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mercoledì 25 luglio 2012

Il rispetto della Costituzione è un dovere, la ricerca della verità un diritto

Il rispetto della Costituzione è un dovere, la ricerca della verità un diritto

Storia beffarda: il ventennale dell’uccisione di Borsellino si è intrecciato con il conflitto di attribuzione tra Quirinale e procura di Palermo per delle intercettazioni sulla trattativa Stato-mafia


Napolitano commosso
Per la prima volta, credo, nella storia, secondo le richieste della Procura di Palermo, dovrebbe celebrarsi un processo che vedrebbe imputati contemporaneamente i vertici dello Stato e i vertici della mafia, per la vicenda della “trattativa” tra lo Stato e la mafia, tra il 1992 e il 1994, quella stessa che, secondo l’accusa,Paolo Borsellino avrebbe scoperto nella sua fase iniziale.
La Procura, dopo quattro anni di indagini, infatti ha richiesto il rinvio a giudizio di dodici indagati che avrebbero “agito per turbare la regolare attività dei corpi politici dello Stato”.
Fra questi, un ex Ministro dell’Interno, che non è coinvolto nella “trattativa”, ma viene accusato di falsa testimonianza in quanto “Deponendo al processo Mori – scrivono i pm – anche al fine di assicurare ad altri esponenti delle istituzioni l’impunità ha affermato il falso e comunque taciuto in tutto o in parte ciò che sapeva”.
L’interessato ha sempre ed in ogni occasione negato ogni addebito in merito.
Sarà naturalmente il giudice a valutare.
Su quest’ultimo aspetto, nelle ultime settimane, si è sviluppato un acceso dibattito politico e giornalistico.
Per un singolare gioco della storia, il ventennale dell’uccisione di Paolo Borsellino si è intrecciato infatti con il conflitto di attribuzione tra Quirinale e procura di Palermo per una vicenda di intercettazioni che hanno a che fare con l’inchiesta sulla trattativa tra Stato e Cosa Nostra.
Sulla presunta trattativa si discute a tutti i livelli da svariati anni.
Ma il tema su cui vorrei soffermare brevemente l’attenzione, soprattutto alla luce degli ultimi fatti di cronaca provenienti dalla Procura di Palermo, è quello dei rapporti fra i poteri dello Stato.
Da convinto e ostinato sostenitore della difesa dei principi costituzionali ritengo che bene ha fatto il Presidente della Repubblica a sollevare il conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte Costituzionale.
Aggiungo: doverosamente.
Secondo le parole di Luigi Einaudi, richiamate nel decreto presidenziale che solleva il conflitto: “E’ dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua ignoranza dell’occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce”.
L’istituto del conflitto di attribuzione, regolato oltre che dalla Costituzione anche dalla legge n. 87 del 1953, risponde alla necessità di mantenere l’ordine fra i poteri statali al più alto livello, risolvendo crisi di indubbia gravità istituzionale che si possono verificare, in linea di principio, quando i due organi si dichiarano entrambi competenti o incompetenti a provvedere in un dato caso; oppure quando uno dei due ritiene di essere stato menomato, nelle sue prerogative, dal cattivo uso del potere fatto dall’altro organo.
Il giudizio si svolge in due fasi consecutive: nella prima, la Corte verifica se il conflitto rispetta i requisiti previsti; nella seconda, risolve la controversia, stabilendo a chi spetta la competenza, ovvero come debba essere esercitato correttamente il potere in modo da non ledere le attribuzioni dell’altra istituzione.
Con la decisione di sollevare il conflitto di attribuzione dunque:
1)     Il Presidente della Repubblica non difende la sua persona, ma le prerogative costituzionali della Presidenza della Repubblica;
2)     Il giudizio sul conflitto di attribuzione non è un giudizio di responsabilità dell’operato della Procura di Palermo, ma la valutazione da parte della Corte del rispetto dei principi costituzionali;
3)     L’azione del Presidente si inquadra perfettamente nell’alveo delle procedure costituzionali.
Va rilevato altresì che l’articolo 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 prevede che nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale, se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.
