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mercoledì 16 marzo 2011

Cassazione civile, Sezioni Unite, 8.2.2011, n. 3034-Privacy e diritto di difesa

Cassazione civile SS.UU. 3034/2011
Privacy e diritto di difesa.
La disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisce deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito. 15.2.2011,
Cassazione civile, Sezioni Unite, 8.2.2011, n. 3034
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, A.G., dopo aver premesso di essere parte di un procedimento di divorzio pendente presso il tribunale di Milano; di essere stato assistito nell'occasione dall'avv. Z.E. V., mentre la controparte C.L.E.M. era assistita dagli avv. B.D.P.A. e F. A.; che nel corso del giudizio il giudice istruttore con ordinanza riservata aveva ammesso prova testimoniale ed ordinato l'esibizione di documentazione bancaria riferibile ad esso ricorrente presso cinque agenzie bancarie, oltre a quelle relative ad una carta di credito American Express, alle docenze presso le Università Cattolica e Bocconi di Milano, ai modelli U 750 2004 - 2007; che la difesa della controparte, non notiziata della richiesta inviata dal ricorrente direttamente agli enti interessati in adempimento spontaneo del provvedimento, in data 9.1.2008 aveva notificato a ciascuno di essi la copia della prima pagina del verbale dell'udienza del 12.12.2006, la copia dei verbali delle udienze del 12.5 e del 6.11.2007, la copia dell'ordinanza del 28.11.2007; che tali iniziative sarebbero risultate illecite sotto vari aspetti, ed in particolare per il fatto che i verbali di udienza avrebbero contenuto dati sensibili sullo stato di salute di esso ricorrente, in quanto tali utilizzabili da parte dei titolari del loro trattamento (nella specie gli avv. B.D.P. ed A.) esclusivamente con l'adozione di misure a tutela dell'interessato, nella specie non adottate; tutto ciò premesso, chiedeva che il tribunale adito volesse disporre la condanna delle convenute al pagamento di una provvisionale, salvo il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivante dalla grave forma depressiva che si sarebbe manifestata in conseguenza della denunciata violazione.I due legali convenuti avv. B.D.P. ed A., costituitisi, sostenevano di aver saputo dell'istanza di acquisizione dei documenti da parte dell'interessato dopo la richiesta di notifica degli ordini di esibizione e che la domanda del ricorrente era infondata sotto il triplice aspetto:a) che la disciplina in tema di tutela dei dati personali escluderebbe dal relativo trattamento quelli correlati alla trattazione giudiziaria;b) che non sarebbe richiesto il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati, quando si tratti di far valere un diritto in giudizio;c) che il danno denunciato sarebbe insussistente.Il tribunale rigettava le domande, ritenendo che non fosse configurabile alcuna violazione della disciplina in materia di dati personali nel comportamento della parte che, in un giudizio civile, aveva notificato a terzi un provvedimento contenente ordine di esibizione di documenti emesso dal giudice nel corso del processo.In particolare il giudicante rilevava in proposito che il detto ordine di produzione documentale era stato rivolto al ricorrente, con delega alla parte convenuta ("che evidentemente aveva richiesto il provvedimento", p. 6) per la relativa notifica agli enti interessati;che la proposta di adempimento spontaneo all'ordinanza formulata dal ricorrente doveva essere interpretata come semplice richiesta di sostituzione alle controparti nell'onere di provvedere alle necessarie notifiche agli istituti di credito, e quindi come istanza di assumere in proprio l'onere esecutivo affidato ad altri; che, in altri termini, ove l' A. avesse provveduto all'esecuzione dell'ordinanza come proposto "non avrebbe potuto comportarsi molto diversamente dal comportamento poi censurato" (p. 7); che non sarebbe stata comunque applicabile la disciplina in tema di trattamento dei dati personali, essendo stata la stessa evocata in un settore (quello di giustizia) sottratto alle regole disposte in via generale; che infine sarebbe mancata la prova della sussistenza di un danno risarcibile.Avverso la detta decisione A. proponeva ricorso per cassazione affidato a diciassette motivi, cui resistevano B.D.P. ed A. con controricorso.Entrambe le parti depositavano infine memoria.Successivamente la controversia veniva decisa all'esito dell'udienza pubblica del 7.12.2010.Motivi della decisione1 - Con i motivi di impugnazione A. ha rispettivamente denunciato:1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., derivante dal fatto che il tribunale, nel valutare la questione sottoposta al suo esame, avrebbe omesso di considerare i profili relativi alla pretesa lesione del diritto alla protezione dei dati personali derivanti dalla notifica integrale dell'ordinanza e dei verbali di udienza, profili che viceversa avrebbero formato "la causa petendi e lo stesso oggetto della domanda";2) vizio di motivazione, sotto il profilo che la pronuncia non avrebbe preso in considerazione la tematica relativa alla tutela ed ai limiti della protezione dei dati personali, eludendo in tal modo la motivazione sull'oggetto sostanziale del processo;3) violazione di legge in relazione all'affermato obbligo di notifica al terzo detentore dei documenti dell'intera ordinanza di esibizione ed alla contemporanea negazione dell'obbligo di fare ricorso ad estratti autentici ai fini della detta notifica;4) violazione di legge con riferimento all'affermazione secondo cui il cancelliere che ne fosse stato onerato avrebbe dovuto notificare ai diversi destinatari l'intera ordinanza contenente otto distinti ordini di esibizione, e ciò senza alcuna verifica in ordine all'incidenza di tale esito sulla gestione dei dati personali e sensibili; sarebbe inoltre errata l'affermazione secondo cui nelle controversie in materia di separazione e divorzio le notifiche indiscriminate di atti e documenti sarebbero di diffusa ed incontestata applicazione;5) vizio di motivazione in relazione all'assunto secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto comunque procedere a notifica integrale ai terzi dell'ordine di esibizione ed il cancelliere avrebbe dovuto notificare a ciascun destinatario tutti gli ordini di esibizione contenuti nella medesima ordinanza, non risultando rilevante, sotto l'aspetto indicato, che i diversi ordini fossero stati emessi con l'adozione di un unico documento;6) vizio di motivazione con riferimento all'affermazione secondo cui nei processi di separazione e di divorzio sarebbe consolidata la prassi di eseguire notifiche "pervasive e diffusive" come quella in oggetto; il rilievo infatti sarebbe errato e tale erroneità integrerebbe il vizio "conosciuto nel diritto amministrativo con il nome di sviamento di potere";7) violazione di legge in relazione al manifestato giudizio per il quale il trattamento dei dati operato dalle resistenti sarebbe stato effettuato per ragioni di giustizia, il che renderebbe lecito il loro operato; tale giudizio sarebbe infatti viziato sotto il duplice aspetto che la normativa vigente attribuirebbe agli uffici giudiziari, e non agli avvocati, la titolarità del trattamento dei dati e che comunque il detto titolare sarebbe comunque tenuto ad osservare le prescrizioni dettate dalla normativa a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili, venendosi altrimenti a determinare una irragionevole immunità assoluta rispetto agli adempimenti connessi allo svolgimento del processo;8) violazione di legge in quanto il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 47, conterrebbe deroghe all'applicazione della normativa dettata in via generale, fra le deroghe non sarebbe elencata quella relativa alle notificazioni nell'attività di giustizia, le deroghe sarebbero tassative e ciò comporterebbe, "a contrario", la piena applicabilità delle altre disposizioni del citato decreto legislativo n. 196;9) violazione di legge per l'inosservanza del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 