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Visualizzazione post con etichetta Immigrazione. Mostra tutti i post
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giovedì 4 giugno 2020

Moduli EMdom_2020 e EMsub_2020

Moduli EMdom_2020 e EMsub_2020

Sanatoria 2020 - Link utili

Ministero dell'Interno (con varia documentazione)


Circolari 30 maggio 2020 - Di Lullo e Bontempi


Materiale e link informativi Ministero dell'Interno

Sanatoria 2020 - Schede illustrative Ministero dell'Interno

schede-illustrative_emersione_dei_rapporti_di_lavoro.pdf

Ministero dell'Interno - Circolare N.400/C/2020 Sicurezza Pubblica 30 maggio 2020 Circolare Bontempi


Ministero dell'Interno - Circolare N.400/C/2020 Sicurezza Pubblica 30 maggio 2020
OGGETTO: Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in G. U n. 128 del 19 maggio 2020-Suppl.Ord.n. 21. Art. 103 - emersione di rapporti di lavoro.

Sanatoria 2020 - Ambasciata di Nigeria in Italia

Sanatoria 2020 - Ambasciata di Nigeria in Italia

Circolare emersione Ministero dell'Interno 30 maggio 2020 - Circolare Di Lullo

Circolare emersione Ministero dell'Interno 30 maggio 2020

Video tutorial per la compilazione dei modelli EM-DOM e EM-SUB emersione dei rapporti di lavoro


DECRETO 27 maggio 2020 Modalita' di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro. (20A03026) - Sanatoria 2020

Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro. (GU Serie Generale n.137 del 29-05-2020)

ART 103 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Sanatoria 2020


ART 103 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00052) 


Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 103

Emersione di rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 e' indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attivita' lavorativa.
5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un terzo alla meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto legge decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita'".
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

