa cecità di inquirenti e giornalisti. Ognuno di quei casi ebbe origine dalla mentalità disturbata di una Simonetta, e dal fraintendimento dei farfugliamenti pre verbali di un Federico trasformato dalla Lucia M. di turno in una crociata contro i fantasmi" ...."nelle ricostruzioni della vicenda si insinua il dubbio - e anche qualcosa di più - che Simonetta sia inattendibile, neurolabile e manovrata da Lucia M., che il piccolo Federico sia shockato e strumentalizzato" ... "Repubblica ha poi intervistato D. (che per una volta si è difeso bene e ha puntato l'indice contro il GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione sulle Sette ? n.d.r. da pag.24 "Lasciale che i bimbi"); la M. si è incazzata di brutto e dichiarato all'ANSA che D. non ha il diritto di rilasciare interviste! Segnale premonitore di un esaurimento nervoso?)".Evidente, anche in questo caso, è l'intento denigratorio dell'autore del testo, come è chiara la sua volontà di fare apparire l'attrice come simbolo dell'intolleranza religiosa e sociale, e di screditarne l'operato descrivendola come magistrato privo dì equilibrio, e persona tesa solo al perseguimento del proprio intento vessatorio nei confronti degli imputati.
Non altrettanto può dirsi del brano "I Carlini di Satana ovvero: un anno di canditi allo Zolfo".In questa occasione Luther B. ha illustrato, in chiave critica, le modalità con cui il quotidiano "Il Resto del Carlino" ha seguito lo sviluppo dell'inchiesta sui Bambini di Satana, ed il riferimento diretto all'attrice, laddove si legge "Ma Lucia M. e il Tribunale del riesame vogliono comunque gli imputati in galera (…)" non appare superare i limiti del diritto di cronaca in quanto l'autore, sia pure con toni aspri e con espressioni prive di rigore tecnico giuridico; ha riferito un fatto vero e cioè che il P.M. nel corso delle indagini chiese l'applicazione agli imputati della misura cautelare della custodia in carcere.Tanto premesso in fatto, si tratta ora di accertare se le società convenute siano o meno responsabili della diffusione telematica degli scritti lesivi dell'onore e della reputazione dell'attrice.
A tale proposito la società 2008 Comunicazione sostiene che quale service provider con accesso alla rete internet, essa si era limitata ad ospitare, in apposita diectory, il materiale immesso da Luther B., al quale aveva offerto gratuitamente lo spazio sul proprio sito "per affinità culturale e di area, trattandosi di una delle voci più originali ed indipendenti della scena italiana"; e che pertanto, non avendo il service províder alcun potere e dovere di controllo sul materiale ospitato e redatto da altri, andrebbe esclusa ogni sua responsabilità, per i fatti di causa, essendo la figura del service províder paragonabile a quella dell'edicolante o del libraio, rispetto ai quali non incombe alcun onere di valutazione e/o censura del materiale posto in vendita.Analoghe difese svolge la Cybercore, in merito anche alla non equiparabilità della posizione del service provider a quella dell'editore. La stessa ha inoltre eccepito l'assenza di qualunque profilo di colpa a proprio carico, essendosi limitata a riprodurre, in via telematica, articoli gia pubblicati sulla rivista "Zero in condotta" che; all'epoca, non erano stati oggetto di alcun provvedimento giudiziario di natura sanzionatoria o cautelare.Orbene, la responsabilità del provider (dall'inglese "fornitore") può essere esaminata sotto diversi profili, e cioè con riguardo alla violazione del diritto d'autore, del diritto alla riservatezza, alla diffamazione, o alla violazione delle norme in materia di concorrenza sleale ecc..La soluzione delle questioni di cui si discute non può prescindere dall'esame dei compiti e delle funzioni espletate dai c.d. operatori della rete internet.Tali soggetti possono così essere classíficati: "access provider" (fornitore di accesso) "service provider" (fornitore di servizi) e "content provider" (fornitore di contenuti).Il termine access provider individua il soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematica. Il compito dell'access provider è per lo più quello di accertare l'identità dell'utente che richiede il servizio, di acquisirne i suoi dati anagrafici e, quindi, di trasmettere la richiesta all'Autorithy Italiana affinché provveda all'apertura del relativo sito Web. L'access provider può anche limitarsi a concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore.Service provider è invece quel soggetto che, una volta avvenuto l'accesso in rete, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali la posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.Content provider è, infine, l'operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computers alla rete.Content províder è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine "web" immesse in rete dal proprio cliente.Accertate, in via del tutto esemplificativa, le funzioni delle diverse figure di providers, funzioni che possono essere svolte anche da un unico soggetto, occorre stabilire se sia configurabile o meno la responsabilità di tali operatori per gli illeciti commessi in via telematica.Per quanto concerne la figura dell'access e del service provider, sia la dottrina che la giurisprudenza tendono ad escluderla, equiparando il provider ad un latore di informazioni, al quale non può addossarsi alcuna responsabilità per il fatto che il servizio da lui fornito (l'accesso alla rete internet), secondo l'impegno contrattualmente assunto, venga poi diretto dall'utente al perseguimento di scopi contrari alla legge o lesivi di diritti altrui (in tal senso: Trib. Cuneo 23.6.97, Milano Finanza Editori s.p.a./STS Servizi Telematici di Borsa, LRC).
Diversa è la posizione del content provider, il quale - generalmente viene invece riconosciuto responsabile per le violazioni di legge commesse mediante il materiale immesso in rete, e tale orientamento va condiviso.Ed invero, non può porsi in dubbio che il caricamento di un'opera nella memoria del computer collegato in rete costituisca riproduzione, e che la trasmissione da un computer ad un altro costituisca diffusione a distanza. La responsabilità del content provider, per il contenuto lesivo degli scritti resi conoscibili a terzi, trova, pertanto, la propria fonte nel divieto del neminen laedere sancito dall'art. 2043 c.c..Come è stato infatti osservato, il soggetto che produce o che gestisce l'informazione, a causa del ruolo che riveste, non può ritenersi esonerato dal dovere di controllo sulla legittimità delle informazioni immesse sul proprio sito, obbligo di controllo che rientra nel più ampio dovere di diligenza professionale che incombe su ogni operatore economico, quale componente del rischio d'impresa.Ma vi è di più. Il proprietario di un canale di comunicazione ed il gestore del sito internet recante messaggi "on line" sono stati correttamente equiparati agli organi di stampa in quanto, anch'essi, al pari degli organi di stampa, riproducono un'opera. o uno scritto rendendoli accessibili ad un pubblico di lettori (In tal senso si è espresso Trib. Napoli, ord. 8.8.97 est. Schisano, M. Cirino Pomicino s.p.a./ Geredil s.a.s. ed altri; sul tema anche Trib. Cuneo, ord. 23.6.97 già citata).
Da ciò consegue la possibilità di applicare, in via analogica, al content provider la norma dell'art.11 L. n.47/48 secondo la quale "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore".D'altro canto, diversamente argomentando, si otterrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la tutela di diritti violati on líne e quelli violati con altri mezzi di diffusione (off line) venendosi, inoltre, a riconoscere la possibilità di esercizio, senza alcun controllo, di un'attività che può essere fonte di danni di rilevante entità per il numero potenzialmente assai elevato dei destinatari dell'informazione telematica.Né può ritenersi, come sostenuto dalle società convenute, che la prospettata estensione dell'applicabilità del citato art. 11, si porrebbe in contrasto con il divieto di interpretazione analogica delle norme penali. L'opinione sopra esposta attiene esclusivamente ai riflessi civilistici del fatto reato e non porta ad estendere, in via analogica, al content provider la responsabilità penale che l'art. 596 bis c.p. pone in capo all'editore per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Va ora verificato il ruolo, in concreto, svolto dalle società convenute.
