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ALTALEX NEWS


lunedì 13 maggio 2013

Condanna per mancata moderazione dei commenti online: la sentenza


Condanna per mancata moderazione dei commenti online: la sentenza

Il testo della sentenza che ha condannato una blogger per diffamazione dopo la mancata moderazione di commenti su blog e forum: responsabile anche per altri


Testo

N.   116/13  R.G. DEPOSITO SENTENZE*
* *
*Data deposito sentenza 8 aprile  2013 *
* *
*REPUBBLICA ITALIANA*
*TRIBUNALE DI VARESE*
*UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI*
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*Il Giudice, Giuseppe Battarino*
ha pronunziato  e  pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
*SENTENZA*
ai sensi degli  artt. 438ss.,533, 535, 538 ss.  c.p.p.  nei confronti
di: *LR*, nata il [
] a Rovigo,
Difesa di fiducia dall’Avv. Jenny Cantù del  Foro di Varese, presente;
PARTE CIVILE : ST, presente, assistita dall’Avv. Paola Croci del Foro di
Milano, presente;
IMPUTATA
–del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 595, commi 1,2 e
3, c.p., nonché 13, Legge n. 47/1948 e perseguibile ai sensi dell’art.
30 della Legge 223/1990, perché, in più momenti esecutivi del medesimo
disegno criminoso, comunicando con più persone attraverso la rete
*iInternet * ed in particolare diffondendo notizie e scritti,
utilizzando il proprio nome e cognome o, anche, utilizzando lo
pseudonimo di Y, sul sito *Internet* www.[...].org
http://www.%5B…%5D.org, intraprendeva una campagna denigratoria nei
confronti delle case editrici a pagamento (di cui all’acronimo EAP),
campagna denigratoria denominata NOEAP, per mezzo della quale ledeva la
reputazione di ST in quanto rappresentante della casa editrice Z[
], con
sede legale in [
]
In particolare, pubblicando tali asserzioni sul citato sito
internet, affermava che:
-       la casa editrice Z[
] doveva essere considerata “a pagamento”;
-       ST aveva offeso ed insultato LR, con parole in realtà mai
pronunciate dall’interessata;
-       apostrofava gli editori a pagamento, tra i quali includeva ST
con gli epiteti “*cloache editoriali*”; “*truffatori*”; “*signori
truffa*”; “*cosche mafiose*” “*strozzini*” e simili;
-       attribuiva a ST affermazioni e frasi mai profferite;
-       diffondeva immagini virtuali riferibili a ST atte a
ridicolizzare la stessa;
-       indicava la casa editrice Z[
] come “*stampatore, editore che non
offre distribuzione e produzione e produttore di libri di pessima qualità*”;
-       offendeva direttamente ed esplicitamente ST con i seguenti
epiteti “*arpia*”; “*repressa del cazzo*”; “*urticante peggio di una
medusa*”; “*non ha altro da dire che non siano le solite stronzate*”.
In [
] sino al 25 settembre 2010
* *
*MOTIVI DELLA DECISIONE*
L’imputata, in sede di udienza preliminare, ha chiesto di essere
giudicata con rito abbreviato.
Si è costituita parte civile ST, che ha accettato gli effetti del giudizio.
La ricorrenza sul sito www.[...].org espressioni riportate nel capo d’imputazione è documentata ampiamente.
In sostanza il sito, che, incontestatamente, è amministrato
dall’imputata, è stato sede di un vivace dibattito tra aspiranti
scrittori o scrittori esordienti, avente ad oggetto, tra l’altro, la
specifica difficoltà di trovare un editore adeguato per opere prime, o
comunque per scrittori non già affermati.
Il contesto è di comune conoscenza: a fronte di pochi autori di testi
che incontrano un editore realmente interessato – per motivi culturali o
economici – alla pubblicazione e che dunque divengono scrittori editi,
molti autori di testi devono rinunciare alle proprie ambizioni oppure
accettare compromessi proposti da editori che richiedono, in forma
diretta o indiretta, contributi alle spese di edizione; a loro volta
