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ALTALEX NEWS


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sabato 21 luglio 2012

Riforma del lavoro: LA TABELLA DELLE NOVITA'

Riforma del lavoro: LA TABELLA DELLE NOVITA'
Tabella agg. al 17.07.2012
Pubblichiamo la tabella contenente le novità introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e dall'emendamento in fase di approvazione su cui è stato raggiunto l'accordo tra il Ministro Elsa Fornero e i partiti che sostengono il Governo.
La cosiddetta Riforma Fornero, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, entra in vigore mercoledì 18 luglio 2012.
(Altalex, 17 luglio 2012)
Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
(testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153)

reperibile al link http://www.altalex.com/index.php?idnot=17810

lunedì 28 marzo 2011

Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della normativa antinfortunistica

Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della normativa antinfortunistica Nota a Trib. Novara, 1.10.2010, G.u.p. Pezone[Marta Pelazza]Il fatto oggetto della sentenza annotata concerne la morte di un giovane lavoratore, operaio presso il Centro Interportuale Merci di Novara, terminal ferroviario per il carico-scarico merci. La vittima era addetta al controllo del carico dei treni, come dipendente di una cooperativa (W) che svolgeva tale servizio per conto di una società (X) avente la gestione del terminal, in subconcessione da (Y), ossia Trenitalia S.p.A. Nel centro lavoravano, con mansioni strettamente interconnesse tra loro, dipendenti di tutti gli enti sopracitati. La vittima veniva investita, mentre attraversava i binari in corrispondenza di un passaggio pedonale, da un locomotore manovrato da personale Trenitalia, e decedeva sul colpo. Con la sentenza in commento il Tribunale di Novara condanna sette dei dieci imputati (dirigenti e dipendenti degli enti sopracitati), e dichiara la responsabilità amministrativa delle società X e W, per la dimostrata “chiara colpa organizzativa e gestionale, soprattutto quanto alla omessa cooperazione e coordinamento tra di esse, nonostante l'evidenza dei rischi connessi alla circolazione dei treni nel teminal”. La responsabilità viene invece esclusa nei confronti di Trenitalia “perché l'illecito amministrativo non sussiste”. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate nei confronti di X s.r.l. e della cooperativa W ammontano rispettivamente a 120.000 e 140.000 €; viene riconosciuta alla società X la riduzione della sanzione pecuniaria per aver adottato, successivamente al fatto, un idoneo modello organizzativo (art. 12 comma 1, lettera b) d.lgs. 231/2001). La pronuncia riveste particolare interesse poiché prende posizione sul dibattuto tema della compatibilità con i reati colposi del criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità da reato degli enti ex art. 5 d.lgs. 231/2001 (“l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”). La questione ha importanti conseguenze pratiche, poiché da essa dipende la possibilità di un effettivo utilizzo dello strumento della responsabilità amministrativa degli enti per contrastare la diffusione di prassi imprenditoriali contrarie alla normativa antinfortunistica; prassi che frequentemente determinano morte ed infortuni dei lavoratori nei settori più disparati. Il problema, con particolare riferimento ai reati colposi di cui all'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), risulta essere stato affrontato in giurisprudenza, prima della pronuncia in commento, solamente dal Tribunale di Trani (sez. dist. di Molfetta) nella sentenza dell'11.1.2010, in relazione al tragico caso “Truck Center s.a.s.” (in Corr. merito 2010, 410, con annotazione di Gatta; nonché ivi, 651 s., con nota di Pelazza, e in Società, 2010, 1116 s., con nota di Scoletta) e, recentemente, da una sentenza del Tribunale di Pinerolo (Trib. Pinerolo, 23.09.2010, in www.rivista231.it). Il Tribunale di Trani, in particolare, si era allora espresso considerando compatibile il criterio dell'interesse o vantaggio con il reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica, ritenendo che la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente si debba accertare in relazione alla condotta colposa, e non all'evento verificatosi, argomentando essenzialmente sulla base del c.d. “principio di conservazione”, secondo il quale, ove possibile, ogni disposizione normativa deve essere interpretata nel senso in cui abbia una possibilità applicativa piuttosto che in quello in cui non ne abbia alcuna. La presente pronuncia riprende tale impostazione, giungendo ad analoghe conclusioni. Il Gup di Novara, infatti, osserva che “l'interesse o vantaggio può essere correlato anche [ai] reati colposi [d'evento], rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto”. L'evento, aggiunge il giudice, deve essere ascritto all'ente “per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari”. Il ragionamento seguito in motivazione prende avvio dall'osservazione per cui “non c'è dubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente” – allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione – e che l'evento lesivo “in sé considerato [è] semmai controproducente per l'ente”. Da ciò il giudice trae la conclusione per cui “il collegamento finalistico che fonda la responsabilità dell'ente [...] non deve necessariamente coinvolgere anche l'evento, quale elemento costitutivo del reato, giacchè l'essenza del reato colposo è proprio il risultato non voluto”. Ulteriormente precisando, si afferma che i criteri di interesse o vantaggio debbano essere riferiti “non già al reato (e quindi all'evento di morte o lesione della vittima), bensì alle condotte costitutive di esso”. Questa affermazione, a rigore, sembra viziata da una terminologia imprecisa: se davvero si intendesse la condotta come qualcosa di altro rispetto al concetto di reato, come traspare dall'affermazione qui riportata, si proporrebbe un'interpretazione contra legem, dal momento che l'art. 5 del d.lgs. 231 richiede espressamente che il reato, e non un suo mero elemento costitutivo, sia compiuto nell'interesse dell'ente. Il ragionamento che porta a concludere per l'applicabilità ai reati colposi d'evento del criterio ex art. 5 d.lgs. 231 sembra piuttosto trovare sostanziale fondamento, come nella citata sentenza del Tribunale di Trani, nel “principio di conservazione”; ossia nell'osservazione per cui, se si riferisse l'interesse o il vantaggio solamente all'evento lesivo, la disposizione legislativa di cui all'art. 25 septies sarebbe priva di ogni applicazione pratica, dato che l'evento in sé considerato è “semmai controproducente” per l'ente, e data la strutturale non volontarietà dell'evento nei reati colposi. Il giudice, inoltre, osserva che “il finalismo della condotta può armonizzarsi con la non volontarietà dell'evento” perché nel concetto di colpa “rientra anche il caso della previsione dell'evento, ancorchè escluso e non voluto”. Tale osservazione appare tuttavia superflua ed, in parte, fuorviante: infatti, una volta chiarito che il criterio dell'interesse deve essere accertato in relazione alla condotta e non all'evento, appare indifferente – ai fini dell'applicabilità del criterio – che il verificarsi dell'evento sia stato o meno previsto dall'agente. Nei reati colposi l'evento lesivo, seppur previsto, non è infatti, appunto, mai voluto, né può dunque – nonostante la previsione – essere perseguito nell'interesse o a vantaggio di alcuno. La condotta può invece essere sempre finalisticamente volta al raggiungimento di un obiettivo: indipendentemente dalla previsione o meno dell'evento da parte del soggetto agente. Questo accenno alla categoria della “colpa cosciente” si può spiegare, in parte, con la scelta del giudicante di intendere il concetto di interesse in senso soggettivo, come “atteggiamento psicologico” dell'agente, prendendo così le distanze dalla pronuncia del Tribunale di Trani sopra citata e da una parte della dottrina, secondo cui solo intendendo l'interesse in senso oggettivo si potrebbe applicare il criterio di imputazione ex art. 5 d.lgs. 231 ai reati colposi di evento, a causa della mancanza in essi di connotazione finalistica. L'interpretazione del criterio in senso soggettivo si avvicina invece alla giurisprudenza di legittimità, sostenuta da altra parte della dottrina. Per quanto riguarda l'accertamento, in concreto, del compimento della condotta colposa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il giudice ritiene necessario verificare che questa non sia stata indotta da “esclusive finalità estranee alla società”, ma che anzi sia stata determinata “da scelte afferenti alla sfera di interessi dell'ente”, ovvero “ispirate a strategie finalizzate ad ottenere benefici e vantaggi – anche solo mediati – per l'ente medesimo”. Il “vantaggio” è dal giudice considerato “criterio naturalmente più idoneo – in caso di reati colposi – a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito”, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa da reato. In concreto, per accertare la sussistenza di tale indice in relazione ai reati in oggetto, è necessario che la condotta dell'agente sia espressione di una politica d'impresa volta alla “svalutazione della gestione in materia di sicurezza”; il soggetto deve agire per conto dell'ente attraverso “sistematiche violazioni di norme cautelari”, con conseguente ottimizzazione dei profitti ed abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici. Il giudice sottolinea dunque la necessità di operare un accertamento caso per caso, evitando di ravvisare l'interesse o vantaggio in re ipsa, ossia nel mero avvenimento del fatto lesivo nello svolgimento di un'attività di impresa. Nel caso di specie, il reato commesso dai datori di lavoro di X e W “trova fondamento induttivo nell'interesse o vantaggio di quest'ultime che, non adottando le indispensabili iniziative volte a prevenire il rischio di investimento ferroviario, riducevano ed evitavano i costi degli interventi strumentali necessari [...], velocizzavano i tempi e ritmi del ciclo produttivo, evitavano i disagi organizzativi e l'utilizzo del tempo per lo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione, riducevano i costi per la formazione e l'informazione del personale”. Che si trattasse di “intenzionale e meditata elusione della questione organizzativa e prevenzionale, deliberatamente sacrificata in favore di un sistema imprenditoriale che fosse il più economico ed attento ai risultati in termini di profitto”, emerge chiaramente dalla “perfetta consapevolezza del problema (rischi per l'incolumità dei lavoratori dovuti al transito imprevisto di treni), ripetutamente denunciato e comprensibile sul piano delle prevedibili implicazioni”. Nei confronti di Trenitalia la sentenza invece esclude che vi possa essere “un qualsivoglia ragionevole interesse o vantaggio” emergente dalla condotta colposa dei dirigenti e dipendenti condannati. L'argomentazione, che a dire il vero sul punto non risulta del tutto chiara, si fonda sulle “note dimensioni e capacità organizzative di tale ente”, che renderebbero “del tutto ingiustificabile [sic] che vi potesse essere una “politica aziendale” da perseguire attraverso la conservazione del sistema in essere nel terminal, ovvero attraverso l'omessa attività di ulteriore formazione del proprio personale”. All'assorbente argomento dell’assenza di interesse o vantaggio nei confronti della società vengono affiancate, ad abundantiam, considerazioni circa la suddivisione di responsabilità tra gli enti operanti nel terminal, e riguardanti l'adeguatezza delle disposizioni e procedure di sicurezza date da Trenitalia al proprio personale. Anche se i rischi riguardavano la circolazione dei treni condotti da personale Trenitalia, a parere del giudice “non c'è dubbio che essendo la gestione del terminal spettante a X s.r.l., così come il personale operante in loco appartenente alla W, il problema del coordinamento e predisposizione di adeguati ed efficienti presidi prevenzionali spettava, particolarmente, a tali società”. Ciò anche perché “i criteri di circolazione dei treni erano già stati adottati e indicati – con mirata formazione – ai dipendenti” da parte di Trenitalia. *** Per approfondimenti sul tema oggetto della sentenza annotata possono vedersi: Aldrovandi, La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Ind. pen., 2, 2009, 495 ss., spec.501 ss.; Bricchetti e Pistorelli, Responsabili anche gli enti coinvolti, in Guida dir., n. 35, 40 ss.; Cardia, La disciplina della sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 2, 120; D'Arcangelo, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 2, 57 ss., spec. 84; De Santis, Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il “correttivo” (d.lgs. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 81/2008), in Resp. amm. soc. enti, 2010, 2, 125 ss., spec. 130; De Santis, Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008, in Resp. civ. e prev., 2008, 1660; Di Giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, 1325 ss., spec. 1337; Dovere, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 2, 97; Epidendio e Piffer, Criteri d’imputazione del reato all’ente: nuove prospettive interpretative, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 3, 7; Gatta, Osservatorio, Corr. mer. 4, 2010, 410; Ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 2, 57 ss., spec. 58 ss.; Mancini, L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 2, 51 ss.; Pelazza, Sicurezza sul lavoro e responsabilità da reato degli enti, in Corr. mer., 2010, 6, 651 ss.; Pellissero, La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo - La progressiva espansione dei reati-presupposto, in Giur. it., 2009, 7; Pisani, Commento al d.lgs. 81/2008, in Dir. pen. e proc., 2008, 827 ss.; Santoriello, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 1, 161 ss.; Scoletta, Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna, in Società, 2010, 9, 1116; Vitali e Burdese, La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2007, 4, 125; Vitarelli, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, RIDPP, 2009, 695.