1, lett. a) e d), che prescrive che i dati personali devono essere "trattati in modo lecito e secondo correttezza" e devono altresì essere "pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati", ipotesi che non si sarebbe verificata nella specie;10) violazione di legge in relazione al negato diritto al risarcimento, che viceversa si sarebbe dovuto affermare in ragione dell'illiceità della condotta posta in essere dal resistente e della conseguente responsabilità civile che ne sarebbe derivata;11) violazione di legge (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 17), per l'omessa valutazione della fattispecie in relazione alle misure ed agli accorgimenti che si sarebbe potuto adottare a garanzia dell'interessato (quali il ricorso all'estratto autentico), omissione nella quale sarebbe ravvisabile il fatto costitutivo dell'illecito e che darebbe poi causa al risarcimento del danno;12) violazione di legge per quanto concerne l'affermata "assoluta carenza di qualsivoglia elemento di prova in merito alla sussistenza di danni risarcibili"; al contrario, vi sarebbe stata specifica denuncia al riguardo, con specifico riferimento alla lesione di valori fondamentali della persona, allo stato di depressione cui sarebbe stata addebitabile la cessazione dell'attività professionale, all'aggravamento della malattia come effetto riconducibile al comportamento aggressivo delle resistenti, al danno all'immagine subito a causa dell'avvenuta conoscenza da parte dei destinatari del provvedimento di esibizione dei suoi rapporti con il fisco e di una sua pretesa strategia (cancellazione dall'albo professionale per condizionare economicamente l'ex moglie ed i figli) nell'ambito dei rapporti familiari, alla maggiore incertezza del futuro professionale per la sua posizione di docente universitario non stabile;13) violazione di legge per il fatto che il tribunale avrebbe posto a base della decisione due pareri del Garante per la protezione dei dati personali non prodotti dalle parti, e pertanto non utilizzabili;14) vizio di motivazione per aver il giudicante posto a base della decisione i due pareri del Garante richiamati sub 13), pareri che, ove ritenuta la loro corretta (e contestata) acquisizione, non riguarderebbero la propalazione esterna di dati personali e non varrebbero a giustificare una deroga alla disciplina generale;15) violazione di legge per l'omessa compensazione delle spese di lite, che viceversa avrebbe dovuto essere dichiarata trattandosi di questione nuova, avente ad oggetto il rispetto di diritti fondamentali, proposta per di più dalla parte debole del rapporto;16) violazione delle leggi relativamente al diritto inviolabile dell'uomo "alla privatezza", diritto leso per l'affermata prevalenza di norme del codice civile e di quello di procedura civile su quelle dettate nel D.Lgs. n. 196 del 2003;17) violazione di legge con riferimento al privilegio riconosciuto all'avvocato di sottrarsi alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 2003, e ciò in conflitto sia con principi normativi contenuti in ordinamenti sovraordinati, sia con il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.2 - Osserva il Collegio che le questioni poste a fondamento della dedotta erroneità della sentenza impugnata, quali si desumono dall'esame dei singoli motivi, attengono:a) a pretese violazioni processuali ai sensi dell'art. 112 c.p.c., poichè non sarebbe stato colto, trattato e motivato il profilo relativo alla violazione della privacy (primo e secondo motivo);b) alla contestata correttezza dell'esecuzione della notificazione dell'ordine di esibizione nella sua integralità (terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, nono motivo);c) all'errata individuazione del titolare del trattamento dei dati personali oggetto di giudizio nell'ufficio giudiziario presso il quale pende il processo nel quale si sarebbero verificate le irregolarità riscontrate, anzichè nel legale difensore della parte nel cui interesse vi sarebbe stato il trattamento dei dati (settimo motivo);d) alla negata configurabilità del diritto al risarcimento del danno (decimo, undicesimo e dodicesimo motivo);e) all'avvenuta utilizzazione, ai fini della decisione, di documenti non richiamati e prodotti dalle parti (tredicesimo e quattordicesimo motivo);f) alla condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali, che sarebbero state viceversa da compensare (quindicesimo motivo);g) alla lesione di diritto inviolabile (quello alla privacy), tale riconosciuto da normative sovranazionali (sedicesimo e diciassettesimo motivo).3 - Se quelle indicate sub 2 risultano dunque essere le questioni sottoposte all'esame della Corte, occorre tuttavia rilevare che alcuni dei motivi di censura sono inammissibili per violazione del disposto dell'art. 366 bis c.p.c., all'epoca vigente, come d'altro canto formalmente eccepito anche dalle controricorrenti.Ed infatti detto articolo disponeva che l'illustrazione di ciascun motivo, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, dovesse concludersi con un quesito di diritto, e in quello previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovesse invece contenere la chiara indicazione del fatto controverso, prescrizioni che sono state costantemente interpretate da questa Corte nel senso che, nel primo caso, il ricorrente debba procedere all'enunciazione di un principio di diritto specificamente attinente alla decisione diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, nel secondo, debba enucleare un momento di sintesi rappresentativo dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente.Tali connotati non sono riscontrabili nel primo, nel secondo, nel quinto, nel sesto, nel nono e nel decimo motivo, che sostanzialmente prospettano una non condivisa valutazione di merito in relazione al materiale probatorio acquisito e che pertanto risultano inammissibili.4 - Venendo poi alle singole questioni sopra delineate e ritenuta inammissibile quella relativa a pretese violazioni della legge processuale per mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) - dedotte sotto il profilo della mancata percezione dell'aspetto concernente la violazione della privacy -, per difettosa formulazione del quesito di diritto (primo motivo) e del momento di sintesi (secondo motivo), per le altre se ne rileva l'infondatezza per le ragioni appresso considerate.4 - 1. Il punto nodale della controversia è identificabile nella pretesa lesività della notificazione di un ordine di esibizione eseguita nell'ambito di un processo civile nella sua integralità, in conformità delle indicazioni del giudice istruttore, sotto il profilo della violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza.L'ordine di esibizione, come detto attuato in conformità delle indicazioni del giudice istruttore, sarebbe stato infatti eseguito a cura della parte delegata che ne aveva sollecitato l'emissione, con la notifica del provvedimento e di alcuni verbali di udienza; nei detti verbali sarebbe stato fatto riferimento a dati personali e sensibili dell'odierno ricorrente; la notifica sarebbe stata eseguita nei confronti dei diversi destinatari, ciascuno dei quali asserito detentore di parte della documentazione che si intendeva complessivamente acquisire; l'effetto che ne sarebbe conseguito, dunque, sarebbe stato identificabile nell'illegittima diffusione di dati personali, che viceversa avrebbero dovuto rimanere riservati e che avrebbero dovuto essere trattati secondo la normativa vigente in tema di privacy. La questione che ne deriva, dunque, va identificata nella individuazione del rapporto intercorrente tra la disciplina dettata dal codice di rito e quella risultante dal codice in materia di protezione di dati personali e nelle modalità del loro coordinamento ove, come si assume nella specie, non coincidenti.Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che il D.Lgs. n. 196 del 2003, (codice privacy) stabilisce: a) che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'art. 