Circa l’operato della Procura, va ricordato che l’articolo 268 del codice di procedura penale prevede che i risultati delle intercettazioni, disposte dal pubblico ministero, entrino nel fascicolo, salvo che siano manifestamente irrilevanti, oppure siano vietate dalla legge.
La valutazione è compiuta sia dalle parti (pubblico ministero, imputato, …), sia dal giudice (anche d’ufficio), nel corso di un’apposita udienza, e le parti hanno facoltà di esaminare prima i documenti e di ascoltare le registrazioni.
Qualora l’intercettazione sia vietata, la relativa documentazione è inutilizzabile ed è distrutta su ordine del giudice, salvo che essa costituisca corpo di reato (articolo 271).
Se questo è il quadro normativo, qualche considerazione però deve essere fatta.
In varie dichiarazioni la Procura di Palermo ha sottolineato che “si tratta di intercettazioni irrilevanti ma legittime e utilizzabili. Sull’eventualità che vengano distrutte si pronuncerà il giudice” e che “la comunicazione di Napolitano è processualmente irrilevante, tanto che si esclude di utilizzarla sia in sede investigativa, sia nel processo”.
Ma se si tratta di intercettazioni irrilevanti, data la peculiarità del caso, perché non sono state distrutte? E soprattutto perché ne è stata data notizia?
Perché non intervenire per  blindare ancora meglio la segretezza delle intercettazioni irrilevanti?
La difesa della Costituzione passa anche dal rispetto e dalla fiducia dei cittadini verso gli organi costituzionali della Repubblica, sia centrali che periferici.
La Costituzione rappresenta il patto sociale tra quei soggetti politici che pur raggruppando cittadini con storie, idee, culture differenti, furono uniti nell’impegno di costruire una storia e uno Stato nuovo.
La Costituzione è espressione dei valori e dei principi sui quali si fonda l’essere cittadini italiani, è la  principale fonte del nostro ordinamento giuridico.
La Costituzione è soprattutto “diritto vivo” (diritto materiale), diritto applicato, riconosciuto comefondamentale, imprescindibile, irrinunciabile e vincolante da tutti i cittadini che fanno parte del nostro Stato e che si impegnano a rispettarlo e promuoverlo.
Per questo va difesa in ogni sua parte.
Per questo non possono essere tollerate violazioni, ispirate anche da situazioni di emergenza.
Lo ha ribadito la Corte Costituzionale nelle ultime recenti sentenze.
Per questo il Governo non può sempre e comunque procedere con decretazione d’urgenza; per questo il Presidente della Repubblica deve svolgere il suo ruolo di supremo garante dell’ordinamento e per questo vanno posti la massima fiducia e rispetto alle decisioni della Corte Costituzionale.
Se viene meno la fiducia negli organi costituzionali, si pone a rischio il “patto sociale” che ne costituisce il fondamento.
Nel caso specifico, alla luce dei fatti, se il Presidente della Repubblica, dopo aver doverosamente – quale supremo garante del rispetto della Costituzione – sollevato il conflitto di attribuzione, chiedesse di rendere pubblico il contenuto delle intercettazioni di cui tanto si discute, si eliminerebbe ogni dubbio.
Si toglierebbe alimento al dibattito interessato degli ultimi giorni, agli interventi politici spinti dalla ricerca del consenso elettorale, ad alcuni commenti ispirati da teorie complottistiche di ogni genere.
Si sgombrerebbe il campo da dubbi e sospetti verso la ricerca della verità sui fatti di un periodo tra i più oscuri della nostra storia recente.
Perché, come afferma lo stesso Presidente: “si deve lavorare senza sosta e senza remore per la rivelazione e sanzione di errori ed infamie che hanno inquinato la ricostruzione della strage di via D’Amelio e si deve giungere alla definizione dell’autentica verità su quell’orribile crimine. Non c’è alcuna ragion di Stato che possa giustificare ritardi nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità’, ritardi e incertezze nella ricerca della verità specie su torbide ipotesi di trattativa tra Stato e mafia. E proprio a tal fine è importante scongiurare sovrapposizioni nelle indagini, difetti di collaborazione tra le autorità ad esse preposte, pubblicità improprie e generatrici di confusione”.
E oggi, dopo le conclusioni delle indagini della Procura di Palermo e le richieste di rinvio a giudizio, tale urgenza, se possibile, è ancora maggiore.