questi editori offrono talora una reale attività di *editing* e una
adeguata distribuzione, in altri casi  difettano dell’una e dell’altra,
mandando gli autori incontro a sicura delusione.
L’attività casa editrice Z[
], fondata e amministrata da ST, è rientrata
nell’oggetto della discussione svoltasi sul sito.
Premesso che la reale politica editoriale di Z[
] non è oggetto di
valutazione in questo processo se non nei limiti in cui il riferimento
ad essa consente di definire la continenza, o meno, delle espressioni
ricorrenti sul sito, le questioni essenziali del giudizio, alla luce
dell’imputazione, del materiale probatorio e delle argomentazioni
difensive, riguardano l’obiettività delle condotte, l’attribuibilità
soggettiva anche in ragione della natura del mezzo di diffusione, la
qualificazione delle stesse.
Il postulato dell’accusa è l’esistenza di affermazioni asseritamente
travalicanti il diritto di critica che vengono descritte nel capo di
imputazione con diverso grado di analiticità.
In ordine ad esse va considerato – seguendo l’ordine delle condotte così
come descritte – che:
l’affermazione secondo cui la casa editrice è da considerare “a pagamento”
non costituisce reato, risolvendosi l’espressione in una sintesi
opinabile ma non offensiva delle suaccennate forme di partecipazione al
costo editoriale;
parlare di “parole mai pronunciate” o, più oltre di “affermazioni e frasi
mai profferite” come forma di offesa mediante attribuzione di falsità non
soddisfa i caratteri di chiara enunciazione dell’accusa e non consente di
affermare la penale responsabilità dell’imputata;
gli epiteti “cloache editoriali”, “truffatori”, signori della truffa”,
cosche mafiose”, “strozzini”, attribuiti alla categoria genericamente
individuata come editori a pagamento, e inclusiva della persona offesa,
sono obiettivamente tali da lederne l’onore e il decoro;
la diffusione di immagini mortificanti e allusive, frutto di montaggio,
direttamente riferite a ST è obiettivamente tale da lederne l’onore e il
decoro; così pure è a dirsi dell’uso nei suoi confronti dei termini
“arpia”, “repressa del cazzo”, “urticante peggio di una medusa” e “solite
stronzate” riferito a sue affermazioni;
non integrano il reato, risolvendosi in forte ma legittima critica, le
affermazioni circa la “pessima qualità” di talune produzioni editoriali.
Nel formulare le accuse il Pubblico Ministero fa riferimento alle leggi
n. 47/1948 e n. 223/1990 e contesta, senza ulteriore specificazione, la
violazione dei commi primo, secondo e terzo dell’art. 595 c.pen. .
Si deve pertanto ritenere che egli abbia inteso contestare la
comunicazione con più persone e l’utilizzazione del mezzo della stampa,
omologato alla “rete internet”, così definita in imputazione.
Anche al fine di definire il titolo di attribuzione soggettiva delle
condotte si deve richiamare in sintesi lo sviluppo della questione
dell’uso della Rete come strumento giornalistico.
Nella ricostruzione sinora prevalente in giurisprudenza di merito
(*leading case*: G.i.p. Tribunale Oristano, sent. 25 maggio 2000, n.
137) e di legittimità (Cass, V, n. 1907 del 16 luglio – 1° ottobre 2010)
si è negata l’’assimilabilità della comunicazione giornalistica su
Internet a quella tradizionale della carta stampata. L’argomento
principe è di tipo testuale, con riferimento al contenuto dell’art. 1 L.
8 febbraio 1948, n. 47 e dell’art. 57 c.pen., ritenendo che l’eventuale
assimilazione sarebbe frutto di estensione analogica *in malam partem*,
evidentemente inammissibile in campo penale.
A diversa soluzione si perviene ipotizzando che si tratti invece di mera
deduzione interpretativa, non analogica, fondata sull’applicazione di un
criterio storico sistematico al citato art. 1 L. 8 febbraio 1948, n. 47.
Dall’esame dei lavori preparatori, che come è noto risalgono all’Assemblea
