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ALTALEX NEWS


venerdì 28 settembre 2012

Convenzione di Lanzarote, si estendono i beneficiari del gratuito patrocinio

Convenzione di Lanzarote: pubblicata la legge di ratifica (L. 172/2012)

Anna Costagliola
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’8 ottobre 2012 è stata pubblicata la legge del 1° ottobre 2012, n. 172 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abusosessuale», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti si sono impegnati a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime. In questa direzione, spetta agli Stati aderenti armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale. L’obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.
Tra le novità più importanti contemplate dalla Convenzione di Lanzarote è da annoverare l’introduzione di due nuovi reati: l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l’adescamento di minorenni. Previste pene più severe 
per tutta una serie di altri reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale in danno di minori. È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile.
Con la nuova L. 172/2012, che entrerà in vigore il prossimo 23 ottobre 2012, si è data dunque attuazione nel nostro ordinamento alla detta Convenzione. L’adesione alla Convenzione di Lanzarote integra un percorso di progressiva attenzione dello Stato italiano verso la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Il testo del provvedimento aumenta la tutela penale per i soggetti minori introducendo nel corpo del codice penale l'art. 414bis, che punisce «l’istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia» con la reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni. Puniti, altresì, l'adescamento di minori via web, il turismo sessuale, l’apologia del reato, lo sfruttamento della prostituzione minorile.
Aggravate anche le conseguenze dei maltrattamenti in famiglia, espressamente estesi anche ai conviventi.
da http://www.diritto.it/docs/5088917-convenzione-di-lanzarote-pubblicata-la-legge-di-ratifica-l-172-2012?tipo=news&source=1

Convenzione di Lanzarote, si estendono i beneficiari del gratuito patrocinio

Nella seduta del 19 settembre il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge 1969-D contenente la ratifica della Convenzione per la protezione di minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote nel 2007. Si tratta di una pietra miliare nella protezione dei minori: si impegnano gli Stati membri del Consiglio d’Europa a modificare la loro legislazione penale in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori. La finalità di tali modifiche è armonizzare le normative nazionali, in modo da evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale. Allo scopo, molte previsioni del disegno di legge sono dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna e al sistema delle indagini e della procedura penale, con riferimento, in particolare, alla registrazione e raccolta dei dati e al monitoraggio del fenomeno e soprattutto alla cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (soprattutto quelli commessi attraverso Internet).
Si evidenzia ora l’art. 9 del disegno di legge (Disposizioni in materia di gratuito patrocinio) che novellando il comma 4-ter del D.P.R. 115/2002 prevede che le persone vittime 
di violenze sessuali (offese dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.,) ovvero di prostituzione e pornografia minorile (di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale) sono ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

Sallusti: la sentenza della Corte d'Appello di Milano

Il caso Sallusti: la sentenza della Corte d'Appello di Milano
27 Settembre 2012
Corte d'Appello di Milano, ud. 17.06.11 (dep. 25.06.11), n. 832, Pres. ed Est. Guerriero, Imp. Sallusti



Allo scopo di consentire ai nostri lettori di formarsi una ragionata opinione su una vicenda che sta infiammando in questi giorni il dibattito mediatico e politico in Italia, pubblichiamo qui la sentenza della Corte d'Appello di Milano, appena confermata dalla Cassazione, che come è noto ha condannato l'allora direttore di Libero Antonio Sallusti alla pena di un anno e due mesi di reclusione senza il beneficio della sospensione condizionale a) per avere egli pubblicato, sotto lo pseudonimo "Dreyfus", un articolo diffamatorio nei confronti di un magistrato (clicca qui per leggere l'articolo in questione, tratto dalla rassegna stampa della Camera dei Deputati (art. 595 co. 2 c.p. e art. 13 l. 47/1948), e b) per avere, nella propria qualità di direttore del quotidiano, omesso di esercitare il controllo necessario per impedire la pubblicazione di altro articolo a contenuto diffamatorio sulla medesima vicenda, firmato da altro giornalista (art. 595 co. 2 in relazione all'art. 57 c.p., art. 13 l. 47/1948).

