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ALTALEX NEWS


martedì 28 agosto 2012

Tribunale Caltanissetta, sez. penale, sentenza 11.01.2012 : limiti al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale

Trinunale di Caltanissetta Sezione Penale

Sentenza 11 gennaio 2012



Il Tribunale di Caltanissetta nella persona del Giudice Monocratico

Dott. Valerio Giovanni Antonio Sasso





nella pubblica udienza del 11 gennaio 2012, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Sentenza



p.q.m.

Visto l’art. 530 cod. proc. pen.;

Assolve



C. S., nato in ***** il *****, e I. S., nata in ***** il ***** dal reato ai medesimi ascritti perché il fatto non sussiste.



Così deciso in Caltanissetta, 11 gennaio 2011

Il Giudice

Valerio Giovanni Antonio Sasso


Svolgimento del processo

Con decreto di citazione a giudizio del 20 dicembre 2010, gli odierni imputati venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui in rubrica.

All’udienza del 1° aprile 2011, su istanza della difesa, veniva concesso termine per consentire la fruizione di riti alternativi; alla successiva udienza del 30 novembre 2011, non essendo pervenuta richiesta in tal senso, veniva aperto il dibattimento e si procedeva all’escussione testimoniale del carabiniere scelto G. F. e acquisita documentazione medica. All’udienza dell’undici gennaio 2012, acquisita la relazione di servizio del 25 novembre 2009, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe.

Motivi della decisione

Gli imputati odierni sono chiamati a rispondere del reato di oltraggio a pubblico ufficiale in concorso tra loro poiché offendevano l’onore e il decoro del Carabiniere G. F., apostrofandolo sia il C. che I. con espressioni ingiuriose e colpendolo al braccio sinistro.

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dal vecchio art. 341 c.p., è stato abrogato (si parla di abolitio criminis, cfr. Cass. V, 13349/99) dall’art. 18 l. 205/99; successivamente, con legge 94 del 15 luglio 2009, la figura di reato è stata reintrodotta; dall’analisi comparativa della struttura del “vecchio” reato e di quello “nuovo”, si osserva la sostanziale coincidenza del bene giuridico tutelato (onore o prestigio del pubblico ufficiale, anzi, come rilevato da Corte Cost. n. 51/80, il buon andamento della P.A.), la occasionalità necessaria tra la condotta delittuosa e il compimento dell’atto d’ufficio ovvero l’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale. Le analogie tuttavia si fermano qui: difatti, la “presenza di più persone”, elemento costitutivo del nuovo reato, era mera circostanza aggravante (art. 341 3° comma c.p.) del precedente delitto di oltraggio; inoltre, e prudentemente, il legislatore ha opportunamente richiesto l’ulteriore requisito che la condotta, affinché sia passibile di sanzione penale, sia commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico: quanto a quest’ultima nozione, si veda, da ultimo, in fattispecie di porto di armi, Cass. I, 16690/08 “deve intendersi il luogo al quale può accedere chiunque a date condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria o comunque da un numero indeterminato di persone che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (conf. Cass. 11.02.1982, Tosani, C.E.D. Cass. n. 90217)” specie quando chi esercita sul luogo un potere di fatto o di diritto “non può far ricorso al "jus excludendi" per giustificati motivi” – Cass. I, 3187/2000. Correttamente, d’altronde, il legislatore ha ristretto l’ambito operativo della fattispecie incriminatrice, stanti i forti dubbi di costituzionalità – con particolare riferimento all’offensività della condotta rispetto al bene giuridico – che già affliggevano la vecchia dizione normativa (su tutte, vedasi Corte Cost. 341/94).

Venendo al merito: il teste G., Carabiniere scelto, si recava a mezzanotte e mezzo circa, in località Cozzo Scavo in Caltanissetta, per un intervento richiesto da S. I., che si trovava sul posto insieme al marito e al figlio C. S.; essi lamentavano che era stata estirpata la rete di recinzione unitamente ai paletti di sostegno; I. S. sosteneva che l’autore del danneggiamento fosse I. A. Pertanto, notata la luce accesa nella confinante casa di quest’ultimo, il G. citofonava. I. A. apriva il cancello di ingresso e, davanti al cancello, scoppiava una lite: la I. cercava di colpire il fratello ma finiva per colpire sul braccio l’operante, sostenendo peraltro che suo fratello poteva permettersi di fare di tutto perché andava a caccia e a mangiare insieme ai Carabinieri – circostanza recisamente negata dal G., recentemente giunto in sede – mentre il C. cercava di tenere a freno la madre e anzi non proferiva alcuna parola di offesa all’indirizzo degli operanti.

La condotta materiale contestata di offesa al prestigio del pubblico ufficiale sussiste in capo alla sola I., stante la totale estraneità di C. rispetto alla contestazione, in quanto effettivamente la I. offendeva i Carabinieri intervenuti, attribuendo loro la circostanza di andare a mangiare i conigli insieme al fratello, mettendo in dubbio la loro imparzialità di operato e onorabilità, in presenza di I. A. e i suoi figli. Tuttavia, non può dirsi integrato l’elemento oggettivo come descritto dalla norma: difatti, come narrato dal G., i fatti sarebbero avvenuti nei pressi del cancello di I. A.; cancello che affacciava su una via sterrata, di pertinenza dei proprietari (al centro della “disputa” tra i fratelli I.), sulla quale – a detta del G. – gravava il diritto di servitù a favore di I. S., costituito dalla sorella di questa. Che tale via fosse nella pertinenza di I. A., emerge dalla circostanza che vi era una rete con dei paletti (divelti da I. A., secondo quanto appreso da G. nell’immediatezza dei fatti), proprio per delimitarne la proprietà esclusiva.

