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ALTALEX NEWS


sabato 20 marzo 2010

Nuove contestazioni nella fase dibattimentale e giudizio abbreviato

Nuove contestazioni nella fase dibattimentale e giudizio abbreviato
Corte Costituzionale , sentenza 18.12.2009 n° 333 (Natalina Stamile)


«Si deve ritenere l’illegittimità Costituzionale sia dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà per l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato nel dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, che dell’art. 516 cod. proc. pen., nella parte cui prevede la facoltà per l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale».
Questo è quanto statuito dalla Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen..
La Corte Costituzionale è stato investita della questione di legittimità costituzionale sulle predette disposizione, con ordinanze promosse dal Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost..
È opportuno precisare che l’ordinanza del Tribunale di Pinerolo solleva la questione di legittimità dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui « non prevede la facoltà per l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato nel dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale»; in quanto implicherebbe una palese violazione del diritto alla difesa dell’imputato, ex art. 24 comma 2 Cost., nonché risulterebbe lesivo, sotto un duplice aspetto, del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Sicchè, a dire del giudice a quo, si stabilirebbe, per un verso. una disparità di trattamento tra imputati in situazioni uguali, a seconda che il pubblico ministero valorizzi integralmente i risultati delle indagini sin dal momento dell’esercizio dell’azione penale, o che ne contesti inizialmente soltanto alcuni, per poi nella successiva fase dibattimentale provvedere ad ampliare ed integrare l’accusa. Per altro verso, invero apparirebbe del tutto irragionevole che l’imputato possa recuperare vantaggi connessi ad alcuni riti speciali, a seguito di una contestazione suppletiva.
Inoltre si evidenzia che nell’ordinanza de quo, viene riportato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale afferma il principio secondo cui «non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato “parziale”», altrimenti il processo non verrebbe definito nella sua interezza.
Posto ciò, ne segue che i Giudici della Consulta hanno ritenuto nel merito la questione fondata, specificando che il dubbio di costituzionalità nasce dall’istituto della c.d. contestazione suppletiva tardiva.
In limine, giova rammentare che la norma impugnata esprime un principio di coerenza con l’impostazione accusatoria del vigente codice di rito, in quanto mira a conferire un ragionevole grado di flessibilità all’imputazione e consentendone l’adattamento agli sviluppi e agli esiti dell’istruzione dibattimentale, quando alcuni profili di fatto, pur pertinenti o strettamente collegati all’oggetto dell’imputazione, risultino nuovi o diversi rispetto a quelli emersi dagli elementi a suo tempo acquisiti nelle indagini e valutati dal pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale.
Ne segue che gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. riflettono tale finalità, evocando, primo visu, i soli mutamenti dell’imputazione imposti dall’evoluzione istruttoria e permette di qualificarla come speciale e derogatoria con riguardo alle ordinarie cadenze processuali relative all’esercizio dell’azione penale e al suo controllo giudiziale.
Nel corso del giudizio, si è evidenziato che la disposizione censurata impone diverse valutazioni, tuttavia in relazione al caso di specie il punctum pruriens attiene alla perdita da parte dell’imputato della facoltà di accesso ai riti alternativi, rilevato che la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo di proposizione per la richiesta de quo risulta ormai decorso, ex artt, 438, comma 2, 446, comma 1, e 555, comma 2 cod. proc. pen..
Nell’affrontare la suesposta vexata quaestio, il Giudice delle Leggi ha richiamato quanto già affermato in precedenti sue pronunce (ex pluribus sentenze n. 129 del 1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992), nella quali aveva ritenuto che la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbreviato e all’applicazione della pena su richiesta, che si determina nei confronti dell’imputato nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non fosse censurabile sul piano della legittimità costituzionale.
In particolar modo, si evidenziava che «l’interesse dell’imputato ai riti alternativi trova tutela solo in quanto la sua condotta consenta l’effettiva adozione di una sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento, permetta di raggiungere l’obiettivo di una rapida definizione del processo. La modifica dell’imputazione o la contestazione suppletiva, d’altronde, è una eventualità non infrequente, in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, e non imprevedibile, anche quando si tratti di contestazione suppletiva di reato concorrente, dato lo stretto rapporto che intercorre tra imputazione originaria e reato connesso, tanto più che, ai fini della contestazione suppletiva, concorrente è solo il reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, vale a dire in concorso formale o in continuazione con quello oggetto dell’imputazione. Il relativo “rischio” rientra, perciò, nel “calcolo” che l’imputato effettua allorché si determina a chiedere o meno i riti semplificati: “onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta”» (Cfr.: sentenza n. 129 del 1993).
Nel proprio iter logico-argomentativo la Corte ha, inoltre, sottolineato che in relazione all’ipotesi di contestazione dibattimentale tardiva, le valutazioni ut supra esposte non possono trovare spazio, se non parzialmente. In particolare richiama il principio per cui: « Le valutazioni dell’imputato in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento vengono, infatti, a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché, quando, in conseguenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali. In tale ipotesi, la libera scelta dell’imputato verso il rito alternativo, scelta che rappresenta una delle modalità di espressione del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 219 e n. 148 del 2004), risulta sviata da aspetti di “anomalia” caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero, collegati all’erroneità dell’imputazione (il fatto è diverso) o alla sua incompletezza (manca l’imputazione relativa a un reato connesso), riscontrabili già sulla base degli elementi acquisiti dall’organo dell’accusa nel corso delle indagini» (Cfr.: sent. n. 265 del 1994).
Inoltre, la stessa preclusione ai riti alternativi è da ritenersi contrastante con l’art. 3 Cost. «venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell’esercitare l’azione penale alla chiusura delle indagini stesse».
Con la sentenza in commento la Consulta, altresì, ha posto l’accento sulle differenze tra il patteggiamento e il rito abbreviato. Infatti, se il primo si traduce in un semplice accordo sulla pena, con effetti di immediata definizione del processo, donde l’assenza di ostacoli ad una sua collocazione in corso di dibattimento, il rito abbreviato «si realizza attraverso una vera e propria “procedura”», risultando alla luce delle rilevanti modifiche introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, compatibile con la fase del dibattimento.
Sicchè, l’accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva tardiva, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibile supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen..
Ne segue che alla stregua delle sopra esposte argomentazioni, la Corte ha ritenuto l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento detta applicazione, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
(Altalex, 1 febbraio 2010. Nota di Natalina Stamile) fase dibattimentale giudizio abbreviato Natalina Stamile
Corte Costituzionale
Sentenza 18 dicembre 2009, n. 333
Massima e Testo Integrale
Corte Costituzionale
Sentenza 18 dicembre 2009, n. 333
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di C. N. ed altra con ordinanza del 18 settembre 2008, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 18 settembre 2008, il Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale».
Il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di due persone imputate di un reato urbanistico, per avere realizzato lavori edili senza permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesistico. A seguito delle dichiarazioni rese da un teste nel corso dell’istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva contestato in via suppletiva agli imputati, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., anche un reato paesaggistico connesso.
Concesso il richiesto termine a difesa, alla nuova udienza dibattimentale i difensori degli imputati avevano prodotto permesso di costruire in sanatoria, chiedendo l’immediato proscioglimento dei loro assistiti, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in ordine alla contravvenzione urbanistica; mentre gli imputati personalmente avevano proposto istanza di definizione del procedimento relativo al reato paesaggistico mediante giudizio abbreviato, condizionata all’acquisizione di documenti contestualmente esibiti.
Disposta la separazione dei procedimenti, il giudice a quo aveva quindi pronunciato, con riguardo all’illecito urbanistico, sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta sanatoria.
Ciò premesso, il rimettente osserva, in punto di rilevanza della questione, che l’istanza di definizione con giudizio abbreviato del processo relativo al reato paesaggistico, contestato in dibattimento – costituente, ormai, l’unico oggetto del giudizio – andrebbe accolta, se non vi ostasse la preclusione derivante dalla disposizione combinata dell’art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui, nei procedimenti a citazione diretta, la facoltà di chiedere il rito alternativo deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) e dell’art. 517 cod. proc. pen. (che non prevede una rimessione in termini per poter effettuare la richiesta, nell’ipotesi in cui intervenga in dibattimento la contestazione di un reato concorrente).
Nella specie, inoltre, i fatti su cui si fonda la contestazione suppletiva risultavano completamente accertati sin dalla fase delle indagini preliminari, giacché il sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, a seguito della cui deposizione è stata effettuata detta contestazione, si è limitato a riferire degli accertamenti svolti nel corso delle indagini.
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale abbia inizialmente affermato che l’impossibilità di beneficiare dei vantaggi connessi ai riti alternativi, nel caso di modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento, rientra nelle «regole del gioco», note alle parti processuali: sicché l’imputato, il quale non abbia optato nei termini per detti riti, «non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta».
Successivamente, tuttavia, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (sentenza n. 265 del 1994). In tale ipotesi, non può parlarsi «di una libera assunzione del rischio del dibattimento da parte dell’imputato»: infatti, «le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero», sicché, quando, «in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali».
Un ulteriore, e più ampio, profilo di irragionevolezza – ricorda ancora il rimettente – è stato ravvisato dalla sentenza n. 530 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei medesimi artt. 516 e 517 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione in relazione al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento.
