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ALTALEX NEWS


giovedì 6 agosto 2009

Il matrimonio del clandestino e l’espulsione

Il matrimonio del clandestino e l’espulsione
di Mario Pavone dal sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=43013
Premessa
Come ha sostenuto, di recente, l’On.le Gianfranco Fini, presidente della Camera dei Deputati (1), "L'Italia non può essere l'anello debole in Europa altrimenti viene invasa: è allora, come già avvenuto in altri Paesi, che razzismo e xenofobia aumentano".
"Non siamo razzisti - ha proseguito - ma convinti che gli immigrati che vengono in Italia, come i tanti che sono emigrati in passato all'estero, debbano essere integrati nella nostra società. Secondo Fini, "chi non riesce ad essere integrato poi rischia di diventare delinquente. Insomma solidarietà e legalità sono facce della stessa medaglia".
Fondamentale, per il presidente della Camera dei deputati è che "chi viene in Italia accetti oltre che le nostre leggi anche i nostri valori, e perché avvenga questo è necessario che noi sappia mo qual è la nostra identità".
A. Il problema dei clandestini in Europa
Nonostante le lodevoli affermazioni di principio pronunciate dall’illustre parlamentare, la Legislazione varata dal Parlamento in tema di sicurezza non ha registrato alcun contributo alla soluzione del problema che, invero, riguarda non solo il nostro Paese ma tutta l’Europa.
Anzi. La stessa UE è giunta a contraddire sé stessa poiché, dopo avere varato in data 15 Giugno 2006 una fonda mentale risoluzione sull’intensificarsi della violenza razzista ed omofoba in Europa (2) in cui afferma con grande chiarezza che “il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'omofobia e l'avversione ai Rom, sono fenomeni dalle motivazioni irrazionali, a volte legati all'emarginazione, all'esclusione sociale e alla disoccupazione, nonché derivanti dal rifiuto di concepire la diversità presente nelle nostre società come una fonte di ricchezza”ha accelerato il rimpatrio dei clandestini con una Direttiva del 5/6/2008 (3).
La direttiva in questione punta ad armonizzare la normativa europea per quanto riguarda i rimpatri e prevede, tra l'altro, la possibilità di detenere un immigrato clandestino fino a 18 mesi in appositi centri in tre casi: rischio di fuga, mancata collaborazione nel rimpatrio e non disponibilità dei documenti.
La direttiva prevede, inoltre, la possibilità di detenere ed espellere anche i minori, a certe condizioni, il divieto di reingresso nell'Ue per un massimo di cinque anni per chi è stato colpito da un provvedimento di rimpatrio, ma anche il patrocinio pubblico per sostenere le spese di quanti vorranno fare ricorso contro il decreto di espulsione di recente estese anche all’interprete di parte grazie ad un’importante sentenza della Corte Costituzionale (4) che premia gli sforzi sin qui compiuti dall’ANIMI-Associazione Nazionale per l’Immigrazione ed all’impegno personale dell’Avv. Luciano Faraon (5).
La questione dei migranti è andata sempre più affermandosi negli ultimi anni, nel contesto europeo, e ciò ha reso imminente la necessità di strutturazione di una normativa comunitaria e internazionale che possa dare direttive riguardanti la gestione e, soprattutto, la tutela dei diritti del migrante e dell’apolide (6).
In quest’ottica, il 9 maggio 2005 sono state adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa venti linee guida su tutti gli stadi del procedimento di rimpatrio forzato adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 9 maggio 2005.
L’iter per arrivare a delinearle è iniziato con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1948, nella quale, all’articolo 14, si trova scritto: “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”.
Le nuove linee guida richiamano i diritti tutelati dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali e contengono cinque capitoli (Voluntary return, The removal order, Detention pending removal, Readmission, Forced removals) riguardanti i vari aspetti del rinvio forzato. In particolare un capitolo è dedicato alla detenzione in attesa dell’allontanamento in cui sono indicate, tra l’altro, le circostanze in cui la detenzione può essere ordinata e le condizioni minime di detenzione (7).
Lo stato ospite dovrebbe prendere misure di promozione del ritorno volontario più che coattivo; l’ordine di allontanamento dovrebbe essere perseguito solo in accordo con le leggi nazionali e non dovrebbe essere applicato se presente il rischio di violenze, torture o trattamenti inumani e degradanti nel paese di ritorno sia da parte del governo sia da parte di “non-state actors”.
Al fine di verificare l’ assoluta assenza di pericolo nel paese di ritorno, dovrebbero essere valutate e prese in considerazione le informazioni provenienti da tutte le fonti, governative e non, e dall’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Non dovrebbe inoltre essere portato a termine un’ordinanza di rimpatrio se lo Stato in cui il migrante deve far ritorno rifiuterà il rientro del migrante stesso.
E’ proibita l’espulsione collettiva e la mancata adempienza dell’analisi individuale dei diversi casi.
La quarta linea guida stabilisce norme specifiche riguardo all’ordine di espulsione: dovrebbe essere indirizzato direttamente al destinatario che deve essere messo a conoscenza delle sue effettive possibilità di rimedio affinché possa essere revocato l’ordine di espulsione.
Il terzo capitolo riguarda le modalità di detenzione dopo che è stato dato l’ordine di rimpatrio. La persona detenuta dovrebbe, innanzitutto, essere informata in una lingua che conosce e dovrebbe avere la possibilità di contattare giudici e avvocati. La detenzione dovrebbe essere più breve possibile e rispettosa dei diritti umani; il personale presente all’interno dei luoghi detenzione dovrebbe essere altamente qualificato e in grado di affrontare la situazione specifica. I luoghi stessi, inoltre, dovrebbero essere organizzati e gestiti secondo determinate norme.
Le persone trattenute dovrebbero ricevere degna assistenza medica e ascolto psicologico e non dovrebbero essere detenute insieme a ordinary prisoners; dovrebbero avere libero accesso ad avvocati, ONG e familiari. I centri di detenzione dovrebbero essere costantemente monitorati da enti esterni e l’accesso dovrebbe essere liberamente consentito a membri dell’UNHCR, del parlamento europeo e altri soggetti qualificati.
Lo Stato ospite dovrebbe assicurarsi che, nel caso di richiesta d’asilo rifiutata, il paese d’origine non venga a conoscenza della richiesta fatta dal richiedente.
Non dovrebbe essere previsto l’uso della forza durante il rimpatrio e la scorta dovrebbe essere costituita da personale qualificato e adeguatamente formato.
B. Il pacchetto sicurezza
Le nuove linee guida da poco adottate potrebbero portare a una maggiore tutela dei diritti dei migranti, rifugiati o richiedenti asilo detenuti in CPTA o Centri di Identificazione, ma queste in realtà non hanno funzione coattiva, dovrebbero unicamente orientare le scelte del legislatore nazionale che può però, in sostanza, disattenderle senza incorrere in particolari sanzioni.
Le suddette linee guida finora sono state ampiamente disattese dall’Italia anche in occasione dell’approvazione del c.d. “pacchetto sicurezza” che destina alcune norme al problema dei clandestini (8).
In particolare, viene introdotta dalla nuova normativa, tra l’altro, l’aggravante della clandestinità nel senso che se chi delinque è un clandestino le pene sono aumentate di un terzo. La nuova aggravante vale non solo per gli extracomunitari ma anche per i cittadini europei entrati irregolarmente.
Inoltre è prevista una condanna da sei mesi a tre anni per chi ceda "a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato" e confisca dell'immobile stesso tranne nel caso che appartenga a persona estranea al reato mentre viene introdotta nuova denominazione del cosiddetto cpt che diventa "centro di identificazione ed espulsione", senza alcuna modifica sostanziale rispetto all’incresciosa situazione precedente alla riforma.
La circostante aggravante comune dello stato di irregolarità dello straniero, introdotta dall’art. 1, del d.l. 92/2008, come coordinato dalla legge di conversione 24 luglio 2008 n. 125, all’art. 61, comma 1, c.p. il nuovo n. 11 bis, e che prevede un aggravamento di pena “se il fatto è commesso da un soggetto che si trova illegalmente sul territorio italiano”si presta a diverse critiche, come sottolineato da più parti (9).
In primo luogo del tutto discutibile è il collegamento operato dal Legislatore in base al quale l’aggravamento di pena è dovuto al solo fatto che il reo è uno straniero illegalmente presente in Italia.
In base alla nuova aggravante, l’aggravamento risulta collegato al solo status amministrativo (straniero regolare o irregolare) e prescinde dal nesso esistente tra lo status amministrativo e la condotta penale.
Questo spostamento di attenzione e di rilevanza giuridica dal delitto al delinquente, dal fatto al soggetto arretra il nostro sistema penale all’Ottocento, ed è inoltre contrastante con l’attuale impostazione costituzionale del diritto penale quale diritto penale del fatto (cfr. art. 25 Cost.).
Inoltre, la nuova aggravante risulta lesiva del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Infatti, una uguale condotta materiale sol perché commessa da uno straniero irregolare sarà punita più gravemente rispetto all’identica condotta commessa da un cittadino italiano o da uno straniero regolare con una evidente lesione del principio di uguaglianza.
Va ancora sottolineato come l’aggravante in questione contenga un elemento normativo giù ridico. Infatti, l’avverbio “illegalmente” rinvia, al fine di stabilire se lo straniero sia regolare o meno, alla normativa di settore (in primis, il Dlgs 286/1998, TU immigrazione), con diverse conseguenti difficoltà (si pensi a straniero privo sì di permesso di soggiorno ma inespellibile in quanto rientrante in una delle condizioni di cui all’art. 19 TU immigrazione).
Si badi, infine, che ai sensi dell’art. 59, comma 2 c.p. “le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”. Ora, posto che l’aggravante in esame rinvia, tramite l’elemento normativo, alla normativa di settore (TU immigrazione), nel caso in cui il reo sia uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno, ma che erroneamente ritiene di essere regolarmente soggiornante (per ignoranza o erronea conoscenza della normativa di settore, cui l’aggravante in commento rinvia, e qui gli esempi che si potrebbero fare so no molteplici), ebbene in tal caso non opera l’aggravante di cui al nuovo n. 11 bis dell’art. 61, comma 1 c.p..
E’ fuor di dubbio come la norma verrà sottoposta al Giudizio di costituzionalità della Corte delle Leggi quanto prima in base alle eccezioni sollevate da numerosi difensori.
Va aggiunto che sul problema fortemente critiche sono state le Chiese cristiane europee, soprattutto dopo una lettera congiunta, e la Caritas.
I vescovi cattolici riuniti nella Conferenza degli episcopati della Comunità Ue (Comece) si dicono «molto preoccupati» e chiedono al Parlamento europeo che «sia limitato l'uso della detenzione amministrativa e il divieto di riammissione in circostanze eccezionali».
Suggeriscono inoltre di garantire «un periodo minimo di trenta giorni per il rimpatrio volontario».
Il compromesso attuale, sottolineano i vescovi, «non tiene conto della situazione di molti immigrati» e le Chiese, pur capendo le preoccupazioni dei governi e della società di preservare lo stato di diritto, chiedono che «sia rispettata la dignità di ogni essere umano».
Le preoccupazioni manifestate in varie sedi istituzionali hanno trovato conforto nei gravi episodi di xenofobia manifestatisi dopo l’approvazione della normativa ed ancor prima con l’erezione del cd. Muro di Padova che ne è stato fattore scatenante specie nelle Regioni ad alta densità di presenza straniera.
C. L’individuazione dei clandestini
Le Chiese cattoliche pongono quindi alle Autorità di Governo dell’UE un problema fondamentale per arrivare alla soluzione del problema:
Il rispetto dei diritti fondamentali e l’individuazione dei clandestini da espellere.
Le nuove norme, sul punto, fanno riferimento, quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, 1° co., n. 11 bis, c.p., al “soggetto che si trova illegalmente sul territorio italiano” e, quanto alla fattispecie di reato di cui all’art. 12, 5° co. bis, t.u. immigrazione, al “cittadino straniero irregolarmente soggiornante (10).
Si tratta di nuove figure destinate ad alimentare dubbi ed incomprensioni in mancanza di un’adeguata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.
Per ridefinire l’ambito di applicazione dell’art. 12, 5° co. bis, t.u., che punisce chi cede a titolo oneroso un immobile ad uno “straniero irregolarmente soggiornante”, occorre prendere le mosse dai principi generali che regolano la materia dell’immigrazione, ossia dal titolo primo del testo unico (Dlgs 286/98).
L’art. 1 t.u. fornisce una chiara definizione dell’aggettivo sostantivato “straniero”, indicando con tale termine sia il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea (extra-comunitario), sia la persona priva di cittadinanza (apolide).
