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mercoledì 16 marzo 2011

E’ pignorabile la quota societaria

Tribunale di Francavilla Fontana - Brindisi, 1.2.2011

E’ pignorabile la quota societaria

L’art. 671 c.p.c., cui fa rinvio l’art. 2905 c.c., ammette il sequestro conservativo di beni del debitore “nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento” e la partecipazione societaria, in quanto potenzialmente dotata di un valore economico positivo, può in astratto costituire voce del patrimonio del singolo socio nei termini di cui all’art. 2740 c.c.16.2.2011,

TRIBUNALE DI BRINDISISEZIONE DISTACCATA DI FRANCAVILLA FONTANAORDINANZAn. 902/S/2010 R.G.C.Il Giudice,letto il ricorso ai sensi dell’art. 671 c.p.c. proposto da V. nei confronti di P. al fine di richiedere il sequestro conservativo della quota di pertinenza di costui della “G.” s.n.c., allegando l’esistenza di un credito di € 16.821,00 (derivante dal decreto ingiuntivo n. 279/2008 dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. in pendenza di opposizione con ordinanza del 17.12.2009 nel giudizio n. 34/2009 R.G.C.) ed il fondato timore di perdere la garanzia dello stesso a causa della cessione di tale partecipazione societaria a terzi;preso atto del decreto presidenziale del 12.11.2010 di trasmissione del procedimento inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Brindisi;letta la memoria di costituzione presentata dal resistente, il quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’inesistenza giuridica dell’oggetto del sequestro vertendosi in materia di società di persone, diffusamente argomentando poi a sostegno della insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma di rito per la concessione dell’invocata cautela, di cui ha chiesto il rigetto nel merito con vittoria di spese;sentite le parti, esaminati gli atti, ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 669-ter, 669-quaterdecies e 678 c.p.c., lette le note autorizzate depositate dalla sola parte ricorrente il 29.12.2010 nonché la documentazione aggiuntiva richiesta con ordinanza del 12.01.2011 e depositata all’udienza del 25.01.2011,
OSSERVA
In via preliminare, la domanda cautelare va ritenuta ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di parte resistente. Com’è noto, l’art. 671 c.p.c., cui fa rinvio l’art. 2905 c.c., ammette il sequestro conservativo di beni del debitore “nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento” e la partecipazione societaria, in quanto potenzialmente dotata di un valore economico positivo, può in astratto costituire voce del patrimonio del singolo socio nei termini di cui all’art. 2740 c.c., sotto un triplice angolo prospettico:1. essa rileva come fondamento del diritto alla percezione degli utili societari, sui quali agevolmente l’art. 2270, comma 1 c.c. (norma applicabile anche alla s.n.c. alla luce del generale richiamo di cui all’art. 2293 c.c., anche perché compatibile con la struttura di tutte le società di persone) ammette la possibilità per il creditore particolare del socio di far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e dunque di procedere al pignoramento ed al sequestro conservativo di essi. Tuttavia, nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto l’esistenza di utili distribuiti o in distribuzione;2. la partecipazione fonda poi il diritto, in caso di scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio (le cui cause sono disciplinate dagli artt. 2284 e ss. c.c.) o della società nel suo insieme, ad una quota del risultato positivo delle operazioni di liquidazione. Su tali somme (sostanzialmente assimilabili a crediti futuri o sperati), sempre l’art. 2270, comma 1 c.c. abilita il creditore particolare del socio a compiere “atti conservativi” ma, mentre nella società semplice può essere lo stesso creditore, in caso di incapienza degli altri beni, a richiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio suo debitore (operazione che deve avvenire entro 3 mesi), nella società in nome collettivo quale la “…” tale facoltà è invece esclusa dall’art. 2305 c.c. e ciò a maggiore garanzia dell’autonomia dell’ente, che sarebbe indubbiamente scossa dalla facoltà dei creditori del socio di scomporre in tali casi la compagine sociale. Difatti, neppure tale cautela conservativa è stata richiesta, anche perché dalla visura camerale e dall’atto