Con riguardo, invece, al rito abbreviato – aggiunge il giudice a quo – la giurisprudenza costituzionale consta, sinora, solo di pronunce di inammissibilità: e ciò sebbene già nella sentenza n. 129 del 1993 la Corte avesse auspicato un intervento del legislatore, al fine di correggere una disciplina «evidentemente ritenuta non conforme ai precetti costituzionali».
Nella perdurante assenza di tale intervento legislativo, e tenuto conto anche delle innovazioni intervenute medio tempore nella disciplina del giudizio abbreviato, il Tribunale rimettente reputa che la questione debba essere nuovamente sollevata.
La preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al rito abbreviato, nell’ipotesi in cui la contestazione dibattimentale di un reato concorrente concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine, implicherebbe, anzitutto, una indebita compressione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.). All’imputato non potrebbe essere, difatti, addebitata alcuna colpevole inerzia né potrebbero essergli addossate le conseguenze negative di un «prevedibile» sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto.
La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento tra imputati che si trovino in situazioni eguali, a seconda che il pubblico ministero valorizzi integralmente – come dovrebbe – i risultati delle indagini sin dal momento dell’esercizio dell’azione penale, con la contestazione di tutti i reati ipotizzabili (consentendo così all’imputato di esercitare la facoltà di accesso al rito abbreviato); ovvero contesti inizialmente solo alcuni di tali reati, per poi ampliare l’accusa in dibattimento.
L’art. 3 Cost. sarebbe leso anche per un ulteriore profilo: quello, cioè, dell’irragionevolezza di una disciplina processuale che, nell’ipotesi di mutamento dell’imputazione ora indicata, consente all’imputato di recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – il patteggiamento e l’oblazione, sulla base della normativa risultante dalle citate sentenze «additive» n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 – impedendo viceversa l’accesso al rito abbreviato.
Ad avviso del rimettente, d’altronde, per rimuovere i denunciati profili di illegittimità costituzionale basterebbe dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 517 cod. proc. pen. nei termini del petitum, senza che occorra alcuna ulteriore previsione intesa a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e dibattimento. Il giudizio abbreviato riguarderebbe, difatti, soltanto il processo relativo al reato oggetto della nuova contestazione, con possibile separazione dei procedimenti, secondo quanto già «suggerito» nella sentenza n. 265 del 1994 in rapporto al patteggiamento: il che, peraltro, nel caso di specie è già accaduto, essendosi addivenuti addirittura alla definizione del procedimento relativo al reato urbanistico originariamente contestato. La soluzione non contrasterebbe, dunque, con il costante orientamento della Corte di cassazione, secondo cui sarebbero inammissibili richieste di giudizio abbreviato «parziali», effettuate, cioè, con riguardo ad alcune soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti dell’imputato: orientamento, questo, che, elaborato con riguardo a richieste di giudizio abbreviato «tempestive», ben potrebbe, peraltro – secondo il Tribunale rimettente – essere modificato in relazione alla diversa ipotesi in esame, stante la specificità della situazione.
Il giudice a quo rimarca, infine, come l’ordinamento processuale abbia già conosciuto, sia pure solo a livello di disciplina transitoria, fattispecie nelle quali la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato può essere esercitata in corso di dibattimento e davanti al giudice di questo (art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»; art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144). Ciò dimostrerebbe, da un lato, che la definizione del procedimento con il rito abbreviato conserva, anche a dibattimento iniziato, una apprezzabile finalità di economia processuale; e, dall’altro, che l’innesto del giudizio speciale in quello ordinario non crea interferenze che non possano essere risolte per via di interpretazione.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Pinerolo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale».
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbreviato, nell’ipotesi considerata, implicherebbe una lesione del diritto di difesa dell’imputato, al quale non potrebbe essere addebitata alcuna colpevole inerzia, né potrebbero essere addossate le conseguenze negative di un prevedibile sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto.
Risulterebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo. Da un lato, la disposizione denunciata determinerebbe una disparità di trattamento tra imputati in situazioni eguali, a seconda che il pubblico ministero valorizzi integralmente – come dovrebbe – i risultati delle indagini sin dal momento dell’esercizio dell’azione penale, con la contestazione di tutti i reati ipotizzabili (consentendo così all’imputato di esercitare la facoltà di accesso al rito abbreviato); ovvero ne contesti inizialmente solo alcuni, per poi ampliare l’accusa in dibattimento.
Dall’altro lato, apparirebbe irragionevole che, a fronte della contestazione suppletiva ora indicata, l’imputato possa recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – il patteggiamento e l’oblazione, sulla base della normativa risultante dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte costituzionale – e si veda invece inibito l’accesso al rito abbreviato.
2. – In via preliminare, va rilevato che, nel sollevare la questione, il giudice a quo tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato «parziale» (riferita, cioè, ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate contro la stessa persona): orientamento basato sul rilievo che, nel caso di richiesta parziale, il processo non verrebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe – in tesi – ingiustificato l’effetto premiale, voluto dal legislatore al fine di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale, secondo quanto previsto dall’art. 438 cod. proc. pen., per ciascun «processo», ancorché cumulativo, relativo al singolo imputato, e non per ciascun reato.
Il rimettente osserva, difatti, per un verso, come tale indirizzo giurisprudenziale non abbia rilievo nel processo a quo, nel quale – a seguito dell’avvenuta separazione dei processi e della definizione con sentenza di non doversi procedere di quello relativo all’imputazione originaria – la regiudicanda si esaurisce ormai nel solo reato concorrente contestato in dibattimento. Adombrando, inoltre, una prospettiva ermeneutica non implausibile, il giudice a quo rileva che, in ogni caso, l’orientamento in discorso, «elaborato con riguardo a richieste di giudizio abbreviato “tempestive”», ben potrebbe non valere per la peculiare fattispecie che dà adito al problema di costituzionalità. Si tratta, invero – come meglio si osserverà poco oltre – di ipotesi nella quale la contestazione suppletiva assume connotati di “anomalia”, essendo diretta, non già ad adeguare l’imputazione a nuove risultanze dibattimentali, ma a rimediare ad un’incompletezza già apprezzabile sulla base degli stessi atti di indagine. In simile frangente, emerge, in effetti, l’esigenza di garantire all’imputato la facoltà di accesso al giudizio abbreviato limitatamente al reato contestato in dibattimento – reato che, a causa di quella incompletezza, non avrebbe potuto formare oggetto di una richiesta tempestiva del rito alternativo – senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa (esteso, cioè, anche al reato originariamente contestato, rispetto al quale l’imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta).
Si deve dunque escludere che ricorra, nel caso in esame, il motivo di inammissibilità precedentemente rilevato da questa Corte con riguardo ad analoga questione, legato alla circostanza che il giudice a quo non avesse preso in considerazione, «anche solo per contestarne, eventualmente, la riferibilità all’ipotesi di specie», l’orientamento della giurisprudenza di legittimità dianzi ricordato (ordinanza n. 67 del 2008).
3. – Nel merito, la questione è fondata.
3.1. – La fattispecie che dà origine al dubbio di costituzionalità è quella della cosiddetta contestazione suppletiva “tardiva”.
La disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali – tanto del fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.), che del reato concorrente o delle circostanze aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.: non rileva, ai presenti fini, la contestazione del fatto nuovo, di cui all’art. 518, che presuppone il consenso dell’imputato) – è coerente, in linea di principio, con l’impostazione accusatoria del vigente codice di rito. In un sistema nel quale la prova si forma ordinariamente in dibattimento, detta disciplina mira, infatti, a conferire un ragionevole grado di flessibilità all’imputazione, consentendone l’adattamento agli sviluppi e agli esiti dell’istruzione dibattimentale, quando alcuni profili di fatto, pur pertinenti o strettamente collegati all’oggetto dell’imputazione, risultino nuovi o diversi rispetto a quelli emersi dagli elementi a suo tempo acquisiti nelle indagini e valutati dal pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale. La formula dei citati artt. 516 e 517 – alla luce della quale la diversità del fatto, il reato concorrente e le circostanze aggravanti debbono emergere «nel corso dell’istruzione dibattimentale» – riflette tale finalità dell’istituto, evocando, primo visu, i soli mutamenti dell’imputazione imposti dall’evoluzione istruttoria e consente di qualificarlo come speciale e derogatorio con riguardo alle ordinarie cadenze processuali relative all’esercizio dell’azione penale e al suo controllo giudiziale.
Malgrado tale dato letterale e tale ratio, la giurisprudenza predominante – con l’avallo delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 28 ottobre 1998-11 marzo 1999, n. 4) – è dell’avviso che le nuove contestazioni previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. possano essere basate anche sui soli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Tale soluzione ermeneutica si fonda – oltre che su argomenti ritenuti desumibili dalla direttiva n. 78 della legge delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) – precipuamente sul rilievo che, impedendo la nuova contestazione dibattimentale nell’ipotesi considerata, si produrrebbero risultati incongrui. Da un lato, infatti, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari, con conseguente vulnus ai principi di immediatezza e concentrazione del dibattimento; dall’altro lato, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, non potendo l’aggravante formare oggetto di un autonomo giudizio penale, con correlata contrazione dell’ambito di esercizio dell’azione penale, in asserita frizione con l’art. 112 Cost.
Sennonché, in tale lettura estensiva, anche a prescindere da ogni giudizio sugli argomenti che la sorreggono, l’istituto delle nuove contestazioni viene a proporsi, non più soltanto come uno strumento – come detto, speciale e derogatorio – di risposta ad una evenienza pur “fisiologica” al processo accusatorio (quale l’emersione di nuovi elementi nel corso dell’istruzione dibattimentale), ma anche come possibile correttivo rispetto ad una evenienza “patologica”: potendo essere utilizzato pure per porre rimedio, tramite una rivisitazione degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ad eventuali incompletezze od errori commessi dall’organo dell’accusa nella formulazione dell’imputazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che adotta l’indirizzo interpretativo in questione, esso non comporterebbe comunque una lesione del diritto di difesa, tenuto conto, da un lato, della generale facoltà, accordata all’imputato dall’art. 519 cod. proc. pen., di chiedere un termine a difesa di misura non inferiore a quello a comparire previsto dall’art. 429 cod. proc. pen., e, dall’altro, dell’ampliamento delle garanzie in tema di ammissione di nuove prove, operato da questa Corte con la sentenza n. 241 del 1992.
