Informativa Privacy e Privacy Policy

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html


Se desideri che ShinyStat™ non raccolga alcun dato statistico relativo alla tua navigazione, clicca sul pulsante OPT-OUT.

AVVERTENZA: l'OPT-OUT avviene installando un cookie (nome cookie ShinyStat di opt-out: OPTOUT) se cancelli i cookies, sarà necessario ripetere l'opt-out in quanto cancellarei anche il cookie di opt-out

http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

ALTALEX NEWS


venerdì 28 settembre 2012

Convenzione di Lanzarote, si estendono i beneficiari del gratuito patrocinio

Convenzione di Lanzarote: pubblicata la legge di ratifica (L. 172/2012)

Anna Costagliola
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’8 ottobre 2012 è stata pubblicata la legge del 1° ottobre 2012, n. 172 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abusosessuale», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti si sono impegnati a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime. In questa direzione, spetta agli Stati aderenti armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale. L’obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.
Tra le novità più importanti contemplate dalla Convenzione di Lanzarote è da annoverare l’introduzione di due nuovi reati: l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l’adescamento di minorenni. Previste pene più severe 
per tutta una serie di altri reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale in danno di minori. È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile.
Con la nuova L. 172/2012, che entrerà in vigore il prossimo 23 ottobre 2012, si è data dunque attuazione nel nostro ordinamento alla detta Convenzione. L’adesione alla Convenzione di Lanzarote integra un percorso di progressiva attenzione dello Stato italiano verso la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Il testo del provvedimento aumenta la tutela penale per i soggetti minori introducendo nel corpo del codice penale l'art. 414bis, che punisce «l’istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia» con la reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni. Puniti, altresì, l'adescamento di minori via web, il turismo sessuale, l’apologia del reato, lo sfruttamento della prostituzione minorile.
Aggravate anche le conseguenze dei maltrattamenti in famiglia, espressamente estesi anche ai conviventi.
da http://www.diritto.it/docs/5088917-convenzione-di-lanzarote-pubblicata-la-legge-di-ratifica-l-172-2012?tipo=news&source=1

Convenzione di Lanzarote, si estendono i beneficiari del gratuito patrocinio

Nella seduta del 19 settembre il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge 1969-D contenente la ratifica della Convenzione per la protezione di minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote nel 2007. Si tratta di una pietra miliare nella protezione dei minori: si impegnano gli Stati membri del Consiglio d’Europa a modificare la loro legislazione penale in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori. La finalità di tali modifiche è armonizzare le normative nazionali, in modo da evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale. Allo scopo, molte previsioni del disegno di legge sono dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna e al sistema delle indagini e della procedura penale, con riferimento, in particolare, alla registrazione e raccolta dei dati e al monitoraggio del fenomeno e soprattutto alla cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (soprattutto quelli commessi attraverso Internet).
Si evidenzia ora l’art. 9 del disegno di legge (Disposizioni in materia di gratuito patrocinio) che novellando il comma 4-ter del D.P.R. 115/2002 prevede che le persone vittime 
di violenze sessuali (offese dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.,) ovvero di prostituzione e pornografia minorile (di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale) sono ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

Sallusti: la sentenza della Corte d'Appello di Milano

Il caso Sallusti: la sentenza della Corte d'Appello di Milano
27 Settembre 2012
Corte d'Appello di Milano, ud. 17.06.11 (dep. 25.06.11), n. 832, Pres. ed Est. Guerriero, Imp. Sallusti



Allo scopo di consentire ai nostri lettori di formarsi una ragionata opinione su una vicenda che sta infiammando in questi giorni il dibattito mediatico e politico in Italia, pubblichiamo qui la sentenza della Corte d'Appello di Milano, appena confermata dalla Cassazione, che come è noto ha condannato l'allora direttore di Libero Antonio Sallusti alla pena di un anno e due mesi di reclusione senza il beneficio della sospensione condizionale a) per avere egli pubblicato, sotto lo pseudonimo "Dreyfus", un articolo diffamatorio nei confronti di un magistrato (clicca qui per leggere l'articolo in questione, tratto dalla rassegna stampa della Camera dei Deputati (art. 595 co. 2 c.p. e art. 13 l. 47/1948), e b) per avere, nella propria qualità di direttore del quotidiano, omesso di esercitare il controllo necessario per impedire la pubblicazione di altro articolo a contenuto diffamatorio sulla medesima vicenda, firmato da altro giornalista (art. 595 co. 2 in relazione all'art. 57 c.p., art. 13 l. 47/1948).

Clicca sotto su downolad documento per scaricare la sentenza.

Download Documento
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/13487654012516-11_3427-09.pdf

Guida ubriaco? Sospensione patente non obbligatoria se tasso sotto 1,5 g/l


Guida ubriaco? Sospensione patente non obbligatoria se tasso sotto 1,5 g/l
Giudice di Pace Monopoli, sentenza 10.10.2011 (Rosario Beninato)
 ''…in caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammiper litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore, invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 del C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa…"
Sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale tracciato dalla sentenza n. 21447/10 della Suprema Corte, il Giudice di Pace di Monopoli ha stabilito che difetta del necessario presupposto sostanziale l’ordinanza prefettizia emessa in presenza di un tasso alcolemico inferiore ad 1,5 grammi per litro, atteso che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 medesimo codice.
Nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
In base a tale iter argomentativo la sentenza in commento afferma che che, in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strad., la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al 9 comma del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammiper litro.
(Altalex, 5 marzo 2012. Nota di Rosario Beninato)
Giudice di Pace di Monopoli
Sentenza 10 ottobre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Monopoli, avv. Francesca Verola,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 329 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2011
TRA
T. N.
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Beninato; -OPPONENTE
E
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BARI
in persona del Prefetto pro tempore; -OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX LEGGE 689/81. CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10 ottobre 2011.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.04.2011, T. N. proponeva opposizione avverso l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Bari del 1.3.2011 - Prot. n.615/11 - 8238 Pat., notificata il 15.03.2011, con la quale, ai sensi degli artt. 186, 220 e 223 del C.d.S., veniva disposta la sospensione della patente di guida per mesi dieci a seguito del verbale di contestazione elevato dal Comando Polizia Stradale di Castellana Grotte il giorno 19.02.2011 (rapporto n. 110000482.220.15) perché in Monopoli il giorno 19.2.2011 venivasorpreso alla guida in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche (prima prova 1,19 grammi per litro, seconda prova 1,19 grammi per litro).
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, alla condotta contemplata dall’art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell'art. 223 di detto codice, come nel caso de quo.
In tale circostanza la misura sanzionatoria, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
Da quanto esposto risulta di tutta evidenza diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ed infatti solo l'ordinanza prefettizia è impugnabile autonomamente dinanzi al Giudice di Pace ex art. 223, comma 5, ultimo periodo.
Al riguardo questo giudice ritiene, però, secondo l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. Civ. 2° Sez., n. 21447 del 19.10.2010) che "in caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore (come nel caso de quo, pari a 1,19 grammi per litro nella prima prova e a 1,19 nella seconda prova), invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 del C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa”.
In adesione a tale orientamento giurisprudenziale sul punto non rimane a questo giudice di evidenziare l’insussistenza del presupposto sostanziale ai fini dell’adozione della suddetta sospensione cautelare, applicata in caso di tasso alcolemico inferiore a quello suesposto, con la conseguenza che non risulta legittimamente adottato il provvedimento impugnata in mancanza del presupposto sostanziale.
Per i suesposti motivi va accolta l’opposizione con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, ritenendosi illegittima la sospensione della patente di guida.
Anche in considerazione della particolarità della materia trattata, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Monopoli, avv. F. V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T. N., con ricorso depositato in data 14.04.2011, così decide
1. accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’Ordinanza del Prefetto della Provincia di Bari del 01.03.2011 – Prot. N. 615/11 – 82 38 Pat.
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Monopoli il 10 ottobre 2011.
Il Giudice di Pace
Avv. F. V.

