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ALTALEX NEWS


venerdì 7 giugno 2013

L'USA Patriot Act e la Legge nazista dei pieni poteri

Il 23 marzo 1933, Adolf Hitler pressò la promulgazione della Ermächtigungsgesetz, detta la Legge dei Pieni Poteri, che conferiva al neoeletto governo nazista speciali poteri d’azione contro i nemici dello stato.
Questo specifico decreto presenta evidenti analogie con il Patriot Act statunitense:

1) La Legge dei Pieni Poteri

il 23 marzo 1933, i neoeletti ministri del Reichstag si riunirono alla Kroll Opera House di Berlin per deliberare sulla promulgazione della "Ermächtigungsgesetz" di Hitler. La cosiddetta “Legge dei Pieni Poteri” fu poi denominata ufficialmente 'Legge per combattere l’angoscia del popolo e del Reich”.

Gli oppositori replicarono che il decreto avrebbe posto fine alla democrazia in Germania e legalizzato la dittatura di Adolf Hitler. Per attenuare le resistenze alla promulgazione della legge, i Nazisti inscenarono segretamente dei disordini per creare un’atmosfera disturbata che inducesse a credere alla necessità di una legge simile per restaurare l’ordine sociale.

Fu così che il 27 febbraio 1933 i Nazisti appiccarono un incendio all’edificio del Reichstag, che ospitava appunto la sede del governo, causando scompiglio e oltraggio. Riuscirono a far ricadere la colpa dell’incendio sui comunisti, sostenendo che l’evento segnava l’inizio di un diffuso terrorismo e stato di disordine che avrebbe minacciato la sicurezza della “Patria” tedesca. Il giorno della votazione, le SS naziste circondarono il teatro dell’opera inneggiando “Pieni poteri – o niente! Vogliamo la legge – o fuoco e morte!”.

I Nazisti colsero l’occasione per arrestare 4000 comunisti. Non solo sfruttarono l’incidente a scopi di propaganda anticomunista, ma arrestarono anche altri 40.000 membri dell’opposizione. Fu così che riuscirono nell’intento di eliminare la democrazia e garantirsi la maggioranza in parlamento.

Dopo l’incendio del 28 febbraio, il presidente Hindenburg e Hitler si appellarono all’articolo 48 della Costituzione di Weimar, che consentiva la sospensione delle libertà civili in caso di emergenza nazionale. Alcune parti del decreto del Presidente del Reich “per la protezione del popolo e dello stato” contemplavano l’abrogazione dei seguenti diritti tutelati dalla Costituzione: libertà di stampa, libertà di espressione, diritti di proprietà individuale, diritto di riunione e associazione, diritto alla privacy nelle comunicazioni postali ed elettroniche, diritto di autogoverno degli stati e tutela da perquisizioni e sequestri illeciti.

Prima del voto, Hitler tenne un discorso davanti al parlamento in cui promise di limitare l’uso di tali poteri. Promise inoltre di porre fine alla disoccupazione e di promuovere la pace multilaterale con la Francia, la Gran Bretagna e l’Unione Sovietica.

E sostenne che per raggiungere tali obiettivi aveva bisogno che la Legge dei pieni poteri fosse promulgata. Poiché il decreto avrebbe comportato una modifica della costituzione tedesca, era necessario ottenere la maggioranza dei due terzi del parlamento. In pratica, Hitler aveva bisogno dei voti di 31 deputati non nazisti per far passare la legge. E li ottenne dal partito di centro in cambio di false promesse. Il decreto passò con 440 voti favorevoli e soli 84 contrari, quelli dei socialdemocratici. Il partito nazista trionfante si alzò in piedi e intonò il canto dell’Hörst Wessel. Il partito democratico tedesco fu così soppresso e il sogno di Hitler della supremazia nazista fu prossimo a divenire realtà.

Il decreto sui pieni poteri forniva a Hitler il potere cui ambiva e che poteva ormai esercitare senza obiezioni da parte del parlamento. Subito dopo la promulgazione della legge, Hitler fece sciogliere tutti gli altri partiti, liquidò i sindacati e arrestò i membri del clero che lo contrastavano. Il partito nazista era diventato lo stato, come disse lo stesso Hitler. Entro l’agosto 1934, Hitler si era nominato comandante in capo dell’esercito, oltre che ricoprire la carica di Presidente e Führer del Reich tedesco, al quale ogni membro dell’esercito doveva obbedienza incondizionata. Il parlamento non era più un luogo di dibattito, ma una platea pronta ad accogliere festosa ogni parola proferita da Hitler.

2) Confronto con il Patriot Act del ventunesimo secolo

Nel settembre scorso, il ministro tedesco della Giustizia Herta Daeubler-Gmelin sottolineava come George Bush stesse usando l’Iraq per distrarre l’opinione pubblica americana dai suoi fallimenti in politica interna e concludeva la sua asserzione ricordando: “E’ un metodo efficace. Anche Hitler lo usò.” Quello che non è stato colto da chi ha reagito al commento della Daeubler-Gmelin è che il ministro non stava paragonando Bush all’Hitler del periodo a cavallo degli anni ’40, ma all’Hitler del periodo a cavallo degli anni ’30.

Molti americani hanno dimenticato che Hitler salì al potere legalmente e che lui e il suo partito furono eletti democraticamente in un periodo di gravi disordini e di una grave crisi nazionale. Certo, erano stati proprio loro a causare gran parte di quei disordini, ma è proprio questo che rende più necessario il paragone con Bush.

