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ALTALEX NEWS


lunedì 11 ottobre 2010

Demansionamento

Demansionamento: le SSUU sulla prova del danno da demansionamento

Il divieto di demansionamento che esiste nella nostra normativa sul rapporto di lavoro e che è previsto dall’art 2103 del c.c., trova il suo fondamento nel principio che la qualifica della propria mansione sia un diritto soggettivo del lavoratore. La ratio di tale norma si trova nell’idea che la mansione sia collegata alla professionalità del lavoratore bene questo che non può essere danneggiato.

La Corte Costituzionale a riguardo con una sentenza del 2004 ha affermato infatti che: “…la violazione dell’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto (demansionamento) arreca danni alla sua professionalità intendendosi con essa il complesso delle capacità e attitudini del lavoratore. Tale danneggiamento provoca compromissione delle aspettative del lavoratore, danni alla persona e alla sua dignità…”.

Viene accolta così, a livello Costituzionale, una concezione del lavoro come attività che concorre al progresso materiale e spirituale della società di cui il divieto di demansionamento è garante. Viene così limitato, a tutela del lavoratore, lo ius variandi del datore di lavoro: ovvero il potere di quest’ultimo di modificare le mansioni in virtù di esigenze di organizzazione del lavoro a fronte di situazioni dinamiche e imprevedibili. La limitazione consiste in un divieto inderogabile (è nullo infatti ogni patto contrario)di demansionamento e in una facoltà quindi di adibire il lavoratore a mansioni diverse ma equivalenti e che vengano retribuite allo stesso modo o a mansioni superiori con conseguente innalzamento della retribuzione.

Il demansionamento perpetrato ai danni del lavoratore è, giusta quanto precede, un inadempimento del contratto di lavoro che legittima il lavoratore medesimo a richiedere il risarcimento del danno conseguentemente sofferto (sulla qualificazione del demansionamento come inadempimento contrattuale si veda, tra le recenti, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 21673/2005).

Al riguardo, si è posta in giurisprudenza la problematica relativa al riparto dell’onere della prova in merito ai danni subiti dal lavoratore a seguito del demansionamento e, più in particolare, la questione della risarcibilità del danno e delle componenti che vanno valutate in relazione al danno (qualora esso ci sia) e che vanno risarcite a seguito del demansionamento sono state oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale sul quale sembra avere messo la parola fine la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6572/2006. La Cassazione in questa sede ha infatti affrontato analiticamente la questione del danno da professionalità specificandone in modo preciso il contenuto. Fino a questo momento infatti, in seno alla Giurisprudenza di legittimità, vigevano posizioni contrastanti che da un lato sostenevano che il danno da demansionamento , soprattutto quello esistenziale, conseguisse in re ipsa al fatto (in proposito si vedano Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13299 del 16 dicembre 1992; n. 11727 del 18 ottobre 1999; n. 14443 del 6 novembre 2000; n.13580 del 2 novembre 2001 , n. 15868 del 12 novembre 2002; n. 8271 del 29 aprile 2004; n. 10157 del 26 maggio 2004). Dall’altro lato invece veniva sostenuta la posizione per cui la risarcibilità del danno fosse subordinata all’assolvimento, da parte del lavoratore, dell’onere di provare l’esistenza del pregiudizio( si vedano in proposito Cass. Civ. Sze. Lav. nn. 7905 dell’11 agosto 1998; n. 2561 del 19 marzo 1999; n. 8904 del 4 giugno 2003; n. 16792 del 18 novembre 2004)

Il danno da demansionamento può assumere aspetti diversi, ha specificato la Suprema Corte. Esso può consistere, infatti, in un danno patrimoniale derivante in via diretta ed automatica dalla dequalificazione della capacità professionale del lavoratore e dalla mancata acquisizione di capacità maggiori con probabile perdita addizionale di un maggior guadagno. E può comporsi anche di aspetti non patrimoniali riconducibili alla più generale categoria del cd danno esistenziale. Esso si può a sua volta comporre di più parti come il danno all’integrità psicofisica o danno biologico, il danno all’immagine e/o quello alla vita di relazione . Proprio in virtù di ciò si rende necessaria, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore.L’inadempimento, infatti, è già sanzionato, di per sé, con l’obbligo di corrispondere la retribuzione nonostante lo svolgimento di mansioni inferiori o, nei casi più gravi, nonostante l’inattività del lavoratore, perciò il danno ulteriore, se c’è, deve essere specificatamente dimostrato in tutte le sue componenti. E’ così, dunque, che il contrasto è stato risolto dalla Suprema Corte che, inequivocabilmente, ha abbracciato il filone della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato secondo cui il danno, ove esistente, deve essere dimostrato a prescindere dal fatto che la dimostrazione sia difficoltosa. Il lavoratore si vede costretto, perciò, all’ardua prova della effettiva perdita di chance per quel che riguarda le effettive aspettative di carriera che avrebbe avuto se il demansionamento non fosse avvenuto.Deve dimostrare, inoltre, non solo la dequalificazione, l’isolamento, la forzata inoperosità, l’assegnazione a mansioni inferiori ma anche che tutto ciò abbia inciso negativamente nella sua sfera lavorativa, privata e familiare cambiando il suo stile di vita e alterando il suo equilibrio. In tale prospettiva, la Suprema Corte ha, dunque, affermato il principio per cui il danno professionale non può essere riconosciuto se non in presenza di una adeguata allegazione: si rende, così, necessaria, ad esempio, per dimostrare che c’è stato effettivamente un danno patrimoniale della professionalità e conseguirne il relativo risarcimento, la deduzione dell’ esercizio di una attività soggetta ad una continua evoluzione e l’indicazione delle specifiche aspettative frustrate. Per quanto, invece, riguarda la componente del danno biologico, la Corte ha precisato che la prova può essere fornita attraverso l’allegazione della certificazione medica che attesti una lesione dell’integrità psicofisica e/o, in sede giudiziale, a mezzo di consulenza tecnica.Per ciò che concerne il danno esistenziale, è necessario allegare fatti e prove che dimostrino il rapporto di causalità tra il deterioramento della vita sociale e familiare e il demansionamento stesso. La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire che, se è vero che il pregiudizio esistenziale oggetto di un risarcimento non può limitarsi alla mera sofferenza emotiva, ciò significa che deve dimostrarsi che si sarebbero fatte effettivamente scelte di vita diverse se l’evento dannoso non si fosse verificato. Tale dimostrazione, che può essere fatta attraverso prove testimoniali e documentali, può procedere, e necessariamente procederà, anche per presunzioni. La Corte recupera così l’importanza di questo mezzo di prova per quei fatti che difficilmente posono essere oggetto di altri metodi di allegazione e di prova. A questo scopo, il lavoratore ricorrente deve allegare una serie concatenata di fatti noti che, complessivamente considerati, diano prova che c’è stato un danno e che questo sia conseguente al demansionamento. La sentenza in commento ha, da un lato, finalmente fatto chiarezza nella disordinata e controversa materia del danno da demansionamento ma ha presumibilmente aperto una nuova stagione di dibattiti sulla possibilità, per il lavoratore demansionato, di trovare, in sede processuale, una effettiva tutela. Non si può sottacere, infatti, che, se questa sentenza ha avuto il pregio di chiarire finalmente un dibattito che da troppo tempo si trascinava, essa ha comunque caricato il lavoratore demansionato di pesanti, e in taluni casi forse insormontabili, oneri probatori. E’ doveroso, infatti, sottolineare come il filone giurisprudenziale disatteso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione aveva l’indubitabile pregio di assistere in chiave processuale una parte, come quella del lavoratore demansionato, che, in quanto tale, incontrava ed incontrerà particolari difficoltà nell’allegazione di fatti e, ancora più, nel reperimento di specifici mezzi di prova atti a dimostrare i danni subiti. In tal senso la riconduzione del demansionamento a quei casi in cui vige la presunzione del danno appariva, forse, giustificata proprio dal rango costituzionale del bene protetto: il lavoro come mezzo di autorealizzazione della personalità e dignità dell’individuo.
Ricorso per demansionamento: un quadro sistematico sui presupposti e sui requisiti
I ricorsi in tema di demansionamento rappresentano, senza dubbio, una quota non indifferente del contenzioso giuslavoristico, sia sotto il profilo quantitativa, sia in riferimento agli importanti valori costituzionali sottesi. Con il presente articolo, si intende fornire un primo quadro sintetico in merito ai presupposti ed ai requisiti di un ricorso per demansionamento, rinviando a successivi approfondimenti l'esame di specifiche problematiche connesse all'art. 2103 c.c.

I ricorsi in tema di demansionamento rappresentano, senza dubbio, una quota non indifferente del contenzioso giuslavoristico, sia sotto il profilo quantitativa, sia in riferimento agli importanti valori costituzionali sottesi. Con il presente articolo, si intende fornire un primo quadro sintetico in merito ai presupposti ed ai requisiti di un ricorso per demansionamento, rinviando a successivi approfondimenti l'esame di specifiche problematiche connesse all'art. 2103 c.c.
(tratto da http://www.previdenza-professionisti.it/idarticolo=476)


Ricorso per demansionamento
(tratto da http://www.previdenza-professionisti.it/idarticolo=477)
1) fondamenti normativi
Il ricorso per demansionamento trova fondamento nel divieto previsto dall’art 2103 del c.c. che limita a tutela del lavoratore lo ius variandi del datore di lavoro: ovvero il potere di quest’ultimo di modificare le mansioni in virtù di esigenze di organizzazione del lavoro a fronte di situazioni dinamiche e imprevedibili. La limitazione consiste in un divieto inderogabile (è nullo infatti ogni patto contrario)di demansionamento e in una facoltà quindi di adibire a mansioni diverse ma equivalenti che vengano però retribuite allo stesso modo o a mansioni superiori con conseguente innalzamento della retribuzione.Demansionamento: l’art. 2103 c.c. va interpretato in modo elastico

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 05.04.2007 n° 8596
(tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=36998)
La disciplina di cui all’art. 2103 c.c. va interpretata in modo elastico, ammettendo che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni diverse, in ragione dell’esigenza dell’impresa, e perfino a mansioni di minore rilevanza, quando per ristrutturazione aziendale la contrattazione collettiva lo prevede, a propria garanzia o anche per evitare il licenziamento.
Nel caso di specie, un dipendente delle Spa Poste Italiane assunto con la qualifica di operatore specializzato di officina ed inquadrato nella quinta categoria secondo il previgente contratto, veniva successivamente inquadrato nella sesta categoria, svolgendo mansioni di manutenzione meccanica ed elettromagnetica (e molto marginalmente elettronica) degli impianti postali (apparecchiatura e componentistica varia).
A seguito della trasformazione dell’ex amministrazione Poste in Ente Pubblico Economico e con la stipula di un nuovo contratto nazionale di lavoro che prevedeva l’abolizione delle precedenti categorie e l’inquadramento, al fine di consentire la massima flessibilità gestionale del personale, in sole quattro aree di classificazione, sicché gli ex dipendenti della quarta, quinta e sesta categoria, l’interessato confluiva nell’area operativa.
Inoltre, nell’attività di ristrutturazione aziendale, ritenuta antieconomica la gestione diretta dell’attività di manutenzione degli impianti di ripartizione meccanizzata della corrispondenza, la stessa si era poi affidata ad una ditta esterna, e l’interessato veniva tolto dal servizio tecnico di manutenzione apparecchiature, al quale era da tempo addetto, ed assegnato a servizi di sportelleria.
Ad avviso dello stesso ciò avrebbe comportato una sua dequalificazione, e, pertanto, presentava ricorso chiedendo quindi di essere riassegnato alle mansioni precedentemente svolte od altre equivalenti, per avvenuta soppressione, però sempre di natura tecnica, oltre il risarcimento del danno.
La soluzione della Corte
La Corte affrontava la questione rifacendosi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 25033/06, la quale dava un’interpretazione più “elastica” del disposto di cui all’art. 2103 cc, asserendo da un lato che questa norma garantisce la professionalità acquisita dal prestatore di lavoro, sanzionando con la nullità ogni regolamento negoziale o clausola con essa configgente, dall’altro è stato anche affermato che la contrattazione collettiva può introdurre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni nella stessa area per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in una certa qualifica, senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del comma secondo della citata disposizione dell’articolo 2103 c.c..
Pertanto, secondo il Collegio giudicante, in adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite, nelle nuova interpretazione dell’articolo 2103 c.c. si deve effettuare un ponderato esame del dato normativo che tenga pure conto dei complessi problemi di riconversione e di ristruttuazìone delle imprese, ed in tale contesto, si ammetta alla contrattazione collettiva di gestire i rapporti lavorativi delle imprese, in ragione delle specifiche situazioni che si possono verificare nelle varie realtà aziendali e territoriali, e che possono richiedere un adeguamento degli organici con una accentuata flessibilità proprio per soddisfare le diverse esigenze sopravvenute in dette realtà.
Nella fattispecie in esame, atteso che il servizio di manutenzione delle apparecchiature era stato esternalizzato dalle Poste, in quanto giudicato antieconomico, con l’adibizione del ricorrente a compiti diversi ma con il mantenimento dello stesso trattamento retributivo, si rendeva necessario gestire le nuove esigenze dell’impresa, che con il coinvolgimento delle parti sociali, si è trovata una soluzione - unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo - che ha attenuato una rigidità che altrimenti sarebbe stata incompatibile con l’introduzione nel ciclo produttivo di innovazioni tecnologiche.
In definitiva, conclude il Collegio, rigettando il ricorso, “alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte – restando immutato il livello retributivo – non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”
Approfondimenti
La questione del c.d. “demansionamento” è uno tra gli argomenti più volte oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina.
Il demansionamento si concreta nella privazione in tutto o in parte delle mansioni.
Invero, sussiste in capo al lavoratore non solo il dovere di espletare le funzioni relative alle proprie mansioni ma, altresì, il diritto di svolgere "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4 Cost.) nonché il diritto alla tutela della professionalità nel luogo di lavoro, inteso come "formazione sociale ove si svolge la propria personalità" (art. 2 Cost.).
In questo contesto la legge pone dei vincoli, ed, in particolare, con l’art. 2103 cc. si tutela il lavoratore, limitando lo ius variandi del datore di lavoro, cioè il potere di quest’ultimo di modificare unilateralmente la mansioni le mansioni. In altre parole, il baricentro di tale disposizione è la protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro (Cass., sez. un., 24 novembre 2006, n. 25033).
La stessa norma ammette l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse purché equivalenti a quelle svolte, che sono quelle oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che, soggettivamente, si armonizzano con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone comunque la dequalifìcazione o la mortificazione (Cass., sez. un., 7 agosto 1998, n. 7755).
Il demansionamento provoca un danno patrimoniale diretto ed immediato per la dequalificazione della capacità professionale del lavoratore, e consiste sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore che dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità ed eventuale perdita di changes (Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572). Può, però, integrare altre forme di danno, al di fuori della sfera patrimoniale, che possono essere ricondotte al danno esistenziale (danno biologico, alla vita di relazione, all’immagine).
Prima del 2006 riguardo la prova del danno vi erano diversi contrasti giurisprudenziali che possono essere ricondotti a tre indirizzi:
Secondo un orientamento dominante, il danno da demansionamento è in re ipsa e quindi non necessita di prova. ( Cass. n. 10157 del 25/6/2004; - Cass. n. 10 del 2/1/2002; Cass. n. 7980 del 27/4/2004; - Cass. n. 7967 del 1/6/2002; Cass. n. 8721 del 29/4/2003; - Cass. n. 13033 del 3/101/2001; Cass. n. 12553 del 27/8/2003; - Cass. n. 14443 del 6/11/2000; Cass. n. 2763 del 22/2/2003; - Cass. n. 11727 del 18/10/1999)
Un altro indirizzo, sostenendo la necessità di una prova specifica, afferma che spetta al lavoratore provare non solo l'attività illecita ma anche l'oggettiva consistenza del pregiudizio che da essa derivi, non potendo confondersi il risarcimento con l'inflizione di una sanzione civile, o pena privata, soltanto quest'ultima conseguente automaticamente alla condotta illecita (Cass. n. 26666 del 6/12/2005; Cass. n. 8904 del 4/6/2003; Cass. n. 6992 del 14/5/2002)
Infine, un terzo filone, intermedio tre i primi due, ammette l'obbligo a carico del lavoratore di provare il danno alla professionalità, anche in via presuntiva e lascia al giudice il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussiste, individuarne la specie e determinarne l'ammontare, eventualmente procedendo ad una liquidazione in via equitativa (Cass., 14.5.2002, n. 6992; Cass., 2.11.2001, n. 13580; Cass., 14.11.2001, n. 14199)
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 6575 del 24/3/2006 si accoglie il secondo indirizzo, in base al quale va fornita da parte del lavoratore la prova la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, ed altresì la prova in concreto del danno, indicandone le aspettative che sarebbero state conseguibili senza il demansionamento.
Nel 2006 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono ancora sul demansionamento con la sentenza 24 novembre 2006 n. 25033, ed in particolare, affrontando la questione (ripresa nella sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 05.04.2007 n. 8596) se una "clausola di fungibilità" delle mansioni introdotta dalla contrattazione collettiva sia compatibile, o meno, con il precetto inderogabile posto dal primo comma dell'art. 2103 c.c. che disciplina lo jus variandi.
Al riguardo, l’alto Consesso, ha fornito una risposta positiva, ammettendo che le parti sociali possano legittimamente prevedere nella contrattazione collettiva clausole di fungibilità, collocando plurime e diverse mansioni nella stessa qualifica, senza incorrere nell’ipotesi di nullità prevista dall’art. 2103 cc, potendo così il lavoratore inquadrato in quella qualifica svolgere mansioni diverse ed anche di livello diverso.
(Altalex, 28 maggio 2007. Nota di Gesuele Bellini)
Gesuele Bellini demansionamento interpretato elastico

