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ALTALEX NEWS


venerdì 10 dicembre 2010

Quindici giorni di sciopero dei Giudici di pace dal 17 gennaio 2011

Quindici giorni di sciopero dei Giudici di pace dal 17 gennaio 2011
UNAGIPA, comunicato 02.12.2010

UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE, COMUNICATO 2 DICEMBRE 2010

Il Direttivo Nazionale dell’UNAGIPA, convocato d’urgenza a Roma il 2 dicembre u.s., ha esaminato il testo di un disegno di legge che il Ministro Alfano ed il Sottosegretario Caliendo hanno posto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio dei Ministri programmata per martedì scorso e rinviata solo poche ore prima.
Il Ministero di via Arenula, in persona del Sottosegretario Caliendo, smentendo ancora una volta i reiterati impegni del Ministro Alfano a favore della stabilizzazione della magistratura di pace, ha riproposto un disegno di legge già ritenuto inaccettabile un anno fa dalla categoria e contrastato con cinque settimane di sciopero.
Il “progetto Caliendo” appiattisce verso il basso figure di magistrati onorari radicalmente incompatibili fra loro (GdP, GoT e Vpo) e peggiora la condizione giuridica, già deleteria, dei giudici di pace, nulla disponendo sui miglioramenti, pur assicurati dal Ministro Alfano, in materia di rinnovabilità dei mandati, tutela previdenziale, garanzie ordinamentali e rivalutazione del trattamento economico.
Il progetto, smentendo clamorosamente le assicurazioni politiche e mistificando gli annunci di una riforma seria ed organica, con il palese scopo di mortificare la categoria dei giudici di pace, dequalificati e privati di ogni diritto e professionalità, da un lato regredisce le modalità di reclutamento dei nuovi giudici (è richiesto il solo requisito della laurea in legge per l’accesso!), dall’altro intacca gravemente i principi costituzionali di buon andamento degli uffici e di indipendenza del giudice, mediante la soppressione degli attuali Coordinatori giudici di pace, sostituiti dal Presidente del Tribunale, con potere di direzione e di vigilanza (primo caso nella storia del diritto di capo di un ufficio che vigila su sé medesimo), mediante la compromissione dell’attuale rappresentanza dei giudici di pace nei Consigli Giudiziari, mediante la sanzione della revoca del mandato “mascherata” in mero ammonimento (non rinnovabilità dell’incarico del gdp destinatario anche di un solo ammonimento).
Il culmine della mistificazione è stato raggiunto nel momento in cui il progetto (o “bozza”, come ripetutamente definito da Ministro e Sottosegretario, pur non essendo cambiato di una virgola in dodici mesi) è stato presentato come il tentativo di unificare la disciplina di una presunta e fantomatica categoria di “magistrati onorari”, laddove, al contrario, nell’accorpare figure radicalmente incompatibili fra di loro (le funzioni giurisdizionali del giudice di pace addirittura con le funzioni requirenti di pubblico ministero del vice procuratore onorario), ci si è premurati di tenere fuori dalla “disciplina comune” altre figure di magistrati c.d. “onorari” (che poi onorari lo sono per davvero, esercitando la funzione a tempo parzialissimo) e cioè i giudici tributari, ai quali, casualmente, appartiene il Sottosegretario Caliendo, ed i giudici laici presso i Tribunali per i Minorenni, tutti già titolari per legge di un incarico continuativo a tempo indeterminato, peraltro senza nessun tipo di verifica periodica di professionalità.
IL DIRETTIVO NAZIONALE, PRESO ATTO DELLA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE, HA DECISO A MAGGIORANZA DI:
A) PROCLAMARE UNO SCIOPERO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA E PER IL PRIMO PERIODO UTILE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE (CHE VIETA SCIOPERI DURANTE ED A RIDOSSO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE E DEL VOTO DI FIDUCIA DEL GOVERNO), DI PRECISO UNO SCIOPERO DI QUINDICI GIORNI A PARTIRE DAL 17 GENNAIO 2011
B) PROMUOVERE IMMEDIATAMENTE LE PIU EFFICACI AZIONI DI CONTESTAZIONE E PROTESTA
C) INTERESSARE LE ISTITUZIONI, IL GOVERNO, LE FORZE POLITICHE, L’ANM, L’AVVOCATURA, AFFINCHE’ CIASCUNO ASSUMA UNA POSIZIONE CHIARA E DEFINITIVA SUI CONTENUTI DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DI PACE
D) CONFRONTARSI CON LE ALTRE RAPPRESENTANZE DEI GIUDICI NON TOGATI E DI PACE PER UNA AUSPICATA E NECESSARIA AZIONE UNITARIA
Il Presidente Gabriele Longo
Il Segretario GeneraleAlberto Rossi

Dignità umana e diffamazione a mezzo stampa

Dignità umana e diffamazione a mezzo stampa
di Giovanni Catalisano 22.06.2010
dal sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=50280
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Onore e reputazione - 3. Delitti contro l’onore: verso una nuova concezione