Guida in stato di ebbrezza, patente, sospensione, sanzione accessoria, limiti
Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.10.2010 n° 21447
In caso di contestazione della violazione dell’art. 186 del C.d.S. (guida in stato di ebbrezza), la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore, invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa.
(Fonte: Massimario.it - 36/2010. Cfr. nota di Carlo Alberto Zaina)

UPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 19 ottobre 2010, n. 21447
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24-6-2004 Z.S. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Albenga il decreto emesso il 31-3-2004 dal Prefetto di Savona con il quale quest'ultimo, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., aveva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida per giorni 15, ordinandogli contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione MedicaLocale Patenti di Guida di Savona.
A sostegno del ricorso deduceva la violazione di legge in quanto il suddetto decreto non gli era stato tempestivamente notificato, e l'insussistenza della violazione in fatto.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace adito con sentenza dell'11-11-2004 ha rigettato il ricorso, osservando in particolare che l'art. 223 C.d.S., nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza - ricorrente nella fattispecie - prevede l'emissione dell'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto come un atto dovuto.
Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Per ragioni di priorità logico-giuridica occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso con il quale lo Z., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S., assume che il giudice di prime cure ha omesso di prendere in considerazione quanto previsto dal comma 9, di tale disposizione secondo cui "qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il Prefetto può disporre la sospensione della patente";
infatti il tasso alcoolimetrico cui si era sottoposto l'esponente e che era stato effettuato in due occasioni intervallate da uno spazio temporale di circa 10 minuti, aveva determinato un valore pari a 1,28 g/l la prima volta ed un valore pari a 1,31 g/l la seconda; pertanto, poichè nessuno dei suddetti valori aveva superato la soglia di 1/50 richiesta dal menzionato comma 9, la sanzione amministrativa della sospensione cautelativa della patente inflitta al ricorrente non avrebbe potuto essere irrogata.
La censura è fondata.
Il Giudice di Pace di Albenga ha premesso che il Prefetto di Savona, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., aveva disposto a carico dello Z. la sospensione della patente di guida per giorni 15 e gli aveva ordinato contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di guida di Savona;
rilevato poi che dal relativo verbale di contravvenzione era emerso che i risultati dell'esame alcoolemico cui si era sottoposto lo Z. avevano evidenziato alla prima prova un tasso alcolico di 1,28 g/l ed alla seconda di 1,31 g/l, superiori a 0,50 g/l, limite indicativo dello stato di ebbrezza, ha confermato il suddetto provvedimento prefettizio assumendo che l'art. 223 C.d.S., comma 3, laddove è previsto che il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente nelle ipotesi di reato diverse dalle lesioni colpose e dall'omicidio colposo, nelle quali rientra lo stato di ebbrezza, configura tale ordinanza come un atto dovuto.
Orbene da tali considerazioni consegue che, dopo che allo Z. era stata contestata la violazione dell'art. 186 C.d.S., (consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato), al medesimo è stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice (nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogatale dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti); è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. 28-8-2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9, all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, comma 3, stesso codice alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal comma 1, dello stesso articolo.
Pertanto ricorre la violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata allo Z. era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest'ultimo in sede di contestazione.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 223 C.d.S., sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'esponente non era stato fermato dai verbalizzanti mentre era alla guida del proprio motoveicolo, ma era stato sottoposto all'accertamento etilometrico dopo un'ora da quando egli era sceso dalla moto e si trovava a piedi.
Con il terzo motivo lo Z., deducendo vizio di motivazione, rileva che la sentenza impugnata non ha considerato adeguatamente il primo motivo di opposizione relativo all'ingiustificato ed illegittimo ritardo con il quale l'esponente aveva ricevuto in data 7- 6-2004 la comunicazione della restituzione della patente, benchè l'ordinanza impugnata avesse stabilito la restituzione del documento entro il 5-4-2004.
Gli enunciati motivi restano assorbiti all'esito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l'opposizione proposta ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona di sospensione della patente di guida del 31-3-2004.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura controversa della lite, per compensare interamente le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dallo Z. ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona del 31.3.2004;
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=17440

venerdì 7 settembre 2012

La diagnosi sulla salute dell'embrione: quando il potere esecutivo cerca di sostituirsi al medico


La diagnosi sulla salute dell'embrione: quando il potere esecutivo cerca di sostituirsi al medico
PDF
Stampa
E-mail
La diagnosi sulla salute dell’embrione, da impiantare nell’utero della donna aspirante madre, si può effettuare essenzialmente in due maniere.
 
    1. Su base osservazionale, cioè osservando al microscopio se l’embrione da impiantare appaia visibilmente idoneo all’impianto.
    2. Oppure su base genetica, con la cosiddetta diagnosi genetica preimpianto: si esamina l’embrione sul piano genetico al fine di rilevare se risulti esente da una serie di malattie, e dunque potenzialmente sano.
    •  
    Mentre la prima procedura diagnostica, quella osservazionale, la comunità scientifica ha riscontrato essere sostanzialmente inefficace: non dà pressoché garanzie sul fatto che un certo embrione sia adatto all’impianto in utero ed esente da una serie di grave patologie; la seconda procedura diagnostica, ladiagnosi genetica, dà perlomeno la garanzia che un certo embrione sia esente da una serie di gravi malattie (quali per esempio la fibrosi cistica e la beta-talassemia) e potenzialmente adatto all’impianto in utero, potenzialmente idoneo a divenire un neonato sano.

    Nel 2004, con l’entrata in vigore della legge n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita, dall’interpretazione di alcune sue disposizioni, secondo la maggioranza dei giuristi, si è inteso che implicitamente il legislatore avesse vietato l’uso della diagnosi genetica. Poi, sempre nel 2004, con l’emanazione delle prime linee guida all’applicazione della legge 40, il Ministero della Salute, dando, non una mera indicazione tecnico-attuativa di quanto già stabilito dalla legge – come dovrebbe essere secondo diritto – bensì un’interpretazione ufficiale della legge, stabilisce esplicitamente la proibizione di effettuare la diagnosi genetica dell’embrione, o degli embrioni, da impiantare, e per di più prescrive che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni dovrà essere di tipo osservazionale. Quindi, il Ministero, il potere esecutivo, andando ben oltre quel che gli compete, proibisce una modalità diagnostico-terapeutica, la diagnosi genetica, per prescriverne un’altra, la diagnosi osservazionale, comportandosi quasi fosse un medico dall’atteggiamento paternalista ed autoritario.