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 5 aprile 2007, n. 8596
Massima e Testo Integrale
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 5 aprile 2007, n. 8596
(Presidente Mercurio – Relatore Vidimi)
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 1999 avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Verona, Mario N. lamentava che illegittimamente la Spa Poste Italiane lo avesse tolto dal servizio tecnico di manutenzione apparecchiature, al quale era da tempo addetto,ed assegnato a servizi di sportelleria, con conseguente dequalificazione, e chiedeva quindi di essere riassegnato alle mansioni precedentemente svolte (od altre equivalenti,in caso di soppressione, però sempre di natura tecnica), oltre il risarcimento del danno.
Dopo la costituzione del contraddittorio e l’espletamento della prova per testi, il giudice respingeva il ricorso.
A seguito di gravame del Nascimbene, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 21 gennaio 2003, rigettava l’appello e compensava le spese. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale premetteva che il N., assunto con la qualifica di operatore specializzato di officina ed inquadrato nella quinta categoria secondo il previgente contratto, era stato successivamente inquadrato nella sesta categoria, svolgendo in concreto, a partire dal 1995,mansioni di manutenzione meccanica ed elettromagnetica (e molto marginalmente elettronica) degli impianti postali (apparecchiatura e componentistica varia).
A seguito della trasformazione dell’ex amministrazione Poste in Ente Pubblico Economico era stato stipulato, in data 26 novembre 1994, un nuovo contratto nazionale di lavoro che prevedeva l’abolizione delle precedenti categorie e l’inquadramento, al fine di consentire la massima flessibilità gestionale del personale, in sole quattro aree di classificazione, sicchè gli ex dipendenti della quarta,quinta e sesta categoria erano confluiti nell’area operativa. Nell’attività di ristrutturazione aziendale, ritenendosi antieconomica la gestione diretta dell’attività di manutenzione degli impianti di ripartizione meccanizzata della corrispondenza, si era poi affidata alla ditta Elsag Bailey di Genova la suddetta attività.
Con ordine di servizio del 21 luglio 1999 il N. era stato assegnato a Sora e poi in accoglimento di una sua specifica domanda di trasferimento, datata 29 settembre 1999, alla agenzia di Verona.
A fronte di tale realtà fattuale la Corte territoriale osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non rispondeva al vero che il suo trasferimento era stato oggetto di un accordo sindacale relativo alla mobilità collettiva, da ritenersi nullo per « asserita insindacabile discrezionalità del datore di lavoro» atteso che tale accordo faceva riferimento ad altra struttura diversa da quella interna nella quale il Nascimbene era destinato ad operare, se non avesse chiesto il trasferimento a Verona. Inoltre non rispondeva al vero che erano residuati, a seguito della ristrutturazione, ruoli tecnici come quello al quale il suddetto N. era addetto mentre doveva ritenersi che quest’ultimo non aveva subito una riduzione del trattamento retributivo.
Per concludere, nel caso di specie era emerso che, pur essendo le nuove mansioni del N. non equivalenti a quelle precedentemente svolte dallo stesso, queste ultime erano state dimesse o ridimensionate dal datore di lavoro per cui ne conseguiva ‑ come unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ‑ la accettazione di mansioni diverse della stessa area, come liberamente aveva fatto l’appellante dichiarando di accettare la mobilità volontaria.
Avverso tale sentenza Mario N. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la Spa Poste Italiane. Ambedue le parti hanno depositato note difensive.
Motivi della decisione
Con il ricorso il N. propone ricorso violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. e comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare il ricorrente denunzia che la sola unicità dell’ inquadramento nell’area operativa di Spa Poste Italiane non poteva di per sè essere ostativa alla sussistenza di sostanziali dequalificazioni ove di fatto vi era stata una adibizione a mansioni oggettivamente inferiori a quelle in precedenza svolte. Rimarcava poi il ricorrente che il disposto dell’articolo 2103 c.c. era inderogabile per cui la soluzione presa dal giudice d’appello avrebbe potuto trovare giustificazione solo se il datore di lavoro avesse dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rinvenire in azienda mansioni equivalenti a quelle prima esercitate dal N. e soltanto dopo tale dimostrazione si sarebbe potuto procedere alla dequalificazione.La mera esternalizzazione del servizio di manutenzione degli impianti di corrispondenza non poteva però essere nel caso concreto idonea a soddisfare tutti i bisogni di assistenza tecnica delle numerose altre attrezzature e macchine della società Poste Italiane. In ogni caso dalla documentazione in atti non emergeva in alcun modo che esso ricorrente volesse rinunziare a far valere il suo diritto al riconoscimento della acquisita professionalità, con conseguente rinunzia all’esercizio giudiziario delle proprie ragioni.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con sentenza 25033/06, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno ritenuto che il disposto dell’articolo 2103 c.c., nella formulazione introdotta dallo Statuto dei lavoratori, garantisce la professionalità acquisita dal prestatore di lavoro,e che la violazione della prescrizione del citato articolo è sanzionata dalla nullità di ogni regolamento negoziale o clausola con essa confliggente. Hanno, però, poi affermato che la contrattazione può introdurre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni nella stessa area per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del comma secondo della citata disposizione dell’articolo 2103 c.c..
In particolare i giudici di legittimità hanno evidenziato come le parti sociali possano legittimamente introdurre nella contrattazione collettiva clausole di fungibilità compatibili con l’articolo 2103 c.c., collocando plurime e diverse mansioni nella stessa qualifica, sicché il lavoratore inquadrato in quella qualifica è idoneo, e sa di poter essere chiamato a svolgere, mansioni diverse, in ipotesi anche di livello diverso. Deve, pertanto, considerarsi legittima una clausola che, per contingenti esigenze aziendali (ìl riferimento è alle “necessità di servizio” di cui all’articolo 46 del contratto di categoria), consente al datore di lavoro l’esercizio dello jus variandi indirizzando il lavoratore verso altre mansioni contrattualmente equivalenti. In tal modo le parti sociali finiscono per farsi carico di un’esigenza “collettiva” di estrinsecazione della professionalità dei lavoratori inquadrati nella medesima qualifica.
La dimensione individuale della garanzia dell’articolo 2103 c.c. crea degli steccati che certamente valgono a protezione del lavoratore nei confronti di un indiscriminato jus variandi del datore di lavoro; ma possono rappresentare anche un attrito di resistenza alla progressione professionale della collettività dei lavoratori inquadrati in quella stessa qualifica. Ed allora, se come deve ritenersi in materia , rileva non solo quello che il lavoratore fa, ma anche quello che sa fare (ossia la professionalità potenziale), la contrattazione collettiva può legittimamente farsi carico di ciò, prevedendo e disciplinando meccanismi di scambio o di avvicendamento o di rotazione che non violano la garanzia dell’articolo 2103 c.c., ma che con quest’ultìma sono compatibili.
In questo quadro ricostruttivo può portarsi ad ulteriori sviluppi la giurisprudenza sulle mansioni promiscue e vicarie. Più specificamente la contrattazione collettiva può prevedere che le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza siano costituite dallo svolgimento (promiscuo, appunto) di plurime attività diverse, talune anche con carattere di prevalenza rispetto ad altre (Cassazione, Sezione lavoro, 1987/04; 16461/03), ovvero che le mansioni assegnate comprendano eventualmente anche attività vicarie di diverso livello (Cassazione, Sezione lavoro, 9141/04; 14738/99) analogamente la stessa contrattazione collettiva può introdurre clausole di fungibilità che, verificandosi specifici presupposti di fatto, consentano una mobilità orizzontale tra le mansioni svolte e quelle, pur diverse, rispetto alle quali sussiste un’originaria idoneità del prestatore a svolgerle secondo un criterio di professionalità potenziale per ciò che il lavoratore sa fare, anche se attualmente non fa.
In sintesi, ed in conclusione, va affermato, come principio di diritto, che la contrattazione collettiva se da una parte deve muoversi all’interno, e quindi nel rispetto, della prescrizione posta dal comma 1 dell’articolo 2103 c.c., dall’altra fa però divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale. Le convenzioni delle parti sociali pongono, dunque, legittimi e razionali meccanismi di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni diverse ma con un nucleo di omogeneità ed affinità al fine di sopperire, come detto, a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere in alcuna sanzione di nullità.
In linea con la ratìo delle enunciate statuizioni - cui questa Sezione del lavoro è tenuta ad uniformarsi in ragione dei compiti di nomofilachia rafforzati dal recente D.Lgs 40/2006 e dalla mancata prospettazione di ragioni suscettibili di metterne in dubbio la validità (cfr.al riguardo 374, comma 3, Cpc nel testo novellato) - e sulla strada indicata, quindi, dalla recente decisione delle Su.può procedersi ad una lettura dell’articolo 2103 c.c. più flessibile di quella che, patrocinata da pur autorevole dottrina, è volta ad attribuire una assoluta inderogabilità al disposto dell’articolo 2103 c.c. sul presupposto, di indiscussa vincolatività, che il fondamento della disposizione scrutinata debba essere individuata dal rispetto ‑ nella materia della qualificazione professionale e dell’esercizio delle mansioni ‑ dei principi costituzionali di tutela della dignità umana dei lavoratori e del divieto di discriminazioni, nonchè dei principi generali dell’ordinamento giuridico vigente, che risulta ispirato anche da fonti di diritto internazionale (cfr. al riguardo Corte Costituzionale 103/89).
E’ stato ripetuto più volte che il disposto dell’articolo 2103 c.c.,che pone ‑ come detto - un limite allo ìus varíandi del datore di lavoro, offrendo una tutela contro i provvedimenti unilaterali di quest’ultimo, sancisce la nullità di ogni patto contrario, al fine di eliminare ogni possibilità di elusione del divieto di variazione ín peius delle mansioni del lavoratore e della regolamentazione legale del trasferimento, impedendosi in tal modo con tale sanzione di nullità che attraverso l’adesione del lavoratore interessato al provvedimento unilaterale del datore. di lavoro possa derogarsi al rigido meccanismo di tutela approntato dall’articolo 2103 c.c., anche per quanto riguarda il principio dell’intangibilità della retribuzione(cfr. Corte Cassazione 8125/87, cui adde più di recente tra le altre : Cassazione 16106/03;Cassazione 3683/90).
Come detto, però, una siffatto indirizzo deve essere radicalmente rivisitato alla stregua della più volte citata sentenza delle Su 25033/06, atteso che detta decisione ‑ è opportuno ribadirlo ‑ con l’affermare che attraverso clausole del contratto collettivo si possa legittimare «una fungibilità funzionale tra mansioni diverse al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali», da un lato, legittima una ponderata valutazione della professionalità dei lavoratori ‑ non disgiunta dall’interesse dell’impresa a perseguire un efficace e produttivo assetto organizzativo ‑ e, dall’altro, riconosce al sindacato un potere suscettibile di incidere in modo rilevante sulla stessa gestione dei rapporti lavorativi all’interno delle imprese in momenti qualificanti della vita delle stesse, con l’assunzione di una doverosa responsabilizzazione che ne deve caratterizzare la istituzionale funzione.
Le considerazioni ora fatte inducono a ribadire che una interpretazione dell’articolo 2103 c.c. abbandonando l’ottica di una cristallizzata tutela del “singolo lavoratore” a fronte dello jus variandi dell’imprenditore ‑ debba privilegiare un ponderato esame del dato normativo che tenga pure conto dei complessi problemi di riconversione e di ristruttuazìone delle imprese (che impongono una attenuazione di una rigidità della regolamentazione del rapporto di lavoro capace di ostacolare detti processi) e che, in tale direzione, venga a configurarsi come naturale evoluzione di un indirizzo giurisprudenziale volto ad assegnare alla contrattazione collettiva incisivo rilievo nella gestione dei rapporti lavorativi delle imprese anche nelle sue articolazioni locali, in ragione delle specifiche situazioni che si possono verificare nelle varie realtà aziendali e territoriali, e che possono richiedere un adeguamento degli organici con una accentuata flessibilità proprio per soddisfare le diverse esigenze sopravvenute in dette realtà (cfr. al riguardo per alcune ricadute della contrattazione collettiva nell’assetto delle relazioni industriali, Cassazione, Su, 4588/06).
In verità i diversi passaggi motivazionali della sentenza 25033/06, che inducono ad una globale rivisitazione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali sull’articolo 2103 c.c., con il riconoscere, nella materia in esame alla contrattazione collettiva la possibilità di una identificazione di mansioni fungibili (e tra di esse legittimamente interscambiabili), condizionato la legittimità di detta flessibilità alla circostanza che tra le suddette mansioni si riscontri quantomeno un nucleo di omogeneità ed affinità; condizione questa che non ricorre, di certo, nella
fattispecie in esame per essere stato il N. trasferito da mansioni di tecnico di manutenzione di apparecchiature (del Centro Meccanizzato Primario di Verona) a compiti del tutto differenti, che non consentono una sia pure residuale utilizzazione della sua acquisita professionalità, non avendo le ultime mansioni con quelle spiegate in precedenza alcuna affinità o analogia di alcun genere.
Una tale puntualízzazione, presa in sè, potrebbe indurre a ritenere fondata la domanda del lavoratore ; osta però ad una tale conclusione la doverosa collocazione del surriportato passaggio della ricordata decisione nell’ambito della articolata motivazione, che ne esprime la unificante “ratio” in quella di attribuire il necessario rilievo ad obiettive anche se «temporanee» esigenze delle imprese di attenuare ‑ con il coinvolgimento delle parti sociali ‑ una rigidità altrimenti incompatibile con l’introduzìone nel ciclo produttivo di innovazioni tecnologiche, che sempre più di frequente impongono ristrutturazione e riconversioni aziendali.
A seguito dell’indicato approdo giurisprudenziale sull’articolo 2103 c.c. diviene, dunque, doveroso – per ragioni di nomofilachia cui è tenuta anche questa Sezione lavoro ‑ una interpretazione ben più elastica rispetto al passato della norma codicistica, già patrocinata da autorevole dottrina, e che trova fondamento in una nuova nozione di «capacità professionale» e dí «equivalenza di mansioni», scaturente dalla presa d’atto della necessità di una tutela dinamica delle doti lavorative, da accrescere anche attraverso costanti corsi professionali ormai indispensabili in ragione, proprio, delle continue innovazioni di carattere tecnologico e organizzativo.
Così, la recente decisione delle Sezioni Unite si pone come intervento volto ad autorevolmente confortare quell’indirizzo giurisprudenziale, che in una logica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ha cercato un equilibrio tra il diritto dell’imprenditore ad una gestione razionale ed efficiente delle proprie risorse ed il diritto, anche esso costituzionalmente tutelato, al posto di lavoro, individuando numerose fattispecie di legittima assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori.
Così si sono ritenuti legittimi patti di assegnazione a mansioni di minore rilevanza a garanzia dell’interesse ad evitare il licenziamento (cfr. ex plurimis :Cassazione 10339/04; Cassazione 3827/00; Cassazione 3314/99; Cassazione 9386/93. Contra però 624/84; Cassazione 1026/80) o anche di un diverso interesse del lavoratore (cfr. Cassazione 10793/93 Cassazione 5693/93; Cassazione 6515/88); si è legittimata l’assegnazione unilaterale a mansioni non equivalenti per un limitato periodo di tempo al fine dell’apprendimento di nuove tecniche(cfr. Cassazione 2948/01 che, infatti, ha reputato non configurare inadempimento ‑ ovvero adempimento in contrasto con il requisito della buona fede - l’adibizione temporanea del lavoratore a diverse mansioni, seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, al fine dell’acquisizione di una più ampia professionalità), ovvero per improrogabili esigenze aziendali (cfr. Cassazione 10187/02) , ovvero ancora per la necessità di limitare le ricadute dannose derivanti da uno sciopero (cfr. Cassazione 9709/02, che ha reputato non configurabile una condotta antinsindacale nel comportamento del datore di lavora che, in concomitazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali, aveva assegnato a mansioni inferiori il personale rimasto in servizio) ; e si è, infine, reputato consentita ‑ in una fattispecie presentante connotati di qualche somiglianza con quella in esame ‑ un mutamento in peius della mansioni a seguito anche di una deliberazione datoriale unilaterale sul presupposto che il divieto di una siffatta variazione, sancito dall’articolo 2103 c.c., non trovi applicazione nel caso in cui vi sia una sopravvenienza che non consenta la conservazione della precedente posizione lavorativa nè lo spostamento a mansioni non pregiudizievoli della professionalità pregressa(cfr. Cassazione 4790/04 in un caso in cui la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 2103 c.c. in riferimento alla posizione di un dipendente delle Poste Italiane che, originariamente inquadrato nel quarto livello con la qualifica di pittore, era stato poi addetto alle mansioni di portalettere, appartenenti alla medesima area funzionale, a seguito di ristrutturazione aziendale che aveva comportato la soppressione delle mansioni di pittore).
