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ALTALEX NEWS


lunedì 11 ottobre 2010

Cassazione penale , sez. VI, sentenza 23.09.2010 n° 34375 patrocinio infedele

Si ha infedele patrocinio anche se il giudizio è concluso
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 23.09.2010 n° 34375



commento di Simone Marani, tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=50631
Per aversi infedele patrocinio non è necessario che sia ancora aperto il giudizio. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 23 settembre 2010, n. 34375 attraverso la quale affinché la condotta del legale possa essere considerata infedele non si richiede che la medesima si concretizzi attraverso atti o comportamenti processuali.
In tal modo gli ermellini rigettano il ricorso presentato dall’avvocato Tizio avverso la decisione con cui i giudici territoriali gli avevano confermato la condanna per infedele patrocinio nei confronti di alcuni clienti.
Tizio, in particolare, era stato ritenuto responsabile per aver omesso di portare a esecuzione una sentenza favorevole ai patrocinati nell'ambito di un giudizio diretto a far dichiarare l'illegittimità di una concessione edilizia rilasciata dall'autorità comunale a dei soggetti contro-interessati.
Il legale, dopo aver inviato al sindaco una diffida ad adempiere, aveva successivamente revocato detto atto comunicando l'avvenuta bonaria composizione della controversia e paralizzando, di fatto, l'effetto della diffida.
Secondo il difensore, nel momento dell'emissione della sentenza si era esaurito il rapporto giudiziario pendente tra le parti. Di conseguenza, in assenza della pendenza del giudizio, non poteva configurarsi alcuna ipotesi di patrocinio infedele a suo carico.
Secondo quello che è l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale dominante, orientamento richiamato dal giudice nomofilattico nella sentenza che si annota, “la fattispecie di cui all'art. 380 c.p. configura un reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore", qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, sicché, ai fini della integrazione del reato in esame, non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, poiché l'attività del patrono infedele è assunta per scelta del legislatore come lesiva dell'interesse tutelato solo nel momento dell'esercizio effettivo della giurisdizione”
Questo non significa che la condotta dell’infedele patrocinatore si debba concretizzare necessariamente mediante atti o comportamenti processuali, perché ciò non è richiesto dalla norma incriminatrice, la quale si riferisce unicamente al fatto del patrocinatore che si rende infedele ai propri doveri professionali; ci si riferisce, quindi, ad una condotta che si può estrinsecare, eventualmente, anche al di fuori del processo.
“Ne è riprova la fattispecie aggravata considerata dal n. 1 del comma 2, che perfettamente si attaglia al caso di specie, contestata in imputazione, che prevede che il fatto sia commesso colludendo con la parte avversaria. Il patrocinatore che realizza, a latere del processo, le condizioni di fatto perché il suo assistito non ottenga il risultato processuale auspicato è non meno colpevole di chi ometta volontariamente di svolgere le opportune iniziative processuali a sostegno delle ragioni del cliente”.
(Altalex, 11 ottobre 2010. Nota di Simone Marani) infedele patrocinio giudizio concluso Simone Marani
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 7 luglio - 23 settembre 2010, n. 34375
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ribadiva la responsabilità per il delitto aggravato di infedele patrocinio dell'avv.to L., affermata con pronuncia del l'8 maggio 2007, di quel Tribunale e ne confermava anche il trattamento sanzionatorio.
