Informativa Privacy e Privacy Policy

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html


Se desideri che ShinyStat™ non raccolga alcun dato statistico relativo alla tua navigazione, clicca sul pulsante OPT-OUT.

AVVERTENZA: l'OPT-OUT avviene installando un cookie (nome cookie ShinyStat di opt-out: OPTOUT) se cancelli i cookies, sarà necessario ripetere l'opt-out in quanto cancellarei anche il cookie di opt-out

http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

ALTALEX NEWS


mercoledì 7 settembre 2011

La nuova disciplina delle espulsioni dopo la legge 129/2011



La nuova disciplina delle espulsioni dopo la legge 129/2011

a cura dell’Avv. Guido Savio del Foro di Torino

30 agosto 2011


Premessa
La legge 2.8.2011, n. 129 ha convertito in legge, con poche modifiche, il Decreto Legge 23.6.2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento delle direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari”.

In questa sede si intendono approfondire le modifiche apportate alla disciplina dell’espulsione dei cittadini di Paesi non appartenenti all’U.E. che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbero costituire l’attuazione – sia pure tardiva – della c.d. “Direttiva rimpatri” il cui termine massimo di recepimento nell’ordinamento degli Stati membri era scaduto il 24.12.2010. Trattasi di una riflessione volta a stimolare il dibattito e il confronto sulla nuova normativa anche in vista della ripresa dell’attività giudiziaria al termine del periodo feriale, ormai prossimo.

Prenderemo quindi in esame i novellati artt. 13, 14, 14 ter e 19, co. 2 bis D. Lgs. 286/98.

1.L’espulsione amministrativa (art. 13 T.U.)

1.1 L’obbligo di disporre l’espulsione da parte del prefetto “caso per caso”
Per le ipotesi di espulsioni prefettizie, disciplinate al comma 2 dell’art. 13 T.U., si prevede ora che il Prefetto le disponga “caso per caso”. Il che costituisce adeguamento della norma interna alla direttiva rimpatri, che, in più occasioni, prescrive che le decisioni di rimpatrio siano adottate tenendo nel debito conto le esigenze specifiche di ogni singolo caso(1). Ovviamente, trattasi di prescrizione di carattere generale che dovrebbe poi essere concretamente attuata nel dettaglio delle norme specifiche, al pari della direttiva che, dopo la previsione generale contenuta nel sesto “considerando”, successivamente la declina nelle singole disposizioni indicate nella nota 1).

1.2 La parziale novità della lett.b) dell’art. 13, co. 2
Mentre le lettere a) e c) dell’art. 13, co. 2, riguardanti le ipotesi in cui il prefetto deve disporre l’espulsione restano immutate, nel testo della lettera b) viene espressamente richiamato l’obbligo di disporre l’espulsione “se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’art. 1, co. 3, della legge 13.9.2007, n. 68”(2), cioè se si trattiene oltre il termine massimo di tre mesi, o in quello eventualmente inferiore indicato nel visto d’ingresso, per i soggiorni di breve durata. Tuttavia, siccome tale previsione è già contenuta nell’art. 3, L. 68/2007 – che espressamente richiama la sanzione dell’espulsione di cui all’art. 13 T.U. – l’inserimento di tale ipotesi nel corpo dell’art. 13 pare ultronea e sicuramente non dettata da esigenze di adeguamento alla direttiva rimpatri. Peraltro, l’implementazione pare riduttiva, posto che non è stata inserita l’ipotesi espulsiva, pure prevista dal citato art. 3 L. 68/07, dell’omessa effettuazione della dichiarazione di presenza.

1.3 Il divieto di espulsione o di esecuzione coattiva dello straniero in uscita dall’Italia, art. 13 co. 2 ter
La novella introduce il comma 2 ter nell’art. 13 T.U. che costituisce una novità. Si prevede, infatti, che “l’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia già stato adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne”.

Pare una disposizione di buon senso, espressione di una valutazione “caso per caso”, per cui si ritiene cessato l’interesse dello Stato a disporre l’espulsione, o, se già disposta, ad eseguirla coattivamente, nei confronti di chi stia lasciando il territorio nazionale sia in ottemperanza alla decisione di rimpatrio che all’ordine del questore di allontanamento (anche dopo il termine), oppure spontaneamente.

La novità va letta congiuntamente alla nuova formulazione dell’art. 10 bis, co. 2 T.U. ad opera della stessa legge 129. Infatti, la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non si applica non solo allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento immediato(3) (ipotesi già prevista in origine dalla stessa norma), ma neppure “allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale”. Ragioni evidenti di economia processuale hanno saggiamente dettato tale previsione, e, quindi, non avrebbe avuto senso mantenere l’obbligo di disporre l’espulsione per lo “straniero in uscita”.

Eppure qualche notazione critica si scorge. Se sicuramente non sussiste il “rischio di fuga”, tale da giustificare l’esecuzione coattiva di chi è colto nella flagranza di lasciare il bel Paese, non si comprende perché in questi casi debba essere mantenuta l’espulsione e non possa essere annullata in autotutela, ritenendo cessato l’interesse pubblico al suo mantenimento. E ciò ancor di più se si considera che la legge ora vieta espressamente di disporre l’espulsione nei confronti di chi è identificato in uscita. Consegue che il regime cambia se l’espulsione era già stata disposta o meno: nel primo caso, il provvedimento formalmente resta ma non si ravvisa più la necessità di eseguirlo coattivamente, mentre nel secondo non lo si adotta nemmeno. Con tutte le conseguenze in tema di divieto di reingresso e di violazioni penali ad esso connesse. Il dubbio che la disparità di trattamento non sia giustificata pare sussistere, essendo fondata solamente sul dato, spesso casuale, di essere lo straniero già stato oggetto di un decreto espulsivo.

Inoltre, non è sufficiente uno spontaneo allontanamento purchessia, perché il comma 2 ter dell’art. 13 pone le seguenti condizioni per poter beneficiare del regime speciale previsto:
essere identificati in uscita dal territorio nazionale;
durante i controlli di polizia alle frontiere esterne;

se la prima condizione pare ovvia, sulla seconda è lecito nutrire dubbi se, come pare, per “frontiere esterne” si debbano intendere le frontiere “esterne dell’Unione europea”. Infatti, la semplice uscita dalle frontiere interne, verso altro Paese dell’Unione (magari al fine di raggiungere una frontiera esterna non italiana) non consentirebbe di beneficiare delle disposizioni del comma 2 ter del citato art. 13. Che questa soluzione possa essere conforme allo spirito della direttiva rimpatri, è assai probabile, poiché l’irregolarità del soggiorno – che deve cessare - riguarda il territorio dell’Unione e non solo il singolo Stato membro, ma allora sarebbe stato opportuno precisare che condizione per beneficiare del trattamento in esame, fosse l’identificazione in uscita da parte di qualsiasi polizia di frontiera dell’Unione e, conseguentemente, non limitare il concetto di uscita al solo territorio nazionale, ma estenderlo a qualsiasi paese membro dell’U.E. Invece, la disposizione così costruita pare consentire il trattamento più favorevole solo nei casi di straniero irregolare in uscita attraverso una frontiera esterna italiana, mentre analogo trattamento non è previsto nei confronti di chi lasci l’Italia attraverso una frontiera interna dell’U.E.

Incidentalmente si osservi che analoga limitazione ai “controlli di polizia alle frontiere esterne” non è prevista per il reato di cui all’art. 10 bis T.U., laddove la causa di non punibilità scatta all’atto dell’identificazione in uscita dal territorio nazionale, senza alcun riferimento alle frontiere esterne, e, quindi, indipendentemente dal diverso tipo di frontiera che lo straniero irregolare si accinge a varcare.

1.4 Le nuove ipotesi di esecuzione dell’espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, co. 4)
Va premesso che i commi 3, 3 bis, 3 quater e 3 quinquies dell’art. 13 restano immutati. Ciò significa che, sostanzialmente, l’impianto della Bossi – Fini non viene stravolto dalla legge di nuovo conio. In particolare resta ben salda la previsione dell’immediata esecutività di tutte le espulsioni, anche se sottoposte a gravame o impugnativa, secondo la previsione del vigente terzo comma dell’art. 13. Nemmeno si è disciplinata la possibilità di disporre la sospensione dell’esecutività dei decreti espulsivi da parte dell’autorità giudiziaria: possibilità che è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, ma che continua a non essere prevista dalla legge. Con tutti i dubbi che la giurisprudenza dei giudici di pace evidenzia quotidianamente, laddove in parecchi uffici giudiziari la tutela cautelare non viene mai accordata proprio perché il T.U. 286/98 non la prevede espressamente, anzi prescrive l’immediata esecutività delle espulsioni.

Tanto premesso, si osservi che ora l’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica nei seguenti casi:
a) nelle ipotesi di espulsioni ministeriali (art. 13, co. 1, T.U. e art. 3, co. 1, L. n. 155/2005) e nei casi di espulsione per pericolosità sociale (art. 13, co. 2, lett. c) T.U.);
b) quando sussiste il rischio di fuga di cui al successivo comma 4 bis dell’art. 13, pure di nuovo conio;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta perché manifestamente infondata o fraudolenta;
d) quando lo straniero, senza un giustificato motivo, non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria prevista dal nuovo coma 5 dell’art. 13;
e) quando lo straniero abbia violato una delle misure disposte in concomitanza con la concessione del termine per la partenza volontaria ( consegna del passaporto o documento equipollente in corso di validità, obbligo di dimora, obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica), oppure una delle stesse misure disposte in alternativa al trattenimento ai sensi dell’art. 14 co. 1 bis;
f) in tutte le ipotesi di espulsioni disposte dall’autorità giudiziaria: artt. 15 e 16 T.U. e ove l’espulsione sia sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale;
g) in caso di mancata richiesta del termine per la partenza volontaria (art. 13 co. 5.1)

questo prevede il nuovo comma 4 dell’art. 13, a differenza della previgente disposizione per cui le espulsioni erano sempre eseguite – sulla carta – coattivamente, salvo l’eccezione dell’espulsione conseguente a permesso di soggiorno scaduto da più di 60 gg. di cui non ne fosse stato chiesto il rinnovo ( ipotesi, quest’ultima, non più prevista dall’ordinamento a seguito della modifica del comma 5 dell’art. 13 che esamineremo nel prosieguo).

1.5 Quando sussiste il rischio di fuga (art. 13, co. 4 bis)
Ai sensi dell’art. 3, n. 7 della direttiva 2008/115/CE per “rischio di fuga” si intende “la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti per legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga”, cioè possa sottrarsi alla decisione di rimpatrio(4).

Il nuovo comma 4 bis dell’art. 13 costituisce pertanto attuazione della citata norma europea, definendo per legge la nozione di “rischio di fuga”, ed occupa una posizione di estremo rilevo nella riscrittura della disciplina espulsiva operata dalla legge 129/11, perché la sua sussistenza determina l’accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica ai sensi del novellato art. 13, co. 4, come si è visto nel precedente paragrafo.

Tuttavia, la direttiva rimpatri lascia liberi gli Stati membri nell’individuazione dei criteri obiettivi da cui desumere il rischio di fuga, limitandosi a pretendere la loro definizione per legge.

Vediamo dunque come l’Italia ha recepito l’obbligo comunitario in questione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 4 bis, T.U., si configura il rischio di fuga quando “ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato false generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell’art. 14; (5)
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2”.

pertanto, la legge presume la sussistenza del rischio di fuga, una volta accertata – con riferimento ad ogni singolo caso - la sussistenza di almeno una delle circostanze sopra indicate, che assurgono ad elementi sintomatici del rischio stesso, con la conseguenza che si procede all’esecuzione coattiva dell’espulsione, senza il riconoscimento di un termine per la partenza volontaria.

L’esame dei cinque criteri configuranti la sussistenza ex lege del rischio di fuga, induce a considerazioni critiche.

Infatti, se da un lato l’accertata violazione di obblighi imposti dall’autorità di P.S. proprio allo scopo di fronteggiare il rischio che lo straniero si sottragga all’esecuzione volontaria dell’espulsione può ragionevolmente configurare il rischio di fuga, altrettanto non può dirsi per le prime tre circostanze. Comunque, anche con riferimento alle violazioni dei provvedimenti ed obblighi di cui alle lettere d) ed e) la mancata previsione dell’efficacia scriminante di un “giustificato motivo” in ordine a tali violazioni, così come l’omessa individuazione dei criteri e delle modalità del loro accertamento (quid iuris, in caso di contestazione delle violazioni in questione?), consentono di osservare l’ampia discrezionalità riconosciuta alle questure e, parallelamente, le pressoché nulle opportunità di difesa a garanzia dello straniero.

Ma sono le prime tre circostanze indicate dall’art. 13 co. 4 bis, che destano le maggiori perplessità.
Va subito detto che l’individuazione di tali circostanze deriva da una lettura “in negativo” degli obblighi che la direttiva rimpatri consente di imporre per fronteggiare il rischio di fuga (6). Ma così facendo, l’Italia mostra di non aver voluto recepire, se non in misura omeopatica, la direttiva rimpatri e gli scopi cui è preordinata (7). Infatti, mentre nella direttiva la priorità è riconosciuta alla partenza volontaria e, solo ove sussista il rischio di fuga, è possibile l’imposizione di obblighi secondo un criterio di intensità graduale crescente, il legislatore italiano, ribaltando questa previsione di fondo, ravvisa la sussistenza del rischio di fuga ogniqualvolta gli obblighi suggeriti dalla direttiva non potrebbero trovare facile ed immediata applicazione, senza considerare che la possibilità di imporre obblighi a garanzia del rischio di fuga presuppone l’esistenza del rischio ma non ne rappresenta causa ed essenza. Così, quella che nello spirito e nella lettera della direttiva è l’eccezione – l’imposizione di obblighi di intensità graduale crescente – in Italia diventa la regola, infatti, come vedremo, non esiste possibilità di concessione del termine per la partenza volontaria che non sia corredata da imposizione di obblighi. E ove gli obblighi non siano agevolmente applicabili ecco presunto il rischio di fuga. Una presunzione così generalizzata mal si concilia con la valutazione “caso per caso”che pure l’incipit del comma in esame suggerisce.

