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lunedì 11 febbraio 2013

La Cassazione applica in un caso di giudizio abbreviato incondizionato i principi della sentenza Drassich della Corte EDU in tema di riqualificazione giuridica del fatto


La Cassazione applica in un caso di giudizio abbreviato incondizionato i principi della sentenza Drassich della Corte EDU in tema di riqualificazione giuridica del fatto
5 Febbraio 2013
Cass. Sez. II, 12.11.2012 (dep. 14.1.2013), n. 1625, Pres. Macchia, Est. Rago

[Luca Masera]
La sentenza che può leggersi in allegato rappresenta l'ennesimo esempio di quanto sia ormai divenuta pervasiva l'influenza delle giurisdizioni sovranazionali (in questo caso la Corte europea dei diritti dell'uomo) sul sistema penale interno.
Il caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità riguardava un soggetto che aveva fatto di richiesta di giudizio abbreviato incondizionato in relazione all'accusa di furto di una betoniera, ed era invece stato condannato per il reato di ricettazione. La sentenza di primo grado aveva escluso che tale riqualificazione giuridica del fatto configurasse una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza "perché il contenuto essenziale della seconda imputazione doveva ritenersi compreso nella più ampia previsione dell'originaria contestazione di furto"; soluzione che aveva trovato conferma nella sentenza di secondo grado, dove la Corte d'appello, per negare la violazione del diritto di difesa, evidenziava altresì come "la qualificazione ha costituito oggetto di dibattito del giudizio di merito ed è stata presa in considerazione, avendo l'imputato sostenuto di avere acquistato la betoniera da persona di cui non ha voluto o sapere indicare il nominativo, sulla base di un annuncio pubblicato sul giornale".
La Suprema Corte, dopo aver brevemente passato in rassegna la giurisprudenza di legittimità in materia di riqualificazione giuridica del fatto nel giudizio abbreviato, afferma la necessità di conformare la propria decisione ai principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Drassich vs. Italia del 2007, che vengono dalla Cassazione enucleati in questo modo: perché la riqualificazione del fatto operata in sentenza non risulti in contrasto con l'art. 6 § 3 lett. a) e b) della Convenzione, il giudice deve verificare: a) "se fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata"; b) "la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti"; c) quali siano state "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente".
In applicazione di tali criteri, la Corte nel caso specifico ritiene: a) che la riqualificazione non potesse reputarsi prevedibile, non risultando condivisibile la tesi della sentenza impugnata secondo cui la qualificazione del fatto a titolo di ricettazione sarebbe stata desumibile dalle stesse dichiarazioni rilasciate dall'imputato alla Polizia giudiziaria, in cui egli negava di essere l'autore del furto: secondo la Cassazione, "negare l'addebito di furto non significa, di per sé, ammettere o introdurre nelle dialettica processuale, la diversa e più grave ipotesi di ricettazione"; b) che il diritto dell'imputato a dedurre nuove prove relative alla diversa qualificazione sia stato violato benché la difesa in sede di impugnazione non avesse dedotto alcuna prova, posto che "la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello nel rito incondizionato rappresenta, in virtù dello specifico meccanismo processuale, di per sé, una evidentissima compressione del diritto di difesa tale da frustrare, in pratica, ogni diritto di difesa nell'ipotesi in cui venga mutata, ex officio, la qualificazione giuridica del fatto"; c) che la riqualificazione del reato di furto nella più grave fattispecie di ricettazione abbia ovviamente aumentato il quantum di pena inflitta. In conclusione, e pur confermando in termini generali l'indirizzo secondo cui "è possibile riqualificare il fatto da furto a ricettazione", la Cassazione enuncia il principio di diritto secondo cui "deve ritenersi violato il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, ove, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, l'originaria imputazione di furto venga riqualificata in ricettazione se, in concreto, per l'imputato non fosse sufficientemente prevedibile che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti potesse essere riqualificata e, quindi, non sia stato messo in concreto nella possibilità di difendersi".
***
La decisione della Corte ci pare senz'altro condivisibile. Superata l'angusta visione delle sentenze della Corte EDU come pronunce che valgono per il solo caso oggetto di valutazione, e non forniscono principi di applicabilità generale, la Cassazione estende i principi formulati nella sentenza Drassich (in cui, lo si ricorderà, la riqualificazione del fatto da corruzione propria a corruzione in atti giudiziari era stata operata nella sentenza di Cassazione che aveva concluso il giudizio) anche al diverso caso della riqualificazione operata dal giudice di primo grado all'esito del giudizio abbreviato incondizionato; e perviene altresì a sistematizzare in una sorta di breve decalogo di applicazione generale le indicazioni fornite dalla Corte EDU in quell'occasione. Nel merito della questione, poi, ci pare importante la precisazione della Cassazione secondo cui la circostanza che la difesa, a seguito della riqualificazione, non avesse in concreto presentato richieste istruttorie, non fa venir meno la lesione del diritto al giusto processo conseguente alla "imprevedibile" riqualificazione del fatto operata in sentenza: dei tre criteri enunciati dalla Corte in via cumulativa quello davvero decisivo è allora il primo, risolvendosi in sostanza il problema della legittimità della riqualificazione nella verifica che tale possibilità fosse in qualche modo già emrsa prima della decisione.
 