    Così, la normativa riguardante la procreazione assistita, la legge 40 e le sue linee guida del 2004, fin dal primo periodo della loro entrata in vigore, portano ad un susseguirsi di contenziosi giudiziali tesi principalmente ad affermare la libertà di cura per la paziente-donna che si sottoponga alle tecniche di procreazione assistita, e la libertà di terapia per il medico, con la possibilità di effettuare la diagnosi genetica sugli embrioni da impiantare e un’efficace selezione dei medesimi embrioni.

    In questi contenziosi dapprima i giudici, rifacendosi essenzialmente ai principi del consenso informato al trattamento sanitario ed all’autonomia procreativa, affermano la possibilità di sottoporre l’embrione a diagnosi genetica, qualora richiesta dagli aspiranti genitori (si vedano principalmente: Trib. di Cagliari, sent. del 22-9-2007; Trib. di Firenze, ord. del 17-12-2007; dell’11-7-2008; del 26-8-2008); inoltre, sul piano della giurisdizione amministrativa, i magistrati dichiarano illegittima la disposizione delle linee guida del 2004, dove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di  salute degli embrioni dovrà essere di tipo osservazionale (TAR del Lazio, 398/2008). La Corte costituzionale poi, l’1-4-2009, stabilisce che la disposizione della legge 40 (l’art. 14, c. 2) nella parte in cui si prescrive di impiantare gli embrioni prodotti nel massimo di tre in un’unica soluzione (senza dare la possibilità alla donna di decidere se procedere o meno all’impianto; espresso l’assenso da parte di questa a sottoporsi alle tecniche di procreazione assistita) sia illegittima.
     
    Di qui, la sostanziale unanimità dei giuristi, ritiene che la Consulta abbia determinato con questa sentenza la legittimità dell’uso della diagnosi genetica dell’embrione. A questo punto, allora, la legittimazione della pratica della diagnosi preimpianto dovrebbe essere riconosciuta anche dal Ministero della Salute, se non mediante la persuasione, mediante l’obbligatorietà giuridica.

    Ebbene, il Ministero con le linee guida alla legge 40 emanate nel 2008, si attiene al giudizio del TAR, la sent. n. 398 del 2008, e toglie dalle linee guida la disposizione per cui ogni indagine relativa alla salute dell’embrione dovrà essere osservazionale. Tuttavia, la Commissione di studio sugli embrioni crioconservati (organo consultivo del Ministero della Salute, nominato con decreto dal medesimo Ministero il 25 giugno 2009) nella relazione conclusiva dei suoi lavori, stabilisce che qualsiasi indagine sugli embrioni debba essere esclusivamente osservazionale, considerata la situazione attuale delle conoscenze scientifiche (si veda il sitohttp://www.salute.gov.it); con ciò contraddicendo proprio la situazione attuale delle conoscenze scientifiche che unanimemente non attribuiscono alla diagnosi osservazionale pressoché alcuna valenza di efficacia diagnostica, mentre attribuiscono valenza di efficacia diagnostica solo alla diagnosi genetica! (si veda, fra gli altri, C.E. DEDIE-SMULDERS et al., Best practise guidelines for clinical preimplantation genetic diagnosis (PDG) and preimplantation genetic screening (PGS), in Human Reproduction, 1, 2005, pp. 35-48).
     
    E ancora, le nuove linee guida alla legge 40, a tutt’oggi ancora non emanate (seppur la loro emanazione è richiesta da mesi da vari soggetti istituzionali) riproporrebbero (il condizionale è d’obbligo, non avendo a disposizione un testo ufficialmente pubblicato) il divieto di effettuare la diagnosi genetica sugli embrioni, avallando dunque quale unica possibilità di diagnosi sull’embrione quella osservazionale. Ora, se così stanno le cose, ma pare non ci possano essere grossi dubbi, considerati i resoconti dei vari organi d’informazione e le dichiarazioni di vari soggetti istituzionali, ci troviamo di fronte ad un potere esecutivo che disattende l’operato della magistratura e in particolare l’operato della Corte costituzionale, il giudice delle leggi, per avallare significati normativi presunti e/o illegittimi; un potere esecutivo che tende, addirittura, ad assumere il ruolo del medico, prescrivendo certe analisi diagnostiche e negandone altre, pur di affermare un determinato modo di intendere la procreazione medicalmente assistita.

    Avv. Germano Rossini
    Dottore di ricerca in bioetica
    germanorossini@inwind.it 


    martedì 28 agosto 2012

    Sospensione necessaria del giudizio: i chiarimenti delle Sezioni Unite sentenza 19.06.2012 n° 10027

    Sospensione necessaria del giudizio: i chiarimenti delle Sezioni Unite
    Cassazione civile , SS.UU., sentenza 19.06.2012 n° 10027 (Filippo Di Camillo)
    Le Sezioni Unite delineano l’ambito operativo della sospensione necessaria del giudizio dipendente da altro giudizio, chiarendone i presupposti applicativi.
    Il quadro normativo: l’art. 295 c.p.c.
    L’art. 295 c.p.c. prevede la sospensione necessaria del processo allorquando dinanzi allo stesso o ad altro giudice penda una controversia (c.d. lite pregiudicante) dalla quale dipenda la decisione della causa (c.d. lite pregiudicata).
    Secondo le conclusioni tratte nella decisione in commento i presupposti applicativi della sospensione necessaria sono:
    1. la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella pregiudicata;
    2. la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo;
    3. lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti.
    Orbene, secondo gli ermellini, la sussistenza di tali requisiti, tali da giustificare la necessità della sospensione del giudizio dipendente, cessa quando nel processo sulla causa pregiudicante sia sopravvenuta la decisione di primo grado, non essendo all’uopo necessario che tale decisione passi in giudicato.
    Ne deriva che, “quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.” (Cass. civ., sez. III, ord. 29 agosto 2008 n. 21924).
    Ed allora, in caso di dipendenza tra giudizi, la sospensione del giudizio pregiudicato diviene facoltativa ai sensi dell’art. 337 c.p.c. secondo comma: ciò vuol dire che - salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, imponendosi in tal modo che la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull’elemento di connessione tra le situazioni giuridiche collegate e controverse (es. art. 75 c.p.p.) - in caso di impugnazione della decisione pronunciata sul giudizio pregiudicante, spetterà al giudice della lite pregiudicata decidere se sospendere o meno il relativo giudizio, ovvero, in caso di sospensione già in atto, mantenere o meno in tale stato il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa.
    In altre parole la Corte restringe il campo di applicazione dell’art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria) al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso.
    Al contrario, qualora sia intervenuta la decisione di primo grado sul giudizio pregiudicante, si applicherà l’art. 337 c.p.c. secondo comma (sospensione facoltativa).
    L’interpretazione sistematica dell’art. 295 c.p.c. e la restrizione del suo ambito applicativo: la decisione resa nel primo grado del giudizio pregiudicante e la sua incidenza sul giudizio pregiudicato
    Le Sezioni Unite, partendo dal presupposto che l’art. 295 c.p.c. attribuisca al giudice della causa pregiudicata il potere di sospenderne il giudizio, non indicando, tuttavia, quale sia il termine ultimo della sospensione da ordinare, cercano di rinvenire tale limite logico-temporale operando una interpretazione sistematica della disposizione.
    Il Supremo Collegio nomofilattico osserva, in linea generale, che il nuovo art. 111 Cost. si muove nella direzione di imporre una lettura restrittiva dell’art. 295 c.c.: il valore della sollecita definizione dei giudizi diviene così, salvo eccezioni, prevalente rispetto al valore della tendenza alla coerenza tra giudicati (in senso contrario si erano pronunciate le Sezioni Unite nell’ordinanza del 26 luglio 2004 n. 14060).
    Sempre dal punto di vista sistematico, si osserva che nella disciplina del processo penale assuma un ruolo decisivo la disposizione dettata dall’art. 282 del codice di rito: “col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari -e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro”.
    Quindi, conclude la Corte, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria (art. 282 c.p.c.), quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata” (art. 337 c.p.c.).
    (Altalex, 28 agosto 2012. Nota di Filippo Di Camillo)