Mansioni superiori nel pubblico impiego

Mansioni superiori nel pubblico impiego Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.02.2011 n° 3814 (Francesco Logiudice)
Il Giudice della Nomofilachia, con la sentenza 16 febbraio 2011, n. 3814 affronta la celeberrima quaestio concernente la possibilità, nel campo del pubblico impiego, di corrispondere, in caso di svolgimento di mansioni superiori, le differenze retributive anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Principio affermato dalle SS.UU. Con l’arresto de quo, viene disatteso l’orientamento della magistratura amministrativa in base al quale le differenze retributive per mansioni superiori, svolte da pubblici dipendenti, possono essere riconosciute con carattere di generalità solo dopo l’entrata in vigore dell’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, mentre prima, di regola, andavano negate a meno che non fosse rinvenibile una norma di settore che le riconoscesse (cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, sentenza 28 gennaio 2000, n. 10, Ad. Plenaria, sentenza 23 marzo 2006, n. 3, da ultimo Cons. Stato, sez. VI - sentenza 3 febbraio 2011, n. 758). Secondo i giudici di Piazza Cavour , di regola, nel pubblico impiego "privatizzato", allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, poichè in tale settore il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dall’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, è stato soppresso dall’art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, con efficacia retroattiva; infatti, la modifica del comma 6, ultimo periodo, del predetto articolo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo ad incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali. (Cfr. Corte cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990). Caso di specie In relazione al caso di specie, le SS.UU. ritengono che le disposizioni relative al comparto Ministeri - che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare - devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod.civ. e art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001, cd. TUPI), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità. Ne discende che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori Invece, l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico. Pertanto, nelle differenze retributive, vanno compresi gli emolumenti accessori e, in particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato. Conseguenze in ordine al riparto di giurisdizione Sul versante dei riflessi in ordine al riparto di giurisdizione, la Cassazione afferma che, ai sensi della norma transitoria contenuta nell’art. 69, comma 7, del TUPI, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese retributive, in ragione dello svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica, ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra G.A. e G.O., in relazione ai due periodi in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente. La regola del frazionamento non si applica, invece, nella diversa ipotesi di domanda fondata sulla deduzione di un illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), nella quale si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza. Conclusioni Seguendo l’insegnamento della Suprema Corte è possibile, pertanto, affermare che: nel campo del pubblico impiego, in caso di svolgimento di mansioni superiori, le differenze retributive spettano anche se relative ad un periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 1998; il giudice competente a decidere le relative controversie, se anteriori al 1° luglio 1998, è il giudice amministrativo. (Altalex, 9 marzo 2011. Nota di Francesco Logiudice)

Le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori. Allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, poichè nel pubblico impiego "privatizzato" il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma sesto, ultimo periodo, del predetto articolo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo ad incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali. (Fonte: Massimario.it - 11/2011) pubblico impiego privatizzato retribuzione mansioni superiori "); //]]>--> SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 16 febbraio 2011, n. 3814Svolgimento del processo 1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città con cui, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.G., dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di direttore di cancelleria presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze (ex nona qualifica funzionale, ora "C3"), il suddetto Ministero era stato condannato al pagamento di euro 7.337,94 in relazione all'espletamento, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 agosto 1998, delle superiori mansioni svolte come dirigente della segreteria della stessa Procura Generale. In particolare, la Corte di merito, riaffermato, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo precedente al 30 giugno 1998, con conseguente inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla dipendente in relazione al termine di decadenza posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ha accertato l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori e ha rilevato che il diritto al corrispondente trattamento retributivo era conseguito all'applicazione della disciplina normativa e contrattuale, non potendosi configurare l'ipotesi della mera reggenza, sostenuta dalla p.a.. 2. Di questa sentenza il Ministero domanda la cassazione con due motivi. La M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo, a sua volta, due motivi di impugnazione. Motivi della decisione 1. In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza. 2. Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il Ministero allega che l'attribuzione al direttore di cancelleria delle funzioni di sostituto del dirigente, nel periodo di vigenza del vecchio ordinamento (del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20) applicabile ratione temporis, rientra nel profilo di appartenenza e non costituisce svolgimento di mansioni superiori; soggiunge che, comunque, l'art. 24 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 considera svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore, quelle espletate da parte dei dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica all'interno dell'area di appartenenza, mentre nella specie la M. rivestiva la posizione "C3" che non era quella apicale all'interno dell'area "C". 3. Con il secondo motivo lo stesso Ministero deduce vizio di motivazione lamentando che, apoditticamente, la decisione impugnata abbia incluso nel calcolo del dovuto sia la retribuzione di posizione che quella di risultato, proprie dell'attribuzione della qualifica dirigenziale in quanto connesse alle relative funzioni e alla fissazione di determinati obiettivi; si prospettano, altresì, errori di calcolo nella elaborazione della consulenza d'ufficio, in relazione alle modalità di computo delle predette retribuzioni accessorie, nonchè della retribuzione individuale di anzianità, dei giorni di assenza e della tredicesima mensilità, e si lamenta il mancato espletamento dei mezzi istruttori richiesti in relazione all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la dipendente assume che la Corte d'appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, non ha tenuto conto che il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, è in contrasto con i principi costituzionali (art. 3, 24, 36, 72 e 76 Cost.). 5. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si allega che la sentenza impugnata ha erroneamente respinto la tesi della dipendente, che domandava il riconoscimento del trattamento economico per l'intero periodo di svolgimento delle mansioni superiori. 6. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. 6.1. Come questa Corte ha più volte precisato, le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori, come correttamente ritenuto nella sentenza qui impugnata essendosi accertata l'insussistenza delle predette condizioni di temporaneità (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 4063 del 2010). E, dunque, nella specie, non rileva la disposizione dell'art. 24 del c.c.n.l. del 1999, richiamata dal Ministero, che - nel disciplinare il trattamento retributivo conseguente all'attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza - riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente. 6.2. Allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, poichè nel pubblico impiego "privatizzato" il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma sesto, ultimo periodo, del predetto articolo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo ad incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali (cfr. Corte cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990; Cass., sez. un., n. 4063 del 2010, cit.). 7. Il secondo motivo è infondato in relazione alla censura relativa all'inclusione della retribuzione di posizione e di quella di risultato nel calcolo del trattamento differenziale. E' vero, infatti, che si tratta di elementi retributivi accessori, e non fondamentali, della retribuzione, connessi ai diversi livelli della funzione di dirigente e al conseguimento di predeterminati obiettivi propri di quella qualifica (cfr. Cass. n. 11084 del 2007). Non di meno, come questa Corte ha precisato (cfr. Cass. n. 29671 del 2008), l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico; nelle differenze retributive, pertanto, vanno compresi i predetti emolumenti accessori. 7.1. Sono invece inammissibili, per genericità e per mancato adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso, le restanti censure, riguardanti pretesi errori di calcolo della c.t.u., poichè non si riportano le relative conclusioni della consulenza, attributive delle specifiche "voci" contestate, nè si indicano gli atti e le deduzioni in cui siano state eventualmente sollevate corrispondenti censure nel giudizio d'appello; ugualmente inammissibile si rivela la doglianza riguardante il mancato approfondimento istruttorio circa l'espletamento delle mansioni, che si risolve nella contrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata dal giudice di merito. 8. Infondati sono anche i due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per la connessione delle relative censure. 8.1. In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese retributive, in ragione dello svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica, ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in relazione ai due periodi in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente, mentre la regola del frazionamento trova temperamento nella diversa ipotesi di domanda fondata sulla deduzione di un illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), nella quale si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr. Cass., sez. un., n. 4063 del 2010; n. 7768 del 2009; n. 24625 del 2007; n. 13537 del 2006). 8.2. Con riguardo alle questioni che la ricorrente propone sulla illegittimità della disciplina relativa alla decadenza di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 per contrarietà alla Costituzione, queste Sezioni unite hanno già precisato in analoghe controversie che esse debbono essere fatte valere davanti al giudice munito di giurisdizione, che nella specie è il giudice amministrativo, al quale spetta di accertare gli effetti delle domande proposte oltre la data del 15 settembre 2000, prevista dalla norma, e di valutarne la conformità ai principi costituzionali (cfr. Cass., sez. un., n. 18506 del 2009; cfr. Corte cost. n. 214 del 2004 e n. 213 del 2005). 9. In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi e, in riferimento al ricorso incidentale, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, con la rimessione delle parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio per gli effetti della translatio judicii. Si compensano le spese in ragione della difficoltà delle questioni esaminate e del complessivo esito del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; rigetta, altresì, il ricorso incidentale e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, rimettendo le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio. Compensa le spese del giudizio
estratto da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=51964&idstr=20 L'altro orientamento Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Nell’ambito del pubblico impiego non sono le mansioni ma la qualifica il parametro al quale la retribuzione va inderogabilmente riferita, considerate anche le esigenze di carattere organizzatorio regolate secondo il paradigma dell’art. 97 Cost. in data08/07/2010
Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento sono del tutto irrilevanti sia ai fini sia economici, sia di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di diritto privato, perché gli interessi coinvolti non sono disponibili e anche perché l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi. Al fine di rendere rilevanti le mansioni superiori adempiute da un pubblico dipendente non è invocabile l’art. 2126 c.c. , il quale, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido, riguarda il fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato. Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento emanati in conformità di leggi e di regolamenti. Inoltre, è pacifico il carattere supplementare ed integrativo dell’art. 2103 c.c., come sostituito dall’art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, sicchè tale norma può essere applicata soltanto nei limiti previsti da norme speciali. Non solo. Si consideri anche che la pretesa al riconoscimento di mansioni superiori non può trovare diretto fondamento nell’art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, non potendo la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale. N. 04236/2010 REG.DEC. N. 00411/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 411 del 2009, proposto da: XXX, rappresentato e difeso dagli avv. Saverio Menniti, Antonio Torchia, con domicilio eletto presso Saverio Menniti in Roma, viale Parioli N. 74/C/4; contro Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi N.12; per la riforma della sentenza del TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II n. 01707/2007, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO SVOLGIMENTO MANSIONI SUPERIORI E CORRESPONSIONE RELATIVE SOMME. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Torchia anche per delega di Menniti, e l’avv. dello Stato Biagini;; Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. FATTO Con il gravame di primo grado l’appellante, dipendente della Regione Calabria con la qualifica di funzionario di VIII livello, ha impugnato il silenzio dell’amministrazione sulla domanda con la quale aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione delle superiori mansioni svolte tra il 20 giugno 1996 ed il 30 novembre 1996 e, nel corso del 1997, in forza di ordini di servizio [...] in data 17 marzo e 8 agosto 1997. Il Tar ha respinto il gravame per mancanza di previsioni normative sulla retribuibilità delle mansioni superiori svolte in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n 387/98 ( e quindi dal 22 novembre 1998). Con l’appello in esame lo stesso sostiene la legittimità della sua pretesa richiamandosi, come già in primo grado, agli artt. 2126 e 2103 del codice civile, all’art. 13 della L. n. 300/70 e all’art. 39 della Costituzione. La Regione Calabria, costituitasi in giudizio ha sostenuto l’infondatezza dell’appello. DIRITTO Oggetto dell’appello è la sentenza del Tar Calabria n. 1707/07 con la quale è stato negato il riconoscimento delle differenze retributive chieste in ragione dell’asserito svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita. L’appello è infondato. Al riguardo, va osservato che le mansioni superiori svolte dal dipendente rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini sia economici, sia di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di diritto privato, perché gli interessi coinvolti non sono disponibili e anche perché l’attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (Ap., n. 22/99; Cons. St., V Sez., n. 545/07). La giurisprudenza (Ap. n. 22/99 cit.) ha, altresì, chiarito che al fine di rendere rilevanti le mansioni superiori adempiute da un pubblico dipendente non è invocabile l’art. 2126 c.c. , il quale, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido, riguarda il fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato. Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento emanati in conformità di leggi e di regolamenti. Inoltre, è da tempo pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, il carattere supplementare ed integrativo dell’art. 2103 c.c., come sostituito dall’art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate (V Sez., n. 274/89), sicchè tale norma può essere applicata soltanto nei limiti previsti da norme speciali (IV Sez, n. 113/06). E’ stato anche rilevato che la pretesa al riconoscimento di mansioni superiori non può trovare diretto fondamento nell’art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, non potendo la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale (cfr. Ap. n. 22 cit.; V Sez., n. 1722/07). In conclusione, nell’ambito del pubblico impiego, non sono le mansioni ma la qualifica il parametro al quale la retribuzione va inderogabilmente riferita, considerate anche le esigenze di carattere organizzatorio regolate secondo il paradigma dell’art. 97 Cost. (IV Sez., n. 587/06). Ciò comporta che l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo se una norma speciale consenta tale maggiorazione retributiva, circostanza che manca nella fattispecie. L’appello deve, di conseguenza, essere respinto, perché infondato. Ritiene, peraltro, il collegio che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio. P.Q.M. Respinge l’appello n. 411/09 meglio specificato in epigrafe; compensa, tra le parti, le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l'intervento dei Signori: Cesare Lamberti, Presidente FF Aldo Scola, Consigliere Nicola Russo, Consigliere Adolfo Metro, Consigliere, Estensore Roberto Capuzzi, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario


COLLEGATE


Pubblico impiego privatizzato, retribuzione, mansioni superiori (Cassazione civile . SS.UU, sentenza 16.02.2011 n° 3814 )

Retribuibilità delle mansioni superiori dei dipendenti pubblici (Consiglio di Stato , adunanza plenaria, decisione 24.03.2006 n° 3 (Paolo Del Giudice) )

Testo unico sul Pubblico Impiego (Decreto legislativo , testo coordinato 30.03.2001 n° 165 )Privatizzazione del pubblico impiego - tentativo obbligatorio di conciliazione (Decreto legislativo 31.03.1998 n° 80 )


Infortunio sul lavoro. L'infortunio in itinere

L'infortunio in itinere Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati: - durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; - durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: - interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; - interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale); - le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di unmezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi). Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente. Approfondimenti Interruzioni non necessitate del normale percorso - Istruzioni del 24 gennaio 2005 (Corte Cost. n. 1/2005) Limiti spaziali del percorso tutelato - Istruzioni del 12 gennaio 2004 (Cass. n. 5937/2001) Art.12 D.lgs 38/2000 Linee guida per la trattazione del rischio generico aggravato del 08/07/99 Linee guida per la trattazione dell'infortunio in itinere del 04/05/98

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Documento: DECRETO LEGISLATIVO n. 38 del 23 febbraio 2000Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL). Art. 1 Ambito di applicazione delle gestioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate: a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie; b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni; c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie; d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88. 2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico. Art. 2 Classificazione dei datori di lavoro 1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall'INAIL. 3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico. 4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico. Art. 3 Tariffe dei premi 1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio. 2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse. 3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico. 4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro. 5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli. 6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille. 7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 4 Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti. 2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato. 3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 5 Assicurazione dei lavoratori parasubordinati 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. 2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. 4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 6 Assicurazione degli sportivi professionisti 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. 1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.(1) 2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.(1) V. DL 13-3-2002, n. 79 Art. 7 Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari 1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Art. 8 Retribuzioni di ragguaglio 1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.". CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI Art. 9 Rettifica per errore 1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato. 2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purchè non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario. 3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato. 4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 51. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento. 61. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate. 71 . Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa. Art. 10 Malattie professionali 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa. 2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. 4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio. 5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Art. 11 Rivalutazione delle rendite 1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20. 2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico. Art. 12 Infortunio in itinere 1.All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.". Art. 13 Danno biologico 1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. 3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. 5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato. 6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata. 7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. 8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. 9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte. 10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b). 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile. 12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3. CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE Art. 14 Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa 1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni. CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI. Art. 15 Natura e funzione del Casellario centrale infortuni 1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto. 2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti. Art. 16 Compiti del Casellario 1. Il Casellario svolge i seguenti compiti: a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo; b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati; c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonchè con quelle a carattere previdenziale. 2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche. Art. 17 Utenti del Casellario 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati: a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Art. 18 Obblighi e diritti degli utenti 1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. 2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonchè dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo. 3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 22. 4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario. 5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22. Art. 19 Organi del Casellario 1. Gli organi del Casellario sono: a) comitato di gestione; b) presidente; c) il dirigente responsabile del casellario. 2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è composto da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente; b) un rappresentante dell'INAIL; c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL; e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.); g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL; h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti. 3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti: a) stabilisce le modalità per l'acquisizione e la gestione dei dati; b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio; c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22; d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta; e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti; f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL. 4. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale del Casellario; b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile. 5. Il dirigente responsabile del Casellario: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato; b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi; c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti; d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente; e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato; f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL. Art. 20 Sanzioni 1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, esuccessive modificazioni e integrazioni. Art. 21 Contributi 1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17. 2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento. Art. 22 Regolamento di esecuzione 1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonchè le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo. Capo V INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE Art. 23 Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro 1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione. 2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire. 3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina: a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico; b) le modalità per la formulazione dei progetti; c) i termini di presentazione dei progetti; d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. 4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti. Art. 24 Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazioneprofessionale degli invalidi del lavoro, nonchè, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi. 2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3. CAPO VI PRIMI INTERVENTI DI RIORDINO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI IN AGRICOLTURA Art. 25 Denuncia degli infortuni sul lavoro 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. 2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Art. 26 Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa 1.Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di piani di attività concordati con l'INPS. Art. 27 Banca dati 1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonchè informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale. 2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore. Art. 28 Rideterminazione dei contributi 1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento. 2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. 3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento. 4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo. _______________________________1. Con Sentenza della Corte Costituzionale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7 dell'art.9.


estratto da: http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dlgs3800.htm

lunedì 11 ottobre 2010

Demansionamento

Demansionamento: le SSUU sulla prova del danno da demansionamento

Il divieto di demansionamento che esiste nella nostra normativa sul rapporto di lavoro e che è previsto dall’art 2103 del c.c., trova il suo fondamento nel principio che la qualifica della propria mansione sia un diritto soggettivo del lavoratore. La ratio di tale norma si trova nell’idea che la mansione sia collegata alla professionalità del lavoratore bene questo che non può essere danneggiato.