costitutivo (art. 4) emerge che la scadenza naturale della società è stata fissata al 31.12.2050 e dunque non sarebbe logicamente ipotizzabile attendere fino ad allora, né tantomeno sarebbe possibile per il Vecchio spiegare l’opposizione alla proroga della società con conseguente liquidazione coatta ex art. 2307 c.c. 3. quale bene immateriale cui afferiscono diritti vari nell’ambito della gestione societaria, la partecipazione costituisce poi (si vedano sul punto Cass. civ. 30 gennaio 1997, n. 934 e Cass. civ. 10 novembre 1992, n. 12087), anche di per sé sola, un valore patrimoniale. E’ stato difatti chiarito da tempo che le quote sociali, sia delle società di capitali (effettive, rappresentate o meno da azioni) che delle società di persone (ideali), costituiscono posizioni contrattuali "obbiettivate", suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo "valore di scambio" che consente di qualificarle come "beni giuridici" (Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934; 4 giugno 1999, n. 5494; 26 maggio 2000, n. 6957). E’ proprio su tale ultimo aspetto che paiono essersi concentrate le richieste del creditore ricorrente, ed è dunque necessario vagliare la pignorabilità di detto complesso a norma di legge, poiché ad essa dovrebbe giocoforza conseguire anche la astratta sottoponibilità dello stesso a sequestro conservativo vista l’assimilazione operata dall’art. 671 c.p.c. Sul punto, l’opinione tradizionale in dottrina propendeva per la soluzione dell’impignorabilità, sostenendo che la partecipazione ad una società di persone sarebbe caratterizzata da una sorta di intuitus personae, tant’è che l’art. 2252 c.c. richiede il consenso unanime di tutti i soci, salvo diverso accordo, per modificare il contratto sociale e quindi anche per mutare la compagine soggettiva voluta nell’atto costitutivo con cessione a terzi di una “quota”. Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione (si veda Cass. civ., 7 novembre 2002 n. 15605) ha ammesso il pignoramento delle quote per il caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro trasferibilità salva la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale. In sostanza, ad avviso dei giudici di legittimità, il fatto in sé di avere ab origine previsto la trasferibilità delle quote, fa ritenere che l’intuitus personae, nel singolo caso, passi in secondo piano e dunque si possa procedere a pignoramento. Nella vicenda all’esame di questo Tribunale, l’atto costitutivo della società resistente all’art. 9 pare essere stato strutturato proprio in tal senso, contemplando il diritto di prelazione e prevedendo il consenso degli altri soci in caso di trasferimento, ma visto che complessivamente i soci sono solo 2 compreso il Palmisano e che l’altro socio ha una partecipazione assolutamente minoritaria (5%), tant’è che in relazione a tale posizione si è già verificata una modificazione societaria poiché con atto del 29.01.2008 al posto di B. è entrato D., di fatto la trasferibilità della quota è da ritenersi libera e ciò rende la stessa astrattamente pignorabile e di conseguenza sottoponibile a sequestro conservativo. Del resto, proprio perché i soci sono solo 2 non potrebbe neppure di fatto operare il sopra citato diritto di prelazione, altrimenti la società si troverebbe esposta al rischio di scioglimento per venir meno della pluralità disciplinato dall’art. 2272 n. 4 c.c.Tutto ciò posto, in ordine al fumus boni iuris, e con riferimento all’eccezione legata alla pendenza del giudizio n. R.G.C. 34/2009 di opposizione al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, è utile sottolineare che nella procedura per sequestro conservativo il grado di certezza che si ritiene debba possedere il credito azionato deve essere valutato compatibilmente all’accertamento di tipo sommario che la misura cautelare presuppone; difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, è indispensabile che detto credito, pur potendo non possedere i requisiti della liquidità ed esigibilità, sia attuale e verosimilmente esistente (si veda ad es., sul punto, Cass. civ., 28 gennaio 1994, n. 864).Nel caso di specie, le argomentazioni e allegazioni addotte da parte ricorrente supportano tale giudizio di verosimile esistenza ed attualità, dal momento che in linea generale, ai sensi dell’art. 648 c.p.c. la delibazione giudiziale alla base