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Sulla possibilità di una riqualificazione ex art. 521 co. 1 c.p.p. di una concussione per induzione ai sensi del nuovo art. 317 c.p.
25 Gennaio 2013
Cass. pen., sez. VI, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, Imp. Nogherotto (informazione provvisoria)

[Francesco Vigano']

La Suprema Corte ha diffuso la notizia di una prima decisione sulla questione "se il fatto qualificato come concussione per induzione possa essere eventualmente d'ufficio riqualificato come concussione per costrizione ex art. 317 nel testo modificato dalla legge n. 210 del 2012".
"Il processo" - comunica la Cassazione - "è stato rinviato a nuovo ruolo, in applicazione della regula iuris enunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Drassich, per consentire al ricorrente di difendersi sulla condizione soggettiva e sulla tipologia della condotta (qualità di pubblico ufficiale e costrizione), mandando alla Cancelleria di notificare, anche prima del decreto di citazione, il provvedimento di rinvio a nuovo ruolo".
Due, ci pare, i messaggi fondamentali inviati dalla Cassazione ai giudici di merito.
Da un lato, la S.C. rammenta implicitamente che al giudice non è precluso, ai sensi dell'art. 521 co. 1 c.p.p., riqualificare come "costrittiva" (e quindi come rilevante anche ai sensi del riformato art. 317 c.p.) la condotta di un pubblico ufficiale descritta nel capo di imputazione come meramente "induttiva", allorché il fatto concreto ilustrato nell'imputazione - e provato in giudizio - sia riconducibile al paradigma di una vera e propria costrizione, secondo i criteri che la sesta sezione sta ora gradualmente precisando (cfr. la coeva notizia provvisoria sul punto e le precedenti notizie del dicembre scorso: clicca qui per informazioni più dettagliate). La formulazione linguistica dell'imputazione non può dunque considerarsi decisiva, anche perché sino all'entrata in vigore della l. 210/2012 la qualificazione della condotta come costrittiva o induttiva era indifferente, almeno ai fini dell'an della responsabilità penale, onde sul punto - oggi cruciale ai fini della distinzione tra due fattispecie con autonomi quadri edittali - non si concentrava normalmente l'attenzione delle parti, a cominciare dal p.m. Né sarà precluso al giudice, per le medesime ragioni, qualificare in sentenza come 'pubblico ufficiale' (e dunque come possible soggetto attivo della 'nuova' concussione) l'agente erroneamente qualificato dal p.m. come mero 'incaricato di pubblico servizio', allorché le funzioni da lui effettivamente esercitate, rispecchiate nella descrizione fattane nel capo di imputazione, siano riconducibili al paradigma dell'art. 357 anziché a quello dell'art. 358 c.p.
Dall'altro, la Cassazione richiama i principi enunciati dalla Corte EDU nella nota sentenza Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007 (clicca qui per accedervi), secondo i quali l'imputato non deve essere 'sorpreso' da una qualificazione giuridica del fatto operata del giudice e diversa da quella enunciata nel'imputazione, senza avere avuto una previa opportunità di discutere su tale qualificazione. La S.C. ritiene allora, del tutto condivisibilmente, che l'imputato debba essere preavvertito dal giudice - evidentemente anche in fase di merito - della possibilità che la propria condotta, qualificata magari per incuriam dal p.m. come meramente induttiva, sia invece considerata in sentenza quale autentica 'costrizione', ovvero della possibilità di essere considerato 'pubblico ufficiale' anzché mero 'incaricato di pubblico servizio'.
 

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