Nè può sottacersi ‑ al fine di confortare ulteriormente una interpetrazione della contrattazione collettiva e delle sue clausole che voglia risultare rispettosa del criterio letterale e di quello logico‑ sistematico e nello stesso tempo coerente con l’attuale assetto normativo delle relazioni industriali nel settore giuslavoristico ‑che deve assegnarsi, nell’opera ermeneutica, il dovuto rilievo alla considerazione che la ricerca di un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco risulta sottesa ad ogni intervento legislativo in materia, si da costituirne l’elemento unificante, come è attestato in maniera palmare da numerose norme, quali quelle riguardanti le lavoratrici madri, che durante il periodo di gestazione e sino a sette mesi dopo il parto ‑ se il tipo di attività o le condizioni ambientali ‘sono pregiudizievoli alla loro salute ‑ devono essere spostate ad altre mansioni anche inf eriori a quelle abituali, conservando la retribuzione precedente (cfr. articolo 7, comma 5, D.Lgs 151/01); quella relativa ai lavoratori divenuti inabili durante il rapporto lavorativo, che possono essere licenziati solo se risulti impossibile adibirli in mansioni disponibili in azienda, anche se non equivalenti, con la conservazione del trattamento della precedente qualifica(cfr. articolo 1, comma 7, legge 68/1999) ; ed infine ‑ in modo ancora più significativo in considerazione di quanto interessa in questa sede ‑ quella attinente i lavoratori esuberanti, il cui lícenziamento può essere evitato proprio attraverso un accordo collettivo che permetta loro di essere adibiti a mansioni anche inferiori alle precedenti ai fini della conservazione nel posto di lavoro(cfr. articolo 4, comma 11, D.Lgs 223/91).
Corollario di quanto sinora detto è la conferma della impugnata sentenza.
Ed invero, la Corte d’appello di Venezia, dopo avere accertato sulla base delle risultanze istruttorie, che il servizio di manutenzione delle apparecchiature era stato esternalizzato dalle Poste, perchè ritenuto antieconomico, con l’adibizione dell’attuale ricorrente (e di quanti erano addetti al suddetto servizio) a compiti diversi con il mantenimento da parte del N. dello stesso trattamento retributivo, ha evidenziato, poi, come da tale decisione ne scaturiva come unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’accettazione di mansioni diverse da parte del N., che ben era a conoscenza della ristrutturazione aziendale ed era consapevole che le sue precedenti mansioni « erano in via di esaurimento per l’esternalizzazione delle stesse e comunque che i posti disponibili erano quelli di sportelleria ai del principio di diritto che può enunciarsi nei seguenti termini: «La disposizione dell’articolo 2103 c.c. sulla regolamentazione delle mansioni del lavoratore e sul divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata ‑ stante le statuizioni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 25033/06, ed in coerenza con la ratio sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore ‑ alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte – restando immutato il livello retributivo – non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo». Per concludere, il ricorso del Nascimbene va, come detto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi ‑ tenuto conto della natura della controversia e della questioni trattate in relazione alle quali non sono mancati anche in giurisprudenza contrasti ‑ per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2007.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 APRILE 2007.
Cassazione: lavoratore demansionato merita risarcimento consistente se c'è mortificazione lavorativa
I danni da demansionamento vanno risarciti con importi adeguati. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno considerato troppo basso il risarimento riconosciuto dai giudici di merito a un dirigente del pubblico impiego per la frustrazione professionale subita. Dopo un ordine di servizio che lo aveva assegnato a mansioni di minor livello il lavoratore era stato posto nell'arco di pochi mesi in una condizione di quasi "quasi totale inattivita' e al disimpegno di compiti mortificanti" tanto che ne erano seguiti disturbi di natura psicosomatica che lo avevano indotto al pensionamento. In primo grado il Tribunale gli aveva riconosciuto un risarcimento di circa 17mila euro oltre 2mila euro per differenze retributive. La Corte d'Appello però aveva ridotto il risarcimento alla somma complessiva di soli 4mila euro Troppo poco per essere accettata dal dirigente che rivolgendosi alla Supremna Corte ha evidenziato come "la vissuta e credibile mortificazione accertata dalla stessa sentenza avrebbe dovuto comportare la configurazione di danno da mobbing anche a prescindere dal demansionamento e da uno specifico intento persecutorio". Piazza Cavour (sentenza 4063/2010) ha accolto il ricorso del dirigente rinviando il caso alla Corte d'appello di Bologna che dovra' ora accordare un risarcimento più elevato. Nella parte motiva della sentenza la Corte osserva che "l'esistenza del demansionamento e' stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione puntuale dei compiti affidati al dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento". Sarebbe oltretutto emersa la "sostanziale privazione di mansioni" ai danni del lavoratore che, per "caratteristiche, durata, gravita' e frustrazione professionale", e' stata esattamente identificata "negli aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti dalla situazione lavorativa in cui si trovo' ad operare".(Data: 25/02/2010 10.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)
Cassazione: risarcimento del danno per demansionamento e mobbing
La Corte di Cassazione, sezioni Unite, con sentenza nr. 4063 del 22 febbraio scorso ha stabilito che quando il demansionamento comporta disturbi di natura psicofisica relativi alla salute del lavoratore, lo stesso sfocia nel mobbing con relativo diritto del dipendente frustrato a ottenere un adeguato risarcimento per il demansionamento subito.
Tale condotta lesiva, può prefigurarsi anche da parte di una Amministrazione Pubblica allorquando a quest’ultima sia imputabile la violazione di specifici obblighi di natura contrattuale ex art. 2087 del c.c.
Il fatto ha riguardato un impiegato amministrativo dell’Inps che dal 1996 al 1999 aveva, di fatto, guidato il suo ufficio (venendo anche nominato “reggente ad interim”) ma che, successivamente, veniva trasferito all’Ufficio Provinciale e costretto ad una quasi totale inattività e al disbrigo di compiti mortificanti (addetto alle informazioni generali sulle competenza della DPL e addetto al protocollo) per di più, collocato in un ufficio minuscolo, sprovvisto anche di computer, tanto da essere colpito da disturbi di natura psico – somatica che lo avevano costretto al pensionamento
Il dipendente aveva ottenuto il riconoscimento di una cospicua somma in primo grado, drasticamente ridotta dai giudici di appello.
La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore mobbizzato, ha dato il via a un risarcimento da «mortificazione professionale» aumentando nuovamente la somma risarcitoria, in considerazione “della persistenza del comportamento lesivo di circa due anni ( sia pure in mancanza di intenti di discriminazione o di persecuzione idonei a qualificarlo come mobbing), la lunga durata di reiterate situazioni di disagio professionale e personale, consistite tra l’altro, nel dover operare in un locale piccolo, fatiscente e privo di computer nonchè, per “l’inerzia dell’amministrazione, rispetto alle accertate richieste del dipendente intese a non compromettere il patrimonio di esperienza e qualificazione professionale, che costituiva un suo primario diritto a prescindere dall’esistenza di specifiche aspettative di carriera”.
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Ricorso per demansionamento: fondamenti teoriciIl divieto di demansionamento e la possibilità di reagire alla sua violazione trova fondamento nel principio che la qualifica della propria mansione sia un diritto soggettivo del lavoratore. Questo perchè la mansione è collegata alla professionalità del lavoratore che non può essere per nessun motivo danneggiata perché, come ha affermato la Corte Costituzionale con sentenza del 2004: Tale danneggiamento provoca compromissione delle aspettative del lavoratore, danni alla persona e alla sua dignità. Viene accolta, così, a livello Costituzionale, una concezione del lavoro come attività che concorre al progresso materiale e spirituale della società di cui il divieto di demansionamento è garante.Ricorso per demansionamento: inderogabilità del divietoIl divieto può essere derogato solo in quei casi, che proprio per la loro natura sono possibili, perché tutelano il lavoratore in situazioni in cui la sua capacità a svolgere determinate mansioni è diminuita o è a rischio il posto di lavoratore stesso prevalendo così l’interesse alla conservazione del posto di lavoro. Le deroghe sono infatti nei casi in cui:- si è in presenza di esigenze straordinarie- è imposto al datore di lavoro di adibire le lavoratrici in gestazione e fino a sette mesi dopo il parto a mansioni non pregiudizievoli per la sua salute e quindi anche a mansioni inferiori (art 3 L 1204/71)- ci siano lavoratori eccedenti che devono essere riassorbite secondo le modalità previste in un accordo sindacale che lo preveda.Ricorso per demansionamento: mansioni equivalentiAl datore di lavoro che, per esigenze organizzative, abbia l’esigenza di adibire il lavoratore a mansioni diverse rimane la facoltà di assegnarlo a mansioni equivalenti.. La determinazione del concetto di equivalenza non è sempre agevole. La giurisprudenza tende a fare questa valutazione in termini di professionalità, intendendosi così, per equivalenti, quelle mansioni che necessitino per il loro svolgimento l’utilizzo delle abilità e esperienze acquisite dal lavoratore e che fanno parte del suo bagaglio professionale. Non è sufficiente perciò una equivalenza retributiva e/o un’astratta equivalenza dell’inquadramento contrattuale per escludere il demansionamento e quindi per ritenere non fondato il ricorso.Ricorso per demansionamento: mansioni superioriPer quel che concerne l’assegnazione a mansioni superiori essa comporta un automatico e definitivo avanzamento di carriera se viene protratta per più di tre mesi a meno che non sia previsto un termine inferiore nei contratti collettivi. Per quanto attiene ad inquadramenti caratterizzati da responsabilità e autonomia decisionali, tuttavia, il lavoratore che volesse dare prova di un’assegnazione a mansioni superiori e volesse vedersi riconosciuta la maggiore qualificazione deve dare prova non solo delle mansioni che adduce di aver svolto ma anche di essere stato assegnato alle responsabilità e attribuzioni proprie della qualifica rivendicata. Fa eccezione alla regola dell’automatico avanzamento di qualifica per mansioni superiori il caso in cui tale assegnazione sia avvenuta per sostituire un lavoratore in malattia. In questo caso infatti, per non pregiudicarne il diritto del lavoratore sostituito di ritornare al proprio posto, la disposizione non è operativa. Inoltre, nel caso che la sostituzione diventi definitiva, il computo per la promozione decorre, non dal momento in cui la sostituzione è avvenuta, ma solo dal momento in cui si è generata la causa che l’ha resa definitiva.Ricorso per demansionamento: diminuzione quantitative delle mansioni e inattivitàSi è ritenuto che esistano gli estremi del demansionamento anche qualora le mansioni non siano state modificate ma vengano quantitativamente ridotte. Tale riduzione deve essere, però, in grado di abbassare il livello delle prestazioni del lavoratore impoverendo conseguentemente la sua professionalità. Ciò va valutato in relazione alla natura e alla portata della riduzione, e all’incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione in azienda (in tal senso, tra le altre, Cass. Sez lavoro 20 marzo 2004 n.5651). Costituisce violazione del divieto ex art 2103, senza dubbio, anche il caso in cui il lavoratore tenga il dipendente in forzata inattività alla luce del principio sopraenunciato che il lavoro non costituisca solo fonte di guadagno ma anche modo di espressione della persona umana.Ricorso per demansionamento: finalitàIl ricorso è mezzo attraverso cui il giudice viene chiamato ad accertare la violazione del divieto di demansionamento che costituisce, infatti, inadempimento contrattuale del datore di lavoro e che, una volta accertato, comporta:- la condanna del datore al ripristino della situazione precedente con obbligo per questo di reintegrare il lavoratore nella posizione precedente o in una equivalente;- l’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, ove il livello della retribuzione stessa sia stato, medio tempore, diminuito;- l’obbligo di risarcimento del danno eventualmente provocato con il demansionamento.Ricorso per demansionamento: risarcimento del dannoLa risarcibilità del danno e delle componenti che vanno valutate in relazione al danno (qualora esso ci sia) e che vanno risarcite a seguito del demansionamento sono state oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale sul quale sembra avere messo la parola fine la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 6572/2006. La Cassazione in questa sede ha infatti affrontato analiticamente la questione del danno da professionalità specificandone in modo preciso il contenuto. Il danno da demansionamento può assumere aspetti diversi, ha specificato la Suprema Corte. Esso può consistere, infatti, in un danno patrimoniale derivante in via diretta ed automatica dalla dequalificazione della capacità professionale del lavoratore e dalla mancata acquisizione di capacità maggiori con probabile perdita addizionale di un maggior guadagno. E può comporsi anche di aspetti non patrimoniali riconducibili alla più generale categoria del cd danno esistenziale. Esso si può a sua volta comporre di più parti come il danno all’integrità psicofisica o danno biologico, il danno all’immagine o alla vita di relazione . Ricorso per demansionamento: onere della provaLa suddetta sentenza ha anche chiarito che, proprio in virtù della complessità del danno, si rende necessaria una specifica allegazione, a fini probatori, da parte del lavoratore. Il danno, se c’è, deve essere specificatamente dimostrato in tutte le sue componenti. Il lavoratore deve fornire la prova della effettiva perdita di chance per quel che riguarda le aspettative di carriera che avrebbe avuto se il demansionamento non fosse avvenuto. Deve dimostrare la dequalificazione e che ciò abbia inciso negativamente nella sua sfera lavorativa privata e familiare cambiando il suo stile di vita e alterando il suo equilibrio. Mentre il danno biologico può essere semplicemente provato attraverso l’allegazione della certificazione medica che attesti una lesione dell’integrità psicofisica o mediante C.T.U., per ciò che concerne il danno esistenziale, è necessario allegare fatti e prove che dimostrino il rapporto di causalità tra il deterioramento della vita sociale e familiare e il demansionamento stesso. Tale dimostrazione, che può essere fornita attraverso prove testimoniali e documentali, può procedere anche per presunzioni. Ricorso per demansionamento: criteri di liquidazione del danno alla professionalitàPer ciò che concerne la quantificazione del danno alla professionalità e la sua liquidazione, la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso, come parametro di riferimento, alla retribuzione del lavoratore demansionato. La scelta di tale parametro e della percentuale da applicare alla base retributiva, che viene comunque fatta dal giudice, tiene conto delle circostanze che delineano il caso concreto. A questo riguardo possono essere considerati, quali presupposti rilevanti: la durata del demansionamento, l’anzianità del dipendente il livello professionale conseguito.
Ricorso per demasionamento:eccezione di inadempimentoIl lavoratore demansionato può rifiutarsi di svolgere le mansioni inferiori in virtù del principio di eccezione per inadempimento di cui all’art 1460 c.c. proprio alla luce del fatto che il demansionamento costituisce un inadempimento contrattuale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore( a riguardo Cass. sez. lav. 23-11-1995 n.12121). Tale rifiuto non costituisce perciò una violazione in grado di generare una responsabilità disciplinare purchè tale reazione risulti proporzionata e conforme a buonafede.Questo requisito è soddisfatto quando il lavoratore rifiutatosi di svolgere le mansioni inferiori alla sua qualifica si mostri comunque disponibile a continuare a svolgere le proprie mansioni o mansioni equivalenti. Il rifiuto non può quindi spingersi fino alla cessazione totale della attività perché questa costituirebbe una inammissibile forma di autotutela anche alla luce del fatto che il datore non è totalmente inadempiente se continua ad assolvere ai suoi obblighi retributivi( Cass. Civ. sez. lav. 07-02-1998 n.1307). Se vengono soddisfatti questi requisiti di proporzionalità e buonafede quindi l’eventuale licenziamento del lavoratore derivante dal rifiuto di eseguire le mansioni inferiori, dovrà ritenersi illegittimo.Ricorso per demansionamento: procedimento ordinarioPer contrastare una situazione di demansionamento pregiudizievole, è certamente possibile agire giudizialmente chiedendo di essere adibiti alle stesse o a mansioni di contenuto equivalente a quelle svolte prima del perpetrarsi del demansionamento stesso. E’ anche possibile agire per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa dell’illegittima condotta datoriale. In via ordinaria è necessario, in via preliminare, avanzare istanza di convocazione della Commissione di Conciliazione delle controversie individuali del lavoro presso la Direzione Provinciale del lavoro competente. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione ovvero, qualora decorso il termine di sessanta giorni della presentazione dell’istanza il tentativo di conciliazione ancora non sia stato espletato, il lavoratore potrà proporre ricorso al Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro.Ricorso per demansionamento: procedimento d’urgenzaQuando, per il solo fatto del demansionamento, può generarsi un pregiudizio irreparabile e qualora ricorrano i requisiti del fumus bonis iuris, è possibile reagire giudizialmente attraverso il procedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c. In tal caso non è necessario preliminarmente svolgere il tentativo di conciliazione. La irreparabilità del pregiudizio è ravvisabile qualora si sia in presenza di una lesione di diritti di natura strettamente personale quali l’elevazione e la formazione professionale soggetti a rapido danneggiamento. E’ quanto accade quando, ad esempio, per il tipo di mansione cui il lavoratore risultava inizialmente adibito, si possa verificare una rapida obsolescenza della professionalità in quanto l’attività lavorativa sia strettamente legata alle tecnologie che si evolvono rapidamente. Per verificare se le ragioni d’urgenza che giustificano il procedimento ricorrano, bisogna avere riguardo, però, non già dell’inizio del demansionamento ma al momento in cui il pregiudizio rischia di divenire irreparabile. Non si può contestare, perciò, la legittimità del procedimento cautelare alla luce del fatto che il demansionamento si protragga già da molto tempo se sono sopraggiunti fatti che hanno aggravato il rischio che il danno sia irreparabile.