sabato 28 luglio 2012

sans-papiers : schede pratiche

sans-papiers > schede pratiche
La protezione sociale (art 18 D.Lvo 286/1998)
Che cosa è? Una forma di tutela dello straniero vittima di violenze o grave sfruttamento, al quale viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, che abilita alla partecipazione a un progetto di assistenza e di integrazione sociale. Chi può essere il titolare? Il titolare del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere il cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possono (...) [ 27 giugno 2012 ]
Sprar - La tutela del richiedente asilo. Manuale giuridico per l’operatore
La pubblicazione e stata realizzata da Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dall’ASGI, con il coordinamento del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati (SPRAR) e con la supervisione del Dipartimento per le Liberta civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il Manuale si rivolge agli operatori che forniscono assistenza ai richiedenti asilo - sia all’interno della pubblica amministrazione che presso enti di tutela o che (...) [ 20 giugno 2012 ]
Assegno sociale INPS - L’importo per il 2012
Nuovo importo di 5.577 € l’anno
L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2012 è stato ritoccato dall’INPS a 429 €, pari a 5.577 € l’anno. L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.577 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.. L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro: per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo (...) [ 7 febbraio 2012 ]
Le tipologie di visti di ingresso
1. Visto per "adozione" (V.N.) Il visto per adozione consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale. Il visto è rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all’ingresso ed al soggiorno (...) [ 30 dicembre 2011 ]
Accoglienza - Manuali operativi SPRAR
a cura del Servizio Centrale
Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale [Scarica] (pdf) Manuale operativo - Aggiornamento settembre 2010, L’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale [Scarica] (pdf) Manuale operativo - Aggiornamento agosto 2010, L’orientamento legale [Scarica] (pdf) Manuale operativo - Aggiornamento gennaio 2009, L’orientamento legale [Scarica] (pdf) (...) [ 7 novembre 2011 ]
SPRAR - Guide pratiche per richiedenti asilo e titolari della protezione internazionale
a cura del Sevizio Centrale (SPRAR)
Chi è il richiedente protezione internazionale (richiedente asilo)? Richiedente protezione internazionale è la persona che, fuori dal proprio Paese d’origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione. Schede richiedenti la protezione (...) [ 7 novembre 2011 ]
Cittadinanza italiana - On line la guida aggiornata del Ministero dell’Interno
Nel documento del Dipartimento libertà civili e immigrazione i principi fondamentali, i requisiti necessari, le competenze, le statistiche e le indicazioni per consultare on line lo stato della pratica Come orientarmi se voglio richiedere la cittadinanza italiana, sia io un privato direttamente interessato o un legale che assiste il suo cliente? Quali sono i requisiti, dove presento l’istanza, come verifico lo stato del procedimento? A questa e altre domande risponde la nuova guida (...) [ 13 ottobre 2011 ]
Guida alle prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi: alcuni casi controversi
Prestazioni assistenziali, assegno di maternità e famiglie con almeno tre figli minori
A cura di Paolo Fasano, Comune di Ravenna
Una guida sull’iter di accesso ad alcune delle principali misure di welfare esistenti, evidenziando principi, istituti e garanzie previste dall’ordinamento nazionale e da quello dell’Unione, anche alla luce delle pronunce delle Supreme Corti. Uno strumento di lavoro per operatori e una guida sui diritti e i relativi strumenti di tutela per i cittadini migranti. Progetto cofinanziato da Comune di Ravenna, Cooperativa Sociale Persone in Movimento, Comune di Cervia, Unione Europea, Ministero (...) [ 27 settembre 2011 ]
La nuova normativa in materia di espulsioni
Scheda a cura di Pietro Fanesi
A seguito dell’applicazione diretta della Direttiva Rimpatri e a fronte dell’accertata incompatibilità tra questa e la normativa interna da parte della Corte di Giustizia (sentenza El Dridi), il legislatore italiano è stato costretto a modificare l’aspetto della disciplina sulle espulsioni. Con la legge n. 129/2011 è stato convertito il decreto legge n. 89/2011 con il quale il Governo ha ridefinito alcuni tratti salienti dell’intera normativa sulle espulsioni, inserendo alcuni elementi nuovi (...) [ 23 settembre 2011 ]
Permesso per motivi umanitari
Ultima modofica 5 agosto 2011
Viene rilasciato: dal Questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”; su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della Commissione, (...) [ 10 giugno 2011 ]
Note sintetiche sulla situazione del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno in Italia
di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo
Immigrazione irregolare La legge base che regola la condizione giuridica dello straniero extracomunitario è il Testo Unico, n. 286/98, ampiamente modificato dalla L. 189/2002 meglio nota come "legge Bossi Fini". All’art. 2 il Testo Unico riconosce anche agli stranieri irregolari i diritti fondamentali della persona umana. In particolare i minori stranieri entrati irregolarmente non sono espellibili o respingibili e le autorità di polizia devono informare al più presto della loro presenza i (...) [ 5 aprile 2011 ]
Decreto Flussi 2010/2011 - La procedura dopo l’inoltro della domanda
L’iter della convocazione, del rilascio del visto, dell’ingresso del lavoratore
