Cass.
Sez. II, 12.11.2012 (dep. 14.1.2013), n. 1625, Pres. Macchia, Est. Rago
[Luca Masera]
La
sentenza che può leggersi in allegato rappresenta l'ennesimo esempio di
quanto sia ormai divenuta pervasiva l'influenza delle giurisdizioni
sovranazionali (in questo caso la Corte europea dei diritti dell'uomo) sul
sistema penale interno.
Il
caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità riguardava un soggetto
che aveva fatto di richiesta di giudizio
abbreviato incondizionato in relazione all'accusa di furto di una
betoniera, ed era invece stato condannato per il reato di ricettazione. La sentenza di
primo grado aveva escluso che tale riqualificazione giuridica del fatto
configurasse una violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza "perché il contenuto essenziale della seconda imputazione
doveva ritenersi compreso nella più ampia previsione dell'originaria
contestazione di furto"; soluzione che aveva trovato conferma nella
sentenza di secondo grado, dove la Corte d'appello, per negare la
violazione del diritto di difesa, evidenziava altresì come "la
qualificazione ha costituito oggetto di dibattito del giudizio di merito ed
è stata presa in considerazione, avendo l'imputato sostenuto di avere
acquistato la betoniera da persona di cui non ha voluto o sapere indicare
il nominativo, sulla base di un annuncio pubblicato sul giornale".
La
Suprema Corte, dopo aver brevemente passato in rassegna la giurisprudenza
di legittimità in materia di riqualificazione giuridica del fatto nel
giudizio abbreviato, afferma la necessità di conformare
la propria decisione ai principi affermati dalla Corte
EDU nella sentenza Drassich vs. Italia del 2007, che
vengono dalla Cassazione enucleati in questo modo: perché la
riqualificazione del fatto operata in sentenza non risulti in contrasto con
l'art. 6 § 3 lett. a) e b) della
Convenzione, il giudice deve verificare: a)
"se fosse sufficientemente prevedibile per il
ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse
riqualificata"; b) "la fondatezza dei
mezzi di difesa
che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di
discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti"; c) quali
siano state "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione
della
pena del ricorrente".
In
applicazione di tali criteri, la Corte nel caso specifico ritiene: a) che
la riqualificazione non potesse
reputarsi prevedibile, non risultando
condivisibile la tesi della sentenza impugnata secondo cui la
qualificazione del fatto a titolo di ricettazione sarebbe stata desumibile
dalle stesse dichiarazioni rilasciate dall'imputato alla Polizia
giudiziaria, in cui egli negava di essere l'autore del furto: secondo la
Cassazione, "negare l'addebito di furto non significa, di per sé,
ammettere o introdurre nelle dialettica processuale, la diversa e più grave
ipotesi di ricettazione"; b) che il diritto dell'imputato a dedurre
nuove prove
relative alla diversa qualificazione sia stato violato benché la difesa
in sede di impugnazione non avesse dedotto alcuna prova, posto che "la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello nel rito
incondizionato rappresenta, in virtù dello specifico meccanismo
processuale, di per sé, una evidentissima compressione del diritto di
difesa tale da frustrare, in pratica, ogni diritto di difesa nell'ipotesi
in cui venga mutata, ex officio, la
qualificazione giuridica del fatto"; c) che la riqualificazione del
reato di furto nella più grave fattispecie di ricettazione abbia ovviamente
aumentato il quantum di pena inflitta.
In conclusione, e pur confermando in termini generali l'indirizzo secondo
cui "è possibile riqualificare il fatto da furto a ricettazione",
la Cassazione enuncia il principio di diritto secondo cui "deve
ritenersi violato il principio del giusto processo, sotto il profilo del
diritto alla difesa e del contraddittorio, ove, all'esito del giudizio
abbreviato incondizionato, l'originaria imputazione di furto venga riqualificata
in ricettazione se, in concreto, per l'imputato non fosse sufficientemente
prevedibile che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti potesse
essere riqualificata e, quindi, non sia stato messo in concreto nella
possibilità di difendersi".
