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ALTALEX NEWS


mercoledì 5 dicembre 2012

Tribunale dei minori e ordinario: le nuove competenze su figli naturali e legittimi

Tribunale dei minori e ordinario: le nuove competenze su figli naturali e legittimi


A seguito della riforma che ha equiparato i figli naturali ai figli legittimi, si è anche ridisegnata la mappatura delle competenze tra tribunale dei minori tribunale ordinario.

Molte le novità: tra queste, la sottrazione della competenza al tribunale dei minori (in favore di quello ordinario) per le controversie relative all’esercizio della potestà e all’affidamento anche dei figli naturali, all’amministrazione del fondo patrimoniale, al riconoscimento dei figli naturali.

Vediamo dunque sinteticamente come vengono ripartite le materie per ciascuno dei due tribunali.


Tribunale dei minori
- Autorizzazione al matrimonio dei minori [1].
- Assistenza del minore nella stipula di convenzioni matrimoniali [2].
- Decadenza dalla potestà genitoriale [3].
- Reintegrazione nella potestà genitoriale [4].
- Condotte pregiudizievoli dei genitori [5].
- Rimozione nell’amministrazione del patrimonio dei figli [6].
- Riammissione nell’amministrazione del patrimonio dei figli [7].
- Continuazione dell’esercizio dell’impresa del minore [8].


Tribunale ordinario
- Disciplina dell’amministrazione del fondo patrimoniale [9].
- Costituzione dell’usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole [10].
- Riconoscimento dei figli naturali [11].
- Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima [12].
Nell’ipotesi in cui sia in corso un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio in caso di contrasto sull’esercizio della potestà [13].
- Assunzione del cognome del minore [14].
- Autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale [15].
- Decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori [16].
- Esercizio della potestà dei genitori [17].
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità [18].

Inoltre, così come ha precisato più volte la Cassazione, le controversie nell’interesse dei genitori, come per esempio l’entità del contributo che il genitore naturale deve corrispondere all’altro genitore per il figlio minore affidatogli, spettano al tribunale ordinario.

Infine, con una recente sentenza, la Cassazione ha confermato che spetta al Tribunale ordinario e non a quello dei minori la competenza per il contributo al mantenimento del figlio naturale anche se di fronte al tribunale per i minorenni pende la lite sull’affidamento dei bambini, se la relativa domanda è stata proposta in momenti diversi e separatamente [19].


[1] Art. 84 cod. civ.
[2] Art. 90 cod. civ.
[3] Art. 330 cod. civ.
[4] Art. 332 cod. civ.
[5] Art. 333 cod. civ.
[6] Art. 334 cod. civ.
[7] Art. 335 cod. civ.
[8] Art. 371 ult. co. cod. civ.
[9] Art. 171 cod. civ.
[10] Art. 194, secondo co, cod. civ.
[11] Art. 250 cod. civ.
[12] Art. 252 cod. civ.
[13] Art. 333 cod. civ.
[14] Art. 262 cod. civ.
[15] Art. 264 cod. civ.
[16] Art. 316 cod. civ.
[17] Art. 317-bis cod. civ.
[18] Art. 269 primo comma cod. civ.
[19] Cass. sent. n. 21655 del 03.12.2012.

 estratto da http://www.laleggepertutti.it/19314_tribunale-dei-minori-e-ordinario-le-nuove-competenze-su-figli-naturali-e-legittimi

Liquidazione Iva per cassa: come esercitare l’opzione



FISCO 4 DICEMBRE 2012, 08:30

Liquidazione Iva per cassa: come esercitare l’opzione

Modalità di esercizio dell’opzione, decorrenza, durata e cessazione del nuovo regime, adempimenti a carico del contribuente e del cessionario