La Corte Costituzionale a riguardo con una sentenza del 2004 ha affermato infatti che: “…la violazione dell’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto (demansionamento) arreca danni alla sua professionalità intendendosi con essa il complesso delle capacità e attitudini del lavoratore. Tale danneggiamento provoca compromissione delle aspettative del lavoratore, danni alla persona e alla sua dignità…”.

Viene accolta così, a livello Costituzionale, una concezione del lavoro come attività che concorre al progresso materiale e spirituale della società di cui il divieto di demansionamento è garante. Viene così limitato, a tutela del lavoratore, lo ius variandi del datore di lavoro: ovvero il potere di quest’ultimo di modificare le mansioni in virtù di esigenze di organizzazione del lavoro a fronte di situazioni dinamiche e imprevedibili. La limitazione consiste in un divieto inderogabile (è nullo infatti ogni patto contrario)di demansionamento e in una facoltà quindi di adibire il lavoratore a mansioni diverse ma equivalenti e che vengano retribuite allo stesso modo o a mansioni superiori con conseguente innalzamento della retribuzione.

Il demansionamento perpetrato ai danni del lavoratore è, giusta quanto precede, un inadempimento del contratto di lavoro che legittima il lavoratore medesimo a richiedere il risarcimento del danno conseguentemente sofferto (sulla qualificazione del demansionamento come inadempimento contrattuale si veda, tra le recenti, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 21673/2005).

Al riguardo, si è posta in giurisprudenza la problematica relativa al riparto dell’onere della prova in merito ai danni subiti dal lavoratore a seguito del demansionamento e, più in particolare, la questione della risarcibilità del danno e delle componenti che vanno valutate in relazione al danno (qualora esso ci sia) e che vanno risarcite a seguito del demansionamento sono state oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale sul quale sembra avere messo la parola fine la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6572/2006. La Cassazione in questa sede ha infatti affrontato analiticamente la questione del danno da professionalità specificandone in modo preciso il contenuto. Fino a questo momento infatti, in seno alla Giurisprudenza di legittimità, vigevano posizioni contrastanti che da un lato sostenevano che il danno da demansionamento , soprattutto quello esistenziale, conseguisse in re ipsa al fatto (in proposito si vedano Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13299 del 16 dicembre 1992; n. 11727 del 18 ottobre 1999; n. 14443 del 6 novembre 2000; n.13580 del 2 novembre 2001 , n. 15868 del 12 novembre 2002; n. 8271 del 29 aprile 2004; n. 10157 del 26 maggio 2004). Dall’altro lato invece veniva sostenuta la posizione per cui la risarcibilità del danno fosse subordinata all’assolvimento, da parte del lavoratore, dell’onere di provare l’esistenza del pregiudizio( si vedano in proposito Cass. Civ. Sze. Lav. nn. 7905 dell’11 agosto 1998; n. 2561 del 19 marzo 1999; n. 8904 del 4 giugno 2003; n. 16792 del 18 novembre 2004)

Il danno da demansionamento può assumere aspetti diversi, ha specificato la Suprema Corte. Esso può consistere, infatti, in un danno patrimoniale derivante in via diretta ed automatica dalla dequalificazione della capacità professionale del lavoratore e dalla mancata acquisizione di capacità maggiori con probabile perdita addizionale di un maggior guadagno. E può comporsi anche di aspetti non patrimoniali riconducibili alla più generale categoria del cd danno esistenziale. Esso si può a sua volta comporre di più parti come il danno all’integrità psicofisica o danno biologico, il danno all’immagine e/o quello alla vita di relazione . Proprio in virtù di ciò si rende necessaria, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore.L’inadempimento, infatti, è già sanzionato, di per sé, con l’obbligo di corrispondere la retribuzione nonostante lo svolgimento di mansioni inferiori o, nei casi più gravi, nonostante l’inattività del lavoratore, perciò il danno ulteriore, se c’è, deve essere specificatamente dimostrato in tutte le sue componenti. E’ così, dunque, che il contrasto è stato risolto dalla Suprema Corte che, inequivocabilmente, ha abbracciato il filone della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato secondo cui il danno, ove esistente, deve essere dimostrato a prescindere dal fatto che la dimostrazione sia difficoltosa. Il lavoratore si vede costretto, perciò, all’ardua prova della effettiva perdita di chance per quel che riguarda le effettive aspettative di carriera che avrebbe avuto se il demansionamento non fosse avvenuto.Deve dimostrare, inoltre, non solo la dequalificazione, l’isolamento, la forzata inoperosità, l’assegnazione a mansioni inferiori ma anche che tutto ciò abbia inciso negativamente nella sua sfera lavorativa, privata e familiare cambiando il suo stile di vita e alterando il suo equilibrio. In tale prospettiva, la Suprema Corte ha, dunque, affermato il principio per cui il danno professionale non può essere riconosciuto se non in presenza di una adeguata allegazione: si rende, così, necessaria, ad esempio, per dimostrare che c’è stato effettivamente un danno patrimoniale della professionalità e conseguirne il relativo risarcimento, la deduzione dell’ esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione e l’indicazione delle specifiche aspettative frustrate. Per quanto, invece, riguarda la componente del danno biologico, la Corte ha precisato che la prova può essere fornita attraverso l’allegazione della certificazione medica che attesti una lesione dell’integrità psicofisica e/o, in sede giudiziale, a mezzo di consulenza tecnica.Per ciò che concerne il danno esistenziale, è necessario allegare fatti e prove che dimostrino il rapporto di causalità tra il deterioramento della vita sociale e familiare e il demansionamento stesso. La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire che, se è vero che il pregiudizio esistenziale oggetto di un risarcimento non può limitarsi alla mera sofferenza emotiva, ciò significa che deve dimostrarsi che si sarebbero fatte effettivamente scelte di vita diverse se l’evento dannoso non si fosse verificato. Tale dimostrazione, che può essere fatta attraverso prove testimoniali e documentali, può procedere, e necessariamente procederà, anche per presunzioni. La Corte recupera così l’importanza di questo mezzo di prova per quei fatti che difficilmente posono essere oggetto di altri metodi di allegazione e di prova. A questo scopo, il lavoratore ricorrente deve allegare una serie concatenata di fatti noti che, complessivamente considerati, diano prova che c’è stato un danno e che questo sia conseguente al demansionamento. La sentenza in commento ha, da un lato, finalmente fatto chiarezza nella disordinata e controversa materia del danno da demansionamento ma ha presumibilmente aperto una nuova stagione di dibattiti sulla possibilità, per il lavoratore demansionato, di trovare, in sede processuale, una effettiva tutela. Non si può sottacere, infatti, che, se questa sentenza ha avuto il pregio di chiarire finalmente un dibattito che da troppo tempo si trascinava, essa ha comunque caricato il lavoratore demansionato di pesanti, e in taluni casi forse insormontabili, oneri probatori. E’ doveroso, infatti, sottolineare come il filone giurisprudenziale disatteso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione aveva l’indubitabile pregio di assistere in chiave processuale una parte, come quella del lavoratore demansionato, che, in quanto tale, incontrava ed incontrerà particolari difficoltà nell’allegazione di fatti e, ancora più, nel reperimento di specifici mezzi di prova atti a dimostrare i danni subiti. In tal senso la riconduzione del demansionamento a quei casi in cui vige la presunzione del danno appariva, forse, giustificata proprio dal rango costituzionale del bene protetto: il lavoro come mezzo di autorealizzazione della personalità e dignità dell’individuo.
Ricorso per demansionamento: un quadro sistematico sui presupposti e sui requisiti
I ricorsi in tema di demansionamento rappresentano, senza dubbio, una quota non indifferente del contenzioso giuslavoristico, sia sotto il profilo quantitativa, sia in riferimento agli importanti valori costituzionali sottesi. Con il presente articolo, si intende fornire un primo quadro sintetico in merito ai presupposti ed ai requisiti di un ricorso per demansionamento, rinviando a successivi approfondimenti l'esame di specifiche problematiche connesse all'art. 2103 c.c.

I ricorsi in tema di demansionamento rappresentano, senza dubbio, una quota non indifferente del contenzioso giuslavoristico, sia sotto il profilo quantitativa, sia in riferimento agli importanti valori costituzionali sottesi. Con il presente articolo, si intende fornire un primo quadro sintetico in merito ai presupposti ed ai requisiti di un ricorso per demansionamento, rinviando a successivi approfondimenti l'esame di specifiche problematiche connesse all'art. 2103 c.c.
(tratto da http://www.previdenza-professionisti.it/idarticolo=476)


Ricorso per demansionamento
(tratto da http://www.previdenza-professionisti.it/idarticolo=477)
1) fondamenti normativi
Il ricorso per demansionamento trova fondamento nel divieto previsto dall’art 2103 del c.c. che limita a tutela del lavoratore lo ius variandi del datore di lavoro: ovvero il potere di quest’ultimo di modificare le mansioni in virtù di esigenze di organizzazione del lavoro a fronte di situazioni dinamiche e imprevedibili. La limitazione consiste in un divieto inderogabile (è nullo infatti ogni patto contrario)di demansionamento e in una facoltà quindi di adibire a mansioni diverse ma equivalenti che vengano però retribuite allo stesso modo o a mansioni superiori con conseguente innalzamento della retribuzione.Demansionamento: l’art. 2103 c.c. va interpretato in modo elastico