estratto da: http://www.leggioggi.it/2012/07/25/il-rispetto-della-costituzione-e-la-ricerca-della-verita/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Pubblicato da  il 25 luglio 2012 alle 13:07 in Costituzionale 

mercoledì 4 luglio 2012

Due richiami alla Costituzione

Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, giustamente richiama con moderata ed attenta cautela, al rispetto del principio di legalità tutti, magistrati compresi. Per l'ennesima volta ci si ritrova di fronte alla violazione del rispetto della giurisdizione speciale del Tribunale dei Ministri

STATO E MAFIA

Due richiami alla Costituzione

STATO E MAFIA
Due richiami alla Costituzione
Caro direttore, all'opinione pubblica, che assiste con distratta preoccupazione alle polemiche sulle indagini giudiziarie riguardanti la presunta trattativa fa lo Stato e la mafia, è bene offrire due elementi di informazione e di valutazione, non certo nuovi, ma forse talvolta trascurati.
Primo. Uno dei temi della presunta trattativa sarebbe stato l'applicazione del cosiddetto 41-bis, cioè del regime carcerario speciale previsto nei confronti dei detenuti che non abbiano interrotto i loro collegamenti con la criminalità organizzata. Un regime carcerario caratterizzato da rigorosa separazione rispetto agli altri detenuti, sorveglianza più stretta e deroghe alle regole ordinarie: riduzione e modalità controllate dei colloqui e delle telefonate, riduzione dei tempi trascorsi fuori dalle celle. L'applicazione del regime speciale avviene sulla base di decisioni prese in sede amministrativa, dal ministro di Giustizia. Vale la pena di ricordare che su questa disciplina di eccezione erano state sollevate, proprio all'inizio degli anni Novanta, numerose questioni di costituzionalità da tribunali di sorveglianza, dubitandosi che essa fosse rispettosa dei diritti fondamentali dei detenuti. La Corte costituzionale, con ripetute pronunce (n. 349 e n. 410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997, ribadite ancora di recente dalla sentenza n. 190 del 2010), ha ritenuto che tale disciplina, pur giustificata dall'esigenza di ridurre al minimo il rischio di perduranti collegamenti fra detenuti mafiosi e fra questi e i loro complici in libertà, non violasse la Costituzione solo a patto di darne una interpretazione costituzionalmente orientata: il contenuto delle restrizioni non può essere tale da trasformare la pena in un trattamento contrario al senso di umanità o da rendere impossibile perseguire la finalità rieducativa e i provvedimenti ministeriali sono soggetti a un pieno controllo giurisdizionale, sia in ordine ai loro presupposti, sia in ordine al loro contenuto. E lo stesso legislatore è intervenuto per adeguare la norma ai principi enunciati dalla Corte. Difficile dunque prescindere da questo sfondo nel valutare le condotte degli organi responsabili, non potendosi certo intendere tout court come un «favore» fatto alla mafia l'adozione di indirizzi e determinazioni tendenti a contenere l'applicazione del 41-bis in termini rigorosi e tali da non travalicare i confini costituzionali.
C'è poi un secondo punto. La «trattativa» di cui si parla avrebbe coinvolto (e difficilmente avrebbe potuto non coinvolgere) anche componenti del governo dell'epoca: e infatti si fanno i nomi di diversi ministri dell'Interno e della Giustizia e perfino quello di un capo dello Stato. Ma le Procure che indagano non possono ignorare che nel nostro sistema costituzionale i reati commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni (reati ministeriali) sono soggetti a una disciplina processuale speciale: la Procura alla quale perviene la notizia di reato deve trasmettere gli atti entro 15 giorni, «omessa ogni indagine», al cosiddetto tribunale dei ministri, il quale, svolta una rapida istruttoria, deve entro 90 giorni (prorogabili al massimo di altri 60) o disporre l'archiviazione, ovvero chiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera competente. Questa a sua volta può negare l'autorizzazione, deliberando a maggioranza assoluta, solo se ritiene, con valutazione insindacabile ma motivata, «che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo». Quanto ai capi dello Stato, poi, com'è noto, essi possono essere chiamati a rispondere, per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, solo in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione: l'accusa è riservata al Parlamento e il giudizio alla Corte costituzionale.
Dunque le Procure, se viene ipotizzato un reato di questo genere, non possono né protrarre ad libitum le loro indagini né indagare ministri o ex ministri. Accusare tali soggetti di falsa testimonianza o di false informazioni al pubblico ministero, in relazione a procedimenti formalmente diversi ma per dichiarazioni che coinvolgano condotte suscettibili di configurare, in ipotesi, reati ministeriali, rischierebbe di rappresentare un espediente elusivo della disciplina costituzionale.
Anche senza conoscere nel dettaglio origini, fondamento e sviluppi delle indagini in corso, è spontaneo domandarsi se e quanto esse siano in linea con questi caratteri del nostro sistema costituzionale.
Valerio Onida
Presidente emerito della Corte costituzionale

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