Diverse valutazioni si impongono, tuttavia, con riguardo al tema oggetto dell’odierno scrutinio: vale a dire alla perdita, da parte dell’imputato, della facoltà di accesso ai riti alternativi, conseguente al fatto che la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo di proposizione della relativa richiesta (si vedano attualmente gli artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.) risulta ormai decorso.
3.2. – Come ricorda il giudice rimettente, nei primi anni successivi all’entrata in vigore del nuovo codice di rito, questa Corte – avendo riguardo alle nuove contestazioni “fisiologiche” – ritenne che la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbreviato e all’applicazione della pena su richiesta, che si determina nei confronti dell’imputato nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non fosse censurabile sul piano della legittimità costituzionale (sentenze n. 129 del 1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992).
Si osservò, infatti, che l’interesse dell’imputato ai riti alternativi trova tutela solo in quanto la sua condotta consenta l’effettiva adozione di una sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento, permetta di raggiungere l’obiettivo di una rapida definizione del processo. La modifica dell’imputazione o la contestazione suppletiva, d’altronde, è una eventualità non infrequente, in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, e non imprevedibile, anche quando si tratti di contestazione suppletiva di reato concorrente, dato lo stretto rapporto che intercorre tra imputazione originaria e reato connesso, tanto più che, ai fini della contestazione suppletiva, concorrente è solo il reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, vale a dire in concorso formale o in continuazione con quello oggetto dell’imputazione. Il relativo «rischio» rientra, perciò, nel «calcolo» che l’imputato effettua allorché si determina a chiedere o meno i riti semplificati: «onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta» (sentenza n. 129 del 1993).
3.3. – Con la successiva sentenza n. 265 del 1994, questa Corte ha escluso, tuttavia, che le considerazioni ora ricordate possano valere anche nell’ipotesi della contestazione dibattimentale “tardiva”.
Le valutazioni dell’imputato in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento – si è rilevato – vengono, infatti, a dipendere «anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero»: sicché, quando, in conseguenza «di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero», l’imputazione subisce «una variazione sostanziale», risulta «lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali». In tale ipotesi, la libera scelta dell’imputato verso il rito alternativo – scelta che rappresenta una delle modalità di espressione del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 219 e n. 148 del 2004) – risulta «sviata da aspetti di “anomalia” caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero», collegati all’erroneità dell’imputazione (il fatto è diverso) o alla sua incompletezza (manca l’imputazione relativa a un reato connesso), riscontrabili già sulla base degli elementi acquisiti dall’organo dell’accusa nel corso delle indagini.
La preclusione dei riti alternativi nella situazione considerata è stata ritenuta contrastante anche con l’art. 3 Cost., «venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell’esercitare l’azione penale alla chiusura delle indagini stesse».
Con riguardo all’applicazione della pena su richiesta delle parti, tali considerazioni hanno quindi determinato la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento detta applicazione, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
3.4. – Diverso esito ha avuto lo scrutinio, operato dalla medesima sentenza, dell’omologa questione di legittimità costituzionale relativa al giudizio abbreviato: essendosi ritenuto che, rispetto a tale rito, la scelta tra le varie alternative ipotizzabili per porre rimedio al vulnus costituzionale – egualmente ravvisabile – restasse affidata in via esclusiva al legislatore, con conseguente declaratoria di inammissibilità della questione stessa.
La Corte ha osservato, in specie, che, a differenza del “patteggiamento” – il quale si traduce in un semplice accordo sulla pena, con effetti di immediata definizione del processo, donde l’assenza di ostacoli ad una sua collocazione in corso di dibattimento – il rito abbreviato «si realizza attraverso una vera e propria “procedura”, inconciliabile con quella dibattimentale». In quest’ottica, l’adozione di un meccanismo di trasformazione del rito non poteva dunque «ritenersi scelta costituzionalmente obbligata». Al di là, infatti, dell’«opinabilità di tale soluzione da un punto di vista tecnico-sistematico», essa si sarebbe posta «in termini alternativi rispetto ad altre possibili opzioni, rientranti nella discrezionalità legislativa»: quali, ad esempio, l’applicabilità della riduzione della pena di un terzo da parte del giudice all’esito del dibattimento, ovvero la preclusione, nei casi considerati, della nuova contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad essa.
La decisione si è posta, sul punto, in linea di continuità con la precedente sentenza n. 129 del 1993, che aveva dichiarato parimenti inammissibile, per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata (oltre che per il carattere ancipite della formulazione del quesito), una questione di costituzionalità finalizzata a restituire all’imputato la facoltà di accesso al giudizio abbreviato in una diversa ipotesi di perdita “incolpevole” della stessa (quella, cioè, in cui la relativa richiesta, ritualmente proposta dall’imputato, fosse stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari con decisione ritenuta ingiustificata dal giudice dibattimentale). In tale occasione – come rimarca l’odierno rimettente – la Corte aveva specificamente invitato il legislatore a realizzare «un appropriato congegno normativo che compon[esse]», per fattispecie quali quella considerata, «le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale»; «sempreché», peraltro – si era precisato – «la disciplina del giudizio abbreviato non [fosse stata] modificata secondo le indicazioni della sentenza n. 92 del 1992»: ossia tramite l’introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria, inteso ad evitare che l’accesso al rito abbreviato venisse a dipendere – in rapporto all’originario presupposto della definibilità del processo allo stato degli atti – dalla completezza o meno delle indagini preliminari condotte dal pubblico ministero.
3.5. – Le considerazioni poste a base delle declaratorie di inammissibilità di cui alle citate sentenze n. 265 del 1994 e n. 129 del 2003 – le quali avevano come termine di riferimento l’originaria disciplina del giudizio abbreviato – vanno, peraltro, necessariamente riviste alla luce delle rilevanti modifiche successivamente introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. Tale novella, infatti, da un lato ha svincolato il rito alternativo dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso del pubblico ministero; dall’altro, ha introdotto quel meccanismo di integrazione probatoria la cui mancanza aveva indotto questa Corte (sentenza n. 129 del 1993) a ritenere necessario – allo scopo di restituire all’imputato la facoltà di accesso al rito semplificato, nel caso di perdita “incolpevole” della stessa – un intervento legislativo volto a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale.
A fronte dell’attuale assetto dell’istituto, il giudizio abbreviato non può più considerarsi incompatibile con l’innesto nella fase del dibattimento.
In questo senso la Corte si è, del resto, già espressa, allorché ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, 458, comma 2, e 464, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice di quest’ultimo – ove ritenga ingiustificato il rigetto – possa disporre il giudizio abbreviato (sentenza n. 169 del 2003). Nell’occasione, si è infatti rilevato come, a fronte del nuovo assetto conseguente alla citata legge n. 479 del 1999, una soluzione che ricalchi pedissequamente quella già adottata, nel vigore dell’originaria disciplina, dalla sentenza n. 23 del 1992, risulterebbe incongrua, non dovendo l’eventuale riesame del provvedimento che nega l’accesso al rito abbreviato essere necessariamente collocato in esito al dibattimento (in questo senso, anche la sentenza n. 54 del 2002). Alla luce dell’odierno quadro normativo, «non vi è d’altro canto alcun ostacolo a che […] sia lo stesso giudice del dibattimento […] a disporre e celebrare il giudizio abbreviato. Anzi, tale soluzione è conforme alle finalità di economia processuale che connotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento». E, «del resto, l’ordinamento già prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento a celebrare il rito abbreviato nelle ipotesi di cui agli artt. 452, comma 2, e 555, comma 2, cod. proc. pen. (giudizio direttissimo e citazione diretta a giudizio)».
Tali rilievi risultano estensibili, mutatis mutandis, anche alla fattispecie che qui interessa. L’accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva “tardiva”, difatti, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente – quantomeno – al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibile supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen. (quale risultante a seguito della sentenza n. 241 del 1992 di questa Corte).
Pronunciando, inoltre, proprio sul tema oggetto dell’odierno scrutinio, la Corte ha avuto modo di affermare che anche la soluzione della restituzione degli atti al pubblico ministero – già indicata dalla sentenza n. 265 del 1994 quale possibile alternativa alla trasformazione del rito, per evitare la perdita della facoltà di accesso al giudizio abbreviato in rapporto al reato “tardivamente” contestato – va ritenuta «eccentrica e incongrua rispetto all’attuale sistema», improntato «all’opposto principio di non regressione del procedimento» (ordinanza n. 236 del 2005; in senso analogo, ordinanza n. 486 del 2002). Con ciò sostanzialmente individuando, quale unico rimedio percorribile, quello della rimessione nei termini.
Si deve dunque concludere che l’ostacolo, precedentemente ravvisato da questa Corte, all’intervento additivo invocato dal rimettente è venuto meno. Tale intervento si impone, oltre che per rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. già rilevati dalla sentenza n. 265 del 1994 e dianzi ricordati, anche per eliminare la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di “patteggiamento” o di giudizio abbreviato: differenza che, nell’attuale panorama normativo, si rivela essa stessa fonte d’una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell’art. 3 Cost. (e ciò anche a prescindere dalla disciplina valevole per l’oblazione, oggetto della sentenza n. 530 del 1995, in rapporto alla quale il tema presenta aspetti peculiari).
4. – Va dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente oggetto di contestazione dibattimentale, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.
Come rilevato dalla sentenza n. 265 del 1994, i profili di violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., riscontrabili con riferimento all’ipotesi di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente, sussistono, allo stesso modo, anche in rapporto alla parallela ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., nella modifica dell’imputazione originaria per diversità del fatto (negli stessi termini, con riguardo alla facoltà di proporre domanda di oblazione, la sentenza n. 530 del 1995).
Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale;
dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2009.

