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lunedì 13 maggio 2013

Condanna per mancata moderazione dei commenti online: la sentenza


Condanna per mancata moderazione dei commenti online: la sentenza

Il testo della sentenza che ha condannato una blogger per diffamazione dopo la mancata moderazione di commenti su blog e forum: responsabile anche per altri


Testo

N.   116/13  R.G. DEPOSITO SENTENZE*
* *
*Data deposito sentenza 8 aprile  2013 *
* *
*REPUBBLICA ITALIANA*
*TRIBUNALE DI VARESE*
*UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI*
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*Il Giudice, Giuseppe Battarino*
ha pronunziato  e  pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
*SENTENZA*
ai sensi degli  artt. 438ss.,533, 535, 538 ss.  c.p.p.  nei confronti
di: *LR*, nata il [
] a Rovigo,
Difesa di fiducia dall’Avv. Jenny Cantù del  Foro di Varese, presente;
PARTE CIVILE : ST, presente, assistita dall’Avv. Paola Croci del Foro di
Milano, presente;
IMPUTATA
–del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 595, commi 1,2 e
3, c.p., nonché 13, Legge n. 47/1948 e perseguibile ai sensi dell’art.
30 della Legge 223/1990, perché, in più momenti esecutivi del medesimo
disegno criminoso, comunicando con più persone attraverso la rete
*iInternet * ed in particolare diffondendo notizie e scritti,
utilizzando il proprio nome e cognome o, anche, utilizzando lo
pseudonimo di Y, sul sito *Internet* www.[...].org
http://www.%5B…%5D.org, intraprendeva una campagna denigratoria nei
confronti delle case editrici a pagamento (di cui all’acronimo EAP),
campagna denigratoria denominata NOEAP, per mezzo della quale ledeva la
reputazione di ST in quanto rappresentante della casa editrice Z[
], con
sede legale in [
]
In particolare, pubblicando tali asserzioni sul citato sito
internet, affermava che:
-       la casa editrice Z[
] doveva essere considerata “a pagamento”;
-       ST aveva offeso ed insultato LR, con parole in realtà mai
pronunciate dall’interessata;
-       apostrofava gli editori a pagamento, tra i quali includeva ST
con gli epiteti “*cloache editoriali*”; “*truffatori*”; “*signori
truffa*”; “*cosche mafiose*” “*strozzini*” e simili;
-       attribuiva a ST affermazioni e frasi mai profferite;
-       diffondeva immagini virtuali riferibili a ST atte a
ridicolizzare la stessa;
-       indicava la casa editrice Z[
] come “*stampatore, editore che non
offre distribuzione e produzione e produttore di libri di pessima qualità*”;
-       offendeva direttamente ed esplicitamente ST con i seguenti
epiteti “*arpia*”; “*repressa del cazzo*”; “*urticante peggio di una
medusa*”; “*non ha altro da dire che non siano le solite stronzate*”.
In [
] sino al 25 settembre 2010
* *
*MOTIVI DELLA DECISIONE*
L’imputata, in sede di udienza preliminare, ha chiesto di essere
giudicata con rito abbreviato.
Si è costituita parte civile ST, che ha accettato gli effetti del giudizio.
La ricorrenza sul sito www.[...].org espressioni riportate nel capo d’imputazione è documentata ampiamente.
In sostanza il sito, che, incontestatamente, è amministrato
dall’imputata, è stato sede di un vivace dibattito tra aspiranti
scrittori o scrittori esordienti, avente ad oggetto, tra l’altro, la
specifica difficoltà di trovare un editore adeguato per opere prime, o
comunque per scrittori non già affermati.
Il contesto è di comune conoscenza: a fronte di pochi autori di testi
che incontrano un editore realmente interessato – per motivi culturali o
economici – alla pubblicazione e che dunque divengono scrittori editi,
molti autori di testi devono rinunciare alle proprie ambizioni oppure
accettare compromessi proposti da editori che richiedono, in forma
diretta o indiretta, contributi alle spese di edizione; a loro volta
questi editori offrono talora una reale attività di *editing* e una
adeguata distribuzione, in altri casi  difettano dell’una e dell’altra,
mandando gli autori incontro a sicura delusione.
L’attività casa editrice Z[
], fondata e amministrata da ST, è rientrata
nell’oggetto della discussione svoltasi sul sito.
Premesso che la reale politica editoriale di Z[
] non è oggetto di
valutazione in questo processo se non nei limiti in cui il riferimento
ad essa consente di definire la continenza, o meno, delle espressioni
ricorrenti sul sito, le questioni essenziali del giudizio, alla luce
dell’imputazione, del materiale probatorio e delle argomentazioni
difensive, riguardano l’obiettività delle condotte, l’attribuibilità
soggettiva anche in ragione della natura del mezzo di diffusione, la
qualificazione delle stesse.
Il postulato dell’accusa è l’esistenza di affermazioni asseritamente
travalicanti il diritto di critica che vengono descritte nel capo di
imputazione con diverso grado di analiticità.
In ordine ad esse va considerato – seguendo l’ordine delle condotte così
come descritte – che:
l’affermazione secondo cui la casa editrice è da considerare “a pagamento”
non costituisce reato, risolvendosi l’espressione in una sintesi
opinabile ma non offensiva delle suaccennate forme di partecipazione al