Analogamente all’amministrazione Bush, il partito nazista fu fondato e infine spinto al potere da ricchi industriali in cerca di favori governativi sotto forma di agevolazioni fiscali, sostanziosi contributi statali e leggi che indebolissero i diritti dei lavoratori. Quando il Reichstag (l’edificio del parlamento tedesco) fu messo alle fiamme nel 1933 (probabilmente dai Nazisti), i Nazisti ne incolparono i loro rivali politici. Nel panico generale che seguì, il Parlamento tedesco fu purgato di tutti i deputati di sinistra che avrebbero potuto mostrarsi indulgenti verso comunisti e stranieri e i pochi che furono risparmiati VOTARONO per garantire poteri dittatoriali al Cancelliere Hitler. Iniziò così il lungo odioso incubo.

La storia ci insegna quanto sia sorprendentemente facile alienare un popolo ragionevole e intelligente dai propri diritti. Un leader e un partito legalmente eletti possono manipolare facilmente gli avvenimenti di una nazione per scatenare la paura, perseguire i capri espiatori, disperdere i dissidenti e convincere le masse che è necessario sospendere le loro libertà (temporaneamente, ovviamente) nel nome della restaurazione dell’ordine civile.

Provate a leggere le due affermazioni seguenti e a indovinarne gli autori:

Prima affermazione: “Qualsiasi popolo può essere costretto all’obbedienza al proprio leader. È facile. Basta fargli intendere di essere minacciato, tacciare i pacifisti di mancare di patriottismo e di esporre il paese al pericolo. Funziona allo stesso modo in qualsiasi paese”.

Seconda affermazione: “A coloro che terrorizzano gli amanti della pace paventando il fantasma delle libertà perdute io dico: La vostra strategia non fa che aiutare i terroristi, perché erode la nostra unione nazionale e indebolisce la nostra determinazione”.

La prima affermazione è una citazione del braccio destro di Hitler, Hermann Goering, che spiegava durante il processo intentatogli per crimini di guerra come fu facile per lui e i suoi compari nazisti tenere in ostaggio il governo democratico tedesco. La seconda citazione è del braccio destro di Bush, John Ashcroft, che nella sua dichiarazione a difesa del Patriot Act spiega come il dissenso non possa più essere tollerato nell’era del terrorismo. Ebbene, se tutto ciò non vi fa scendere un brivido lungo la schiena, nient’altro potrà farlo.

Quando si cominciò a sparare a Lexington Green nel 1775, quelli che si autodefinirono patrioti erano uomini e donne che rifiutavano di cedere i propri diritti ad un governo sempre più oppressivo. Oggi, secondo John Ashcroft e il suo Patriot Act del 2001, patriota è chi si inginocchia per la paura e cede i suoi diritti al governo nel nome della lotta al terrorismo. Non è fin troppo evidente l’ipocrisia di tutto questo? L’amministrazione Bush ci vuole a combattere in Afghanistan, a combattere in Iraq e a combattere ovunque possano annidarsi i terroristi. Ma per favore diteci: per cosa combatteremmo? Beh, secondo la Casa Bianca, stiamo combattendo per la libertà. E invece la libertà è proprio quello che la Casa Bianca ci chiede di ALIENARE nel nome della guerra al terrorismo.

Cosa sta succedendo in realtà, allora? Ovviamente, è tutta una menzogna. Al governo di Bush non interessa proteggere la nostra libertà dall’attacco dei terroristi più di quanto non interessava a Hitler proteggere i Tedeschi dal Comunismo, dagli Ebrei e da tutti i gruppi che fece suoi capri espiatori. Bush sta combattendo solo per proteggere se stesso e gli industriali che lo finanziano. Si nasconde dietro il paravento della sicurezza nazionale e dietro una sequela di slogan di guerra da lui stesso creati. E dietro quella cortina di fumo, l’azienda Bush sta perseguendo gli stessi vecchi obiettivi ambiti da Hitler nei decenni Venti e Trenta: servire gli interessi dei grandi industriali che lo hanno portato al potere.

C’è un nome per i governi che servono gli interessi del mondo degli affari a spese dei cittadini: fascisti. Vi elenchiamo un breve riassunto dei diritti che abbiamo già alienato dall’11 settembre a oggi. Gran parte di questi abusi vengono perpetrati grazie a un’unica legge chiamata Patriot Act del 2001, passata in fretta e furia al Congresso senza dibattito dopo gli attacchi alle torri gemelle. Molti dei congressisti che l’hanno votata hanno poi ammesso di non averne neanche letto il testo.

3) Dieci pericoli fondamentali del Patriot Act che ogni americano dovrebbe conoscere.

N. 1: Il governo può condurre segretamente indagini tramite suoi agenti, abilitati a entrare in casa vostra o nella vostra azienda per condurre perquisizioni senza informarvene fino a molto tempo dopo il fatto.

N. 2: Gli agenti del governo possono costringere bibliotecari e librai a rivelare i titoli dei libri presi a prestito o acquistati da qualsiasi individuo, nonché rivelare l’identità di chiunque abbia acquistato o preso a prestito certi titoli. Il governo può anche perseguire biblioteche e librerie che informino gli interessati dell’avvenuto controllo o persino che li informino che è in corso un’indagine. Secondo il legale dell’ACLU Jameel Jaffer, tali "ricerche possono estendersi agli ambulatori medici, alle banche e altri istituti che prima, come le biblioteche, erano per legge escluse dalla portata delle indagini”. Chris Finan, Presidente dell’associazione dei librai americani, aggiunge: “Il rifiuto del Dipartimento della Giustizia di riferire al Congresso sul numero delle occasioni in cui ha utilizzato tali facoltà è anche più sconcertante perché porta naturalmente a sospettare che le utilizzi molto spesso ."

