Cassazione civile , sez. I, ordinanza 07.10.2009 n° 21357
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Ordinanza 22 maggio - 7 ottobre 2009, n. 21357(Presidente Salmè - Relatore Giusti)Ritenuto
che il relatore designato, nella relazione depositata il 13 febbraio 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:“L'Ufficio territoriale del Governo di Savona, in persona del Prefetto pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 26 febbraio 2007 con cui il Giudice di pace di Savona, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla cittadina brasiliana S. C. A. P., ha annullato il provvedimento di espulsione emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di Savona il 10 maggio 2006.Il ricorso dell'Ufficio territoriale è affidato a quattro motivi di censura.L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.Il primo ed il quarto motivo sono manifestamente fondati. Per un verso, non rileva la circostanza, valorizzata invece dal giudice a quo, che la straniera, durante la sua breve permanenza in Italia, abbia espletato una attività lavorativa e condotto una vita dignitosa: secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3746), nell'ipotesi di espulsione dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato senza avere chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, il decreto di espulsione costituisce un atto a carattere vincolato, la cui adozione non richiede dunque l'accertamento e la valutazione da parte del prefetto della ricorrenza di ulteriori ragioni giustificative dell'adozione della misura. Per l'altro verso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, all'omessa consegna al cittadino straniero, al momento del suo ingresso in territorio italiano, della nota scritta illustrativa dei suoi diritti e dei suoi doveri relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, prevista dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è espressamente collegato alcun effetto sanzionatorio e deve escludersi che da tale violazione possa inferirsi l'efficacia sanante della condizione d'irregolarità del soggiorno in Italia dello straniero privo di regolare permesso, giacché la scelta dello straniero di fare ingresso in Italia per motivi di turismo comporta l'insorgenza, a carico del medesimo, dell'onere di assumere informazioni circa la normativa vigente in Italia (cfr. Cass., Sez. I, 16 marzo 2006, n. 5825).Il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato.Il Giudice di pace ha annullato il provvedimento prefettizio - tradotto in spagnolo - per mancata traduzione nella lingua madre (il portoghese) dell'espulsa. Il Giudice di pace non ha preso in considerazione l'attestazione dell'Amministrazione circa l'impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete di lingua conosciuta dalla persona straniera. Il Giudice di pace si è cosi allontanato dal principio di diritto - costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25362) - secondo cui, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all'art. 13, comma 7, del d.lgs. 286 del 1998 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione è nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo. In particolare, come chiarito dall'art. 3 del d.P.R. n. 334 del 2004, che detta norme regolamentari e di attuazione del citato art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, sempre che il giudice non accerti la sufficiente conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana, l'attestazione da parte dell'autorità procedente della indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero della sintesi del contenuto del decreto di espulsione è condizione sufficiente per la validità della traduzione in una delle predette tre lingue, per le quali l'interessato abbia indicato preferenza.Anche il terzo motivo appare manifestamente fondato, perché il provvedimento del questore di intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non è soggetto a convalida da parte del giudice ordinario. È costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 18 ottobre 2005, n. 20121) il principio secondo cui il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l'opposizione all'espulsione dall'art. 13 del medesimo d.lgs., non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge. Né ciò comporta una carenza di tutela giurisdizionale, in quanto, da un lato, la predetta intimazione non incide sulla liberta personale dell'espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, né sottoposto all'accompagnamento coattivo alla frontiera) e, pertanto, non comporta l'adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive; dall'altro, il controllo sulla sussistenza dei presupposti per adottare l'intimazione è demandato al giudice penale nell'ambito del giudizio sull'imputazione ascritta al soggetto espulso che si sia trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore, potendo, in quella sede, l'autorità giudiziaria disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l'atto presupposto che sia stato assunto illegittimamente”.
Considerato
che il Collegio non condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione depositata;che, in particolare, con riferimento alla questione della mancata traduzione, articolata con il secondo motivo, il Giudice di pace ha rilevato che il decreto prefettizio è stato redatto in lingua italiana e spagnola, sulla presunzione che l'espellenda conoscesse tali idiomi, mentre la lingua conosciuta dalla stessa risulta essere quella portoghese, lingua ufficiale del Brasile;che la questione della presenza, nella relata di notifica del decreto di espulsione, di una attestazione della Amministrazione nel senso della impossibilità della immediata disponibilità di un traduttore ed interprete ufficiale nella lingua madre della cittadina straniera, e della sufficienza di essa a rendere valido il decreto, è proposta per la prima volta in cassazione, non risultando che di essa si sia discusso nel giudizio di merito;che, quindi, il motivo che veicola detta censura è inammissibile;che, pertanto, poiché nell'ordinanza del Giudice di pace la mancata traduzione del decreto di espulsione è ragione sufficiente della invalidità dello stesso e, in questa parte, la pronuncia impugnata si sottrae alla censura dell'Amministrazione, il ricorso, nel suo complesso, va respinto, restando assorbito l'esame delle altre doglianze;che nessuna pronuncia sulle spese deve essere emessa, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Un cittadino brasiliano può essere espulso dal territorio italiano se non conosce la lingua spagnola (tenuto conto del fatto che la lingua ufficiale del Brasile è il portoghese)?