Escludeva in primo luogo che il reato fosse prescritto; calcolava tutte le sospensioni subite dal procedimento e determinava la possibile estinzione alla data del 16 dicembre 2010. Rigettava nel merito il gravame, ripercorrendo la vicenda, che in breve può essere compendiata nell'avere il L., difensore in un procedimento amministrativo, volto a far dichiarare la illegittimità della concessione edilizia dalla amministrazione comunale di ****, rilasciata alla Dolceria ****, dei contro interessati C.A., G. ed An., R. M.E. e D.N.F.A., ometteva di portare ad esecuzione la sentenza pronunciata dal Tar di Lecce in data 15 luglio 1997, favorevole ai suoi assistiti; inviata in data 18 novembre 2000 al Sindaco una diffida ad adempiere alla demolizione del manufatto realizzato dalla controparte, in data 21 dicembre 2000 il L. revocava l'atto, comunicando la avvenuta bonaria composizione della controversia da parte dei C. e la rinuncia al mandato conferitogli dalla R. e dalla D.N.; in realtà, egli si era accordato con il proprietario della Dolceria ****, che gli aveva dato L. 37.000.000 di cui L. 12.000.000 per le spese legali e L. 25.00.000 per paralizzare gli effetti della diffida; le due assistite, che in corso di trattative avevano manifestato la volontà di ottenere la demolizione del manufatto, non erano state avvisate dell'operazione in corso ed era stato solo loro comunicata, un giorno prima della revoca della diffida, la rinunzia al mandato. Il giudice distrettuale, individuate le violazioni del codice deontologico e la non necessità del conferimento di un apposito mandato per la esecuzione della sentenza del Tar, ravvisava i presupposti del delitto contestato, giacchè era pendente un giudizio, affidato al patrocinio del L., nel cui ambito, dunque, egli aveva compiuto atti a detrimento delle sue assistite, di cui non aveva coltivato l'interesse alla demolizione ed aveva così pregiudicato la soddisfazione delle loro pretese sia perchè esse pativano la permanenza del manufatto, sia perchè di fatto le aveva escluse dalla monetizzazione della transazione, sia perchè aveva inciso sul giudizio innanzi al consiglio di stato, consentendo il consolidarsi della nuova situazione. Riteneva esattamente negate le generiche e confermava le statuizioni in favore della due donne, costituite parti civili, con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese.
Con il ricorso presentato dal difensore nell'interesse del L., viene in primo luogo eccepita la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, essendo stato concesso al difensore nominato in udienza dal L., in sostituzione di quello revocato, il termine a difesa di gg. 8 e poi, sostituito ex officio quello di fiducia con altro reperito in udienza, per svolgere la difesa in attesa del decorso del termine ex art. 107 c.p.p., il collegio aveva immediatamente introitato la causa a sentenza. Il ricorrente si duole e che non sia stato concesso analogo termine al difensore reperito in udienza e che il sistema adottato sia un atto di pura creazione giudiziale.
Con il secondo motivo insiste per la declaratoria di prescrizione del reato, contestando i periodi di sospensione del termine estintivo, come ritenuti dai giudici di merito; con il terzo nega che la configurabilità del delitto in esame, perchè tra le parti non vi era in atto alcun processo in corso innanzi al Tar.
Con i motivi personalmente presentati, l'avv.to L. (in data 26.2.2010) aderisce al quello inerente alla nullità della sentenza e denuncia la illogicità della motivazione, al pari di quanto già esposto dal difensore, per avere ritenuto vigente un rapporto di difesa, dato che il Tar di Lecce aveva emanato una sentenza che aveva definito il rapporto giudiziario pendente tra le parti, da lui assistite ed i loro contraddittori. La motivazione aveva dato atto che le due odierne p.o. erano assistite da altro difensore presso il Consiglio di Stato, epperò illogicamente aveva affermato che pur essendo oggetto del mandato conferitogli in precedenza l'interesse ad ottenere la demolizione, e che nel caso della sentenza esecutiva non occorreva alcun nuovo mandato, esso difensore avrebbe dovuto comunque farsi rilasciare la procura necessaria per esperire i rimedi processuali a ciò opportuni; inoltre la Corte non aveva considerato che a seguito della nuova concessione edilizia rilasciata alla Dolceria Marinucci nessun danno era stato cagionato ai due rappresentati, poichè la PA consentiva il mantenimento dell'edificio realizzato. I motivi concernenti la prescrizione del reato sono sovrapponibili a quelli del difensore; in aggiunta per il rinvio dal 27 febbraio al 22 maggio 2009 eccepisce che deve prevalere l'impedimento del giudice e non quello della difesa, con conseguente erroneo computo; con il 4^ motivo lamenta violazione di legge nella valutazione delle parti offese, per l'erronea individuazione dell'aggravante e per la negazione delle generiche; impugna, ancora, la liquidazione delle spese perchè priva di specificazione.
Tutti i detti profili di gravame sono stati ripresi ed ulteriormente illustrati con memoria depositata il 21 giugno 2010, con particolare riguardo alla prescrizione maturata ed alla struttura del reato in esame.
Motivi della decisione
Il ricorso è da rigettare.
1. Non ha pregio l'eccepita violazione del diritto di difesa.
Sul punto occorre innanzi tutto rilevare che la norma di cui all'art. 108 c.p.p., che regola la concessione di un termine al difensore "nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono", non prevede alcun termine entro il quale l'evento posto a base dell'istanza di termine a difesa debba verificarsi; e pertanto siffatto diritto sorge in capo all'imputato anche nell'ipotesi che la nomina di nuovo difensore, con revoca del precedente, sia intervenuta nella immediatezza della celebrazione del giudizio, posto che in ogni caso siffatta evenienza determina obiettivamente una compromissione del diritto di difesa alla quale il legislatore ha ritenuto di porre rimedio attraverso l'istituto della concessione del termine a difesa, termine la cui congruità deve essere rapportata alla complessità del processo.