Nello specifico, la mancanza della disponibilità di un passaporto in corso di validità, se vanifica l’imposizione dell’obbligo di consegna dei documenti fino alla partenza, non comporta necessariamente la sussistenza del rischio in questione, ben potendo il passaporto essere scaduto e non rinnovato per cause indipendenti dalla volontà dello straniero, connesse con le rappresentanze diplomatiche del paese di origine.

Il possesso di idonea documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio ove poter essere agevolmente rintracciati, se può vanificare l’imposizione dell’obbligo di dimora, non necessariamente è sempre elemento sintomatico di rischio di fuga. Tale previsione è idonea a colpire e penalizzare le fasce più deboli della popolazione migrante e può indurre la produzione di documentazione “di comodo” atta allo scopo. Trattasi di previsione potenzialmente criminogena.

L’avere attestato o dichiarato false generalità nel passato, anche remoto, non è sempre indice sintomatico di rischio di fuga attuale, specie se tale condotta non risulta accertata con sentenza penale di condanna (meglio se definitiva), ma risulta semplicemente dai rilievi dattiloscopici. L’esperienza insegna come spesso errori di trascrizione o di traslitterazione inducono a ritenere false le generalità declinate salvo poi la vicenda concludersi con l’archiviazione o l’assoluzione, ma in questi casi – e sono numerosi – risulta sempre il c.d.”precedente di polizia” nei certificati AFIS che orienterà il comportamento delle questure. Per tacere poi degli accertamenti sulla maggiore o minore età, spesso frettolosamente conclusi con un sommario esame radiologico del polso che, com’è noto, ha una forbice di errore significativa, come i numerosi casi di persone che dopo aver declinato false generalità in epoca remota, si sono successivamente regolarizzate e per anni hanno vissuto regolarmente in Italia. La casistica della falsa identità è talmente ampia che farne discendere una presunzione assoluta di sottrazione alla volontaria esecuzione dell’espulsione è operazione del tutto irrazionale ed iniqua.

Ed allora risulta evidente che questa parte della nuova normativa sia stata predisposta per eludere la direttiva rimpatri. Quale valutazione “caso per caso” potrà mai fare un questore, se non verificare se l’espellendo ha una residenza o un domicilio, se ha un passaporto, se risulta segnalato per false generalità? Questa è l’attività vincolata che la legge gli impone. Ma la valutazione caso per caso del pericolo concreto e attuale di fuga non può risolversi in un mero accertamento burocratico, pena la vanificazione dell’effetto utile della direttiva.

L’esame del testo definitivo di recepimento della direttiva rimpatri conferma l’orientamento già desumibile dalla c.d. “circolare Manganelli” del dicembre scorso: sussumere nel perimetro del “rischio di fuga” la gran parte dei migranti irregolari, sì da rendere la partenza volontaria l’eccezione e l’accompagnamento coattivo la regola, aggirando così la direttiva.

1.6 La richiesta di concessione di un periodo per la partenza volontaria (art. 13, co. 5)
Nelle ipotesi, assolutamente residuali, in cui non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui all’art. 13, co. 4, lo straniero “può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria …”.

L’Italia si è avvalsa della facoltà, prevista dall’art. 7, § 1 della direttiva rimpatri, di prevedere nella legislazione nazionale che il periodo per la partenza volontaria possa essere concesso unicamente su richiesta del cittadino del paese terzo interessato. La disposizione europea prevede che, “in tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta”.

La legge nazionale prevede che, ai fini dell’applicazione del comma 5, la “questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue”. Il tema dell’adeguata informazione è pertanto fondamentale per l’accesso alla partenza volontaria che, essendo già difficilmente praticabile per le cause ostative sopra esaminate, lo è ancor di più grazie alla previsione della necessaria richiesta dell’interessato. Orbene, in assenza di una disposizione regolamentare che disciplini i contenuti delle schede informative, nonché le lingue in cui debbono essere tradotte, è ovvio che sarà ciascuna questura ad inventarsi una modulistica e a decidere in quale lingua tradurre la scheda. L’esperienza pratica della traduzione dei decreti espulsivi, che la legge vuole tradotti in lingua conosciuta allo straniero e che ancora spesse volte vengono invece tradotti in lingue veicolari, non rappresenta un tranquillante precedente. Per una migliore garanzia di comprensione della possibilità di chiedere il termine per la partenza volontaria, sarebbe auspicabile che in sede di adeguamento del regolamento di attuazione alla nuova legge, si prescrivesse l’obbligo di fare tradurre il contenuto della scheda informativa da un interprete di madrelingua, quantomeno nel caso di migrante analfabeta o con livello di scolarizzazione molto basso.

Una volta che la domanda sia stata inoltrata, “il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima allo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l’ammissione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all’art. 14 ter”. Siccome tali valutazioni discrezionali le compie il prefetto, mentre l’intervista amministrativa nel corso della quale lo straniero deve chiedere il termine per la partenza volontaria ed allegare le circostanze specifiche del suo caso la compie la questura, è ovvio che la decisione del prefetto si baserà sulla relazione della questura. Questo passaggio burocratico non consente il contatto diretto tra interessato e prefetto, con la prevedibile conseguenza che la determinazione del termine per la partenza volontaria, lungi dall’essere frutto di una valutazione “caso per caso” effettiva, sarà conseguente al singolare carteggio tra diversi uffici dell’amministrazione.

Le disposizioni del comma 5 dell’art. 13, non si applicano al destinatario di un provvedimento di respingimento di cui all’art. 10 T.U.: in tal modo l’Italia si è avvalsa della facoltà riconosciuta dall’art. 2, §2, lett. a) della direttiva rimpatri di non applicare la direttiva nei casi di respingimento alla frontiera.

1.7 Le misure imposte nel caso di concessione del termine per la partenza volontaria (art.13, co. 5.2)
In caso di concessione del termine per la partenza volontaria, l’art. 13, co. 5.2 di nuovo conio impone all’interessato ulteriori oneri. In primo luogo “il questore chiede allo straniero la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compresa tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo”. La legge non chiarisce ragioni e finalità di tale richiesta, posto che il termine per la partenza volontaria è già stato concesso dal prefetto con il provvedimento di espulsione adottato e quindi l’indagine sulle disponibilità economiche dell’espellendo non influisce sulla sua determinazione, né si dice quali siano le conseguenze nel caso in cui lo straniero non disponga delle risorse economiche indicate dalla legge. Non resta pertanto che ritenere la richiesta di disponibilità economica finalizzata alla successiva adozione di una o più delle misure che il questore deve adottare nella pendenza del termine per la partenza:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Peraltro, la norma nulla dice circa i criteri che il questore deve seguire nell’adozione di una o più delle suddette misure, men che meno in che modo l’indagine reddituale debba incidere in tale scelta e, a ben vedere, nemmeno è indicata la finalità di tali misure. Volendo supporre che tali misure siano finalizzate a garantire il rispetto del termine per la partenza ( non certo per scongiurare il rischio di fuga, già escluso a priori con la concessione del termine), l’indagine patrimoniale dovrebbe servire a individuare il grado di affidabilità dello straniero, sul presupposto – del tutto opinabile – che a una maggior disponibilità economica corrisponda un minor rischio di inottemperanza all’obbligo di partire nel termine stabilito.

E tuttavia, l’imposizione obbligatoria delle misure citate in tutti i casi di partenza volontaria, preceduta da un’indagine patrimoniale finalizzata a definirne intensità e numero, altro non può significare che una tutela contro il rischio di fuga, rischio già escluso in precedenza all’atto della concessione del termine da parte del prefetto e nuovamente rivalutato dal questore su base economica. Pare difficile scorgere la razionalità di tale previsione normativa e la sua conformità alla direttiva rimpatri. Vero è che l’art. 7, § 3, della direttiva prevede che “per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti ad evitare il rischio di fuga”, ma tale cautela è prevista in un contesto – quello delineato dalla normativa europea – in cui la decisione di rimpatrio con la fissazione di un termine per la partenza volontaria è la regola, e non l’eccezione. Di qui la necessità, per il Paese membro, di cautelarsi nel caso in cui lo straniero non rispetti il termine. Tant’è vero che il successivo § 4 della stessa norma dispone che “se (invece) sussiste il rischio di fuga … gli Stati membri possono astenersi dal concedere un termine …”. Ma il sistema delineato dal legislatore interno prevede un rigoroso esame della sussistenza del rischio di fuga prima della concessione del termine, in presenza del quale il termine non viene neppure concesso, sicché pare davvero irragionevole l’imposizione di ulteriori cautele, quando il “filtro” è già stato preventivamente attuato.

1.8 Forma e convalida delle misure imposte per il caso di concessione del termine per la partenza volontaria (art. 13, co. 5.2)
Il questore adotta con provvedimento scritto e motivato le misure indicate al paragrafo che precede. La norma non prevede la traduzione del provvedimento applicativo, tuttavia l’obbligo di traduzione lo si desume agevolmente dall’art. 13, co. 7, T.U. che non è stato modificato dalla novella.

Le misure hanno effetto – come tutti i provvedimento recettizi – dal momento della loro notificazione all’interessato e recano l’avviso che costui “ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.”

Trattandosi di misure coercitive, la legge prevede la loro convalida entro il termine previsto dall’art. 13, co. 3, Cost. e, in caso di mancata convalida, le misure si intendono revocate e restano prive di ogni effetto (questo la legge 129/11 non lo prevede, ma lo si desume dalla norma costituzionale citata).

Il procedimento di convalida in esame non prevede la celebrazione di un’udienza, trattasi di provvedimento inaudita altera parte, ove il contradditorio – meramente cartolare – è solamente eventuale nel caso in cui l’interessato, personalmente o tramite difensore, proponga memorie o deduzioni al giudice di pace. A questo proposito giova osservare che la legge non stabilisce alcun termine per la presentazione degli scritti difensivi, pertanto deve ritenersi che questi debbano essere depositati nella cancelleria del giudice di pace in tempo utile per essere dallo stesso valutati prima della convalida, quindi entro le 48 ore dalla notificazione della misura.

L’adozione dei provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale e di circolazione di cui all’art. 13, co. 5.2 T.U. da parte dell’autorità di polizia, in funzione di garanzia dell’adempimento dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale nel termine prescritto, non pare rientrare nei casi eccezionali di necessità e urgenza di cui all’art. 13, co. 3, Cost., specie se, come detto, nel caso di specie il vaglio relativo alla sussistenza del rischio di fuga sia stato preventivamente effettuato.

Così come la previsione di una convalida senza audizione dell’interessato, con l’obbligatoria assistenza del difensore e dell’interprete, non pare soddisfare i parametri costituzionali di cui agli artt. 24 e 111, trattandosi di misure restrittive della libertà personale e di circolazione. Inoltre, ove si ritenesse ammissibile il ricorso per cassazione avverso i decreti di convalida delle misure in esame, è utile rammentare che la giurisprudenza di legittimità, in tema di proroga del trattenimento, ha precisato che se il ricorso per cassazione presuppone “una devoluzione degli errores in procedendo e in judicando commessi dal primo giudice, non si può configurare una impugnazione in sede di legittimità avverso un decreto … che non sia stato adottato all’esito di un’udienza nella quale siano … addotti errori procedurali o prospettata la inesistenza delle condizioni autorizzanti il restringimento …, diversamente il giudizio di cassazione si configurerebbe come un giudizio di merito di tipo oppositorio”.(8) Tali principi non perdono efficacia anche se riferiti a misure temporalmente definite entro il termine massimo di 30 gg.

La legge prevede inoltre – al fine di temperare l’obiettiva limitazione del diritto di difesa nella convalida delle misure in esame – che “le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace”. Incidentalmente si osserva come questa previsione rappresenti una novità nelle attribuzioni dei poteri del giudice della convalida. Infatti, né in sede di convalida dell’accompagnamento o del trattenimento, o della proroga di questo, al giudice è consentito intervenire sul relativo decreto, revocandolo o modificandolo.

1.9 Il nuovo delitto di violazione delle misure imposte durante il periodo concesso per la partenza volontaria (art. 13, co. 5.2)
Il complesso meccanismo descritto si conclude con la previsione di sanzioni penali.
Infatti, “il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro”, inoltre, la violazione delle misure determina la eseguibilità in via coercitiva dell’espulsione ai sensi del novellato co. 4 dell’art. 13 e, ovviamente, non è richiesto il nulla osta all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato ai fini dell’espulsione. La competenza a giudicare questo nuovo reato è attribuita al giudice di pace, in forza di una modifica dell’art. 4, co. 2 del D. Lgs. 274/2000.