E’ stupro non versare il compenso alla prostituta

E’ stupro non versare il compenso alla prostituta
Cassazione penale , sez. III, sentenza 03.03.2010 n° 8286 (Simone Marani)



Rischia una condanna per violenza sessuale il cliente della prostituta che dopo il rapporto non le dà il compenso pattuito. Lo ha stabilito la Sezione Terza della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza 17 dicembre 2009 - 3 marzo 2010, n. 8286.
Il caso
La vicenda trae origine dalla condotta di Tizio il quale, avendo intrattenuto, con la prostituta Caia, un rapporto sessuale all’interno di una camera d’albergo, non corrispondeva alla donna il prezzo pattuito per la prestazione.
La Corte d’Appello di Genova, nel confermare la pronuncia di prime cure del Tribunale della medesima città, riteneva l’uomo responsabile del delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione Tizio lamentando l’insussistenza della fattispecie contestatagli per mancanza di un valido dissenso, in capo alla donna, al compimento dell’atto sessuale e della consapevolezza, in capo al medesimo, di tale dissenso.
La fattispecie
Da tempo la giurisprudenza di legittimità dimostra una particolare sensibilità verso episodi di violenza sessuale che vedono, nei rapporti sessuali a pagamento tra cliente e prostituta, un terreno particolarmente fertile per il compimento di atti di violenza sessuale, stante la situazione di “sudditanza” psicologica subita dalla “lucciola” nei confronti di chi paga il prezzo per l’ottenimento di una prestazione a carattere sessuale; situazione che induce, il più delle volte, la meretrice a non manifestare espressamente il proprio dissenso alla continuazione di rapporti particolarmente violenti.
Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare come non escluda il dolo del reato di violenza sessuale la convinzione di avere il diritto di usare violenza nei confronti della donna, per portare a compimento un rapporto sessuale iniziato dietro compenso ([i]).
Dal punto di vista dell’elemento psicologico, l’orientamento assolutamente dominante in giurisprudenza afferma come, per la sussistenza del delitto di violenza sessuale, sia sufficiente la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, restando pertanto irrilevante l'eventuale fine ulteriore, sia esso di concupiscenza, ludico o d’umiliazione, propostosi dal soggetto agente ([ii]).
Di conseguenza, appare di indubbia importanza, per la configurabilità della fattispecie, il requisito del consenso, la mancanza del quale (c.d. dissenso) fa venire in luce il delitto di cui all’art. 609-bis c.p. Così, ad esempio, si deve ritenere integrato il reato di violenza sessuale nella condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto, senza soluzione di continuità ([iii]).
La motivazione della Suprema Corte
Sennonché, nonostante quanto ora sommariamente esposto, secondo i giudici della Terza Sezione Penale, la vicenda non può inquadrarsi in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all’inizio del rapporto sessuale, per poi, manifestare il proprio dissenso a continuarlo, visto che nel caso oggetto di giudizio la signora aveva manifestato all’uomo di essere solo in attesa del pagamento dovuto, per l`attività dalla stessa prestata, come ab origine concordato fra le parti.
Correttamente, scrive il giudice nomofilattico, i giudici di merito hanno ritenuto che “non sussiste dubbio che l’imputato avesse piena coscienza e consapevolezza del sopruso che stava consumando in danno della donna”. Il comportamento dell’agente - si legge nella motivazione - ne costituisce prova, in relazione alla richiesta al portiere dell’albergo di distruggere le schede di permanenza nell’hotel all’interno del quale era avvenuto l’incontro. Ciò, osserva la Suprema Corte, evidenzia il desiderio dell’imputato di non lasciare traccia della propria permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, “che non avrebbe avuto senso se colà si fossero consumati rapporti consensuali e non imposti”.
(Altalex, 19 marzo 2010. Nota di Simone Marani)
________________
[i] Cass., pen., Sez. III, 18 settembre 2001, Pisano, in Foro it. 2001, II, 617.
[ii] Cass., pen., Sez. III, 17 giugno 2009, n. 39718, B. e altro, in Ced 2009.
[iii] Cass., pen., Sez. III, 11 dicembre 2007, n. 4532, B., in Ced 2008; analogamente Cass., pen., Sez. III, 21 settembre 2007, n. 39428, O. M., in Cass. pen. 2008, 2892. stupro violenza sessuale Simone Marani

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 17 dicembre 2009 - 3 marzo 2010, n. 8286
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 12/1/05, dichiarava S.D. colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., nonchè di cui agli artt. 81 cpv. e 610 c.p., commessi in danno di Sp.La., e lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione, con interdizione perpetua dagli uffici attinenti la tutela e la curatela, nonchè per la durata di anni 5 dai pubblici uffici. Condannava l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione alla parte civile di una provvisionale di Euro 2.000,00 e rifusione in favore della stessa delle spese processuali.
La Corte di Appello di Genova chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dalla difesa del pervenuto, con sentenza del 15/1/09, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del S., con i seguenti motivi:
- nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 609 bis c.p., sotto il duplice profilo della necessità di manifestazione di dissenso e dalla percepibilità di tale dissenso in capo all'agente.
In sostanza la decisione impugnata, dopo avere permesso che il tema del processo era la verifica, oltre ogni ragionevole dubbio, di una manifestazione di dissenso (o di revoca di assenso) al compimento degli atti sessuali e la verifica della percepibilità di tale dissenso da parte del S., perde di vista tale obiettivo, riconducendo tutto al giudizio di assoluta attendibilità della teste, parte offesa e di credibilità di quanto da essa dichiarato in merito allo stato di soggezione che avrebbe causato nella donna una supina accettazione delle iniziative sessuali del prevenuto.
- Il giudice di merito ha travisato le argomentazioni difensive, non rilevando che le stesse tendevano ad evidenziare, con attento richiamo alle emergenze istruttorie, come si fossero realmente verificati i fatti, nonchè la impossibilità di ritenere la condotta del S. inquadrabile nelle fattispecie delittuose contestategli.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sentenza assoggettata ad impugnazione si palesa sorretta da un discorso giustificativo logico corretto.
In via preliminare si osserva che dal vaglio a cui è stata sottoposta la pronuncia de qua risulta, in maniera inequivooa, la valutata attendibilità della p.o. da parte del giudice di merito, nonchè la credibilità di quanto da essa dichiarato.
Sul punto il decidente evidenzia che i fatti sono narrati in modo lineare e pienamente rispondente logica, apprezzandosi la genuinità del racconto della Sp., la quale non mostra assolutamente di volere infierire nei confronti del S.. Ella circoscrive gli eventi, ben, distinguendo i propri sia psicologici nei confronti del prevenuto, con particolare riferimento alle ammissioni di consenso tutte le volte che, comunque ed indipendentemente da paure e titubanze, vi sono state.
Sul primo motivo di ricorso si osserva che la vicenda non può inquadrarsi in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all'inizio del rapporto sessuale, per poi manifestare il proprio dissenso a continuarlo, visto che nel caso oggetto di giudizio la Sp. aveva già manifestato al S. di essere solo in attesa del pagamento del dovuto, per l'attività dalla stessa prestata, come ab origine concordato tra le parti.
La Corte territoriale, a giusta ragione, rileva che non sussiste dubbio in ordine alla piena coscienza consapevolezza del S. del sopruso che stava consumando in danno della donna:
comportamento di costui ne costituisce prova, in occasione della richiesta al portiere dell'albergo a distruggere le schede di permanenza, nell'hotel, evidenziante il desiderio dell'imputato di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, che non avrebbe avuto senso se colà si fossero consumati rapporti consensuali e non imposti.
Ulteriore fatto, ritenuto dal giudice di merito validante la tesi accusatoria, riguarda la sceneggiata, posta in essere dal prevenuto presso gli uffici della Polfer, di cui gli stessi operanti di p.g. hanno dettagliatamente riferito, in particolare delle intemperanze e delle millanterie del S., che persino, pretendeva di dare loro ordini.
In sostanza con i motivi di ricorso si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, inibita in sede di legittimità.
Devesi, infatti, ribadire che questa Corte è giudice della motivazione, del discorso argomentativo svolto dal giudice di merito a sostegno del decisum, e non giudice della prova.
Nel momento del controllo di legittimità sulla motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di appaiamento (Cass. 1/10/02. Carta).
Di conseguenza il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se detto decidente abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, elementi questi tutti rinvenibili nella sentenza impugnata.
Si evidenzia, inoltre, che il giudice, nella specie, ha applicato, nella valutazione della prova un metodo corretto, dando contezza di avere preso in considerazione ogni singolo fette ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ed ha verificato se essi ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, potessero essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, tale da consentirgli di attingere la verità, processuale, pervenendo, così, nella convinzione della colpevolezza dell'imputato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010.

