Informativa Privacy e Privacy Policy

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html


Se desideri che ShinyStat™ non raccolga alcun dato statistico relativo alla tua navigazione, clicca sul pulsante OPT-OUT.

AVVERTENZA: l'OPT-OUT avviene installando un cookie (nome cookie ShinyStat di opt-out: OPTOUT) se cancelli i cookies, sarà necessario ripetere l'opt-out in quanto cancellarei anche il cookie di opt-out

http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

ALTALEX NEWS


sabato 19 gennaio 2008

CASSAZIONE PENALE SSUU 47473/2007 : SUFFICIENTE LA NOMINA FIDUCIARIA PER PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE

SENTENZA N. 47473 UD. 27/09/2007 - DEPOSITO DEL 20/12/2007

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA ISCRITTO ALL'ALBO SPECIALE DEI DIFENSORI CASSAZIONISTI - CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - NOMINA FIDUCIARIA – SUFFICIENZA

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affrontato la questione riguardante la necessità o meno di un previo conferimento di procura speciale ad hoc da parte della persona offesa dal reato al proprio difensore di fiducia ai fini di poter proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione. La Corte, premesso che la persona offesa dal reato ha la facoltà di nominare un difensore con le semplici modalità indicate nell’art. 96, comma 2, e che quest’ultimo ha, in virtù di tale nomina, il potere di esercitare tutti i diritti e le facoltà che la legge attribuisce all’offeso, hanno affermato che non vi è alcuna ragione per ritenere che sia necessario il conferimento di una ulteriore procura speciale per l’impugnazione del provvedimento di archiviazione, dal momento che questa impugnazione non rientra tra gli atti per i quali l’art. 122 cod. proc. pen. richiede il previo conferimento della procura speciale, non essendovi peraltro alcuna altra norma che sia applicabile al difensore della persona offesa e che gli imponga la necessità di una procura speciale per proporre la detta impugnazione.Sulla premessa in questione, la Corte ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto nell’interesse della persona offesa dal difensore, iscritto nell’apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità di cui agli artt. 101, comma 1, e 96, comma 2, cod. proc. pen. (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata), mentre non è necessario che tale difensore sia anche munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell’art. 122 o dell’art. 100, comma 1, cod. proc. pen.

