Cass.civ.Sez.Unite,16ottobre2006,n.22217
Il provvedimento di
diniego, di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno non costituisce
un antecedente logico del provvedimento di espulsione, ma solo un antecedente di
fatto. Infatti, per il principio dell'esecutorietà degli atti amministrativi, il
decreto di espulsione non è condizionato al previo accertamento della
legittimità del provvedimento di revoca o di annullamento. Di conseguenza, il
venir meno del titolo che giustifica la permanenza dello straniero sul
territorio nazionale ne comporta automaticamente l'espulsione.
Fatto
Con ricorso
depositato in data 8 novembre 2005 A.e.B. conveniva in giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Perugia il locale Ufficio Territoriale di Governo e impugnava
il decreto di espulsione del Prefetto di Perugia notificato il 19 ottobre 2005
unitamente all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal questore
chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e disapplicazione dei
provvedimenti di rigetto dell'istanza di regolarizzazione e di revoca del
permesso di soggiorno, già impugnati dinanzi al giudice
amministrativo.
Con sentenza del 28
novembre 2005 il giudice di pace rigettava la domanda osservando che al giudice
ordinario spettava un controllo di mera legittimità del provvedimento di
espulsione, che era stato emesso nella ricorrenza di tutti i presupposti di
legge dal momento che il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno di
validità trimestrale in attesa di occupazione, successivamente rinnovato per
lavoro subordinato era stato raggiunto da un successivo provvedimento di revoca
e respingimento delle istanze di emersione e regolarizzazione.
Contro la sentenza
ricorre per Cassazione A.e.B. con un unico complesso motivo.
Non hanno
presentato difese l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e il Questore di
Perugia.
Il ricorso è stato
assegnato alle Sezioni Unite per la risoluzione di un contrasto di
giurisprudenza verificatosi in materia.
Diritto
Va dichiarata
preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto contro il Questore di
Perugia, che non risulta citato nel procedimento dinanzi al giudice di pace e
che non ha titolo a parteciparvi poichè la legittimazione a stare in giudizio
nei procedimenti di impugnazione del decreto di espulsione appartiene
esclusivamente all'autorità che ha emesso il provvedimento, che nella specie è
il Prefetto di Perugia ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 bis, comma 2.
Con l'unico motivo
di ricorso viene denunciato genericamente il vizio di motivazione su un punto
decisivo della controversia e la violazione o falsa applicazione di non meglio
specificate norme di diritto e si sostiene che il giudice di pace non avrebbe
preso in considerazione, ai fini della loro disapplicazione, i provvedimenti di
revoca della legalizzazione e contestuale rigetto dell'istanza di
regolarizzazione, nonchè quello di revoca del permesso di soggiorno, che erano
viziati da gravi irregolarità - consistenti, in particolare, nell'omessa
comunicazione dell'avvio del procedimento, nell'eccesso di potere per difetto di
istruttoria e di motivazione e nella mancata concessione del termine di quindici
giorni per l'abbandono del territorio nazionale; si osserva, inoltre, che
erroneamente era stata imputata al ricorrente la sottrazione ai controlli di
frontiera in quanto, avendo egli ottenuto un permesso di soggiorno poi revocato,
ciò comporta va necessariamente l'avvenuto accertamento del regolare
attraversamento della frontiera.
La censura, che
esaurisce sostanzialmente la sua portata nella denuncia del mancato esercizio
del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del
giudice ordinario, non ha fondamento.
Merita infatti di
essere ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui il
provvedimento di espulsione è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato
sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto
unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti
di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata
richiesta in assenza di cause di giustificazione del permesso di soggiorno,
ovvero nella sua revoca od annullamento o nella mancata tempestiva richiesta di
rinnovo che ne abbia comportato il diniego; non è invece consentita al giudice
investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione alcuna valutazione
sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o
annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo poichè tale
sindacato spetta al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in
alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. E
infatti - come si è già rilevato - il giudice dell'espulsione è tenuto solo a
verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza del ricorrente
sul territorio nazionale, non anche la regolarità dell'azione amministrativa
svolta al riguardo, le cui carenze non possono essere dedotte come motivo di
impugnazione dell'espulsione. Ne consegue che la pendenza del giudizio promosso
dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti
negativi non giustifica la sospensione ne cessarla del processo instaurato
dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del
prefetto attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il
processo amministrativo e quello civile (contra, ma con affermazione incidentale
non motivata: Cass. 20 giugno 2000, n. 8381). La pregiudizialità, infatti, non
può essere ravvisata negli effetti pratici della pronuncia del giudice
amministrativo la quale consentirà unicamente all'espulso, in caso di
accoglimento del suo ricorso, di riproporre la domanda di permesso di soggiorno
rientrando in Italia prima della scadenza del termine finale del divieto di
rientro.