Costituente nella sua attività di legislazione ordinaria, emergono,
nella seduta del 6 dicembre 1947, nell’ambito della discussione
sull’art. 2 (attuale art. 1) della legge recante disposizioni sulla
stampa, tre
passaggi illuminanti: il presidente e relatore Cevolotto si preoccupa di
richiamare – in termini di disciplina liberale da riacquistare – la L. 28
giugno 1906 n. 278, che limitava gli interventi repressivi “delle
edizioni, degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero”; lo
stesso relatore segnala la modifica del testo nel senso di ritenere
“stampa” qualsiasi riproduzione ottenuta non con “mezzi
meccanico-fisici o chimici” bensì “meccanici o chimico-fisici”;  il
deputato Colitto chiede e ottiene che non si parli di “riproduzioni
impresse” bensì, più largamente,
“ottenute”.
Tutto ciò segnala la volontà del legislatore di prevedere, a ogni buon
fine, una disciplina che potesse tenere conto del superamento della pura
e semplice “impressione con mezzi meccanici” (tale era la primigenia
espressione del progetto di legge) di gutenberghiana memoria, rispetto
ai progressi della meccanica, della fisica, della chimica; questo
progresso ha oggi prodotto una forma di editoria, quella su Internet,
del tutto identica (e in alcuni casi anche sostitutiva, con quotidiani
*on demand*, su *tablet*, editati a domicilio e così via) a quella che
produce caratteri impressi su carta; e del resto, a ben vedere,
l’informatica e la telematica altro non sono che applicazione combinata
di mezzi (di variazioni di stato) meccanici, fisici, chimici; in questo
quadro interpretativo la L. 7 marzo 2001, n. 62, non è fonte di
“rilettura” della L. 8 febbraio 1948, n. 47, bensì sopravvenienza
coerente (nella sua equiparazione tra più prodotti editoriali) con un
concetto di stampa idoneo *ab origine* a ricomprendere la sopravvenienza
dei quotidiani o periodici – ora normalmente registrati e
oggetto di benefici – su Internet.
Se questo è vero, compete peraltro all’interprete attribuire a un sito
Internet, sulla base di caratteristiche intrinseche e fenomeniche,
nonché formali (la registrazione) la natura di “stampa”.
Nel caso di specie il sito www.[...].org ha caratteristiche di informazione ascrivibili alla “stampa” ma
costituisce la base per la costruzione di un gruppo settoriale di
interesse, composto da scrittori esordienti, o aspiranti tali, mediante
la discussione di temi comuni (valga il richiamo a Cass., III, n.
10535 dell’11 dicembre 2008 – 10 marzo 2009).
Ne discendono le conseguenze qui rilevanti.
Quanto alla qualificazione del fatto è corretto da parte del Pubblico
Ministero parlare di comunicazione con più persone; sussiste l’aggravante
di cui all’art. 595, terzo comma, c.pen. sotto il profilo
dell’’utilizzazione di “mezzo di pubblicità”, non sotto il profilo
dell’’essere l’’offesa recata “col mezzo della stampa”.
Quanto all’’attribuzione soggettiva di responsabilità all’imputata, essa è
diretta, non mediata dai criteri di cui agli artt. 57ss. c.pen.; la
disponibilità dell’amministrazione del sito Internet rende l’imputata
responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia
quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; è
indifferente sotto questo profilo sia l’esistenza di una forma di filtro
(poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono
ritenersi specificamente approvati dal *dominus*), sia l’inesistenza di
filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità
devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal
*dominus*).
Non è certamente idonea a escludere la responsabilità penale
dell’imputata la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità
agli autori dei commenti contenuta in un “regolamento” di natura
esclusivamente privata per l’utilizzazione del sito (gli autori, semmai
concorrono nel reato, ma di essi in questo processo non vi è traccia di
