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giovedì 4 giugno 2020
Ministero dell'Interno - Circolare N.400/C/2020 Sicurezza Pubblica 30 maggio 2020 Circolare Bontempi
Ministero dell'Interno - Circolare N.400/C/2020 Sicurezza Pubblica 30 maggio 2020
OGGETTO: Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in G. U n. 128 del 19 maggio 2020-Suppl.Ord.n. 21. Art. 103 - emersione di rapporti di lavoro.
ART 103 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Sanatoria 2020
ART 103 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)
Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
Art. 103
Emersione di rapporti di lavoro
1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 e' indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attivita' lavorativa.
5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un terzo alla meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto legge decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita'".
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.
sabato 28 luglio 2012
sans-papiers : schede pratiche
sans-papiers > schede pratiche
| La protezione sociale (art 18 D.Lvo 286/1998) Che cosa è? Una forma di tutela dello straniero vittima di violenze o grave sfruttamento, al quale viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, che abilita alla partecipazione a un progetto di assistenza e di integrazione sociale. Chi può essere il titolare? Il titolare del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere il cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possono (...) [ 27 giugno 2012 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprar - La tutela del richiedente asilo. Manuale giuridico per l’operatore La pubblicazione e stata realizzata da Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dall’ASGI, con il coordinamento del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (SPRAR) e con la supervisione del Dipartimento per le Liberta civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il Manuale si rivolge agli operatori che forniscono assistenza ai richiedenti asilo - sia all’interno della pubblica amministrazione che presso enti di tutela o che (...) [ 20 giugno 2012 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assegno sociale INPS - L’importo per il 2012 Nuovo importo di 5.577 € l’anno L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2012 è stato ritoccato dall’INPS a 429 €, pari a 5.577 € l’anno. L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.577 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.. L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro: per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo (...) [ 7 febbraio 2012 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tipologie di visti di ingresso 1. Visto per "adozione" (V.N.) Il visto per adozione consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale. Il visto è rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all’ingresso ed al soggiorno (...) [ 30 dicembre 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accoglienza - Manuali operativi SPRAR a cura del Servizio Centrale Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale [Scarica] (pdf) Manuale operativo - Aggiornamento settembre 2010, L’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale [Scarica] (pdf) Manuale operativo - Aggiornamento agosto 2010, L’orientamento legale [Scarica] (pdf) Manuale operativo - Aggiornamento gennaio 2009, L’orientamento legale [Scarica] (pdf) (...) [ 7 novembre 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a cura del Sevizio Centrale (SPRAR) Chi è il richiedente protezione internazionale (richiedente asilo)? Richiedente protezione internazionale è la persona che, fuori dal proprio Paese d’origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione. Schede richiedenti la protezione (...) [ 7 novembre 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cittadinanza italiana - On line la guida aggiornata del Ministero dell’Interno Nel documento del Dipartimento libertà civili e immigrazione i principi fondamentali, i requisiti necessari, le competenze, le statistiche e le indicazioni per consultare on line lo stato della pratica Come orientarmi se voglio richiedere la cittadinanza italiana, sia io un privato direttamente interessato o un legale che assiste il suo cliente? Quali sono i requisiti, dove presento l’istanza, come verifico lo stato del procedimento? A questa e altre domande risponde la nuova guida (...) [ 13 ottobre 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guida alle prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi: alcuni casi controversi Prestazioni assistenziali, assegno di maternità e famiglie con almeno tre figli minori A cura di Paolo Fasano, Comune di Ravenna Una guida sull’iter di accesso ad alcune delle principali misure di welfare esistenti, evidenziando principi, istituti e garanzie previste dall’ordinamento nazionale e da quello dell’Unione, anche alla luce delle pronunce delle Supreme Corti. Uno strumento di lavoro per operatori e una guida sui diritti e i relativi strumenti di tutela per i cittadini migranti. Progetto cofinanziato da Comune di Ravenna, Cooperativa Sociale Persone in Movimento, Comune di Cervia, Unione Europea, Ministero (...) [ 27 settembre 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheda a cura di Pietro Fanesi A seguito dell’applicazione diretta della Direttiva Rimpatri e a fronte dell’accertata incompatibilità tra questa e la normativa interna da parte della Corte di Giustizia (sentenza El Dridi), il legislatore italiano è stato costretto a modificare l’aspetto della disciplina sulle espulsioni. Con la legge n. 129/2011 è stato convertito il decreto legge n. 89/2011 con il quale il Governo ha ridefinito alcuni tratti salienti dell’intera normativa sulle espulsioni, inserendo alcuni elementi nuovi (...) [ 23 settembre 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permesso per motivi umanitari Ultima modofica 5 agosto 2011 Viene rilasciato: dal Questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”; su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della Commissione, (...) [ 