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ALTALEX NEWS


domenica 6 settembre 2009

Le novità in tema di immigrazione della legge 15 luglio 2009, n. 94 Riflessi su tratta di persone, traffico di migranti e tutela dei diritti

Le novità in tema di immigrazione della legge 15 luglio 2009, n. 94
Riflessi su tratta di persone, traffico di migranti e tutela dei diritti
di David Mancini
dal sito web http://www.altalex.com/index.php?idnot=47077
1. Migrazioni e sicurezza: un binomio equivocato
I fenomeni migratori sono una delle manifestazioni più visibili della globalizzazione ed anche una delle più controverse. Le implicazioni di carattere economico, sociale, politico sono molteplici, cosicchè è altamente probabile che le problematiche che direttamente attengono al fenomeno vengano trattate in modo superficiale, se non addirittura strumentale o di propaganda da parte delle diverse parti politiche. In sostanza, piuttosto che affrontare le reali cause e le più dirette manifestazioni del fenomeno migratorio, è possibile che ci si soffermi su aspetti secondari o solo apparentemente riguardanti l’immigrazione, sulla spinta di sentimenti popolari di insicurezza o per motivazioni di altra natura.
In molti Stati è cresciuta ed è poi diventata particolarmente radicata la convinzione che l’immigrato sia una minaccia alla sicurezza interna (visione alimentata in molti Paesi europei dal dibattito politico e mediatico inducendo effetti di generalizzata insicurezza e allarme sociale) e non invece una risorsa, sia sul piano economico che su quello culturale. Non sembra essere presente una riflessione accurata su quanto questo diffuso senso di insicurezza dipenda dalla protratta crisi economica globale, da profonde difficoltà sociali, piuttosto che dalla presenza sempre crescente di immigrati. Non sempre è stata operata la necessaria distinzione tra immigrazione e criminalità, generando così una grave confusione tra le due tematiche (di particolare attualità in Italia)1, confusione che si è in realtà verificata in ogni epoca storica, ogni volta che le ondate migratorie sono state più intense della norma e che hanno coinciso con significative incertezze sociali ed economiche. Senza entrare nel merito delle politiche migratorie adottate dai singoli Paesi, è certo che le scelte di contenimento o di forte penalizzazione hanno contribuito a far sì che la criminalità organizzata decidesse di investire risorse sempre più ingenti nella gestione illegale dei flussi migratori2. Al divieto di ingresso regolare oltre un determinato numero prefissato di stranieri, è subito seguita l’attivazione di strategie da parte di singoli e di organizzazioni criminali su come superare l’ostacolo frapposto da tale genere di disposizioni normative. La criminalità organizzata a livello transnazionale si è strutturata come una società di servizi in grado, in cambio di un’adeguata retribuzione, di garantire il viaggio per l’Italia o per un altro Paese di destinazione. Si è proposta non solo di offrire un servizio, ma ha assunto il ruolo paradossale di dispensatrice di speranze, perchè è diventata lo strumento principale, indispensabile, per realizzare un sogno, quello di raggiungere un paese che, agli occhi del migrante, rappresenta un investimento di vita per il futuro. E’ altamente prevedibile che ulteriori irrigidimenti delle politiche sulla immigrazione determineranno l’ampliamento della domanda nei confronti delle organizzazioni criminali.
Chi offriva (ed offre) questo servizio illegale acquisisce meriti e crea consenso, rafforzando la propria organizzazione criminale. Inevitabilmente, in virtù di questa scelta strategica la criminalità organizzata ha subito una profonda trasformazione assumendo sempre più i caratteri di organizzazione criminale transnazionale dal momento che, in ragione del servizio offerto, è obbligata a valicare i confini nazionali per attraversare clandestinamente e illegalmente i confini di uno o più Stati3.
Il traffico dei migranti (smuggling of migrants secondo il relativo protocollo addizionale alla Convenzione ONU del 12-15 dicembre 2000 di Palermo) risponde in modo illecito ad un bisogno elementare di masse enormi di persone: quello di emigrare, di cercare di migliorare la propria esistenza andando a lavorare lontano dal proprio Paese, lasciandosi alle spalle situazioni di sofferenza estrema. Quindi, la motivazione principale è la domanda di emigrazione avanzata da chi vuole emigrare e che è soddisfatta, dietro compenso, da soggetti criminali organizzati su base transnazionale che garantiscono al richiedente un ingresso per vie illegali in Italia o nel Paese di destinazione prescelto dal migrante. Nel particolare comparto del traffico dei migranti, il soggetto criminale svolge una funzione assimilabile a quella di una buona agenzia di viaggi, di un efficiente tour operator, che assicura l’arrivo nel posto pattuito disinteressandosi completamente del futuro della persona trasportata (a differenza della tratta di persone che presuppone, invece, una duratura relazione di sfruttamento tra l’organizzazione e la vittima)4.
Si tratta fondamentalmente di un rapporto tra il migrante che chiede un servizio di natura illegale e il criminale che lo offre in cambio di un oneroso compenso.
La risposta punitiva dell’ordinamento italiano si è evoluta con gli anni. Il legislatore italiano ha inteso prevedere il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sin dal 1986, quando cominciavano a percepirsi i segnali delle imminenti ondate migratorie, al primo scricchiolio delle divisioni tra Est e Ovest del mondo, soprattutto derivante dalle mutazioni geopolitiche in atto nell’allora ancora esistente Unione Sovietica.
Proprio per gli aggiustamenti di tiro a cui è stato costretto il legislatore, sia per il rapido mutare degli eventi (si pensi al veloce precipitare della crisi balcanica), sia in ossequio alle sollecitazioni sovranazionali, la normativa italiana sul tema in oggetto ha visto, dal 1986 ad oggi, una costante evoluzione, con particolare riferimento alle disposizioni sanzionatorie.
Con esclusivo riferimento alle condotte penalmente rilevanti riconducibili al fenomeno dello smuggling, è possibile elencare l’art. 12 legge 30 dicembre 1986, n. 943 (abrogato dall’art. 47 del d.lgs. 286/1998); l’art. 3 d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 (poi sostituito dall’art. 10 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e poi dall’art. 12 del d.lgs. 286/1998); l’art. 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dall’art. 2 comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, che ha sostituito il comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 286/1998, rendendo obbligatorio l’arresto in flagranza per le ipotesi previste dai comma 1 e 3 dell’art. 12; l’art. 12, d.lgs. 286/1998 come modificato dall’art. 11 della legge 30 luglio 2002, n. 189, con un costante andamento di progressivo aggravamento delle pene e con l’introduzione di nuove ipotesi criminose o di circostanze aggravanti. Infine, la legge 12 novembre 2004, n. 271, che ha convertito il decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, e che ha introdotto rilevanti modifiche al citato art. 12 d.lgs. 286/1998 5.
Nella precedente legislatura il governo, nella persona del ministro della giustizia, aveva presentato un disegno di legge sulla scia emotiva della necessità di contrastare lo smuggling nella particolare forma, più clamorosa ma numericamente meno significativa, dei barconi salpati dalle coste libiche e approdati a Lampedusa. Il disegno di legge n. 1857 si proponeva di modificare l’art. 12 del d.lgs. 286/1998 in chiave ulteriormente repressiva, ma non ebbe un esito positivo per la fine anticipata della legislatura.
Ora, la legge n. 15 luglio 2009, n. 94, approvata al termine di un percorso irto di polemiche ed aspri confronti e pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 24 luglio 2009, si caratterizza per inserirsi appieno nella scia del binomio discutibile tra migrazioni e sicurezza e per operare un intervento particolarmente restrittivo ed anche repressivo nei confronti dell'immigrazione, soprattutto irregolare, nell'intento di migliorare gli standard di sicurezza pubblica.
In realtà, la legge in questione contiene numerose e varie disposizioni di legge su tematiche disparate quali, il codice penale e di procedura penale, il codice della strada, le misure di prevenzione, ma è su alcuni aspetti legati alla disciplina dei fenomeni migratori che interessa in questa sede concentrare l'attenzione.
2. Il restyling interno dello smuggling of migrants. Le modifiche all’art. 12 del decreto legislativo 286/1998
Con la legge 94/2009 all’art. 2, comma 26, vengono introdotte rilevanti modifiche all’art. 12 del d.lgs. 286/1998 che costituisce la norma italiana che punisce il fenomeno conosciuto a livello transnazionale come smuggling of migrants.
