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ALTALEX NEWS


mercoledì 5 dicembre 2012

Tribunale dei minori e ordinario: le nuove competenze su figli naturali e legittimi

Tribunale dei minori e ordinario: le nuove competenze su figli naturali e legittimi


A seguito della riforma che ha equiparato i figli naturali ai figli legittimi, si è anche ridisegnata la mappatura delle competenze tra tribunale dei minori tribunale ordinario.

Molte le novità: tra queste, la sottrazione della competenza al tribunale dei minori (in favore di quello ordinario) per le controversie relative all’esercizio della potestà e all’affidamento anche dei figli naturali, all’amministrazione del fondo patrimoniale, al riconoscimento dei figli naturali.

Vediamo dunque sinteticamente come vengono ripartite le materie per ciascuno dei due tribunali.


Tribunale dei minori
- Autorizzazione al matrimonio dei minori [1].
- Assistenza del minore nella stipula di convenzioni matrimoniali [2].
- Decadenza dalla potestà genitoriale [3].
- Reintegrazione nella potestà genitoriale [4].
- Condotte pregiudizievoli dei genitori [5].
- Rimozione nell’amministrazione del patrimonio dei figli [6].
- Riammissione nell’amministrazione del patrimonio dei figli [7].
- Continuazione dell’esercizio dell’impresa del minore [8].


Tribunale ordinario
- Disciplina dell’amministrazione del fondo patrimoniale [9].
- Costituzione dell’usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole [10].
- Riconoscimento dei figli naturali [11].
- Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima [12].
Nell’ipotesi in cui sia in corso un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio in caso di contrasto sull’esercizio della potestà [13].
- Assunzione del cognome del minore [14].
- Autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale [15].
- Decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori [16].
- Esercizio della potestà dei genitori [17].
- Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità [18].

Inoltre, così come ha precisato più volte la Cassazione, le controversie nell’interesse dei genitori, come per esempio l’entità del contributo che il genitore naturale deve corrispondere all’altro genitore per il figlio minore affidatogli, spettano al tribunale ordinario.

Infine, con una recente sentenza, la Cassazione ha confermato che spetta al Tribunale ordinario e non a quello dei minori la competenza per il contributo al mantenimento del figlio naturale anche se di fronte al tribunale per i minorenni pende la lite sull’affidamento dei bambini, se la relativa domanda è stata proposta in momenti diversi e separatamente [19].


[1] Art. 84 cod. civ.
[2] Art. 90 cod. civ.
[3] Art. 330 cod. civ.
[4] Art. 332 cod. civ.
[5] Art. 333 cod. civ.
[6] Art. 334 cod. civ.
[7] Art. 335 cod. civ.
[8] Art. 371 ult. co. cod. civ.
[9] Art. 171 cod. civ.
[10] Art. 194, secondo co, cod. civ.
[11] Art. 250 cod. civ.
[12] Art. 252 cod. civ.
[13] Art. 333 cod. civ.
[14] Art. 262 cod. civ.
[15] Art. 264 cod. civ.
[16] Art. 316 cod. civ.
[17] Art. 317-bis cod. civ.
[18] Art. 269 primo comma cod. civ.
[19] Cass. sent. n. 21655 del 03.12.2012.

 estratto da http://www.laleggepertutti.it/19314_tribunale-dei-minori-e-ordinario-le-nuove-competenze-su-figli-naturali-e-legittimi

Liquidazione Iva per cassa: come esercitare l’opzione



FISCO 4 DICEMBRE 2012, 08:30

Liquidazione Iva per cassa: come esercitare l’opzione

Modalità di esercizio dell’opzione, decorrenza, durata e cessazione del nuovo regime, adempimenti a carico del contribuente e del cessionario


