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ALTALEX NEWS


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giovedì 9 agosto 2012

Sanatoria 2012 : la circolare interpretativa Circolare Ministero Interno 27.07.2012 n° 6410

Emersione lavoratori stranieri irregolari: i chiarimenti sulla procedura
Circolare Ministero Interno 27.07.2012 n° 6410
Con la circolare n. 6410 del 27 luglio 2012 il Ministero dell'Interno ha illustrato le modifiche apportate al T.U. Immigrazione dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e, in particolare, ha illustrato la norma transitoria prevista dall'art. 5 di quest'ultimo decreto che prevede una sorta di "ravvedimento operoso" a favore dei datori di lavoro che occupino cittadini extracomunitari privi dei regolari prima dell'entrata in vigore delle regole ferree dell'Unione Europea contro lo sfruttamento del lavoro nero degli immigrati.
Il lavoratore straniero che può benficiare della regolarizzazione deve essere presente sul territorio nazionale in maniera continuativa almeno dal 31 dicembre 2011, mentre non saranno ammessi alla procedura i datori di lavoro che siano stati in precedenza condannati per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale o per i reati previsti dall'articolo 22, co.12, dello stesso D.Lgs. 286/98. Infine non possono accedere alla procedura anche quei datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno o all'assunzione dello straniero.
Il decreto legislativo n 109/2012 entra in vigore il prossimo 9 agosto e sarà possibile effettuare la regolarizzazione nel periodo 15 settembre-15 ottobre 2012 inviando la relativa domanda di emersione allo Sportello Unico, con contestuale versamento di € 1.000,00 come contributo forfettario e denuncia di assunzione all'INPS. (Un utile decalogo sulla procedura da seguire per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari può essere trovato sul sito dell'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico).
Sempre dal 9 agosto, fino alla definizione del procedimento di regolarizzazione instaurato, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero, salvo che per gli stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n 286, e dell'articolo 3 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice o che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
(Altalex, 3 agosto 2012)