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
    SEZIONI UNITE CIVILI
    Sentenza 22 maggio – 19 giugno 2012, n. 10027

    (Presidente Relatore Vittoria)
    Svolgimento del processo
    1. Re.Br., con la citazione notificata il 6.3.2006, ha convenuto in giudizio, davanti al tribunale di Asti, B.V. e L. oltre alla società Sicap s.r.l. in liquidazione.

    In confronto dei primi, figli di R.B., ha proposto una domanda intesa alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale del comune defunto genitore e verso tutti i convenuti una domanda di petizione ereditaria.

    2. Il tribunale, con sentenza 56/2009, ha accolto la prima domanda, ha dichiarato la relativa causa urgente in applicazione dell'art. 92, comma 2, ord. giudiziario e ne ha disposto la separazione dall'altra.

    Questa sentenza è stata impugnata da B.V. e L. con distinti appelli, che sono stati riuniti.

    3. Nel giudizio sulla separata causa di petizione di eredità, il tribunale di Asti, respinta la richiesta di sospensione nel contesto della sentenza 479/2010, con questa ha determinato la quota d'eredità spettante all'attrice, ha tra l'altro dichiarato inefficace l'alienazione di alcuni beni ereditari, ha condannato i B. a restituire all'attrice un terzo del corrispettivo ritratto da altra inefficace alienazione.

    Anche tale sentenza è stata impugnata, da B.V. e L. oltre che dalla Sicap e i due appelli, proposti separatamente, sono stati riuniti.

    4. In questo secondo giudizio, la corte di appello di Torino, che in precedenza con ordinanza aveva accolto un'istanza degli appellanti volta alla sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza, con altra ordinanza, del 15.3.2011, da un lato ha respinto l'istanza dell'attrice volta alla revoca della sospensione della efficacia provvisoria, dall'altro, in dichiarata applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., ha disposto la sospensione del giudizio di appello.

    La corte ha osservato che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e quella di petizione ereditaria sono tra loro in una relazione di pregiudizialità tecnica, che è la relazione tra le cause presupposta dall'art. 295, quando prevede che la causa dipendente sia sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata sulla causa condizionante.

    L'ordinanza è stata comunicata il 29.3.2011.

    5. Re.Br. l'ha impugnata con ricorso per regolamento necessario di competenza di cui ha chiesto la notifica il 27.4.2011.

    B.L. e V. hanno depositato memoria.

    Re.Br. ha a sua volta depositato una memoria.

    Vi ha riprodotto il testo della sentenza 1065/2011 del 20.7.2011, pronunciata nel giudizio di appello sulla domanda di dichiarazione di paternità naturale, che tale paternità ha riconosciuto.

    6. La sesta sezione di questa Corte, all'esito della discussione del ricorso nella camera di consiglio del 13.12.2011, con ordinanza depositata il 13.1.2012, ha considerato che la pronuncia sul ricorso richiedeva la decisione di questioni di massima di particolare importanza circa i rapporti tra le due disposizioni dettate dagli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. e ha disposto che gli atti fossero rimessi al primo presidente.

    In applicazione dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ., è stato disposto che sul ricorso si dovessero pronunciare le sezioni unite.

    7. In vista della relativa discussione, fissata in udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie.

    Le parti hanno concordemente riferito che la sentenza 20.7.2011 n. 1065 della corte d'appello di Torino è stata frattanto impugnata dagli attuali resistenti B. con ricorso notificato il 9.3.2012.

    La ricorrente, che nel giudizio appena indicato ha dal canto suo notificato controricorso, ha chiesto di differire la decisione del proprio ricorso contro l'ordinanza di sospensione, per consentirne la trattazione insieme a quello proposto dai suoi contraddittori avverso la sentenza pronunziata contro di loro sulla dichiarazione di paternità naturale.

    8. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

    9. La Corte, valutando che la ragion d'essere del ricorso contro l'ordinanza di sospensione è nella più sollecita ripresa del relativo giudizio, ha ritenuto di passare alla sua decisione.
    Motivi della decisione
    1. È impugnata con ricorso per regolamento necessario di competenza un'ordinanza del giudice di appello che ha disposto la sospensione del giudizio pendente davanti a sé e lo ha fatto sul presupposto che ciò fosse imposto da quanto dispone l'art. 295 cod. proc. civ.

    In forza di quanto è stabilito in modo espresso dall'art. 42 dello stesso codice, il regolamento è ammissibile.

    La circostanza che la sospensione sia stata ordinata sul fondamento della disposizione dettata dall'art. 295 cod. proc. civ., quando, in ipotesi avrebbe potuto esserlo in base all'art. 337, secondo comma, dello stesso codice, non incide sulla ammissibilità del ricorso inteso a far dire erroneamente applicato l'art. 295, potendo se mai condizionare l'esercizio dei poteri della Corte nella decisione sul fondo del ricorso.

    Sul punto, peraltro, la giurisprudenza della Corte, a partire da Cass. 28.7.2005 n. 15794, cui ha fatto seguito Cass. 4.7.2007 n. 15111, è nel senso che, quando sia constatata l'erronea applicazione dell'art. 295, lo scrutinio del fondo del ricorso per regolamento si debba arrestare, restando al giudice del merito di tornare a valutare se la sospensione non possa essere ordinata in base ai presupposti indicati dall'art. 337, secondo comma.

    E la conclusione si giustifica per la considerazione che spetta al giudice di merito valutare se riconoscere l'autorità della diversa sentenza a tale scopo fatta valere nella diversa causa pendente davanti a sé o non farlo (sui limiti del controllo esperibile dalla cassazione la Corte si è poi espressa nella ordinanza 25.11.2010 n. 23977 della prima sezione, affermando che il sindacato copre la verifica dei presupposti normativi dell'esercizio del potere e non si estende alle valutazioni di merito, che siano state esplicitate).

    Per decidere del ricorso nel caso concreto si deve quindi scrutinare se la sospensione dovesse essere ordinata o potesse non esserlo.