Il presente intervento è dedicato all’analisi degli adempimenti formali necessari all’adozione del nuovo regime facoltativo della liquidazione “Iva per cassa” (introdotta dall’articolo 32 bis del Decreto Legge numero 83 del 22.06.2012). I riferimenti normativi e di prassi sono: il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11.10.2012, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate numero 165764 del 21.11.2012 ed i paragrafi 6 e 7 della recentissima Circolare numero 44/E dell’Agenzia delle Entrate emanata il 26.11.2012.
Per quanto concerne l’analisi degli aspetti sostanziali del nuovo regime opzionale di liquidazione dell’Iva (operazioni attive e passive interessate, limite al volume d’affari, esercizio del diritto di detrazione, etc.) si rinvia al precedente articolo “Il nuovo regime della liquidazione Iva per cassa” pubblicato il 25 ottobre 2012.
Modalità di esercizio dell’opzione
Il contribuente deve in primo luogo verificare il rispetto del limite di 2 milioni di Euro riguardante il volume d’affari, posto quale condizione per l’adozione del regime. Detta soglia, per le attività già esistenti riguarda l’anno solare precedente a quello in cui si esercita l’opzione. Per le nuove attività deriva da una previsione del contribuente sul volume d’affari che si realizzerà nel primo anno. In quest’ultimo caso, si precisa che se l’attività inizia in corso d’anno il “tetto” massimo di 2 milioni di Euro va ragguagliato all’anno.
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti, l’opzione si esercita mediante comportamento concludente, cioè liquidando l’imposta secondo il nuovo regime. Successivamente il contribuente dovrà fornire comunicazione dell’opzione esercitata nella prima dichiarazione annuale Iva che verrà presentata, compilando l’apposito Quadro VO.
Decorrenza, durata e cessazione del nuovo regime
L’esercizio dell’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si esercita l’opzione. Di conseguenza, anche se la disposizione normativa non lo impone esplicitamente, l’opzione dovrà essere esercitata nel corso del mese di gennaio per i contribuenti mensili ed entro il primo trimestre dell’anno per quelli trimestrali. Si segnala che, limitatamente all’anno 2012, l’opzione ha effetto a partire dal 1° dicembre 2012. Essa può essere esercitata anche dai contribuenti trimestrali per il solo mese di dicembre 2012. La scelta del Legislatore tributario di “anticipare” l’applicazione del nuovo regime all’ultimo mese del 2012, se da un lato può avere una finalità agevolativa, dal punto di vista pratico-amministrativo rischia di creare problemi, specie per i contribuenti trimestrali. Per quest’ultimi è quindi consigliabile attendere il 1° gennaio 2013 per adottare l’”Iva per cassa”.
Una volta optato per il nuovo regime, esso si applica per 3 anni senza possibilità di revoca, salvo il sopravvenuto superamento del requisito relativo al limite di volume d’affari. Successivamente dal 4° anno in poi, l’opzione rimane valida prolungandosi di anno in anno, salvo revoca da esercitarsi mediante comportamento concludente ed indicazione nel Quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva presentata. Con riferimento all’anno 2012, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’esercizio dell’opzione, limitatamente al mese di dicembre come sopra descritto, si considera come primo anno ai fini del conteggio del triennio minimo d’adozione.
Il regime cessa per revoca esercitata dal contribuente, nelle modalità e nei limiti sopra descritti, o per il sopravvenuto superamento in corso d’anno del limite relativo al volume d’affari. In quest’ultimo caso torna ad applicarsi il regime di liquidazione Iva ordinario dal mese o trimestre successivo a quello nel corso del quale è stato superato il limite.
Adempimenti a carico del contribuente che adotti il regime dell’Iva per cassa
Il contribuente che decide di optare per il regime di liquidazione dell’”Iva per cassa” è tenuto ad indicare sulle fatture emesse l’annotazione “Iva per cassa” con il riferimento all’articolo 32 bis D.L. n. 83/2012. Detto obbligo formale è importante anche per integrare il comportamento concludente che manifesta l’adozione del regime. Ciò nonostante, la Circolare 44/E ha precisato che l’omessa indicazione della dicitura sulle fatture emesse è considerata una violazione formale e non inficia l’esercizio dell’opzione per il regime se la volontà di adottarlo sia altrimenti riscontrabile. Al fine di
Come detto il regime dell’Iva per cassa riguarda esclusivamente il momento in cui sorge l’esigibilità o la detraibilità dell’imposta. Di conseguenza l’emissione della fattura e la registrazione della stessa negli appositi registri previsti dalla normativa Iva dovrà avvenire nei termini ordinari.
Per quanto riguarda eventuali incassi parziali della fattura si rinvia al precedente post sulla disciplina sostanziale del nuovo regime. In questa sede ci si limita a dire che in tale caso l’imposta diviene esigibile sulla “porzione” di importo incassato.
Adempimenti a carico del cessionario (o committente)
In capo al cessionario (o committente) destinatario della fattura non sorge alcun obbligo, salvo che non abbia optato a sua volta per la liquidazione “Iva per cassa”. Il nuovo regime, infatti, a differenza di quello previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (ora abrogato), è “asimmetrico”: l’esercizio del diritto di detrazione in capo al cessionario (o committente) non è subordinato al pagamento della fattura. L’”Iva per cassa” ha effetto quindi solo per il soggetto che emette la fattura, il quale sarà tenuto a versare l’imposta nell’ambito della liquidazione (mensile o trimestrale) nella quale ricade la data di incasso della fattura.
Regime transitorio
Il regime previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 è abrogato dal 1° dicembre 2012. La Circolare 44/E precisa però che il regime continua ad applicarsi a tutte le fatture emesse secondo il citato regime prima del 1° dicembre 2012. Per dette fatture il momento dell’esigibilità e della detraibilità rimarrà quello in cui avverrà il pagamento della fattura, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 185 del 2008

sabato 24 novembre 2012

Terrorismo e pirateria equiparati nel nuovo diritto internazionale?

Terrorismo e pirateria equiparati nel nuovo diritto internazionale?PDFPrintE-mail
Autore: ten. col. Carlo Stracquadaneo   
Nel diritto internazionale manca una definizione di terrorismo. I tentavi per stabilirla sono falliti a causa dello status ibrido dei terroristi: né criminali comuni, né combattenti legittimi e nemmeno soggetti statali riconosciuti.