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 05.04.2007 n° 8596
(tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=36998)
La disciplina di cui all’art. 2103 c.c. va interpretata in modo elastico, ammettendo che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni diverse, in ragione dell’esigenza dell’impresa, e perfino a mansioni di minore rilevanza, quando per ristrutturazione aziendale la contrattazione collettiva lo prevede, a propria garanzia o anche per evitare il licenziamento.
Nel caso di specie, un dipendente delle Spa Poste Italiane assunto con la qualifica di operatore specializzato di officina ed inquadrato nella quinta categoria secondo il previgente contratto, veniva successivamente inquadrato nella sesta categoria, svolgendo mansioni di manutenzione meccanica ed elettromagnetica (e molto marginalmente elettronica) degli impianti postali (apparecchiatura e componentistica varia).
A seguito della trasformazione dell’ex amministrazione Poste in Ente Pubblico Economico e con la stipula di un nuovo contratto nazionale di lavoro che prevedeva l’abolizione delle precedenti categorie e l’inquadramento, al fine di consentire la massima flessibilità gestionale del personale, in sole quattro aree di classificazione, sicché gli ex dipendenti della quarta, quinta e sesta categoria, l’interessato confluiva nell’area operativa.
Inoltre, nell’attività di ristrutturazione aziendale, ritenuta antieconomica la gestione diretta dell’attività di manutenzione degli impianti di ripartizione meccanizzata della corrispondenza, la stessa si era poi affidata ad una ditta esterna, e l’interessato veniva tolto dal servizio tecnico di manutenzione apparecchiature, al quale era da tempo addetto, ed assegnato a servizi di sportelleria.
Ad avviso dello stesso ciò avrebbe comportato una sua dequalificazione, e, pertanto, presentava ricorso chiedendo quindi di essere riassegnato alle mansioni precedentemente svolte od altre equivalenti, per avvenuta soppressione, però sempre di natura tecnica, oltre il risarcimento del danno.
La soluzione della Corte
La Corte affrontava la questione rifacendosi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 25033/06, la quale dava un’interpretazione più “elastica” del disposto di cui all’art. 2103 cc, asserendo da un lato che questa norma garantisce la professionalità acquisita dal prestatore di lavoro, sanzionando con la nullità ogni regolamento negoziale o clausola con essa configgente, dall’altro è stato anche affermato che la contrattazione collettiva può introdurre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni nella stessa area per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in una certa qualifica, senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del comma secondo della citata disposizione dell’articolo 2103 c.c..
Pertanto, secondo il Collegio giudicante, in adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite, nelle nuova interpretazione dell’articolo 2103 c.c. si deve effettuare un ponderato esame del dato normativo che tenga pure conto dei complessi problemi di riconversione e di ristruttuazìone delle imprese, ed in tale contesto, si ammetta alla contrattazione collettiva di gestire i rapporti lavorativi delle imprese, in ragione delle specifiche situazioni che si possono verificare nelle varie realtà aziendali e territoriali, e che possono richiedere un adeguamento degli organici con una accentuata flessibilità proprio per soddisfare le diverse esigenze sopravvenute in dette realtà.
Nella fattispecie in esame, atteso che il servizio di manutenzione delle apparecchiature era stato esternalizzato dalle Poste, in quanto giudicato antieconomico, con l’adibizione del ricorrente a compiti diversi ma con il mantenimento dello stesso trattamento retributivo, si rendeva necessario gestire le nuove esigenze dell’impresa, che con il coinvolgimento delle parti sociali, si è trovata una soluzione - unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo - che ha attenuato una rigidità che altrimenti sarebbe stata incompatibile con l’introduzione nel ciclo produttivo di innovazioni tecnologiche.
In definitiva, conclude il Collegio, rigettando il ricorso, “alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte – restando immutato il livello retributivo – non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”
Approfondimenti
La questione del c.d. “demansionamento” è uno tra gli argomenti più volte oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina.
Il demansionamento si concreta nella privazione in tutto o in parte delle mansioni.
Invero, sussiste in capo al lavoratore non solo il dovere di espletare le funzioni relative alle proprie mansioni ma, altresì, il diritto di svolgere "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4 Cost.) nonché il diritto alla tutela della professionalità nel luogo di lavoro, inteso come "formazione sociale ove si svolge la propria personalità" (art. 2 Cost.).
In questo contesto la legge pone dei vincoli, ed, in particolare, con l’art. 2103 cc. si tutela il lavoratore, limitando lo ius variandi del datore di lavoro, cioè il potere di quest’ultimo di modificare unilateralmente la mansioni le mansioni. In altre parole, il baricentro di tale disposizione è la protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro (Cass., sez. un., 24 novembre 2006, n. 25033).
La stessa norma ammette l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse purché equivalenti a quelle svolte, che sono quelle oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che, soggettivamente, si armonizzano con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone comunque la dequalifìcazione o la mortificazione (Cass., sez. un., 7 agosto 1998, n. 7755).
Il demansionamento provoca un danno patrimoniale diretto ed immediato per la dequalificazione della capacità professionale del lavoratore, e consiste sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore che dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità ed eventuale perdita di changes (Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572). Può, però, integrare altre forme di danno, al di fuori della sfera patrimoniale, che possono essere ricondotte al danno esistenziale (danno biologico, alla vita di relazione, all’immagine).
Prima del 2006 riguardo la prova del danno vi erano diversi contrasti giurisprudenziali che possono essere ricondotti a tre indirizzi:
Secondo un orientamento dominante, il danno da demansionamento è in re ipsa e quindi non necessita di prova. ( Cass. n. 10157 del 25/6/2004; - Cass. n. 10 del 2/1/2002; Cass. n. 7980 del 27/4/2004; - Cass. n. 7967 del 1/6/2002; Cass. n. 8721 del 29/4/2003; - Cass. n. 13033 del 3/101/2001; Cass. n. 12553 del 27/8/2003; - Cass. n. 14443 del 6/11/2000; Cass. n. 2763 del 22/2/2003; - Cass. n. 11727 del 18/10/1999)
Un altro indirizzo, sostenendo la necessità di una prova specifica, afferma che spetta al lavoratore provare non solo l'attività illecita ma anche l'oggettiva consistenza del pregiudizio che da essa derivi, non potendo confondersi il risarcimento con l'inflizione di una sanzione civile, o pena privata, soltanto quest'ultima conseguente automaticamente alla condotta illecita (Cass. n. 26666 del 6/12/2005; Cass. n. 8904 del 4/6/2003; Cass. n. 6992 del 14/5/2002)
Infine, un terzo filone, intermedio tre i primi due, ammette l'obbligo a carico del lavoratore di provare il danno alla professionalità, anche in via presuntiva e lascia al giudice il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussiste, individuarne la specie e determinarne l'ammontare, eventualmente procedendo ad una liquidazione in via equitativa (Cass., 14.5.2002, n. 6992; Cass., 2.11.2001, n. 13580; Cass., 14.11.2001, n. 14199)
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 6575 del 24/3/2006 si accoglie il secondo indirizzo, in base al quale va fornita da parte del lavoratore la prova la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, ed altresì la prova in concreto del danno, indicandone le aspettative che sarebbero state conseguibili senza il demansionamento.
Nel 2006 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono ancora sul demansionamento con la sentenza 24 novembre 2006 n. 25033, ed in particolare, affrontando la questione (ripresa nella sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 05.04.2007 n. 8596) se una "clausola di fungibilità" delle mansioni introdotta dalla contrattazione collettiva sia compatibile, o meno, con il precetto inderogabile posto dal primo comma dell'art. 2103 c.c. che disciplina lo jus variandi.
Al riguardo, l’alto Consesso, ha fornito una risposta positiva, ammettendo che le parti sociali possano legittimamente prevedere nella contrattazione collettiva clausole di fungibilità, collocando plurime e diverse mansioni nella stessa qualifica, senza incorrere nell’ipotesi di nullità prevista dall’art. 2103 cc, potendo così il lavoratore inquadrato in quella qualifica svolgere mansioni diverse ed anche di livello diverso.
(Altalex, 28 maggio 2007. Nota di Gesuele Bellini)
Gesuele Bellini demansionamento interpretato elastico