Sentenza n. 47473 del 27 settembre 2007 - depositata il 20 dicembre 2007(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore A. Franco)Svolgimento del processo1. In data 10.11.2004 XXX presentò querela nei confronti di YYY e ZZZ per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., chiedendo espressamente di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione e nominando difensore di fiducia l’avv. Alfonso Amato (con la formula: «nomino sin d’ora mio difensore l’avv. Alfonso Amato, da Sicignano degli Alburni»). L’11.12.2004 il pubblico ministero presso il tribunale di Salerno depositò richiesta di archiviazione. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, con provvedimento del 13.12.2004, restituì gli atti al p.m. per la notifica dell’avviso alla persona offesa dal reato ex art. 408 cod. proc. pen.. Il 3.2.2005 la richiesta di archiviazione fu notificata al difensore avv. Alfonso Amato, domiciliatario ex lege della persona offesa. Il 14.2.2005 il difensore depositò tempestivamente (cadendo il 13.2.2005 di domenica) presso la segreteria del p.m. atto di opposizione alla richiesta di archiviazione con richiesta di prosecuzione delle indagini. Con decreto emesso de plano 17.02.2005, il g.i.p., ritenuto che le espletate indagini avevano evidenziato la manifesta infondatezza della notitia criminis, dispose l'archiviazione del procedimento penale. Successivamente, con ordinanza 8.3.2005, il medesimo g.i.p. dichiarò non luogo a provvedere sull’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (tempestivamente depositata il 14.02.2005) in quanto pervenuto presso la cancelleria del g.i.p. solo il 19.02.2005, successivamente all’adozione del decreto di archiviazione. Osservò il g.i.p. che, pur essendo stata tempestivamente proposta l’opposizione, non poteva essere revocato il decreto di archiviazione (perché non era prevista una revoca ma solo il ricorso per cassazione ovvero la richiesta di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen.) né poteva essere fissata l’udienza camerale ex art. 410, comma 3, cod. proc. pen. (perché si era già conclusa la fase delle indagini preliminari con provvedimento decisorio sulla richiesta di archiviazione).2. Notificata l’ordinanza di non luogo a provvedere alla persona offesa opponente, con atto depositato il 31.3.2005 l’avv. Alfonso Amato, iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, quale difensore fiduciario di XXX, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione 17.02.2005 deducendo violazione degli artt. 408, comma 2, e 410 cod. proc. pen. Premesso che il ricorso è tempestivo (in quanto non aveva mai ricevuto notifica del decreto di archiviazione, del quale aveva preso cognizione solo in data 21.3.2005, con la notifica dell’ordinanza di non luogo a provvedere) ricorda, in particolare, che il 14.2.2005 aveva proposto regolare opposizione alla richiesta di archiviazione, cui era seguita l’adozione da parte del g.i.p. del decreto di archiviazione in data 17.2.2005. Questo decreto è stato però emesso prima della trasmissione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto il p.m. aveva inviato il fascicolo delle indagini preliminari senza inserirvi l’atto di opposizione, sebbene questa fosse tempestiva. Osserva pertanto che il decreto di archiviazione, essendo stato emesso prima della trasmissione della tempestiva opposizione e quindi senza l’esame di questa, è affetto da nullità ed è ricorribile in cassazione ex art. 409, u. c., cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché sottoscritto da difensore non munito di procura speciale. Osserva che il difensore della persona offesa dal reato non è legittimato, solo perché tale ed in assenza di uno specifico mandato speciale, a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione. Egli infatti non può esercitare in proprio la facoltà di impugnazione riconosciuta soltanto al difensore dell’imputato, né è rivestito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, comma 1, e 100, comma 4, cod. proc. pen. riconoscono solo al difensore dell’imputato e delle altre parti ritualmente costituite. Il difensore della persona offesa ricorrente, con memoria di replica depositata in data 14.04.2007, sostiene invece l’ammissibilità del ricorso per cassazione anche in mancanza di una procura speciale, essendo sufficiente l’originaria procura ex art. 96, comma 2, cod. proc. pen. In data 3.5.2007 ha depositato memoria di replica anche il difensore delle indagate, avv. Giancarlo Di Giulio, che insiste sulla carenza di legittimazione del difensore della persona offesa sprovvisto di procura speciale a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione. La seconda sezione penale  cui il ricorso era stato assegnato , con ordinanza del 9.5.2007, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul problema pregiudiziale dell'ammissibilità del ricorso in caso di sottoscrizione da parte del difensore della persona offesa dal reato, iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, ma privo di una procura speciale, e ritenuta comunque tale questione «di speciale importanza» a norma dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen. atteso il suo frequente riproporsi, ha disposto la rimessione del ricorso stesso alle Sezioni Unite penali per la sua decisione ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. Il Primo Presidente Aggiunto ha quindi assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali per la trattazione, in camera di consiglio, all’udienza del 27.9.2007.Motivi della decisione4. La questione che ha determinato l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite è la seguente: «Se il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione proposto nell’interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell’apposito albo, che sia pure munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dall’art. 122 cod. proc. pen., ovvero è sufficiente che il difensore sia stato nominato secondo le formalità di cui all’art. 101, comma 1, e 96, comma 2, cod. proc. pen.». La recente giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel ritenere che la persona offesa dal reato non ha il diritto (riconosciuto invece all’imputato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità deve applicarsi la regola dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale (Sez. Un., 16.12.1998, n. 24, Messina, m. 212076). Persiste, tuttavia, ancor dopo quest’ultima pronuncia delle Sezioni Unite, un contrasto di giurisprudenza sul tipo di mandato che la persona offesa deve conferire al suo difensore perché questo sia legittimato a proporre, per conto e nell’interesse di essa, ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione. Secondo un primo e maggioritario orientamento, il difensore della persona offesa iscritto nell’albo speciale, per proporre questa impugnazione, deve essere provvisto di procura speciale ai sensi degli artt. 100, comma 1, e 122 cod. proc. pen., non essendo sufficiente il normale mandato conferito con le modalità previste dall'art. 101, comma 1, in relazione all'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata). Secondo una tesi intermedia, cui ha fatto incidentalmente riferimento la ricordata sentenza delle Sez. Un. 16.12.1998, n. 24, Messina  tesi che peraltro ha avuto in seguito scarsa applicazione  bisognerebbe distinguere fra proposizione «non in proprio» ovvero «in proprio» del ricorso per cassazione da parte del difensore della persona offesa. Nel senso che, qualora il ricorso sia sottoscritto dal difensore dell'offeso «non in proprio», l'impugnazione sarebbe ammissibile perché la nomina potrebbe essere fatta con l'osservanza delle semplici formalità previste dall'articolo 101, comma 1, in relazione all'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., mentre il conferimento di una procura speciale nelle forme previste dall'art. 100, comma 1, cod. proc. pen. sarebbe necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa (che non sarebbe investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti, per legge, al difensore dell'imputato e delle altre parti private) intenderebbe esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione. Infine, secondo un altro orientamento, successivo alla sentenza Messina ma rimasto minoritario, il difensore della persona offesa, iscritto nell’albo speciale e nominato con le semplici formalità di cui agli artt. 101, comma 1, e 96, comma 2, cod. proc. pen., è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento di archiviazione, non essendo necessario che sia altresì provvisto di una procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.5. Ritiene il Collegio che debba essere preferito quest’ultimo orientamento, sia perché in suo favore sussistono dei chiari dati normativi, sia perché le diverse argomentazioni portate di volta in volta a sostegno della tesi della necessità di una procura speciale sono o inconferenti o non convincenti.
5.1. La maggior parte delle decisioni che richiedono una procura speciale si fondano sull’assunto che mancherebbe una norma che attribuisca in via generale al difensore della persona offesa dal reato i diritti che competono all’offeso, al pari di quanto avviene per l’indagato e l’imputato. Si afferma, in particolare, che il difensore della persona offesa, nominato ex art. 101 cod. proc. pen., non è investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, comma 1, e 100, comma 4, riconoscono rispettivamente al difensore dell'imputato ed a quello delle altre parti private ritualmente costituite, di modo che lo stesso non sarebbe legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di proporre ricorso per cassazione, ma dovrebbe a tal fine munirsi di procura speciale nelle forme previste dall’art. 100, comma 1 (cfr. Sez. II, 23 maggio 2006 n. 19978, p.o. in proc. Veroi, m. 234658; Sez. IV, 1 aprile 2004, n. 37562, p.o. in proc. Birolo, m. 229139; Sez. I, 23 novembre 2001 n. 395, p.o. AGIP Petroli c. ignoti; Sez. VI, 3 aprile 1998 n. 1262, Lo Castro, m. 211115; Sez. VI, 20 aprile 1998 n. 1408, De Tilla, m. 210917; Sez. VI, 16 dicembre 1997 n. 5144, Sofri, m. 210059; Sez. V, 18 settembre 1997 n. 3837, Aloi, m. 208714; Sez. VI, 25 giugno 1997 n. 2755, Ottonello, m. 208845; Sez. VI, 27 giugno 1995 n. 2569, p.c. in proc. Fakhri, m. 202588). Si afferma altresì, nello stesso senso, che al difensore della persona offesa che non sia costituita parte civile non competono autonomi poteri d’iniziativa in materia di impugnazione, perché l’art. 101 cod. proc. pen. si limita a disporre che «la persona offesa dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme prevista dall’art. 96, comma 2», dal che si desumerebbe che l’esercizio di quei diritti e facoltà rimane comunque riservato alla persona offesa, la quale potrà semplicemente avvalersi dell’assistenza tecnica del difensore all’uopo nominato, senza che quest’ultimo possa ritenersi legittimato ad agire «motu proprio», specie in materia di impugnazioni (Sez. I, 3 dicembre 1992 n. 5024, Dufrital S.p.A. e Marro, m. 192714). Sennonché, può osservarsi che il mancato richiamo da parte dell’art. 101 cod. proc. pen. al contenuto degli artt. 99 e 100, non comporta la mancanza di una norma che attribuisca al difensore della persona offesa l’esercizio dei diritti che competono all’offeso, al pari di quanto avviene per i difensori dell’imputato e delle altre parti private formalmente costituite, ai quali, rispettivamente gli artt. 99, comma 1, e 100, comma 4, riconoscono il potere di rappresentanza; né comporta che a tale difensore spettino esclusivamente funzioni di assistenza tecnica mentre l’esercizio dei diritti e facoltà dell’offeso dovrebbe comunque essere riservato a quest’ultimo, che non potrebbe delegarlo al suo difensore. Sotto questo profilo, invero, non sembrano esservi sostanziali diversità fra quanto stabiliscono gli artt. 99, comma 1 (secondo il quale al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che non siano riservati personalmente a quest’ultimo) e 100, comma 4 (secondo il quale il difensore delle altre parti private può compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, fermo restando che, se non ne abbia ricevuto espressamente il potere, non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa) e quanto prevede l’art. 101, comma 1, secondo il quale la persona offesa dal reato può nominare, nelle forme previste dall’art. 96, comma 2, un difensore «per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti». La maggiore differenza, semmai, sembra consistere nel fatto che l’art. 101, comma 1  evidentemente in considerazione delle attività e del ruolo riservati alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari e prima di una sua eventuale costituzione come parte civile (e della difficoltà di individuare in questa fase atti che comportino per l’offeso disposizione del diritto in contesa)  parla di una nomina per l’esercizio di tutti indistintamente i diritti e facoltà attribuiti alla persona offesa, senza far riferimento ad atti a quest’ultima espressamente riservati che il difensore non può compiere o che può compiere solo previo conferimento di un mandato speciale. Appare dunque irrilevante la circostanza che la disposizione di cui all’art. 100, comma 4, non sia ripetuta dall’art. 101, comma 1, mentre la stessa formulazione letterale di quest’ultimo mostra che esso conferisce direttamente al difensore eventualmente nominato l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona offesa. Se così non fosse, dovrebbe ritenersi che il difensore dell’offeso sia legittimato ad esercitare tali diritti e facoltà soltanto in quanto munito di procura speciale, il che si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio della disposizione, dal momento che è proprio l’art. 101, comma 1, a dichiarare sufficiente la nomina con le modalità dell’art. 96 e a non richiedere alcuna procura speciale per l’esercizio di quei diritti e facoltà. Questa conclusione, del resto, è confermata anche dal fatto che, a differenza del comma 1, il comma 2 dello stesso art. 101 richiede la procura speciale per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’art. 93, richiamando per questi difensori le disposizioni dell’art. 100, il cui comma 1 stabilisce appunto che le parti private diverse dall’imputato stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, mentre quest’ultima non è richiesta dal comma 1 dell’art. 101 per il difensore della persona offesa. Deve quindi riconoscersi che al difensore della persona offesa, così come al difensore dell’indagato e dell’imputato, sono attribuite, in forza dell’art. 101, comma 1, non soltanto funzioni di mera assistenza tecnica ma anche l’esercizio, in sostituzione e per conto dell’offeso, dei diritti e della facoltà a questo spettanti e, quindi, anche funzioni di rappresentanza processuale del proprio assistito. Non incide poi sulla questione in esame l’argomento che il difensore, a norma dell’art. 101, può solo esercitare i diritti e facoltà dell’offeso senza però divenirne titolare, perché ciò che conta non è la titolarità di diritti e facoltà, ma l’attribuzione da parte della norma al difensore, in conseguenza del semplice mandato nelle forme dell’art. 96, del potere di esercitarli, senza alcuna distinzione o limitazione tra i diversi diritti e facoltà, che non sia espressamente prevista nell’atto di conferimento della procura.5.2. Si afferma anche, a favore della necessità di una procura speciale, che il difensore della persona offesa non sarebbe legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di proporre impugnazioni, perchè il codice di rito (art. 571, comma 3) riconosce tale facoltà solamente al difensore dell'imputato (Sez. VI, 3 aprile 1998 n. 1262, Lo Castro, m. 211115; Sez. V., 25 giugno 1997, Ottonello, m. 208845; Sez. VI, 27 giugno 1995, p.c. in proc. Fakhri, m. 202588; Sez. I, 3 dicembre 1992 n. 5024, Dufrital S.p.A. e Marro, m. 192714). Sennonché, anche questa considerazione, a ben vedere, non appare decisiva. Può osservarsi, invero, che l’art. 571 cod. proc. pen. è norma che riguarda le impugnazioni dell’imputato e che non concerne quindi il diritto di proporre impugnazione avverso la richiesta e il successivo provvedimento di archiviazione conferito alla persona offesa, la quale può a sua volta attribuirne l’esercizio al suo difensore con le modalità previste dall’art. 101, comma 1. Sulla base del solo art. 571 cod. proc. pen., quindi, non può escludersi la sussistenza di un’altra norma o di un altro principio su cui possa fondarsi la legittimazione del difensore della persona offesa a proporre ricorso per cassazione senza necessità di procura speciale. D’altra parte, è stato anche osservato in dottrina che l’attribuzione al difensore dell’imputato della titolarità di impugnare un provvedimento giurisdizionale, indipendentemente da una procura speciale dell’interessato, dovrebbe in realtà ricondursi, più che all’art. 571, comma 3, all’art. 99, comma 1, che assegna al difensore a titolo originario le facoltà ed i diritti riconosciuti ex lege all’imputato, esclusi quelli riservati personalmente a quest’ultimo. L’art. 571, comma 3, avrebbe quindi più propriamente la finalità di individuare il difensore al quale spetta il potere di impugnazione nell’interesse dell’imputato in colui che tale qualità rivesta al momento del deposito del provvedimento impugnato o che sia nominato per proporre impugnazione (ed, originariamente, anche la finalità di richiedere invece uno specifico mandato per impugnare una sentenza contumaciale), mentre il successivo comma 4 prevede che l’atto di impugnazione compiuto dal difensore può essere posto nel nulla da un atto formale contrario dell’imputato. Tutto ciò conferma che la disciplina dell’art. 571 è diretta a delineare i tratti del rapporto intercorrente tra l’imputato ed il suo difensore, sicché essa non è pertinente, anche se utilizzata soltanto in termini negativi, riguardo al diverso rapporto della persona offesa con il proprio difensore.5.3. Alcune decisioni che seguono l’orientamento maggioritario hanno argomentato osservando che la legittimazione del difensore della persona offesa a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non è esplicitamente prevista dall’art. 409 cod. proc. pen. e che essa non potrebbe nemmeno farsi derivare dall’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., che attribuisce al difensore dell'offeso dal reato la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio. Si è sostenuto, infatti, che osterebbe al riconoscimento di una tale legittimazione sia il fatto che quella di cui all’art. 127 è una norma di carattere generale che è derogata sul punto proprio dall’art. 409 e dalla speciale disciplina della ricorribilità soggettiva dell’ordinanza di archiviazione, sia il rilievo che la procedura di archiviazione non prevede il diritto del difensore della persona offesa alla notifica