Neppure il significato del participio “soggiornante” presenta grosse difficoltà, intendendosi per tale lo straniero che trascorre od intende trascorrere nel territorio nazionale un apprezzabile periodo di tempo.
Le vere difficoltà sorgono invece nello stabilire quando il soggiorno dello straniero possa definirsi “irregolare” dacché il testo unico è sul punto impreciso ed addirittura fuorviante. Stando all’art. 5, 1° co., t.u. imm., infatti, è “regolare” il soggiorno dello straniero che risponde congiuntamente ai seguenti requisiti:
sia entrato in Italia attraverso un valico di frontiera esterna;
sia in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero di titolo equipollente rilasciato da altro Paese dell’Unione Europea
Conseguentemente, tutti gli stranieri entrati clandestinamente, ossia sottraendosi ai controlli di frontiera, e quelli non in possesso di uno dei detti titoli di soggiorno non scaduti (carta e per messo di soggiorno) sarebbero irregolarmente soggiornanti.
Se la norma fosse interpretabile in tal senso nella classificazione degli “irregolari” rientrerebbe una moltitudine di stranieri della cui permanenza legittima nel territorio nazionale nessuno dubita.
In base ad una tale interpretazione sarebbero, infatti, “stranieri irregolarmente soggiornanti”: 1.- i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (artt. 9 e 9 bis t.u.);
2.- coloro che, all’interno del termine di tolleranza di cui all’art. 5, 2° co., t.u. imm., non hanno ancora presentato la prima richiesta di permesso di soggiorno; 3.- coloro che, all’interno del termine di tolleranza di cui all’art. 13, 2° co., lett. b) t.u. imm., non hanno ancora presentato la richiesta di rinnovo permesso di soggiorno; 4.- coloro che hanno tempestivamente richiesto il rilascio od in rinnovo del permesso di soggiorno senza averlo ancora ottenuto dalla competente questura; 5.- coloro che hanno presentato la dichiarazione di presenza ai sensi dell’art. 1, l. 28.5.2007, n. 68;
6.- gli stranieri minorenni privi di permesso di soggiorno;
7.- gli stranieri che hanno ottenuto l’autorizzazione ministeriale al reingresso di cui all’art. 13, 13° co., t.u. imm.
8.- i clandestini attinti da decreto di espulsione nei cui confronti l’autorità giudiziaria non ha ancora rilasciato il nulla osta all’esecuzione dell’espulsione (art. 13, 3° co., t.u.); 9.- i clandestini di cui si è accertata una situazione di violenza o grave sfruttamento in loro danno (art. 18 t.u.);
10.- gli altri soggetti inespellibili ai sensi dell’art. 19 t.u. imm.
11.- gli stranieri che, pur entrati clandestinamente hanno visto riconoscersi lo status di rifugiato; 12.- gli stranieri che, pur entrati clandestinamente, hanno un permesso di soggiorno per motivi di richiesta asilo politico o di protezione internazionale, sussidiaria od umanitaria; 13.- coloro che, pur entrati clandestinamente, hanno ottenuto ovvero possono ancora ottenere un permesso di soggiorno a seguito di sanatoria o procedure straordinarie di regolarizzazione (l. 189/2002).
Su quest’ultimo punto va sottolineato che tali cittadini stranieri, pur in presenza di una richiesta di regolarizzazione regolarmente avanzata dalle Imprese, non hanno potuto ottenere il rilascio del permesso di soggiorno pur continuando a prestare attività lavorativa senza regolari documenti.
D. Il trattamento giudiziario per i clandestini
La nuova normativa, pur prevedendo una sorta di accelerazione delle espulsioni, nulla ha pre visto con riferimento all’osservanza dei diritti fondamentali stabilita dal Consiglio di Europa.
Nel 2005, come innanzi ricordato.
In particolare, pur in presenza di gravi carenze nel sistema giudiziario, carcerario e nei nuovi ex-CPT, alcuna norma sancisce il rispetto del diritto inalienabile ad avvalersi di un interprete e traduttore a carico dello Stato al fine di poter articolare le proprie ragioni che ostano all’espulsione e proporre opposizione.
Tanto meno, per quanto innanzi esposto, le varie situazioni dei clandestini risultano ben distinte dalla nuova normativa lasciando aperte a qualunque valutazione le decisioni a cui sono chiamati i Giudici di Pace, investiti, ancora una volta della necessità di giudizi, da una parte sommari e comunque meritevoli di approfondimento anche grazie alla mancanza di una norma di salva guardia che preveda la sospensione del procedimento (11).
In questo quadro accidentato merita di essere menzionata la recente sentenza della Cassazione che abilita all’espulsione del clandestino che contrae o deve contrarre matrimonio con una cittadina italiana e/o straniera regolarmente soggiornante in Italia.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6605/2008 (12) ha, infatti, di recente, precisato che neppure le nozze contratte con un cittadino italiano salvano l’immigrato clandestino dall’espulsione intimata dal Questore in quanto il matrimonio non rientra tra i motivi di discriminazione razziale che giustificano l’inosservanza dell’ordine di espulsione. Solo in casi di discriminazione si può disobbedire all’ordine di allontanamento del Questore.
Lo ha stabilito la Suprema Corte annullando l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti di un immigrato clandestino che, dopo essere stato raggiunto da un ordine di allontanamento del Questore di Rimini, mentre risultava in attesa dei documenti necessari per il matrimonio, poi effettivamente avvenuto il 5 febbraio 2007.
Il Tribunale, nonostante l’immigrato non avesse ottemperato all’ordine di allontanamento, lo aveva assolto sulla base del fatto che, quasi a distanza di sei mesi, si era effettivamente sposato.
A tale decisione si era opposto il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, evidenziando che la causa di giustificazione speciale non poteva essere applicata nel caso in questione, considerato anche il lasso di tempo intercorso tra la notifica dell’ordine di allontanamento e la celebrazione del matrimonio.
La Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, dopo aver ricordato che l'istituto dell'espulsione si colloca in un quadro sistematico che, pur nella tendenziale indivisibilità dei diritti fondamentali, vede regolati in modo diverso, anche a livello costituzionale, l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. “migranti economici”, ha affermato che, “mentre il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali preclude l'espulsione o il respingimento dello straniero, analoga efficacia “paralizzante” è negata, in linea di principio, alle esigenze che caratterizzano la seconda categoria”. Se non sussistono motivi discriminatori, quindi, non è lecito disobbedire all’ordine del Questore, neanche in caso di matrimonio.
Si tratta di una decisione veramente singolare che è destinata a suscitare tutta una serie di ricorsi, stante la diffusione della casistica e che, invero, non appare in linea con la normativa in materia di ricongiungimenti familiari e di diritto alla famiglia (15).
Il T.U. sull’immigrazione prevede che è possibile chiedere il ricongiungimento per il solo coniuge, i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati (abolita dunque la condizione di figlio "a carico"), figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute (non è più richiesta l’invalidità totale), nonché genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza (eliminata la necessità dell’accertamento dell’esistenza di altri figli nel paese d’origine).
I requisiti richiesti al soggiornante per ottenere il ricongiungimento, oltre al possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con le caratteristiche sopra indicate, sono la disponibilità di un alloggio idoneo e una capacità reddituale tale da consentire il mantenimento di sé e dei ricongiunti, utilizzando come parametro di riferimento l’importo annuo dell’assegno sociale.
Inoltre, l'art. 19 del T.U. prevede espressamente il divieto d'espulsione nei confronti dei cittadini stranieri che siano conviventi con coniuge di nazionalità italiana.
L'articolo precisa inoltre che a seguito del matrimonio e perdurando la convivenza tra i coniugi vi è l'obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido anche per motivi di lavoro.
Inoltre dal combinato disposto dell’art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (13) e dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (14)si evince chiaramente una tutela della famiglia con la conseguenza che, anche in base a tali principi, appare discutibile la decisione assunta dalla Suprema Corte.
Per fare chiarezza basterebbe integrare la norma dell’art. 19 del T.U. inserendo il divieto di espulsione anche per il coniuge straniero in attesa di matrimonio. In occasione dell’emanazione della nuova normativa in materia di ricongiungimenti familiari.
Di recente la CGUE (16) ha emesso una importante decisione sancendo il diritto di soggiorno del coniuge extracomunitario del cittadino europeo, anche se clandestino.
Pertanto, se il cittadino europeo contrae matrimonio nello Stato ospitante, al coniuge extracomunitario deve essere riconosciuto il diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38 ed il diritto al ricongiungimento vale sempre e non può essere revocato in alcun caso. Però, se il coniuge straniero soggiorna irregolarmente, nulla vieta allo Stato di applicare nei suoi confronti una sanzione, come un’ammenda proporzionata, senza però disporne l’allontanamento, salvi i casi di pericolosità accertata.
A seguito di questa sentenza, si determina di fatto una regolarizzazione permanente in favore dei cittadini extracomunitari che hanno contratto matrimonio con i cittadini europei nello Stato dove costoro si sono trasferiti; regolarizzazione che si estende necessariamente anche agli altri familiari che godono del diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, quali sono i figli e gli ascendenti del coniuge extracomunitario.
Una ulteriore conseguenza riguarda direttamente l’Italia che, come è noto, ha esteso la disciplina della direttiva ai familiari extracomunitari del cittadino italiano: per effetto di tale equiparazione, d’ora in avanti il cittadino extracomunitario irregolare che contrae matrimonio con il cittadino italiano dovrà ricevere il documento di soggiorno previsto dalla direttiva e cioè la carta di soggiorno quinquennale e non più, come ad oggi, un permesso di soggiorno della durata di un anno rilasciato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico immigrazione.
Parte II
Esame del problema da parte del cittadino comune
di Luciano Faraon
Finora il problema dell’espulsione del cittadino straniero che sta per contrarre matrimonio con un cittadino italiano, è stato sempre esaminato dalla parte dello straniero e mai è stato tenuto in considerazione il fatto che, dall’attuazione del decreto di espulsione, vi è la lesione del diritto del cittadino italiano a contrarre matrimonio.
Se è pur vero che vi sono stati dei matrimoni simulati tra stranieri paganti e cittadini italiani compiacenti, normalmente perché in stato di difficoltà finanziarie, la prevalenza di matrimoni misti nasce da una situazione affettiva reale e dalla reale volontà di contrarre un valido matrimonio.
Nell’attuazione della legge non può farsi semplicisticamente riferimento alla singola norma, ma la stessa va applicata attraverso l’interpolazione con le norme che regolano la complessiva fattispecie dell’espulsione dello straniero, ed in primis deve farsi riferimento alla Costituzione ed alla “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” recepita nell’ordinamento italiano con legge 4 agosto 1955 n. 848.
Per quanto attiene alla Costituzione Italiana, va rilevato che la stessa tutela la famiglia già formata specificatamente all’art. 29, ma all’art 31 la Costituzione tutela anche la formazione della famiglia: “La repubblica agevola con misure economiche e altre previdenze la formazione della famiglia”.
La Giurisprudenza sulle espulsioni si è sempre pronunciata con riguardo alla posizione dello straniero, ma mai è stato tenuto in considerazione che il provvedimento va ad incidere negativamente anche sui diritti del cittadino italiano che abbia deciso di contrarre matrimonio con una cittadina straniera.
La tutela del diritto al matrimonio nasce da norme che hanno una validità di riferimento cardine per ogni stato democratico e cioè la Costituzione e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Norme che se non osservate gravano da un lato la censura della Corte Costituzionale e dall’altra l’intervento della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Ma in ogni caso, prima che legge scritta, il diritto a contrarre matrimonio è un diritto naturale.
Da ciò ne consegue che l’impedimento a contrarre matrimonio è un diritto della persona.
Conseguentemente per la violazione delle norme suddette, mentre per il provvedimento di espulsione vi è la giurisdizione esclusiva del Giudice di Pace, per quanto attiene il diritto di status e cioè il diritto a contrarre matrimonio vi è la competenza del Giudice Ordinario con controparte il Pubblico Ministero.
Infatti si tratta di tutela di diritti personali ai quali l’A.G. non può sottrarsi atteso che nell’applicazione delle norme va fatto innanzi tutto riferimento ai diritti fondamentali della persona e poi alle norme sull’espulsione, a meno che non si sia di fronte a pericoli sociali derivanti dal comportamento criminale del nubendo straniero.
