Matrimonio nullo anche se il tradimento è solo pensato
Cassazione civile , sez. I, sentenza 08.11.2010 n° 22677
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Se la moglie non nasconde al marito, di non ritenere importante la fedeltà, sebbene non abbia mai frequentato altri uomini, il matrimonio è nullo.
Lo ha stabilito la Prima Sezione della Suprema Corte, con la sentenza 8 novembre 2010, n. 22677 con la quale si afferma come, anche se nella causa di separazione non emergano specifiche responsabilità, il fatto che la donna abbia solo teorizzato o ipotizzato la propria infedeltà nei confronti del marito è sufficiente a farle perdere il diritto all’eventuale assegno di mantenimento.
Come è risaputo, attualmente, dopo la dichiarazione di incostituzionalità delle norme che sancivano l’illiceità penale dell’adulterio e del concubinato, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà non ha più rilevanza penale.
Ciò precisato, la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, costituendo quest’ultimo una regola di condotta imperativa, oltre che una direttiva morale di particolare valore sociale, assume rilevanza come elemento per l’imputazione della responsabilità della separazione. Il giudice, in particolare, deve accertare se la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo del coniuge infedele e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra la condotta addebitata ed il determinarsi della intollerabilità della convivenza.
L’orientamento dominante, sia in dottrina che in giurisprudenza, ritiene che l’obbligo di fedeltà coniugale debba essere inteso non tanto come astensione da rapporti sessuali con terzi, ma come reciproca dedizione fisica e morale. Il rispetto di tale principio impone al coniuge di astenersi dall’intrattenere rapporti con i terzi che, alla stregua di una valutazione sociale, siano intollerabilmente lesivi dell’esclusività del vincolo matrimoniale.
Secondo i giudici di legittimità, dunque, anche l’ostentata apparenza di infedeltà, sussistente anche nel caso in cui uno dei coniugi manifesti un’intensa passione per un terzo, può rilevarsi come lesivo del dovere di fedeltà e di rispetto della personalità morale dell’altro coniuge, doveri che sono operanti nella vita di relazione e che concorrono ad integrare il contenuto del rapporto personale matrimoniale.
(Altalex, 29 novembre 2010. Nota di Simone Marani)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 8 novembre 2010, n. 22677Svolgimento del processo
La Corte di appello di Bologna con sentenza 15 maggio 2006 ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio tra T.I. e Z.G. emessa il 19 marzo 2001 dal Tribunale regionale ecclesiastico emiliano di Modena, confermata con decreto del 21 febbraio 2002 dal Tribunale eccl. reg. Flaminio di Bologna e resa esecutiva con decreto 2 marzo 2004 del Supremo Tribunale della segnatura apostolica. Ha osservato al riguardo: a)che sussistevano le condizioni di cui agli artt. 796 e 797 c.p.c., per avere il tribunale ecclesiastico osservato il principio del contraddittorio sia in primo grado, citando ed ascoltando la Z., sia in grado di appello prendendo in esame le difese di entrambe le parti, b) che detto Tribunale aveva accertato l'esclusione da parte della moglie di uno dei bona matrimonii (l'obbligo della fedeltà) e che il T. era a conoscenza di detta riserva nonchè delle infedeltà in cui era incorso il coniuge anche durante il matrimonio; c) che era preclusa al giudice della delibazione ogni nuova e diversa valutazione del quadro probatorio acquisito dal Tribunale ecclesiastico.
Per la cassazione della sentenza la Z. ha proposto ricorso per 3 motivi, illustrati da memoria cui resiste il T. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, Z.G., deducendo violazione degli art. 324 e 797 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'esistenza di un precedente giudizio tra le parti, preclusivo alla delibazione perchè concluso dalla sentenza 8 marzo 2003 della Corte di appello di Bologna,passata in giudicato, che aveva escluso la pronuncia di addebito della separazione per fatti a lei attribuiti: perciò in contrasto con quella successiva dei giudici ecclesiastici che avevano preteso di accertare la sua violazione dell'obbligo della fedeltà.