La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società

La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 22.02.2010 n° 4062
http://www.altalex.com/index.php?idnot=49410

Mediazione civile: la circolare del CNF

Mediazione civile: la circolare del CNF con il modello di informativa che l’avvocato deve fornire al cliente e il modello della procura speciale
Consiglio Nazionale Forense, Circolare 15.03.2010 n° 11
http://www.altalex.com/index.php?idnot=49647

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CIRCOLARE 15 MARZO 2010, N. 11
L'obbligo di informativa previsto dall'art. 41, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010
Sommario: 1. La previsione di legge - 2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari - 3. Modello di informativa sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.
1. La previsione di legge
L'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che:
«all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto doli 'assistito e deve essere allegato ali 'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione».
La previsione entrerà in vigore il 20 marzo prossimo e a tal fine, per gli incarichi assunti a partire da tale data, sarà necessario predisporre la modulistica necessaria all'adempimento dell'obbligo di legge.
Si precisa che l'informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.
2. Le modalità di informazione e i contenuti necessari.
L'informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico.
In tale momento l'Avvocato dovrà informare l'assistito:
a) della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili;
b) dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-ò/s del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affìtto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
c) delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Ed in particolare che:
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».
- ai sensi del 3° comma della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente»;
- ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;
- ai sensi dell'art. 20, 1° comma «alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e'ridotto della metà».
Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.
.
3. Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa.
Si propone un modello di informativa, distinto dall'atto di conferimento della procura della liti, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l'utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.

Modello di informativa
Si consiglia infine di indicare nell'atto di conferimento della procura il riferimento all'avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:
Modello di procura alle liti

domenica 3 gennaio 2010

Sanzioni più lievi per chi spaccia insieme droghe "leggere" e "pesanti"

Sanzioni più lievi per chi spaccia insieme droghe "leggere" e "pesanti"
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/106252/

No al vincolo della continuazione per chi viene condannato per spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo: non siamo più di fronte a due reati autonomi ma ad un unico reato. Ne consegue, quindi, un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto al passato perché non può applicarsi l’aumento di pena legato alla continuazione. La spiegazione giuridica di tutto ciò è da ricercare nelle novità introdotte dalla riforma “Fini-Giovanardi”: con la legge 49/2006 si è proceduto alla soppressione della distinzione tabellare fra droghe “leggere” e “pesanti”, pertanto, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi da luogo alla realizzazione di un solo reato e non più di due reati.
Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 42485/09 con cui ha annullato senza rinvio un verdetto di condanna limitatamente alla continuazione nei confronti di uno spacciatore accusato di detenzione a fini di commercio di hashish ed eroina. Per l’effetto, la pena è stata ridotta a due anni ed otto di reclusione e circa seimila euro di multa.
Con l’occasione la Suprema corte ha ricordato la ratio della scelta fatta dal legislatore del 2006 di escludere qualsiasi distinzione di trattamento giuridico tra le sostanze stupefacenti: non è meno grave spacciare droghe “leggere” rispetto alle “pesanti”, lo spaccio di qualsiasi tipo di sostanza ha la stessa efficacia lesiva dei beni tutelati dalla normativa (salute e ordine pubblico).

Fare una smorfia può costare una condanna per ingiuria e il risarcimento dei danni

Fare una smorfia può costare una condanna per ingiuria e il risarcimento dei danni
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/106762/

Secondo la Cassazione, si può essere condannati anche per una semplice smorfia del volto. E' accaduto a un marchigiano che aveva fatto linguacce ad un vicino di casa. La condanna per ingiuria era stata inflitta dal giudice di pace di Fabriano nel 2008: il condannato, nel corso di una lite con un vicino di casa, gli aveva fatto uno sberleffo che era stato fotografato dalla persona offesa. In Cassazione la difesa dell'imputato ha sostenuto che il gesto non aveva «una oggettiva valenza dispregiativa idonea ad incidere sull’onore della vittima». La Cassazione (sentenza 48306/09) ha invece respinto il ricorso: l'interessato è stato condannato per la «testimonianza del diretto destinatario dell’offesa, attestativa della lesione al proprio onore» come indica «la stessa fotografia prova degli sberleffi e linguacce». Il condannato dovrà inoltre sborsare 1.300 euro di spese processuali sostenute dall'avversario che in sede civile avrà diritto ad avere anche il risarcimento dei danni patiti.

Simulano il furto: la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se contestuale alla denuncia

Simulano il furto: la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se contestuale alla denuncia

Elisa Ceccarelli dal sito http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/approfondimenti/articolo/lstp/109902/


La denuncia di un falso furto e due fratelli si vedono condannare, in concorso, a titolo di simulazione di reato ai sensi dell’art 367 cod. penale.
La norma dispone che “Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta dall’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
Si tratta di una fattispecie a tutela non solo dell’attività giudiziaria, ma anche di quella collaterale svolta dalla polizia giudiziaria. Il reato si perfeziona, pertanto, nel momento in cui la falsa notizia della consumazione di un reato pervenga a conoscenza dell’Autorità ed abbia l’effetto di determinare anche solo “l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretti al suo accertamento” (Cassazione Sez. VI, 3 aprile 2000) senza che un procedimento penale abbia inizio “bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini”.
Nel caso che ci vede oggi impegnati un individuo aveva denunciato ai carabinieri di aver subito un furto nella notte ad opera di ignoti nella vecchia sede della sua impresa ortofrutticola. I carabinieri, insospettiti, si erano recati presso la nuova sede dell’impresa, dove, vinte le iniziali resistenze del denunciante e di suo fratello, li avevano costretti ad aprire un furgone parcheggiato nel piazzale dove avevano rinvenuto tutto il materiale oggetto della denuncia di furto.
La sentenza di condanna in primo grado, poi confermata in appello, non teneva conto della ritrattazione “piena, spontanea ed immediata” del denunciante e rigettava la richiesta di applicazione dell’attenuante ex art 62 n. 6 cod. pen. (il c.d. ravvedimento attuoso).
Il ricorso per Cassazione presentato dagli imputati si articola sulla base di diversi motivi. I ricorrenti lamenterebbero in primo luogo il mancato riconoscimento dell’attenuante appena citata, soprattutto perché la corte di merito non aveva valutato la ritrattazione del denunciante ed, in seconda battuta, il gravame proposto valuterebbe come insussistenti i presupposti per una responsabilità in capo al fratello del denunciante il quale si trovava semplicemente sul posto in cui era stata scoperta la merce rubata.
La Suprema Corte, con sentenza n. 38111 dichiara l’impugnazione infondata.
In primis sulla base della stessa ratio della simulazione di reato e, cioè, quella di atteggiarsi come fattispecie di pericolo ed istantanea che si perfeziona, pertanto, come visto in precedenza, con una semplice falsa notizia criminis idonea a mettere in moto la macchina investigativa. “Ne consegue”, secondo la Cassazione, “che la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se accompagni la denuncia e cioè sia contestuale ad essa e sia fatta alla stessa autorità che l’ha ricevuta”.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto: la ritrattazione è stata effettuata dopo la falsa denuncia e ad indagini ormai iniziate, le quali hanno, del resto, consentito di scoprire la falsità del reato. In relazione alla posizione del fratello del denunciante non sembra secondo la Suprema Corte che egli si trovasse semplicemente sul posto all’atto di rinvenimento della merce oggetto della denuncia di furto. Tutt’altro. A suo sfavore varrebbe la valutazione sul “contegno” tenuto nel cercare di convincere le forze dell’ordine a non aprire il furgone.
Sul mancato riconoscimento dell’attenuante la Cassazione ritiene che i giudici di merito l’abbiano correttamente esclusa. Per essere integrata essa necessita di un comportamento in positivo del reo spontaneo ed efficace ad attenuare le conseguenze del fatto commesso. La distanza temporale intercorsa tra l’inizio delle indagini e l’ammissione dei fatti veri non ha permesso di recare alcun contributo efficace all’attività della polizia giudiziaria, poiché il ravvedimento c.d. attuoso è stato messo in opera dal denunciante solo dopo la scoperta della simulazione del reato.