Trattasi del nuovo delitto di violazione delle misure imposte durante il periodo concesso per la partenza volontaria, è punito a titolo di dolo, e la configurazione della condotta varia secondo la tipologia della misura violata: omissiva nel caso di omessa consegna del passaporto o violazione dell’obbligo di presentazione, commissiva per l’ipotesi di violazione dell’obbligo di dimora. Non è previsto alcun giustificato motivo, quale elemento negativo della fattispecie. Tuttavia, trattandosi di reato di competenza del giudice di pace, può trovare applicazione l’art. 34 D. Lgs. 274/2000 qualora si ravvisi la particolare tenuità del fatto, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 250/2010, ha espressamente ritenuto applicabile l’istituto dell’esclusione della procedibilità per tenuità del fatto con riferimento al reato di cui all’art. 10 bis T.U. A differenza di quanto previsto per il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato, l’art. 13 co. 5.2 non prevede espressamente che il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, pronunci sentenza di non luogo a procedere. Tuttavia, poiché anche in relazione alla fattispecie in esame è ben possibile che l’espulsione dell’indagato avvenga coattivamente prima della celebrazione del giudizio, troveranno applicazione i commi 3 ter e 3 quater dello stesso art. 13.

La ratio di una siffatta previsione delittuosa non è di immediata percezione, né sul piano delle scelte di politica criminale, né con riguardo alla necessità di adeguare l’ordinamento interno alla direttiva rimpatri. Quanto alle prime, difficilmente la sanzione pecuniaria sarà concretamente eseguibile sia per la prevedibile impossidenza dell’imputato che, anche se avesse dimostrato la disponibilità di risorse economiche per un importo compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo, questa sarebbe insufficiente a garantire la sua solvibilità, attesa la considerevole entità della sanzione. Né potrebbe trovare concreta applicazione l’art. 55 D.Lgs. 274/2000 in tema di conversione delle pene pecuniarie nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace: infatti, difficilmente praticabile è l’imposizione del lavoro sostitutivo nei confronti di un condannato che deve essere allontanato – coattivamente – dal territorio nazionale, così come l’obbligo di permanenza domiciliare non è conciliabile con l’obbligo di procedere all’allontanamento del condannato, e sarebbe a dir poco contraddittorio imporre la permanenza domiciliare a chi si è già reso responsabile di non aver osservato l’obbligo di dimora o di presentazione. Non resta pertanto che concludere che il delitto di nuovo conio vada annoverato tra i reati inutili che il nostro legislatore continua pervicacemente a produrre in materia d’immigrazione, con conseguente ingiustificato aggravio del carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Ma anche sotto l’aspetto dell’adempimento degli obblighi comunitari la nuova fattispecie non trova copertura. Vero è che la Corte di giustizia, con la nota sentenza El Dridi(9), al § 60 ha stabilito che non è esclusa “la facoltà per gli Stati membri di adottare, nel rispetto dei principi della direttiva 2008/115 e del suo obiettivo, disposizioni che disciplinino le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sul loro territorio sia irregolare”, e quindi anche il ricorso a sanzioni penali non è astrattamente incompatibile con il diritto europeo purché con esso compatibile, tuttavia si ha difficoltà a intravedere quale utilità possa avere la fattispecie in esame nel rafforzare l’obiettivo dell’effettività del rimpatrio indicato dalla direttiva 2008/115/CE.

Per adeguare il diritto interno alla direttiva rimpatri sarebbe stato sufficiente prevedere che, in caso di violazione della misure imposte nel termine per la partenza volontaria, si facesse luogo all’accompagnamento immediato, senza la necessità di introdurre nuovi reati.

1.10 Le ulteriori modifiche all’art. 13
Oltre a quanto esposto, la legge 129/11 ha operato altre due modifiche all’art. 13 T.U. :


a) al comma 11, si è previsto che “contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo “ entrato in vigore lo scorso anno;

b) al comma 14 sono mutati i termini del divieto di reingresso, stante la necessità di adeguamento all’art. 11 della direttiva rimpatri. Ordinariamente il divieto “opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni” e la durata “è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso”. Sono tuttavia previste eccezioni nei casi di espulsione per pericolosità sociale (artt. 13, co. 2, lett. c) e 13 co. 1 T.U, art. 1 L. 155/2005) ove “può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso”. Quindi indeterminato nel massimo.

Nei casi di concessione del termine per la partenza volontaria di cui all’art. 13, co. 5, il divieto di reingresso “decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell’interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5”, cioè il termine compreso tra sette e trenta giorni in concreto concesso.

L’Italia si è pertanto avvalsa della facoltà, riconosciuta dall’art. 11 della direttiva rimpatri, di corredare ogni espulsione con un divieto di reingresso, salvo contenerlo nei limiti di cui al § 2 dello stesso articolo. La previsione della revoca in caso di ottemperanza alla decisione di rimpatrio è anch’essa prevista dal § dell’art. 11 della direttiva, sennonché tale possibilità opera esclusivamente su richiesta dell’interessato che non solo dovrà dimostrare di aver lasciato l’Italia nel termine, ma pure dovrà chiedere espressamente la revoca del divieto d’ingresso. Tuttavia, in assenza di una disposizione regolamentare che determini le modalità della richiesta di revoca (tramite rappresentanza consolare italiana nel paese di destinazione, personalmente, tramite legale presso la prefettura che ha disposto l’espulsione e concesso il termine) e in assenza di un esplicito obbligo di corredare il decreto espulsivo con l’indicazione di tale facoltà, l’istituto potrebbe incontrare difficoltà nella prassi operativa ed essere ignorato dagli interessati. Ulteriore aspetto problematico riguarda la possibilità di chiedere la revoca del divieto di reingresso per le espulsioni comminate dopo il 24 dicembre scorso e prima dell’entrata in vigore della legge 129/11, sussistendo i presupposti fattuali.

Per il resto, salvo errori od omissioni di chi scrive, il testo dell’art. 13 T.U. è rimasto immutato.

2. L’esecuzione coattiva dell’espulsione e del respingimento (art. 14 TU.)
Preliminarmente, si rammenta che l’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, con le modalità che esamineremo nel prosieguo, in tutti i casi indicati all’art. 13, co. 4 T.U.

2.1 Le ipotesi di trattenimento
La nuova formulazione del comma 1 dell’art. 14 modifica sensibilmente, ampliandole, le condizioni in presenza delle quali è disposto il trattenimento. Fermo restando il presupposto del trattenimento, consistente nell’impossibilità di eseguire con immediatezza l’espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento, vengono modificate le condizioni che lo legittimano. Infatti, mentre nella versione previgente queste consistevano:
nella necessità di procedere al soccorso dello straniero
ovvero di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità
ovvero di procedere all’acquisizione dei documenti per il viaggio
e, infine, nell’indisponibilità del vettore idoneo

ora il trattenimento è disposto dal questore “a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento” locuzione sicuramente più ampia e indeterminata della precedente che consente alla questura una maggiore discrezionalità nell’adozione di una misura comportante restrizione della libertà personale(10). La formula è parzialmente mutuata dalla direttiva rimpatri, ma è agevole apprezzarne la differenza se si rammenta che, ai sensi dell’art. 15, § 1 della direttiva, il trattenimento è disposto: “salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive … soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:
a) sussiste il rischio di fuga
b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento”.

Nella direttiva il trattenimento parrebbe legittimato solo in presenza di situazioni di ostacolo al rimpatrio riconducibili alla volontà o al comportamento del singolo (rischio di fuga o condotta soggettiva costituente ostacolo), mentre la legge nazionale consente l’adozione del trattenimento “ a causa di situazioni transitorie “ non meglio specificate e che sicuramente possono essere indipendenti dalla volontà del singolo espellendo. Tant’è vero che il comma in esame così conclude (recuperando le locuzioni previgenti): “tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’art. 13, comma 4 bis [ definizione normativa del rischio di fuga] , anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo”.

Pertanto, mentre il testo previgente dell’art. 14, co. 1 indicava tassativamente i casi di trattenimento, oggi questa misura può essere disposta in tutte le situazioni in cui la P.A. ritenga sussistere “situazioni transitorie idonee ad ostacolare il rimpatrio”, tra le quali rientrano anche (ma non solo) le originarie cause legittimanti la compressione della libertà personale. In buona sostanza, il legislatore ha colto l’occasione del recepimento della direttiva per ampliare la possibilità di disporre la detenzione amministrativa per casi che vanno ben oltre quelli suggeriti dalla norma sovranazionale, senza più alcuna tassatività di previsione. Un bel passo indietro, non c’è che dire!

È tuttavia un passo indietro che pone seri problemi di compatibilità con l’art. 13, co. 3, Cost. Infatti, in tema di libertà personale, la nostra Carta fondamentale ancora la possibilità di adozione di provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza alla condizione che si versi in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge. Il principio della “tassatività dei casi” integra la riserva assoluta di legge, il venir meno della tassatività la viola.

2.2 Le eccezioni facoltative al trattenimento (art. 14, co. 1 bis)
Le eccezioni al trattenimento introdotte dal nuovo comma 1 bis dell’art. 14 riguardano comunque persone nei cui confronti l’espulsione o il respingimento deve essere attuato coattivamente, diversamente non si verserebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 14.

Tanto premesso, il nuovo comma 1 bis prevede che il questore, in luogo del trattenimento, possa disporre una o più delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b) obbligo di dimora in luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione in giorno ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente;


ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) essere in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b) se l’espulsione non è disposta ai sensi dell’art. 13, co. 1 e 2, lett. c) T.U. o ai sensi dell’art. 3, co. 1, L. 155/2005.

Trattasi di una facoltà riconosciuta al questore di applicare misure meno afflittive del trattenimento, nei casi in cui l’accompagnamento coattivo alla frontiera non sia possibile ai sensi dell’art. 14, co. 1. Com’è agevole notare, si tratta delle identiche misure imposte nel caso di concessione del termine per la partenza volontaria (art.13, co. 5.2).

Qual è allora la differenza tra le ipotesi di cui all’art. 13, co. 5.2 e quelle di cui all’art. 14, co. 1 bis? In entrambi i casi le misure sono identiche, l’elemento differenziale sta nel presupposto applicativo: mentre nel primo caso, difettando il pericolo di fuga, le misure vengono imposte a seguito della richiesta e della concessione del termine per la partenza volontaria in funzione di garanzia dell’adempimento, nel caso in esame le stesse misure vengono applicate al posto del trattenimento, ove lo straniero sia in possesso di passaporto valido e l’espulsione non sia disposta per ragioni di pericolosità sociale, e sono funzionali a garantire che l’espulsione potrà essere eseguita coattivamente non appena cesseranno le “situazioni transitorie” che si frappongono alla sua esecuzione immediata. Tuttavia, mentre nelle more del termine per la partenza volontaria il questore è obbligato a disporre una o più delle predette misure, l’imposizione delle stesse è meramente facoltativa, “in luogo del trattenimento”. Risulta pertanto un ampio margine di discrezionalità del questore nelle ipotesi in esame, cui dovrà corrispondere un onere motivazionale adeguato, ove – pur in presenza delle condizioni di cui al comma 1 bis citato - cionondimeno venga disposto il trattenimento. Nella prassi questo strumento troverà applicazione ove non sia possibile operare il trattenimento, ad esempio per carenza di disponibilità nei C.I.E., privilegiando chi è in possesso di passaporto (dunque non necessita di indagini volte alla sua identificazione) e non è persona socialmente pericolosa. Il nuovo istituto pare costituire attuazione del disposto di cui all’art. 15, § 1, della direttiva rimpatri.

Il procedimento applicativo delle misure in esame è identico a quello previsto all’art. 13, co. 5.2, così come identiche sono le sanzioni penali previste per la loro violazione: si rinvia pertanto al commento di cui ai paragrafi 1.8 e 1.9.

2.3 I nuovi termini massimi del trattenimento (art. 14, co. 5)
La procedura di convalida del trattenimento non ha subito variazioni. Sono invece ulteriormente dilatati i termini massimi della detenzione amministrativa.

Ricapitolando schematicamente il testo del nuovo art. 14, co. 5, queste sono le cadenze temporali:
a) Il decreto di convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per 30 gg;

b) Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione dei documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori 30 gg. ( qui si osserva un recupero del principio di tassatività che pare invece mancare con riferimento ai primi trenta giorni di trattenimento, a seguito della modifica dell’art. 14, co. 1 (cfr. supra § 2.1));

c) Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni di cui al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo di 60 gg. (il richiamo espresso al comma 1 dell’art. 14, ripropone la questione del mancato rispetto del principio di tassatività, così come al punto successivo);

d) Qualora persistano le condizioni di cui al quarto periodo (cioè quelle indicate al punto che precede) il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di 60 gg;

Pur prevedendo espressamente che “il periodo massimo di trattenimento non può essere superiore a 180 gg.” il nuovo comma 5 dell’art. 14 prevede che tale termine possa essere ulteriormente prorogato di altri 12 mesi nei casi eccezionali ora indicati.

e) Qualora non sia stato possibile procedere all’allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a 60 gg., fino ad un termine massimo di ulteriori 12 mesi.

Il termine massimo di trattenimento è dunque di un anno e mezzo. Con l’aumento dei termini massimi di trattenimento, il legislatore italiano ha terminato il lento e assai parziale cammino di adeguamento alla direttiva rimpatri, già iniziato con la legge 94/2009 che aveva portato a 6 mesi il termine previsto dalla Bossi – Fini.