Originariamente, il primo comma riguardava un’ipotesi residuale di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre il vero smuggling era previsto al terzo comma, con la qualificazione del fine di profitto anche indiretto, quale dolo specifico. Con la modifica si stravolge questa impostazione. Scompare il fine di profitto e dunque il livello di dolo scema dal livello specifico a quello generico, ma si prevedono alcune condizioni, che dunque integrano il fatto tipico costituente reato. Al primo comma si prevede ora l’ipotesi base secondo cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta punita è quella di chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La sanzione penale è quelle della reclusione da uno a cinque anni e della multa di 15.000 euro per ogni persona. Si amplia il novero delle condotte costituenti reato, in quanto si specificano le azioni di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, di trasporto e si innalza il livello sanzionatorio. In realtà non si avvertiva la necessità di specificare in questo modo alcune condotte poiché nel concetto di “atti diretti a procurare l’ingresso” tali azioni sono pacificamente ricomprese.
Il terzo comma viene modificato radicalmente nel modo sopra accennato. La condotta base del primo comma viene qualificata da alcune condizioni alternative che qualificano il reato e ne giustificano la maggiore gravità sanzionatoria. Queste condizioni qualificanti sussistono se:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
Questa modifica dell’art. 12 comma 3 non convince appieno, perché, di fatto, rischia di attenuare notevolmente la risposta sanzionatoria in alcuni casi. Consideriamo il caso del procurato ingresso di meno di cinque persone che costituisce ipotesi molto frequente. Se viene procurato l’ingresso di meno di cinque persone e non figura alcuna delle condizioni di cui alle lettere b) c) d) e), questa ipotesi prima rientrante nell’art. 12 comma 3 ora viene punita in modo molto più blando con la previsione del comma 1. E’ noto che la stragrande maggioranza degli ingressi irregolari non avviene, al contrario di quel che un'informazione superficiale potrebbe fare ritenere, via mare6 (questa è semmai la forma più clamorosa e drammatica) bensì attraverso normali vettori di trasporto su strada, su rotaia o per via aerea. Molto spesso avviene senza utilizzare documenti contraffatti, ma semmai attraverso un uso strumentale e fraudolento dei diversi visti di ingresso, di cui agli art. 27 e seguenti del d.lgs. 286/1998, come, ad esempio, nel caso dell'utilizzo strumentale dei flussi dei lavoratori stagionali, lavoratori per cui l’irregolarità dell’ingresso si evince solo ex post, una volta che costoro sono entrati in Italia – o più semplicemente nell'area Schengen – senza formalizzare alcun contratto di lavoro. In questo senso è ipotizzabile (e auspicabile) che l’interpretazione si orienti nel senso di ricomprendere queste condotte nella nuova formulazione del comma 3, in virtù della lettera d), laddove si fa riferimento all’utilizzo di “servizi internazionali di trasporto” oppure a “documenti … illegalmente ottenuti”.
Il comma 3bis continua ad essere una circostanza aggravante ma, siccome le circostanze della versione precedentemente vigente sono divenute, nella nuova struttura del reato, elementi del fatto tipico descritto al comma 3, viene modificato nel senso che se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena è aumentata.
Il comma 3ter viene modificato nel senso che la circostanza aggravante ad effetto speciale sussiste se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Attraverso questa formulazione, il dolo specifico che caratterizzava l'elemento psicologico del reato nella versione precedente del comma 3, attualmente diviene circostanza aggravante ad effetto speciale applicabile alla previsione incriminatrice dei nuovi commi 1 e 3.
E’ molto opportuno il riferimento allo sfruttamento lavorativo della lettera a) ma, tuttavia, mentre è chiaro cosa sia lo sfruttamento sessuale, non vi sono tuttora nel nostro ordinamento definizioni di “sfruttamento lavorativo, pertanto l’esatta delineazione dei confini distintivi tra sfruttamento lavorativo penalmente rilevante e “fisiologiche” alterazioni dei rapporti di lavoro potrebbe essere demandata al ruolo dell’interprete che in questo settore appare particolarmente arduo7.
Peraltro, la diversità dei fenomeni di sfruttamento del lavoro (tratta a scopo di sfruttamento lavorativo / riduzione in schiavitù / grave sfruttamento lavorativo / utilizzo di lavoro irregolare) si riflette anche sul piano normativo, dove si registrano lacune e difficoltà interpretative.
Vi è una profonda frattura tra il concetto di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo (sanzionato quale grave reato contro i diritti fondamentali) e tutti gli altri casi di lavoro forzato o sfruttamento lavorativo non assimilabili al precedente.
Talvolta, come nel nostro attuale ordinamento, i secondi appaiono relegati in un limbo bagatellare, malgrado anch’essi costituiscano gravi violazioni dei diritti delle persone, in quanto lavoratori.
In sostanza, esiste una notevole area grigia che si colloca tra le previsioni incriminatici con sanzioni penali gravi riguardanti casi di sfruttamento lavorativo che si manifestino con gli elementi della tratta, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale e, su di un livello di gravità e deterrenza infinitamente più blando, le norme che attualmente puniscono l’utilizzo di lavoro irregolare o lo sfruttamento di lavoratori (articoli 12 comma 5 e 22 comma 12, del d.lgs. 286/1998, art. 18, d.lgs. 276/2003 oppure le diverse contravvenzioni in tema di: lavoro notturno; tutela della maternità e paternità; tutela del lavoro dei fanciulli e adolescenti; lavoro a domicilio, che pure rappresentano casi di abuso del lavoro di soggetti deboli).
Con riferimento alle molteplici situazioni di grave sfruttamento lavorativo (che si volevano disciplinare con progetti di legge ancora non approvati) finora le più ricorrenti norme di tutela penale sono state rinvenute nella prassi, a volte con elevati sforzi interpretativi, in diverse norme del codice penale, tra cui gli articoli 629, 572, 582, 610 del codice penale8.
In tutte le ipotesi di reato dell’art. 12 si stabilisce l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza. Inoltre, mutuando la disciplina dell’art. 275 comma 3 c.p.p., tipica dei reati di cui all'art. 51 co 3bis c.p.p., si stabilisce che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari9.
Inoltre, si stabilisce l’automatica ed obbligatoria conseguenza, in caso di condanna, anche per applicazione della pena su richiesta delle parti, della confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato.
Si prevede, poi, modificando l’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7bis) c.p.p. l’opportuno aumento del termine massimo di durata delle indagini preliminari, anche se per la sola ipotesi del comma 3.
Infine, una modifica rilevante è contenuta nel'articolo 1, comma 5, che modifica l'art. 416, comma 6 del codice penale con la seguente previsione: all’articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonchè all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa innovazione determina prima di tutto uno spostamento di competenza dalle procure ordinarie alla direzioni distrettuali antimafia nei casi di associazioni criminali finalizzate al compimento di reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sempre che siano realizzate le condotte di cui alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 12 comma 3ter del d.lgs. 286/1998, vale a dire nel caso in cui le condotte base di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 12 siano realizzate ccon finalità di sfruttamento ovvero al fine di trarre profitto anche indiretto.
Tale modifica potrebbe avere un impatto notevole nella pratica. Da alcuni si sosteneva da tempo la necessità di determinare questo spostamento di competenza in capo alle direzioni distrettuali antimafia, in ragione delle peculiarità transnazionali dei fenomeni criminali di smuggling. Tuttavia, altri rilevavano con fondatezza che solitamente, così come avviene per i reati di criminalità mafiosa, le indagini in materia di organizzazioni criminali transnazionali che gestiscono i flussi di migranti irregolari, come d'altronde quelle riguardanti le organizzazioni che si occupano della tratta di persone, nascono sempre da accurate indagini sui c.d. “reati spia” che vengono condotte con particolare perizia dalle procure ordinarie, alle quali, in virtù della modifica dell'art. 416, comma 6, del codice penale, richiamato dall'art. 51 comma 3bis del codice di procedura penale, viene sottratto questo settore di intervento, che non è detto che venga adeguatamente sostituito dagli uffici distrettuali per il solo fatto dell'avvenuto spostamento di competenza. Peraltro, si registra un dato davvero anomalo, vale a dire lo spostamento di competenza da procure ordinarie a direzioni distrettuali antimafia sulla base dell'esistenza di una circostanza aggravante, quale quella dell'art. 12, comma 3ter. In sostanza, solo le associazioni finalizzate al compimento di reati di smuggling aggravati ai sensi della richiamata norma divengono di competenza distrettuale, mentre gli altri casi, seppure in forma associata, resterebbero nella competenza ordinaria. In realtà, al di là della tecnica legislativa alquanto singolare, la residualità dovrebbe restare sulla carta, poiché appare davvero difficile configurare associazioni criminali di tal tipo che non siano caratterizzate dalla finalità di profitto, anche indiretto, richiesto dall'art. 12, comma 3ter.