N. 3: Gli agenti federali sono autorizzati all’impiego di apparecchiature nascoste allo scopo di intercettare telefonate o e-mail di persone che non sono nemmeno sospettate di un crimine. Alla FBI è persino consentito l’impiego della tecnologia detta Lanterna Magica per monitorare tutto ciò che si fa sul computer, registrando non solo i siti web visitati ma OGNI SINGOLA BATTUTA della tastiera.

N. 4: Gli agenti del governo sono autorizzati a fermare e detenere individui “sospettati” di attività terroristica e di trattenerli INDEFINITAMENTE, SENZA OBBLIGO DI IMPUTAZIONE, e SENZA CONSULENZA LEGALE. (A proposito, potrebbe succedere anche a me o a voi per aver mandato o ricevuto questo testo).

N. 5: Gli agenti federali sono autorizzati a condurre indagini su cittadini americani e possessori di permesso di soggiorno semplicemente per aver partecipato ad attività protette dal Primo Emendamento, come scrivere una lettera a un redattore o partecipare a una manifestazione pacifista.

N. 6: Le forze dell’ordine sono autorizzate ad ascoltare le discussioni fra i prigionieri e i loro consulenti legali, negando quindi loro il diritto costituzionale alla confidenzialità del rapporto.

N. 7: Le persone sospettate di terrorismo possono essere processate in tribunali militari segreti, dove gli imputati non godono del diritto a un processo pubblico, né ad essere giudicati da una giuria, né a discutere le prove, né ad appellarsi a una corte indipendente. In breve, qui la Costituzione non vale.

N. 8: La CIA è autorizzata a spiare i cittadini americani, un potere prima negato all’organizzazione di spionaggio internazionale.

N. 9: Oltre al Patriot Act, l’amministrazione Bush ci ha regalato Operation TIPS, un programma governativo che incoraggia i cittadini a spiarsi reciprocamente e riferire alle autorità sulle attività dei vicini. Questo è ESATTAMENTE il tipo di cose per le quali abbiamo a suo tempo biasimato la Germania dell’Est e l’Unione Sovietica, e per le quali oggi biasimiamo la Cina rossa e la Corea del Nord. Fortunatamente, pare che Operation TIPS (o, com’è stata definita da molti suoi detrattori, AmeriSnitch – Amerispione, n.d.t.) sia stata ritirata dal commercio – almeno per il momento. (A margine, con un brillante “occhio per occhio”, Brad Templeton ha allestito un sito web all’indirizzo http://www.all-the-other-names-were-taken.com/tipstips.html dove si possono denunciare i sospetti informatori di Operation TIPS. È un sito interessante e divertente, vale la pena di darci un’occhiata).

N. 10: Sulla scia di Operation TIPS è arrivato anche di peggio, il cosiddetto Total Information Awareness, abbreviato in TIA, un programma del Ministero della Difesa che, quando completamente operativo, assocerà i database commerciali e governativi e il ministero potrà mettere le mani su qualsiasi informazione voglia sui cittadini. William Safire, giornalista del New York Times, scrive: "Ogni acquisto che farete con la carta di credito, ogni rivista cui vi abbonerete e ogni ricetta medica che chiederete, ogni sito web che visiterete e e-mail che spedirete o riceverete, ogni titolo di studio che riceverete e movimento bancario che farete, ogni gita che prenoterete e ogni manifestazione cui parteciperete, tutte queste transazioni e comunicazioni arriveranno a quello che il Ministero della Difesa chiama enorme database virtuale centralizzato." E non finisce qui. Chi ha nominato a capo della TIA il nostro presidente? Chi è diventato così il Grande Fratello in persona? Altri non è che John Poindexter, un uomo condannato nel 1990 sulla base di cinque imputazioni per aver mentito al Congresso, distrutto documenti ufficiali e intralciato le indagini del Congresso sul caso Iran-contra. Insomma, un secondo Hermann Goering, se mai il primo è esistito.

4) COMMENTO DI BILL MOYERS SUL PATRIOT ACT

Mentre si insinua nella vostra vita privata, il governo di Bush si mette al riparo dal pubblico scrutinio. Ha stracciato la legge sulla libertà di informazione, ha chiuso nel cassetto gli archivi della presidenza non solo dell’attuale amministrazione ma anche delle precedenti fino a quella di Reagan, e ha persino secretato i documenti del governatorato di George W. Bush così che la gente del Texas non possa sapere cosa ha fatto quando era loro governatore.

Non sorprende, quindi, che l’amministrazione Bush stia sfruttando la legislazione antiterrorismo e gli ordini esecutivi per tutelare dalle indagini e dalla giustizia le aziende che gli fanno da sponsor. Così, per esempio, la casa farmaceutica Eli Lilly ha recentemente ottenuto l’immunità per tutte le cause intentate contro di essa – persino quelle avviate molto prima dell’inizio della guerra al terrorismo – e legate a un vaccino prodotto rivelatosi causa di autismo in molti bambini (la Eli Lilly ha sovvenzionato le due ultime campagne elettorali con oltre 3 milioni di dollari). Analogamente, il governo Bush ha protetto il brevetto della Bayer sull’antibiotico Cipro sfruttando il panico da antrace, quando invece in altri paesi, come il Canada, hanno sciolto il brevetto consentendo ad altre case farmaceutiche di produrre l’antibiotico a costo più basso in caso di emergenza.