La legge 129/11 ha inoltre modificato il comma 7 dell’art. 14, prevedendo che, nell’ipotesi di violazione della misura del trattenimento, il questore lo ripristini “mediante l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5”.
Pertanto, a differenza di quanto prevedeva il D.L. 89/2011, in sede di conversione in legge si è stabilito che i termini di trattenimento non riprendono a decorrere dall’inizio in caso di indebito allontanamento del trattenuto dal C.I.E., ma la pregressa limitazione della libertà personale si somma a quella disposta col nuovo decreto di trattenimento, che – ovviamente – dovrà essere convalidato e soggiacere alle nuove proroghe, secondo la cadenza indicata dal comma 5 dell’art. 14, sia pure nel termine massimo di anni uno e mesi sei.

Alcune osservazioni si impongono sia per quanto concerne l’incompletezza dell’adeguamento al diritto sovranazionale, sia per quel che concerne la compatibilità della nuova normativa con taluni parametri costituzionali già evocati dalla giurisprudenza di legittimità.

A prescindere dalla collocazione sistematica del trattenimento, che nella direttiva è misura residuale, mentre nel diritto interno resta comunque misura di larga attuazione in considerazione della generale immediata esecutività delle espulsioni e della marginalità accordata alla partenza volontaria, altre specifiche osservazioni vanno svolte con riferimento specifico all’istituto delineato all’art. 15 § 3 e 4 della direttiva, non recepito dal legislatore nazionale.

Infatti, il § 3 dell’art. 15 cit. prescrive che “In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria”.
Ebbene, l’istituto del riesame del trattenimento su richiesta di parte non è stato recepito nel diritto interno. È una carenza grave, che non può ritenersi superata dalle necessarie proroghe del trattenimento stesso secondo le cadenze temporali sopra indicate. Infatti, altro è la proroga del termine del trattenimento – certamente non richiesta dal cittadino del paese terzo interessato – che è finalizzata a prolungare la detenzione amministrativa, invece che a farla cessare, altro è la possibilità del trattenuto di chiedere il riesame della restrizione della sua libertà personale, che può essere giustificato dall’insorgere di circostanze ignote o inesistenti all’atto della convalida o della proroga e, pertanto, mai sottoposte all’attenzione del giudice. Il che è particolarmente rilevante proprio in relazione al sistema delle proroghe dello stesso decreto di convalida, che regola la materia. Infatti, il giudice convalida e/o proroga il trattenimento per un periodo di tempo rigidamente predeterminato dalla legge, essendogli inibita la possibilità di graduare il termine del trattenimento in relazione alle specifiche circostanze addotte dall’amministrazione nel singolo caso. Questo sistema rigido, che da sempre regola il trattenimento, è fortemente limitativo del controllo giurisdizionale effettivo sulla restrizione della libertà personale, sì da comportare una mortificazione della giurisdizione. La direttiva rimpatri, con la previsione dell’istituto del riesame da effettuarsi “in ogni caso”, consente di superare questo grave affievolimento delle garanzie in tema di restrizione della libertà personale dei trattenuti. Ma il legislatore non ha inteso recepire questa opportunità.

Allo stesso modo il legislatore nazionale non ha inteso recepire l’importante previsione di cui all’art. 15 § 4 della direttiva, secondo la quale “Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al §1 (rischio di fuga e/o condotta ostativa alla preparazione del rimpatrio) , il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata”.

L’istituto del riesame è certamente volto a sottoporre all’attenzione del giudice, prima della scadenza del termine di fase del trattenimento, situazioni o condizioni che non giustificano più il permanere della misura sì da ritenere svanita la prospettiva del rimpatrio sia per ragioni giuridiche ( la nascita di un figlio di cittadinanza italiana, o l’annullamento giudiziale dell’espulsione, oppure la sospensione della sua efficacia esecutiva, l’accertamento della minore età, per es.), che per “altri motivi”, quali l’insorgenza di patologie per cui sia necessaria l’erogazione di cure essenziali ed urgenti, ai sensi dell’art. 35, co. 3 T.U. Queste situazioni – assai ricorrenti nella prassi dei C.I.E. – sono oggi “gestite” dalle singole questure che spesse volte dismettono trattenuti portatori di patologie potenzialmente contagiose, ma, senza una normativa chiara e agevolmente attivabile dall’interessato, le singole vicende sono lasciate alla discrezionalità e professionalità del singolo funzionario o dell’ente gestore che ha in appalto il centro e la gestione della sanità al suo interno. Il fatto che con la novella di cui alla legge 129/11 non si sia voluto dare attuazione normativa alle previsioni sopra citate, pur espressamente indicate nella direttiva rimpatri, è – a parere di chi scrive- sintomo di una volontà politica di escludere il più possibile la giurisdizione dal controllo della gestione dei C.I.E , preferendo riservarla all’amministrazione in via esclusiva, mantenendo così una gestione separata dei centri di detenzione amministrativa italiani. Tuttavia, la situazione descritta può essere agevolmente superata se solo iniziasse a diffondersi nella prassi e nella giurisprudenza dei giudici di pace – con il fondamentale ausilio degli avvocati - la piena consapevolezza che il giudice nazionale è il primo giudice cui è devoluta l’applicazione del diritto U.E., infatti come rammenta la CGE con la citata sentenza El Dridi del 28.4 scorso (§ 61) al giudice che è “incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia, spetterà disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo 286/98 contraria al risultato della direttiva 2008/115”.

Un’altra grave omissione deve registrarsi, sul piano del diritto interno, in relazione alla mancata previsione e regolamentazione normativa delle udienze di proroga dei trattenimenti. Quale migliore occasione del recepimento della direttiva rimpatri avrebbe avuto il legislatore per attuare l’insegnamento della Cassazione al riguardo? Come i lettori ricorderanno, con la sentenza n. 4544/2010 la Cassazione è lapidaria ed incisiva quando afferma che “sarebbe di solare evidenza la incostituzionalità della lettura della norma sulla proroga che facesse di essa un meccanismo di controllo officioso della richiesta, al di fuori delle garanzie della difesa nel regolare contraddittorio e con possibilità di audizione dell’interessato …”. A seguito di questa e successive analoghe pronunzie, si è iniziato, in taluni uffici del giudice di pace, a celebrare le udienze di proroga del trattenimento, mentre altri uffici – con la scusa della mancata previsione normativa e del mancato riconoscimento economico ai giudici per questa attività da parte del Ministero – hanno ignorato questo importante orientamento giurisprudenziale. Il legislatore del 2011, mettendo mano al T.U. immigrazione e mutando i termini dei trattenimenti, ben avrebbe potuto cogliere al volo l’occasione per prevedere e disciplinare la celebrazione delle udienze di proroga. Questa grave omissione, consistente nel rifiuto di dare attuazione ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità ( ma troppo spesso ignorato da quella di merito), si inserisce nel solco della sterilizzazione del controllo di legalità in tema di restrizione della libertà personale nei C.I.E.

2.4 Il nuovo ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5 bis)
Nonostante la Corte di giustizia abbia decretato il de profundis del reato d’inottemperanza all’ordine del questore nella formulazione introdotta dalla Bossi – Fini e successivamente modificata con la novella del 2004, proprio in virtù del suo contrasto con la direttiva rimpatri, il legislatore ha mantenuto l’istituto dell’ordine di allontanamento anche con la legge in esame. Ove l’amministrazione non riesca a dare esecuzione ai suoi provvedimenti ablativi, nonostante il notevolissimo aumento dei termini del trattenimento, l’autoespulsione resta pur sempre una via ritenuta praticabile.

La nuova formulazione dell’ordine di allontanamento è nella sostanza identica a quella previgente, salvo due elementi di novità:
a) Viene chiarito lo scopo cui è preordinato l’ordine, consistente nel “porre fine al soggiorno illegale dello straniero e adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento”.

b) Il termine per l’adempimento è portato da 5 a 7 gg.

In realtà queste modifiche paiono ispirate ad un omaggio solo formale e apparente alla direttiva rimpatri. Infatti, l’ordine di allontanamento del questore non ha nulla a che vedere con lo strumento normativo sovranazionale perché si colloca al termine della procedura volta al rimpatrio, dopo che si è esclusa la possibilità di riconoscimento del termine per la partenza volontaria, dopo che si è constatata l’impossibilità dell’accompagnamento coattivo, del trattenimento e della sua efficacia. In questa prospettiva, sostenere che l’ordine del questore è finalizzato ad “eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di allontanamento” non risponde a verità, posto che l’intimazione dell’ordine presuppone l’impossibilità di esecuzione immediata e coattiva del provvedimento ablativo. Anche il nuovo termine per l’adempimento all’ordine questorile (da 5 a 7 gg.) è del tutto ingiustificato nella prospettiva della direttiva e presuppone una impropria sovrapposizione tra ordine del questore e termine per la partenza volontaria. L’istituto in esame non è conforme alla direttiva solo perché il termine per l’adempimento corrisponde al termine minimo per la partenza volontaria, stante la differenza ontologica tra i due istituti.

2.5 La nuova edizione dei reati di cui all’art. 14, co. 5 ter e quater
A seguito della nota sentenza El Dridi della Corte di giustizia e in sede di recepimento della direttiva rimpatri il legislatore si è limitato a modificare il reato in esame, escludendo la pena detentiva ed attribuendo la competenza al giudice di pace.

Ora la violazione dell’ordine del questore, salvo il giustificato motivo, è punita:

Con la multa da 10.000 a 20.000 € in caso di ordine impartito a seguito di respingimento, nei casi di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica di cui all’art. 13, co. 4 e nei casi di sottrazione ai programmi di rimpatrio assistito di cui al nuovo art. 14 bis;
Con la multa da 6.000 a 15.000 € se l’espulsione è stata disposta in forza dell’art. 13, co. 5 (cioè se se lo straniero non ha rispettato il termine - richiesto e concesso - per la partenza volontaria) e, pertanto, l’espulsione deve essere eseguita coattivamente, ma ciò non è stato possibile, né è stato possibile operare il trattenimento, ovvero questo non ha prodotto gli effetti desiderati dal legislatore.

Dopodiché, si procede a nuova espulsione per violazione dell’ordine di accompagnamento già disposto (ma non ottemperato) ai sensi del comma 5 bis, salvo che lo straniero sia detenuto in carcere (per un titolo di reato ovviamente diverso da quello per cui si è proceduto) “valutato il singolo caso e tenuto conto dell’art. 13, commi 4 e 5”. Cioè dopo avere valutato se l’espulsione debba essere eseguita coattivamente (art. 13, co. 4), ovvero se possa essere concesso, previa informativa, richiesta, e sussistendone i presupposti, il termine per la partenza volontaria (art. 13, co. 5). Ovvio che ben difficilmente potrà essere concesso il termine per la partenza volontaria se lo straniero ha già mostrato di non avere ottemperato all’ordine del questore e, a maggior ragione, di non aver rispettato il termine precedentemente concesso: tale opportunità potrebbe però verificarsi ove fosse emersa la sussistenza di un giustificato motivo nel corso del procedimento per la violazione del primo ordine.

In questi casi, “qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 bis del presente articolotrattenimento o secondo ordine del questore), nonché quelle di cui all’art. 13, co. 3 (richiesta di nulla osta all’A.G.).”

Ai sensi del comma 5 quater, la violazione del secondo ordine è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 € e “si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5 ter, quarto periodo” per quanto concerne le modalità esecutive dell’espulsione (accompagnamento, trattenimento o ennesimo ordine). Pare dunque possibile la reiterabilità, all’infinito, dell’ordine del questore.

Infine, la legge 129/11 ha aggiunto un capoverso all’art. 16, co. 1, T.U. che disciplina l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, prevedendo che “le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all’art. 14, commi 5 ter e 5 quater”. È una previsione analoga a quella introdotta con la legge 94/09 per il reato di cui all’art. 10 bis T.U. Pertanto, in caso di condanna, il giudice ha facoltà di sostituire la pena della multa con l’espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Tuttavia, come già nelle ipotesi di condanna per il reato di cui all’art. 10 bis, la sostituzione può essere disposta “qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell’art. 14, co. 1 del presente testo unico, che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”. Siccome la denuncia per uno dei reati di cui all’art. 14 non impedisce l’esecuzione coattiva dell’espulsione, anzi non è nemmeno necessario il rilascio del nulla osta da parte dell’A.G. procedente che deve emettere sentenza d’improcedibilità in caso di comunicazione del questore di avvenuta esecuzione dell’espulsione, è ovvio che – sul piano logico – se si giunge a celebrare il processo l’espulsione non è stata eseguita e, pertanto, sussistono le cause ostative di cui al comma 1 dell’art. 14. Consegue che, in linea torica, la conversione della multa in sanzione espulsiva sostitutiva non potrebbe mai avvenire, sussistendo sempre almeno una causa ostativa riconducibile nell’ambito del novellato (e ampliato) art. 14 co. 1.

In conclusione, dalla disamina dei nuovi reati dell’art. 14 emerge che:

Il processo non si celebra se nelle more è stata eseguita l’espulsione,
In caso di condanna è possibile la sostituzione della multa con l’espulsione, che tuttavia difficilmente potrà essere disposta sussistendo cause ostative all’accompagnamento immediato,
In caso di condanna e di impossibilità di disporre la sanzione sostitutiva, la pena è meramente pecuniaria,
In caso di inadempimento del condannato non pare possibile convertire la pena pecuniaria né in lavoro sostitutivo (trattandosi di condannato straniero irregolarmente presente sul territorio che deve essere allontanato e non può lavorare legalmente), né nell’obbligo di permanenza domiciliare difettando sia un titolo di soggiorno che un domicilio.
Pertanto la sanzione è destinata a restare ineseguita e l’efficacia deterrente delle fattispecie è pressoché nulla.