Le operazioni di invio delle domande nell’ambito del decreto flussi 2010 sono aperte fino ai sei mesi successivi dall’emanazione del decreto (dopo 120 giorni possono essere ulteriormente ripartite quote significative non utilizzate), ma in sostanza si sono chuse entro i primi minuti successivi alle ore 8.00 delle tre giornate di invio. Rimangono ancora delle quote disponibili per le conversioni da studio a lavoro ed altre tipologie di ingressi e conversioni il cui invio era previsto per il (...) [ 10 febbraio 2011 ]
Speciale decreto flussi 2010/2011
Il 31 gennaio, il 2 febbraio ed il 3 febbraio le date di invio. I moduli per la compilazione disponibili dal 17 gennaio
Le informazioni, i consigli utili, i commenti, gli aggiornamenti, i documenti, le guide, le segnalazioni
Attenzione!!! Le informazioni ed i consigli utili contenute di seguito sono fornite in attesa dell’emanazione di apposite circolari ministeriali che specificheranno in maniera più dettagliata le procedure Il presente articolo è in continuo aggiornamento. Se copi sul tuo sito questa scheda, o la stampi, aggiornala continuamente con le novità e le precisazioni inserite quotidianamente. I Documenti ufficiali: Il testo del decreto flussi 2010 Circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 3 (...) [ 31 gennaio 2011 ]
Decreto Flussi - La procedura telematica illustrata
Necessario scaricare un mini-client per procedere all’invio sincronizzato.
Di seguito la procedura illustrata dal Ministero dell’Interno per procedere alle operazioni di invio delle domande. Tra le novità la possibilità di compilare le domande senza prima scaricare i moduli sul pc, la necessità di scaricare ed installare un mini-client per procedere alle operazioni di invio, la necessità di selezionare le domande che si vogliono inviare nei diversi giorni. Guarda e scarica la procedura illustrata in formato pdf La procedura illustrata Vai allo SPECIALE DECRETO (...) [ 14 gennaio 2011 ]
La procedura di iscrizione al test di lingua italiana per il rilascio del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
Le schermate del sito www.testitaliano.interno.it
Dal 9 dicembre gli stranieri che richiedono il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i suoi familiari, deve esibire anche un certificato che certifichi una conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del quadro comune di riferimento europeo. Consulta le schede: Scheda pratica - Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Scheda pratica - Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Il (...) [ 19 novembre 2010 ]
UNHCR - Intervistare i richiedenti asilo
Scarica [ 19 novembre 2010 ]
Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Il test di lingua italiana
In vigore dal 9 dicembre 2010
L’ art 9, comma 2-bis, del Testo Unico in materia di Immigrazione, disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010, prevede, tra i requisiti necessari ai fini del rilascio del pds CE per soggiornanti di lungo periodo, il superamento di un test di lingua italiana. Scheda pratica - Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Scheda pratica-La procedura di iscrizione al test di lingua italiana per il rilascio del Permesso CE per soggiornanti di lungo (...) [ 10 novembre 2010 ]
Scheda pratica - Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Requisiti e procedure per il rilascio del titolo europeo di lungo periodo
l’ex carta di soggiorno
a cura del Progetto Melting Pot Europa [ 10 novembre 2010 ]
Guida informativa per i lavoratori e le lavoratrici stagionali comunitari e non
a cura dell’Ass. Rumori Sinistri di Rimini in collaborazione con il Progetto Melting Pot Europa
Scarica la guida Indice: I tuoi diritti pag. 10 Le Tabelle salariali pag. 13 La vertenza sindacale pag. 14 Adempimenti del lavoratore/lavoratrice stagionale comunitario pag. 19 La disoccupazione (con requisiti ridotti e ordinaria) pag. 29 ... La disoccupazione a requisiti ridotti pag. 30 ... La disoccupazione ordinaria pag. 33 Consigli pratici pag. 37 Indirizzi utili ... Rimini pag. 39 ... Cesenatico pag. 42 Ringraziamenti pag. 45 Introduzione Questa pubblicazione nasce (...) [ 25 agosto 2010 ]
Il Permesso di soggiorno per motivi familiari
Scheda pratica
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è regolato dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione (286/98) Può essere rilasciato a: I familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata una carta di Soggiorno); Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da (...) [ 28 aprile 2010 ]
Uscita e rientro in Italia in attesa del permesso di soggiorno
Scheda pratica aggiornata all’ 11 marzo 2009
Per chi ha il permesso di soggiorno in fase di rinnovo, la ricevuta di Poste Italiane sarà valida per l’uscita e il reingresso dal territorio italiano. Questo diritto era stato garantito in base ad una direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 e nelle successive precisazioni della Circolare del 9 agosto 2006. Altre ulteriori disposizioni sono contenute in alcune circolari successive. La prima circolare, diffusa il 16 giugno 2007, stabilisce che i cittadini stranieri regolarmente (...) [ 26 marzo 2010 ]
Sanatoria colf e badanti 2009 - La procedura presso lo Sportello Unico
Tutto l’iter per completare la procedura di regolarizzazione
Attenzione! Questa scheda contiene consigli utili dedotti dalle circolari ministeriali, dalle faq diffuse dal Ministero e dal testo della norma di emersione. Altre informazioni fanno riferimento alle regole generali stabilite dal Testo Unico per l’immigrazione. La regolarizzazione è però una norma particolare e quindi prevede requisiti e documenti specifici. Dopo l’inoltro della domanda di emersione (entro il 30 settembre 2009) il lavoratore dovrà attendere la convocazione presso lo Sportello (...) [ 11 febbraio 2010 ]