Circolare n. 6410 del 27 luglio 2012 Ministero dell' Interno

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
N. 400/a/2012/10.2.146
OGGETTO: Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare".
Modificazione degli articoli 22 e 24 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed introduzione di una disposizione transitoria.
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 172, del 25 luglio 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, in vigore dal prossimo 9 agosto 2012, che, recependone l'impianto normativo vigente in materia di immigrazione le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, che modifica gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e introduce, all'articolo 5 del decreto legislativo in analisi, una disposizione transitoria finalizzata all'emersione di rapporti di lavoro irregolare.
Con riguardo alle modifiche apportate dal legislatore all'articolo 22, si evidenzia l'inserimento dopo il comma 5, dei commi 5-bis e 5-ter, che disciplinano i motivi di rifiuto e di revoca del nulla osta lavoro. In particolare,
1. il comma 5-bis introduce una preclusione ad ottenere il nullaosta all'ingresso di lavoratori stranieri qualora il datore di lavoro abbia riportato, nell'ultimo quinquennio, una condanna in sede penale per i reati di particolare gravità riconducibili:
- al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
- al reato previsto dello stesso articolo 22, comma 12;
alla luce di tali dispositivi, pertanto, codeste questure, per il rilascio del prescritto nulla osta di polizia (indispensabile, come noto, per la concessione del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico), dovranno avere cura di verificare, nei termini esplicitamente previsti dal legislatore, il possesso, non solo in capo al lavoratore ma anche al datore di lavoro, dei prescritti requisiti soggettivi;
2. il comma 5-ter prevede che il nulla osta al lavoro debba essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, debba essere revocato nell'ipotesi in cui:
a) gli specifici documenti, presentati ai sensi del precedente comma 2, dell'articolo 22, siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati contraffatti,
b) ovvero qualora lo straniero si rechi presso lo sportello unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro i termini di otto giorni, esplicitamente previsto dall'articolo 22, comma 6 (salvo, chiaramente, il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore);
lo stesso comma stabilisce che la revoca adottata dal competente Sportello unico debba essere comunicata al Ministero degli Affari Esteri tramite i collegamenti telematici, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto di ingresso.
Si evidenzia, inoltre, l'inserimento, dopo il comma 12, dei commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinques. Mentre, infatti, il comma 12, dello stesso articolo 22, già prevede la specifica fattispecie di reato nell'ipotesi di mero impiego da parte di un datore di lavoro di uno straniero privo del permesso di soggiorno, il legislatore con il comma 12-bis ha inteso introdurre delle aggravanti nei casi di impiego irregolare accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 603-bis del codice penale, terzo comma. Di particolare interesse, in tale ambito:
3. i commi 12-quater e 12-quinques che introducono la possibilità di rilasciare uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alla straniero che:
1) abbia denunciato il proprio datore di lavoro;
2) e cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro;
alla luce di tali dispositivi, codeste questure, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, cureranno il rilascio del prescritto permesso di soggiorno, con validità semestrale, rinnovabile alla scadenza, fino alla definizione del procedimento penale, ovvero provvederanno alla revoca nel caso non sussistano più le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Si evidenzia che nei casi in analisi dovrà essere utilizzato il nuovo codice motivo soggiorno UMAN 5 - sfruttamento ambito lavorativo articolo 22 TUI, all'uopo istituito, con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari e riconducibili alla specifica, nuova, fattispecie introdotta dalla norma in esame.
Si segnala, infine, l'abrogazione del comma 7, del già richiamato articolo 22. Tale intervento abrogativo si è resa necessaria la luce dell'entrata in vigore del sistema della comunicazione obbligatoria, di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 510/96 convertito con legge 608/1996 (da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006), al competente Centro per l’impiego, che assorbe gli obblighi di comunicazione dal datore di lavoro nei confronti della competente Prefettura, con l'invio del modello unico. Ciò, unitamente al fatto che l'articolo 4 della legge 183 del 2010 ha, peraltro, introdotto sanzioni amministrative più gravi a fronte della violazione del predetto obbligo di comunicazione.
Relativamente all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sottolinea la chiara volontà, espressa dal legislatore, di estendere le previsioni in materia di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro contenute nei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 22, anche al lavoro subordinato di tipo stagionale.
Con riguardo, infine, ai contenuti della disposizione transitoria, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo in esame, nel precisare che sarà cura di questa Direzione Centrale fornire le necessarie indicazioni di carattere tecnico-operativo, a seguito dell'adozione del Decreto interministeriale previsto dal comma 1, si richiama l'attenzione dellle SSLL sui seguenti dispositivi:
4. al comma 1 è precisato che:
a) la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (9 agosto 2012) occupano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale;
b) il lavoratore straniero deve essere presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011; tale presenza dovrà essere attestata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici;
c) la dichiarazione deve essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre pp.vv., Secondo le modalità che verranno fissate con lo specifico decreto interministeriale;
5. al comma 3 è previsto che sono ammessi alla procedura di emersione i datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non risultino condannati:
a) per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) per i reati previsti dall'articolo 22, comma 12, dello stesso novellato decreto legislativo 286/98;
6. al comma 4 è chiarito che non possono accedere alla procedura anche quei datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno o all'assunzione dello straniero (salvo, chiaramente, cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro);
7. al comma 5 è precisato che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore e alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale;
8. al comma 6 è previsto che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n 109 (9 agosto 2012) fino alla definizione del procedimento di regolarizzazione instaurato, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero; tuttavia, tale previsione deve essere letta alla luce delle successive disposizioni contenute nei commi 11 e 13 dello stesso articolo 5 in esame
9. al comma 9 è previsto che contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno i datori di lavoro effettivi la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di lavoro domestico, all'INPS;
10. al comma 11 è precisato che, nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi specificatamente previsti nel successivo comma 13, e così sintetizzabile:
a) qualora risulti destinatario di un provvedimento di espulsione, comminato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) qualora risulti segnalato, nel SIS, da un altro Stato Schengen, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia ai fini della non ammissione;
c) qualora risulti condannato, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
d) qualora lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; né la valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
11. al comma 13, infatti, sono specificatamente indicati i lavoratori stranieri che non sono ammessi alla procedura di emersione.
*********
Per quanto concerne l'azione di contrasto all'immigrazione illegale, occorre tenere presente che il legislatore ha escluso dalla procedura di emersione:
- il lavoratore straniero che appartiene ad una delle categorie indicate al comma 13, precedentemente illustrate, pur se presenti sul territorio nazionale prima del 31 dicembre 2011;
- Il lavoratore straniero che non appartiene ad una delle categorie di cui al citato comma 13, qualora lo stesso non sia presente sul territorio nazionale, ininterrottamente, almeno dal 31 dicembre 2011.
A tale proposito, si legge ancora di più l'esigenza di far precedere ogni attività correlata all'allontanamento dello straniero da un'attenta valutazione della sua situazione personale, rilevabile dalla rituale intervista o documentabile mediante la compilazione del "foglio notizie", come indicato con la circolare n. 400/A2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
**********
Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

Venerdì, 27 Luglio 2012
estratto da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=58402

NOTIZIE COLLEGATE
Norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (Decreto legislativo 16.07.2012 n° 109 , G.U. 25.07.2012 )

Gazzetta Ufficiale Luglio 2012 (Mappa 03.07.2012)

Collegato lavoro: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Legge 04.11.2010 n° 183 , G.U. 09.11.2010 (Manuela Rinaldi) )

Lavoro: sanzioni e pagamento dei costi di rimpatrio per chi impiega immigrati irregolari (Parlamento Europeo, direttiva 18.06.2009 n° 2009/52/CE )

Legge Finanziaria 2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Legge 27.12.2006 n° 296 , G.U. 27.12.2006 )

Convertito il decreto recante misure urgenti contro il terrorismo internazionale (Legge 31.07.2005 n° 155 , G.U. 01.08.2005 )

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (Decreto Legge , testo coordinato 27.07.2005 n° 144 , G.U. 01.08.2005 )

Testo unico sull'immigrazione (Decreto legislativo , testo coordinato, 25.07.1998 n° 286 , G.U. 18.08.1998 )

Testo unico sull'immigrazione - Titolo II (Decreto legislativo , testo coordinato, 25.07.1998 n° 286 , G.U. 18.08.1998 )

Testo unico sull'immigrazione - Titolo III (Decreto legislativo , testo coordinato, 25.07.1998 n° 286 , G.U. 18.08.1998 )

sabato 28 luglio 2012

Cass.civ.Sez.Unite del 16ottobre2006 n.22217

Cass.civ.Sez.Unite,16ottobre2006,n.22217

Il provvedimento di diniego, di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno non costituisce un antecedente logico del provvedimento di espulsione, ma solo un antecedente di fatto. Infatti, per il principio dell'esecutorietà degli atti amministrativi, il decreto di espulsione non è condizionato al previo accertamento della legittimità del provvedimento di revoca o di annullamento. Di conseguenza, il venir meno del titolo che giustifica la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ne comporta automaticamente l'espulsione.