Chiunque è in grado di apprezzare l’utilità della previsione di simili delitti che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero produrre un’espulsione che andrebbe ad affiancarsi a quella amministrativa già esistente, con le uniche differenze che l’espulsione giudiziale comporta un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni ed è eseguita coattivamente.

2.6 Il tentativo di riduzione dell’ambito di applicazione del “giustificato motivo”( art. 14, co. 5 quater.1.)
Il nuovo comma 5 quater.1 prescrive al giudice cui è sottoposta la cognizione dei reati di cui all’art. 14, co. 5 ter e quater, un nuovo onere. Infatti, “nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell’ordine del questore … il giudice accerta anche l’eventuale consegna all’interessato della documentazione di cui al comma 5 bis , la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l’esibizione di idonea documentazione”. Questa norma va letta unitamente ad una apparentemente minima modifica al comma 5 bis, cui ancora non si è fatto cenno: “l’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nel suo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio”.

Queste previsioni, già parzialmente attuate con le modifiche all’art. 14, co. 5 bis operate dalla L. 94/09, tendono, a parere di chi scrive, ad attenuare il riconoscimento del giustificato motivo, quale elemento negativo delle fattispecie penali di cui all’art. 14, co. 5 ter e quater.

Infatti, la previsione che l’ordine del questore possa essere corredato dalla consegna, anche su richiesta dello straniero, non solo della documentazione utile per raggiungere il consolato del suo paese ( al fine, evidentemente, di munirsi di passaporto o documento equipollente utile al rientro in patria), ma addirittura del titolo di viaggio, è finalizzata a rendere più difficoltosa l’allegazione del giustificato motivo in ordine alla impossibilità di fornirsi dei documenti necessari al rimpatrio nel breve volgere di 7 gg. da parte del destinatario dell’ordine questorile. Questa sorte di ausilio all’ottemperanza che l’amministrazione può fornire allo straniero, ma che lo stesso può addirittura sollecitare (a riprova della sua buona volontà di lasciare l’Italia), deve poi essere valutata dal giudice nel corso del procedimento per i reati in questione, sotto il profilo della condotta dell’imputato e della sua cooperazione al rimpatrio. Questa regola di giudizio che il nuovo comma 5 quater. 1 dell’art. 14 impone al giudice è evidentemente tesa a rendere più difficoltoso il riconoscimento del giustificato motivo, e tende ad indirizzare in tal senso il libero convincimento del giudice. Con la scusa del recepimento della direttiva rimpatri, si è colta l’occasione per restringere l’ambito di applicazione della “valvola di sfogo” che, in passato, ha consentito molte assoluzioni per i reati d’inottemperanza all’ordine del questore, senza che – ovviamente – vi sia alcun nesso tra il giustificato motivo e la direttiva 115/2008.

2.7 Le norme procedurali per i reati di cui all’art. 14 (art. 14, co. 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies)
La legge 129/11 ha riscritto la procedura per i reati dell’art. 14, che ora è identica a quella prevista per l’art. 10 bis T.U (reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato): si applicano gli artt. 20 bis, 20 ter e 32 bis D. Lgs. 274/2000, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione del denunciato per questi reati non è richiesto il nulla osta dell’A.G. competente al loro accertamento, il questore comunica l’avvenuta espulsione all’A.G. ed il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, in caso di rientro illegale prima del termine di cui all’art. 13, co. 4, riprende l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 345 c.p.p.

3. I programmi di rimpatrio assistito (art. 14 ter)
La previsione di “Programmi di rimpatrio assistito” rappresentano una novità, potenzialmente di segno positivo, introdotta dalla legge 129/11 e parrebbe conforme al “considerando n. 10 “ della direttiva rimpatri che, nell’ottica di privilegiare il rimpatrio volontario, invita gli Stati membri a prevedere “maggiore assistenza e consulenza al rimpatrio e sfruttare al meglio le relative possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri”.

Si prevede infatti che il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo rimpatri di cui all’art. 14 bis, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali, intergovernative, enti locali e privato sociale, attui programmi di rimpatrio volontario e assistito mediante un decreto del Ministro dell’interno che ne definisca le linee guida. Circa i tempi di emanazione del decreto attuativo, la legge nulla dice, sicché trattasi di istituto la cui applicazione è futura ed incerta.

Il comma 5 della nuova disposizione è tuttavia chiaro nello stabilire chi non potrà beneficiare di questa opportunità:
a) Chi ne ha già beneficiato,
b) Il destinatario di espulsione che deve essere eseguita con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, co. 4) limitatamente ai casi in cui l’espulsione è disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per pericolosità sociale, se non ha osservato il termine per la partenza volontaria, né se trattasi di straniero a rischio di fuga (art. 13, co. 4 bis), limitatamente ai casi di inottemperanza ai provvedimenti emessi nel termine concesso per la partenza volontaria
c) Chi sia destinatario di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di sanzione penale.

L’ammissione dello straniero irregolare ai programmi di rimpatrio comporterà la sospensione, da parte della questura, dell’esecuzione dei provvedimenti di respingimento differito, dell’espulsione di cui all’art. 13, co. 2 e dell’ordine del questore, nonché la sospensione dell’efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore. La comunicazione dell’avvenuto rimpatrio comporterà l’emissione della sentenza di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 10 bis. In caso di sottrazione al programma di rimpatrio l’espulsione è eseguita coattivamente, anche ricorrendo al trattenimento ( ma non all’ordine questorile, così si risparmia la spirale dei reati dell’art. 14).

Circa il contenuto di questi programmi ed i criteri di individuazione dei beneficiari, la legge si limita a rinviare al decreto ministeriale, ragion per cui occorrerà attenderne l’emanazione per esprimere un giudizio compiuto sull’istituto di nuovo conio.

4. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili (art. 19, co. 2 bis)
Dopo il comma 2 dell’art. 19, viene introdotto il nuovo comma 2 bis per prevedere che “il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.

Questa disposizione costituisce attuazione della direttiva rimpatri ( artt. 5, 9, 10, 14 , 16 e 17).
È tuttavia un’attuazione assolutamente insoddisfacente perché si limita ad individuare le categorie di persone vulnerabili, senza minimamente definire i contenuti delle modalità di attuazione delle espulsioni e dei respingimenti, a differenza della direttiva che dedica a queste categorie di persone un articolato molto più ampio. Infatti, la legge italiana si limita a stabilire che debbono essere “debitamente accertate” le appartenenze a queste categorie, ma, circa garanzie e modalità di attuazione dei provvedimenti ablativi di costoro non rinvia nemmeno ad un decreto ministeriale di futura emanazione, lasciando così alle contingenze del momento l’individuazione delle modalità applicative.

5. Brevi considerazioni conclusive (soggettive e provvisorie)
Al termine di questo sommario excursus delle modifiche in materia di espulsione portate dalla legge 129 debbo confessare che, se avessi immaginato la complessità e la farraginosità del disegno del legislatore, forse non avrei dedicato parte delle mie vacanze a questo compito.

Quello che emerge è un vero ginepraio in cui è difficile orientarsi: il legislatore è ben riuscito nell’arduo compito di rendere ancora più complicata questa materia, di non facile comprensione e attuazione.

L’impressione di fondo è che si tratti di una novella gattopardesca volta a dare l’impressione che tutto cambi affinché nulla cambi.

In sintesi, il recepimento della direttiva è stato a dir poco “omeopatico”, non c’è stata alcuna “rivoluzione copernicana”, per mutuare il titolo di un convegno – ben riuscito – del gennaio scorso, organizzato da ASGI e MD a Verona.

Si è fatto tutto il possibile (e forse anche qualcosa di più) per lasciare inalterato l’impianto della Bossi – Fini:
la partenza volontaria è un miraggio destinato a pochi eletti, essendo bastevole una remota declinazione di false generalità per esserne esclusi, ed è pure a richiesta,
il pericolo di fuga è la vera ossessione del legislatore, di qui l’imposizione di oneri, obblighi, controlli e la proliferazione di reati,
la fiducia nell’utilizzo dello strumento penale è talmente cieca da ritenere che la condanna a pesanti sanzioni pecuniarie possa costituire un valido deterrente per chi ha ben poco da perdere,
al contrario, però, il controllo di legalità dell’azione amministrativa di polizia è mal tollerato, sterilizzato, lasciato alla cognizione di una magistratura onoraria che si spera domestica,
sparisce la pena detentiva, è vero, ma questo è imposto dalla giurisprudenza europea (ed è stato prontamente e velocemente recepito da quella interna), quindi meglio lasciar perdere,
in compenso si sfrutta tutto lo spazio consentito per ampliare la detenzione amministrativa, senza però recepire i pochi spazi lasciati dalla direttiva a tutela delle garanzie delle persone,
si accenna appena alle tutele per le persone vulnerabili, ma nulla si disciplina, preferendo salvaguardare autonomia di manovra,
si vagheggia di assistenza al rimpatrio, ci son pur sempre i fondi europei, ma si preferisce lasciare il dettaglio ad un futuro e incerto decreto ministeriale,
ogni preoccupazione di effettività, efficienza e razionalità cede allo stereotipo delle “legge manifesto”.

Note:
(1) Cfr. Considerando n. 6 ( In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni si sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare); art. 7, §2 ( proroga del termine per la partenza volontaria tenendo conto delle esigenze specifiche del caso individuale); art. 9, §2 ( rinvio dell’allontanamento tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso); art. 11, §2 ( la durata del divieto di reingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso …); art. 14, §1 ( garanzie prima del rimpatrio: mantenimento dell’unità familiare, erogazione di prestazioni sanitarie d’urgenza, accesso al sistema educativo di base per i minori, obbligo di tener conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili).


(2) La legge 68/2007 disciplina i “soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio”. In questi casi, se la durata del soggiorno non è superiore a tre mesi, non è richiesto il permesso di soggiorno, tuttavia lo straniero deve, entro 8 gg. dall’ingresso, effettuare la dichiarazione di presenza alla polizia di frontiera o al questore. In caso di inosservanza dell’obbligo di effettuare la dichiarazione di presenza, salvo i casi di forza maggiore, o in caso di trattenimento (pur avendo effettuato la predetta dichiarazione) oltre i tre mesi o oltre il minor termine previsto dal visto d’ingresso, l’art. 3 L. 68/2007 prevede già che lo straniero sia sanzionato con l’espulsione ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 286/98.


(3) Art. 10, co. 1, D. Lgs. 286/98


(4) Ai sensi della direttiva rimpatri, la sussistenza del rischio di fuga consente agli Stati membri di astenersi dalla concessione di un periodo per la partenza volontaria (art. 7,§4), ovvero l’imposizione di obblighi durante lo stesso periodo (art. 7, §3). Inoltre, il rischio di rischio di fuga è una delle condizioni legittimanti il trattenimento (art. 15,§1, lett. a).


(5) Trattasi di violazione di misure imposte dal questore in caso di concessione del periodo per la partenza volontaria (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla forza pubblica) per quanto concerne il comma 5 dell’art. 13; di violazione del divieto di reingresso, per quel che riguarda il co. 13 dello stesso articolo 13; e, infine, degli obblighi imposti dal questore in luogo del trattenimento ex art. 14, co. 1 bis.


(6) Cfr. in particolare, l’art. 7, § 5 della direttiva 2008/115/CE, che consente agli Stati membri la possibilità di prevedere l’obbligo di presentazione periodica, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o l’obbligo di dimora in un determinato luogo allo scopo di evitare il rischio di fuga.


(7) “Porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente”, considerando n. 6.


(8) Cass, sez. I civ. sent. n. 4544, 24.2.2010, commentate da chi scrive in Diritto,immigrazione e cittadinanza, n. 2/2010, pagg. 103 ss.


(9) CGE I° sez. 28/4/2011, resa nella causa C – 61/11 PPU

(10) Cfr. Corte cost., sent. 105/2001


Documento a cura del
Progetto Melting Pot Europa
web site: http://www.meltingpot.org

redazione@meltingpot.org
redazione.emiliaromagna@meltingpot.org

mercoledì 15 giugno 2011

Esami di avvocato, la prova scritta non si annulla se il plagio non è significante

Esami di avvocato, la prova scritta non si annulla se il plagio non è significante

È illegittimo l’annullamento per copiatura delle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, ex art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934, se, a seguito della comparazione fra l’elaborato e il testo non ammesso a consultazione, non si riscontri alcuna sovrapponibilità delle parti iniziali, né si rinvengano, nel corso dello sviluppo espositivo dell’elaborato periodi uguali di qualche estensione e autonomamente significanti.

In tali termini si è pronunciata la quarta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza del 10 giugno 2011 n. 3515 (di annullamento della sentenza n. 731/2011 del Tar Campania concernente l’esclusione dalla procedura relativa all’esame per l’abilitazione forense).

Il succitato art. 23 del regio decreto, si ricorda, prevede l’obbligo della commissione esaminatrice di annullare la prova, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione. Tale norma di immediata valenza precettiva è volta a garantire l’originalità del prodotto intellettuale del candidato quale elemento rivelatore del grado di maturità e di preparazione richiesto per assolvere le prove concorsuali (così Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2010 n. 2440).

Già in altre occasioni i giudici di palazzo Spada hanno avuto modo di argomentare che la disposizione in esame può dirsi violata (e quindi ricorre un’ipotesi di plagio) non solo quando emerga una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione, ma anche qualora si riscontri un’impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un’imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro di confronto, tale da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato (Cons. Stato, sez. VI, 6102/2008; 2440/2010).