Viaggiare senza visti per i cittadini della Serbia
Si può vivere e lavorare nei Paesi Schengen in base alle nuove regole? Le nuove regole valgono solo per viaggiare. Esse non danno la possibilità ai cittadini della Serbia di soggiornare più di 3 mesi o di trovare un lavoro nei suddetti Paesi. Si prega di prendere nota di quanto segue: qualora si dovesse oltrepassare il termine di 90 giorni di soggiorno per lavoro o per studio, prima del viaggio, occorre presentare la richiesta per un visto di lunga durata presso l’Ambasciata o il Consolato (...) [ 22 dicembre 2009 ]
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione
Tutte le informazioni utili
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti. Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l’impiego e rendere dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo (...) [ 11 novembre 2009 ]
Scheda pratica – Il codice fiscale
Il codice fiscale è un documento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le pubbliche amministrazioni. Il codice fiscale è un codice di sedici caratteri, composto da lettere e numeri, che riproduce i dati anagrafici del cittadino/contribuente (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita). E’ necessario per: iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, essere assunti/e come lavoratori e lavoratrici dipendenti, iniziare un’attività lavorativa autonoma, concludere (...) [ 2 novembre 2009 ]
La procedura di conversione del pds da studio a lavoro
Istruzioni e modulistica
Che cosa deve fare uno studente straniero in possesso di pds per studio per poter svolgere regolarmente un lavoro di tipo subordinato superiore alle 20 ore settimanali (o 1040 annuali)? Le conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordianto o autonomo si effettuano attraverso la procedura telematica dopo aver generato i moduli informatici attraverso il portale del Ministero dell’Interno nullaostalavoro.interno.it. Per la compilazione (...) [ 9 ottobre 2009 ]
Sanatoria colf e badanti 2009 - La cancellazione delle segnalazioni Schengen
Si ringraziono l’Avv. Giovanna Berti e l’Avv. Giulia Perin per la collaborazione [ 28 settembre 2009 ]
La concessione e l’accertamento della cittadinanza italiana
In Italia si può acquisire la cittadinanza italiana secondo il principio dello ius sanguinis, ovvero per filiazione diretta da madre e/o padre italiani. La cittadinanza italiana si può acquisire: a) automaticamente: per nascita. Se si è figli di almeno un cittadino italiano; per nascita. Se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato (...) [ 13 settembre 2009 ]
Sanatoria 2009 - I documenti utili
Moltissimi datori di lavoro e lavoratori, per accedere alla procedura di regolarizzazione, si affideranno agli sportelli dei comuni, dei patronati, o delle associazioni di categoria abilitati all’assistenza. Forniamo un elenco dei documenti e delle informazioni utili da presentare per facilitare la compilazione: Fotocopia del Codice fiscale del datore di lavoro Fotocopia del Codice fiscale del dipendente (se già in possesso) Carta identità del datore di lavoro valida Carta identità (...) [ 25 agosto 2009 ]
Sanatoria colf e badanti 2009 - Procedura telematica. Istruzioni per la compilazione
Le domande di regolarizzazione potranno essere presentate esclusivamente attraverso il sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it). Ecco la guida alla procedura ed alla compilazione dei moduli realizzata da Melting Pot Europa. Per eseguire la procedura sarà necessario disporre di: un personal computer una connessione internet i dati richiesti per la compilazione Dopo aver generato i moduli sarà necessario scaricare sul proprio personal computer il programma per la compilazione (...) [ 25 agosto 2009 ]
Sanatoria colf e badanti 2009 - Informazioni generali
Dal 1° settembre al via le domande. Dal 21 agosto è possibile il pagamento del contributo forfetario di 500 euro. Scarica il modello F24
Speciale sanatoria 2009: Procedura telematica. Istruzioni per la compilazione I software per accedere alla procedura Tutti i documenti utili Le Faq del Ministero dell’Interno Le istruzioni ed i moduli (F24) per il pagamento del contributo forfetario di 500 euro Comunicazione Obbligatoria rapporto di Lavoro Domestico all’Inps Torna allo speciale sanatoria Quando si può presentare la domanda La procedura di regolarizzazione sarà aperta dal 1° al 30 settembre 2009. Non vi è alcuna (...) [ 11 agosto 2009 ]
Matrimonio - Tutti i documenti utili
Il nuovo testo dell’articolo 116 del codice civile obbliga il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio nel territorio italiano a presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese che attesti l’idoneità a contrarre matrimonio (nulla osta al matrimonio), nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Pertanto, l’ufficiale di stato civile è tenuto a richiedere, oltre al nulla osta al matrimonio, anche i (...) [ 8 agosto 2009 ]
Scheda pratica - Permesso per asilo politico
Lo status di rifugiato viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale. Lo straniero, che dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, può ottenere questo tipo di protezione. Al titolare dello ‘status di rifugiato’ la Questura rilascia un permesso con motivo ’asilo politico’. Il primo rilascio deve essere chiesto presso la Questura, (...) [ 27 aprile 2009 ]
Scheda pratica - Permesso per protezione sussidiaria
La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale. Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel (...) [ 20 aprile 2009 ]
“L’imprenditoria straniera”