La censura è ammissibile, perchè la questione non è nuova, essendo stata già esaminata dalla sentenza impugnata e risolta in termini sfavorevoli alla ricorrente, per avere la Corte accertato, da un lato, che la decisione ecclesiastica non risultava emessa mentre era pendente tra le parti giudizio avanti a giudice italiano avente il medesimo oggetto; e specificato, dall'altro, che tale non poteva considerarsi la disciplina dei rapporti patrimoniali tra le parti contenuta nella sentenza di separazione tra i coniugi, in quanto del tutto irrilevante in ordine alla causa di nullità del matrimonio.
Il motivo è tuttavia infondato,avendo la Corte di appello correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato italiano: in quanto il giudizio e la sentenza di separazione personale - il cui oggetto nel caso era costituito da asserita violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie - in relazione a fatti addebitatili dal marito (poi rimasti esclusi), hanno "petitum", "causa petendi" e conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio: nella specie fondata sull'esclusione da parte della ricorrente di uno dei bona matrimonii (per divergenza tra volontà e dichiarazione) manifestata al coniuge,costituito dall'obbligo della reciproca fedeltà (Cass.3339/2003 ; 814/2009).
Con il secondo motivo,la ricorrente,deducendo violazione dell'art. 8 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra Stato e Santa Sede, reso esecutivo con la L. 121 del 1985, reitera la doglianza di violazione del principio del contraddittorio nel procedimento ecclesiastico, preclusivo alla delibazione della sentenza: per non avere la decisione impugnata rilevatocene in quello di primo grado il T. era stato ascoltato due volte, la seconda delle quali all'insaputa della moglie, ed ammesso al deposito di atti; e che nel procedimento di appello non era stata informata dell'udienza di discussione davanti ai competenti organi.
Questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato: nel giudizio di merito, infatti, la Z. ha lamentato di non essere stata ascoltata dal Tribunale ecclesiatico e la doglianza è stata disattesa dalla sentenza impugnata, la quale ha accertato che la stessa era stata "posta in condizioni di esercitare il diritto di difesa, come emerge dal testo della sentenza.... nella cui parte espositiva si fa espresso riferimento alla citazione della convenuta, alla sua presentazione in udienza ed all'espletamento del suo interrogatorio...". Per cui la stessa in questo giudizio di legittimità ha modificato la propria difesa, dolendosi questa volta che il marito era stato ascoltato per ben due volte, la seconda delle quali a sua insaputa, e che gli era stato consentito di depositare un ulteriore scritto,poi utilizzato dal Tribunale ecclesiastico,senza considerare: a) che in tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario la violazione, nel corso del procedimento, del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa alla delibazione, è riscontrabile soltanto in presenza di una compromissione del diritto alla difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato, mentre resta irrilevante una mera diversità di regolamentazione processuale del diritto stesso: quale la presenza delle parti e dei difensori all'esame dei testimoni e delle parti medesime (Cass.6686/2010; 4166/1989); b) che anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18/1982, la Corte di appello, chiamata a dare esecuzione ad una sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale, ai sensi della L. n. 810 del 1929, art. 1, ed L. n. 847 del 1929, art. 1, ha il potere-dovere di accertare, su specifiche doglianze delle parti, se vi siano state nel procedimento canonico concrete lesioni del diritto di agire e di difendersi in giudizio, alla luce degli elementi essenziali di tale diritto quali riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano, con indagine di fatto da condursi alla stregua degli atti e dei precisi elementi offerti dalla parte interessata; laddove nel caso tale questione non è stata neppure dedotta ai giudici del merito ed in questa sede di legittimità la ricorrente non ha indicato - e tanto meno trascritto - il contenuto del provvedimento che avrebbe disposto l'interrogatorio, nè il contenuto di quest'ultimo ovvero le parti di esso che sarebbero state utilizzate dalla decisione canonica in senso a lei sfavorevole. Ma ha semmai smentito detto assunto deducendo successivamente che il Tribunale ecclesiastico era pervenuto alla decisione contestata privilegiando la testimonianza di un sacerdote;alla quale la stessa Z. ha ammesso di avere assistito.
Priva di rilievo è infine la circostanza che il Tribunale ecclesiastico regionale non abbia fissato alcuna udienza per la discussione delle parti,avendo questa Corte rilevato che in tale fase, di tipo amministrativo e su impulso d'ufficio, è previsto il deposito (facoltativo) di atti difensionali delle parti; che resta comunque impregiudicato il loro potere d'impugnativa della decisione di primo grado; che la suddetta situazione non coinvolge gli specificati principi essenziali del diritto di difesa, ed infine che fra questi ultimi non può essere compreso il principio del doppio grado di giurisdizione, non assistito da copertura costituzionale (Cass. 5711/1985).