Ebbene, nel caso in esame, si è ritenuto di poter accogliere l’appello in quanto si è rilevata l’erroneità del presupposto dell’annullamento della prova, dedotta in primo grado, sostenendo i giudici di non esservi, in concreto, le palesi ed inequivoche forme di copiature integrali addotte dalla commissione esaminatrice. (Lilla Laperuta)
fonte: http://diritto.it/docs/5087384-esami-di-avvocato-la-prova-scritta-non-si-annulla-se-il-plagio-non-significante?tipo=news&source=1

Cassazione: il pagamento in nero al professionista non esclude la responsabilità


Cassazione: il pagamento in nero al professionista non esclude la responsabilità

Con la sentenza n. 22281 depositata il 6 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della condanna penale a carico del cliente che, convenuto nel giudizio civile dal proprio avvocato, dichiarava sotto giuramento di aver saldato «in nero» il debito che aveva col professionista.

La Cassazione fonda il ragionamento sulla circostanza che il pagamento effettuato senza che vi sia neanche un minimo riscontro probatorio, ovvero di cui non via sia dimostrazione sulla base di qualche altro elemento utile allo scopo non ha valore o, meglio, viene considerato come non effettuato.

Questi i fatti: una donna era stata accusata di aver giurato il falso nella causa civile nella quale era stata convenuta in giudizio dal suo avvocato per il pagamento di prestazioni professionali per il patrocinio in una causa penale, e segnatamente dichiarava di aver interamente saldato ogni spettanza al legale. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il debito fosse stato saldato dall’imputata. I giudici di appello affermavano la penale responsabilità dell’imputata sulla base della denuncia effettuata dall’avvocato, la cui veridicità risultava pienamente confermata da altri elementi di prova: mancavano, invece, elementi di prova a sostegno della tesi difensiva del pagamento effettuato «in nero».

L’imputata, proponendo ricorso dinanzi alla Corte di legittimità, assumeva, con riferimento alla deposizione della segretaria dello studio, che non era sufficiente, a radicare la propria responsabilità in ordine al mancato pagamento, il fatto che costei avesse dichiarato di non essere stata a conoscenza diretta di pagamenti effettuati dall’imputata; sosteneva, altresì, dall’altro, la necessità di considerare il rapporto fiduciario esistente tra lei stessa (l’imputata) il professionista, che da solo giustificherebbe un pagamento «in nero».

La Corte rigettando il ricorso dell’imputata ha quindi ribadito che è legittima la condanna dell’imputata-cliente, convenuta nel giudizio civile dall’avvocato anche se dichiara di aver saldato «in nero» ogni spettanza al legale in assenza di qualsivoglia, anche minimo, riscontro probatorio

http://diritto.it/docs/5087382-cassazione-il-pagamento-in-nero-al-professionista-non-esclude-la-responsabilit?tipo=news&source=1

martedì 14 giugno 2011

Specializzazioni forensi: nullo il regolamento approvato da Consiglio nazionale forense

Specializzazioni forensi: nullo il regolamento approvato da Consiglio nazionale forense


Dichiarata la radicale nullità del regolamento sulle specializzazioni forensi, approvato il 24 settembre 2010 dal Consiglio nazionale forense, per accertata assoluta carenza di attribuzione in capo al Cnf della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento.Con sentenza del 9 giugno 2011, n. 5151, la prima sezione del Tar Lazio ha accolto tre ricorsi proposti da alcuni avvocati che hanno sostenuto l’illegittimità del succitato regolamento che, a partire dal prossimo 20 giugno, avrebbe introdotto e disciplinato le condizioni e le modalità per il riconoscimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.Secondo i ricorrenti, infatti, detto regolamento sarebbe lesivo della loro professionalità, poiché esso concretizza una vera e propria riforma dell’ordinamento professionale, senza la sussistenza di alcuna base normativa: il Cnf, lamentavano, non è legittimato a intervenire sulla materia delle specializzazioni, apportando un riordino della professione forense.Tale tesi è stata accolta dal Tar Lazio, secondo cui dal quadro normativo emerge che la materia è riservata al legislatore statale, e non risulta che il Parlamento abbia esercitato detta riserva, né riformando direttamente l’ordinamento della professione forense, sede propria per l’introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistenti, destinato ad innovare profondamente i termini dello svolgimento dell’attività, né attribuendo al Cnf la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale.Dunque, secondo il tribunale amministrativo non è dato comprendere da quale fonte normativa il Cnf abbia derivato la potestà di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento quale quella dell’avvocato specialista che si aggiunge alle figure dell’avvocato iscritto all’albo e dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. A nulla è valso sostenere, dalle parti resistenti, che la figura professionale dell’avvocato, anche dopo l’introduzione delle specializzazioni, rimane assolutamente unica, potendo comunque il professionista forense, dopo il superamento dell’esame di Stato, e l’iscrizione all’albo degli avvocati, svolgere la propria attività professionale in tutti i settori dell’ordinamento indipendentemente dall’aver partecipato alla procedura prevista per il conseguimento del titolo qualificante di specialista. La valenza istitutiva di nuove figure professionali della impugnata normativa si desume, infatti, pacificamente dalla circostanza che il regolamento impugnato prevede l’istituzione da parte del Cnf di appositi registri pubblici ove possono iscriversi, sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata qualificazione professionale, gli avvocati specialisti nelle considerate aree di diritto (art. 5, comma 2). (Biancamaria Consales)

Attenuanti generiche e recidiva reiterata: illegittimità costituzionale dell’art. 62bis, co. 2, c.p.

Attenuanti generiche e recidiva reiterata: illegittimità costituzionale dell’art. 62bis, co. 2, c.p.

Anche il recidivo può ottenere le attenuanti generiche se ha avuto un comportamento collaborativo successivamente alla commissione del reato. E’ questa la implicazione pratica immediata della declaratoria di incostituzionalità della Corte (sent. n. 183 del 10 giugno 2011) che ha coinvolto l’art. 62bis, co. 2, c.p., come sostituito dalla L. 251/2005, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo in materia di concessione delle attenuanti generiche, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato nel caso di imputato che ha commesso un grave reato trovandosi in una situazione di recidiva reiterata.

Pur premettendo che non dà luogo a una disparità di trattamento, né è di per sé irragionevole prevedere un regime di maggior rigore nei confronti di una persona che ha commesso un grave reato trovandosi nella anzidetta situazione di recidiva, tuttavia la Corte riconosce che contrasta con il principio di ragionevolezza la scelta normativa di escludere il potere del giudice di valutare ed apprezzare la condotta tenuta dal colpevole nel periodo successivo alla commissione del reato. La disposizione impugnata, infatti, precludendo al giudice di fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla condotta successiva al reato, privilegia uno dei parametri indicati dal secondo comma dell’art. 133 c.p., vale a dire la precedente attività delittuosa del reo, come sintomatico della capacità a delinquere rispetto agli altri e in particolare rispetto alla condotta successiva alla commissione del reato, benché questa possa essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell’attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva personalità.

La preclusione disposta dal comma 2 dell’art. 62bis c.p. risulta pertanto fondata, come argomentato dal Giudice di legittimità, su una valutazione preventiva, predeterminata e astratta, che non risponde a un dato di esperienza generalizzabile e, come tale, deve considerarsi arbitraria ed irrazionale. Nulla esclude, infatti, da un lato, che la recidiva possa fondarsi anche su fatti remoti e privi di rilevante gravità e, dall’altro, che la decisione intervenga anche a distanza di anni dalla commissione del fatto, per cui nelle more l’imputato potrebbe in ipotesi aver tenuto comportamenti sicuramente indicativi di una risocializzazione in corso, o interamente realizzata, e potrebbe anche essere divenuto una persona completamente diversa da quella che a suo tempo commise il reato.

Sotto un ulteriore profilo, la rigida preclusione introdotta dalla novella del 2005 espropria il giudice del potere di valutare adeguatamente le peculiarità del caso concreto e pervenire così alla definizione del trattamento sanzionatorio più conforme alle esigenze di risocializzazione e di rieducazione del reo. Per converso, la finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase dell’esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». Né, d’altra parte, il privilegio che può eventualmente accordarsi, nel caso concreto, all’obiettivo di prevenzione generale e difesa sociale della pena rispetto a quello di prevenzione speciale e di rieducazione può spingersi sino ad obliterare del tutto tale ulteriore finalità.

Posti questi principi, la Corte conclude che con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i «recidivi reiterati», autori di determinati reati, senza la possibilità di tenere conto del loro comportamento successivo alla commissione del reato, anche quando dovesse risultare particolarmente meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, la norma censurata, in violazione dell’art. 27, co. 2, Cost., privilegia un profilo general-preventivo, eludendo la funzione rieducativa della pena.

E’ sulla base dei motivi illustrati che la pronuncia della Corte ha sancito la illegittimità costituzionale dell’art. 62bis, co. 2, c.p., nella parte, appunto, in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato (Anna Costagliola)

estratto da:

http://diritto.it/docs/5087379-attenuanti-generiche-e-recidiva-reiterata-illegittimit-costituzionale-dell-art-62bis-co-2-c-p?tipo=news&source=1

Il testo della sentenza:


SENTENZA N. 183 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di M.S.R. con ordinanza del 28 aprile 2009, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con ordinanza del 28 aprile 2009, pervenuta a questa Corte il 24 dicembre 2009 (r.o. n. 174 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), «nella parte in cui, nel caso di recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., per il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni, non consente di fondare sui parametri di cui al secondo comma dell’art. 133 cod. pen., in particolare sul comportamento susseguente al reato, la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62-bis, primo comma, cod. pen.». Come ricorda il giudice a quo, in un giudizio abbreviato nei confronti, tra gli altri, di M. S. R., imputato di numerosi reati (omicidio premeditato, soppressione di cadavere aggravata, rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, anche con matricola abrasa, ricettazione, incendio doloso, tentato incendio doloso, contraffazione di documenti e costituzione di associazione per delinquere armata), commessi tra l’agosto del 2007 e l’aprile del 2008, il pubblico ministero aveva chiesto l’applicazione a M. S. R. delle attenuanti generiche, in considerazione della collaborazione fornita nel corso delle indagini, e aveva eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen. per violazione degli artt. 27 e 3 Cost. Il rimettente rileva che effettivamente le attenuanti generiche non potrebbero essere applicate perché l’imputato, “recidivo reiterato”, deve tra l’altro rispondere di uno dei delitti (quello di cui agli artt. 575 e 577 cod. pen.) previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., puniti con pena non inferiore nel minimo a cinque anni, per i quali le attenuanti generiche possono essere fondate solo sui parametri di cui all’art. 133, primo comma, numeri 1) e 2), cod. pen., e non anche su quelli di cui al secondo comma dello stesso art. 133, comprendente tra l’altro la condotta susseguente al reato, nel cui ambito può farsi rientrare (ove non specificamente prevista come causa di attenuazione di pena) la collaborazione prestata in fase di indagini. La disciplina prevista dall’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen. sembra al rimettente in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto, in primo luogo, tanto il legislatore, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui dispone nella configurazione dei reati e delle circostanze aggravanti o attenuanti e nella previsione dei limiti edittali, quanto il giudice, che deve procedere alla determinazione della pena da irrogare in concreto entro i limiti stabiliti e nell’esercizio del suo potere discrezionale, «non possono prescindere dalla considerazione delle finalità della pena, in primis dalla necessaria destinazione della sanzione penale alla rieducazione del condannato». Muovendo dall’analisi della sentenza n. 313 del 1990, il giudice a quo richiama l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui la finalità rieducativa rileva sia nella fase dell’esecuzione penale, sia in quella della sua previsione e della sua irrogazione, dovendosi ritenere che il terzo comma dell’art. 27 Cost. vincoli sia il legislatore, sia il giudice della cognizione, prima che il giudice della sorveglianza; d’altra parte – soggiunge il rimettente – sul piano della disciplina positiva, si era significativamente stabilito che la finalità risocializzante dovesse essere tenuta presente dal giudice già in sede di sostituzione della pena detentiva, agli effetti degli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, segno evidente di «una diretta influenza, per così dire ontologica, della rieducazione e della risocializzazione». In secondo luogo, nella prospettazione del rimettente, viene in rilievo la giurisprudenza costituzionale sulla legittimità delle pene fisse (sentenze n. 50 del 1980 e n. 299 del 1992), secondo cui «l’individualizzazione della pena, in modo da tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo dei principi costituzionali tanto di ordine generale (principio di uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, tanto più che lo stesso principio di legalità della pena ex art. 25, secondo comma, Cost. si inserisce in un sistema, in cui si esige la differenziazione più che l’uniformità. In tale quadro, si è osservato che ha un ruolo centrale la discrezionalità giudiziale, nell’ambito dei criteri segnati dalla legge». Secondo il giudice a quo, in forza dell’orientamento della Corte costituzionale, l’adeguamento della pena ai casi concreti contribuirebbe a rendere il più possibile personale la responsabilità penale e ad assicurare la sua finalizzazione rieducativa; sarebbe così perseguita anche l’uguaglianza di fronte alla pena, intesa come proporzione della stessa rispetto alle responsabilità personali e alle esigenze di risposta che ne conseguono. La possibilità di applicare le attenuanti generiche rappresenterebbe lo strumento tradizionalmente più duttile, per consentire al giudice di adeguare la pena alle peculiarità del caso concreto, al di sotto dei limiti edittali. Il giudice, infatti, può prendere in considerazione circostanze diverse da quelle tipizzate, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena e a tal fine deve avere riguardo, in linea di massima, ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., come ritiene, sia pure sulla base di pronunce divergenti su alcuni aspetti, la giurisprudenza della Corte di cassazione. L’art. 133 cod. pen., rimarca il giudice a quo, «delimita l’ambito della discrezionalità del giudice, ancorandola alla valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, l’una e l’altra desumibili dalla valutazione sintetica dei parametri all’uopo individuati». In questa prospettiva si comprende come la concessione o meno delle attenuanti generiche debba basarsi su una valutazione globale della gravità del fatto e della capacità a delinquere, se del caso lumeggiata da un elemento che in concreto assume carattere prevalente, sia pure ai fini del diniego dell’applicazione. In questo quadro si colloca la disposizione del secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251 del 2005: ricorrendo l’ipotesi della recidiva reiterata in relazione a taluno dei delitti indicati, sarebbe stata introdotta, secondo il rimettente, una sorta di presunzione di preponderanza del parametro negativo costituito dai precedenti dell’imputato, presunzione che può essere vinta solo dal riferimento alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione, ovvero dal riferimento alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato. Secondo il rimettente questa disciplina tradisce la ratio complessiva della norma dettata dal primo comma dell’art. 62-bis cod. pen. e, soprattutto, il senso del riferimento all’art. 133 cod. pen., che implica una valutazione discrezionale dei parametri delineati, in modo da adeguare al caso concreto il giudizio sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo: la rigida preclusione introdotta dalla novella del 2005 «espropria il giudice del potere di valutare adeguatamente le peculiarità del caso concreto e pervenire così alla definizione del trattamento sanzionatorio più conforme alle esigenze di risocializzazione e di rieducazione del reo (il che, come nel caso di specie, finisce per dare luogo alla predeterminazione della pena ex lege, in assenza di altre ragioni di attenuazione)».