Guida multilingue al lavoro autonomo realizzata da Prefettura, Camera di Commercio di Firenze e Unioncamere Toscana
Scarica la guida [ 3 aprile 2009 ]
Asilo - Il vademecum del Ministero dell’Interno
Documento elaborato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, da Unhcr – Alto Commissariato delle Nazioni Unite peri Rifugiati, dall’Asgi – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione Con la supervisione del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione-Ministero dell’Interno Scarica il vademecum per richiedenti protezione (...) [ 12 marzo 2009 ]
Colf e Badanti - Comunicazione Obbligatoria rapporto di Lavoro Domestico all’Inps
Dal 29 gennaio 2009 in vigore la nuova procedura semplificata
Dal 29 gennaio 2009 le comunicazioni relative all’assunzione, alla trasformazione, alla proroga o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico, vanno inoltrate all’Inps. La comunicazione inviata all’INPS e le eventuali altre informazioni richieste assumeranno efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della Prefettura-ufficio (...) [ 26 febbraio 2009 ]
Bonus famiglie - Richiesta al sostituto d’imposta
Le istruzioni per la compilazione dei moduli da presentare al sostituto d’imposta
Tutte le istruzioni utili alla compilazione dei moduli relativi alla richiesta del bonus famiglie da presentare al sostituto d’imposta. Scarica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate Scarica il modulo per la richiesta al sostituto d’imposta Torna all’articolo generale sul bonus famiglie Vai al test per verificare se si è in possesso dei requisiti per il "bonus famiglia" [ 11 febbraio 2009 ]
Bonus famiglie - Richiesta all’Agenzia delle Entrate (per badanti)
Le istruzioni per la compilazione dei moduli da presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate
Tutte le istruzioni per la compilazione dei moduli da presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso un intermediario. E’ il caso delle badanti, che non beneficeranno dell’erogazione da parte del datore di lavoro (che non è in questo caso sostituto d’imposta) e dovranno quindi rivolgersi direttamente all’ente di riferimento (Agenzia delle Entrate) Scarica le istruzioni per la compilazione Scarica il modulo per la richiesta all’Agenzia delle Entrate Torna all’articolo (...) [ 11 febbraio 2009 ]
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione o allo svolgimento dell’attività lavorativa. Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si svolge l’attività lavorativa. NB: In seguito a rilascio di autorizzazione (nulla osta) da parte dello Sportello (...) [ 12 gennaio 2009 ]
Scheda pratica - Dopo l’ingresso con visto per motivi di lavoro
Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
Gli adempimenti necessari da parte del datore di lavoro e del lavoratore: Questa procedura fa riferimento ai lavoratori autorizzati all’ingresso per motivo di lavoro in seguito a rilascio di nulla osta nell’ambito delle Quote flussi (decreto flussi) Entro 48 ore dall’ingresso sul territorio italiano il titolare dell’alloggio ove è domiciliato il lavoratore deve inviare alle autorità la dichiarazione di ospitalità o, in caso di comodato d’uso e in caso di locazione la Comunicazione di Cessione (...) [ 22 dicembre 2008 ]
Decreto Flussi - Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumere
Visti i lunghi tempi di attesa che intercorrono tra la presentazione della domanda attraverso le procedure previste dal decreto flussi ed il reale momento di ingresso del lavoratore, è frequente che il datore di lavoro, per diversi motivi, non sia più disposto ad assumere il lavoratore per cui aveva chiesto il nulla osta tramite Decreto flussi. Cessazione attività o decesso del datore di lavoro nelle more del rilascio del nulla osta Se il datore di lavoro decede o l’azienda cessa l’attività (...) [ 22 dicembre 2008 ]
Decreto flussi - Autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale
L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale, e di lavoro autonomo avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto “decreto flussi”. I visti di ingresso per motivi di lavoro sono pertanto rilasciati entro i limiti di questo contingente numerico dopo il rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del territorio dove il lavoratore sarà (...) [ 22 dicembre 2008 ]
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza
Realizzato dall’ Associazione Naga, Arci Todo Cambia, la Rete degli Sportelli Arci di Milano e gli avvocati di "Supporto legale contro il razzismo"
Dopo l’approvazione del Pacchetto Sicurezza le retate della polizia si sono intensificate. Spesso controllori e vigili salgono sugli autobus a far dei controlli diretti in particolare contro gli immigrati. Ora è anche arrivato l’esercito. Tutti accusano i cittadini immigrati di essere clandestini ma nessuno dice che la clandestinità è tutta responsabilità del governo. Quelli che governo, mass media e settori di popolazione chiamano “clandestini” sono persone che lavorano ma che non possono (...) [ 19 dicembre 2008 ]
Decreto Flussi 2008 - Scheda pratica per i datori di lavoro stranieri
Tutte le informazioni utili per la procedura informatica di conferma entro il 3 gennaio 2009
Il decreto flussi 2008 non prevede l’invio di nuove domande. Saranno prese in considerazione quelle inviate nell’ambito del decreto flussi 2007. Sono stati però introdotti dei limiti per i datori di lavoro stranieri che in particolare dovranno: confermare la loro intenzione ad assumere un lavoratore; essere in possesso della vecchia carta di soggiono oppure del permesso di soggiorno Ce di lungo periodo oppure della carta di soggiono per familiari di cittadini comunitari oppure aver (...) [ 11 dicembre 2008 ]