Va considerato al
riguardo che con l'abolizione del contenzioso amministrativo la disapplicazione
del provvedimento amministrativo illegittimo trovava la sua giustificazione nel
divieto per l'autotorità giudiziaria di revocare, modificare o annullare l'atto
amministrativo, restando tale potere appannaggio delle competenti autorità
amministrative investite dal ricorso dell'interessato. Tale potere, con la
successiva introduzione della giurisdizione amministrativa a tutela degli
interessi legittimi del cittadino, riceve applicazione - secondo l'orientamento
più rigoroso della giurisprudenza di questa Corte - solo nelle controversie tra
privati nelle quali il provvedimento amministrativo non costituisca il
fondamento stesso della posizione giuridica dedotta in giudizio ma venga in
rilievo solo come suo antecedente logico, dando luogo ad una questione
pregiudiziale in senso tecnico, oggetto di mero accertamento incidentale (Cass.
22 febbraio 2002, n. 2588; SS.UU. 10 settembre 2004, n. 18263/ 25 gennaio 2006,
n. 1373).
Non mancano
peraltro pronunce che ammettono il sindacato incidentale del giudice ordinario e
la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo nelle cause promosse nei
confronti della Pubblica Amministrazione, allorquando la posizione dedotta in
giudizio sia un diritto soggettivo e conservi tale natura in ragione
dell'inidoneità di quell'atto a degradare il diritto soggettivo a mero interesse
legittimo trattandosi di atto vincolato a predeterminati requisiti di legge e,
quindi, tale da non costituire espressione di una potestà autoritativa e
discrezionale, come si verifica frequentemente nel caso delle controversie
promosse da utenti di un pubblico servizio i quali contestino l'importo preteso
e ne chiedano la riduzione previa disapplicazione della tariffa posta a base del
credito vantato dall'Amministrazione (tra le ultime pronunce in materia: Cass. 5
agosto 2005, n. 16547; 2 marzo 2006, n. 4584).
E tuttavia, quando
il provvedimento che sia suscettibile di sindacato in via incidentale trovi un
indispensabile antecedente in un altro atto che ne consenta, o, addirittura, ne
imponga l'adozione, il quale abbia portata autoritativa e abbia come
destinatario la stessa persona a carico della quale sia stato adottato il
successivo atto vincolato (impugnabile e impugnato dinanzi al giudice ordinario)
le regole innanzi riportate, se consentono il riscontro della sussistenza e
della persistenza del provvedimento anteriore - poichè, in caso contrario,
verrebbe a mancare una delle condizioni necessaria per l'emissione del
provvedimento successivo - non autorizzano tuttavia alcun sindacato di
correttezza sull'esercizio del potere autoritativo in base al quale l'atto
presupposto è stato emanato, poichè in tal caso il controllo sulla legittimità
dell'atto anteriore, ancorchè mantenuto formalmente nei limiti dell'accertamento
incidentale e della disapplicazione, si tradurrebbe sostanzialmente in un
annullamento, rendendo inoperante l'azione amministrativa nel suo intero
contenuto e nei confronti dell'unico destinatario e si tradurrebbe, perciò, in
una usurpazione di attribuzioni da parte del giudice ordinario nei confronti del
giudice amministrativo.
Ciò premesso, va
sottolineato che il provvedimento di diniego, di revoca o di annullamento del
permesso di soggiorno non costituisce antecedente logico del provvedimento di
espulsione, ma solo un antecedente di fatto in quanto, per il principio del
l'esecutorietà degli atti amministrativi, il decreto di espulsione non è
condizionato al previo accertamento della legittimità del provvedimento di
revoca o di annullamento sicchè il venir meno del titolo che giustifica la
permanenza dello straniero sul territorio nazionale ne comporta automaticamente
l'espulsione.