In realtà da tempo esiste in tutta la comunità internazionale un accordo di fondo sulla definizione, questa però non è stata tradotta in norme giuridiche rigorose perché i Paesi arabi da anni insistono su una eccezione: a loro giudizio i "combattenti per la libertà" (sudafricani che lottavano contro l'apartheid, palestinesi che si battono contro Israele nei territori occupati, ecc.) non possono essere considerati in alcun caso terroristi, neanche quando le loro azioni violente colpiscono direttamente civili, perché la loro lotta è legittimata dal fine che perseguono (liberazione di un popolo). Ancora nel 1998 e nel 1999 Convenzioni internazionali della Lega araba e della Conferenza islamica prevedevano espressamente quell´eccezione. Persistendo il disaccordo tra paesi arabi e tutti gli altri Stati sull´eccezione, mancava anche un´intesa generale sulla regola. Per fortuna negli ultimi tempi la Lega Araba, pur mantenendo ferme le sue posizioni ideologiche e di principio sulla legittimità delle lotte di liberazione nazionale, ha ammesso che azioni violente contro civili, anche se intraprese da "combattenti della libertà", costituiscono atti di terrorismo. Rimangono riluttanze della Conferenza Islamica, guidata da Stati più radicali. La Conferenza, soprattutto per ragioni ideologiche, blocca i lavori delle Nazioni Unite su una Convenzione generale sul terrorismo: pur ammettendo che violenze contro civili, ad esempio nei territori palestinesi occupati, possano essere qualificati come crimini di guerra, non vuole definirli atti di terrorismo. Ma tra i comportamenti vietati, le norme internazionali sui conflitti armati proibiscono e criminalizzano anche quegli "atti o minacce di violenza il cui scopo primario sia quello di diffondere il terrore nella popolazione civile". Insomma, esistono i crimini di guerra di terrorismo.

Oggi si è dunque faticosamente arrivati ad un consenso sostanziale e quasi unanime sul terrorismo, come è dimostrato dalle leggi di numerosissimi Stati (ultima quella italiana, contenuta nel pacchetto Giuseppe Pisanu) e da tanti trattati e risoluzioni internazionali. Pertanto deve essere considerato terrorista chiunque
1) commetta un´azione criminosa (omicidio, strage, dirottamento di aerei, sequestro di persona, ecc.) contro civili o anche contro militari non impegnati in un´azione bellica (che ad esempio partecipano ad una funzione religiosa);
2) compie l´atto al fine di coartare un governo, un´organizzazione internazionale o anche un ente non statale (ad esempio, una multinazionale); questa coartazione può avvenire diffondendo il terrore nella popolazione civile (si pensi agli attentati di Londra del 7 luglio) o con altre azioni (ad esempio, facendo saltare, o minacciando di far saltare, il ministero della Difesa, la banca nazionale, o un´ambasciata straniera; o sequestrando il capo del governo o anche di una multinazionale, se questa ad esempio non dà armi a guerriglieri);
3) per una motivazione politica o ideologica (quindi non per fini di lucro o per impulsi personali di vendetta o altro). 
(l'articolo prosegue all'indirizzo web  http://www.diritto.net/dirittonet-home/diritto-militare/724.html   )

La Cassazione penale dice si al danno esistenziale nel caso Barillà

Caso Barilla', perche' si al danno esistenziale secondo la Cassazione penalePDFPrintE-mail
Autore: prof. Paolo Cendon   
Sono molte le ragioni per cui la pronuncia in esame, agli occhi del civilista, si presenta istruttiva e originale. La delicatezza umana dell’episodio storico, in primo luogo; l’importanza delle questioni che il caso solleva, sotto i profili del quantum debeatur (tipologia delle voci risarcibili, commisurazioni specifiche per ciascuna, etc.); le qualità logiche e sistematiche che la decisione della Corte rivela



all'indirizzo
http://www.diritto.net/il-foro-penale/181/731.pdf

consiglioaperto: Congresso Forense: bocciata la mozione che avrebbe consentito terzo mandato OUA a De Tilla.

consiglioaperto: Congresso Forense: bocciata la mozione che avrebbe...

martedì 20 novembre 2012

La Riforma della Croce Rossa : DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012 n 178


La Riforma della Croce Rossa 

un breve commento sull'art. 5 che lascia sopravvivere il ruolo di ausiliari delle FF. AA. a CRI Mil e a II. VV. : le modalità scelte dal legislatore per tale operazione lasciano intravedere profondi dubbi di costituzionalità. Infatti, le normative precedenti (decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche'l decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e  successive modificazioni, per quanto non  diversamente  disposto  dal  presente decreto per CRI Mil e decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive modificazioni, nonche' dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  e  successive  modificazioni.quanto alle II. VV.) trovavano la loro ratio essendi nell'essere la CRI un ente di diritto pubblico, ma al completamento della riforma la CRI sarà equiparata a tutte le altre onlus , cioè enti di diritto privato, e non sarebbe affatto concepibile una discriminazione delle altre onlus interessate al supporto ausiliario delle FF. AA. nè tanto meno potrebbe essere concepito un privilegio in tal senso, quanto meno senza almeno una convenzione o come sarebbe più corretto giuridicamente senza una gara d'appalto cui consentire l'accesso a tutte le altre onlus interessate . Non solo, ma la riforma pone un altro e non piccolo problema, cioè è giuridicamente  impossibile mantenere lo status di ausiliari di forze armate a soci di diritto privato di una onlus (ente anch'esso di diritto privato), così come attribuire gradi militari e imporre a tali soci  il rispetto del codice penale militare in tempo di pace, con tutte le conseguenze del caso anche sulla futura gestione dei rapporti tra Autorità Militari e soci CRI in missione. Insomma, si preannunciano ricorsi su più livelli a seguito di tale riforma oltre a quelli dei lavoratori nonchè dei volontari cui il co. 2 dell'art. 5 prevede: "Il  richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei  confronti  del personale del Corpo militare  e'  disposto  in  ogni  caso  senza  assegni." (Amalia Lamanna)

articolo per articolo


28 SET - Ecco in sintesi le principali norme articolo per articolo del Dlgs sul riordino della Croce Rossa (Vedi anche il testo completo):

