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ALTALEX NEWS


venerdì 18 marzo 2011

Detenzione di materiale pedopornografico se i files non sono stati cancellati dal cestino del pc


Detenzione di materiale pedopornografico se i files non sono stati cancellati dal cestino del pc
E' configurabile il delitto di detenzione di materiale pedopornografico nei confronti di chi, dopo aver scaricato da internet alcuni files riproducenti immagini di minori in atteggiamento sessualmente inequivoco, non abbia provveduto a cancellarli mediante rimozione definitiva dal "cestino" del programma del computer, in quanto gli stessi, se rimossi in modalità non allocata, sono pur sempre disponibili mediante semplice riattivazione dell'accesso al file.
Cassazione penale, Sez. III, Sentenza 13/01/2011, n. 639
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione sul delicato tema della detenzione di materiale pedopornografico, prevista dall’art. 600 quater cod. pen., applicata al campo dell’informatica.La Corte, nell’esaminare una fattispecie concreta particolare, giunge ad affermare che la condotta di chi, dopo aver scaricato da internet uno o più files riproducenti minori in atteggiamenti sessualmente espliciti, si limiti a visionarli ed a cancellarli posizionandoli nel “cestino” del programma, è responsabile per la loro detenzione, in quanto è solo la definitiva rimozione degli stessi dal “cestino” che fa cessare la condotta illecita, poichè, fino a tale momento, è tecnicamente possibile il ripristino del file cancellato e, dunque, la persistente disponibilità dello stesso.Il fattoLa vicenda processuale che ha costituito l’occasione per la Corte di pronunciarsi sulla questione in esame vedeva imputato uno psicologo che, attraverso l’accesso ad internet, si era procurato a pagamento, utilizzando la propria carta di credito, materiale pedopornografico che scaricava su alcuni personal computers nella sua disponibilità. L’imputato veniva condannato nonostante avesse sostenuto, da un lato, di aver eseguito l’operazione di “download” in quanto animato da interesse scientifico per la materia (essendo entrato in contatto con gruppi di discussione e di siti che trattavano argomenti di pedofilia al fine di effettuare ricerche sulle parafilie e sulla pedofilia e zoofilia) e, dall’altro, che il semplice fatto della navigazione via internet di siti pedopornografici e la mera acquisizione automatica delle immagini vietate nella memoria del computer non potesse far supporre la consapevole volontà di disporre o di procurarsi il materiale vietato.In tal senso, secondo l’assunto difensivo, il legislatore non avrebbe voluto punire la semplice consultazione dei siti internet a contenuto pedopornografico, quando a tale consultazione non sia seguita l’operazione di volontario “download” o su un floppy disk o su un supporto informativo esterno al computer.Solo tale condotta, per la difesa, integrerebbe l’effettivo procurarsi delle immagini e, dunque, l’effettivo “disporre” oggetto della condotta vietata.Il giudizio di legittimitàLa Cassazione, pur annullando in parte con rinvio la sentenza per erronea determinazione della pena, ha rigettato le doglianze difensive con riferimento alla configurabilità della fattispecie penale.Per seguire il percorso logico – giuridico seguito dalla Corte, occorre muovere dalla fattispecie incriminatrice.L’art. 600 – quater c.p., introdotto dalla L. 3 agosto 198, n. 269, e successivamente sostituito dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, sanziona la condotta di detenzione di materiale pedopornografico.La condotta penalmente rilevante, prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 38 del 2006, consisteva nel fatto di procurarsi consapevolmente o di disporre di materiale pedopornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, salvo che non si rientrasse nella più grave ipotesi di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).Dopo le modifiche introdotte nel 2006, il legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio sia prevedendo un’aggravante, sia riformulando parzialmente la fattispecie penale.In particolare, all’elemento costitutivo della produzione di materiale pornografico mediante lo sfruttamento sessuale di minori (che prima richiedeva, per la sua configurabilità, l’approfittamento della condizione propria del minore: Cass. Pen., sez. III, 22 settembre 2010, n. 34201, G., in Ced Cass. 248226), oggi il legislatore ha sostituito quello, di più ampia portata, della realizzazione dello stesso mediante la mera utilizzazione di minori; in secondo luogo, poi, il legislatore ha sostituito il fatto di disporre di materiale pornografico con la mera detenzione. Osserva, anzitutto, la Corte che nella nozione di “procurarsi” o di “disporre”, da considerasi unitariamente (Cass. Pen., sez. III, 19 novembre 2008, n. 43189, T., in Ced Cass. 241425, che ammette anche il concorso tra dette condotte) rientra anche la “visione” di immagini pedopornografiche scaricate dal computer perché, per un tempo limitato alla sola visione, le immagini sono nella disponibilità del reo.In una fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame, del resto, la Cassazione aveva avuto modo di affermare che nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volonta' di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori (nella specie, la volontà di detenzione era risultata integrata dal rinvenimento di "files" pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benchè successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi: Cass. Pen., sez. III, 8 novembre 2007, n. 41067, P.M. in proc. S., in Ced Cass. 238079).Tale affermazione, del resto, si inserisce in maniera chiara nel filone giurisprudenziale secondo cui la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico "scaricato" (cosiddetta operazione di "download") da un sito internet a pagamento, in quanto il comportamento di chi accede al sito e versa gli importi richiesti per procurarsi il materiale pedopornografico offende la libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce (Cass. Pen., sez. III, 12 novembre 2007, n. 41570, M., in Ced Cass. 237999).Tale condotta, peraltro, secondo il Supremo Collegio, configura un'ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all'agente la disponibilità del materiale (Cass. Pen., sez. III, 10 giugno 2010, n. 22043, R., in Ced Cass. 247635; Cass. Pen., sez. III, 28 luglio 2010, n. 29721, M., in Ced Cass. 248108).Diversamente, ad esito assolutorio, si era pervenuti in relazione ad una fattispecie nella quale era stata ritenuta involontaria la divulgazione e diffusione via internet di "files" pedopornografici compiute automaticamente dal programma di condivisione dati installato sul computer dell'indagato, in quanto tali "files" erano stati rinvenuti nella memoria "cache" e non all'interno di una cartella, sicchè la Corte, in tal caso, aveva affermato il principio secondo cui la condotta di divulgazione e diffusione nella rete "Internet" di materiale pornografico presuppone la consapevole detenzione del materiale stesso (Cass. Pen., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 3194, P.M. in proc. C., in Ced Cass. 242172).Nella fattispecie affrontata dalla sentenza qui commentata, invece, la Corte non ritiene sussistere alcun dubbio sulla volontarietà del fatto. Ed infatti, dagli elementi acquisiti nel corso del processo, era emerso che un elevato numero di immagini vietate erano state rinvenute negli hard disks dei computers dell’imputato in modalità “non allocata”, ossia erano files avviati al cestino e quindi cancellati dopo la loro visione.Tali files, tuttavia, erano pur sempre disponibili mediante semplice riattivazione dell’accesso al file, sicchè, per la Corte, erano “detenuti” e pertanto “disponibili”.Ne consegue, per il Supremo Collegio, che solo per i files definitivamente cancellati si può dire che cessi la disponibilità e, quindi, la stessa configurabilità del reato.
Alessio ScarcellaTratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2011

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