Cassazione penale , sez. VI, sentenza 23.09.2010 n° 34375 patrocinio infedele

Si ha infedele patrocinio anche se il giudizio è concluso
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 23.09.2010 n° 34375



commento di Simone Marani, tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=50631
Per aversi infedele patrocinio non è necessario che sia ancora aperto il giudizio. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 23 settembre 2010, n. 34375 attraverso la quale affinché la condotta del legale possa essere considerata infedele non si richiede che la medesima si concretizzi attraverso atti o comportamenti processuali.
In tal modo gli ermellini rigettano il ricorso presentato dall’avvocato Tizio avverso la decisione con cui i giudici territoriali gli avevano confermato la condanna per infedele patrocinio nei confronti di alcuni clienti.
Tizio, in particolare, era stato ritenuto responsabile per aver omesso di portare a esecuzione una sentenza favorevole ai patrocinati nell'ambito di un giudizio diretto a far dichiarare l'illegittimità di una concessione edilizia rilasciata dall'autorità comunale a dei soggetti contro-interessati.
Il legale, dopo aver inviato al sindaco una diffida ad adempiere, aveva successivamente revocato detto atto comunicando l'avvenuta bonaria composizione della controversia e paralizzando, di fatto, l'effetto della diffida.
Secondo il difensore, nel momento dell'emissione della sentenza si era esaurito il rapporto giudiziario pendente tra le parti. Di conseguenza, in assenza della pendenza del giudizio, non poteva configurarsi alcuna ipotesi di patrocinio infedele a suo carico.
Secondo quello che è l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale dominante, orientamento richiamato dal giudice nomofilattico nella sentenza che si annota, “la fattispecie di cui all'art. 380 c.p. configura un reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore", qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, sicché, ai fini della integrazione del reato in esame, non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, poiché l'attività del patrono infedele è assunta per scelta del legislatore come lesiva dell'interesse tutelato solo nel momento dell'esercizio effettivo della giurisdizione”
Questo non significa che la condotta dell’infedele patrocinatore si debba concretizzare necessariamente mediante atti o comportamenti processuali, perché ciò non è richiesto dalla norma incriminatrice, la quale si riferisce unicamente al fatto del patrocinatore che si rende infedele ai propri doveri professionali; ci si riferisce, quindi, ad una condotta che si può estrinsecare, eventualmente, anche al di fuori del processo.
“Ne è riprova la fattispecie aggravata considerata dal n. 1 del comma 2, che perfettamente si attaglia al caso di specie, contestata in imputazione, che prevede che il fatto sia commesso colludendo con la parte avversaria. Il patrocinatore che realizza, a latere del processo, le condizioni di fatto perché il suo assistito non ottenga il risultato processuale auspicato è non meno colpevole di chi ometta volontariamente di svolgere le opportune iniziative processuali a sostegno delle ragioni del cliente”.
(Altalex, 11 ottobre 2010. Nota di Simone Marani) infedele patrocinio giudizio concluso Simone Marani
");
//]]>-->
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 7 luglio - 23 settembre 2010, n. 34375
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ribadiva la responsabilità per il delitto aggravato di infedele patrocinio dell'avv.to L., affermata con pronuncia del l'8 maggio 2007, di quel Tribunale e ne confermava anche il trattamento sanzionatorio.
Escludeva in primo luogo che il reato fosse prescritto; calcolava tutte le sospensioni subite dal procedimento e determinava la possibile estinzione alla data del 16 dicembre 2010. Rigettava nel merito il gravame, ripercorrendo la vicenda, che in breve può essere compendiata nell'avere il L., difensore in un procedimento amministrativo, volto a far dichiarare la illegittimità della concessione edilizia dalla amministrazione comunale di ****, rilasciata alla Dolceria ****, dei contro interessati C.A., G. ed An., R. M.E. e D.N.F.A., ometteva di portare ad esecuzione la sentenza pronunciata dal Tar di Lecce in data 15 luglio 1997, favorevole ai suoi assistiti; inviata in data 18 novembre 2000 al Sindaco una diffida ad adempiere alla demolizione del manufatto realizzato dalla controparte, in data 21 dicembre 2000 il L. revocava l'atto, comunicando la avvenuta bonaria composizione della controversia da parte dei C. e la rinuncia al mandato conferitogli dalla R. e dalla D.N.; in realtà, egli si era accordato con il proprietario della Dolceria ****, che gli aveva dato L. 37.000.000 di cui L. 12.000.000 per le spese legali e L. 25.00.000 per paralizzare gli effetti della diffida; le due assistite, che in corso di trattative avevano manifestato la volontà di ottenere la demolizione del manufatto, non erano state avvisate dell'operazione in corso ed era stato solo loro comunicata, un giorno prima della revoca della diffida, la rinunzia al mandato. Il giudice distrettuale, individuate le violazioni del codice deontologico e la non necessità del conferimento di un apposito mandato per la esecuzione della sentenza del Tar, ravvisava i presupposti del delitto contestato, giacchè era pendente un giudizio, affidato al patrocinio del L., nel cui ambito, dunque, egli aveva compiuto atti a detrimento delle sue assistite, di cui non aveva coltivato l'interesse alla demolizione ed aveva così pregiudicato la soddisfazione delle loro pretese sia perchè esse pativano la permanenza del manufatto, sia perchè di fatto le aveva escluse dalla monetizzazione della transazione, sia perchè aveva inciso sul giudizio innanzi al consiglio di stato, consentendo il consolidarsi della nuova situazione. Riteneva esattamente negate le generiche e confermava le statuizioni in favore della due donne, costituite parti civili, con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese.
Con il ricorso presentato dal difensore nell'interesse del L., viene in primo luogo eccepita la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, essendo stato concesso al difensore nominato in udienza dal L., in sostituzione di quello revocato, il termine a difesa di gg. 8 e poi, sostituito ex officio quello di fiducia con altro reperito in udienza, per svolgere la difesa in attesa del decorso del termine ex art. 107 c.p.p., il collegio aveva immediatamente introitato la causa a sentenza. Il ricorrente si duole e che non sia stato concesso analogo termine al difensore reperito in udienza e che il sistema adottato sia un atto di pura creazione giudiziale.
Con il secondo motivo insiste per la declaratoria di prescrizione del reato, contestando i periodi di sospensione del termine estintivo, come ritenuti dai giudici di merito; con il terzo nega che la configurabilità del delitto in esame, perchè tra le parti non vi era in atto alcun processo in corso innanzi al Tar.
Con i motivi personalmente presentati, l'avv.to L. (in data 26.2.2010) aderisce al quello inerente alla nullità della sentenza e denuncia la illogicità della motivazione, al pari di quanto già esposto dal difensore, per avere ritenuto vigente un rapporto di difesa, dato che il Tar di Lecce aveva emanato una sentenza che aveva definito il rapporto giudiziario pendente tra le parti, da lui assistite ed i loro contraddittori. La motivazione aveva dato atto che le due odierne p.o. erano assistite da altro difensore presso il Consiglio di Stato, epperò illogicamente aveva affermato che pur essendo oggetto del mandato conferitogli in precedenza l'interesse ad ottenere la demolizione, e che nel caso della sentenza esecutiva non occorreva alcun nuovo mandato, esso difensore avrebbe dovuto comunque farsi rilasciare la procura necessaria per esperire i rimedi processuali a ciò opportuni; inoltre la Corte non aveva considerato che a seguito della nuova concessione edilizia rilasciata alla Dolceria Marinucci nessun danno era stato cagionato ai due rappresentati, poichè la PA consentiva il mantenimento dell'edificio realizzato. I motivi concernenti la prescrizione del reato sono sovrapponibili a quelli del difensore; in aggiunta per il rinvio dal 27 febbraio al 22 maggio 2009 eccepisce che deve prevalere l'impedimento del giudice e non quello della difesa, con conseguente erroneo computo; con il 4^ motivo lamenta violazione di legge nella valutazione delle parti offese, per l'erronea individuazione dell'aggravante e per la negazione delle generiche; impugna, ancora, la liquidazione delle spese perchè priva di specificazione.
Tutti i detti profili di gravame sono stati ripresi ed ulteriormente illustrati con memoria depositata il 21 giugno 2010, con particolare riguardo alla prescrizione maturata ed alla struttura del reato in esame.
Motivi della decisione
Il ricorso è da rigettare.
1. Non ha pregio l'eccepita violazione del diritto di difesa.
Sul punto occorre innanzi tutto rilevare che la norma di cui all'art. 108 c.p.p., che regola la concessione di un termine al difensore "nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono", non prevede alcun termine entro il quale l'evento posto a base dell'istanza di termine a difesa debba verificarsi; e pertanto siffatto diritto sorge in capo all'imputato anche nell'ipotesi che la nomina di nuovo difensore, con revoca del precedente, sia intervenuta nella immediatezza della celebrazione del giudizio, posto che in ogni caso siffatta evenienza determina obiettivamente una compromissione del diritto di difesa alla quale il legislatore ha ritenuto di porre rimedio attraverso l'istituto della concessione del termine a difesa, termine la cui congruità deve essere rapportata alla complessità del processo.
Posto ciò osserva ulteriormente il Collegio che il diniego di concessione di detto termine, in violazione dell'art. 108 c.p.p., integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, sicchè deve essere dedotta entro il termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, e quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo costituito, nell'ipotesi in questione, dal provvedimento del giudice che denegava la concessione del termine (Cass. sez. 1, 20.5.2003 n. 25325; Cass. sez. 5, 7.5.2004 n. 26650), essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 c.p.p. e segg. (Cass. sez. 5, 7.3.2002, B., rv. 221685). Orbene, nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la difesa, alla predetta udienza dell'11 dicembre 2009, dopo il sostanziale diniego della concessione del termine,- posto che con il meccanismo adottato la Corte ha praticamente negato che il difensore di fiducia potesse godere del termine di gg 8 investendo d'ufficio della difesa altro professionista, presente in aula e invitandolo a concludere -, non ebbe ad eccepire siffatta nullità, di talchè devono ritenersi verificate le sanatorie o preclusioni di cui al predetto art. 182 c.p.p.. Nè può sul punto obiettarsi che nessuna eccezione poteva essere sollevata dal difensore d'ufficio, in forza della considerazione che a costui ex art. 97 c.p.p. non spetta analogo termine, dato che era comunque onere dello stesso eccepire la irritualità dell'ordinanza, che di fatto vanificava la concessione del termine a quello di fiducia.
2. Nel merito il ricorso non ha fondamento.
Va in primo luogo osservato che la condotta contestata rientra appieno nel paradigma dell'art. 380 c.p..
Non è qui in discussione il consolidato, e comunque prevalente, orientamento giurisprudenziale e dottrinale per il quale la fattispecie di cui all'art. 380 c.p. configura un reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore", qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, sicchè, ai fini della integrazione del reato in esame, non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, poichè l'attività del patrono infedele è assunta per scelta del legislatore come lesiva dell'interesse tutelato solo nel momento dell'esercizio effettivo della giurisdizione (Sez. 6A, 21 ottobre 2004, Ariis; Sez. 6A, 28 marzo 2201, Achille; Sez. 6A, u.p. 19 maggio 1998, Bove; Sez. 6A, u.p. 8 luglio 1997, Chiaberti; Sez. 6A, u.p. 28 marzo 1995, Layne; Sez. 3A, u.p. 19 dicembre 1978, Abeatici). Militano in tal senso diversi argomenti: in primo luogo, la lettera della norma, secondo la cui la condotta tipica è presa in considerazione in quanto si realizzi attraverso una assistenza o rappresentanza "dinanzi all'Autorità giudiziaria"; in secondo luogo, la nozione di patrocinatore - necessario soggetto attivo del reato - che non può assumere formale riconoscimento se non nell'ambito di una procedura giudiziaria; in terzo luogo, il bene tutelato dalla norma, che va individuato nell'interesse al regolare funzionamento della amministrazione della giustizia (che sarebbe pregiudicato da comportamenti sleali da parte dei patrocinatori), e solo accessoriamente (o, se si vuole, contestualmente) nell'interesse del cliente (v. in tal senso, Rel. Prog. Def., p. 177).