Nasce l’Associazione (privata) della Croce Rossa Italiana (art. 1)
Dal 1° gennaio 2014 le funzioni esercitate dall’Associazione italiana Croce rossa (l'attuale CRI) passano alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana che diverrà a tutti gli effetti un soggetto di diritto privato.
L’Associazione sarà l’unica società di croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale.
Nello stesso articolo sono indicati i compiti della nuova CRI sia in tempo di pace che in tempo di guerra. (Ad esempio: Organizzare rete di volontariato sempre attiva; collaborare con le Cri di altre Paesi e adempiere alle convenzioni internazionali; Organizzare e svolgere servizi di assistenza sociale e soccorso sanitario in occasione di calamità e situazioni di emergenza ; svolgere attività umanitarie presso i Cie; svolgere in tempo di guerra il servizi di assistenza e di ricerca dei prigionieri, internati, dispersi, profughi, deportati e rifugiati. In tempo di pace garantisce il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze armate, etc.)

L’Associazione potrà stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni o partecipare a gare indette dalla Pa. La nuova Cri concorre all’erogazione dei fondi per attività di volontariato compresi quelli derivanti dal 5x1.000.


Riordino CRI fino alla liquidazione (Art.2)
Fino al 1° gennaio 2014, giorno di entrata a regime delle nuove norme e di liquidazione per la vecchia CRI, la CRI assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, e mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, con l’obiettivo di concorrere allo sviluppo della nuova Associazione.
L’Ente svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI. Sono organi dell’Ente un comitato, nominato con decreto dal Ministro della Salute, presieduto dal Presidente nazionale dell’Associazione in carica, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci CRI e da altri 3 membri nominati dai ministeri della Salute, dell’Interno e della Difesa. Inoltre vi sarà anche Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della Salute e vi sarà anche un amministratore con compiti di gestione e rappresentanza legale. Tutte le cariche dureranno fino al 31 dicembre 2015. 

Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle nuove norme (Art. 3)
Entro 30 giorni il Commissario della CRI con propria ordinanza modifica lo statuto vigente riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliare delle Forze armate. Entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs, il commissario predispone e trasmette al Ministro della Salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal Ministro. Il commissari convoca poi le elezioni, che dovranno svolgersi in ogni caso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per i presidenti regionali, provinciali e locali che eserciteranno i compiti fino al 1° gennaio 2014.
Entro 120 giorni si dovrà riunire l’Assemblea straordinaria che eleggerà un presidente nazionale e due vice presidenti. A quella data cesserà il commissariamento.
Il presidente e i due vice presidenti dovranno poi redigere uno schema di proposta di statuto provvisorio e di atto costitutivo. Lo statuto e l’atto costitutivo dovranno essere approvati entro 6 mesi dalla nomina del presidente. Il presidente, entro il 1° gennaio 2014 definisce anche le linee operative provvisorie per l’Ente e l’Associazione e predispone lo schema di fabbisogno del personale per entrambi i soggetti.


Patrimonio (Art. 4)
Il commissario e successivamente il presidente, almeno entro il 31 dicembre 2013 redigono e aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l’inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso dalla CRI. Inoltre, i soggetti sopraccitati dismettono dal 2013 gli immobili che non provengono da negozi giuridici modali e che non risultano essere necessari al perseguimento dei fini statutari.

Inoltre, sino al 31 dicembre 2015 il commissario e successivamente il presidente provvede al ripiano del debito pregresso mediante procedura concorsuale. A tal fine dovrà essere accertata la massa passiva risultante ed istituisce un apposita gestione separata in cui confluiranno tutti i debiti in data anteriore al 31 dicembre 2011.

I creditori esclusi potranno presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Commissario o presidente dell’Ente sono autorizzati a definire trans attivamente le pretese dei creditori in misura non superiore al 70% di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e liquidazione entro 30 giorni.

Commissario o presidente dovranno predisporre entro il 31 dicembre 2015 un piano di riparto finale che dovrà poi essere approvato dal Ministero entro il 31 dicembre 2015.


Corpi militari ausiliari delle Forze armate (Art. 5)
Il Corpo militare della CRI assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI.

Inoltre, allo scopo di garantire la funzionalità e il pronto impiego di servizi ausiliari alle Forze armate entro 60 giorni sono determinati i criteri per la costituzione, previa selezione per titoli,  di un contingente di personale in servizio attivo di 300 unità.

Il personale del Corpo militare in servizio attivo transita nel ruolo civile della CRI non oltre il 31 dicembre 2015.