dell'ordinanza, notifica che invece costituisce il presupposto in relazione al quale l'art. 127, comma 7, fa discendere la titolarità della legittimazione a ricorrere per cassazione (Sez. VI, 25 giugno 1997 n. 2755, Ottonello, m. 208845; Sez. V, 13 gennaio 1992 n. 166, Palmieri, m. 189689). Anche questa argomentazione è però inconferente. E difatti, l’art. 409 cod. proc. pen. non attribuisce ma neanche esclude la legittimazione ad impugnare del difensore della persona offesa, in quanto si limita a stabilire che l’ordinanza di archiviazione è oggettivamente ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5. Deve dunque farsi riferimento ad altre norme per accertare se il difensore sia o meno legittimato ad impugnare. Parimenti irrilevante, ai fini della questione in esame, è la ritenuta impossibilità di riconoscere nell’art. 127, comma 7, il fondamento della legittimazione del difensore dell’offeso a ricorrere per cassazione, anche a prescindere dall’esattezza o meno di questa interpretazione. Ed invero, il fatto che l’art. 127 sia una norma generale non applicabile alla speciale procedura di archiviazione non esclude di per sé che l’attribuzione al difensore della legittimazione ad impugnare possa derivare da norme o principi diversi. Allo stesso modo è non decisivo, oltre che inesatto, l’assunto secondo cui il difensore non sarebbe legittimato ad impugnare perché non ha il diritto a ricevere la notificazione dell’ordinanza di archiviazione, presupposto dal quale l’art. 127, comma 7, farebbe discendere la legittimazione ad impugnare. La notificazione di un provvedimento, infatti, non attribuisce di per sé la legittimazione ad impugnarlo, ma in genere serve solo a fissare l’inizio del termine decorso il quale il soggetto legittimato decade dal diritto di proporre impugnazione.5.4. Altre volte si è affermato che il difensore della persona offesa, per ciò che concerne le impugnazioni, è equiparato al difensore delle parti private diverse dall'imputato, e di conseguenza è soggetto alla disposizione di cui all'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., che prevede il conferimento della procura speciale (Sez. IV, 22 maggio 1992 n. 577, Lisonelli, m. 191248; Sez. IV, 29 aprile 1997 n. 1162, p.o. in proc. Silvestrini, m. 207803). L’assunto non può essere condiviso perché  come meglio si vedrà in seguito  alla persona offesa ed al suo difensore si applica solo la specifica norma di cui all’art. 101, comma 1, cod. proc. pen. e non anche la diversa disciplina dettata dall’art. 100 per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Il primo comma dell’art. 101 non fa alcun rinvio alle norme dell’art. 100, che sono invece richiamate dal secondo comma per i difensori degli enti e delle associazioni, né vi è alcuna ragione per la quale al difensore della persona offesa, per il quale è prevista una specifica disciplina, debbano applicarsi anche le regole (ispirate ad una differente ratio legis) dettate per i difensori delle altre parti private. D’altra parte, è stato anche osservato che la procura di cui all’art. 100 cod. proc. pen. non solo pare costruita per soggetti diversi dalla persona offesa, ma sembra anche concepita per conferire la rappresentanza processuale generale, almeno per un grado di giudizio (commi 3 e 4), piuttosto che per legittimare un difensore sprovvisto di detta rappresentanza al compimento di un singolo atto. 5.5. Altre decisioni, specie tra le più recenti, hanno invece fatto leva sulla mancanza della qualità di parte processuale in capo alla persona offesa dal reato che non si sia ancora costituita parte civile. Si afferma invero che, nonostante la persona offesa goda di facoltà e diritti processuali limitatamente ad alcuni istituti e sia portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento penale, la stessa non può considerarsi parte processuale in senso tecnico e non è quindi, destinataria della norma della prima parte dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che consente alla parte la possibilità di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, e che peraltro è applicabile esclusivamente all’imputato. La persona offesa, quindi, è soggetta alla regola generale dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'apposito albo speciale, il quale  in forza della norma valevole per tutte le altre parti private diverse dall’imputato  dovrebbe altresì essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. IV, 1 aprile 2004 n. 37562, p.o. in proc. Birolo, m. 229139; Sez. VI, 9 maggio 2000 n. 2125, Frigotto, m. 216235; Sez. VI, 13 aprile 2000 n.1851, p.o. in proc. Egger, m. 220550; Sez. VI, 12 gennaio 1999 n. 39, Foglia, m. 212567; Sez. V, 6 gennaio 1999 n. 1541, Sanesi, m. 213402; Sez. VI, 20 aprile 1998 n.1408, De Tilla, m. 210917; Sez. VI, 3 aprile 1998 n. 1262, Lo Castro, m. 211115; Sez. VI, 16 dicembre 1997 n. 5144, Sofri, m. 210059). Esula dall’ambito del presente giudizio stabilire se la persona offesa dal reato, la quale, in linea di principio, non è parte del processo (Sez. Un. 16.12.1998, n. 24, Messina, cit.), possa o meno ritenersi parte almeno nel più limitato ambito del procedimento di archiviazione (o limitatamente a quei procedimenti nei quali le è attribuito il diritto di impugnazione). Ed infatti, la sussistenza della qualità di parte non è, in realtà, decisiva né ai fini della questione se la persona offesa possa o meno proporre personalmente il ricorso per cassazione né, tanto meno dunque, ai fini della legittimazione a ricorrere del suo difensore. Invero, l’inesistenza di un diritto della persona offesa a sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione si fonda non tanto sul fatto che essa non ha la qualità di parte processuale in senso tecnico, e quindi non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 613, comma 1, quanto piuttosto sul motivo che questa disposizione non è attributiva alle altre parti processuali del potere di ricorrere personalmente per cassazione, ma è invece meramente ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19, Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613; Sez. V, 26 maggio 2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso non perché non sia parte processuale, nemmeno nel limitato ambito del procedimento di archiviazione, bensì perché tale diritto non spetta nemmeno alle altre parti processuali, essendo attribuito dall’art. 571 (e non dall’art. 613) esclusivamente all’imputato. Se quindi l’esistenza o meno della qualità di parte in capo alla persona offesa nell’ambito del procedimento di archiviazione non influisce nemmeno sulla questione della sua possibilità di proporre personalmente il ricorso, tanto meno può incidere sulla questione del tipo di mandato che il suo difensore deve avere per ricorrere per cassazione per suo conto e nel suo interesse.
6. La tesi intermedia si basa sulla distinzione fra sottoscrizione del difensore «in proprio» e «non in proprio» del ricorso per cassazione, e ad essa ha fatto riferimento la sentenza delle sezioni unite 16.12.1998, n. 24, Messina, cit., la quale, dopo avere stabilito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere sottoscritto personalmente dalla persona offesa ma deve essere presentato, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale, ha affermato anche, sia pure incidentalmente, che «qualora il ricorso sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore dell'offeso iscritto nello speciale albo della Corte di Cassazione l'impugnazione è ammissibile potendo la nomina essere fatta con l'osservanza delle semplici formalità previste dall'articolo 101 c. 1 in relazione all'art. 96 c. 2 c.p.p., vale a dire mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata, il conferimento di procura speciale nelle forme previste dall'art. 100 c. 1 c.p.p. essendo necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti, per legge, al difensore dell'imputato e delle altre parti private intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione». Si trattava, come ricorda l’ordinanza di rimessione, di un obiter dictum e, proprio per questo, la sentenza non approfondì la questione, pur mostrando di non condividere in pieno la tesi tradizionale della necessità in ogni caso di una procura speciale. Tuttavia, questa soluzione ha trovato in realtà limitato seguito nella giurisprudenza successiva, né ha eliminato i contrasti (cfr. Sez. I, 23 novembre 2001 n. 395, p.o. AGIP Petroli c. ignoti e Sez. VI, 18 settembre 2003 n. 38945, Leone, m. 226994, che pur aderendo al principio sembrano giungere nel caso concreto a risultati diversi), i quali hanno anzi investito anche la differenziazione tra esercizio «in proprio» ed esercizio «non in proprio» da parte del difensore del diritto di ricorrere per cassazione. Così, le decisioni successive hanno finito per dare scarsa rilevanza pratica alla distinzione, tanto che una sola pronuncia si è soffermata ad analizzare il suo significato, precisando che per esercizio «in proprio» del diritto di impugnazione dovrebbe intendersi «quello che scaturisce dal semplice mandato defensionale, a differenza del potere processuale che il difensore stesso sia chiamato ad esercitare nella qualità di procuratore speciale» (Sez. II, 23 maggio 2006 n. 19978, p.o. in proc. Veroi, m. 234658). In realtà, ritiene il collegio che anche questa soluzione intermedia non sia appagante, proprio per le difficoltà di distinguere, nei singoli casi concreti, fra impugnazione del difensore «in proprio» e «non in proprio». E difatti, sotto il profilo sostanziale, il diritto di impugnare è esercitato dal difensore sempre nell’interesse e per conto della persona offesa, sicché non potrebbe farsi ricorso a criteri contenutistici o all’interesse fatto valere. Se poi si volesse fondare la distinzione sulla base delle sole espressioni usate nel ricorso (ad esempio, «L’avv. Tizio, quale difensore della persona offesa Caio» ovvero «La persona offesa Caio, per mezzo del suo difensore avv. Tizio») allora la stessa sarebbe meramente formalistica ed in realtà priva di alcun significato pratico. Non resterebbe quindi che basarsi sull’iniziativa della impugnazione, ossia sulla circostanza che questa sia stata proposta ad iniziativa del difensore o ad iniziativa della persona offesa (o, meglio, anche ad iniziativa della persona offesa, giacché l’impugnazione non può prescindere da un concorso della volontà del difensore), ossia, in sostanza, sull’esistenza di una concorrente volontà dell’offeso. Ma, se così fosse, poiché il soggetto a cui ricondurre l’iniziativa non potrebbe con certezza ricavarsi dalle formule utilizzate nell’intestazione o dal contenuto dell’atto, non resterebbe che giungere alla stessa conclusione cui è giunta la citata sentenza 23 maggio 2006, Veroi, ossia a richiedere che la provenienza dell’iniziativa (anche) dalla persona offesa sia attestata da una sua specifica manifestazione della volontà di impugnare, e quindi dal rilascio di uno specifico mandato ad impugnare. In altre parole, per esercizio «in proprio» del diritto di impugnazione dovrebbe intendersi, appunto, quello che trova fondamento nel semplice mandato defensionale, mentre si avrebbe esercizio «non in proprio» solo quando il difensore eserciti il potere processuale di impugnazione nella sua qualità di procuratore speciale. In questo modo, però, si viene a svuotare di contenuto e di significato pratico la distinzione, perché l’impugnazione da parte del difensore munito di semplice mandato ex artt. 101 e 96 cod. proc. pen. costituirebbe sempre esercizio «in proprio» del diritto, sicché il difensore per impugnare avrebbe in ogni caso necessità di un mandato speciale. E così anche la tesi intermedia si verrebbe a risolvere, in realtà, nella tesi che richiede sempre la presenza di una procura speciale per la legittimazione ad impugnare da parte del difensore della persona offesa.7. Ritiene quindi il collego che vada preferito l’ultimo orientamento  successivo alla sentenza Messina, ma rimasto minoritario  secondo il quale il difensore della persona offesa, nominato ai sensi degli artt. 101, comma 1, e 96, comma 2, cod. proc. pen. con le forme semplificate previste per l’imputato (ossia con dichiarazione resa all'autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata) ed iscritto all’albo speciale, è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento di archiviazione, non essendo necessario che sia altresì provvisto di una procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen. (cfr. Sez. II, 27 novembre 2003 n. 49184, Formicola, m. 227697; Sez. VI, 18 settembre 2003 n. 38945, Leone, m. 226994; Sez. II, 27 aprile 2006 n. 21105, p.o. in proc. Iacono, m. 234656; v. anche Sez. VI, 15 maggio 1998, n. 1757, p.o. in proc. De Lucia, m. 211793).7.1. Questa conclusione si basa su un ragionamento in un certo senso speculare a quello su cui si fonda la tesi opposta, ossia sulla considerazione che ciò che rileva non è la mancanza di una norma che attribuisca espressamente al difensore della persona offesa non munito di mandato speciale il diritto di proporre impugnazione, bensì piuttosto la mancanza di un dato normativo che impedisca a tale difensore la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione in base alla semplice nomina fiduciaria (o procura ad litem), dal momento che tale impugnazione non rientra tra gli atti per i quali l’art. 122 cod. proc. pen. richiede il previo conferimento della procura speciale. In sintesi, si osserva che l’art. 90 cod. proc. pen. prevede che la persona offesa esercita i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti dalla legge. L’art. 101, comma 1, dispone che la persona offesa può nominare un difensore per l’esercizio dei diritti e delle facoltà a lei attribuiti, e che la nomina debba avvenire secondo le semplici modalità previste per l’indagato e per l’imputato dall’art. 96, comma 2. L’art. 410 concede poi alla persona offesa il diritto di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione mentre l’art. 409 le concede il diritto di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione. L’art. 100, comma 1, non si applica alla nomina del difensore della persona offesa, mentre l’art. 122 richiede il conferimento di una procura speciale soltanto per il compimento di determinati atti espressamente indicati dalla legge (come, ad esempio, la dichiarazione di ricusazione, la richiesta di rimessione, la revoca della costituzione di parte civile, e così via) fra i quali non sono compresi né l’opposizione alla richiesta di archiviazione né la proposizione del ricorso per cassazione contro il provvedimento di archiviazione. Ne consegue che il difensore della persona offesa, una volta regolarmente nominato nelle forme previste dall’art. 96, comma 2, può anche esercitare, per conto e nell’interesse dell’offeso, sia il diritto di opporsi all’archiviazione sia quello di ricorrere per cassazione, non essendovi alcuna norma che prescriva il rilascio di una ulteriore procura speciale ad hoc per l’esercizio di uno di questi diritti. Del resto, se è vero  come pacificamente riconosciuto (Sez. V, 20.5.2004, n. 42357, p.o. in proc. Maesano ed altri, m. 230106; Sez. V, 16 marzo 2004, n. 19121, Caprarelli, m. 227.750; Sez. V, 7 aprile 2003, n. 39208, p.o. in proc. Piccinini, m. 226776; Sez. V, 10 luglio 2002, n. 35126, Di Caro, m. 222628)  che il difensore della persona offesa non ha bisogno di una procura speciale per impugnare la richiesta di archiviazione mediante opposizione, essendo sufficiente la nomina ai sensi dell’art. 96, comma 2, non vi è alcun motivo per ritenere che egli non sia anche legittimato, sulla base della medesima procura, ad impugnare per cassazione la relativa decisione, appunto perché non vi è nessuna norma che specificamente richieda per quest’ultima impugnazione una procura speciale ad hoc.7.2. La particolare posizione della persona offesa dal reato nell’ambito delle indagini preliminari è stata ben delineata dalla sentenza delle Sez. Un., 16.12.1998, n. 24/99, Messina, la quale ha evidenziato come il nuovo codice di rito ha riconosciuto alla stessa un ruolo diverso ed assai più rilevante di quello previsto dall’art. 306 del precedente codice di procedura, affidandole non più un compito di semplice collaborazione con l’istruttore, bensì la funzione di stimolo e controllo dell'attività del pubblico ministero, per esercitare la quale è dotata di specifici poteri e facoltà. Alcuni poteri di intervento sono stati ritenuti maggiormente connessi e complementari alle facoltà che la persona offesa, che sia anche danneggiata dal reato, potrà in seguito esercitare, in sede giudiziale, qualora si costituisca parte civile. Vengono solitamente fatti rientrare in questo ambito i poteri di partecipazione dell’offeso all’assunzione di prove nella fase delle indagini preliminari (poteri ritenuti funzionali alla tutela anticipata dei diritti della parte civile, qualora si assumano mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in dibattimento e quindi a valere anche nei confronti della parte civile: cfr. Corte cost., sent. n. 559 del 1990), ed in particolare: il diritto di ricevere avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero e di prendervi parte, nominare consulenti tecnici ed estrarre copia dei relativi verbali; il diritto di presenziare all’incidente probatorio quando si esamina un teste o altra persona, di fare rivolgere ad esse domande dal suo difensore, di visionare ed estrarre copie di verbali e documenti acquisiti; il diritto di nominare un consulente che partecipi alla perizia disposta con incidente probatorio; il diritto di presentare istanza di promuovere l’incidente probatorio al pubblico ministero, il quale, in caso di rifiuto, deve provvedere con decreto motivato. Altri diritti e facoltà, invece, sono meno funzionali ad una tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile e sono più direttamente connessi alla funzione di impulso, stimolo, collaborazione e controllo dell'attività del pubblico ministero. Così, la persona offesa ha innanzitutto il potere di contrastare l’inerzia della pubblica accusa o un suo atteggiamento rinunciatario, ed in particolare il diritto (quando abbia richiesto di essere previamente informata) di proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione, chiedendo la prosecuzione delle indagini ed indicando l'oggetto delle investigazioni suppletive con i relativi elementi di prova ex art. 408 cod. proc. pen., in tal modo instaurando un giudizio incidentale sull’opposizione, nonché il diritto, nei casi previsti, di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione del giudice. La persona offesa ha poi la facoltà (qualora il pubblico ministero non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice) di sollecitare al procuratore generale l’esercizio del potere di avocazione e la facoltà, in ogni stato e grado del procedimento, di presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, di