Cassazione penale , sez. I, sentenza 18.06.2008 n° 24710 (Simone Marani)
dal sito web http://www.altalex.com/index.php?idnot=42759
Può essere disposta l’espulsione dello straniero convivente more uxorio con un cittadino italiano?
Simone Marani immigrazione irregolare convivenza more uxorio
Immigrazione irregolare e convivenza more uxorio
(Cass. pen., sez. I, sentenza 18 giugno 2008, n. 24710)
di Simone Marani
(Fonte: Altalex Mese 9/2008)
Il quesito:
Può essere disposta l’espulsione dello straniero convivente more uxorio con un cittadino italiano?
Il caso
Tizio, cittadino extracomunitario, convivente more uxorio con Caia, cittadina italiana, veniva raggiunto da provvedimento di espulsione, in quanto immigrato irregolare, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce, in data 2 maggio 2007.
Il provvedimento veniva confermato anche dal Tribunale di Sorveglianza della medesima città, con ordinanza in data 24 luglio 2007.
Avverso la pronuncia ricorre per Cassazione Tizio affermando come la convivenza, sebbene more uxorio, con una cittadina italiana, nonché la presenza, nel territorio del nostro Paese, di congiunti dell’imputato, debbano essere considerati come ostativi all’espulsione.
La normativa
D.lgs. 286/1998
Articolo 19 (Divieti di espulsione e di respingimento)
“In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Inquadramento della problematica
Con la sentenza che qui si commenta i giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione si occupano della problematica del giustificato motivo ostativo all’espulsione di un cittadino extracomunitario dal nostro Paese.
L’art. 19, D.lgs. 286/1998, secondo comma, lett. c), dispone che non è consentita l’espulsione degli stranieri che convivano con parenti entro il quarto grado o con il coniuge avente nazionalità italiana.
La norma, a ben vedere, nulla dispone, espressamente, in materia di semplice convivenza more uxorio. Da un lato, l’utilizzo della locuzione “conviventi” potrebbe avvalorare un’interpretazione estensiva della disposizione in esame, anche alle ipotesi nelle quali lo straniero abbia instaurato un rapporto di semplice convivenza con il cittadino italiano.
Al tempo stesso, però, l’espresso riferimento al “coniuge” e solo a questo, indurrebbe di ritenere esclusi dall’ambito di applicazione dell’esimente i rapporti fondati su una semplice convivenza more uxorio, richiedendo, in via restrittiva, che lo straniero abbia effettivamente contratto matrimonio con il cittadino italiano.
Ciò premesso ci dobbiamo domandare se, in materia di immigrazione clandestina sia possibile quell’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto, oramai presente in altre branche dell’ordinamento.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
- Secondo il giudice nomofilattico, la mera convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può essere considerata come ostativa all’espulsione, se si considera che, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza, il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario, coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, risponde all’esigenza di tutelare, da un lato, l’unità della famiglia e, dall’altro, il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici.
- “Tale situazione sarebbe assente nell’ipotesi di convivenza more uxorio, non essendo possibile alcuna equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto, in materia di immigrazione clandestina, la quale risulta essere disciplinata da norme di diritto pubblico e nella quale l’obbligo di espulsione trova solo le limitazioni previste esclusivamente dalla legge, al fine di evitare facili elusioni della normativa posta in essere per il controllo dell’immigrazione”.
- Tale assunto, per altro dichiarato costituzionalmente legittimo da una recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost. 20 luglio 2000, n. 313), non può essere intaccato nemmeno dalla eventuale presenza, all’interno del nostro Paese, di congiunti dell’imputato, trattandosi di soggetti tutti privi della cittadinanza italiana.
- Per tali motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso
Immigrazione irregolare e convivenza more uxorio
(Cass. pen., sez. I, sentenza 18 giugno 2008, n. 24710)
di Simone Marani
(Fonte: Altalex Mese 9/2008)
Il quesito:
Può essere disposta l’espulsione dello straniero convivente more uxorio con un cittadino italiano?
Il caso
Tizio, cittadino extracomunitario, convivente more uxorio con Caia, cittadina italiana, veniva raggiunto da provvedimento di espulsione, in quanto immigrato irregolare, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce, in data 2 maggio 2007.
Il provvedimento veniva confermato anche dal Tribunale di Sorveglianza della medesima città, con ordinanza in data 24 luglio 2007.
Avverso la pronuncia ricorre per Cassazione Tizio affermando come la convivenza, sebbene more uxorio, con una cittadina italiana, nonché la presenza, nel territorio del nostro Paese, di congiunti dell’imputato, debbano essere considerati come ostativi all’espulsione.
La normativa
D.lgs. 286/1998
Articolo 19 (Divieti di espulsione e di respingimento)
“In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Inquadramento della problematica
Con la sentenza che qui si commenta i giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione si occupano della problematica del giustificato motivo ostativo all’espulsione di un cittadino extracomunitario dal nostro Paese.
L’art. 19, D.lgs. 286/1998, secondo comma, lett. c), dispone che non è consentita l’espulsione degli stranieri che convivano con parenti entro il quarto grado o con il coniuge avente nazionalità italiana.
La norma, a ben vedere, nulla dispone, espressamente, in materia di semplice convivenza more uxorio. Da un lato, l’utilizzo della locuzione “conviventi” potrebbe avvalorare un’interpretazione estensiva della disposizione in esame, anche alle ipotesi nelle quali lo straniero abbia instaurato un rapporto di semplice convivenza con il cittadino italiano.
Al tempo stesso, però, l’espresso riferimento al “coniuge” e solo a questo, indurrebbe di ritenere esclusi dall’ambito di applicazione dell’esimente i rapporti fondati su una semplice convivenza more uxorio, richiedendo, in via restrittiva, che lo straniero abbia effettivamente contratto matrimonio con il cittadino italiano.
Ciò premesso ci dobbiamo domandare se, in materia di immigrazione clandestina sia possibile quell’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto, oramai presente in altre branche dell’ordinamento.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
- Secondo il giudice nomofilattico, la mera convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può essere considerata come ostativa all’espulsione, se si considera che, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza, il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario, coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, risponde all’esigenza di tutelare, da un lato, l’unità della famiglia e, dall’altro, il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici.
- “Tale situazione sarebbe assente nell’ipotesi di convivenza more uxorio, non essendo possibile alcuna equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto, in materia di immigrazione clandestina, la quale risulta essere disciplinata da norme di diritto pubblico e nella quale l’obbligo di espulsione trova solo le limitazioni previste esclusivamente dalla legge, al fine di evitare facili elusioni della normativa posta in essere per il controllo dell’immigrazione”.
- Tale assunto, per altro dichiarato costituzionalmente legittimo da una recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost. 20 luglio 2000, n. 313), non può essere intaccato nemmeno dalla eventuale presenza, all’interno del nostro Paese, di congiunti dell’imputato, trattandosi di soggetti tutti privi della cittadinanza italiana.
- Per tali motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso
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