Criminalità che non può coincidere con una immigrazione clandestina determinata dalla povertà!
Nel caso seguito dallo scrivente a seguito dell’espletamento della pratica per le pubblicazioni per il matrimonio, in ottemperanza alle circolari esistenti, il Comune di Mogliano Veneto dava comunicazione ai Carabinieri che erano state richieste le pubblicazioni per matrimonio civile tra il cittadino italiano Danesin Vincenzo e la cittadina Moldava Motpan Valentina, che però risultava priva del permesso di soggiorno.
La cittadina Motpan Valentina, accompagnata dal futuro marito, si è presentata in buona fede all’Ufficio stranieri della Questura di Treviso ignorando di avere a suo carico un precedente provvedimento di espulsione, dato che all’epoca del primo provvedimento non conosceva l’italiano, né era stata assistita da un interprete.
Alla Questura di Treviso la Sig.ra Motpan Valentina veniva arrestata per immigrazione clandestina e per non aver ottemperato all’ordinanza di espulsione di cui sopra: come dianzi detto, non ne aveva avuto cognizione, come risulta dalla documentazione del collegato procedimento penale che si dimette in allegato.
Purtroppo le attuali procedure di espulsione non consentono al difensore di conoscere la documentazione del singolo caso, se non per quanto è possibile vedere, un attimo prima che inizi l’udienza e quindi l’opposizione alla convalida dell’arresto che nella fattispecie si è fondata sulla palese la violazione degli artt. 8 e 12 della L. 848/1955 - “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.
Il Giudice Penale del Tribunale di Treviso, convalidava l’arresto e poneva la ricorrente in libertà, e non concedeva il nulla osta per l’espulsione, come risulta dal verbale che si dimette, concedeva invece termini a difesa e rinviava la causa all’udienza del 17 dicembre 2008 ore 9.00 e seguenti.
Il nulla osta all’espulsione veniva però rilasciato successivamente dal Pubblico Ministero su richiesta della Questura di Treviso, in contrasto con il provvedimento del Giudice penale che di riscontro nel rinviare la causa al 17 dicembre 2008 non aveva dato il nulla osta all’espulsione.
Ciò, però, non consentiva alla Motpan Valentina di ritornare presso l’abitazione del convivente e futuro sposo, ma veniva portata nuovamente in Questura a Treviso e, da qui, trasferita a Bologna presso il Centro di Identificazione ed espulsione sito in via Mattei n. 60.
In data 21 agosto 2008 l’espellenda veniva tratta avanti al Giudice di Pace di Bologna operante all’interno del Centro di identificazione ed espulsione per la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento presso il C.P.T. ex art. 14 D.L.vo 286/1998.
Il Giudice di Pace, accertata la mancata regolarità della notifica al difensore rinviava la causa al giorno successivo per gli stessi incombenti, ma la convalida avveniva dopo le 48 ore previste dall’art. 14 n. 3 del D.L.vo 286/1998 che statuisce: “Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento”.
La realtà cui deve farsi riferimento si appalesa complessa e con implicanze umanitarie che non possono essere disattese dalla fredda interpretazione letterale delle sole norme riguardanti la normativa sull’immigrazione, ma anche e soprattutto considerando i diritti soggettivi sia del cittadino straniero e non ultimo di quelli del cittadino italiano a poter realizzare la famiglia la cui tutela è garantita dagli artt. 29 e 31 della Costituzione.
In questi casi il provvedimento di espulsione viene notificato al cittadino straniero che non conosce l’italiano, in lingua italiana ed inglese, lingue che nel caso di specie non erano conosciute e ciò in evidente violazione dell’art. 6 della L. 844/1955 che obbliga lo stato che agisce nei confronti del cittadino straniero a garantire un interprete di parte.
Si richiama sul punto la sentenza n. 254/2007 della Corte Costituzione in materia di diritto di difesa dello straniero ed interprete e lo studio relativo “Diritto di difesa dello straniero ed interprete dopo sentenza n. 254/2007 della Corte Costituzionale” reperibile in Internet sul sito dell’ANIMI e sugli atri siti.
Va rilevato che il cittadino straniero che non conosce la lingua in cui è scritto il provvedimento di espulsione si trova, di fatto, a commettere un reato in realtà non perseguibile cosi come statuito dall’art. 5 c.p. a seguito della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale.
Infatti il cittadino straniero non è posto nella conoscenza della reale esistenza di un pregresso provvedimento di espulsione in suo danno e della valenza dello stesso, ciò comportando la definitività di detto provvedimento, senza che lo straniero sia posto nelle condizioni di impugnarlo.
Va rilevato che l’art. 2 n. 5 del D.L.vo 286/1998 sancisce che “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.”
Nella fattispecie, il diritto a costruire una famiglia fondata sul matrimonio è tutelato dagli art. 29 e 31 della Costituzione e dagli artt. 8 e 12 della L. 844/1955, e quindi l’espulsione dello straniero che sta per contrarre legittimo matrimonio con il cittadino straniero costituisce violazione sia del diritto dello straniero che di quello contestuale del cittadino italiano.
Ci si chiede, per altro, come possa sussistere la fattispecie di clandestinità quando l’esistenza in Italia del cittadino straniero proviene da un atto pubblico come le pubblicazioni del matrimonio e non da una indagine di P.G.
Non è conciliabile con l’art. 31 della Costituzione che sancisce che: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia…“ e quindi impone all’ordinamento italiano la tutela non solo alla famiglia già costituita, ma anche la famiglia in formazione come nella fattispecie.
E’ ben noto che la disciplina dell'immigrazione, ai sensi degli artt. 19 e 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1989, n. 286, statuisce che il matrimonio con un cittadino italiano conferisce allo straniero il diritto al soggiorno in Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai fini del divieto di espulsione, in quanto a ciò faccia riscontro l'effettiva convivenza.
L’espulsione non può essere uno strumento rivolto ad impedire l’esercizio del diritto al matrimonio garantito in primis dal diritto naturale e quindi dalle norme scritte: Costituzione e Convenzione dei diritti dell’uomo.
Il divieto all’espulsione del cittadino straniero sposato con un italiano è la conseguenza del matrimonio.
Ben diverso è il caso ove il matrimonio sia solo apparente e rivolto ad eludere la legislazione sull’immigrazione.
Nella fattispecie non solo vi era e vi è la convivenza effettiva ormai da tempo, ma i nubendi avevano deciso di contrarre matrimonio ai fini di formare una famiglia reale.
La tutela del diritto a contrarre matrimonio per il cittadino italiano, in primis viene lesa dal procedimento di espulsione.
Non c’è chi non veda come l’applicazione dell’art. 18 del D.L.vo 286/1998 non può prevedere la tutela sociale solo nei confronti di situazioni di criminalità atteso che i principi fondamentali della solidarietà statuiti dagli artt., 2 e 3 della costituzione vengono palesemente violati.
Non può dirisi che dette norme costituzionali in caso di impedimento a contrarre matrimonio siano applicate quando è evidente che ciò costituisce lesione dei diritti sanciti dall’art. 8 e 12 della L. 848 del 1955 e contestualmente violazione degli artt. 29 e 31 della stessa Costruzione in danno non solo alla cittadina straniera, ma anche al diritto del cittadino italiano che vuole contrarre matrimonio con la sua convivente.
Il cittadino italiano viene privato dall’esercizio del diritto a formarsi una famiglia con disparità di trattamento con gli altri italiani per solo fatto di avere scelto una donna straniera.
Ciò determina una evidente discriminazione razziale che non può essere tollerata nel nostro ordinamento!
Non si tratta di espulsioni ex art. 15 della normativa sull’immigrazione.
Il principio posto ai fini del divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di cittadinanza italiana, di cui all'art. 19 comma 2 lett. c del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, è ricondotto al fatto che al vincolo contratto deve accompagnarsi la effettiva convivenza, cioè una situazione di fatto di effettiva famiglia, che nella fattispecie già sussisteva e che viene alla luce solo ed unicamente per la buona fede dei ricorrenti di volere regolarizzare detta convivenza con il matrimonio.
Nella fattispecie si vuole rilevare che stante le previsioni dell’art. 31 della Costituzione la tutela del matrimonio da parte dell’ordinamento giuridico italiano deve essere attuata non solo per il matrimonio già celebrato, ma anche per quello in itinere.
Nella fattispecie si rileva, ulteriormente, che la volontà di contrarre matrimonio è documentalmente comprovata dalle avvenute pubblicazioni e che l’effettiva convivenza è comprovabile per testi oltre che apparire ictu oculi dall’atto pubblico di pubblicazioni matrimonio cui è seguito il ricorso congiunto rivolto a bloccare il procedimento di espulsione che ha a privato i ricorrenti dal diritto di contrarre matrimonio con violazione del contestuale diritto al rispetto della vita familiare che è stata così calpestata.
Appare evidente, ad avviso dello scrivente, la incostituzionalità dell’art. 19 D.L.vo 286/1998 laddove non è prevista la tutela della famiglia e del diritto di contrarre matrimonio e ciò in violazione degli artt. 2, 3, 10, 24, 29 e 31 della Costituzione.
La normativa suindicata non tiene in assoluta considerazione il diritto del cittadino italiano a contrarre matrimonio secondo le tutele previste dagli artt, 29 e 31 della Costituzione anche in riferimento agli artt., 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali acquisite nel nostro ordinamento con L. 848/1955.
Tale mancata previsione viene a violare i principi costituzionali di tutela della persona di cui all’art. 2 della costituzione, di eguaglianza con disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 della Costituzione del diritto del ricorrente cittadino italiano per il solo fatto che il medesimo, dopo avere espletato tutte le previsioni di legge con le pubblicazioni e la fissazione del matrimonio civile avanti al Sindaco del Comune od ad un suo delegato, viene privato di tale diritto per il solo fatto che la futura moglie, già da tempo con lui convivente e costituente la famiglia di fatto dei ricorrenti è cittadina straniera.
In violazione dell’art. 10 della Costituzione i nubendi vengono privati dal diritto al rispetto della vita privata sancito dall’art. 8, L. 848/1955 e dal diritto a contrarre il matrimonio ex art. 12 della stessa legge.
In tale contesto risulta evidente altresì la violazione dell’art. 24 della Costituzione laddove l’attuazione della espulsione rende di per sé inattuabile il diritto di difesa atteso che non è risarcibile la vita familiare perduta per il lungo periodo che sarà necessario per uscire da questa difficile situazione che comporta conflitti tra burocrazie di Stati diversi e ciò in danno alla persona dei ricorrenti.
Ne consegue che l’impedimento a contrarre matrimonio, dopo avere effettuato regolarmente le pubblicazioni, costituisce violazione del diritto soggettivo alla famiglia ed a contrarre matrimonio.
La normativa sull’immigrazione, che ben deve essere applicata a tutela della sicurezza dello Stato italiano e dei suoi cittadini, deve essere applicata secondo i criteri che devono reggere la P.A. e sanciti oltre che dalle norme succitate anche dall’art. 97 della Costituzione.
L’espulsione di un cittadino straniero non è essere uno strumento di discriminazione etnica in danno al cittadino italiano e di qualsiasi persona la cui tutela di riferimento è in primis la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
______________
NOTE
1. V. Fini intervista AP 12/2/2007.
2. V. UE, Risoluzione del Parlamento Europeo sull’intensificarsi della violenza razzista ed omofoba in Europa.
3. V. UE Direttiva del 5/6/2008 per il rimpatrio dei clandestini extracomunitari.
4. V. sentenza Corte Costituzionale n. 254/2007.
5. V. L. Faraon, diritto di difesa dello straniero dopo la sentenza della Corte Cost. 254/2007.
6. V. Volterra, Le direttive europee in materia di immigrazione, in osservatorioantigone.it.
7. V. dello stesso Autore, Le misure alternative sono applicabili anche ai clandestini.
8. V. Legge 4/7/2008 n. 125.
9. V. Di Pietro, Prime considerazioni sulle norme del pacchetto sicurezza, in Personaedanno.it.
10. V. S. Centonze, Le nuove figure introdotte dal pacchetto sicurezza, in Personaedanno.it.
11. V. Dello stesso Autore, v. La sospensione dell’espulsione del cittadino straniero.
12. V. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 6605 del 12/2/2008 e Cass., Sez. I, 6/12/2004 n. 22805 in venetoimmigrazione.it.
13. L’art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recita:
«1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.»
14. L'art. 8 della CEDU dispone:
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
15. V. sul punto il D.Lgs. 2007/5 il Governo italiano ha dato finalmente attuazione alla direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto di ricongiungimento familiare
16. V. Miele, Diritto di soggiorno del coniuge extracomunitario in Immigrazione.it.