costo editoriale;
parlare di “parole mai pronunciate” o, più oltre di “affermazioni e frasi
mai profferite” come forma di offesa mediante attribuzione di falsità non
soddisfa i caratteri di chiara enunciazione dell’accusa e non consente di
affermare la penale responsabilità dell’imputata;
gli epiteti “cloache editoriali”, “truffatori”, signori della truffa”,
cosche mafiose”, “strozzini”, attribuiti alla categoria genericamente
individuata come editori a pagamento, e inclusiva della persona offesa,
sono obiettivamente tali da lederne l’onore e il decoro;
la diffusione di immagini mortificanti e allusive, frutto di montaggio,
direttamente riferite a ST è obiettivamente tale da lederne l’onore e il
decoro; così pure è a dirsi dell’uso nei suoi confronti dei termini
“arpia”, “repressa del cazzo”, “urticante peggio di una medusa” e “solite
stronzate” riferito a sue affermazioni;
non integrano il reato, risolvendosi in forte ma legittima critica, le
affermazioni circa la “pessima qualità” di talune produzioni editoriali.
Nel formulare le accuse il Pubblico Ministero fa riferimento alle leggi
n. 47/1948 e n. 223/1990 e contesta, senza ulteriore specificazione, la
violazione dei commi primo, secondo e terzo dell’art. 595 c.pen. .
Si deve pertanto ritenere che egli abbia inteso contestare la
comunicazione con più persone e l’utilizzazione del mezzo della stampa,
omologato alla “rete internet”, così definita in imputazione.
Anche al fine di definire il titolo di attribuzione soggettiva delle
condotte si deve richiamare in sintesi lo sviluppo della questione
dell’uso della Rete come strumento giornalistico.
Nella ricostruzione sinora prevalente in giurisprudenza di merito
(*leading case*: G.i.p. Tribunale Oristano, sent. 25 maggio 2000, n.
137) e di legittimità (Cass, V, n. 1907 del 16 luglio – 1° ottobre 2010)
si è negata l’’assimilabilità della comunicazione giornalistica su
Internet a quella tradizionale della carta stampata. L’argomento
principe è di tipo testuale, con riferimento al contenuto dell’art. 1 L.
8 febbraio 1948, n. 47 e dell’art. 57 c.pen., ritenendo che l’eventuale
assimilazione sarebbe frutto di estensione analogica *in malam partem*,
evidentemente inammissibile in campo penale.
A diversa soluzione si perviene ipotizzando che si tratti invece di mera
deduzione interpretativa, non analogica, fondata sull’applicazione di un
criterio storico sistematico al citato art. 1 L. 8 febbraio 1948, n. 47.
Dall’esame dei lavori preparatori, che come è noto risalgono all’Assemblea
Costituente nella sua attività di legislazione ordinaria, emergono,
nella seduta del 6 dicembre 1947, nell’ambito della discussione
sull’art. 2 (attuale art. 1) della legge recante disposizioni sulla
stampa, tre
passaggi illuminanti: il presidente e relatore Cevolotto si preoccupa di
richiamare – in termini di disciplina liberale da riacquistare – la L. 28
giugno 1906 n. 278, che limitava gli interventi repressivi “delle
edizioni, degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero”; lo
stesso relatore segnala la modifica del testo nel senso di ritenere
“stampa” qualsiasi riproduzione ottenuta non con “mezzi
meccanico-fisici o chimici” bensì “meccanici o chimico-fisici”;  il
deputato Colitto chiede e ottiene che non si parli di “riproduzioni
impresse” bensì, più largamente,
“ottenute”.
Tutto ciò segnala la volontà del legislatore di prevedere, a ogni buon
fine, una disciplina che potesse tenere conto del superamento della pura
e semplice “impressione con mezzi meccanici” (tale era la primigenia
espressione del progetto di legge) di gutenberghiana memoria, rispetto
ai progressi della meccanica, della fisica, della chimica; questo
progresso ha oggi prodotto una forma di editoria, quella su Internet,
del tutto identica (e in alcuni casi anche sostitutiva, con quotidiani
*on demand*, su *tablet*, editati a domicilio e così via) a quella che
produce caratteri impressi su carta; e del resto, a ben vedere,
l’informatica e la telematica altro non sono che applicazione combinata
di mezzi (di variazioni di stato) meccanici, fisici, chimici; in questo
quadro interpretativo la L. 7 marzo 2001, n. 62, non è fonte di
“rilettura” della L. 8 febbraio 1948, n. 47, bensì sopravvenienza
coerente (nella sua equiparazione tra più prodotti editoriali) con un
concetto di stampa idoneo *ab origine* a ricomprendere la sopravvenienza
dei quotidiani o periodici – ora normalmente registrati e
oggetto di benefici – su Internet.
Se questo è vero, compete peraltro all’interprete attribuire a un sito
Internet, sulla base di caratteristiche intrinseche e fenomeniche,
nonché formali (la registrazione) la natura di “stampa”.
Nel caso di specie il sito www.[...].org ha caratteristiche di informazione ascrivibili alla “stampa” ma
costituisce la base per la costruzione di un gruppo settoriale di
interesse, composto da scrittori esordienti, o aspiranti tali, mediante
la discussione di temi comuni (valga il richiamo a Cass., III, n.
10535 dell’11 dicembre 2008 – 10 marzo 2009).
Ne discendono le conseguenze qui rilevanti.