Personale (Art. 6)
Con decreto del Presidente del Consiglio sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal Contratto collettivo relativo al personale civile con  contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale già appartenenti al Corpo militare.
Alla data del 1° gennaio 2014 il personale della CRI e quindi dell’Ente è utilizzato temporaneamente dall’Associazione. Entro i successivi 90 giorni l’Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2015.
A decorrere dalla determinazione dell’organico e fino al 31 dicembre 2015 il personale della CRI potrà esercitare l’opzione tra la risoluzione del contratto con l’Ente e l’assunzione.
Il presidente entro il 30 giugno 2015 determina sentiti i sindacati e il ministero della Difesa, l’organico con una proiezione pluriennale.
Per le Regioni che decidono di gestire in via diretta le attività già affidate in convenzione alla CRI potranno prevedere il passaggio di personale con rapporto a tempo indeterminato della Cri a tali attività.
I  contratti a tempo determinato relativi al personale CRI potranno essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l’Associazione subentra alla CRI sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni.


Modalità di vigilanza sulla CRI e sull’Ente (Art. 7)
I compiti di vigilanza possono essere esercitati anche attraverso ispezioni verifiche disposte dal ministro della Salute o dal quello della Difesa. Le delibere di adozione dei regolamenti, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione e il rendiconto dovranno essere trasmesse entro 10 giorni dall’adozione al ministero della Salute che li approva nei 60 giorni successivi di concerto con il ministero dell’Economia.

Norme transitorie e finali (Art. 8)
Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali applicando le disposizioni del decreto. Il Ministro della Salute informerà il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal Decreto. Dal 1à gennaio 2016 l'Ente di cui all'articolo 2 è soppresso e posto in liquidazione.

Invarianza ed oneri (Art. 9)
Dall’attuazione del Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

estratto da: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=2632

E' 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre il Decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178  sul riordino della Croce Rossa Italiana. Balduzzi: “Un riordino molto atteso e da molti anni”. Vedi il testo.

22 OTT - E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178  sul riordino della Croce Rossa Italiana.

“Si tratta, dichiara il Ministro della Salute, Renato Balduzzi “di un riordino molto atteso e da molti anni, che allinea pienamente la Croce Rossa Italiana al movimento internazionale della Croce Rossa, garantendo al tempo stesso aderenza  ai principi di autonomia e indipendenza. Il provvedimento riconsegna finalmente la Croce Rossa Italiana ai tantissimi volontari, che ne fanno una delle istituzioni nazionali più amate e rispettate”.
Il provvedimento prevede dei tempi stretti e precisi per il risanamento della gestione e per la riorganizzazione democratica degli organi, ponendo fine alla lunga stagione dei commissari.


Ecco la sintesi del Dlgs di riordino della CRI:

Nasce l’Associazione (privata) della Croce Rossa Italiana (art. 1)
Dal 1° gennaio 2014 le funzioni esercitate dall’Associazione italiana Croce rossa (l'attuale CRI) passano alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana che diverrà a tutti gli effetti un soggetto di diritto privato.
L’Associazione sarà l’unica società di croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale.
Nello stesso articolo sono indicati i compiti della nuova CRI sia in tempo di pace che in tempo di guerra. (Ad esempio: Organizzare rete di volontariato sempre attiva; collaborare con le Cri di altre Paesi e adempiere alle convenzioni internazionali; Organizzare e svolgere servizi di assistenza sociale e soccorso sanitario in occasione di calamità e situazioni di emergenza ; svolgere attività umanitarie presso i Cie; svolgere in tempo di guerra il servizi di assistenza e di ricerca dei prigionieri, internati, dispersi, profughi, deportati e rifugiati. In tempo di pace garantisce il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze armate, etc.)

L’Associazione potrà stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni o partecipare a gare indette dalla Pa. La nuova Cri concorre all’erogazione dei fondi per attività di volontariato compresi quelli derivanti dal 5x1.000.


Riordino CRI fino alla liquidazione (Art.2)Fino al 1° gennaio 2014, giorno di entrata a regime delle nuove norme e di liquidazione per la vecchia CRI, la CRI assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, e mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, con l’obiettivo di concorrere allo sviluppo della nuova Associazione.
L’Ente svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI. Sono organi dell’Ente un comitato, nominato con decreto dal Ministro della Salute, presieduto dal Presidente nazionale dell’Associazione in carica, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci CRI e da altri 3 membri nominati dai ministeri della Salute, dell’Interno e della Difesa. Inoltre vi sarà anche Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della Salute e vi sarà anche un amministratore con compiti di gestione e rappresentanza legale. Tutte le cariche dureranno fino al 31 dicembre 2015.

Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle nuove norme (Art. 3)
Entro 30 giorni il Commissario della CRI con propria ordinanza modifica lo statuto vigente riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliare delle Forze armate. Entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs, il commissario predispone e trasmette al Ministro della Salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal Ministro. Il commissari convoca poi le elezioni, che dovranno svolgersi in ogni caso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per i presidenti regionali, provinciali e locali che eserciteranno i compiti fino al 1° gennaio 2014.
Entro 120 giorni si dovrà riunire l’Assemblea straordinaria che eleggerà un presidente nazionale e due vice presidenti. A quella data cesserà il commissariamento.
Il presidente e i due vice presidenti dovranno poi redigere uno schema di proposta di statuto provvisorio e di atto costitutivo. Lo statuto e l’atto costitutivo dovranno essere approvati entro 6 mesi dalla nomina del presidente. Il presidente, entro il 1° gennaio 2014 definisce anche le linee operative provvisorie per l’Ente e l’Associazione e predispone lo schema di fabbisogno del personale per entrambi i soggetti.