Pacchetto sicurezza: introdotto il reato di immigrazione clandestina Legge 15.07.2009 n° 94 , G.U. 24.07.2009

Pacchetto sicurezza: introdotto il reato di immigrazione clandestina
Legge 15.07.2009 n° 94 , G.U. 24.07.2009

Introduzione del reato di immigrazione clandestina che prevede un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro per lo straniero che entra illegalmente nel territorio dello Stato.
E' questa la principale novità della Legge 15 luglio 2009, n. 94 (facente parte del c.d. pacchetto sicurezza) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170.
Il provvedimento contiene altresì:
limiti ai matrimoni di interesse: per acquisire la cittadinanza italiana non sarà più sufficiente la semplice effettuazione del matrimonio ma occorrerà che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica (ovvero tre anni se la residenza è invece all'estero);
nuove norme in materia di occupazione del suolo pubblico;
misure di contrasto all'impiego di minori nell'accattonaggio;
misure in materia di confisca dei beni di provenienza illecita;
via alle c.d. ronde: possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni (formate principalmente da ex appartenenti alle forze dell'ordine) di cittadini non armati in grado di segnalare casi di disagio sociale o che rechino pregiudizio alla sicurezza (c.d. ronde cittadine);
estensione della permanenza nei cpt (rinominati "centri di identificazione ed espulsione" dal Decreto Legge 23 maggio 2008) fino ad un massimo di 180 giorni.
ritorna il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
(Altalex, 27 luglio 2009.


http://www.altalex.com/index.php?idnot=41644

Pacchetto sicurezza: introdotto il reato di immigrazione clandestina Legge 15.07.2009 n° 94 , G.U. 24.07.2009

Pacchetto sicurezza: introdotto il reato di immigrazione clandestina
Legge 15.07.2009 n° 94 , G.U. 24.07.2009


http://www.altalex.com/index.php?idnot=41644

CASS PEN SEZ I^ SENT N 10752/2009 SU ART 16 CO.5 DLGS 286/98

CASSAZIONE PENALE SEZ I^
SENTENZA N. 10752 UD. 18 FEBBRAIO 2009 - DEPOSITO DEL 11 MARZO 2009


STRANIERI - ESPULSIONE COME MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - DIRITTO DELLO STRANIERO ALL'ESPULSIONE - SUSSISTENZA
L'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 comma quinto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, che forma oggetto di un diritto dello straniero, qualora costui si trovi nella condizioni previste dalla legge per poterne usufruire. Resta escluso ogni potere discrezionale del giudice di merito circa la sua concedibilità, ed al pubblico ministero non è conferito il potere di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento.

Testo Completo:
Sentenza n. 10752 del 18 febbraio 2009 – depositata l’11 marzo 2009(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Barbarisi)
Documenti:
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CASS PEN SENT N 19171 EL 2009 SU ART 12 CO 5 BIS DLG 286/98

CASSAZIONE PENALE SEZ. I^
SENTENZA N. 19171 UD. 7 APRILE 2009 - DEPOSITO DEL 7 MAGGIO 2009


SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI – LOCAZIONE DI ALLOGGIO A STRANIERI PRIVI DI TITOLO DI SOGGIORNO – NECESSITA’ DEL DOLO SPECIFICO – INGIUSTO PROFITTO - NOZIONE
Ai fini della configurazione del reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che punisce la condotta di chi dà alloggio a titolo oneroso ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è sempre necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare.

Testo Completo:
Sentenza n. 19171 del 7 aprile 2009 - depositata il 7 maggio 2009
(Sezioni Prima Penale, Presidente E. Fazzioli, Relatore U. Zampetti)
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mercoledì 15 luglio 2009

Badanti, 500 euro per metterle in regola Ogni famiglia potrà regolarizzare una colf e due badanti.