***
La
decisione della Corte ci
pare senz'altro condivisibile. Superata
l'angusta visione delle sentenze della Corte EDU come pronunce che valgono
per il solo caso oggetto di valutazione, e non forniscono principi di
applicabilità generale, la Cassazione estende i principi formulati nella
sentenza Drassich (in cui, lo si ricorderà, la riqualificazione del fatto
da corruzione propria a corruzione in atti giudiziari era stata operata
nella sentenza di Cassazione che aveva concluso il giudizio) anche al diverso
caso della riqualificazione operata dal giudice di primo grado all'esito
del giudizio abbreviato incondizionato; e perviene altresì a sistematizzare
in una sorta di breve decalogo di applicazione generale le indicazioni
fornite dalla Corte EDU in quell'occasione. Nel merito della questione,
poi, ci pare importante la precisazione della Cassazione secondo cui la
circostanza che la difesa, a seguito della riqualificazione, non avesse in
concreto presentato richieste istruttorie, non fa venir meno la lesione del
diritto al giusto processo conseguente alla "imprevedibile"
riqualificazione del fatto operata in sentenza: dei tre criteri enunciati
dalla Corte in via cumulativa quello davvero decisivo è allora il primo,
risolvendosi in sostanza il problema della legittimità della
riqualificazione nella verifica che tale possibilità fosse in qualche modo
già emrsa prima della decisione.
Sulla possibilità di una riqualificazione ex art. 521 co. 1 c.p.p.
di una concussione per induzione ai sensi del nuovo art. 317 c.p. |
25 Gennaio 2013
|
Cass. pen., sez. VI, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, Imp.
Nogherotto (informazione provvisoria)
[Francesco
Vigano']
La Suprema Corte ha diffuso la notizia di una prima decisione sulla questione
"se il fatto qualificato come concussione per induzione possa essere
eventualmente d'ufficio riqualificato come concussione per costrizione
ex art. 317 nel testo modificato dalla legge n. 210 del
2012".
"Il processo" - comunica la Cassazione - "è stato
rinviato a nuovo ruolo, in applicazione della regula iuris enunciata
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Drassich, per
consentire al ricorrente di difendersi sulla condizione soggettiva e sulla
tipologia della condotta (qualità di pubblico ufficiale e costrizione),
mandando alla Cancelleria di notificare, anche prima del decreto di citazione,
il provvedimento di rinvio a nuovo ruolo".
Due, ci pare, i messaggi fondamentali inviati dalla Cassazione ai giudici di
merito.
Da un lato, la S.C. rammenta implicitamente che al
giudice non è precluso, ai sensi dell'art. 521 co. 1 c.p.p., riqualificare come
"costrittiva" (e quindi come rilevante anche ai sensi del riformato
art. 317 c.p.) la condotta di un pubblico ufficiale descritta nel capo
di imputazione come meramente "induttiva", allorché il fatto concreto
ilustrato nell'imputazione - e provato in giudizio - sia riconducibile al
paradigma di una vera e propria costrizione, secondo i criteri che la sesta
sezione sta ora gradualmente precisando (cfr. la coeva notizia provvisoria sul
punto e le precedenti notizie del dicembre scorso: clicca qui per informazioni più dettagliate).
La formulazione linguistica dell'imputazione non può dunque considerarsi
decisiva, anche perché sino all'entrata in vigore della l. 210/2012 la
qualificazione della condotta come costrittiva o induttiva era indifferente,
almeno ai fini dell'an della responsabilità penale, onde sul punto -
oggi cruciale ai fini della distinzione tra due fattispecie con autonomi quadri
edittali - non si concentrava normalmente l'attenzione delle parti, a cominciare
dal p.m. Né sarà precluso al giudice, per le medesime ragioni,
qualificare in sentenza come 'pubblico ufficiale' (e dunque
come possible soggetto attivo della 'nuova' concussione) l'agente
erroneamente qualificato dal p.m. come mero 'incaricato di pubblico
servizio', allorché le funzioni da lui effettivamente esercitate,
rispecchiate nella descrizione fattane nel capo di imputazione, siano
riconducibili al paradigma dell'art. 357 anziché a quello dell'art. 358 c.p.
Dall'altro, la Cassazione richiama i principi enunciati
dalla Corte EDU nella nota sentenza Drassich c.
Italia, 11 dicembre 2007 (clicca qui per accedervi), secondo i quali
l'imputato non deve essere 'sorpreso' da una qualificazione giuridica
del fatto operata del giudice e diversa da quella enunciata
nel'imputazione, senza avere avuto una previa opportunità di discutere
su tale qualificazione. La S.C. ritiene allora, del tutto condivisibilmente, che
l'imputato debba essere preavvertito dal giudice -
evidentemente anche in fase di merito - della possibilità che la propria
condotta, qualificata magari per incuriam dal p.m. come meramente
induttiva, sia invece considerata in sentenza quale autentica 'costrizione',
ovvero della possibilità di essere considerato 'pubblico ufficiale' anzché mero
'incaricato di pubblico servizio'. |
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