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 5 aprile 2007, n. 8596
Massima e Testo Integrale
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 5 aprile 2007, n. 8596
(Presidente Mercurio – Relatore Vidimi)
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 1999 avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Verona, Mario N. lamentava che illegittimamente la Spa Poste Italiane lo avesse tolto dal servizio tecnico di manutenzione apparecchiature, al quale era da tempo addetto,ed assegnato a servizi di sportelleria, con conseguente dequalificazione, e chiedeva quindi di essere riassegnato alle mansioni precedentemente svolte (od altre equivalenti,in caso di soppressione, però sempre di natura tecnica), oltre il risarcimento del danno.
Dopo la costituzione del contraddittorio e l’espletamento della prova per testi, il giudice respingeva il ricorso.
A seguito di gravame del Nascimbene, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 21 gennaio 2003, rigettava l’appello e compensava le spese. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale premetteva che il N., assunto con la qualifica di operatore specializzato di officina ed inquadrato nella quinta categoria secondo il previgente contratto, era stato successivamente inquadrato nella sesta categoria, svolgendo in concreto, a partire dal 1995,mansioni di manutenzione meccanica ed elettromagnetica (e molto marginalmente elettronica) degli impianti postali (apparecchiatura e componentistica varia).
A seguito della trasformazione dell’ex amministrazione Poste in Ente Pubblico Economico era stato stipulato, in data 26 novembre 1994, un nuovo contratto nazionale di lavoro che prevedeva l’abolizione delle precedenti categorie e l’inquadramento, al fine di consentire la massima flessibilità gestionale del personale, in sole quattro aree di classificazione, sicchè gli ex dipendenti della quarta,quinta e sesta categoria erano confluiti nell’area operativa. Nell’attività di ristrutturazione aziendale, ritenendosi antieconomica la gestione diretta dell’attività di manutenzione degli impianti di ripartizione meccanizzata della corrispondenza, si era poi affidata alla ditta Elsag Bailey di Genova la suddetta attività.
Con ordine di servizio del 21 luglio 1999 il N. era stato assegnato a Sora e poi in accoglimento di una sua specifica domanda di trasferimento, datata 29 settembre 1999, alla agenzia di Verona.
A fronte di tale realtà fattuale la Corte territoriale osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non rispondeva al vero che il suo trasferimento era stato oggetto di un accordo sindacale relativo alla mobilità collettiva, da ritenersi nullo per « asserita insindacabile discrezionalità del datore di lavoro» atteso che tale accordo faceva riferimento ad altra struttura diversa da quella interna nella quale il Nascimbene era destinato ad operare, se non avesse chiesto il trasferimento a Verona. Inoltre non rispondeva al vero che erano residuati, a seguito della ristrutturazione, ruoli tecnici come quello al quale il suddetto N. era addetto mentre doveva ritenersi che quest’ultimo non aveva subito una riduzione del trattamento retributivo.
Per concludere, nel caso di specie era emerso che, pur essendo le nuove mansioni del N. non equivalenti a quelle precedentemente svolte dallo stesso, queste ultime erano state dimesse o ridimensionate dal datore di lavoro per cui ne conseguiva ‑ come unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ‑ la accettazione di mansioni diverse della stessa area, come liberamente aveva fatto l’appellante dichiarando di accettare la mobilità volontaria.
Avverso tale sentenza Mario N. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la Spa Poste Italiane. Ambedue le parti hanno depositato note difensive.
Motivi della decisione
Con il ricorso il N. propone ricorso violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. e comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare il ricorrente denunzia che la sola unicità dell’ inquadramento nell’area operativa di Spa Poste Italiane non poteva di per sè essere ostativa alla sussistenza di sostanziali dequalificazioni ove di fatto vi era stata una adibizione a mansioni oggettivamente inferiori a quelle in precedenza svolte. Rimarcava poi il ricorrente che il disposto dell’articolo 2103 c.c. era inderogabile per cui la soluzione presa dal giudice d’appello avrebbe potuto trovare giustificazione solo se il datore di lavoro avesse dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rinvenire in azienda mansioni equivalenti a quelle prima esercitate dal N. e soltanto dopo tale dimostrazione si sarebbe potuto procedere alla dequalificazione.La mera esternalizzazione del servizio di manutenzione degli impianti di corrispondenza non poteva però essere nel caso concreto idonea a soddisfare tutti i bisogni di assistenza tecnica delle numerose altre attrezzature e macchine della società Poste Italiane. In ogni caso dalla documentazione in atti non emergeva in alcun modo che esso ricorrente volesse rinunziare a far valere il suo diritto al riconoscimento della acquisita professionalità, con conseguente rinunzia all’esercizio giudiziario delle proprie ragioni.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con sentenza 25033/06, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno ritenuto che il disposto dell’articolo 2103 c.c., nella formulazione introdotta dallo Statuto dei lavoratori, garantisce la professionalità acquisita dal prestatore di lavoro,e che la violazione della prescrizione del citato articolo è sanzionata dalla nullità di ogni regolamento negoziale o clausola con essa confliggente. Hanno, però, poi affermato che la contrattazione può introdurre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni nella stessa area per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del comma secondo della citata disposizione dell’articolo 2103 c.c..
In particolare i giudici di legittimità hanno evidenziato come le parti sociali possano legittimamente introdurre nella contrattazione collettiva clausole di fungibilità compatibili con l’articolo 2103 c.c., collocando plurime e diverse mansioni nella stessa qualifica, sicché il lavoratore inquadrato in quella qualifica è idoneo, e sa di poter essere chiamato a svolgere, mansioni diverse, in ipotesi anche di livello diverso. Deve, pertanto, considerarsi legittima una clausola che, per contingenti esigenze aziendali (ìl riferimento è alle “necessità di servizio” di cui all’articolo 46 del contratto di categoria), consente al datore di lavoro l’esercizio dello jus variandi indirizzando il lavoratore verso altre mansioni contrattualmente equivalenti. In tal modo le parti sociali finiscono per farsi carico di un’esigenza “collettiva” di estrinsecazione della professionalità dei lavoratori inquadrati nella medesima qualifica.
La dimensione individuale della garanzia dell’articolo 2103 c.c. crea degli steccati che certamente valgono a protezione del lavoratore nei confronti di un indiscriminato jus variandi del datore di lavoro; ma possono rappresentare anche un attrito di resistenza alla progressione professionale della collettività dei lavoratori inquadrati in quella stessa qualifica. Ed allora, se come deve ritenersi in materia , rileva non solo quello che il lavoratore fa, ma anche quello che sa fare (ossia la professionalità potenziale), la contrattazione collettiva può legittimamente farsi carico di ciò, prevedendo e disciplinando meccanismi di scambio o di avvicendamento o di rotazione che non violano la garanzia dell’articolo 2103 c.c., ma che con quest’ultìma sono compatibili.
In questo quadro ricostruttivo può portarsi ad ulteriori sviluppi la giurisprudenza sulle mansioni promiscue e vicarie. Più specificamente la contrattazione collettiva può prevedere che le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza siano costituite dallo svolgimento (promiscuo, appunto) di plurime attività diverse, talune anche con carattere di prevalenza rispetto ad altre (Cassazione, Sezione lavoro, 1987/04; 16461/03), ovvero che le mansioni assegnate comprendano eventualmente anche attività vicarie di diverso livello (Cassazione, Sezione lavoro, 9141/04; 14738/99) analogamente la stessa contrattazione collettiva può introdurre clausole di fungibilità che, verificandosi specifici presupposti di fatto, consentano una mobilità orizzontale tra le mansioni svolte e quelle, pur diverse, rispetto alle quali sussiste un’originaria idoneità del prestatore a svolgerle secondo un criterio di professionalità potenziale per ciò che il lavoratore sa fare, anche se attualmente non fa.
In sintesi, ed in conclusione, va affermato, come principio di diritto, che la contrattazione collettiva se da una parte deve muoversi all’interno, e quindi nel rispetto, della prescrizione posta dal comma 1 dell’articolo 2103 c.c., dall’altra fa però divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale. Le convenzioni delle parti sociali pongono, dunque, legittimi e razionali meccanismi di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni diverse ma con un nucleo di omogeneità ed affinità al fine di sopperire, come detto, a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere in alcuna sanzione di nullità.
In linea con la ratìo delle enunciate statuizioni - cui questa Sezione del lavoro è tenuta ad uniformarsi in ragione dei compiti di nomofilachia rafforzati dal recente D.Lgs 40/2006 e dalla mancata prospettazione di ragioni suscettibili di metterne in dubbio la validità (cfr.al riguardo 374, comma 3, Cpc nel testo novellato) - e sulla strada indicata, quindi, dalla recente decisione delle Su.può procedersi ad una lettura dell’articolo 2103 c.c. più flessibile di quella che, patrocinata da pur autorevole dottrina, è volta ad attribuire una assoluta inderogabilità al disposto dell’articolo 2103 c.c. sul presupposto, di indiscussa vincolatività, che il fondamento della disposizione scrutinata debba essere individuata dal rispetto ‑ nella materia della qualificazione professionale e dell’esercizio delle mansioni ‑ dei principi costituzionali di tutela della dignità umana dei lavoratori e del divieto di discriminazioni, nonchè dei principi generali dell’ordinamento giuridico vigente, che risulta ispirato anche da fonti di diritto internazionale (cfr. al riguardo Corte Costituzionale 103/89).
E’ stato ripetuto più volte che il disposto dell’articolo 2103 c.c.,che pone ‑ come detto - un limite allo ìus varíandi del datore di lavoro, offrendo una tutela contro i provvedimenti unilaterali di quest’ultimo, sancisce la nullità di ogni patto contrario, al fine di eliminare ogni possibilità di elusione del divieto di variazione ín peius delle mansioni del lavoratore e della regolamentazione legale del trasferimento, impedendosi in tal modo con tale sanzione di nullità che attraverso l’adesione del lavoratore interessato al provvedimento unilaterale del datore. di lavoro possa derogarsi al rigido meccanismo di tutela approntato dall’articolo 2103 c.c., anche per quanto riguarda il principio dell’intangibilità della retribuzione(cfr. Corte Cassazione 8125/87, cui adde più di recente tra le altre : Cassazione 16106/03;Cassazione 3683/90).
Come detto, però, una siffatto indirizzo deve essere radicalmente rivisitato alla stregua della più volte citata sentenza delle Su 25033/06, atteso che detta decisione ‑ è opportuno ribadirlo ‑ con l’affermare che attraverso clausole del contratto collettivo si possa legittimare «una fungibilità funzionale tra mansioni diverse al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali», da un lato, legittima una ponderata valutazione della professionalità dei lavoratori ‑ non disgiunta dall’interesse dell’impresa a perseguire un efficace e produttivo assetto organizzativo ‑ e, dall’altro, riconosce al sindacato un potere suscettibile di incidere in modo rilevante sulla stessa gestione dei rapporti lavorativi all’interno delle imprese in momenti qualificanti della vita delle stesse, con l’assunzione di una doverosa responsabilizzazione che ne deve caratterizzare la istituzionale funzione.