1. Premessa.
Il Codice penale italiano, nel Libro secondo, Titolo XII, Capo II, contiene le disposizioni riguardanti i Delitti contro l’onore. In esso hanno trovato posto due distinte ipotesi di reato, l’ingiuria e la diffamazione.
Secondo un’indicazione consolidata, il dato oggettivo della presenza dell’offeso caratterizzerebbe ictu oculi il reato di ingiuria, così come il dato oggettivo, speculare al primo, dell’assenza della persona offesa connoterebbe fondamentalmente il reato di diffamazione[1].
Il Legislatore nel 1930, al fine di individuare l’oggetto dell’offesa, utilizzò due concetti, quello di onore per il delitto di ingiuria e quello di reputazione per il delitto di diffamazione, su cui furono costruite le due fattispecie di reato. Questo criterio di distinzione non era seguito da Codice penale del 1889 (art. 393 e ss.), il quale, uniformandosi alla disciplina contenuta nei codici sardo-italiano del 1859 e toscano del 1853, impostava la differenza tra ingiuria e diffamazione nel senso che la prima si esauriva nella semplice contumelia, fosse presente o meno l’offeso, la seconda consisteva nella lesione dell’altrui onore arrecata mediante l’attribuzione di un fatto determinato[2].
Evidente è l’esigenza di approntare un sistema difensivo contro tutte quelle esternazioni che possono ledere l’onore o la reputazione di una persona quando il comportamento di un individuo travalica i confini dell’ordinaria e civile manifestazione del proprio pensiero per arrivare alla formulazioni di considerazioni che esulano dal fisiologico per entrare nel patologico rappresentato dal reato di diffamazione a mezzo stampa, nella consapevolezza che nessuno può ergersi a giudice dell'indegnità altrui[3].
L’art. 595, 1° c. del c.p. delinea i tratti della fattispecie di reato denominata diffamazione[4]. Il 3° comma introduce un carattere specifico del reato in esame, in riferimento ad una particolare modalità operativa, che è l’utilizzo del mezzo stampa come canale per veicolare l’offesa[5]. Ulteriori riferimenti si trovano nei seguenti articoli del c.p.: 596 bis (Diffamazione col mezzo della stampa)[6]; 57 (Reati commessi col mezzo della stampa periodica)[7]; 57 bis (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica)[8] e 58 (Stampa clandestina)[9].
Inoltre, a completamento del quadro normativo, va segnalata la Legge 47/1948, c.d. Legge sulla Stampa, in particolare l’art. 13[10] che detta la disciplina delle pene per la diffamazione.
Altre disposizioni strettamente collegate al tema in esame vengono citate in nota[11].
2. Onore e reputazione.
Nel corso del tempo sono state formulate varie definizioni di onore, l’onore è stato definito come il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona[12], come l’opinione che delle qualità di una persona ha essa stessa o l’ambiente sociale[13]. Accanto a queste esemplificative citazioni vi è chi, in una visione lungimirante, ritiene che il concetto di onore non può essere definito una volta per tutte, per ogni tempo e per ogni luogo, perché si correrebbe il rischio di isolare l’oggetto da tutelare dal contesto storico dei rapporti sociali, politici, economici e giuridici, che formano il tessuto connettivo di una data civiltà[14].
L’onore ha più una valenza soggettiva che oggettiva, anche se c’è chi discute di ”onore oggettivo”, o interpersonale, punto di riferimento di valutazioni obiettive che si riflettono sulla persona, in senso favorevole o sfavorevole, ed attengono alla stima che la persona offesa ha presso gli altri membri della comunità per il complesso delle sue doti morali e sociali, essenziali o accessorie, che del pari concorrono alla sua considerazione nelle relazioni umane[15]. La duplice prospettazione di onore in senso “soggettivo” ed “oggettivo” risale alla Relazione ministeriale al Progetto definitivo del nuovo codice penale del 1930.
Un’ultima distinzione è quella che fa capo alle nozioni di onore minimo o comune e di onore specifico o qualificato: con la prima si vuol fare riferimento alla onorabilità che è propria di ogni individuo in quanto persona, a qualunque categoria sociale appartenga e qualunque sia il livello dei suoi meriti ed il rango del suo lavoro; con la seconda si intende specificare un tipo di onorabilità superiore alla media o quanto meno caratterizzata con riferimento ad una determinata categoria sociale o professionale o a meriti e funzioni particolarmente apprezzati dalla collettività. Questa distinzione, che certamente non si propone di violare il principio della uguaglianza della tutela giuridica, può essere accettata soltanto al fine di collocare la nozione di onore in una dimensione realistica, che tenga conto della indeterminatezza e della varietà della sua essenza pregiuridica[16].
Tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare i cambiamenti che il concetto di onore ha subito nelle sue accezioni.
È stato saggiamente affermato che ogni società è portatrice di un suo senso dell’onore. In ogni società ci sono uomini onorati, cioè uomini cui si dà onore, e uomini privi di onore[17].
Questo però non significa che il concetto di onore abbia una valenza statica nel tempo, anzi, si riconosce che l’onore non può tramontare, può solo cambiare il suo senso, perché mutano le ragioni per cui si è onorati o si è ritenuti degno di onore[18].
Si deve ritenere che l’onore sia qualcosa che ci è data dagli altri. noi onoriamo persone già segnate ufficialmente (gli onorevoli) dall’onore. Ciò significa anche che l’onore dipende molto dall’opinione e dalla credenza che chi è onorato possegga i titoli adeguati per esserlo[19].
Come è stato osservato nel mondo antico la giustificazione dell’onore traeva la sua linfa dalle radici dell’etica[20]. Secondo Aristotele, solo la virtù è il fondamento dell’onore. L’onore non è altro che un riguardo verso qualcuno in riconoscimento della sua virtù di cui è la ricompensa esteriore[21]. L’onore è, quindi, il legame tra i valori intrinseci delle persone e il loro ruolo pubblico[22].
Tutto ciò è oggi un lontano ricordo considerato che oggi l’onore è riconosciuti anche a soggetti la cui condotta non è proprio virtuosa, infatti, si ritiene che, non a caso, ad esempio, non onoriamo la persona dell’onorevole, ma la funzione che rappresenta.
È opportuna una riflessione sulla valenza del concetto di “Delitti contro l’onore” e della sua effettiva attualità. Consapevoli del fatto che se si perde il senso dell’autorità e dell’autorevolezza, ogni dimensione etica dell’onore sembra scomparire nella società contemporanea[23], sarebbe opportuno interrogarsi sul concetto attuale di onore e di reputazione.
Di seguito vengono riportate le concezioni formulate in tema di onore.
La concezione dell’onore denominata fattuale, considera il bene giuridico delle fattispecie incriminatrici di ingiuria e diffamazione come un dato della realtà psichica/interiore, ovvero come un dato della realtà psico-sociale/esterna. Si assume come tutelato un unico bene giuridico, da riguardare e valutare, però, sotto due diversi profili, entrambi affermati reali, cioè meramente fenomenici: sotto il profilo soggettivo/interno, in maggiore, ma non esclusivo, rilievo nell’art. 594 c.p., l’onore viene fatto consistere nell’apprezzamento che l’individuo fa delle sue doti e, in sostanza, nel sentimento del proprio valore sociale, sotto il profilo oggettivo/esterno, in maggiore, ma non esclusivo, rilievo nell’art. 595 c.p., l’onore si risolverebbe nella considerazione in cui l’individuo è tenuto dal pubblico, cioè nella reputazione di cui egli gode nella comunità[24].
Contrapposta alla versione fattuale è la concezione dell’onore denominata “normativa”. Il bene giuridico tutelato si pone qui come mera dimensione di valore interiore della persona, come un settore, sempre e dovunque meritevole e bisognoso di protezione penale, della dignità umana, un aspetto della personalità di ogni singolo uomo in quanto tale. Dunque, l’onore scaturirebbe direttamente dall’esistenza morale della persona umana e sarebbe, nella sua consistenza, dipendente soltanto dal suo habitus e dal suo comportamento etico e, correlativamente, la comunità non potrebbe dare all’uomo niente di più di quanto egli già possegga in forza della propria dignità di singolo[25].
Nel delitto di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p. l’offesa all’altrui reputazione, resa mediante comunicazione a più persone, indica ciò che rende penalmente rilevante il comportamento dell’agente. Pertanto, è necessario interrogarsi sul concetto di reputazione per comprendere la reale essenza del bene offeso.
Il concetto di reputazione è stato analizzato dalla giurisprudenza che ne ha delineato i tratti caratteristici e ne ha fornito una definizione ben precisa. È stato coerentemente affermato che la reputazione consiste nel senso della dignità personale nell'opinione degli altri, ovvero nella stima diffusa nell'ambiente sociale nel quale l'uomo vive ed opera[26] che non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico[27] e nella consapevolezza che deve, allora, farsi riferimento alla sua posizione sociale e professionale in rapporto all’ambiente in cui vive e svolge la sua attività, alle sue peculiarità personali, familiari e lavorative, in quanto tale complesso di elementi è proprio ed esclusivo di ciascun individuo, cosicché una medesima espressione può essere innocua rispetto alla reputazione di un soggetto e lesiva della considerazione sociale di un altro[28].
La reputazione non è il risultato di ciò che il singolo pensa di sé, ma ciò che gli altri pensano di egli.
Ciò posto, l’attribuzione di fatti lesivi della reputazione altrui crea una frattura all’interno della predetta valutazione, generando nei consociati l’idea che il soggetto non possieda le qualità personali fino a quel momento riconosciute ma che sia necessario rivedere la posizione assunta nei suoi confronti, fino a mutare, eventualmente, l’opinione della comunità.
Se a ciò si aggiunge che l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione di massa produce l’effetto di portare a conoscenza di un numero indeterminato di soggetti i fatti accaduti e le generalità degli autori, si comprende maggiormente l’esigenza, avvertita dal Legislatore, dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina, di prevedere dei requisiti che rappresentino la condicio sine qua non dell’esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica a cui deve corrispondere l’uso legittimo dei mezzi di comunicazione di massa affinché la divulgazione di una notizia di cronaca possa rientrare nell’esercizio legittimo di tali diritti.