3. L’introduzione nell'ordinamento italiano del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
L’art. 1, comma 16, della legge 94/2009 prevede la nascita di una nuova fattispecie incriminatrice penale: il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Viene così aggiunto un articolo 10-bis al testo unico che punisce con la pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, che riguarda i soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio. Dunque, la condotta che viene sanzionata si riferisce all’ingresso o al trattenimento illegale nel territorio italiano.
Questa previsione ha dato luogo ad un dibattito molto acceso e si presta ad una varietà di considerazioni e di critiche. In questa sede interessa valutarne solo alcune. In estrema sintesi si può rilevare che se le cause delle migrazioni sono plurime ma tutte coinvolgenti pulsioni estreme e speranze profonde che spingono i migranti ad abbandonare situazioni di vita di inimmaginabile degrado; allora, detto ciò, non si vede come una sanzione di tal genere (una pena pecuniaria applicata a chi non ha assolutamente nulla da perdere) possa avere efficacia generalpreventiva, cioè possa fungere da deterrente per scoraggiare i migranti dall’entrare o soggiornare illegalmente in Italia. Potrebbe apparire poco credibile immaginare gruppi di migranti in posti diseredati del pianeta rinunciare al loro viaggio per il tramite di strutturate organizzazioni criminali poiché intimoriti dalla pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
Sembrerebbe trattarsi più che altro di una previsione simbolica tesa a soddisfare l'istinto (più che la ragione, considerato che non si pronosticano risultati concreti) pezzi consistenti di opinione pubblica e di elettori. Tuttavia, si tratta di una scelta che graverà pesantemente (e senza alcun risultato pratico) in capo alle forze dell’ordine, che dovranno fermare e denunciare migliaia di extracomunitari irregolari, ed in capo all’amministrazione della giustizia, che si troverà a intraprendere ed a tentare di celebrare processi per reati contravvenzionali nei confronti di extracomunitari già espulsi o semplicemente muniti di ordine del questore e quindi ancora girovaghi irregolari sul territorio italiano.
Si potrebbe commentare a lungo l’effetto perverso che avrà l’enorme mole di procedimenti penali che si accumuleranno negli uffici giudiziari in virtù di questa nuova disposizione incriminatrice. Si tratterà per lo più di processi in contumacia, fatti a soggetti irreperibili (per cui l'Italia ha collezionato un'interminabile serie di condanne da parte della Corte dei europea diritti dell'uomo per violazione della Convenzione) per arrivare a conclusioni sterili o addirittura a nessuna conclusione.
Tuttavia, a prescindere da un esame analitico della nuova fattispecie, gli aspetti che più si impongono in un'ottica globale e transnazionale di contrasto al crimine organizzato, che lucra sui flussi migratori, sono essenzialmente due. La prima considerazione è che questa disposizione sembrerebbe in contrasto con il diritto internazionale pattizio10, dal che potrebbero derivare conseguenze di illegittimità costituzionale, come si farà cenno più avanti. In particolare, il riferimento di contrasto è al protocollo addizionale ONU sullo smuggling. L’articolo 5 sancisce senza mezzi termini che i migranti non devono essere sottoposti a procedimento penale per il fatto di essere stati l’oggetto di condotte riconducibili all’articolo 6 del medesimo protocollo. L’articolo 6 enuclea le diverse modalità delle condotte di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare (smuggling) che devono essere previste come reato dagli Stati11.
E' evidente che l'esclusione di criminalizzazione del migrante irregolare per i fatti descritti dall'articolo 6 del medesimo protocollo significa che, secondo il protocollo addizionale, il migrante non può essere criminalizzato per il suo ingresso irregolare (o clandestino) in uno Stato, restando salve tutte le altre ipotesi di incriminazione per fatti diversi (ad esempio, per possesso di documenti falsi, per il compimento di altre attività illecite, etc.) ad eccezione dei casi in cui sussistano specifiche scriminanti o cause di non punibilità.
Ora, salvo voler ignorare considerazioni elementari e condivise, è davvero raro che i migranti irregolari (quindi gli extracomunitari, tenendo presente l’allargamento geografico dell’Unione europea) arrivino in Italia con propri mezzi e senza utilizzare il contributo materiale e finanziario di reti e organizzazioni di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare12. Ed è proprio questo il senso della norma internazionale: non è giusto e (soprattutto) utile punire penalmente il migrante irregolare, bensì occorre perseguire l’organizzazione ed i soggetti che dai bisogni e dalle speranze di quei migranti traggono profitti enormi. In sostanza, l’articolo 5 del protocollo nega la possibilità per gli Stati di prevedere norme penali quando i migranti irregolari siano stati “beneficiari” dei servizi di trasporto delle organizzazioni criminali, che devono costituire il vero obiettivo della risposta repressiva. E’ evidente la contraddizione di fondo che ci introduce al secondo aspetto di preoccupazione. Il migrante irregolare è intrinsecamente un soggetto poco visibile per il timore di essere controllato e rimpatriato. Questa condizione sommersa da un lato rende difficile monitorare ed evidenziare l’esistenza di organizzazioni criminali di smuggling, dall’altro alimenta variegate forme di sfruttamento che vanno dal lavoro nero e sottopagato alle condotte di tratta di persone e riduzione in schiavitù per sfruttamento sessuale, lavorativo o per altre finalità di profitto. Uno dei principali problemi nel contrasto ai fenomeni che traggono profitti enormi dalla tratta di persone (come dallo smuggling) sottolineato da tutti gli operatori nazionali ed internazionali, è dato dalla difficile identificazione delle vittime13. Se restano invisibili le vittime, restano sommersi i fenomeni criminali. Con l’introduzione del reato di immigrazione illegale si rende molto più difficile il già arduo compito di identificazione delle vittime di tratta e di altre forme di grave sfruttamento, poiché alle riserve, paure, intimidazioni si aggiunge il rischio di criminalizzazione.
Il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare oltre ad essere di per se' un grave reato, può manifestarsi anche come “reato spia”14, come indicatore, del più grave reato di riduzione in schiavitù e tratta di persone, puniti rispettivamente agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.
Il discorso sarebbe lungo, poiché coinvolgerebbe la tutela dei diritti umani delle vittime di gravissimi reati, la loro vittimizzazione secondaria, oltre che l’efficacia del contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali.
Evidentemente, le nuove previsioni normative non escludono affatto che le vittime di reati di sfruttamento possano usufruire degli adeguati trattamenti umanitari, ma il problema di fondo è dato dal fatto che trattandosi di fenomeni criminali estremamente sommersi, la criminalizzazione del migrante irregolare e la sua successiva immediata espulsione impediscono l'attivarsi dei meccanismi virtuosi di emersione e di identificazione della condizione di vittima o quanto meno li compromettono seriamente.
Gli strumenti giuridici attualmente preordinati all’identificazione, assistenza e protezione sociale delle vittime (in primis, l’art. 18 del d.lgs. 286/1998 15 che costituisce attualmente un vanto della legislazione italiana in termini di efficacia nell'identificazione, assistenza e protezione sociale delle vittime di tratta e di altre gravi forme di violenza e sfruttamento) rischiano di essere totalmente vanificati. E ciò non soltanto per l'introduzione del reato di immigrazione illegale, ma soprattutto per la previsione contenuta all’art. 10bis che, al comma 4, recita: “ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato”.
Lo strumento del nulla osta dell’Autorità giudiziaria è essenziale per impedire che soggetti coinvolti, sia come vittime che come autori, nei c.d. “reati spia” (il novero ampio e aperto di reati meno gravi dietro ai quali si celano violazioni più gravi quali la tratta di persone o la riduzione in schiavitù) vengano espulsi senza che sia stato compiuto alcun approfondimento investigativo e giudiziario (e senza tutela dei loro diritti fondamentali). Ma l’introduzione della novella secondo cui il migrante illegale possa essere espulso senza richiedere il nulla osta del Pubblico Ministero può significare sottrarre al medesimo (e alla polizia giudiziaria che compie le indagini) la possibilità di identificare le vittime e di attivare quei percorsi investigativi e di tutela. Questa innovazione rischia di infliggere un durissimo colpo alle strategie di contrasto alle nuove mafie transnazionali che dal mercato dei nuovi schiavi traggono profitti enormi.