Le considerazioni ora fatte inducono a ribadire che una interpretazione dell’articolo 2103 c.c. abbandonando l’ottica di una cristallizzata tutela del “singolo lavoratore” a fronte dello jus variandi dell’imprenditore ‑ debba privilegiare un ponderato esame del dato normativo che tenga pure conto dei complessi problemi di riconversione e di ristruttuazìone delle imprese (che impongono una attenuazione di una rigidità della regolamentazione del rapporto di lavoro capace di ostacolare detti processi) e che, in tale direzione, venga a configurarsi come naturale evoluzione di un indirizzo giurisprudenziale volto ad assegnare alla contrattazione collettiva incisivo rilievo nella gestione dei rapporti lavorativi delle imprese anche nelle sue articolazioni locali, in ragione delle specifiche situazioni che si possono verificare nelle varie realtà aziendali e territoriali, e che possono richiedere un adeguamento degli organici con una accentuata flessibilità proprio per soddisfare le diverse esigenze sopravvenute in dette realtà (cfr. al riguardo per alcune ricadute della contrattazione collettiva nell’assetto delle relazioni industriali, Cassazione, Su, 4588/06).
In verità i diversi passaggi motivazionali della sentenza 25033/06, che inducono ad una globale rivisitazione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali sull’articolo 2103 c.c., con il riconoscere, nella materia in esame alla contrattazione collettiva la possibilità di una identificazione di mansioni fungibili (e tra di esse legittimamente interscambiabili), condizionato la legittimità di detta flessibilità alla circostanza che tra le suddette mansioni si riscontri quantomeno un nucleo di omogeneità ed affinità; condizione questa che non ricorre, di certo, nella
fattispecie in esame per essere stato il N. trasferito da mansioni di tecnico di manutenzione di apparecchiature (del Centro Meccanizzato Primario di Verona) a compiti del tutto differenti, che non consentono una sia pure residuale utilizzazione della sua acquisita professionalità, non avendo le ultime mansioni con quelle spiegate in precedenza alcuna affinità o analogia di alcun genere.
Una tale puntualízzazione, presa in sè, potrebbe indurre a ritenere fondata la domanda del lavoratore ; osta però ad una tale conclusione la doverosa collocazione del surriportato passaggio della ricordata decisione nell’ambito della articolata motivazione, che ne esprime la unificante “ratio” in quella di attribuire il necessario rilievo ad obiettive anche se «temporanee» esigenze delle imprese di attenuare ‑ con il coinvolgimento delle parti sociali ‑ una rigidità altrimenti incompatibile con l’introduzìone nel ciclo produttivo di innovazioni tecnologiche, che sempre più di frequente impongono ristrutturazione e riconversioni aziendali.
A seguito dell’indicato approdo giurisprudenziale sull’articolo 2103 c.c. diviene, dunque, doveroso – per ragioni di nomofilachia cui è tenuta anche questa Sezione lavoro ‑ una interpretazione ben più elastica rispetto al passato della norma codicistica, già patrocinata da autorevole dottrina, e che trova fondamento in una nuova nozione di «capacità professionale» e dí «equivalenza di mansioni», scaturente dalla presa d’atto della necessità di una tutela dinamica delle doti lavorative, da accrescere anche attraverso costanti corsi professionali ormai indispensabili in ragione, proprio, delle continue innovazioni di carattere tecnologico e organizzativo.
Così, la recente decisione delle Sezioni Unite si pone come intervento volto ad autorevolmente confortare quell’indirizzo giurisprudenziale, che in una logica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ha cercato un equilibrio tra il diritto dell’imprenditore ad una gestione razionale ed efficiente delle proprie risorse ed il diritto, anche esso costituzionalmente tutelato, al posto di lavoro, individuando numerose fattispecie di legittima assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori.
Così si sono ritenuti legittimi patti di assegnazione a mansioni di minore rilevanza a garanzia dell’interesse ad evitare il licenziamento (cfr. ex plurimis :Cassazione 10339/04; Cassazione 3827/00; Cassazione 3314/99; Cassazione 9386/93. Contra però 624/84; Cassazione 1026/80) o anche di un diverso interesse del lavoratore (cfr. Cassazione 10793/93 Cassazione 5693/93; Cassazione 6515/88); si è legittimata l’assegnazione unilaterale a mansioni non equivalenti per un limitato periodo di tempo al fine dell’apprendimento di nuove tecniche(cfr. Cassazione 2948/01 che, infatti, ha reputato non configurare inadempimento ‑ ovvero adempimento in contrasto con il requisito della buona fede - l’adibizione temporanea del lavoratore a diverse mansioni, seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, al fine dell’acquisizione di una più ampia professionalità), ovvero per improrogabili esigenze aziendali (cfr. Cassazione 10187/02) , ovvero ancora per la necessità di limitare le ricadute dannose derivanti da uno sciopero (cfr. Cassazione 9709/02, che ha reputato non configurabile una condotta antinsindacale nel comportamento del datore di lavora che, in concomitazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali, aveva assegnato a mansioni inferiori il personale rimasto in servizio) ; e si è, infine, reputato consentita ‑ in una fattispecie presentante connotati di qualche somiglianza con quella in esame ‑ un mutamento in peius della mansioni a seguito anche di una deliberazione datoriale unilaterale sul presupposto che il divieto di una siffatta variazione, sancito dall’articolo 2103 c.c., non trovi applicazione nel caso in cui vi sia una sopravvenienza che non consenta la conservazione della precedente posizione lavorativa nè lo spostamento a mansioni non pregiudizievoli della professionalità pregressa(cfr. Cassazione 4790/04 in un caso in cui la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 2103 c.c. in riferimento alla posizione di un dipendente delle Poste Italiane che, originariamente inquadrato nel quarto livello con la qualifica di pittore, era stato poi addetto alle mansioni di portalettere, appartenenti alla medesima area funzionale, a seguito di ristrutturazione aziendale che aveva comportato la soppressione delle mansioni di pittore).
Nè può sottacersi ‑ al fine di confortare ulteriormente una interpetrazione della contrattazione collettiva e delle sue clausole che voglia risultare rispettosa del criterio letterale e di quello logico‑ sistematico e nello stesso tempo coerente con l’attuale assetto normativo delle relazioni industriali nel settore giuslavoristico ‑che deve assegnarsi, nell’opera ermeneutica, il dovuto rilievo alla considerazione che la ricerca di un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco risulta sottesa ad ogni intervento legislativo in materia, si da costituirne l’elemento unificante, come è attestato in maniera palmare da numerose norme, quali quelle riguardanti le lavoratrici madri, che durante il periodo di gestazione e sino a sette mesi dopo il parto ‑ se il tipo di attività o le condizioni ambientali ‘sono pregiudizievoli alla loro salute ‑ devono essere spostate ad altre mansioni anche inf eriori a quelle abituali, conservando la retribuzione precedente (cfr. articolo 7, comma 5, D.Lgs 151/01); quella relativa ai lavoratori divenuti inabili durante il rapporto lavorativo, che possono essere licenziati solo se risulti impossibile adibirli in mansioni disponibili in azienda, anche se non equivalenti, con la conservazione del trattamento della precedente qualifica(cfr. articolo 1, comma 7, legge 68/1999) ; ed infine ‑ in modo ancora più significativo in considerazione di quanto interessa in questa sede ‑ quella attinente i lavoratori esuberanti, il cui lícenziamento può essere evitato proprio attraverso un accordo collettivo che permetta loro di essere adibiti a mansioni anche inferiori alle precedenti ai fini della conservazione nel posto di lavoro(cfr. articolo 4, comma 11, D.Lgs 223/91).
Corollario di quanto sinora detto è la conferma della impugnata sentenza.
Ed invero, la Corte d’appello di Venezia, dopo avere accertato sulla base delle risultanze istruttorie, che il servizio di manutenzione delle apparecchiature era stato esternalizzato dalle Poste, perchè ritenuto antieconomico, con l’adibizione dell’attuale ricorrente (e di quanti erano addetti al suddetto servizio) a compiti diversi con il mantenimento da parte del N. dello stesso trattamento retributivo, ha evidenziato, poi, come da tale decisione ne scaturiva come unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’accettazione di mansioni diverse da parte del N., che ben era a conoscenza della ristrutturazione aziendale ed era consapevole che le sue precedenti mansioni « erano in via di esaurimento per l’esternalizzazione delle stesse e comunque che i posti disponibili erano quelli di sportelleria ai del principio di diritto che può enunciarsi nei seguenti termini: «La disposizione dell’articolo 2103 c.c. sulla regolamentazione delle mansioni del lavoratore e sul divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata ‑ stante le statuizioni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 25033/06, ed in coerenza con la ratio sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore ‑ alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte – restando immutato il livello retributivo – non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo». Per concludere, il ricorso del Nascimbene va, come detto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi ‑ tenuto conto della natura della controversia e della questioni trattate in relazione alle quali non sono mancati anche in giurisprudenza contrasti ‑ per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2007.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 APRILE 2007.
Cassazione: lavoratore demansionato merita risarcimento consistente se c'è mortificazione lavorativa
I danni da demansionamento vanno risarciti con importi adeguati. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno considerato troppo basso il risarimento riconosciuto dai giudici di merito a un dirigente del pubblico impiego per la frustrazione professionale subita. Dopo un ordine di servizio che lo aveva assegnato a mansioni di minor livello il lavoratore era stato posto nell'arco di pochi mesi in una condizione di quasi "quasi totale inattivita' e al disimpegno di compiti mortificanti" tanto che ne erano seguiti disturbi di natura psicosomatica che lo avevano indotto al pensionamento. In primo grado il Tribunale gli aveva riconosciuto un risarcimento di circa 17mila euro oltre 2mila euro per differenze retributive. La Corte d'Appello però aveva ridotto il risarcimento alla somma complessiva di soli 4mila euro Troppo poco per essere accettata dal dirigente che rivolgendosi alla Supremna Corte ha evidenziato come "la vissuta e credibile mortificazione accertata dalla stessa sentenza avrebbe dovuto comportare la configurazione di danno da mobbing anche a prescindere dal demansionamento e da uno specifico intento persecutorio". Piazza Cavour (sentenza 4063/2010) ha accolto il ricorso del dirigente rinviando il caso alla Corte d'appello di Bologna che dovra' ora accordare un risarcimento più elevato. Nella parte motiva della sentenza la Corte osserva che "l'esistenza del demansionamento e' stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione puntuale dei compiti affidati al dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento". Sarebbe oltretutto emersa la "sostanziale privazione di mansioni" ai danni del lavoratore che, per "caratteristiche, durata, gravita' e frustrazione professionale", e' stata esattamente identificata "negli aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti dalla situazione lavorativa in cui si trovo' ad operare".(Data: 25/02/2010 10.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)
Cassazione: risarcimento del danno per demansionamento e mobbing
La Corte di Cassazione, sezioni Unite, con sentenza nr. 4063 del 22 febbraio scorso ha stabilito che quando il demansionamento comporta disturbi di natura psicofisica relativi alla salute del lavoratore, lo stesso sfocia nel mobbing con relativo diritto del dipendente frustrato a ottenere un adeguato risarcimento per il demansionamento subito.
Tale condotta lesiva, può prefigurarsi anche da parte di una Amministrazione Pubblica allorquando a quest’ultima sia imputabile la violazione di specifici obblighi di natura contrattuale ex art. 2087 del c.c.
Il fatto ha riguardato un impiegato amministrativo dell’Inps che dal 1996 al 1999 aveva, di fatto, guidato il suo ufficio (venendo anche nominato “reggente ad interim”) ma che, successivamente, veniva trasferito all’Ufficio Provinciale e costretto ad una quasi totale inattività e al disbrigo di compiti mortificanti (addetto alle informazioni generali sulle competenza della DPL e addetto al protocollo) per di più, collocato in un ufficio minuscolo, sprovvisto anche di computer, tanto da essere colpito da disturbi di natura psico – somatica che lo avevano costretto al pensionamento
Il dipendente aveva ottenuto il riconoscimento di una cospicua somma in primo grado, drasticamente ridotta dai giudici di appello.