Quanto alla qualificazione del fatto è corretto da parte del Pubblico
Ministero parlare di comunicazione con più persone; sussiste l’aggravante
di cui all’art. 595, terzo comma, c.pen. sotto il profilo
dell’’utilizzazione di “mezzo di pubblicità”, non sotto il profilo
dell’’essere l’’offesa recata “col mezzo della stampa”.
Quanto all’’attribuzione soggettiva di responsabilità all’imputata, essa è
diretta, non mediata dai criteri di cui agli artt. 57ss. c.pen.; la
disponibilità dell’amministrazione del sito Internet rende l’imputata
responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia
quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; è
indifferente sotto questo profilo sia l’esistenza di una forma di filtro
(poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono
ritenersi specificamente approvati dal *dominus*), sia l’inesistenza di
filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità
devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal
*dominus*).
Non è certamente idonea a escludere la responsabilità penale
dell’imputata la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità
agli autori dei commenti contenuta in un “regolamento” di natura
esclusivamente privata per l’utilizzazione del sito (gli autori, semmai
concorrono nel reato, ma di essi in questo processo non vi è traccia di
identificazione, né sono imputati).
Quanto alla questione, posta dalla difesa, della tardività della
querela, sporta nel  settembre 2010, rispetto al caricamento progressivo
sul sito di contenuti offensivi, iniziato in epoca anche di molto
precedente, si deve ritenere che la natura di reato di evento della
diffamazione (Cass., V, 21 giugno – 25 luglio 2006, n. 25875, Cass.,
V, 4 – 17 aprile 2008, n. 1597) associata alla tipicità del mezzo faccia
sì che la querela debba ritenersi tempestiva in ragione della effettiva
percezione dell’offesa da parte della vittima, in occasione dell’accesso
ai contenuti del sito.
La specificità del mezzo, e la lesività estrema e protratta derivante
dalla recuperabilità dei contenuti diffamatori in ogni successivo
momento (anche attraverso motori di ricerca o reindirizzamenti mediante
*link* o *social network*) dalla simultaneità degli accessi al sito,
dalla possibile non coincidenza di accesso al sito e fruizione del
contenuto eventualmente diffamatorio (cliccabile o non, scaricabile o
non, pur in presenza di accertato accesso), fanno sì che, in un
contemperamento concreto tra applicazioni meramente processuali del
principio di *favor rei* e necessità di elevato grado di protezione
della vittima, non possa negarsi alla stessa di poter sporgere querela,
come è nel caso di specie avvenuto, in epoca successiva al caricamento
dei contenuti diffamatori sul sito.
Le conseguenze sanzionatorie dei reati – si tratta di più azioni, unite
dall’identità di disegno criminoso – possono essere contenute, in ragione
della giovane età dell’imputata e di una sua possibile sottovalutazione
delle condotte illecite, frutto di una diseducazione di cui essa stessa
è vittima, in un contesto sociale di falsamente proclamata liceità di
qualsiasi lesione dell’altrui personalità morale, tantopiù se veicolata
dai mezzi di comunicazione, scegliendo la pena pecuniaria e applicando a
suo favore le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti
alle sussistenti aggravanti.
La pena base di euro milleottocento di multa, va dunque ridotta a euro
milleduecento per le circostanze attenuanti generiche; aumentata di euro
trecento per la continuazione, ridotta ai sensi dell’art. 442, secondo
comma, c.p.p., per la scelta del rito, a euro mille di multa.
Consegue alla condanna il pagamento delle spese processuali.
L’incensuratezza della condannata consente di concedere i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Conformemente alla richiesta presentata dal difensore di parte civile,
va riconosciuto alla stessa il risarcimento del danno morale da reato,
quantificabile in euro cinquemila, considerato il turbamento causato al
soggetto e alla sua attività imprenditoriale, in non breve arco
temporale. Va altresì pronunciata condanna al pagamento in favore della
parte civile delle spese di costituzione e giudizio, che si liquidano in
euro mille (euro trecentosessanta per la fase di studio, euro
seicentoquaranta per la fase decisoria).
p.q.m.
visti gli artt. 438ss., 533, 535 c.p.p.,
dichiara
LR responsabile dei reati ascrittile e, applicate le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la diminuente di
cui all’art. 442, secondo comma, c.p.p., la
condanna
alla pena di euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali;
pena sospesa, non menzione;
Visti gli artt. 538ss. c.p.p.
condanna
LR al risarcimento del danno in favore della parte civile ST, che
liquida in euro cinquemila; nonché al pagamento delle spese di
costituzione e giudizio che liquida in complessivi euro mille, oltre IVA
e CPA.
Indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito della
motivazione.
Varese, 22 febbraio 2013
IL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Giuseppe Battarino