Posto ciò osserva ulteriormente il Collegio che il diniego di concessione di detto termine, in violazione dell'art. 108 c.p.p., integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, sicchè deve essere dedotta entro il termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, e quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo costituito, nell'ipotesi in questione, dal provvedimento del giudice che denegava la concessione del termine (Cass. sez. 1, 20.5.2003 n. 25325; Cass. sez. 5, 7.5.2004 n. 26650), essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 c.p.p. e segg. (Cass. sez. 5, 7.3.2002, B., rv. 221685). Orbene, nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la difesa, alla predetta udienza dell'11 dicembre 2009, dopo il sostanziale diniego della concessione del termine,- posto che con il meccanismo adottato la Corte ha praticamente negato che il difensore di fiducia potesse godere del termine di gg 8 investendo d'ufficio della difesa altro professionista, presente in aula e invitandolo a concludere -, non ebbe ad eccepire siffatta nullità, di talchè devono ritenersi verificate le sanatorie o preclusioni di cui al predetto art. 182 c.p.p.. Nè può sul punto obiettarsi che nessuna eccezione poteva essere sollevata dal difensore d'ufficio, in forza della considerazione che a costui ex art. 97 c.p.p. non spetta analogo termine, dato che era comunque onere dello stesso eccepire la irritualità dell'ordinanza, che di fatto vanificava la concessione del termine a quello di fiducia.
2. Nel merito il ricorso non ha fondamento.
Va in primo luogo osservato che la condotta contestata rientra appieno nel paradigma dell'art. 380 c.p..
Non è qui in discussione il consolidato, e comunque prevalente, orientamento giurisprudenziale e dottrinale per il quale la fattispecie di cui all'art. 380 c.p. configura un reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore", qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, sicchè, ai fini della integrazione del reato in esame, non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, poichè l'attività del patrono infedele è assunta per scelta del legislatore come lesiva dell'interesse tutelato solo nel momento dell'esercizio effettivo della giurisdizione (Sez. 6A, 21 ottobre 2004, Ariis; Sez. 6A, 28 marzo 2201, Achille; Sez. 6A, u.p. 19 maggio 1998, Bove; Sez. 6A, u.p. 8 luglio 1997, Chiaberti; Sez. 6A, u.p. 28 marzo 1995, Layne; Sez. 3A, u.p. 19 dicembre 1978, Abeatici). Militano in tal senso diversi argomenti: in primo luogo, la lettera della norma, secondo la cui la condotta tipica è presa in considerazione in quanto si realizzi attraverso una assistenza o rappresentanza "dinanzi all'Autorità giudiziaria"; in secondo luogo, la nozione di patrocinatore - necessario soggetto attivo del reato - che non può assumere formale riconoscimento se non nell'ambito di una procedura giudiziaria; in terzo luogo, il bene tutelato dalla norma, che va individuato nell'interesse al regolare funzionamento della amministrazione della giustizia (che sarebbe pregiudicato da comportamenti sleali da parte dei patrocinatori), e solo accessoriamente (o, se si vuole, contestualmente) nell'interesse del cliente (v. in tal senso, Rel. Prog. Def., p. 177).
Ciò non significa, peraltro, che la condotta infedele del patrocinatore debba concretarsi necessariamente attraverso atti o comportamenti processuali, perchè ciò non è richiesto dalla lettera della norma, che si riferisce solo al fatto del patrocinatore che si rende "infedele ai suoi doveri professionali", e quindi a una condotta libera, eventualmente anche estrinsecantesi al di fuori del processo.