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2 lett. e); b) che il trattamento di dati personali non presuppone il consenso dell'interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento (art. 24); c) che la titolarità dei trattamenti dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM, agli uffici giudiziari, con riferimento alle loro rispettive attribuzioni (art. 46); d) che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (art. 47).Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso d'altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C. 03/8239, quest'ultima in particolare con riferimento a controversia avente ad oggetto la pretesa violazione della normativa a tutela della privacy che sarebbe stata determinata da un pignoramento presso terzi, vale a dire da una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento).In altri termini deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere. Ne può dirsi, come sembrerebbe suggerire il ricorrente, che la disciplina dettata nel codice di rito, emanata in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice della privacy, abbia ignorato gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza. Ne è prova infatti in senso contrario il recente intervento di modifica degli artt. 138 e 140 c.p.c., (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 174) in tema di notificazione (che da una parte privilegiano l'ipotesi della consegna dell'atto a mani proprie del destinatario e, dall'altra, prevedono l'immissione di esso in busta chiusa nel caso di notificazione non a mani proprie) e l'attenzione comunque mostrata al riguardo dal legislatore nel dettare le disposizioni in tema di esibizione (artt. 210 e 118 c.p.c.), che subordinano l'emissione del relativo ordine al duplice requisito della sua indispensabilità per la conoscenza dei fatti di causa e dell'assenza di grave danno per la parte che la subisce.Partendo quindi dalla premessa che le disposizioni che regolano il processo hanno natura speciale in materia di riservatezza, rispetto a quelle generali contenute nel codice della privacy, e che le prime non sono suscettibili di integrazioni sotto tale riflesso avendo il legislatore già curato profili rilevanti in proposito ed essendo successivamente intervenuto con i correttivi ritenuti necessari, l'ulteriore aspetto da considerare è quello concernente la conformità delle modalità esecutive della notificazione dell'ordine di esibizione in questione al modello normativo, quesito al quale deve darsi risposta positiva.Ed infatti l'art. 76 disp. att. c.p.c., dispone che gli atti ed i documenti nel fascicolo di ufficio sono consultabili dalle parti che possono acquisirne copia; l'art. 134 c.p.c., dispone che, nel caso di ordinanza emessa fuori udienza (come nella specie), questa è scritta in calce al verbale ovvero in foglio separato, circostanza che legittima il rilascio di copia autentica di entrambi gli atti; l'art. 95 disp. att. c.p.c. pone a carico della parte l'obbligo di notifica dell'intero provvedimento; l'art. 137 c.p.c. prescrive che la notifica dell'atto va eseguita mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare.Deve dunque concludersi che se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy.Nella specie la parte notificante ha operato nel rispetto della normativa dettata nel codice di rito, e tale circostanza è sufficiente ad escludere l'ipotizzabilità della violazione denunciata. Inoltre occorre in proposito evidenziare che, alla luce del chiaro disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 46, il titolare del trattamento del dato personale va identificato nell'ufficio giudiziario procedente, e quindi nel giudice istruttore che nel caso in esame lo rappresentava, giudice che ha disposto nel senso sopra indicato delegando la parte richiedente alla semplice esecuzione di quanto da lui stabilito.A voler opinare diversamente si dovrebbe coerentemente ritenere che, nonostante un ordine del giudice titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività istruttoria e nonostante la incontestabile conformità del detto ordine alla disciplina vigente, la parte delegata per l'esecuzione, nella sua nuova qualità di titolare del trattamento dei dati acquisita per effetto del provvedimento del giudice, abbia per questo solo fatto l'onere di verificare l'osservanza nel concreto dei principi di correttezza, pertinenza, non eccedenza che devono trovare attuazione nel trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, comma 1, lett. f, e, in giurisprudenza, C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, con riferimento alla L. n. 675 del 1996, art. 9 lett. a) e d), all'epoca vigente). Il potere di sindacato nei confronti del giudice estensore del provvedimento implicitamente conferito determinerebbe conseguentemente la fisiologica possibilità di un eventuale inadempimento rispetto al relativo ordine, con i connessi effetti sanzionatori sul piano processuale (nullità, inammissibilità, decadenza) per il mancato compimento dell'atto nei termini indicati. Inoltre dall'impostazione ora delineata deriverebbe anche un'incidenza negativa sul diritto di difesa della parte onerata dell'adempimento, costretta a subire alternativamente le conseguenze pregiudizievoli riconducibili a violazioni della disciplina della protezione dei dati personali ovvero quelle prettamente processuali derivanti dalla difforme esecuzione dell'ordine del giudice. D'altra parte non è neppure vero che da tale premessa (quella cioè della non sindacabilità del provvedimento del giudice istruttore nella fase della relativa esecuzione) discenderebbe una limitazione ed una compressione del diritto di difesa della parte denunciante la violazione della disciplina relativa alla protezione dei dati personali.Eventuali richieste finalizzate ad assicurare adeguata tutela sul punto ben possono (e anzi sulla scorta di quanto sopra esposto devono) essere proposte al giudice istruttore (ipotesi che non risulta essersi verificata nella specie), che nella fase di emanazione del provvedimento potrà adottare le eventuali misure ritenute utili al riguardo.Come ultima considerazione sul punto non sembra infine inutile considerare che il ricorrente non ha indicato il contenuto dei documenti di cui si lamenta l'indebita trasmissione, omissione che non consente una verifica in ordine all'eventuale violazione dei doveri di correttezza, pertinenza, non eccedenza (da effettuare sulla base di un bilanciamento fra le esigenze di difesa e quelle di riservatezza) nel trattamento dei dati personali, e che pertanto determina la configurabilità di un vizio di difetto di autosufficienza sotto tale aspetto.4 - 2. L'infondatezza della doglianza concernente la pretesa illegittimità dell'ordine di esibizione nella sua integralità (terzo, quarto ed ottavo motivo) determina poi l'assorbimento delle censure aventi ad oggetto l'asserita errata individuazione del titolare del trattamento dei dati personali (settimo motivo), il negato diritto al risarcimento del danno pur puntualmente indicato (undicesimo e dodicesimo motivo), l'avvenuta utilizzazione, ai fini della decisione, di documenti non richiamati e prodotti dalle parti (tredicesimo e quattordicesimo motivo), l'affermata compatibilità della decisione con i principi dettati in sede internazionale e sovranazionale di inviolabilità del diritto alla privacy (sedicesimo e diciassettesimo motivo).4 - 3. Quanto poi alla contestata statuizione sulle spese processuali, che erroneamente non sarebbero state compensate, è sufficiente rilevare in proposito che la decisione sul punto è in linea con il dettato normativo che addebita le spese al soccombente, mentre l'eventuale compensazione delle stesse è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito che nella specie, con decisione insindacabile in questa sede, non ha ritenuto di avvalersi della detta facoltà. 5 - Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, tenuto conto della novità e della delicatezza delle questioni proposte.P.Q.M.Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

