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mercoledì 27 maggio 2009

La sostituzione di persona: un reato che con le nuove tecnologie appare sempre più in aumento

La sostituzione di persona: un reato che con le nuove tecnologie appare sempre più in aumento
Andrea D'Agostini http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=180

Appare quantomai diffuso o in fase di diffusione, o forse è solo la Legge che si sta accorgendo di talune pratiche in internet che corrispondono alla fattispecie penalmente rilevante della cd sostituzione di persona (articolo 494 codice penale). Tale norma non rientra a pieno titolo nelle previsioni tipiche dei computer crimes introdotti con la legge 547/1993, tuttavia una sua applicazione alle nuove tecnologie sembra opportuna ed efficace.
A supporto di quanto detto è arrivata una sentenza della Corte di Cassazione che a fine 2007 ha riconosciuto colpevole un soggetto che aveva aperto un account di posta elettronica utilizzando i dati di altra persona esistente e mediante questo aveva allacciato rapporti in rete con altri utenti. Orbene una simile condotta, a parere della Corte, ben integra la fattispecie prevista dall’art. 494 del codice penale in quanto viene pregiudicato il bene tutelato dalla norma: la fede pubblica. Il supremo collegio ha precisato in tal senso che
“Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p., è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome”.
In particolare nell’analizzare la condotta posta in essere dall’imputato, la Corte ha valutato tutti presupposti previsti dall’art. 494 codice penale. Infatti il fine primo e ultimo dell’imputato è stato quello di recare ad altri (il vero titolare delle generalità) un danno inducendo taluno in errore (gli utenti della rete). Inoltre ha sostituito illegittimamente la sua persona a quella di altri, tant’è che gli altri utenti credevano di interloquire con la vera titolare di quei dati e non anche con un soggetto diverso, peraltro di sesso opposto, nascosto dietro la “falsa identità”.
Infine la Corte si è soffermata sul danno arrecato previsto dalla norma che ha individuato: “nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l’immagine o la dignità della XXXX”, infatti a seguito dell’iniziativa assunta dall’imputato, la stessa parte offesa ha ricevuto telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale.
La presenta sentenza dunque mette in evidenza uno dei problemi intrinseci della Rete, ossia il nascondersi dietro nickname o nomi di altre perone per porre in essere condotte al limite del lecito (soprattutto nei forum o newsgroup o chat, finanche nelle pratiche di phishing). E la Corte ricorda che solo il fatto di nascondersi dietro una falsa identità al fine di recare danno ad altri o trarre profitto è reato ed è punito fino ad un anno di reclusione.

Lecito ripubblicare articoli altrui?

Lecito ripubblicare articoli altrui?
Andrea D'Agostini tratto dal sito http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=135
Gli articoli a carattere giornalistico rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle opere dell’ingegno con la conseguenza di essere oggetto protetto della legge sul diritto d’autore, L. 22 aprile 1942 n. 633 (d’ora innanzi lda). In particolare l’art. 1 lda recita: “Sono protette ai sensi di questa legge le opre dell’ingegno di carattere creativo e che appartengono alla letteratura, alla musica e alle arti figurative qualunque sia il modo o la forma di espressione”. Per ciò che concerne, invece, la riproduzione dell’articolo giornalistico o di una rivista, l’art. 13 Lda introduce il diritto esclusivo per l’autore di riprodurre la sua creazione. Pertanto riproduzioni da parte di altri soggetti non sono lecite.
Tuttavia, in alcuni casi è possibile riprodurre articoli di giornali o riviste: la norma di riferimento che disciplina la riproduzione dei suddetti articoli da parte dei non autori o editori (in caso di rapporto di lavoro) è l’art. 65 lda, che recita: “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere, possono essere riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data il nome dell’autore, se riportato”.