Come si è detto, la 2008 Comunicazione assume di aver assunto la veste di mero service provider, per essersi limitata a concedere; attraverso la creazione della relativa apposita directory, uno "spazio autogestito al suo interno al movimento Luther B.".Sennonché tale assunto difensivo è rimasto privo del benché minimo riscontro ove si consideri che la suddetta società non ha neppure indicato il soggetto con il quale avrebbe instaurato il rapporto posto a fondamento delle proprie difese, atteso che, come è pacifico, il nome Luther B. non identifica una persona fisica e neanche una persona giuridica. Né tanto meno ha provato il contenuto degli accordi asseritamente conclusi con l'utilizzatore della sua directory.Ciò che risulta è unicamente la diffusione del libro "Lasciate che i bimbi" tramite il sito gestito dalla 2008 Comunicazione s.a.s. il che, in mancanza di elementi in contrario, porta a ritenere provato il diretto contributo della detta società alla pubblicazione dell'opera via internet.L'opinione che la 2008 Comunicazione s.a.s. abbia promosso l'opera e non si sia limitata a concedere a terzi solo l'uso del proprio spazio sulla rete, trova conferma anche nel fatto, peraltro pacifico, che la stessa ebbe a pubblicizzare gli scritti di Luther B., ponendo in luce il rilevante numero di accessi alla directory in questione.Analoga è la posizione della società Cybercore non essendo contestato che detta società abbia dato diretta diffusione all'articolo diffamatorio "La verità è elettrica, e si diffonde, si diffonde, si diffonde" pubblicato a suo dire sulla rivista Zero in condotta, tant'è che allo stesso si accedeva, come è pacifico, attraverso una voce dell'indice della "home page" del suo sito, consultando la rubrica "Pedofilia: Sex on line prende posizione".Le esposte considerazioni portano, dunque, a ritenere non solo l'editore Castelvecchi ma anche le altre società convenute, responsabili del danno morale causato all'attrice con gli scritti di Luther B..
La risarcibilità dei danni lamentati non potrebbe, comunque, essere esclusa anche nel caso che si volesse in ipotesi negare la sussistenza del delitto di diffamazione ritenendosi configurabile solo una lesione dell'identità personale, risarcimento non solo dei danni in senso strettamente patrimoniali, ma di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, con la conseguenza che alla lesione di diritti di rilevanza costituzionale segue la sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione, indipendentemente dagli eventuali effetti patrimoniali che la stessa possa comportare.In tal senso si è infatti pronunciata la più recente giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che tende a dare ingresso alla tutela dei diritti fondamentali della persona nel sistema della responsabilità civile, ed al collegare il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, al verificarsi di ogni comportamento lesivo dei beni giuridici tutelati in via primaria, sulla base di un concetto della patrimonialità del danno in senso ampio, comprensivo, cioè, non solo del valore d'uso delle energie umane ma anche delle singole qualità personali (sul tema: Cass. n.7713/00, n. 11103/98, n. 2576/96, n. 8286/96, Trib. Verona 26.2.96 est. D'Ascola). La quasi contemporaneità della diffusione delle esternazioni diffamatorie di Luther B., l'identità del soggetto danneggiato e dell'interesse leso, consente di individuare un danno unico non rilevando, in contrario, che le singole condotte illecite abbiano influito, nel senso, non solo di porsi come concause, ma anche di determinare un pregiudizio complessivamente maggiore di quello che la singola condotta avrebbe posto in essere, non escludendo siffatte caratteristiche la sostanziale unicità dell'evento lesivo (tra le tante: Cass.5944/97).
Venendo alla determinazione del quantum, il danno subito dall'attrice nelle sue diverse componenti, va liquidato equitativamente, all'attualità, nella somma di £.80.000.000, comprensiva di rivalutazione ed interessi: somma che appare adeguata alla situazione di grave sofferenza e disagio conseguente alla divulgazione degli scritti lesivi della sua reputazione professionale e della sua identità personale.Pur ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2055 c.c., la suddetta somma non può essere posta a carico delle società convenute, in via tra loro solidale, mancando una espressa richiesta di parte attrice in tal senso.Considerata la portata lesiva delle diverse condotte appare equo porre l'importo come sopra liquidato a carico della Società Castelvecchi Editore e della 2008 Comunicazione s.a.s. nella misura di £.30.000.000 ciascuna, ponendo a carico della Cybercore solo la restante parte di £ 20.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.Va invece respinta la richiesta di liquidazione della riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. n.47/49 aderendo, questo Giudice, all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la menzionata norma, avendo funzione sostanzialmente sanzionatoria, è applicabile solo dal Giudice penale (Cass.pen. V, 20.11.90, Andreolli).La società Castelvecchi va condannata al ritiro dal commercio ed alla distruzione delle copie dell'Opera "Lasciate che i bimbi" attualmente presenti presso le librerie del territorio nazionale e presso la propria sede.La società Castelvecchi potrà continuare la pubblicazione dell'opera solo previa eliminazione del capitolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura" e del paragrafo "il caso D. è chiuso".La società 2008 Comunicazione va condannata alla cancellazione del suddetto capitolo e paragrafo dal sito www.2mila8.it.La società Cybercore va, a sua volta, condannata alla cancellazione dal sito www.Sexonline.cybercore.com/tortuga/satsta8.hmt., di quella parte dell'articolo "La verità è elettrica, e si diffonde, si diffonde, si díffonde", sopra riportata tra virgolette e di cui l'attrice si duole.
