http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/106252/
No al vincolo della continuazione per chi viene condannato per spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo: non siamo più di fronte a due reati autonomi ma ad un unico reato. Ne consegue, quindi, un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto al passato perché non può applicarsi l’aumento di pena legato alla continuazione. La spiegazione giuridica di tutto ciò è da ricercare nelle novità introdotte dalla riforma “Fini-Giovanardi”: con la legge 49/2006 si è proceduto alla soppressione della distinzione tabellare fra droghe “leggere” e “pesanti”, pertanto, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi da luogo alla realizzazione di un solo reato e non più di due reati.
Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 42485/09 con cui ha annullato senza rinvio un verdetto di condanna limitatamente alla continuazione nei confronti di uno spacciatore accusato di detenzione a fini di commercio di hashish ed eroina. Per l’effetto, la pena è stata ridotta a due anni ed otto di reclusione e circa seimila euro di multa.
Con l’occasione la Suprema corte ha ricordato la ratio della scelta fatta dal legislatore del 2006 di escludere qualsiasi distinzione di trattamento giuridico tra le sostanze stupefacenti: non è meno grave spacciare droghe “leggere” rispetto alle “pesanti”, lo spaccio di qualsiasi tipo di sostanza ha la stessa efficacia lesiva dei beni tutelati dalla normativa (salute e ordine pubblico).
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