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ALTALEX NEWS


mercoledì 2 maggio 2012

Errata segnalazione come cattivo pagatore: la banca risponde a titolo di colpa

Errata segnalazione come cattivo pagatore: la banca risponde a titolo di colpa
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 22.11.2011 n° 24650 (Paolo Fortina)
Tizio accende un mutuo presso un istituto di credito, e puntualmente paga i relativi ratei. Ciò non di meno la Banca segnala Tizio come cattivo pagatore alla EURISC, la banca dati di natura privata utilizzata dagli istituti di credito per scambiarsi informazioni in merito alla storia economica dei propri clienti, segnalando in particolare quei soggetti a rischio di insolvenza. La Banca in questione, nonostante il puntuale pagamento, invia la segnalazione circostanziata del fatto che Tizio non avrebbe pagato tre ratei del mutuo acceso presso di lei, alterando in tal modo la reputazione commerciale del proprio cliente, con tutte le conseguenze derivanti (ed in particolare la concreta impossibilità di ottenere nuove linee di credito presso altri istituti bancari, oltre che la potenziale chiusura delle linee di credito già aperte).
Scoperto il fatto, Tizio chiede l'immediata rettifica della segnalazione – che viene fatta dalla Banca – e chiede altresì congruo risarcimento del danno derivante dalla lesione della sua reputazione commerciale. Non trovando l'accordo transattivo, Tizio cita in giudizio la Banca presso il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata. Detto Tribunale, con la sentenza 16 novembre 2009, n. 393 rigetta la domanda risarcitoria evidenziando come non fosse provato il dolo della Banca nel compimento dell'atto di danneggiamento.
Il Tribunale di Agrigento sembrerebbe, dunque, ragionare con categorie penalistiche in ambito civilistico: è infatti pur vero che il reato di danneggiamento (di cui all'art. 635 del codice penale) è previsto esclusivamente nella forma dolosa, escludendo la possibilità di una sanzione penale in caso di danneggiamento colposo. Sul piano civilistico, invece, la colpa assurge a parametro principe di imputazione di responsabilità e della conseguenze assunzione del costo (anche sociale) del relativo danno procurato: non è dunque compito del giudice spingersi fino a richiedere una prova di dolo (francamente diabolica) nel comportamento dell'istituto bancario che segnala un situazione differente rispetto al dato reale. Ed anzi, poiché nel caso di specie rileva senz'altro art. 2043 del codice civile – che sanziona comportamenti colposi extracontrattuali – ma rileva altresì il rapporto contrattuale instaurato ai fini dell'accessione del mutuo, ben potrebbe essere argomentato che il comportamento dell'istituto di credito possa rientrare in un obbligo accessorio al contratto di finanziamento, con il conseguente inquadramento della fattispecie all'interno di categorie di natura contrattuale (cui segue la disciplina probatoria della responsabilità di tipo contrattuale che è oggettivamente di maggior favore) anche per quanto riguarda l'errata segnalazione ad EURISC.
L'epilogo della vicenda è positivo: l'evidente errore del Tribunale di Agrigento è stato correttamente emendato da parte del giudice di legittimità, che ha ritenuto il ricorso per saltum di Tizio “manifestamente fondato” proprio in virtù della circostanza che “ai fini dell'eventuale affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente l'esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso”.
(Altalex, 12 aprile 2012. Nota di Paolo Fortina)
estratto da http://www.altalex.com/index.php?idu=108063&cmd5=90ccb63eedaa8e8f0566596a94157526&idnot=17905