È interessante notare che durante il secondo conflitto mondiale la Bayer apparteneva al gruppo I.G. Farben, il maggior sponsor del partito nazista. La I.G. Farben produceva per la macchina da guerra nazista benzina e gomma e il gas Zyklon B che venne usato per sterminare milioni di ebrei e altri “nemici di stato”. In cambio di tali servigi, i Nazisti assicurarono alla Farben (e alla Bayer) lucrosi contratti governativi e il lavoro di molti schiavi nei campi di concentramento.

Sotto il fascismo più mite e gentile di George W. Bush, alle grandi corporation americane è consentito di fare affari con il Dipartimento della Sicurezza della Patria, nonostante le stesse sottraggano al governo ingenti redditi fiscali impiantando attività all’estero, per esempio nelle isole caraibiche. Una volta gli evasori fiscali venivano puntualmente perseguiti e puniti, mentre ora si premiano con sostanziosi appalti governativi. La manodopera schiavizzata sarà poi così estranea a tutto ciò?

E magari finisse qui la folle corsa dell’amministrazione Bush sulla strada del fascismo. Già nel novembre 2001, William Safire accusava il governo Bush di “accaparrarsi un potere dittatoriale”. Ebbene, ancora non aveva visto nulla, caro signor Safire. Proprio quando pensavamo che peggio di così non potesse andare, quando pensavamo che non ci fossero più libertà da perdere e che ci potessimo ancora definire una “società libera”, ecco che veniamo a sapere che l’amministrazione Bush vuole portarci via molto più che i nostri diritti. Un documento segreto è appena uscito dal Ministero della Giustizia di John Ashcroft e arrivato al Centro per l’Integrità Pubblica. Il documento del 2003, intitolato “Domestic Security Enhancement Act” [decreto sul miglioramento della sicurezza interna, n.d.t.], sembra essere la bozza di una nuova legge antiterrorismo, prosieguo molto più vigoroso del Patriot Act. Se fosse approvato, darebbe al potere esecutivo nuove e devastanti facoltà di monitoraggio in politica interna, ed eliminerebbe gran parte dei pochi strumenti rimasti a protezione del popolo contro la tirannia.

Si tratta del Patriot Act sugli steroidi. Charles Lewis del Centro per l’Integrità Pubblica ha messo il documento a disposizione di Bill Moyers, che lo ha esaminato su NOW, il suo programma settimanale sulla PBS. La puntata è stata trasmessa alla radio venerdì 7 febbraio scorso, ma finora nessun notiziario popolare si è interessato a questa incredibile vicenda. Potete leggere la trascrizione della puntata di NOW e il documento stesso online all’indirizzo http://www.pbs.org/now/. Potete anche leggere l’analisi del documento effettuata dal Centro per l’Integrità Pubblica su www.publicintegrity.org/.

Il dottor David Cole, docente di diritto presso l’Università di Georgetown e autore di “Terrorism and the Constitution” ha esaminato il documento, esprimendosi così: “Credo sia una proposta alquanto radicale, che autorizza gli arresti segreti e conferirebbe al Procuratore un’autorità sostanzialmente incontrollata di esiliare chiunque a suo giudizio costituisse un pericolo per i nostri interessi economici. Priverebbe gli individui della cittadinanza per aver aderito ad associazioni politiche lecite."

"Arresti segreti”? Abbiamo sentito bene? Sembra che il Dipartimento per la Sicurezza della Patria si stia trasformando nel KGB. Il primo Patriot Act già consentiva di incarcerare un sospettato a tempo indefinito senza l’assistenza di un avvocato e senza formulazione di accusa. Se il Patriot Act II verrà promulgato, anche gli arresti diventerebbero segreti. Ciò significa che i dissidenti (o chiunque altro, se è per questo) potrebbe scomparire senza lasciar traccia, proprio come succedeva nella Germania nazista, nella Russia stalinista e nel Cile di Pinochet.

Il Patriot Act II conferirebbe anche maggiori immunità al Big Business. Così, per esempio, una grande azienda potrebbe impunemente scaricare tossine nel fiume della vostra città senza che voi veniste a saperlo, perlomeno finché i pesci comincerebbero a morire e i figli dei vostri vicini nascessero deformi. E allora, se andaste in causa e vorreste sapere cosa ha scaricato nel fiume la tal azienda, questa potrebbe rifiutarsi di fornire l’informazione invocando motivi di sicurezza nazionale. Jim Hightower la mette cosi: "Per proteggere qualsiasi cosa voglia tenere segreta all’opinione pubblica -- per esempio un’imbarazzante fuoriuscita di sostanze chimiche --, un’azienda non dovrà far altro che fornire la documentazione al Dipartimento di Sicurezza Pubblica e definirla “informazioni infrastrutturali importanti”.

Ah ma c’è anche di peggio da temere. Il documento è stato redatto all’inizio di gennaio, ma sembra che finora gli unici membri del Congresso che siano a conoscenza della sua esistenza sono il presidente della camera Dennis Hastert e il Vicepresidente Dick Cheney. (Il Vicepresidente presiede il Senato ed è quindi membro del ramo legislativo oltre che dell’esecutivo). Questo solleva una domanda inquietante: Perché la Casa Bianca ha tenuto questa legge nel cassetto per un mese?. Se i grandi capi dell’azienda Bush credono veramente di aver bisogno di questi ampi poteri per proteggerci dai terroristi, perché non tirano fuori la legge e cominciano a discuterla? La risposta è fin troppo chiara. Con ogni probabilità, l’amministrazione Bush stava progettando di evitare il dibattito e di far saltar fuori la legge nel bel mezzo di uno stato di emergenza nazionale. Forse durante la guerra con l’Iraq, per esempio. O forse dopo il prossimo attacco terrorista. O persino dopo l’incendio al Reichstag.