Ciò non significa, peraltro, che la condotta infedele del patrocinatore debba concretarsi necessariamente attraverso atti o comportamenti processuali, perchè ciò non è richiesto dalla lettera della norma, che si riferisce solo al fatto del patrocinatore che si rende "infedele ai suoi doveri professionali", e quindi a una condotta libera, eventualmente anche estrinsecantesi al di fuori del processo.
Ne è riprova la fattispecie aggravata considerata dal n. 1 del comma 2, che perfettamente si attaglia al caso di specie, contestata in imputazione, che prevede che il fatto sia commesso "colludendo con la parte avversaria". Il patrocinatore che realizzi, a latere del processo, le condizioni di fatto perchè il suo assistito non ottenga il risultato processuale auspicato è non meno colpevole di chi ometta volontariamente di svolgere le opportune iniziative processuali a sostegno delle ragioni del cliente. Nel caso di specie, non è dubbia la pendenza di un giudizio in cui le parti erano rappresentate dal L.; basta al riguardo por mente che, ottenuta in favore dei suoi assistiti una sentenza favorevole emessa dal Tar nel 1999 era pendente il procedimento innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla resistente - condannata -, Dolceria ****, e che comunque per la esecuzione della sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva, non era necessario un apposito mandato per il giudizio di ottemperanza, essendo bastevole quello ampio ed omnicomprensivo conferito in prime cure. Il rinvio ad un dato formale, in cui si sostanzia la censura (non collocabilità della condotta incriminata nell'ambito di una procedura giudiziaria) non ha, quindi, alcun valore, perchè era in corso una procedura esecutiva a completamento della giudiziaria, tant'è che lo stesso L. riteneva sussistente il rapporto con le parti, per le quali sia aveva posto in essere le preliminari iniziative (atto di diffida al Comune) nei confronti di una delle controparti, quella pubblica, per l'adempimento, sia aveva avviate le trattative per addivenire ad un bonario componimento con quella privata (la convenuta Dolceria), con evidente intento di un ritorno economico.
Nell'ambito, dunque, di una attività connessa ad un procedimento, come esattamente messo in rilievo dalle pronunce di merito, il comportamento tenuto nei confronti della R. e della D.N. è stato marcato da uno sviamento dai canoni deontologici professionali.
Il L., invero, con la comunicazione inviata all'autorità comunale, dal lessico volutamente ambiguo, in quanto riferibile genericamente alla vicenda in atto, senza una chiara distinzione delle posizioni soggettive diversificate, che le parti avevano assunto nel corso delle trattative con il M., ha enunciato la mancanza di interesse dei signori C. per la intervenuta definizione della vicenda e la rinunzia da parte sua al mandato conferitogli dalle altre due assistite, ed ha concluso con l'invito esplicito all'autorità comunale di voler considerare l'atto di diffida a demolire "come mai pervenuto con conseguente messa nel nulla di qualsivoglia effetto giuridico". Il risultato sperato, ossia la paralisi delle iniziative nei confronti dell'ente comunale, tale da consentire a questa di potere rinnovare, come nella specie avvenuto, la concessione edilizia in favore della Dolceria (OMISSIS), è stato altresì preceduto dall'accordo diretto tra difensore e convenuto, che a tale fine gli ha versato un congruo compenso, come risulta dalla ricostruzione della vicenda operata da giudici di merito e di fatto neanche contestata dal ricorrente.
Una volta accertata la detta condotta, è evidente che la stessa è stata immediatamente produttiva di una lesione del rapporto di fiducia intercorrente con le patrocinate e del conseguente nocumento agli interessi di queste. Infatti, la sleale operazione, ancorchè dissimulata con la rinunzia al mandato, che è stata comunicata alla R. ed alla D.N., solo il giorno prima dell'invio della rinunzia alla diffida al Comune, è stata, invero, condotta in costanza di rapporto professionale ed in concreto il L. non ha dato alle stesse le notizie e le informazioni che avrebbero consentito loro di reimpostare la strategia sia extraprocessuale che processuale, così cagionando un danno.
E' invero pacifico che l'evento di danno, e quindi il nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, non va inteso nel senso civilistico e quindi non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, potendo essere integrato, come nel caso in esame, nella non adozione di contromosse, determinate dalla non conoscenza dello stato delle cose, imputabile alla mancanza di complete informazioni.
Non possono trovare ingresso poi le censure relative alla violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione delle testimonianze delle due parti offese; invero sotto tale veste il L. introduce una diversa ricostruzione di fatti, che viceversa sono stati analizzati adeguatamente dalla Corte di Appello e, logicamente valutati, sono stati ritenuti irrilevanti per la prospettata ipotesi alternativa. Esula, in particolare, dal controllo di questa Corte la interpretazione che i giudici di merito hanno dato alla corrispondenza scambiata da una parte offesa, la D.N., con l'avvocato L.; in particolare, l'analisi del contenuto della missiva con cui costei annunciava la intenzione di non aderire alla proposta transattiva appare priva di evidenti salti logici, e condotta con buon metodo inferenziale, con una lettura complessiva delle proposizioni formulate dalla parte; sicchè la conclusione cui è pervenuta la Corte, ossia il fatto che la D.N. non avesse revocato il mandato al professionista, ma solo escluso che costui potesse impegnarsi per un accordo, è una ipotesi di merito plausibile ed insindacabile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E).
Non ha, poi, pregio il denunciato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 380 cpv. c.p., n. 1, atteso che la sentenza si è diffusamente impegnata nel corso del suo iter argomentativo ad individuare le ragioni e le modalità dell'accordo intervenuto con il M., e del pagamento da costui effettuato al L. per indurlo a rinunziare alla diffida ad adempiere; il ricorrente non pone peraltro specifiche censure, estrapolando passi della motivazione di cui deduce la illogicità, che invece sono inesistenti avuto riguardo al tenore complessivo dello sviluppo motivazionale. E', infine, da sottolineare che la data commissione del reato è da individuare nel (OMISSIS), ossia nel momento in cui è stata posta in essere la condotta infedele e non può affatto retrodatarsi al momento della pronuncia della sentenza del Tar atteso che il momento consumativo non può essere confuso con quello della esecutività della decisione, ma come detto va riferito alla effettiva deviazione del patrocinatore dal canone di fedeltà e lealtà nell'esercizio del mandato.
3. Parimenti infondata è la eccezione di estinzione del reato per prescrizione. Escluso innanzi tutto che possa tenersi conto della proposta retrodatazione della consumazione del delitto, non ha ragione d'essere il primo rilievo, relativo all'asserito computo in numero di giorni maggiore ai 60 per l'impedimento legittimo del difensore, giacchè al contrario, pur essendo il rinvio della udienza superiore al detto termine di legge, ai fini della prescrizione è stato calcolato solo il termine di cui all'art. 159 c.p. (al riguardo il primo punto dello specchietto delle sospensioni di cui a pag.15 della impugnata sentenza). Quanto ai rimanenti conteggi, deve ribadirsi, in punto di diritto, che la disposizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, così come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, regola in via generale le cause di sospensione del corso della prescrizione, stabilendo che la prescrizione è sospesa, tra l'altro, in caso di sospensione del procedimento o del processo penale "per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore", in tal modo distinguendo l'ipotesi della sospensione determinata da un impedimento delle parti o dei difensori dall'ipotesi di sospensione concessa a richiesta dell'imputato o del difensore dell'imputato. La disposizione in esame disciplina la durata della sospensione del processo, stabilendo che, in ipotesi di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori (e non quindi anche nell'ipotesi di sospensione a richiesta dell'imputato o del suo difensore), l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, ovvero calcolando la sospensione della prescrizione per il solo tempo dell'impedimento, aumentato di sessanta giorni.
Sulla base delle espressioni usate dal legislatore, è, pertanto, chiaro che la limitazione di giorni sessanta, oltre il tempo dell'impedimento, del periodo, che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, si applica solo ai rinvii determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche ai rinvii concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difensore. Nel caso in esame, la Corte di Appello ha fatto esatta applicazione di dette regole, giacchè ha tenuto conto che tutti i rinvii, con l'eccezione di quello che si dirà seguito, sono stati concessi su istanza del difensore.
Si tratta infatti o di rinvii richiesti a ragione della proposta istanza di ricusazione del collegio, che non integra alcun obbligo di sospensione del processo o sollecitati per esigenze personali del difensore, non concernenti un impedimento in senso tecnico.
Viceversa, deve darsi atto che effettivamente uno dei differimenti avvenuto invece per malattia del difensore è stato erroneamente conteggiato oltre il 60^ giorno e che il corso della prescrizione è da incrementare di gg 10 (si tratta del rinvio per un intervento chirurgico richiesto all'udienza del 3.12.2008).
Essendo, tuttavia, gli altri differimenti tutti richiesti ad istanza del difensore ed in assenza di una delle ragioni indicate dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, il consequenziale arretramento del termine prescrizionale è praticamente irrilevante, dato che allo stato attuale la scadenza è comunque da determinare al 6 dicembre 2010 anzichè al 16 dicembre 2010. 4 - Inammissibile perchè generico è il motivo con cui il L. si duole della liquidazione delle spese in favore delle parti civili, non avendo che dedotta la mera erroneità della determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non indicando in concreto se la forfetizzazione operata abbia ecceduto i massimi tariffari o abbia violato i criteri di liquidazione riportati nella relativa tabella.
5. Anche il motivo inerente alla mancata concessione delle generiche non ha ragioni di essere; la Corte si è diffusa nell'enunciare le ragioni che portavano ad una valutazione negativa della personalità del L. e quindi alla non meritevolezza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p..
La motivazione adotta che corrisponde a criteri di adeguatezza a fronte della quale il L. introduce censure di merito, che non possono essere esaminate in questa sede. In conclusione, il ricorso è da rigettare ed il L. è da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Opposizione a d.i.: il nuovo principio di diritto delle SSUU non è retroattivo

Opposizione a d.i.: il nuovo principio di diritto delle SSUU non è retroattivo
Tribunale Varese, ordinanza 08.10.2010

tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=12132
In caso i cd. overruling - e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo - la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa.
Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio
E' quanto stabilito dal Tribunale di Varese con la sentenza depositata ieri che esclude nel caso di specie la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU.9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
(Altalex, 9 ottobre 2010. Si ringrazia il dott. Giuseppe Buffone per la segnalazione)