Tale modifica non ha tenuto in alcun conto gli sforzi delle istituzioni nazionali e internazionali in termini di pianificazione e attuazione di meccanismi di identificazione delle vittime di tratta e di collaborazione investigativa secondo criteri innovativi multiagenzia, fondati sul lavoro di reti integrate, che pongono in primo piano i diritti umani delle vittime (che prima di essere identificate come tali erano semplici migranti irregolari) ed il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale16. Si deve sottolineare che attualmente le strategie internazionalmente riconosciute di contrasto alle forme di sfruttamento della persona impongono la collaborazione tra gli operatori del law enforcement, della magistratura e del settore sociale, secondo percorsi operativi ispirati alle buone pratiche17.
In questo contesto, è del tutto inutile la disposizione citata secondo la quale il questore fornisce notizia all’Autorità giudiziaria del fatto compiuto, cioè dell’avvenuta espulsione, come prevede il secondo periodo della novella norma.
E' evidente che se si vuole conservare a detta disposizione una base di ragionevolezza, essa debba essere interpretata nel senso che deve essere fornita adeguata dimostrazione di avere compiuto tutte le procedure in tema di identificazione di possibili vittime di violenza o sfruttamento con riferimento al cittadino extracomunitario espulso. In questo nuovo contesto divengono indispensabili ed obbligatorie le procedure frutto di protocolli o di buone prassi di identificazione delle potenziali vittime di tratta e di altre forme di violenza o sfruttamento, che prrima erano solo consigliate, poiché “coperte” (non sempre in modo costante) dal nulla osta demandato all'autorità giudiziaria.
L'art. 1 comma 17 della legge in esame affida al giudice di pace la competenza a giudicare nella materia del reato di immigrazione clandestina. A prescindere da ogni valutazione in merito, che porterebbe molto lontano, il nuovo art. 20-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000 dice che, salvo casi particolari, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata, il pubblico ministero provvede ai sensi dell’articolo 25, comma 2. In quest'ultimo caso, se ritiene l'azione inammissibile o manifestamente infondata, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione.
La considerazione interrogativa che consegue è la seguente. E' possibile per il pubblico ministero ritenere la prova evidente o la notizia non manifestamente infondata allorchè la polizia giudiziaria, riscontrata la violazione dell'art. 10bis del decreto legislativo 286/98, non effettui alcun accertamento nelle dovute forme e secondo le linee guida operative in materia per verificare se il migrante irregolare che si vuole espellere (o che, paradossalmente, si è già espulso) sia vittima di reati o quanto meno “oggetto” di organizzazioni criminali allo smuggling o al trafficking? E' possibile ritenere ciò senza che la polizia giudiziaria abbia verificato se vi sono le condizioni per l'applicazione di una norma fondamentale del testo unico, quale è l'articolo 18, che non ha alcuna funzione premiale, ma si pone come strumento di tutela dei diritti umani?
A sommesso avviso dello scrivente la risposta è tendenzialmente negativa, perchè ove si sia agito seguendo uno schema di meccanica verifica circa la presenza di un titolo di soggiorno, senza ulteriori accertamenti si è totalmente pretermesso di valutare l'esistenza di circostanze favorevoli al presunto reo, che informano non solo l'attività del pubblico ministero, ex art. 358 c.p.p., ma anche quella della polizia giudiziaria.
Ovviamente, senza considerare che siffatto modo di agire precluderebbe in radice l'accertamento di ogni condotta illecita di cui quel migrante irregolare dovesse essere vittima.
Qualora, invece, la polizia giudiziaria desse prova di aver agito seguendo le buone prassi in tema di identificazione di potenziali vittime e mettesse in condizione il pubblico ministero di valutare l'evidenza della prova e la fondatezza dell'illecita condotta, si potrebbe dare corso al la richiesta di procedimento “rapido” dinanzi al giudice di pace. Da qui deriverebbero altri problemi circa la totale ineffettività di un siffatto impianto normativo, ma questo è un altro discorso.
Orbene, pure se questa interpretazione, allo stato delle norme introdotte, potrebbe destare qualche critica, pare a chi scrive che si tratti dell'unica interpretazione costituzionalmente orientata per diverse ragioni.
4. Brevi cenni sulla legittimità costituzionale del reato di “immigrazione illegale”.
Si è accennato in precedenza alla possibile contrarietà del reato introdotto con il nuovo articolo 10bis del testo unico, rispetto alla carta costituzionale. Su questo tema si propongono alcune considerazioni che dovrebbero essere ulteriormente approfondite e che riguardano un aspetto specifico, direttamente connesso con le indicazioni fornite dal diritto internazionale patrizio in tema di contrasto al crimine organizzato transnazionale. In realtà, i profili di perplessità costituzionale potrebbero essere molteplici, così come autorevolmente rilevato dal Presidente della Repubblica in una lettera inviata alla Presidenza del Consiglio ed ai Presidenti delle Camere dopo aver promulgato la legge18, sicchè in queste brevi note non vi è alcun carattere di completezza, anzi, si tratta di una riflessione assolutamente parziale.
In generale, la giurisprudenza della Corte costituzionale, nell'interpretare le disposizioni della Costituzione che fanno riferimento a norme e ad obblighi internazionali – per quanto qui può interessare, gli artt. 10 ed 11 Cost. – ha costantemente affermato che l'art. 10, primo comma, Cost., il quale sancisce l'adeguamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i princìpi generali e le norme di carattere consuetudinario (per tutte, si pensi alle sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996, n. 168 del 1994), mentre non ricomprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano princìpi o norme consuetudinarie del diritto internazionale. Di contro, l'art. 10, secondo comma, fa riferimento a ben precisi accordi, concernenti la condizione giuridica dello straniero.
L'art. 11 Cost., il quale stabilisce, tra l'altro, che l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, è invece la disposizione che ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (sul punto si pensi alle sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984).
Alla luce della complessiva disciplina stabilita dalla Costituzione, quale risulta anche dagli orientamenti della Corte costituzionale19, è salito alla ribalta e va preso in considerazione e sistematicamente interpretato l'art. 117, comma 1, Cost., così come emergente dalla modifica costituzionale avvenuta con l'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). La conformità delle leggi ordinarie alle norme di diritto internazionale convenzionale era prima suscettibile di controllo da parte della Corte solo entro i limiti e nei casi sopra indicati, con la conseguenza che la violazione di obblighi internazionali derivanti da norme di natura pattizia non contemplate dall'art. 10 e dall'art. 11 Cost. da parte di leggi interne comportava l'incostituzionalità delle medesime solo con riferimento alla violazione diretta di norme costituzionali. Peraltro, ciò avveniva in opposizione ad uno degli elementi caratterizzanti dell'ordinamento giuridico interno, rinvenibile nella forte apertura al rispetto del diritto internazionale e più in generale delle fonti giuridiche esterne, comprese quelle richiamate dalle norme di diritto internazionale privato. Inoltre, questa violazione di obblighi internazionali non poteva essere evitata adeguatamente dal solo strumento interpretativo.
Secondo l'orientamento della corte costituzionale, pertanto, il nuovo testo dell'art. 117, comma 1, Cost., ha colmato una lacuna e così come in altre Costituzioni di diversi Paesi europei, si collega al quadro dei princìpi che espressamente già garantivano a livello primario l'osservanza di determinati obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Evidentemente, ciò non vuol dire che ora sia possibile attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordinaria di adattamento. Il parametro costituzionale in esame comporta, infatti, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare tali norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma contenuta negli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1 Cost., si pone in violazione con tale parametro costituzionale. In sostanza, secondo la Corte costituzionale, con l'art. 117, comma 1 Cost., si è realizzato, in definitiva, una sorta di “rinvio mobile” alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale fornisce forza e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata “norma interposta”; e che è soggetta a sua volta ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione.
Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 'interposta', egli deve investire la corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, comma 1 Cost..
Nel caso di specie, si pone la questione degli articoli 5 e 6 del Protocollo addizionale ONU sul traffico di migranti, allegato alla citata Convenzione di Palermo, espressamente eseguito nel nostro ordinamento in virtù della legge 146 del 2006. A parere di chi scrive, per quanto opinabile, le norme interposte del protocollo addizionale sono del tutto contrastanti con il nuovo art. 10bis del testo unico sull'immigrazione, ponendosi in aperta antitesi, sia con riferimento alla ratio ed ai principi ispiratori delle norme, sia con riguardo alle concrete conseguenze giuridiche in termini di contrasto al crimine organizzato.
Peraltro, non sembra che alla luce delle norme in esame sia possibile un'interpretazione della norma interna compatibile con quelle internazionali. L'unica clausola di salvezza potrebbe residuare nell'interpretazione che valorizzi il compito di accertamento della polizia giudiziaria finalizzato alla compiuta identificazione delle potenziali vittime di reati di violenza e/o sfruttamento, al fine di valutare l'applicazione di altre norme del testo unico (art. 18), l'esistenza di cause di giustificazione o di non punibilità e conseguentemente, il rispetto delle previsioni contenute negli articoli 5 e 6 del Protocollo addizionale.
Un aiuto in questo senso potrebbe pervenire dal ministero dell'interno, sempre attento a valorizzare l'esatta portata dell'articolo 18 in tema di tutela dei diritti umani mediante la continua emanazione di circolari interpretative ed esplicative. La valorizzazione preventiva di adeguate procedure condivise di identificazione di potenziali vittime di gravi reati, attraverso metodi integrati multiagenzia fondati sulla cooperazione dei diversi soggetti giuridici, psicosociali e di polizia può essere un modo di rispondere in senso positivo alle sollecitazioni ed alle perplessità rappresentate dal Capo dello Stato in merito alla costituzionalità del provvedimento.
Modifiche di interesse penale ed altre innovazioni. Esigenza di sicurezza o conseguenze discriminatorie?
L’art. 1 comma 22 della legge in esame prevede diverse modifiche al decreto legislativo 286/98. Con particolare riguardo alle disposizioni penali, le modifiche più rilevanti riguardano:
l’ampliamento della fattispecie dell’articolo 5, comma 8bis, con l’inserimento dell’utilizzazione di uno dei documenti contraffatti o alterati come condotta sanzionata;
la sostituzione dell’art. 6 comma 3 con una nuova formulazione, forte della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione 20. Si prevede che “lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000”;
la sostituzione dell’articolo 14, commi 5bis, 5ter, 5quater e 5quinquies con le nuove formulazioni seguenti:
in relazione al comma 5bis si afferma che quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.
In relazione al comma 5ter, lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.
in relazione al comma 5quater, lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5ter, terzo e ultimo periodo.
In relazione al comma 5quinquies, per i reati previsti ai commi 5ter, primo periodo, e 5quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto”;
Al di là delle riflessioni legate alla esasperata proliferazione di fattispecie penali, alla praticabilità del sistema, alla funzionalità della risposta sanzionatoria penale a fronte di un fenomeno di dimensioni planetarie, vi sono diverse modifiche di rilievo che, però, presentano difficoltà applicative ed interpretative. Ad esempio, il comma 5ter rileva che il reato sussiste anche quando lo straniero cui il Questore ha ordinato di lasciare il territorio dello Stato ai sensi del comma 5bis, sia stato destinatario di un provvedimento di respingimento o di espulsione, nonché quando tali misure sono state adottate, oltre che nei casi già configurati dal testo previgente della norma incriminatrice, anche quando lo straniero non abbia dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto. Quest’ultima disposizione, seppure avente una chiara finalità deterrente, potrebbe presentare profili di indeterminatezza, poichè non è chiaro quale sia la dichiarazione di presenza a cui la legge si riferisca. Potrebbe trattarsi di quella dovuta al Questore entro sessanta giorni dall’ingresso in Italia dallo straniero cui è stato rilasciato un premesso di soggiorno in un altro paese dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 5, comma 7 del d.lgs. 286/1998 ovvero di quella che la legge richiede in sostituzione del nulla osta al lavoro da parte degli stranieri extracomunitari dipendenti di un datore di lavoro con sede nell’Unione Europea ai sensi dell’art. 27, comma 1bis, del decreto legislativo.
Per altri versi, altra modifica di rilievo che testimonia l’intento di aggravare la risposta punitiva è il radicale cambiamento del reato di cui al comma 5quater con il quale, sanzionando in modo specifico la reiterazione dell’inosservanza del provvedimento di espulsione e di un nuovo ordine del questore, si viene a configurare un singolare modo di punire autonomamente come reato una condotta evidentemente recidivante.
L’art. 2 comma 56 prevede, inoltre, una specifica circostanza attenuante ad effetto speciale nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. Questo è uno strumento di collaborazione sicuramente utile per l’attività di contrasto alle organizzazioni criminali, mutuato dalle esperienze già maturate in altri ambiti del diritto penale. Per realizzare ciò il legislatore, all’articolo 600-sexies del codice penale, dopo il comma 4 ha inserito la previsione secondo cui nei casi previsti dagli articoli 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies, 600sexies, 600septies, 600octies, 601, 602 e 416, comma 6 c.p., le pene sono diminuite fino alla metà in presenza della collaborazione attiva sopra richiamata.
Ulteriore novità legislativa di interesse per quanto riguarda l'ambito che qui interessa è contenuta nell'art. 2 comma 19. E' evidente che, in linea con i principi ispiratori dell'intervento legislativo in esame, la materia dell'immigrazione è valutata come strettamente pertinente al tema della sicurezza pubblica, mentre altre norme che riguardano le azioni di contrasto alle organizzazioni criminali che sfruttano soggetti vulnerabili sono collocate in altro contesto del provvedimento legislativo. E' il caso della introduzione dell' art. 600octies concernente l'impiego di minori nell'accattonaggio, fenomeno preoccupante che costituisce anche una possibile finalità di sfruttamento nell'ambito di condotte di riduzione in schiavitù o di tratta. La nuova disposizione si riferisce al caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvalga per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permetta che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni. Tale innovazione si accompagna con l'abrogazione dell’articolo 671 del codice penale.
Questa norma ha un suo rilievo di interesse. Infatti, malgrado la persistente moderazione della risposta punitiva, tende a sanzionare quelle condotte di utilizzazione e sfruttamento di minori nell'accattonaggio che non siano configurabili all'interno delle ipotesi di tratta a scopo di sfruttamento mediante l'accattonaggio, che, invece, costituiscono la vetta in termini di gravità e di risposta sanzionatoria.
Infine, al di fuori dall'introduzione di nuove fattispecie penali, ma in ambiti di estrema rilevanza anche sotto il profilo dell'auspicabile emersione di soggetti vulnerabili, il legislatore sembrerebbe aver abbandonato l'idea di rendere obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno da parte del migranti agli esercenti le professioni sanitarie, avendo modificato con l'articolo 1, comma 22, lett g) della legge in esame, l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 286/1998, sostituendo la frase «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» con « per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; la conseguenza dovrebbe essere da un lato migliorativa e dall'altro peggiorativa. Dovrebbe essere in parte scongiurato il rischio paventato dagli esercenti le professioni sanitarie, almeno dal punto di vista formale e però solo parzialmente, atteso che i medici del servizio sanitario nazionale sarebbero comunque obbligati alla denuncia ex art. 361 c.p.p., nel caso in cui rilevassero l'irregolarità dello straniero, visto che questa è una condizione che, oggi, costituisce reato.
Inoltre, l'esclusione dell'esibizione del titolo di soggiorno per usufruire delle sole “prestazioni scolastiche obbligatorie” determinerà gravi problemi per la fruizione dei servizi di asilo nido e di scuola dell'infanzia (anche per bambini che sono nati in Italia) con la possibile conseguenza di gravi discriminazioni, anche costituzionalmente censurabili..
Inoltre, si richiede l'esibizione del permesso di soggiorno per il compimento di atti dello stato civile tra cui il riconoscimento dei figli, nati in Italia, da genitori irregolarmente soggiornanti, il che dal punto di vista della compatibilità giuridico costituzionale lascia alquanto perplessi.