Patrimonio (Art. 4)
Il commissario e successivamente il presidente, almeno entro il 31 dicembre 2013 redigono e aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l’inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso dalla CRI. Inoltre, i soggetti sopraccitati dismettono dal 2013 gli immobili che non provengono da negozi giuridici modali e che non risultano essere necessari al perseguimento dei fini statutari.

Inoltre, sino al 31 dicembre 2015 il commissario e successivamente il presidente provvede al ripiano del debito pregresso mediante procedura concorsuale. A tal fine dovrà essere accertata la massa passiva risultante ed istituisce un apposita gestione separata in cui confluiranno tutti i debiti in data anteriore al 31 dicembre 2011.

I creditori esclusi potranno presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Commissario o presidente dell’Ente sono autorizzati a definire trans attivamente le pretese dei creditori in misura non superiore al 70% di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e liquidazione entro 30 giorni.

Commissario o presidente dovranno predisporre entro il 31 dicembre 2015 un piano di riparto finale che dovrà poi essere approvato dal Ministero entro il 31 dicembre 2015.


Corpi militari ausiliari delle Forze armate (Art. 5)
Il Corpo militare della CRI assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI.

Inoltre, allo scopo di garantire la funzionalità e il pronto impiego di servizi ausiliari alle Forze armate entro 60 giorni sono determinati i criteri per la costituzione, previa selezione per titoli,  di un contingente di personale in servizio attivo di 300 unità.

Il personale del Corpo militare in servizio attivo transita nel ruolo civile della CRI non oltre il 31 dicembre 2015.


Personale (Art. 6)
Con decreto del Presidente del Consiglio sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal Contratto collettivo relativo al personale civile con  contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale già appartenenti al Corpo militare.
Alla data del 1° gennaio 2014 il personale della CRI e quindi dell’Ente è utilizzato temporaneamente dall’Associazione. Entro i successivi 90 giorni l’Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2015.
A decorrere dalla determinazione dell’organico e fino al 31 dicembre 2015 il personale della CRI potrà esercitare l’opzione tra la risoluzione del contratto con l’Ente e l’assunzione.
Il presidente entro il 30 giugno 2015 determina sentiti i sindacati e il ministero della Difesa, l’organico con una proiezione pluriennale.
Per le Regioni che decidono di gestire in via diretta le attività già affidate in convenzione alla CRI potranno prevedere il passaggio di personale con rapporto a tempo indeterminato della Cri a tali attività.
I  contratti a tempo determinato relativi al personale CRI potranno essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l’Associazione subentra alla CRI sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni.


Modalità di vigilanza sulla CRI e sull’Ente (Art. 7)
I compiti di vigilanza possono essere esercitati anche attraverso ispezioni verifiche disposte dal ministro della Salute o dal quello della Difesa. Le delibere di adozione dei regolamenti, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione e il rendiconto dovranno essere trasmesse entro 10 giorni dall’adozione al ministero della Salute che li approva nei 60 giorni successivi di concerto con il ministero dell’Economia.

Norme transitorie e finali (Art. 8)
Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali applicando le disposizioni del decreto. Il Ministro della Salute informerà il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal Decreto. Dal 1à gennaio 2016 l'Ente di cui all'articolo 2 è soppresso e posto in liquidazione.

Invarianza ed oneri (Art. 9)Dall’attuazione del Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica


estratto da http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=11475

martedì 9 ottobre 2012

Usa, campagna per la libertà di espressione del Center for Inquiry



La campagna per la libertà di espressione anche nel mondo occidentale ed a prescindere se si sia o meno credenti va presa sul serio perchè oggi più che mai è in discussione.