Con l'ultimo motivo,deducendo difetti ed insufficienza della motivazione, la Z. si duole che la Corte territoriale non abbia rilevato che la sentenza ecclesiastica aveva privilegiato la testimonianza resa da un sacerdote,per di più de relato, a favore del T., a scapito dei numerosi testi addotti da essa ricorrente che l'avevano smentita, e perciò ponendo a fondamento della riserva mentale a lei addebitata mere illazioni;e non abbia infine accolto l'istanza di acquisizione delle testimonianze rese nel procedimento ecclesiastico onde apprezzarle autonomamente ed indipendentemente ai fini della violazione dedotta.
Anche questa censura è infondata.
La sentenza impugnata non ha disatteso, ma ha semmai ricordato il principio ripetuto da questa Corte che in sede di delibazione delle sentenze del Tribunale ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale di uno dei due coniugi relativa ad uno dei "bona matrimonii" spetta al giudice investito del giudizio di delibazione valutare la conoscenza o conoscibilità di tale riserva da parte dell'altro coniuge, attraverso un'indagine che non si risolve nel mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica di nullità, ma si estende al riesame ed alla autonoma valutazione delle prove acquisite nel processo canonico; e tuttavia ha concluso l'indagine suddetta affermando che la riserva mentale della Z. fu senz'altro conosciuta dal marito.
Questo accertamento necessario per ritenere la delibazione non contraria all'ordine pubblico italiano, non è stato contestato dalla ricorrente; la quale invece si duole che la sentenza ecclesiastica abbia tratto la prova della sua riserva mentale sull'obbligo della fedeltà soprattutto dalla testimonianza del sacerdote suddetto, teste di controparte, che riferiva peraltro fatti de relato, trascurando le contrarie affermazioni dei propri testi che l'avevano smentita.
Ma anche così articolata la censura non può trovare accoglimento anzitutto perchè la Z. si è limitata a riportare la sola parte della decisione ecclesiastica in cui viene dato atto delle divergenze tra le testimonianze di parte attrice e quelle di parte convenuta, senza trascrivere la soluzione alla questione scelta da quei giudici e le ragioni prospettate a sostegno del loro convincimento; quindi perchè al giudice della delibazione non è consentito procedere al riesame del merito ed al controllo in ordine all'effettiva esistenza della riserva mentale (4311/99; 15125/2000; 3056/2001). Infine perchè non è esatto neppure in linea di principio che il giudice non debba dare ingresso a testimonianze di relato ex parte actoris: potendo le stesse concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica (Cass. 11844/2006; 2815/2006; 3709/2004).
Mentre non può considerarsi contraria all'ordine pubblico la circostanza che il giudice abbia privilegiato le deposizioni di alcuni testi piuttosto che quelle di altri, in quanto analoga regola vige nel sistema processuale italiano in cui la valutazione dell'attendibilità dei testi e della rilevanza delle singole deposizioni a confronto di altre risultanze processuali è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito che, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.
Il Collegio deve, infine, dichiarare inammissibile l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 128 c.c. e segg., che si presterebbero ad abusi, non consentendo l'esercizio di un autonomo giudizio civile per la tutela dei diritti patrimoniali delle parti, perchè estranei alla fattispecie in cui la nullità del matrimonio è stata pronunciata non in base alle citate disposizioni, ma a quelle del diritto canonico;e manifestamente infondata quella dell'analogo rinvio contenuto nella L. n. 847 del 1929, art. 18, alle disposizioni del matrimonio putativo perchè (come già rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. 329/2001) spetta soltanto al legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità - e salvo il sindacato di costituzionalità - il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva della disciplina degli effetti patrimoniali di un matrimonio concordatario nullo; ed a maggior ragione di scegliere di accostarla a discipline simili a quella della separazione, personale e a quella della cessazione degli effetti civili, conseguenti alla sua trascrizione, per effetto di divorzio,malgrado le diversità strutturali e funzionali tra dette fattispecie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del T. in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario di difesa,oltre a spese generali ed accessori come per legge
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