La disapplicazione
dell'atto amministrativo il legittimo da parte del giudice ordinario è infatti
possibile - come si è già rilevato - solo quando l'atto amministrativo non
incida direttamente sul rapporto giuridico sottoposto all'esame del giudice
ordinario, ma ne costituisca soltanto un presupposto senza entrare a far parte
del thema decidendum sicchè della sua legittimità il giudice ordinario conosca
solo in via indiretta e incidentale e non in via immediata come si
verificherebbe nei confronti del provvedimento di annullamento o di revoca del
permesso di soggiorno che costituisce non già un antecedente logico, bensì un
mero antecedente storico che è la causa immediata del provvedimento di
espulsione che ne costituisce mera attuazione per esser venuto meno il titolo
che giustifica la permanenza dello straniero sul territorio
nazionale.
Muovendo da
tale considerazione il consolidato orientamento interpretativo di cui si è dato
atto non appare validamente contrastato da una recente pronuncia (SS.UU. 18
ottobre 2005, n. 20125) la quale ha affermato che il giudice chiamato a
pronunciarsi su un atto amministrativo che investa diritti soggettivi ben può
sindacare in via incidentale l'atto che costituisca presupposto di quello
impugnato senza superare i limiti della sua giurisdizione poichè tale
affermazione rivela al sua portata effettiva solo se letta in connessione con la
fattispecie sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, che hanno rigettato un
ricorso contro la pronuncia di annullamento di un provvedimento di espulsione in
mancanza della prova dell'esito negativo della procedura di legalizzazione del
lavoro irregolare: va infatti considerato che il D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 2 convertito nella
L. 9 ottobre 2002, n. 222,
stabilisce che fino alla data di conclusione della procedura di legalizzazione
di lavoro irregolare di cui all'art. 1, non possono essere adottati
provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei
lavoratori compresi nelle dichiarazioni di emersione presentate dai rispettivi
datori di lavoro sicchè il giudice dinanzi al quale sia impugnato il
provvedimento di espulsione è tenuto a verificare per espressa disposizione di
legge l'esistenza di un formale provvedimento di chiusura con esito negativo
della procedura di legalizzazione senza con ciò procedere ad alcun accertamento
incidentale, poichè la regolare chiusura con esito negativo della procedura di
legalizzazione non costituisce un antecedente logico del decreto di espulsione,
bensì un requisito necessario richiesto dalla legge per la sua validità con una
deroga espressa alla disciplina generale.
Per gli stessi
motivi non può essere utilmente invocata la pronuncia citata dal ricorrente
(Cass. 5 gennaio 2005, n. 210) che ha affermato che il giudice non può
confermare l'espulsione pronunciata a carico dello straniero entrato in Italia
sottraendosi ai controlli di frontiera ove accerti che lo straniero non si è
sottratto ai suddetti controlli, poichè anche in tal caso il giudice non
disapplica alcun atto amministrativo illegittimo ma si limita unicamente a
verificare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'espulsione
dello straniero.
Non si ignora,
infine, l'ordinanza della Corte costituzionale del 18 dicembre 2001, n. 414, la
qua e, nel ribadire che va esclusa ogni palese irragionevolezza nella scelta del
legislatore di attribuire al giudice ordinario la tutela nei riguardi dei
provvedimenti di espulsione per le sue implicazioni sulla libertà personale e di
circolazione dello straniero e di attribuire al giudice amministrativo la tutela
nei confronti dei provvedimenti in materia di permesso di soggiorno in
considerazione dei presupposti oggettivi e soggettivi e dei poteri discrezionali
che li connotano sostiene che la piena tutela contro il provvedimento di
espulsione, esclusa ogni pregiudizialità amministrativa, può raggiungersi
attraverso la disapplicazione dell'atto di rifiuto del permesso di soggiorno o
del suo rinnovo con effetti di illegittimità derivata sull'atto di espulsione
oggetto della sua giurisdizione piena, ma tale affermazione non ha portata
decisiva nella risoluzione del contrasto di giurisprudenza sottoposto all'esame
delle Sezioni Unite.
In conclusione, il
ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata
partecipazione al giudizio degli intimati preclude qualsiasi pronuncia sulle
spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte,
pronunziando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso contro il
Questore di Perugia e rigetta quello proposto contro il Prefetto di
Perugia.