E’ pignorabile la quota societaria

Tribunale di Francavilla Fontana - Brindisi, 1.2.2011

E’ pignorabile la quota societaria

L’art. 671 c.p.c., cui fa rinvio l’art. 2905 c.c., ammette il sequestro conservativo di beni del debitore “nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento” e la partecipazione societaria, in quanto potenzialmente dotata di un valore economico positivo, può in astratto costituire voce del patrimonio del singolo socio nei termini di cui all’art. 2740 c.c.16.2.2011,

TRIBUNALE DI BRINDISISEZIONE DISTACCATA DI FRANCAVILLA FONTANAORDINANZAn. 902/S/2010 R.G.C.Il Giudice,letto il ricorso ai sensi dell’art. 671 c.p.c. proposto da V. nei confronti di P. al fine di richiedere il sequestro conservativo della quota di pertinenza di costui della “G.” s.n.c., allegando l’esistenza di un credito di € 16.821,00 (derivante dal decreto ingiuntivo n. 279/2008 dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. in pendenza di opposizione con ordinanza del 17.12.2009 nel giudizio n. 34/2009 R.G.C.) ed il fondato timore di perdere la garanzia dello stesso a causa della cessione di tale partecipazione societaria a terzi;preso atto del decreto presidenziale del 12.11.2010 di trasmissione del procedimento inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Brindisi;letta la memoria di costituzione presentata dal resistente, il quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’inesistenza giuridica dell’oggetto del sequestro vertendosi in materia di società di persone, diffusamente argomentando poi a sostegno della insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma di rito per la concessione dell’invocata cautela, di cui ha chiesto il rigetto nel merito con vittoria di spese;sentite le parti, esaminati gli atti, ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 669-ter, 669-quaterdecies e 678 c.p.c., lette le note autorizzate depositate dalla sola parte ricorrente il 29.12.2010 nonché la documentazione aggiuntiva richiesta con ordinanza del 12.01.2011 e depositata all’udienza del 25.01.2011,
OSSERVA
In via preliminare, la domanda cautelare va ritenuta ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di parte resistente. Com’è noto, l’art. 671 c.p.c., cui fa rinvio l’art. 2905 c.c., ammette il sequestro conservativo di beni del debitore “nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento” e la partecipazione societaria, in quanto potenzialmente dotata di un valore economico positivo, può in astratto costituire voce del patrimonio del singolo socio nei termini di cui all’art. 2740 c.c., sotto un triplice angolo prospettico:1. essa rileva come fondamento del diritto alla percezione degli utili societari, sui quali agevolmente l’art. 2270, comma 1 c.c. (norma applicabile anche alla s.n.c. alla luce del generale richiamo di cui all’art. 2293 c.c., anche perché compatibile con la struttura di tutte le società di persone) ammette la possibilità per il creditore particolare del socio di far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e dunque di procedere al pignoramento ed al sequestro conservativo di essi. Tuttavia, nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto l’esistenza di utili distribuiti o in distribuzione;2. la partecipazione fonda poi il diritto, in caso di scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio (le cui cause sono disciplinate dagli artt. 2284 e ss. c.c.) o della società nel suo insieme, ad una quota del risultato positivo delle operazioni di liquidazione. Su tali somme (sostanzialmente assimilabili a crediti futuri o sperati), sempre l’art. 2270, comma 1 c.c. abilita il creditore particolare del socio a compiere “atti conservativi” ma, mentre nella società semplice può essere lo stesso creditore, in caso di incapienza degli altri beni, a richiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio suo debitore (operazione che deve avvenire entro 3 mesi), nella società in nome collettivo quale la “…” tale facoltà è invece esclusa dall’art. 2305 c.c. e ciò a maggiore garanzia dell’autonomia dell’ente, che sarebbe indubbiamente scossa dalla facoltà dei creditori del socio di scomporre in tali casi la compagine sociale. Difatti, neppure tale cautela conservativa è stata richiesta, anche perché dalla visura camerale e dall’atto costitutivo (art. 4) emerge che la scadenza naturale della società è stata fissata al 31.12.2050 e dunque non sarebbe logicamente ipotizzabile attendere fino ad allora, né tantomeno sarebbe possibile per il Vecchio spiegare l’opposizione alla proroga della società con conseguente liquidazione coatta ex art. 2307 c.c. 3. quale bene immateriale cui afferiscono diritti vari nell’ambito della gestione societaria, la partecipazione costituisce poi (si vedano sul punto Cass. civ. 30 gennaio 1997, n. 934 e Cass. civ. 10 novembre 1992, n. 12087), anche di per sé sola, un valore patrimoniale. E’ stato difatti chiarito da tempo che le quote sociali, sia delle società di capitali (effettive, rappresentate o meno da azioni) che delle società di persone (ideali), costituiscono posizioni contrattuali "obbiettivate", suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo "valore di scambio" che consente di qualificarle come "beni giuridici" (Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934; 4 giugno 1999, n. 5494; 26 maggio 2000, n. 6957). E’ proprio su tale ultimo aspetto che paiono essersi concentrate le richieste del creditore ricorrente, ed è dunque necessario vagliare la pignorabilità di detto complesso a norma di legge, poiché ad essa dovrebbe giocoforza conseguire anche la astratta sottoponibilità dello stesso a sequestro conservativo vista l’assimilazione operata dall’art. 671 c.p.c. Sul punto, l’opinione tradizionale in dottrina propendeva per la soluzione dell’impignorabilità, sostenendo che la partecipazione ad una società di persone sarebbe caratterizzata da una sorta di intuitus personae, tant’è che l’art. 2252 c.c. richiede il consenso unanime di tutti i soci, salvo diverso accordo, per modificare il contratto sociale e quindi anche per mutare la compagine soggettiva voluta nell’atto costitutivo con cessione a terzi di una “quota”. Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione (si veda Cass. civ., 7 novembre 2002 n. 15605) ha ammesso il pignoramento delle quote per il caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro trasferibilità salva la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale. In sostanza, ad avviso dei giudici di legittimità, il fatto in sé di avere ab origine previsto la trasferibilità delle quote, fa ritenere che l’intuitus personae, nel singolo caso, passi in secondo piano e dunque si possa procedere a pignoramento. Nella vicenda all’esame di questo Tribunale, l’atto costitutivo della società resistente all’art. 9 pare essere stato strutturato proprio in tal senso, contemplando il diritto di prelazione e prevedendo il consenso degli altri soci in caso di trasferimento, ma visto che complessivamente i soci sono solo 2 compreso il Palmisano e che l’altro socio ha una partecipazione assolutamente minoritaria (5%), tant’è che in relazione a tale posizione si è già verificata una modificazione societaria poiché con atto del 29.01.2008 al posto di B. è entrato D., di fatto la trasferibilità della quota è da ritenersi libera e ciò rende la stessa astrattamente pignorabile e di conseguenza sottoponibile a sequestro conservativo. Del resto, proprio perché i soci sono solo 2 non potrebbe neppure di fatto operare il sopra citato diritto di prelazione, altrimenti la società si troverebbe esposta al rischio di scioglimento per venir meno della pluralità disciplinato dall’art. 2272 n. 4 c.c.Tutto ciò posto, in ordine al fumus boni iuris, e con riferimento all’eccezione legata alla pendenza del giudizio n. R.G.C. 34/2009 di opposizione al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, è utile sottolineare che nella procedura per sequestro conservativo il grado di certezza che si ritiene debba possedere il credito azionato deve essere valutato compatibilmente all’accertamento di tipo sommario che la misura cautelare presuppone; difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, è indispensabile che detto credito, pur potendo non possedere i requisiti della liquidità ed esigibilità, sia attuale e verosimilmente esistente (si veda ad es., sul punto, Cass. civ., 28 gennaio 1994, n. 864).Nel caso di specie, le argomentazioni e allegazioni addotte da parte ricorrente supportano tale giudizio di verosimile esistenza ed attualità, dal momento che in linea generale, ai sensi dell’art. 648 c.p.c. la delibazione giudiziale alla base della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, pur essendo sommaria, prende in considerazione, in maniera prognostica, sia le ragioni dell’opposizione (che nella specie non è stata ritenuta fondata su prova scritta o di pronta soluzione) sia l’esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.Con riguardo poi al periculum in mora, gli elementi oggettivi addotti dal ricorrente (visura camerale attestante la sua partecipazione al 95% nella s.n.c. con solo un altro socio, la cessazione di tutte le cariche di amministratore dal 31.01.2008, la capienza del patrimonio sociale stante l’atto di acquisto di beni strumentali per € 70.805,00 il 30.01.2007; verbale di pignoramento mobiliare negativo effettuato il 13 settembre 2010 ai danni del P., senza dubbio riottoso ad onorare i titoli esecutivi gravanti su di lui) ed il comportamento stesso assunto dal debitore, che nella comparsa di costituzione e risposta ha spontaneamente ammesso di non possedere altri beni mobili o immobili e che dunque la partecipazione societaria integra allo stato la sua unica fonte di sostentamento, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. per ritenere sussistente il fondato timore del Vecchio di perdere tale garanzia patrimoniale (anche alla luce di quanto sopra considerato in ordine alla sostanziale libera trasferibilità della quota a terzi) e concedere dunque la presente misura conservativa della garanzia patrimoniale.Non dovrà peraltro procedersi, come pure richiesto da parte ricorrente anche nelle note autorizzate depositate il 29.12.2010, alla nomina di un custode della quota sottoposta alla misura cautelare, in primis poiché ciò non è previsto dalle norme di rito (l’art. 676 c.p.c. riguarda difatti il solo sequestro giudiziario che ha anche finalità gestionali e non solo conservative), in secundis perché tale adempimento non dovrebbe a rigore rendersi necessario neppure in sede di esecuzione del sequestro nei termini di cui all’art. 675 c.p.c. e con le forma del pignoramento mobiliare a norma dell’art. 678 c.p.c. ovvero applicando analogicamente, in ossequio alla più evoluta dottrina, il regime del pignoramento di quote della s.r.l. oggi disciplinato dall’art. 2471 c.c. Essendosi in presenza di un bene mobile immateriale non suscettibile di possesso, va anche escluso che possa avere rilievo, per gli acquisti successivi al sequestro stesso, l’ultima parte dell’art. 2913 c.c., e quindi ogni acquisto successivo all’apposizione del vincolo non potrà comunque essere opposto al creditore.Infine, nonostante l’accoglimento non sarà necessario fissare il termine perentorio di cui all’art. 669-octies c.p.c. per l’introduzione del giudizio di merito, poiché di fatto il giudizio di merito finalizzato ad ottenere la sentenza di condanna esecutiva e la conseguente conversione del sequestro conservativo in pignoramento a norma dell’art. 686 c.p.c. è già pendente dinanzi a questo Ufficio ed è proprio quello n. 34/2009 R.G.C. nel quale il decreto ingiuntivo n. 279/2008 per cui si procede è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. La cancelleria non ha potuto avvedersi di ciò in quanto il ricorso cautelare era stato inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Brindisi e solo successivamente è stato trasmesso a questa Sezione con decreto presidenziale ex art. 83-ter c.p.c. del 12.11.2010, pertanto dovrà disporsi la materiale riunione del presente sub-procedimento a quello principale.La regolamentazione delle spese del presente procedimento è espressamente riservata all’esito del giudizio di merito già pendente.P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda cautelare, così provvede:visti gli artt. 671, 669-quaterdecies, accoglie il ricorso proposto in corso di causa e, per l’effetto autorizza il sequestro conservativo da parte di …sulla quota partecipativa di ….S.n.c. fino alla concorrenza del credito di € 16.821,00 con le modalità indicate in parte motiva ed entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;spese processuali al definitivo;manda alla cancelleria di curare l’inserimento del presente fascicolo n. 902/S/2010 R.G.C. all’interno di quello portante n. 34/2009 R.G.C., la cui prossima udienza è fissata per il 3.02.2011.Si comunichi alle parti.Francavilla Fontana, 01.02.2011 Il Giudice (dott. Giuseppe Marseglia)