Manuale sul gratuito patrocinio - La difesa è un diritto
Il patrocinio a spese dello Stato in 15 domande
Pubblicazione gratuita non protetta da copyright curata dall’associazione Giuristi Democratici http://www.giuristidemocratici.it giuristidemocratici@yahoogroups.com Innanzitutto Il diritto di difesa Articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana. "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per (...) [ 7 marzo 2008 ]
Collaboratori domestici stranieri - Guida INPS
Aggiornata gennaio 2008
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale nel gennaio 2008 ha pubblicato una guida relativa ai collaboratori domestici stranieri e alla regolazione dei rapporti di lavoro. Indice Introduzione Assunzione di lavoratori extracomunitari Assunzione di lavoratori neocomunitari Il contratto di lavoro Comunicazioni da fare Lettera di assunzione Assunzione a tempo determinato Conviventi part-time Assistenza o presenza notturna Lavoro ‘in coppia’ o (...) [ 26 febbraio 2008 ]
L’indennità di maternità. Il congedo parentale.
La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un’adeguata assistenza. La nuova normativa ha esteso, a partire dal 07-11-2007 (compreso)in poi, ad alcune tipologie di lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e non titolari di pensioni, il diritto al congedo di maternità e l’astensione anticipata dal (...) [ 7 novembre 2007 ]
Cittadini di paesi extra UE e tutela della salute
Le disposizioni in materia sanitaria da applicare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea sono contenute negli articoli 34, 35, 36 del Testo Unico sull’immigrazione, dagli art. 42-43 del DPR 394 del 1999. Ai cittadini di paesi appartenenti all’UE - Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, (...) [ 24 settembre 2007 ]
Guida completa alle nuove procedure per cittadini comunitari
Guida multilingue alle nuove procedure che regolano il diritto al soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari
A cura di Paolo Fasano, Centro Immigrati Comune di Ravenna Nell’ambito del Progetto Equal M.O.B.I.L.I. Una guida, tradotta in 6 lingue - inglese, francese, spagnolo, rumeno, polacco e bulgaro - sulla normativa in materia di diritto al soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari, suddivisa per sezioni e completa di tutte le ultime disposizioni a partire dall’entrata in vigore, l’11 aprile 2007, del decreto legislativo 30/2007. Indice Premessa pag. 7 Il cittadino comunitario (...) [ 13 settembre 2007 ]
Riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali
Guida aggiornata a giugno 2007
Un’utile guida dedicata ai cittadini comunitari e non comunitari che desiderano far riconoscere il proprio titolo di studio, la propria competenza professionale o ottenere l’abilitazione per continuare gli studi in Italia o per inserirsi nel mercato del lavoro italiano. Tratta da Piemonte Immigrazione A cura di “Oltre il razzismo” in collaborazione con l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.) e il Gruppo Universitario di Studi sull’Immigrazione (G.U.S.I), e aggiornata (...) [ 6 settembre 2007 ]
Le nuove norme per i cittadini comunitari
(D.P.R. n° 30 del 06/02/2007 in vigore dall’11/04/2007)
Soggiorno inferiore a tre mesi Non è richiesta alcuna condizione o formalità salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio. Soggiorno superiore a tre mesi E’ necessario chiedere l’iscrizione in anagrafe presso il Comune nel quale si intende risiedere. Chi puo’ soggiornare 1) CITTADINO COMUNITARIO: A) che esercita un’attività lavorativa subordinata o autonoma B) che è iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale C) che dimostra di avere le risorse economiche (...) [ 17 aprile 2007 ]
Flussi 2007 - Ingresso di lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione all’estero
Istruzioni e modulistica
Il Testo Unico sull’immigrazione prevede la possibilità di ingresso con titolo di prelazione ai cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea che abbiano frequentato corsi di formazione nel proprio paese nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro, dal Ministero delle politiche sociali e da quello dell’istruzione ed organizzati dagli enti previsti all’art. 23 co. 1 del TU come novellato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, ovvero Regioni, Province, Comuni, organizzazioni (...) [ 21 marzo 2007 ]
Neocomunitari - Scheda riassuntiva sull’assegno familiare
Erogazione dell’assegno familiare per i familiari comunitari e neocomunitari
Assegni familiari per familiari di lavoratori comunitari e neo comunitari residenti all’estero. Il lavoratore comunitario o neocomunitario (quindi anche il cittadino bulgaro e rumeno) che risiede in Italia e svolge un’attività lavorativa ha diritto a richiedere l’erogazione dell’assegno familiare per i familiari comunitari o extra comunitari residenti all’estero. Familiari residenti all’estero per i quali è possibile richiedere l’assegno: (Cfr. art. 3 comma 3 D.P.P. 54/2002) coniugi figli (...) [ 25 febbraio 2007 ]
Guida per cittadini bulgari e rumeni
Il lavoro, il soggiorno, l’assistenza sanitaria, la patente
Norme di riferimento: DPR 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche Circolare congiunta n. 2 del 28 dicembre 2006 Ministero Interno e Solidarietà sociale Circolare congiunta n. 3 del 4 gennaio 2007 Ministero Interno e Solidarietà sociale Circolare del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 2006 Nota del Ministero della Salute del 13 febbraio 2007 [ 13 febbraio 2007 ]
Lavoratori rumeni e bulgari: modalità di iscrizione all’Inps
Dal 1° gennaio 2007, Romania e Bulgaria sono entrate a far parte dell’Unione Europea. Di conseguenza, a tali Paesi sono applicate tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio italiano, senza la necessità del rilascio della carta di soggiorno (che diventa obbligatoria solo per soggiorni superiori a tre mesi). Il Governo ha stabilito un periodo transitorio di un anno per l’accesso al lavoro subordinato, che prevede (...) [ 18 gennaio 2007 ]
Visti d’ingresso - Nuove tariffe dal 1 gennaio 2007
da esteri.it
Tutti i cittadini stranieri che intendono venire in Italia, devono esibire alle frontiere la prevista documentazione che giustifichi la motivazione e la durata del soggiorno previsto, nonché, nei casi previsti, la disponibilità di adeguati mezzi finanziari e le condizioni di alloggio. In taluni casi dovranno essere muniti anche di visto. Quest’ultimo può essere richiesto presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane nel Paese di residenza. Quanto costa un visto? Il visto Schengen (...) [ 9 gennaio 2007 ]
Visto di reingresso
Quando deve essere chiesto
Il cittadino straniero regolarmente residente in Italia, momentaneamente ed incidentalmente sprovvisto del documento di soggiorno, per furto o smarrimento, oppure che è in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, del quale ha chiesto il rinnovo nei tempi previsti dalla legge, deve fare richiesta del visto di reingresso per poter rientrare in Italia. Documenti richiesti per reingresso: formulario di richiesta di visto fotografia recente in formato tessera documento di viaggio in (...) [ 9 novembre 2006 ]
Il rinnovo del permesso di soggiorno
Le domande di rinnovo si spediranno dagli uffici postali coni kit ELI 2. Complessivamente costeranno oltre 70 euro.
Il titolare del permesso di soggiorno deve presentare domanda di rinnovo 60 giorni prima della scadeza del titolo. Il termine non è però imperativo e sarà possibile inoltrare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni dopo la scadenza dello stesso. E’ in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di espulsione emesso nei confronti dello straniero che, dopo aver ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, possa dimostrare nuovi elementi sopraggiunti. In (...) [ 8 novembre 2006 ]
Rinnovo pds - Istruzioni per la compilazione dei moduli postali
Ecco i fac-simile dei moduli postali stampabili
** Dopo la sperimentazione in cinque città partita il 6 novembre (Prato, Ancona, Frosinone, Brindisi e Verbano-Cusio-Ossola), dall’11 dicembre la procedura cambia in tutta Italia. Vedi anche Rinnovo pds - Ecco cosa fare e dove andare per la nuova prassi Note per la compilazione del modulo “MOD. 209 - Modulo 1 e Modulo 2”Importante: Scrivere in stampatello, con penna nera e rigorosamente all’interno degli appositi spazi; a) Riportare il dato come scritto sul passaporto o documento (...) [ 5 novembre 2006 ]