Il presente intervento è dedicato all’analisi degli adempimenti formali necessari all’adozione del nuovo regime facoltativo della liquidazione “Iva per cassa” (introdotta dall’articolo 32 bis del Decreto Legge numero 83 del 22.06.2012). I riferimenti normativi e di prassi sono: il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11.10.2012, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate numero 165764 del 21.11.2012 ed i paragrafi 6 e 7 della recentissima Circolare numero 44/E dell’Agenzia delle Entrate emanata il 26.11.2012.
Per quanto concerne l’analisi degli aspetti sostanziali del nuovo regime opzionale di liquidazione dell’Iva (operazioni attive e passive interessate, limite al volume d’affari, esercizio del diritto di detrazione, etc.) si rinvia al precedente articolo “Il nuovo regime della liquidazione Iva per cassa” pubblicato il 25 ottobre 2012.
Modalità di esercizio dell’opzione
Il contribuente deve in primo luogo verificare il rispetto del limite di 2 milioni di Euro riguardante il volume d’affari, posto quale condizione per l’adozione del regime. Detta soglia, per le attività già esistenti riguarda l’anno solare precedente a quello in cui si esercita l’opzione. Per le nuove attività deriva da una previsione del contribuente sul volume d’affari che si realizzerà nel primo anno. In quest’ultimo caso, si precisa che se l’attività inizia in corso d’anno il “tetto” massimo di 2 milioni di Euro va ragguagliato all’anno.
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti, l’opzione si esercita mediante comportamento concludente, cioè liquidando l’imposta secondo il nuovo regime. Successivamente il contribuente dovrà fornire comunicazione dell’opzione esercitata nella prima dichiarazione annuale Iva che verrà presentata, compilando l’apposito Quadro VO.
Decorrenza, durata e cessazione del nuovo regime
L’esercizio dell’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si esercita l’opzione. Di conseguenza, anche se la disposizione normativa non lo impone esplicitamente, l’opzione dovrà essere esercitata nel corso del mese di gennaio per i contribuenti mensili ed entro il primo trimestre dell’anno per quelli trimestrali. Si segnala che, limitatamente all’anno 2012, l’opzione ha effetto a partire dal 1° dicembre 2012. Essa può essere esercitata anche dai contribuenti trimestrali per il solo mese di dicembre 2012. La scelta del Legislatore tributario di “anticipare” l’applicazione del nuovo regime all’ultimo mese del 2012, se da un lato può avere una finalità agevolativa, dal punto di vista pratico-amministrativo rischia di creare problemi, specie per i contribuenti trimestrali. Per quest’ultimi è quindi consigliabile attendere il 1° gennaio 2013 per adottare l’”Iva per cassa”.
Una volta optato per il nuovo regime, esso si applica per 3 anni senza possibilità di revoca, salvo il sopravvenuto superamento del requisito relativo al limite di volume d’affari. Successivamente dal 4° anno in poi, l’opzione rimane valida prolungandosi di anno in anno, salvo revoca da esercitarsi mediante comportamento concludente ed indicazione nel Quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva presentata. Con riferimento all’anno 2012, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’esercizio dell’opzione, limitatamente al mese di dicembre come sopra descritto, si considera come primo anno ai fini del conteggio del triennio minimo d’adozione.
Il regime cessa per revoca esercitata dal contribuente, nelle modalità e nei limiti sopra descritti, o per il sopravvenuto superamento in corso d’anno del limite relativo al volume d’affari. In quest’ultimo caso torna ad applicarsi il regime di liquidazione Iva ordinario dal mese o trimestre successivo a quello nel corso del quale è stato superato il limite.
Adempimenti a carico del contribuente che adotti il regime dell’Iva per cassa
Il contribuente che decide di optare per il regime di liquidazione dell’”Iva per cassa” è tenuto ad indicare sulle fatture emesse l’annotazione “Iva per cassa” con il riferimento all’articolo 32 bis D.L. n. 83/2012. Detto obbligo formale è importante anche per integrare il comportamento concludente che manifesta l’adozione del regime. Ciò nonostante, la Circolare 44/E ha precisato che l’omessa indicazione della dicitura sulle fatture emesse è considerata una violazione formale e non inficia l’esercizio dell’opzione per il regime se la volontà di adottarlo sia altrimenti riscontrabile. Al fine di
Come detto il regime dell’Iva per cassa riguarda esclusivamente il momento in cui sorge l’esigibilità o la detraibilità dell’imposta. Di conseguenza l’emissione della fattura e la registrazione della stessa negli appositi registri previsti dalla normativa Iva dovrà avvenire nei termini ordinari.
Per quanto riguarda eventuali incassi parziali della fattura si rinvia al precedente post sulla disciplina sostanziale del nuovo regime. In questa sede ci si limita a dire che in tale caso l’imposta diviene esigibile sulla “porzione” di importo incassato.
Adempimenti a carico del cessionario (o committente)
In capo al cessionario (o committente) destinatario della fattura non sorge alcun obbligo, salvo che non abbia optato a sua volta per la liquidazione “Iva per cassa”. Il nuovo regime, infatti, a differenza di quello previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (ora abrogato), è “asimmetrico”: l’esercizio del diritto di detrazione in capo al cessionario (o committente) non è subordinato al pagamento della fattura. L’”Iva per cassa” ha effetto quindi solo per il soggetto che emette la fattura, il quale sarà tenuto a versare l’imposta nell’ambito della liquidazione (mensile o trimestrale) nella quale ricade la data di incasso della fattura.
Regime transitorio
Il regime previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 è abrogato dal 1° dicembre 2012. La Circolare 44/E precisa però che il regime continua ad applicarsi a tutte le fatture emesse secondo il citato regime prima del 1° dicembre 2012. Per dette fatture il momento dell’esigibilità e della detraibilità rimarrà quello in cui avverrà il pagamento della fattura, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 185 del 2008

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