mercoledì 2 marzo 2011

Astensione avvocati dalle udienze

Astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria dal giorno 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione".
E’ questa la decisione assunta dall'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana per protestare contro l’entrata in vigore il 21 marzo pv. della conciliazione obbligatoria, senza che siano stati adeguatamente predisposti gli uffici di conciliazione con grave disagio per i cittadini e i difensori.
Gli avvocati organizzeranno una pubblica manifestazione di denuncia e di protesta a Roma per il giorno 16 marzo 2011.
(Altalex, 21 febbraio 2011)
Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, comunicato 19 febbraio 2011
L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunitasi in data 18 e 19 febbraio 2011 in Roma presso la Cassa Forense
rilevato
- che è in atto un progetto legislativo di sostanziale soppressione del diritto di difesa con conseguente frustrazione della tutela giudiziaria del cittadino in violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;
- che tale disegno favorisce i poteri forti e calpesta i diritti dei deboli e dei cittadini comuni;
- che il progetto passa attraverso l'approvazione del decreto legislativo n. 28/2010 in tema di conciliazione obbligatoria con l'esclusione dell'assistenza necessaria dell'avvocato e con la illegittima limitazione del diritto del cittadino all'accesso della giustizia e attraverso il disegno di legge preannunciato dal Ministro della Giustizia in Consiglio dei Ministri, che prevede lo smaltimento del carico giudiziario civile con sentenze senza motivazione, perenzione dei processi in appello ed in Cassazione, limitazione dei diritti di difesa con inaccettabili deterrenti di natura economica e il reclutamento senza selezione di 600 ausiliari;
- che, in particolare, la media-conciliazione obbligatoria, confermata in vigore e in funzione per un numero spropositato di processi all'anno (quasi 500.000), limita il diritto del cittadino all'accesso alla giustizia con scelte inadeguate che impongono costi non giustificati anche per chi vuole accedere direttamente al giudizio, e comportano la possibilità di concludere il tentativo di conciliazione con una proposta del conciliatore, senza accordo delle parti, che può avere effetti pregiudizievoli per la parte vittoriosa in giudizio;
- che tale obbligatorietà è viziata per eccesso di delega e per contrasto con l’art. 24 della Costituzione;
- che il Governo con la presentazione di un maxi-emendamento al "Decreto mille proroghe", votato con la fiducia, ha disatteso il parere della Commissione Giustizia del Senato che proponeva lo slittamento dell'obbligatorietà della media-conciliazione in attesa delle modifiche legislative ed ha, inoltre, contrastato ed eluso l'emendamento approvato dalle Commissioni Riunite Bilancio ed Affari Costituzionali di proroga per un anno per tutte le materie;
- che il Congresso Nazionale Forense ha dato incarico all'OUA e al CNF di assumere iniziative concrete per la modifica della normativa della media-conciliazione e per la tutela del diritto di difesa;
- che la media-conciliazione obbligatoria entra in vigore il 21 marzo pv. senza che siano stati adeguatamente predisposti gli uffici di conciliazione con grave disagio per i cittadini e i difensori.
Tanto rilevato
Delibera
lo stato di agitazione dell' Avvocatura
Proclama
l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria dal giorno 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"
Indice
una pubblica manifestazione di denuncia e di protesta per il giorno 16 marzo 2011 a Roma alle ore 10.00 in Roma, in luogo che sarà tempestivamente comunicato
Invita
gli avvocati ed i cittadini a prendere parte a detta manifestazione
Invita
i Consigli degli Ordini e le Associazioni Forensi ad organizzare, insieme ai Delegati dell’OUA, nei giorni dell’astensione assemblee aperte ai cittadini e alla società civile per spiegarne le motivazioni
Dispone
trasmettersi la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, alle Unioni Distrettuali degli Ordini, alle Associazioni Forensi nonchè al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai Responsabili giustizia dei partiti.
Roma 19 febbraio 2011.
Il SegretarioAvv. Fiorella Ceriotti
Il PresidenteAvv. Maurizio de Tilla

De Tilla, Presidente Oua: la mediazione obbligatoria è incostituzionale

Il presidente dell’Organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua, Maurizio de Tilla, ha diffuso un documento (di seguito) in cui elenca i molteplici motivi per cui è necessario, e doveroso, far slittare l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediaconciliazione in attesa delle dovute modifiche. Nei giorni scorsi in tal senso è stato approvato un emendamento bipartisan al Milleproroghe che però è stato a sua volta vanificato con un ulteriore blitz del ministero di giustizia che grazie ad un’ulteriore modifica restringeva la proroga a sole due materie. La discussione ora è prevista in aula al Senato e diversi senatori hanno promesso battaglia e la presentazione di ulteriori emendamenti che raccolgono le proteste dell’Avvocatura.
de Tilla, però, insiste, e forte delle decine di delibere inviate al Ministro Alfano in queste ore dagli ordini degli avvocati di tutta Italia e dalle associazioni forensi ribadisce che il sistema di mediaconciliazione obbligatoria così come concepito è incostituzionale e limita il diritto dei cittadini ad una giustizia civile giusta ed efficiente.
«La obbligatorietà della mediaconciliazione – spiega -viola la Costituzione, tanto più perché collegata alla mancata previsione di necessità dell’assistenza dell’avvocato. Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante – in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea – aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione dì procedibilità della domanda giudiziaria.
Con l’art. 5 del d.lgs. 28/10 il Governo, invece, ha introdotto entrambi, obbligatorietà e improcedibilità, incorrendo nel vizio di eccesso di delega, arrogandosi così un potere che non gli era stato conferito. È gravissimo».
«Va osservato – continua il presidente dell’Oua - che l’art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che nell’esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo “ ... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia”. Orbene, in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l’art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l’immediato accesso alla giustizia.
La preclusione, alla quale fa riferimento la legge delega, non deve essere intesa (e come potrebbe esserlo!) quale inibizione, quanto invece quale limitazione alla tutela processuale. Il d.lgs. 28/10, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, impedisce l’immediato accesso dei cittadini alla giustizia e rischia di compromettere l’effettività della stessa tutela giudiziale».
Ma anche sottto un altro punto di vista la mediaconciliazione deve preoccupare i cittadini: «L’incostituzionalità della normativa – aggiunge - appare ancor più evidente laddove si considera che quel tentativo di conciliazione non è soltanto obbligatorio, ma anche oneroso e – alla luce delle tariffe poi approvate – può esserlo in misura considerevole.
Il Governo, quindi, non si è limitato ad imporre una condizione di procedibilità che non era stata consentita, ma ha anche stabilito che i relativi costi dovessero cedere (quanto meno in via di anticipazione) a carico del cittadino, il quale vedrà così gravemente ostacolato quell’accesso alla Giustizia che la Costituzione garantisce a tutti. Quanti cittadini, al cospetto di una vertenza di entità economica modesta, saranno costretti a rinunziarvi, per evitare di dover anticipare, nell’ordine: la indennità dovuta al conciliatore; il compenso all’ausiliare tecnico di quest’ultimo, se necessario; il contributo unificato».
«Infine – continua - vi è inoltre un ulteriore fondata ragione di incostituzionalità. Nel fare uso del potere delegatogli il Governo, all’art. 8 del decreto legislativo 28/2010, ha introdotto la previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l’ausilio di un difensore – partecipare oppure no al procedimento di conciliazione – potrà condizionare in misura determinante l’esito del successivo processo. Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.
Non solo! L’assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è facoltativa.
Il che sta a significare che, chi è in grado di pagarseli, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Una anziana pensionata ultraottantenne, e munita del diploma di licenza elementare, se non sarà in grado di anticipare (oltre a quelli per il mediatore) i compensi per un avvocato, potrà trovarsi di fronte un battaglione di agguerriti specialisti, ma dovrà discutere da sola una proposta di conciliazione in una controversia avente ad oggetto (citiamo a mò di esempio) i tango-bond, o un altro sofisticato prodotto finanziario».
«Questi sono solo alcuni degli aspetti che danneggiano la futura giustizia civile del nostro Paese con l’introduzione dell’obbligatorietà della mediaconciliazione – conclude de Tilla – nel documento redatto dall’Oua sono indicati in modo più analitico, ma sono esemplificativi di un meccanismo da contrastare per tutelare i cittadini di fronte agli attacchi e gli interessi dei “Poteri forti”e per il buon funzionamento della macchina giudiziaria italiana».
Roma, 14 febbraio 2011.

