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ALTALEX NEWS


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giovedì 28 giugno 2012

La sfida contro la riforma dell’avvocatura è collettiva e riguarda tutti


La sfida contro la riforma dell’avvocatura è collettiva e riguarda tutti


Personalmente trovo assolutamente sbagliato tutto l'impianto della riforma. I numeri di fronte a cui si trova l'avvocatura italiana sono assolutamente allarmanti.
L'Università non è in grado di selezionare, formare e di immettere nel settore persone culturalmente qualificate. La facoltà di legge assorbe tutti gli studenti oggi scartati dalle altre facoltà. Quindi, la specializzazione, a parte fornire altri studenti e altri soldi alle Università che ne hanno bisogno difficilmente riuscirà a fare meglio di quanto non faccia nei primi 5 anni. Inoltre, ulteriore fattore di rischio è quello di un modellamento su uno standard di pensiero unico prodromico dell’operaio del diritto anziché realizzare dei giuristi muniti di autonomo pensiero e autonomo senso critico.

Inoltre, l’esubero di professionisti è già allarmante oggi. Qualsiasi riforma non può prescindere dal confronto con questi numeri. Si pensi ad esempio che già i soli iscritti all’ordine di Roma superano il numero di iscritti di tutta la Francia[1] (che ha pure PIL e ricchezze superiori all’Italia). L’esubero di professionisti ha creato anche un’ampia categoria di proletariato legale e un’altra di precariato del settore di cui la riforma ovviamente non solo non si fa carico ma pare assolutamente ignorare entrambi i fenomeni . L’unico ente che trae vantaggio dalla situazione è la Cassa Nazionale che viene foraggiata anche grazie ai contributi di questi “proletari” e “precari” dell’avvocatura, costretti a pagare i contributi minimi esattamente nella stessa quantità e dimensione di quanto pagava l’oggi ministro Severino o l’on. Bongiorno .
Un ruolo a parte in questa vicenda lo svolgono anche le associazioni di categoria, (c.d. associazioni forensi) maggiormente rappresentative che hanno fallito nel compito di autoriforma conferito loro dall’allora ministro della Giustizia Alfano, afflitte da lotte intestine e beceri sotto-interessi di categoria: tutti problemi molto lontani sia dalla realtà giudiziaria quotidiana sia dall’interesse della categoria, da considerare quale insieme con tutte le sue peculiarità e non un appannaggio di pochi eletti. Ovviamente, inutile dire che a seguito del fallimento non si è dimesso nessuno benché i fatti particolarmente gravi  lo richiedessero. Ci sarebbe da approfondire sulle ragioni per le quali i tesserati di questa o quella associazione  non abbiano chiesto ai loro rappresentanti di ritirarsi per sempre nei loro studi anziché continuare a perorare pro domo sua. Altrettanto ovvio e inutile appare dire che il potente padrone assolutamente disinteressato a contribuire a spegnere l’incendio perirà insieme al suo orticello cui guarda prima di ogni cosa. Ho sentito qualcuno di questi signori profetizzare circa opportunità dell’avvocatura dalle liberalizzazioni verso una trans nazionalità del ruolo e addirittura circa la supposta abilità della categoria (ma immagino si riferisse solo agli “eletti”) a gestire finanza e mercati. Credo che entrambe tali capacità ed opportunità risultino ampiamente smentite dalla lettura dei quotidiani e contemporaneamente dimostrino il baratro verso cui ci stanno portando. Neppure mi voglio addentrare sulla crisi del carrozzone UE che è già abbastanza nota ai cittadini.