Condivisibile è l’idea che la reputazione di una persona, che per taluni aspetti sia stata già compromessa, può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni[29] che comportano una ulteriore diminuzione della considerazione che i consociati hanno della parte lesa[30]. L’operatività dell’obbligo di rispettare la reputazione altrui è anche presente, pertanto, in presenza di una persona la cui reputazione sia stata già compromessa, ciò perché il fatto stesso d’essere uomo attribuisce ad ogni individuo il diritto ad un minimo di rispetto sociale, quali che siano le di lui qualità morali, nella consapevolezza che la dignità personale non può essere negata a nessuno, per il valore inalienabile dell’integrità morale di ciascuno, dovendosi riconoscere un minimo etico comune ad ogni persona in quanto tale[31].
3. Delitti contro l’onore: verso una nuova concezione.
L’onore e la reputazione hanno entrambi come destinatari naturali la persona. Tuttavia, essi non sono sovrapponibili, pertanto, l’inserimento nel medesimo Capo II, delitti contro l’onore, delle due fattispecie di reato può apparire oggi, consci dell’elaborazione giurisprudenziale, concettualmente inesatto.
L’onore e la reputazione si possono considerare due ambiti concettuali legati dalla presenza del concetto di stima ma riferiti a diversi modi di essere della persona, fisica o giuridica, ben si comprende che sarebbe più corretto ed attuale denominare il Capo II dei “Delitti contro la stima”, in cui il singolo verrebbe inteso sia come persona fisica sia come persona giuridica, al fine di porre l’accento sul reale punto d’incontro tra il delitto di ingiuria e diffamazione, che non è l’onore leso, che nella diffamazione non è presente in quanto si discute di reputazione, ma, piuttosto la stima che può essere letta sia come la stima che il soggetto nutre nei propri confronti, o più semplicemente l’onore, sia la stima che i consociati riservano al loro simile, che non è altro che il frutto della reputazione di cui gode il soggetto all’interno del contesto sociale.
In effetti non si può tacere che la giurisprudenza ormai ritiene che anche le persone giuridiche possono essere destinatarie di atti che ledano la loro reputazione e, poiché, come è facilmente desumibile, in tale ipotesi si tratta di offese recate ad entità impersonali, si comprende come, a maggior ragione, l’etichetta “Delitti contro l’onore” non sia applicabile alle persone giuridiche che vedono il loro ambito d’azione collegato all’esercizio strumentale che viene effettuato da chi le rappresenta nel porre in essere atti concreti.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha ritenuto che per le persone giuridiche si debba discutere di diffamazione e non di ingiuria, proprio perché la persona giuridica presenta delle caratteristiche che sono incompatibili con l’offesa che si può recare all’onore di una persona fisica.
Riconoscere la possibilità che una persona giuridica possa diventare soggetto passivo del reato di diffamazione rende necessaria e proficua una rielaborazione delle considerazione che sono state fino ad oggi sviluppate.
Se ormai si ammette che la lesione della reputazione può riguardare anche le persone giuridiche, non si può non rilevare che l’antica concezione dell’onore, veicolata attraverso l’etichetta “Delitti contro l’onore”, non appare più in grado di reggere il confronto con una costruzione teorica basata sul modus operandi delle persone giuridiche che agendo grazie a persone che le rappresentano, non possono essere trattate come le persone fisiche. Mentre ha senso ritenere che dare dell’ignorante ad uno studioso può integrare gli estremi della diffamazione, o dell’ingiuria, lo stesso non si può affermare delle persone giuridiche che possono essere offese ma con un bagaglio espressivo differente.
Da ciò emerge la necessità di ripensare alla validità teorica dell’etichetta “Delitti contro l’onore”, per propendere per una nuova formulazione “Delitti contro la stima” che permette di adattare la concezione penalistica retrostante alla mutata situazione della società di oggi e per evitare difficoltà concettuali difficilmente superabili, ad es. che senso avrebbe affermare che le persone giuridiche meritano “rispetto”. Mentre si può accettare la presenza di una lesione alla reputazione di una persona giuridica prestigiosa, lo stesso non si può dire di una lesione diretta a mettere in dubbio l’intelligenza o l’onestà[32] di tale figure.
________________
[1] P. Siracusano, Ingiuria e diffamazione, (voce) in Digesto, Discipline penalistiche, Utet, Torino, p. 38. Vedi anche bibliografia ivi citata.
[2] M. Spasari, Diffamazione e ingiuria, (voce) in Enciclopedia del diritto, XII, Giuffrè, Milano, p. 482.
[3] Cass. penale, sez. V, 19 aprile 2006, n. 19148.
[4] “Chiunque, fuori dai casi indicati dall’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1.032”.
Per una visione completa della disposizione in esame vedi: M. Freno, Commento all’art. 595 del c.p., in M. Ronco e S. Ardizzone, Codice penale ipertestuale, Utet, Torino. Vedi anche: F. Mantovani, Diritto Penale, Parte speciale, Delitti contro la persona, Cedam, Padova, 1995; G. Marini, Delitti contro la persona, II ed., Torino, 1996; AA.VV., Tutela dell’onore e mezzi di comunicazione di massa: atti del convegno giuridico ”Informazione, diffamazione, risarcimento”, promosso dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei, Milano, Feltrinelli, 1979; M. Liotta, Onore (voce), in Enc. dir., Vol. XXX, Giuffrè, Milano, 1980, p. 202 e ss.; G. Lattanzi, E. Lupo, Codice penale: rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. X Libro II, Giuffrè, Milano, 2000.
[5] “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516”.
[6] Art. 596 bis: “Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile, all’editore ed allo stampatore, per i reati preveduti negli artt. 57, 57 bis e 58”.
[7] Art. 57: “Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.
[8] Art 57 bis: “Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile”.
[9] Art. 58: “Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
[10] Art. 13 L. 47/1948: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a € 258”.
[11] Art. 348 c.p. Abusivo esercizio di una professione.
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.
Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale.
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 200 c.p.p. Segreto professionale.
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Art. 204 c.p.p. Esclusione del segreto.
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
1 bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.
1 ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1 quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1 quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 114 c.p.p. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini.
1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare all’identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
6 bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
Art. 115 c.p.p. Violazione del divieto di pubblicazione.
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.
[12] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, Giuffrè, Milano, 1986, vol. I, p. 153.
[13] V. Manzini, Trattato di diritto penale, Utet, Torino, 1964, p. 475 e ss.
[14] Vedi il contributo di F. Scutellari, in F. Stella e G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, Padova, 1992, pag. 1352.
[15] M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Cedam, Padova, 1998, p. 26. Vedi anche: G. Cassano, La tutela della reputazione nel quadro dei diritti della personalità, in Danno e Responsabilità, 2000, 10, p. 974; G. Corrias Lucente, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa, Cedam, Padova, 2000; C.F. Grosso, Responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa, in Studi Urbinati, 1967, XXXVI, p. 103.
[16] M. Spasari, Diffamazione e ingiuria, (voce) in Enciclopedia del diritto, XII, Giuffrè, Milano, p. 482-483.
[17] F. Viola, Etica e metaetica dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2000, p. 1.
[18] F. Viola, Etica e metaetica dei diritti umani, op. cit., p. 1.
[19] F. Viola, Etica e metaetica dei diritti umani, op. cit., p. 2.
[20] F. Viola, Etica e metaetica dei diritti umani, op. cit., p. 3.
[21] Aristotele, Etica Nicomachea, VIII, 16, 1163 b 3; IV, 7 1123 b 35-36.
[22] F. Viola, Etica e metaetica dei diritti umani, op. cit., p. 3.
[23] F. Viola, Etica e metaetica dei diritti umani, op. cit., p. 3.
[24] P. Siracusano, Ingiuria e diffamazione, (voce) in Digesto, Discipline penalistiche, op. cit., p. 33. Vedi anche bibliografia ivi citata.
[25] P. Siracusano, Ingiuria e diffamazione, (voce) in Digesto, Discipline penalistiche, op. cit., p. 33. Vedi anche bibliografia ivi citata.
[26] Cass. 28 febbraio 1995, in Cass. Pen., 1995, p. 2534.
[27] Cass. sez. V, 24.03.1995, n. 287.
[28] M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Cedam, Padova, 1998, p. 27.
[29] Cass. 04.12.1991, in Cass. Pen., 1993, p. 296.
[30] Cass. penale, sez. V, 22.09.2004, n.47452.
[31] M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Cedam, Padova, 1998, p. 54-55.
[32] L’onestà e la disonestà sono riferite ad un agire concreto delle persone fisiche che rappresentano la persona giuridica. Un amministratore di una società può essere disonesto, potrà essere mosso a lui un eventuale rimprovero ma la società in sé non è in grado di decidere come essere perché la natura impersonale rende arduo adattare certe concezioni teoriche costruite sull’agire umano ad entità impersonali. Tuttavia, ciò non significa che una società non possa essere condannata ma la natura di tale condanna sconta un ostacolo insormontabile, mentre ben potrà una società essere condannata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, lo stesso non si potrà dire per le pene detentive. Ciò posto, esiste un ambito concettuale plasmato sulle persone fisiche che può essere traslato ipso facto nei confronti delle persone giuridiche ma esiste un ambito che non ammette ciò.