Venendo all'esame della domanda proposta dalla società Castelvecchi, la stessa chiede che sia dichiarato l'obbligo solidale di Roberto B., quale autore del libro "Lasciate che i Bimbi" e ciò ai sensi dell'art. 11 L. 47/48 " statuendo, con riguardo all'avversaria domanda di pagamento dell'intero, in ordine alla ripetizione dovuta".Come riportato in narrativa, il B. contesta di essere l'autore dell'opera in questione, assumendo di aver sottoscritto il contratto di edizione in atti, non in nome proprio, ma quale mandatario con rappresentanza del movimento collettivo "Luther B.".Precisa che Luther B. è un "nome multiplo" che identifica una collettività transnazionale i cui componenti comunicano tra foro prevalentemente via internet e che lo statuto ideologico ed i referenti culturali del Luther Blísset? Project sono di complessa identificazione: si possono riconoscere linguaggi tipici della sinistra sociale antagonista, tematiche riprese da recenti movimenti culturali, come il situazionismo, stili ironici e beffardi da tempo propri della sinistra giovanile.Deduce, altresì, che la società Castelvecchi era a conoscenza della natura collettiva ed impersonale dell'opera in esame avendo, già in passato, pubblicato il saggio Mind lnvaders sotto lo stesso marchio ed avendo, in più occasioni, anche pubbliche, dì essere pienamente al corrente del movimento in questione ed anche di condividerne gli scopi. Dal che l'infondatezza del suo assunto di avere concluso il contratto di edizione ritenendo che Luther B. fosse lo pseudonimo di esso B..Eccepisce, inoltre, il B., che non avendo la Castelvecchi ancora effettuato alcun valido pagamento per il titolo dedotto, mancherebbero i presupposi per l'esercizio dell'azione di regresso proposta nei suoi confronti.Tali tesi difensive non possono essere condivise. Secondo quanto sostiene il B. poiché l'opera "Lasciate che i bimbi" ha natura collettiva ed impersonale, come ogni produzione attriB.bile a Luther B., egli non potrebbe risponderne avendo sottoscritto il contratto di edizione in nome e per conto del suddetto movimento culturale.Ebbene, anche volendo ritenere, come è peraltro pacifico in causa, che effettivamente l'eponimo Luther B. identifichi una collettività di persone, non può porsi in dubbio che dell'opera generatrice del danno di cui si discute dovrebbe rispondere la suddetta "collettività", e per essa, quindi, i suoi singoli componenti trattandosi, per quel che sembra, di un'associazione di persone.Orbene, tenuto conto del suo comportamento e dell'attività da lui svolta nella vicenda in esame, si ravvisano fondati motivi di ritenere che il B. facesse parte di quella collettività e ne condividesse gli scopi, tant'è che non ha indicato alcun'altra e diversa ragione per la quale sarebbe stato indotto a farsi portatore delle idee del gruppo.Ma anche volendo prescindere da tale rilievo, occorre osservare che, contrariamente da quanto assume il B., egli ha sottoscritto in proprio il contratto di edizione in atti; qualificandosi espressamente come "autore" del libro, senza spendere il nome del suddetto movimento, ma chiedendo unicamente all'editore di inserire "il nome dell'Autore (e cioè il suo, n.d.r.) in copertina e nel frontespizio" con la "dicitura ? Luther B." (v. doc.2 Castelvecchi). Legittima è dunque la pretesa della società Castelvecchi a che il B. venga dichiarato corresponsabile dei danni in oggetto, ai sensi dell'art. 11 L.n.47/48.
Per quanto riguarda poi l'azione di regresso, il fatto che la società Castelvecchi non abbia ancora soddisfatto le pretese risarcitorie dell'attrice, non esclude che la stessa abbia interesse e titolo all'accertamento dell'obbligo "solidale dell'autore Roberto B." ed alla statuizione, "con riguardo all'avversaria domanda attrice di pagamento dell'intero, in ordine alla ripetizione dovuta", dovendo tale domanda essere interpretata quale richiesta della Castelvecchi di essere tenuta indenne per quella parte di somme che sarà chiamata a versare in eccesso, rispetto alla quota di sua spettanza.Ciò posto, gli elementi acquisiti portano a ritenere che il B. e la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s..r.l. abbiano concorso in parti uguali alla produzione dell'evento lesivo.Roberto B. va pertanto condannato a tenere indenne la suddetta società, nei limiti del 50% di quanto essa verrà a pagare all'attrice per il titolo dedotto, per capitale, interessi e spese. A norma dell'art. 120 c.p.c., quale contributo alla riparazione del danno, va disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per una sola volta, a cura e spese delle società convenute, sui quotidiani "La Repubblica" ed "il Resto del Carlino", cronaca di Bologna, limitatamente ai capi che riguardano le società convenute, con esclusione di quelli relativi al chiamato in causa B. nei cui confronti parte attrice non ha spiegato alcuna domanda.Si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra il B. e la Castelvecchi.Le spese tra le altre parti seguono la soccombenza e vanno 38 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo:1) dichiara che il capitolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura" (pag.19-50) ed il paragrafo "li caso Dimitrí è chiuso" (pag. 105-107) contenuti nel libro "Lasciate che i bimbi - Pedofilia: un pretesto per la caccia alle streghe" di Luther B., edito dalla società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l., e diffuso via Internet dalla società 2008 Comunicazione s.a.s. al Sito www.2mila8.it, sono lesivi della reputazione e dell'identità personale dell'attrice Lucia M.;2) dichiara che l'articolo "La verità è elettrica e si diffonde, si diffonde, si diffonde ", diffuso via internet dalla società Cybercore s.r.l. al sito Sex on line (indirizzo: www.Sexonline..cybercore.com/tortuga/satsta8.htrm) è lesivo della reputazione e dell'identità personale dell'attrice nella parte indicata in parte motiva;3) liquida i danni, subiti da Lucia M., per la causale di cui sopra, nella somma complessiva di £.80.000.000 e condanna le società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l., Cybercore s.a.s, e 2008 Comunicazione s.a.s. al pagamento, a favore dell'attrice M., del suddetto importo ma ciascuna rispettivamente nei limiti, di £.30.000.000, di £.30.000.000 e di £.20.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;4) condanna la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l. al ritiro dal commercio ed alla distruzione delle copie dell'opera "Lasciate che i bimbi", attualmente presenti presso le librerie del territorio nazionale e presso la propria sede;5) la detta società potrà continuare !a pubblicazione dell'opera solo previa eliminazione del capitolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura" e del paragrafo "il caso D. è chiuso";6) condanna la società 2008 Comunicazione s.a.s. a cancellare il capitolo ed il paragrafo di cui sopra dal sito www.2mila8.it;7) condanna la società Cybercore s.r.l. alla cancellazione dal sito www.Sexonline..cybercore.com/tortuga/satsta8.htrm, di quella parte dell'articolo "La verità è elettrica, e si dìffonde, si diffonde, si diffonde" riportata tra virgolette in parte motiva;8) dichiara che Roberto B. ha concorso, in misura paritaria con la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.rl., a cagionare il danno in oggetto e conseguentemente condanna il B. a tenere indenne la detta società di quanto la stessa verrà a corrispondere all'attrice per il titolo dedotto, per capitale, interessi e spese, nel limite del 50%;9) condanna le società convenute, in solido tra loro, al rimborso a favore della M., delle spese di lite che liquida in complessive £.11.780.000, di cui £.1.980.000 per esborsi e spese generali, £.2.800.000 per diritti e £.7.000.000 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA;10) dichiara interamente compensate le spese tra la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l. ed il chiamato in causa Roberto B.;11) ordina alle società convenute, a loro cura e spese ed in solido fra loro, la pubblicazione della sentenza per estratto, sui quotidiani, con le modalità e limitatamente alle parti secondo quanto precisato in motivazione.
Cosi deciso in Bologna il 14 giugno 2001 dal sito web http://www.altalex.com/index.php?idnot=1167
Giudice Unico Dott.ssa Ferrigno
Sentenza 14 giugno 2001 n. 3331
Venendo al merito, la dott.ssa M. ha svolto le funzioni di P.M. nel procedimento penale promosso, davanti al Tribunale di Bologna, nei confronti di Marco D., di Piergiorgio B., e di altri adepti della setta satanica "I bambini di satana", imputati di reati gravissimi, tra cui il sequestro di persona e la violenza carnale in danno di minori.Il procedimento si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati e la decisione è stata confermata in sede di gravame (v. sentenza Trib. Bologna n.210/97 prodotta da Roberto B.).La vicenda ha avuto ampio eco sulla stampa e, nel 1997, la Castelvecchi Editoria pubblicò il libro di Luther B. "Lasciate che i bimbi - Pedofilia. un pretesto per la caccia alle streghe", che nel capitolo di 32 pagg. dal titolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura!" affronta, con taglio critico, la vicenda giudiziaria di Marco D. e degli altri adepti alla setta. Allo stile asciutto della cronaca giornalistica si alterna quello personale dell'autore dello scritto volto alla critica dell'attività giudiziaria che portò alla formulazione dell'accusa a carico degli imputati.Ciò posto, si tratta di verificare se i passi del libro, indicati in citazione, rientrino nel legittimo esercizio de1 diritto di cronaca e di critica giudiziaria come sostenuto dalle società convenute e dal B., o, invece, costituiscano illecita violazione della reputazione, e dell'identità personale della dott.ssa M..E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e quindi non comportare responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, qualora ricorrano tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di diligente lavoro di ricerca; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (requisito c.d. della continenza) (v. per tutte la nota sentenza della S.C. n.5259/84).