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 22 novembre 2011, n. 24650
Cassazione civile Sez. VI, Ord., 22-11-2011, n. 24650
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.G. e R.A., elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita 232, presso l'avv. T.E., rappresentati e difesi dall'avv. G.R. giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Banca P. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Del Governo Vecchio 118, presso l'avv. F. G., rappresentata e difesa dall'avv. P. G. giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata n. 323 del 16.11.2009.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 29.9.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito l'avv. P. per la Banca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso aderendo alla relazione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il relatore designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: “V.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l'intimata, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, aveva rigettato la domanda risarcitoria contro la Banca Popolare Sant'Angelo, in relazione all'avvenuta segnalazione all'EURISC del mancato pagamento di tre rate di un contratto di mutuo, che viceversa erano state regolarmente versate.
In particolare il tribunale decideva nel senso indicato, avendo riscontrato una mancanza di prova in ordine ad un comportamento doloso della convenuta finalizzato ad arrecare un danno ingiusto all'attore, e la statuizione veniva censurata dal V., che rilevava come ai fini dell'eventuale affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente l'esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso (primo motivo), lamentando inoltre l'errata statuizione sulle spese processuali (secondo motivo).
Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendo manifestamente fondato il primo motivo (restando così assorbito il secondo) sia sotto il profilo della rappresentata sufficienza di un comportamento colposo della banca, sia sotto l'aspetto del denunciato vizio motivazionale, non avendo il giudice del merito indicato alcuno degli elementi di fatto posti a base della sua decisione”.
Tali rilievi, ai quali hanno aderito il Procuratore Generale ed il ricorrente, sono condivisi nel merito dal Collegio, che tuttavia precisa che tre risultano essere i motivi di impugnazione; che con il primo infatti era stata denunciata la nullità della sentenza perché non siglata nelle singole facciate, doglianza che appare infondata rilevando unicamente a tal fine la sottoscrizione del provvedimento; che per il secondo ed il terzo motivo, espressamente considerati dal relatore, valgono le condivise conclusioni ivi formulate alle quali si rinvia. Ne consegue che il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, che provvedere ad una nuova delibazione della domanda tenendo conto dell'esistenza degli eventuali elementi di colpa ravvisabili nel comportamento dei dipendenti della banca, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.



Le responsabilità delle banche per protesto illegittimo

Cassazione, il correntista-cliente necessita di una protezione ad hoc. Sulla banca incombe un dovere di protezione nei confronti del cliente