identificazione, né sono imputati).
Quanto alla questione, posta dalla difesa, della tardività della
querela, sporta nel  settembre 2010, rispetto al caricamento progressivo
sul sito di contenuti offensivi, iniziato in epoca anche di molto
precedente, si deve ritenere che la natura di reato di evento della
diffamazione (Cass., V, 21 giugno – 25 luglio 2006, n. 25875, Cass.,
V, 4 – 17 aprile 2008, n. 1597) associata alla tipicità del mezzo faccia
sì che la querela debba ritenersi tempestiva in ragione della effettiva
percezione dell’offesa da parte della vittima, in occasione dell’accesso
ai contenuti del sito.
La specificità del mezzo, e la lesività estrema e protratta derivante
dalla recuperabilità dei contenuti diffamatori in ogni successivo
momento (anche attraverso motori di ricerca o reindirizzamenti mediante
*link* o *social network*) dalla simultaneità degli accessi al sito,
dalla possibile non coincidenza di accesso al sito e fruizione del
contenuto eventualmente diffamatorio (cliccabile o non, scaricabile o
non, pur in presenza di accertato accesso), fanno sì che, in un
contemperamento concreto tra applicazioni meramente processuali del
principio di *favor rei* e necessità di elevato grado di protezione
della vittima, non possa negarsi alla stessa di poter sporgere querela,
come è nel caso di specie avvenuto, in epoca successiva al caricamento
dei contenuti diffamatori sul sito.
Le conseguenze sanzionatorie dei reati – si tratta di più azioni, unite
dall’identità di disegno criminoso – possono essere contenute, in ragione
della giovane età dell’imputata e di una sua possibile sottovalutazione
delle condotte illecite, frutto di una diseducazione di cui essa stessa
è vittima, in un contesto sociale di falsamente proclamata liceità di
qualsiasi lesione dell’altrui personalità morale, tantopiù se veicolata
dai mezzi di comunicazione, scegliendo la pena pecuniaria e applicando a
suo favore le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti
alle sussistenti aggravanti.
La pena base di euro milleottocento di multa, va dunque ridotta a euro
milleduecento per le circostanze attenuanti generiche; aumentata di euro
trecento per la continuazione, ridotta ai sensi dell’art. 442, secondo
comma, c.p.p., per la scelta del rito, a euro mille di multa.
Consegue alla condanna il pagamento delle spese processuali.
L’incensuratezza della condannata consente di concedere i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Conformemente alla richiesta presentata dal difensore di parte civile,
va riconosciuto alla stessa il risarcimento del danno morale da reato,
quantificabile in euro cinquemila, considerato il turbamento causato al
soggetto e alla sua attività imprenditoriale, in non breve arco
temporale. Va altresì pronunciata condanna al pagamento in favore della
parte civile delle spese di costituzione e giudizio, che si liquidano in
euro mille (euro trecentosessanta per la fase di studio, euro
seicentoquaranta per la fase decisoria).
p.q.m.
visti gli artt. 438ss., 533, 535 c.p.p.,
dichiara
LR responsabile dei reati ascrittile e, applicate le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la diminuente di
cui all’art. 442, secondo comma, c.p.p., la
condanna
alla pena di euro mille di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali;
pena sospesa, non menzione;
Visti gli artt. 538ss. c.p.p.
condanna
LR al risarcimento del danno in favore della parte civile ST, che
liquida in euro cinquemila; nonché al pagamento delle spese di
costituzione e giudizio che liquida in complessivi euro mille, oltre IVA
e CPA.
Indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito della
motivazione.
Varese, 22 febbraio 2013
IL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Giuseppe Battarino

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