venerdì 15 giugno 2012

L’altra faccia di Anonymous

L’altra faccia di Anonymous

Di alessandra modica • 14 giu, 2012 •

William, membro di Anonymous, ci racconta come in realtà il fenomeno dell'hacktivism sia solo un effetto imprevisto. Che il vero obiettivo degli appartenenti al gruppo è quello di assomigliare al Joker, non di salvare il mondo.


Anonymous, la rete di hacktivists che utilizza tecniche hacker per intraprendere azioni di protesta sociale e politica su internet, si racconta. E lo fa attraverso le parole di William, nome fittizio dietro al quale si nasconde un giovane attivista intervistato dal Daily Beast.
“E’ un po’ ‘hardcore’- racconta Parmy Olson, la giornalista che l’ha incontrato in un bar- Insiste sul fatto che lui fa parte del nucleo originale di Anonymous. E lo fa quasi come un cattolico che dichiara di far parte dell’unica vera chiesa”. William spiega che è stato il gruppo iniziale a creare la sottocultura della rete di hacktivists. Memi, linguaggio, ideologia, obiettivi, odio per le autorità.
Gli altri attivisti, quelli che indossano la maschera di Guy Fawkes e che si sono scagliati contro l’Acta, e hanno attaccato PayPal e Matercard, sono, per William, “uno scherzo”, un’imitazione.
Gli unici, veri attivisti di Anonymous si trovano nel sito 4chan, e si sentono un po’ come il Joker di Batman, “sono felici di vedere il mondo bruciare”.
Per William tutto è cominciato durante l’adolescenza, quando, insieme a degli amici, si divertiva a fingersi in rete una ragazzina che voleva vedere un uomo adulto masturbarsi davanti alla web cam. Appena l’uomo si presentava sullo schermo, immediatamente attraverso un falso indirizzo IP William e i suoi amici gli facevano credere di essere finito nelle grinfie dei servizi di protezione dell’infanzia. E mentre l’uomo improvvisamente tentava di spegnere il computer, loro ridevano a crepapelle.
Da quel momento, William e quelli di Anonymous hanno cominciato a utilizzare le loro capacità di hacker per umiliare e manipolare le persone facendosi inviare foto nudi o dei genitali per ricattarle.
William soffre di depressione, ma la sua attività su Anonymous lo ha aiutato a trovare una ragione per andare avanti e sentirsi accettato dalla società. “Ci sono delle cose di me- spiega William- che le persone che mi circondano nella vita reale non accetterebbero. Su 4chan, invece, posso parlare liberamente”.
Molti di quelli che arrivano sul sito 4chan alla fine si uniscono ad Anonymous. “La gente dice sempre di non ricordare com’è arrivata al sito- afferma William- ma di solito ci si arriva cercando materiale pornografico o pedopornografico on line”. E pochi di questi sono interessati all’aspetto politico e sociale di Anonymous. William fa parte di quel gruppo di persone che aderiscono casualmente ad Anonymous e che ritengono che “il gruppo ha perso la sua strada”.
L’obiettivo iniziale, infatti, era quello di “provocare il caos. Di fare qualunque cosa pur di divertirsi”, spiega un altro hacker, che ha lasciato Anonymous da quando le azioni vengono fatte per lottare per cause socio-politiche.
“Prima- racconta William- la gente pensava che fossimo un gruppo di rompiscatole dispettosi. Adesso pensa a noi come a dei vigilantes che si prendono cura del mondo”.
In effetti ‘Anonymous’ oggi è diventato una sorta di brand per tutti gli hacker che vogliono trasformare il loro lavoro in attivismo politico.
Nel frattempo all’interno di Anonymous si è creato anche un gruppo scissionista, il LulzSec, con l’obiettivo di attaccare l’umanità. Ma anche di dare uno spazio a un gruppo di persone che si sentivano isolate nella vita reale.
“Ci sono comunque- conclude William- alcuni sostenitori più tolleranti nei confronti del mondo, che hanno una moralità. Immagino che io debba diventare più tollerante di loro per tollerarli”. Un barlume di speranza, insomma. Anche se poi William dichiara di non credere che Anonymous possa cambiare il mondo.
estratto da: http://www.iljournal.it/2012/laltra-faccia-di-anonymous/356735