protestato
Con atto di citazione, Caio, Tizio e Sempronio convengono in giudizio, dinanzi al tribunale, la Banca s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del protesto di quattro assegni tratti sul conto corrente nr. x, ad essi cointestato presso una filiale della predetta banca. Gli assegni facevano infatti parte di un libretto smarrito e dunque illecitamente utilizzati da ignoti.
Gli attori, in sede giudiziale, deducono l’erroneità dei quattro protesti: più specificatamente, dichiarano che gli assegni sono stati smarriti e la firma di traenza risulta essere apocrifa. In tal senso, gli attori medesimi aggiungono che l’elevazione dei protesti andava condotta, da subito, nei confronti dei soggetti che avevano firmato i titoli risultando la loro firma leggibile.
L’istituto di credito, convenuto, si costituisce assumendo la correttezza dei protesti dei titoli smarriti ed evidenziando che i correntisti non hanno custodito i moduli con la dovuta diligenza, come prescritto nelle condizioni generali di conto corrente e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Il tribunale incaricato rigetta, così, la domanda degli attori e compensa le spese processuali.
In sede d’appello, la Corte conferma la pronuncia di primo grado e rigetta anch’essa il ricorso.
Avverso quest’ultima sentenza, i medesimi ricorrenti propongono la loro domanda in Cassazione: la quale cassa! la medesima sentenza con rinvio alla Corte d’appello, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto enunciati e che provvederà anche alla liquidazione delle spese.
Ebbene, il protesto è un atto pubblico mediante il quale viene accertato, in modo formale, da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un assegno (inadempimento inerente l’assegno). Il protesto risulta essere indispensabile perché consente a chi ha presentato l’assegno e non abbia ricevuto il pagamento di potere agire per via giudiziaria per ottenere la somma riportata nel titolo di credito (…).
Sotto il profilo tecnico-normativo, il Regio Decreto del 21 dicembre 1933, nr. 1736, ‘’Dispozioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione (…)’’, ora Legge nr. 349 del 1973, all’art. 63 prevede che “il protesto deve contenere: 1) la data; 2) il nome del richiedente; 3) l’indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite; 4) l’oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna; 5) la sottoscrizione del notaio o dell’ufficiale giudiziario o del segretario comunale. Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell’assegno bancario. Per più assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato“.
Nella prassi, in caso di assegno protestato, gli istituti di credito corrono ai ripari: rilasciando una dichiarazione in cui si attesta l’avvenuta presentazione dell’assegno nel rispetto dei tempi utili, ma che il medesimo non è stato pagato. In tali circostanze, tale dichiarazione non è sufficiente, poichè gli istituti di credito sono chiamati ad effettuare ulteriori ed indispensabili verifiche. Si pensi all’importanza dell’esame esterno della firma di traenza: “se all’esito di quest’ultimo esame è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositata presso la banca correntista, l’istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell’assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha l’obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno (Cass. 6006/2003)”.
Da parte dell’istituto di credito dovrà, inoltre, essere appurato che “tra il titolare del conto corrente ed il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli (Cass. 18919/2004)”. Se, in relazione ad un eventuale protesto, la banca omette le previe e necessarie verifiche si instaurerà da parte della medesima una mera violazione del dovere di correttezza e buona fede: un esempio è cristallizzato nel caso di specie, ovvero “nell’indicazione erronea al notaio dei nominativi degli attori poi protestati”.
Quanto poi al pubblico ufficiale, nell’adempimento dei suoi obblighi di status, “a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell’atto-precetto, ex Legge nr. 89 del 1913, art. 47, con perizia e diligenza professionale, ex art. 1176.2 c.c., per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all’emissione dell’assegno” (Cass. 16617/2010).
Più dettagliatamente, il notaio, nell’esercizio della sua professione, “è tenuto alla verifica della corrispondenza tra lo specimen e la firma di traenza”. Tale verifica rientra nei doveri di normale attenzione e diligenza, esulando dai casi di cui all’art. 2236 c.c., norma quest’ultima dettata unicamente in materia di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. “Il notaio possiede, quindi, il potere/dovere’ di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestare’’ (Trib. Di Napoli, Sez. dist. Marano, 06/04/07) . Pertanto, “sia l’azienda di credito, sia il notaio sono responsabili in solido tra loro (Cass. 11103/98) dei danni che possono essere derivati dall’erronea elevazione del protesto”.
Recentemente, la Corte di CassazioneSez. I, 31 maggio 2012, nr. 8787, ha affermato che “il comportamento dell’istituto di credito costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (Legge nr. 77 del 1955, art. 2), con l’ulteriore conseguenza di aver fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (…)”. Quanto poi al pubblico ufficiale, “sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo laddove questo abbia omesso di vigilare, anche per colpa lieve, sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente (…)”. In tale circostanza fattuale, la Corte di Cassazione aggiunge che “i relativi capitoli di prova appaiono rilevanti in quanto volti a dimostrare l’esistenza del pregiudizio subito per effetto dell’erronea elevazione dei protesti”.
In relazione alla richiesta dei danni non patrimoniali, il protesto, dove illegittimamente sollevato, deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno, anche!, sotto il profilo della lesione del diritto all’onore e della reputazione del protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l’illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo del diritto della persona, come quello alla reputazione, il danno da ritenersi “in re ipsa”, andrà senz’altro risarcito senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova della sua esistenza (…)” (Cass. 18316/07).
Insomma, dopo avere richiamato il quadro normativo-giurisprudenziale in materia, si potrebbe affermare cheil correntista-cliente necessita, sicuramente, di una protezione ad hoc. Sulla banca trattaria-mandataria, in primis, incombe un dovere di protezione nei confronti del cliente. In un rapporto fiduciario-privatistico, come quello tra istituto di credito e cliente, è necessario, quindi, “dare spazio e voce” al principio di buona fede contrattuale , ex art. 1375 c.c., tra le parti. D’altro canto, sul piano pubblicistico, il protesto svolge una funzione incidentale di tipo riparatorio-sanzionatoria. A questo punto ci si domanda: le due funzioni, privatistica da una parte e pubblicistica dall’altra, risultano essere nella prassi inconciliabili? Nei confronti del cliente-mandante si concretizza un vuoto di tutela e non un suo necessario rafforzamento, nonostante le due peculiari fasi (privatistica-pubblicistica)?
…Una risposta costruttiva a tali quesiti si potrebbe individuare sotto il profilo privatistico-generale: l’art. 1710 c.c. potrebbe, sicuramente, arrivare a configurare in capo alla banca-mandataria un dovere allargato-compatibile di collaborazione, che imponga alla medesima di effettuare a favore del cliente tutte le verifiche del caso.
estratto da: http://www.leggioggi.it/2012/06/26/le-responsabilita-delle-banche-per-protesto-illegittimo/