10 giugno 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note sintetiche sulla situazione del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno in Italia di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo Immigrazione irregolare La legge base che regola la condizione giuridica dello straniero extracomunitario è il Testo Unico, n. 286/98, ampiamente modificato dalla L. 189/2002 meglio nota come "legge Bossi Fini". All’art. 2 il Testo Unico riconosce anche agli stranieri irregolari i diritti fondamentali della persona umana. In particolare i minori stranieri entrati irregolarmente non sono espellibili o respingibili e le autorità di polizia devono informare al più presto della loro presenza i (...) [ 5 aprile 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decreto Flussi 2010/2011 - La procedura dopo l’inoltro della domanda L’iter della convocazione, del rilascio del visto, dell’ingresso del lavoratore Le operazioni di invio delle domande nell’ambito del decreto flussi 2010 sono aperte fino ai sei mesi successivi dall’emanazione del decreto (dopo 120 giorni possono essere ulteriormente ripartite quote significative non utilizzate), ma in sostanza si sono chuse entro i primi minuti successivi alle ore 8.00 delle tre giornate di invio. Rimangono ancora delle quote disponibili per le conversioni da studio a lavoro ed altre tipologie di ingressi e conversioni il cui invio era previsto per il (...) [ 10 febbraio 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il 31 gennaio, il 2 febbraio ed il 3 febbraio le date di invio. I moduli per la compilazione disponibili dal 17 gennaio Le informazioni, i consigli utili, i commenti, gli aggiornamenti, i documenti, le guide, le segnalazioni Attenzione!!! Le informazioni ed i consigli utili contenute di seguito sono fornite in attesa dell’emanazione di apposite circolari ministeriali che specificheranno in maniera più dettagliata le procedure Il presente articolo è in continuo aggiornamento. Se copi sul tuo sito questa scheda, o la stampi, aggiornala continuamente con le novità e le precisazioni inserite quotidianamente. I Documenti ufficiali: Il testo del decreto flussi 2010 Circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 3 (...) [ 31 gennaio 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decreto Flussi - La procedura telematica illustrata Necessario scaricare un mini-client per procedere all’invio sincronizzato. Di seguito la procedura illustrata dal Ministero dell’Interno per procedere alle operazioni di invio delle domande. Tra le novità la possibilità di compilare le domande senza prima scaricare i moduli sul pc, la necessità di scaricare ed installare un mini-client per procedere alle operazioni di invio, la necessità di selezionare le domande che si vogliono inviare nei diversi giorni. Guarda e scarica la procedura illustrata in formato pdf La procedura illustrata Vai allo SPECIALE DECRETO (...) [ 14 gennaio 2011 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La procedura di iscrizione al test di lingua italiana per il rilascio del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo Le schermate del sito www.testitaliano.interno.it Dal 9 dicembre gli stranieri che richiedono il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i suoi familiari, deve esibire anche un certificato che certifichi una conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del quadro comune di riferimento europeo. Consulta le schede: Scheda pratica - Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Scheda pratica - Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Il (...) [ 19 novembre 2010 ]
estratto da http://www.meltingpot.org/rubrica8.html?art=60
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Sanatoria 2012 - Il testo del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012
Sanatoria 2012 - Il testo del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto contenente le misure per la regolarizzazione
Come anticipato nei giorni scorsi, è stato ufficialmente emanato il decreto che contiene, nelle sue disposizioni transitorie, le misure per sanare le posizioni dei lavoratori non in regola con la normativa sulla permanenza in Italia, oltre a permettere ai datori di lavoro di presentare domanda di emersione dal lavoro nero di propri dipendenti, previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento di stipendi e oneri per almeno 6 mesi.
La vasta platea di interessati (qualche centinaia di migliaia di migranti irregolari, secondo le prime stime), dovranno produrre documentazione che attesti la loro permanenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.
Vengono inoltre indicati i motivi ostativi al buon esito del procedimento, con l’esclusione di migranti e datori di lavoro con precedenti condanne per reati quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a quelli previsti reati previsti dall’articolo 22 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (cosiddetto "Pacchetto Sicurezza").
Con successivo decreto verranno indicate ulteriori precisazioni, quali le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro e la soglia minima di reddito del datore di lavoro per poter accedere alle misure previste dal decreto.
L’avvio della procedura di regolarizzazione prenderà il via il 15 settembre, per concludersi il 15 ottobre.
Scarica il Decreto
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare.
(GU n. 172 del 25-7-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012
(GU n. 172 del 25-7-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012
estratto da http://www.meltingpot.org/articolo17955.html
La vasta platea di interessati (qualche centinaia di migliaia di migranti irregolari, secondo le prime stime), dovranno produrre documentazione che attesti la loro permanenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.
Vengono inoltre indicati i motivi ostativi al buon esito del procedimento, con l’esclusione di migranti e datori di lavoro con precedenti condanne per reati quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a quelli previsti reati previsti dall’articolo 22 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (cosiddetto "Pacchetto Sicurezza").