Meno ristretti sono i limiti del diritto di critica che costituisce un'ulteriore forma di estrinsecazione della libertà di pensiero, riconosciuta e protetta, quale diritto fondamentale, dall'art. 21 Cost..
La critica, a differenza della cronaca, che è esposizione obiettiva di fatti allo scopo di informare il lettore, consiste in una attività essenzialmente valutativa volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da altri.
All'esercizio del diritto di critica può, dunque, essere naturalmente connessa anche una valenza aggressiva nei confronti del suo destinatario e ad esso mal si attaglia il requisito della verità, in quanto un'opinione difficilmente può essere accertata come vera o falsa.
Tuttavia, la critica, per essere legittima, deve trarre spunto da fatti veri, e non artatamente manipolati per sostenere la stessa tesi critica.
E' poi pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che anche il diritto di critica, che ben può riguardare l'attività giudiziaria, è soggetto al limite della continenza della forma espositiva e del perseguimento dell'interesse pubblico.
Sotto il primo profilo, il rispetto del limite si concretizza nella correttezza del linguaggio, nel mancato uso di espressioni contumeliose, nel divieto di accostamenti suggestivi. L'interesse del soggetto criticato alla tutela del proprio onore, comporta, infatti, che la critica al suo operato o alle opinioni da lui espresse debba essere misurata e quindi dotata della minor efficacia lesiva possibile, rispetto al legittimo risultato di valutazione o di censura che si intenda perseguire.
Occorre, quindi, analizzare, alla luce dei principi sopra esposti, i singoli passi del libro "Lasciate che i bimbi" denunciati dall'attrice come lesivi del suo onore e della sua immagine professionale, e che sono i seguenti:
a) il processo contro il gruppo bolognese dei Bambini di Satana rappresenterebbe "una delle più vaste campagne repressive e giustizialiste degli ultimi anni: una caccia alle streghe, come a Salem (Massachusset) 1692";b) Lucia M. occuperebbe "la prima fila dei fomentatori d'odio e degli strateghi della tensione" (pag.39);c) sarebbe "personaggio assetato di protagonismo e di luci della ribalta" (pag.24);d) "rilascia interviste e dichiarazioni allarmistiche un giorno sì e l'altro pure" (pag.39) per "dare l'idea di una Bologna sotto assedio alla mercé di satanismi in libertà pronti a sabotare la sua inchiesta. Questo affinché i media la rappresentino come una prode Giovanna d'Arco" (pag.42);e) come P.M. sarebbe stata pronta "ad incanalare e strumentalizzare" il rancore sentimentale dell'ex fidanzata di uno degli imputati per farle "vomitare un fiume in piena di particolari incredibili" (pag.30) ad indurre la stessa teste a simulare un malore durante il dibattimento per impedire alla difesa di interrogarla (pag. 50) a shockare e strumentalizzare un bambino per indurlo a dire di essere stato vittima di atti di libidine durante una messa nera (pag.48, 30, 31);f) essa attrice verrebbe calunniosamente definita "magistrato arrivista" (pag.30) "personaggio odioso ed insopportabile" (pag.43) "Torquemada" (pag.43) sino all'invettiva finale "via alla poubelle de l'histoire! M., odiosa e gracchiante viceprocuratora ha regalato al mondo uno dei più gravi atti di persecuzione giudiziaria e culturale della storia delle sottoculture giovanili. Voleva diventare la Di Pietro dell'intolleranza religiosa, ma non si è accorta che già tramontava l'epoca in cui le masse applaudivano adoranti le manie di protagonismo dei magistrati. Anche ella è destinata al suddetto luogo di trotzkiana memoria" (pag. 106 ? par. "il caso è chiuso").
Orbene, per quanto concerne il presupposto che le notizie e gli argomenti trattati nel libro rivestano interesse pubblico, nulla quaestio.
In merito agli altri presupposti, il B. e le società convenute contestano la valenza lesiva dei passi sopra riportati sul rilievo che l'attrice avrebbe artatamente collegato "parole , frasi" e "periodi" del testo, in maniera tale da farli erroneamente apparire come riferiti alla sua persona, mentre invece, gli stessi passi, se correttamente letti nel foro contesto, evidenzierebbero l'assenza di ogni intento denigratorio della sua immagine, umana e professionale.In ordine al passo sub a) assumono, in particolare, che la frase tra virgolette non farebbe riferimento al processo contro i Bambini di Satana ed alla dott.ssa M., bensì a tutti gli episodi riportati nel i libro. La frase rappresenterebbe, in sostanza, la presentazione della tesi dell'autore secondo cui la recente emersione, in molti paesi e non solo in Italia, dell'allarme sociale sul tema della pedofilia, avrebbe costituito il pretesto per scatenare alcune ingiustificate "cacce alle streghe" proiettando sul mostro (il presunto pedofilo) tutte le angosce collettive di una società insicura ed inquieta, e ciò indipendentemente dalla reale necessità di proteggere l'infanzia dai possibili abusi degli adulti.L'assunto non può essere condiviso.E' vero che nel passo in oggetto non viene fatto espresso riferimento alla dott.ssa M., ma tuttavia, costituendo il suo operato nell'ambito del processo penale in questione, il tema di uno dei capitoli del libro, non può porsi in dubbio che la predetta venga presa come esempio emblematico di quel teorema sulla "caccia alle streghe" delineato nell'introduzione dell'opera. E tale intento dell'autore è reso del tutto evidente nei passi riportati sub a), b), c), g), ed e) ove si legge, ed il riferimento è esplicito e testuale, che la dott.ssa M. occupa "la prima fila dei fomentatori d'odio e degli strateghi della tensione", è "personaggio assetato di protagonismo e di luci della ribalta", "magistrato arrivista" che unitamente a preti e pennivendoli avrebbe "incanalato e strumentalizzato" il rancore della teste chiave "Simonetta" ex fidanzata di uno degli imputati, "proprio come la caccia alle streghe di Salem" (che l'epiteto "magistrato arrivista" sia riferito, alla pag. 30 del libro, all'attrice non è da porsi in dubbio, riferendosi l'autore a coloro i quali hanno dato via all'inchiesta sui Bambini di Satana).Contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute e dal B. i passi riportati, proprio se letti nel loro contesto, effettivamente descrivono la dott.ssa M. come facente parte di un asserito complotto tra la Curia di Bologna, gli organi di informazione e le autorità inquirenti, volto alla demonizzazione ed alla repressione di ogni devianza sociale o sessuale. E'pertanto chiaro l'intento dell'autore di fornire un'immagine dell'attrice come magistrato che ha esercitato l'azione penale non a tutela del pubblico interesse per perseguire fatti gravissimi, ma per fini repressivi e per motivi di personale tornaconto (per apparire quale prode "Giovanna d'Arco" - sub d -) estranei alla sua funzione. La dott.ssa M. viene, addirittura, definita come "odiosa e gracchiante viceprocuratora" e la si accusa dio aver regalato al mondo uno dei più gravi casi di persecuzione giudiziaria (…) e ciò perché voleva diventare la Di Pietro dell'intolleranza religiosa" (sub.G) tant'è che la sua persona viene persino accostata, in maniera suggestiva, a quella del grande inquisitore Torquemada (pag. 43).Cose che esulano sicuramente dai limiti di una