Se qualche uomo coraggioso non avesse fatto uscire il documento dal Ministero della Giustizia, la Casa Bianca sarebbe riuscita tranquillamente a farlo passare al Congresso senza dibattito nel mezzo della prossima crisi nazionale, proprio come fece con il primo Patriot Act dopo gli attacchi dell’11 settembre. Se la legge fosse discussa oggi, in circostanze di relativa stabilità, il Congresso la rigetterebbe e ne impedirebbe la promulgazione anche in possibili momenti di crisi futuri. C’è un solo problema. La discussione non potrà cominciare fintanto che altri americani non verranno a conoscenza di questa legge, ma finora il Washington Post resta l’unica grande fonte di informazione ad aver solo MENZIONATO questa storia dopo le rivelazioni di Bill Moyers venerdì sera.

Fonte:http://unslaver.com/
Link:http://unslaver.com/forum/index.php?topic=70.0
3.06.05Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di RAFFAELLA GRASSELLI
estratto da http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=1147

Patriot act

STATI UNITI D'AMERICA
Patriot Act 2001
Il Patrioct Act 2001 rappresenta la "pietra miliare" delle leggi antiterrorismo post 11 settembre. Essa costituisce la necessaria chiave di lettura per la corretta comprensione della successiva legge del 2005 che, pur modificando, ampliando ed approfondendo alcuni aspetti della legge d'origine, ne rispetta l'impianto normativo.
Di seguito i titoli I, II e III della legge 2001 e nel prossimo numero pubblicheremo la restante parte. Seguirà il testo integrale della legge 2005.


L’USA Patriot Act del 2001, acronimo di Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism Act of 2001, è la legge federale statunitense varata dal Congresso il 26 ottobre 2001, allo scopo di contrastare il terrorismo attraverso il potenziamento degli strumenti investigativi e di controllo ed il rafforzamento delle misure di sicurezza. E’ facile immaginare come questa legge insista sulla sfera della libertà personale e interferisca profondamente nel quotidiano degli americani: così l'accresciuta sorveglianza sulle comunicazioni telefoniche e telematiche, l'uso di tecnologie avanzate per l'identificazione e l'archiviazione di informazioni (dalle cartelle cliniche ai dati bancari), il prelevamento delle impronte digitali nelle biblioteche, fino alla possibilità di effettuare ripetute perquisizioni in casa in assenza di mandato. Tutto questo all'insegna della priorità della sicurezza nazionale. Tutto questo con poteri di verifica da parte della magistratura significativamente ridotti. Ben più difficile la vita degli stranieri: il Patriot Act attribuisce all'Attorney General la facoltà di trattenere in reclusione lo straniero classificato come sospetto terrorista, il quale può essere detenuto sulla base della sola sussistenza di ragionevoli dubbi su un suo coinvolgimento in attività che mettano in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, oppure respingerlo o espellerlo in quanto sospettato di terrorismo, spionaggio, sabotaggio o sedizione. Di conseguenza, tutti gli individui identificati come "suspected terrorists" sono, potenzialmente, soggetti a detenzione a tempo indeterminato. Il Patriot Act aveva previsto che alcuni strumenti straordinari a disposizione delle forze di polizia e dell'intelligence fossero utilizzabili solo fino al 31 dicembre 2005, dopodiché sarebbe intervenuta una revisione delle relative disposizioni di legge. Di recente si è pervenuti alla "normalizzazione dell'emergenza": il controverso provvedimento, firmato dal Presidente Bush il 9 marzo 2006, ha ammorbidito alcune restrizioni e reso stabili 14 delle 16 disposizioni in scadenza. Se è vero che l'11 settembre ha rappresentato un fattore fortemente destabilizzante dell'ordinamento democratico e della coscienza degli americani, c'è da chiedersi se il sacrificio imposto dal Patriot Act ai valori e ai principi che hanno fatto dell'America il simbolo della libertà sia in grado di restituire agli americani la serenità necessaria al perseguimento della felicità solennemente dichiarato nella Costituzione del 1776.

Legge 107-56 del 26 ottobre 2001
Una legge per impedire e punire atti di terrorismo negli USA e nel mondo, per potenziare gli strumenti investigativi a disposizione della polizia giudiziaria e per altre finalità


Il Senato e la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America riuniti nel Congresso
approvano


qui il testo http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista8.nsf/servnavig/28


Gli effetti  del “Patriot Act”  sul sistema bancario italiano.

