Informativa Privacy e Privacy Policy

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html


Se desideri che ShinyStat™ non raccolga alcun dato statistico relativo alla tua navigazione, clicca sul pulsante OPT-OUT.

AVVERTENZA: l'OPT-OUT avviene installando un cookie (nome cookie ShinyStat di opt-out: OPTOUT) se cancelli i cookies, sarà necessario ripetere l'opt-out in quanto cancellarei anche il cookie di opt-out

http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

ALTALEX NEWS


giovedì 7 giugno 2012

Circolare della Prima Presidenza della Corte di cassazione del 7 maggio 2012

SEZIONI UNITE
22 Maggio 2012
La Presidenza della Cassazione interviene sugli effetti della nomina di un terzo difensore ai fini della proposizione dell’atto di impugnazione

Circolare della Prima Presidenza della Corte di cassazione del 7 maggio 2012, avente ad oggetto «Formalità di cancelleria in tema di avvisi ai difensori a seguito della sentenza Sez. un. pen. n. 12164 del 15/12/2011, dep. 30/3/2012»




Pubblichiamo per il suo evidente interesse, e per le rilevanti implicazioni a livello operativo, la Circolare con la quale il Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione ha inteso fornire puntualizzazioni e chiarimenti in rapporto alla decisione assunta dalle Sezioni unite penali circa gli effetti della nomina di un terzo difensore fiduciario, da parte dell'imputato, senza revoca espressa delle precedenti designazioni.
Come si ricorderà - la sentenza è stata pubblicata in questa Rivista con una breve presentazione di Luca Pistorelli - la Corte ha stabilito che la nomina in questione non produce effetti se non quando sia finalizzata alla proposizione di un atto di impugnazione.
Nella Circolare, tra l'altro, si osserva che «la nomina del terzo difensore per la impugnazione ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen. in tanto comporta la revoca dei precedenti due difensori in quanto il nuovo difensore abbia effettivamente presentato l'atto di impugnazione; diversamente, non vi sarebbe motivo per derogare alla regola di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen.».
Viene inoltre rimarcata la possibilità che si sovrappongano più atti di impugnazione, con necessità di ricostruire le sequenze utili a verificare l'ammissibilità della più recente, tanto da suggerire prassi prudenziali di spedizione degli avvisi a tutti gli interessati.
Infine, è sintetizzata la giurisprudenza concernente, in modo specifico, il ricorso per cassazione.

Per accedere alla nota di Luca Pistorelli ed al testo della sentenza n. 12164 del 2012 (ric. Di Cecca), cliccare qui.
Per scaricare la Circolare in formato PDF cliccare sulla icona sottostante.

Download Documento               

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1337627444Formalità%20di%20cancelleria].pdf


estratto da http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1514-la_presidenza_della_cassazione_interviene_sugli_effetti_della_nomina_di_un_terzo_difensore_ai_fini_della_proposizione_dell___atto_di_impugnazione/

Nessun commento:

Debito pubblico pro-capite

Contatore del debito pubblico italiano

Amore e Psiche

Amore e Psiche

Maddalena - Canova

Maddalena - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!