Avranno il permesso di soggiorno da 300 a 500mila stranieri
Badanti, 500 euro per metterle in regola Ogni famiglia potrà regolarizzare una colf e due badanti.
La norma riguarda chi è arrivato prima del 30 giugno.

Due pagine e mezza per un articolo di legge diviso in tredici commi. È questo il testo provvisorio del provvedi­mento per la «regolarizzazione selettiva» di colf e badanti, che sarà presentato in Parlamento come emendamento al decreto anticrisi. Ecco cosa prevede la bozza, che nell’iter legislativo po­trà comunque subire correzioni, e quello che devono fare le fa­miglie.La «tassa» L’intervento con­cordato dai ministri Roberto Maroni e Maurizio Sacconi tec­nicamente è una «re­golarizzazione contri­butiva ». I datori di la­voro italiani, comuni­tari o anche extraco­munitari (ma regolar­mente presenti in Ita­lia da almeno 5 anni, i cosiddetti «lun­go-soggiornanti»), potranno regolarizza­re colf e badanti che lavorano alle proprie dipendenze in nero. Per farlo, dovranno denunciare la «sussi­stenza del rapporto di lavoro», versando un contributo forfettario che per ora è stato fis­sato in 500 euro, cifra che corrisponde a tre mensilità di contribu­ti. Una sorta di tassa di emersione. L’auto­denuncia esclude le «sanzioni penali, civili e ammini­strative connesse al rapporto di lavoro irregolare». Viene quindi sanato il pregresso.Le domande Per i lavoratori comunitari, la domanda va presentata all’Inps, che incasserà il contributo forfet­tario. Per gli extracomunitari, in­vece, la domanda va inoltrata al­lo sportello unico per l’immigra­zione competente per territorio, che prima di dare il via libera de­ve acquisire il parere della que­stura. La regolarizzazione anche in questo caso sana il pregresso, escludendo così le sanzioni pena­li, civili e amministrative legate al rapporto di lavoro e al soggior­no illegale. E riguarda solo ed esclusivamente «attività di assi­stenza al datore di lavoro stesso o ai componenti della propria fa­miglia affetti da patologie o han­dicap che ne limitano l’autosuffi­cienza, ovvero lavoro domestico di sostegno al bisogno familia­re ». Cioè appunto badanti e colf. Ogni famiglia potrà regolarizzare al massimo una colf e due badan­ti. La regolarizzazione prevede la formalizzazione del rapporto di lavoro, con il pagamento, a favo­re del dipendente, di contributi previdenziali, ferie e Tfr e tutte le altre voci previste dai contratti di categoria, disponibili presso l’Inps. Le domande, secondo la bozza provvisoria del testo, an­dranno presentate fra il 1˚ e il 30 settembre di quest’anno (salvo slittamenti legati ad eventuali in­toppi dell’iter parlamentare).I requisiti Sono ammessi alla regolarizza­zione colf e badanti in servizio prima del 30 giugno 2009 (la nor­ma in questo senso ha un effetto retroattivo). Il datore di lavoro dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la data di inizio del rapporto. Non sono dunque richieste «prove» particolari del­­l’effettiva sussistenza del vincolo di lavoro, basta la dichiarazione del datore. Il testo fissa però alcu­ni paletti. Eccoli. Non sono am­messi alla regolarizzazione i citta­dini extracomunitari colpiti da provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggior­no; sono esclusi quelli che han­no segnalazioni, in base agli ac­cordi internazionali, che ne impe­discano l’ingresso sul territorio dello Stato (quelli che nel gergo delle questure sono indicati co­me «indesiderati» e «inammissi­bili »); e ancora tutti quelli che hanno riportato condanne per uno qualsiasi dei reati previsti negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per i quali è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (dal furto alla violenza sessuale, dal sac­cheggio alla rapina, dalla pedo­pornografia ai reati di terrori­smo ed eversione, dalla corruzio­ne alla truffa e altri ancora).Quelli del click day A oggi risultano in sospeso ol­tre 300 mila domande di assun­zione di colf e badanti extraco­munitari presentate dalle fami­glie per via telematica (nei cosid­detti «click day»). La procedura, precisano dal ministero dell’In­terno, è indipendente rispetto al­la regolarizzazione selettiva. I da­tori di lavoro che ancora aspetta­no una risposta alla domanda in­viata per via telematica possono quindi decidere di continuare ad attendere, perché la procedura - assicurano dal ministero del Welfare - continuerà ad andare avanti. Altrimenti, se il lavorato­re da assumere possiede i requisi­ti e se, come succede nella mag­gioranza dei casi, è già in Italia come irregolare, i datori potran­no procedere con la «regolarizza­zione selettiva», pagando il con­tributo previsto. Il ministero dell’Interno addi­rittura auspica che più persone possibile optino per la «regola­rizzazione selettiva», per decon­gestionare la procedura del cli­ck day, che riguarda non solo colf e badanti, ma anche lavora­tori di altri settori. Inoltre i tem­pi di attesa per le domande pre­sentate con il click day allo stato attuale restano molto incerti, mentre la regolarizzazione selet­tiva, almeno nelle intenzioni del governo, dovrebbe procedere più velocemente. Ovviamente dovranno aspettare la risposta dalla prefettura tutti i datori di lavoro regolari, ovvero coloro che hanno fatto domanda di as­sunzione di uno straniero che ancora non è in Italia.I numeri Secondo stime non ufficiali dei ministeri competenti, la re­golarizzazione potrebbe riguar­dare almeno 300 mila persone, ma sindacati e associazioni di as­sistenza agli immigrati parlano di una platea di destinatari di al­meno 500 mila persone. Tutta l’operazione dovrebbe portare nelle casse dell’Inps almeno 150 milioni di euro, anche se il costo amministrativo, fra personale, adeguamento software e spese varie, dovrebbe assorbire buona parte di questo «tesoretto». A re­gime, la regolarizzazione avrà comunque effetti benefici per Inps e fisco: ogni mese saranno versati solo di contributi previ­denziali oltre 45 milioni di euro, mentre il gettito fiscale annuale è stimato intorno a 400 milioni di euro all’anno.Il rebus dei tempi Quanto tempo ci vorrà per ot­tenere la regolarizzazione? Secon­do i ministeri competenti, nel ca­so dei lavoratori italiani o comu­nitari, «sarà questione di pochi giorni». Tecnicamente sarebbe possibile anche a vista, «ma diffi­cilmente accadrà». Per i lavorato­ri extracomunitari i tempi invece sono più lunghi, perché su ogni singola domanda le questure do­vranno fornire «il parere sull’in­sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggior­no ». In ogni caso, una volta pre­sentata la domanda, datore e la­voratore devono attendere la convocazione presso lo sportello unico dell’immigrazione «per la stipula del contratto di soggior­no e per la presentazione della ri­chiesta del permesso di soggior­no per lavoro subordinato». Tem­po totale? «La stima è impossibi­le, varierà da città a città», dico­no dal Viminale. Il testo stesso dell’articolo di legge, almeno nel­la stesura attuale, non fissa dei termini obbligatori per ultimare le procedure.I nodi irrisolti Per ammissione degli stessi tecnici dei ministeri, la regolariz­zazione presenta ancora degli aspetti problematici. A comincia­re dalla questione dei controlli sull’effettiva sussistenza dei rap­porti di lavoro al 30 giugno 2009. In teoria, il datore di lavo­ro, dichiarando il falso, potreb­be regolarizzare persone entrate successivamente in Italia. «Ma non abbiamo strumenti di verifi­ca », alzano le mani dalla questu­ra di Roma. Paolo Foschi11 luglio 2009

Riflettere su ronde e reato clandestinità Il Colle accompagna la promulgazione con una lettera di 5 pagine al governo«Stop a provvedimenti eterogenei

Palazzo Chigi: «soddisfatti, terremo conto delle valutazioni»Sicurezza, da Napolitano sì con riserva
«Riflettere su ronde e reato clandestinità» Il Colle accompagna la promulgazione con una lettera di 5 pagine al governo: «Stop a provvedimenti eterogenei»
dal sito
http://pietrobertiimola.blogspot.com/2009/07/sicurezza-da-napolitano-si-con.html
NOTIZIE CORRELATEPera: «Da Napolitano comportamento che esula dai poteri a lui assegnati» (15 luglio 2009)OAS_AD('Bottom1');Giorgio Napolitano (Ansa) ROMA - Il presidente Napolitano ha promulgato la legge sulla sicurezza approvata dal Parlamento il 2 luglio. Ma contestualmente ha inviato una lettera al presidente del Consiglio e ai ministri dell'Interno e della Giustizia (e per conoscenza ai presidenti di Camera e Senato) in cui esprime «forti perplessità e preoccupazioni» sul provvedimento, in particolare sul reato di clandestinità e sulle ronde.

giovedì 9 luglio 2009

Badanti: regolarizzazione selettiva

Badanti: regolarizzazione selettiva
Datori di lavoro stranieri dovranno essere lungo- soggiornanti

2009-07-09 22:48
(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Arriva la regolarizzazione per colf e badanti e per datori di lavoro stranieri. L'intesa e' stata raggiunta tra i ministri Sacconi e Maroni. I dettagli sono ancora in corso di definizione. 'Regolarizzazione selettiva dei rapporti di lavoro domestico' potrebbe essere la definizione della norma che comprende colf e badanti. Per quanto riguarda i datori di lavoro stranieri, per loro la regolarizzazione sara' selettiva in quanto dovranno essere lungo-soggiornanti. dal sito http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/topnews/news/2009-07-09_109398288.html

mercoledì 27 maggio 2009

La sostituzione di persona: un reato che con le nuove tecnologie appare sempre più in aumento

La sostituzione di persona: un reato che con le nuove tecnologie appare sempre più in aumento
Andrea D'Agostini http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=180