Sul quesito si è espressa recentemente la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21357 depositata il 7 ottobre u.s.
La natura del provvedimento di espulsione
Il provvedimento di espulsione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta in assenza di cause di giustificazione del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento o nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego.
Non è invece consentita al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo poichè tale sindacato spetta al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione.
Sull’argomento, la giurisprudenza (Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 2005, n. 20125; Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2005, n. 28869; Cass. civ., sez. un., 16 ottobre 2006, n. 22217; Cass. civ., sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22663) ritiene che il giudice dell'espulsione è tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza dello “straniero” sul territorio nazionale, non anche la regolarità dell'azione amministrativa svolta al riguardo, le cui carenze non possono essere dedotte come motivo di impugnazione dell'espulsione.
Ne consegue che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti negativi non giustifica la sospensione e la cessazione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile (Contra Cass. civ., 20 giugno 2000, n. 8381).
Traduzione del decreto di espulsione ed art. 13, comma 7, del D.Lgs. 286/1998
In punto di fatto è il caso di osservare che l'Ufficio territoriale del Governo di Savona, in persona del Prefetto pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 26 febbraio 2007 con cui il Giudice di pace di Savona, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla cittadina brasiliana, ha annullato il provvedimento di espulsione emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di Savona il 10 maggio 2006.
Secondo i giudici di legittimità, il provvedimento del questore notificato non risultava redatto in una lingua conosciuta dalla straniera, così come richiede il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, ma, stante l'impossibilità di reperire un traduttore di lingua portoghese, lingua ufficiale del Brasile, era stato redatto in lingua italiana e spagnola, sulla presunzione che l'espellenda conoscesse tali idiomi. Inoltre, la giustificazione dell’impossibilità della immediata disponibilità di un traduttore ed interprete ufficiale nella lingua madre della cittadina straniera, e della sufficienza di essa a rendere valido il decreto, è proposta per la prima volta in cassazione, non risultando che di essa si sia discusso nel giudizio di merito.
Di qui l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione in ordine alla scelta di una delle lingue di redazione dell'atto (l'art. 13, comma 7 prescrive infatti che l'ordine del questore deve essere tradotto allo straniero "in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese inglese o spagnola").
Ciò premesso, si osserva che il comma 7, dell'art. 13 del D.Lgs. 286/1998 pone una norma di civiltà giuridica, affermando che il decreto di espulsione - come pure il provvedimento con cui lo straniero viene introdotto temporaneamente in un centro di accoglienza (art. 14, comma 1), nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso in Italia, il soggiorno o l'espulsione - devono essere comunicati all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
Dalla disposizione in esame si evince che l'obbligo di traduzione del provvedimento del questore in una lingua conosciuta dallo straniero non è assoluto, ma è derogabile tutte le volte in cui l'autorità amministrativa attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione non sia possibile e si imponga per l'effetto la traduzione in una delle tre lingue predeterminate dalla norma (francese, inglese, spagnolo).
Va da sè che tale attestazione deve riguardare la lingua conosciuta dallo straniero espellendo, una lingua evidentemente diversa da una di quelle cd. internazionali (francese, inglese, spagnolo). Ciò significa che l'autorità amministrativa, nel disporre la traduzione del provvedimento in una delle tre lingue specificamente indicate come obbligatorie, deve accertare preventivamente quale di queste tre lingue sia conosciuta dallo straniero, qualora non sia possibile eseguire la traduzione nella sua lingua madre.
Una traduzione in una delle tre lingue comuni e più diffuse come quelle indicate (francese, inglese, spagnolo) che non sia accompagnata da alcun accertamento preventivo sul punto è destinato ad inficiare la regolarità della traduzione e quindi del provvedimento amministrativo, e questo perchè la ratio della norma è proprio quella di assicurare allo straniero la comprensione della misura e l'apprestamento della sua difesa (Cass. civ., Sez. 1, 7 luglio 2000, n. 9078).
Esplicita sul punto si è mostrata anche la Corte costituzionale che, pur dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7 nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della traduzione del decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ha tuttavia evidenziato che spetta al giudice di merito verificare se il provvedimento di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero, al fine di accertare se l'atto ha raggiunto o meno lo scopo cui è preordinato (Corte Cost., 8-21 luglio 2004, n. 257).
Ne consegue che la traduzione si configura come condizione di validità del provvedimento e che l'emissione del provvedimento in lingua italiana accompagnato dalla traduzione in una delle tre lingue dianzi indicate (francese, inglese, spagnolo) presuppone, a pena di invalidità del decreto, l'acquisizione della prova della conoscenza da parte dello straniero di una di queste lingue.