indicare «elementi di prova». La citata sentenza Messina ha evidenziato come la facoltà di presentare memorie e di indicare elementi di prova configuri un ruolo accusatorio della persona offesa, che è funzionale non solo all’accertamento dei fatti prospettati, ma anche alla valutazione giuridica delle prove ed alla interpretazione delle norme applicabili al caso. Alla persona offesa è stata dunque riconosciuta la titolarità di vere e proprie pretese penali, che possono essere anche divergenti e persino opposte rispetto a quelle del pubblico ministero, e ciò anche per soddisfare l’esigenza di affiancare al pubblico ministero soggetti estranei alla amministrazione giudiziaria che possano garantire maggiore flessibilità e rapidità alle investigazioni e rimediare a situazioni di stallo o di disimpegno. L’offeso dal reato, quindi, può intervenire non solo a tutela di un suo privato interesse alla repressione del reato ed alla punizione del colpevole, ma anche, indirettamente, a garanzia dell’interesse pubblico al rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale, facendo sorgere in taluni casi per il giudice o anche per il pubblico ministero il dovere di pronunziarsi sulle sue richieste. Questo particolare ed incisivo ruolo della persona offesa, ha indotto taluni ad inquadrarla nella figura della accusa privata accessoria o sussidiaria rispetto a quella pubblica, proprio perché la sua funzione è diretta a coadiuvare ed a stimolare l’attività del pubblico ministero. Quel che più importa rilevare, ai fini che qui interessano, è però che, secondo la più attenta dottrina, attraverso i diritti e le facoltà riconosciutile la persona offesa può esercitare, nella fase delle indagini preliminari, personalmente o eventualmente a mezzo di un difensore o di un consulente tecnico, un ruolo che non è solo di anticipazione di quello che svolgerà qualora si costituirà parte civile, ma che è invece ben distinto dal ruolo connesso all’esercizio dell’azione civile. La persona offesa, dunque, non rappresenta una figura necessariamente prodromica alla parte civile, bensì un soggetto autonomo. La funzione partecipativa particolarmente incisiva ed i relativi diritti e facoltà sono stati invero assegnati alla persona offesa non soltanto in funzione di una eventuale qualità di titolare della pretesa di danno derivante dal reato (azionabile solo quando si sarà dato accesso alla fase del processo con l’esercizio dell’azione penale) ma soprattutto in funzione della sua qualità di titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata, da cui deriva la riconosciuta possibilità (non subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale) di realizzare un contributo all’esercizio dell’azione penale mediante forme di controllo o di adesione alla attività del pubblico ministero (cfr. Corte cost., sent. n. 353 del 1991). Proprio per consentire alla persona offesa la possibilità di esercitare i suoi poteri, l’art. 335, comma 3, prevede che (con esclusione di alcuni reati più gravi) l’iscrizione nel registro delle notizie di reato deve essere comunicata all’offeso e al suo difensore, qualora ne facciano richiesta, mentre l’art. 369 dispone che l’informazione di garanzia deve essere inviata anche all’offeso. Inoltre, a differenza di quanto accade per la parte civile che non può esercitare i suoi diritti processuali né stare in giudizio personalmente, la persona offesa può, di regola, esercitare i diritti a lei riconosciuti anche personalmente, in quanto non ha un obbligo, ma solo la facoltà di nominare un difensore. La persona offesa, poi, ai sensi dell’art. 101, comma 1, può nominare il suo difensore, per l’esercizio di tutti i diritti e le facoltà ad essa attribuiti, nelle forme di cui all’art. 96, comma 2 (con dichiarazione resa all’autorità procedente o consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata), ossia con le semplici modalità previste per la nomina del difensore dell’indagato o dell’imputato. Ed il difensore non deve essere legittimato da una procura speciale, che è invece richiesta dall’art. 100 per il difensore della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, le quali non possono stare in giudizio personalmente.7.3. Tutto ciò mostra come la posizione della persona offesa, sia sotto il profilo della funzione svolta durante le indagini preliminari sia sotto quello della nomina di un difensore che eserciti i suoi diritti per suo conto, non possa essere assimilata a quella della parte civile (che nel processo penale esercita l’azione civile per il risarcimento del danno) e spiega quindi perché il legislatore abbia previsto per la stessa una disciplina speciale e differenziata. Il che mostra anche perché non può essere condiviso l’assunto  che si trova alla base della maggior parte delle decisioni prima ricordate  secondo cui il difensore della persona offesa per proporre impugnazione dovrebbe essere munito di procura speciale, così come richiesto dall’art. 100, comma 1, per la parte civile e per tutte le altre parti private. Tale assunto non ha invero fondamento normativo, dal momento che per la nomina del difensore della persona offesa l’art. 101, comma 1, non fa alcun richiamo alle regole dettate dall’art. 100 specificamente per il difensore della parte civile o del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; e ciò mentre il comma 2 del medesimo art. 101, al contrario, stabilisce che le disposizioni dell’art. 100 si applicano per la nomina dei difensore degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’art. 93. Né può ritenersi  come invece è in realtà il più delle volte avvenuto  che la norma dell’art. 100, comma 1, che prevede la necessità della procura speciale per il difensore della parte civile, debba essere applicata per analogia all’ipotesi di impugnazione da parte del difensore della persona offesa, e ciò perché difettano tutte le condizioni per l’uso dell’argumentum a simili. Innanzitutto, invero, manca una lacuna normativa, poiché sulla nomina del difensore della persona offesa e sui suoi poteri processuali è stata posta dal codice una disciplina completa, che non necessita di integrazioni. In ogni caso, manca il presupposto dell’applicazione analogica costituito dalla medesimezza della ratio legis, non potendosi ritenere rilevante, ai fini dell’analogia, la mera somiglianza negativa esistente fra la nomina del difensore della parte civile (e degli altri soggetti indicati nell’art. 100) e quella del difensore della persona offesa, e consistente nel fatto che anche quest’ultimo è un soggetto privato diverso dall’indagato. La ragione sufficiente, ossia la ratio legis, della norma dell’art. 100, comma 1, che prevede che il difensore sia munito di procura speciale, non risiede evidentemente nella natura privata della parte civile e degli altri soggetti indicati, bensì nella funzione ad essi attribuita di tutela dei loro interessi di natura patrimoniale. In particolare per la parte civile, cui si vuole assimilare la persona offesa, la necessità che il difensore sia munito di procura speciale è riconducibile al fatto che essa esercita una azione civile nel processo penale. E’ quindi evidente che la funzione sostanzialmente diversa svolta dalla persona offesa nell’ambito delle indagini preliminari (non di mera anticipazione di quella della parte civile) non consente comunque di applicare alla nomina ed ai poteri del suo difensore  quand’anche non fossero specificamente regolati  le regole dettate per la nomina ed i poteri del difensore della parte civile, perché, pur esistendo una somiglianza tra i due casi, si tratta di una somiglianza non rilevante, atteso che la qualità comune (essere entrambi soggetti privati) non è stata la ragione sufficiente della previsione della necessità della procura speciale per il difensore della parte civile.7.4. E, proprio in relazione alla funzione attribuita alla persona offesa nel processo, ed in particolare nella fase delle indagini preliminari, il legislatore, da un lato, non le ha imposto di specificare nella nomina quali diritti e facoltà il difensore possa esercitare (così inibendogli l’esercizio di quelli non esplicitamente indicati) e, da un altro lato, nemmeno le ha imposto di conferire un mandato specifico al fine di proporre impugnazione contro il provvedimento di archiviazione. E tale scelta legislativa  come è stato esattamente osservato da una parte della dottrina  appare del tutto logica e coerente con la ratio che informa la disciplina relativa alla posizione ed ai poteri della persona offesa. Infatti, una norma che avesse vietato al difensore della persona offesa l’esercizio dei diritti e facoltà non espressamente previsti nella nomina sarebbe stata in sostanza inutile e si sarebbe posta in contrasto sia con esigenze di praticità e di semplicità sia con la stessa finalità perseguita dalla previsione della facoltà per la persona offesa di nominare un difensore. Una tale norma, invero, avrebbe postulato nell’offeso una conoscenza della procedura e, poiché di regola così non è, avrebbe finito per rimettere in realtà ai consigli del difensore le determinazioni sull’ampiezza della nomina, per di più mantenendo intatto il rischio di possibili omissioni nella indicazione degli atti consentiti, e conseguentemente di involontarie restrizioni alla funzione difensiva ed alla sua efficacia. Ciò spiega perché, mentre è stata salvaguardata  stante il carattere facoltativo della nomina  la possibilità della persona offesa di riservare a se stessa l’esercizio di uno o più diritti e facoltà escludendoli espressamente dall’ambito del mandato, in mancanza di una espressa limitazione in questo senso deve ritenersi che con la nomina sia conferito al difensore il potere di esercitare tutti i diritti e facoltà attribuiti dalla legge all’offeso. Analogamente, anche una norma che avesse imposto una ulteriore procura speciale al difensore dell’offeso per impugnare il provvedimento di archiviazione, si sarebbe posta contro la ratio della disciplina, perché avrebbe previsto un limite irragionevole alla esplicazione della attività difensiva per conto della persona offesa, trattandosi di un limite che non troverebbe una reale giustificazione pratica. Ed infatti, l’impugnazione del provvedimento di archiviazione non comporta alcuna disposizione definitiva dell’interesse che il titolare del bene giuridico leso o posto in pericolo dal reato ha alla persecuzione del reato stesso e tanto meno comporta una abdicazione dei suoi diritti. La persona offesa, dunque, non può risentire alcun pregiudizio dall’esercizio da parte del proprio difensore del suo diritto di impugnare il provvedimento di archiviazione, ma anzi tale esercizio, risolvendosi nella contestazione della legalità del procedimento di archiviazione, tutela appunto l’interesse che la persona offesa fa valere intervenendo nelle indagini preliminari. 8. In conclusione, deve ribadirsi che, secondo quanto stabilisce l’art. 101, comma 1, cod. proc. pen. la persona offesa ha la facoltà di nominare un difensore con le semplici modalità indicata nell’art. 96, comma 2, e tale difensore ha, in virtù di tale nomina, il potere di esercitare tutti i diritti e le facoltà che la legge attribuisce all’offeso. Non vi è poi alcuna ragione per ritenere che sia necessario il conferimento di una ulteriore procura speciale per l’impugnazione del provvedimento di archiviazione, dal momento che questa impugnazione non rientra tra gli atti per il quali l’art. 122 richiede il previo conferimento della procura speciale e che non vi è alcuna altra norma, che sia applicabile al difensore della persona offesa e che gli imponga la necessità di una procura speciale per proporre la detta impugnazione. Va dunque affermato il principio che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto nell’interesse della persona offesa dal difensore, iscritto nell’apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità di cui agli artt. 101, comma 1, e 96, comma 2, cod. proc. pen. (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata), mentre non è necessario che tale difensore sia anche munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell’art. 122 o dell’art. 100, comma 1, cod. proc. pen. 9. In forza del suddetto principio, il ricorso per cassazione contro il provvedimento di archiviazione presentato dall’avv. Alfonso Amato nell’interesse della persona offesa Lo Mauro Calogera è dunque ammissibile. Il ricorso è anche tempestivo dal momento che nella specie il decreto di archiviazione del g.i.p. di Salerno del 17.2.2005 non fu mai notificato alla persona offesa e che pertanto il termine dal quale far decorrere la proponibilità del ricorso deve individuarsi in quello in cui l’interessata ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, secondo un principio di ordine generale del codice di rito valido tutte le volte in cui non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame (cfr. Corte cost., sent. n. 353 del 1991; Sez. VI, 10 giugno 2004, n. 37905, p.o. in proc. Castellani, m. 230309; Sez. VI, 30 gennaio 2003, n. 10692, p.o. in proc. Giubilato, m. 223951; Sez. VI, 29 marzo 2000, n. 1572, p.o. in proc. Wolf, m. 220536). Nel caso in esame deve ritenersi che la persona offesa abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento di archiviazione solo in data 21.3.2005, a seguito della notifica del provvedimento di non luogo a provvedere sulla sua opposizione alla richiesta di archiviazione emesso dal medesimo g.i.p. in data 4.3.2005, e notificato il 21.3.2005. Il ricorso per cassazione depositato in data 31.3.2005 è dunque tempestivo. Nel merito il ricorso è fondato essendosi verificata una palese violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio che la legge tutela anche nella fase del procedimento incidentale di archiviazione, Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, il legislatore ha voluto garantire in tutti i casi nella fase di archiviazione il rispetto del contraddittorio, proprio dell’udienza in camera di consiglio, stabilendo, all’art. 409 cod. proc. pen., un principio di carattere generale valevole anche per l’ipotesi di cui all’art. 408. Di conseguenza, qualora la persona offesa abbia domandato al pubblico ministero di essere informata in ordine alla eventuale richiesta di archiviazione, si verifica una nullità del provvedimento di archiviazione, che legittima il ricorso per cassazione, non solo quando vi sia stata ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito della camera di consiglio senza che di tale udienza sia stato dato avviso alla persona offesa, ma anche nell’ipotesi (equiparabile a quella di omessa citazione dell’interessato) in cui alla persona offesa, pur regolarmente citata, non sia stata data, per un disguido imputabile alla cancelleria, la concreta possibilità di partecipare all’udienza (Sez. II, 17 gennaio 2006, n. 7589, Vaselli, m. 233157), ovvero  trattandosi di vizi ancor più gravi che colpiscono in radice la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio  quando vi sia stato un decreto di archiviazione emesso de plano senza che all’offeso sia stata notificata la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (Corte cost., sentt. n. 353 del 1991 e 413 del 1994; Sez. V, 11 febbraio 2000, n. 745, p.c. in proc. Boldoni, m. 215.973; Sez. I, 22 gennaio 1997, n. 352, Arbia, m. 206870; Sez. I, 9 gennaio 1996, n. 35, Hassan, m. 203815; Sez. II, 11 maggio 1994, n. 2360, Mostellone, m. 200299; Sez. II, 10 giugno 1992, n. 2832, Ghini, m. 191070), ovvero quando il decreto di archiviazione sia stato adottato dal g.i.p. prima dell’avvenuta notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione (Sez. VI, 30 gennaio 2003, n. 10692, Giubilato, m. 223951) o anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., per la proposizione di eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez. VI, 30 ottobre 1998, n. 3394, p.o. in proc. Doglioni, m. 212331); ovvero e più in generale in ogni ipotesi in cui il g.i.p. non abbia tenuto conto della eventuale tempestiva opposizione proposta dall’offeso ed abbia omesso di pronunciarsi sulla sua ammissibilità (Sez. VI, 1 ottobre 1996, n. 2944, Vulpio, m. 206082). In particolare, è pacifico che, quando la persona offesa abbia proposto tempestivamente opposizione alla richiesta di archiviazione, il g.i.p., ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato; mentre al di fuori di questa ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, di modo che l’omessa fissazione da parte del g.i.p. della udienza camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e la mancata motivazione in ordine alla opposizione proposta dalla persona offesa costituiscono violazione sostanziale del diritto al contraddittorio (art. 178, lett. c), cod. proc. pen.) deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. IV, 1 aprile 2004, n. 23624, Bonaventura, m. 228928; Sez. VI, 4 dicembre 2002, n. 1801, Umbrello, m. 223282). E’ quindi nullo il decreto con il quale il g.i.p. accolga de plano la richiesta di archiviazione ove non comprenda una motivazione (o comprenda una motivazione solo apparente) della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, in quanto il diritto al contraddittorio della persona offesa viene illegittimamente violato per la mancata adozione del rito camerale (Sez. VI, 8 novembre 2002, n. 76, p.o. in proc. Giuliano, m. 223675). Nel caso in esame la richiesta di archiviazione del pubblico ministero fu notificata il 3.2.2005 al difensore della persona offesa, il quale il 14.2.2005 depositò tempestivamente (poiché il 13.2.2005 cadeva di domenica) opposizione presso la segreteria del pubblico ministero. Sennonché, come si evince dallo stesso provvedimento del 4.3.2005 del g.i.p. di non luogo a provvedere sull’opposizione, quest’ultima non fu trasmessa dal pubblico ministero al g.i.p. insieme al fascicolo, ma pervenne al giudice solo successivamente, dopo che il decreto di archiviazione era già stato emesso in data 17.2.2005. E’ quindi evidente che, a causa dell’errore della segreteria del pubblico ministero che ha tardivamente trasmesso l’opposizione, si è determinata una violazione del contraddittorio ed una nullità del decreto di archiviazione, che è stato prematuramente emesso dal giudice senza tener conto della opposizione tempestivamente proposta dall’offeso e quindi senza pronunciarsi sulla sua ammissibilità e senza sentire le parti in camera di consiglio. L’impugnato provvedimento di archiviazione del 17.2.2005 deve dunque essere annullato senza rinvio, mentre gli atti vanno trasmessi al tribunale di Salerno in modo che il g.i.p. possa motivatamente pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione tenendo conto della opposizione proposta dalla persona offesa, col rispetto delle regole del contraddittorio.Per questi motivi La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Salerno per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2007.