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Guida ubriaco? Sospensione patente non obbligatoria se tasso sotto 1,5 g/l


Guida ubriaco? Sospensione patente non obbligatoria se tasso sotto 1,5 g/l
Giudice di Pace Monopoli, sentenza 10.10.2011 (Rosario Beninato)
 ''…in caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammiper litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore, invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 del C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa…"
Sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale tracciato dalla sentenza n. 21447/10 della Suprema Corte, il Giudice di Pace di Monopoli ha stabilito che difetta del necessario presupposto sostanziale l’ordinanza prefettizia emessa in presenza di un tasso alcolemico inferiore ad 1,5 grammi per litro, atteso che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 medesimo codice.
Nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
In base a tale iter argomentativo la sentenza in commento afferma che che, in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strad., la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al 9 comma del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammiper litro.
(Altalex, 5 marzo 2012. Nota di Rosario Beninato)
Giudice di Pace di Monopoli
Sentenza 10 ottobre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Monopoli, avv. Francesca Verola,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 329 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2011
TRA
T. N.
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Beninato; -OPPONENTE
E
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BARI
in persona del Prefetto pro tempore; -OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX LEGGE 689/81. CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10 ottobre 2011.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.04.2011, T. N. proponeva opposizione avverso l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Bari del 1.3.2011 - Prot. n.615/11 - 8238 Pat., notificata il 15.03.2011, con la quale, ai sensi degli artt. 186, 220 e 223 del C.d.S., veniva disposta la sospensione della patente di guida per mesi dieci a seguito del verbale di contestazione elevato dal Comando Polizia Stradale di Castellana Grotte il giorno 19.02.2011 (rapporto n. 110000482.220.15) perché in Monopoli il giorno 19.2.2011 venivasorpreso alla guida in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche (prima prova 1,19 grammi per litro, seconda prova 1,19 grammi per litro).
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, alla condotta contemplata dall’art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell'art. 223 di detto codice, come nel caso de quo.
In tale circostanza la misura sanzionatoria, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
Da quanto esposto risulta di tutta evidenza diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ed infatti solo l'ordinanza prefettizia è impugnabile autonomamente dinanzi al Giudice di Pace ex art. 223, comma 5, ultimo periodo.
Al riguardo questo giudice ritiene, però, secondo l'indirizzo della Suprema Corte (Cass. Civ. 2° Sez., n. 21447 del 19.10.2010) che "in caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore (come nel caso de quo, pari a 1,19 grammi per litro nella prima prova e a 1,19 nella seconda prova), invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 del C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa”.
In adesione a tale orientamento giurisprudenziale sul punto non rimane a questo giudice di evidenziare l’insussistenza del presupposto sostanziale ai fini dell’adozione della suddetta sospensione cautelare, applicata in caso di tasso alcolemico inferiore a quello suesposto, con la conseguenza che non risulta legittimamente adottato il provvedimento impugnata in mancanza del presupposto sostanziale.
Per i suesposti motivi va accolta l’opposizione con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, ritenendosi illegittima la sospensione della patente di guida.
Anche in considerazione della particolarità della materia trattata, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Monopoli, avv. F. V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T. N., con ricorso depositato in data 14.04.2011, così decide
1. accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’Ordinanza del Prefetto della Provincia di Bari del 01.03.2011 – Prot. N. 615/11 – 82 38 Pat.
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Monopoli il 10 ottobre 2011.
Il Giudice di Pace
Avv. F. V.

Guida in stato di ebbrezza, patente, sospensione, sanzione accessoria, limiti
Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.10.2010 n° 21447
In caso di contestazione della violazione dell’art. 186 del C.d.S. (guida in stato di ebbrezza), la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore, invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa.
(Fonte: Massimario.it - 36/2010. Cfr. nota di Carlo Alberto Zaina)

UPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 19 ottobre 2010, n. 21447
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24-6-2004 Z.S. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Albenga il decreto emesso il 31-3-2004 dal Prefetto di Savona con il quale quest'ultimo, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., aveva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida per giorni 15, ordinandogli contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione MedicaLocale Patenti di Guida di Savona.
A sostegno del ricorso deduceva la violazione di legge in quanto il suddetto decreto non gli era stato tempestivamente notificato, e l'insussistenza della violazione in fatto.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace adito con sentenza dell'11-11-2004 ha rigettato il ricorso, osservando in particolare che l'art. 223 C.d.S., nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza - ricorrente nella fattispecie - prevede l'emissione dell'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto come un atto dovuto.
Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Per ragioni di priorità logico-giuridica occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso con il quale lo Z., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S., assume che il giudice di prime cure ha omesso di prendere in considerazione quanto previsto dal comma 9, di tale disposizione secondo cui "qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il Prefetto può disporre la sospensione della patente";
infatti il tasso alcoolimetrico cui si era sottoposto l'esponente e che era stato effettuato in due occasioni intervallate da uno spazio temporale di circa 10 minuti, aveva determinato un valore pari a 1,28 g/l la prima volta ed un valore pari a 1,31 g/l la seconda; pertanto, poichè nessuno dei suddetti valori aveva superato la soglia di 1/50 richiesta dal menzionato comma 9, la sanzione amministrativa della sospensione cautelativa della patente inflitta al ricorrente non avrebbe potuto essere irrogata.
La censura è fondata.
Il Giudice di Pace di Albenga ha premesso che il Prefetto di Savona, a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., aveva disposto a carico dello Z. la sospensione della patente di guida per giorni 15 e gli aveva ordinato contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di guida di Savona;
rilevato poi che dal relativo verbale di contravvenzione era emerso che i risultati dell'esame alcoolemico cui si era sottoposto lo Z. avevano evidenziato alla prima prova un tasso alcolico di 1,28 g/l ed alla seconda di 1,31 g/l, superiori a 0,50 g/l, limite indicativo dello stato di ebbrezza, ha confermato il suddetto provvedimento prefettizio assumendo che l'art. 223 C.d.S., comma 3, laddove è previsto che il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente nelle ipotesi di reato diverse dalle lesioni colpose e dall'omicidio colposo, nelle quali rientra lo stato di ebbrezza, configura tale ordinanza come un atto dovuto.
Orbene da tali considerazioni consegue che, dopo che allo Z. era stata contestata la violazione dell'art. 186 C.d.S., (consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato), al medesimo è stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice (nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogatale dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti); è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. 28-8-2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9, all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, comma 3, stesso codice alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal comma 1, dello stesso articolo.
Pertanto ricorre la violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata allo Z. era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest'ultimo in sede di contestazione.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 223 C.d.S., sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'esponente non era stato fermato dai verbalizzanti mentre era alla guida del proprio motoveicolo, ma era stato sottoposto all'accertamento etilometrico dopo un'ora da quando egli era sceso dalla moto e si trovava a piedi.
Con il terzo motivo lo Z., deducendo vizio di motivazione, rileva che la sentenza impugnata non ha considerato adeguatamente il primo motivo di opposizione relativo all'ingiustificato ed illegittimo ritardo con il quale l'esponente aveva ricevuto in data 7- 6-2004 la comunicazione della restituzione della patente, benchè l'ordinanza impugnata avesse stabilito la restituzione del documento entro il 5-4-2004.
Gli enunciati motivi restano assorbiti all'esito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l'opposizione proposta ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona di sospensione della patente di guida del 31-3-2004.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura controversa della lite, per compensare interamente le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dallo Z. ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona del 31.3.2004;
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.
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venerdì 7 settembre 2012

La diagnosi sulla salute dell'embrione: quando il potere esecutivo cerca di sostituirsi al medico


La diagnosi sulla salute dell'embrione: quando il potere esecutivo cerca di sostituirsi al medico
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La diagnosi sulla salute dell’embrione, da impiantare nell’utero della donna aspirante madre, si può effettuare essenzialmente in due maniere.
 
    1. Su base osservazionale, cioè osservando al microscopio se l’embrione da impiantare appaia visibilmente idoneo all’impianto.
    2. Oppure su base genetica, con la cosiddetta diagnosi genetica preimpianto: si esamina l’embrione sul piano genetico al fine di rilevare se risulti esente da una serie di malattie, e dunque potenzialmente sano.
    •  
    Mentre la prima procedura diagnostica, quella osservazionale, la comunità scientifica ha riscontrato essere sostanzialmente inefficace: non dà pressoché garanzie sul fatto che un certo embrione sia adatto all’impianto in utero ed esente da una serie di grave patologie; la seconda procedura diagnostica, ladiagnosi genetica, dà perlomeno la garanzia che un certo embrione sia esente da una serie di gravi malattie (quali per esempio la fibrosi cistica e la beta-talassemia) e potenzialmente adatto all’impianto in utero, potenzialmente idoneo a divenire un neonato sano.

    Nel 2004, con l’entrata in vigore della legge n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita, dall’interpretazione di alcune sue disposizioni, secondo la maggioranza dei giuristi, si è inteso che implicitamente il legislatore avesse vietato l’uso della diagnosi genetica. Poi, sempre nel 2004, con l’emanazione delle prime linee guida all’applicazione della legge 40, il Ministero della Salute, dando, non una mera indicazione tecnico-attuativa di quanto già stabilito dalla legge – come dovrebbe essere secondo diritto – bensì un’interpretazione ufficiale della legge, stabilisce esplicitamente la proibizione di effettuare la diagnosi genetica dell’embrione, o degli embrioni, da impiantare, e per di più prescrive che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni dovrà essere di tipo osservazionale. Quindi, il Ministero, il potere esecutivo, andando ben oltre quel che gli compete, proibisce una modalità diagnostico-terapeutica, la diagnosi genetica, per prescriverne un’altra, la diagnosi osservazionale, comportandosi quasi fosse un medico dall’atteggiamento paternalista ed autoritario.