Domenico Lamanna Di Salvo
***
Gli attacchi terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti lŽ11 settembre 2001 hanno profondamente segnato la realtà americana, determinando un netto cambio per quanto concerne le modalità operative dellŽeconomia di quel Paese. In particolare, il Congresso statunitense si eŽsubito preoccupato di emanare nuove disposizioni destinate  a fornire alle Agenzie Federali il supporto legale e gli strumenti investigativi per combattere il terrorismo internazionale. Scopo del presente lavoro eŽ quello di esaminare il cosiddetto “Patriot Act”, ovverosia la normativa approvata il 26 ottobre 2001 denominata “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Intercept and Obstruct Terrorism”, prestando, in particolare, la dovuta attenzione agli effetti ed agli obblighi che l’atto in esame comporta nei confronti del sistema bancario italiano.
Come in precedenza accennato, la ratio di tale legge  è fornire gli strumenti necessari per una lotta efficace contro il terrorismo internazionale, in particolare per individuare i canali finanziari destinati a sostenere lŽattività terroristica: ciò avviene con una serie di prescrizioni volte a controllare l’area dei finanziamenti e, in particolare, le attività di riciclaggio di denaro attraverso banche estere: infatti, il Titolo III dellŽAtto in discorso, intitolato “International Money Laundering Abatment and Anti-Terrorism Financing Act 2001”, detta notevoli modifiche al preesistente “Money Laundering Control Act” del 1986 (MLCA) come pure al “Bank Secrecy Act “ del 1970 (BSA). Tale normativa si indirizza ad una generica categoria di destinatari, identificati con il termine di “Financial Institutions”. Volendo individuare tale categoria di attività economiche, la migliore dottrina specificamente include le seguenti categorie[1]:

U S Depository Institutions;
Commercial Banks;
U S Branches of Foreign Banks;
Investment Banks and Bankers;
Insurance companies;
Loan and Finance companies.

Proprio tali attività sono particolarmente chiamate in causa[2], in quanto  con tale provvedimento[3] si è voluto incrementare l’efficacia delle misure preventive di controllo e quelle finalizzate alla lotta contro il riciclaggio internazionale, partendo dalla considerazione che quest’ultimo costituisce la fonte finanziaria del terrorismo internazionale.
La Sezione 311 fornisce poi un dettagliato elenco di quali misure speciali possano mettersi in atto; esse possono elencarsi come di seguito:
Recordkeeping and reporting of certain financial transactions;
Information relating to beneficial ownership ; 
Information relating to certain payable-through accounts;
Information relating to certain correspondent accounts;
Prohibitions or conditions on opening or maintaining certain correspondent or payable-through accounts[4].
La successiva Sezione 312 del Patriot Act disciplina inoltre la cosiddetta “Special Due Diligence for Correspondent Accounts and Private Banking Accounts”, la quale stabilisce i nuovi standard che ciascun  “Financial Institution” è tenuto ad osservare al fine di operare un attento monitoraggio su fenomeni di  “Money Laundering”: in particolare, si sancisce l’obbligo per quei “Financial Institutions” che intrattengono “Private Banking Accounts” di conoscere la provenienza dei fondi depositati, di accertare l’identità dell’effettivo beneficiario del conto o della transazione e di riferire senza indugio su quelle transazioni giudicate sospette.
La Sezione 313 prevede, tra lŽaltro, il divieto assoluto per “Financial Institutions” di intrattenere rapporti di conto con le cosiddette “shell banks”, vale a dire  quegli enti finanziari privi di una presenza stabile ed effettiva in un determinato Paese: è infatti resa obbligatoria per i su menzionati enti finanziari la sottoscrizione da parte dei titolari di “Correspondent Accounts” di certificazioni che servano ad accertare l’identità del titolare di detto conto.
Di particolare importanza è poi la Sezione 317 del Patriot Act, che detta una nuova disciplina in materia di competenza giurisdizionale nei confronti dei cosiddetti “Foreign Money Launderers”. Questa previsione legislativa finisce in definitiva per ampliare notevolmente le competenze territoriali della giurisdizione americana: infatti, il paragrafo (2) della suddetta sezione prevede infatti la competenza della Corte distrettuale statunitense nell’eventualità in cui il crimine commesso riguardi o sia riferibile ad una transazione finanziaria che , seppur solo in parte, si sia verificata negli Stati Uniti d’America. Invece, il successivo paragrafo (3) attribuisce alla Corte distrettuale statunitense il potere di emettere un provvedimento necessario per assicurare l’assoggettamento ed il funzionamento di un giudizio secondo i termini della stessa sezione 317.
Un particolare approfondimento merita infine la sezione 319 del Patriot Act (“Forfeiture of funds in United States interbank accounts”), la quale prevede per lŽAmministrazione degli Stati Uniti  la facoltà di porre in essere confische e sequestri di fondi, a seguito della commissione di taluni reati[5]: in particolare, degne di menzione con riguardo al tema della presente trattazione sono le norme che regolano la facoltà  per l’amministrazione americana di operare sequestri su  “Interbank Accounts” intrattenuti da banche estere con enti finanziari, qualora alcuni fondi possano ritenersi di dubbia provenienza o di illegittima destinazione. Inoltre, il punto 3. del paragrafo (b) della sezione 319 conferisce al “Secretary of Treasury” (o, in alternativa, all’ “Attorney General”) la facoltà di perseguire ciascuna banca estera che intrattiene “Correspondent Accounts” negli Stati Uniti, come pure di richiedere documentazione ed informazioni sugli stessi conti, comprese informazioni su documentazione conservata al di fuori del territorio statunitense. In caso di omissione circa lŽottemperamento a questi obblighi, così come nell’ipotesi di omessa instaurazione negli Stati Uniti di un procedimento legale quale conseguenza di una citazione in giudizio, in capo allŽente finanziario americano sorge l’obbligo di interrompere ogni rapporto con lŽinottemperante nel termine di 10 giorni lavoritivi a partire dalla ricezione di una comunicazione in tal senso da parte del “Secretary of Treasury”.