a cura di Giuffrè Editore - Diritto e Giustizia on line

Per la responsabilità penale delle "teste di legno" non basta l'aver acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore

Per la responsabilità penale delle "teste di legno" non basta l'aver acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore

http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/110252/

Accertamenti più rigorosi per provare la responsabilità penale degli amministratori “teste di legno”: per rispondere dei reati fatti dagli altri vertici aziendali non basta dimostrare che non hanno vigilato correttamente e che avrebbero potuto impedire l’affare illecito. O meglio, quest’aspetto esaurisce solo il profilo oggettivo della sua responsabilità perché il richiamo agli articoli 40 cpv. del Codice penale e 2392 di quello civile riguarda soltanto il rapporto di causalità tra l’omissione dell’amministratore di diritto e i fatti di bancarotta commessi dall’amministrazione di fatto. Resta, poi, da risolvere il problema dell’elemento soggettivo della responsabilità del prestanome. Ebbene, su questo punto, la Cassazione ha affermato che ad integrare il dolo dell’amministratore di diritto è sufficiente la sua generica consapevolezza che l’amministratore effettivo abbia distratto, occultato etc., senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l’azione del vero amministratore si è estrinsecata. Però, ed è questo il nodo centrale del problema, «tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore». Insomma, il profilo soggettivo della responsabilità del prestanome va accertato caso per caso, valutando il significato probatorio dell’intero contesto della sua azione.
Così la Cassazione con la sentenza 31142/09 ha confermato un verdetto di condanna per fatti di bancarotta nei confronti di un prestanome, sottolineando come correttamente i giudici del merito avevano desunto la prova della consapevolezza e volontarietà del contributo dell’amministratore fittizio alle condotte distrattive del padre, ritenuto il vero dominus della società, dal suo concreto prestarsi a fungere da «cinghia di trasmissione» della volontà del genitore, attraverso comportamenti ben ponderati e attuati. In altre parole, sull’elemento soggettivo il verdetto impugnato aveva esattamente motivato.

La Cassazione boccia le sentenze scritte a mano

La Cassazione boccia le sentenze scritte a mano
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/cittadino-istituzioni/news/articolo/lstp/110462/

Sono illeggibili, segno di ridotta attenzione nei confronti di chi è condannato. Invito ad usare il computer

BRUNO VENTAVOLI

ROMA
Giudici, buttate la penna. Se scrivete sentenze, fatelo al computer. La tirata d’orecchie arriva dalla Cassazione, che invita i magistrati italiani ad abbandonare nostalgie e vezzi da amanuensi. Non perché il Palazzaccio voglia d’un tratto buttare al macero secoli d’arte calligrafica. Ma semplicemente perché molte sentenze, vergate a mano, risultano incomprensibili. Giubilano, pare di sentirle, le praticanti che negli studi legali devono stendere atti per poche decine d’euro, e inciampano in scarabocchi, s’impuntano su una «f» che somiglia a una «l», rischiando l’isteria. E gioiscono tutti quelli che nella vita quotidiana hanno a che fare o per mestiere o per casualità con fogli rigati d’inchiostro da mani che non sanno maneggiare penne. Le ricette d’un medico, è noto, sembrano scarabocchi psicopatici. I compiti in classe degli studenti con le dita atrofizzate dai telefonini, per i poveri docenti alla Pennac, paiono tsunami di geroglifici.

La singolare sentenza (numero 49568) parte dalla Corte d’Appello di Napoli, dove due rapinatori hanno cercato di farsi annullare una condanna aggrappandosi a una penna. Ci vogliono condannare - hanno detto - ma è nostro diritto saper perché. E dato che il verdetto è buttato giù peggio che da una gallina, i motivi ci restano ignoti. Il caso è arrivato in Cassazione. I giudici hanno scorso il documento incolpato. E qualcosa di faticoso l’hanno sicuramente trovato. Perché alla fine hanno emesso una nota di biasimo, riconoscendo che il testo era «caratterizzata da un ormai obsoleto ricorso alla scrittura a mano, non vietato ma certamente segno di attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale». A rincarare la dose: «gli stilemi personalissimi e frettolosi pongono in secondo piano le esigenze del lettore e in particolare di chi, avendo riportato condanna, pretende di conoscerne agilmente le ragioni». Insomma, scrivere sentenze a mano non è vietato. Ma digitarle su un computer è meglio, perché appena eruttate dalla stampante sono immediatamente comprensibili. E’ un segno di civiltà, fin dai primordi del diritto. Chi incise i cuneiformi nella diorite di Hammurabi, si preoccupò di rendere ogni segnetto chiarissimo, meglio d’un bassorilievo divino. Essendoci di mezzo la legge del taglione, ogni tacchetta poco chiara, poteva costare una mano o una testa.

Scrivere a mano, codice penale a parte, è da secoli un’arte sopraffina. Che suscita talvolta meraviglia, talaltre pensieri devianti e cocciute ribellioni, perché la mano che scorre lenta sul foglio parla sempre con il cuore, con l’anima, con la mente. Gli orientali, sulla calligrafia, hanno costruito un sistema di potere e di perfezione poetico-artistica. Bartleby, lo scrivano di Melville, a forza di ricopiare, imparò a ribellarsi sussurrando un mite «preferirei di no», come fosse una virgola venuta male nell’ordine americano. I copisti del nostro medioevo, dopo aver sudato quattro tonache a miscelare inchiostri e appuntire piume d’uccelli, si divertivano poi a nascondere nei colofoni dei nobili testi sms pruriginosi, tipo «Dentur pro penna scriptori pulchra puella» - la penna dello scrittore si merita una fanciulla carina - che suonano scaltri e beffardi quanto l’appello dei due rapinatori napoletani.

Per la storia della Giurisprudenza, comunque, gli sgorbi legali non bastano a farla franca. La Cassazione ha respinto la richiesta dei due rapinatori: «La lettura del testo non è impedita da grafia ostile al punto da precluderne la comprensione la quale, seppur non propriamente agevole, risulta possibile al di là di ogni ragionevole dubbio». Meglio, però, passare al computer. Meno zen, più ineccepibile.

Tratto da La Stampa del 30/12/2009

venerdì 6 novembre 2009

Anche il bacio o il palpamento per gioco integra il reato di violenza sessuale

Anche il bacio o il palpamento per gioco integra il reato di violenza sessuale
Cassazione penale , sez. III, sentenza 12.10.2009 n° 39718