Fatto
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2005 A.e.B. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Perugia il locale Ufficio Territoriale di Governo e impugnava il decreto di espulsione del Prefetto di Perugia notificato il 19 ottobre 2005 unitamente all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal questore chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e disapplicazione dei provvedimenti di rigetto dell'istanza di regolarizzazione e di revoca del permesso di soggiorno, già impugnati dinanzi al giudice amministrativo.
Con sentenza del 28 novembre 2005 il giudice di pace rigettava la domanda osservando che al giudice ordinario spettava un controllo di mera legittimità del provvedimento di espulsione, che era stato emesso nella ricorrenza di tutti i presupposti di legge dal momento che il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno di validità trimestrale in attesa di occupazione, successivamente rinnovato per lavoro subordinato era stato raggiunto da un successivo provvedimento di revoca e respingimento delle istanze di emersione e regolarizzazione.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione A.e.B. con un unico complesso motivo.
Non hanno presentato difese l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e il Questore di Perugia.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite per la risoluzione di un contrasto di giurisprudenza verificatosi in materia.

Diritto
Va dichiarata preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto contro il Questore di Perugia, che non risulta citato nel procedimento dinanzi al giudice di pace e che non ha titolo a parteciparvi poichè la legittimazione a stare in giudizio nei procedimenti di impugnazione del decreto di espulsione appartiene esclusivamente all'autorità che ha emesso il provvedimento, che nella specie è il Prefetto di Perugia ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 bis, comma 2.
Con l'unico motivo di ricorso viene denunciato genericamente il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione o falsa applicazione di non meglio specificate norme di diritto e si sostiene che il giudice di pace non avrebbe preso in considerazione, ai fini della loro disapplicazione, i provvedimenti di revoca della legalizzazione e contestuale rigetto dell'istanza di regolarizzazione, nonchè quello di revoca del permesso di soggiorno, che erano viziati da gravi irregolarità - consistenti, in particolare, nell'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, nell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e nella mancata concessione del termine di quindici giorni per l'abbandono del territorio nazionale; si osserva, inoltre, che erroneamente era stata imputata al ricorrente la sottrazione ai controlli di frontiera in quanto, avendo egli ottenuto un permesso di soggiorno poi revocato, ciò comporta va necessariamente l'avvenuto accertamento del regolare attraversamento della frontiera.
La censura, che esaurisce sostanzialmente la sua portata nella denuncia del mancato esercizio del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario, non ha fondamento.
Merita infatti di essere ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui il provvedimento di espulsione è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta in assenza di cause di giustificazione del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento o nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; non è invece consentita al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo poichè tale sindacato spetta al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. E infatti - come si è già rilevato - il giudice dell'espulsione è tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza del ricorrente sul territorio nazionale, non anche la regolarità dell'azione amministrativa svolta al riguardo, le cui carenze non possono essere dedotte come motivo di impugnazione dell'espulsione. Ne consegue che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti negativi non giustifica la sospensione ne cessarla del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile (contra, ma con affermazione incidentale non motivata: Cass. 20 giugno 2000, n. 8381). La pregiudizialità, infatti, non può essere ravvisata negli effetti pratici della pronuncia del giudice amministrativo la quale consentirà unicamente all'espulso, in caso di accoglimento del suo ricorso, di riproporre la domanda di permesso di soggiorno rientrando in Italia prima della scadenza del termine finale del divieto di rientro.

Va considerato al riguardo che con l'abolizione del contenzioso amministrativo la disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo trovava la sua giustificazione nel divieto per l'autotorità giudiziaria di revocare, modificare o annullare l'atto amministrativo, restando tale potere appannaggio delle competenti autorità amministrative investite dal ricorso dell'interessato. Tale potere, con la successiva introduzione della giurisdizione amministrativa a tutela degli interessi legittimi del cittadino, riceve applicazione - secondo l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza di questa Corte - solo nelle controversie tra privati nelle quali il provvedimento amministrativo non costituisca il fondamento stesso della posizione giuridica dedotta in giudizio ma venga in rilievo solo come suo antecedente logico, dando luogo ad una questione pregiudiziale in senso tecnico, oggetto di mero accertamento incidentale (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588; SS.UU. 10 settembre 2004, n. 18263/ 25 gennaio 2006, n. 1373).
Non mancano peraltro pronunce che ammettono il sindacato incidentale del giudice ordinario e la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo nelle cause promosse nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorquando la posizione dedotta in giudizio sia un diritto soggettivo e conservi tale natura in ragione dell'inidoneità di quell'atto a degradare il diritto soggettivo a mero interesse legittimo trattandosi di atto vincolato a predeterminati requisiti di legge e, quindi, tale da non costituire espressione di una potestà autoritativa e discrezionale, come si verifica frequentemente nel caso delle controversie promosse da utenti di un pubblico servizio i quali contestino l'importo preteso e ne chiedano la riduzione previa disapplicazione della tariffa posta a base del credito vantato dall'Amministrazione (tra le ultime pronunce in materia: Cass. 5 agosto 2005, n. 16547; 2 marzo 2006, n. 4584).