corretta analisi critica dell'attività giudiziaria.Basti dire l'operato dell'attrice non viene giudicato erroneo o arbitrario sulla base di una ragionevole valutazione di fatti veri. Ed infatti la tesi dell'autore, secondo cui la dott.ssa Musi avrebbe perseguito scopi antitetici a quelli giurisdizionali per dare sfogo a manie di protagonismo, viene esposta senza il benché minimo supporto motivazionale, il che è sicuro indice di una volontà di mera aggressione libellistica.Per quanto riguarda, invece, il passo sub D), ove si legge che la dott.ssa M. "rilascia interviste e dichiarazioni allarmistiche un giorno si e l'altro pure", lo stesso non sembra travalicare i limiti del diritto di cronaca e di critica in quanto l'autore, sia pure in maniera colorita, riferisce un fatto non del tutto lontano dal vero. E'infatti documentato in causa che l'attrice ebbe molti contatti con la stampa in merito all'andamento delle indagini ed alla ritenuta fondatezza della sua ipotesi accusatoria.Parimenti non lesivi appaiono alcuni dei passi sub E). A pag. 31 si legge "Nei mesi successivi Simonetta (teste chiave dell'accusa) vomiterà un fiume di particolari sempre meno credibili, tra cui l'omicidio rituale di un immigrato africano, ucciso a coltellate e quello di un bimbo rom (…)". L'autore si riferisce, dunque, esclusivamente alla teste "Simonetta", a suo parere assolutamente inattendibile, ma non accusa l'attrice di avere indotto la predetta a fare quelle rivelazioni che portarono all'apertura dell'inchiesta. Come pure non risponde al vero che l'autore abbia sostenuto che la dott.ssa M. avrebbe indotto "Simonetta" a simulare un malore durante il dibattimento, ed avrebbe shockato il piccolo Federico di soli due anni per portarlo a riferire particolari agghiaccianti sulle presunte violenze subite.A pag. 50 l'autore si limita, infatti, a riferire dello svenimento, in aula, della teste con conseguente interruzione del suo controesame da parte della difesa, mentre a pag. 30 informa che, con il proseguire dell'inchiesta, nell'opinione pubblica iniziò ad insinuarsi il dubbio che il piccolo Federico non fosse credibile per essere "shockato e strumentalizzato".Quanto sopra esposto non vale, tuttavia, a ridurre l'efficacia lesiva del libro "Lasciate che i bimbi", ed, in particolare, del capitolo dedicato al processo in questione e del paragrafo "Il caso è chiuso", pagg. 105?107. Non è infatti contestabile che la lettura complessiva di quelle parti dell'opera, in considerazione dei toni, degli argomenti e delle espressioni ingiuriose adottate, offra un'immagine dell'attrice quale sorta di braccio secolare della nuova inquisizione, magistrato privo di equilibrio e professionalità, dedito al conseguimento della propria notorietà a scapito dei diritti di libertà e di giustizia delle persone inquisite. Il che supera chiaramente i limiti della serena ed obiettiva esposizione di fatti e della corretta valutazione dell'operato della dott.ssa M., concretizzando una indebita lesione della sua reputazione professionale e della sua identità personale. Privo di pregio è il riferimento del B. e delle società convenute al diritto di critica satirica.Per satira si intendono quelle forme di espressione volte alla critica di personaggi noti al pubblico o di episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione idonea a suscitare ilarità che renda palese il carattere dell'inverosimiglianza e dell'esagerazione. Il che non ricorre nel caso di specie ove si consideri che la rappresentazione dei fatti che emerge dall'opera in questione, esula dai confini di una interpretazione forzata, buffa o maliziosa di un accadimento reale per divenire, invece, allusione gratuita a circostanze prive del benché minimo riscontro oggettivo (legame tra l'attrice, e la nuova inquisizione).Il carattere offensivo del libro "Lasciate che i Bimbi" non poteva non essere palese al suo autore il che è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato di diffamazione.Da ciò consegue la responsabilità civile dell'editore, società Castelvecchi, ai sensi degli artt. 2059 c.c., 185 c.p. e 11 L.n.47/48 per i danni cagionati all'attrice.La dott.ssa M. lamenta, altresì, la portata denigratoria di due testi brevi, rinvenibili sul sito internet gestito dalla società Cybercore s.a.s.: il primo intitolato "I Carlini di Satana", in cui si insisterebbe sul suo atteggiamento persecutorio nei confronti degli imputati ("Lucia M. e il Tribunale del riesame vogliono comunque gli imputati in galera"), ed il secondo intitolato "La verità è elettrica, e si diffonde, si diffonde, si diffonde" contenente le osservazioni "a caldo" di B. dopo la prima udienza del processo i Bambini di Satana, in cui verrebbero svolti gli argomenti e le tesi poi ampiamente esposti nel libro "Lasciate che i Bimbi".L'assunto può essere condiviso solo per quanto riguarda tale secondo scritto.
Le frasi di cui la dott.ssa M. si duole sono le seguenti "Cazzo, tutto questo è già successo, questo processo è la fotocopia di quelli svolti negli USA negli anni '80, stesse cazzate, stesse testimonianze, stessi errori da parte di psichiatri, preti ed assistenti sociali, stessa cecità di inquirenti e giornalisti. Ognuno di quei casi ebbe origine dalla mentalità disturbata di una Simonetta, e dal fraintendimento dei farfugliamenti pre verbali di un Federico trasformato dalla Lucia M. di turno in una crociata contro i fantasmi" ...."nelle ricostruzioni della vicenda si insinua il dubbio - e anche qualcosa di più - che Simonetta sia inattendibile, neurolabile e manovrata da Lucia M., che il piccolo Federico sia shockato e strumentalizzato" ... "Repubblica ha poi intervistato D. (che per una volta si è difeso bene e ha puntato l'indice contro il GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione sulle Sette ? n.d.r. da pag.24 "Lasciale che i bimbi"); la M. si è incazzata di brutto e dichiarato all'ANSA che D. non ha il diritto di rilasciare interviste! Segnale premonitore di un esaurimento nervoso?)".Evidente, anche in questo caso, è l'intento denigratorio dell'autore del testo, come è chiara la sua volontà di fare apparire l'attrice come simbolo dell'intolleranza religiosa e sociale, e di screditarne l'operato descrivendola come magistrato privo dì equilibrio, e persona tesa solo al perseguimento del proprio intento vessatorio nei confronti degli imputati.
Non altrettanto può dirsi del brano "I Carlini di Satana ovvero: un anno di canditi allo Zolfo".In questa occasione Luther B. ha illustrato, in chiave critica, le modalità con cui il quotidiano "Il Resto del Carlino" ha seguito lo sviluppo dell'inchiesta sui Bambini di Satana, ed il riferimento diretto all'attrice, laddove si legge "Ma Lucia M. e il Tribunale del riesame vogliono comunque gli imputati in galera (…)" non appare superare i limiti del diritto di cronaca in quanto l'autore, sia pure con toni aspri e con espressioni prive di rigore tecnico giuridico; ha riferito un fatto vero e cioè che il P.M. nel corso delle indagini chiese l'applicazione agli imputati della misura cautelare della custodia in carcere.Tanto premesso in fatto, si tratta ora di accertare se le società convenute siano o meno responsabili della diffusione telematica degli scritti lesivi dell'onore e della reputazione dell'attrice.