Sanatoria 2012 - Il testo del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012

Sanatoria 2012 - Il testo del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto contenente le misure per la regolarizzazione

Come anticipato nei giorni scorsi, è stato ufficialmente emanato il decreto che contiene, nelle sue disposizioni transitorie, le misure per sanare le posizioni dei lavoratori non in regola con la normativa sulla permanenza in Italia, oltre a permettere ai datori di lavoro di presentare domanda di emersione dal lavoro nero di propri dipendenti, previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento di stipendi e oneri per almeno 6 mesi.
La vasta platea di interessati (qualche centinaia di migliaia di migranti irregolari, secondo le prime stime), dovranno produrre documentazione che attesti la loro permanenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.
Vengono inoltre indicati i motivi ostativi al buon esito del procedimento, con l’esclusione di migranti e datori di lavoro con precedenti condanne per reati quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a quelli previsti reati previsti dall’articolo 22 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (cosiddetto "Pacchetto Sicurezza").
Con successivo decreto verranno indicate ulteriori precisazioni, quali le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro e la soglia minima di reddito del datore di lavoro per poter accedere alle misure previste dal decreto.
L’avvio della procedura di regolarizzazione prenderà il via il 15 settembre, per concludersi il 15 ottobre.
- Scarica il Decreto

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare.
(GU n. 172 del 25-7-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012
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Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012
fonte: Gazzetta Ufficiale
[ giovedì 26 luglio 2012 ]
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare.
(GU n. 172 del 25-7-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012

estratto da http://www.meltingpot.org/articolo17955.html

venerdì 6 luglio 2012

Immigrati, chi denuncia lo sfruttatore potrà avere i permesso di soggiorno

Immigrati, chi denuncia lo sfruttatore
potrà avere il permesso di soggiorno

Il governo adotta norme con profonde innovazioni per la nuova legge sull'immigrazione. In particolare quella per combattere il caporalato che premia la denuncia con la regolarizzazione. Norma transitoria per i datori di lavoro per mettersi in regola

di VLADIMIRO POLCHI
ROMA – Pene più severe per chi assume e sfrutta un immigrato irregolare. Permesso di soggiorno per sei mesi allo straniero vittima di "grave sfruttamento" che denuncia il suo datore di lavoro. Due norme che promettono di migliorare la vita dei migranti. Ma è la terza, la norma transitoria, che annuncia di rivoluzionare il destino di molti: la sanatoria per chi mette in regola il dipendente extracomunitario, stipulando finalmente un contratto alla luce del sole. E' questo il risultato del decreto legislativo che il Consiglio dei ministri oggi ha approvato in via definitiva.