LA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIACONCILIAZIONE VIOLA LA COSTITUZIONE
La obbligatorietà della mediaconciliazione viola la Costituzione, tanto più perché collegata alla mancata previsione di necessità dell’assistenza dell’avvocato.
Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante – in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea – aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione dì procedibilità della domanda giudiziaria.
Con l’art. 5 del d.lgs. 28/10 il Governo, invece, ha introdotto entrambi, obbligatorietà e improcedibilità, arrogandosi un potere che non gli era stato conferito.
È così configurabile un evidente eccesso di delega, in quanto appare evidente che una condizione di procedibilità di una domanda giudiziaria, ex art. 24 Cost., può essere introdotta esclusivamente dal legislatore, e quindi il Governo avrebbe potuto farlo soltanto se ne fosse stato autorizzato dalla legge di delega.
Va, in proposito, rilevato che è incostituzionale anche l’art. 16 del d.lgs. 28/10 che, nel prevedere che gli enti pubblici o privati abilitati a costituire organismi di mediazione debbano essere selezionati alla stregua dei parametri della “serietà ed efficienza”, lascia aperta una interpretazione, anch’essa, non pienamente aderente alle previsioni della legge delega e dunque contrastante con la previsione di cui all’art. 77, nonché 24 della Costituzione.
Va osservato che l’art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che nell’esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo “ ... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia”.
Orbene, in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l’art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l’immediato accesso alla giustizia.
La preclusione, alla quale fa riferimento la legge delega, non deve essere intesa (e come potrebbe esserlo!) quale inibizione, quanto invece quale limitazione alla tutela processuale.
Il d.lgs. 28/10, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, impedisce l’immediato accesso dei cittadini alla giustizia e rischia di compromettere l’effettività della stessa tutela giudiziale.
Si pensi alle esigenze cautelari che non possono, di per sé, consentire di procrastinare l’accesso alla giustizia, posponendolo all’esperimento del procedimento dì mediazione.
Ecco che, di fatto, contravvenendo alle prescrizioni della legge delega, il d.lgs. 28/10 introduce un sistema di preclusione all’accesso diretto alla giustizia.
Va inoltre osservato che l’art. 60 della l. 69/09 al III comma, lettera b) prescrive che nell’esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, ai seguente principio e criterio direttivo: “...b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione”.
Orbene, il d.lgs. 28/10, all’art. 16 e nell’intero capo terzo intitolato “organismi di mediazione”, disattende palesemente la previsione della delega.
Non vi è, infatti, traccia, di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità ed indipendenza.
L’art. 16, infatti, si limita a stabilire che qualunque ente pubblico o privato che dia garanzie di serietà ed efficienza sia abilitato a costituire un organismo di mediazione.
Con ciò disattendendo la previsione della delega ove circoscrive lo svolgimento dell’attività di mediazione esclusivamente in capo ad organismi professionali ed indipendenti e dunque attuando, al di là delle previsioni della stessa legge delega, una sorta di liberalizzazione nella costituzione e abilitazione degli organismi di mediazione.
Entrambe le previsioni del d.lgs. 28/10, tanto l’art. 5 quanto l’art. 16, si pongono, pertanto, in aperto contrasto con le previsioni della legge delega.
Quando invece, alla stregua dell’univoco orientamento della giurisprudenza costituzionale, “il potere di riempimento dai legislatore delegato, per quanto ampio possa essere, non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega” (Corte Costituzionale 12 ottobre 2007 n. 340).
Nel caso della mediaconciliazione, utilizzando i parametri di controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante univocamente indicati dalla stessa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 44/2008, 71/08, 98/08, 230/10) emerge, infatti, l’incoerenza delle previsioni degli artt. 5 e 16 del d.lgs. 28/10 con la previsione dell’art. 60 l. 69/09.
Ad avviso della giurisprudenza costituzionale il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata.
Orbene la previsione di cui all’art. 60 della l. 69/09, in aderenza agli impulsi dell’ordinamento comunitario ed in particolare alle previsioni della direttive 2008/52/CE, era orientata a garantire l’introduzione di sistemi alternativi e celeri di tutela delle posizioni giuridiche integranti “diritti disponibili” nonché la “qualità della mediazione” attraverso l’individuazione di organismi professionali ed indipendenti.
Tutto ciò è ben lungi dall’essere realizzato ove si consideri la portata ed il tenore di previsioni, qual è quella dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 volta ad appesantire il procedimento di tutela delle posizioni dei singoli, attraverso l’introduzione obbligatoria di un procedimento non alternativo e facoltativo, ma obbligatorio e propedeutico all’accesso alla giustizia; nonché quella dell’art. 16 del medesimo decreto volta ad escludere dai criteri di selezione degli organismi di mediazione qualsivoglia parametro di “professionalità” ed “indipendenza”, quali parametri invero indicati dalla legge delega.
L’effetto di entrambe le previsioni è la violazione della delega e lo snaturamento della funzione che il legislatore delegante aveva attribuito al procedimento di mediazione ed agli organismi professionali ed indipendenti deputati alla mediazione.
Tutto ciò in palese violazione dei principi costituzionali che sorreggono la disciplina della legislazione delegata ed ancor più, sul piano sostanziale, la violazione del principio del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.
Si consideri che, come rilevato dalla Corte Costituzionale fin dagli anni 50 del secolo scorso, la disposizione di cui all’art. 24 della Costituzione garantisce oltre al diritto di farsi valere le proprie ragioni in giudizio, altresì il diritto ad una difesa “tecnica”.
Rileva, a riguardo, la Corte come “il diritto della difesa deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nella tutela delle rispettive posizioni giuridiche “. Ad oggi, invece, per effetto del cattivo uso del potere legislativo delegato, i cittadini, nell’esperimento del procedimento di mediazione, non fruiscono di quella adeguata assistenza e difesa garantita dall’art. 24 della Costituzione.
I criteri di selezione degli organismi di mediazione privilegiano, infatti. fattori di natura economico-finanziaria che non sono indicativi della professionalità del mediatore ed anzi impediscono, per la loro incidenza patrimoniale, l’accesso degli esercenti la professione legale al registro degli organismi di mediazione.
Ma la incostituzionalità della normativa appare ancor più evidente laddove si considera che quel tentativo di conciliazione non è soltanto obbligatorio, ma anche oneroso e – alla luce delle tariffe poi approvate – può esserlo in misura considerevole.
Il Governo, quindi, non si è limitato ad imporre una condizione di procedibilità che non era stata consentita, ma ha anche stabilito che i relativi costi dovessero cedere (quanto meno in via di anticipazione) a carico del cittadino, il quale vedrà così gravemente ostacolato quell’accesso alla Giustizia che la Costituzione garantisce a tutti. Chi di noi, al cospetto di una vertenza di entità economica modesta, non sarà costretto a rinunziarvi, per evitare di dover anticipare, nell’ordine: la indennità dovuta al conciliatore; il compenso all’ausiliare tecnico di quest’ultimo, se necessario; il contributo unificato.
Vi è inoltre un ulteriore fondata ragione di incostituzionalità.
Il legislatore delegante nulla aveva detto circa la necessità di una difesa tecnica nel corso del procedimento di mediazione; tuttavia, aveva avuto cura di evitare che il suo svolgimento potesse avere ripercussioni di sorta sulla decisione di merito del processo: nella legge di delega, il rifiuto della proposta formulata dal mediatore, e poi ritenuta equa dal Giudice, poteva influire sul governo delle spese, ma non mai sull’esito della lite.
Nel fare uso del potere delegatogli, invece, il Governo, all’art. 8 del decreto legislativo 28/20 10, ha introdotto la previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell’art. 116 secondo comma del codice di procedura civile.
In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l’ausilio di un difensore – partecipare oppure no al procedimento di conciliazione – potrà condizionare in misura determinante l’esito del successivo processo; è noto, infatti, che il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (così, tra le tante, Cass. 20 giugno 2007 n. 14748).
Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, diritto che, come è noto, è la potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale in qualsiasi fase del processo e quindi anche in quelle fasi prodromiche dal cui svolgimento è possibile desumere argomenti di prova, nonché l’eccesso di delega ex art. 76 Cost. avendo il legislatore delegato introdotto una possibilità di acquisire elementi di prova pur in assenza di difesa tecnica che il Delegante non aveva permesso mai.
Non solo!
Va sottolineato che la mancata previsione della obbligatorietà della presenza dei difensori rileva anche sotto un diverso – e forse addirittura più pregnante – profilo.
Quell’assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è facoltativa.
Il che sta a significare che, chi è in grado di pagarseli, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato.
Una anziana pensionata ultraottantenne, e munita del diploma di licenza elementare, se non sarà in grado di anticipare (oltre a quelli per il mediatore) i compensi per un avvocato, potrà trovarsi di fronte un battaglione di agguerriti specialisti, ma dovrà discutere da sola una proposta di conciliazione in una controversia avente ad oggetto (citiamo a mò di esempio) i tango-bond, o un altro sofisticato prodotto finanziario.
Un forte contrasto del d.lgs. 28/10 con la legge delega si ha per ciò che riguar­da i riflessi del diniego all’accoglimento della proposta del mediatore, sul­l’iter del successivo giudizio e segnatamente sulla disciplina delle spese di lite. Il fatto che alla parte vincitrice del giudizio che non abbia accettato una proposta conciliativa che sia venuta a coincidere con il contenuto della decisione giudiziaria, debbano essere accollate le spese di lite proprie e della controparte, oltre al pagamento di un impor­to pari al contributo unificato e alle spese di mediazione, costituisce infat­ti un evidente deterrente “forzato” dal ricorrere alla tutela giudiziaria ed accettare l’esito della mediazione. Ciò in quanto di fronte alla proposta del mediatore, la parte quasi sicuramente preferirà non rischiare, finendo per accettare ob torto collo la soluzione stragiudiziale segnalatagli, anche se non ne è convinta appieno ed anche se può ritenerla ingiusta, piuttosto che ricorrere alla tutela giudiziaria che avrebbe potuto offrirgli un risulta­to anche migliore.
È questo il punto su cui si giocano i dubbi di costituzionalità per ecces­so di delega con riferimento alla già riferita lett. a) dell’art. 60 della l. n. 69 del 2009, che aveva posto come preciso criterio direttivo quello per cui l’attuazione della mediazione non dovesse in alcun caso precludere il ricor­so alla tutela giudiziaria. Preclusione che invece può aversi nel caso della proposta conciliativa, che sfacciatamente dissuada psicologicamente la parte dal ricorso al giudizio al quale ha diritto e che potrebbe garantirgli anche un migliore risultato.
Si noti che la parte potrà trovarsi di fronte anche a proposte che a causa di una possibile impreparazione tecnica del mediatore potranno rivelarsi erronee o squilibrate, anche inconsapevolmente, a favore di uno dei soggetti della lite. Eppure, pur nella probabile infondatezza di tali proposte, la parte di fronte allo spettro delle pesanti conseguenze sulle spese, può precludersi il ricorso a quella che è l’unica strada naturale e garantistica per la composizione delle liti, data appunto dalla tutela giuri­sdizionale.
Maurizio de Tilla (Presidente OUA)
fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=13233