Nell’argomentare del rimettente, la considerazione assumerebbe particolare rilievo quando, rispetto al disvalore astrattamente desumibile dal parametro costituito dai precedenti penali dell’imputato, incidente sulla capacità a delinquere, possono individuarsi altri parametri anch’essi rilevanti ai fini della valutazione di tale capacità,che risultano in concreto idonei a contrastare la valenza negativa di quei precedenti: è il caso dell’imputato che abbia tenuto una condotta susseguente al reato particolarmente significativa, tale da far presumere che egli abbia intrapreso un percorso di riconsiderazione della condotta anteatta e da far apparire poco significativo il dato personologico relativo alle precedenti condanne. Basata solo su esigenze di difesa sociale, la presunzione risulterebbe così in contrasto con il principio di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., perché «irrigidisce il trattamento sanzionatorio, fino ad allontanarlo dal concreto perseguimento delle esigenze di risocializzazione e di rieducazione, che postulano (non solo l’esecuzione, ma anche) l’irrogazione di una pena adeguata al loro soddisfacimento. In altre parole sembra incongruo privilegiare in astratto solo uno dei parametri valutativi della capacità a delinquere, disconoscendo a priori la possibilità di individuare parametri ugualmente o maggiormente idonei a lumeggiare quella capacità ed a fondare una diminuzione di pena, in termini conformi al dettato costituzionale». L’assunto, secondo il giudice a quo, sembrerebbe tanto più fondato se confrontato con l’irrazionalità della scelta, operata dal legislatore, di attribuire rilievo alla recidiva reiterata solo nel caso dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. per i quali sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni.

Invero, «il significato personologico di un elemento di valutazione non può essere diverso a seconda del tipo di delitti e men che mai a seconda del minimo della pena edittale per essi prevista», registrandosi, peraltro, la non corrispondenza tra la previsione dettata dal quinto comma dell’art. 99 cod. pen. e quella di cui al secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen.: la prima, infatti, stabilisce l’obbligatorietà dell’applicazione della recidiva nel caso di reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., laddove la seconda aggiunge l’ulteriore parametro della pena non inferiore a cinque anni. La disciplina, secondo il rimettente, «disvela in realtà il preponderante rilievo attribuito alle ragioni di difesa sociale e di prevenzione generale, chiaramente espresse attraverso il riferimento a quei parametri aggiuntivi, ma risulta in concreto irrazionale». Infatti, in primo luogo «si determina un’incongrua commistione tra parametri personologici e profili afferenti alla gravità del fatto, attribuendosi rilievo decisivo ai primi in quanto associati ai secondi, sulla base di valutazioni predeterminate e astratte, senza considerare che il profilo afferente alla personalità del reo non può che concorrere alla formulazione di un giudizio sintetico sulla concreta capacità a delinquere, solo all’interno di tale valutazione potendo trovare l’eventuale contemperamento». Inoltre, si prevede un trattamento ingiustificatamente diverso di situazioni che, rispetto all’applicazione delle attenuanti generiche e alla rilevanza della recidiva reiterata, sono in realtà identiche: al riguardo l’ordinanza di rimessione fa riferimento, per un verso, ai reati parimenti compresi tra quelli di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. e con pena identica nel massimo ma non nel minimo, come l’estorsione aggravata e la rapina aggravata, rispetto ai quali l’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen. finisce per incidere in modo del tutto diverso, e, per altro verso, a reati pur rilevanti, come l’estorsione non aggravata, che hanno una pena non inferiore nel minimo a cinque anni, per i quali tuttavia la recidiva reiterata non impedisce l’applicazione delle attenuanti generiche sulla base dei parametri di cui all’art. 133, secondo comma, cod. pen. La preclusione delle attenuanti generiche, dunque, «viene fatta discendere da una circostanza inerente alla persona del colpevole associata ad un coacervo disomogeneo di titoli di reati, delineati dall’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., ulteriormente qualificato dal minimo della pena edittale, peraltro non sempre indicativo neppure della gravità del reato (la rapina aggravata con pena massima di anni venti infatti finisce per essere trattata come l’estorsione non aggravata con pena massima di anni dieci, senza alcuna razionalità delle scelte neppure in termini di prevenzione generale). Correlativamente si produce l’anomalo effetto di condurre all’irrogazione di pene identiche in presenza di situazioni che possono considerarsi assolutamente diverse». Secondo il giudice a quo si allargherebbe a dismisura e ingiustificatamente la distanza tra il regime di favore dettato da norme speciali, come ad esempio quella di cui all’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e la disciplina ordinaria relativa ai reati che non riguardano la criminalità mafiosa: nel primo caso non vi sono preclusioni di sorta pur a fronte di una storia criminale cospicua, mentre nel secondo, in presenza delle altre condizioni indicate, neppure un’eccezionale collaborazione potrebbe trovare il riscontro di una circostanza attenuante, recando altresì pregiudizio all’attività di accertamento e repressione dei reati, che non potrebbe giovarsi di collaborazioni meritevoli di un riconoscimento premiale. Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo sottolinea come, su richiesta del pubblico ministero, egli debba entrare nel merito dell’applicabilità all’imputato M. S. R. delleattenuanti generiche sulla base di una condotta successiva al reato (mentre è ritenuta irrilevante la diversa questione della preclusione ex art. 69, quarto comma, cod. pen., del giudizio di prevalenza, a fronte della qualità di “recidivo reiterato”); l’imputato, infatti, ha ammesso gli addebiti e comunque quelli principali, costituiti dall’omicidio e dall’occultamento del cadavere e, nel corso delle indagini, ha tenuto una condotta largamente collaborativa. In tal modo, secondo il rimettente, l’imputato ha «palesato un contegno di inequivoca discontinuità con il suo passato e di rivisitazione della travagliata condotta anteatta.

Va in effetti osservato che il M. risulta condannato per plurimi e gravi reati, peraltro commessi tutti in epoca assai remota.

Tra detti reati figura anche quello di omicidio, ma in quel caso gli è stata riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione». In passato – precisa il giudice a quo – l’imputato ha fruito dell’attenuante ex art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, e, successivamente, ha riportato una modesta condanna per fatti legati alla prostituzione, rendendosi poi artefice della costituzione di un sodalizio finalizzato soprattutto alla commissione di reati contro il patrimonio, all’interno del quale è maturato l’omicidio per il quale si procede.

Osserva quindi il rimettente che «l’elemento sopravvenuto, rappresentato dalla prestata efficace collaborazione, al pari dei precedenti penali – ma più di essi – si proietta verso il futuro e dunque verso la definizione di un trattamento sanzionatorio corrispondente alle concrete e attuali esigenze di rieducazione e può dunque considerarsi meritevole di considerazione quale comportamento susseguente al reato, idoneo a giustificare un’attenuazione di pena ai sensi dell’art. 62-bis, primo comma, cod. pen., nel quadro di una globale valutazione degli indici di cui all’art. 133, secondo comma, cod. pen.

Poiché l’imputato è recidivo reiterato e deve fra l’altro rispondere del delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, rientrante tra quelli evocati dall’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., tale elemento non potrebbe essere preso in considerazione (non ricorrendo nella specie elementi tali da far apparire rilevanti i parametri di cui all’art. 133, primo comma, n. 1 e n. 2, cod. pen.)».

2. – E’ intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione. La difesa dello Stato ritiene che l’ordinanza di rimessione sia priva di motivazione sulla responsabilità dell’imputato, non contenendo alcuna indicazione circa le ragioni per le quali il giudice dovrebbe condannarlo; la questione sarebbe quindi inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto l’intenzione di applicare le circostanze attenuanti generiche presuppone il convincimento di responsabilità. La questione, inoltre, sarebbe infondata. La difesa dello Stato richiama la ratio della disposizione censurata, chiaramente volta ad inasprire il regime sanzionatorio per coloro che, versando nella situazione di recidiva reiterata, hanno commesso reati particolarmente gravi.

Si tratterebbe di una scelta discrezionale del legislatore immune dalle censure denunciate dal rimettente; insieme con la riforma dell’art. 99 cod. pen., la norma censurata vorrebbe attuare una forma di prevenzione generale della recidiva reiterata, con riferimento ai reati indicati nel secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., inasprendo il trattamento sanzionatorio. «La disciplina in esame non può comportare una applicazione sproporzionata della pena in quanto intende sanzionare maggiormente coloro che pervicacemente hanno commesso un altro reato grave, e che hanno così dimostrato un alto e persistente grado di antisocialità». Ancorandosi a un dato che obiettivamente attesta la particolare pericolosità del colpevole, la norma censurata opererebbe una legittima deroga all’applicabilità generale dell’art. 62-bis cod. pen., che non sarebbe in contrasto con il principio di offensività e con la finalità rieducativa della pena, di cui al terzo comma dell’art. 27 Cost. La commisurazione della pena, sottolinea la difesa dello Stato, è demandata al giudice alla stregua dei princìpi fissati dal legislatore, che, nel caso in esame, ha inteso sanzionare il fenomeno della recidiva reiterata, collegata alla commissione di gravi reati, puniti con pena edittale non inferiore nel minimo a cinque anni, in quanto la persistenza nelle condotte antisociali dimostra che la funzione rieducativa non si è esplicata efficacemente nei confronti dell’imputato ed è quindi necessario assicurare la possibilità che, attraverso l’applicazione della pena, tale funzione trovi una nuova occasione di svolgimento. Ragionevolmente, quindi, la norma censurata impedisce al giudice di valutare, ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche, il comportamento tenuto dal reo dopo la commissione del reato, in quanto, trattandosi di “recidivo reiterato” e della commissione di gravi reati, la prognosi sul suo ravvedimento può non essere ancora giustificata e la condotta successiva al reato può costituire un fatto occasionale, determinato da motivi contingenti, con la conseguenza che l’effettiva possibilità di ravvedimento e di risocializzazione del reo sia in tali casi da valutare nel corso dell’esecuzione della pena. Nella prospettazione dell’Avvocatura generale dello Stato, ciò significherebbe non già vanificare la funzione rieducativa della pena, ma differire la valutazione del comportamento del reo e, quindi, dell’esistenza e della persistenza del suo ravvedimento, al momento dell’accesso ai vari benefici previsti per la fase esecutiva. D’altra parte, nell’esercizio dell’ordinario potere di commisurazione della pena, il giudice è pur sempre in grado di commisurare il trattamento sanzionatorio tra il minimo e il massimo della pena edittale, tenendo conto della effettiva gravità del fatto e della reale necessità di rieducazione mostrata dal colpevole. Secondo la difesa dello Stato, inoltre, la norma censurata non sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza. Essa disciplina situazioni soggettivamente ed oggettivamente gravi, tali da giustificare il limite alla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena al di sotto dei limiti edittali. Né sarebbe previsto un trattamento ingiustificatamente diverso di situazioni che sono identiche: i reati indicati al riguardo, a titolo di esempio, dal giudice a quo (i delitti di rapina aggravata e di estorsione aggravata) non fanno riferimento a situazioni identiche, in quanto il minimo edittale previsto è diverso, e soltanto per il reato punito con pena edittale non inferiore a cinque anni è disposta la limitazione all’applicazione delle circostanze generiche. Il legislatore ha individuato una classe di casi nei quali, attesa la loro gravità soggettiva ed oggettiva, è prematura, al momento della commisurazione, la previsione che il reo non commetterà ulteriori, gravi reati, e ha disposto che il grado di risocializzazione del reo, rivelato dai suoi comportamenti, venga valutato nell’ambito dell’esecuzione di una pena applicata, intanto, nella sua pienezza.