E tuttavia, quando il provvedimento che sia suscettibile di sindacato in via incidentale trovi un indispensabile antecedente in un altro atto che ne consenta, o, addirittura, ne imponga l'adozione, il quale abbia portata autoritativa e abbia come destinatario la stessa persona a carico della quale sia stato adottato il successivo atto vincolato (impugnabile e impugnato dinanzi al giudice ordinario) le regole innanzi riportate, se consentono il riscontro della sussistenza e della persistenza del provvedimento anteriore - poichè, in caso contrario, verrebbe a mancare una delle condizioni necessaria per l'emissione del provvedimento successivo - non autorizzano tuttavia alcun sindacato di correttezza sull'esercizio del potere autoritativo in base al quale l'atto presupposto è stato emanato, poichè in tal caso il controllo sulla legittimità dell'atto anteriore, ancorchè mantenuto formalmente nei limiti dell'accertamento incidentale e della disapplicazione, si tradurrebbe sostanzialmente in un annullamento, rendendo inoperante l'azione amministrativa nel suo intero contenuto e nei confronti dell'unico destinatario e si tradurrebbe, perciò, in una usurpazione di attribuzioni da parte del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.

Ciò premesso, va sottolineato che il provvedimento di diniego, di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno non costituisce antecedente logico del provvedimento di espulsione, ma solo un antecedente di fatto in quanto, per il principio del l'esecutorietà degli atti amministrativi, il decreto di espulsione non è condizionato al previo accertamento della legittimità del provvedimento di revoca o di annullamento sicchè il venir meno del titolo che giustifica la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ne comporta automaticamente l'espulsione.

La disapplicazione dell'atto amministrativo il legittimo da parte del giudice ordinario è infatti possibile - come si è già rilevato - solo quando l'atto amministrativo non incida direttamente sul rapporto giuridico sottoposto all'esame del giudice ordinario, ma ne costituisca soltanto un presupposto senza entrare a far parte del thema decidendum sicchè della sua legittimità il giudice ordinario conosca solo in via indiretta e incidentale e non in via immediata come si verificherebbe nei confronti del provvedimento di annullamento o di revoca del permesso di soggiorno che costituisce non già un antecedente logico, bensì un mero antecedente storico che è la causa immediata del provvedimento di espulsione che ne costituisce mera attuazione per esser venuto meno il titolo che giustifica la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Muovendo da tale considerazione il consolidato orientamento interpretativo di cui si è dato atto non appare validamente contrastato da una recente pronuncia (SS.UU. 18 ottobre 2005, n. 20125) la quale ha affermato che il giudice chiamato a pronunciarsi su un atto amministrativo che investa diritti soggettivi ben può sindacare in via incidentale l'atto che costituisca presupposto di quello impugnato senza superare i limiti della sua giurisdizione poichè tale affermazione rivela al sua portata effettiva solo se letta in connessione con la fattispecie sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, che hanno rigettato un ricorso contro la pronuncia di annullamento di un provvedimento di espulsione in mancanza della prova dell'esito negativo della procedura di legalizzazione del lavoro irregolare: va infatti considerato che il D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 2 convertito nella L. 9 ottobre 2002, n. 222, stabilisce che fino alla data di conclusione della procedura di legalizzazione di lavoro irregolare di cui all'art. 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nelle dichiarazioni di emersione presentate dai rispettivi datori di lavoro sicchè il giudice dinanzi al quale sia impugnato il provvedimento di espulsione è tenuto a verificare per espressa disposizione di legge l'esistenza di un formale provvedimento di chiusura con esito negativo della procedura di legalizzazione senza con ciò procedere ad alcun accertamento incidentale, poichè la regolare chiusura con esito negativo della procedura di legalizzazione non costituisce un antecedente logico del decreto di espulsione, bensì un requisito necessario richiesto dalla legge per la sua validità con una deroga espressa alla disciplina generale.

Per gli stessi motivi non può essere utilmente invocata la pronuncia citata dal ricorrente (Cass. 5 gennaio 2005, n. 210) che ha affermato che il giudice non può confermare l'espulsione pronunciata a carico dello straniero entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera ove accerti che lo straniero non si è sottratto ai suddetti controlli, poichè anche in tal caso il giudice non disapplica alcun atto amministrativo illegittimo ma si limita unicamente a verificare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'espulsione dello straniero.