Ne è riprova la fattispecie aggravata considerata dal n. 1 del comma 2, che perfettamente si attaglia al caso di specie, contestata in imputazione, che prevede che il fatto sia commesso "colludendo con la parte avversaria". Il patrocinatore che realizzi, a latere del processo, le condizioni di fatto perchè il suo assistito non ottenga il risultato processuale auspicato è non meno colpevole di chi ometta volontariamente di svolgere le opportune iniziative processuali a sostegno delle ragioni del cliente. Nel caso di specie, non è dubbia la pendenza di un giudizio in cui le parti erano rappresentate dal L.; basta al riguardo por mente che, ottenuta in favore dei suoi assistiti una sentenza favorevole emessa dal Tar nel 1999 era pendente il procedimento innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla resistente - condannata -, Dolceria ****, e che comunque per la esecuzione della sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva, non era necessario un apposito mandato per il giudizio di ottemperanza, essendo bastevole quello ampio ed omnicomprensivo conferito in prime cure. Il rinvio ad un dato formale, in cui si sostanzia la censura (non collocabilità della condotta incriminata nell'ambito di una procedura giudiziaria) non ha, quindi, alcun valore, perchè era in corso una procedura esecutiva a completamento della giudiziaria, tant'è che lo stesso L. riteneva sussistente il rapporto con le parti, per le quali sia aveva posto in essere le preliminari iniziative (atto di diffida al Comune) nei confronti di una delle controparti, quella pubblica, per l'adempimento, sia aveva avviate le trattative per addivenire ad un bonario componimento con quella privata (la convenuta Dolceria), con evidente intento di un ritorno economico.
Nell'ambito, dunque, di una attività connessa ad un procedimento, come esattamente messo in rilievo dalle pronunce di merito, il comportamento tenuto nei confronti della R. e della D.N. è stato marcato da uno sviamento dai canoni deontologici professionali.
Il L., invero, con la comunicazione inviata all'autorità comunale, dal lessico volutamente ambiguo, in quanto riferibile genericamente alla vicenda in atto, senza una chiara distinzione delle posizioni soggettive diversificate, che le parti avevano assunto nel corso delle trattative con il M., ha enunciato la mancanza di interesse dei signori C. per la intervenuta definizione della vicenda e la rinunzia da parte sua al mandato conferitogli dalle altre due assistite, ed ha concluso con l'invito esplicito all'autorità comunale di voler considerare l'atto di diffida a demolire "come mai pervenuto con conseguente messa nel nulla di qualsivoglia effetto giuridico". Il risultato sperato, ossia la paralisi delle iniziative nei confronti dell'ente comunale, tale da consentire a questa di potere rinnovare, come nella specie avvenuto, la concessione edilizia in favore della Dolceria (OMISSIS), è stato altresì preceduto dall'accordo diretto tra difensore e convenuto, che a tale fine gli ha versato un congruo compenso, come risulta dalla ricostruzione della vicenda operata da giudici di merito e di fatto neanche contestata dal ricorrente.
Una volta accertata la detta condotta, è evidente che la stessa è stata immediatamente produttiva di una lesione del rapporto di fiducia intercorrente con le patrocinate e del conseguente nocumento agli interessi di queste. Infatti, la sleale operazione, ancorchè dissimulata con la rinunzia al mandato, che è stata comunicata alla R. ed alla D.N., solo il giorno prima dell'invio della rinunzia alla diffida al Comune, è stata, invero, condotta in costanza di rapporto professionale ed in concreto il L. non ha dato alle stesse le notizie e le informazioni che avrebbero consentito loro di reimpostare la strategia sia extraprocessuale che processuale, così cagionando un danno.
E' invero pacifico che l'evento di danno, e quindi il nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, non va inteso nel senso civilistico e quindi non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, potendo essere integrato, come nel caso in esame, nella non adozione di contromosse, determinate dalla non conoscenza dello stato delle cose, imputabile alla mancanza di complete informazioni.
Non possono trovare ingresso poi le censure relative alla violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione delle testimonianze delle due parti offese; invero sotto tale veste il L. introduce una diversa ricostruzione di fatti, che viceversa sono stati analizzati adeguatamente dalla Corte di Appello e, logicamente valutati, sono stati ritenuti irrilevanti per la prospettata ipotesi alternativa. Esula, in particolare, dal controllo di questa Corte la interpretazione che i giudici di merito hanno dato alla corrispondenza scambiata da una parte offesa, la D.N., con l'avvocato L.; in particolare, l'analisi del contenuto della missiva con cui costei annunciava la intenzione di non aderire alla proposta transattiva appare priva di evidenti salti logici, e condotta con buon metodo inferenziale, con una lettura complessiva delle proposizioni formulate dalla parte; sicchè la conclusione cui è pervenuta la Corte, ossia il fatto che la D.N. non avesse revocato il mandato al professionista, ma solo escluso che costui potesse impegnarsi per un accordo, è una ipotesi di merito plausibile ed insindacabile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E).