giovedì 9 dicembre 2010

PIETRO BERTI: Testimoni di Geova

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sabato 4 dicembre 2010

PIETRO BERTI: Scientology

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Rassegna la giurisprudenza delle SS.UU. Penali 2009 E 2010

II° QUADRIMESTRE 2010
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Rassegna%20penale%20secondo%20quadrimestre_2010.pdf

I° QUADRIMESTRE 2010
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Rassegna%20penale%20primo%20quadrimestre_2010.pdf

SEZIONI UNITE PENALI DECISIONI 2009
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Rassegna%20penale%202009.pdf

Rassegna Corte Costituzionale sentenze in materia penale

Trimestre gennaio - marzo 2010
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20III_101_10.pdf

Trimestre aprile-giugno
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20III_102_10.pdf

Trimestre luglio-settembre
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20III_103_10.pdf


Anno 2009
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Rassegna%20corte%20cost%202009.pdf

CEDU

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20III_301_10_CEDU.pdf

Scrivere ''entro e non oltre'' non basta a qualificare il termine come essenziale

Scrivere ''entro e non oltre'' non basta a qualificare il termine come essenziale
Cassazione civile , sez. II, sentenza 25.10.2010 n° 21838 (Simone Marani)

Il termine, contenuto all’interno di un contratto preliminare, “entro e non oltre” il quale le parti convengono la stipula del definitivo, non può essere considerato, di per sé, “essenziale”, trattandosi solo di uno degli elementi da considerare al fine di stabilire se i contraenti abbiano voluto assegnare una decisiva valenza a tale data.
Lo ha stabilito Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 ottobre 2010, n. 21838 con la quale si evidenzia, inoltre, come, nel caso in cui l’affare salti, il promissario acquirente adempiente che rinunci alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno perché vuole la restituzione del doppio della caparra versata, potrà ottenerla solo se l’inadempimento del promittente venditore risulti “grave”.
La giurisprudenza di legittimità dominante, richiamata nella sentenza che qui si annota, ritiene che “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo”.
Tale volontà, continuano gli ermellini, “non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”.
L’impiego dell’espressione in questione, pertanto, è da ritenersi insufficiente a far considerare senz’altro il termine come essenziale, anche se non implica, di per sé, che esso non lo sia, trattandosi di un dato da prendere in considerazione insieme con tutti gli altri elementi utili ad accertare se le parti abbiano inteso, o meno, attribuire al termine quel carattere.
(Altalex, 23 novembre 2010. Nota di Simone Marani)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 8 giugno - 25 ottobre 2010, n. 21838
(Presidente Schettino - Relatore Bucciante)
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 12 e il 13 febbraio 1997 E. P. citò davanti al Tribunale di Firenze R. N., P. N. e M. G., dai quali con un contratto preliminare del 1° ottobre 1996 si era obbligato ad acquistare, entro il 31 dicembre di quell’anno, un terreno di circa ha 5.58.20 con sovrastante annesso agricolo in Lastra a Signa per il prezzo di lire 200.000.000, di cui lire 60.000.000 versate a titolo di caparra confirmatoria; sostenne l’attore che la vendita definitiva non era stata conclusa per fatto dei convenuti e chiese quindi che costoro fossero condannati a restituirgli il doppio della caparra, previa dichiarazione della legittimità del proprio recesso dal preliminare, comunicato il 28 gennaio 1997. R. N., P. N. e M. G. si costituirono in giudizio, contestando la fondatezza degli assunti di E. P. e chiedendo che fosse accertato il loro diritto a trattenere l’importo della caparra.
All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 19 novembre 2002 il Tribunale respinse le domande proposte dall’una parte e dall’altra.
Impugnata da R. N., P. N. e M. G. in via principale, da E. P. in via incidentale, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza del 21 settembre 2004, rigettato il primo gravame e accolto l’altro, ha condannato R. N., P. N. e M. G. a pagare a E. P. la somma di 61.974,83 euro, oltre agli interessi con decorrenza dal 29 gennaio 1997. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che il termine del 31 dicembre 1996, concordato dalle parti, aveva carattere essenziale e che del suo mancato rispetto erano responsabili i promittenti venditori, i quali non avevano tempestivamente dato notizia della loro intenzione di vendere ai confinanti titolari del diritto di prelazione.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione R. N., P. N. e M. G., in base a quattro motivi. E. P. si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso R. N., P. N. e M. G. lamentano che erroneamente, con la sentenza impugnata, si è ritenuto essenziale il termine del 31 dicembre 1996, concordato nel contratto preliminare per la stipulazione del definitivo. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto invece aderire alla tesi della non essenzialità, innanzitutto in base al criterio ermeneutico letterale, perché era stato pattuito che la vendita dovesse avvenire “entro e non oltre” il giorno suddetto; inoltre difettavano elementi che potessero far propendere per la tesi contraria; né è stata compiuta alcuna indagine sull’interesse che le parti potessero avere all’inderogabilità del termine in questione.
La doglianza va disattesa.
La giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 6 dicembre 2007 n. 25549) è univocamente orientata nel senso che “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”.
L’impiego dell’espressione in questione, pertanto, è bensì insufficiente a far considerare senz’altro il termine come essenziale, ma neppure implica di per sé che esso non lo sia, come i ricorrenti sostengono: si tratta di un dato da prendere in considerazione insieme con tutti gli altri elementi utili ad accertare se le parti abbiano inteso - o non - attribuire al termine quel carattere. A tale indagine la Corte d’appello non si è sottratta e del suo esito - favorevole a E. P. - ha dato adeguatamente conto, spiegandone compiutamente e diffusamente le ragioni, consistenti nel tenore della nutrita corrispondenza intercorsa tra le parti nell’imminenza del 31 dicembre 1996 e nel diverso contenuto di un altro contratto preliminare tra loro stesse intervenuto in precedenza relativamente ai medesimi beni, poi sostituito con quello oggetto della causa. La diversa valutazione di questi elementi propugnata dai ricorrenti, i quali contestano che siano in alcun modo significativi, non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte, nel campo degli accertamenti di fatto e degli apprezzamenti di merito, di estendere il proprio sindacato oltre quello attinente all’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione: vizi dai quali la sentenza impugnata risulta immune.