(Altalex, 6 novembre 2009. Nota di Rocchina Staiano)
Sul quesito si è espressa recentemente la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21357 depositata il 7 ottobre u.s.
La natura del provvedimento di espulsione
Il provvedimento di espulsione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta in assenza di cause di giustificazione del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento o nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego.
Non è invece consentita al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo poichè tale sindacato spetta al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione.
Sull’argomento, la giurisprudenza (Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 2005, n. 20125; Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2005, n. 28869; Cass. civ., sez. un., 16 ottobre 2006, n. 22217; Cass. civ., sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22663) ritiene che il giudice dell'espulsione è tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza dello “straniero” sul territorio nazionale, non anche la regolarità dell'azione amministrativa svolta al riguardo, le cui carenze non possono essere dedotte come motivo di impugnazione dell'espulsione.
Ne consegue che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti negativi non giustifica la sospensione e la cessazione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile (Contra Cass. civ., 20 giugno 2000, n. 8381).
Traduzione del decreto di espulsione ed art. 13, comma 7, del D.Lgs. 286/1998
In punto di fatto è il caso di osservare che l'Ufficio territoriale del Governo di Savona, in persona del Prefetto pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 26 febbraio 2007 con cui il Giudice di pace di Savona, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla cittadina brasiliana, ha annullato il provvedimento di espulsione emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di Savona il 10 maggio 2006.
Secondo i giudici di legittimità, il provvedimento del questore notificato non risultava redatto in una lingua conosciuta dalla straniera, così come richiede il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, ma, stante l'impossibilità di reperire un traduttore di lingua portoghese, lingua ufficiale del Brasile, era stato redatto in lingua italiana e spagnola, sulla presunzione che l'espellenda conoscesse tali idiomi. Inoltre, la giustificazione dell’impossibilità della immediata disponibilità di un traduttore ed interprete ufficiale nella lingua madre della cittadina straniera, e della sufficienza di essa a rendere valido il decreto, è proposta per la prima volta in cassazione, non risultando che di essa si sia discusso nel giudizio di merito.
Di qui l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione in ordine alla scelta di una delle lingue di redazione dell'atto (l'art. 13, comma 7 prescrive infatti che l'ordine del questore deve essere tradotto allo straniero "in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese inglese o spagnola").
Ciò premesso, si osserva che il comma 7, dell'art. 13 del D.Lgs. 286/1998 pone una norma di civiltà giuridica, affermando che il decreto di espulsione - come pure il provvedimento con cui lo straniero viene introdotto temporaneamente in un centro di accoglienza (art. 14, comma 1), nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso in Italia, il soggiorno o l'espulsione - devono essere comunicati all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
Dalla disposizione in esame si evince che l'obbligo di traduzione del provvedimento del questore in una lingua conosciuta dallo straniero non è assoluto, ma è derogabile tutte le volte in cui l'autorità amministrativa attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione non sia possibile e si imponga per l'effetto la traduzione in una delle tre lingue predeterminate dalla norma (francese, inglese, spagnolo).
Va da sè che tale attestazione deve riguardare la lingua conosciuta dallo straniero espellendo, una lingua evidentemente diversa da una di quelle cd. internazionali (francese, inglese, spagnolo). Ciò significa che l'autorità amministrativa, nel disporre la traduzione del provvedimento in una delle tre lingue specificamente indicate come obbligatorie, deve accertare preventivamente quale di queste tre lingue sia conosciuta dallo straniero, qualora non sia possibile eseguire la traduzione nella sua lingua madre.
Una traduzione in una delle tre lingue comuni e più diffuse come quelle indicate (francese, inglese, spagnolo) che non sia accompagnata da alcun accertamento preventivo sul punto è destinato ad inficiare la regolarità della traduzione e quindi del provvedimento amministrativo, e questo perchè la ratio della norma è proprio quella di assicurare allo straniero la comprensione della misura e l'apprestamento della sua difesa (Cass. civ., Sez. 1, 7 luglio 2000, n. 9078).
Esplicita sul punto si è mostrata anche la Corte costituzionale che, pur dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7 nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della traduzione del decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ha tuttavia evidenziato che spetta al giudice di merito verificare se il provvedimento di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero, al fine di accertare se l'atto ha raggiunto o meno lo scopo cui è preordinato (Corte Cost., 8-21 luglio 2004, n. 257).
Ne consegue che la traduzione si configura come condizione di validità del provvedimento e che l'emissione del provvedimento in lingua italiana accompagnato dalla traduzione in una delle tre lingue dianzi indicate (francese, inglese, spagnolo) presuppone, a pena di invalidità del decreto, l'acquisizione della prova della conoscenza da parte dello straniero di una di queste lingue.
(Altalex, 6 novembre 2009. Nota di Rocchina Staiano)
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