Non si ignora, infine, l'ordinanza della Corte costituzionale del 18 dicembre 2001, n. 414, la qua e, nel ribadire che va esclusa ogni palese irragionevolezza nella scelta del legislatore di attribuire al giudice ordinario la tutela nei riguardi dei provvedimenti di espulsione per le sue implicazioni sulla libertà personale e di circolazione dello straniero e di attribuire al giudice amministrativo la tutela nei confronti dei provvedimenti in materia di permesso di soggiorno in considerazione dei presupposti oggettivi e soggettivi e dei poteri discrezionali che li connotano sostiene che la piena tutela contro il provvedimento di espulsione, esclusa ogni pregiudizialità amministrativa, può raggiungersi attraverso la disapplicazione dell'atto di rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo con effetti di illegittimità derivata sull'atto di espulsione oggetto della sua giurisdizione piena, ma tale affermazione non ha portata decisiva nella risoluzione del contrasto di giurisprudenza sottoposto all'esame delle Sezioni Unite.

In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

La mancata partecipazione al giudizio degli intimati preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso contro il Questore di Perugia e rigetta quello proposto contro il Prefetto di Perugia.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2006

Sentenza della Corte di Cassazione SS UU del 16 febbraio 2010 n. 3686

Espulsione - Il rigetto dell’istanza di revoca di un decreto di espulsione va impugnato innanzi al Giudice ordinario

Sentenza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2010



Avv. Dario Belluccio
Con la sentenza n. 3686 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione a conoscere sia dei provvedimenti di espulsione che delle istanze di revoca degli stessi provvedimenti appartiene alla giurisdizione ordinaria.
In sostanza, una volta avanzata istanza di revoca di un precedente decreto di espulsione innanzi alla competente Prefettura il relativo provvedimento di rigetto deve essere impugnato innanzi al Giudice di Pace e non innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
- Scarica la Sentenza
[ venerdì 7 maggio 2010 ]