Il secondo motivo di ricorso concerne le cause della mancata stipulazione del contratto definitivo, di cui R. N., P. N. e M. G. lamentano di essere stati ingiustificatamente reputati responsabili dalla Corte d’appello, alla quale addebitano di non avere tenuto conto: - della tardività della convocazione davanti al notaio da parte di E. P.; - dell’inidoneità delle diffide ad adempiere intimate da costui, con le quali era stato assegnato un termine ristrettissimo, inferiore a quello stabilito dall’art. 1454 c.c.; - dell’irrilevanza dell’omissione della notificazione del preliminare ai vicini titolari del diritto di prelazione, avendo il promittente compratore inizialmente consentito ad acquistare solo la porzione immobiliare per la quale tale notificazione non era necessaria e poi a procrastinare il termine per entrambi gli acquisti; - delle prove testimoniali che sul punto erano state dedotte.
Nessuna di queste censure può essere accolta.
Il rifiuto di R. N., P. N. e M. G. di presentarsi al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, come risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso stesso, fu motivato dai promittenti acquirenti, unicamente con l’affermazione dell’impossibilità della stipula per la mancata notificazione del preliminare, e non con l’assunto che fosse stato loro assegnato un termine troppo breve. Pertanto la circostanza è comunque ininfluente. Né del resto nella sua mancata considerazione da parte della Corte d’appello può essere ravvisato un vizio di motivazione, in quanto i ricorrenti non deducono di averla prospettata nel giudizio a quo.
Non è d’altra parte pertinente il richiamo all’art. 1454 c.c., vertendosi nella specie in ipotesi di risoluzione del contratto per la scadenza del termine essenziale, che per il disposto dell’art. 1457 c.c. opera di diritto, senza necessità di diffida ad adempiere.
La tesi della non necessità della notificazione ai titolari del diritto di prelazione per la vendita del solo annesso agricolo, cui E. P. si era dichiarato disposto, in conformità con la previsione contrattuale che gli attribuiva la facoltà di frazionare l’acquisto, contrasta con l’assunto degli stessi ricorrenti circa la legittimità del loro rifiuto alla stipulazione del contratto definitivo, anche limitatamente a tale porzione immobiliare, proprio per la mancanza di quella notificazione. Né comunque R. N., P. N. e M. G. hanno formulato rilievi di sorta in ordine all’affermazione della Corte d’appello, secondo cui competeva loro dimostrare che in quel caso la notificazione non occorresse.
La modificazione del contratto preliminare, mediante l’eliminazione del termine essenziale, asseritamente concordate con E. P., avrebbe dovuto essere provata documentalmente, richiedendosi la forma scritta, a norma degli artt. 1350 e 1351 c.c.
Con lo stesso secondo motivo di ricorso R. N., P. N. e M. G. lamentano che il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimo il recesso del promittente compratore, senza verificare se il presunto inadempimento dell’altra parte fosse dotato dell’indispensabile requisito della gravità. La censura va esaminata, per ragioni di connessione, insieme con quella formulata con il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la Corte d’appello, avendo ritenuto il contratto risolto di diritto, avrebbe dovuto escludere la possibilità per E. P. di recederne e quindi di pretendere la restituzione del doppio della caparra, anziché il risarcimento dei danni da provare nel loro esatto ammontare.
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la risoluzione del contratto, anche quando consegue ipso iure all’inosservanza del termine essenziale, non preclude l’esercizio della facoltà di recesso consentita dall’art. 1385 c.c., come costantemente questa Corte ha ritenuto (v., tra le altre, Cass. 10 febbraio 2003 n. 1952: “Nell’ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, in secondo grado, in sostituzione di dette pretese, può chiedere il recesso dal contratto e la ritenzione della caparra (art. 1385, 2 comma, c.c.), in quanto dette domande hanno minore ampiezza rispetto a quelle originariamente proposte, ed inoltre esse possono essere proposte anche nel caso in cui si sia già verificata la risoluzione del contratto per una delle cause previste dalla legge (art. 1454, 1455, 1457, c.c.) dato che rientra nell’autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento”). In tal caso, tuttavia, vanno applicati i principi regolatori della materia del recesso, tra cui quello secondo cui esso può considerarsi legittimo solo nel presupposto che l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza (v., tra le più recenti, Cass. 19 febbraio 2006 n. 27129): il preventivo e consensuale apprezzamento automatico della “gravità” dell’inadempimento, conseguente alla pattuizione di un termine essenziale (come anche di una clausola risolutiva espressa), viene meno se la parte, come nella specie, rinuncia ad avvalersi della risoluzione del contratto e preferisce recederne, per ottenere la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, anziché l’integrale risarcimento del danno subito. Lo stesso giudice a quo ha avvertito l’esigenza di compiere la valutazione di cui si tratta, ma in proposito si è limitato soltanto a rilevare che gli appellanti principali “in sostanza sono essi stessi ad ammettere la loro (grave) inadempienza”. È dunque mancata del tutto ogni giustificazione di tale assiomatica qualificazione dell’inadempimento dei promittenti venditori, la cui “gravità” avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, applicando i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza (su cui v., da ultimo, Cass. 18 febbraio 2008 n. 3954). Sul punto la sentenza impugnata è quindi effettivamente inficiata dal vizio di motivazione denunciato da R. N., P. N. e M. G..
Pertanto, mentre deve essere respinto il terzo motivo di ricorso, va accolto il secondo, limitatamente all’ultima delle censure che vi sono contenute.
Anche il quarto motivo di ricorso è da rigettare, poiché vi si presuppone la fondatezza delle precedenti censure rivolte alla sentenza impugnata che sono state invece disattese: si sostiene che il contratto non si era risolto il 31 dicembre 1996; che E. P. ingiustificatamente ne era receduto; che era dunque legittimo il successivo recesso, operato da R. N., P. N. e M. G. nel chiedere, costituendosi nel giudizio di primo grado, che fosse dichiarato il loro diritto a ritenere la caparra.
Rigettati pertanto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, accolto in parte il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Firenze, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