Dentro Anonymous

13/06/2012 - In un libro di prossima uscita si tenta di spiegare un qualcosa che è più di un semplice collettivo hacker 


Che cos’è Anonymous? Wired prova a dare una risposta il più possibile organica, anche se si tratta di una missione quasi impossibile, sfruttando il libro “We Are Anonymous” di Parmy Olson, a capo dell’ufficio di Londra di Forbes.
CHI E’ ANONYMOUS? - Ufficialmente Anonymous è un’organizzazione composta da attivisti-hacker che si diiverte a violare la legge ma in maniera molto sottile e quasi “politico”, tanto da incontrare il favore delle persone. Questo gruppo poi è segreto, nel senso che difficilmente i membri si conoscono l’un l’altro. Grazie a internet è possibile rimanere in contatto anche se ci si trova a migliaia di chilometri di distanza. Anonymous non ha uno stile, un modo di vivere, un destino. Si può sfaldare in qualsiasi momento, così come può rafforzarsi. E’ tentacolare e sfuggente.
UN OROLOGIO - Eppure questa è la sua forza. Non si possono fare errori. L’organismo funziona solo se tutti fanno il loro dovere. Non ti senti in grado? Ne stai lontano. La Olson definisce il movimento un qualcosa di grosso che continua a crescere e che si muove nell’ombra. Ottenere informazioni su di loro è come indagare per un omicidio. Nessun’informazione. Anonymous poi non usa i media tradizionali. Se hanno fatto un attacco devono essere loro a comunicarlo nei propri canali.


IL LINGUAGGIO - E’ opportuno anche analizzare il linguaggio di Anonymous, a volte retorico, a volte esagerato e spesso voluamente aulico. Usato appositamente, perchè per rompere le convenzioni, anche nel linguaggio e nel pensiero. In questo caso è come se volessero stupire l’interlocutore magari usando dei disegni creati con caratteri Ascii come ad esempio il Nyan Cat. Quale modo migliore per rompere la consuetudine?
TARGET - Anche gli obiettivi sono strategici. Si cerca di colpire il soggetto più in vista, il protagonista delle cronache del momento.Perché? I motivi sono essenzialmente due: uno è interno al movimento stesso, e ai motivi della sua creazione: gli obiettivi virtuali colpiti sono quelli reali contestati, nei modi e nei tempi che caratterizzano la protesta e l’ondata dell’opinione pubblica che la sostiene. Secondariamente, e proprio in virtù dell’opinione pubblica, alcuni target sono una sorta di “pubblicità”. Nulla di male, per attivisti che sulle nuove reclute vivono e fanno vivere la protesta.
ITALIAN VERSION - Guardando cosa è successo a casa nostra, è necessario segnalare l’attacco di Anonymous al blog di Beppe Grillo perché “il semplice fatto che l’accesso alle tue liste sia proibito agli stranieri, che tu sia un populista che cerca di raccogliere consensi senza arte né parte e che per più volte (come da foto) ha magistralmente eseguito il saluto romano al tuo seguito e ai media, sostenendo la politica di repressione fascista, basterebbe per giustificare il perché di tanto accanimento”. Un attacco che ha creato non pochi problemi in senso al movimento, che si è spaccato come già era successo, proprio in virtù di quelle regole “non scritte ma dette” su cui si basa. Regole che non riescono evidentemente a racchiudere il concetto di “attivismo” di tutti. Un problema che sembra marginale, ma potrebbe non esserlo.
VATICANO PRIMO ESTRATTO - Il 12 marzo, poi, la legione ha attaccato il sito del Vaticano dopo l’attacco dello scorso 7 marzo. Nel primo caso gli Anonymous se la sono presa con vatican.va per denunciare “la correlazione fra l’esposizione a onde elettromagnetiche di elevata intensità e l’insorgere di gravi malattie neoplastiche quali Leucemia, il cancro e svariate altre terribili patologie. Tanti cittadini che hanno la sfortuna di risiedere in prossimità dei vostri ripetitori hanno intentato cause legali, in seguito al declino delle loro condizioni di salute. Anonymous non può tollerare che questi crimini continuino impunti, e vi ricordiamo che siete “ospiti” sul suolo Italiano. Ci piacerebbe vedere da parte vostra segni tangibili di interessamento su questo fronte, magari rivedendo la locazione e la potenza di alcuni vostri apparati di trasmissione. Pertanto l’attacco verrà esteso nuovamente anche a vatican.va… just for the lulz!!!
VATICANO SECONDO ESTRATTO - Nel secondo caso invece hanno attaccato il Vaticano per via “delle discriminazioni religiose, sessuali o politiche, propinate dalla chiesa, vogliamo ricordare anche gli obblighi etici imposti dal Papa presente e da quelli passati, in particolare la negazione della terapia genica ai fini curativi e la sperimentazione su cellule staminali totipotenti, rallentando così di secoli la medicina. La Chiesa Cattolica è un’istituzione religiosa che, quale tale, dovrebbe occuparsi solo della fede dei propri fedeli, senza interferire nel mondo laico. Sfortunatamente il cristianesimo, sopprimendo ogni istinto individualista, tende ad influenzare e censurare anche il mondo laico quanto quello credente!”.
 