Immigrazione clandestina aggiornamento 2012

Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012
Sanatoria e reati ostativi - Illeggittimità costituzionale dell’automatismo ostativo dei reati di cui agli art 380 e 381 cpp. Mancata previsione della valutazione concreta della pericolosità sociale
depositata in cancelleria il 6 luglio 2012
Scarica la sentenza Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 [ 9 luglio 2012 ]
Reingresso: la normativa italiana in contrasto con le direttive europee
Sentenza del Tribunale di Bari dichiara l’incompatibilità del diritto interno italiano in materia di immigrazione con la Direttiva Comunitaria in materia di immigrazione n. 115/2008
Si ringrazia l’avv. Uljana Gazidede per la segnalazione [ 6 luglio 2012 ]
Sentenza del Tribunale di Bari n. 830 del 12 aprile 2012
Reingresso - Non è più previsto dalla legge come reato, vista la diretta efficacia nell’ordinamento interno italiano della Direttiva Comunitaria in materia di immigrazione n. 115/2008
Si ringrazia l’avv. Uljana Gazidede per la segnalazione [ 6 luglio 2012 ]
L’illegittimità del respingimento "differito" intempestivo tra tutela della libertà personale e legalità amministrativa
a cura di Angelo Marletta, Dottorando in procedura penale all’Università di Bologna
Nota pubblicata nella rivista "Giurisprudenza di merito"
L’autore, muovendo dall’analisi di una innovativa pronuncia del giudice di pace di agrigento, approfondisce le problematiche inerenti le modalità di impugnazione ed i presupposti di legittimità del decreto di respingimento "differito" ex art. 10 comma 2, lett.a9, d.lgs. n.286/98, dedicando particolare attenzione ai profili costituzionali e sovranazionali che interessano la materia. [ 6 luglio 2012 ]
Decreto del Giudice di Pace di Caltanissetta n. 259 del 29 giugno 2012
Non convalida del provvedimento di trattenimento presso il CIE, avendo ritenuto insussistente il pericolo di fuga, stante la disponibilità di un alloggio e lo stato di incensuratezza.
Si ringrazia l’avv. Giuseppe Carnabuci per la segnalazione [ 2 luglio 2012 ]
Ordinanza del Giudice di Pace di Bari n. 771 del 1 giugno 2012
Espulsione - Illegittimo l’atto privo dell’attestazione di conformità all’originale
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione [ 7 giugno 2012 ]
Sentenza del Gdp di Bologna n. 406 del 3 aprile 2012
Espulsione - Obbligo di traduzione - Gdp Assolve perché il fatto non sussiste
Scarica la Sentenza sentenza n. 406/2012 Giudice di Pace di Bologna Avv.ssa Cristina Piazza [ 16 maggio 2012 ]
Espulsione - Il Giudice di Pace di Bologna assolve per mancata traduzione
Primi effetti della Sentenza con cui la Cassazione ha invertito l’orientamento decennale della giurisprudenza
A cura di Pietro Fanesi [ 16 maggio 2012 ]
Ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione Sesta Civile) n. 6694 del 3 maggio 2012
Divieto di espulsione - Vige anche quando lo straniero è convivente con il minore (entro il 4° grado - secondo ila vecchia formulazione dell’art 19)
Scarica l’ordinanza Ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione Sesta Civile) n. 6694 del 3 maggio 2012 [ 9 maggio 2012 ]
L’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero extracomunitario in generale
Scheda a cura di Guido Savio e Paolo Bonetti, Asgi
www.asgi.it
1. Quadro generale 2. I respingimenti: tipologia, presupposti, modalità di esecuzione ed effetti 2.1. Il respingimento alla frontiera 2.2. Il respingimento differito disposto dal questore 2.3. Obblighi del vettore 2.4. I divieti di respingimento 2.5. Assistenza e categorie vulnerabili 2.6. La tutela giurisdizionale 3. Espulsioni in generale: tipologia, presupposti, modalità di esecuzione (incluso accompagnamento o l’eventuale concessione del termine per la partenza volontaria e (...) [ 8 maggio 2012 ]
Decreto del Gdp di Padova del 23 aprile 2012
Sanatoria 2009 ed espulsione - Annullamento del decreto di espulsione per mancanza di notifica del rigetto della sanatoria
Scarica il decreto Decreto del Gdp di Padova del 23 aprile 2012 [ 4 maggio 2012 ]
Diritti sotto sequestro - I controlli giurisdizionali e le garanzie dello stato di diritto nei Centri di identificazione ed espulsione
rubrica a cura di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo
La discrezionalità amministrativa ed il controllo giurisdizionale nel caso dell’accompagnamento forzato in frontiera L’art. 13 della Costituzione, gli articoli 10, 13 e 14 del Testo Unico sull’immigrazione, e le corrispondenti previsioni del regolamento di attuazione 394 del 1999, stabiliscono precise garanzie in favore dei migranti irregolari nelle diverse fasi di allontanamento forzato dal territorio. Il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza è una misura che (...) [ 26 aprile 2012 ]
Ordinanza del Giudice di Pace di Ragusa n. 153 del 7 aprile 2012
Espulsione - Annullamento del provvedimento per la mancata attestazione di conformità all’originale della copia del decreto consegnata all’interessato
Si ringrazia l’avv. Piero Sabellini per la segnalazione [ 24 aprile 2012 ]
Sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 2813 del 13 aprile 2012
Decreto di espulsione sospeso ai sensi dell’art. 13.2 della Direttiva 2008/115/CE e della sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 31 maggio 2000
Si ringrazia l’avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione [ 24 aprile 2012 ]
Sentenza del Tribunale di Roma n. 102 del 2 febbraio 2012
La semplice traduzione orale di provvedimenti emessi non costituisce garanzia sufficiente ai sensi degli art. 10 Dlgs 25/08 e artt. 2 e 13 Dlgs 286/98 non garantendo pieno espletamento delle possibilità di difesa del destinatario dell’atto, che risulta quindi invalidato.
Si ringrazia l’avv. Salvatore Fachile per la segnalazione [ 18 aprile 2012 ]
Ordinanza della Corte di Appello di Milano n. 1190 del 29 febbraio 2012
Revoca del divieto di reingresso a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011, El Dridi