Proprio la su menzionata Sezione 319, unitamente alla già ricordata Sezione 313, riveste un ruolo fondamentale per quanto riguarda i rapporti che i nostri istituti di credito intrattengono con operatori statunitensi. Infatti, le banche italiane che hanno Correspondent Accounts” con istituti statunitensi devono ottemperare alle disposizioni del “Patriot Act”; in particolare, ai sensi del paragrafo (b) della già richiamata Sezione 319, esse devono nominare una persona residente negli Stati Uniti, la quale deve essere espressamente autorizzata a ricevere le notifiche di eventuali procedimenti legali originati con riguardo agli obblighi di  “recordkeeping” di cui in precedenza discusso. Pertanto, in nome di una cooperazione internazionale volta alla lotta contro il terrorismo internazionale, anche i nostri Istituti di credito che intrattengono rapporti di “Correspondent Account” con Istituti statunitensi saranno assoggettati ad una serie di regole volte a garantire una certa trasparenza nelle transazioni finanziarie.
Per quanto su detto, qualora un Istituto di credito italiano che intrattiene un conto di corrispondenza con una Banca statunitense o con una branch negli Stati Uniti di una banca italiana venga richiesto di fornire informazioni circa determinate operazioni, sussiste di fatto un obbligo giuridico in capo alla stessa di fornire le suddette informazioni; un eventuale rifiuto potrebbe comportare conseguenze abbastanza serie, in quanto verrebbe a materializzarsi l’eventualità di un sequestro o di un ordine di interruzione del rapporto a motivo del rifiuto a fornire le informazioni richieste o di costituirsi nel giudizio instaurato innanzi alla Autorità giudiziaria statunitense.

In definitiva, lŽincidenza del “Patriot Act” è notevolmente ampia e risulta idonea a produrre obblighi di legge vincolanti e molto restrittivi in tema di cooperazione bancaria internazionale. Dáltro canto, è innegabile che la rete terroristica di Osama Bin Laden si è espressamente servita delle banche americane per finanziare le proprie illecite attività finanziarie, per la qual cosa appariva necessario fermare ad ogni costo tale modus operandi del principe del terrore. Anche se la mole di informazioni producibili allŽamministrazione americana appare notevole e, alle volte, persino contraria alle norme che regolano il segreto bancario, un dovere di cooperazione – oltre che un indiretto omaggio alle vittime cadute per ignobile atto terroristico nellŽespletamento del quotidiano dovere lavorativo – impongono agli operatori finanziari italiani un aiuto ed una disponibilità totale nei confronti di chi, oltreoceano, sta cercando di combattere contro un nemico invisibile, ma finanziato – per beffa del destino – dagli stessi strumenti economici che la società occidentale mette a disposizione di tutti.     
Domenico Lamanna Di Salvo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Docente presso la Libera Università di Bolzano
Note:
[1] The USA Patriot Act and Financial Institutions – An advisory report from Steptoe & Johnson LLP – June 2002 (www.steptoe.com)
[2] La Sezione 311 del Subtitle A prevede “special measures for jurisdictions, financial institutions or international transactions of primary money laundering concern”.
[3] Per un dovere di cronaca informative va sottolineato che tale atto ha comportato  unŽimportante modifica del Titolo 31 - Capitolo 53 e Sub Capitolo II del Codice statunitense, prevedendo lŽinserimento immediatamente dopo la Sezione 5318 della nuova Sezione 5318 (A) la quale attribuisce al “Secretary of the Treasury” la facoltà di richiedere “misure speciali” per combattere il fenomeno del cosiddetto “Money Laundering”.

[4] Il punto (e) della medesima Sezione 311 definisce inoltre puntualmente cosa debba intendersi per :     o        Account;o        Correspondent Account;o        Payable – Through Account.
[5] CRS Report for Congress – The USA Patriot Act: A legal analysis – Congressional Research Service – The Library of Congress -  2002


Trattato di Velsen

http://files.meetup.com/699381/trattato_velsen.pdf

Gazzetta Ufficiale N. 134 del 11 Giugno 2010

LEGGE 14 maggio 2010 , n. 84

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. (10G0107)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia,
Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una
Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17
settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria
europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al
citato articolo 1.
Art. 3

Partecipazione italiana alla Forza
di gendarmeria europea

1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia
italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea e'
l'Arma dei carabinieri.
Art. 4

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3083):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal
Ministro della difesa (La Russa) il 28 dicembre 2009.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 gennaio 2010, con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV l'11, 16 e 24
febbraio 2010; il 4 marzo 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2062):
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 12 marzo 2010, con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.
Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 23 marzo 2010; il
20 e 28 aprile 2010.
Esaminato ed approvato in aula il 28 aprile 2010.
Allegato
Allegato
Allegato




Eurogendfor, la polizia europea über alles con “totale immunità giudiziaria”: ecco i nuovi gerarchi

Eurogendfor, la polizia europea über alles con “totale immunità giudiziaria”: ecco i nuovi gerarchi