Capitolo ancora aperto è quello delle società di capitali che da tempo cercano di eliminare due fondamentali principi della professione: indipendenza e autonomia. Qualcuno potrebbe obiettare che c’è avversione ideologica verso il concetto, ma ciò è falso. I nefasti effetti delle “Corporation” si sono visti in modo molto drammatico negli ultimi anni. Una società ha come unico scopo il profitto. Diritto e profitto di solito sono agli antipodi. Come è possibile che l’avvocato autonomo e indipendente possa far parte di una struttura il cui unico obiettivo sia il profitto? Abbandonare il ruolo costituzionale di tutela dei diritti rappresenterà l’ulteriore e definitiva demolizione di una professione che ancora oggi a stento sta cercando con molta fatica di mantenere il suo decoro anche se ormai ridotta “con le pezze al culo”. La concorrenza è assicurata dalla contemporanea presenza di un numero cospicuo di professionisti sul territorio e non certo dalla loro sparizione per consentire solo ad una élite plutocratica di poter esercitare.
I cittadini vengono tenuti debitamente all’oscuro di tali manovre che – se portate avanti – impediranno loro di poter vantare efficacemente i loro diritti contro i potenti cui saranno alla completa mercé. Già i costi della giustizia stanno impedendo oggi a molti cittadini di poter vantare un diritto in giudizio perché non sono in grado di pagare la tassazione imposta dallo Stato  sulla possibilità di accesso al servizio e i livelli reddituali per l’esenzione sono al di sotto del tasso di povertà. Proseguire dunque su tale strada renderà sempre più attuale il degrado del ruolo del cittadino già trasformato in una categoria inferiore dal diritto UE: un cittadino è al di sopra di un consumatore ma l’illusione fornita dalla centralità del mercato lo ha confuso facendogli accettare e facendolo abdicare al suo trono . Oggi, il consumatore è stato ridotto a suddito di un debito sovrano sempre grazie a spread e a strategie di mercato. Dunque, si sta chiedendo allo stesso ex cittadino di accettare la nuova formula di schiavitù inconsapevole in nome  del mercato e di rinunciare a poter tutelare in giudizio i suoi diritti, quello stesso mercato che lo sta preparando a stipendi da 300€/m con turni da 20h/g e senza pensione.

Tutela dei diritti e mercato non sono concetti conciliabili. Del resto le medesime osservazioni potrebbero farsi sul campo della sanità. Il mercato imporrebbe di non curare gli anziani in quanto non più produttivi. Qualcuno può trovare etica la scelta di una struttura sanitaria che rifiutasse un anziano perché improduttivo curarlo? Oppure, sempre per restare su una scelta mercantilistica qualcuno troverebbe etico per la struttura sanitaria accettare l’anziano solo perché economicamente in grado di affrontare con il suo portafogli il costo della prestazione e non accettare l’anziano povero in quanto non solvibile? Quindi, nello schema della professione legale il mercato deve restare fuori tanto quanto dalla sanità . I diritti fondamentali dell’individuo sono una conquista e il terreno non deve essere ceduto in nome di aspettative di mercato.

La sfida riguarda tutti noi che abbiamo lo stesso interesse a resistere e a non cedere. Qualsiasi riforma si voglia provare a fare – se veramente si vuol dare un futuro all’Avvocatura italiana - intesa come professione intellettuale che consenta a qualsiasi cittadino (ricco o povero) la tutela dei propri diritti - dovrà necessariamente almeno per un ciclo di 5 anni bloccare gli accessi alla professione per poter aprire una fase nuova, un new deal della professione. In questa fase sarà necessario operare una verifica delle professionalità già presenti sul territorio, vagliare le necessità concrete del territorio e soprattutto programmare i bisogni (anche eventualmente nuovi) con le specialità, così da poter formare e (re)distribuire professionisti qualificati capaci di poter consentire la tutela dei diritti per chi ne ha bisogno. L’idea della transnazionalità del ruolo è allo stato impraticabile e plausibilmente tale resterà almeno per i prossimi trent’anni. Inoltre, se per transnazionalità si intendessero possibili sbocchi nel sistema giudiziario dell’UE , l’idea sarebbe una chimera. Non possiamo intanto neppure garantire continuità a questa esperienza. Le frontiere plausibilmente rischiano di essere ristrette. Le promiscuità di common law e di civil law stanno generando abomini già nel settore processuale e rinnegare le proprie tradizioni culturali nel settore del diritto potrà solo comportare gravi conseguenze che sconteranno sempre i cittadini.
Sia chiaro, la riforma dell’Avvocatura non risolverà in alcun modo i problemi della Giustizia, che solo investimenti massicci potrebbero finalmente arginare.
Dunque, così com’è questa riforma produrrebbe esclusivamente i seguenti effetti:
1)     Uscita dalla professione dei più giovani;
2)     Eliminazione dei singoli studi professionali gestiti singolarmente dal professionista;
3)     Gerarchizzazione della professione all’interno di strutture destinate ad operare come banche e assicurazioni;
4)     Limitazioni all’accesso professionale  determinate da conoscenze personali;
5)     Perdita di autonomia e indipendenza dell’Avvocatura;
6)     Impossibilità per il cittadino comune di accedere alla giustizia;
7)     (inevitabile conseguenza) incremento dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
8)     Incremento del fenomeno del conflitto di interessi;
9)     Sul lungo periodo, eliminazione del meccanismo di concorrenza e controllo attualmente sicuramente più garantito (nonostante le sicure pecche anche grosse dell’attuale sistema);
10) Un cospicuo numero di nuovi disoccupati che non potranno essere comunque riassorbiti dal “mercato” del lavoro (espressione che trovo odiosa in quanto il lavoro lo considero un diritto fondamentale per l’essere umano).

