Informativa Privacy e Privacy Policy

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html


Se desideri che ShinyStat™ non raccolga alcun dato statistico relativo alla tua navigazione, clicca sul pulsante OPT-OUT.

AVVERTENZA: l'OPT-OUT avviene installando un cookie (nome cookie ShinyStat di opt-out: OPTOUT) se cancelli i cookies, sarà necessario ripetere l'opt-out in quanto cancellarei anche il cookie di opt-out

http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

ALTALEX NEWS


Visualizzazione post con etichetta risarcimento danni. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta risarcimento danni. Mostra tutti i post

domenica 3 gennaio 2010

Fare una smorfia può costare una condanna per ingiuria e il risarcimento dei danni

Fare una smorfia può costare una condanna per ingiuria e il risarcimento dei danni
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/106762/

Secondo la Cassazione, si può essere condannati anche per una semplice smorfia del volto. E' accaduto a un marchigiano che aveva fatto linguacce ad un vicino di casa. La condanna per ingiuria era stata inflitta dal giudice di pace di Fabriano nel 2008: il condannato, nel corso di una lite con un vicino di casa, gli aveva fatto uno sberleffo che era stato fotografato dalla persona offesa. In Cassazione la difesa dell'imputato ha sostenuto che il gesto non aveva «una oggettiva valenza dispregiativa idonea ad incidere sull’onore della vittima». La Cassazione (sentenza 48306/09) ha invece respinto il ricorso: l'interessato è stato condannato per la «testimonianza del diretto destinatario dell’offesa, attestativa della lesione al proprio onore» come indica «la stessa fotografia prova degli sberleffi e linguacce». Il condannato dovrà inoltre sborsare 1.300 euro di spese processuali sostenute dall'avversario che in sede civile avrà diritto ad avere anche il risarcimento dei danni patiti.

giovedì 24 settembre 2009

Giudicato, sentenza penale, risarcimento danno, conseguenze in sede civile

Giudicato, sentenza penale, risarcimento danno, conseguenze in sede civile
Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.07.2009 n° 16113

http://www.altalex.com/index.php?idu=108063&cmd5=90ccb63eedaa8e8f0566596a94157526&idnot=47132


In caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato. (1-2)
(1) In tema di giudicato interno, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 15.06.2009 n° 13880.(2) In tema di giudicato cautelare in materia penale, si veda Cassazione penale, sez. V, sentenza 21.04.2009 n° 16901.
In dottrina, tra i contributi più recenti, si vedano:- CARRATTA, Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del "giudicato implicito", in Giur. It., 2009, 6;- FERRARI, TARANTINO, L’ampiezza del giudicato amministrativo, in Urbanistica e appalti, 2009, 4;- CARBONE V. (a cura di), Difetto di giurisdizione e giudicato implicito, in Il Corriere Giuridico, 2008, 12;- VITO, L’efficacia del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto dal chiamato all’eredità prima della rinunzia, in Il Corriere Giuridico, 2008, 8;- BUSCEMA, Giudicato implicito e processo tributario, in Fisco, 2008, 43.
(Fonte: Altalex Massimario 30/2009) giudicato sentenza penale risarcimento danno
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 9 luglio 2009, n. 16113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.R.V. ****, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B.P. ****, B.R. ****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato FARANDA TITTI, rappresentati e difesi dall'avvocato CALABRO' CLAUDIO giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
ASSESS. SANITA' REG SICILIA GESTIONE LIQ. EX ****;
- intimati -
e sul ricorso n. 23484/2004 proposto da:
ASSESSORATO ALLA REGIONE SICILIANA GESTIONE LIQUIDATORIA EX ****,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui è difesa per legge;
- ricorrente -
contro
B.P., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato FARANDA TITTI, rappresentati e difesi dall'avvocato CALABRO' CLAUDIO;
- controricorrenti -
e contro L.R.V.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 126/2004 della CORTE D'APPELLO di MESSINA,
Sezione Promiscua, emessa il 30/10/03, depositata il 06/04/2004;
R.G.N. 429/01;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 08/04/2009 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale se non si ritiene condizionato.
Fatto
Il B. (per sè e per la figlia minore R.) e la Catania citarono in giudizio il primario ospedaliere dr. L.R., la **** di **** e le Ass.ni Generali s.p.a. per il risarcimento del danno da responsabilità medica conseguente alla morte di C. C.R. (rispettivamente coniuge, madre e figlia degli attori).La domanda fu accolta dal Tribunale di Patti con sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Messina.Propone ricorso per Cassazione il L.R. a mezzo di cinque motivi.Propone ricorso incidentale la Gestione Liquidatoria della ex **** a mezzo di un unico motivo.Resistono con controricorso P. e B.R..
Diritto
I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..1. - IL RICORSO DEL L.R..Il primo motivo del ricorso principale censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione, per avere recepito acriticamente la sentenza penale, senza svolgere un più pregnante accertamento circa il nesso di causalità e l'esenzione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.. Quindi, precisando che, in sede penale, è stata attribuita al medico la sola imprudenza, riproduce ampi brani dell'atto d'appello in sede civile contenenti questioni di fatto tendenti a provare la mancanza, comunque, di una colpa grave.Il secondo motivo lamenta la violazione di legge, il vizio della motivazione e la nullità del procedimento in ordine alla mancata pronunzia sull'elemento psicologico (sotto il profilo dell'intensità della colpa), finalizzata ad accertare il quantum risarcitorio.Il terzo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) censura la sentenza laddove avendo escluso la concorrente e solidale responsabilità della USL, non ne ha graduato "la colpa solidale nella produzione dell'evento" (Ndr: testo originale non comprensibile).Il quarto motivo impugna a sentenza per avere omesso di accertare il concorso di colpa sia dell'ente ospedaliero, sia dei medici che avrebbero concorso a causare l'evento, così da determinare la percentuale di colpa su ciascuno gravante.Il quinto motivo si duole dei punti della sentenza in cui sono stati respinti i motivi d'appello tendenti ad affermare la responsabilità della struttura sanitaria per non avere stipulato un'adeguata polizza assicurativa ed a contestare la determinazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, soprattutto nella considerazione della mancanza di lavoro della defunta e del suo scarso reddito.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.Sono inammissibili laddove, esponendo una serie di questioni di fatto, si concretano nella mera richiesta di rivisitazione degli elementi probatori emersi nel corso della causa, al fine di ottenere un nuovo giudizio nel merito. Sono infondati laddove lamentano violazioni di legge, vizi della motivazione e del procedimento.La sentenza impugnata, attraverso una motivazione congrua e logica e senza incorrere in alcun errore giuridico, risolve tutte le questioni sottopostele. In particolare, essa s'è adeguata al principio secondo cui, in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (tra le varie, cfr. Cass. 11 gennaio 2001, n. 329). Ne ha dedotto che, nella specie, essendo conseguita come effetto del reato la morte della donna, l'accertamento sul danno e sul nesso causale diretto con il reato è evidente e non può che essere fatto in esito alla valutazione dei fatti emersi in sede penale.Ne deriva, altresì, che nessun vizio logico - giuridico, nè l'omessa pronunzia è ravvisabile con riferimento alla valutazione dell'intensità della colpa del professionista, con particolare riguardo all'applicazione della disposizione dell'art. 2236 c.c., visto che la sentenza penale gli ha addebitato la colpa per imprudenza e negligenza, avendo egli prescritto alla C. una terapia poi mostratasi impropria, anche per il modo in cui era stata praticata, ed avendo formulato la diagnosi senza visitare la paziente (cfr. sul punto la sentenza di primo grado che riproduce dettagliatamente le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice penale quanto al nesso causale ed alla colpa).Di qui l'esclusione della responsabilità sia della struttura sanitaria (non solo perchè il medico, in mancanza di reparto per la terapia intensiva, avrebbe dovuto dirottare altrove la paziente, ma, soprattutto, per i comportamenti propri del professionista, rispetto ai quali l'inefficienza della struttura non ha avuto alcun rilievo), sia degli altri medici (i cui comportamenti sono stati specificamente ritenuti privi di apporto causale dalla sentenza penale).Quanto alla polizza assicurativa, il giudice ha precisato che la relativa stipula da parte della struttura non costituisce un obbligo, così come non sussiste obbligo alla fissazione di un determinato massimale.Infine, la sentenza procede in maniera logica alla determinazione del quantum risarcitorio, attraverso una dettagliata argomentazione che qui non è neppure il caso di ripetere.2. - IL RICORSO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA USL N. ****.L'ente censura la sentenza per l'omessa pronunzia in ordine al proprio appello incidentale, con il quale avrebbe chiesto la riforma della sentenza di primo grado nel punto in cui l'ha condannata, in solido con il medico, al risarcimento del danno.Il motivo è inammissibile. La parte, osservando l'onere di autosufficienza del ricorso per Cassazione, avrebbe dovuto riprodurre in esso l'atto con il quale sostiene di avere incidentalmente proposto appello. Tuttavia, è la parte stessa a dichiarare che "nel costituirsi in giudizio spiegava sostanzialmente appello" e, se è vero che nell'epigrafe della sentenza d'appello sono trascritte le sue conclusioni (esplicitamente tendenti alla riforma della decisione di primo grado), è pur vero che il giudice, nel narrare lo svolgimento del processo, non fa alcun riferimento all'esistenza di un'impugnazione da parte della USL, ma precisa che l'ente, costituitosi, "chiedeva che l'appello proposto dal L.R. fosse rigettato per la parte riguardante la posizione sostanziale e processuale della ex USL n. ****" (cfr. pag. 8 della sentenza).In conclusione, respinti entrambi i ricorsi, le spese del giudizio vanno compensate tra il L.R. e la gestione liquidatoria della USL, mentre ciascuna di queste parti va condannata a rivalere gli eredi della vittima delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE
Riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il L.R. e l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia - Gestione Liquidatoria ex USL n. ****. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei B., che liquida, a carico di ciascuno di essi, in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009.

mercoledì 27 maggio 2009

Quanto può valere un sms inviato illegittimamente?