La cosa più preoccupante in assoluto di questa milizia, attualmente posta sotto il comando del colonnello olandese Cornelis Kuijs, è la sua totale autonomia. L’Eurogendfor, infatti, non deve rispondere né ai Parlamenti delle nazioni che l’hanno creata, né, tanto meno, a quello europeo di Strasburgo. Soprattutto, parrebbe che i membri dell’Efg possano godere di una “totale immunità giudiziaria”. Che cosa potrà succedere in occasioni dove l’ordine pubblico dovrà rispondere ai nuovi gerarchi? La risposta in un’inchiesta firmata da Gea Ceccarelli per ArticoloTre. In questi giorni si parla molto dell’imminente scioglimento dell’Arma dei carabinieri e sono in tanti a domandarsi dove potranno finire dunque tutti coloro che hanno dedicato la propria vita alla forza militare italiana. Ebbene, la risposta è:polizia Eurogendfor. La Polizia non ha certo bisogno di presentazioni. La seconda, invece, sì, se non altro per il silenzio che su essa regna. L’Eurogendfor altro non è che l‘European Gendarmerie Force, una sorta di esercito sovranazionale dotato di poteri straordinari, formato da 800 militari sempre pronti a intervenire in ogni luogo del pianeta e una riserva di di circa 2000 uomini attivabili entro trenta giorni.
Questa gendarmeria nacque nel 2004 su iniziativa di cinque Paesi Membri dell’Ue: Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi. Proprio quelli che, il 18 ottobre 2007 , firmarono a Noordwijk il Trattato di Velsen, il quale, formato da appena 42 articoli, ne disciplina compiti e poteri. Nel 2008, poi, ai cinque stati “padri” si aggiunse anche la Romania. L’Egf, che ha sede a Vicenza, presso la casermaChinotto, è a disposizione dell‘Unione Europea, della Nato, dell’Onu e dell’Ocse, eppure non risponde a nessuno di essi, ma solo al Cimin(Comitato Interministeriale di Alto Livello), ossia a quel gruppo di ufficiali e rappresentanti del Ministero Esteri e Ministero Difesa. Rapidamente schierabile, composta da forze di polizia con status militare, interviene in scenari di crisi per riportare l’ordine pubblico. Dalla sua nascita, ha -ufficialmente- operato in almeno tre scenari: in Bosnia Erzegovina dal 2007 al 2010, nell’ambito della Missione Eufo “Althea”; ad Haiti, nel 2010, a seguito del terremoto, rispondendo alla richiesta dell’Onu; in Afghanistan, sotto l’egida della Nato, dove tutt’ora addestra la Polizia locale. Eppure non sono in pochi a ritenere che sia stata schierata anche in altre località e contesti, come in Grecia durante le rivolte anti-austerity. La cosa più preoccupante in assoluto di questa milizia, attualmente posta sotto il comando del colonnello olandese Cornelis Kuijs, è la sua totale autonomia. L’Eurogendfor, infatti, non deve rispondere né ai Parlamenti delle nazioni che l’hanno creata, né, tanto meno, a quello europeo di Strasburgo. Soprattutto, parrebbe che i membri dell’Efg possano godere di una “totale immunità giudiziaria”.
Nel Trattato di Velsen, il documento firmato dai ministri dei paesi che l’hanno costituita, si possono trovare infatti elencati i diversi “super poteri” che questa milizia europea si è vista riconoscere. Nell’articolo 21, per esempio, si cita l’inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi della gendarmeria. In quello successivo, ecco comparire l‘immunità delle proprietà e dei capitali dell’Egf da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria dei singoli Stati. E ancora: l’articolo 23 prevede che tutte le comunicazioni degli ufficiali della forza in questione non possano essere intercettate da nessuna autorità giudiziaria, mentre il ventinovesimo, il più illuminante di tutti, spiega come il personale EGF non possa essere soggetto a “procedimenti di esecuzione di giudizi a loro carico relativi a situazioni derivanti dallo svolgimento dei loro compiti ufficiali emessi dello Stato ospite o di destinazione.” Una carta bianca che permette ai super militari di far quello che preferiscono, appena mitigata dall’articolo 13, che sottolinea come il personale EGF debba rispettare la legge in vigore nel Paese ospite o nel Paese di destinazione”. Inoltre, nell’articolo 28 del Trattato si chiarisce che i paesi aderenti rinunciano a chiedere indennizzi per eventuali danni procurati dalla milizia. Una lunga serie di protezioni, dunque, che, assieme al silenzio che regna su di essa, andrebbe a coprire la forza di polizia internazionale, la quale può operare in tutte le fasi di gestione di una crisi: quella iniziale, “attraverso la stabilizzazione e il ripristino delle condizioni di ordine, sicurezza pubblica, sostituendo o rafforzando le forze di polizia locali deboli o inesistenti”; quella di transizione, “continuando a svolgere la sua missione come parte della componente militare, facilitando il coordinamento e la cooperazione con unità di polizia locali o internazionali”; e nel disimpegno, “agevolando il trasferimento delle responsabilità dai militari alla catena di comando civile.” Il Trattato di Velsen, inoltre, affida ad Eurogendfor una serie di impegni e compiti che sollevano numerose incognite. Oltre al garantire la pubblica sicurezza e svolgere attività di polizia giudiziaria, l’Egf può controllare, sostituirsi o istruire le polizie localidirigere la pubblica sorveglianza, operare alle frontiere, acquisire ogni genere di informazione e, infine, svolgere operazioni d’intelligence.
Ed è proprio quest’ultimo punto, quello che preoccupa i più: una super forza che tutto può, con la benedizione di stati e organizzazioni, una struttura militare sovranazionale in grado di operare in qualsiasi angolo del globo senza dover render conto a nessuno, che si configura anche come organo di spionaggio interno ed esterno. In poche parole, una bomba innescata in mano ai potenti, i quali, secondo alcuni, l’avrebbero già utilizzata a proprio piacimento per placare proteste e rivolte. E’ il caso, appunto, della Grecia. In questa direzione, non sono in pochi a domandarsi quanto tempo debba trascorrere prima che i super militari intervengano anche in Italia, considerata la crisi sia governativa che finanziaria in cui il nostro paese riversa e che lo spinge perennemente sull’orlo del baratro. Oltre il quale, ci sono pochi dubbi, ci attendono i manganelli dell’Egf.

Fonte: infiltrato.it

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