della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, pur essendo sommaria, prende in considerazione, in maniera prognostica, sia le ragioni dell’opposizione (che nella specie non è stata ritenuta fondata su prova scritta o di pronta soluzione) sia l’esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.Con riguardo poi al periculum in mora, gli elementi oggettivi addotti dal ricorrente (visura camerale attestante la sua partecipazione al 95% nella s.n.c. con solo un altro socio, la cessazione di tutte le cariche di amministratore dal 31.01.2008, la capienza del patrimonio sociale stante l’atto di acquisto di beni strumentali per € 70.805,00 il 30.01.2007; verbale di pignoramento mobiliare negativo effettuato il 13 settembre 2010 ai danni del P., senza dubbio riottoso ad onorare i titoli esecutivi gravanti su di lui) ed il comportamento stesso assunto dal debitore, che nella comparsa di costituzione e risposta ha spontaneamente ammesso di non possedere altri beni mobili o immobili e che dunque la partecipazione societaria integra allo stato la sua unica fonte di sostentamento, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. per ritenere sussistente il fondato timore del Vecchio di perdere tale garanzia patrimoniale (anche alla luce di quanto sopra considerato in ordine alla sostanziale libera trasferibilità della quota a terzi) e concedere dunque la presente misura conservativa della garanzia patrimoniale.Non dovrà peraltro procedersi, come pure richiesto da parte ricorrente anche nelle note autorizzate depositate il 29.12.2010, alla nomina di un custode della quota sottoposta alla misura cautelare, in primis poiché ciò non è previsto dalle norme di rito (l’art. 676 c.p.c. riguarda difatti il solo sequestro giudiziario che ha anche finalità gestionali e non solo conservative), in secundis perché tale adempimento non dovrebbe a rigore rendersi necessario neppure in sede di esecuzione del sequestro nei termini di cui all’art. 675 c.p.c. e con le forma del pignoramento mobiliare a norma dell’art. 678 c.p.c. ovvero applicando analogicamente, in ossequio alla più evoluta dottrina, il regime del pignoramento di quote della s.r.l. oggi disciplinato dall’art. 2471 c.c. Essendosi in presenza di un bene mobile immateriale non suscettibile di possesso, va anche escluso che possa avere rilievo, per gli acquisti successivi al sequestro stesso, l’ultima parte dell’art. 2913 c.c., e quindi ogni acquisto successivo all’apposizione del vincolo non potrà comunque essere opposto al creditore.Infine, nonostante l’accoglimento non sarà necessario fissare il termine perentorio di cui all’art. 669-octies c.p.c. per l’introduzione del giudizio di merito, poiché di fatto il giudizio di merito finalizzato ad ottenere la sentenza di condanna esecutiva e la conseguente conversione del sequestro conservativo in pignoramento a norma dell’art. 686 c.p.c. è già pendente dinanzi a questo Ufficio ed è proprio quello n. 34/2009 R.G.C. nel quale il decreto ingiuntivo n. 279/2008 per cui si procede è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo. La cancelleria non ha potuto avvedersi di ciò in quanto il ricorso cautelare era stato inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Brindisi e solo successivamente è stato trasmesso a questa Sezione con decreto presidenziale ex art. 83-ter c.p.c. del 12.11.2010, pertanto dovrà disporsi la materiale riunione del presente sub-procedimento a quello principale.La regolamentazione delle spese del presente procedimento è espressamente riservata all’esito del giudizio di merito già pendente.P.Q.M.Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda cautelare, così provvede:visti gli artt. 671, 669-quaterdecies, accoglie il ricorso proposto in corso di causa e, per l’effetto autorizza il sequestro conservativo da parte di …sulla quota partecipativa di ….S.n.c. fino alla concorrenza del credito di € 16.821,00 con le modalità indicate in parte motiva ed entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;spese processuali al definitivo;manda alla cancelleria di curare l’inserimento del presente fascicolo n. 902/S/2010 R.G.C. all’interno di quello portante n. 34/2009 R.G.C., la cui prossima udienza è fissata per il 3.02.2011.Si comunichi alle parti.Francavilla Fontana, 01.02.2011 Il Giudice (dott. Giuseppe Marseglia)

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