Via libera alla direttiva europea. Il decreto approvato su proposta del ministro per gli Affari europei e del ministro del Lavoro, recepisce finalmente la normativa comunitaria in materia: la direttiva europea (2009/52/CE) sulle "norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Nel nostro Paese impiegare chi non è in regola col permesso di soggiorno è già un reato previsto dalla legge Bossi-Fini e punito con l'arresto da tre mesi a un anno e una multa di cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato. Ora le pene si fanno più severe: sanzioni aumentate, in particolare, se i lavoratori occupati sono più di tre, se sono minori in età non lavorativa o se sono sottoposti a condizioni di "pericolo".

Il permesso a chi denuncia. Non
solo: l'immigrato, vittima di casi di "grave sfruttamento", che denuncia il suo datore di lavoro, potrà avere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabili. E ancora: il decreto nei fatti potrebbe dare il via libera a una piccola sanatoria. Una norma transitoria permette, infatti, al datore di lavoro di "pentirsi" (entro una finestra temporale che si aprirà dopo la pubblicazione delle nuove norme) e denunciare i propri dipendenti irregolari. Stipulando contratti di lavoro e, dunque, avviando anche in questo modo il processo di regolarizzazione.

La regolarizzazione. Il ministro Andrea Riccardi qualche mese fa, ha infatti espresso l'opinione che fosse necessario accompagnare l'applicazione delle nuove norme con una breve fase transitoria che preveda la possibilità di un "ravvedimento operoso" per il datore di lavoro, permettendo allo stesso di adeguarsi in tempi congrui alla nuova disciplina, previo pagamento di una somma, per evitare sanzioni più gravi. Le Commissioni parlamentari della Camera (24 maggio 2012) e del Senato della Repubblica (4 e 5 giugno 2012) nel formulare il loro parere sullo schema di decreto legislativo hanno espresso a larga maggioranza la volontà di prevedere questa fase transitoria. I tecnici dei Ministeri interessati stanno ora lavorando per ultimare i dettagli. Si parla di una sanzione intorno ai 1.000 euro, oltre ai mancati pagamenti degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali.
estratto da http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2012/07/06/news/legge_immigrazione-38627182/?ref=fbpr

lunedì 28 marzo 2011

Stranieri irregolari:alle Sezioni unite la questione se sia ancora penalmente rilevante l’omessa esibizione dei documenti

Cass., Sez. I, camera di consiglio dell’11 novembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Vecchio, ric. P.m. in proc. Alacev Stranieri «irregolari»: alle Sezioni unite la questione se sia ancora penalmente rilevante l’omessa esibizione dei documenti [Guglielmo Leo]


Si è determinato un contrasto relativamente al reato di omessa esibizione dei documenti da parte dello straniero che ne sia richiesto da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. Nel testo antecedente alla recente riforma, il comma 3 dell’art. 6 del T.u. immigrazione stabiliva: «Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila». Dopo la novella – attuata con la lettera h) del comma 22 dell’art. 1 della legge n. 94 del 2009 – la disposizione recita: «lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000».Con un primo arresto la Cassazione si era orientata nel senso che sarebbe ancora penalmente rilevante, anche per lo straniero in condizione di soggiorno irregolare, e sempre che non sussista un giustificato motivo, l’omessa esibizione dei documenti di identificazione o dei documenti di soggiorno (Cass., Sez. I, 23 settembre 2009, n. 44157, P.g. in proc. Calmus, in C.E.D. Cass., n. 245555).Si è avuta notizia però che la stessa I sezione della Suprema Corte, in esito alla camera di consiglio dell’11 novembre scorso (ric. P.m. in proc. Alacev), si è orientata nel senso opposto: a seguito della nuova formulazione letterale, la norma attualmente sanziona l’omessa esibizione sia di un documento idoneo ad accertare l’identità dello straniero sia di un documento idoneo a comprovarne la regolare presenza nel territorio dello Stato; ne conseguirebbe, poiché i documenti da esibire sono ormai indicati in forma cumulativa e non più alternativa, che soggetti attivi del reato potrebbero essere solo gli stranieri legittimamente presenti nel territorio nazionale, e non anche quelli entrati clandestinamente in Italia.Rilevato il contrasto, con propria ordinanza n. 2585 del 2010, la Corte ha rimesso la questione alle Sezioni unite. Copia dell’ordinanza in allegato . Download Documento

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