Terrorismo e pirateria equiparati nel nuovo diritto internazionale? | ![]() | ![]() | ![]() |
Autore: ten. col. Carlo Stracquadaneo |
Nel diritto internazionale manca una definizione di terrorismo. I tentavi per stabilirla sono falliti a causa dello status ibrido dei terroristi: né criminali comuni, né combattenti legittimi e nemmeno soggetti statali riconosciuti.
In realtà da tempo esiste in tutta la comunità internazionale un accordo di fondo sulla definizione, questa però non è stata tradotta in norme giuridiche rigorose perché i Paesi arabi da anni insistono su una eccezione: a loro giudizio i "combattenti per la libertà" (sudafricani che lottavano contro l'apartheid, palestinesi che si battono contro Israele nei territori occupati, ecc.) non possono essere considerati in alcun caso terroristi, neanche quando le loro azioni violente colpiscono direttamente civili, perché la loro lotta è legittimata dal fine che perseguono (liberazione di un popolo). Ancora nel 1998 e nel 1999 Convenzioni internazionali della Lega araba e della Conferenza islamica prevedevano espressamente quell´eccezione. Persistendo il disaccordo tra paesi arabi e tutti gli altri Stati sull´eccezione, mancava anche un´intesa generale sulla regola. Per fortuna negli ultimi tempi la Lega Araba, pur mantenendo ferme le sue posizioni ideologiche e di principio sulla legittimità delle lotte di liberazione nazionale, ha ammesso che azioni violente contro civili, anche se intraprese da "combattenti della libertà", costituiscono atti di terrorismo. Rimangono riluttanze della Conferenza Islamica, guidata da Stati più radicali. La Conferenza, soprattutto per ragioni ideologiche, blocca i lavori delle Nazioni Unite su una Convenzione generale sul terrorismo: pur ammettendo che violenze contro civili, ad esempio nei territori palestinesi occupati, possano essere qualificati come crimini di guerra, non vuole definirli atti di terrorismo. Ma tra i comportamenti vietati, le norme internazionali sui conflitti armati proibiscono e criminalizzano anche quegli "atti o minacce di violenza il cui scopo primario sia quello di diffondere il terrore nella popolazione civile". Insomma, esistono i crimini di guerra di terrorismo.
Oggi si è dunque faticosamente arrivati ad un consenso sostanziale e quasi unanime sul terrorismo, come è dimostrato dalle leggi di numerosissimi Stati (ultima quella italiana, contenuta nel pacchetto Giuseppe Pisanu) e da tanti trattati e risoluzioni internazionali. Pertanto deve essere considerato terrorista chiunque
1) commetta un´azione criminosa (omicidio, strage, dirottamento di aerei, sequestro di persona, ecc.) contro civili o anche contro militari non impegnati in un´azione bellica (che ad esempio partecipano ad una funzione religiosa);
2) compie l´atto al fine di coartare un governo, un´organizzazione internazionale o anche un ente non statale (ad esempio, una multinazionale); questa coartazione può avvenire diffondendo il terrore nella popolazione civile (si pensi agli attentati di Londra del 7 luglio) o con altre azioni (ad esempio, facendo saltare, o minacciando di far saltare, il ministero della Difesa, la banca nazionale, o un´ambasciata straniera; o sequestrando il capo del governo o anche di una multinazionale, se questa ad esempio non dà armi a guerriglieri);
3) per una motivazione politica o ideologica (quindi non per fini di lucro o per impulsi personali di vendetta o altro).
(l'articolo prosegue all'indirizzo web http://www.diritto.net/dirittonet-home/diritto-militare/724.html )
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