Il “pignoramento presso terzi” da parte degli agenti della ricossione

Il “pignoramento presso terzi” da parte degli agenti della ricossione: cenni sul procedimento di riscossione diretta prevista dagli artt. 48-bis e 72 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
di Fernanda Ballardin

dal sito web http://www.altalex.com/index.php?idnot=12223

Sommario: 1. Introduzione - 2. I presupposti di applicazione dell'art. 48-bis - 2.1. La nozione di beneficiario - 2.2. La ristretta nozione di “inadempimento” ai fini dell’applicazione dell’art. 48-bis - 2.3. La nozione di pagamento - 3. Prospettive di applicazione e di evoluzione normativa - Riferimenti normativi.
1. Introduzione
L’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l’articolo 48-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Successivamente, l’art. 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 ha apportato alcune modifiche al testo originale dell´art. 48-bis, e ne ha subordinato l’operatività all’entrata in vigore del regolamento ministeriale di attuazione di cui al comma 2 della norma. In seguito, la legge 22 novembre 2007, n. 222 ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. Ulteriori modifiche alla normativa sono state, infine, apportate dall’art. 2 comma 17 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
In relazione alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle società a totale partecipazione pubblica, il regolamento di attuazione, previsto dal comma 2 della norma, è stato emanato con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Di conseguenza, la normativa è divenuta operativa e concretamente applicabile dal 29 marzo 2008. Tuttavia, in relazione alle società a prevalente partecipazione pubblica, l’art. 6, comma 1, del suindicato D.M. 40/08, rinvia ad un successivo regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze la disciplina per l’attuazione dell´art. 48-bis.
Sotto il profilo ermeneutico, le modalità applicative dell’istituto sono state chiarite dal Ministero dell´Economia e delle Finanze. Particolarmente rilevanti in materia sono le circolari n. 22 del 29 luglio 2008[1], e n. 29 dell’8 ottobre 2009, con le quali vengono fornite, in ordine alle questioni ritenute di maggior rilievo, talune precisazioni e chiarimenti, anche di natura esegetica, nonché delle indicazioni tese a dare soluzione alle problematiche emerse in fase di applicazione della suddetta disciplina, e di affrontare taluni aspetti critici concernenti i raggruppamenti temporanei di imprese e la cessione del credito, vista l’importanza sottesa all’applicazione della disciplina recata dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal D.M. n. 40/08.
La disposizione di cui all’art. 48-bis, dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 comma 17 della L. 94/2009, non è applicabile alle aziende né alle società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modifiche dalla L. 356/92[2].
Va ricordato, infine, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 maggio 2009[3] recante “disciplina delle modalità di attuazione dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, concernente la certificazione dei crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi. Difatti, anche se limitatamente all’anno 2009, tale decreto prevede che, al fine di permettere agli enti pubblici territoriali di rilasciare la predetta certificazione finalizzata alla cessione del credito, venga attivata una verifica afferente all’art. 48-bis secondo le modalità previste dal regolamento, senza dar luogo, nel caso di riscontrato inadempimento, all’attivazione automatica delle procedure di riscossione coattiva da parte degli agenti della riscossione.
In seguito alle sopracitate modifiche normative, l’attuale testo dell’articolo 48-bis prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, l’obbligo di verificare, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, segnalando tale circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Inoltre, al comma 2-bis, si afferma che l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
D’altra parte, l’art. 72-bis prevede che l'atto di pignoramento presso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, comma 2 n.4 c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di quindici giorni[4] dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica e, per le restanti somme, alle rispettive scadenze.
La disciplina sopradescritta, impropriamente denominata “procedura di pignoramento presso terzi” da parte degli agenti della riscossione (impropriamente perché, in realtà, sussistono notevoli differenze rispetto alla procedura esecutiva presso terzi disciplinata dal codice di rito), costituisce un importante strumento di recupero dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dei soggetti privati inadempienti. Tale disciplina consente, infatti, di recuperare le somme in maniera quasi immediata, senza osservare particolari procedure, se non quella, appunto, della preventiva “verifica” prevista dall’art. 48-bis. Di conseguenza, proprio perché il privato debitore riveste un ruolo del tutto passivo, è indispensabile individuare con esattezza i presupposti di applicazione della norma, nonché le fattispecie da sottoporre all’obbligo di preventiva verifica, al fine della legittima applicazione della procedura di cui agli artt. 48-bis e 72 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. I presupposti di applicazione dell'art. 48-bis
L’applicazione della procedura in esame ha dei presupposti ben diversi da quelli previsti dal codice di procedura civile in tema di pignoramento presso terzi. Il codice di rito prevede, infatti, un doppio controllo sul titolo esecutivo che ne è presupposto, in quanto, anche se il titolo è di formazione extragiudiziale, esso è soggetto, in primis, al controllo dell’organo che lo forma, e poi dell’ufficio che materialmente procede all’esecuzione. Inoltre, il pignoramento presso terzi, nell’esecuzione civile, produce il semplice effetto di accantonare le somme ed i beni pignorati, in attesa della definizione della procedura esecutiva e dell’ordine di assegnazione del magistrato, mentre la procedura di cui agli artt. 48-bis e 72 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’incasso diretto delle somme da parte degli agenti della riscossione, in seguito all’esito positivo della procedura di verifica.
Il procedimento è, quindi, notevolmente più veloce, non richiede la designazione di un difensore, non prevede la fissazione di un’udienza, con effetti sul carico giudiziale, risultando di conseguenza più opportuno, seppur senza produrre gli stessi effetti della procedura per eccellenza giudiziale. Inoltre, non è prevista la citazione del terzo pignorato, né il conseguente passaggio dal giudice dell’esecuzione, ed il terzo è tenuto a effettuare il versamento in base all’atto ricevuto dall’agente della riscossione, senza che vi sia un’ordinanza di assegnazione dell’autorità giudiziaria.
Esso presenta, quindi, un carattere derogatorio rispetto alla disciplina del codice di procedura civile.
Tale eccezionale procedura è già passata al vaglio della Corte Costituzionale[5], la quale si è espressa sulla questione di legittimità dell’art. 72. In tale occasione, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità, per aspetti formali, senza tuttavia esprimere un giudizio “sostanziale” sulle problematiche dedotte.
Proprio in virtù dell’eccezionalità del procedimento in esame, nonché dell’interpretazione restrittiva della normativa fornita dalle varie circolari in materia, si impone un particolare rigore nella verifica e nella valutazione dell’effettiva presenza dei presupposti di applicazione dell’intera disciplina, sia da parte degli agenti della riscossione che da parte dell’Amministrazione responsabile per il pagamento. Si osserva, a riguardo, che il pagamento, in sede di riscossione diretta, effettuato in mancanza dei presupposti sostanziali e formali previsti dalla legge, potrebbe dare luogo alle varie forme di responsabilità amministrativa. D’altra parte, la normativa non prevede nessuna specifica sanzione qualora il terzo pignorato non esegua il pignoramento stragiudiziale.
2.1. La nozione di beneficiario
Per quanto riguarda la nozione di soggetto beneficiario, secondo quanto previsto dall’art. 1 lett. “b” del D.M. 40/08, esso consiste nel destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000,00 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici. Pertanto, la procedura di verifica non deve iniziare, e, se erroneamente iniziata, deve essere immediatamente interrotta, qualora il credito del soggetto beneficiario non superi tale somma.
Alcuni dubbi sono sorti in relazione ai rapporti nell´ambito della pubblica amministrazione. Sul punto, la Circolare n. 22 del 29 luglio 2008, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito alcuni importanti chiarimenti, affermando che la norma di cui all´art.48-bis non deve trovare applicazione in relazione ai pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). A fondamento di tale affermazione, la Circolare evidenzia che taluni soggetti ricompresi nell’ambito della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal loro regime giuridico e seppure titolari di specifiche funzioni, di proprie risorse umane e finanziarie ed anche di una propria legittimazione, sostanziale e processuale, nei confronti dei terzi, concorrono, in base al Sistema Europeo dei Conti, alla formazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. In effetti, le disposizioni legislative in materia di finanza pubblica, nonché tutte le norme atte a produrre comunque effetti sul gettito erariale, sono destinate, in ultima analisi, ad un miglioramento del conto economico consolidato, anche al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall´Unione europea e, in particolare, al rispetto del “Patto di stabilità e crescita” previsto dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997[6].
Infine, va evidenziato che tra le diverse Amministrazioni Pubbliche non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’articolo 48-bis. Di conseguenza, non è necessario l’espletamento della verifica prevista all’articolo 2 del Regolamento, nelle ipotesi di pagamenti e di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.
Inoltre, siccome l´art. 48-bis fa genericamente riferimento alle società a totale partecipazione pubblica, senza nulla specificare in ordine alle partecipazioni indirette, si evidenzia, altresì, che le società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta.
2.2. La ristretta nozione di “inadempimento” ai fini dell’applicazione dell’art. 48-bis