La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore mobbizzato, ha dato il via a un risarcimento da «mortificazione professionale» aumentando nuovamente la somma risarcitoria, in considerazione “della persistenza del comportamento lesivo di circa due anni ( sia pure in mancanza di intenti di discriminazione o di persecuzione idonei a qualificarlo come mobbing), la lunga durata di reiterate situazioni di disagio professionale e personale, consistite tra l’altro, nel dover operare in un locale piccolo, fatiscente e privo di computer nonchè, per “l’inerzia dell’amministrazione, rispetto alle accertate richieste del dipendente intese a non compromettere il patrimonio di esperienza e qualificazione professionale, che costituiva un suo primario diritto a prescindere dall’esistenza di specifiche aspettative di carriera”.
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Ricorso per demansionamento: fondamenti teoriciIl divieto di demansionamento e la possibilità di reagire alla sua violazione trova fondamento nel principio che la qualifica della propria mansione sia un diritto soggettivo del lavoratore. Questo perchè la mansione è collegata alla professionalità del lavoratore che non può essere per nessun motivo danneggiata perché, come ha affermato la Corte Costituzionale con sentenza del 2004: Tale danneggiamento provoca compromissione delle aspettative del lavoratore, danni alla persona e alla sua dignità. Viene accolta, così, a livello Costituzionale, una concezione del lavoro come attività che concorre al progresso materiale e spirituale della società di cui il divieto di demansionamento è garante.Ricorso per demansionamento: inderogabilità del divietoIl divieto può essere derogato solo in quei casi, che proprio per la loro natura sono possibili, perché tutelano il lavoratore in situazioni in cui la sua capacità a svolgere determinate mansioni è diminuita o è a rischio il posto di lavoratore stesso prevalendo così l’interesse alla conservazione del posto di lavoro. Le deroghe sono infatti nei casi in cui:- si è in presenza di esigenze straordinarie- è imposto al datore di lavoro di adibire le lavoratrici in gestazione e fino a sette mesi dopo il parto a mansioni non pregiudizievoli per la sua salute e quindi anche a mansioni inferiori (art 3 L 1204/71)- ci siano lavoratori eccedenti che devono essere riassorbite secondo le modalità previste in un accordo sindacale che lo preveda.Ricorso per demansionamento: mansioni equivalentiAl datore di lavoro che, per esigenze organizzative, abbia l’esigenza di adibire il lavoratore a mansioni diverse rimane la facoltà di assegnarlo a mansioni equivalenti.. La determinazione del concetto di equivalenza non è sempre agevole. La giurisprudenza tende a fare questa valutazione in termini di professionalità, intendendosi così, per equivalenti, quelle mansioni che necessitino per il loro svolgimento l’utilizzo delle abilità e esperienze acquisite dal lavoratore e che fanno parte del suo bagaglio professionale. Non è sufficiente perciò una equivalenza retributiva e/o un’astratta equivalenza dell’inquadramento contrattuale per escludere il demansionamento e quindi per ritenere non fondato il ricorso.Ricorso per demansionamento: mansioni superioriPer quel che concerne l’assegnazione a mansioni superiori essa comporta un automatico e definitivo avanzamento di carriera se viene protratta per più di tre mesi a meno che non sia previsto un termine inferiore nei contratti collettivi. Per quanto attiene ad inquadramenti caratterizzati da responsabilità e autonomia decisionali, tuttavia, il lavoratore che volesse dare prova di un’assegnazione a mansioni superiori e volesse vedersi riconosciuta la maggiore qualificazione deve dare prova non solo delle mansioni che adduce di aver svolto ma anche di essere stato assegnato alle responsabilità e attribuzioni proprie della qualifica rivendicata. Fa eccezione alla regola dell’automatico avanzamento di qualifica per mansioni superiori il caso in cui tale assegnazione sia avvenuta per sostituire un lavoratore in malattia. In questo caso infatti, per non pregiudicarne il diritto del lavoratore sostituito di ritornare al proprio posto, la disposizione non è operativa. Inoltre, nel caso che la sostituzione diventi definitiva, il computo per la promozione decorre, non dal momento in cui la sostituzione è avvenuta, ma solo dal momento in cui si è generata la causa che l’ha resa definitiva.Ricorso per demansionamento: diminuzione quantitative delle mansioni e inattivitàSi è ritenuto che esistano gli estremi del demansionamento anche qualora le mansioni non siano state modificate ma vengano quantitativamente ridotte. Tale riduzione deve essere, però, in grado di abbassare il livello delle prestazioni del lavoratore impoverendo conseguentemente la sua professionalità. Ciò va valutato in relazione alla natura e alla portata della riduzione, e all’incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione in azienda (in tal senso, tra le altre, Cass. Sez lavoro 20 marzo 2004 n.5651). Costituisce violazione del divieto ex art 2103, senza dubbio, anche il caso in cui il lavoratore tenga il dipendente in forzata inattività alla luce del principio sopraenunciato che il lavoro non costituisca solo fonte di guadagno ma anche modo di espressione della persona umana.Ricorso per demansionamento: finalitàIl ricorso è mezzo attraverso cui il giudice viene chiamato ad accertare la violazione del divieto di demansionamento che costituisce, infatti, inadempimento contrattuale del datore di lavoro e che, una volta accertato, comporta:- la condanna del datore al ripristino della situazione precedente con obbligo per questo di reintegrare il lavoratore nella posizione precedente o in una equivalente;- l’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, ove il livello della retribuzione stessa sia stato, medio tempore, diminuito;- l’obbligo di risarcimento del danno eventualmente provocato con il demansionamento.Ricorso per demansionamento: risarcimento del dannoLa risarcibilità del danno e delle componenti che vanno valutate in relazione al danno (qualora esso ci sia) e che vanno risarcite a seguito del demansionamento sono state oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale sul quale sembra avere messo la parola fine la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6572/2006. La Cassazione in questa sede ha infatti affrontato analiticamente la questione del danno da professionalità specificandone in modo preciso il contenuto. Il danno da demansionamento può assumere aspetti diversi, ha specificato la Suprema Corte. Esso può consistere, infatti, in un danno patrimoniale derivante in via diretta ed automatica dalla dequalificazione della capacità professionale del lavoratore e dalla mancata acquisizione di capacità maggiori con probabile perdita addizionale di un maggior guadagno. E può comporsi anche di aspetti non patrimoniali riconducibili alla più generale categoria del cd danno esistenziale. Esso si può a sua volta comporre di più parti come il danno all’integrità psicofisica o danno biologico, il danno all’immagine o alla vita di relazione . Ricorso per demansionamento: onere della provaLa suddetta sentenza ha anche chiarito che, proprio in virtù della complessità del danno, si rende necessaria una specifica allegazione, a fini probatori, da parte del lavoratore. Il danno, se c’è, deve essere specificatamente dimostrato in tutte le sue componenti. Il lavoratore deve fornire la prova della effettiva perdita di chance per quel che riguarda le aspettative di carriera che avrebbe avuto se il demansionamento non fosse avvenuto. Deve dimostrare la dequalificazione e che ciò abbia inciso negativamente nella sua sfera lavorativa privata e familiare cambiando il suo stile di vita e alterando il suo equilibrio. Mentre il danno biologico può essere semplicemente provato attraverso l’allegazione della certificazione medica che attesti una lesione dell’integrità psicofisica o mediante C.T.U., per ciò che concerne il danno esistenziale, è necessario allegare fatti e prove che dimostrino il rapporto di causalità tra il deterioramento della vita sociale e familiare e il demansionamento stesso. Tale dimostrazione, che può essere fornita attraverso prove testimoniali e documentali, può procedere anche per presunzioni. Ricorso per demansionamento: criteri di liquidazione del danno alla professionalitàPer ciò che concerne la quantificazione del danno alla professionalità e la sua liquidazione, la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso, come parametro di riferimento, alla retribuzione del lavoratore demansionato. La scelta di tale parametro e della percentuale da applicare alla base retributiva, che viene comunque fatta dal giudice, tiene conto delle circostanze che delineano il caso concreto. A questo riguardo possono essere considerati, quali presupposti rilevanti: la durata del demansionamento, l’anzianità del dipendente il livello professionale conseguito.
Ricorso per demasionamento:eccezione di inadempimentoIl lavoratore demansionato può rifiutarsi di svolgere le mansioni inferiori in virtù del principio di eccezione per inadempimento di cui all’art 1460 c.c. proprio alla luce del fatto che il demansionamento costituisce un inadempimento contrattuale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore( a riguardo Cass. sez. lav. 23-11-1995 n.12121). Tale rifiuto non costituisce perciò una violazione in grado di generare una responsabilità disciplinare purchè tale reazione risulti proporzionata e conforme a buonafede.Questo requisito è soddisfatto quando il lavoratore rifiutatosi di svolgere le mansioni inferiori alla sua qualifica si mostri comunque disponibile a continuare a svolgere le proprie mansioni o mansioni equivalenti. Il rifiuto non può quindi spingersi fino alla cessazione totale della attività perché questa costituirebbe una inammissibile forma di autotutela anche alla luce del fatto che il datore non è totalmente inadempiente se continua ad assolvere ai suoi obblighi retributivi( Cass. Civ. sez. lav. 07-02-1998 n.1307). Se vengono soddisfatti questi requisiti di proporzionalità e buonafede quindi l’eventuale licenziamento del lavoratore derivante dal rifiuto di eseguire le mansioni inferiori, dovrà ritenersi illegittimo.Ricorso per demansionamento: procedimento ordinarioPer contrastare una situazione di demansionamento pregiudizievole, è certamente possibile agire giudizialmente chiedendo di essere adibiti alle stesse o a mansioni di contenuto equivalente a quelle svolte prima del perpetrarsi del demansionamento stesso. E’ anche possibile agire per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa dell’illegittima condotta datoriale. In via ordinaria è necessario, in via preliminare, avanzare istanza di convocazione della Commissione di Conciliazione delle controversie individuali del lavoro presso la Direzione Provinciale del lavoro competente. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione ovvero, qualora decorso il termine di sessanta giorni della presentazione dell’istanza il tentativo di conciliazione ancora non sia stato espletato, il lavoratore potrà proporre ricorso al Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro.Ricorso per demansionamento: procedimento d’urgenzaQuando, per il solo fatto del demansionamento, può generarsi un pregiudizio irreparabile e qualora ricorrano i requisiti del fumus bonis iuris, è possibile reagire giudizialmente attraverso il procedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c. In tal caso non è necessario preliminarmente svolgere il tentativo di conciliazione. La irreparabilità del pregiudizio è ravvisabile qualora si sia in presenza di una lesione di diritti di natura strettamente personale quali l’elevazione e la formazione professionale soggetti a rapido danneggiamento. E’ quanto accade quando, ad esempio, per il tipo di mansione cui il lavoratore risultava inizialmente adibito, si possa verificare una rapida obsolescenza della professionalità in quanto l’attività lavorativa sia strettamente legata alle tecnologie che si evolvono rapidamente. Per verificare se le ragioni d’urgenza che giustificano il procedimento ricorrano, bisogna avere riguardo, però, non già dell’inizio del demansionamento ma al momento in cui il pregiudizio rischia di divenire irreparabile. Non si può contestare, perciò, la legittimità del procedimento cautelare alla luce del fatto che il demansionamento si protragga già da molto tempo se sono sopraggiunti fatti che hanno aggravato il rischio che il danno sia irreparabile.

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