A tale proposito la società 2008 Comunicazione sostiene che quale service provider con accesso alla rete internet, essa si era limitata ad ospitare, in apposita diectory, il materiale immesso da Luther B., al quale aveva offerto gratuitamente lo spazio sul proprio sito "per affinità culturale e di area, trattandosi di una delle voci più originali ed indipendenti della scena italiana"; e che pertanto, non avendo il service províder alcun potere e dovere di controllo sul materiale ospitato e redatto da altri, andrebbe esclusa ogni sua responsabilità, per i fatti di causa, essendo la figura del service províder paragonabile a quella dell'edicolante o del libraio, rispetto ai quali non incombe alcun onere di valutazione e/o censura del materiale posto in vendita.Analoghe difese svolge la Cybercore, in merito anche alla non equiparabilità della posizione del service provider a quella dell'editore. La stessa ha inoltre eccepito l'assenza di qualunque profilo di colpa a proprio carico, essendosi limitata a riprodurre, in via telematica, articoli gia pubblicati sulla rivista "Zero in condotta" che; all'epoca, non erano stati oggetto di alcun provvedimento giudiziario di natura sanzionatoria o cautelare.Orbene, la responsabilità del provider (dall'inglese "fornitore") può essere esaminata sotto diversi profili, e cioè con riguardo alla violazione del diritto d'autore, del diritto alla riservatezza, alla diffamazione, o alla violazione delle norme in materia di concorrenza sleale ecc..La soluzione delle questioni di cui si discute non può prescindere dall'esame dei compiti e delle funzioni espletate dai c.d. operatori della rete internet.Tali soggetti possono così essere classíficati: "access provider" (fornitore di accesso) "service provider" (fornitore di servizi) e "content provider" (fornitore di contenuti).Il termine access provider individua il soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematica. Il compito dell'access provider è per lo più quello di accertare l'identità dell'utente che richiede il servizio, di acquisirne i suoi dati anagrafici e, quindi, di trasmettere la richiesta all'Autorithy Italiana affinché provveda all'apertura del relativo sito Web. L'access provider può anche limitarsi a concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore.Service provider è invece quel soggetto che, una volta avvenuto l'accesso in rete, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali la posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.Content provider è, infine, l'operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computers alla rete.Content províder è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine "web" immesse in rete dal proprio cliente.Accertate, in via del tutto esemplificativa, le funzioni delle diverse figure di providers, funzioni che possono essere svolte anche da un unico soggetto, occorre stabilire se sia configurabile o meno la responsabilità di tali operatori per gli illeciti commessi in via telematica.Per quanto concerne la figura dell'access e del service provider, sia la dottrina che la giurisprudenza tendono ad escluderla, equiparando il provider ad un latore di informazioni, al quale non può addossarsi alcuna responsabilità per il fatto che il servizio da lui fornito (l'accesso alla rete internet), secondo l'impegno contrattualmente assunto, venga poi diretto dall'utente al perseguimento di scopi contrari alla legge o lesivi di diritti altrui (in tal senso: Trib. Cuneo 23.6.97, Milano Finanza Editori s.p.a./STS Servizi Telematici di Borsa, LRC).
Diversa è la posizione del content provider, il quale - generalmente viene invece riconosciuto responsabile per le violazioni di legge commesse mediante il materiale immesso in rete, e tale orientamento va condiviso.Ed invero, non può porsi in dubbio che il caricamento di un'opera nella memoria del computer collegato in rete costituisca riproduzione, e che la trasmissione da un computer ad un altro costituisca diffusione a distanza. La responsabilità del content provider, per il contenuto lesivo degli scritti resi conoscibili a terzi, trova, pertanto, la propria fonte nel divieto del neminen laedere sancito dall'art. 2043 c.c..Come è stato infatti osservato, il soggetto che produce o che gestisce l'informazione, a causa del ruolo che riveste, non può ritenersi esonerato dal dovere di controllo sulla legittimità delle informazioni immesse sul proprio sito, obbligo di controllo che rientra nel più ampio dovere di diligenza professionale che incombe su ogni operatore economico, quale componente del rischio d'impresa.Ma vi è di più. Il proprietario di un canale di comunicazione ed il gestore del sito internet recante messaggi "on line" sono stati correttamente equiparati agli organi di stampa in quanto, anch'essi, al pari degli organi di stampa, riproducono un'opera. o uno scritto rendendoli accessibili ad un pubblico di lettori (In tal senso si è espresso Trib. Napoli, ord. 8.8.97 est. Schisano, M. Cirino Pomicino s.p.a./ Geredil s.a.s. ed altri; sul tema anche Trib. Cuneo, ord. 23.6.97 già citata).
Da ciò consegue la possibilità di applicare, in via analogica, al content provider la norma dell'art.11 L. n.47/48 secondo la quale "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore".D'altro canto, diversamente argomentando, si otterrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la tutela di diritti violati on líne e quelli violati con altri mezzi di diffusione (off line) venendosi, inoltre, a riconoscere la possibilità di esercizio, senza alcun controllo, di un'attività che può essere fonte di danni di rilevante entità per il numero potenzialmente assai elevato dei destinatari dell'informazione telematica.Né può ritenersi, come sostenuto dalle società convenute, che la prospettata estensione dell'applicabilità del citato art. 11, si porrebbe in contrasto con il divieto di interpretazione analogica delle norme penali. L'opinione sopra esposta attiene esclusivamente ai riflessi civilistici del fatto reato e non porta ad estendere, in via analogica, al content provider la responsabilità penale che l'art. 596 bis c.p. pone in capo all'editore per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Va ora verificato il ruolo, in concreto, svolto dalle società convenute.
Come si è detto, la 2008 Comunicazione assume di aver assunto la veste di mero service provider, per essersi limitata a concedere; attraverso la creazione della relativa apposita directory, uno "spazio autogestito al suo interno al movimento Luther B.".Sennonché tale assunto difensivo è rimasto privo del benché minimo riscontro ove si consideri che la suddetta società non ha neppure indicato il soggetto con il quale avrebbe instaurato il rapporto posto a fondamento delle proprie difese, atteso che, come è pacifico, il nome Luther B. non identifica una persona fisica e neanche una persona giuridica. Né tanto meno ha provato il contenuto degli accordi asseritamente conclusi con l'utilizzatore della sua directory.Ciò che risulta è unicamente la diffusione del libro "Lasciate che i bimbi" tramite il sito gestito dalla 2008 Comunicazione s.a.s. il che, in mancanza di elementi in contrario, porta a ritenere provato il diretto contributo della detta società alla pubblicazione dell'opera via internet.L'opinione che la 2008 Comunicazione s.a.s. abbia promosso l'opera e non si sia limitata a concedere a terzi solo l'uso del proprio spazio sulla rete, trova conferma anche nel fatto, peraltro pacifico, che la stessa ebbe a pubblicizzare gli scritti di Luther B., ponendo in luce il rilevante numero di accessi alla directory in questione.Analoga è la posizione della società Cybercore non essendo contestato che detta società abbia dato diretta diffusione all'articolo diffamatorio "La verità è elettrica, e si diffonde, si diffonde, si diffonde" pubblicato a suo dire sulla rivista Zero in condotta, tant'è che allo stesso si accedeva, come è pacifico, attraverso una voce dell'indice della "home page" del suo sito, consultando la rubrica "Pedofilia: Sex on line prende posizione".Le esposte considerazioni portano, dunque, a ritenere non solo l'editore Castelvecchi ma anche le altre società convenute, responsabili del danno morale causato all'attrice con gli scritti di Luther B..