La sentenza: Corte di Cassazione, Sez. I, 31 maggio 2012, nr. 8787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria      - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore       - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato       - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio       - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina      - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
(Omissis...)
FATTO
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2000,  S.E., S.S. e Se.El. convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Viterbo la B.M.P.S. s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del
protesto di quattro assegni tratti sul conto corrente n. (OMISSIS), ad essi cointestato presso la filiale di
Viterbo della predetta banca, facenti parte di un libretto di cui era stato denunciato lo smarrimento in data
28-2-1997, e dunque illecitamente utilizzati da ignoti. Gli attori deducevano la erroneità dei protesti, elevati 
nei loro confronti nel periodo tra il 10-3-1999 ed il 23-4-1999, nei quali si dichiarava che l’assegno era stato 
smarrito e la firma di traenza era apocrifa, sostenendo che i protesti avrebbero dovuto essere elevati nei 
confronti dei soggetti che avevano firmato i titoli risultando la loro firma leggibile; 
lamentavano, quindi, di avere subito gravissimi danni a seguito dei detti protesti, e, in particolare: che la C. 
S.p.a. aveva revocato il fido a S.E. che per rientrare aveva dovuto subito versare lire 100.000.000; 
l’interruzione della trattativa avviata per l’instaurazione di un rapporto con la Cr. SIM finalizzato  ad un 
affidamento di lire 200.000.000 presso il C.B.; il mancato finanziamento per l’acquisto di una autobetoniera 
da G.B.; la mancata partecipazione ad una associazione temporanea di impresa con la ottenere dilazioni di 
pagamento. 
Si costituiva la banca convenuta assumendo la correttezza del protesti dei titoli smarriti e ricordando che i 
correntisti non avevano custodito i moduli con la dovuta diligenza, come prescritto dall’art.3 delle
condizioni generali di conto corrente, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.