Mediazione civile e commerciale


Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.
E' questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009).
Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile.
E’ definita mediazione l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti:
sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva);
sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).
La mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione; per arrivare a ciò, vi è il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l’autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.
Libertà di forme
Chiunque può accedere alla mediazione, purchè si pongano questioni inerenti diritti disponibili, senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione.
Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche.
E’ sufficiente presentare un’istanza presso l’organismo competente, indicando:
l’organismo;
le parti;
l’oggetto;
le ragioni della pretesa (c.d. causa petendi).
E’ prevista una sorta di litispendenza: in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione).
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17.
Tuttavia, va evidenziato che vi è un nuovo obbligo per l’avvocato, che deve informare l’assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.
I tipi di mediazione
Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione:
1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;
2) obbligatoria (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a:
condominio;
diritti reali;
divisione;
successioni ereditarie;
patti di famiglia;
locazione;
comodato;
affitto di azienda;
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
contratti assicurativi, bancari e finanziari;
3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
L’istituto della mediazione non può riguardare:
i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
i procedimenti in camera di consiglio;
l’azione civile esercitata nel processo penale.
Procedimento
Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi:
Viene presentata la domanda di mediazione

il responsabile dell’organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal deposito della domanda)

viene data comunicazione all’altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l’organismo nomina uno o più mediatori ausiliari)

il mediatore cerca un accordo amichevole:

1)
se si raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti

l’accordo (non contrario all’ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale;
il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
2)
se non si raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo

inizia il processo civile

quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice:a) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa;b) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte;c) condanna al versamento di un’ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Riservatezza
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ex art. 9.
Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione, fruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p..
Organismi di conciliazione
Gli organismi deputati alla mediazione saranno enti pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro.
I consigli dell’ordine degli avvocati, ma anche di altri ordini professionali, potranno istituire organismi, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali.
Sarà istituito presso il Ministero della Giustizia l’albo dei formatori per la mediazione.
(Altalex, 8 marzo 2010. Nota di Luigi Viola. Vedi anche il parere del CNF)
Mediazione civile

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Mediazione obbligatoria: processo e ruolo dell'avvocato
Roma 23 marzo - Milano 6 aprile - Torino 4 maggio
Cons. M. Rossetti (Massimario della Cassazione) - Accreditato 7 ore
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)
(GU n. 53 del 5-3-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Art. 2Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONEArt. 3Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 4Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.
Art. 5Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
Art. 6Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.
Art. 7Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8Procedimento
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Art. 9Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10Inutilizzabilita' e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11Conciliazione
1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 12Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita' formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma
3. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
4. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 14Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.
Art. 15Mediazione nell'azione di classe
1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONEArt. 16Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17Risorse, regime tributario e indennita'
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Art. 18Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Art. 19Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVAArt. 20Credito d'imposta
1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 21Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIEArt. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010.NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriAlfano, Ministro della giustiziaVisto, il Guardasigilli: Alfano
fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=10748

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