Si ringrazia l’ASGI per la segnalazione [ 13 aprile 2012 ]
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 12220 del 13 marzo 2012
Non più sanzionabili le condotte di indebito reingresso nel territorio dello Stato da parte degli stranieri espulsi da più di cinque anni
Scarica la sentenza Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 12220 del 13 marzo 2012 [ 12 aprile 2012 ]
Decisione della Corte di Appello di Milano n. 346 del 13 ottobre 2011
Espulsione - Accoglimento richiesta autorizzazione a permanere del genitore del minore
Si ringrazia l’avv. Laura Mazza per la segnalazione [ 6 aprile 2012 ]
Espulsione - I provvedimenti vanno tradotti. La Cassazione cambia rotta sul principio di impossibilità a tradurre
a cura di Pietro Fanesi
Si ringrazia l’Avv. Guido Savio per la segnalazione [ 26 marzo 2012 ]
Espulsione - E’ sindacabile l’"impossibilità" a tradurre il provvedimento adotta dall’amministrazione
Una sentenza della Cassazione ribalta l’orientamento affermatosi negli ultimi dieci anni. Il giudice può esprimersi sulla scelta di utilizzo delle lingue veicolari
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3678 dello scorso 8 marzo 2012 ha ribaltato l’orientamento giurisprudenziale affermatosi da ormai un decennio in tema di impossibilità di traduzione dei decreti espulsivi in lingua conosciuta dallo straniero per mancata reperibilità di un traduttore. La Cassazione ritiene di dover consentire al giudice di sindacare le ragioni di impossibilità addotte dalla P.A. in considerazione dell’ormai elevato numero di espulsioni che l’Amministrazione si trova a (...) [ 20 marzo 2012 ]
Sentenza della Corte di Cassazione n. 3678 dell’8 marzo 2012
Espulsione - L’impossibilità di tradurre è sindacabile da parte del giudice. Uso dell alingua veicolare solo quando non sia possibile avere un testo pre-tradotto o sia necessario per la particolare situazione
Si ringraziano Guido Savio e Piero Di Bari per la segnalazione [ 20 marzo 2012 ]
Diritti sotto sequestro - Emergenza Nord Africa: tra prassi illegittime e accoglienza differenziata
di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo
Relazione nell’ambito del corso di formazione ed aggiornamento in materia di protezione internazionale del Proogetto Melting Pot Europa svoltosi a Padova dal 3 febbraio al 9 marzo 2012 [ 17 marzo 2012 ]
Esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento sui fatti accaduti nel Centro di Lampedusa durante gli sbarchi dei migranti nell’estate del 2011
I firmatari Luca Masera, Lorenzo Trucco e Paolo Beni avanzano l’ipotesi che le condotte poste in essere abbiano integrato gli estremi del delitto di sequestro di persona
Pubblichiamo in allegato l’esposto che porta all’attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento i fatti accaduti nel Centro di Primo Soccorso e Accoglienza di Lampedusa durante gli sbarchi di stranieri irregolari avvenuti nell’estate del 2011 (già oggetto di un dettaglio report pubblicato nel mese di agosto su www.meltingpoot.org). I firmatari dell’atto – gli avvocati Luca Masera (docente di Diritto penale nell’Università di Brescia), Lorenzo Trucco (presidente e legale (...) [ 9 febbraio 2012 ]
Sentenza del Tribunale di Genova n. 231 del 27 gennaio 2012
Accoglimento richiesta autorizzazione a permanere del genitore del minore
Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione [ 30 gennaio 2012 ]
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 23453 del 24 gennaio 2012
10 bis, reato di clandestinità - Non sussiste in capo al cittadino straniero parente entro il secondo grado di cittadino italiano
Scarica la sentenza Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 23453 del 24 gennaio 2012 [ 24 gennaio 2012 ]
Decreto della Corte di Appello di Lecce - sez. minori - n. 9 del 18 gennaio 2012
Art 31, comma 3 del Testo Unico - Accoglimento richiesta autorizzazione a permanere del genitore del minore
Si ringrazia l’avv. Tiziana Sangiovanni per la segnalazione [ 18 gennaio 2012 ]
Corte di Cassazione - Al Giudice della convalida del trattenimento spetta un limitato controllo sulla misura di espulsione
La Corte di Cassazione cassa l’ordinanza del Giudice di Pace di Bologna, con la quale era dichiarato ininfluente, ai fini della proroga del trattenimento presso il C.I.E., il decreto di sospensione dell’espulsione presupposta
Si ringrazia il Dr. Francesco Quadruccio del Foro di Bologna per la segnalazione Al giudice di Pace della convalida del trattenimento presso un C.I.E. spetta un limitato controllo sulla misura di espulsione, un controllo che, lungi dall’attingere i profili di validità dell’espulsione (cognizione che spetta al Giudice di Pace investito del ricorso ex art. 13 T.U.), si attesta sulla verifica della esistenza ed efficacia dell’espulsione. La questione emersa nasce da un ordinanza di proroga del (...) [ 16 gennaio 2012 ]
Dall’accoglienza alla detenzione amministrativa: gli effetti di uno stato di emergenza permanente
di Fulvio Vassallo Paleologo,
1. Nuovi profili della detenzione amministrativa. In base al Considerando 16 della Direttiva comunitaria 2008/115/CE, che dopo la scadenza del termine di attuazione (25 dicembre 2010) ha acquistato una precisa portata precettiva sul piano del diritto interno, “ il ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per (...) [ 9 gennaio 2012 ]
La Corte di giustizia dichiara incompatibile con la direttiva rimpatri il reato di clandestinità previsto nell’ordinamento francese
Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sent. 6 dicembre 2011, Achughbabian, causa C-329/11
a cura del Prof. Luca Masera [ 8 dicembre 2011 ]
Direttiva rimpatri - Cassazione: è illegittimo adottare ordini di allontanamento automatici ed immediati correlati alla preesistenza di una espulsione
Cass. sesta sezione civile, Ordinanza 8 settembre 2011 n. 18481 Pres. Salmé; est. Macioce, p.m. Carestia Ordine coattivo di allontanamento – Inottemperanza – Espulsione – Legittimità alla luce della Direttiva 2008/115/CE – Esclusione. [ 1 dicembre 2011 ]

