Informativa Privacy e Privacy Policy

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html


Se desideri che ShinyStat™ non raccolga alcun dato statistico relativo alla tua navigazione, clicca sul pulsante OPT-OUT.

AVVERTENZA: l'OPT-OUT avviene installando un cookie (nome cookie ShinyStat di opt-out: OPTOUT) se cancelli i cookies, sarà necessario ripetere l'opt-out in quanto cancellarei anche il cookie di opt-out

http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

ALTALEX NEWS


mercoledì 1 dicembre 2010

Diritto di accesso al testo di un sms: ecco i limiti

Diritto di accesso al testo di un sms: ecco i limiti
TAR Campania-Napoli, sez. VI, sentenza 15.11.2010 n° 24405

Non può essere azionato il diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990 per conoscere il contenuto di un SMS telefonico quando le comunicazioni avvengono tra altri soggetti”.
Il Tar Campania sede di Napoli ha respinto il ricorso per l’accesso (art. 22 e ss. della L. 241/1990) al contenuto del testo di un messaggio, cd “sms” (Short Messaging Service) nei confronti del gestore di pubblico servizio T.I.M..
L’sms se pur inviato sull’utenza della ricorrente costituiva la forma di comunicazione avvenuta tra altri soggetti, la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette (art. 15, Cost.), eventuali limitazioni sono consentite esclusivamente nell’ambito del procedimento penale, esercitabile nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici, telematici e di telecomunicazioni) o in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli att. 266 e ss. c.p.p..
Nel caso in questione, l’istanza di accesso, era stata inoltrata per consentire eventuali azioni giudiziarie e nuovi sviluppi processuali, in una vicenda giudiziaria conseguita ad un grave fatto omicidiario nei confronti del figlio della ricorrente, conclusosi con una sentenza di condanna definitiva di anni nove e mesi sei di reclusione. La povera vittima aveva ricevuto un sms dal suo aggressore sull’utenza intestata alla ricorrente, un elemento di prova informatica che non era stata acquisita dalla polizia giudiziaria.
L’esperienza dimostra che ciò accade per una sorta di sottovalutazione della delicatezza delle attività che si stanno compiendo, che spesso si traduce in comportamenti che possono pregiudicare l’utilizzabilità e il valore probatorio delle informazioni, sia nella fase delle indagini, sia in quella del dibattimento.
Negli ultimi anni si è registrata una vera e propria proliferazione di file, tabulati telefonici (call data record) o altri “oggetti digitali” presentati come prove nei processi penali. Questo ha indotto il pubblico ministero e il difensore (più il secondo che il primo, per la verità) a porsi il problema dei limiti di ammissibilità degli elementi di prova informatica raccolti dalla polizia giudiziaria. Non sempre quest’ultima opera in modo da consentire alla difesa di verificare a posteriori la genuinità di quanto viene presentato al processo.
Come è anche vero, che in altri casi proprio l’inosservanza da parte della polizia giudiziaria dei più elementari requisiti tecnici in fase di acquisizione degli elementi di prova informatica, ha consentito di far escludere dalle indagini del materiale già acquisito al fascicolo del pubblico ministero, o di annullare un sequestro probatorio.
(Altalex, 1° dicembre 2010. Nota di Cesira Cruciani)
T.A.R. Campania - Napoli Sezione VI
Sentenza 15 novembre 2010, n. 24405

Quando il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l’interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico, né ad atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 non può essere azionato.
Se l'sms costituisce una una forma di comunicazione avvenuta tra soggetti diversi dall'intestatario dell'utenza interessata, prevale il loro diritto alla segretezza e libertà, salvo le limitazioni consentite nel procedimento penale secondo le forme degli artt. 254 e 254 bis c.p.p.
(Fonte: Massimario.it - 41/2010. Cfr. nota di Cesira Cruciani)
T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione VI
Sentenza 15 novembre 2010, n. 24405
N. 24405/2010 REG.SEN.
N. 03919/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3919 del 2010, proposto da: Elena ***, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. M. Girardi sito in Napoli alla via Lomonaco, 3;
contro
Tim Telecom Italia Mobile S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. non costituita;
nei confronti di
Raffaele ***, Giuseppe *** non costituiti;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti notificata in data 10.05.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. La ricorrente, *** Elena, ha richiesto alla società di telecomunicazioni, T.I.M. (Telecom Italia Mobile), l’accesso al testo di un messaggio di testo, cd. “sms” (Short Messaging Service), inviato il 25.06.2005 alle ore 23.29 dall’utenza cellulare in uso a *** Raffaele all’indirizzo del cellulare in uso al figlio *** Ferdinando e intestato a lei medesima.
1.2. L’*** esponeva che nel corso della serata del 25.06.2005, il *** Raffaele uccideva il figlio *** Ferdinando e che la conoscenza dell’sms in questione le consentirebbe di azionare ulteriori “sviluppi processuali” nella vicenda giudiziaria che è conseguita al grave fatto omicidario, conclusosi con Sentenza definitiva di condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione in danno del menzionato *** Raffaele.
1.3. La società intimata non dava alcun seguito all’istanza della ricorrente, notificata in data 10.05.2010, determinando, così, la formazione del silenzio-diniego di cui all’art. 25 co. 4 della L. 241/1990, impugnato in questa sede.
DIRITTO
2.1. Il ricorso è infondato.
2.2. Sebbene, infatti, la T.I.M. rientri tra i soggetti passivi del diritto di accesso quale “gestore di pubblico servizio” (art. 23 L. 241/1990) e gli sms possano assumere astrattamente la qualificazione di “documento” ai sensi dell’art. 22 lett. D L. 241/1990), difettano altri presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3.1. In primo luogo, infatti, la citata lettera d) dell’art. 22 L. 241/1990 richiede che il documento di cui si chiede l’ostensione “concerna” attività di pubblico interesse, e, coerentemente, l’art. 22 lett. e) prevede che i soggetti di diritto privato, qual è la società per azioni, T.I.M., rientrino tra i soggetti obbligati all’ostensione solo limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
3.2. Nel caso di specie, il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l’interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico né ad atti “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi” (v. C.d.S. sez. VI, Sent. n. 1119 – 9 marzo 2007; Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 04 febbraio 2010 , n. 108; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 27 ottobre 2008 , n. 1849).
4.1. Sotto altro profilo, va detto che l’sms in questione, pur inviato a un’utenza intestata a *** Elena, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, costituisce una forma di comunicazione avvenuta tra altri soggetti (*** Ferdinando e *** Raffaele) la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette, salvo le possibili limitazioni, mediante atto motivato dall’Autorità Giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 Cost.). Le “limitazioni” a cui si è appena fatto riferimento sono consentite esclusivamente nell’ambito del procedimento penale e devono essere esercitate nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni) o, in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli artt. 266 e ss. c.p.p..
4.2. In tal senso, il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 non può essere azionato per conoscere il contenuto di comunicazioni avvenute tra altri soggetti.
5.1. La disamina che precede dimostra l’infondatezza del ricorso; la peculiarità e novità della questione integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Luca Cestaro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/11/2010

Nessun commento:

Debito pubblico pro-capite

Contatore del debito pubblico italiano

Amore e Psiche

Amore e Psiche

Maddalena - Canova

Maddalena - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!