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mercoledì 27 maggio 2009

Blog forme e modalità di pubblicazione dei contenuti

Blog forme e modalità di pubblicazione dei contenuti
Dott.ssa Flaminia Merla tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=163

Con la parola BLOG si intende “diario in rete”, attraverso questo strumento di comunicazione chiunque ha la possibilità di creare una pagina o un sito web personale e di immettervi quindi i più svariati contenuti come musica, politica, sport, tempo libero e quant’altro susciti l’interesse dell’autore stesso; unica condizione è che tale attività non abbia scopo di lucro.
Ciò comporta anche la ovvia possibilità di avere ad oggetto la critica o il commento di altri articoli, interventi TV e quant’altro e, conseguentemente essere assimilato ad un forum di discussione, pratica che è di uso comune in cui è liberamente citato, richiamato e, in alcuni casi anche “linkato” altro intervento di personaggio noto.
Ne consegue che il gestore del Blog è tenuto soltanto ad osservare le disposizione dettate della Legge sul diritto d’autore, L. 633/41, in base alle quale, ex art. 65, “gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”, così come sostituito dall'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Il motivo di tale disposizione va ricercato nella tutela alla diffusione delle opere che costituiscono manifestazioni del pensiero al fine di consentire ed incoraggiare la libera circolazione delle idee.
Pertanto, l’uso libero è lecito se effettivamente persegue l’interesse pubblico alla informazione. Ne consegue l’illiceità di ogni utilizzazione libera che persegua scopi diversi ed a condizione che la stessa non sia stata espressamente riservata come avviene, ad esempio, con la formula “tutti i diritti riservati” o altre analoghe.
Stessa argomentazione vale per la riproduzione di discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo ove infatti all’art 67 l.d.a. si legge: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.
Nel caso in cui dette regole relative alla citazione di opere altrui vengano violate l’autore del blog incorrerà nelle sanzioni prescritte dalla stessa legge di cui agli artt. 156 e sgg..
Analisi a sé stente è quella che riguarda la figura del gestore del blog in merito ai commenti immessi on-line dai fruitori del blog stesso, a tal proposito va sottolineato che fino alla sentenza del Tribunale di Aosta, questa condotta non era stata sanzionata, detto provvedimento giurisdizionale ha però assimilato la figura del gestore del blog a quello della figura del direttore responsabile di una testata giornalistica ex art. 597 bis c.p., con la ovvia conseguenza che il blogger potrebbe essere comunque chiamato a rispondere per un fatto di diffamazione commessa da altri soggetti per il tramite del suo blog per la successiva assimilazione con gli art. 57, 57 bis e 58 c.p.; questa operazione è correttamente configurabile come un'analogia in malam partem, e pertanto vietata nel nostro ordinamento.
Successivamente a detta pronuncia è stata presentata la proposta di legge dal Governo sulla “riforma della legge sull’editoria” (proposta Levi) nella quale, nella preambolo è scritto:“detta proposta vuole tutelare e promuovere il principio del pluralismo dell'informazione affermato dall'articolo 21 della Cost. e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati".
Tale dichiarazione programmatica è però del tutto contraddetta dal successivo art. 7, viene prescritto che: ”qualsiasi attività web dovrà registrarsi al ROC, Registro degli operatori di Comunicazione”, seguita poi al successivo art. 2 ove definisce cosa è un prodotto editoriale “intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso" la norma prosegue escludendo da tale categoria solo le notizie destinate alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
Con la conseguenza di veder coinvolti in tale contesto normativo anche siti non professionali; la giustificazione in ordine a questo provvedimento è la necessità di tutela dalla diffamazione.
Allo stato pertanto deve desumersi che, nelle more dell’entrata in vigore di detta proposta di legge, chiunque potrà continuare ad usare e gestire liberamente un blog con le consuete modalità prescritte per la citazione di articoli, ex art. 65 e sgg. della Legge sul Diritto d’Autore, ove poi vedersi, nel caso di diffamazione, esposto a denunce e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito sul fatto se considerare tale condotta integrativa della condotta ex art. 596 bis e/o 57, 57 bis e 58. Ove invece detta proposta venga recepita in legge senza emendamenti la figura del gestore del blog sarà del tutto parificata a quella del direttore responsabile in materia di responsabilità e controllo.

Lecito ripubblicare articoli altrui?

Lecito ripubblicare articoli altrui?
Andrea D'Agostini tratto dal sito http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=135
Gli articoli a carattere giornalistico rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle opere dell’ingegno con la conseguenza di essere oggetto protetto della legge sul diritto d’autore, L. 22 aprile 1942 n. 633 (d’ora innanzi lda). In particolare l’art. 1 lda recita: “Sono protette ai sensi di questa legge le opre dell’ingegno di carattere creativo e che appartengono alla letteratura, alla musica e alle arti figurative qualunque sia il modo o la forma di espressione”. Per ciò che concerne, invece, la riproduzione dell’articolo giornalistico o di una rivista, l’art. 13 Lda introduce il diritto esclusivo per l’autore di riprodurre la sua creazione. Pertanto riproduzioni da parte di altri soggetti non sono lecite.
Tuttavia, in alcuni casi è possibile riprodurre articoli di giornali o riviste: la norma di riferimento che disciplina la riproduzione dei suddetti articoli da parte dei non autori o editori (in caso di rapporto di lavoro) è l’art. 65 lda, che recita: “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere, possono essere riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data il nome dell’autore, se riportato”.