giovedì 24 settembre 2009

Brevi considerazioni sul reato di immigrazione clandestina

Brevi considerazioni sul reato di immigrazione clandestina
Articolo di Massimo Mannucci 17.09.2009

(Articolo in corso di pubblicazione su "Strumentario Avvocati - Rivista di Diritto e Procedura Penale, n. 10, 2009)
http://www.altalex.com/index.php?idu=108063&cmd5=90ccb63eedaa8e8f0566596a94157526&idnot=47103
All'indomani della entrata in vigore della Legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, autorevoli commentatori e soprattutto operatori pratici del diritto hanno manifestato preoccupazione per l'impatto che certe disposizioni potrebbero avere sulla gestione quotidiana del lavoro negli uffici sia di polizia che giudiziari.
In particolare desta sgomento il riflesso che l'applicazione dell'art. 10 bis del D.lgs. 286/98 potrebbe avere sugli uffici del giudice di pace, sulla polizia giudiziaria, sulle Procure della Repubblica e anche sugli ufficiali giudiziari, questi ultimi incaricati di una notevole messe di notificazioni urgenti.
Trattasi infatti di uffici tutti già oberati da carichi di lavoro insostenibili e con organici non in grado sopportare nuovi aggravi se non a prezzo di ulteriori lungaggini che verrebbero puntualmente e giustamente stigmatizzate dall’esterno.
Infatti numerosissimi sono gli stranieri clandestini astrattamente sanzionabili con la citata contravvenzione di competenza del giudice di pace per la quale la legge 94/09 introduce anche un rito speciale caratterizzato da inusitata velocità. Al momento del controllo molti di essi stranieri non esibiscono alcun documento, violando così anche l'art. 6 comma III del D.lgs. 286/98, contravvenzione di competenza del giudice ordinario.
Ne deriva quindi una duplicazione di processi per l'applicazione, in entrambi i casi, di pene veramente irrisorie e spesso ineseguibili, essendo gli stranieri, che incorrono in tali violazioni, notoriamente insolventi e irreperibili.
Tuttavia una lettura attenta delle norme coniugata a quei risvolti di pratica giudiziaria che il legislatore dimostra di conoscere ben poco o di tenere punto in considerazione, può svelare scenari più confortanti o comunque tali da far ritenere meno devastante tale impatto.
A ben vedere, l'art. 10 bis punisce “lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene sul territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico” (D.lgs. 286/98).
La prima condotta (l'ingresso) verrà punita nei casi, piuttosto limitati, in cui il soggetto viene sorpreso nel momento in cui varca la frontiera o, al più, immediatamente dopo. Evidentemente il legislatore, resosi conto che tale evenienza è di difficile verificazione, ha inserito una condotta alternativa (il trattenimento) normalmente di più frequente e più facile riscontro.
Tuttavia la pubblica accusa al fine di provare la responsabilità dello straniero per tale reato, a meno di non volere ipotizzare inammissibili inversioni dell'onere della prova, dovrà dimostrare che lo straniero soggiornava sul nostro territorio da più di otto giorni lavorativi atteso che l'art. 5, comma 2 del D.lgs. 286/98 prevede che il permesso di soggiorno debba essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall'ingresso. Del resto lo straniero, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. citato, può entrare nello Stato con il passaporto o documento equipollente e il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine.
Dunque la prova della durata della permanenza potrà ricavarsi dal visto apposto sul passaporto, ma se lo straniero non lo esibisce tale accertamento non sarà possibile, tuttavia egli dovrà rispondere del reato di cui all'art. 6, comma 3, D.lgs. 286/98.
A questo punto si pone il quesito se il legislatore, laddove nell'art. 10 bis ha richiamato la violazione delle norme del testo unico come presupposto per la configurabilità della contravvenzione prevista dalla norma, abbia inteso riferirsi solo alle norme amministrative che disciplinano l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio nazionale ovvero anche alle norme di rango penale compreso il menzionato art. 6. Solo in questa seconda ipotesi la mancata esibizione del passaporto integrerebbe anche il reato di cui all'art. 10 bis perché la permanenza illegale si concreterebbe e si dimostrerebbe con il rifiuto di esibire il documento, condotta che integrerebbe violazione del relativo obbligo previsto e punito dall’art. 6. In tal caso però i reati si potrebbero considerare commessi con una sola azione o omissione e perciò in concorso formale ai sensi dell'art. 81 comma 1 c.p., con conseguente attrazione della competenza al giudice ordinario anche per il reato di cui all'art. 10 bis.
Ne deriverebbe pertanto la possibilità di evitare di processare migliaia di stranieri anche davanti al giudice di pace con un rito simile a quello direttissimo che richiede, tra l'altro, un forte impegno di tempo e di professionalità ai corpi di polizia giudiziaria oltre a un notevole esborso di denaro pubblico per sostenere gli oneri del patrocinio a spese dello stato che i difensori puntualmente richiederanno.
E' ben vero che la prova della permanenza da oltre otto giorni nel territorio dello Stato potrebbe scaturire da una precedente fotosegnalazione, da una testimonianza o da una qualsiasi traccia documentale della presenza dello straniero nel nostro territorio, ma è anche vero che non potrebbe escludersi la circostanza che il soggetto sia nel frattempo uscito e di nuovo rientrato nel territorio dello Stato prima della scadenza di quel termine di otto giorni da cui nasce l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno.
Pertanto, anche in tali casi, potrebbe essere richiesta l'archiviazione non essendovi elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.
Infine, è appena il caso di aggiungere che un ulteriore restringimento all’applicazione dell’art. 10 bis è determinato dalla clausola di salvezza ivi contenuta la quale fa sì che detta contravvenzione debba ritenersi assorbita nei più gravi reati apparentemente concorrenti di cui agli artt. 13 comma 13 e 14 commi 5 ter e 5 quater del medesimo testi unico.
Si può dunque concludere che, se tale percorso esegetico fosse sostenibile e quindi venisse condiviso dalla giurisprudenza, i casi di applicazione sia dell'art. 10 bis, sia del rito speciale, dal punto di vista statistico, potrebbero essere meno significativi del previsto e il tributo da pagare alla “propaganda” potrebbe essere meno esoso.

Debito pubblico pro-capite

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Amore e Psiche

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Maddalena - Canova

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Perseo e Medusa - Canova

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Paolina Borghese Bonaparte - Canova

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LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

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