La risarcibilità dei danni lamentati non potrebbe, comunque, essere esclusa anche nel caso che si volesse in ipotesi negare la sussistenza del delitto di diffamazione ritenendosi configurabile solo una lesione dell'identità personale, risarcimento non solo dei danni in senso strettamente patrimoniali, ma di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, con la conseguenza che alla lesione di diritti di rilevanza costituzionale segue la sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione, indipendentemente dagli eventuali effetti patrimoniali che la stessa possa comportare.In tal senso si è infatti pronunciata la più recente giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che tende a dare ingresso alla tutela dei diritti fondamentali della persona nel sistema della responsabilità civile, ed al collegare il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, al verificarsi di ogni comportamento lesivo dei beni giuridici tutelati in via primaria, sulla base di un concetto della patrimonialità del danno in senso ampio, comprensivo, cioè, non solo del valore d'uso delle energie umane ma anche delle singole qualità personali (sul tema: Cass. n.7713/00, n. 11103/98, n. 2576/96, n. 8286/96, Trib. Verona 26.2.96 est. D'Ascola). La quasi contemporaneità della diffusione delle esternazioni diffamatorie di Luther B., l'identità del soggetto danneggiato e dell'interesse leso, consente di individuare un danno unico non rilevando, in contrario, che le singole condotte illecite abbiano influito, nel senso, non solo di porsi come concause, ma anche di determinare un pregiudizio complessivamente maggiore di quello che la singola condotta avrebbe posto in essere, non escludendo siffatte caratteristiche la sostanziale unicità dell'evento lesivo (tra le tante: Cass.5944/97).
Venendo alla determinazione del quantum, il danno subito dall'attrice nelle sue diverse componenti, va liquidato equitativamente, all'attualità, nella somma di £.80.000.000, comprensiva di rivalutazione ed interessi: somma che appare adeguata alla situazione di grave sofferenza e disagio conseguente alla divulgazione degli scritti lesivi della sua reputazione professionale e della sua identità personale.Pur ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2055 c.c., la suddetta somma non può essere posta a carico delle società convenute, in via tra loro solidale, mancando una espressa richiesta di parte attrice in tal senso.Considerata la portata lesiva delle diverse condotte appare equo porre l'importo come sopra liquidato a carico della Società Castelvecchi Editore e della 2008 Comunicazione s.a.s. nella misura di £.30.000.000 ciascuna, ponendo a carico della Cybercore solo la restante parte di £ 20.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.Va invece respinta la richiesta di liquidazione della riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. n.47/49 aderendo, questo Giudice, all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la menzionata norma, avendo funzione sostanzialmente sanzionatoria, è applicabile solo dal Giudice penale (Cass.pen. V, 20.11.90, Andreolli).La società Castelvecchi va condannata al ritiro dal commercio ed alla distruzione delle copie dell'Opera "Lasciate che i bimbi" attualmente presenti presso le librerie del territorio nazionale e presso la propria sede.La società Castelvecchi potrà continuare la pubblicazione dell'opera solo previa eliminazione del capitolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura" e del paragrafo "il caso D. è chiuso".La società 2008 Comunicazione va condannata alla cancellazione del suddetto capitolo e paragrafo dal sito www.2mila8.it.La società Cybercore va, a sua volta, condannata alla cancellazione dal sito www.Sexonline.cybercore.com/tortuga/satsta8.hmt., di quella parte dell'articolo "La verità è elettrica, e si diffonde, si diffonde, si díffonde", sopra riportata tra virgolette e di cui l'attrice si duole.
Venendo all'esame della domanda proposta dalla società Castelvecchi, la stessa chiede che sia dichiarato l'obbligo solidale di Roberto B., quale autore del libro "Lasciate che i Bimbi" e ciò ai sensi dell'art. 11 L. 47/48 " statuendo, con riguardo all'avversaria domanda di pagamento dell'intero, in ordine alla ripetizione dovuta".Come riportato in narrativa, il B. contesta di essere l'autore dell'opera in questione, assumendo di aver sottoscritto il contratto di edizione in atti, non in nome proprio, ma quale mandatario con rappresentanza del movimento collettivo "Luther B.".Precisa che Luther B. è un "nome multiplo" che identifica una collettività transnazionale i cui componenti comunicano tra foro prevalentemente via internet e che lo statuto ideologico ed i referenti culturali del Luther Blísset? Project sono di complessa identificazione: si possono riconoscere linguaggi tipici della sinistra sociale antagonista, tematiche riprese da recenti movimenti culturali, come il situazionismo, stili ironici e beffardi da tempo propri della sinistra giovanile.Deduce, altresì, che la società Castelvecchi era a conoscenza della natura collettiva ed impersonale dell'opera in esame avendo, già in passato, pubblicato il saggio Mind lnvaders sotto lo stesso marchio ed avendo, in più occasioni, anche pubbliche, dì essere pienamente al corrente del movimento in questione ed anche di condividerne gli scopi. Dal che l'infondatezza del suo assunto di avere concluso il contratto di edizione ritenendo che Luther B. fosse lo pseudonimo di esso B..Eccepisce, inoltre, il B., che non avendo la Castelvecchi ancora effettuato alcun valido pagamento per il titolo dedotto, mancherebbero i presupposi per l'esercizio dell'azione di regresso proposta nei suoi confronti.Tali tesi difensive non possono essere condivise. Secondo quanto sostiene il B. poiché l'opera "Lasciate che i bimbi" ha natura collettiva ed impersonale, come ogni produzione attriB.bile a Luther B., egli non potrebbe risponderne avendo sottoscritto il contratto di edizione in nome e per conto del suddetto movimento culturale.Ebbene, anche volendo ritenere, come è peraltro pacifico in causa, che effettivamente l'eponimo Luther B. identifichi una collettività di persone, non può porsi in dubbio che dell'opera generatrice del danno di cui si discute dovrebbe rispondere la suddetta "collettività", e per essa, quindi, i suoi singoli componenti trattandosi, per quel che sembra, di un'associazione di persone.Orbene, tenuto conto del suo comportamento e dell'attività da lui svolta nella vicenda in esame, si ravvisano fondati motivi di ritenere che il B. facesse parte di quella collettività e ne condividesse gli scopi, tant'è che non ha indicato alcun'altra e diversa ragione per la quale sarebbe stato indotto a farsi portatore delle idee del gruppo.Ma anche volendo prescindere da tale rilievo, occorre osservare che, contrariamente da quanto assume il B., egli ha sottoscritto in proprio il contratto di edizione in atti; qualificandosi espressamente come "autore" del libro, senza spendere il nome del suddetto movimento, ma chiedendo unicamente all'editore di inserire "il nome dell'Autore (e cioè il suo, n.d.r.) in copertina e nel frontespizio" con la "dicitura ? Luther B." (v. doc.2 Castelvecchi). Legittima è dunque la pretesa della società Castelvecchi a che il B. venga dichiarato corresponsabile dei danni in oggetto, ai sensi dell'art. 11 L.n.47/48.