SS. UU. N. 2451 del 2007: ART.2 C.P. E ART. 14 CO. 5 TER D.LGS 286(98

IMMIGRAZIONE – REATO EX ART. 14 CO. 5-TER D.LGS. N. 286/98 – INGRESSO DELLA ROMANIA NELL’U.E. – APPLICABILITA’ DELL’ART. 2 C.P. – ESCLUSIONE

La S.C., sulla base di una ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di successione di leggi nel tempo (richiamando, in particolare, Sez. Un., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano), ha escluso, con riferimento al reato ex art. 14, comma 5-ter D.Lgs. n. 286 del 1998, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 4 cod. pen. in relazione alla sopravvenuta circostanza che dal 1° gennaio 2007 la Romania sia entrata a far parte dell’Unione Europea, poiché le norme modificatrici dello status dei cittadini rumeni “non possono considerarsi integratrici della norma penale, né possono operare retroattivamente”.


Sentenza n. 2451 del 27 settembre 2007 - depositata il 16 gennaio 2008
(Sezione Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. Lattanzi)
Ritenuto in fatto1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 settembre 2006 con la quale il Tribunale di Genova, all'esito di un giudizio abbreviato, ha assolto il cittadino rumeno P. M., alias P. B., dall'imputazione di ingiustificata permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore di. Udine, "perché il fatto non sussiste".Il tribunale genovese, dopo avere affermato che gli atti del procedimento amministrativo relativo all'espulsione di un cittadino extracomunitario devono essere congruamente motivati e che l'onere della motivazione non può «dirsi assolto in presenza della mera ripetizione del dettato normativo o della vuota adozione di formule di stile», ha ritenuto che nel caso in esame il provvedimento del questore, essendosi limitato a dare atto che non era «possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea per mancanza di posti», contenesse una mera ripetizione della formula normativa e fosse illegittimo.Perciò, il tribunale, disapplicando l'ordine del questore, ha assolto l'imputato per l'insussistenza del fatto.Nel ricorso il Procuratore generale ha sostenuto che la sentenza impugnata ha applicato erroneamente la legge penale: sotto un primo aspetto perché sarebbe sufficiente il riferimento al provvedimento di espulsione, alla correlata violazione da parte del destinatario e all'impossibilità di trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea per ritenere assolto, anche se in maniera estremamente concisa, l'obbligo di motivazione del provvedimento; sotto un secondo aspetto perché il tribunale ha «ritenuto carente di motivazione l'ordine del questore, per non aver motivato circa l'impossibilità di eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica», mentre tale motivazione non sarebbe stata necessaria. 2. La prima sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, rilevando che M. è cittadino rumeno e che in seguito all'ingresso della Romania nell'Unione Europea occorre «porsi il quesito relativo all'applicabilità della disciplina dell'art. 2 c.p.» e «stabilire se risulti ancora punibile una condotta che oggi non costituisce più reato».Come ha ricordato l'ordinanza di rimessione, la prima sezione in precedenza, con la sentenza 11 gennaio, 2007, Ferlazzo, nell'esaminare una fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina relativa all'ingresso illegale in Italia di cittadini di uno Stato (la Polonia), successivamente entrato nell'Unione Europea, aveva ritenuto di trovarsi in presenza «di una vicenda successoria di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice e tanto meno implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, bensì determinano esclusivamente una variazione della rilevanza penale del fatto». Però secondo l'ordinanza questa decisione si ricollega a un orientamento giurisprudenziale non incontrastato, al quale se ne contrappone un altro che invece riconduce le modificazioni mediate (relative cioè a norme diverse da quella incriminatrice) nell'ambito dell'art. 2 c.p e riconosce loro un effetto abolitivo della fattispecie che risulta dalla combinazione della norma penale con quella integratrice. L'ordinanza ha rilevato che questo secondo orientamento è stato seguito anche dalle Sezioni unite, con la sentenza 23 maggio 1987, Tuzet, relativa alla qualificazione dell'attività degli istituti di credito, e da altre decisioni della Corte di cassazione che possono ritenersi espressione di «una linea di fondo prevalente nella giurisprudenza di legittimità».Ciò posto, la prima sezione ha chiesto alle Sezioni unite di stabilire «se la sopravvenuta circostanza che dal 1° gennaio 2007 la Romania è entrata a far parte dell'Unione Europea giustifichi l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 c.p. e debba, quindi, fare pronunciare l'assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", nel processo a carico di un cittadino rumeno imputato del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d. lg. n. 286 del 1998 per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio italiano anteriormente emesso dal questore a seguito del decreto prefettizio di espulsione».Considerato in diritto1. Rispetto alla questione rimessa per la soluzione alle Sezioni unite è preliminare quella, oggetto del ricorso del Procuratore generale, relativa al contenuto della motivazione del provvedimento del questore che, a norma dell'art. 14, comma 5 bis, d. lg. n. 286/98, «ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni». Se infatti si dovesse convenire con il tribunale che il provvedimento del questore era illegittimo, che l'imputato non era tenuto ad osservarlo e che quindi non era avvenuta la violazione costituente reato, la questione sugli effetti da ricollegare all'ingresso della Romania nell'Unione Europea sarebbe priva di rilevanza: il fatto sarebbe insussistente e non ci sarebbe ragione di chiedersi se esso sia ancora preveduto come reato.E' da aggiungere che, secondo l'indicazione che si trae dalla sequenza delle formule di proscioglimento contenuta nell'art. 129, comma 1, c.p.p. e dalla diversa ampiezza degli effetti liberatori per l'imputato, la formula "il fatto non sussiste" dovrebbe prevalere sulla formula "il fatto non è previsto come reato" (ved. Sez. V, 6 dicembre 2000, n. 10312/2001, Rossi, rv, 218804; Sez. III, 23 giugno 1993, n. 9096, Steinhauslin, rv. 195202; Sez. VI, 30 novembre 1990, n. 4508, Pennino, rv. 183894, queste ultime due con riferimento all'art. 152 c.p.p. 1930), e anche sotto questo aspetto non vi sarebbe ragione di interrogarsi sull'esistenza o meno dell'abolitio criminis.Occorre dunque stabilire se il motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale è fondato.L'ordine del questore allo straniero di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato segue il decreto di espulsione del prefetto e presuppone che non sia stato possibile eseguire tempestivamente l'espulsione e neppure trattenere lo straniero presso un centro di permanenza, ovvero che siano trascorsi i termini di permanenza (art. 14, comma 5 bis, d.lg. n. 286/98), e secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, a norma dell'art. 3, comma 1, 1. n. 241 del 1990, l'ordine deve essere motivato: la mancanza di motivazione ne comporta l'illegittimità e rende inconfigurabile la violazione prevista come reato dall'art. 14, comma 5 ter, d.lg n. 286 cit. (ved. Sez. I, 21 dicembre 2006, n. 1575/2007, Tanase; Sez. I, 6 dicembre 2006, n. 1076/2007, Ismellari; Sez. I, 28 marzo 2006, n. 13314, Hado; Sez. I, 15 dicembre 2005, n. 5217/2006, Beji Lofti; Sez. I, 22 aprile 2005, n. 19722, Popescu, rv. 232223).Nel caso in esame l'ordine è stato motivato considerando, quanto all'impossibilità di eseguire l'espulsione, che non era «immediatamente disponibile vettore aereo o altro mezzo di trasporto» e, quanto all'impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, che vi era «mancanza di posti disponibili».La sentenza non ha mosso rilievi riguardo al primo presupposto ma ha giudicato carente la motivazione sul secondo, in quanto «espressiva di mera ripetizione della formula normativa». Ciò posto, deve ritenersi frutto di un evidente equivoco l'affermazione del ricorrente che l'ordine era stato ritenuto dal tribunale illegittimo anche perché il questore non aveva «motivato circa l'impossibilità di eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica», e quindi è privo di rilevanza il motivo volto a sostenere che tale motivazione non era necessaria. L'altro motivo, con il quale il ricorrente ha negato che potesse ritenersi sostanzialmente mancante la motivazione sul secondo presupposto, non è invece frutto di un equivoco e risulta fondato, perché non è vero che la motivazione sulla impossibilità del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea è stata meramente ripetitiva della formula legislativa.Il questore nel suo provvedimento ha precisato che l'impossibilità dipendeva dalla «mancanza di posti disponibili» e, come è già stato altre volte ritenuto (ved. Sez. I, 28 marzo 2006, n. 13314, FIado), tanto basta per dare ragione dell'esistenza del presupposto in questione, senza che occorrano spiegazioni ulteriori.La motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta, «funzione che, a seconda dei casi, può richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole» (sent. 26 novembre 2003, n. 23/2008, Gatto, la quale ha ritenuto correttamente motivato un decreto del pubblico ministero che, ai tini dell'art. 268., comma 3, c.p.p., aveva fatto riferimento alla «indisponibilità di linee»), e, nel caso in esame, la considerazione del questore che non vi erano posti disponibili dimostrava, con poche ma concludenti parole, l'impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea.Perciò erroneamente il tribunale ha ritenuto illegittimo l'ordine del questore e di conseguenza inesistente la violazione addebitata; resta da stabilire se il fatto sia ancora previsto come reato.2. Come ha ricordato l'ordinanza di rimessione, questa Corte ha ritenuto che non potesse trovare applicazione l'art. 2 c.p. in un caso di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di "stranieri" (si trattava di polacchi), divenuti, nel corso del giudizio, cittadini europei, perché, a suo avviso, si era verificata una «vicenda successoria di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice e tanto meno implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, bensì determinano esclusivamente una variazione della rilevanza penale del fatto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento normativo di adesione del nuovo paese all'U.E., limitatamente ai casi che possono rientrare nel nuovo provvedimento, senza fare venire meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso» (Sez. I, 11 gennaio 2007, n. 1815, Ferlazzo, rv. 236028).L'ordinanza ha aggiunto che un orientamento analogo in precedenza era stato espresso da Sez. VI, 16 dicembre 2004, n. 9233/2005, Buglione, rv. 230950, relativa all'applicazione di una misura cautelare personale per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadine lettoni, che dopo l'ingresso in Italia avevano perso la qualità di straniere per l'adesione del loro Paese all'Unione Europea.A questi precedenti, citati nell'ordinanza, si possono aggiungere, nello stesso senso, sempre in tema di favoreggiamento (ma questa volta di rumeni), Sez., I, 8 maggio 2007, n. 22805, Mathe e Sez. I, 15 giugno 2007, n. 29728, Afloarei. Invece Sez. I, 22 novembre 2006, n. 42412, Balota, rv. 235584 ha preso in considerazione il reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, d. lg. n. 286/98, in un caso singolare: il Tribunale monocratico di Crotone, con provvedimento del 1° febbraio 2006, aveva negato la convalida dell'arresto di un cittadino rumeno per la violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato rilevando che l'arrestato avrebbe dovuto ritenersi in via analogica cittadino europeo, perché era previsto che il 1° gennaio 2007 la Romania sarebbe entrata a far parte dell'Unione Europea. Il provvedimento è stato annullato in quanto, secondo la Corte di Cassazione, il delitto dell'art. 14, comma 5 ter, cit. «si perfeziona con la mera realizzazione della condotta, sicché non rilevano né la previsione di un futuro ingresso dello Stato di appartenenza del cittadino extracomunitario nell'Unione europea, né l'adesione in itinere» del suo Paese d'origine all'Unione. La Corte ha aggiunto che l'arrestato non si sarebbe potuto giovare del regime di cui all'art. 2 c.p. neppure successivamente, perché il perfezionamento dell'adesione avrebbe dato luogo a «una vicenda successoria di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice e tanto meno implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, bensì determinano esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento ... senza fare venire meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso».Inoltre, in vari altri casi la Corte di cassazione ha deciso ricorsi relativi al reato dell'art. 14, comma 5 ter, lg. n. 286/98 senza neppure prospettarsi la possibilità che in seguito alla perdita della qualità di straniero, che l'imputato aveva al momento del fatto, potesse essersi verificata un'aboliti° criminis (ved., ad esempio, Sez. I, 27 febbraio 2007, n. 9345, Trandafir; Sez. 1, 14 marzo 2007, n. 19096, lordache; Sez. I, 27 marzo 2007, n. 17576, Todeanca).Tenuto conto delle decisioni finora intervenute, deve riconoscersi che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, sulla punibilità dei reati previsti dagli artt. 12 e 14 d.. lg. n. 286/98, relativi a stranieri che successivamente abbiano acquistato la cittadinanza europea, non è ravvisabile alcun contrasto; è vero però che, come ha rilevato l'ordinanza di rimessione, esistono orientamenti difformi sugli effetti che in genere può determinare sul trattamento penale la modificazione di una norma extrapenale (nel senso di norma esterna alla fattispecie penale, che potrebbe anche essere una norma penale, come avviene nel caso di calunnia o di associazione per delinquere), cui quella penale faccia in qualche modo riferimento, e che se si dovesse accogliere l'opinione che questa modificazione si risolve sempre in un fenomeno di successione di leggi penali si dovrebbe concludere che, diversamente da quanto è stato ritenuto dalle ricordate decisioni, l'acquisto della qualità di cittadino europeo fa escludere, a norma dell'art. 2, comma 2, c.p., la punibilità dei reati previsti dal d. lg. n. 286/98, commessi precedentemente.3. In seguito all'entrata in vigore, il 1 gennaio 2007, del Trattato di adesione della Romania all'Unione Europea (1. 