http://www.altalex.com/index.php?idnot=47949

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 17 giugno - 12 ottobre 2009, n. 39718
Svolgimento del processo
Motivi della decisione
OSSERVA
1) Con sentenza del 21.10.2008 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Venezia in data 25.10.2005, con la quale B.E., previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. e delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. in danno di Bo.Ba.; pena sospesa.
Dopo aver richiamato la ricostruzione della vicenda operata dal GIP (la Bo. era stata assalita improvvisamente mentre era intenta, nel locale in cui lavorava, alla mescita del vino al tavolo, dove con alcuni amici sedeva il B., il quale mettendole le mani sui glutei l'aveva attirata a sè facendola sedere sulle sue ginocchio, afferrandole e palpeggiandole i seni), riteneva la Corte che non vi fosse stato alcun uso distorto dei poteri, riconosciuti al giudice dall'art. 441 c.p., comma 5, nell'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali della parte offesa. Secondo la Corte territoriale infatti l'art. 441 c.p., comma 5 introduce nel rito abbreviato, al pari di quanto previsto per il dibattimento dall'art. 507 c.p.p., un meccanismo a tutela dei valori costituzionali di legalità che presiedono all'esercizio dell'azione penale. Il principio dispositivo ha nel processo soltanto una funzione espansiva del potere della parti ma non preclusiva dell'accertamento dei fatti.
Tanto premesso, riteneva la Corte assolutamente attendibile la versione dei fatti fornita dalla parte offesa, la quale, se avesse avuto intenti calunniatori, non si sarebbe di certo azzardata a presentare querela citando come testimoni i presenti (amici dell'imputato), i quali avrebbero potuto smentirla.
Non attendibili apparivano, invece, le dichiarazioni dei predetti i quali, contraddittoriamente, avevano palesemente cercato di ridimensionare il gesto dell'amico, precisando che si era trattato di uno scherzo.
Infine, secondo la Corte territoriale, non c'era dubbio alcuno che la condotta posta in essere dall'imputato rientrasse nella nozione di atto sessuale, inteso in senso oggettivo, come aggressione alla sfera sessuale del soggetto passivo.
2) Propone ricorso per cassazione il B., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) o art. 191 c.p.p. ovvero sollevando questione di illegittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p., comma 5.
Una lettura costituzionalmente orientata di tale norma non può che far ritenere che il giudice possa esercitare i poteri di integrazione probatoria soltanto se necessario. Una diversa lettura violerebbe il principio del giudice terzo ed imparziale e contrasterebbe con gli artt. 24, 11 e 3 Cost..
Secondo la proposta interpretazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5 non può che competere al giudice di appello il controllo del requisito della necessità di acquisizione dei nuovi elementi probatorii con possibile alternativa sanzione processuale di nullità ex art. 178 c.p.p. oppure di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. del materiale acquisito.
Non c'è dubbio che la contraddittorietà probatoria rilevata dal GIP per disporre l'esame della parte offesa, lungi dal costituire motivo per esercitare i poteri di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5, avrebbe dovuto portare all'assoluzione dell'imputato.
Non prevedendo tale norma il diritto alla controprova, una diversa (rispetto a quella proposta) interpretazione non si sottrarrebbe alla eccepita incostituzionalità.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Con i motivi di appello era stata dedotta la completa inattendibilità della parte offesa e, per contro, la piena attendibilità dei testi in ordine alle modalità della condotta posta in essere dal B.; la motivazione della sentenza tace completamente su tali rilievi. Non vi è prova di palpeggiamenti dei glutei e dei seni.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 609 bis c.p.. Non qualsiasi contatto con zona erogena costituisce atto sessuale.
A seguito del gesto scherzoso del ricorrente che attirò a sè la p.o. vi fu solo un contatto glutei-ginocchio che palesemente non può essere qualificato come atto sessuale.
Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Non vi fu alcuna coartazione della libertà di autodeterminazione sessuale, avendo l'imputato agito con intento scherzoso (tale atteggiamento esclude il fine di concupiscenza).
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Quanto all'eccezione di nullità e/o inutilizzabilità del materiale acquisito dal GIP a seguito della disposta integrazione probatoria, venendo denunciata la violazione di norme processuali il giudice di legittimità è giudice anche del fatto.
Tanto premesso, rileva, innanzitutto, il Collegio che il ricorrente parte da un presupposto erroneo e cioè che le affermazioni della Bo., contenute nell'atto di querela, fossero state smentite dai testi.
Il Gip, nel disporre l'integrazione probatoria evidenziava che la Bo. non era stata sentita a s.i.t. in sede di indagini preliminari e che, comunque, appariva necessario esaminare la predetta, per la delicatezza della contestazione, essendo emerse "circostanze non propriamente collimanti con quanto illustrato nell'atto di querela".
La presenza di circostanze non collimanti non significava ovviamente che vi fosse un contrasto insanabile, tale da giustificare una pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p. per contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti.
L'inesistenza di siffatto presunto contrasto viene ribadita, come si vedrà meglio in seguito, dalla Corte territoriale, secondo cui i testi addotti dall'imputato non avevano affatto smentita la ipotesi accusatoria, essendo piuttosto le loro dichiarazioni evasive (soprattutto in ordine alle frasi pronunciate dal B.) e contrastanti tra di loro.
Essendo utilizzabili tutti gli atti legittimante acquisiti nella fase delle indagini preliminari, non c'è dubbio alcuno che potesse essere valutato come fonte di prova il contenuto dell'atto di querela, che, come si è visto, non era stato affatto smentito dall'altro materiale probatorio acquisito.
La decisione di disporre la integrazione probatoria ex art. 441 c.p.p., comma 5, lungi dal "danneggiare" l'imputato, si risolveva quindi in una indubbia garanzia difensiva, venendo la Bo. sentita in contraddittorio, con la possibilità per la difesa di procedere al controesame della stessa e di far emergere, anche attraverso il meccanismo delle contestazioni, la inattendibilità del contenuto dell'atto di querela.
3.1.1) Ha evidenziato la Corte territoriale che l'art. 441 c.p.p., comma 5 introduce nel rito abbreviato un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 507 c.p.p. per il dibattimento a tutela dei valori costituzionali di legalità che presiedono all'esercizio dell'azione penale.
In relazione specificamente all'art. 507 c.p.p. la Corte Costituzionale, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità di detta norma, assumeva "che i giudici rimettenti muovevano da una concezione alla stregua della quale il nuovo codice processuale non tenderebbe alla ricerca della verità ma solo ad una decisione correttamente presa in una contesa dialettica tra le parti, secondo un astratto modello accusatorio nel quale un esito vale l'altro, purchè correttamente ottenuto. E' ben vero che l'esigenza di accentuare la terzietà del giudice - perciò programmaticamente ignaro dei precedenti sviluppi della vicenda procedimentali - ha condotto ad introdurre, di massima, un criterio di separazione funzionale delle fasi processuali, allo scopo di privilegiare il metodo orale di raccolta delle prove, concepito come strumento per favorire la dialettica del contraddittorio e la formazione nel giudice di un convincimento libero da influenze pregresse. Ma tale opzione metodologica non ha fatto trascurare che fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità, e che ad un ordinamento improntato al principio di legalità, nonchè al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione. Il potere conferito al giudice dall'art. 507 c.p.p. è, dunque, un potere suppletivo, ma non certo eccezionale. La configurazione del siffatto potere come eccezionale, e quindi da escludere in caso di decadenza o inattività delle parti, discende, nella logica presupposta dai giudici remittenti, dall'assunzione dell'immanenza del nuovo codice, come conseguenza della scelta accusatola, di un principio dispositivo in materia di prova. Si tratta, però, di un assunto che non trova riscontro nè nei principi della delega nè nel tessuto normativo concretamente disegnato nel codice. Il legislatore delegante ha cioè esattamente considerato, in armonia con l'eliminazione delle disuguaglianze di fatto posto dall'art. 3 Cost., comma 2, - che la parità della armi delle parti normativamente enunciata può talvolta non trovare concreta verifica nella realtà effettuale, sì che il fine della giustizia della decisione può richiedere un intervento riequilibrante del giudice atto a supplire alle carenze di taluna di esse, così evitando condanne o assoluzioni immeritate" (Corte Cost. 26 marzo 1993 n. 111, Azzari).
Anche la giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune contrastanti decisioni, è ormai consolidata nel ritenere (pur alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) che il giudice possa esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, rimanendo comunque impregiudicata la facoltà della parti di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2 (Cass. sez. un. n. 41281 del 17.10.2006). Tale decisione ribadisce il principio già enunciato dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 11227 del 6.11.1992, secondo cui l'esercizio del potere previsto dall'art. 507 c.p.p. può essere esercitato anche con riferimento alle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e che alla ammissione della prova ex art. 507 c.p.p. il "giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie".. Una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che prevedono poteri istruttori da parte del giudice comporta, invero, il riconoscimento del diritto alla prova contraria.
E difatti questa Corte, applicando tali principi al rito abbreviato, da un lato, ha ritenuto che "il potere integrativo istruttorio del giudice previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5 è esercitarle anche nel momento stesso in cui viene disposto il giudizio abbreviato, difettando una qualunque previsione in senso contrario e considerato che, sulla base degli atti, il giudice può sin dal primo momento valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione" (Cass. sez. 6 n. 36236 del 7.7.2004, Mascarucci) e, dall'altro, ha affermato che all'imputato "che abbia richiesto il rito speciale senza integrazioni probatorie deve riconoscersi, nel caso in cui il giudice assuma d'ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, il diritto alla controprova..... secondo una ragionevole analogia con l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 507 c.p.p." (Cfr. Cass. sez. 5 n. 11954 dell'8.2.2005, Marino; cass., sez. 5 n. 19388 del 9.5.2006).
Una siffatta interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 441 c.p.p., comma 5 rende manifestamente infondata la denunciata incostituzionalità della norma. Peraltro la stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., comma 5 sollevata con riferimento all'art. 111 c.p.p., comma 2 (nella parte in cui non prevede il diritto del PM. di chiedere l'ammissione di prova contraria nell'ipotesi in cui l'imputato abbia depositato il fascicolo delle investigazioni difensive e contestualmente formulato richiesta di giudizio abbreviato) ha "suggerito" di esplorare la concreta praticabilità delle soluzioni offerte dall'ordinamento al fine di porre rimedio alla denunciata anomala sperequazione tra accusa e difesa (cfr. ordinanza n. 245 del 2005). Ha evidenziato, invero, la Corte che "il remittente, nell'esprimere le ragioni per cui il potere di assumere, eventualmente anche d'ufficio, gli elementi necessari alla decisione, attribuito al giudice dall'art. 441 c.p.p., comma 5, non sarebbe idoneo a rendere la disciplina censurata conforme a Costituzione, trascura di considerare che nel nuovo giudizio abbreviato il potere di integrazione probatoria è configurato quale strumento di tutela dei valori costituzionali che devono presiedere l'esercizio della funzione giurisdizionale, sicchè proprio a tale potere il giudice dovrebbe far ricorso per rassicurare il rispetto di quei valori". 3.2) La L. 15 febbraio 1996, n. 66 ha unificato la congiunzione carnale violenta e gli atti di libidine previsti dalla normativa previgente nella nozione unitaria di atti sessuali, collocando detti reati tra i delitti contro la persona invece che tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume. La sfera sessuale, quindi, diventa diritto della persona di gestire liberamente la propria sessualità, con la conseguenza che la condotta rilevante penalmente va valutata in relazione al rispetto dovuto alla persona ed all'attitudine ad offendere la libertà di determinazione della stessa. Non c'è dubbio, pertanto, come ribadito anche di recente da questa Corte (cfr. Cass. sez. 3 n. 28815 del 9.5.2008, Belli) che "la ratio e la lettera della norma inducono a dare di atti sessuali una nozione "oggettiva", facendovi rientrare cioè tutti quegli atti che siano oggettivamente idonei ad attentare alla libertà sessuale del soggetto passivo con invasione della sua sfera sessuale. L'aggettivo sessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita la sua valenza ai puri aspetti genitali, potendo estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 25112/2007; Cass. pen. sez. 3 11.1.2006 - Beraldo; Cass. sez. 3 1.12.2000, Gerardi; Cass. sez. 3 n. 7772/2000, Calò). Sicchè nella nozione di atti sessuali debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale (in questa facendo rientrare anche le zone erogene) con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, ovvero abuso di inferiorità fisica o psichica. Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purchè ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci)- cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 549/2005. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è significativo che la normativa introdotta con la L. n. 66 del 1996 abbia eliminato ogni riferimento al concetto di libidine La relazione al codice con riferimento all'art. 521 c.p. faceva riferimento allo "sfogo dell'appetito di lussuria" e la dottrina prevalente riteneva atti di libidine quelli, diversi dalla congiunzione carnale, diretti ad eccitare la concupiscenza verso piaceri carnali, turpi per se stessi o per le circostanze in cui si cerca di provocarli, ovvero diretti a soddisfare tale concupiscenza. Peraltro già sotto l'imperio della disciplina previgente qualche pronuncia aveva ritenuto che nella previsione dell'art. 521 c.p. non fosse richiesto il fine di eccitare o soddisfare la propria libidine. "Tale fine è estraneo alla lettera ed allo spirito della norma, la quale ha per oggetto la tutela della libertà sessuale del soggetto costretto o indotto; onde è indifferente che chi costringe o induce lo faccia per lucro, per depravazione, per disprezzo, per immondo gusto dello spettacolo o per gioco, purchè egli agisca con la coscienza e volontà di costringere od indurre taluno a commettere atti di libidine su sè stesso, sulla persona del colpevole o su altri.." (cfr. Cass. pen. sez. 1, 25.11.1971 n. 843, Amato ed altri).
Tale pronuncia era in qualche modo anticipazione (con il riferimento alla libertà sessuale) e si inseriva nel dibattito culturale che avrebbe poi portato all'approvazione della nuova normativa.
Non c'è dubbio alcuno, allora, che l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 609 bis c.p. consista nella coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona e di invadere la sua sfera sessuale senza il consenso della stessa (dolo generico). Irrilevante pertanto è il fine propostosi dal soggetto attivo che può essere diretto a soddisfare la sua concupiscenza, ma anche di altro genere (ludico o di umiliazione della vittima)". 3.2.1) Tanto premesso, i giudici di merito correttamente hanno ritenuto che la condotta posta in essere dal B. vada qualificata come atto sessuale.
Va ricordato che, pacificamente, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Allorchè quindi le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella, precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000 - Sangiorgi).
Il GIP aveva già evidenziato che dalle dichiarazioni, pienamente attendibili della parte offesa, emergeva che la condotta posta in essere dal B. era consistita nel mettere le mani sui glutei della Bo. facendola sedere a forza sulle sue ginocchio e tenendola stretta a contatto con il suo corpo, e nell'afferrare e palpeggiare i seni della donna. Secondo il GIP l'aggressione alla sfera sessuale della Bo. era, oltre che dal l'oggettività della condotta, ulteriormente confermata dalle frasi pronunciate dall'imputato. Il B. aveva infatti esclamato "nessuno ha il coraggio di farlo, lo faccio io" e poi, dopo gli avvenuti palpeggiamenti, "Tutto qua? Non sei nemmeno un gran che, pensavo fossi meglio". Tali frasi trovavano spiegazione nella circostanza, pure emersa, che la Bo. si era sottoposta ad un intervento di tipo estetico al seno.
Dopo la disamina delle risultanze processuali, riteneva il GIP, con argomentazioni logiche e coerenti, che il B., avesse voluto mettersi in evidenza davanti agli amici, ponendo in essere la condotta descritta nel capo di imputazione per "verificare" gli esiti dell'intervento estetico.
La Corte di Appello ha confermato il giudizio di piena attendibilità della Bo. sottolineando, in particolare, che se la donna avesse voluto calunniare il B. per trarne "profitto", non "avrebbe dovuto collocare l'aggressione in un contesto del genere ed indicare degli amici di B. a riscontro delle false accuse".
E non ha affatto escluso che vi siano stati i palpeggiamenti al seno, essendosi limitata ad affermare che il B. "quantomeno ha palpeggiato i glutei della Bo." (pag. 9). Che vi siano stati i palpeggiamenti è confermato, anche secondo la Corte territoriale dalla frase sopra riportata, che non sarebbe stata pronunciata dall'imputato "se non avesse palpeggiato la donna" (pag. 13).
La Corte di merito ha, quindi, esaminato (anche comparativamente) le dichiarazioni dei testi, pervenendo, con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici, ad un giudizio di complessiva inattendibilità degli stessi.
Ha infatti evidenziato che il contrasto tra le accuse della querelante e le dichiarazioni di Z., C., M. e Ma. non sono affatto insuperabili: essi infatti, tutti amici del B., sentiti dai carabinieri cercarono di ridimensionare la gravità del fatto, incorrendo però in contraddizioni ed inverosimiglianze. E significativo, peraltro, secondo la Corte territoriale che i testi sopraindicati non ricordino la frase pronunciata dall'imputato "fortemente allusiva ad un toccamento in zone erogene" (frase che, peraltro, neppure l'imputato ha escluso di aver pronunciato, limitandosi anche egli ad affermare di non ricordarla).
3.2.2) Con il ricorso viene sostanzialmente prospettata una diversa lettura delle risultanze processuali. Tali prospettazioni non tengono conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. La Corte di legittimità ha, quindi, solo il compito di verificare che siano razionali le argomentazioni giustificative relative ai dati empirici assunti dai giudici di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate ed ai criteri posti a sostegno dei risultati probatori.
Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la citata L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006; Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007 - Vignaroli).
3.2.3) Essendo sufficiente il dolo generico, non c'è dubbio alcuno che il ricorrente avesse, pienamente, la coscienza e volontà di compiere atti lesivi della libertà sessuale, come è reso evidente dalla più volte ricordata frase da lui stesso pronunciata.
E' irrilevante, come si è visto, che nell'aggressione alla sfera sessuale della Bo. il B. si proponesse di soddisfare la propria concupiscenza sessuale o volesse semplicemente compiere un'azione "dimostrativa" in presenza degli amici. Sul punto, trattandosi di questione di diritto, va precisata ed integrata la motivazione della sentenza impugnata.
3.3) Al rigetto del ricorso segue la condanna alla spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla costituita parte civile, che si liquidano, come da richiesta, in complessivi Euro 2.450,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile liquidate in complessivi Euro 2.450,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2009

