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martedì 28 dicembre 2010

I figli maggiorenni vanno mantenuti finchè non trovano un lavoro consono alla condizione sociale

16/11/2010 -
I figli maggiorenni vanno mantenuti finchè non trovano un lavoro consono alla condizione sociale
dal sito web http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/famiglia-successioni/news/articolo/lstp/375161/
Per "liberarsi" del mantenimento dei figli non basta che siano maggiorenni e che lavorino. Restano a carico fino a quando «non trovano un mestiere rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia». Lo sottolinea la Cassazione (22909/10), ricordando che il dovere di mantenimento «perdura indipendentemente dalla maggiore età» dei figli che dovranno essere mantenuti non solo fino a quando non troveranno un mestiere «confacente alla loro preparazione e inclinazione» ma, nei limiti del possibile, anche consono alla «condizione sociale della famiglia». Non sono esenti da questi doveri i genitori adottivi.

Il caso nasce dal ricorso di un comune del napoletano che chiedeva, ottenendolo, il rimborso di 48 mila euro, somma anticipata per il collocamento in una casa famiglia di tre figli adottati da una coppia di coniugi ventisei anni fa e dalla quale era stati allontanati perchè trovati in stato di abbandono. Al di là della vicenda in sè, per la quale la Cassazione ha ricordato che la famiglia adottiva, pur perdendo la patria potestà, è tenuta a provvedere al mantenimento dei figli adottati e collocati in una casa famiglia (a meno che siano davvero indigenti), i supremi giudici hanno colto l’occasione per ricordare quanto siano estesi i «doveri» dei genitori nei confronti dei figli.

L'«assistenza economica non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte della prole, ma perdura anche indipendentemente dalla loro età fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, allacondizione sociale della famiglia». L’obbligo di mantenimento «prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi come quella del figlio che abbia appena compiuto la maggiore età».

domenica 6 settembre 2009

Soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio Legge 28.05.2007 n° 68 , G.U. 01.06.2007

Soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
Legge 28.05.2007 n° 68 , G.U. 01.06.2007

LEGGE 28 Maggio 2007, n. 68
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
(G.U. n. 126 del 1-6-2007)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
Art. 2.Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1375):Presentato dal sen. Bianco il 7 marzo 2007.Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 marzo 2007 con pareri delle commissioni 2ª e 3ª.Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 13 marzo 2007.Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 14 marzo 2007 con pareri delle commissioni 2ª e 3ª.Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 14, 15 marzo 2007 ed approvato il 20 marzo 2007.Camera dei deputati (atto n. 2427):Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 marzo 2007 con parere della commissione II.Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 29 marzo 2007; il 3, 4, 18 aprile 2007.Esaminato in aula il 15 maggio 2007 ed approvato il 16 maggio 2007.

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