venerdì 18 marzo 2011

Detenzione di materiale pedopornografico se i files non sono stati cancellati dal cestino del pc


Detenzione di materiale pedopornografico se i files non sono stati cancellati dal cestino del pc
E' configurabile il delitto di detenzione di materiale pedopornografico nei confronti di chi, dopo aver scaricato da internet alcuni files riproducenti immagini di minori in atteggiamento sessualmente inequivoco, non abbia provveduto a cancellarli mediante rimozione definitiva dal "cestino" del programma del computer, in quanto gli stessi, se rimossi in modalità non allocata, sono pur sempre disponibili mediante semplice riattivazione dell'accesso al file.
Cassazione penale, Sez. III, Sentenza 13/01/2011, n. 639
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione sul delicato tema della detenzione di materiale pedopornografico, prevista dall’art. 600 quater cod. pen., applicata al campo dell’informatica.La Corte, nell’esaminare una fattispecie concreta particolare, giunge ad affermare che la condotta di chi, dopo aver scaricato da internet uno o più files riproducenti minori in atteggiamenti sessualmente espliciti, si limiti a visionarli ed a cancellarli posizionandoli nel “cestino” del programma, è responsabile per la loro detenzione, in quanto è solo la definitiva rimozione degli stessi dal “cestino” che fa cessare la condotta illecita, poichè, fino a tale momento, è tecnicamente possibile il ripristino del file cancellato e, dunque, la persistente disponibilità dello stesso.Il fattoLa vicenda processuale che ha costituito l’occasione per la Corte di pronunciarsi sulla questione in esame vedeva imputato uno psicologo che, attraverso l’accesso ad internet, si era procurato a pagamento, utilizzando la propria carta di credito, materiale pedopornografico che scaricava su alcuni personal computers nella sua disponibilità. L’imputato veniva condannato nonostante avesse sostenuto, da un lato, di aver eseguito l’operazione di “download” in quanto animato da interesse scientifico per la materia (essendo entrato in contatto con gruppi di discussione e di siti che trattavano argomenti di pedofilia al fine di effettuare ricerche sulle parafilie e sulla pedofilia e zoofilia) e, dall’altro, che il semplice fatto della navigazione via internet di siti pedopornografici e la mera acquisizione automatica delle immagini vietate nella memoria del computer non potesse far supporre la consapevole volontà di disporre o di procurarsi il materiale vietato.In tal senso, secondo l’assunto difensivo, il legislatore non avrebbe voluto punire la semplice consultazione dei siti internet a contenuto pedopornografico, quando a tale consultazione non sia seguita l’operazione di volontario “download” o su un floppy disk o su un supporto informativo esterno al computer.Solo tale condotta, per la difesa, integrerebbe l’effettivo procurarsi delle immagini e, dunque, l’effettivo “disporre” oggetto della condotta vietata.Il giudizio di legittimitàLa Cassazione, pur annullando in parte con rinvio la sentenza per erronea determinazione della pena, ha rigettato le doglianze difensive con riferimento alla configurabilità della fattispecie penale.Per seguire il percorso logico – giuridico seguito dalla Corte, occorre muovere dalla fattispecie incriminatrice.L’art. 600 – quater c.p., introdotto dalla L. 3 agosto 198, n. 269, e successivamente sostituito dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, sanziona la condotta di detenzione di materiale pedopornografico.La condotta penalmente rilevante, prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 38 del 2006, consisteva nel fatto di procurarsi consapevolmente o di disporre di materiale pedopornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, salvo che non si rientrasse nella più grave ipotesi di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).Dopo le modifiche introdotte nel 2006, il legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio sia prevedendo un’aggravante, sia