Invito poi quanti si ritenessero membri dell’Aristocrazia legale ad operare una verifica e confrontare i redditi del proprio studio a quelli di Severino o di Bongiorno. Se non siete a quel livello scendete pure dal piedistallo e sappiate che anche voi siete membri del proletariato legale. Infatti, per il dio Mercato è solo il fatturato e non la competenza o la professionalità ad avere potere e ruolo. Quindi, valutate opportunamente prima di credere di essere in grado di mettere in atto strategie idonee a piegare il mercato , perché mentre ci costringete a genufletterci al nuovo dio di questa era , voi insieme a noi ne sarete schiacciati.

(è vietata qualsiasi riproduzione senza citare fonte ed autore)
Avv. Amalia Lamanna, Foro di Bologna













venerdì 29 ottobre 2010

L’avvocato con l’apprendista deve pagare l’IRAP

L'Avvocato con l'apprendista deve pagare l'IRAP
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 20 ottobre 2010, n. 21563
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello di B.F., avvocato, gli ha negato il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.
Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il contribuente censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione; con il secondo morivo, denuncia la violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione;
con il terzo motivo, deduce l'incompatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria.
Il ricorso è infondato perchè, pur essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata non conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia - secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzìdette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007) -, nondimeno essa contiene un inequivoco accertamento di fatto in ordine alla sussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, per essersi avvalso il contribuente essersi avvalso il contribuente di un lavoratore dipendente, definito nel ricorso per cassazione, che riporta un passo del ricorso introduttivo, "una sola apprendista part time", accertamento che non è oggetto di censura, e che rende il dispositivo conforme a diritto.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 3 ottobre 2006 in causa C-475/03, ha stabilito che l'art. 33 della sesta direttiva IVA del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991 n. 91/680/Cee, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il ricorso, in conclusione, previa correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Ancora gli avvocati nel “mirino” del fisco. Il professionista che nel proprio studio ha un apprendista (dipendente, anche se part-time) è soggetto al pagamento dell’IRAP.
Così hanno deciso i giudici della sezione V della Suprema Corte con la sentenza 20 ottobre 2010, 21563, i quali hanno giudicato che tale circostanza sia sufficiente a far presumere l’esistenza di autonoma organizzazione.
Con la sentenza in commento i giudici della Corte hanno respinto il ricorso di un avvocato (promosso avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale) il quale aveva chiesto il rimborso dell’imposta, l’IRAP, fornendo come motivazione il fatto che “impiegava nel proprio studio solamente una collaboratrice” e non riteneva, pertanto, sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.
Dello stesso avviso, però, non sono stati i giudici di legittimità (concordando con quanto già precisato dai colleghi di merito) i quali hanno, altresì, ribadito (sebbene la giurisprudenza non sia uniforme sul tema) che per coloro che svolgono arti o professioni si configura l’autonoma organizzazione e la debenza, quindi, dell’imposta, quando il contribuente:
sia il responsabile dell’organizzazione e non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita` anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.
Colpo “duro” per gli avvocati che almeno per quanto riguarda i fini impositivi dovranno considerare un praticante, regolarmente retribuito e inserito nella propria struttura organizzativa, come qualsiasi altro lavoratore dipendente.
(Altalex, 28 ottobre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

giovedì 22 ottobre 2009

INFLUENZA A

INFLUENZA A

Quali sono i lavoratori dei servizi essenziali? Chi ha diritto ad essere vaccinato? Quali informazioni devo avere per esprimere il mio consenso alla vaccinazione?
Queste, in sintesi e in ordine alfabetico, le categorie di lavoratori afferenti ai servizi pubblici essenziali e alle prestazioni indispensabili:

la circolare che indica che gli avvocati rientrano nella categoria dei SS.PP.EE.
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/30534_1.pdf

Debito pubblico pro-capite

Contatore del debito pubblico italiano

Amore e Psiche

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Maddalena - Canova

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Perseo e Medusa - Canova

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Paolina Borghese Bonaparte - Canova

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LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

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