    Si tratta quindi di stabilire se, pendendo in grado di appello sia il giudizio in cui è stata pronunciata una sentenza su causa di riconoscimento di paternità naturale e che l'abbia dichiarata, sia il giudizio che su tale base ha accolto domanda di petizione di eredità; impugnate dai convenuti entrambe le sentenze; il secondo giudizio debba essere sospeso in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata sulla dichiarazione di paternità naturale o invece possa proseguire ovvero non debba essere sospeso necessariamente, ma solo possa esserlo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione.

    2. Il ricorso contiene tre motivi.

    2.1. Col primo, in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., si denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 dello stesso codice e dell'art. 2909 cod. civ. oltre che dei principi generali in materia di cosa giudicata.

    Il motivo è stato peraltro rinunciato con la memoria richiamata al precedente punto 5 dello svolgimento del processo, ciò di cui l'ordinanza di rimessione ha dato atto.

    2.2. Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ.

    La ricorrente osserva che nel giudizio sulla questione pregiudiziale di paternità naturale era intervenuta sentenza di primo grado, ancorché impugnata.

    E però, pur avendo dato atto di questo specifico fatto, la corte d'appello ha ritenuto che la relazione tra causa pregiudicante e causa pregiudicata restasse ancora soggetta all'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ..

    Così facendo, tuttavia, la corte di appello, non avendo addotto argomenti critici, si sarebbe posta in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza della cassazione.

    La ricorrente considera al riguardo che tale orientamento è nel senso che l'ambito di applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. è segnato dalla contemporanea pendenza in primo grado della causa pregiudicante e di quella pregiudicata, sicché cessa d'essere operante quante volte sulla causa pregiudicante sia intervenuta una sentenza di accoglimento.

    Quando si determina questa situazione, la disciplina del raccordo tra lite pregiudicante e lite pregiudicata andrebbe desunta dall'art. 337, secondo comma, che dalla autorità della decisione di primo grado sul rapporto condizionante fa discendere l'effetto che il giudice della lite condizionata possa porre a base della decisione della lite sottoposta al suo giudizio l'accertamento già compiuto dal primo giudice.

    La ricorrente richiama come manifestazione del riferito orientamento l'ordinanza della sezione terza 29.8.2008 n. 21924, cui avrebbe fatto seguito l'ordinanza 16.12.2009 n. 26435 della stessa sezione, e che troverebbe antesignani nelle ordinanze 8.4.2002 n. 5006 e 3.5.2007 n. 10185 della sezione lavoro e 28.7.2005 n. 15794 della terza sezione.

    2.3. Anche il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., peraltro in relazione all'art. 360 n. 3 del codice e sotto diverso aspetto.

    Qui la motivazione dell'ordinanza impugnata è posta a raffronto con l'orientamento giurisprudenziale che dice non riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 295 la relazione intercorrente tra giudizi aventi ad oggetto l'accertamento sul se dovuto e quello sul quanto dovuto, tipo di relazione alla quale, secondo i ricorrenti, andrebbe ricondotta anche quella che lega le domande oggetto della attuale controversia.

    Ed al riguardo i ricorrenti si richiamano a varie decisioni, delle sezioni unite e di altre sezioni (le ordinanze 26.7.2004 n. 14060; 3.5.2007 n. 10185; 18.1.2007 n. 1072).

    3. La replica dei resistenti è affidata a considerazioni che si possono riassumere così.

    La ricorrente, col terzo motivo, ha preteso di trarre argomento in suo favore dalla giurisprudenza in tema di relazione tra domanda sul se dovuto e domanda sul quanto dovuto.

    Ma questa giurisprudenza non sarebbe riferibile al diverso caso della relazione tra dichiarazione della paternità naturale dell'ereditando e diritto ad essere chiamato all'eredità in chi si afferma figlio naturale.

    I resistenti si richiamano al riguardo a decisioni della Corte (la sentenza 26.7.2004 n. 14060 e la sentenza 3.11.2006 n. 23596): l'una impostata sulla distinzione tra pregiudizialità logica e pregiudizialità tecnico-giuridica, l'altra specificamente sull'art. 573 cod. civ., interpretato nel senso che la filiazione naturale, se non riconosciuta, debba essere dichiarata con sentenza passata in giudicato perché le disposizioni relative alla successione dei figli naturali possano trovare applicazione, ed a sostegno del quale assunto è anche richiamato l'art. 715 cod. civ., che tra i casi di impedimento della divisione dei beni caduti in successione comprende la pendenza di un giudizio sulla filiazione naturale.

    4. Si deve immediatamente osservare che se la giurisprudenza della Corte fosse da considerare stabilmente orientata nel senso indicato nei due motivi di ricorso e perciò in senso contrario alla soluzione accolta dalla corte d'appello, il ricorso non potrebbe tuttavia per ciò stesso considerarsi fondato in modo manifesto, secondo la speculare ipotesi cui conduce la formulazione dell'art. 360 bis, n. 1) cod. proc. civ.

    E questo perché nel controricorso, all'orientamento postulato esistente nei motivi di ricorso ed a sostegno della contraria pronuncia della corte d'appello è contrapposto come argomento critico il distinguo che si è appena finito di sintetizzare.

    Con il che è realizzata l'altresì speculare ipotesi - sottesa all'ultima parte della disposizione dettata dal n. 1) dell'art. 360 bis - che il resistente offra dal t canto suo argomenti a sostegno dell'interpretazione accolta dal giudice di merito in contrasto con l'orientamento della cassazione.

    Va dunque anzitutto verificata l'esistenza e consistenza dell'orientamento giurisprudenziale in cui la ricorrente ha indicato il sostegno del proprio ricorso.

    5. È certo consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte che la ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due diversi giudici del giudizio sul se dovuto e di quello sul quanto dovuto non comporta che il secondo debba rimanere sospeso in attesa della decisione del primo e che, per converso, quante volte nel primo sia pronunciata sentenza che afferma esistente il diritto, il giudice del secondo giudizio possa porre a base della propria decisione ciò che è stato già deciso, ancorché la sentenza sia stata impugnata, l'alternativa essendo per contro quella di sospendere il giudizio di liquidazione del dovuto.

    Ciò è stato affermato dalla ordinanza 27.7.2004 n. 14060 delle sezioni unite, che ha così assegnato questa relazione tra processi all'area di applicazione dell'art. 337 cod. proc. civ. dicendola per contro sottratta all'area dell'art. 295 dello stesso codice.

    5.1. Le sezioni unite - nell'occasione in cui è stata pronunziata l'ordinanza 14060 del 2004 - erano state chiamate a comporre il seguente contrasto allora presente nella giurisprudenza della Corte.

    Secondo l'art. 295 cod. proc. civ. il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia da cui dipende la decisione della causa.

    Era in discussione se all'ambito di applicazione di tale disposizione andasse ricondotto il caso in cui il giudizio intrapreso per la liquidazione del dovuto si trova ad essere pendente, mentre ancora non è passata in giudicato la sentenza pronunciata nel separato giudizio in cui è in discussione lo stesso diritto a riceverlo.