In conclusione, l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea che l’esercizio della discrezionalità legislativa, così operato, non appare manifestamente irragionevole, siccome volto ad assicurare che la funzione premiale, insita nelle attenuanti generiche applicate in ragione della condotta successiva, non operi nei casi in cui il perseguimento di tale finalità specifica appaia oggettivamente problematico. Pertanto non sussisterebbe la violazione dell’art. 3 Cost.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha sollevato, inriferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), «nella parte in cui, nel caso di recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., per il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni, non consente di fondare sui parametri di cui al secondo comma dell’art. 133 cod. pen., in particolare sul comportamento susseguente al reato, la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62-bis, primo comma, cod. pen.». Secondo il rimettente, la norma censurata sarebbe in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto, introducendo «una sorta di presunzione di preponderanza del parametro negativo costituito dai precedenti dell’imputato», esproprierebbe il giudice del potere di valutare adeguatamente le peculiarità del caso concreto e di pervenire così alla definizione del trattamento sanzionatorio più conforme alle esigenze di risocializzazione e di rieducazione del reo, laddove, a fronte dell’incidenza sulla capacità a delinquere del parametro costituito dai precedenti penali dell’imputato, sarebbe possibile individuare altri parametri – come quello relativo alla condotta susseguente al reato – rilevanti ai fini del medesimo giudizio sulla capacità a delinquere che risultino in concreto idonei a contrastare la valenza negativa dei precedenti.

La norma censurata, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost., sotto vari profili. Verrebbe infatti attribuito irrazionalmente rilievo alla recidiva reiterata solo nel caso dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. per i quali sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni, laddove «il significato personologico di un elemento di valutazione non può essere diverso a seconda del tipo di delitti e men che mai a seconda del minimo della pena edittale per essi prevista». Si determinerebbe poi «un’incongrua commistione tra parametri personologici e profili afferenti alla gravità del fatto, attribuendosi rilievo decisivo ai primi in quanto associati ai secondi, sulla base di valutazioni predeterminate e astratte, senza considerare che il profilo afferente alla personalità del reo non può che concorrere alla formulazione di un giudizio sintetico sulla concreta capacità a delinquere, solo all’interno di tale valutazione potendo trovare l’eventuale contemperamento». Nel far discendere la preclusione delle circostanze attenuanti generiche da una circostanza inerente la persona del colpevole, associata a un “coacervo disomogeneo” di titoli di reato, delineati dall’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., ulteriormente qualificato dal minimo della pena edittale, la norma censurata determinerebbe, secondo il rimettente, un trattamento ingiustificatamente diverso di situazioni che, rispetto all’applicazione delle attenuanti generiche e alla rilevanza della recidiva reiterata, sono identiche e, per contro, l’irrogazione di pene identiche in presenza di situazioni assolutamente diverse, dando luogo inoltre a un ingiustificato ampliamento della distanza tra il regime di favore dettato da norme speciali, quali l’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e la disciplina ordinaria relativa ai reati che non riguardano la criminalità mafiosa.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione. Secondo l’Avvocatura difetta, infatti, la motivazione sulla rilevanza perché «nell’ordinanza di remissione manca (…) qualsiasi motivazione sulla preliminare ritenuta colpevolezza dell’imputato», mentre «la volontà di applicare le circostanze attenuanti generiche presuppone che il Gip abbia ritenuto l’imputato responsabile». L’eccezione è priva di fondamento. Il rimettente ha precisato che l’imputato ha ammesso gli addebiti e che proprio per questa ragione, e per la collaborazione data nel corso delle indagini, il pubblico ministero ha chiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e ciò è sufficiente per ritenere la questione rilevante nel giudizio a quo.

3. – Nel merito la questione è fondata nei limiti che seguono.

4. – Il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., che forma oggetto della questione di legittimità costituzionale, stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si tiene conto dei criteri di cui all’art. 133, primo comma, numero 3), cod. pen., e dei criteri commisurativi afferenti alla capacità a delinquere (art. 133, secondo comma, cod. pen.), «nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni». I criteri considerati dalla norma censurata sono vari, ma la formulazione della questione e gli argomenti addotti a sostegno fanno ritenere, nonostante alcune genericità della motivazione, che il dubbio del rimettente investa esclusivamente il divieto, nei casi suddetti, di tenere conto, ai fini delle circostanze attenuanti generiche, della condotta del reo successiva al reato.

La regola preclusiva stabilita si collega al consolidato orientamento della giurisprudenza comune che, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, fa leva su una valutazione incentrata sugli elementi presi in considerazione dai criteri commisurativi dettati dall’art. 133 cod. pen., benché diversi indirizzi si confrontino sul tema se, ai fini indicati, il riferimento a tali criteri, attesa la loro “onnicomprensività”, possa esaurire l’ambito dell’apprezzamento rimesso al giudice ovvero se la decisione possa essere fondata anche su altri elementi. In ogni caso, è certo che il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen. offre nuove conferme della valenza generale rivestita, ai fini delle circostanze attenuanti generiche, dai parametri stabiliti dall’art. 133 cod. pen. D’altra parte, con riferimento al criterio commisurativo della condotta successiva al reato, va osservato che la valorizzazione, a tali fini, del ravvedimento dell’imputato trova conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che tende ad instaurare un legame tra il valore sintomatico del ravvedimento e l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche (Cass. pen., sez. V, n. 33690 del 14 maggio 2009).

La norma censurata introduce dunque una deroga rispetto a un principio generale che governa la complessa attività commisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un processo finalisticamente indirizzato dall’art. 27, terzo comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell’applicazione delle circostanze. Per un compiuto inquadramento della portata della preclusione introdotta dalla norma censurata, deve rilevarsi che il richiamo congiunto alla recidiva reiterata («… nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, …») e al catalogo dei «delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale», cui rinvia anche il quinto comma dell’art. 99 cod. pen., fa sì che il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen. debba intendersi riferito a un’ipotesi di recidiva obbligatoria, che preclude al giudice l’accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – «sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (sentenza n. 192 del 2007).

5. – L’ordinanza di rimessione, nel censurare i limiti introdotti con il secondo comma dell’art. 62- bis cod. pen., muove dalla rilevanza che, nel quadro dei principi costituzionali e con particolare riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., è riconosciuta al potere discrezionale del giudice per la determinazione della pena e aggiunge che «lo strumento tradizionalmente più duttile» a tal fine «è rappresentato dalla possibilità di concedere all’imputato le attenuanti generiche». E’ in questa prospettiva che, secondo il giudice rimettente, dovrebbe essere valutata la norma in questione, per l’impedimento che ne deriva alla valutazione di alcuni elementi a favore dell’imputato, altrimenti utilizzabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche. In proposito però può osservarsi che se è vero che il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell’ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale, è anche vero che il meccanismo preclusivo realizzato attraverso la norma in questione limita solo parzialmente tale potere, il quale continua ad avere un ampio ambito di esplicazione, attraverso la possibilità di spaziare tra il minimo e il massimo edittale relativi allo specifico reato, con l’integrazione degli aumenti o delle diminuzioni per le altre circostanze eventualmente esistenti e per le stesse attenuanti generiche, che rimangono applicabili in base a elementi diversi da quelli «di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma». Si tratta quindi di una limitazione che non si pone in contrasto con i principi costituzionali richiamati dal rimettente.

Pure insussistente è la pretesa violazione dell’art. 3 Cost., denunciata, sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento, perché la norma censurata farebbe discendere la preclusione della concessione delle circostanze attenuanti generiche «da una circostanza inerente la persona del colpevole, associata a un coacervo disomogeneo di titoli di reati, delineati dall’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ulteriormente qualificato dal minimo della pena edittale».

In proposito infatti è sufficiente osservare, da un lato, che in linea di principio la considerazione, ai fini del trattamento penale, della recidiva reiterata in unione con alcuni gravi reati non contrasta con l’art. 3 Cost. e, dall’altro, che l’individuazione di questi reati rientra nella discrezionalità del legislatore e non può essere messa in questione, come ha fatto l’ordinanza di rimessione, solo perché le pene comminate per l’uno o per l’altro reato presentano delle differenze. Deve quindi concludersi che non dà luogo a una disparità di trattamento, né è di per sé irragionevole prevedere un regime di maggior rigore nei confronti di una persona che ha commesso un grave reato trovandosi in una situazione di recidiva reiterata; resta però da stabilire se – come pure prospetta l’ordinanza di rimessione – sia in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. lo specifico trattamento previsto dall’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., e più in particolare il divieto di riconoscere all’imputato le attenuanti generiche per la condotta, positivamente apprezzabile, tenuta dopo la commissione del reato. E’ in relazione a tale divieto che il giudice rimettente ha denunciato l’incongruenza di «privilegiare in astratto solo uno dei parametri valutativi della capacità a delinquere, disconoscendo a priori la possibilità di individuare parametri ugualmente o maggiormente idonei a lumeggiare quella capacità ed a fondare una diminuzione di pena, in termini conformi al dettato costituzionale».

6. – Sotto questo aspetto la questione è fondata perché contrasta con il principio di ragionevolezza la scelta normativa di escludere, nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., il potere del giudice di valutare ed apprezzare la condotta tenuta dal colpevole nel periodo successivo alla commissione del reato. La disposizione impugnata, infatti, precludendo al giudice di fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla condotta successiva al reato, privilegia uno dei parametri indicati dal secondo comma dell’art. 133 cod. pen. – la precedente attività delittuosa del reo – come sintomatico della capacità a delinquere rispetto agli altri e in particolare rispetto alla condotta successiva alla commissione del reato, benché questa possa essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell’attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva personalità.

La preclusione è fondata su una valutazione preventiva, predeterminata e astratta, che non risponde a un dato di esperienza generalizzabile, in quanto la rigida presunzione di capacità a delinquere, presupposta dalla norma censurata, è inadeguata ad assorbire e neutralizzare gli indici contrari, che possono desumersi, a favore del reo, dalla condotta susseguente, con la quale la recidiva reiterata non ha alcun necessario collegamento. Mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, che, pur potendo essere di grande significato per valutare l’attualità della capacità a delinquere, sono indiscriminatamente neutralizzati ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A ben vedere il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen. dà luogo a un duplice automatismo, basato su presunzioni: il primo deriva dal quinto comma dell’art. 99 cod. pen., che nel caso di commissione da parte di un recidivo di uno dei reati previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. rende obbligatoria l’applicazione della recidiva (mentre negli altri casi si ritiene che sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice: sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 171 del 2009, n. 257, n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008); il secondo concerne la presunta prevalenza della recidiva rispetto alla condotta dell’imputato susseguente al reato. Com’è noto, secondo la giurisprudenza della Corte, «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit.

In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenze n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010). Ciò posto, non può disconoscersi che nel caso in esame una siffatta formulazione sia agevole, considerando, da un lato, che la recidiva può basarsi anche su fatti remoti e privi di rilevante gravità e, dall’altro, che la decisione può intervenire anche a distanza di anni dalla commissione del fatto per cui si procede e che successivamente l’imputato potrebbe aver tenuto comportamenti sicuramente indicativi di una risocializzazione in corso, o interamente realizzata, e potrebbe anche essere divenuto una persona completamente diversa da quella che a suo tempo aveva commesso il reato.

E’ da aggiungere che l’impossibilità di dare rilevanza, ai fini delle circostanze attenuanti generiche, alla condotta del condannato successiva alla commissione del reato risulta ancor più irragionevole se si considera il limitato effetto che l’applicazione di tali circostanze potrebbe determinare, dato che, per la disposizione del quarto comma dell’art. 69 cod. pen., esse continuerebbero a trovare un limite nella recidiva, rispetto alla quale potrebbero essere ritenute equivalenti mamai prevalenti; avrebbero cioè il solo effetto di neutralizzare il rilevante aumento di pena previsto per la recidiva, ma non potrebbero anche determinare una diminuzione della pena base.

7. – Escludere che possa assumere rilevanza, ai fini delle attenuanti generiche, una condotta, successiva al reato, indicativa di una positiva evoluzione in atto della personalità del condannato significa anche porsi in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost.

Infatti l’obiettivo della rieducazione del condannato, posto da questa norma costituzionale, non può essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e l’accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l’oggetto della rieducazione. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase dell’esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del 2006, n. 341 del 1994). E’ da aggiungere che «tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena – da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall’altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione,che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell’obiettivo di risocializzazione del reo – non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione.

Il legislatore può cioè – nei limiti della ragionevolezza – far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l’una o l’altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata. Per un verso, infatti, il perseguimento della finalità rieducativa (…) non può condurre a superare l’afflittività insita nella pena detentiva determinata nella sentenza di condanna.

Per altro verso, il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena» (sentenza n. 306 del 1993; si veda anche la sentenza n. 257 del 2006).

Posti questi princìpi, si deve concludere che con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i “recidivi reiterati”, autori di determinati reati, senza la possibilità di tenere conto del loro comportamento successivo alla commissione del reato, anche quando è particolarmente meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, o addirittura già concluso, la norma in esame, in violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., privilegiando un profilo general-preventivo, elude la funzione rieducativa della pena.

8. – Deve essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.

F.to: Paolo MADDALENA, Presidente G

iorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI,

Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

--------------------------------------------------------------------------------


[1]Articolo 62 Bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407 comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.


In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

Il presente articolo prima aggiunto dall’art. 2, D.Lgs.Lgt. 14.09.1944, n. 2, poi sostituito dall’ art. 1 , L. 05.12.2005 n. 251 è stato da ultimo così modificato dall’art. 1, D.L. 23.05.2008, n. 92, come modificato dall’allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

“Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407 comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni”.

Debito pubblico pro-capite

Contatore del debito pubblico italiano

Amore e Psiche

Amore e Psiche

Maddalena - Canova

Maddalena - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!