Appare quantomai diffuso o in fase di diffusione, o forse è solo la Legge che si sta accorgendo di talune pratiche in internet che corrispondono alla fattispecie penalmente rilevante della cd sostituzione di persona (articolo 494 codice penale). Tale norma non rientra a pieno titolo nelle previsioni tipiche dei computer crimes introdotti con la legge 547/1993, tuttavia una sua applicazione alle nuove tecnologie sembra opportuna ed efficace.
A supporto di quanto detto è arrivata una sentenza della Corte di Cassazione che a fine 2007 ha riconosciuto colpevole un soggetto che aveva aperto un account di posta elettronica utilizzando i dati di altra persona esistente e mediante questo aveva allacciato rapporti in rete con altri utenti. Orbene una simile condotta, a parere della Corte, ben integra la fattispecie prevista dall’art. 494 del codice penale in quanto viene pregiudicato il bene tutelato dalla norma: la fede pubblica. Il supremo collegio ha precisato in tal senso che
“Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p., è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome”.
In particolare nell’analizzare la condotta posta in essere dall’imputato, la Corte ha valutato tutti presupposti previsti dall’art. 494 codice penale. Infatti il fine primo e ultimo dell’imputato è stato quello di recare ad altri (il vero titolare delle generalità) un danno inducendo taluno in errore (gli utenti della rete). Inoltre ha sostituito illegittimamente la sua persona a quella di altri, tant’è che gli altri utenti credevano di interloquire con la vera titolare di quei dati e non anche con un soggetto diverso, peraltro di sesso opposto, nascosto dietro la “falsa identità”.
Infine la Corte si è soffermata sul danno arrecato previsto dalla norma che ha individuato: “nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l’immagine o la dignità della XXXX”, infatti a seguito dell’iniziativa assunta dall’imputato, la stessa parte offesa ha ricevuto telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale.
La presenta sentenza dunque mette in evidenza uno dei problemi intrinseci della Rete, ossia il nascondersi dietro nickname o nomi di altre perone per porre in essere condotte al limite del lecito (soprattutto nei forum o newsgroup o chat, finanche nelle pratiche di phishing). E la Corte ricorda che solo il fatto di nascondersi dietro una falsa identità al fine di recare danno ad altri o trarre profitto è reato ed è punito fino ad un anno di reclusione.
Assolto per curiosità dal reato di accesso abusivo
Valentina frediani http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=177

Costituisce reato consultare dati presso il data base aziendale senza alcun specifico motivo di lavoro? Cioè solo per dare un’occhiata ai fatti altrui? No, sembrerebbe proprio di no.
A stabilirlo è stato il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola che ha ritenuto non perseguibile, un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che potendo accedere per motivi di ufficio nel data base dell’Agenzia, è andato a dare una fugace occhiata ai redditi di Prodi e Signora. Il reato contestato dal Pubblico Ministero era quello di accesso abusivo all’Anagrafe Tributaria. Ricordiamo che la fattispecie contestata al dipendente statale è quella di cui all’art. 615 ter codice penale, che dispone: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.”
Non un reato da prendere sottogamba, insomma.
Nei fatti, il dipendente dell’Agenzia delle Entrate evidentemente incuriosito dal verificare la pressione fiscale gravante sul Premier e la coniuge, ha “approfittato” della sua qualità di operatore con accesso ad una delle banche dati più interessanti a livello nazionale, ed ha visionato dati senza alcun autorizzazione. In suo soccorso però, in sede giudiziale, ha giocato proprio la famigerata legge sulla privacy, potendosi definire i dati visionati, non riservati né sensibili, ma solo personali e peraltro conoscibili. Il Giudice competente ha così ragionato escludendo la sussistenza dell’introduzione abusiva, in quanto assente una espressa volontà dell’Amministrazione dall’escluderlo dall’accesso. E qui si apre un dubbio, tutto giuridico, ma inevitabile: sicuramente l’accesso abusivo al sistema non è reato configurabile, ma quello di trattamento illecito dei dati, sì. Difatti, anche la sola consultazione al di fuori dello svolgimento delle proprie mansioni, soprattutto se sussistente una nomina ad incaricato ad hoc , può certamente costituire un trattamento illecito secondo le previsioni riferite alle fattispecie penali del decreto legislativo n. 196/2003.
Ma questa legge sulla privacy non sembra essere percepita per la portata che inizialmente il legislatore le aveva riservato. Allo stato attuale è difficile che un privato o le procure procedano penalmente per violazioni penali della normativa in materia di riservatezza, eppure quando scattano i controlli da parte della Guardia di Finanza, l’attenzione sul rispetto di questa normativa non è di basso livello.
La notizia-sentenza è singolare, perché apre le porte ad una scriminante di nuova generazione: la curiosità. In sostanza essere curiosi ed agire sulla scia di tale curiosità, può esimere da dover applicare tassativamente la normativa sulla privacy. Sarebbe curioso sapere cosa ne pensa l’Autorità Garante in materia di protezione di dati personali considerata la grande attenzione che ultimamente si sta dando al concetto di riservatezza, e sarebbe altrettanto interessante capire qual è il confine tra trattamento lecito e trattamento illecito, quando un soggetto compie delle operazioni anche di sola consultazione, di nascosto dal titolare del trattamento e senza specifica autorizzazione.
Nessuno vuol essere colpevolista su una “sciocchezza” di questo tipo, ma sarebbe ora di dare una identità alla normativa in materia di privacy e non tirarla fuori solo per multare mancanze di informative o telecamere non a norma!

Via libera alle pubblicazioni in internet copiate. Limiti all'utilizzo di testi e immagini in Internet

Via libera alle pubblicazioni in internet copiate
Valentina Frediani tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=175

“1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”
Avete letto bene: non è una bufala, ma quanto inserito dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Siamo “in territorio di diritto d’autore” e chi l’ha scritto è il legislatore!
Il 21 dicembre 2007, tra le 20 e le 21, mentre molti stavano per addentare una buona fetta di panettone, la VII Commissione del Senato della Repubblica, approvava il Disegno di legge S1861, recante le Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
Un vero e proprio colpo di scena passato in sordina!!!! Da una prima lettura, in molti esulteranno pensando ad una vera e propria rivoluzione per il diritto d’autore, considerando l’incredibile abbattimento di barriere normative sino ad ieri presenti in rete…
In realtà questa disposizione confonde, a parere di chi legge, ancor maggiormente la situazione. Anzitutto il concetto di “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate” è di una “tristezza unica”: la rete serve per far evolvere, non per reprimere le opere e tradurle in musiche o immagini incomprensibili e “rovinate” per rientrare in un dettato normativo… Secondariamente i concetti di “uso didattico” o “scientifico” lasciano il tempo che trovano: sono ampi, molto discrezionali, insomma: non certi…
In terzo luogo, torna trionfante lo scopo di “lucro”: ovvero il riconoscimento della possibilità di pubblicare opere in internet solo se lo sfruttamento non si traduce in “moneta sonante (o frusciante)”.
Quindi, ricapitolando: opere protette dal diritto d’autore in condizioni ordinarie, se io le devasto totalmente, snaturandole, posso diffonderle in rete, magari scrivendo una dizione specifica di richiamo nella pagina web indicando “OPERA DEGRADATA- NESSUN DIRITTO!”.
La cosa mi dà la vaga sensazione di non corrispondere alla riforma che da sempre attendono gli autori ed i produttori, da una parte, gli utenti della rete dall’altra.
Quando si cercherà di portare le proposte e poi le leggi, nella direzione dell’incremento della distribuzione via web? Quando sarà tolto l’equo compenso per agevolare il mercato della musica ordinaria?
Permettetemi infine un’ultima osservazione: nella norma come al solito si riporta tutto a meri interessi economici, ovvero la libertà di pubblicazione è in funzione della insussistenza di motivi di lucro. Quindi, per fare un esempio: Valentina Frediani compone un brano, lo diffonde tramite il proprio sito; Tizio lo ascolta, gli piace, se lo copia sul suo sito per fini didattici e senza scopo di lucro…. Valentina Frediani non può far valere alcun diritto, perché per la normativa sopra descritta, non sussiste alcun lesione del diritto d’autore.
Concetto interessante… che magari snatura la normativa a tutela delle opere dell’ingegno… ma mica si può accontentare tutti!!!! Anche se il dubbio è che a questo giro siano stati accontentati solo alcuni… ma proprio pochi….

Limiti all'utilizzo di testi e immagini in Internet
Marco Masieri tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=164

Anche le immagini nonché i testi presenti online costituiscono oggetto di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge 633 del 1941).
In particolare per quanto riguarda le fotografie ai sensi dell'art. 2 legge 633 del 1941 costituiscono oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II della medesima legge.
Il legislatore dunque fa una distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici.
Le prime sono quelle aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno dell'autore. In altri termini al fine del riconoscimento dell'opera fotografica creativa, la tecnica dell'autore dovrà unirsi alla sua immaginazione e fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo anche nella percettibilità del fruitore finale. In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal modo realizzata.
In particolare ove si voglia riprodurre all'interno di un sito web tali fotografie caratterizzate dall'apporto creativo dell'autore sarà in ogni caso necessaria la formale autorizzazione del fotografo autore dell'opera e titolare in via esclusiva del relativo diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera medesima.
Le fotografie semplici consistono invece essenzialmente nella mera riproduzione di oggetti senza essere caratterizzate da alcun apporto creativo del fotografo. Tale tipo di fotografie sono, come sopra accennato disciplinate appositamente nel capo V del titolo II della legge sul diritto d'autore.
In proposito particolare rilevanza assume l'articolo 90 il quale prescrive infatti che ogni esemplare della “foto semplice” deve contenere: 1) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo o committente), 2) l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo (o il suo committente) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.
Ciò dunque significa che nel caso in cui una fotografia semplice ovvero volta a riprodurre un mero oggetto senza alcun apporto creativo dell'autore e presente on line, non riporti le suddette indicazioni (autore o committente e anno di produzione) sarà possibile pubblicarla all'interno del proprio sito web fatta salva l'ipotesi di malafede. E' lecito ritenere che la malafede sarà configurabile nel caso in cui si utilizzi una fotografia semplice che sebbene priva dell'indicazione dell'autore e dell'anno di produzione sia presente all'interno di un sito web che preveda espressamente che tutto il materiale ivi contenuto è protetto da copyright. In tale circostanza dunque occorrerà esaminare con attenzione la presenza o meno di tale informazione nel sito. In mancanza di tale messaggio non essendo configurabile la malafede sarà possibile riprodurre nel proprio sito la fotografia semplice senza incorrere in alcuna violazione. A questo punto si tratta di valutare se ed entro quali limiti è possibile riprodurre all'interno di un sito web testi già presenti on line.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. Ogni opera creativa, e quindi anche i testi su Internet, è automaticamente protetta da copyright per il solo fatto di essere stata creata e quindi di esistere.
In tale circostanza anche ove il sito contenente il testo che si vuole riprodurre non menziona espressamente il fatto che il materiale è protetto da copyright non sarà possibile copiare il testo senza l'espresso e formale consenso dell'autore.
L'unica eccezione prevista dalla legge è rappresentata dall'art. 70 l. 633/41 secondo cui “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. Il comma tre della medesima norma stabilisce poi che “ Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
In altri termini dunque la legge consente, sia pur con la citazione dell'autore e della fonte, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie ma anche di qualsivoglia testo dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo) ma soltanto ove ciò avvenga a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, ma non a scopo di lucro ovvero per uno scopo di carattere commerciale.

