| Le Sezioni unite sull’eccezione di incompetenza per territorio nel giudizio abbreviato | |||
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ALTALEX NEWS
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domenica 22 luglio 2012
Cass. pen., Sez. un., 29.03.2012 (dep. 13.07.2011), n. 27996
Etichette:
ammissibilità,
Cass pen SS UU 29.03.2012 n. 27996,
Cass Pen SS UU n 16 del 2000,
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martedì 14 giugno 2011
Specializzazioni forensi: nullo il regolamento approvato da Consiglio nazionale forense
Specializzazioni forensi: nullo il regolamento approvato da Consiglio nazionale forense
Dichiarata la radicale nullità del regolamento sulle specializzazioni forensi, approvato il 24 settembre 2010 dal Consiglio nazionale forense, per accertata assoluta carenza di attribuzione in capo al Cnf della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento.Con sentenza del 9 giugno 2011, n. 5151, la prima sezione del Tar Lazio ha accolto tre ricorsi proposti da alcuni avvocati che hanno sostenuto l’illegittimità del succitato regolamento che, a partire dal prossimo 20 giugno, avrebbe introdotto e disciplinato le condizioni e le modalità per il riconoscimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.Secondo i ricorrenti, infatti, detto regolamento sarebbe lesivo della loro professionalità, poiché esso concretizza una vera e propria riforma dell’ordinamento professionale, senza la sussistenza di alcuna base normativa: il Cnf, lamentavano, non è legittimato a intervenire sulla materia delle specializzazioni, apportando un riordino della professione forense.Tale tesi è stata accolta dal Tar Lazio, secondo cui dal quadro normativo emerge che la materia è riservata al legislatore statale, e non risulta che il Parlamento abbia esercitato detta riserva, né riformando direttamente l’ordinamento della professione forense, sede propria per l’introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistenti, destinato ad innovare profondamente i termini dello svolgimento dell’attività, né attribuendo al Cnf la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale.Dunque, secondo il tribunale amministrativo non è dato comprendere da quale fonte normativa il Cnf abbia derivato la potestà di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento quale quella dell’avvocato specialista che si aggiunge alle figure dell’avvocato iscritto all’albo e dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. A nulla è valso sostenere, dalle parti resistenti, che la figura professionale dell’avvocato, anche dopo l’introduzione delle specializzazioni, rimane assolutamente unica, potendo comunque il professionista forense, dopo il superamento dell’esame di Stato, e l’iscrizione all’albo degli avvocati, svolgere la propria attività professionale in tutti i settori dell’ordinamento indipendentemente dall’aver partecipato alla procedura prevista per il conseguimento del titolo qualificante di specialista. La valenza istitutiva di nuove figure professionali della impugnata normativa si desume, infatti, pacificamente dalla circostanza che il regolamento impugnato prevede l’istituzione da parte del Cnf di appositi registri pubblici ove possono iscriversi, sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata qualificazione professionale, gli avvocati specialisti nelle considerate aree di diritto (art. 5, comma 2). (Biancamaria Consales)
lunedì 28 marzo 2011
diritto di accesso del difensore agli atti per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (SS. UU. n. 36212 del 2010)
Cass., Sez. Un., 30.9.2010 (dep. 11.10.2010), n. 36212, ric. X, Pres. Lupo, Est. Macchia Sul diritto di accesso del difensore agli atti per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo[Guglielmo Leo]
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, a proposito del diritto di accesso difensivo agli atti nel procedimento per la convalida dell’arresto o del fermo (artt. 390 e seguenti c.p.p.), hanno ritenuto di ribaltare l’orientamento largamente dominante nella giurisprudenza di legittimità, che escludeva un tale diritto nella fase antecedente all’udienza di convalida ed al provvedimento conclusivo del giudice. La soluzione veniva giustificata in ragione delle particolari esigenze di speditezza del procedimento, tali da giustificare modalità peculiari di esercizio del diritto di difesa. Si riteneva sufficiente, a tale ultimo proposito, l’informazione preliminare derivante dall’esposizione iniziale del pubblico ministero o dalla lettura delle sue richieste scritte. Il giudice inoltre, dovendo procedere all’interrogatorio nel rispetto degli adempimenti prescritti all’art. 65 c.p.p., è comunque tenuto ad illustrare in forma chiara e precisa gli elementi di prova raccolti nel corso dell’indagine. Le Sezioni unite hanno stabilito, di contro, che «il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida». A sostegno dell’assunto, tra gli altri, l’argomento essenziale della equipollenza istituita dal legislatore tra l’interrogatorio assunto nell’udienza di convalida e quello che altrimenti, a norma dell’art. 294 c.p.p., deve far seguito all’adozione di un provvedimento restrittivo, e deve essere preceduto dal deposito degli atti in favore del difensore. La «selezione» delle risultanze ad opera del pubblico ministero e del giudice – si è detto – non può sostituire la cognizione diretta e preventiva da parte del difensore, alla quale non osta neppure il segreto investigativo, che viene meno quando le risultanze sono conoscibili dall’indagato. Il documento allegato è posto a disposizione dal sito istituzionale della Corte di cassazione. (A cura di Guglielmo Leo) Download Documento
lunedì 11 ottobre 2010
Cass. SS. UU. Sentenza n. 21243 del 25 marzo 2010 – depositata il 4 giugno 2010 nullità procedimento per decreto e sentenza proscioglimento
Cass. SS. UU. Sentenza n. 21243 del 25 marzo 2010 – depositata il 4 giugno 2010
NULLITA’ PROCESSUALI – ATTI ABNORMI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA DAL G.I.P. SUCCESSIVAMENTE ALL'OPPOSIZIONE - E' TALE
Con la decisione in esame le Sezioni Unite hanno affermato che è affetta da abnormità genetica o strutturale (in quanto emessa in carenza di potere, ponendosi la stessa al di fuori del sistema normativo) la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito dell’opposizione, non soltanto perché il G.i.p. che ha emesso il decreto penale (provvedimento decisorio sul merito dell’azione penale, assimilabile ad una sentenza di condanna) non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto – reato, ma anche perché, da un lato, tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e, dall’altro, perché dopo l’opposizione, il G.i.p. è tenuto ad emettere gli atti di impulso indicati dall’art. 464 cod. proc. pen. e, in questa fase, è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21243_06_10.pdf
NULLITA’ PROCESSUALI – ATTI ABNORMI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA DAL G.I.P. SUCCESSIVAMENTE ALL'OPPOSIZIONE - E' TALE
Con la decisione in esame le Sezioni Unite hanno affermato che è affetta da abnormità genetica o strutturale (in quanto emessa in carenza di potere, ponendosi la stessa al di fuori del sistema normativo) la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito dell’opposizione, non soltanto perché il G.i.p. che ha emesso il decreto penale (provvedimento decisorio sul merito dell’azione penale, assimilabile ad una sentenza di condanna) non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto – reato, ma anche perché, da un lato, tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e, dall’altro, perché dopo l’opposizione, il G.i.p. è tenuto ad emettere gli atti di impulso indicati dall’art. 464 cod. proc. pen. e, in questa fase, è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21243_06_10.pdf
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