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ALTALEX NEWS


domenica 3 gennaio 2010

Simulano il furto: la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se contestuale alla denuncia

Simulano il furto: la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se contestuale alla denuncia

Elisa Ceccarelli dal sito http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/approfondimenti/articolo/lstp/109902/


La denuncia di un falso furto e due fratelli si vedono condannare, in concorso, a titolo di simulazione di reato ai sensi dell’art 367 cod. penale.
La norma dispone che “Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta dall’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
Si tratta di una fattispecie a tutela non solo dell’attività giudiziaria, ma anche di quella collaterale svolta dalla polizia giudiziaria. Il reato si perfeziona, pertanto, nel momento in cui la falsa notizia della consumazione di un reato pervenga a conoscenza dell’Autorità ed abbia l’effetto di determinare anche solo “l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretti al suo accertamento” (Cassazione Sez. VI, 3 aprile 2000) senza che un procedimento penale abbia inizio “bastando che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini”.
Nel caso che ci vede oggi impegnati un individuo aveva denunciato ai carabinieri di aver subito un furto nella notte ad opera di ignoti nella vecchia sede della sua impresa ortofrutticola. I carabinieri, insospettiti, si erano recati presso la nuova sede dell’impresa, dove, vinte le iniziali resistenze del denunciante e di suo fratello, li avevano costretti ad aprire un furgone parcheggiato nel piazzale dove avevano rinvenuto tutto il materiale oggetto della denuncia di furto.
La sentenza di condanna in primo grado, poi confermata in appello, non teneva conto della ritrattazione “piena, spontanea ed immediata” del denunciante e rigettava la richiesta di applicazione dell’attenuante ex art 62 n. 6 cod. pen. (il c.d. ravvedimento attuoso).
Il ricorso per Cassazione presentato dagli imputati si articola sulla base di diversi motivi. I ricorrenti lamenterebbero in primo luogo il mancato riconoscimento dell’attenuante appena citata, soprattutto perché la corte di merito non aveva valutato la ritrattazione del denunciante ed, in seconda battuta, il gravame proposto valuterebbe come insussistenti i presupposti per una responsabilità in capo al fratello del denunciante il quale si trovava semplicemente sul posto in cui era stata scoperta la merce rubata.
La Suprema Corte, con sentenza n. 38111 dichiara l’impugnazione infondata.
In primis sulla base della stessa ratio della simulazione di reato e, cioè, quella di atteggiarsi come fattispecie di pericolo ed istantanea che si perfeziona, pertanto, come visto in precedenza, con una semplice falsa notizia criminis idonea a mettere in moto la macchina investigativa. “Ne consegue”, secondo la Cassazione, “che la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se accompagni la denuncia e cioè sia contestuale ad essa e sia fatta alla stessa autorità che l’ha ricevuta”.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto: la ritrattazione è stata effettuata dopo la falsa denuncia e ad indagini ormai iniziate, le quali hanno, del resto, consentito di scoprire la falsità del reato. In relazione alla posizione del fratello del denunciante non sembra secondo la Suprema Corte che egli si trovasse semplicemente sul posto all’atto di rinvenimento della merce oggetto della denuncia di furto. Tutt’altro. A suo sfavore varrebbe la valutazione sul “contegno” tenuto nel cercare di convincere le forze dell’ordine a non aprire il furgone.
Sul mancato riconoscimento dell’attenuante la Cassazione ritiene che i giudici di merito l’abbiano correttamente esclusa. Per essere integrata essa necessita di un comportamento in positivo del reo spontaneo ed efficace ad attenuare le conseguenze del fatto commesso. La distanza temporale intercorsa tra l’inizio delle indagini e l’ammissione dei fatti veri non ha permesso di recare alcun contributo efficace all’attività della polizia giudiziaria, poiché il ravvedimento c.d. attuoso è stato messo in opera dal denunciante solo dopo la scoperta della simulazione del reato.

a cura di Giuffrè Editore - Diritto e Giustizia on line

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