    Le sezioni unite lo negarono facendo propri in larga misura gli argomenti svolti in precedenza nella sentenza 25.5.1996 n. 4844 incentrati su una lettura restrittiva dell'istituto della sospensione necessaria.

    Osservarono che l'istituto della sospensione necessaria del processo configurato dall'art. 295 cod. proc. civ. “determina l'arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato e certamente non breve, poiché la paralisi del processo è destinata a protrarsi fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale (art. 297, comma 1, c.p.c.), onde evitare il rischio di conflitto tra giudicati. In tal modo, in funzione della realizzazione del valore processuale dell'armonia dei giudicati, viene sacrificato il valore processuale della sollecita definizione dei giudizi”.

    Misero in rilievo che una serie di interventi normativi - tra gli altri il ridimensionamento in senso restrittivo della pregiudizialità penale (espunto dallo stesso precedente testo dell'art. 295) e la modifica dell'art. 42 cod. proc. civ. (con l'estensione del regolamento necessario di competenza all'intera area dei provvedimenti applicativi della sospensione del processo) - stava a dimostrare l'emersione di una linea di tendenza sfavorevole alla sospensione. Aggiunsero che la sopravvenuta modifica dell'art. 111 Cost. attuata con la l. cost. 29 novembre 1999, n. 2, doveva essere considerata determinante nel senso di imporre una lettura restrittiva dell'art. 295.

    5.2. Con qualche differenza sul piano procedurale, nelle varie ipotesi, per il diverso rapporto tra poteri delle parti e potere del giudice quanto alla sospensione del processo dipendente, su cui anche la Corte costituzionale ha avuto agio di soffermarsi (prima nella sentenza 31 maggio 1996 n. 182 e poi nell'ordinanza 12 aprile 2005 n. 132) si è così determinata sul piano effettuale una sostanziale omologazione tra i due casi.

    Il primo è quello espressamente previsto e disciplinato dagli artt. 277 e 279, comma 2, n. 4) e comma 4, cod. proc. civ.: qui nell'unico giudizio, pronunziata sentenza che accerta il diritto ma non definisce il processo, è in linea di principio previsto che il processo prosegua in vista della liquidazione del dovuto, ma, su richiesta di ambedue le parti, il giudice può disporre che resti sospeso, quando la sentenza è impugnata e sino a quando non è deciso il relativo appello.

    Il secondo è il caso scrutinato dalle sezioni unite, ed è quello che il A giudizio sia promosso o comunque si concluda nel primo grado con una sentenza di condanna generica ed in pendenza dell'impugnazione di tale sentenza prosegua o sia iniziato un distinto giudizio per la liquidazione del dovuto.

    La disciplina traslata dal primo al secondo caso - sottratto all'ambito di applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. - ed al quale questo è stato così attratto ne è risultata quella desumibile dagli artt. 336 e 337 cod. proc. civ.

    Dalla riforma della sentenza di condanna generica si è fatta discendere nei due casi la caducazione di quella contenente la liquidazione del dovuto (ciò in base all'art. 336, primo comma); alla prima sentenza, ancorché impugnata, è stato riconosciuto l'effetto di poter spiegare autorità nel secondo, salvo il potere del giudice di sospenderlo (e questo in base all'art. 337, secondo comma), negandosi che la disposizione - come era stata intesa in precedenti occasioni - dovesse intendersi scritta per il solo caso che la sentenza, pur passata in cosa giudicata, fosse stata fatta oggetto di impugnazione straordinaria.

    6. Le sezioni unite, nell'occasione che si è appena finito di considerare, non avevano avuto ragione di porre in discussione l'ambito di applicazione dell'art. 295 sino ad allora riconosciuto, ambito costituito dai casi di cosiddetta pregiudizialità tecnica, in cui per legge o volontà delle parti che ne chiedono l'accertamento in via principale, un certo fatto o rapporto, che va dunque accertato con efficacia di giudicato, si pone a sua volta come fatto costitutivo o per contro impeditivo di un diritto sostanziale o processuale controverso od esercitato in altro giudizio.

    Situazione processuale in cui il giudizio dipendente - secondo tale orientamento - sarebbe stato destinato a restare sospeso sino al sopravvenire del passaggio in giudicato della sentenza destinata a giudicare del rapporto pregiudicante.

    Nel ricorso, come si è anticipato, si è sostenuto che molteplici decisioni successive alla sentenza commentata al punto 5, avrebbero rovesciato tale orientamento giurisprudenziale, per avere ulteriormente ristretto il campo di applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. al solo spazio temporale delimitato dalla contemporanea pendenza dei due giudizi in primo grado, senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso.

    L'esame dei precedenti richiamati non convalida tale assunto, almeno nei termini generali in cui è stato formulato.

    Infatti, l'ordinanza 28.7.2005 n. 15794 della sezione III ha esaminato un caso in cui la domanda di rilascio di un fondo per sopravvenuta scadenza del contratto era stata accolta in primo grado e la sentenza aveva ricevuto esecuzione, ma in appello la domanda era stata rigettata: e questo per avere il conduttore efficacemente opposto un'eccezione di tacita riconduzione. Il quale conduttore, pendente il ricorso per cassazione del proprietario contro tale sentenza, aveva agito per essere di nuovo immesso nel possesso del fondo ed aveva visto sospeso dal giudice il relativo giudizio.

    L'accoglimento del regolamento proposto in base all'art. 42 cod. proc. civ., ha trovato giustificazione in ciò che la domanda del conduttore trovava fondamento nell'autorità della sentenza di appello assoggettata a ricorso per cassazione, sicché la sospensione del giudizio avrebbe se mai potuto essere ordinata solo in applicazione dell'art. 337 cod. proc. civ.

    Ma in questo caso unico era il rapporto oggetto di controversia e il diritto alle restituzioni derivava dall'art. 336, comma 2, cod. proc. civ.

    Nella stessa area pare gravitare la precedente sentenza 8.4.2002 n. 5006 della sezione lavoro, dalla lettura della quale non è dato però ricostruire con precisione le coordinate del caso deciso.

    Lo stesso si deve dire delle successive ordinanze 18.1.2007 n. 1072 della sezione II e 3.5.2007 n. 10185 della sezione lavoro.

    Orbene, la prima di tali ordinanze ha escluso l'applicabilità della sospensione adottata in base all'art. 295 in quanto ha ricondotto allo schema del rapporto tra se dovuto e quanto dovuto la relazione tra il giudizio di primo grado in cui l'appaltatore chiede il pagamento del corrispettivo e quello di appello, in cui il committente impugna la sentenza che ha rigettato la sua domanda di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento.

    Nella seconda poi è venuta in discussione la sospensione d'un giudizio di opposizione a decreto d'ingiunzione, di cui era stata in precedenza sospesa la provvisoria esecutorietà: il decreto era stato richiesto per conseguire il pagamento di retribuzioni, in base ad una precedente sentenza di primo grado, pur impugnata dall'ente datore di lavoro, che aveva accertato l'esistenza del rapporto, dichiarato l'inefficacia del licenziamento e ordinata la reintegrazione nel rapporto di lavoro.

    Vanno ancora considerate le ordinanze 29.8.2008 n. 21924 e 16.12.2009 n. 26345.