Blog forme e modalità di pubblicazione dei contenuti

Blog forme e modalità di pubblicazione dei contenuti
Dott.ssa Flaminia Merla tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=163

Con la parola BLOG si intende “diario in rete”, attraverso questo strumento di comunicazione chiunque ha la possibilità di creare una pagina o un sito web personale e di immettervi quindi i più svariati contenuti come musica, politica, sport, tempo libero e quant’altro susciti l’interesse dell’autore stesso; unica condizione è che tale attività non abbia scopo di lucro.
Ciò comporta anche la ovvia possibilità di avere ad oggetto la critica o il commento di altri articoli, interventi TV e quant’altro e, conseguentemente essere assimilato ad un forum di discussione, pratica che è di uso comune in cui è liberamente citato, richiamato e, in alcuni casi anche “linkato” altro intervento di personaggio noto.
Ne consegue che il gestore del Blog è tenuto soltanto ad osservare le disposizione dettate della Legge sul diritto d’autore, L. 633/41, in base alle quale, ex art. 65, “gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”, così come sostituito dall'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Il motivo di tale disposizione va ricercato nella tutela alla diffusione delle opere che costituiscono manifestazioni del pensiero al fine di consentire ed incoraggiare la libera circolazione delle idee.
Pertanto, l’uso libero è lecito se effettivamente persegue l’interesse pubblico alla informazione. Ne consegue l’illiceità di ogni utilizzazione libera che persegua scopi diversi ed a condizione che la stessa non sia stata espressamente riservata come avviene, ad esempio, con la formula “tutti i diritti riservati” o altre analoghe.
Stessa argomentazione vale per la riproduzione di discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo ove infatti all’art 67 l.d.a. si legge: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.
Nel caso in cui dette regole relative alla citazione di opere altrui vengano violate l’autore del blog incorrerà nelle sanzioni prescritte dalla stessa legge di cui agli artt. 156 e sgg..
Analisi a sé stente è quella che riguarda la figura del gestore del blog in merito ai commenti immessi on-line dai fruitori del blog stesso, a tal proposito va sottolineato che fino alla sentenza del Tribunale di Aosta, questa condotta non era stata sanzionata, detto provvedimento giurisdizionale ha però assimilato la figura del gestore del blog a quello della figura del direttore responsabile di una testata giornalistica ex art. 597 bis c.p., con la ovvia conseguenza che il blogger potrebbe essere comunque chiamato a rispondere per un fatto di diffamazione commessa da altri soggetti per il tramite del suo blog per la successiva assimilazione con gli art. 57, 57 bis e 58 c.p.; questa operazione è correttamente configurabile come un'analogia in malam partem, e pertanto vietata nel nostro ordinamento.
Successivamente a detta pronuncia è stata presentata la proposta di legge dal Governo sulla “riforma della legge sull’editoria” (proposta Levi) nella quale, nella preambolo è scritto:“detta proposta vuole tutelare e promuovere il principio del pluralismo dell'informazione affermato dall'articolo 21 della Cost. e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati".
Tale dichiarazione programmatica è però del tutto contraddetta dal successivo art. 7, viene prescritto che: ”qualsiasi attività web dovrà registrarsi al ROC, Registro degli operatori di Comunicazione”, seguita poi al successivo art. 2 ove definisce cosa è un prodotto editoriale “intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso" la norma prosegue escludendo da tale categoria solo le notizie destinate alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
Con la conseguenza di veder coinvolti in tale contesto normativo anche siti non professionali; la giustificazione in ordine a questo provvedimento è la necessità di tutela dalla diffamazione.
Allo stato pertanto deve desumersi che, nelle more dell’entrata in vigore di detta proposta di legge, chiunque potrà continuare ad usare e gestire liberamente un blog con le consuete modalità prescritte per la citazione di articoli, ex art. 65 e sgg. della Legge sul Diritto d’Autore, ove poi vedersi, nel caso di diffamazione, esposto a denunce e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito sul fatto se considerare tale condotta integrativa della condotta ex art. 596 bis e/o 57, 57 bis e 58. Ove invece detta proposta venga recepita in legge senza emendamenti la figura del gestore del blog sarà del tutto parificata a quella del direttore responsabile in materia di responsabilità e controllo.

Telefonia: la nuova procedura di conciliazione

Telefonia: la nuova procedura di conciliazione
Chiara Fantini tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=149
Il 19 aprile 2007, con delibera n. 173/07/Cons, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il nuovo regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, che entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e, dalle ultime notizie a riguardo, la data precisa è quella del 24 giugno p.v..
L’impianto generale a difesa degli utenti è rimasto pressocchè identico a quello contemplato nella delibera dell’AGCOM n. 182/02/Cons sostituita con quella in argomento, salvo alcune novità introdotte con l’obiettivo di semplificare e rendere comprensibilmente più veloce la procedura. In primo luogo è stato riconosciuto ugual valore alla competenza di organi diversi dai Co.Re.Com., finora gli unici legittimati ad assumere la procedura. Precipuamente, l’art. 13 della Del. 173/07/Cons prevede che gli utenti possano rivolgersi alle commissioni paritetiche costituite tra operatori e associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, nonché a tutti gli organismi previsti dal Codice del Consumo (art. 141, commi 2 e 3, D.lgs 206/2005); rientrano in questa categoria anche gli uffici conciliatori delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Le controversie devolute agli organismi di conciliazione, in secundis, rimangono quelle previste dall’articolo 1, commi 11 e 12, della L. 249/1997 (Codice delle comunicazioni elettroniche). L’AGCOM, al riguardo, si preoccupa di risolvere alcune incongruenze riscontrabili nella passata disciplina per quanto di rilievo in ordine alle controversie instaurate per il recupero di crediti relativi alle prestazioni già effettuate e non contestate. Nel caso, infatti, l’Autorità contempla l’evenienza per l’operatore telefonico interessato di adire direttamente l’autorità giudiziaria e a questa e all’utente evita la necessità di sollecitare la conciliazione, inibendo in specie a quest’ultimo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c. Escluse da detto obbligo sono anche le controversie promosse dalle associazioni consumeristiche aventi riguardo a generali e collettive azioni inibitorie, per le quali il Codice del Consumo (artt. 37, 139 e 140) prevede la ben più sbrigativa procedura cautelare. Finalmente si riconosce ai procedimenti sommari e a quelli speciali l’inevitabile preferenza, o meglio priorità, rispetto a procedure, come quella in questione, che, se ritenuta obbligatoria anche in tali casi, provocherebbe uno stallo insostenibile e incompatibile con l’urgenza e la concisione privilegiate dal legislatore ordinario nella previsione e nella disciplina delle dette procedure.
Una modifica ragguardevole riguarda i termini per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Segnatamente, i trenta giorni (decorrenti dalla proposizione dell’istanza), già previsti nel regolamento precedente, diventano termine essenziale, il mancato rispetto del quale comporta, cioè, che le parti interessate possano ricorrere all’AGO per far valere i loro diritti e le loro ragioni, indipendentemente dal fatto che la procedura di conciliazione si sia o meno conclusa (così art. 3 della Del. 173/07/Cons).
I tempi diventano parte interessante della procedura a garanzia di snellezza e di economicità della stessa laddove, anche, l’Autorità devolve agli organismi di conciliazione il potere di non dar corso alla procedura qualora la parte, che non ha proposto l’istanza, non manifesti nei cinque giorni dalla data dell’udienza di volervi partecipare, ovvero, nello stesso termine, dichiari esplicitamente il diniego alla richiesta conciliazione. In tali casi il responsabile del procedimento redigerà un verbale con il quale darà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante (in tal senso art. 8 della Del. 173/07). Sempre in tale direzione, la delibera in argomento prevede, affinché sia rispettato il termine essenziale dei trenta giorni per la conclusione della procedura, che la stessa abbia inizio non più tardi dei sette giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione alle parti dell’avviso della loro convocazione innanzi al responsabile del procedimento.
Occorre, a questo punto, una prima riflessione. Sembrerebbe che l’Autorità, dando risalto all’urgenza di ridurre il più possibile i tempi della conciliazione, non abbia tenuto conto del lavoro arretrato che i Co.Re.Com e, per essi gli altri organismi di conciliazione chiamati ad avvicendarsi ai primi, si troveranno ancora a dover sbrigare al momento dell’entrata in vigore della delibera dell’Autorità. Il carico di lavoro, affrontato da un organico allo stato rimasto invariato, non permetterà di rispettare la nuova tempistica, di conseguenza comportando, almeno per i primi tempi, l’inevitabile caducazione delle istanze, destinate a soccombere con un nulla di fatto nei trenta giorni previsti per la procedura. E, non solo, le cennate difficoltà non fanno altro che aggiungersi all’inerzia, di consueto usata, o meglio abusata, dagli operatori telefonici di non aderire al tentativo di conciliazione, senza che per essa l’Autorità prevedesse altre conseguenze se non, anche qui, il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Forse la riflessione è solo frutto di una diffidenza, connaturata in chi scrive, verso novità studiate a tavolino e, il più delle volte, calibrate su esigenze che non sono quelle di chi affronta la controversia. Speriamo sia così!!!!!!!!!!!
Un altro passaggio della delibera, interessante per lo sforzo dimostrato dall’Autorità di contenere l’egemonia degli operatori telefonici, è quello relativo alla possibilità, prevista dall’art. 5, riconosciuta ai Co.Re.Com. (dapprima la competenza era del solo Dipartimento per il contenzioso in forza presso l’AGCOM) di adottare, se adeguatamente richiesti, provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio. La disposizione su richiamata innanzitutto chiarisce, una volta per tutte, i casi in cui inderogabilmente l’operatore telefonico può arrogarsi il fastidioso diritto di sospendere il servizio. Ciò può avvenire a fronte di casi di frode, ripetuti ritardi nei pagamenti ovvero di ripetuto inadempimento dell’utente moroso. I parametri fissati dall’Autorità ai diversi gestori telefonici per poter dar corso alla sospensione del servizio sono chiari e non sembra possano dare adito a comportamenti ambigui e oltremodo arbitrari cui, nel corso degli anni, gli stessi ci hanno costretto ad assistere. Essi si rendono efficaci anche per l’utente che intenda richiedere i provvedimenti diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento poste in essere dall’operatore. E’ d’obbligo plaudire alla chiarezza esibita dall’organo regolamentare, tuttavia la disposizione in argomento induce a fondate perplessità. Il provvedimento, qualora adottato dal Co.Re.Com competente ha una durata circoscritta al tempo della procedura conciliativa. Ciò a significare che il povero utente, contestualmente all’istanza per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, intenzionato pure ad ottenere il detto provvedimento, avvii la relativa procedura con il Co.Re.Com competente per la conciliazione, con il pericolo di non approdare ad alcunché perché, nel frattempo, la controversia non è stata composta a causa dell’inerzia (ovvero della volontà contraria) fatta valere dall’operatore telefonico nei termini previsti dal regolamento. E a quel punto all’utente, qualora decida per la definizione della controversia davanti all’Autorità, non resta che rinnovare l’istanza per ottenere il provvedimento negato in fase conciliativa (così l’art. 21 della Del. 173/07/Cons); ovvero, diversamente, attivarsi con i mezzi allo stesso consentiti per assicurarsi identica tutela da parte del giudice eventualmente adito. Con inevitabile aggravio di spese e di tempo…………perso. Si aggiunga sul tema che nel caso in cui i Co.Re.Com manchino della delega a svolgere l’attività conciliativa, o nel caso in cui l’utente si rivolga ad altri organismi, il provvedimento va richiesto all’ufficio competente presso l’AGCOM, venendosi così ad instaurare due distinte procedure davanti a diverse amministrazioni nel caso competenti dall’esito, ancor più comprensibilmente, incerto. Con inevitabile aggravio di spese a carico del malcapitato utente e di tempo…..perso.
In definitiva, l’Autorità sembra aver risolto i suoi problemi con il tempo comprimendo il diritto di difesa dell’utente che, nonostante gli sforzi trasfusi nella delibera in questione, rimane in balia della volubile volontà degli operatori telefonici, mai disposti ad un serio componimento della controversia, come anche della poco incisiva iniziativa di alcuni responsabili del procedimento. Malgrado ciò, la fiducia dell’Autorità nell’attività dei Co.Re.Com’è tale da vagheggiare per essi la possibilità di ottenere le deleghe anche per il secondo livello di intervento, cioè per la definizione delle controversie. A voi i commenti!!!!