Per quanto riguarda poi l'azione di regresso, il fatto che la società Castelvecchi non abbia ancora soddisfatto le pretese risarcitorie dell'attrice, non esclude che la stessa abbia interesse e titolo all'accertamento dell'obbligo "solidale dell'autore Roberto B." ed alla statuizione, "con riguardo all'avversaria domanda attrice di pagamento dell'intero, in ordine alla ripetizione dovuta", dovendo tale domanda essere interpretata quale richiesta della Castelvecchi di essere tenuta indenne per quella parte di somme che sarà chiamata a versare in eccesso, rispetto alla quota di sua spettanza.Ciò posto, gli elementi acquisiti portano a ritenere che il B. e la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s..r.l. abbiano concorso in parti uguali alla produzione dell'evento lesivo.Roberto B. va pertanto condannato a tenere indenne la suddetta società, nei limiti del 50% di quanto essa verrà a pagare all'attrice per il titolo dedotto, per capitale, interessi e spese. A norma dell'art. 120 c.p.c., quale contributo alla riparazione del danno, va disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per una sola volta, a cura e spese delle società convenute, sui quotidiani "La Repubblica" ed "il Resto del Carlino", cronaca di Bologna, limitatamente ai capi che riguardano le società convenute, con esclusione di quelli relativi al chiamato in causa B. nei cui confronti parte attrice non ha spiegato alcuna domanda.Si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra il B. e la Castelvecchi.Le spese tra le altre parti seguono la soccombenza e vanno 38 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo:1) dichiara che il capitolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura" (pag.19-50) ed il paragrafo "li caso Dimitrí è chiuso" (pag. 105-107) contenuti nel libro "Lasciate che i bimbi - Pedofilia: un pretesto per la caccia alle streghe" di Luther B., edito dalla società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l., e diffuso via Internet dalla società 2008 Comunicazione s.a.s. al Sito www.2mila8.it, sono lesivi della reputazione e dell'identità personale dell'attrice Lucia M.;2) dichiara che l'articolo "La verità è elettrica e si diffonde, si diffonde, si diffonde ", diffuso via internet dalla società Cybercore s.r.l. al sito Sex on line (indirizzo: www.Sexonline..cybercore.com/tortuga/satsta8.htrm) è lesivo della reputazione e dell'identità personale dell'attrice nella parte indicata in parte motiva;3) liquida i danni, subiti da Lucia M., per la causale di cui sopra, nella somma complessiva di £.80.000.000 e condanna le società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l., Cybercore s.a.s, e 2008 Comunicazione s.a.s. al pagamento, a favore dell'attrice M., del suddetto importo ma ciascuna rispettivamente nei limiti, di £.30.000.000, di £.30.000.000 e di £.20.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;4) condanna la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l. al ritiro dal commercio ed alla distruzione delle copie dell'opera "Lasciate che i bimbi", attualmente presenti presso le librerie del territorio nazionale e presso la propria sede;5) la detta società potrà continuare !a pubblicazione dell'opera solo previa eliminazione del capitolo "Bambini di Satana: anatomia di una montatura" e del paragrafo "il caso D. è chiuso";6) condanna la società 2008 Comunicazione s.a.s. a cancellare il capitolo ed il paragrafo di cui sopra dal sito www.2mila8.it;7) condanna la società Cybercore s.r.l. alla cancellazione dal sito www.Sexonline..cybercore.com/tortuga/satsta8.htrm, di quella parte dell'articolo "La verità è elettrica, e si dìffonde, si diffonde, si diffonde" riportata tra virgolette in parte motiva;8) dichiara che Roberto B. ha concorso, in misura paritaria con la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.rl., a cagionare il danno in oggetto e conseguentemente condanna il B. a tenere indenne la detta società di quanto la stessa verrà a corrispondere all'attrice per il titolo dedotto, per capitale, interessi e spese, nel limite del 50%;9) condanna le società convenute, in solido tra loro, al rimborso a favore della M., delle spese di lite che liquida in complessive £.11.780.000, di cui £.1.980.000 per esborsi e spese generali, £.2.800.000 per diritti e £.7.000.000 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA;10) dichiara interamente compensate le spese tra la società Castelvecchi Editoria e Comunicazione s.r.l. ed il chiamato in causa Roberto B.;11) ordina alle società convenute, a loro cura e spese ed in solido fra loro, la pubblicazione della sentenza per estratto, sui quotidiani, con le modalità e limitatamente alle parti secondo quanto precisato in motivazione.
Cosi deciso in Bologna il 14 giugno 2001 dal sito web http://www.altalex.com/index.php?idnot=1167
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Sent Trib BO 14 giugno 2001 n. 3331,
Service
giovedì 15 ottobre 2009
Cass. SS. UU. Sentenza n. 35490 ud. 28/05/2009
Cass. SS. UU. Sentenza n. 35490 ud. 28/05/2009 - deposito del 15/09/2009
SENTENZA - CAUSA DI ESTINZIONE REATO – RESPONSABILITA’ –PROVA CONTRADDITTORIA O INSUFFICIENTE - – OBBLIGO DECLARATORIA ESTINZIONE – LIMITI
La Sez. Un. hanno affermato che all’esito del giudizio dibattimentale il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Tale principio di diritto ha però due temperamenti
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1504
SENTENZA - CAUSA DI ESTINZIONE REATO – RESPONSABILITA’ –PROVA CONTRADDITTORIA O INSUFFICIENTE - – OBBLIGO DECLARATORIA ESTINZIONE – LIMITI
La Sez. Un. hanno affermato che all’esito del giudizio dibattimentale il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Tale principio di diritto ha però due temperamenti
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Scoperto il fatto, Tizio chiede l'immediata rettifica della segnalazione – che viene fatta dalla Banca – e chiede altresì congruo risarcimento del danno derivante dalla lesione della sua reputazione commerciale. Non trovando l'accordo transattivo, Tizio cita in giudizio la Banca presso il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata. Detto Tribunale, con la sentenza 16 novembre 2009, n. 393 rigetta la domanda risarcitoria evidenziando come non fosse provato il dolo della Banca nel compimento dell'atto di danneggiamento.
Il Tribunale di Agrigento sembrerebbe, dunque, ragionare con categorie penalistiche in ambito civilistico: è infatti pur vero che il reato di danneggiamento (di cui all'art. 635 del codice penale) è previsto esclusivamente nella forma dolosa, escludendo la possibilità di una sanzione penale in caso di danneggiamento colposo. Sul piano civilistico, invece, la colpa assurge a parametro principe di imputazione di responsabilità e della conseguenze assunzione del costo (anche sociale) del relativo danno procurato: non è dunque compito del giudice spingersi fino a richiedere una prova di dolo (francamente diabolica) nel comportamento dell'istituto bancario che segnala un situazione differente rispetto al dato reale. Ed anzi, poiché nel caso di specie rileva senz'altro art. 2043 del codice civile – che sanziona comportamenti colposi extracontrattuali – ma rileva altresì il rapporto contrattuale instaurato ai fini dell'accessione del mutuo, ben potrebbe essere argomentato che il comportamento dell'istituto di credito possa rientrare in un obbligo accessorio al contratto di finanziamento, con il conseguente inquadramento della fattispecie all'interno di categorie di natura contrattuale (cui segue la disciplina probatoria della responsabilità di tipo contrattuale che è oggettivamente di maggior favore) anche per quanto riguarda l'errata segnalazione ad EURISC.
L'epilogo della vicenda è positivo: l'evidente errore del Tribunale di Agrigento è stato correttamente emendato da parte del giudice di legittimità, che ha ritenuto il ricorso per saltum di Tizio “manifestamente fondato” proprio in virtù della circostanza che “ai fini dell'eventuale affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente l'esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso”.
(Altalex, 12 aprile 2012. Nota di Paolo Fortina)