9 gennaio 2006, n. 16) ha perso efficacia il decreto di espulsione emesso dal prefetto a norma dell'art. 13 d. lg. n. 286/98, ed è venuto meno l'obbligo per l'imputato di lasciare il territorio dello Stato, in ottemperanza all'ordine impartito a suo tempo dal questore, e correlativamente è cessato il reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, d. lg. n. 286/98. Poiché però il reato era già stato commesso c'è da chiedersi se ne permanga, o meno, la punibilità.La risposta deve essere ricercata facendo riferimento ai criteri già affermati in tema di successione di leggi penali da queste Sezioni unite con la sentenza 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano. In quella sentenza le Sezioni unite hanno escluso la possibilità di accogliere la teoria della doppia punibilità in concreto e hanno affermato che per individuare il campo di applicazione del secondo comma dell'art. 2 c.p. non ci si può limitare a considerare se il fatto, punito in base alla legge anteriore, sia punito, o meno, anche in base a quella posteriore. Perciò non può escludersi che un fatto, divenuto non punibile per la legge extrapenale posteriore, rimanga punibile per la legge anteriore, vigente al momento della sua commissione.L'indagine sugli effetti penali della successione di leggi extrapenali va condotta facendo riferimento alla fattispecie astratta e non al fatto concreto: non basta riconoscere che oggi il fatto commesso dall'imputato non costituirebbe più reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma extrapenale modificata svolga in collegamento con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo questa rimasta letteralmente immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e in parte non sia più prevista come. reato. In questo caso ci si trova in presenza di .un'abolitio criminis parziale, analoga a quella che si verifica quando è la stessa disposizione penale ad essere modificata con l'esclusione dì una porzione di fattispecie che prima ne faceva parte (si pensi ad esempio alle modificazioni subite dal reato di abuso d'ufficio o da quello di false comunicazioni sociali).La successione avvenuta tra norme extrapenali non incide invece sulla fattispecie astratta, ma comporta più semplicemente un caso in cui in concreto il reato non è più configurabile, quando rispetto alla norma incriminatrice la modificazione della norma extrapenale comporta solo una nuova e diversa situazione di fatto.In altre parole, nel caso in esame occorre stabilire se la qualità di appartenenti all'Unione Europea, acquistata dai cittadini della Romania e degli altri Stati che sono di recente entrati a far parte dell'Unione, ha inciso sulla fattispecie dell'art. 14, comma 5 ter, d. 1g. n. 286/98, con effetto retroattivo o ha solo dato luogo a una modificazione della situazione di fatto, che ha reso lecita la loro permanenza in Italia dal momento dell'ingresso dei rispettivi Stati nell'Unione. L'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite ha prospettato la possibilità che nel caso in esame la punibilità venga esclusa in applicazione del quarto comma dell'art. 2 c.p., anziché del secondo comma dello stesso articolo, con l'opportuno effetto in tal caso di rendere inoperante la vicenda, successoria rispetto alle condanne divenute irrevocabili. Però il quarto comma dell'art. 2 c.p., come si desume dal suo contenuto dispositivo e si ritiene generalmente, riguarda la modificazione delle incriminazioni e non la loro abolizione, riguarda cioè l'ipotesi in cui, in seguito a una successione di leggi penali, il fatto continua a costituire reato ma è trattato in modo diverso, e pone la regola che in tale ipotesi deve applicarsi la disposizione più favorevole, «salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». Nel caso in esame occorre invece stabilire se l'incriminazione sia stata o meno abolita in seguito alla modificazione della legge extrapenale, e una risposta affermativa non può non comportare anche il superamento delle eventuali sentenze irrevocabili di condanna, di cui, a norma del secondo comma dell'art. 2 c.p., dovrebbero cessare l'esecuzione e gli effetti penali.4. Sulla questione relativa agli effetti della successione di leggi extrapenali in giurisprudenza sono emerse opinioni diverse e i vari casi che si sono presentati sono stati risolti ora muovendo dell'affermazione di principio che l'art. 2, comma 2, c.p. si applica anche rispetto alla successione di leggi extrapenali, ora, invece, dall'affermazione opposta. Se però si considerano attentamente i diversi casi passati al vaglio della giurisprudenza ci si rende conto che per la loro soluzione non ci si può affidare all'affermazione di principio che tutte le modificazioni di dati normativi esterni, implicati dalla fattispecie penale, sono da trattare come un fenomeno di successione di leggi penali o all'affermazione opposta. Anche nella dottrina le opinioni sono diverse e si articolano variamente tra due estremi. Da un lato c'è la tesi di chi ritiene che ogni disposizione che rileva nella descrizione della fattispecie penale finisce, ai fini dell'art. 2 c.p., a connotarsi penalmente e a far assumere rilevanza alle modificazioni che la riguardano; dal lato opposto la tesi di chi invece è convinto che le modificazioni di leggi diverse da quella penale non rilevino se il nucleo penale della fattispecie non cambia. Le modificazioni secondo questa tesi sono assimilabili a quelle relative ai presupposti di fatto e quindi danno origine a una diversità di fatti concreti, rimanendo prive di rilevanza ai fini del secondo comma dell'art. 2 c.p.In mezzo coloro che distinguono tra leggi extrapenali le cui modificazioni sono rilevanti e leggi le cui modificazioni non lo sono, da individuare anche facendo ricorso a criteri valutativi, per riuscire a differenziare i casi in cui la modificazione ha determinato, anche per il passato, il venir meno della lesività del fatto da quelli in cui invece non ha determinato questo effetto.Al primo dei due estremi si colloca una tesi estremamente lineare, la quale dalla premessa che il significato del termine "fatto" nel primo e nel secondo comma dell'art. 2 c.p. deve essere uguale deduce che qualunque modificazione mediata, se da un lato non può avere l'effetto di rendere punibile un fatto che prima non lo era, dall'altro non può non far cessare la punibilità di un fatto che prima lo era.«Se per "fatto" ai fini dell'art. 2, comma 1, c.p. si deve ... assumere il fatto storicamente determinato in tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione di una disposizione incriminatrice — si è detto — non si vede perché lo stesso concetto non debba più valere ai fini dell'art. 2, comma 2, c.p.».La tesi è suggestiva, però è dubbio che il "fatto" dell'art. 2, comma 1, c.p. sia quello «storicamente determinato in tutti i suoi aspetti rilevanti», ivi compresi quelli disciplinati dalle norme extrapenali.E' vero che la modificazione di una norma extrapenale non potrebbe dar luogo a un'applicazione retroattiva, ma non sembra che ciò dipenda dal concetto di "fatto" accolto dall'art. 2, comma 1. c.p.p., perché è assai difficile ipotizzare che un fatto divenuto reato per la successiva modificazione di una legge extrapenale possa essere integrato da condotte precedenti, posto che in precedenza potevano esistere, e non sempre, gli elementi di fatto, ma non anche le qualificazioni normative presupposte dalla norma penale.Venendo al caso oggetto di giudizio si immagini una situazione in cui uno Stato cessi di far parte dell'Unione Europea. 11 cittadino di questo Stato diviene uno straniero (nel senso precisato dall'art. 1 d.lg. n. 286/98) ma è impossibile ipotizzare che possa essersi verificata in precedenza una condotta riconducibile all'art. 14, comma 5 ter d.1g. n. 286/98 (secondo la sequenza: provvedimento di espulsione del prefetto, impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione e di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, provvedimento del questore e infine violazione) che potrebbe essere resa punibile in mancanza della regola dell'art. 2, comma 1, c.p.Ma alla stessa conclusione deve giungersi nei casi in cui il fatto commesso prima della modificazione potrebbe essere identico a quello che successivamente integrerebbe un reato.Si pensi all'abuso d'ufficio, per la cui integrazione occorre una «violazione di legge o di regolamento», e si pensi a un atto amministrativo adottato in conformità di una legge che successivamente venga modificata. In seguito alla modificazione l'atto non sarebbe più conforme alla legge e c'è da chiedersi, se in mancanza della regola del primo comma dell'art. 2 c.p. (e dell'art. 25, comma 2, Cost.), la precedente condotta del pubblico ufficiale potrebbe diventare punibile come abuso d'ufficio. La risposta dovrebbe essere certamente negativa perché l'atto non è stato adottato in violazione di legge e la successiva modificazione legislativa non può mutare questo dato di fatto. Come è stato esattamente precisato da Sez. I, 15 gennaio 2003, n. 10656, Villani (per escludere che il reato possa venir meno per effetto della modificazione della norma extrapenale) la violazione di legge nella fattispecie dell'art. 323 c.p. costituisce un "requisito di fatto", e il fatto in quanto tale, una volta accaduto, non può subire modificazioni. Perciò non può concludersi che il concetto di "fatto" accolto dal primo comma dell'art. 2 c.p. è necessariamente comprensivo di tutti gli elementi normativi extrapenali e che questo concetto è recepito anche dal secondo comma dello stesso articolo. E' vero che c'è una corrispondenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 2 c.p., ma questa corrispondenza si riscontra nei casi in cui, come si vedrà, la legge extrapenale, per il ruolo che svolge nella fattispecie o per sua natura, è in grado di operare retroattivamente. E' in questi casi infatti che l'innovazione, per lo sbarramento del primo comma, non può avere un effetto di incriminazione retroattiva, mentre può avere l'effetto abolitivo previsto dal secondo comma. In realtà l'art. 2 c.p. non offre argomenti per sostenere che, benché nella rubrica si riferisca letteralmente solo alla legge penale, detti delle regole da valere anche per tutte le leggi extrapenali, richiamate in qualche modo dalla disposizione incriminatrice; leggi che possono essere le più varie e possono venire in considerazione anche indirettamente, attraverso una pluralità di rinvii, dalla legge penale a quella extrapenale e da questa ad altre leggi.Ad esempio, come si è visto, per l'integrazione della fattispecie dell'abuso di ufficio l'art. 323 c.p. richiede genericamente la «violazione di norme di legge o di regolamento» e un rinvio di un'ampiezza così smisurata rende arduo sostenere che qualunque modificazione di tali norme, intervenuta dopo la loro violazione, possa costituire una parziale abolitio crirninis. Conclusione questa che del resto la giurisprudenza rifiuta decisamente, escludendo che una modificazione del genere abbia rilevanza ai fini dell'art. 2 c.p. (Sez. VI, 15 gennaio 2003, n. 10656, Villani; Sez. II, 2 dicembre 2003, n. 4296, Stellaccio).Di recente il d.lg. 10 agosto 2007, n. 154 ha modificato alcuni articoli della 1. n. 286/98 in attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di . ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e non sembra sostenibile che la punibilità per la violazione dell'ordine di lasciare lo Stato a suo tempo legittimamente dato dal questore al cittadino di un Paese terzo possa diventare non punibile perché successivamente la legge sopravvenuta ne avrebbe potuto legittimare la sua permanenza nel territorio dello Stato. La fattispecie dell'art. 14, comma 5 ter, d.lg. n. 286/98 è rimasta immutata e la modificazione intervenuta nella disciplina dei permessi può incidere sulla condizione dello straniero, consentendogli di ottenere un permesso che prima gli era precluso, ma non può far venir meno la punibilità di un fatto già commesso.Diversa a quanto pare dovrebbe essere la conclusione se a cambiare fosse proprio la definizione di straniero contenuta nell'art. I d.lg. n. 286/98. Se dalla categoria venisse escluso il cittadino di uno Stato in attesa di adesione all'Unione sarebbe la stessa thttispecie penale a risultare diversa e a vedersi sottrarre una parte della sua sfera di applicazione, secondo lo schema tipico dell'abolizione parziale, riconducibile all'art. 2, comma 2, c.p. (Sez. un. 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano). In un caso del genere dall'ambito della precedente fattispecie verrebbe esclusa una sottoclasse, quella relativa ai cittadini dei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione Europea, e rispetto a questa sottoclasse si potrebbe parlare di abolitio criminis, come avviene quando in una vicenda di successione di leggi penali una fattispecie più ampia viene sostituita con una più limitata (si pensi alla modificazione del reato di abuso di ufficio o di quello di false comunicazioni sociali, dei quali la giurisprudenza ha avuto occasione di occuparsi ampiamente), facendo venire meno la punibilità dei fatti che, pur integrando precedentemente il reato, non rientrano nella nuova fattispecie.Lo stesso dovrebbe dirsi se dalla più ristretta categoria degli stranieri che devono essere espulsi, individuata dall'art. 13, comma 2, d.lg. n. 286/98, venisse escluso lo straniero che «si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1 bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti», nei cui confronti, in ipotesi, una legge successiva introducesse un regime meno rigoroso di quello stabilito nei confronti dello straniero «entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera». Anche in questo caso verrebbe ad essere modificata la fattispecie dell'art. 14, comma 5 ter, cit. attraverso una ridefinizione della categoria delle persone alle quali è applicabile la normativa sull'espulsione.Al contrario, la cittadinanza dell'uno o dell'altro Stato, membro oppure no dell'Unione Europea, rispetto alla fattispecie 14, comma 5 ter, d.lg. n. 286/98 non dà luogo a sottoclassi, non designa nell'ambito della categoria una parte con caratteristiche specifiche, ma individua più semplicemente l'appartenenza all'una o all'altra categoria, cioè a quella dei cittadini extracomunitari o dei cittadini comunitari. L'essere rumeno o albanese significa oggi essere o non essere cittadino dell'Unione Europea, perciò, ai fini del reato in questione, l'ingresso di uno Stato nell'Unione, così come in ipotesi la sua esclusione, non dà luogo a una successione di leggi riconducibile all'art. 2, comma 2, c.p., non modifica, sia pure in modo mediato, la fattispecie penale, ma costituisce un mero d.ato di fatto, anche se frutto di un'attività normativa.5. Come si è visto, nell'ambito della fattispecie penale le norme extrapenali non svolgono tutte la stessa funzione e, nel caso delle norme penali in bianco, possono addirittura costituire il precetto, anche se in questo caso, vista la funzione che svolgono, si parla forse impropriamente di norme extrapenali; perciò occorre operare una distinzione tra le norme integratrici della fattispecie penale e quelle che tali non possono essere considerate.E' una distinzione alla quale si ricorre anche nell'applicazione del terzo comma dell'art. 47 c.p., per decidere se un errore su una legge diversa da quella penale escluda o meno la punibilità, e non è questa la sede per stabilire se ai fini dell'art. 2 e dell'art. 47 c.p. la qualificazione di una norma. extrapenale debba essere la stessa; qui è sufficiente considerare che nell'art. 47 c.p. il legislatore ha riconosciuto l'esistenza di leggi diverse da quelle penali, alle quali ha ricollegato un diverso trattamento dell'errore, e non è arbitrario pensare che anche agli effetti dell'art. 2 c.p. le leggi diverse da quelle penali possano avere trattamenti diversi. E' da aggiungere che la retroattività, mentre per le norme penali di favore rappresenta la regola (art. 2, commi 2, 3 e 4, c.p.), anche se può subire deroghe (Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393), per le norme diverse da quelle penali costituisce un'eccezione (art. 11 disposizioni sulla legge in generale), sicché una nuova iegge extrapenale può avere, di regola, un effetto retroattivo solo se integra la fattispecie penale, venendo a partecipare della sua natura, e ciò avviene, come nel caso delle disposizioni definitorie, se la disposizione extrapenale può sostituire idealmente la parte della disposizione penale che la richiama. Ad esempio nell'art. 14, comma 5 ter, d.lg. 286/98, come è già stato rilevato, le parole "lo straniero" ben potrebbero essere sostituite con le parole "il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea e l'apolide" (secondo l'indicazione dell'art. 1 d.lg. n. 286/98), e si verificherebbe certamente una successione di leggi penali se questa definizione cambiasse, escludendo l'apolide o il cittadino di Stati di cui è previsto l'ingresso nell'Unione.Analogamente le parole "minori" o "minorenni", che figurano in numerose disposizioni del codice penale, potrebbero essere sostituite con le parole "persone che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età", perciò l'art. 2, comma 1, c.c. sulla maggiore età ben può essere considerato una disposizione integratrice dei precetti penali che si riferiscono a maggiorenni o a minorenni. E tale infatti la giurisprudenza ha considerato la disposizione civilistica quando è stata modificata dall'art. 1 1. 