Fin dove ci si può spingere per non violare l'altrui "libertà sessuale"?
La Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza del 12 ottobre 2009, n. 39718, torna ancora una volta a pronunciarsi sul reato di violenza sessuale, ribadendo l’orientamento già espresso in altre occasioni.
Nella specie la Suprema Corte si è occupata del ricorso di un quarantenne di Venezia, condannato a dieci mesi di reclusione (pena sospesa e riconoscimento delle attenuanti generiche) per violenza sessuale nei confronti di una barista.
La ragazza, ricostruisce la sentenza in esame, si era sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica al seno e l'uomo, "per verificare gli esiti" del ritocco l'aveva presa sulle ginocchia e le aveva palpeggiato il seno dicendole: 'nessuno ha il coraggio di farlo, lo faccio io'. Era seguita la pagella sul 'ritocco': 'Tutto qua, non sei un granché'.
Nella dettagliata sentenza, i supremi giudici scrivono che "l'aggettivo sessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita la sua valenza ai puri aspetti genitali, potendo estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica". Quindi, "nella nozione di atti sessuali - evidenziano - debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione".
Tra gli atti puniti dall' art. 609 bis c.p., "vanno ricompresi anche quelli rapidi e insidiosi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente", "palpamenti, sfregamenti, baci", elencano i giudici. "E’ indifferente che chi costringe o induce lo faccia per lucro, per depravazione, per disprezzo, per immondo gusto dello spettacolo o per gioco, purché si agisca con la coscienza e volontà di costringere o indurre taluno a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri", sintetizzano i supremi giudici. Ecco perché è "irrilevante il fine propostosi dal soggetto attivo che può essere diretto a soddisfare la sua concupiscenza, ma anche di altro genere (ludico o di umiliazione della vittima)".
Nel caso in questione è stato del tutto inutile il ricorso in Cassazione del quarantenne (già condannato dalla Corte d'Appello di Venezia nell'ottobre 2008) volto a dimostrare che nei confronti della barista aveva fatto solo "un gesto scherzoso" visto che attirando a sé la ragazza "vi fu solo un contatto glutei-ginocchia che palesemente non può essere qualificato come atto sessuale".
La Suprema Corte in nove pagine di motivazione ha spiegato che quel gesto, fatto per spavalderia davanti agli amici, non rientra nel 'bon ton' sessuale. "E' irrilevante - hanno scritto - che nell'aggressione alla sfera sessuale si proponesse di soddisfare la propria concupiscenza sessuale o volesse semplicemente compiere un'azione dimostrativa in presenza di amici". E' stata compressa la "libertà sessuale" della ragazza, il che basta per fare scattare la condanna.
(Altalex, 5 novembre 2009. Nota di Cesira Cruciani)

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