Ora, tale via sterrata, sulla quale sarebbe avvenuto il fatto contestato, utilizzata esclusivamente dalle confinanti famiglie I. – in servitù a S. I. – non può essere considerata “luogo aperto al pubblico”, in quanto il proprietario ben può escludere o limitare il passaggio a chiunque, potendovi esercitare appunto uno ius excludendi nei confronti di chi voglia accedervi; si veda in tal proposito la relazione di servizio in cui risulta che il C. veniva autorizzato verbalmente a passare nella suddetta strada, con ciò escludendosi che il diritto di passaggio fosse fruibile indipendentemente dalla volontà espressa del proprietario.

Gli imputati devono pertanto essere assolti perché il fatto non sussiste, formula prevalente rispetto a quella “il fatto non costituisce reato”.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 cod. proc. pen.;

Assolve



C. S., nato in ***** il *****, e I. S., nata in ***** il ***** dal reato ai medesimi ascritti perché il fatto non sussiste.



Così deciso in Caltanissetta, 11 gennaio 2012.

Il Giudice

Valerio Giovanni Antonio Sasso
 
Tribunale Caltanissetta, sez. penale, sentenza 11.01.2012
Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non sussiste se la condotta non si verifica in un luogo pubblico o aperto al pubblico, da intendersi quale luogo al quale può accedere chiunque a date condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria o comunque da un numero indeterminato di persone che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. (Nel caso di specie, i fatti avvenivano presso un cancello che affacciava su una via sterrata, utilizzata esclusivamente da due confinanti famiglie che non può essere considerata “luogo aperto al pubblico”, in quanto il proprietario poteva escludere o limitare il passaggio a chiunque, potendovi esercitare appunto uno ius excludendi nei confronti di chi volesse accedervi. In tal proposito, la relazione di servizio del Carabiniere persona offesa riporta che egli veniva autorizzato verbalmente a passare nella suddetta strada, con ciò escludendosi che il diritto di passaggio fosse fruibile indipendentemente dalla volontà espressa del proprietario.)
(*) Riferimenti normativi: art. 341 bis c.p.
(Fonte: Massimario.it - 30/2012. Cfr. nota di Alessandro Ferretti

Oltraggio a pubblico ufficiale: reato escluso in luogo non aperto al pubblico
Tribunale Caltanissetta, sez. penale, sentenza 11.01.2012 (Alessandro Ferretti)
Quando riferirsi ai conigli può costituire un reato, purché lo si faccia in un luogo aperto al pubblico! E’ questa la sintesi della sentenza 11 gennaio 2012 del Tribunale di Caltanissetta (sezione penale). I due imputati sono stati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, in quanto il fatto contestato era avvenuto in una via che non possedeva le caratteristiche del luogo aperto al pubblico.
In particolare, tra i due – fratello e sorella – scoppiava una lite nel cuore della notte alla presenza dei carabinieri intervenuti sul luogo dove erano stati chiamati dalla donna e dalla sua famiglia in quanto lamentavano che fosse stata estirpata la rete di recinzione unitamente ai paletti di sostegno nella loro proprietà.
La donna sosteneva che l’autore del danneggiamento fosse stato il fratello confinante. I carabinieri si recavano insieme alla donna a casa del fratello e nei pressi del cancello scoppiava la lite tra i due, durante la quale la donna sosteneva peraltro che suo fratello poteva permettersi di fare di tutto perché andava a caccia e a mangiare (conigli!) insieme ai carabinieri – circostanza tra l’altro del tutto negata dagli stessi - .
Da qui l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale.
Il Giudice di merito, pur riconoscendo il carattere offensivo dell’accusa della donna nei confronti dei carabinieri, mettendo in dubbio la loro imparzialità di operato e onorabilità in presenza del fratello e dei figli, tuttavia non riconosce integrato l’elemento oggettivo del reato stesso come descritto dalla norma. Infatti, l’articolo 341-bis prevede che la condotta ivi prevista, per essere sanzionabile penalmente, debba essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Al riguardo, il Tribunale ricorda che la Cassazione ha ritenuto possedere tali caratteristiche il luogo al quale può accedere chiunque a date condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria o comunque da un numero indeterminato di persone che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. Al contrario, nel caso di specie, la condotta è avvenuta nei pressi di un cancello che affacciava sulla via sterrata, di pertinenza dei proprietari.
Il Giudice ritiene che tale via, utilizzata esclusivamente dalle confinanti famiglie, non possa essere considerata luogo aperto al pubblico in quanto il proprietario può escludere o limitare il passaggio a chiunque, potendo esercitare uno ius excludendi nei confronti di chi voglia accedervi.
Da qui la decisione di assolvere entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste.
(Altalex, 28 agosto 2012. Nota di Alessandro Ferretti)
estratto da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=18683

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