8 marzo 1975, n. 39, che ha ridotto il limite della maggiore età da ventuno a diciotto anni: la vicenda è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 2 c.p. ed è stata esclusa la punibilità dei fatti di sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.) commessi nei confronti di persone di età. tra i diciotto e i ventuno anni prima che il limite della maggiore età venisse ridetto (Sez. VI, 11 aprile 1975; n. 8940, Centone, rv. 130790; Sez. VI, 29 dicembre 1977, n. 3791, Amato, rv. 138463).In casi come questi si può parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare., alla stregua dell'art. 2 c.p., come una successione di norme penali.6. Oltre che rispetto alle norme integratrici di quelle penali, l'art. 2 c.p. può trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano, come può accadere per le norme penali richiamate dalla norma incriminatrice (e da considerare perciò alla stregua di norme extrapenali, nel senso di norme esterne a quella penale descrittiva del reato).Sotto questo aspetto si può ricordare che una recente decisione ha escluso la configurabilità del reato di associazione per delinquere per l'avvenuta depenalizzazione del reato fine, rilevando, tra l'altro, che «l'abrogatio criminis svuota di contenuto penalmente rilevante le finalità del sodalizio» (Sez. I, 9 marzo, 2005, n. 13382, Screti, rv. 232491). In questo caso l'effetto retroattivo della norma abolitrice del reato ha inciso sulla fattispecie associativa privandola del scopo della, commissione di fatti-reato. Si pensi al caso ancora più semplice di fatti delittuosi successivamente divenuti leciti e addirittura, in ipotesi, apprezzati positivamente (come potrebbe avvenire per delitti collegati a un particolare regime politico, poi abbattuto). Una volta divenuti non punibili questi fatti non ci sarebbe ragione di punire chi si è associato per commetterli, e se fosse intervenuta condanna sia per i delitti scopo sia per quello associativo la revoca non potrebbe certo riguardare solo i primi. L'effetto abolitivo del reato associativo è conseguenza necessaria dell'effetto retroattivo dell'abolizione del reato scopo.Diverso è il caso della calunnia, che secondo la giurisprudenza consolidata rimane insensibile all'abolizione del reato oggetto dell'incolpazione (Sez. VI, 8 aprile 202, n. 14352, Ba.ssetti, rv. 226425; Sez. VI, 2.1 maggio 1999, n. 8827, Zini, rv. 214674; Sez. VI, 21 novembre 1988, n. 12673, Caronna, rv. 180011). Nella calunnia intatti rileva la qualificazione come reato del fatto oggetto dell'incolpazione, nel momento in cui è avvenuta, e non l'assetto giuridico realizzato dalla norma incriminatrice, sicché l'abrogazione di questa non è in grado di incidere sul reato precedentemente commesso. Ciò che conta ai fini della calunnia è l'incolpa.zione di un innocente, in modo tale che a suo carico possa iniziare un procedimento penale, e, una volta avvenuta l'incolpazione, l'eventuale successiva abolizione del reato addebitato resta priva di effetti. L'abolizione potrebbe anche avvenire quando il procedimento non solo è iniziato ma ha anche gravemente pregiudicato l'incolpato e in un caso del genere la lesione sarebbe evidentemente irretrattabile.Esemplare in proposito è il caso giudicato da Sez. 111, 7 aprile 1951, Ottazzi (in Giust. pen.. 1951, II, c. 1073). L'imputato, con denuncia presentata alle autorità politiche e di polizia fasciste dell'epoca, aveva incolpato falsamente una persona di appartenere al Comitato di liberazione nazionale e questa era rimasta .incarcerata fino alla liberazione del territorio nazionale. Il fatto che l'appartenenza al Comitato di liberazione nazionale avesse cessato di costituire reato e fosse divenuta titolo di onore non ha impedito alla Cassazione di ritenere ancora punibile la calunnia, perché «la successiva esclusione legislativa del reato incolpato (abolitio criminis) è un posterius del tutto irrilevante, che non elimina l'inganno teso all'amministrazione della giustizia deviata dalle sue fu.nzioni ordinarie mercé la incolpazione di un fatto che all'epoca costituiva reato», s tanto meno elimina il grave danno subito dall'incolpato.7. L'applicazione dell'art. 2 c.p. rispetto a leggi extrapenali non integratrici del precetto penale e prive di retroattività sarebbe ingiustificata e potrebbe dar luogo a uno sfasamento tra la disciplina extrapenale e que!a penale, se per la seconda dovesse valere la regola della retroattività, esclusa invece per la prima. Sfasamento che da Sez. V, l I maggio 2006, n. 21197, Formaggia, rv. 234113, in un caso particolare, è stato evitato respingendo la tesi che un'avvenuta evasione dell'iva all'importazione fosse divenuta non punibile perché «l'entrata in vigore del Mercato unico europeo a far data dal 1° gennaio 1993 ha l'atto decadere per il commercio intracomunitario tutta la disciplina relativa alle attività di esportazione e importazione». La Corte ha respinto la tesi con l'affermazione che «l'abolizione delle barriere doganali ... non ha fatto venir meno la punibilità delle condotte di contrabbando commesse anteriormente, permanendo comunque il debito derivante dall'obbligazione tributaria già evasa».Insomma, se, nonostante la modificazione normativa, l'imposta, per il passato, continuava ad essere dovuta non poteva non costituire reato la sua evasione. Il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato un.a diversità del fatto e non della fattispecie: da quando non è più dovuta l'imposta non è più configurabile il reato, ferma però rimanendone la configurabilità fino al momento in cui. invece l'imposta era dovuta. A fondamento della regola della retroattività della norma penale di favore e delle norme extrapenali che la integrano è stato richiamato in dottrina il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 3 Cost., e il richiamo è certamente corretto, con l'avvertenza però che l'art. 3 Cost. riguarda situazioni uguali e legittima, all'opposto, trattamenti diversi quando le situazioni da regolare sono diverse. Generalmente la novazione della norma extrapenale, che non sia retroattiva o meramente ricognitiva di un mutamento già avvenuto, segna il punto di passaggio tra due contesti giuridici (con correlate situazioni di fatto)„ che si sono succeduti nel tempo, sicché fare applicazione ai primi dei trattamento penale valido per i secondi significherebbe applicare la nuova norma a una situazione diversa da quella alla quale essa si riferisce.8. Prima di concludere che nella previsione dell'art. 2, comma 3, c.p., oltre alle modificazioni di norme extrapenali integratrici della norma penale, rientrano quelle di altre norme extrapenali, solo se si tratta di norme retroattive, occorre considerare un precedente in senso diverso delle stesse Sezioni unite. Si tratta della sentenza 23 maggio 1987 — 16 luglio 1987, Tuzet, nella quale le Sezioni unite, dopo aver premesso che «per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto», hanno riconosciuto effetto retroattivo a una novazione legislativa che aveva fatto venir meno per i dipendenti bancari la qualità di incaricati di pubblico servizio, e hanno conseguentemente dichiarato non punibile un reato di peculato commesso precedentemente.Va detto che alle Sezioni unite non era stata sottoposta specificamente la questione relativa alle modifl cazioni mediate della norma penale e che la sentenza non ha approfondito il tema ma si è limitata ad alcune affermazioni di principio, dopo aver riconosciuto che «la giurisprudenza ... in materia di successione di norme integratrici si mantiene oscillante e sembra influenzata nelle opposte soluzioni dalla specificità dei casi».E all'influenza della specificità del caso non si sono sottratte neppure le Sezioni unite. La sentenza Tuzet era chiamata ad affrontare una questione risalente, relativa alla qualificazione dei dipendenti degli istituti di credito, che una precedente sentenza delle Sezioni unite (10 ottobre 1981 — 19 novembre 1981, Carfi) aveva risolto riconoscendo loro la qualità di incaricati di pubblico servizio. La soluzione non era rimasta immune da critiche; la questione non si era sopita e ne erano state inutilmente investite anche la Corte costituzionale e la Corte di giustizia delle Comunità europee. La prima (sent. 1° luglio 1983, n. 205) aveva concluso con un non liquet, in quanto la questione di legittimità costituzionale sollevata coinvolgeva scelte in tema di diritto penale dell'impresa bancaria che spettavano alla discrezionalità del legislatore, mentre la seconda (sent. 7 aprile 1987) aveva dichiarato che «né le disposizioni, né l'obiettivo della direttiva n. 77/780 si oppongono a che sia conferita ai dipendenti degli enti creditizi la qualità di "pubblico ufficiale" o di "persona incaricata di un pubblico servizio" ai fini dell'applicazione del diritto penale di uno Stato membro».Così la questione era ritornata alle Sezioni unite, che con la sentenza Tuzet hanno mutato orientamento, affermando che per effetto della direttiva comunitaria n. 77/780 e delle norme di attuazione (l. 5 marzo 1985, n. 74 e d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350) era cambiata la regolamentazione degli istituti di credito e correlativamente i dipendenti avevano perso la qualità di incaricati di pubblico servizio. La modificazione normativa non aveva però impedito ad altre decisioni della Corte di cassazione (Sez. VI, 13 novembre 1985, Ercolano; Sez. II, 20 marzo 1986, Di Gianni) di ribadire il precedente orientamento, mentre la sentenza Tuzet, come è stato rilevato in dottrina, era giunta a una conclusione diversa operando un «ribaltamento della tesi emersa nella decisione Carfi, attraverso un discreto ma sistematico smantellamento dei principali elementi di prova ... addotti dalle Sezioni unite del 1981 a favore della soluzione "panpublicistica"».Insomma la diversa qualificazione data ai dipendenti bancari dalla sentenza Tuzet, più che di una modificazione normativa, era stato il frutto di una diversa interpretazione, alla quale le Sezioni unite avevano inteso riconoscere valore retroattivo, come avviene normalmente per le operazioni interpretative.Perciò dalla sentenza Tuzet non possono trarsi argomenti decisivi per sostenere che tutte le modifiche mediate della norma penale sono riconducibili all'art. 2, comma 2, c.p., né può condividersi la tesi che, come è stata riconosciuta efficacia retroattiva alla perdita, da parte dei dipendenti bancari, della qualità di persone incaricate di un pubblico servizio, analogamente deve riconoscersi efficacia retroattiva alla perdita, da parte dei cittadini rumeni, della qualità di stranieri.9. Le norme che hanno modificato lo status dei rumeni, facendoli diventare cittadini dell'Unione Europea, non possono, come si è detto, considerarsi integratrici della nonna penale, né possono operare retroattivamente.L'adesione di uno Stato all'Unione Europea non costituisce un dato formale ma giunge al termine di un percorso di non breve periodo che lo Stato candidato è tenuto a compiere sotto il controllo dell'Unione per adeguare le proprie strutture economiche, sociali e ordinamentali ai parametri stabiliti. E l'adesione a sua volta è produttiva di rilevanti effetti, uno dei quali è costituito dalla libertà, per i cittadini dello Stato, di circolare all'interno dell'Unione. Perciò non può ritenersi che i cittadini rumeni, ai tini penali, vadano trattati come se fossero sempre stati cittadini dell'Unione e che i reati commessi quando essi per il nostro ordinamento erano stranieri siano divenuti non punibili in forza dell'art. 2, comma 2, c.p. La situazione di .fatto e di diritto antecedente all'adesione e quella successiva sono diverse e richiedono quindi logicamente trattamenti, anche penali, diversi.Se si dovesse ritenere il contrario, rispetto ai cittadini degli Stati in attesa di entrare a far parte dell'Unione Europea si verificherebbe una situazione paradossale, che darebbe luogo a .procedimenti penali inutili, per reati destinati a venire meno nel momento in cui diventerebbe efficace l'adesione. Inoltre, come è stato giustamente rilevato, «la consapevolezza dell'agente che di lì a breve il proprio Stato entrerà nella CE lo indurrebbe a trasgredire senza timore alcuno l'art. 14, comma 5 d.lg. 286 del 1998, confidando poi nella successiva abolitio criminis».E' da aggiungere che esiste una regolamentazione dell'ingresso, del soggiorno in Italia e dell'allontanamento dei cittadini dell'Unione Europea, diversa da quella prevista per gli stranieri e più volte modificata nel tempo (d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656; d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54; d. lg, 6 febbraio 2007, n. 30 e, da ultimo, d.i. 29 dicembre 2007), e che l'essere in un dato momento cittadino dell"Unione o straniero comporta l'applicazione dell'una o dell'altra normativa. Perciò può ben darsi il caso di una persona soggetta ad espulsione, in quanto straniera, ma che avrebbe anche potuto essere allontanata, ricorrendone le condizioni, se fosse stata cittadino dell'Unione. Ciò significa che alla diversa qualità della persona si collegano due statuti diversi (anche per quanto riguarda il trattamento penale) e che al cambiamento della qualità consegue il cambiamento dello statuto, il quale non può operare retroattivamente. In conclusione deve escludersi che l'adesione della Romania all'Unione Europea abbia determinato l'abolizione del reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, d.lg. n. 286/98, commesso dai cittadini rumeni prima del 1° gennaio 2007, giorno di entrata in vigore del trattato di adesione.E' quindi esclusa l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più. previsto come reato, e poiché îi Tribunale di Genova ha erroneamente ritenuto l'insussistenza del fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova, perché, a norma dell'art. 569, comma 4, c.p.p., proceda al giudizio di appello.P.Q.M.La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova

domenica 30 dicembre 2007

the corporation



http://www.thecorporation.com/


The Corporation, di cui Michael Moore è uno dei protagonisti, è il film ispirato dall’omonimo libro di Joel Bakan, un professore canadese di diritto. La tesi dell’autore (giurista-regista) è abbastanza semplice: negli ultimi venti anni le corporations sono diventate sempre più potenti e dominano il mondo. Questo dominio è pericoloso perché le società per azioni sono dei soggetti psicopatici.
Secondo la testimonianza di Robert Hare, psicologo dell'FBI: « La domanda che spunta periodicamente è: "Fino a che punto la corporation può essere considerata psicopatica?". Se vediamo una corporation come persona giuridica, non dovrebbe essere tanto difficile mettere in parallelo la psicopatia dell'individuo con la psicopatia della corporation. Potremmo esaminare le caratteristiche di questo specifico disturbo una ad una, applicate alle corporation... Ne avrebbe tutte le caratteristiche. E Infatti, sotto molti aspetti, la corporation risponde al prototipo dello psicopatico. ».
Infatti, secondo il Manual of Mental Disorders DSM – IV sono elementi caratterizzanti della psicopatia:
1. Indifferenza verso i sentimenti altrui;
2. Incapacità di mantenere rapporti duraturi;
3. Irresponsabile noncuranza per la sicurezza altrui;
4. Falsità : tendenza a mentire e truffare per ottenere un profitto;
5. Incapacità di provare senso di colpa;
6. Incapacità di conformarsi alle norme sociali e rispettare le leggi.
La corporation corrompe e viola e fa violare leggi e diritti (anche umani) è affamata di potere e si intromette ovunque. A questo punto, tuttavia, bisognerebbe ricordare all’Autore che un suo collega italiano (F. Galgano, Il Rovescio del diritto) già da qualche anno ha sottolineato come la persona giuridica non sia altro che la proiezione dell’uomo che – come un novello Dio Creatore dell’uomo – non volendosi sentire altro che ciò che di speculare esiste rispetto a Dio – di fronte a cui vuole sentirsi eguale – creò la persona giuridica, fatta a sua immagine e somiglianza. Ma, a differenza di Dio che creò l’uomo imperfetto poichè mortale; l’uomo crea la persona giuridica come creatura perfetta donandole l’immortalità che Dio dimenticò per l’uomo.
Orbene, se la persona giuridica è ad immagine e somiglianza dell’uomo, le atrocità delle corporations non sono i mostruosi crimini dell’uomo? La forza corruttrice di tali creature così come le loro esecrabili azioni non sono forse l’umano agire anche se dietro lo schermo purificatore del capitalismo e del potere economico? Dunque, l’uomo e non la corporation è il colpevole; e non è forse l’uomo che non ha ancora raggiunto l’equilibrio e la maturità sul concetto di cos’è il potere ed il capitalismo e come vadano amministrati in modo (eco ma non solo) compatibile?
A dimostrazione di ciò, quante persone conoscete che rientrino nel profilo della personalità psicopatica del DSM-IV?
La Corporation è ad immagine e somiglianza dell’uomo, il suo creatore.
Se l’uomo non cambia, non cambierà neppure la Corporation.
(di Amalia Lamanna -Riproduzione vietata senza citare fonte e autore-)

Debito pubblico pro-capite

Contatore del debito pubblico italiano

Amore e Psiche

Amore e Psiche

Maddalena - Canova

Maddalena - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!