Cassazione - Sezione terza - sentenza - 19 giugno 2008, n. 25104
riproduzione detenzione possesso utilizzo programmi software pirata - art. 444 c.p.p. di euro 9.400,00 di multa (di cui euro 5.400,00 in sostituzione di mesi 4 di reclusione) per il reato di cui all'art. 171 bis comma 1 L. L.633/1941, come modif. dalla L.248/2000, per avere, al fine di trarne profitto, duplicato e riprodotto programmi software - non è più previsto il dolo specifico del "fine di lucro" ma quello del "fine di trarne profitto (Cassazione - Sezione terza - sentenza - 19 giugno 2008, n. 25104)
dalla rivista foroeuropeo.it
http://www.foroeuropeo.it/sen/cas/08/25104.htm
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ALTALEX NEWS

martedì 15 luglio 2008
Cassazione SS. UU. Pen. Sentenza n. 28606 del 24 aprile 2008 - depositata il 10 luglio 2008 STUPEFACENTI COLTIVAZIONE
Cassazione SS. UU. Pen. Sentenza n. 28606 del 24 aprile 2008 - depositata il 10 luglio 2008
Con due sentenze rese in pari data, le Sezioni Unite hanno chiarito che "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale", osservando in particolare che: (a) non è individuabile un "nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale", ed è conseguentemente impossibile "determinare ex ante la potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione" (cfr. Corte cost. n. 360 del 1995): la fattispecie in esame ha, infatti, natura di reato di pericolo presunto, che fonda sulle "esigenze di tutela della salute collettiva", bene giuridico primario che "legittima sicuramente il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo concreto"; (b) il fatto che, anche dopo l'intervento normativo del 2006, gli artt. 73 co. 1-bis e 75 co. 1 d. P.R. n. 309 del 1990 non richiamino la condotta di <<>>, lascia ritenere, nel rispetto delle garanzie di riserva di legge e di tassatività, che il legislatore ha inteso "attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale"; (c) è arbitraria la distinzione tra <<>> ovvero <<>> e <<>>, non legittimata da alcun riferimento normativo, e superata dal rilievo che qualsiasi tipo di <<>> è caratterizzato dal dato essenziale e distintivo rispetto alla <<>> di "contribuire ad accrescere … la quantità di sostanza stupefacente esistente". A parere del Supremo Collegio, spetta inoltre al giudice "verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva"; peraltro, la condotta de qua è <<>> soltanto "se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile"
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1225
Con due sentenze rese in pari data, le Sezioni Unite hanno chiarito che "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale", osservando in particolare che: (a) non è individuabile un "nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale", ed è conseguentemente impossibile "determinare ex ante la potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione" (cfr. Corte cost. n. 360 del 1995): la fattispecie in esame ha, infatti, natura di reato di pericolo presunto, che fonda sulle "esigenze di tutela della salute collettiva", bene giuridico primario che "legittima sicuramente il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo concreto"; (b) il fatto che, anche dopo l'intervento normativo del 2006, gli artt. 73 co. 1-bis e 75 co. 1 d. P.R. n. 309 del 1990 non richiamino la condotta di <<>>, lascia ritenere, nel rispetto delle garanzie di riserva di legge e di tassatività, che il legislatore ha inteso "attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale"; (c) è arbitraria la distinzione tra <<>> ovvero <<>> e <<>>, non legittimata da alcun riferimento normativo, e superata dal rilievo che qualsiasi tipo di <<>> è caratterizzato dal dato essenziale e distintivo rispetto alla <<>> di "contribuire ad accrescere … la quantità di sostanza stupefacente esistente". A parere del Supremo Collegio, spetta inoltre al giudice "verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva"; peraltro, la condotta de qua è <<>> soltanto "se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile"
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1225
martedì 1 luglio 2008
CASSAZIONE Sezioni Unite Penali Sentenza n. 25932 del 29 maggio 2008 - depositata il 26 giugno 2008
CASSAZIONE SS. UU. SENTENZA N. 25932 UD. 29/05/2008 - DEPOSITO DEL 26/06/2008
MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – RIESAME - PERSONA OFFESA – INTERVENTO SPONTANEO NEL PROCEDIMENTO
Con due sentenze emesse in pari data le Sezioni unite hanno statuito il principio di diritto secondo cui la persona offesa, che vanta il diritto alle restituzioni, può spontaneamente intervenire nel giudizio di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, come si desume dalla previsione di legge che le riconosce il potere di proporre la richiesta di riesame, e così può produrre documenti e altri elementi di prova, oltre che partecipare all’eventuale successivo giudizio di legittimità, eventualmente da essa stessa promosso, con correlativo diritto di ricevere i prescritti avvisi.
PER il Testo Completo: Sentenza n. 25932 del 29 maggio 2008 - depositata il 26 giugno 2008
(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Lattanzi, Relatore B. Rossi)
cliccare sul link sottostante
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25932.pdf
MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – RIESAME - PERSONA OFFESA – INTERVENTO SPONTANEO NEL PROCEDIMENTO
Con due sentenze emesse in pari data le Sezioni unite hanno statuito il principio di diritto secondo cui la persona offesa, che vanta il diritto alle restituzioni, può spontaneamente intervenire nel giudizio di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, come si desume dalla previsione di legge che le riconosce il potere di proporre la richiesta di riesame, e così può produrre documenti e altri elementi di prova, oltre che partecipare all’eventuale successivo giudizio di legittimità, eventualmente da essa stessa promosso, con correlativo diritto di ricevere i prescritti avvisi.
PER il Testo Completo: Sentenza n. 25932 del 29 maggio 2008 - depositata il 26 giugno 2008
(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Lattanzi, Relatore B. Rossi)
cliccare sul link sottostante
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25932.pdf
CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA N. 25931/2008 DECRETO COMPENSI PROFESSIONALI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA N. 25931 UD. 24/04/2008 - DEPOSITO DEL 26/06/2008
DIFESA E DIFENSORI- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – DECRETO COMPENSI PROFESSIONALI – OPPOSIZIONE - SPESE E ONORARI – LIQUIDAZIONE
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, ha diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al relativo procedimento, sempre che l’opposizione sia, almeno parzialmente, accolta, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. in tema di ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza.
Sentenza n. 25931 del 24 aprile 2008 - depositata il 26 giugno 2008(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore E. Gironi)
per leggerla cliccare sul link sottostante
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25931.pdf
DIFESA E DIFENSORI- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – DECRETO COMPENSI PROFESSIONALI – OPPOSIZIONE - SPESE E ONORARI – LIQUIDAZIONE
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, ha diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese imputabili al relativo procedimento, sempre che l’opposizione sia, almeno parzialmente, accolta, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. in tema di ripartizione delle spese giudiziali secondo il principio di soccombenza.
Sentenza n. 25931 del 24 aprile 2008 - depositata il 26 giugno 2008(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore E. Gironi)
per leggerla cliccare sul link sottostante
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25931.pdf
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