Appare dunque possibile riprodurre un articolo di giornale a patto che si rispettino le seguenti condizioni:

Ø L’articolo deve essere di attualità a carattere politico, economico o religioso (se appartiene ad altre categorie – come articoli di carattere artistico, culturale, storico, geografico, tecnico o scientifico -, ovviamente, tale riproduzione non sarà possibile, e chi lo farà potrà incorrere nelle sanzioni previste);
Ø La riproduzione in questione non deve essere stata espressamente vietata da chi ne ha diritto (editore o autore). E’ consigliato, dunque, verificare preventivamente che non ci sia un messaggio in cui si fa espresso divieto di riproduzione o se ne riserva tale facoltà ad alcuni soggetti;
Ø Vanno citati obbligatoriamente la fonte, la data e il nome dell’autore (se conosciuto).

Ai sensi dell’art. 70 Lda è inoltre possibile riprodurre brani o parti di parti di opere per i soli scopi di critica, di discussione e anche insegnamento, solo ed esclusivamente nei limiti delle finalità poc’anzi elencate e sempre che non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera. Anche in questo caso sarà necessario menzionare il titolo dell’opera, i nomi dell’autore e dell’editore.
Di diversa applicazione l’art. 101 Lda che disciplina le mere informazioni e notizie ricavabili e attinte da altri giornali o riviste. In questo caso la riproduzione è lecita e libera, tuttavia a condizione che non venga effettuata (la riproduzione) con l’impiego di “atti contrari agli usi onesti” in materia di giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro in quest’ipotesi che oltre alla violazione del diritto d’autore è apprezzabile un’ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (cd “parassitismo giornalistico”). La riproduzione, altresì, non deve avere scopo di lucro (inteso sia come guadagno patrimoniale diretto sia come mancato guadagno del titolare dei diritti sull’informazione) e se trattasi di agenzie giornalistiche o d’informazione (titolari dell’informazione stessa) la riproduzione da parte di altri soggetti senza autorizzazione non può essere effettuata prima che siano passate sedici ore dalla loro diramazione e comunque prima che siano state pubblicati da un giornale o da una rivista autorizzati alla pubblicazione (in virtù di un contratto con l’agenzia stessa).
In ultima istanza occorre soffermarsi sulle cosiddette rassegne stampa. Definizioni legislative su cosa debba intendersi per rassegna stampa non ce ne sono; nondimeno si può dire che per rassegna stampa è da intendersi una raccolta di diversi articoli. Premesso ciò, appare pacifico l’applicazione di quanto sopra detto riguardo ai singoli articoli e alle notizie. E lecito dunque procedere ad una rassegna stampa sempre che sui singoli articoli non gravi l’espresso divieto della riproduzione o ne sia riservata a soggetti determinati; ne siano citati fonte, autore e data; la riproduzione non deve avere scopo di lucro e quindi non deve comportarne una concorrenza sleale del soggetto da cui si è attinto l’articolo, se trattasi di imprese che svolgono la loro attività nel medesimo ambito imprenditoriale ed economico.

Alla luce di quanto esposto occorre dire che in via generale il diritto di riproduzione lo può esercitare solo il titolare dell’articolo o l’editore del giornale su cui è stato pubblicato (art 13 lda). In via eccezionale e solo a determinate condizioni è possibile riprodurre interamente un articolo giornalistico, ossia è possibile riprodurre un articolo che sia di attualità e sia di carattere politico economico o religioso (art.65 lda). E’ obbligatorio citare la fonte, la data di pubblicazione e il nome dell’autore, se presente. Stesso discorso vale per le rassegne stampa che consistono in una raccolta di più articoli.
Per quanto riguarda le informazioni o le notizie attinte da altri giornali, occorre sottolineare che possono essere riprodotte lecitamente e liberamente solo se vengono rispettate le norma di correttezza giornalistica, ossia non si vada a violare le norma sulla concorrenza sleale e il fine perseguito non sia quello di lucro (art. 101 lda).
Per le finalità di critica, di discussione o insegnamento è possibile riprodurre liberamente brani o parte dell’opera e la loro comunicazione al pubblico (art. 70 lda).

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