Quanto può valere un sms inviato illegittimamente?
Andrea D’Agostini tratto dal sito http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=148

Il Tribunale di Latina ha condannato una società di telecomunicazioni a risarcire il danno da “invio di sms non desiderati” (cd Spamming). Valutazione equitativa del danno che ha raggiunto la cifra considerevole di 1000 euro a sms (in totale la Società ne aveva inviati nove).
Il Giudice di Latina nel condannare la Società al risarcimento del danno ex art. 15 D.Lgs 196/2003, ha chiarito che il suddetto risarcimento del danno trae la propria ragion d’essere dal fatto che gli sms possono costituire “interferenze nella sfera privata e violazione del diritto alla privacy (intesa come violazione del diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, di scegliere il proprio stile di vita senza influenze ed intromissioni indesiderate da parte di terzi)”. Il fornitore del servizio (nel caso la società di telefonia mobile) può inviare sms commerciali alla utenza del proprio cliente, a patto che quest’ultimo abbia conferito il consenso a tale tipologia di trattamento dei propri dati (dice, infatti, il giudice:”Il fornitore di telefonia mobile può utilizzare a scopo commerciale il numero dell’utenza (prepagata o “in abbonamento”) solo se l’utente abbia manifestato previamente il proprio consenso).
La decisione del giudice è in sintonia con il dettato normativo. Infatti, dispone l’articolo 130, 1° e 2° comma del D.Lgs 196/2003 che: “L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo”. Nel caso di specie l’interessato aveva manifestato la volontà di ritirare (come in effetti aveva fatto) il consenso per l’invio di messaggio pubblicitari. Senza il consenso veniva meno la legittimazione della Società all’invio dei suddetti sms. Resta comunque valido l’invio all’utente di comunicazioni di servizio (es: problemi alla rete, modifiche di trasmissione) che niente hanno a che vedere con le comunicazioni commerciali.
Anche la procedura attivata dall’attore è apparsa idonea allo scopo: infatti prima ha inoltrato istanza di accesso ex art 7 e ss. D.Lgs 196/2003, poi ha proposto tentativo di conciliazione presso il Co.re.com della propria Regione, infine si è rivolto al Giudice per il ristoro dei danni subiti.
Andrea D’Agostini

Cassazione: insidie stradadali come buche e tombini vanno sempre segnalate

Cassazione: insidie stradadali come buche e tombini vanno sempre segnalate
tratto dal sito web http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6981.asp
D'ora in avanti gli enti che hanno il compito diprovvedere alla manutenzione delle strate devono prestare particolare attenzione. Buche, tombini, lavori in corso e insidie di diverso genere presenti sulle strade debbono esere sempre segnalati. In caso contrario, avverte la Cassazione, la mancata segnalazione darà luogo a responsabilità degli enti tenuti alla manutenzione delle strade, in caso di incidente stradale. La Corte (sentenza 11709/2009), in particolare, ha accolto il ricorso di un automobilista che per ben due volte si era visto attribuire la colpa esclusiva di un incidente avvenuto a Fiumicino per la presenza di un tombino "fortemente sporgente dal suolo stradale" e non segnalato. I giudici di merito avevano ritenuto che l'unico colpevole dell'incidente fosse l'automobilista che, andando a forte velocita' aveva investito un automobile parcheggiata nel giardino di un'abitazione. I giudici della Corte ribaltando il verdetto hanno invece evidenziato che, al di la' dell'alta velocita' tenuta dall'automobilista, sicuramente "l'omessa segnalazione dei lavori e del tombino ha avuto una rilevanza causale in ordine al sinistro". Nella sentenza la Corte evidenzia che, pur ammettendo che l'automobilista "tenesse una velocita' eccessiva, la presenza di un cartello di segnalazione e pericolo gli avrebbe consentito di adottare le manovre di emergenza (in particolare, di ridurre drasticamente la velocita'), necessarie ad evitare l'incidente o ad evitarne le conseguenze dannose". Sarà ora necessario fare un nuovo processo in cui si dovrà denere conto della "rilevanza della negligenza dell'ente tenuto alla manutenzione della strada, quanto meno al fine di ravvisare un concorso di colpa e carico dello stesso".(Data: 23/05/2009 9.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)

Debito pubblico pro-capite

Contatore del debito pubblico italiano

Amore e Psiche

Amore e Psiche

Maddalena - Canova

Maddalena - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!