Altro aspetto fortemente criticabile ed anch'esso di dubbia costituzionalità (ad esempio con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 117, comma 1 Cost. ed all'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che si riferisce proprio al diritto al matrimonio) è costituito dalla modifica all’articolo 116, primo comma, del codice civile, a cui sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «... nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Ne consegue che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile, oltre ad una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che, in forza delle leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio, anche il permesso di soggiorno o altro documento equipollente, in difetto del quale non potrà contrarre il matrimonio desiderato, salve eventuali interpretazioni estensive, costituzionalmente orientate, degli altri provvedimenti nell'interesse dello straniero che non richiedono l'esibizione di titoli di soggiorno.
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1 Del tutto errata è l’equazione superficiale tra immigrazione e criminalità. Non sembra potersi dubitare di quanto è stato recentemente ribadito dal rapporto del CNEL sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia, presentato il 20 febbraio 2009. Rileva il CNEL senza mezzi termini che : “lo stesso dibattito politico nazionale sull’immigrazione acuisce queste difficoltà. Alimenta un clima di diffidenza e paura reciproca tra italiani e immigrati ed anche tra gli stessi immigrati. Enfatizza un’emergenza invasione inesistente e mistifica l’equazione tra immigrazione e criminalità. Esso è condizionato da iniziative identitarie sul piano elettorale contro diritti sociali e civili fondamentali riconosciuti agli immigrati dal nostro ordinamento, la cui negazione segna un arretramento di civiltà del nostro Paese. Tutto questo non ha alcuna incidenza sulla lotta alla clandestinità, che è un problema reale e su cui i cittadini giustamente chiedono risultati tangibili. La persecuzione del clandestino già presente nel nostro Paese, fuggito dalla fame, dalla guerra, dalla persecuzione, serve solo a suscitare gli istinti di una subcultura xenofoba, che mette a rischio una ordinata convivenza civile”. Il rapporto è disponibile su http://www.portalecnel.it/portale/HomePageSezioniWeb.nsf/vwhp/HP.
2 Sugli effetti controproducenti nel contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti cagionati dalle normative restrittive dei flussi migratori in entrata, si vedano anche le considerazioni contenute in: Commissione europea, Tratta degli esseri umani. Rapporto del Gruppo di esperti nominato dalla Commissione europea, Il Centro Stampa, Roma, 2006, disponibile sul sito www.ontheroadonlus.it\pubblicazioni.html.
3 Sulla consapevolezza anche istituzionale delle dimensioni del fenomeno è recente la relazione del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica sul tema : la tratta di esseri umani e le sue implicazioni per la sicurezza della Repubblica, approvata nella seduta del 29 aprile 2009.
4 Con conseguenze spesso drammatiche come testimoniano le eclatanti notizie che riguardano i naufragi dei barconi in partenza dalla Libia.
5 Per una disamina delle disposizioni previgenti sia consentito rinviare a d. mancini, Traffico di migranti e tratta di persone, tutela dei diritti umani e azioni di contrasto, Francoangeli, Milano, 2008.
6 Il primo rapporto sugli immigrati in Italia, curato dal ministero dell'interno nel dicembre 2007, riferisce di una percentuale estremamente minoritaria di ingressi via mare, di gran lunga inferiore al 10% del numero complessivo.
7 La difficoltà di inquadramento dello sfruttamento lavorativo nelle diverse esperienze nazionali emerge con chiarezza nel recente studio dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Forced Labour and Human Trafficking; Casebook of Court Decisions, Ginevra, 2009.
8 In materia è interessante l'elaborazione curata dal comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta costituito nel Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del consiglio dei ministri : Verso la costruzione di un piano nazionale anti-tratta, Roma, marzo 2008.
9 Si tratta di disposizione applicabile ai procedimenti in corso, secondo la regola tempus regit actum, che governa la successione delle leggi processuali in base all'art. 11 delle cd. preleggi (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 1 ottobre 1991, Alleruzzo,).
10 La Convenzione ONU di Palermo, con i suoi protocolli addizionali allegati, è stata pienamente attuata nell'ordinamento interno con la legge 16 marzo 2006 n. 146.
11Di seguito si riportano gli articoli 5 e 6 del citato Protocollo ONU.
Articolo 5 - Responsabilità penale dei migranti
I migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'art. 6.
Articolo 6 - Penalizzazione
1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l'atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:
(a) Al traffico di migranti;
(b) Quando l'atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti:
(I) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;
(II) al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento;
(c) Al fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale.
2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:
(a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
(b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1(a), (b) (I) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (II) del presente articolo;
(c) All'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a), (b) (I) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2 (b) e (c) del presente articolo:
(a) Al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l'incolumità dei migranti coinvolti; o
(b) Ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.
4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.
12 Si pensi add extracomunitari di nazionalità cinese, nigeriana, pakistana, indiana, cingalese, nordafricana, tanto per citare solo alcune tra le nazionalità più ricorrenti.
13 Tra le tante opinioni cfr. unodc, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, p. 251 e ss., Vienna, 2008.
14 a. cisterna, L'entità del fenomeno e la rilevazione dello stesso attraverso i c.d. "reati spia", relazione all'incontro di studi La tratta degli esseri umani, tenutosi presso il Consiglio superiore della Magistratura dal 26 al 28 gennaio 2009.
15 L'articolo 18 è un esempio internazionale di metodo di identificazione, assistenza e protezione delle vittime di gravi reati, che ha ispirato lo strumento convenzionale più avanzato in tema di tutela dei diritti umani delle persone vittime di tratta, oggi rappresentato dalla Convenzione del Consiglio di Europa, siglata a Varsavia il 29 maggio 2005.
16 Tra i tanti riferimenti disponibili cfr. le indicazioni dell'OCSE, From policy to practice: combating trafficking in human beings in the Osce region, Vienna, 2007.
17 E' il caso di alcuni protocolli di intesa multiagenzia stipulati tra Procure della Repubblica, forze dell'ordine e soggetti del pubblico e del privato sociale accreditato, illustrati in sedi istituzionali italiane ed estere, ed oggi espressamente consigliati a tutti gli uffici giudiziari dal Procuratore Nazionale Antimafia in una recente direttiva del novembre 2008 inviata a tutte le Procure Generali della Repubblica.
18 Il Capo dello Stato critica la circostanza che la nuova ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza determinata da giustificato motivo (che ben potrebbe consistere nell'essere vittima di tratta e/o oggetto del traffico di migranti). Inoltre, rileva che "le modifiche apportate dall'art. 1 comma 22 lett. m) in materia di espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, determinano - a ragione di un difettoso coordinamento normativo - il contraddittorio e paradossale effetto di non rendere più punibile (o al più punibile solo con una ammenda) la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in Italia pur dopo essere stato materialmente espulso. La condotta era precedentemente punita con la reclusione da 1 a 5 anni". Dunque una norma profondamente incoerente con tutte le altre disposizioni in materia.
Peraltro, i rilievi si spingono anche alle sanzioni previste e alle loro modalità di applicazione. Dice il Capo dello Stato: "l'attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla commissione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un "sottosistema" sanzionatorio non coerente con i principi generali dell'ordinamento e meno garantistica di quello previsto per delitto di trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del Tribunale. Per il nuovo reato la pena inflitta non può essere condizionalmente sospesa o "patteggiata", mentre la eventuale condanna non può essere appellata.
19 Sono assolutamente fondamentali in questo senso le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, da cui sono tratte le argomentazioni sopra sinteticamente esposte.
20 Cass. Sez. Un., 27 novembre 2003 n. 45801.