riformulando parzialmente la fattispecie penale.In particolare, all’elemento costitutivo della produzione di materiale pornografico mediante lo sfruttamento sessuale di minori (che prima richiedeva, per la sua configurabilità, l’approfittamento della condizione propria del minore: Cass. Pen., sez. III, 22 settembre 2010, n. 34201, G., in Ced Cass. 248226), oggi il legislatore ha sostituito quello, di più ampia portata, della realizzazione dello stesso mediante la mera utilizzazione di minori; in secondo luogo, poi, il legislatore ha sostituito il fatto di disporre di materiale pornografico con la mera detenzione. Osserva, anzitutto, la Corte che nella nozione di “procurarsi” o di “disporre”, da considerasi unitariamente (Cass. Pen., sez. III, 19 novembre 2008, n. 43189, T., in Ced Cass. 241425, che ammette anche il concorso tra dette condotte) rientra anche la “visione” di immagini pedopornografiche scaricate dal computer perché, per un tempo limitato alla sola visione, le immagini sono nella disponibilità del reo.In una fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame, del resto, la Cassazione aveva avuto modo di affermare che nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volonta' di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori (nella specie, la volontà di detenzione era risultata integrata dal rinvenimento di "files" pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benchè successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi: Cass. Pen., sez. III, 8 novembre 2007, n. 41067, P.M. in proc. S., in Ced Cass. 238079).Tale affermazione, del resto, si inserisce in maniera chiara nel filone giurisprudenziale secondo cui la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico "scaricato" (cosiddetta operazione di "download") da un sito internet a pagamento, in quanto il comportamento di chi accede al sito e versa gli importi richiesti per procurarsi il materiale pedopornografico offende la libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce (Cass. Pen., sez. III, 12 novembre 2007, n. 41570, M., in Ced Cass. 237999).Tale condotta, peraltro, secondo il Supremo Collegio, configura un'ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all'agente la disponibilità del materiale (Cass. Pen., sez. III, 10 giugno 2010, n. 22043, R., in Ced Cass. 247635; Cass. Pen., sez. III, 28 luglio 2010, n. 29721, M., in Ced Cass. 248108).Diversamente, ad esito assolutorio, si era pervenuti in relazione ad una fattispecie nella quale era stata ritenuta involontaria la divulgazione e diffusione via internet di "files" pedopornografici compiute automaticamente dal programma di condivisione dati installato sul computer dell'indagato, in quanto tali "files" erano stati rinvenuti nella memoria "cache" e non all'interno di una cartella, sicchè la Corte, in tal caso, aveva affermato il principio secondo cui la condotta di divulgazione e diffusione nella rete "Internet" di materiale pornografico presuppone la consapevole detenzione del materiale stesso (Cass. Pen., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 3194, P.M. in proc. C., in Ced Cass. 242172).Nella fattispecie affrontata dalla sentenza qui commentata, invece, la Corte non ritiene sussistere alcun dubbio sulla volontarietà del fatto. Ed infatti, dagli elementi acquisiti nel corso del processo, era emerso che un elevato numero di immagini vietate erano state rinvenute negli hard disks dei computers dell’imputato in modalità “non allocata”, ossia erano files avviati al cestino e quindi cancellati dopo la loro visione.Tali files, tuttavia, erano pur sempre disponibili mediante semplice riattivazione dell’accesso al file, sicchè, per la Corte, erano “detenuti” e pertanto “disponibili”.Ne consegue, per il Supremo Collegio, che solo per i files definitivamente cancellati si può dire che cessi la disponibilità e, quindi, la stessa configurabilità del reato.
Alessio ScarcellaTratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2011