Usa, campagna per la libertà di espressione del Center for Inquiry

La li­bertà di espres­sio­ne è a ri­schio, pres­so­ché ovun­que. Per­ché or­ga­niz­za­zio­ni come l’Onu, l’Unio­ne Eu­ro­pea, il go­ver­no ita­lia­no stan­no pren­den­do sul se­rio le ri­chie­ste dei pae­si a mag­gio­ran­za isla­mi­ca e dei lea­der re­li­gio­si cri­stia­ni. Au­men­ta­no le pres­sio­ni da par­te del­le con­fes­sio­ni re­li­gio­se per re­pri­me­re la cri­ti­ca o la sa­ti­ra bol­lan­do­le come bla­sfe­me e of­fen­si­ve: oc­cor­re co­min­cia­re a ri­spon­de­re. Il Cen­ter for In­qui­ry, ne­gli Sta­ti Uni­ti, ha già co­min­cia­to a far­lo.
Dal­la dif­fu­sio­ne del film an­ti-Mao­met­to, cui sono se­gui­te le vi­gnet­te del­la ri­vi­sta fran­ce­se Char­lie Heb­do, gli in­te­gra­li­sti isla­mi­ci han­no sca­te­na­to vio­len­te pro­te­ste in tut­to il mon­do. In­ti­mi­da­zio­ni che pun­tual­men­te rie­mer­go­no per qual­sia­si pre­te­sto, in ma­nie­ra in­con­trol­la­ta. Or­mai, vi­sta la dif­fu­sio­ne del­le no­ti­zie tra­mi­te in­ter­net, ba­sta ad esem­pio una foto su Fa­ce­book per sca­te­na­re un pu­ti­fe­rio dall’al­tra par­te del mon­do.
Come ac­ca­du­to di re­cen­te in Ban­gla­desh, dove ap­pun­to la pub­bli­ca­zio­ne di una foto ri­te­nu­ta of­fen­si­va ver­so il Co­ra­no sul più noto so­cial net­work da par­te di un bud­d­hi­sta ha sca­te­na­to la rab­bia isla­mi­ca. Con mi­glia­ia di ma­ni­fe­stan­ti sce­si in piaz­za e l’as­sal­to a di­ver­si tem­pli bud­d­hi­sti, dati alle fiam­me per rap­pre­sa­glia.
Di fron­te ad una si­tua­zio­ne sem­pre più gra­ve e all’esca­la­tion del­la vio­len­za re­li­gio­sa, i pae­si oc­ci­den­ta­li sem­bra­no sem­pre più pro­pen­si ad un cler­gy­men’s agree­ment. Per­ché di gen­tle­men non si trat­ta di cer­to, vi­sto l’enor­me di­scri­mi­na­zio­ne che si com­pi­reb­be a dan­no dei lai­ci. As­se­con­da­re gli in­te­gra­li­sti com­pri­men­do gli spa­zi di li­bertà è un com­por­ta­men­to as­sur­do: è come dar­la vin­ta ai bul­li a scuo­la. Come tut­ti ri­cor­da­no, dar­glie­la vin­ta non è mai ser­vi­to a nul­la, se non ad au­men­ta­re i loro com­por­to­men­ti bul­li­sti. Allo stes­so modo, ce­den­do sul­la li­bertà di espres­sio­ne si ri­schia con­cre­ta­men­te di far cre­sce­re l’estre­mi­smo re­li­gio­so, sem­pre più le­git­ti­ma­to e tol­le­ra­to.
Pro­prio per fa­vo­ri­re un cam­bia­men­to di rot­ta e sen­si­bi­liz­za­re sull’im­por­tan­za del­la po­sta in gio­co il Cen­ter for In­qui­ry, or­ga­niz­za­zio­ne sta­tu­ni­ten­se at­ti­va nel­la pro­mo­zio­ne del pen­sie­ro lai­co e scien­ti­fi­co e nel­la tu­te­la dei di­rit­ti, ha av­via­to una cam­pa­gna per la di­fe­sa del­la li­bertà di espres­sio­ne.
Tra­sver­sa­li i casi trat­ta­ti dal Cfi, se­gno che in tut­to il mon­do le re­li­gio­ni mag­gio­ri­ta­rie pun­ta­no alla re­pres­sio­ne del dis­sen­so. Ogni tipo di dis­sen­so. A far­ne le spe­se, spes­so an­che i cre­den­ti di al­cu­ne con­fes­sio­ni, che però a vol­te ap­pli­ca­no gli stes­si me­to­di nei pae­si dove ge­sti­sco­no il go­ver­no. In Rus­sia le Pus­sy Riot sono sta­te con­dan­na­te a due anni di pri­gio­ne per of­fe­se alla Chie­sa or­to­dos­sa. In In­do­ne­sia Ale­xan­der Aan è sta­to ar­re­sta­to per aver scrit­to su Fa­ce­book di es­se­re ateo. Ma non man­ca­no i cri­stia­ni, vit­ti­me di leg­gi in­te­gra­li­ste. Come Asia Bibi, con­dan­na­ta a mor­te in Pa­ki­stan per­ché ac­cu­sa­ta di aver fat­to af­fer­ma­zio­ni ‘bla­sfe­me’ nei con­fron­ti del pro­fe­ta Mao­met­to. E Rim­sha Ma­sih, una quat­tor­di­cen­ne di­sa­bi­le ac­cu­sa­ta di aver bru­cia­to te­sti isla­mi­ci. Ri­la­scia­ta dopo che è emer­so che il suo ac­cu­sa­to­re, un re­li­gio­so mu­sul­ma­no, ave­va fal­si­fi­ca­to le pro­ve. Ma che tut­to­ra vive na­sco­sta per ti­mo­re di rap­pre­sa­glie.
No­no­stan­te si par­li spes­so solo di cre­den­ti che su­bi­sco­no an­ghe­rie, atei e agno­sti­ci sono ca­te­go­rie da sem­pre di­sci­mi­na­te. Quan­to sia vivo il pro­ble­ma lo di­mo­stra il re­port pre­sen­ta­to lo scor­so ago­sto da va­rie as­so­cia­zio­ni di non cre­den­ti al di­par­ti­men­to di sta­to Usa. Quan­to ri­le­va­to nel re­port è solo la pun­ta di un ice­berg, ba­sti pren­de­re in con­si­de­ra­zio­ne il caso dell’Ita­lia.
An­che l’Uaar ha se­gui­to i casi del­la cam­pa­gna del Cen­ter for In­qui­ry. Non solo, su Fa­ce­book, quel­li di Aan e del­le Pus­sy Riot. Ma an­che quel­lo di Sa­nal Eda­ma­ru­ku, pre­si­den­te di un’as­so­cia­zio­ne ra­zio­na­li­sta in­dia­na ‘col­pe­vo­le’ di aver sve­la­to un fin­to mi­ra­co­lo in una chie­sa cat­to­li­ca a Mum­bai. O del gio­va­ne egi­zia­no Al­ber Sa­ber, un ateo ar­re­sta­to per­ché ge­sti­va una pa­gi­na di atei su Fa­ce­book, dove ha con­di­vi­so il trai­ler del con­te­sta­tis­si­mo film The In­no­cen­ce of Mu­slims. An­che Ha­m­za Ka­sh­ga­ri, gio­va­ne poe­ta ara­bo con­dan­na­to a mor­te per aver twit­ta­to una im­ma­gi­na­ria con­ver­sa­zio­ne con Mao­met­to, in cui “da uomo a uomo” espri­me­va il suo scet­ti­ci­smo. Sen­za di­men­ti­ca­re il caso dei due tu­ni­si­ni con­dan­na­ti a set­te anni e mez­zo di pri­gio­ne per aver espres­so il loro atei­smo e le cri­ti­che all’islam sui so­cial net­work.
Ne­gli ul­ti­mi se­co­li, la sto­ria del­la li­bertà di espres­sio­ne è sta­ta con­tras­se­gna­ta da una cre­scen­te espan­sio­ne. Ma non è af­fat­to det­to che non pos­sa es­se­re ri­di­men­sio­na­ta. Ac­ca­de già nell’an­ti­chità, quan­do la re­li­gio­ne cri­stia­na ven­ne im­po­sta nell’im­pe­ro ro­ma­no come una con­fes­sio­ne di sta­to, met­ten­do al ban­do tut­ti i cul­ti ‘pa­ga­ni’. Po­treb­be ac­ca­de­re an­che ora, con la na­sci­ta di una San­ta Al­lean­za con­fes­sio­na­le di di­men­sio­ni mon­dia­li. Atei e agno­sti­ci tro­ve­ran­no po­chi pae­si e po­che or­ga­niz­za­zio­ni di­spo­ste a bat­ter­si per i loro giu­sti di­rit­ti. Se vor­ran­no im­pe­di­re que­sta de­ri­va, do­vran­no dun­que pren­de­re co­scien­za del pe­ri­co­lo e im­pe­gnar­si in pri­ma per­so­na per con­te­ne­re l’in­te­gra­li­smo re­li­gio­so mon­tan­te. Pri­ma che sia trop­po tar­di. L’Uaar sarà, come sem­pre, al loro fian­co.
La re­da­zio­ne