testo unico sull'immigrazione nella versione modificata

testo unico sull'immigrazione nella versione modificata prima dalla Legge Bossi-Fini (L. 189/2002), dal c.d. pacchetto sicurezza (D.L. 92/2008 conv. dalla L. 125/2008) e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(Altalex, 25 agosto 2009)

http://www.altalex.com/index.php?idnot=836

Circolazione e soggiorno di cittadini Ue negli Stati membri: modifiche alla disciplina Dlgs n 32/2008

Circolazione e soggiorno di cittadini Ue negli Stati membri: modifiche alla disciplina
Decreto legislativo 28.02.2008 n° 32 , G.U. 01.03.2008

DECRETO LEGISLATIVO 28 Febbraio 2008, n. 32
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
(GU n. 52 del 1-3-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti stessi;Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:Art. 1.Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:a) all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.»;b) all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce causa di cancellazione anagrafica»;c) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:«Art. 20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento.Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.»;d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:«Art.20-bis. Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento
1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.Art. 20-ter. Autorita' giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore
1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.»;e) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:«Art. 21.Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.Art. 22.Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento
1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.».
Art. 2.Disposizione finanziaria
1. All'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), valutato in euro 370.000 per l'anno 2008, in euro 333.000 per l'anno 2009 ed euro 296.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'Unita' previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 3.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Amato, Ministro dell'interno D'Alema, Ministro degli affari esteri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Scotti, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Scotti

Circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari

Circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari
Circolare Ministero Interno 18.07.2007


La Circolare 18 luglio 2007 del Ministro dell’Interno fornisce ai Prefetti indicazioni operative per agevolare l’applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30.