Appare dunque possibile riprodurre un articolo di giornale a patto che si rispettino le seguenti condizioni:

Ø L’articolo deve essere di attualità a carattere politico, economico o religioso (se appartiene ad altre categorie – come articoli di carattere artistico, culturale, storico, geografico, tecnico o scientifico -, ovviamente, tale riproduzione non sarà possibile, e chi lo farà potrà incorrere nelle sanzioni previste);
Ø La riproduzione in questione non deve essere stata espressamente vietata da chi ne ha diritto (editore o autore). E’ consigliato, dunque, verificare preventivamente che non ci sia un messaggio in cui si fa espresso divieto di riproduzione o se ne riserva tale facoltà ad alcuni soggetti;
Ø Vanno citati obbligatoriamente la fonte, la data e il nome dell’autore (se conosciuto).

Ai sensi dell’art. 70 Lda è inoltre possibile riprodurre brani o parti di parti di opere per i soli scopi di critica, di discussione e anche insegnamento, solo ed esclusivamente nei limiti delle finalità poc’anzi elencate e sempre che non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera. Anche in questo caso sarà necessario menzionare il titolo dell’opera, i nomi dell’autore e dell’editore.
Di diversa applicazione l’art. 101 Lda che disciplina le mere informazioni e notizie ricavabili e attinte da altri giornali o riviste. In questo caso la riproduzione è lecita e libera, tuttavia a condizione che non venga effettuata (la riproduzione) con l’impiego di “atti contrari agli usi onesti” in materia di giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro in quest’ipotesi che oltre alla violazione del diritto d’autore è apprezzabile un’ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (cd “parassitismo giornalistico”). La riproduzione, altresì, non deve avere scopo di lucro (inteso sia come guadagno patrimoniale diretto sia come mancato guadagno del titolare dei diritti sull’informazione) e se trattasi di agenzie giornalistiche o d’informazione (titolari dell’informazione stessa) la riproduzione da parte di altri soggetti senza autorizzazione non può essere effettuata prima che siano passate sedici ore dalla loro diramazione e comunque prima che siano state pubblicati da un giornale o da una rivista autorizzati alla pubblicazione (in virtù di un contratto con l’agenzia stessa).
In ultima istanza occorre soffermarsi sulle cosiddette rassegne stampa. Definizioni legislative su cosa debba intendersi per rassegna stampa non ce ne sono; nondimeno si può dire che per rassegna stampa è da intendersi una raccolta di diversi articoli. Premesso ciò, appare pacifico l’applicazione di quanto sopra detto riguardo ai singoli articoli e alle notizie. E lecito dunque procedere ad una rassegna stampa sempre che sui singoli articoli non gravi l’espresso divieto della riproduzione o ne sia riservata a soggetti determinati; ne siano citati fonte, autore e data; la riproduzione non deve avere scopo di lucro e quindi non deve comportarne una concorrenza sleale del soggetto da cui si è attinto l’articolo, se trattasi di imprese che svolgono la loro attività nel medesimo ambito imprenditoriale ed economico.

Alla luce di quanto esposto occorre dire che in via generale il diritto di riproduzione lo può esercitare solo il titolare dell’articolo o l’editore del giornale su cui è stato pubblicato (art 13 lda). In via eccezionale e solo a determinate condizioni è possibile riprodurre interamente un articolo giornalistico, ossia è possibile riprodurre un articolo che sia di attualità e sia di carattere politico economico o religioso (art.65 lda). E’ obbligatorio citare la fonte, la data di pubblicazione e il nome dell’autore, se presente. Stesso discorso vale per le rassegne stampa che consistono in una raccolta di più articoli.
Per quanto riguarda le informazioni o le notizie attinte da altri giornali, occorre sottolineare che possono essere riprodotte lecitamente e liberamente solo se vengono rispettate le norma di correttezza giornalistica, ossia non si vada a violare le norma sulla concorrenza sleale e il fine perseguito non sia quello di lucro (art. 101 lda).
Per le finalità di critica, di discussione o insegnamento è possibile riprodurre liberamente brani o parte dell’opera e la loro comunicazione al pubblico (art. 70 lda).

Debito pubblico pro-capite

Contatore del debito pubblico italiano

Amore e Psiche

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Maddalena - Canova

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Perseo e Medusa - Canova

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Paolina Borghese Bonaparte - Canova

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LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

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