    Così, la normativa riguardante la procreazione assistita, la legge 40 e le sue linee guida del 2004, fin dal primo periodo della loro entrata in vigore, portano ad un susseguirsi di contenziosi giudiziali tesi principalmente ad affermare la libertà di cura per la paziente-donna che si sottoponga alle tecniche di procreazione assistita, e la libertà di terapia per il medico, con la possibilità di effettuare la diagnosi genetica sugli embrioni da impiantare e un’efficace selezione dei medesimi embrioni.

    In questi contenziosi dapprima i giudici, rifacendosi essenzialmente ai principi del consenso informato al trattamento sanitario ed all’autonomia procreativa, affermano la possibilità di sottoporre l’embrione a diagnosi genetica, qualora richiesta dagli aspiranti genitori (si vedano principalmente: Trib. di Cagliari, sent. del 22-9-2007; Trib. di Firenze, ord. del 17-12-2007; dell’11-7-2008; del 26-8-2008); inoltre, sul piano della giurisdizione amministrativa, i magistrati dichiarano illegittima la disposizione delle linee guida del 2004, dove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di  salute degli embrioni dovrà essere di tipo osservazionale (TAR del Lazio, 398/2008). La Corte costituzionale poi, l’1-4-2009, stabilisce che la disposizione della legge 40 (l’art. 14, c. 2) nella parte in cui si prescrive di impiantare gli embrioni prodotti nel massimo di tre in un’unica soluzione (senza dare la possibilità alla donna di decidere se procedere o meno all’impianto; espresso l’assenso da parte di questa a sottoporsi alle tecniche di procreazione assistita) sia illegittima.
     
    Di qui, la sostanziale unanimità dei giuristi, ritiene che la Consulta abbia determinato con questa sentenza la legittimità dell’uso della diagnosi genetica dell’embrione. A questo punto, allora, la legittimazione della pratica della diagnosi preimpianto dovrebbe essere riconosciuta anche dal Ministero della Salute, se non mediante la persuasione, mediante l’obbligatorietà giuridica.

    Ebbene, il Ministero con le linee guida alla legge 40 emanate nel 2008, si attiene al giudizio del TAR, la sent. n. 398 del 2008, e toglie dalle linee guida la disposizione per cui ogni indagine relativa alla salute dell’embrione dovrà essere osservazionale. Tuttavia, la Commissione di studio sugli embrioni crioconservati (organo consultivo del Ministero della Salute, nominato con decreto dal medesimo Ministero il 25 giugno 2009) nella relazione conclusiva dei suoi lavori, stabilisce che qualsiasi indagine sugli embrioni debba essere esclusivamente osservazionale, considerata la situazione attuale delle conoscenze scientifiche (si veda il sitohttp://www.salute.gov.it); con ciò contraddicendo proprio la situazione attuale delle conoscenze scientifiche che unanimemente non attribuiscono alla diagnosi osservazionale pressoché alcuna valenza di efficacia diagnostica, mentre attribuiscono valenza di efficacia diagnostica solo alla diagnosi genetica! (si veda, fra gli altri, C.E. DEDIE-SMULDERS et al., Best practise guidelines for clinical preimplantation genetic diagnosis (PDG) and preimplantation genetic screening (PGS), in Human Reproduction, 1, 2005, pp. 35-48).
     
    E ancora, le nuove linee guida alla legge 40, a tutt’oggi ancora non emanate (seppur la loro emanazione è richiesta da mesi da vari soggetti istituzionali) riproporrebbero (il condizionale è d’obbligo, non avendo a disposizione un testo ufficialmente pubblicato) il divieto di effettuare la diagnosi genetica sugli embrioni, avallando dunque quale unica possibilità di diagnosi sull’embrione quella osservazionale. Ora, se così stanno le cose, ma pare non ci possano essere grossi dubbi, considerati i resoconti dei vari organi d’informazione e le dichiarazioni di vari soggetti istituzionali, ci troviamo di fronte ad un potere esecutivo che disattende l’operato della magistratura e in particolare l’operato della Corte costituzionale, il giudice delle leggi, per avallare significati normativi presunti e/o illegittimi; un potere esecutivo che tende, addirittura, ad assumere il ruolo del medico, prescrivendo certe analisi diagnostiche e negandone altre, pur di affermare un determinato modo di intendere la procreazione medicalmente assistita.

    Avv. Germano Rossini
    Dottore di ricerca in bioetica
    germanorossini@inwind.it 


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    LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

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