Tribunale di Varese Sezione Prima civile
Sentenza 8 ottobre 2010
Fatto
L’odierno giudizio trae linfa dall’opposizione al decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione mediante la citazione introduttiva del giudizio. La costituzione dell’attore, successivamente alla notificazione del libello di opposizione, è avvenuta entro i dieci giorni dalla notifica ma oltre il quinto giorno.
Questo giudice deve interrogarsi, anche in mancanza di sollecitazione di parte, della procedibilità dell’opposizione, trattandosi di questione giuridica rilevabile d’ufficio.
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di causa pendente dal 2005, le parti hanno sollecitato un giudizio sulla questione, onde evitare ulteriore attività processuale da ritenersi poi non utile ai fini della decisione. Hanno, così, chiesto discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. e questo giudice, ritenendo condivisibile la richiesta, ha trattenuto la causa in riserva per deciderla secondo il modulo della trattazione orale.
Diritto
L’eccezione di improcedibilità non è fondata e va respinta, ma nei termini e per gli argomenti giuridici che seguono, condivisi dalla giurisprudenza civile di questo Tribunale.
1. Mutamento giurisprudenziale: Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 9 settembre 2010 n. 19246
A parte un unico risalente precedente, rimasto assolutamente isolato (Cass. 10 gennaio 1955 n. 8), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata costante nell'affermare che quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario (principio affermato, nei vigore dell'art. 645, come modificato con il D.P.R. n. 597 del 1950, art. 13 a cominciare da Cass. 12 ottobre 1955, n. 3053 e poi costantemente seguito; v. Cass. n. 3355/1987, 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).
L’indirizzo di legittimità, per effetto della costante conferma nel tempo, ha assunto le fogge di un vero e proprio “diritto vivente” che, come noto, costituisce espressione della norma quale vive nell’ordinamento[1] ovvero il significato giuridico che, tratto dall’enunciato normativo, deve seguirsi come dettato legislativo. Il costume giurisprudenziale di cui si tratta è rimasto controverso solo per quanto concerne la rilevanza o meno della volontarietà dell’opponente, nell’assegnazione all’opposto dei termini a comparire dimezzati o inferiori al termine ordinario, ai fini dell’effetto conseguente del dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore[2].
E’ stata la Corte costituzionale, di recente, a riconoscere in tale interpretazione un “diritto vivente”. Nella ordinanza n. 230 del 22 luglio 2009[3], la Consulta afferma: “è orientamento giurisprudenziale consolidato, costituente diritto vivente, quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., anche se involontaria, e che la tardiva costituzione dell'opponente è equiparata alla mancata costituzione, determinando l'improcedibilità dell'opposizione”[4].
Secondo lo jus receptum, formatosi in calce all’art. 645 c.p.c., dunque, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ. In altri termini: i termini di costituzione si dimezzano solo se vengono ridotti i termini a comparire. Il diritto vivente così richiamato è stato più volte nel tempo sospettato di illegittimità costituzionale, ma la Consulta ha escluso la violazione dell’art. 111 Cost. riconoscendo, al contempo, però, nella disciplina ex art. 645 comma II, c.p.c., una “compromissione della euritmia del sistema”, la cui “modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore” (Corte costituzionale, ordinanza 8 febbraio 2008 n. 18).
Stando al diritto vivente così richiamato, nel caso di specie l’opposizione dovrebbe essere dichiarata procedibile: l’opponente si è costituito oltre il quinto giorno (ma entro i dieci) avendo, però, concesso all’opposto il termine ordinario per comparire senza alcuna riduzione o dimezzamento.
La conclusione che precede sembra perdere, però, di validità alla luce del recentissimo intervento della Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione. Infatti, con la sentenza 9 settembre 2010 n. 19246, le Sezioni Unite civili hanno “puntualizzato” che “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.
Secondo il Supremo Collegio, dunque, il dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore non dipende dal fatto dell’assegnazione all’opposto di un termine a comparire ridotto rispetto al quantum ordinario ma dalla circostanza tout court della opposizione. Seguendo la direttrice ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite, l’opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile.
Questo giudice reputa che, per i procedimenti civili instaurati prima del 9 settembre 2010 (data di deposito della sentenza delle Sezioni Unite), il principio di diritto enunciato da Cass. civ. 19246/2010 non sia applicabile, dovendosi tenere fermo il diritto vivente come fotografato da Corte cost. 230/2009.
2. Overruling
L’ordinamento civile italiano, perseguendo il fine di deflazionare il contenzioso e al contempo preservando l’esigenza di certezza del diritto, valorizzando l’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni, ha nel tempo rafforzato l’efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite, “potenziando” il controllo nomofilattico, valorizzando la peculiare vocazione del giudizio di legittimità, e, così, perseguendo il tendenziale obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.
In tal senso, dapprima, la legge 2 febbraio 2006 n. 40, modificando l’art. 374 c.p.c., ha previsto che il precedente delle Sezioni Unite non possa essere disatteso tout court dalla Sezione Semplice che, là dove intenda discostarsi dal pronunciamento nomofilattico, deve investire della quaestio juris in riedizione le stesse Sezioni Unite (art. 374, comma III, c.p.c.). Lo stesso saggio di legificazione ha, anche, allargato le maglie procedurali del “principio di diritto nell’interesse della Legge” (art. 363 c.p.c.) sottolineando “una evoluzione legislativa (…) orientata al potenziamento della pura funzione di corretta osservanza della legge ed uniforme applicazione del diritto (su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 1 giugno 2010 n. 13332).
Successivamente, la legge 18 giugno 2009 n. 69 ha ulteriormente rafforzato la “tenuta” dalla regola giuridica a formazione nomofilattica introducendo uno scrutinio semplificato (sfociante in rigetto[5] con motivazione agevolata) in caso di allineamento del decisum del giudice di merito al precedente conforme di legittimità (art. 360-bis c.p.c., su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051).
Dalle premesse che precedono si trae una conclusione: la giurisprudenza delle Sezioni Unite non è più semplice espressione degli indirizzi di legittimità di un organo giudiziario ma Giudice che contribuisce a garantire la “certezza del diritto” nell’ordinamento (v. art. 65 ord. giud.) così divenendo il suo precedente tendenzialmente vincolante per il giudice di merito e avvicinandosi il diritto vivente al diritto positivo anche dal punto di vista della “introduzione” delle regole giuridiche e non solo dal punto di vista della loro interpretazione.
In tal modo si espresse già a suo tempo l’autorevole Dottrina, allorché segnalò come formalmente l'autorità del principio dello stare decisis in Italia si potesse ritrovare in due principi affermati dalla Cassazione: quello della motivazione semplificata in caso di richiamo al precedente di legittimità che si conferma[6] e quello dell’obbligo di motivazione rafforzata nel caso in cui il precedente venga disatteso[7].
Entro tale cornice – come è stato Autorevolmente scritto – la Suprema Corte diventa “uno dei luoghi essenziali in cui la “legge” si definisce e si manifesta”.
Ciò, però, vuol anche dire che, in alcuni casi, il revirement giurisprudenziale può avere le stesse fattezze e lo stesso impatto dello jus superveniens, in specie nel caso in cui le Sezioni Unite enuncino un principio di diritto che affiora nella giurisprudenza e tra gli operatori del diritto come regola del tutto nuova, se raffrontata al costume pretorile seguito costantemente sino alla sua emersione.
Il fenomeno sin qui descritto è ben noto nei regimi di common law e viene identificato nell’istituto del cd. overruling: un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e dunque una somministrazione al giudice del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione della domanda. L’overruling pone il (serio) problema dell'efficacia nel tempo dell’abrogazione del precedente che è del tutto affine, per effetti, all’abrogazione della norma, soprattutto per il destinatario finale del servizio di Giustizia: in ambo i casi, sopravviene una regola di diritto neofita, in un contesto in cui, sino al nuovo pronunciamento, ne vigeva una diversa o addirittura contraria nell’imperativo che ne costituisce il contenuto.
Il problema della limitazione della retroattività del mutamento giurisprudenziale è risolto nel Common Law con il metodo del cd. prospective overruling: il giudice stabilisce che la soluzione adottata dal nuovo precedente varrà solo per il caso deciso e per le future fattispecie ma non per le fattispecie precedentemente disciplinate per le quali avrà sempre valore il precedente overruled. Il sistema qui richiamato riguarda solo casi speciali e particolari come, ad esempio, quelli in cui il mutamento giurisprudenziale modifichi, in senso peggiorativo per il cittadino, le norme di accesso al processo e, dunque, alla Giustizia. In questi casi, la retroattività del nuovo stare decisis andrebbe a vulnerare rapporti quesiti dal punto di vista sostanziale in ragione dell’improvviso mutamento delle regole processuali che ad essi sono sottesi: come avviene esattamente nel caso di specie, quanto al principio di diritto enunciato da Cass. civ. SSUU 19246/2010. Un elevatissimo numero di procedimenti civili dovrebbe essere definito con sentenza di improcedibilità dell’opposizione perché introdotti nel vigore di una norma che abilitava i difensori a costituirsi, per l’opponente, entro i dieci giorni e non anche cinque, in caso di assegnazione all’opposto dell’integralità del suo quantum ordinario per comparire. Da qui, peraltro, le preoccupazioni già espresse dalla classe forense italiana nel comunicato del Consiglio Nazionale Forense del 6 ottobre 2010.
Diventa, invero, fisiologico interrogarsi circa la regola della retroattività nell’ambito della teoria della natura puramente dichiarativa della interpretazione giudiziale. Orbene, dai rilievi che precedono, è evidente come siano condivisibili le osservazioni di Autorevole Dottrina afferma che la retroattività “sorprende gli interessati e quindi attenua o esclude la prevedibilità” del comando legislativo: da qui, invero, una precisa risposta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[8] che, come noto, impone la “conoscibilità della regola di diritto e la (ragionevole) prevedibilità della sua applicazione” (cfr. Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 1979, §§ 48-49) limitando, pertanto, l’efficacia del mutamento giurisprudenziale “creativo” ai casi futuri o individuandone la data di decorrenza da un dato oggettivo di pubblicità della decisione (cfr., per verificare i principi della CEDU in tema di overruling: Cocchiarella c. Italia, sentenza del 29 marzo 2006, §44; Di Sante c. Italia, decisione del 24 giugno 2004;Midsuf c. Francia, decisione della Grande Chambre dell’ 11 settembre 2002.
Il punto di partenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è che il termine legge riguarda anche la norma di diritto vivente (“englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle”) con conseguente estensione del principio di irretroattività all’ipotesi di mutamento giurisprudenziale imprevedibile con effetti in malam partem (soprattutto nel diritto penale).
Anche la Corte di giustizia della CE ha recepito il principio di irretroattività della giurisprudenza creativa (cfr. da ultimo, CGCE, 8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione) stabilendo che deve essere impedita l’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma nel caso in cui si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa.
È vero che tali pronunciamenti riguardano in specifico il settore penale, ma il problema investe la problematica generale della principio di Legalità, che salvaguardia lo stesso accesso del cittadino alla Giustizia: si pensi al caso di specie. Il giudizio è stato introdotto il 14 luglio 2005 e, dopo intense e onerose attività processuali (come CTU e prove orali) questo verrebbe caducato in rito per improcedibilità sopravvenuta, alla distanza di oltre cinque anni.
Una simile conclusione non può che qualificarsi come violento strappo al tessuto connettivo degli artt. 24 e 111 Cost. con manifesta violazione dei soggettivi coinvolti che non troverebbero sbocco in una pronuncia del merito per motivi estranei in modo assoluto alla condotta, volontà o colpa dei litiganti e dei difensori. Da qui la necessità, secondo questo giudice, di applicare una interpretazione conforme a Costituzione.
I principi sin qui richiamati sono stati, invero, recepiti anche dalla Corte di Cassazione, con una giurisprudenza che questo giudice intende recepire e fare propria.
3. Contrasto degli effetti patologici dell’Overruling
In tempi recenti, l’esigenza di preservare il cittadino dai rischi dell’overruling è stata avvertita anche dalla Suprema Corte, nella importante pronuncia: Cass. civ., sez. II, ordinanza 2 luglio 2010, n. 15811. Nella decisione, la Corte afferma che l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione”. Secondo il Collegio, “allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”;
Il Collegio riferisce che in questa direzione orienta il principio costituzionale del “giusto processo”, la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2, (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’”effetto espansivo” dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto).
Il Collegio conclude ritenendo “contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela – la quale è componente del principio del giusto processo – che rimanga priva della possibilità di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall’impugnazione, la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo – nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale.
La Suprema Corte conclude attingendo al bacino della remissione in termini per consentire al ricorrente di proporre l’impugnazione secondo le nuove regole giurisprudenziali (poiché inammissibile secondo le vecchie).
Possono, dunque, trarsi delle conclusioni: in caso di radicale mutamento giurisprudenziale che abbia ad oggetto le regole del processo e introduca, di fatto, una regola da ritenersi nuova alla luce del costume giurisprudenziale costantemente seguito sino al pronunciamento neofita (overruling) la parte che abbia posto in essere un’iniziativa processuale conforme al precedente indirizzo, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale, conserva il diritto ad una decisione nel merito.
Posta tale premessa in principio occorre verificare quale sia lo strumento giuridico cui attingere per renderlo vitale. In casi del genere, il Collegio ha fatto ricorso all’art. 184-bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c.). E, però, in genere, l’applicazione dell’istituto de quo impone un sub-procedimento che si conclude con la facoltà concessa all’istante di ripetere l’attività processuale inibita dalla decadenza andatasi a formare. Ma nel caso di specie, essendo i procedimenti come quello in esame già in istruttoria o in fase di trattazione, la remissione si risolverebbe in una lesione del principio di ragionevole durata anche con rischio di perdita delle attività processuali sino ad ora svolte ed espletate e, dunque, comunque con un effetto di sfavore per la parte sostanziale incolpevole in spregio a quanto poc’anzi affermato.
E, allora, una interpretazione costituzionalmente orientata, intrisa dei principi della giurisprudenza comunitaria e internazionale richiamata, impone di ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – deve essere considerata come aver agito correttamente, su mero accertamento del giudice di merito che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante.
Tale approdo è espressione ed applicazione del principio “tempus regit actum” che, come regola e orienta lo jus superveniens, in materia processuale, così deve guidare e disciplinare l’overruling.
In altri termini, in caso di decisioni alle quali non può riconoscersi effetto meramente dichiarativo, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento civile italiano, deve escludersi l’efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla Giustizia.
Ovvio che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (9 settembre 2010), tutti i procedimenti civili di nuova instaurazione saranno sottoposti alla nuova interpretazione nomofilattica, ritenendo questo giudice di dover rispettare e applicare il Supremo pronunciamento per l’avvenire.
4. prosecuzione del giudizio
Le spese di lite vanno regolate alla conclusione del giudizio che deve essere proseguito per l’ulteriore corso
A tal fine, si provvede con separata ordinanza ai sensi dell’art. 279, comma II, n. 4, c.p.c.
Per questi Motivi
Il Tribunale di Varese,
Sezione Prima Civile,
in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 3527 dell’anno 2005, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta
l’eccezione di improcedibilità e dichiara l’opposizione a decreto ingiuntivo procedibile, poiché iscritta in data 14 luglio 2005;
Rimette
alla separata ordinanza contestuale all’odierna sentenza, le disposizioni per l’ulteriore corso del giudizio.
Sentenza letta in udienza in data 8 ottobre 2010
Varese, lì 8 ottobre 2010
Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone
[1] L’espressione è della giurisprudenza della Consulta per segnalare che la “regola pretorile” è di fatto divenuta paragonabile alla norma di Legge (cfr. Corte Costituzionale , sentenza 8 febbraio 2006 n. 41)
[2] Controverso nel senso che è residuato un indirizzo del tutto minoritario secondo cui l’effetto del dimezzamento dei termini doveva ritenersi conseguente al solo caso della assegnazione dei termini ridotti per comparire sorretta dall’elemento della volontarietà: indirizzo su cui v. Cass. civ., sez. I, ordinanza 12 novembre 2008
[3] La Corte viene adita da: Trib. Monza, ordinanza 6 ottobre 2008
[4] www.cortecostituzionale.it
[5] La norma parla di inammissibilità, ma cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051
[6] Cfr. sentenza Cass., 13 maggio 1983, n. 3275: Soddisfa l'obbligo della motivazione della sentenza di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., il mero riferimento da parte del giudice del merito alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione alla soluzione di una questione univocamente espressa dalla Suprema Corte
[7] Cfr. sentenza Cass., 3 dicembre 1983, n. 7248: Nell'esercizio del suo potere-dovere di interpretazione della norma applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice può anche non seguire l'interpretazione proposta dalla Corte di cassazione (salvo che si tratti di giudizio di rinvio). Tale libertà non esclude, peraltro, l'obbligo dello stesso giudice di addurre ragioni congrue, convincenti a contestare e far venir meno l'attendibilità dell'indirizzo interpretativo rifiutato
[8] Come noto, infatti, il 13 dicembre 2007 ha visto la luce il Trattato di Lisbona che ha apportato modifiche al Trattato sull’Unione Europea ed è entrato in vigore in data 1 dicembre 2009 ed è stato ratificato dall’Italia con la legge 2 agosto 2008 n. 130. L’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea (post Lisbona) recita: “L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (…).Secondo alcuni Autori e, soprattutto, secondo una già formata giurisprudenza (v. Cons. St., Sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1220 e TAR Lazio, Sez. II bis, 18 maggio 2010 n. 11984) la norma avrebbe determinato la cd. comunitarizzazione delle norme CEDU: “non più, pertanto, norme internazionali e parametro interposto di legittimità costituzionale di norme domestiche ex art. 117 Cost., bensì norme comunitarie le quali in virtù del principio di primautè del diritto comunitario” legittimerebbero