Così deciso in
Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in
Cancelleria il 16 ottobre 2006
Il lavoratore straniero che può benficiare della regolarizzazione deve essere presente sul territorio nazionale in maniera continuativa almeno dal 31 dicembre 2011, mentre non saranno ammessi alla procedura i datori di lavoro che siano stati in precedenza condannati per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale o per i reati previsti dall'articolo 22, co.12, dello stesso D.Lgs. 286/98. Infine non possono accedere alla procedura anche quei datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno o all'assunzione dello straniero.
Il decreto legislativo n 109/2012 entra in vigore il prossimo 9 agosto e sarà possibile effettuare la regolarizzazione nel periodo 15 settembre-15 ottobre 2012 inviando la relativa domanda di emersione allo Sportello Unico, con contestuale versamento di € 1.000,00 come contributo forfettario e denuncia di assunzione all'INPS. (Un utile decalogo sulla procedura da seguire per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari può essere trovato sul sito dell'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico).
Sempre dal 9 agosto, fino alla definizione del procedimento di regolarizzazione instaurato, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero, salvo che per gli stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n 286, e dell'articolo 3 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice o che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
(Altalex, 3 agosto 2012)
Circolare n. 6410 del 27 luglio 2012 Ministero dell' Interno
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
N. 400/a/2012/10.2.146
OGGETTO: Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare".
Modificazione degli articoli 22 e 24 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed introduzione di una disposizione transitoria.
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 172, del 25 luglio 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, in vigore dal prossimo 9 agosto 2012, che, recependone l'impianto normativo vigente in materia di immigrazione le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, che modifica gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e introduce, all'articolo 5 del decreto legislativo in analisi, una disposizione transitoria finalizzata all'emersione di rapporti di lavoro irregolare.
Con riguardo alle modifiche apportate dal legislatore all'articolo 22, si evidenzia l'inserimento dopo il comma 5, dei commi 5-bis e 5-ter, che disciplinano i motivi di rifiuto e di revoca del nulla osta lavoro. In particolare,
1. il comma 5-bis introduce una preclusione ad ottenere il nullaosta all'ingresso di lavoratori stranieri qualora il datore di lavoro abbia riportato, nell'ultimo quinquennio, una condanna in sede penale per i reati di particolare gravità riconducibili:
- al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
- al reato previsto dello stesso articolo 22, comma 12;
alla luce di tali dispositivi, pertanto, codeste questure, per il rilascio del prescritto nulla osta di polizia (indispensabile, come noto, per la concessione del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico), dovranno avere cura di verificare, nei termini esplicitamente previsti dal legislatore, il possesso, non solo in capo al lavoratore ma anche al datore di lavoro, dei prescritti requisiti soggettivi;
2. il comma 5-ter prevede che il nulla osta al lavoro debba essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, debba essere revocato nell'ipotesi in cui:
a) gli specifici documenti, presentati ai sensi del precedente comma 2, dell'articolo 22, siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati contraffatti,
b) ovvero qualora lo straniero si rechi presso lo sportello unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro i termini di otto giorni, esplicitamente previsto dall'articolo 22, comma 6 (salvo, chiaramente, il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore);
lo stesso comma stabilisce che la revoca adottata dal competente Sportello unico debba essere comunicata al Ministero degli Affari Esteri tramite i collegamenti telematici, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto di ingresso.
Si evidenzia, inoltre, l'inserimento, dopo il comma 12, dei commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinques. Mentre, infatti, il comma 12, dello stesso articolo 22, già prevede la specifica fattispecie di reato nell'ipotesi di mero impiego da parte di un datore di lavoro di uno straniero privo del permesso di soggiorno, il legislatore con il comma 12-bis ha inteso introdurre delle aggravanti nei casi di impiego irregolare accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 603-bis del codice penale, terzo comma. Di particolare interesse, in tale ambito:
3. i commi 12-quater e 12-quinques che introducono la possibilità di rilasciare uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alla straniero che:
1) abbia denunciato il proprio datore di lavoro;
2) e cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro;
alla luce di tali dispositivi, codeste questure, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, cureranno il rilascio del prescritto permesso di soggiorno, con validità semestrale, rinnovabile alla scadenza, fino alla definizione del procedimento penale, ovvero provvederanno alla revoca nel caso non sussistano più le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Si evidenzia che nei casi in analisi dovrà essere utilizzato il nuovo codice motivo soggiorno UMAN 5 - sfruttamento ambito lavorativo articolo 22 TUI, all'uopo istituito, con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari e riconducibili alla specifica, nuova, fattispecie introdotta dalla norma in esame.