mercoledì 27 maggio 2009

Via libera alle pubblicazioni in internet copiate. Limiti all'utilizzo di testi e immagini in Internet

Via libera alle pubblicazioni in internet copiate
Valentina Frediani tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=175

“1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”
Avete letto bene: non è una bufala, ma quanto inserito dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Siamo “in territorio di diritto d’autore” e chi l’ha scritto è il legislatore!
Il 21 dicembre 2007, tra le 20 e le 21, mentre molti stavano per addentare una buona fetta di panettone, la VII Commissione del Senato della Repubblica, approvava il Disegno di legge S1861, recante le Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
Un vero e proprio colpo di scena passato in sordina!!!! Da una prima lettura, in molti esulteranno pensando ad una vera e propria rivoluzione per il diritto d’autore, considerando l’incredibile abbattimento di barriere normative sino ad ieri presenti in rete…
In realtà questa disposizione confonde, a parere di chi legge, ancor maggiormente la situazione. Anzitutto il concetto di “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate” è di una “tristezza unica”: la rete serve per far evolvere, non per reprimere le opere e tradurle in musiche o immagini incomprensibili e “rovinate” per rientrare in un dettato normativo… Secondariamente i concetti di “uso didattico” o “scientifico” lasciano il tempo che trovano: sono ampi, molto discrezionali, insomma: non certi…
In terzo luogo, torna trionfante lo scopo di “lucro”: ovvero il riconoscimento della possibilità di pubblicare opere in internet solo se lo sfruttamento non si traduce in “moneta sonante (o frusciante)”.
Quindi, ricapitolando: opere protette dal diritto d’autore in condizioni ordinarie, se io le devasto totalmente, snaturandole, posso diffonderle in rete, magari scrivendo una dizione specifica di richiamo nella pagina web indicando “OPERA DEGRADATA- NESSUN DIRITTO!”.
La cosa mi dà la vaga sensazione di non corrispondere alla riforma che da sempre attendono gli autori ed i produttori, da una parte, gli utenti della rete dall’altra.
Quando si cercherà di portare le proposte e poi le leggi, nella direzione dell’incremento della distribuzione via web? Quando sarà tolto l’equo compenso per agevolare il mercato della musica ordinaria?
Permettetemi infine un’ultima osservazione: nella norma come al solito si riporta tutto a meri interessi economici, ovvero la libertà di pubblicazione è in funzione della insussistenza di motivi di lucro. Quindi, per fare un esempio: Valentina Frediani compone un brano, lo diffonde tramite il proprio sito; Tizio lo ascolta, gli piace, se lo copia sul suo sito per fini didattici e senza scopo di lucro…. Valentina Frediani non può far valere alcun diritto, perché per la normativa sopra descritta, non sussiste alcun lesione del diritto d’autore.
Concetto interessante… che magari snatura la normativa a tutela delle opere dell’ingegno… ma mica si può accontentare tutti!!!! Anche se il dubbio è che a questo giro siano stati accontentati solo alcuni… ma proprio pochi….

Limiti all'utilizzo di testi e immagini in Internet
Marco Masieri tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=164

Anche le immagini nonché i testi presenti online costituiscono oggetto di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge 633 del 1941).
In particolare per quanto riguarda le fotografie ai sensi dell'art. 2 legge 633 del 1941 costituiscono oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II della medesima legge.
Il legislatore dunque fa una distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici.
Le prime sono quelle aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno dell'autore. In altri termini al fine del riconoscimento dell'opera fotografica creativa, la tecnica dell'autore dovrà unirsi alla sua immaginazione e fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo anche nella percettibilità del fruitore finale. In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal modo realizzata.
In particolare ove si voglia riprodurre all'interno di un sito web tali fotografie caratterizzate dall'apporto creativo dell'autore sarà in ogni caso necessaria la formale autorizzazione del fotografo autore dell'opera e titolare in via esclusiva del relativo diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera medesima.
Le fotografie semplici consistono invece essenzialmente nella mera riproduzione di oggetti senza essere caratterizzate da alcun apporto creativo del fotografo. Tale tipo di fotografie sono, come sopra accennato disciplinate appositamente nel capo V del titolo II della legge sul diritto d'autore.
In proposito particolare rilevanza assume l'articolo 90 il quale prescrive infatti che ogni esemplare della “foto semplice” deve contenere: 1) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo o committente), 2) l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo (o il suo committente) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.
Ciò dunque significa che nel caso in cui una fotografia semplice ovvero volta a riprodurre un mero oggetto senza alcun apporto creativo dell'autore e presente on line, non riporti le suddette indicazioni (autore o committente e anno di produzione) sarà possibile pubblicarla all'interno del proprio sito web fatta salva l'ipotesi di malafede. E' lecito ritenere che la malafede sarà configurabile nel caso in cui si utilizzi una fotografia semplice che sebbene priva dell'indicazione dell'autore e dell'anno di produzione sia presente all'interno di un sito web che preveda espressamente che tutto il materiale ivi contenuto è protetto da copyright. In tale circostanza dunque occorrerà esaminare con attenzione la presenza o meno di tale informazione nel sito. In mancanza di tale messaggio non essendo configurabile la malafede sarà possibile riprodurre nel proprio sito la fotografia semplice senza incorrere in alcuna violazione. A questo punto si tratta di valutare se ed entro quali limiti è possibile riprodurre all'interno di un sito web testi già presenti on line.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. Ogni opera creativa, e quindi anche i testi su Internet, è automaticamente protetta da copyright per il solo fatto di essere stata creata e quindi di esistere.
In tale circostanza anche ove il sito contenente il testo che si vuole riprodurre non menziona espressamente il fatto che il materiale è protetto da copyright non sarà possibile copiare il testo senza l'espresso e formale consenso dell'autore.
L'unica eccezione prevista dalla legge è rappresentata dall'art. 70 l. 633/41 secondo cui “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. Il comma tre della medesima norma stabilisce poi che “ Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
In altri termini dunque la legge consente, sia pur con la citazione dell'autore e della fonte, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie ma anche di qualsivoglia testo dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo) ma soltanto ove ciò avvenga a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, ma non a scopo di lucro ovvero per uno scopo di carattere commerciale.

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