Quanto può valere un sms inviato illegittimamente?

Quanto può valere un sms inviato illegittimamente?
Andrea D’Agostini tratto dal sito http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=148

Il Tribunale di Latina ha condannato una società di telecomunicazioni a risarcire il danno da “invio di sms non desiderati” (cd Spamming). Valutazione equitativa del danno che ha raggiunto la cifra considerevole di 1000 euro a sms (in totale la Società ne aveva inviati nove).
Il Giudice di Latina nel condannare la Società al risarcimento del danno ex art. 15 D.Lgs 196/2003, ha chiarito che il suddetto risarcimento del danno trae la propria ragion d’essere dal fatto che gli sms possono costituire “interferenze nella sfera privata e violazione del diritto alla privacy (intesa come violazione del diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, di scegliere il proprio stile di vita senza influenze ed intromissioni indesiderate da parte di terzi)”. Il fornitore del servizio (nel caso la società di telefonia mobile) può inviare sms commerciali alla utenza del proprio cliente, a patto che quest’ultimo abbia conferito il consenso a tale tipologia di trattamento dei propri dati (dice, infatti, il giudice:”Il fornitore di telefonia mobile può utilizzare a scopo commerciale il numero dell’utenza (prepagata o “in abbonamento”) solo se l’utente abbia manifestato previamente il proprio consenso).
La decisione del giudice è in sintonia con il dettato normativo. Infatti, dispone l’articolo 130, 1° e 2° comma del D.Lgs 196/2003 che: “L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo”. Nel caso di specie l’interessato aveva manifestato la volontà di ritirare (come in effetti aveva fatto) il consenso per l’invio di messaggio pubblicitari. Senza il consenso veniva meno la legittimazione della Società all’invio dei suddetti sms. Resta comunque valido l’invio all’utente di comunicazioni di servizio (es: problemi alla rete, modifiche di trasmissione) che niente hanno a che vedere con le comunicazioni commerciali.
Anche la procedura attivata dall’attore è apparsa idonea allo scopo: infatti prima ha inoltrato istanza di accesso ex art 7 e ss. D.Lgs 196/2003, poi ha proposto tentativo di conciliazione presso il Co.re.com della propria Regione, infine si è rivolto al Giudice per il ristoro dei danni subiti.
Andrea D’Agostini

Lecito ripubblicare articoli altrui?

Lecito ripubblicare articoli altrui?
Andrea D'Agostini tratto dal sito http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=135
Gli articoli a carattere giornalistico rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle opere dell’ingegno con la conseguenza di essere oggetto protetto della legge sul diritto d’autore, L. 22 aprile 1942 n. 633 (d’ora innanzi lda). In particolare l’art. 1 lda recita: “Sono protette ai sensi di questa legge le opre dell’ingegno di carattere creativo e che appartengono alla letteratura, alla musica e alle arti figurative qualunque sia il modo o la forma di espressione”. Per ciò che concerne, invece, la riproduzione dell’articolo giornalistico o di una rivista, l’art. 13 Lda introduce il diritto esclusivo per l’autore di riprodurre la sua creazione. Pertanto riproduzioni da parte di altri soggetti non sono lecite.
Tuttavia, in alcuni casi è possibile riprodurre articoli di giornali o riviste: la norma di riferimento che disciplina la riproduzione dei suddetti articoli da parte dei non autori o editori (in caso di rapporto di lavoro) è l’art. 65 lda, che recita: “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere, possono essere riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data il nome dell’autore, se riportato”.

Appare dunque possibile riprodurre un articolo di giornale a patto che si rispettino le seguenti condizioni:

Ø L’articolo deve essere di attualità a carattere politico, economico o religioso (se appartiene ad altre categorie – come articoli di carattere artistico, culturale, storico, geografico, tecnico o scientifico -, ovviamente, tale riproduzione non sarà possibile, e chi lo farà potrà incorrere nelle sanzioni previste);
Ø La riproduzione in questione non deve essere stata espressamente vietata da chi ne ha diritto (editore o autore). E’ consigliato, dunque, verificare preventivamente che non ci sia un messaggio in cui si fa espresso divieto di riproduzione o se ne riserva tale facoltà ad alcuni soggetti;
Ø Vanno citati obbligatoriamente la fonte, la data e il nome dell’autore (se conosciuto).

Ai sensi dell’art. 70 Lda è inoltre possibile riprodurre brani o parti di parti di opere per i soli scopi di critica, di discussione e anche insegnamento, solo ed esclusivamente nei limiti delle finalità poc’anzi elencate e sempre che non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera. Anche in questo caso sarà necessario menzionare il titolo dell’opera, i nomi dell’autore e dell’editore.
Di diversa applicazione l’art. 101 Lda che disciplina le mere informazioni e notizie ricavabili e attinte da altri giornali o riviste. In questo caso la riproduzione è lecita e libera, tuttavia a condizione che non venga effettuata (la riproduzione) con l’impiego di “atti contrari agli usi onesti” in materia di giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro in quest’ipotesi che oltre alla violazione del diritto d’autore è apprezzabile un’ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (cd “parassitismo giornalistico”). La riproduzione, altresì, non deve avere scopo di lucro (inteso sia come guadagno patrimoniale diretto sia come mancato guadagno del titolare dei diritti sull’informazione) e se trattasi di agenzie giornalistiche o d’informazione (titolari dell’informazione stessa) la riproduzione da parte di altri soggetti senza autorizzazione non può essere effettuata prima che siano passate sedici ore dalla loro diramazione e comunque prima che siano state pubblicati da un giornale o da una rivista autorizzati alla pubblicazione (in virtù di un contratto con l’agenzia stessa).
In ultima istanza occorre soffermarsi sulle cosiddette rassegne stampa. Definizioni legislative su cosa debba intendersi per rassegna stampa non ce ne sono; nondimeno si può dire che per rassegna stampa è da intendersi una raccolta di diversi articoli. Premesso ciò, appare pacifico l’applicazione di quanto sopra detto riguardo ai singoli articoli e alle notizie. E lecito dunque procedere ad una rassegna stampa sempre che sui singoli articoli non gravi l’espresso divieto della riproduzione o ne sia riservata a soggetti determinati; ne siano citati fonte, autore e data; la riproduzione non deve avere scopo di lucro e quindi non deve comportarne una concorrenza sleale del soggetto da cui si è attinto l’articolo, se trattasi di imprese che svolgono la loro attività nel medesimo ambito imprenditoriale ed economico.

Alla luce di quanto esposto occorre dire che in via generale il diritto di riproduzione lo può esercitare solo il titolare dell’articolo o l’editore del giornale su cui è stato pubblicato (art 13 lda). In via eccezionale e solo a determinate condizioni è possibile riprodurre interamente un articolo giornalistico, ossia è possibile riprodurre un articolo che sia di attualità e sia di carattere politico economico o religioso (art.65 lda). E’ obbligatorio citare la fonte, la data di pubblicazione e il nome dell’autore, se presente. Stesso discorso vale per le rassegne stampa che consistono in una raccolta di più articoli.
Per quanto riguarda le informazioni o le notizie attinte da altri giornali, occorre sottolineare che possono essere riprodotte lecitamente e liberamente solo se vengono rispettate le norma di correttezza giornalistica, ossia non si vada a violare le norma sulla concorrenza sleale e il fine perseguito non sia quello di lucro (art. 101 lda).
Per le finalità di critica, di discussione o insegnamento è possibile riprodurre liberamente brani o parte dell’opera e la loro comunicazione al pubblico (art. 70 lda).

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