Con riguardo, infine, ai contenuti della disposizione transitoria, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo in esame, nel precisare che sarà cura di questa Direzione Centrale fornire le necessarie indicazioni di carattere tecnico-operativo, a seguito dell'adozione del Decreto interministeriale previsto dal comma 1, si richiama l'attenzione dellle SSLL sui seguenti dispositivi:
4. al comma 1 è precisato che:
a) la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (9 agosto 2012) occupano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale;
b) il lavoratore straniero deve essere presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011; tale presenza dovrà essere attestata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici;
c) la dichiarazione deve essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre pp.vv., Secondo le modalità che verranno fissate con lo specifico decreto interministeriale;
5. al comma 3 è previsto che sono ammessi alla procedura di emersione i datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non risultino condannati:
a) per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) per i reati previsti dall'articolo 22, comma 12, dello stesso novellato decreto legislativo 286/98;
6. al comma 4 è chiarito che non possono accedere alla procedura anche quei datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno o all'assunzione dello straniero (salvo, chiaramente, cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro);
7. al comma 5 è precisato che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore e alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale;
8. al comma 6 è previsto che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n 109 (9 agosto 2012) fino alla definizione del procedimento di regolarizzazione instaurato, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero; tuttavia, tale previsione deve essere letta alla luce delle successive disposizioni contenute nei commi 11 e 13 dello stesso articolo 5 in esame
9. al comma 9 è previsto che contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno i datori di lavoro effettivi la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di lavoro domestico, all'INPS;
10. al comma 11 è precisato che, nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi specificatamente previsti nel successivo comma 13, e così sintetizzabile:
a) qualora risulti destinatario di un provvedimento di espulsione, comminato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) qualora risulti segnalato, nel SIS, da un altro Stato Schengen, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia ai fini della non ammissione;
c) qualora risulti condannato, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
d) qualora lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; né la valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
11. al comma 13, infatti, sono specificatamente indicati i lavoratori stranieri che non sono ammessi alla procedura di emersione.
- il lavoratore straniero che appartiene ad una delle categorie indicate al comma 13, precedentemente illustrate, pur se presenti sul territorio nazionale prima del 31 dicembre 2011;
- Il lavoratore straniero che non appartiene ad una delle categorie di cui al citato comma 13, qualora lo stesso non sia presente sul territorio nazionale, ininterrottamente, almeno dal 31 dicembre 2011.
A tale proposito, si legge ancora di più l'esigenza di far precedere ogni attività correlata all'allontanamento dello straniero da un'attenta valutazione della sua situazione personale, rilevabile dalla rituale intervista o documentabile mediante la compilazione del "foglio notizie", come indicato con la circolare n. 400/A2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi
Venerdì, 27 Luglio 2012
estratto da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=58402
Gazzetta Ufficiale Luglio 2012 (Mappa 03.07.2012)
Collegato lavoro: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Legge 04.11.2010 n° 183 , G.U. 09.11.2010 (Manuela Rinaldi) )
Lavoro: sanzioni e pagamento dei costi di rimpatrio per chi impiega immigrati irregolari (Parlamento Europeo, direttiva 18.06.2009 n° 2009/52/CE )
Legge Finanziaria 2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Legge 27.12.2006 n° 296 , G.U. 27.12.2006 )
Convertito il decreto recante misure urgenti contro il terrorismo internazionale (Legge 31.07.2005 n° 155 , G.U. 01.08.2005 )
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (Decreto Legge , testo coordinato 27.07.2005 n° 144 , G.U. 01.08.2005 )
Testo unico sull'immigrazione (Decreto legislativo , testo coordinato, 25.07.1998 n° 286 , G.U. 18.08.1998 )
Testo unico sull'immigrazione - Titolo II (Decreto legislativo , testo coordinato, 25.07.1998 n° 286 , G.U. 18.08.1998 )
Testo unico sull'immigrazione - Titolo III (Decreto legislativo , testo coordinato, 25.07.1998 n° 286 , G.U. 18.08.1998 )