Con successivo decreto verranno indicate ulteriori precisazioni, quali le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro e la soglia minima di reddito del datore di lavoro per poter accedere alle misure previste dal decreto.
L’avvio della procedura di regolarizzazione prenderà il via il 15 settembre, per concludersi il 15 ottobre.
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare.
(GU n. 172 del 25-7-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012
fonte: Gazzetta Ufficiale
[ giovedì 26 luglio 2012 ]
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare. (GU n. 172 del 25-7-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012
estratto da http://www.meltingpot.org/articolo17955.html
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venerdì 6 luglio 2012
Immigrati, chi denuncia lo sfruttatore potrà avere i permesso di soggiorno
Immigrati, chi denuncia lo sfruttatore
potrà avere il permesso di soggiorno
Il governo adotta norme con profonde innovazioni per la nuova legge sull'immigrazione. In particolare quella per combattere il caporalato che premia la denuncia con la regolarizzazione. Norma transitoria per i datori di lavoro per mettersi in regola
di VLADIMIRO POLCHIVia libera alla direttiva europea. Il decreto approvato su proposta del ministro per gli Affari europei e del ministro del Lavoro, recepisce finalmente la normativa comunitaria in materia: la direttiva europea (2009/52/CE) sulle "norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Nel nostro Paese impiegare chi non è in regola col permesso di soggiorno è già un reato previsto dalla legge Bossi-Fini e punito con l'arresto da tre mesi a un anno e una multa di cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato. Ora le pene si fanno più severe: sanzioni aumentate, in particolare, se i lavoratori occupati sono più di tre, se sono minori in età non lavorativa o se sono sottoposti a condizioni di "pericolo".
Il permesso a chi denuncia. Non
La regolarizzazione. Il ministro Andrea Riccardi qualche mese fa, ha infatti espresso l'opinione che fosse necessario accompagnare l'applicazione delle nuove norme con una breve fase transitoria che preveda la possibilità di un "ravvedimento operoso" per il datore di lavoro, permettendo allo stesso di adeguarsi in tempi congrui alla nuova disciplina, previo pagamento di una somma, per evitare sanzioni più gravi. Le Commissioni parlamentari della Camera (24 maggio 2012) e del Senato della Repubblica (4 e 5 giugno 2012) nel formulare il loro parere sullo schema di decreto legislativo hanno espresso a larga maggioranza la volontà di prevedere questa fase transitoria. I tecnici dei Ministeri interessati stanno ora lavorando per ultimare i dettagli. Si parla di una sanzione intorno ai 1.000 euro, oltre ai mancati pagamenti degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali.
estratto da http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/07/06/news/legge_immigrazione-38627182/?ref=fbpr
lunedì 28 marzo 2011
Stranieri irregolari:alle Sezioni unite la questione se sia ancora penalmente rilevante l’omessa esibizione dei documenti
Cass., Sez. I, camera di consiglio dell’11 novembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Vecchio, ric. P.m. in proc. Alacev Stranieri «irregolari»: alle Sezioni unite la questione se sia ancora penalmente rilevante l’omessa esibizione dei documenti [Guglielmo Leo]
Si è determinato un contrasto relativamente al reato di omessa esibizione dei documenti da parte dello straniero che ne sia richiesto da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. Nel testo antecedente alla recente riforma, il comma 3 dell’art. 6 del T.u. immigrazione stabiliva: «Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila». Dopo la novella – attuata con la lettera h) del comma 22 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009 – la disposizione recita: «lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000».Con un primo arresto la Cassazione si era orientata nel senso che sarebbe ancora penalmente rilevante, anche per lo straniero in condizione di soggiorno irregolare, e sempre che non sussista un giustificato motivo, l’omessa esibizione dei documenti di identificazione o dei documenti di soggiorno (Cass., Sez. I, 23 settembre 2009, n. 44157, P.g. in proc. Calmus, in C.E.D. Cass., n. 245555).Si è avuta notizia però che la stessa I sezione della Suprema Corte, in esito alla camera di consiglio dell’11 novembre scorso (ric. P.m. in proc. Alacev), si è orientata nel senso opposto: a seguito della nuova formulazione letterale, la norma attualmente sanziona l’omessa esibizione sia di un documento idoneo ad accertare l’identità dello straniero sia di un documento idoneo a comprovarne la regolare presenza nel territorio dello Stato; ne conseguirebbe, poiché i documenti da esibire sono ormai indicati in forma cumulativa e non più alternativa, che soggetti attivi del reato potrebbero essere solo gli stranieri legittimamente presenti nel territorio nazionale, e non anche quelli entrati clandestinamente in Italia.Rilevato il contrasto, con propria ordinanza n. 2585 del 2010, la Corte ha rimesso la questione alle Sezioni unite. Copia dell’ordinanza in allegato . Download Documento
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