http://www.uaar.it/news/2012/10/02/usa-campagna-liberta-espressione-center-inquiry/



venerdì 28 settembre 2012

Convenzione di Lanzarote, si estendono i beneficiari del gratuito patrocinio

Convenzione di Lanzarote: pubblicata la legge di ratifica (L. 172/2012)

Anna Costagliola
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’8 ottobre 2012 è stata pubblicata la legge del 1° ottobre 2012, n. 172 di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abusosessuale», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti si sono impegnati a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime. In questa direzione, spetta agli Stati aderenti armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale. L’obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.
Tra le novità più importanti contemplate dalla Convenzione di Lanzarote è da annoverare l’introduzione di due nuovi reati: l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l’adescamento di minorenni. Previste pene più severe 
per tutta una serie di altri reati: dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale in danno di minori. È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile.
Con la nuova L. 172/2012, che entrerà in vigore il prossimo 23 ottobre 2012, si è data dunque attuazione nel nostro ordinamento alla detta Convenzione. L’adesione alla Convenzione di Lanzarote integra un percorso di progressiva attenzione dello Stato italiano verso la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Il testo del provvedimento aumenta la tutela penale per i soggetti minori introducendo nel corpo del codice penale l'art. 414bis, che punisce «l’istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia» con la reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni. Puniti, altresì, l'adescamento di minori via web, il turismo sessuale, l’apologia del reato, lo sfruttamento della prostituzione minorile.
Aggravate anche le conseguenze dei maltrattamenti in famiglia, espressamente estesi anche ai conviventi.
da http://www.diritto.it/docs/5088917-convenzione-di-lanzarote-pubblicata-la-legge-di-ratifica-l-172-2012?tipo=news&source=1

Convenzione di Lanzarote, si estendono i beneficiari del gratuito patrocinio

Nella seduta del 19 settembre il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge 1969-D contenente la ratifica della Convenzione per la protezione di minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote nel 2007. Si tratta di una pietra miliare nella protezione dei minori: si impegnano gli Stati membri del Consiglio d’Europa a modificare la loro legislazione penale in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori. La finalità di tali modifiche è armonizzare le normative nazionali, in modo da evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale. Allo scopo, molte previsioni del disegno di legge sono dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna e al sistema delle indagini e della procedura penale, con riferimento, in particolare, alla registrazione e raccolta dei dati e al monitoraggio del fenomeno e soprattutto alla cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (soprattutto quelli commessi attraverso Internet).
Si evidenzia ora l’art. 9 del disegno di legge (Disposizioni in materia di gratuito patrocinio) che novellando il comma 4-ter del D.P.R. 115/2002 prevede che le persone vittime 
di violenze sessuali (offese dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.,) ovvero di prostituzione e pornografia minorile (di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale) sono ammesse al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

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Amore e Psiche

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Maddalena - Canova

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Perseo e Medusa - Canova

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Paolina Borghese Bonaparte - Canova

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LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

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