Non ha, poi, pregio il denunciato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 380 cpv. c.p., n. 1, atteso che la sentenza si è diffusamente impegnata nel corso del suo iter argomentativo ad individuare le ragioni e le modalità dell'accordo intervenuto con il M., e del pagamento da costui effettuato al L. per indurlo a rinunziare alla diffida ad adempiere; il ricorrente non pone peraltro specifiche censure, estrapolando passi della motivazione di cui deduce la illogicità, che invece sono inesistenti avuto riguardo al tenore complessivo dello sviluppo motivazionale. E', infine, da sottolineare che la data commissione del reato è da individuare nel (OMISSIS), ossia nel momento in cui è stata posta in essere la condotta infedele e non può affatto retrodatarsi al momento della pronuncia della sentenza del Tar atteso che il momento consumativo non può essere confuso con quello della esecutività della decisione, ma come detto va riferito alla effettiva deviazione del patrocinatore dal canone di fedeltà e lealtà nell'esercizio del mandato.
3. Parimenti infondata è la eccezione di estinzione del reato per prescrizione. Escluso innanzi tutto che possa tenersi conto della proposta retrodatazione della consumazione del delitto, non ha ragione d'essere il primo rilievo, relativo all'asserito computo in numero di giorni maggiore ai 60 per l'impedimento legittimo del difensore, giacchè al contrario, pur essendo il rinvio della udienza superiore al detto termine di legge, ai fini della prescrizione è stato calcolato solo il termine di cui all'art. 159 c.p. (al riguardo il primo punto dello specchietto delle sospensioni di cui a pag.15 della impugnata sentenza). Quanto ai rimanenti conteggi, deve ribadirsi, in punto di diritto, che la disposizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, così come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, regola in via generale le cause di sospensione del corso della prescrizione, stabilendo che la prescrizione è sospesa, tra l'altro, in caso di sospensione del procedimento o del processo penale "per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore", in tal modo distinguendo l'ipotesi della sospensione determinata da un impedimento delle parti o dei difensori dall'ipotesi di sospensione concessa a richiesta dell'imputato o del difensore dell'imputato. La disposizione in esame disciplina la durata della sospensione del processo, stabilendo che, in ipotesi di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori (e non quindi anche nell'ipotesi di sospensione a richiesta dell'imputato o del suo difensore), l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, ovvero calcolando la sospensione della prescrizione per il solo tempo dell'impedimento, aumentato di sessanta giorni.
Sulla base delle espressioni usate dal legislatore, è, pertanto, chiaro che la limitazione di giorni sessanta, oltre il tempo dell'impedimento, del periodo, che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, si applica solo ai rinvii determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche ai rinvii concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difensore. Nel caso in esame, la Corte di Appello ha fatto esatta applicazione di dette regole, giacchè ha tenuto conto che tutti i rinvii, con l'eccezione di quello che si dirà seguito, sono stati concessi su istanza del difensore.
Si tratta infatti o di rinvii richiesti a ragione della proposta istanza di ricusazione del collegio, che non integra alcun obbligo di sospensione del processo o sollecitati per esigenze personali del difensore, non concernenti un impedimento in senso tecnico.
Viceversa, deve darsi atto che effettivamente uno dei differimenti avvenuto invece per malattia del difensore è stato erroneamente conteggiato oltre il 60^ giorno e che il corso della prescrizione è da incrementare di gg 10 (si tratta del rinvio per un intervento chirurgico richiesto all'udienza del 3.12.2008).
Essendo, tuttavia, gli altri differimenti tutti richiesti ad istanza del difensore ed in assenza di una delle ragioni indicate dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, il consequenziale arretramento del termine prescrizionale è praticamente irrilevante, dato che allo stato attuale la scadenza è comunque da determinare al 6 dicembre 2010 anzichè al 16 dicembre 2010. 4 - Inammissibile perchè generico è il motivo con cui il L. si duole della liquidazione delle spese in favore delle parti civili, non avendo che dedotta la mera erroneità della determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non indicando in concreto se la forfetizzazione operata abbia ecceduto i massimi tariffari o abbia violato i criteri di liquidazione riportati nella relativa tabella.
5. Anche il motivo inerente alla mancata concessione delle generiche non ha ragioni di essere; la Corte si è diffusa nell'enunciare le ragioni che portavano ad una valutazione negativa della personalità del L. e quindi alla non meritevolezza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p..
La motivazione adotta che corrisponde a criteri di adeguatezza a fronte della quale il L. introduce censure di merito, che non possono essere esaminate in questa sede. In conclusione, il ricorso è da rigettare ed il L. è da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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