La decisione delle SS. UU. n. 19246/2010 afferma quanto segue:

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 9 settembre 2010, n. 19246
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 15 giugno 2000, ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta da **** avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di B. s.p.a., in quanto l’opponente, pur avendo assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore ai 60 giorni, si è costituito oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione.
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 1° luglio 2003, ha confermato la decisione di primo grado richiamando l’orientamento espresso da questa corte, tra l’altro, con sentenza n. 37521 del 2001, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione per l’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, risultando del tutto irrilevante che la concessione dello stesso sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo.Il **** ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, al quale ha resistito, con controricorso, la B. s.p.a..
Con ordinanza del 12 novembre 2008, la prima sezione ritenendo che il consolidato orientamento della corte presenti aspetti problematici ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione a queste sezioni unite.La prima sezione ha invero ritenuto che non risponde alla sistematica del codice di rito che la disciplina dei termini di un procedimento possa discendere dalla scelta di una delle parti del giudizio, al di fuori di ogni controllo da parte del giudice. Irrilevante sarebbe il richiamo all’art. 645, comma 2, c.p.c., nel quale manca un’espressa prescrizione relativa al dimezzamento dei termini di costituzione che, infatti, viene fatto discendere dall’applicazione degli articoli 165 e 166 c.p.c., i quali tuttavia prevedono la riduzione dei termini di costituzione quale conseguenza della riduzione dei termini di comparizione operata dal giudice a richiesta dell’attore nella ricorrenza dei presupposti indicati nell’art. 163 bis c.p.c..
Peraltro, se fosse vero l’assunto della esistenza di un principio di adeguamento dei termini di costituzione a quelli di comparizione la riduzione dei termini di costituzione dovrebbe operare sempre e comunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché la formulazione del dell’art. 645, c.p.c., comma 2, non consentirebbe alcuna discrezionalità. In realtà se la ratio della riduzione dei termini di comparizione è quella di accelerare la definizione del giudizio di opposizione, la riduzione alla meta dei termini di costituzione non è coerente con tale finalità, posto che il termine di costituzione del creditore opposto decorre non già dalla costituzione dell’opponente, ma dalla data dell’udienza di comparizione, che, tra l’altro, per effetto della modifica dell’art. 163 bis c.p.c., introdotto dall’art. 2 della legge n. 263 del 2005, è ampliato da sessanta a novanta giorni per l’Italia e da centoventi a centocinquanta giorni se il luogo della notificazione si trova all’estero. Pertanto, senza un’apprezzabile utilità per la sollecita definizione del giudizio di opposizione, si finisce per introdurre un onere particolarmente gravoso a carico dell’opponente, che solo formalmente verrebbe bilanciato da analogo onere imposto al creditore opposto, il quale non può in alcun modo essere equiparato al convenuto in un giudizio ordinario, avendo egli, anzi, la qualità di attore in senso sostanziale. In tale situazione, ove si ritenga operante la riduzione del termine di costituzione per effetto automatico dell’attribuzione al creditore opposto di un termine inferiore a quarantacinque giorni sarebbe evidente l’irragionevolezza giacché, a fronte di un termine di costituzione per l’opponente di soli cinque giorni, l’opposto dovrebbe costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, venendo così a godere di ben 35 giorni per provvedere alla propria difesa. La pressione che in tal modo grava sull’opponente, mentre non vale ad abbreviare i termini di durata del processo di opposizione risulterebbe ingiustificata tenendo conto che l’opponente è attore solo in senso formale, ma sostanzialmente è convenuto, e che la necessità di intraprendere la causa non è frutto di una meditata scelta in un lasso di tempo discrezionale, ma necessitata dalla notifica dell’ingiunzione, laddove l’opposto dispone di tempi ben più ampi per la costituzione, anche se, attore in senso sostanziale, ha fruito di ampia disponibilità temporale nella decisione di presentare ricorso per decreto ingiuntivo.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi, in riferimento agli art. 645, 2° comma, 647 c.p.c., sostenendo che la corte d’appello si sarebbe acriticamente adagiata sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza considerare il rilievo, formulato nell’atto di gravame, secondo cui perché possa operare l’abbreviazione dei termini di comparizione assegnati al creditore opposto è necessaria una consapevole manifestazione di volontà dell’opponente di avvalersi della facoltà prevista dalla legge, formulata in modo esplicito o desunta da elementi concludenti. Nella specie non sarebbero state adeguatamente valutate le circostanze che il termine di comparizione assegnato era di soli sette giorni inferiore a quello minimo e che la costituzione era avvenuta il nono giorno, il che doveva far propendere per un mero errore materiale nel calcolo del termine di comparizione. A ritenere irrilevante l’errore si introdurrebbe una presunzione assoluta di esercizio della facoltà di abbreviazione dei termini da parte dell’opponente non prevista dalla legge, trasformando la facoltà in un obbligo. Inoltre, il ricorrente afferma che la previsione della rinnovazione della citazione (art. 164 c.p.c.) nel caso di assegnazione di un termine inferiore a quello di legge dovrebbe trovare applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, essendo insufficiente il riferimento alla specialità del rito per giustificare l’applicazione di una sanzione, quale quella della improcedibilità.Con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 645, 2° comma, con riferimento all’art. 647 c.p.c., si sostiene che al giudizio di opposizione, come previsto dall’art. 645 c.p.c., deve applicarsi la disciplina del procedimento ordinario e pertanto in caso di costituzione in giudizio, non omessa, ma semplicemente ritardata, non sarebbe giustificata la sanzione processuale dell’improcedibilità, prevista soltanto per il giudizio di appello dall’art. 348 c.p.c., come modificato dalla legge n. 353 del 1990. Viene anche denunciata l’incoerenza consistente nel ritenere inapplicabile, per la specialità del rito, l’art. 164 c.p.c. facendo allo stesso tempo applicazione del disposto dell’art. 165 e 163 bis c.p.c..
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce errata o falsa applicazione dell’art. 645, comma 2, c.p.c., in quanto non sarebbe corretta l’estensione della riduzione del termine di costituzione previsto dall’art. 165, per il caso in cui il giudice abbia autorizzato la riduzione del termine minimo a comparire, all’ipotesi in cui la riduzione del termine di comparizione sia conseguenza di una mera scelta di parte.
2. Le ragioni addotte dal ricorrente, in parte recepite e sviluppate nell’ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, non sono idonee a giustificare un mutamento del costante orientamento della corte, anche se, come sarà in seguito precisato, è opportuno procedere a una puntualizzazione. A parte un unico risalente precedente contrario, rimasto assolutamente isolato (Cass. 10 gennaio 1955 n. 8), la giurisprudenza della corte è stata costante nell’affermare che quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario (principio affermato, nel vigore dell’art. 645, come modificato con l’art. 13 del d.p.r. n. 597 del 1950 a cominciare da Cass. 12 ottobre 1955, n. 3053 e poi costantemente seguito; da ultimo, v. Cass. n. 3355/1987, 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).
Più recentemente, nell’ambito di tale orientamento, si è ulteriormente precisato che l’abbreviazione del termine di costituzione per l’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo (Cass. n. 3752/2001, 14017/2002, 17915/2004, 11436/2009).
Contrariamente a quanto ritenuto da una parte della dottrina l’orientamento ora richiamato non è privo della necessaria base normativa.
Se, infatti, è vero che nella formulazione originaria del codice del ‘42, l’art. 645, 2° comma prevedeva la riduzione a metà dei termini di “costituzione”, mentre nell’attuale formulazione della disposizione la riduzione a metà si riferisce solo ai termini di “comparizione”, dai lavori preparatori non emerge tuttavia che la modifica testuale sia stata introdotta per ridimensionare la funzione acceleratoria della riduzione a metà dei termini di costituzione prevista dalla disciplina previgente, ma solo che la norma era stata imposta come necessaria conseguenza dalla introduzione del sistema della citazione ad udienza fissa.
Non esiste, peraltro, nessuna ragione oggettiva che giustifichi l’opposta opinione che reputa che il silenzio del legislatore in ordine alla disciplina dei termini di costituzione, a fronte della espressa previsione contenuta nella disciplina previgente, sia significativo della volontà di cambiare la regola, espressamente affermata dall’art. 165, 1° comma, c.p.c. che stabilisce un legame tra termini di comparizione e termini di costituzione, al fine di rendere coerente il sistema nei procedimenti che esigono pronta trattazione. Ne deriva che tale regola, non può certo ritenersi di natura eccezionale o derogatoria, ma espressione di un principio generale di razionalità e coerenza con la conseguenza che l’espresso richiamo nell’art. 645 di tale principio sarebbe stata del tutto superflua.
Né appare decisivo il rilievo, indubbiamente corretto, della differenza esistente tra la fattispecie di cui all’art. 163 bis, 2° comma, c.p.c., nella quale l’abbreviazione dei termini è conseguenza dell’accertamento da parte del giudice della sussistenza delle ragioni di pronta trattazione della causa prospettate dall’attore, e di quella di cui all’art. 645 c.p.c., nella quale tale apprezzamento è compiuto (non dalla parte, come sostiene l’ordinanza di rimessione, ma direttamente) dal legislatore una volta per tutte, essendo in entrambe le fattispecie identica la funzione del dimezzamento dei termini di comparizione, consistente, da un lato, nel soddisfare le esigenze di accelerazione della trattazione e dall’altro, nell’opportunità di bilanciare la compressione dei termini a disposizione del convenuto con la riduzione dei termini di costituzione dell’attore.
Essendo pacifica la sussistenza dell’esigenza di sollecita trattazione dell’opposizione, diretta a consentire la verifica della fondatezza del provvedimento sommario ottenuto dal creditore inaudita altera parte, deve osservarsi che sussiste anche l’esigenza di bilanciamento delle posizioni delle parti, pur tenendo conto della peculiarità del giudizio di opposizione che, come è noto, ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione. È anche pacifico che, a differenza dalle qualità formali, le posizioni dell’opponente e dell’opposto sono quelle, rispettivamente, di convenuto e di attore in senso sostanziale. Ora, se è vero che l’opposto ha avuto tutto il tempo di impostare la propria posizione processuale prima di chiedere il decreto ingiuntivo, resta anche vero che, di fronte alle allegazioni e alle prove, prodotte o richieste, dall’opponente, l’opposto ha necessità di valutarle per apprestare le sue difese e a tal fine sussiste l’esigenza di avere a disposizione i documenti sui quali si fonda l’opposizione nel più breve tempo possibile, per riequilibrare il sacrificio del termine a sua disposizione per valutare tali prove e articolare le difese prima della propria costituzione in giudizio.
Ciò che è indubbio è che certamente la necessità di sollecita trattazione dei procedimenti di opposizione meglio sarebbe stata soddisfatta se oltre alla riduzione a metà dei termini di costituzione dell’opponente il legislatore avesse anche ridotto in misura congrua i termini di costituzione dell’opposto, che invece restano abbastanza ampi (trentacinque giorni dalla notifica dell’opposizione e cioè dieci giorni prima dell’udienza che deve essere fissata a non meno di quarantacinque giorni dalla notifica stessa, ai sensi dell’art. 166 c.p.c.), ma tale opportunità di assecondare “l’euritmia del sistema” (corte cost. n. 18/2008), non incide sulla fondatezza del rilievo che il dimezzamento dei termini di costituzione dell’opponente, comunque rappresenta una, sia pur parziale e, forse, insoddisfacente, misura di accelerazione del procedimento.
3. Una parte della dottrina, ripresa anche dall’ordinanza della prima sezione civile, ha osservato che la lettera dell’art. 645 c.p.c. induce a ritenere che il dimezzamento dei termini di comparizione sia un effetto legale della proposizione dell’opposizione e non dipenda invece dalla volontà dell’opponente che intenda assegnare un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c..
In effetti esigenze di certezza e quindi di garanzia delle parti, di fronte alla previsione di termini previsti a pena di procedibilità dell’opposizione, ha già portato a introdurre nell’orientamento tradizionale, basato sulla facoltatività della concessione da parte dell’opponente di un termine a comparire inferiore a quello legale, il temperamento costituito dall’affermazione dell’irrilevanza della volontà dell’opponente che potrebbe avere assegnato un termine inferiore anche solo per errore.
Ritengono le sezioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma.D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulatali il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bis, 3 comma. (Cass. n. 4719/1995, 18203/2008).
Né potrebbe indurre a diverse conclusioni l’osservazione che, se si ritiene irrilevante la volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, potrebbe sorgere il dubbio che il sacrificio del suo termine di costituzione possa essere ingiustificato, alla luce dell’art. 24 cost., come potrebbe desumersi da corte cost. n. 38/2008. Infatti, l’effetto legale del dimezzamento dei termini di costituzione dell’opponente, dipendente sia solo fatto della proposizione dell’opposizione, è pur sempre un effetto che discende dalla scelta del debitore che non può non conoscere quali sono le conseguenze processuali che la legge ricollega alla sua iniziativa.
Infine, la diversa ampiezza dei termini di costituzione dell’opponente rispetto a quelli dell’opposto non appare irragionevole posto che la costituzione del primo è successiva alla elaborazione della linea difensiva che si è già tradotta nell’atto di opposizione rispetto al quale la costituzione in giudizio non richiede che il compimento di una semplice attività materiale, mentre nel termine per la sua costituzione l’opposto non è chiamato semplicemente a ribadire le ragioni della sua domanda di condanna, oggetto di elaborazione nella fase anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha la necessità di valutare le allegazioni e le prove prodotte dall’opponente per formulare la propria risposta.
4. È consolidato orientamento di questa Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione (Cass. n. 9684/1992, 2707/1990, 1375/1980; 652/1978, 3286/1971, 3030/1969, 3231/1963, 3417/1962, 2636/1962, 761/1960, 2862/1958, 2488/1957, 3128/1956). È innegabile infatti, da una parte, che la specialità della norma di cui all’art. 647 c.p.c. impedisce l’applicazione della ordinaria disciplina del processo di cognizione, e dall’altra, che la costituzione tardiva altro non è che una mancata costituzione nel termine indicato dalla legge. Il ricorrente non ha prospettato ragioni decisive che possano indurre la Corte a discostarsi da tale orientamento. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, in relazione al dibattito esistente sulle questioni oggetto del presente giudizio, per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cass. SS. UU. Sentenza n. 21243 del 25 marzo 2010 – depositata il 4 giugno 2010 nullità procedimento per decreto e sentenza proscioglimento