    Nel primo caso, contro un notaio era stata proposta domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale, sul presupposto che egli avesse tardato a presentare la dichiarazione di accettazione di un'eredità con beneficio di inventario, così determinando la perdita da parte degli attori di benefici fiscali relativi all'imposta di successione; i riflessi fiscali della condotta del notaio sugli attori erano venuti nel contempo in discussione davanti al giudice tributario, dove era intervenuta una decisione di primo grado. Il tribunale, affermando di esercitare il potere derivante dall'art. 295 cod. proc. civ. aveva ordinato la sospensione del giudizio pendente davanti a sé in primo grado, sino a definizione di quello tributario.

    In quest'occasione, senza peraltro soffermarsi a indagare sulla relazione tra le due cause, originate dal medesimo fatto, però rilevante nell'ambito di diversi rapporti, la Corte ha affermato che il potere previsto dall'art. 295 non era esercitabile, giacché nel preteso giudizio tributario pregiudicante si era esaurita la fase di primo grado ed era intervenuta una sentenza assoggettata ad appello.

    Ha proseguito la Corte affermando che da tanto conseguiva che la questione della relazione fra il giudizio civile e quello tributario era divenuta soggetta alla disciplina di cui all'art. 337 cod. proc. civ., norma da ritenere applicabile anche quando la sentenza, la cui autorità è postulata in un diverso giudizio, non sia ancora passata in cosa giudicata.

    Ha concluso col dire che il tribunale, nel valutare la relazione fra il giudizio tributario e quello dinanzi ad esso pendente avrebbe dovuto farlo assumendo come parametro normativo per esercitare il potere sospensivo non già l'art. 295, bensì l'art. 337.

    Il caso deciso dalla Corte con la ordinanza 16.12.2009 n. 26435 è stato infine il seguente.

    Il conduttore di un immobile, raggiunto da una domanda di diniego di rinnovazione del contratto, proposta contro di lui dall'acquirente dell'immobile subentrato così nella titolarità del rapporto locatizio, aveva fatto valere come ragione di sospensione del giudizio, la pendenza in grado di appello dell'azione di riscatto da lui proposta, già rigettata in primo grado. Del giudizio di diniego della rinnovazione era stata disposta la sospensione.

    La Corte ha accolto il regolamento, annullando l'ordinanza di sospensione ed ha così motivato: - “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte in punto di relazione fra la causa di riscatto ai sensi della l. n. 392 del 1978, art, 30, e quella che l'acquirente e subentrante nel contratto eserciti per far valere fatti estintivi del contratto verificatisi successivamente alla fattispecie asseritamente giustificativa del riscatto, è ferma sul seguente principio di diritto, evocato anche negli scritti difensivi: Qualora il conduttore di un immobile ad uso abitativo inizi giudizio per il riconoscimento del proprio diritto di riscatto, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39 e, successivamente, il terzo acquirente agisca per il rilascio, adducendo la cessazione del rapporto locativo per fatti posteriori al sorgere del nuovo diritto, la prima controversia, in quanto rivolta ad ottenere una sentenza dichiarativa che sostituisca ex tunc il titolare della prelazione al terzo acquirente, così privando con pari decorrenza l'uno e l'altro delle rispettive posizioni di locatario e locatore, ha carattere pregiudiziale, e, pertanto, impone la sospensione della seconda, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. (Cass. sez. un. n. 13757 del 1991).

    Questa decisione, tuttavia, ebbe a scrutinare un caso nel quale la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., era stata negata (dal pretore giudice di primo grado) in situazione di pendenza dei giudizio sul riscatto in primo grado. La relativa misura era stata poi mantenuta nei gradi successivi del giudizio pregiudicato. Le Sezioni unite e la successiva giurisprudenza della Corte non hanno mai considerato - a quel che consta - la situazione nella quale sull'azione di riscatto sia intervenuta, al momento in cui sorge la questione di pregiudizialità, sentenza di primo grado.

    Questa situazione è riconducibile non già all'art. 295 bensì all'art. 337, comma 2.

    Ciò sulla base del seguente principio di diritto: quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. (Cass. ord. n. 21924).

    6.1. Se si considera quanto è risultato dall'esame dei precedenti cui si è richiamata la ricorrente e si pone a raffronto il principio di diritto da ultimo enunciato nella ordinanza 26435 del 2009 con le conclusioni che furono attinte nel caso deciso con la sentenza 20.12.1991 n. 13757 che vi è stata richiamata si noteranno agevolmente alcune cose:

    - che nei due casi è venuta all'esame della cassazione un'identica situazione processuale, costituita dalla successione della domanda di rilascio a quella di riscatto;

    - che la meno recente decisione, collocata la situazione nell'area della pregiudizialità necessaria, considerata regolata dall'art. 295, pervenne alla conclusione di cassare la sentenza del giudice di secondo grado, rifiutatosi di sospendere il giudizio di recesso nella pendenza della causa di riscatto pur anteriormente proposta;

    - che la decisione più recente, muovendo dalla considerazione che nel giudizio relativo alla causa pregiudicante era intervenuta decisione in primo grado, ha considerato che la situazione processuale veniva ad essere regolata non dall'art. 295, ma dall'art. 337, comma 2, cod. proc. civ.;

    - che, dunque, l'assunto della ricorrente trova un'almeno parziale conferma nella giurisprudenza della Corte;

    - che collocare la sede di disciplina della situazione processuale data dalla relazione tra causa pregiudicante e causa pregiudicata in una delle due aree comporta la conseguenza che l'apprestamento della tutela giurisdizionale chiesta da una parte e dall'altra è in grado di essere più duttilmente governata attraverso il bilanciamento dell'autorità della sentenza di primo grado e del potere di sospensione del processo sulla causa pregiudicata affidata al suo giudice, anziché imponendo la sospensione necessaria del giudizio logicamente pregiudicato sino alla decisione sul giudizio pregiudicante passata in giudicato: la decisione delle sezioni unite del 1991 pervenne invero alla conclusione che si sarebbe dovuto tenere sospeso il giudizio sulla domanda di rilascio, pur dopo che quella di riscatto era stata rigettata anche in secondo grado.

    7. La Corte ritiene che in linea di principio sia da accedere alla soluzione attinta dalla ordinanza 26435 del 2009.

    Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (come, esemplificando, nel caso previsto dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen.).

    8. Pare alla Corte che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo sia da riconoscere un ruolo decisivo alla disposizione che, a seguito della L. 26 novembre 1990, n. 353, si trova ora ad essere dettata dall'art. 282 del codice di rito.

    Col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari -e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro.

    L'ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di partenza, proclama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale (art. 111, comma 2, Cost.).

    Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata.