2007
Prot. n. 200704165/15100/14865 (39)
Roma, 18 luglio 2007
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANOAL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTOAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTAAI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
e, per conoscenza:AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA PALERMOAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
OGGETTO: Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari.Allo scopo di agevolare l’applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo citato si formulano le seguenti indicazioni operative.1) Estensione dell’ambito di applicazione del decreto legislativo ai cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera e della Repubblica di San Marino.I cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein – Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame.Sono equiparati ai cittadini dell’Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino.2) Concetto di familiare ai sensi dell’art. 2, punto 2, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 30/2007.Il decreto legislativo estende ai familiari il diritto di soggiorno riconosciuto ai cittadini dell’Unione compresi nelle categorie indicate nell’art. 7, comma 1 (lavoratori, studenti, soggetti aventi le disponibilità economiche sufficienti).Per familiare deve intendersi il coniuge, il discendente proprio o del coniuge (di età inferiore a 21 anni o a carico) e l’ascendente in linea retta, a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela.3) Applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo.L’articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l’ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione Europea non compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell’Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell’articolo 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell’Unione.Si espongono di seguito le modalità di accertamento delle condizioni di soggiorno dei soggetti considerati dalla norma, al fine di assicurarne l’attuazione.Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione, per l’iscrizione anagrafica occorrerà richiedere la seguente documentazione:a) documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;3 Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali b) autodichiarazione del cittadino dell’Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione avente autonomo diritto di soggiorno;c) assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;d) autodichiarazione del cittadino dell’Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea che rientrano nelle categorie del citato articolo 3 e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva.4) Iscrizione dei minori non accompagnati.
Per i minori comunitari non accompagnati si procede all’iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela.L’iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall’affidatario esibendo il provvedimento del Tribunale.5) Iscrizione per motivi religiosi.
La documentazione richiesta a cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi religiosi consiste nella dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.Per quanto riguarda la copertura delle spese sanitarie, occorrerà la dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.6) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro.Ai fini dell’iscrizione anagrafica il cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi per lavoro, anche autonomo, deve produrre, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 30 del 2007, la documentazione attestante l’esercizio di una attività lavorativa subordinato od autonoma.Appare, pertanto, necessario che la documentazione attestante l’attività lavorativa ai fini dell’iscrizione anagrafica sia idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attività - la successiva verifica del mantenimento del diritto al soggiorno dell’interessato sul territorio nazionale per lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 30.Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 13, comma 3, e all’art. 21, anche il venir meno della condizione di lavoratore subordinato o autonomo e la contestuale assenza delle altre situazioni che legittimano il diritto di soggiorno in Italia per periodi superiori a tre mesi consente l’allontanamento del cittadino dell’Unione dal territorio nazionale, poiché tale condizione rappresenta il presupposto che autorizza il cittadino dell’Unione a soggiornare in Italia.7) Requisito relativo alla disponibilità di risorse economiche.Salvo che si tratti di lavoro subordinato o autonomo, l’art. 9 del decreto legislativo n. 30/2007 subordina l’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione alla disponibilità di risorse economiche sufficienti, per sé stesso e per i propri familiari, onde evitare che egli stesso ed i suoi familiari diventino un onere per l’assistenza pubblica.Tale requisito deve essere soddisfatto personalmente dall’interessato, il quale deve quindi disporre di risorse economiche proprie, così come previsto dall’art. 29, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286.Con circolare n. 19 del 6 aprile 2007 sono già state fornite puntuali indicazioni in merito all’entità di tali risorse che dovranno essere possedute e dichiarate ai fini del riconoscimento del requisito in esame.La dimostrazione della disponibilità economica richiesta può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione, sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva circolare, appositi moduli per la dichiarazione sostituiva, che conterranno specifiche richieste informative, oltre al richiamo alle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci. L’autodichiarazione, pertanto, dovrà attestare il possesso della disponibilità economica proveniente da fonte lecita secondo i parametri indicati dall’art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, così come richiamati dall’art. 9, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all’art. 71 del citato D.P.R..Sia la dichiarazione sostitutiva che la documentazione prodotta consentiranno ai competenti uffici di verificare la sussistenza della condizione della disponibilità delle risorse economiche per il soggiorno, atteso che il venir meno di tale disponibilità consente l’allontanamento del cittadino dell’Unione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007.8) Spese sanitarie - Polizza di assicurazione sanitaria.Il lavoratore cittadino dell’Unione e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.Invece i cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.Ai fini dell’iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno.
I formulari E106, E120, E121 ( o E 33 ), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell’Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica.Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.9) Lavoratori stagionali I cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l’intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989.In tal caso, l’ufficiale d’anagrafe potrà rilasciare l’attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all’iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell’attestato, pari ad un anno dall’iscrizione stessa.Il cittadino dell’Unione iscritto in tale registro dovrà essere cancellato, anche d’ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.Nel caso in cui risulti avere stabilito la sua dimora abituale nel comune, per poter essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, oltre ai normali requisiti di residenza, dovrà dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. n. 30/2007.10) Maturazione del diritto di soggiorno permanente - Posizione dei cittadini dell’Unione con permesso di soggiorno scaduto o in corso di validità.
Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari.Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.Coloro che sono già iscritti in anagrafe in quanto sono stati titolari, sulla base della precedente disciplina loro applicabile, di un permesso o di una carta di soggiorno, attualmente scaduti, qualora non abbiano già maturato il diritto di soggiorno permanente devono documentare all’Ufficio d’anagrafe il possesso dei requisiti di soggiorno previsti attualmente del decreto legislativo.In tali ipotesi il Comune rilascerà la ricevuta della richiesta dell’attestato e ritirerà il permesso scaduto, che sarà restituito alla Questura competente.Qualora il cittadino dell’Unione che ha un titolo di soggiorno in corso di validità chieda l’iscrizione anagrafica non già precedentemente effettuata, nei suoi confronti si procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal possesso del titolo di soggiorno ancora valido. Il Comune procederà al ritiro della Carta e del Permesso di soggiorno, che sarà trasmesso alla Questura, e alla consegna all’interessato della relativa attestazione prevista dal decreto legislativo.Il Comune dovrà provvedere anche al ritiro e alla consegna alla Questura della ricevuta della richiesta di Carta di soggiorno, qualora esibita all’anagrafe.In tal senso, con la circolare n. 19 del 6 aprile 2007, sono già state fornite le indicazioni del caso (punto n. 8).11) Mancanza dei requisiti di soggiorno.
Qualora nell’ambito del procedimento d’iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi è adottato un provvedimento di rifiuto dell’iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 30/2007.Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare e di porre in essere ogni utile iniziativa di coordinamento, nonché di supporto dei confronti dei comuni con riguardo all’applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 30/2007.A tale proposito possono essere avviate forme di collaborazione anche attraverso protocolli di collaborazione tra i medesimi Comuni, Amministrazioni, enti pubblici e le Forze di polizia, ispirati a principi di sussidiarità, anche ai fini dei controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive delle risorse economiche necessarie per l’iscrizione all’anagrafe dei cittadini comunitari, di cui al paragrafo 7, nonché del mantenimento delle condizioni per il soggiorno dei cittadini dell’Unione per un periodo superiore a tre mesi, tra cui anche quella relativa alla prestazione di un’attività lavorativa, di cui al paragrafo 6.Il testo della presente circolare è reperibile sul sito internet di questo Ministero.
IL MINISTRO

Libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei negli Stati membri

Libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei negli Stati membri
Decreto legislativo 06.02.2007 n° 30 , G.U. 27.03.2007
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36389
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
(GU n. 72 del 27-3-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.Finalita'
1. Il presente decreto legislativo disciplina:a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Art. 2.Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;b) «familiare»:1) il coniuge;2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
Art. 3.Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Art. 4.Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Art. 5.Diritto di ingresso
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
Art. 6.Diritto di soggiorno fino a tre mesi
1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.
Art. 7.Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa;c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Art. 8.Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 9.Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;b) un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.
Art. 10.Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;b) di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
Art. 11.Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.
Art. 12.Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
Art. 13.Mantenimento del diritto di soggiorno
1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.
Art. 14.Diritto di soggiorno permanente
1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Art. 15.Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivita' professionale a causa di una sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente. Ove tale incapacita' sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivita' e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attivita' sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivita' per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivita' senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.
Art. 16.Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
Art. 17.Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una«Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno permanente.
Art. 18.Continuita' del soggiorno
1. La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente.2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.
Art. 19.Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
Art. 20.Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico
1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.6. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.
Art. 21.Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Art. 22.Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento
1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.2. Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare.Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.3. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilita', entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.5. Il ricorso puo' essere sottoscritto personalmente dall'interessato e puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana. Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.6. La parte puo' stare in giudizio personalmente.7. Contestualmente al ricorso puo' essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento.Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Art. 23.Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Art. 24.Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25.Norme finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Amato, Ministro dell'interno D'Alema, Ministro degli affari esteri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Mastella, Ministro della giustizia Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella

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Perseo e Medusa - Canova

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LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

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