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ALTALEX NEWS


venerdì 7 giugno 2013

Trattato di Velsen

http://files.meetup.com/699381/trattato_velsen.pdf

Gazzetta Ufficiale N. 134 del 11 Giugno 2010

LEGGE 14 maggio 2010 , n. 84

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. (10G0107)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia,
Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una
Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17
settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria
europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al
citato articolo 1.
Art. 3

Partecipazione italiana alla Forza
di gendarmeria europea

1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia
italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea e'
l'Arma dei carabinieri.
Art. 4

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3083):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal
Ministro della difesa (La Russa) il 28 dicembre 2009.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 gennaio 2010, con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV l'11, 16 e 24
febbraio 2010; il 4 marzo 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2062):
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 12 marzo 2010, con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.
Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 23 marzo 2010; il
20 e 28 aprile 2010.
Esaminato ed approvato in aula il 28 aprile 2010.
Allegato
Allegato
Allegato




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