Cass. SS. UU. Sentenza n. 21243 del 25 marzo 2010 – depositata il 4 giugno 2010


NULLITA’ PROCESSUALI – ATTI ABNORMI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA DAL G.I.P. SUCCESSIVAMENTE ALL'OPPOSIZIONE - E' TALE
Con la decisione in esame le Sezioni Unite hanno affermato che è affetta da abnormità genetica o strutturale (in quanto emessa in carenza di potere, ponendosi la stessa al di fuori del sistema normativo) la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito dell’opposizione, non soltanto perché il G.i.p. che ha emesso il decreto penale (provvedimento decisorio sul merito dell’azione penale, assimilabile ad una sentenza di condanna) non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto – reato, ma anche perché, da un lato, tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e, dall’altro, perché dopo l’opposizione, il G.i.p. è tenuto ad emettere gli atti di impulso indicati dall’art. 464 cod. proc. pen. e, in questa fase, è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.


http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21243_06_10.pdf

Cass. SS UU Pen SENTENZA N. 23909 UD. 27 MAGGIO 2010 - DEPOSITO DEL 22 GIUGNO 2010 Opposizione a richiesta di archiviazione

Cass. SS. UU. Pen. SENTENZA N. 23909 UD. 27 MAGGIO 2010 - DEPOSITO DEL 22 GIUGNO 2010

INDAGINI PRELIMINARI – ARCHIVIAZIONE – ORDINANZA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI – NUOVA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE – OPPOSIZIONE DELLA P.O. – POTERI DEL GIUDICE
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto interpretativo insorto in merito, hanno affermato che, nel caso in cui il pubblico ministero riproponga richiesta di archiviazione all’esito delle nuove investigazioni disposte a seguito del mancato accoglimento della precedente richiesta opposta dalla persona offesa, il giudice può provvedere sulla stessa con decreto, senza dunque obbligo di instaurare nuovamente il contraddittorio incidentale, qualora la persona offesa non abbia nuovamente presentato opposizione ovvero quando quest’ultima risulti inammissibile.

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Cass. SS UU Pen. Sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010 Recidiva

Cass. SS UU Pen. Sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010 - depositata il 5 ottobre 2010

(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore G. Fumu)

RECIDIVA - CONTESTAZIONE - OBBLIGATORIETA' - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - CONDIZIONI
Le Sezioni unite, investite della questione relativa alla preclusione al cd. “patteggiamento allargato” per i soggetti gravati da recidiva reiterata a norma dell’art. 99, comma quarto, c.p., hanno ritenuto che la recidiva, in quanto operante come circostanza aggravante, va obbligatoriamente contestata dal p.m., ma che il giudice, purché non si tratti del caso previsto dal comma quinto di detto articolo, può escluderla, ove non la ritenga espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità del reo, con la conseguenza che in tal modo vengono non solo sterilizzati i suoi effetti sulla determinazione della pena, ma anche quelli ulteriori costituiti dal divieto di prevalenza delle attenuanti, dal limite minimo di aumento di pena per il cumulo di cui all’art. 81, comma quarto, c.p. e dall’inibizione all’accesso al patteggiamento allargato e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1-bis c.p.p.


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sabato 26 giugno 2010

Cass. SS. UU. Sentenza n. 18288 del 21 gennaio 2010 – depositata il 13 maggio 2010 (Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore N. Milo)

Cass. SS. UU. Sentenza n. 18288 del 21 gennaio 2010 – depositata il 13 maggio 2010 (Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore N. Milo)

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
RIGETTO DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RIPROPOSIZIONE DELLA RICHIESTA A SEGUITO DI MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA INTERVENUTO "MEDIO TEMPORE" CON DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE - AMMISSIBILITA'Risolvendo un contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata.


Cass. SS. UU. Sentenza n. 18288 del 21 gennaio 2010 – depositata il 13 maggio 2010 (Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore N. Milo)
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18288_05_10.pdf

Cass. SS. UU. Sentenza n. 18775 del 17 dicembre 2009 - depositata il 19 maggio 2010(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Fazzioli, Relat M. C. Siotto)

Cass. SS. UU. Sentenza n. 18775 del 17 dicembre 2009 - depositata il 19 maggio 2010(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Fazzioli, Relatore M. C. Siotto)

ESECUZIONE - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DOMANDA - OMESSA DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO - INAMMISSIBILITA'
Le Sezioni unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: la richiesta di misura alternativa, proposta ai sensi dell’art. 656, comma 6, c.p.p. deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio del condannato prevista dall’art. 677, comma 2 bis, c.p.p.; tale obbligo non può essere assolto con modalità diverse da quelle previste; l’obbligo in questione sussiste, pur quando l’istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato risulti in atti irreperibile o latitante. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di misura alternativa presentata dal difensore, nella quale era indicato il domicilio del proprio assistito, nella specie né latitante né irreperibile.

Cass. SS. UU. Sentenza n. 18775 del 17 dicembre 2009 - depositata il 19 maggio 2010(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Fazzioli, Relatore M. C. Siotto)
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/18775_05_10.pdf

Cass. SS. UU. Sentenza n. 20300 del 22 aprile 2010 – depositata il 27 maggio 2010 (Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore F. Marzano)

Cass. SS. UU. Sentenza n. 20300 del 22 aprile 2010 – depositata il 27 maggio 2010 (Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore F. Marzano)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE -
UTILIZZAZIONE A FINI CAUTELARI - DIRITTO DEL DIFENSORE DI OTTENERE LA TRASPOSIZIONE SU NASTRO MAGNETICO DELLE REGISTRAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI INTERCETTATE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE
La Suprema Corte ha stabilito che l'ingiustificato rifiuto da parete del P.M. di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, non inficia l’attività di ricerca della prova ed il risultato probatorio, in sé considerati, ma determina - a causa della illegittima compressione del diritto di difesa - una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., pertanto soggetta alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen.. Di conseguenza, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame (ed il Tribunale non abbia potuto acquisire d'ufficio il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309, nono comma, cod. proc. pen..), il giudice non può utilizzare le suddette registrazioni come prova. La Corte ha altresì precisato che l’eventuale annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al pubblico ministero la possibilità di reiterare la richiesta ed al G.I.P. di accoglierla la nuova richiesta, se corredata dal relativo supporto fonico.
Cass. SS. UU. Sentenza n. 20300 del 22 aprile 2010 – depositata il 27 maggio 2010 (Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore F. Marzano)

Cass. SS. UU. Sentenza n. 21243 del 25 marzo 2010 – depositata il 4 giugno 2010 (Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Conti)

Cass. SS. UU. Sentenza n. 21243 del 25 marzo 2010 – depositata il 4 giugno 2010 (Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Conti)

NULLITA’ PROCESSUALI – ATTI ABNORMI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO EMESSA DAL G.I.P. SUCCESSIVAMENTE ALL'OPPOSIZIONE - E' TALE
Con la decisione in esame le Sezioni Unite hanno affermato che è affetta da abnormità genetica o strutturale (in quanto emessa in carenza di potere, ponendosi la stessa al di fuori del sistema normativo) la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito dell’opposizione, non soltanto perché il G.i.p. che ha emesso il decreto penale (provvedimento decisorio sul merito dell’azione penale, assimilabile ad una sentenza di condanna) non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto – reato, ma anche perché, da un lato, tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e, dall’altro, perché dopo l’opposizione, il G.i.p. è tenuto ad emettere gli atti di impulso indicati dall’art. 464 cod. proc. pen. e, in questa fase, è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.

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Cass. SS. UU. Sentenza n. 23428 del 25 maggio 2010

Cass. SS. UU. Sentenza n. 23428 del 25 maggio 2010 - depositata il 18 giugno 2010(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Marasca)

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TEST ALCOLIMETRICO - CONFISCA DEL VEICOLO – NATURA – SANZIONE PENALE ACCESSORIA
Le Sezioni Unite, componendo il contrasto interpretativo insorto in proposito, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore delle norme che l’hanno introdotta.

Cass. SS. UU. Sentenza n. 23428 del 25 maggio 2010 - depositata il 18 giugno 2010(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Marasca)

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23428_06_10.pdf

Cass Pen SS UU Sentenza n. 23909 del 27 maggio 2010 - depositata il 22 giugno 2010

Cass. Pen. SS. UU. Sentenza n. 23909 del 27 maggio 2010 - depositata il 22 giugno 2010(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore M. Rotella)

INDAGINI PRELIMINARI – ARCHIVIAZIONE – ORDINANZA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI – NUOVA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE – OPPOSIZIONE DELLA P.O. – POTERI DEL GIUDICE
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto interpretativo insorto in merito, hanno affermato che, nel caso in cui il pubblico ministero riproponga richiesta di archiviazione all’esito delle nuove investigazioni disposte a seguito del mancato accoglimento della precedente richiesta opposta dalla persona offesa, il giudice può provvedere sulla stessa con decreto, senza dunque obbligo di instaurare nuovamente il contraddittorio incidentale, qualora la persona offesa non abbia nuovamente presentato opposizione ovvero quando quest’ultima risulti inammissibile.

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sabato 1 maggio 2010

Cass. Pen. SS. UU. Sentenza n. 47923 del 29 ottobre 2009 - depositata il 15 dicembre 2009

Cass. Pen. SS. UU. Sentenza n. 47923 del 29 ottobre 2009 - depositata il 15 dicembre 2009
REATO - OBLAZIONE - ISTANZA - DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - AMMISSIBILITA'

E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 99, comma primo, cod. proc. pen., la proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell’imputato non munito di procura speciale. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto penale di condanna). In motivazione, la S.C. ha precisato che la presentazione della domanda di oblazione, diversamente dall’atto del pagamento della somma determinata dal giudice, costituisce un atto di mero impulso processuale, inidoneo a determinare di per sé alcuna situazione processuale irreversibile sull’esito del procedimento e sulle relative regole di giudizio, poiché l’imputato può, in ogni tempo, anche dopo il provvedimento ammissivo del giudice, togliere ad essa ogni effetto, mediante una dichiarazione espressa a norma dell’art. 99, comma secondo, cod. proc. pen.

Cass. Pen. SS. UU. Sentenza n. 12433 del 26 novembre 2009 - depositata il 30 marzo 2010

Cass. Pen. SS. UU. Sentenza n. 12433 del 26 novembre 2009 - depositata il 30 marzo 2010
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – RICETTAZIONE - DOLO EVENTUALE - CONFIGURABILITA' - SUSSISTENZA - CONDIZIONI
Le Sezioni Unite hanno affermato che la ricettazione può essere sorretta anche da un dolo eventuale, precisando che esso non può desumersi da semplici motivi di sospetto e non può consistere in un mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto.
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12433_03_10.pdf

Cass Pen SS UU Sentenza n. 12067 del 17 dicembre 2009 - depositata il 29 marzo 2010

Cass Pen SS UU Sentenza n. 12067 del 17 dicembre 2009 - depositata il 29 marzo 2010
PROVE – TESTIMONIANZA – PERSONA OFFESA – INDAGATA IN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO – ARCHIVIAZIONE – REGOLE DI ASSUNZIONE
Le Sezioni unite hanno stabilito che la persona offesa, che sia al contempo indagata o imputata di un reato connesso ai sensi dell’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. o di un reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., non può assumere l’ufficio di testimone senza che sia stata previamente avvertita a norma dell’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle regole della c.d. testimonianza assistita, con l’ulteriore precisazione che può invece rendere testimonianza, senza il menzionato previo avviso ma con la necessaria osservanza delle regole della testimonianza assistita, dopo la pronuncia della senza irrevocabile di proscioglimento, che se pronunciata “per non aver commesso il fatto” rende possibile l’assunzione dell’ufficio di testimone senza alcun tipo di assistenza e di previo avviso. Detta disciplina, hanno poi aggiunto le Sezioni unite, non trova applicazione per la persona sottoposta ad indagine la cui posizione sia stata definita con pronuncia di archiviazione perché per essa sono assai meno pregnanti le esigenze di prevenire pregiudizi al diritto di difesa, comunque evitabili in forza delle garanzie apprestate dall’art. 198, comma 2, cod. proc. pen. – diritto del testimone a non autoincriminarsi – e dall’art. 63 cod. proc. pen. – inutilizzabilità radicale delle dichiarazioni autoindizianti del dichiarante non indagato o non imputato.
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12067_03_10.pdf

Sentenza n. 12822 del 21 gennaio 2010 - depositata il 2 aprile 2010

Cass. SS. UU. Sentenza n. 12822 del 21 gennaio 2010 - depositata il 2 aprile 2010
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - SENTENZA - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NECESSITA' - OMISSIONE - CONSEGUENZE
Chiamate a decidere <>, le Sezioni Unite hanno ritenuto che anche nel giudizio di appello (come in quello di primo grado) il dispositivo della sentenza debba essere letto in udienza dopo la deliberazione della sentenza; in difetto, peraltro, la sentenza non è abnorme né nulla, ma si verifica una mera irregolarità, che produce effetti giuridici, perché la mancata lettura del dispositivo impedisce il decorso dei termini per l’impugnazione ex art. 545, comma 3, c.p.p..

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12822_04_10.pdf

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione - Opposizione ai sensi dell’art. 195 dlgs n 58 del 1998

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione - Intermediazione finanziaria – Opposizione ai sensi dell’art. 195 d. lgs. n. 58 del 1998 – Autore materiale della violazione non destinatario dell’ingiunzione – Legittimazione attiva al ricorso in opposizione – Questione di massima di particolare importanza
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_57_09.pdf

Commento a L. 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Commento a L. 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20III_09_09.pdf

Debito pubblico pro-capite

Contatore del debito pubblico italiano

Amore e Psiche

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Perseo e Medusa - Canova

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LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!