L’esatta individuazione della nozione di “inadempimento” è di estrema importanza ai fini dell’applicabilità della normativa in esame, una volta che l’art. 2 del D.M. n. 40/08 prevede, al comma 2, che l’Equitalia Servizi s.p.a. controlli, avvalendosi del suo sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, e ne dia comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta. Orbene, come si evince dalla lettura del’art. 1 lett. “e” del D.M. n. 40/08, in tema di definizioni, non è sufficiente un puro e semplice inadempimento affinché sia attivata la procedura di verifica. In effetti, l’inadempimento deve essere qualificato, una volta che l’oggetto della norma consiste nel “mancato assolvimento, da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli artt. 12 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, attuato con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 3 settembre 1999 n. 321”.
Pertanto, al fine della configurabilità della nozione di inadempimento, non si può prescindere dalla verifica (e del conseguente rincontro, da parte dell’Amministrazione) circa l’effettiva esecutività delle cartelle esattoriali oggetto del debito, il che implica, ai sensi del combinato disposti di cui agli artt. 72-bis e 50 del D.P.R. 602, il necessario decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. A tal fine, occorre tenere in considerazione tutte le norme processual-civilistiche sul decorso dei termini di legge, comprese quelle riguardanti il periodo feriale[7]. Inoltre, qualora l’esecuzione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, secondo le modalità stabilite dall’art. 26 del D.P.R. 602/73. Tale avviso resta efficace per 180 giorni dalla notifica.
Oltre all’esecutività delle cartelle, al fine di procedere alla riscossione diretta, l’agente competente dovrà verificare, altresì, l’effettiva sussistenza e l’esigibilità del credito al momento della richiesta di riscossione. A riguardo, la Circolare M.E.F. n. 22/08 rammenta che il ricorso eventualmente proposto dal debitore non produce effetti sospensivi automatici. Tuttavia, l’avvenuto deposito di una sentenza favorevole al contribuente, anche nelle more dell’emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, non deve comportare la sospensione del pagamento a favore del beneficiario né l’attivazione della procedura di verifica, nemmeno nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria abbia proposto gravame.
Infine, la suddetta Circolare chiarisce che non deve ritenersi scaduto il termine di cui all’art. 50 cit. nei casi in cui sia stata concessa al contribuente una dilazione di pagamento, a norma dell’art. 19, oppure una sospensione amministrativa della riscossione (artt. 19-bis e 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), o nel caso in cui il debitore abbia beneficiato di un provvedimento di sospensione della riscossione in via di autotutela ai sensi dell’art. 2-quater comma 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, ovvero in via giudiziale ex art. 47 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2.3. La nozione di pagamento
Il legislatore utilizza il termine “pagamento” sia in relazione alle Amministrazioni Pubbliche quanto alle società partecipate, per le quali si applica la disciplina civilistica. Si ritiene, pertanto, che il “pagamento” si riferisca all’adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica. Di talché, la normativa in esame non deve riguardare il semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la Pubblica Amministrazione, non costituiscono oggetto di un vero e proprio “pagamento”.
A titolo esemplificativo, la suindicata Circolare ha elencato alcune ipotesi di trasferimento di somme non soggette alla procedura di cui all’articolo 48-bis, come i trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali. Inoltre, qualora sussista un chiaro interesse pubblico alla erogazione di provvidenze economiche, al fine di non compromettere il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione, non potrà trovare applicazione l’articolo 48-bis, che costituisce una norma a carattere generale.
In relazione alle erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento, si ritiene che nemmeno tali trasferimenti debbano assoggettarsi alla procedura di verifica, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato[8]. Tra l’altro, va segnalato che anche l’art. 3, comma 4, secondo periodo del Regolamento, richiama l’articolo 545 del codice di procedura civile avente ad oggetto i crediti impignorabili. Ne consegue che l’impossibilità di effettuare il pignoramento sui crediti vantati dal beneficiario rende inutile procedere alla verifica di cui all’articolo 48-bis.
Un altro caso di esclusione dell’applicazione della sospensione del pagamento a favore del beneficiario si ravvisa nell’ipotesi in cui vi sia la presenza di diritti fondamentali della persona, come il diritto alla salute ed altri diritti costituzionalmente protetti.
Altre ipotesi di pagamenti esclusi dall’obbligo di verifica sono le seguenti: versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali; rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.); corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (per esempio, l’indennità post-sanatoriale disposta dall’articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio, l’indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210); pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping; pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità; pagamenti a titolo di assegno alimentare; sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento; indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124); finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.
3. Prospettive di applicazione e di evoluzione normativa
Per quanto sopraesposto, risulta indispensabile, nei singoli casi concreti, una rigorosa verifica circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legittimità della procedura in esame, e l’esatta individuazione delle concrete fattispecie ad essa assoggettabili. Ciò al fine di evitare che la procedura di la riscossione diretta possa essere applicata su presunti crediti oggetto, in realtà, di cartelle eventualmente saldate, non esecutive, inesigibili o annullate in sede amministrativa o giudiziaria. In effetti, è possibile che il soggetto privato, indiretto destinatario di una illegittima procedura di verifica e di riscossione diretta, possa subire dei danni derivanti dal mancato versamento delle somme legittimamente dovutegli, o dall’eventuale ritardo nel pagamento delle stesse, e di conseguenza sono ipotizzabili diverse forme di responsabilità amministrativa.
Una volta accertata la necessità di una applicazione rigorosa e di un’interpretazione restrittiva della normativa, al fine di tutelare la posizione giuridica del privato debitore (che è il vero “terzo” nella procedura), Al fine di non incorrere in equivoci, potrebbe essere utile l’introduzione dell’obbligo, a carico dell’agente della riscossione, di allegare, all’atto della richiesta di riscossione diretta, prova dell’effettiva notifica del privato debitore sull’avvio della procedura di riscossione diretta, applicando le norme processual-civilistiche in tema di notifiche e di compiuta giacenza, in modo che egli possa eventualmente opporsi tempestivamente all’esecuzione qualora vi siano i presupposti.
Una volta delimitato l’ambito di applicazione della procedura, è tuttavia auspicabile l’istituzione di una analoga fattispecie procedurale anche in tema di pignoramenti presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c., quantomeno per quanto riguarda i procedimenti esecutivi instauratisi nei confronti di debitori che siano a loro volta creditori dello Stato. Difatti, la possibilità per i creditori privati di conoscere se i loro debitori siano o meno titolari di crediti immediatamente esigibili nei confronti della Stato, analogamente a quanto previsto per Equitalia Servizi s.p.a., nonché, una volta muniti di un titolo esecutivo ed autorizzati dall’Autorità giudiziaria, di chiedere direttamente l’incasso delle somme ai soggetti pubblici, produrrebbe l’effetto di ridurre notevolmente i tempi dell’esecuzione civile presso terzi, e di aumentarne l’efficacia ed i risultati positivi, spesso compromessi da eccessivi passaggi burocratici, da tempi spesso non definibili, dalle numerose garanzia poste a tutela del debitore e dal notevole appesantimento della procedura qualora si debba iniziare il giudizio di accertamento.
Riferimenti normativi
Legge 15 luglio 2009, n. 94;Decreto 19 maggio 2009 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;Circolare del 29 luglio 2008, n. 22;Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, del Ministro dell’Economia e delle Finanze;Decreto Legge del 1 ottobre 2007, n. 159;Circolare 6 agosto 2007, n. 28;Circolare 4 settembre 2007, n. 29;D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262;Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203;Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;D.L. 25 settembre 2001, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;Decreto 3 settembre 1999, n. 321, del Ministro delle Finanze;D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;Legge 25 febbraio 1992, n. 210;Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;Legge 21 febbraio 1991, n. 52;L. 23 agosto 1988, n. 400;Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;Legge 10 dicembre 1970, n. 1088;D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;Legge 31 maggio 1965, n. 575Legge 30 luglio 1959, n. 623;Legge 25 luglio 1952, n. 949;Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180;Legge 16 marzo 1942, n. 267;Regio Decreto del 18 novembre 1923;Legge 20 marzo 1865, n. 2248.
________________
[1] Pubblicata nella G.U. serie generale n. 186 del 9 agosto 2008.
[2] Concernenti ipotesi particolari di confisca, ai sensi della L. 575/65, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso.
[3] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 157 del 9 luglio 2009.
[4] In seguito alla direttiva di Equitalia n. 12/2010, il termine indicato dalla norma passa da 15 a 60 giorni, al fine di consentire al debitore iscritto a ruolo di potersi difendere adeguatamente contro le esecuzioni forzate che si ritengono errate.
[5] V. Corte Costituzionale, ordinanza n. 393 del 28/11/2008.
[6] Pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 236 del 2 agosto 1997; cfr. Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell´Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza.
[7] V. legge 7 ottobre 1969 n. 742.
[8] Cfr. Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - parere n. 2834/2007 - adunanza del 22 ottobre 2007