    Salvo che l'ordinamento non esprima in casi specifici una valutazione diversa, imponendo che la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull'elemento di connessione tra le situazioni giuridiche collegate e controverse, è da intendere che sia ancora al giudice che l'ordinamento rimetta, graduandolo in vario modo, il compito di valutare, tenuto conto degli elementi in base ai quali la controversia è riaperta attraverso l'impugnazione, se l'efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante debba essere sospesa (art. 283 cod. proc. civ.) o se la sua autorità debba essere provvisoriamente rifiutata (art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.) in questo caso attribuendo al giudice del giudizio sulla lite pregiudicata il potere di sospenderlo (già con la sentenza 31 maggio 1996 n. 182 la Corte costituzionale aveva del resto avuto modo di richiamare l'attenzione degli interpreti sul disfavore verso il fenomeno sospensivo in quanto tale, espresso dal legislatore, con la riforma del 1990, soffermandosi sugli orientamenti restrittivi che s'erano manifestati nella giurisprudenza di legittimità a riguardo della precedente interpretazione dell'art. 295 cod. proc. civ.).

    È dunque possibile a tale riguardo una considerazione conclusiva.

    Da un punto di vista logico l'istituto processuale della sospensione necessaria è costruito su questi presupposti: la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata; la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo; lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti.

    L'idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa che ne dipende giustifica allora che questa causa resti sospesa a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull'altra.

    Lo impone prima di tutto l'esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla duplicazione dell'attività di cognizione nei due processi pendenti.

    Ma quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione.

    Non dipende più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso.

    La duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi a questo punto il passaggio alla sua esecuzione coattiva se pur provvisoria e il correlativo progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione consente di ritenere che l'ordinamento si appaghi ora in linea generale del risparmio di attività istruttoria e preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo sulla causa dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, come si è detto, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto.

    L'istituto della sospensione necessaria ha così esaurito i suoi effetti.

    Il rapporto di dipendenza tra le cause però resta e se la controversia si riaccende nei gradi di impugnazione, spetterà ora alla valutazione del giudice della causa dipendente decidere se mantenere in stato di sospensione il processo di cui una delle parti abbia sollecitato la ripresa.

    E la valutazione andrà fatta sulla base della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere.

    8.1. Questa impostazione non trova ostacolo nella lettera della disposizione ora contenuta nell'art. 295, che, mentre attribuisce al giudice della causa pregiudicata il potere di sospenderne il giudizio, perché la sua decisione dipende da quella di altra causa, pendente davanti ad altro giudice od anche davanti a sé, tuttavia non indica quale sia il termine ultimo della sospensione che è così da ordinare.

    Né trova ostacolo nella disposizione dell'art. 297 cod. proc. civ., che dal canto suo sopporta un'interpretazione - del resto formulata in dottrina - per cui il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue (art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.), se nessuna delle parti abbia assunto l'iniziativa richiesta per farlo proseguire.

    La sopravvenienza della decisione di primo grado sulla lite pregiudiziale, pur suscettibile di impugnazione od impugnata, può giustificare che le parti ne attendano la decisione definitiva, ma non impedisce che chi ne rivendichi l'autorità solleciti la prosecuzione del processo, anche se il giudice potrà di nuovo farsi a sospenderlo, ma ora sulla base di una specifica valutazione.

    9. La medesima soluzione può e deve essere accolta nel caso in esame ed a proposito del rapporto tra domanda di accertamento della filiazione naturale ed azione di petizione di eredità.

    Pacifico essendo nella giurisprudenza della Corte che la dichiarazione di filiazione naturale ha effetti retroattivi (Cass. 16 luglio 2005 n. 15100); quante volte la filiazione di cui è chiesta la dichiarazione è a sua volta posta a base di una distinta domanda, come nel caso di petizione d'eredità, il problema che si tratta di risolvere non è di stabilire a partire da quando questi effetti possano in concreto essere tradotti in atto, per il che in ipotesi potrebbe doversi attendere che la sentenza sulla filiazione naturale, che l'accerta, sia passata in giudicato (secondo quanto è stato ritenuto da questa Corte, sulla base dell'art. 573 cod. civ., con la sentenza 3 novembre 2006 n. 23596), ma se il giudice cui quella distinta domanda sia proposta ne possa conoscere e conoscerne sulla base della filiazione naturale già riconosciuta con sentenza, pur non ancora passata in giudicato.

    Ora, sulla base dell'art. 277, comma 2, cod. civ., che attribuisce al giudice il potere di dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, C l'istruzione e l'educazione del figlio oltre che per la tutela dei suoi interessi patrimoniali, si riconosce al giudice della domanda di dichiarazione di filiazione naturale il potere di pronunciarsi anche sulla domanda di regresso proposta dal genitore, che tra la data della nascita e quella della sentenza che dichiara la filiazione dall'altro genitore, abbia provveduto al mantenimento del figlio.

    Segno che, a tali effetti - pur diversi da quelli successori cui ha riguardo l'art. 573 cod. civ. - dell'accertamento della filiazione naturale, anche se contenuto in una sentenza non passata in giudicato, è dato tenere conto ai fini della pronuncia su una distinta domanda.

    E d'altro canto, quando l'art. 715 cod. civ. configura come impedimento alla divisione dei beni caduti in una successione la pendenza d'un giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, lo fa a protezione di costui, sicché, dove, nella stessa disposizione, si stabilisce che l'autorità giudiziaria può autorizzare tuttavia la divisione fissando le opportune cautele, lo si fa ancora a tutela del possibile erede.

    Sicché, da tale disposizione sostanziale si trae, sul piano processuale, che consentaneo alla sua concreta applicazione non è tanto che non possa passarsi alla divisione ereditaria, se prima non è stato accertato in modo definitivo il rapporto tra ereditando e chi se ne postula figlio naturale, quanto che dell'esito pur non definitivo del relativo processo, se negativo, il giudice della chiesta divisione possa tenere conto per autorizzarla, sia pure con le opportune cautele e per contro rifiutarla, se positivo, nei due casi così poggiandosi sull'autorità della sentenza resa nel giudizio di riconoscimento.

    Il bilanciamento degli opposti interessi delineato dalla norma non appare così affidato alla paralisi della cognizione imposta dalla sospensione necessaria; al contrario bene si presta ad essere realizzato consentendo che gli esiti del giudizio sulla filiazione naturale possano essere tenuti in considerazione al fine di stabilire se proseguire in quello dipendente di petizione ereditaria, con una sentenza di accoglimento o rigetto, ovvero sospenderlo, e di autorizzare o no e se si con quali cautele la divisione.

    10. La conclusione è che il ricorso per regolamento di competenza è accolto e l'ordinanza di sospensione pronunziata in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. è cassata.

    Lo è in base al principio di diritto che segue.

    Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 cod. proc. civ.

    Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio.

    A questo regime non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l'accerta ed il giudizio di petizione d'eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all'eredità se la sua qualità di figlio naturale dell'ereditando fosse riconosciuta.

    11. Le spese di questo grado del giudizio sono da compensare, com'è prassi di questa Corte, quando il ricorso investe questione di massima.
    P.Q.M.
    La Corte accoglie il ricorso, dispone la prosecuzione del giudizio e compensa per intero le spese del presente giudizio
    estratto da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=57815
     

    Debito pubblico pro-capite

    Contatore del debito pubblico italiano

    Amore e Psiche

    Amore e Psiche

    Maddalena - Canova

    Maddalena - Canova

    Perseo e Medusa - Canova

    Perseo e Medusa - Canova

    Paolina Borghese Bonaparte - Canova

    Paolina Borghese Bonaparte - Canova

    LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

    LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!