Acquisita la documentazione prodotta, disposta l’esibizione dei titoli protestati e respinte le altre  istanze
istruttorie, con sentenza del 13 ottobre 2003, il Tribunale di Viterbo rigettava la domanda degli attori e
compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza proponevano appello i S. con atto notificato alla B.M.P.S. il 30 gennaio 2004.
Si costituiva la banca appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 730/10, rigettava l’appello.
Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione i S. sulla base di tre motivi illustrati con memoria.
Il B.M.P.S. non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, deducendo una erronea interpretazione della giurisprudenza di
questa Corte da parte del giudice di seconde cure, assumono che la responsabilità della banca trattaria non
poteva essere esclusa per addebitare la stessa esclusivamente al pubblico ufficiale che aveva elevato  il
protesto.
Con il secondo motivo lamentano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio che
aveva elevato il protesto in quanto litisconsorte necessario.
Con il terzo motivo lamentano la mancata ammissione della prova testimoniale.
Il primo motivo è fondato.
La Corte d’appello ha invero correttamente riconosciuto in conformità ai principi affermati da questa Corte
(Cass. 16617/10) che il protesto dei titoli doveva essere elevato nei confronti dei firmatari degli stessi che
avevano illecitamente acquisito il carnet d’assegni, posto che le firme degli stessi risultavano leggibili, e non
già nei confronti dei ricorrenti, titolari del conto.
Ha peraltro escluso la responsabilità della banca ritenendo che l’unico responsabile dovesse ritenersi il
notaio che aveva elevato il protesto.
Tale assunto è erroneo. Nel caso di specie in cui le firme apposte sugli assegni non risultano apocrife, ma
indicano nomi diversi da quelli dei titolari del conto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "se
all’esito dell’esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità
documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l’istituto di
credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta  il pagamento dell’assegno (L. n. 349 del 1973, art. 63,
comma 1, n. 4 e art. 1) perchè è stato denunciato come rubato, ma ha l’obbligo di precisare chiaramente al
pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il
cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno (ovvero che a nome di quest’ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa: Cass. 6006/2003), e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun 
rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest’ ultimo ad obbligarsi in nome e per
conto di quegli ( R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 6 e 15: Cass. 18910/2004). Diversamente il
comportamento dell’istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del
correntista sul bollettino dei protesti (L. n. 77 del 1955, art. 2), con l’ulteriore conseguenza di aver fatto
conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a
tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente
responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano (Cass. 2936/1974, 18316/2 007). Quanto
poi al pubblico ufficiale, sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo se
ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve (Cass. 2821/1971), sulla corrispondenza tra la firma di traenza e
il nome del titolare del conto corrente, poichè nell’adempimento dei suoi obblighi di status a lui
personalmente incombe dirigere la compilazione dell’atto - L. n. 89 del 1913, art. 47 - con perizia e diligenza
professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all’emissione dell’assegno"
(Cass. 16617/10).
Pertanto sia l’azienda di credito, sia il notaio, sono responsabili, in solido tra loro (Cass. 11103/1998); dei
danni che possono essere derivati dall’erronea elevazione del protesto.
Il motivo va quindi accolto.
Il secondo motivo è invece infondato.
Invero nel caso di specie di verte in tema di responsabilità solidale per concorso nel fatto illecito  e la
giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tema di obbligazione solidale passiva,
poichè fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio
necessario per cui non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quelli non chiamati in
giudizio (ex plurimis Cass.; 14700/10; Cass. 24425/06; Cass. 379/05; Cass. 2590/62).
Nel caso di specie nessuna integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio doveva essere disposta.
Quanto al terzo motivo,va premesso che la sentenza impugnata contiene una duplice ratio decidendi. Dopo
avere,infatti, escluso la responsabilità della banca trattarla (questione esaminata con il primo motivo di
ricorso) ha poi affermato che in ogni caso,i ricorrenti non avevano fornito la prova di aver subito danno
dagli erronei protesti.
In relazione a tale affermazione i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione delle prove richieste.
La doglianza risulta fondata.
Invero i capitoli di prova (il cui testo è integralmente riportato nel ricorso) appaiono rilevanti in quanto volti
a dimostrare l’esistenza del pregiudizio subito per effetto dell’erronea elevazione dei protesti. Gli stessi
(collegati con missive già prodotte in atti di cui si chiede sostanzialmente la conferma) vertono infatti su mancate concessioni di linee di credito da parte di banche, mancati finanziamenti,mancato accordo sulla 
costituzione di un ATI, rifiuto da parte di operatori commerciali di effettuare vendite di materiali etc..
In tal senso la motivazione fornita dalla Corte d’appello per definire le prove testimoniali scarsamente
concludenti ai fini del decidere non appare adeguata.
Si sostiene, in particolare, da parte della sentenza che non risultava rilevante che nei capitoli venisse
specificato che gli odierni ricorrenti avevano rappresentato ai potenziali contraenti che si trattava di assegni
rubati riempiti e sottoscritti da terzi poichè non risultava che alle missive dei terzi, in relazione alle quali si
chiedeva la prova per testi, gli odierni ricorrenti avessero risposto per iscritto e poichè non risultava che
essi avessero sollecitato la banca affinchè si attivasse presso i terzi in questione per chiarire le ragioni dei
protesti.
Tali circostanze invero si riferiscono ad attività  dei ricorrenti che sarebbero state volte ad eliminare o
ridurre gli effetti negativi dei protesti ma non rilevano in alcun modo ai fini della dimostrazione o  della
esclusione della esistenza di danni derivanti dai protesti che si sarebbero comunque già in precedenza
prodotti.
Va inoltre soggiunto che, in relazione alla richiesta di danni non patrimoniali, questa Corte ha già avuto
modo di affermare in altre occasioni, che il protesto ove illegittimamente sollevato, deve ritenersi del tutto
idoneo a provocare un danno anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato
come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora
l’illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il
danno, da ritenersi "in re ipsa", andrà senz’altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l’onere di
fornire la prova della sua esistenza. (Cass. 18316/07).
Ovviamente nella diversa ipotesi ricorrente anche nel caso di specie in cui sia dedotta specificamente una
lesione della reputazione commerciale per effetto dell’illegittimità del protesto, quest’ultima costituirà
semplice indizio dell’esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri
elementi della situazione cui inerisce (Cass. 5 novembre 1998, n. 11103; Cass. 18316/07).
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione che si atterrà nel decidere ai principi di diritto dianzi enunciati e che provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012

reperita all'indirizzo http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_civile_sez._i_31_maggio_2012_n._8787.pdf


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