giovedì 2 dicembre 2010

PIETRO BERTI: Il caso Mattei

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PIETRO BERTI: Delitto Matteotti

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PIETRO BERTI: Charles Manson

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PIETRO BERTI: OMICIDIO MARTA RUSSO

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PIETRO BERTI: Ted Bundy

PIETRO BERTI: Ted Bundy: "Ted Bundy http://it.wikipedia.org/wiki/Ted_Bundy Theodore Robert Bundy (Burlington, 24 novembre 1946 – Starke, 24 gennaio 1989) è stato u..."

PIETRO BERTI: Donne scomparse in Ciudad Juárez (Messico)

PIETRO BERTI: Donne scomparse in Ciudad Juárez (Messico): "Ciudad Juárez costituisce un caso grave e insolito di violenza contro le donne. Sono già più di 430 le donne assassinate e oltre 600 quelle ..."

mercoledì 1 dicembre 2010

Riforma Forense

FOCUS: RIFORMA FORENSE

Praticanti avvocati: approvato l'emendamento che prevede il compenso Decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario e congruo per l'attività svolta per conto dello studio. E' ...

Riforma dell'ordinamento forense: primo sì del Senato Più selezione per diventare avvocati, formazione e assicurazione civile obbligatoria, controllo sulla correttezza dei legali più serrato. Sono questi ...

La riforma forense rafforza la qualificazione e tutela l’affidamento dei cittadini C.N.F., comunicato 23.11.2010L'aula di palazzo Madama ha licenziato il testo in prima lettura. Soddisfazione per un risultato che ha premiato l’unità dell’avvocatura riunita dal ...

Guido Alpa: La riforma della professione sia approvata anche alla Camera Con la relazione del presidente del Cnf Guido Alpa si è aperto oggi a Genova il XXX Congresso Nazionale forense: “Il testo approvato martedì al Senato & ...

http://www.altalex.com/index.php?tag=Y&qs=riforma+forense

Diritto di accesso al testo di un sms: ecco i limiti

Diritto di accesso al testo di un sms: ecco i limiti
TAR Campania-Napoli, sez. VI, sentenza 15.11.2010 n° 24405

Non può essere azionato il diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990 per conoscere il contenuto di un SMS telefonico quando le comunicazioni avvengono tra altri soggetti”.
Il Tar Campania sede di Napoli ha respinto il ricorso per l’accesso (art. 22 e ss. della L. 241/1990) al contenuto del testo di un messaggio, cd “sms” (Short Messaging Service) nei confronti del gestore di pubblico servizio T.I.M..
L’sms se pur inviato sull’utenza della ricorrente costituiva la forma di comunicazione avvenuta tra altri soggetti, la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette (art. 15, Cost.), eventuali limitazioni sono consentite esclusivamente nell’ambito del procedimento penale, esercitabile nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici, telematici e di telecomunicazioni) o in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli att. 266 e ss. c.p.p..
Nel caso in questione, l’istanza di accesso, era stata inoltrata per consentire eventuali azioni giudiziarie e nuovi sviluppi processuali, in una vicenda giudiziaria conseguita ad un grave fatto omicidiario nei confronti del figlio della ricorrente, conclusosi con una sentenza di condanna definitiva di anni nove e mesi sei di reclusione. La povera vittima aveva ricevuto un sms dal suo aggressore sull’utenza intestata alla ricorrente, un elemento di prova informatica che non era stata acquisita dalla polizia giudiziaria.
L’esperienza dimostra che ciò accade per una sorta di sottovalutazione della delicatezza delle attività che si stanno compiendo, che spesso si traduce in comportamenti che possono pregiudicare l’utilizzabilità e il valore probatorio delle informazioni, sia nella fase delle indagini, sia in quella del dibattimento.
Negli ultimi anni si è registrata una vera e propria proliferazione di file, tabulati telefonici (call data record) o altri “oggetti digitali” presentati come prove nei processi penali. Questo ha indotto il pubblico ministero e il difensore (più il secondo che il primo, per la verità) a porsi il problema dei limiti di ammissibilità degli elementi di prova informatica raccolti dalla polizia giudiziaria. Non sempre quest’ultima opera in modo da consentire alla difesa di verificare a posteriori la genuinità di quanto viene presentato al processo.
Come è anche vero, che in altri casi proprio l’inosservanza da parte della polizia giudiziaria dei più elementari requisiti tecnici in fase di acquisizione degli elementi di prova informatica, ha consentito di far escludere dalle indagini del materiale già acquisito al fascicolo del pubblico ministero, o di annullare un sequestro probatorio.
(Altalex, 1° dicembre 2010. Nota di Cesira Cruciani)
T.A.R. Campania - Napoli Sezione VI
Sentenza 15 novembre 2010, n. 24405

Quando il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l’interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico, né ad atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 non può essere azionato.
Se l'sms costituisce una una forma di comunicazione avvenuta tra soggetti diversi dall'intestatario dell'utenza interessata, prevale il loro diritto alla segretezza e libertà, salvo le limitazioni consentite nel procedimento penale secondo le forme degli artt. 254 e 254 bis c.p.p.
(Fonte: Massimario.it - 41/2010. Cfr. nota di Cesira Cruciani)
T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione VI
Sentenza 15 novembre 2010, n. 24405
N. 24405/2010 REG.SEN.
N. 03919/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3919 del 2010, proposto da: Elena ***, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M. Girardi sito in Napoli alla via Lomonaco, 3;
contro
Tim Telecom Italia Mobile S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. non costituita;
nei confronti di
Raffaele ***, Giuseppe *** non costituiti;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti notificata in data 10.05.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. La ricorrente, *** Elena, ha richiesto alla società di telecomunicazioni, T.I.M. (Telecom Italia Mobile), l’accesso al testo di un messaggio di testo, cd. “sms” (Short Messaging Service), inviato il 25.06.2005 alle ore 23.29 dall’utenza cellulare in uso a *** Raffaele all’indirizzo del cellulare in uso al figlio *** Ferdinando e intestato a lei medesima.
1.2. L’*** esponeva che nel corso della serata del 25.06.2005, il *** Raffaele uccideva il figlio *** Ferdinando e che la conoscenza dell’sms in questione le consentirebbe di azionare ulteriori “sviluppi processuali” nella vicenda giudiziaria che è conseguita al grave fatto omicidario, conclusosi con Sentenza definitiva di condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione in danno del menzionato *** Raffaele.
1.3. La società intimata non dava alcun seguito all’istanza della ricorrente, notificata in data 10.05.2010, determinando, così, la formazione del silenzio-diniego di cui all’art. 25 co. 4 della L. 241/1990, impugnato in questa sede.
DIRITTO
2.1. Il ricorso è infondato.
2.2. Sebbene, infatti, la T.I.M. rientri tra i soggetti passivi del diritto di accesso quale “gestore di pubblico servizio” (art. 23 L. 241/1990) e gli sms possano assumere astrattamente la qualificazione di “documento” ai sensi dell’art. 22 lett. D L. 241/1990), difettano altri presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3.1. In primo luogo, infatti, la citata lettera d) dell’art. 22 L. 241/1990 richiede che il documento di cui si chiede l’ostensione “concerna” attività di pubblico interesse, e, coerentemente, l’art. 22 lett. e) prevede che i soggetti di diritto privato, qual è la società per azioni, T.I.M., rientrino tra i soggetti obbligati all’ostensione solo limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
3.2. Nel caso di specie, il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l’interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico né ad atti “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi” (v. C.d.S. sez. VI, Sent. n. 1119 – 9 marzo 2007; Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 04 febbraio 2010 , n. 108; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 27 ottobre 2008 , n. 1849).
4.1. Sotto altro profilo, va detto che l’sms in questione, pur inviato a un’utenza intestata a *** Elena, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, costituisce una forma di comunicazione avvenuta tra altri soggetti (*** Ferdinando e *** Raffaele) la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette, salvo le possibili limitazioni, mediante atto motivato dall’Autorità Giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 Cost.). Le “limitazioni” a cui si è appena fatto riferimento sono consentite esclusivamente nell’ambito del procedimento penale e devono essere esercitate nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni) o, in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli artt. 266 e ss. c.p.p..
4.2. In tal senso, il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 non può essere azionato per conoscere il contenuto di comunicazioni avvenute tra altri soggetti.
5.1. La disamina che precede dimostra l’infondatezza del ricorso; la peculiarità e novità della questione integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Luca Cestaro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/11/2010

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